Contract
SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE – ATEM di PRATO
L’anno duemilaquattordici il giorno …….. del mese di ……. per il Comune di
……………………………… e nei giorni risultanti da ciascuna sottoscrizione effettuata con firma digitale per gli altri Comuni
TRA
Il Comune di ………………………, con sede legale in ……………………….., Via/Piazza
…………………….., n. …………………, C.F./P.I. n ……………………………….., in persona del legale rappresentante pro tempore, ……………….., per la sua carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede legale, a quanto segue autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n.…… del ………….
e
il Comune di ………
il Comune di ………
il Comune di ………
il Comune di ………
il Comune di ………
il Comune di ………
il Comune di ………
il Comune di ………
il Comune di ………
il Comune di ………
il Comune di ………
il Comune di ………
PREMESSO
- che l’articolo 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- che l’articolo 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 dispone che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possano stipulare tra loro apposite convenzioni che stabiliscano i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie;
- che in particolare il comma 4 dell’articolo sopracitato stabilisce che le convenzioni possono anche prevedere la delega di funzioni da parte di questi ultimi a favore di uno di essi che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;
- che la possibilità di assolvere in forma associata i compiti inerenti l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale è espressamente prevista dall’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164;
- che con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 226 in data 18 ottobre 2011 sono stati determinati i Comuni appartenenti agli ambiti territoriali del settore della distribuzione del gas naturale in attuazione del decreto Ministero dello Sviluppo Economico in data 19 gennaio 2011 e che i Comuni firmatari della presente convenzione fanno tutti parte dell’Ambito Prato;
- che con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 226 in data 12 novembre 2011 è stato approvato il Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale prevedendo che gli Enti Locali appartenenti ad un ambito individuino un’amministrazione o un’organizzazione già istituita cui delegare il ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata, secondo la vigente normativa in materia di Enti locali, al fine di favorire il processo di aggregazione dei numerosi Enti locali appartenenti all’ambito;
- che, ai sensi del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 226 in data 12 novembre 2011, salvo individuazione, da parte degli Enti locali concedenti, di un diverso soggetto, la stazione appaltante cura anche ogni rapporto con il gestore, in particolare svolge la funzione di controparte del contratto di servizio, per delega espressa degli Enti locali concedenti ed è coadiuvata nella funzione di vigilanza e controllo da un comitato di monitoraggio costituito dai rappresentanti degli Enti locali concedenti per un massimo di 15 membri;
- che l’esercizio in forma associata di funzioni amministrative e tecniche inerenti l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e la gestione dei rapporti con il gestore per la durata del contratto di servizio rappresenta una valida soluzione organizzativo-gestionale consentendo di coordinare le attività per un migliore e più efficace esercizio dell’azione amministrativa degli Enti;
- che i Comuni sopra indicati (di seguito denominati “Comuni”, “Enti convenzionati” o “Enti concedenti”) intendono gestire in forma associata le attività finalizzate all’affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica ed alla gestione del contratto di servizio e ciò sulla base delle deliberazioni consiliari indicate in epigrafe, tutte esecutive ai sensi di legge, con le quali è stato approvato anche lo schema della presente convenzione (di seguito “Convenzione”);
- che i Comuni si propongono di disciplinare i reciproci rapporti ed impegni secondo i termini e le condizioni previste dalla Convenzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e per le finalità di cui all’art. 14 comma 1 del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164 e del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 226 in data 12 novembre 2011;
CONSIDERATO
- che il Comune di Prato, in qualità di capoluogo della Provincia di Prato, ha convocato per la fase di prima applicazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto del Ministero del dello Sviluppo Economico n. 226 in data 12 novembre 2011, gli Enti locali appartenenti all’Ambito Prato in data 13.07.2012 per una prima riunione d’ambito durante la quale lo stesso Ente si è candidato a svolgere il ruolo di stazione appaltante;
