Contract
1. Campo di applicazione
Le presenti condizioni generali di montaggio valgono per il montaggio, la messa in esercizio e il funzionamento di prova di macchine e di impianti, prestazioni qui di seguito denominate lavori.
Queste condizioni sono applicabili anche per la sorveglianza dei lavori di montaggio, sempreché per essa non esistano o vengano conclusi accordi speciali.
2. In generale
2.1. Il contratto è considerato concluso con la conferma scritta dell’appaltatore con la quale accetta l’incarico (conferma d’incarico).
Le offerte prive di termine di accettazione non sono impegnative.
2.2. Queste condizioni sono impegnative qualora vengano dichiarate applicabili nell’offerta o nella conferma d’accettazione. Condizioni del committente di altro tenore sono valide solo se accettate esplicitamente e per iscritto dall’appaltatore.
2.3. Per essere valida, ogni stipulazione e dichiarazione giuridicamente rilevante tra le parti contraenti richiede la forma scritta.
3. Disegni e documentazioni tecniche
3.1. Le indicazioni contenute nei disegni e nelle documentazioni tecniche sono impegnative nella misura in cui vengono esplicitamente garantite.
3.2. Ogni parte contraente si riserva tutti i diritti su disegni e documentazioni tecniche affidate all’altra parte. La parte ricevente riconosce questi diritti e si astiene, salvo autorizzazione scritta dell’altra parte, dal rendere tali documenti accessibili interamente o parzialmente a terzi o di utilizzarli per fini diversi da quelli per cui le furono affidati.
4. Obblighi dell’appaltatore
L’appaltatore si impegna ad eseguire i lavori a regola d’arte impiegando personale qualificato, oppure a farli eseguire da terzi considerati egualmente appaltatori ai sensi delle presenti condizioni.
5. Obblighi del committente
5.1. Il committente informerà l’appaltatore, al più tardi al momento dell’ordinazione, sulle prescrizioni e norme applicabili, che si
riferiscono all’esecuzione del montaggio e di altre prestazioni, all’esercizio nonché alla prevenzione malattie e infortuni.
5.2. Il committente farà tutto il necessario, affinché i lavori inizino per tempo e possano essere eseguiti senza intralci o interruzioni.
Il personale dell’appaltatore deve essere richiamato solo quando tutti i lavori di preparazione saranno terminati.
5.3. Il committente deve provvedere a fare il necessario per procurarsi per tempo tutti i necessari permessi di entrata e di uscita dal paese, di soggiorno e di lavoro o altri permessi necessari al personale dell’appaltatore.
5.4. Il committente fa eseguire a regola d’arte nonché a proprie spese e sotto la propria responsabilità le opere preparatorie di sua competenza, se necessario in conformità alle documentazioni fornite dall’appaltatore.
5.5. Il committente prenderà a suo carico i provvedimenti necessari per la prevenzione infortuni. In specie egli informerà
esplicitamente dell’appaltatore in merito a precauzioni particolari da prendere nei confronti del committente stesso
e/o di altri appaltatori, nonché quando si dovranno rispettare prescrizioni in materia.
L’appaltatore è autorizzato a rifiutare o a sospendere i lavori, qualora la sicurezza del personale non sia garantita.
In caso d’infortunio o di malattia del personale dell’appaltatore, il committente presta l’assistenza necessaria.
5.6. Il materiale da montare deve essere immagazzinato in modo protetto da influssi nocivi. La completezza del materiale e il suo stato saranno verificati dal committente in pre- senza del personale dell’appaltatore, prima di iniziare i lavori. Il materiale andato perduto o danneggiato durante l’immagazzinaggio sarà rimpiazzato o riparato a spese del committente.
5.7. Il committente provvede affinché le vie d’accesso al luogo dell’impianto siano utilizzabili, che lo stato del cantiere di montaggio sia adeguato ai lavori e che sia garantita l’assenza di ostacoli che impediscono l’accesso a quest’ultimo e assicura inoltre tutti i diritti di passaggio e di transito.
