COMUNE DI GENOVA DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE
COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE
SETTORE PROTEZIONE CIVILE E COMUNICAZIONE OPERATIVA
REPARTO RIMOZIONI
Xxxxxxx Xxxxxxxxx
CAPITOLATO PER L’ASSEGNAZIONE DEL
“SERVIZIO DI RIMOZIONE E TRASPORTO DEI VEICOLI IN GENERE”
PER IL PERIODO
03 Gennaio 2017 – 31 Gennaio 2017”
INDICE
Articolo |
1 |
- |
Oggetto del servizio |
pag. 2 |
|
|
|
|
|
Articolo |
2 |
- |
Durata del contratto |
pag. 2 |
|
|
|
|
|
Articolo |
3 |
- |
Articolazione del servizio |
pag. 2 |
|
|
|
|
|
Articolo |
4 |
|
Oneri e obblighi dell’aggiudicatario |
pag. 3 |
|
|
|
|
|
Articolo |
5 |
- |
Caratteristiche dei mezzi |
pag. 4 |
|
|
|
|
|
Articolo |
6 |
- |
Modalità di esecuzione del servizio |
pag. 5 |
|
|
|
|
|
Articolo |
7 |
- |
Orari e condizioni del servizio |
pag. 6 |
|
|
|
|
|
Articolo |
8 |
- |
Personale impiegato per lo svolgimento del servizio |
pag. 7 |
|
|
|
|
|
Articolo |
9 |
- |
Subappalto |
pag. 8 |
|
|
|
|
|
Articolo |
10 |
- |
Responsabilità e penali |
pag. 9 |
|
|
|
|
|
Articolo |
11 |
- |
Pagamenti |
pag. 10 |
|
|
|
|
|
Articolo |
12 |
- |
Risoluzione del contratto |
pag. 11 |
|
|
|
|
|
Articolo |
13 |
- |
Servizio aggiuntivo di prelievo e custodia di veicoli incidentati |
pag. 13 |
|
|
|
|
|
Articolo |
14 |
- |
Cauzione Definitiva |
pag. 13 |
|
|
|
|
|
Articolo |
15 |
- |
Assicurazioni |
pag. 14 |
|
|
|
|
|
Articolo |
16 |
- |
Divieto di cessione del contratto |
pag. 14 |
|
|
|
|
|
Articolo |
17 |
- |
Cessione del credito |
pag. 14 |
|
|
|
|
|
Articolo |
18 |
|
Controversie e Foro competente |
pag. 14 |
|
|
|
|
|
Articolo |
19 |
- |
Informativa per il trattamento dei dati personali |
pag. 15 |
|
|
|
|
|
Articolo |
20 |
- |
Sicurezza |
pag. 15 |
|
|
|
|
|
Articolo |
21 |
- |
Sciopero del personale del fornitore |
pag. 17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Art. 1
Oggetto del servizio
Costituisce oggetto del presente capitolato la disciplina del contratto relativo al "Servizio di rimozione e trasporto di veicoli ai sensi e per gli effetti dell’art. 159 codice della strada ", nonché di altre prestazioni di seguito specificate, affidate dalla Civica Amministrazione ad impresa privata idonea a svolgere tale attività.
Le prestazioni eseguite dall’Impresa individuata verranno retribuite su base oraria, con le modalità stabilite dall’art. 11 del presente Capitolato Speciale.
L’importo contrattuale potrà subire oscillazioni entro il limite del quinto dell’importo stesso, in diminuzione od in aumento, a seconda delle effettive prestazioni rese dall’Impresa appaltatrice, così come previsto dal l’art. 22 del Regolamento a disciplina dell’attività contrattuale del Comune di Genova, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28 aprile 2011, senza che l'Impresa individuata possa avanzare pretesa alcuna.
Per le sotto elencate tipologie di prestazioni sono stati stimati i quantitativi di ore mensili.
La Stazione appaltante provvederà a richiedere le prestazioni che si renderanno necessarie in base alle esigenze del servizio nel corso di validità del contratto.
Numero presunto di ore di utilizzo carri per Servizio Rimozioni |
|
Ore diurne feriali |
416 |
Ore diurne festive |
19 |
Ore notturne feriali |
10 |
Ore notturne festive |
10 |
Ore di impiego carro di pronto intervento |
242 |
Art. 2
Durata del contratto
L’appalto durerà dal 03 Gennaio 2017 al 31 Gennaio 2017.