- che a seguito di tale primo incontro gli altri comuni facenti parte dell’Ambito, tranne il comune di Montale che ha anticipato il consenso alla delega al comune di Prato, hanno rivendicato la prerogativa, con documento a firma congiunta in data 27.07.2012, di poter svolgere autonomamente la gara di affidamento del servizio di distribuzione del gas in considerazione del fatto che il Comune di Prato ha provveduto a bandire la gara di assegnazione del medesimo servizio nel proprio territorio, nonostante l’opposizione anche giudiziaria degli altri Comuni dell’Atem;
- che con l’art. 4 del decreto legge 21 giugno 2013, convertito nella legge n. 98 del 9 agosto 2013, è stato stabilita la perentorietà del termine, così come prorogato dalla stessa disposizione, per l’avvio delle procedure di gara in ogni ATEM, e conseguentemente per l’individuazione del soggetto cui assegnare il ruolo di stazione appaltante, introducendo la previsione, in caso di mancato rispetto dei termini come novellati, della nomina di un commissario ad acta e di una penalizzazione a carico dei comuni inadempienti;
RITENUTO
- alla luce del quadro normativa sopra rappresentato, di dover procedere senza ulteriore indugio all’individuazione della stazione appaltante cui delegare le funzioni di preparazione, svolgimento ed aggiudicazione della gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nell’Ambito Territoriale Minimo “Prato” e del soggetto cui assegnare le funzioni di controparte del servizio, ai sensi del comma 5 dell’art. 2 del D.M. 22 novembre 2011, n. 226, provvedendo alla regolamentazione delle rispettive funzioni;
TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO E RITENUTO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 (Oggetto e finalità)
1. La Convenzione è stipulata allo scopo di regolamentare lo svolgimento in modo coordinato e in forma associata delle attività propedeutiche e strumentali all’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nei territori dei Comuni dell’Ambito Territoriale Prato, compresa la gestione delle fasi di gara fino alla formale aggiudicazione.
2. La Convenzione è altresì stipulata ai fini dello svolgimento coordinato ed associato della gestione dei rapporti con il gestore connessi all’attuazione del contratto di servizio di cui all’art. 2, comma 5 del D.M. 12 novembre 2011 n. 226.
Articolo 2 (Delega di funzioni)
1. I Comuni convenzionati delegano al Comune di Prato, che accetta, l’esercizio delle funzioni connesse alle attività di cui al precedente articolo e l’autorizzazione ad operare in nome e per conto degli Enti stessi assumendo il ruolo di Stazione appaltante.
2. La Stazione appaltante, con il supporto del Gruppo di lavoro di cui al successivo art. 4, predispone le “Linee guida programmatiche d’Ambito” contenenti le condizioni minime di sviluppo di cui all’art. 9, comma 3, del D.M. 12 novembre 2011 n. 226, sottoponendo la proposta elaborata ai Comuni, ai quali viene assegnato un termine, non superiore a 30 (trenta) giorni, per la presentazione di osservazioni.
3. La Stazione appaltante sulla base degli elementi programmatici di sviluppo forniti da ciascun Comune, prepara il documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento ed efficientamento energetico nell’ambito.
4. La Stazione appaltante assicura la predisposizione della documentazione tecnica, contrattuale ed economica da porre a base dell’espletanda gara, di cui curerà l’indizione e lo svolgimento, e ogni correlato adempimento, sino alla stipulazione del contratto di servizio con il nuovo gestore. A tal fine, la stazione appaltante assicura ai Comuni, anche mediante l’apporto di professionisti esterni individuati mediante procedura di evidenza pubblica, la necessaria assistenza tecnico amministrativa.
5. La Stazione appaltante si impegna a svolgere il proprio ruolo con lealtà e trasparenza in vista di un tempestivo ed efficace raggiungimento degli obiettivi assunti con la sottoscrizione della Convenzione.
6. La Stazione appaltante cura anche ogni rapporto con il nuovo gestore, in particolare svolge la funzione di controparte del contratto di servizio, ed è coadiuvato nella funzione di vigilanza e controllo sull’erogazione del servizio dal Comitato di Monitoraggio costituito dai rappresentanti degli Enti locali concedenti appartenenti all’Ambito Territoriale di riferimento, di cui al successivo art. 5.
Articolo 3 (Compiti dei Comuni)
1. Ciascun ente convenzionato indicherà, all’interno della propria struttura tecnica o amministrativa, un referente che fungerà da interlocutore con la Stazione appaltante per la comunicazione delle esigenze specifiche del proprio Comune e la trasmissione di tutte le informazioni utili per la predisposizione degli atti di gara, inclusi i dati previsti dall’art. 4 del D.M. 12 novembre 2011, n. 226, da richiedere con istanza di produzione degli stessi al gestore uscente.
2. Ciascun Comune, con il supporto dei professionisti individuati dalla Stazione appaltante ed in collaborazione con il gruppo di lavoro di cui al successivo art. 4, analizza e verifica i dati ricevuti dal gestore uscente, formula eventuali osservazioni e richieste di verifica in merito ai dati forniti dal predetto gestore ed approva la determinazione del valore da riconoscere al medesimo.