5.8. Il committente provvede a mettere a disposizione della direzione lavori dell’appaltatore, dei locali chiudibili a chiave, riscaldabili o climatizzati, nonché, per il
personale dell’appaltatore, locali di soggiorno e spogliatoi, incluse installazioni sanitarie adeguate. Inoltre mette a disposizione locali asciutti e chiudibili a chiave, utilizzabili da deposito per materiali di lavoro e equipaggiamenti. Tutti questi locali devono trovarsi nelle immediate vicinanze del posto di lavoro.
5.9. Il committente produrrà a sue spese e secondo le indicazioni dell’appaltatore o del suo
programma di montaggio, in tempo utile le prestazioni seguenti:
5.9.1. Messa a disposizione di mano d’opera qualificata e ausiliaria come meccanici, saldatori, elettricisti, mu- ratori, pittori, xxxxxxxxxx e manovali con utensili e attrezzatura necessari. Questo personale eseguirà gli ordini dell’appaltatore, ma sarà alle dipendenze del committente con il quale avrà un contratto di lavoro.
5.9.2. Messa a disposizione di gru e apparecchi di sollevamento efficienti, con rispettivo personale di servizio, impalcature adeguate nonché mezzi di trasporto per personale e
materiali, equipaggiamento d’officina e strumenti di misura idonei.
5.9.3. Messa a disposizione del necessario materiale di consumo e
d’installazione, prodotti detergenti e lubrificanti nonché materiale minuto per il montaggio.
5.9.4. Messa a disposizione dell’energia elettrica e dell’illuminazione necessari, compreso il necessario allacciamento fino al posto di montaggio, riscaldamento, aria compressa, acqua, vapore, materiali d’esercizio, ecc.
5.9.5. Messa a disposizione di mezzi di comunicazione come telefono, telefax, attacco per telex, modem per PC.
0.00.Xx committente provvede affinché siano rilasciate all’appaltatore, in tempo utile, i rispettivi permessi di importazione e eventualmente d’esportazione di utensili, equipaggiamenti e materiale e in questa misura si occupa degli eventuali compiti.
0.00.Xx committente spedisce immediatamente indietro utensili e equipaggiamenti messi a disposizione dall’appaltatore presso il luogo stabilito dallo stesso. Le spese di spedizione sono a suo carico, qualora non siano comprese nel prezzo.
La proprietà sugli attrezzi, che il committente acquista dall’ appaltatore e che l’appaltatore continua ad utilizzare durante i lavori di montaggio, a lavori conclusi passa al committente. Senza diverse istruzioni, vengono tenuti a disposizione del committente sul posto di montaggio e a suo rischio e pericolo.
Al termine dei lavori, l’appaltatore restituisce al committente gli utensili che quest’ultimo gli aveva messo a disposizione. Senza istruzioni diverse, vengono tenuti a disposizione del
committente sul posto di montaggio e a suo rischio e pericolo.
5.12. Il committente fa partecipare il suo futuro personale aziendale ai lavori di montaggio, per familiarizzarlo con i metodi e la tecnica dell’appaltatore. L’appaltatore è disposto ad assumersi il compito dell’istruzione tecnica del personale, qualora ciò sia stato esplicitamente convenuto.
5.13. Qualora il committente non dovesse adempire completamente o parzialmente ai suoi obblighi, l’appaltatore è autorizzato ad adempirli personalmente o tramite terzi. I rispettivi costi saranno a carico del committente che esonererà l’appaltatore dalle pretese di terzi.
5.14. Se per motivi indipendenti dalla responsabilità dell’appaltatore, la sicurezza del personale di montaggio fosse minacciata o se il lavoro
fosse seriamente ostacolato, l’appaltatore ha il diritto di richiamare indietro il proprio personale di montaggio. In questi casi e quando, a lavoro ultimato, il personale fosse trattenuto indietro, saranno fatturati al committente, alla rispettiva tariffa oraria o diaria, il tempo di attesa e i costi di viaggio e di trasferta.
6. Lavori su richiesta del committente
Senza un’approvazione scritta dell’appaltatore, il committente non è autorizzato a ricorrere al personale dell’appaltatore per lavori extracontrattuali. Anche dandone il consenso, l’appaltatore, declina ogni responsabilità per questi lavori.
