Contract
Schema di contratto per l’affidamento del servizio di co- location/housing in modalità “managed”, del servizio di Disaster Recovery, di gestione della connettività e delle postazioni di lavoro (PDL), e del servizio di Single Point of Contact / HelpDesk dell’AVEPA (aff. 3351) – CIG 7577592ABA - CUP B19F18000270005
Il giorno ………. mese ………………. anno nella sede AVEPA
di Padova in via Xxxxxxx Xxxxxxxx n. 67, avanti a me
…………………………….. notaio in Padova, con studio in via
……………………. ……. …… …, iscritto nel ruolo dei Notai del Distretto Notarile di Padova,
sono comparsi:
……………….. ………….. nato a …………. …… …. il ,
domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene nel presente atto in qualità di ………………… per conto ed in rappresentanza dell’AVEPA – AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA, Ente di diritto
pubblico, con sede in Padova in xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx x. 00, codice fiscale 90098670277, a questo atto autorizzato in virtù dei poteri conferitigli dalla Legge Xxxxxxx Xxxxxx x. 00 del 09.11.2001 e dal successivo D.G.R. di nomina della Giunta Regionale in data …………………, n. …….
E
…………. ……………. nato a ………………. … il residente a
………, codice fiscale ……………… ., che interviene nel presente atto in qualità di………. per conto ed in rappresentanza della ditta……. con sede legale a ……in via … , codice fiscale e numero di iscrizione al Registro
Imprese presso la C.C.I.A.A di .., R.E.A. n.. …, giusta procura speciale rilasciata in data ……conferita da … ….. in forza dei poteri ………………..
Detti comparenti, della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certo, premesso che:
• con decreto del Dirigente in data .. n è stata indetta procedura
aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di co-location/housing in modalità “managed”, del servizio di Disaster Recovery, di gestione della connettività e delle postazioni di lavoro (PDL), e del servizio di Single Point of Contact / HelpDesk dell’AVEPA con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
• con decreto del Dirigente in data…. n. …… il servizio è stato aggiudicato definitivamente alla ditta ………. ……… con sede a ;
• che, a seguito della conclusione della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, l’aggiudicazione è divenuta efficace;
• che sono trascorsi trentacinque giorni dall’avvenuta comunicazione dell’aggiudicazione ai controinteressati;
• (qualora non sia ancora pervenuta l'informazione antimafia dalla Prefettura) che in data (prot. n. del _) è stata trasmessa all'Ufficio Territoriale del Governo di la richiesta di informazioni di cui all'art. 93, comma 3, del D.lgs 6 settembre 2011, n. 159. L’AVEPA, considerata l’urgenza e decorso il termine previsto dall’art. 92 del D.lgs 6 settembre 2011, n. 159 dalla ricezione da parte dell'Ufficio Territoriale di Governo di ……. della richiesta delle informazioni antimafia, affida l'esecuzione del presente contratto prima che l'Ufficio Territoriale del
Governo stesso abbia fornito dette informazioni, come consentito dall'art. 93, comma 3, del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. L'Amministrazione recederà dal contratto qualora elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa fossero accertati nei confronti dell'Appaltatore successivamente alla stipula del contratto, ai sensi e per gli effetti del già citato art. 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159;
• che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso, il capitolato tecnico e i relativi allegati, l’offerta tecnica e l’offerta economica presentate in sede di gara dalla ditta .. …e il Patto di integrità sottoscritto tra le parti;
ciò premesso, convengono e stipulano quanto segue,
Art. 1 – VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI
Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorchè non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall’Agenzia prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall’Impresa, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall’Impresa ed accettate da AVEPA.
L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nel capitolato tecnico:
- dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione,
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato,
- dalle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche
ed integrazioni.
Art. 2 – DEFINIZIONI
I termini e le espressioni di cui al presente contratto debbono essere interpretati secondo le definizioni di seguito indicate:
- per AVEPA o Agenzia o Ente deve intendersi “Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura”,
- per Fornitore / Impresa / Appaltatore deve intendersi la ditta ,
- per direttore dell’esecuzione del contratto ai sensi dell’art 101 del decreto legislativo 50/2016 deve intendersi il Dirigente dell’Area SIT, incaricato dell’esecuzione, vigilanza e direzione del presente contratto.