L'Amministrazione si riserva la facoltà, per motivate ragioni d’urgenza, di dare l’avvio alle prestazioni nelle more della stipulazione del contratto.
La stazione appaltante si riserva la possibilità di ricorrere all’affidamento di nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all’aggiudicatario. L’eventuale prosecuzione dovrà avvenire alle stesse condizioni di cui al contratto iniziale.
E’ vietata qualsiasi forma di rinnovo tacito. La Civica Amministrazione, sulla base di oggettive e motivate esigenze di servizio, si riserva la facoltà di richiedere all’aggiudicatario lo svolgimento delle prestazioni di cui al contratto, alle medesime condizioni dallo stesso disciplinato, per il tempo necessario all’individuazione del nuovo affidatario e comunque non oltre sei mesi dalla scadenza contrattuale; in tal caso l’Impresa individuata è tenuta ad eseguire le prestazioni richieste alle stesse condizioni contrattuali, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo.
Art. 3
Articolazione del Servizio
Detto servizio prevede, quale prestazione principale, la rimozione ed il trasporto dei veicoli nelle aree destinate al deposito temporaneo e da queste alle Depositerie, nonché la movimentazione all'interno dei depositi stessi di tutti i veicoli ivi presenti.
La Direzione Corpo di Polizia Municipale, inoltre, potrà richiedere i seguenti interventi :
movimentazione di veicoli per fermi e sequestri;
movimentazione di veicoli per motivi di ordine pubblico, pubblica incolumità e igiene pubblica, in occasione di lavori stradali, di manifestazioni, cortei ed ogni altra situazione dove sia ritenuto necessario provvedere alla rimozione o spostamento di veicoli;
soccorso a veicoli di Civica proprietà in avaria;
soccorso a veicoli privati per particolari situazioni contingenti e di pubblico interesse.
Per gli interventi indicati nel presente articolo ai punti a,b,c e d, la Stazione appaltante non garantisce all’Impresa appaltatrice in alcun modo - né in tal senso deve intendersi obbligata - l’esclusività delle prestazioni specificate.
Art. 4
Oneri e Obblighi dell’aggiudicatario
Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente servizio sono a carico dell’Impresa individuata.
Essa dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio e assumere tutti i necessari accorgimenti per espletare lo stesso nel pieno rispetto delle norme in materia e delle disposizioni del presente Capitolato.
L’Impresa individuata si obbliga a comunicare qualsiasi modifica che possa intervenire nel sistema di gestione del servizio, nonché quelle relative ai motivi di esclusione, ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
Essa è obbligata ad applicare integralmente, a favore dei dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni; è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
L’Impresa individuata è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalle vigenti normative.
Essa si impegna a trasmettere alla C.A., prima dell'inizio del servizio affidato, la documentazione di avvenuta comunicazione agli Enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.
La C.A. provvederà al pagamento dei corrispettivi dovuti all’ Impresa individuata, previa esibizione da parte della stessa della documentazione attestante il corretto adempimento delle obbligazioni di cui sopra.
Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti Competenti che ne richiedano il pagamento, il Comune di Genova effettuerà trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell’ Impresa individuata e procederà, in caso di crediti insufficienti allo scopo, al prelievo della cauzione o all'escussione della garanzia fideiussoria.
In caso di subappalto, la Società è responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, nonché in caso di mancata effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente ed il mancato versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui e' tenuto il subappaltatore.
L’appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all’esibizione da parte di questi della predetta documentazione.
Gli importi dovuti per la responsabilità solidale non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.
Il Comune provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore, previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante il corretto adempimento delle obbligazioni di cui sopra.
Art. 5
Caratteristiche dei mezzi
Il servizio “Rimozioni” è affidato ad Impresa in possesso della licenza di rimessa ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 24.07.1977, n. 616, che disponga di veicoli con le caratteristiche tecniche definite all'art. 12 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, e che sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 354 del citato regolamento.