Per i lavori che su disposizione del committente vengono eseguiti senza particolari istruzioni dell’appaltatore, quest’ultimo
non assume alcuna responsabilità.
7. Orario di lavoro
7.1. Con riserva di prescrizioni legali imperative divergenti sul luogo di montaggio, gli orari di lavoro vengono fissati in appendice.
7.2. In generale, il normale lavoro settimanale è ripartito su 5 giornate lavorative. Anche se, per motivi indipendenti dall’appaltatore, la durata del lavoro dovesse essere ridotta, verrà
fatturato l’orario di lavoro normale.
Per quanto riguarda la suddivisione dell’orario di lavoro, il personale dell’appaltatore si conformerà alle circostanze aziendali del committente e locali. L’orario di lavoro gior- naliero normale è compreso tra le ore 06.00 e le 20.00.
7.3. Sono considerate ore di lavoro straordinario le ore oltrepassanti l’orario normale settimanale rispettivo al giornaliero.
Il lavoro straordinario è ammissibile solo dietro reciproco accordo. In generale, il lavoro
straordinario non dovrebbe oltrepassare quello normale giornaliero di oltre 2 ore e quello normale settimanale di oltre 10 ore.
7.4. Sono considerate ore di lavoro straordinario le ore che superano l’orario di lavoro giornaliero o settimanale normale effettuate tra le ore 06.00 e 20.00.
7.5. Sono considerate lavoro notturno durante giorni feriali le ore di lavoro normali tra le ore
20.00 e le 06.00 (eccetto il lavoro straordinario notturno).
7.6. Sono considerate ore di lavoro straordinario notturno le ore straordinarie tra le ore 20.00 e le 06.00.
7.7. È considerato lavoro domenicale quello effettuato di domenica o nei giorni della settimana considerati di riposo presso il luogo di montaggio.
È considerato lavoro festivo quello effettuato durante i giorni considerati di festa presso il luogo di montaggio.
8. Ore di viaggio e altre equivalenti all’orario di lavoro
8.1. Sono considerate ore di lavoro secondo il capoverso 7.1 le ore di viaggio nonché un adeguato tempo per i preparativi e per lavori al termine del viaggio, relativi all’ordinazione.
Sono considerate ore di viaggio:
il tempo occorrente per il viaggio al posto di xxxxxxxxx e per il viaggio di ritorno,
il tempo occorrente per occupare l’alloggio sul luogo di montaggio nonché per le formalità
ufficiali concernenti l’annuncio d’arrivo e di partenza.
8.2. Qualora non esistano possibilità di vitto e alloggio adeguate nelle vicinanze del posto di lavoro, il tempo giornaliero
che supera la mezz’ora impiegato per il percorso di andata o di ritorno (percorso semplice) fra l’alloggio, rispettivamente il luogo di vitto, e il posto di lavoro viene conteggiato come tempo di lavoro.
Tutte le spese relative a questo spostamento nonché il costo per l’uso necessario di mezzi di trasporto adeguati o di una vettura a noleggio vanno a carico del committente.
8.3. Se il personale dell’appaltatore, per motivi non
9. Calcolo dei prezzi
9.1. Principio
Le prestazioni dell’appaltatore vengono conteggiate in base alle sue unità di conto al momento dell’esecuzione dei lavori di montaggio, secondo l’impiego di tempo e di spese (lavori e consuntivo), qualora non sia stato fissato un prezzo fisso o variabile conforme all’appendice.
9.2. Lavori a consuntivo
Le prestazioni dell’appaltatore vengono fatturate come segue:
9.2.1. Costi per il personale
Il committente attesta al personale dell’appaltatore mediante appositi formulari il tempo di lavoro impiegato. Qualora il committente non rilasci in tempo debito l’attestazione o la rilasci tramite personale non autorizzato a svolgere questo compito, saranno le annotazioni del personale dell’appaltatore a servire da base per i conteggi.
Per il tempo di lavoro impiegato, il lavoro straordinario, notturno, domenicale e festivo, il tempo di viaggio e altri tempi equivalenti al tempo di lavoro, sono applicabili le tariffe elencate in appendice. Per tempo di viaggio si conteggiano al massimo 12 ore al giorno. Per lavori particolarmente disagevoli o in condizioni difficoltose, per es. a grandi altitudini o profondità, o quando si devono usare indumenti protettivi o maschere respiratorie, sarà conteggiato supplementare alle tariffe dell’appaltatore generalmente valide un supplemento orario per lavori gravosi (conforme all’appendice).