3. Ciascun Comune, anche avvalendosi dei professionisti individuati dalla Stazione appaltante, fornisce gli elementi programmatici di sviluppo del proprio territorio per consentire alla stessa, in conformità con le linee guida programmatiche d’ambito, la predisposizione del documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione, potenziamento ed efficientamento energetico nell’ambito.
4. Ciascun Comune s’impegna altresì ad assistere la stazione appaltante nella risposta ad eventuali richieste di chiarimenti dell’Autorità per l’energia elettrica e per il gas riferite al singolo Comune.
5. Gli Enti locali concedenti si impegnano a cooperare con lealtà in vista di un tempestivo ed efficace raggiungimento degli obiettivi assunti con la sottoscrizione della Convenzione.
Articolo 4 (Gruppo di lavoro)
1. Per l’esecuzione delle attività operative propedeutiche alle procedure di affidamento di cui all’art. 1, comma 1, della presente Convenzione, è istituito un Gruppo di lavoro composto da n. 1 rappresentante del Comune delegato a svolgere le funzioni di stazione appaltante (con funzione di Coordinatore) e da n. 1 rappresentante per ognuno dei Comuni deleganti, dotati delle adeguate competenze tecnico-amministrative in relazione al raggiungimento della predetta finalità. Alle sedute del Gruppo di lavoro possono essere invitati anche i referenti degli enti convenzionati, o altri soggetti quali i professionisti coinvolti nell’esecuzione delle attività regolate dalla Convenzione.
2. I Comuni di individuano i propri rappresentanti nel Gruppo di lavoro entro 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione della Convenzione, mediante comunicazione scritta inviata tramite posta elettronica certificata al Comune di Prato.
3. Il Gruppo di lavoro si riunisce periodicamente, di norma presso il comune di Prato, per esercitare le funzioni ad esso attribuite dal comma seguente.
4. Il Gruppo di lavoro svolge le seguenti funzioni:
a. sovraintende alle procedure ai fini dell’elaborazione della documentazione di gara. A tal fine può richiedere alla Stazione appaltante la convocazione della Conferenza dei Sindaci dell’Ambito o l’invio ai Comuni di atti per eventuali osservazioni;
b. collabora con la Stazione appaltante nella stesura delle “Linee guida programmatiche d’Ambito”, contenenti le condizioni minime di sviluppo di cui all’art. 9, comma 3, del D.M. 12 novembre 2011 n. 226 e del capitolato per l’affidamento a professionisti esterni del servizio di supporto nella stesura degli atti di gara;
c. funge da cabina di regia al fine dell’utilizzo delle somme derivanti dal corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, così come definito dal D.M. 12 novembre 2011 n. 226 e dalla conseguente deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas n. 407/2012/R/gas;
d. svolge ogni ulteriore attività preparatoria sia tecnica che amministrativa in vista dell’indizione della gara, nonché per l’organizzazione di quant’altro necessario per il miglior esito dell’iniziativa disciplinata dalla Convenzione;
e. individua di concerto con la Stazione appaltante i componenti della Commissione di gara per l’aggiudicazione del servizio, tenuto conto dei criteri di imparzialità, professionalità ed esperienza specifica nel settore gas indicati dall’art. 11 del sopra menzionato D.M. 12 novembre 2011 n. 226.
5. Il Gruppo di lavoro decide a maggioranza dei presenti; le decisioni sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti, computando a tal fine anche le deleghe. Il verbale delle sedute è inviato ai componenti del Gruppo di lavoro e a tutti i Comuni dell’Ambito.
6. La partecipazione alle attività del Gruppo di lavoro è gratuita ed è svolta nell’ambito delle proprie funzioni d’istituto.
7. In caso di impedimento temporaneo di uno dei rappresentanti, quest’ultimo potrà nominare un delegato individuandolo tra gli altri rappresentanti del medesimo sottoambito.
8. La delega dovrà essere trasmessa tramite posta elettronica certificata alla stazione appaltante oppure consegnata all’inizio della seduta.
9. Ciascun Comune, previa comunicazione inviata tramite posta elettronica certificata alla stazione appaltante e previo accordo con gli altri Comuni dell’Ambito, potrà sostituire in via definitiva i rappresentanti di propria designazione che compongono il Gruppo di lavoro.