I veicoli utilizzati per il servizio dovranno essere conformi alla normativa vigente e possedere caratteristiche tecniche tali da consentire la rimozione dei veicoli. Dovranno essere muniti di braccio idraulico o meccanico e comunque azionato a motore, escludendo l'azionamento manuale ed il trascinamento dei veicoli. Al fine di ridurre al minimo indispensabile l'intralcio alla circolazione, il tempo complessivo di aggancio e rimozione dovrà essere ridotto al minimo possibile. Tutti i mezzi adibiti al servizio, oltre alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, dovranno:
essere omologati per il trasporto di almeno 2 (due) persone in cabina compreso il conducente. La cabina dovrà essere costantemente tenuta in condizioni decorose;
essere omologati come “veicoli per uso speciale con carrozzeria attrezzata per il soccorso stradale”;
essere dotati di cric a carrello e di carrelli per la rimozione a ruote fisse con sistema girevole;
essere muniti di contenitore con idoneo materiale assorbente da utilizzarsi in caso di necessità, in particolare per interventi a seguito di sinistri che comportino la lordura della sede stradale.
TIPI DI AUTOMEZZI
A) autoveicolo attrezzato per la rimozione ed il traino di qualsiasi tipo di veicolo, compresi motocicli e ciclomotori, il cui sistema di sollevamento dovrà essere idoneo per il traino di veicoli di peso complessivo superiore e/o uguale a 2,1 tonnellate, operando con aggancio a forca mobile e/o triangolo.
B) autoveicolo attrezzato per il sollevamento ed il successivo trasporto o traino di qualsiasi tipo di veicolo rimovibile e di peso complessivo superiore e/o uguale a 3,5 tonnellate. Il mezzo dovrà essere omologato ed attrezzato onde garantire l'integrità e la conservazione dei veicoli trasportati. Dovrà essere dotato di forca aggiuntiva.
C) autoveicolo attrezzato per il sollevamento ed il successivo trasporto o traino di qualsiasi tipo di veicolo rimovibile e di peso complessivo superiore e/o uguale a 1,7 tonnellate. Il mezzo dovrà essere omologato ed attrezzato onde garantire l'integrità e la conservazione dei veicoli trasportati. Dovrà essere dotato di forca aggiuntiva.
Tutti i mezzi adibiti ai servizi, oltre a quanto sopra, dovranno:
essere attrezzati con sistemi di telefonia mobile che consentano all'operatore di ricevere direttamente le richieste della Polizia Municipale;
essere dotati di sistema GPS che permetta di rilevare la posizione del carro, in modo da ottimizzare il servizio;
essere muniti di dispositivo idoneo ad illuminare la zona di operazione in caso di interventi in ore serali o notturne.
L’Affidatario dovrà utilizzare mezzi ed attrezzature adeguati al lavoro da svolgere, perfettamente funzionanti ed idonei ai fini della sicurezza e della tutela della salute e dell'ambiente; tutti i mezzi e le attrezzature utilizzate devono essere certificati e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti.
L’Affidatario si obbliga a mantenere gli standard qualitativi, come sopra richiesti, per tutta la durata dell’appalto; nel caso vengano riscontrate delle difformità troveranno applicazione le penali disposte all’art. 10 del presente Capitolato Speciale.
Art. 6
Modalità di esecuzione del Servizio
L’impresa affidataria dovrà avere in disponibilità, per ogni turno di servizio, un numero di carri così determinato:
N 4 CARRI DEL TIPO A;
N 2 CARRI DEL TIPO B;
N 1 CARRI DEL TIPO C;
senza che ciò comporti l’obbligo per la Civica Amministrazione di attivare il servizio mediante la richiesta di messa a disposizione di tutti i carri sopra previsti.
In base alle esigenze giornaliere di servizio, l’Ufficio Rimozioni del Corpo richiederà la messa a disposizione di carri rimozione in numero determinato per turni di 6 ore, come meglio specificato al successivo art.7, i quali, nel giorno e nell’orario comunicato preventivamente in sede di richiesta di attivazione, dovranno presentarsi presso l’Ufficio Rimozioni od altro sito indicato nella richiesta di attivazione; sarà obbligo dell’operatore comunicare la presenza in servizio se in luogo diverso dalla sede dell’ufficio Rimozioni.
Nel caso di mancata messa a disposizione del/i carro/i verranno applicate le penali disposte all’art. 10 del presente Capitolato Speciale.
Detti carri verranno utilizzati secondo le esigenze di servizio indicate dall’ Ufficio Rimozioni del Corpo di Polizia Municipale e, conseguentemente, la loro messa a disposizione della Civica Amministrazione comporterà l’obbligo di retribuzione del servizio secondo le tariffe di cui all’allegato al presente capitolato, così come determinate a seguito del ribasso offerto in sede di gara, indipendentemente dall’effettuazione o meno di interventi.