9.2.2. Costi di viaggio
I costi del viaggio di andata e di ritorno, nonché per viaggi all’interno del paese in cui si svolgono i lavori, effettuati con un mezzo di
trasporto a scelta dell’appaltatore, inclusi i necessari costi accessori, come per es. assicurazione, trasporto, dogana, bagagli, tasse per passaporti e visti, rilascio dei per- messi d’entrata, di soggiorno e di lavoro, le visite mediche per viaggi d’andata e di ritorno nonché per le vaccinazioni del personale, vengono fatturati al committente in base al tempo impiegato e alle spese.
Qualora condizioni particolari non esigessero un viaggio in altra classe, verranno fatturati: per viaggi in aereo, la classe business
a
per viaggi in ferrovia e in nave, la 1 classe
imputabili a quest’ultimo, sarà ostacolato nell’esecuzione dei lavori o se, a lavori ultimati, esso sarà trattenuto sul posto per un qualsiasi motivo, l’appaltatore ha il diritto di fatturare il
tempo d’attesa come ore di lavoro. Lo stesso vale per altro tempo perduto per motivi che l’appaltatore non deve sostenere, come per es. giorni di festa sul cantiere di montaggio.
per viaggi in auto, un’indennità per chilomet- raggio conforme all’appendice o i costi effettivi dell’auto a noleggio.
9.2.3. Costi di soggiorno (trasferta)
Il committente garantisce al personale dell’appaltatore un vitto sano e sufficiente nonché un buon alloggio singolo, pulito,
riscaldabile o climatizzato, sul luogo di montaggio o nelle immediate vicinanze.
A copertura dei costi di vitto e alloggio non rimborsati direttamente dal committente nonché dei costi accessori per bevande, biancheria ecc., verranno fatturate le tariffe di trasferta elencate in appendice.
Si riserva la modifica di questa tariffe, qualora il costo della vita dovesse aumentare entro
l’inizio o durante i lavori, oppure se le tariffe di trasferta dovessero essere insufficienti.
Previo consenso scritto dell’appaltatore, l’indennità per le spese di soggiorno (trasferta) può essere corrisposta direttamente dal committente al personale dell’appaltatore.
Salvo accordi diversi, il pagamento della trasferta sarà effettuato bisettimanalmente e in anticipo.
9.2.4. Viaggi di licenza per visite a casa
Durante soggiorni prolungati all’estero, il personale dell’appaltatore ha il diritto a viaggi di licenza per il rientro in sede. La durata del soggiorno che dà diritto a tale rientro risulta dall’appendice. I costi del viaggio di andata e di ritorno dalla località dei lavori alla sede dell’appaltatore vanno a carico del com- mittente.
Il tempo impiegato per il viaggio di andata e di ritorno nonché la trasferta si calcolano in conformità ai capoversi 8.1 e 9.2.3.
Se le condizioni nella località dei lavori lo consentono, il personale dell’appaltatore può decidere di farsi accompagnare dal proprio partner invece di effettuare il viaggio di licenza. Le rispettive spese di viaggio verranno addebitate al committente.
9.2.5. Costi per attrezzi ed equipaggiamenti L’appaltatore mette a disposizione del suo personale gli attrezzi manuali usuali per eseguire i lavori. Altri attrezzi, equipaggiamenti, strumenti di misura e di controllo, saranno fatturati al committente secondo l’appendice. La durata dell’uso si calcola dal giorno di partenza dei materiali dallo stabilimento dell’appaltatore fino al loro rientro nello stabilimento.
Gli utensili ed equipaggiamenti non restituiti verranno fatturati al committente al prezzo di riacquisto.
I costi di trasporto e d’assicurazione nonché ulteriori spese, diritti e tasse relative all’importazione e all’esportazione di attrezzi ed equipaggiamenti vanno a carico del committente.