Art. 3 – OGGETTO
L’AVEPA, come sopra rappresentata, affida alla ditta … … …. che, come sopra rappresentata, accetta, il servizio di co-location/housing in modalità “managed”, di Disaster Recovery, di gestione della connettività e delle postazioni di lavoro (PDL), e di Single Point of Contact / HelpDesk dell’AVEPA come descritti nel capitolato tecnico e suoi allegati.
Art. 4 – DURATA, TERMINI E MODALITA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Il presente contratto decorre dalla data della stipula e prevede una prima attività di transizione, indicativamente nel periodo da ottobre 2018 a febbraio 2019, nella quale il fornitore si obbliga a realizzare il progetto di migrazione come previsto in fasi nella Tabella 1 – Cronoprogramma, allegata al capitolato tecnico.
Il presente contratto scadrà decorsi 36 mesi dalla data del verbale di avvio a regime dei servizi, attualmente fissata al 1.03.2019.
Il fornitore accetta sin d’ora che il contratto potrà essere rinnovato a discrezione e ad insindacabile giudizio dell’AVEPA alle medesime condizioni tecniche ed economiche per ulteriori 36 mesi, previa comunicazione scritta trasmessa al fornitore a mezzo posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.
In nessun caso il presente contratto potrà intendersi tacitamente ed unilateralmente rinnovato oltre il termine massimo di durata.
L’appalto dovrà eseguirsi conformemente alle condizioni, modalità e termini previsti nel presente contratto, nel capitolato tecnico e relativi allegati, nonché in base a quanto previsto nell’offerta tecnica presentata in sede di gara dal fornitore avvallata dall’ Agenzia.
Gli KPI e SLA indicati nel Capitolato Tecnico potranno essere integrati e/o modificati durante il contratto per adeguarli alle performance richieste dagli utenti finali dei servizi erogati; eventuali costi aggiuntivi saranno valutati dalle parti.
Art. 5 – CERTIFICAZIONI
Il fornitore per tutta la durata dell’appalto dovrà mantenere:
• la certificazione ISO27001:2013 o più recente, attiva, per l’erogazione di servizi di Datacenter e la conduzione dell’infrastruttura;
• la certificazione Rating o Tier posseduta per il Datacenter principale e il Datacenter di DR.
Nell’ipotesi in cui il fornitore dovesse perdere le certificazioni sopraindicate AVEPA potrà recedere dal contratto per giusta causa.
Art.6 – ONERI - RISORSE DEL FORNITORE
Il fornitore dovrà mettere a disposizione dell’AVEPA tutte le risorse necessarie, materiali e umane, per eseguire le prestazioni previste dal presente appalto e consentire all’Agenzia di raggiungere gli obiettivi che si prefigge con il presente appalto. Non potrà essere opposta ad AVEPA eccezione alcuna alla disponibilità di risorse umane e materiali necessarie per l’esecuzione del presente appalto né per il rispetto delle scadenze delle attività.
Il Fornitore si impegna, senza alcun onere a carico dell’Agenzia, inoltre a mettere a disposizione le competenze necessarie a supportare l’Agenzia ai tavoli tecnici istituzionali e ad incontri e meeting periodici presso le sedi dell’Agenzia (tendenzialmente a frequenza settimanale) e/o sedi di terzi. L’Agenzia si aspetta che il Fornitore acquisisca specifiche competenze relative alle peculiarità dell’AVEPA durante il periodo di affiancamento e comunque entro la fine del Progetto di Migrazione.
Qualora il personale del fornitore che si relazionerà con l’Agenzia non ottenesse, motivatamente, il gradimento della stessa, dovrà essere prontamente sostituito.
Sono a carico del Fornitore, intendendosi ricompresi nei corrispettivi indicati in offerta economica tutti gli oneri e i rischi relativi e/o connessi alle attività ed agli impedimenti necessari per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, nonché ogni attività e fornitura che si rendesse necessaria per l’espletamento degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
Sono a carico del Fornitore, intendendosi integralmente remunerati con i corrispettivi di cui al presente appalto, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività
e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento delle prestazioni di cui al presente appalto, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione delle prestazioni, nonché i connessi oneri assicurativi, eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza di norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.
Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni tecniche, di qualità e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente appalto.
Il Fornitore si impegna espressamente a mallevare e tenere indenne AVEPA da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di qualità e di sicurezza.
Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione ad AVEPA di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui al presente appalto.
