SCHEMA DI PATTO DI INTEGRITA’ PER APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE E LAVORI
Allegato 5 PTPCT 2022-2024
SCHEMA DI PATTO DI INTEGRITA’ PER APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE E LAVORI
Il sottoscritto
nato a
(PROV. ) il
residente in via
n.
in qualità di della società/ditta
(di seguito per brevità “operatore economico”) con sede legale in
via
...................................................................,
n.
Part. IVA
Con riferimento alla seguente procedura di affidamento di fornitura/servizio
indetta con
Determinazione /Delibera n. del
DICHIARA
di accettare il seguente Patto d’integrità approvato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito “IZSVe” o “Istituto”) adottato con DCA n. del .
Art. 1 Finalità e ambito di applicazione
Il presente Patto di integrità reca la disciplina dei comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti e collaboratori, a vario titolo, dell’IZSVe nell’ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D. Lgs. n. 50/2016 esperite dall’IZSVe.
Il Patto stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l’IZSVe e l’operatore economico, di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. Tale documento rappresenta infatti una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell’azione amministrativa nell’ambito dei pubblici appalti. A tal fine esso contiene l’espresso impegno, di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, e in ogni caso, a non compiere alcun atto volto ad influenzare indebitamente o a distorcere il corretto svolgimento della procedura di gara.
Al fine di consentire una leale concorrenza e pari opportunità di successo a tutti i partecipanti, nonché garantire una corretta e trasparente esecuzione del procedimento di selezione e affidamento, il Patto di integrità costituisce, parte integrante di qualsiasi procedura di affidamento indetta dall’Istituto avente ad oggetto
- i contratti di appalto di beni e servizi, inclusi ovvero esclusi in tutto in parte dall’applicazione del D. Lgs.
n. 50/2016, e di concessione di servizi, il cui importo presunto sia pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria gestiti dalla SCA2 Acquisti e Logistica;
- I contratti di appalto di beni, servizi e lavori pubblici gestiti dal Servizio Tecnico il cui importo presunto sia uguale o superiore a €. 150.000,00 IVA esclusa.
Il Patto d’Integrità costituisce altresì parte integrante e sostanziale dei contratti stipulati tra l’Istituto e le ditte aggiudicatarie a conclusione delle procedure sopra indicate.
L’espressa e incondizionata accettazione delle prescrizioni ivi previste è inoltre requisito fondamentale ai fini dell’iscrizione dell’operatore economico nell’Albo/Elenco fornitori dell’Istituto.
Il Patto di Integrità, sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell’operatore economico, deve essere presentato unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, nei casi previsti al presente articolo.
Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l’obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio, pertanto il Patto va sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio, nonché da ciascuna delle imprese consorziate o raggruppate e dall’eventuale loro direttore tecnico.
Nel caso di subappalto, laddove consentito, il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante del soggetto affidatario del subappalto medesimo, e dall’eventuale direttore tecnico.
Le clausole del presente Patto costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto di affidamento; nelle fasi successive all’aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all’aggiudicatario, il quale, a sua volta, assume l’obbligo di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti, attraverso l’inserimento di apposite clausole nei relativi contratti.
Il Patto è ritenuto valido e produce i suoi effetti nel caso l’operatore partecipi nell’arco di un biennio, decorrente dalla data di sottoscrizione dello stesso, ad altre procedure, rientranti tra quelle indicate nei paragrafi che precedono, attivate dall’IZSVe. Con la sua sottoscrizione l’operatore si impegna quindi ad assumere gli stessi obblighi anche nelle successive procedure.