9.2.6. Costi per materiali di consumo e di montaggio
I materiali di consumo, d’installazione e di montaggio forniti dall’appaltatore saranno fatturati in base al loro prezzo.
9.2.7. Costi in caso di malattia e infortunio
In caso di malattia o infortunio del personale dell’ appaltatore, il committente garantisce il necessario trattamento e cure mediche adeguate, senza per questo pregiudicare il diritto dell’appaltatore a far rientrare in sede il proprio personale. Tutti i costi risultanti vanno a carico dell’appaltatore.
Per la durata di 10 giorni dall’inizio della cura, il committente deve continuare a pagare la trasferta convenuta.
Quando si prevede che la guarigione del malato o
ferito durerà oltre 10 giorni, l’appaltatore dovrà provvedere ad un rimpiazzo adeguato a proprie spese.
9.3. Lavori a prezzo forfetario
9.3.1. Il prezzo forfetario copre le prestazioni pattuite per iscritto, che l’appaltatore deve fornire.
Tale prezzo presuppone un decorso dei lavori senza ostacoli nonché la puntuale disponibilità dei lavori preparatori e delle prestazioni accessorie di competenza del committente.
9.3.2. Eccedenze di costi causate da circostanze indipendenti dall’appaltatore, come modifiche successive al contenuto o al volume dei lavori pattuiti, tempi d’attesa, ritocchi o riparazioni, viaggi supplementari, vanno a carico del committente. Il conteggio si esegue conformemente al capoverso 9.2.
9.4. Imposte, tasse, diritti, contributi sociali Imposte, tasse, diritti, contributi per assicurazioni sociali e simili dovuti dall’appaltatore o dal suo personale in rela- zione al contratto o ai lavori all’esterno della Svizzera, fatta eccezione per le imposte sul reddito personali, vanno a carico del committente.
10. Condizioni di pagamento
10.1. Salvo accordi diversi, il prezzo e i costi sono fatturati mensilmente. Il committente deve pagarli entro 30 giorni dalla data della fattura.
Il committente effettuerà i pagamenti astenendosi da qualsiasi detrazione (sconti, spese, imposte, diritti, ecc.) presso la sede principale dell’appaltatore. L’obbligo di pagamento è considerato soddisfatto nella misura in cui franchi svizzeri sono stati messi in Svizzera a libera disposizione del- l’appaltatore.
10.2. Il committente non può ritenere o ridurre pagamenti in seguito a reclami, diritti o contropretese non riconosciute dall’appaltatore. I pagamenti sono dovuti
anche nel caso di ritardi o dell’impossibilità di eseguire i lavori per motivi indipendenti dall’appaltatore.
10.3. In caso di inosservanza dei termini di pagamento contrattuali e con riserva di far valere altri diritti, l’appaltatore conteggerà senza diffida particolare gli interessi di mora al tasso usuale al domicilio del committente. Col pagamento degli interessi di mora il committente non è esonerato dal pagamento contrattuale.
11. Termini
11.1. Un termine per l’esecuzione dei lavori è impegnativo per l’appaltatore soltanto se da lui confermato per iscritto. Tale termine decorre dal momento in cui tutte le premesse per l’inizio dei lavori sono adempite. Esso vale come rispettato, quando alla sua scadenza i macchinari o gli impianti sono pronti al collaudo.
Un termine per l’esecuzione è considerato rispettato, anche se mancassero parti o fossero necessari lavori di ripassatura, sempreché l’uso conforme allo scopo sia possibile rispettivo non ne sia pregiudicato.
11.2. Un termine d’esecuzione pattuito imperativamente viene adeguatamente
differito, se i dati occorrenti all’appaltatore per l’esecuzione dei lavori non gli pervengono in tempo utile o se il committente li modifica successivamente oppure se il committente non adempie ai propri obblighi contrattuali, particolarmente quelli concernenti i pagamenti conformi alla cifra 10 o gli obblighi conformi alla cifra 5, o se i suoi fornitori fossero in arretrato con i loro lavori, oppure se intervengono circostanze non imputabili all’appaltatore, per esempio, in caso di epidemie, minaccia o del verificarsi di mobilitazioni, guerra, guerra civile, atti ter- roristici, insurrezione o sabotaggio, nonché in caso di conflitti di lavoro, incidenti, ritardo o difetti delle forniture dei materiali occorrenti, provvedimenti o omissioni delle autorità o di organi dello stato, ostacoli imprevisti per il trasporto, incendio, esplosione, eventi naturali.