Articolo 5 (Comitato di Monitoraggio)
1. Il Comune di Prato, in qualità di controparte del contratto di servizio, è coadiuvato nella funzione di vigilanza e controllo sull’esecuzione del contratto di servizio, da un Comitato di Monitoraggio costituito da un rappresentante per ogni Comune.
2. La Stazione appaltante relaziona al Comitato di Monitoraggio sull’andamento delle attività contrattuali e acquisisce eventuali proposte ai fini dello svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo. Nell’ambito di tali funzioni, il Comitato di Monitoraggio fornisce altresì indicazioni in ordine all’utilizzo delle risorse di cui all’art. 8, comma 2, del D.M. del 12 novembre 2011, n. 226.
3. La Stazione appaltante svolge le funzioni di segreteria del Comitato di Monitoraggio, determina l’ordine del giorno delle sedute, predispone gli atti da sottoporre all’approvazione del Comitato, nonché ogni ulteriore documentazione necessaria per lo svolgimento dei lavori; mette altresì a disposizione mezzi e locali.
4. Il Comitato di Monitoraggio si riunisce periodicamente, su convocazione della Stazione appaltante o su richiesta di uno dei suoi componenti. In questo caso la richiesta di convocazione deve contenere l’indicazione delle esigenze che determinano una convocazione non programmata.
5. I Comuni si impegnano a nominare, entro trenta giorni dall’aggiudicazione della gara, i propri rappresentanti nel Comitato di Monitoraggio mediante comunicazione scritta inviata tramite posta elettronica certificata al Comune di Prato.
6. In caso di impedimento temporaneo di uno dei rappresentanti dei Comuni, quest’ultimo potrà nominare un delegato individuandolo tra gli altri rappresentanti del Comitato di Monitoraggio. La delega dovrà essere trasmessa tramite posta elettronica certificata alla stazione appaltante oppure consegnata all’inizio della seduta.
7. Ciascuno dei Comuni, previa comunicazione inviata tramite posta elettronica certificata alla stazione appaltante e previo accordo con gli altri Comuni dell’Ambito, potrà sostituire in via definitiva i rappresentanti di propria designazione che compongono il Comitato.
8. Il Comitato di Monitoraggio decide a maggioranza dei presenti; le decisioni sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei rappresentanti, computando a tal fine anche le deleghe. Il verbale delle sedute è inviato ai componenti il Comitato e a tutti i Comuni dell’Ambito.
9. Il Comitato di Monitoraggio, regolarmente costituito, rappresenta tutti i Comuni e le sue decisioni, prese in conformità alla legge e alla Convenzione, obbligano tutti gli Enti locali concedenti ancorché non intervenuti o dissenzienti.
10. La partecipazione al Comitato di Monitoraggio è gratuita, ed è svolta nell’ambito delle proprie funzioni d’istituto.
11. Nell’esercizio della propria autonomia organizzativa il Comitato di Monitoraggio può adottare un regolamento di funzionamento.
Articolo 6 (Conferenza dei Sindaci d’Ambito)
1. La Conferenza dei Sindaci dei Comuni dell’Ambito svolge funzioni sovraordinate di coordinamento, indirizzo e controllo.
2. Per l’esercizio delle funzioni di cui al precedente comma la Conferenza dei Sindaci nella fase della gara si avvale del gruppo di lavoro di cui al precedente art. 4.
3. La Conferenza è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune di Prato ed è composta dai Sindaci, o loro delegati, dei Comuni convenzionati. La seduta è valida con la presenza di un numero di Comuni che rappresentino la maggioranza degli Enti locali convenzionati.
4. Tutte le decisioni della Conferenza sono adottate con la maggioranza dei voti dei presenti.
5. Nell’ambito delle sue funzioni, la Conferenza dei Sindaci prende atto preventivamente della valorizzazione delle reti, approva le linee guida programmatiche d’ambito per gli interventi di
estensione, manutenzione, potenziamento ed efficientamento energetico nell’ambito e prende atto del documento guida.
6. La Conferenza dei Sindaci, durante l’esecuzione del contratto di servizio, può essere convocata dalla Stazione appaltante, sentito il Comitato di monitoraggio.
7. Nell’esercizio della propria autonomia organizzativa può adottare un regolamento di funzionamento.
Articolo 7 (Recesso)
1. Tenuto conto della finalità della Convenzione ed al fine di garantire che l’espletamento delle articolate attività prodromiche all’indizione della gara non subisca interruzioni o ritardi tali da pregiudicare la tempestiva ottemperanza alle disposizioni di legge, é esclusa la facoltà di recesso dei Comuni dalla Convenzione, fatte salve sopravvenute diverse disposizioni di rango superiore.