Art. 2 Obblighi degli operatori economici
L’operatore economico, con l’accettazione del presente documento:
2.1.1 si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all’aggiudicazione e/o alla gestione del contratto;
2.1.2 dichiara di non aver influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell’IZSVe;
2.1.3 dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e si impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l’aggiudicazione e/o la gestione del contratto;
2.1.4 dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non avere in corso e di non aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della vigente normativa, ivi inclusi gli artt. 101 e seg. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e seg. della L. 287/90 e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della normativa;
2.1.5 dichiara che non si è accordato e non si accorderà con altri soggetti interessati all’aggiudicazione del contratto per limitare in alcun modo la concorrenza;
2.1.6 si impegna a segnalare all’IZSVe qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi dello svolgimento della procedura di affidamento e/o l’esecuzione del contratto;
2.1.7 si impegna a segnalare all’IZSVe qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte di dipendenti dell’IZSVe stesso o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all’esecuzione del contratto;
2.1.8 si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti 2.1.6 e 2.1.7 costituiscono reato, a sporgere denuncia all’Autorità Giudiziaria o alla polizia giudiziaria;
2.1.9 si impegna a collaborare con l’Autorità giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti e/o furti di beni personali o in cantiere ecc.);
2.1.10 si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro contenuti nei capitolati di gara, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell’autorizzazione o della concessione o la decadenza del beneficio. Il rispetto di tali clausole si individua come indicatore d’integrità e correttezza all’interno della prevenzione dell’illegalità prevista dal Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’Istituto;
2.1.11 si impegna a dichiarare l’assenza di conflitti di interesse, nella partecipazione alla procedura, con i funzionari coinvolti e responsabili dei procedimenti nonché con i rappresentanti legali, organi di indirizzo politico dell’amministrazione e segnalare ogni ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, derivante dalla partecipazione alla procedura o che si dovesse generare in corso di gara anche con riguardo ai soggetti facenti parte di collegi tecnici e commissioni di gara, ovvero che si dovesse ingenerare successivamente alla fase di aggiudicazione;
2.1.12 dichiara di non aver conferito incarichi a soggetti di cui all’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001, così come integrato dall’art. 21 del D. Lgs. 39/2013, o di non aver stipulato contratti con i medesimi soggetti;
2.1.13 dichiara di essere consapevole che, qualora venga accertata la violazione del divieto di cui al precedente punto 2.1.12, verrà disposta l’immediata esclusione dell’operatore dalla partecipazione alla procedura di affidamento;
2.1.14 dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del Codice di Comportamento nazionale (DPR
n. 62/2013) nonché di quelli di cui al Codice etico e di comportamento aziendale (approvato con DCA n. 12/2017) si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che a qualsiasi titolo collaborano con l’IZSVe;
2.1.15 dichiara di essere consapevole che il personale dipendente dell’IZSVe, al quale vengono offerti regali o altri vantaggi economici personali o altre utilità non aventi carattere personale il cui valore stimato ecceda, o probabilmente ecceda la soglia del modico valore (€ 150,00), provvede a rifiutarlo e ad informare per iscritto il Responsabile per la prevenzione della corruzione;
2.1.16 si impegna al rispetto delle clausole sociali e di tutte le pattuizioni a carattere sociale relativi agli impegni di assunzione di persone svantaggiate o di riassunzione di lavoratori in caso di cambio appalto contenute nel capitolato di gara. Si impegna, altresì, a comunicare all’IZSVe l’assolvimento di tali obblighi ed accetta sin da ora che IZSVe ed i suoi organismi interni possano effettuare controlli, ispezioni, verifiche in qualunque forma e in qualunque momento, prima, durante e dopo lo svolgimento delle prestazioni contrattuali. Riconosce espressamente che ogni ostacolo o impedimento, anche parziale, a tali attività di verifica saranno considerati inadempimento contrattuale; in ragione di tale adempimento, secondo quanto previsto dal contratto l’Amministrazione potrà applicare le penali nella misura determinata nel contratto ovvero, nelle ipotesi previste, procedere con la risoluzione del contratto medesimo;
2.1.17 si impegna ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell’IZSVe per tutti i sub- affidamenti, anche per quelli relativi alle categorie per cui sia obbligatoria la iscrizione alle cd white list gestite dalle Prefetture.