Art. 7 - TERMINI E CONDIZIONI ESSENZIALI
Per termini e condizioni essenziali debbono intendersi tutti i termini e le condizioni relativi all’esecuzione delle attività del fornitore direttamente o indirettamente collegate e/o funzionali al rispetto delle scadenze previste per l’Agenzia per le sue funzioni istituzionali e delegate derivanti dalla normativa nazionale, comunitaria e regionale, nonché quelle indicate dalle autorità competenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo, Regione Veneto, Commissione Europea, Ministeri, Certificatori, Corte dei Conti, Direzione
dell’AVEPA etc.).
Tali termini non sono oggetto di contrattazione, concertazione o alcuna ricerca di consenso con il fornitore.
In caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni essenziali l’AVEPA escuterà la garanzia definitiva.
Sono altresì da considerare termini e condizioni essenziali: il rispetto dei termini di cui alla tabella 1 – cronoprogramma allegata al capitolato tecnico e la qualifica del fornitore di Autonomus system a partire dalla stipula del contratto, secondo quanto previsto nel capitolato stesso.
Art. 8 - AUDIT - CONTROLLI
Il fornitore, al fine di rispondere a quanto richiesto dalla normativa statale, regionale, comunitaria, relativa agli Organismi Pagatori, dovrà accettare e rendersi disponibile ad eventuali interventi di audit effettuati da AVEPA o soggetti da questa incaricati, dalle competenti autorità (Certificatori, Corte del Conti, Ministero, Commissione Europea, ecc.) consentendo il libero accesso ai locali ove viene svolta l’attività relativa al presente appalto. In ogni momento, anche senza preavviso, ferme restando le norme di sicurezza, dovrà essere garantito l’accesso del personale AVEPA, a ciò autorizzato, al fine di eseguire controlli sulle attività di cui al presente appalto.
Nelle suddette attività il Fornitore si obbliga a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
Art. 9 – SERVIZI AGGIUNTIVI E SERVIZI COMPLEMENTARI
L’Agenzia, al fine del raggiungimento degli obiettivi che si prefigge con il presente appalto, si riserva la facoltà, di procedere nel corso della durata dello
stesso, ad affidare al Fornitore, previa trattativa, servizi complementari e/o aggiuntivi come previsti nel capitolato tecnico, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il servizio di gestione dei sistemi telefonici e della telefonia, attivabile se ritenuto conveniente dalla Agenzia, dopo il terzo anno di contratto (per una durata prevista di tre anni), e il servizio di refresh, eventualmente attivabile a partire dal secondo anno di contratto e finalizzato, se ritenuto necessario, anche alla convergenza verso il Polo Strategico Nazionale in attivazione da parte della Regione Veneto.
Art. 10 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA
L’Amministrazione si riserva la facoltà, di cui all’art. 106, comma 1, lett. e) D.lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche non sostanziali al Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo.
Inoltre, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, l’Amministrazione potrà imporre al Fornitore un aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell’importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel presente contratto. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dall’Amministrazione nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, a carico del Fornitore, l’obbligo di rimessa in pristino della situazione preesistente.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano
le disposizioni di cui all’articolo 106 del d.lgs. 50/2016.
Art. 11 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE E DELLA STAZIONE APPALTANTE
AVEPA è soggetta agli obblighi ed oneri previsti espressamente nel presente contratto ed effettua i controlli di cui al capitolato tecnico.
Il Fornitore avrà l'obbligo, durante l’esecuzione del servizio, di ottemperare alle disposizioni comunitarie, legislative, regolamentari, nonché a quanto prescritto dal presente contratto e dal capitolato e ad assumere altresì gli oneri espressamente indicati nello stesso.
Il Fornitore si obbliga al rispetto delle date previste nel cronoprogramma di cui alla tabella 1 allegata al capitolato tecnico e alle ulteriori date concordate dalle parti nel corso del contratto.
AVEPA sarà garantita in ogni tempo dal Fornitore contro ogni pretesa di terzi derivante dall’inosservanza, anche parziale, delle norme contrattuali da parte dello stesso e da sue inadempienze nell’ambito delle attività e rapporti posti in essere per lo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’appalto.
Il Fornitore si impegna altresì a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 7.09.2015 (che ha rinnovato ed aggiornato il Protocollo di legalità del 9 gennaio 2012) ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Xxxxx restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, l’appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione che
venga avanzata nel corso dell’esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Il fornitore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione del servizio, la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l’obbligo di cui al precedente periodo. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all’ AVEPA di ogni circostanza che abbia influenza sulla regolare esecuzione delle attività di cui al presente contratto.