Articolo 8 (Rapporti Finanziari)
1. Con riferimento alle funzioni centralizzate svolte dal Comune di Prato in qualità di stazione appaltante ai sensi dell’articolo 2 della presente Convenzione, si dà atto che il corrispettivo una tantum previsto dalla Deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas n. 407/2012/R/gas, è attribuito direttamente al Comune di Prato.
2. Con riferimento alle funzioni locali svolte dal Comune di Prato per specifica delega degli Enti locali concedenti ai sensi degli articoli 2 e 3, si stabilisce che il corrispettivo una-tantum previsto dalla Deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas n. 407/2012/R/gas, sia attribuito al Comune di Prato esclusivamente per l’acquisizione di servizi esterni.
3. Qualora, a stipulazione con il nuovo Gestore del contratto di servizio per la distribuzione del gas naturale, per le attività previste dal precedente comma 2 si verifichino risparmi e/o economie, le stesse saranno ripartite dal Comune di Prato fra gli Enti locali concedenti in misura proporzionale al numero di pdr (punto di riconsegna) di ciascun Comune individuati nei documenti di gara.
4. Gli oneri economici non ricompresi nell’ambito dei rimborsi di cui al comma 2, nonché quelli ulteriori, anche derivanti da eventuale contenzioso relativo alla gara sono ripartiti in base ai criteri di cui al precedente comma 3.
5. Una volta incassato il corrispettivo una-tantum citato al comma 1, il Comune di Prato si impegna a riconoscere ai Comuni, i cui rappresentanti fanno parte del Gruppo di lavoro previsto dall’art. 4 della presente convenzione, un rimborso correlato alle spese sostenute per l’effettiva presenza alle sedute del Gruppo di lavoro nell’importo che sarà definito, d’intesa fra gli Enti, con successivo separato accordo, su proposta del Gruppo di lavoro.
Articolo 9 (Obbligo di riservatezza)
1. Le parti, anche a tutela di eventuali interessi industriali e commerciali coinvolti, si obbligano a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all’esecuzione della presente Convenzione, dati e informazioni, sia verbali che scritte, di cui siano venute a conoscenza in ragione della stessa e della sua attuazione.
2. L’obbligo di riservatezza sarà vincolante per tutta la durata dell’esecuzione della presente Convenzione, nonché per tutta la durata degli atti eventualmente stipulati in attuazione della stessa, e per il periodo di 3 (tre) anni dopo il decorso del suo termine di efficacia o la sua eventuale risoluzione.
3. Le parti si impegnano affinché ciascuno dei propri rappresentanti, amministratori, collaboratori e dipendenti sia vincolato all’obbligo previsto dal presente articolo.
Articolo 10
(Durata - Modifica della Convenzione)
1. La presente Convenzione vincola le parti a far data dalla sua sottoscrizione e per tutta la durata del contratto di servizio.
2. Modifiche alla presente Convenzione, compresa l’individuazione della controparte del contratto di servizio di cui all’art. 2, comma 6 della presente convenzione, potranno essere apportate con deliberazione consiliare di tutte le parti.
Articolo 11 (Controversie)
1. Si conviene che le eventuali controversie riguardanti l’applicazione della Convenzione verranno esaminate con spirito di amichevole composizione dalla Conferenza dei Sindaci d’Ambito.
2. Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo, le controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 11 e 15 della Legge n. 241/1990.
Articolo 12 (Disposizioni finali)
1. Qualora una clausola della Convenzione o parte di essa venga dichiarata invalida da un organo giudiziario, le restanti clausole o le parti delle clausole non dichiarate invalide rimarranno pienamente in vigore e saranno vincolanti per tra le parti; per quanto possibile, tali clausole dovranno intendersi modificate nella minor misura possibile atta a garantirne la conformità alla legge e la piena applicabilità. In ogni caso, le parti potranno concordare i contenuti di una nuova clausola che sostituisca quella dichiarata invalida e non applicabile.
2. Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si applicano le norme di legge e regolamentari che disciplinano il servizio di distribuzione del gas naturale.
3. La presente Convenzione, redatta nella forma della scrittura privata non autenticata, è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 16 della Tabella Allegato B del D.P.R. n. 642/1972 e successive modifiche e integrazioni e sarà registrata in caso d’uso.
Letto, confermato e sottoscritto.