11.3. Qualora per ragioni imputabili all’appaltatore un termine pattuito non potesse essere rispettato, il committente può chiedere – qualora gliene derivi un danno – un indennizzo di mora dello 0,5 % per settimana intera fino al 5 % quale massimo. La percentuale d’indennizzo si calcola sul prezzo di quella parte di lavori dell’appaltatore e per la parte dell’impianto che, in seguito al ritardo, non ha potuto essere messa puntualmente in esercizio. Altre rivendicazioni o diritti in seguito
a ritardi, in particolare per risarcimento danni, sono escluse.
Per termini contrattuali superiori ai 3 mesi le prime due settimane di ritardo non danno diritto all’indennizzo di mora.
12. Collaudo dei lavori di montaggio
12.1. I lavori di montaggio sono pronti al collaudo, quando le macchine o gli impianti sono montati. Lo stesso vale anche nel caso che le macchine o gli impianti montati, per motivi non imputabili all’appaltatore non possano essere messi in esercizio.
12.2. Non appena viene comunicato al committente che il montaggio è pronto per il collaudo, questo procederà immediatamente al controllo dei lavori in presenza del dirigente responsabile per il montaggio, comunicando tempestivamente per iscritto all’appaltatore eventuali difetti. In mancanza di tale comunicazione, il montaggio è considerato approvato.
13. Adempimento mancato o difettoso dei lavori e conseguenze
13.1. In tutti i casi di adempimento mancato o difettoso non esplicitamente regolato da queste condizioni, in particolare quando l’appaltatore senza motivo inizia i lavori con un ritardo tale da non permettere più di prevedere il compimento del lavoro in rispetto dei termini, o qualora si prevede con certezza una esecuzione non conforme al contratto dei lavori per colpa dell’appaltatore oppure quando i lavori per colpa dell’appaltatore sono stati effettuati non conformi al contratto, il committente ha il diritto di concedere per i lavori in causa un’adeguata proroga
all’appaltatore, comminando il ritiro in caso di inadempienza.
Se in seguito a colpa dell’appaltatore la proroga fissata decorre senza essere utilizzata, per i lavori eseguiti non conformi al contratto oppure per i quali è prevedibile con certezza l’esecuzione non conforme al contratto, il committente può ritirarsi dal contratto e chiedere la restituzione della parte dei pagamenti effettuati per detti lavori.
13.2. In tal caso, per quanto concerne un eventuale diritto del committente al risarcimento di danni e l’esclusione di più ampie responsabilità, valgono analogicamente le disposizioni dei capoversi 15 e 16. Il diritto al risarcimento dei danni è limitato al 10 % dell’indennizzo contrattuale delle prestazioni, per le quali avviene il ritiro.
14. Rischi
Il committente si assume il rischio per il materiale da montare durante il corso dei lavori nonché per gli utensili, equipaggiamenti e
materiali che ha messo a disposizione. L’appaltatore mantiene il diritto all’indennizzo convenuto, anche quando il montaggio in seguito alla distruzione totale o parziale degli oggetti da montare non possa essere eseguito o lo possa essere solo parzialmente.
15. Garanzia
15.1. L’appaltatore garantisce per la durata di 12 mesi dalla data del completamento dei lavori la loro esecuzione accurata e a regola d’arte, conformemente alle seguenti condizioni. Quando i lavori dovessero essere interrotti in seguito ai motivi citati al capoverso 11.2, la garanzia per i lavori ultimati prima dell’interruzione inizia a decorrere al più tardi 3 mesi dopo l’inizio dell’interruzione.
Il termine di garanzia scade in ogni caso tre anni dopo l’inizio del montaggio convenuto.
15.2. I difetti dei lavori di montaggio constatati durante il periodo di garanzia, verranno eliminati gratuitamente, a condizione che essi siano notificati per iscritto all’appaltatore imme- diatamente dopo essere stati constatati.