Art. 12 - PERSONALE DEL FORNITORE
L’Appaltatore si impegna ad eseguire l’appalto con il personale presentato in sede di offerta, garantendo la sostanziale stabilità della composizione del gruppo di lavoro proposto, di cui garantisce livello professionale e aggiornamento adeguati per tutta la durata del contratto.
Tutto il personale che eroga i servizi e che si interfaccia con il personale dell’AVEPA deve parlare perfettamente la lingua italiana.
Nel caso in cui si renda necessario sostituire uno o più componenti del gruppo durante la vigenza contrattuale, l’Appaltatore si impegna ad effettuare la sostituzione con profili equivalenti ed a darne tempestiva e motivata comunicazione all’Agenzia.
Resta inteso che in nessun caso l’Appaltatore potrà procedere alla sostituzione delle figure professionali senza la preventiva autorizzazione scritta dell’Ente.
L’Ente si riserva la facoltà di chiedere la motivata sostituzione del personale dell’Appaltatore qualora quest’ultimo, a insindacabile giudizio dell’Ente stesso, non sia ritenuto idoneo ad assicurare il servizio secondo lo standard qualitativo
richiesto.
Art. 00 - XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXX
Tutte le apparecchiature di proprietà dell’AVEPA indicate nel capitolato tecnico verranno cedute in comodato d’uso gratuito al Fornitore per tutta la durata contrattuale.
Alla fine del contratto verranno restituite all’AVEPA le apparecchiature esistenti a tale data che potranno essere, sia in termini numerici che in termini qualitativi, diverse da quelle date inizialmente in comodato.
Le eventuali nuove apparecchiature necessarie all’erogazione dei servizi, comprese quelle previste come refresh tecnologico iniziale, saranno direttamente acquistate in proprietà dal Fornitore.
Tutte le licenze software del presente contratto rimangono intestate all’AVEPA
Fermo restando quanto previsto nel capitolato tecnico e in particolare per quanto riguarda gli aspetti economici e gestionali, eventuali nuove licenze, funzionali all’erogazione dei servizi, saranno, salvo diverso accordo tra le parti, intestate all’Agenzia.
In fase di chiusura del contratto il Fornitore si obbliga a riconsegnare/trasferire in proprietà all’AVEPA tutta l’infrastruttura tecnologica, come previsto nell’art. 12 del capitolato tecnico.
Art. 14 - ADEGUAMENTI TECNOLOGICI E VARIANTI
AVEPA si riserva di accettare, in corso di contratto, secondo la normativa vigente, gli adeguamenti tecnologici proposti dal Fornitore che consistono in variazioni relative al miglioramento funzionale e prestazionale del servizio reso. Dette variazioni non dovranno comportare alcun onere aggiuntivo. Le
varianti dovranno essere formalizzate e sottoscritte per accettazione da entrambe le parti.
Art. 15 – COLLAUDO/VERIFICA DI CONFORMITA
Tutte le componenti oggetto dell’appalto sono soggette a collaudo/verifica di conformità, come disciplinato nel capitolato tecnico.
Art.16 – ONERI DELLA SICUREZZA
Il fornitore prende atto e si impegna a cooperare per attuare le necessarie misure di prevenzione e protezione, contenute nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) e suoi eventuali adeguamenti.
Art. 17 – CORRISPETTIVI
Per l’esecuzione del servizio di cui al presente appalto AVEPA corrisponderà al Fornitore i corrispettivi indicati nell’offerta economica presentata in sede di gara:
1. Per il servizio di housing/colocation degli apparati del datacenter di produzione, un canone annuale di € ;
2. Per il servizio di housing/colocation degli apparati del datacenter di DR un canone annuale di € ;
3. Per il servizio di gestione operativa e sistemistica dell'infrastruttura e il servizio di assistenza e manutenzione, comprensivo dei costi dei contratti di manutenzione software ed hardware come espressi nelle tabelle di cui ai paragrafi 4.3 e 4.4 del capitolato tecnico, un canone annuale di €……;
4. Per i servizi di gestione della connettività, un canone annuo di €…..
5. Per il servizio di Call Center e Single Point of Contact un canone
annuo di €…….;
6. Per il servizio di gestione delle PDL, un canone annuo di € ;
7. Per l’esecuzione del progetto di migrazione, un importo una tantum di
€………………………………;
8. Per l’ acquisto di hardware e licenze per refresh tecnologico (comprensivo di installazione, configurazione ed attivazione), un importo di €……..