La Civica Amministrazione ha altresì facoltà di richiedere l’attivazione, anche contemporanea, di 2 (due) carri attrezzi (definiti carri di “pronto intervento”), per far fronte alle esigenze di servizio. I carri di “pronto intervento” potranno essere di tipo A o di tipo B o di tipo C a seconda delle richieste del Corpo di Polizia Municipale.
Qualora richiesti, i carri di “pronto intervento “ verranno retribuiti con le seguenti modalità:
per interventi di rimozione parziale senza operazioni di aggancio, sarà retribuito con il corrispettivo di un’ora secondo la tariffa stabilita per il carro di “pronto intervento”;
per interventi di rimozione parziale con operazioni di aggancio, sarà retribuito con il corrispettivo di un’ora e mezza secondo la tariffa stabilita per il carro di “pronto intervento”;
per interventi di rimozione totale, sarà retribuito con il corrispettivo di due ore secondo la tariffa stabilita per il carro di “pronto intervento”;
per interventi di altra natura, sarà retribuito in base al tempo di effettivo utilizzo secondo la tariffa oraria stabilita per il carro di “pronto intervento”;.
L’impresa affidataria avrà l’obbligo di fornire il nominativo di un referente che si renda reperibile personalmente o tramite delegato nelle 24 ore.
Tutti gli automezzi del tipo A, B o C, compresi i carri di “pronto intervento”, dovranno raggiungere il luogo richiesto entro il tempo massimo di 30 minuti, salvo cause di forza maggiore, le quali dovranno essere debitamente documentate su richiesta della Direzione Corpo di Polizia Municipale. Le operazioni di aggancio o carico dei veicoli sottoposti a rimozione, dovranno essere eseguite in un tempo massimo di quindici minuti primi, salvo casi di oggettiva difficoltà, che dovranno di volta in volta essere segnalati dal personale della Polizia Municipale.
Qualora la rimozione o lo spostamento mediante sistemi automatici si riveli impossibile, eccessivamente difficoltosa o pregiudizievole per l’integrità del veicolo e/o cose di terzi, gli addetti, su richiesta degli operatori di P.M., dovranno effettuare lo spostamento del veicolo mediante appositi sistemi meccanici azionati manualmente al fine di rendere possibile la rimozione stessa o far cessare la causa della richiesta dell’intervento, fatte salve situazioni di concreta impossibilità.
Nulla in più sarà dovuto dalla C.A. all’Impresa aggiudicataria se, nell’espletamento del servizio di rimozione, a partire dall’attivazione del carro idoneo da parte dell’Impresa, per impossibilità dichiarata dall’addetto ad effettuare la prestazione, sia richiesto l’intervento di un secondo carro attrezzi.
Per calamità naturali e/o manifestazioni, eventi, competizioni sportive, fiere e mercati, l'orario di servizio potrà essere anticipato e/o protratto indeterminatamente.
Art 7
Orari e condizioni del servizio
L’orario di servizio si articola in turni di 6 ore per ciascun carro richiesto ed attivato (esclusi quelli di pronto intervento), normalmente così suddivisi:
07,00 - 13,00;
13,00 - 19,00;
19,00 - 01,00;
01,00 - 07,00
Detti turni sono soggetti a flessibilità oraria di anticipo o protrazione fino a 3 ore, su richiesta dell’Ufficio Rimozioni, che dovrà darne notizia all’ Impresa aggiudicataria almeno 48 ore prima del turno di servizio.
E’ facoltà della Stazione Appaltante non richiedere, per qualsiasi quadrante della turnazione, l’attivazione di carri attrezzi; in tali casi potranno essere impiegati, all’occorrenza, i carri di “pronto intervento”, che saranno retribuiti secondo le modalità stabilite nel precedente art. 6.
L’ impresa assegnataria dovrà intervenire anche nei casi in cui risulti evidente il protrarsi delle operazioni di rimozione oltre l'orario del turno stesso. La prestazione oltre orario sarà retribuita con gli stessi corrispettivi stabiliti in sede di contratto per le prestazioni in orario di turno.