Una garanzia per difetti imputabili a lavori eseguiti dal personale del committente o da terzi, ma sotto sorveglianza dell’appaltatore, saranno garantiti dall’appaltatore soltanto in caso di colpa grave del suo personale nel
rilasciare istruzioni o durante la sorveglianza.
15.3. Non sussiste obbligo di garanzia quando il committente o terzi, senza l’approvazione scritta dell’appaltatore, eseguono modifiche o
riparazioni o quando il committente non prenda immediatamente gli adeguati provvedimenti per ridurre il danno.
15.4. Per i lavori di riparazione nell’ambito della garanzia, l’appaltatore ne assume la garanzia nella stessa misura come per i lavori originali, ma non per una durata superiore per la quale erano garantiti.
15.5. Sono escluse rivendicazioni e diritti conseguenti a difetti oltre a quelli citati nei capoversi 15.1 fino a 15.4.
16. Responsabilità
16.1. L’appaltatore risponde nei confronti del committente solo per i danni materiali causati colposamente dal suo personale durante la preparazione del montaggio, l’esecuzione dei lavori o durante la riparazione di eventuali difetti. La responsabilità è limitata complessivamente a CHF 5’000’000.(franchi svizzeri cinque milioni). In caso di danni alle persone sono applicabili le norme di legge sulla responsabilità.
Con riserva di intenzioni illecite e di colpa grave, è esclusa la responsabilità
per interruzioni della produzione, perdite di guadagno, mancata utilizzazione, danni patrimoniali e perdite in seguito di un ritardo o di un’interruzione del montaggio, nonché per perdite contrattuali o danni secondari.
Sono inoltre escluse ulteriori rivendicazioni del committente, in particolare al risarcimento di danni di ogni genere, indifferentemente dal motivo giuridico in base al quale vengono fatti valere.
16.2. Il committente risponde dei danni, causati dal proprio personale. Ciò vale anche quando il personale dell’appaltatore dirige o sorveglia i lavori, eccetto quando possa provare che il danno sia stato causato da colpa grave nel rilasciare istruzioni, per omissioni o anche nella sorveglianza.
16.2.1. Il committente risponde dei danni causati da difetti degli utensili, equipaggiamenti e materiali che a messo a disposizione. Ciò vale anche quando il personale dell’appaltatore li ha usati senza reclamare, eccetto quando i difetti sarebbero stati riconoscibili prestando una ragionevole attenzione.
17. Risoluzione del contratto da parte dell’appaltatore
In caso di avvenimenti imprevisti che potrebbero modificare considerevolmente l’importanza economica o il contenuto delle prestazioni o pregiudicare seriamente l’impresa dell’appaltatore, nonché nel caso che la realizzazione dei lavori risultasse succes- sivamente impossibile, il contratto sarà adeguatamente adattato alle circostanze. Nella misura in cui risultasse economicamente insostenibile, l’appaltatore ha il diritto di ritirarsi completamente o parzialmente dal contratto.
In tal caso il committente non ha il diritto di far valere risarcimenti di danni. L’appaltatore che volesse far uso del diritto di disdetta, deve darne immediatamente comunicazione al com- mittente dopo aver riconosciuto la portata dell’evento, anche nel caso che con il committente sia stata convenuta una proroga dei lavori di montaggio.
18. Foro competente – Diritto applicabile
Foro per il committente e per l’appaltatore è la sede principale dell’appaltatore.
L’appaltatore ha però il diritto di rivolgersi al Foro competente per il domicilio del committente.
Sul contratto è applicabile la legge sostanziale svizzera.
19. Disposizioni finali
Per essere valide, le modifiche del contratto richiedono la forma scritta.
dell’appaltatore nei confronti del committente
L’eventuale inefficacia di singole disposizioni non pregiudica la validità delle altre. Le parti contraenti si impegnano a sostituire le disposizioni inefficaci con disposizioni nuove, il più corrispondenti possibile allo scopo economico del contratto.
20. Appendici
Le appendici menzionate di seguito costituiscono parte integrante di queste condizioni di montaggio. In caso di contraddi- zioni, le appendici prevalgono sul contratto.
Appendice 1:
Origine: Condizioni Generali di Montaggio 2009, SWISSMEM