(Eventuale, solo nel caso in cui il Fornitore non coincida con il fornitore uscente) Al nuovo fornitore verrà altresì corrisposto un importo una tantum pari ad € 180.000,00 (IVA esclusa) per l’eventuale fase iniziale di affiancamento al fornitore in essere, da svolgersi secondo i tempi di cui alla Tabella 1 – Cronoprogramma allegata al capitolato tecnico.
Tutti i predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all’esecuzione del servizio a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione del contratto e dall’osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate e che venissero emanate dalle competenti autorità sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
Si considera a carico del Fornitore ogni onere che non sia stabilito espressamente a carico di AVEPA dal presente contratto.
Art. 18 – FATTURAZIONE
I corrispettivi a canone di cui ai punti da 1 a 6 dell’art. 17 verranno liquidati, previa presentazione di regolare fattura corredata da adeguata documentazione, con pagamenti trimestrali posticipati a decorrere dalla
data di avvio a regime dei servizi, fissata presumibilmente il 1° marzo 2019.
Il compenso una tantum di cui al punto 7 verrà corrisposto in due tranche, alla conclusione rispettivamente della fase 1 (60% dell’importo) e della fase
2 (40% dell’importo), comprendenti le attività indicate nella tabella 1 – cronoprogramma del capitolato tecnico, previa presentazione di regolare fattura a seguito di verbale di collaudo.
Il corrispettivo di cui al punto 8 dell’art. 17 verrà corrisposto, previa presentazione di regolare fattura, ad avvenuta installazione, configurazione ed attivazione di ogni hardware in una o più soluzioni e previa presentazione di regolare fattura a fronte di attivazione di tutte le licenze.
(Eventuale, solo nel caso in cui il Fornitore non coincida con il fornitore uscente) Il compenso per l’attività in affiancamento al fornitore uscente verrà corrisposto al termine della fase di affiancamento stessa, previa presentazione di regolare fattura.
Le fatture dovranno essere intestate a: AVEPA - Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura - xxx Xxxxxxxx, 00/X 00000 Xxxxxx, ed emesse in conformità alla normativa sulla fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione con il “codice univoco ufficio” UFLISM, il codice CIG e il codice CUP. AVEPA è ente soggetto allo split payment (articolo 17-ter DPR 633/1972) e pertanto pagherà l’imponibile delle fatture ricevute (IVA esclusa) e provvederà al versamento dell’IVA all’erario.
Art. 19 – MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento dei corrispettivi avverrà mediante bonifico bancario presso la banca d’appoggio indicata dal fornitore, su presentazione di regolare fattura, entro 30 giorni dalla data dell’accertamento della conformità del servizio e
dalla verifica della regolarità contributiva (D.U.R.C.); accertamento e verifica che devono avvenire entro 30 giorni dal momento del ricevimento di regolare fattura o dal momento dell’esecuzione del servizio se successiva, a condizione di essere in possesso di tutta la documentazione richiesta al fine di poter pagare le fatture. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all’Amministrazione le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere o rallentare la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AVEPA potrà risolvere il contratto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con posta elettronica certificata, fermo restando il risarcimento degli eventuali danni.
I pagamenti verranno effettuati solo in seguito all’esito positivo della verifica di cui all’art. 48-bis del decreto DPR 29.09.1973 n. 602.
Art. 20 - TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI
Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
Gli eventuali contratti con subcontraenti stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva, del contratto, a pena di nullità assoluta, dovranno contenere un’apposita clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità di cui alla
Legge 136/2010 e successive modifiche.
Art. 21 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO E INFORTUNI
Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza, assicurazione sociale e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
Gli obblighi relativi ai contratti nazionali di lavoro, di cui ai punti precedenti, vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
Il Fornitore prende atto, ad ogni effetto di legge, che durante la permanenza nei locali messi a disposizione dall’Amministrazione, il personale da essa dipendente sarà oggetto alle stesse norme di sicurezza sul lavoro previste per il personale dell’Amministrazione.
Il Fornitore assume a proprio carico ogni responsabilità in caso di infortunio al proprio personale. Essa si obbliga altresì a risarcire i danni arrecati da propri dipendenti o da terzi da essa incaricati alle persone nonché alle cose
sia dell’Amministrazione sia di terzi, per le prestazioni contrattuali derivanti dal presente appalto.