2.2 Nelle fasi successive all’aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all’aggiudicatario il quale avrà l’obbligo di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. L’operatore si impegna ad inserire la
clausola del rispetto degli obblighi di cui al presente patto nei contratti stipulati con i subcontraenti, con la specifica che, la previsione di una tale clausola, integra le ipotesi di autorizzazione al subappalto.
Art 3 Obblighi dell’IZSVe
L’IZSVe conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.
L’istituto si obbliga inoltre ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell’esecuzione del contratto nelle ipotesi di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell’art. 14 del DPR 62/2013 e del Codice etico e di comportamento dell’IZSVe o di prescrizioni analoghe per i soggetti non tenuti all’applicazione della norma stessa.
Art.4 Violazione del Patto di integrità
La violazione del presente Patto di integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica, condotto dal Responsabile Unico del Procedimento della specifica gara, nel corso del quale viene garantito adeguato contradditorio con l’operatore economico interessato.
Nel caso di violazione grave o reiterata di uno degli impegni assunti con il presente Patto di integrità da parte dell’operatore economico, sia in qualità di concorrente alla procedura, sia di aggiudicatario della medesima, saranno applicate, anche in via cumulativa, una o più delle seguenti sanzioni:
a) l’esclusione dalla procedura di affidamento ed incameramento della cauzione provvisoria versata ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all’aggiudicazione, l’applicazione di una penale, nel rispetto di quanto disciplinato all’interno dell’art. II.15 del Capitolato generale d’oneri peri contratti di fornitura di beni e servizi dell’Istituto (approvato con DDG n. 9/2017 e successivamente modificato con DDG n. 359/2017);
b) la revoca dell’aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. e l’incameramento della cauzione definitiva. L’IZSVe può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall’art. 121, comma 2 del D. Lgs n. 104/2010. E’ fatto salvo, in ogni caso, l’eventuale diritto al risarcimento del danno e l’applicazione di eventuali penali;
c) la segnalazione del fatto all’Autorità Nazionale Anti Corruzione ed alle competenti autorità. Le conseguenze derivanti dalla violazione del presente Patto sono inserite nel contratto stipulato con l’amministrazione.
L’IZSVe terrà conto della violazione degli impegni assunti con l’accettazione del presente Patto anche ai fini delle future valutazioni relative all’esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall’art. 80, comma 5 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016. La violazione del presente Patto costituisce grave illecito professionale.
In caso di commissione di un reato previsto dal D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. accertato con sentenza passata in giudicato, a seguito dell’applicazione della pena su richiesta delle parti, ex art. 444 c.p.c, nonché in caso di irrogazione, anche in sede cautelare, della sanzione interdittiva del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, ovvero l’interdizione dall’esercizio delle attività, dovrà esserne data immediata comunicazione all’IZSVe, il quale avrà facoltà di risolvere il contratto per il verificarsi di tale condizione risolutiva ex art. 1353 c.c.
In ogni caso, al momento dell’apertura del procedimento in sede penale nei confronti dell’operatore economico, per reati di cui al D. Lgs n. 231/2001, dovrà esserne data immediata comunicazione all’Istituto, il quale avrà facoltà di risolvere il contratto per il verificarsi di tale condizione risolutiva ex art. 1353 c.c.
Art 5 Efficacia del Patto di integrità
Il presente Patto di integrità per appalti di servizi e forniture dispiega i suoi effetti dalla data di sottoscrizione, fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di gara.
Art. 6 Pubblicità del patto di integrità
Il presente Patto di integrità è pubblicato sul sito internet aziendale nella sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Altri contenuti - Prevenzione della corruzione” nonché nella sezione “Bandi e gare, sottosezione “Forniture di beni e servizi – Modulistica e regolamenti generali”.
Art. 7 Autorità competente in caso di controversie
Ogni controversia relativa all’interpretazione e all’esecuzione del Patto di integrità tra IZSVe e gli operatori economici sarà di competenza esclusiva del Foro di Padova.
Luogo e data
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Per l’operatore economico FIRMA
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