Il Fornitore dà atto che i propri dipendenti e/o collaboratori impiegati nelle attività di cui al presente appalto sono coperti e indennizzabili ad opera dell’INAIL per tutti i danni che potessero derivare.
ART.22 – MUTAMENTI SOGGETTIVI
Nell’ipotesi di mutamenti soggettivi relativi al fornitore (ad es.: trasferimento o cessione ramo d’azienda, scissione, fusione), ferme le previsioni dell’art.
106 del D. Lgs 50/2016, l’AVEPA si riserva di risolvere in contratto per giusta causa qualora l’operatore economico non soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e/o il mutamento soggettivo comporti modifiche sostanziali al contratto.
Art. 23 – SUBAPPALTO
Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nel disciplinare di gara, intende affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale, l’esecuzione di: …………. ……… ………………. ………………. ………..
AVEPA non autorizzerà subappalti a favore delle imprese che hanno partecipato alla procedura di gara e non sono risultate aggiudicatarie.
Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Agenzia o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette prestazioni.
I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle prestazioni agli stessi
affidate. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’impresa, la quale rimane l’unica e sola responsabile, nei confronti dell’agenzia, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. Il Fornitore si obbliga a mallevare e tenere indenne l’Agenzia da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati dall’Agenzia inadempimenti della impresa subappaltatrice; in tal caso l’Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’Agenzia né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
in alternativa
Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcune attività oggetto delle prestazioni contrattuali.
Art. 24 – DANNI, RESPONSABILITA’ CIVILE E CAUZIONE
Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dello stesso quanto dell’AVEPA e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto del presente contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
Il Fornitore dichiara di essere in possesso di un’adeguata polizza assicurativa n.…..del…..emessa dalla Società di Assicurazioni ...., a copertura del rischio da responsabilità civile per danni diretti e indiretti in
ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al contratto, per l’intera durata dello stesso. La polizza prevede condizioni e massimali in conformità a quanto stabilito nel disciplinare di gara. Non sono ammesse esclusioni di rischi a eccezione di quelle previste dalla normativa vigente.
Copia conforme all’originale della polizza assicurativa di cui sopra trovasi agli atti di AVEPA.
Il Fornitore si impegna a mantenere la copertura assicurativa per l’intera durata dell'appalto, fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione (o della verifica di conformità), nonché a trasmettere tempestivamente al Direttore dell'esecuzione del contratto i relativi certificati di rinnovo della copertura. L’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l’Amministrazione Contraente e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, l’AVEPA si riserva di considerare il contratto risolto di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata.
A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto il Fornitore ha costituito cauzione definitiva in conformità all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 richiamato al punto 23 del disciplinare di gara, dell’importo di € … … calcolato sull’importo contrattuale di €………. (derivante dal ribasso d’asta sull’importo di € 4.485.400,00) mediante polizza fideiussoria (oppure fidejussione bancaria) n. …. del …… rilasciata da …La garanzia fideiussoria trovasi agli atti di AVEPA.
Nel caso di inadempienze contrattuali da parte del fornitore, AVEPA avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione.
Art. 25 – FASE DI CHIUSURA DEL SERVIZIO E SUBENTRO DI ALTRO FORNITORE
Alla scadenza contrattuale il Fornitore in carica si impegna, su richiesta di AVEPA, a garantire il servizio oggetto del presente contratto alle medesime condizioni e remunerazioni, fino alla stipula del contratto con la nuova ditta fornitrice del servizio.
Il Fornitore si obbliga, in fase di chiusura del contratto, ed in particolare nell’ultimo semestre ad adempiere a quanto previsto all’art. 12 del capitolato tecnico e secondo le modalità proposte nell’offerta tecnica presentata in sede di gara, se avvallate dall’Agenzia.
Art. 26 –TRASFERIMENTO DI KNOW HOW
Il Fornitore si impegna, ora per allora, per fine attività, in maggior misura negli ultimi sei mesi di validità del contratto stesso, a trasferire a personale AVEPA e/o a terzi da essa designati, affiancandoli, il know how sulle attività condotte e realizzate.
Tale attività dovrà avvenire anche nei casi di recesso e risoluzione previsti dal presente contratto ed in ogni altro caso di interruzione per qualsiasi motivo dell’esecuzione del presente contratto.
Tutte le attività di cui al presente articolo sono da considerarsi remunerate nei corrispettivi già concordati per lo svolgimento del servizio e si svolgeranno secondo quanto indicato nell’offerta tecnica presentata in sede di gara, se avvallata dall’Agenzia, salvo diverso accordo tra le parti.
Art. 27 – PENALI
AVEPA applicherà le penali indicate specificatamente nel capitolato tecnico e secondo le modalità in esso previste.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati dal responsabile dell’esecuzione del presente contratto per iscritto al Fornitore, il quale dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni ad AVEPA nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione stessa. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili a giudizio di AVEPA saranno applicate al Fornitore le penali nella misura indicata nel capitolato.
AVEPA per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali previste dal capitolato potrà compensare i predetti crediti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo.
Non sarà motivo di applicazione di penalità lo slittamento delle azioni espressamente autorizzato dall’Ente e il ritardo per cause di forza maggiore non imputabili all’Appaltatore, opportunamente motivato e notificato.
Qualora l’inesatto adempimento o il ritardo siano determinati da causa di forza maggiore, l’Appaltatore dovrà tempestivamente notificare e argomentare tale circostanza all’Ente, per iscritto.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo del pagamento della penale medesima.
Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal capitolato non preclude il diritto di AVEPA di richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
Il Fornitore sarà comunque responsabile verso l’AVEPA di qualsiasi pregiudizio rinveniente, direttamente o indirettamente dal non esatto
adempimento degli obblighi contrattuali. Tra tali pregiudizi rientrano espressamente quelli relativi ad eventuali sanzioni che l’Agenzia dovesse essere chiamata a corrispondere in relazione all'inesatto adempimento.
Art. 28 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
AVEPA ha la facoltà di considerare risolto il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale di importo equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell’ulteriore eventuale danno nelle ipotesi di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato e comunicato con posta elettronica certificata da AVEPA per porre fine all’inadempimento. In ogni caso resta salva la facoltà di AVEPA di procedere all’esecuzione del contratto in danno del Fornitore con possibilità di rivolgersi ad altro fornitore, con ogni onere e spesa a carico dell’aggiudicatario. AVEPA si riserva di risolvere il contratto altresì nell’ipotesi in cui le penali annualmente applicate al Fornitore raggiungessero la somma pari al 10% dell’importo contrattuale annuo. AVEPA avrà comunque la facoltà di risolvere il presente contratto in caso di inadempienze gravi e ripetute, fatto salvo in ogni caso il risarcimento dell’eventuale maggior danno. AVEPA procederà altresì alla risoluzione del contratto in caso di accertamento di tentativi di infiltrazione mafiosa risultanti da informative antimafia acquisite successivamente alla stipulazione del contratto, con applicazione di una penale forfettaria del 10 per cento
dell’importo contrattuale. Infine l’AVEPA potrà risolvere il contratto nei casi di:
1) Perdita da parte del Fornitore della certificazione ISO27001:2013;
2) Perdita da parte del Fornitore della certificazione Rating o Tier posseduta in uno dei siti principale e di DR;
3) Gravi inadempienze che impediscono ad AVEPA l’erogazione dei servizi, dopo due avvisi scritti inviati dall’Agenzia tramite posta elettronica certificata.
Art. 29 - RECESSO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1373 c.c. l’Amministrazione ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 giorni solari da comunicarsi al fornitore con posta elettronica certificata. Dalla data di efficacia del recesso, il fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’Amministrazione. Il recesso potrà avvenire:
1. per giusta causa,
2. ad nutum
Nell’ipotesi di recesso per giusta causa l’Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 giorni solari da comunicarsi al fornitore con posta elettronica certificata senza corresponsione di alcun indennizzo.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, per giusta causa si intende:
1. qualora sia stato depositato contro il fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure
concorsuali, che proponga il fallimento, lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’impresa,
2. per qualsiasi ipotesi prevista da disposizioni normative vigenti o emanande,
3. ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto,
4. qualora si verifichino mutamenti normativi e/o regolamentari relativi ai compiti e/o competenze e/o attribuzioni dell’Amministrazione.
Nell’ipotesi di recesso di cui al precedente comma, l’impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto sino al momento del recesso.
Nell’ipotesi di recesso ad nutum l’Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 giorni solari da comunicarsi al fornitore con lettera raccomandata a/r; in tal caso il fornitore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al 10% del corrispettivo rimanente fino al raggiungimento di 4/5 dell’importo contrattuale. Con le medesime modalità l’AVEPA ha diritto di recedere dal contratto, in qualsiasi tempo, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip s.p.a., ai sensi
dell'art. 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto. Il diritto di recesso non sarà esercitato qualora l'appaltatore acconsenta alla modifica delle condizioni economiche contrattuali adeguandole a quelle proposte dalle convenzioni Consip.
Il Fornitore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.
Art. 30 – RISERVATEZZA
Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente appalto. Tutti gli obblighi in materia di sicurezza delle informazioni e di garanzia della privacy, secondo la normativa vigente (GDPR), verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con AVEPA.
L’obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
Tutte le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o dati tecnici dei quali sia titolare una delle Parti e di cui il personale incaricato dall’altra Parte verrà a conoscenza nell’esecuzione del presente contratto saranno considerati riservati e non divulgabili. In tal senso le Parti si obbligano ad adottare tutte le misure necessarie,
anche nei confronti dei propri dipendenti, agenti, consulenti, rappresentanti e/o procuratori, per tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o xxxxxxxxxxxxxx.Xx divieto di divulgazione resta escluso qualora:
- l’informazione risulti divenuta di pubblico domino, senza che una delle Parti sia venuta meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che la Parte in questione abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza;
- la Parte interessata abbia autorizzato, per iscritto, l’altra Parte a divulgare l’informazione a specifici soggetti. In caso di inosservanza degli obblighi in materia di sicurezza delle informazioni e di garanzia della privacy AVEPA ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AVEPA. Nel caso si verifichi la perdita, distruzione o diffusione indebita, ad esempio a seguito di attacchi informatici, accessi abusivi, incidenti o eventi avversi, come incendi o altre calamità il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente l’evento al Responsabile per la Sicurezza dei Dati di AVEPA.
ART. 31 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
Il fornitore dichiara di essere a conoscenza che l’Agenzia rispetta i precetti del Regolamento (UE) 2016/679, che dichiara di aver letto dal sito aziendale al link xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxx e che dichiara di aver compreso.
Il fornitore aderisce ai principi del succitato Regolamento (UE) 2016/679 e si impegna a rispettarne i contenuti e le procedure, facendoli rispettare ad eventuali collaboratori, e, in generale, si impegna ad astenersi da qualsivoglia comportamento contrario ad essi.
La violazione delle regole previste da tali norme rappresenterà grave inadempimento contrattuale.
Il fornitore manleva fin d’ora l’Agenzia da eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest’ultima quale conseguenza della violazione delle citate norme da parte dello stesso Istituto o di suoi eventuali collaboratori.
Art. 32 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 50/2016.
In caso di cessione del contratto non autorizzata, al Fornitore non sarà riconosciuta alcuna delle prestazioni effettuate, e AVEPA potrà richiedere tutti i danni diretti e indiretti derivanti dalla cessione stessa.
Art. 33 – FORO COMPETENTE
Per le eventuali controversie che dovessero insorgere nell’esecuzione del presente contratto, unico Foro competente in via esclusiva è quello di Padova. E’ escluso il ricorso all’arbitrato.
Art. 34 – CODICE DI COMPORTAMENTO
Il Fornitore assume gli obblighi derivanti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” adottato con D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, dal “Codice etico e di comportamento” adottato dall’AVEPA con decreto del Direttore n.
166 del 18.12.2013 e dal “Codice di comportamento per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori dell'AVEPA” adottato dall’AVEPA con decreto del Direttore n. 157 del 26.11.2013 (tutti pubblicati nel sito web dell’Agenzia nella sezione “Amministrazione Trasparente”). Il fornitore dichiara di avere preso conoscenza dei codici di cui sopra.
Art. 35 – SPESE E ONERI
Le spese e tasse tutte del presente atto, inerenti e conseguenti, tassa di registro compresa, a esclusione dell’I.V.A. sugli importi del servizio, sono a carico dell’Appaltatore. Si richiede la registrazione a tassa fissa essendo l’importo del servizio soggetto a I.V.A. Le parti mi dispensano dalla lettura del/gli allegato, dichiarando di approvarlo/li in ogni sua/ loro parte. Quest’atto, redatto in modalità elettronica da persona di mia fiducia, si compone di n. (lettere ) fogli scritti per intero e n. (lettere
) righe di quest’ultimo ed è stato letto da me notaio, mediante l'uso e il mio controllo personale degli strumenti informatici, agli intervenuti, i quali lo dichiarano conforme alla loro volontà, lo accettano e lo sottoscrivono.
Per AVEPA Per il Fornitore