Art. 8
Personale impiegato per lo svolgimento del servizio
Gli automezzi dovranno essere condotti da autista munito di patente idonea ed esperto nelle operazioni di rimozione dei veicoli. L'impresa individuata dovrà rendersi garante, per tutto il periodo relativo all'espletamento del servizio, della moralità professionale di detto personale.
E’ facoltà della C.A. effettuare verifiche e controlli, richiedendo la sostituzione del personale risultante inidoneo alle mansioni a cui è preposto.
I conducenti dovranno, prima dell’avvio del servizio, essere nella disponibilità dell’Impresa individuata. In considerazione delle diverse tipologie di rapporto di lavoro, dovranno essere osservate le prescrizioni di legge di natura previdenziale, contributiva ed assicurativa, i cui oneri si intendono ad esclusivo carico dei soggetti aggiudicatari da cui essi dipendono.
L'Impresa dovrà garantire che il proprio personale sia presente durante tutto l'arco del turno di servizio e disponibile ad effettuare le operazioni o gli interventi richiesti nel rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro previste dal D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. L’Impresa dunque dovrà dotare il proprio personale di adeguati dispositivi di sicurezza ed applicare, nell' esecuzione del servizio, le norme vigenti in materia di prevenzione e sicurezza di cui al predetto T.U. e successive modifiche ed integrazioni, nonché le norme che dovessero intervenire nel corso del contratto in materia di prevenzione, infortuni sul lavoro, igiene del lavoro ed assicurazione contro gli infortuni.
L’Impresa dovrà predisporre, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, il documento integrativo al DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI elaborato dalla Civica Amministrazione.
Sull'automezzo, oltre al personale addetto, dovrà poter trovar posto, se richiesto, un operatore del Corpo Polizia Municipale.
L’aggiudicatario s’impegna a eseguire il servizio impiegando il personale già assunto, utilizzato dall’esecutore uscente, nei limiti indicati dalla giurisprudenza amministrativa e compatibilmente con la propria organizzazione aziendale.
Al fine dell’applicazione della clausola sociale si comunica che gli attuali gestori risultano impiegare le unità di personale dipendente come di seguito dettagliate
-
n. dipendenti
CCNL
Tipologia di contratto
Mansione
h/mese
livello
7
Metalmeccanici
INDETERMINATO
AUTISTA
173
2
Il gestore può utilizzare anche altra forma contrattuale prevista dalla normativa, ma dovrà comunque essere garantito un analogo trattamento economico rispetto a quello previsto dal CCNL di riferimento.
Art. 9
Subappalto
Il subappalto è regolato dall’ art. 105 del D. Lgs. 50/2016.
Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del medesimo articolo. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché :
a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali e' ammesso il subappalto. Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili;
b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.
L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c) dell’art. 105 del Codice, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale sopraccitata.
L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E’, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17 del medesimo articolo. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6.
Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;
L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
Art. 10
Responsabilità e penali
La responsabilità per danni derivanti dall’espletamento del servizio affidato sarà ad esclusivo carico dell’ Impresa affidataria, senza alcuna riserva od eccezione.
L'Amministrazione Comunale effettuerà, mediante il proprio personale, controlli e verifiche sulla corretta prestazione del servizio e sulla congruità delle prestazioni rese rispetto alle norme prescritte nel presente Capitolato Speciale.
In caso di inottemperanza alle disposizioni del Capitolato Speciale, ed in particolare a quelle previste dagli articoli 3 (articolazione del servizio), 5 (caratteristiche dei mezzi), 6 (modalità di esecuzione del servizio), 7 (orari e condizioni del servizio), od in caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali, l’Impresa affidataria potrà incorrere nel pagamento di penali graduate in rapporto alla gravità dei fatti occorsi e più in particolare:
mancata messa a disposizione del carro attivato (così come disposto all’art. 6 del presente Capitolato): da Euro 500,00 a Euro 1.000,00 per singolo inadempimento;
mancata prestazione della richiesta rimozione, senza giustificato motivo: da Euro 200,00 a Euro 500,00;
ritardo oltre i 30 minuti dell’arrivo del carro, senza giustificato motivo, sul posto ove è comandato a stazionare: Euro 100,00 per i primi 30 minuti di ritardo, ferma restando la detrazione della frazione di tempo di servizio non prestato; Euro 200,00 oltre il predetto termine, ferma restando la detrazione all’Impresa affidataria delle ore o frazioni di ore di servizio non prestate (in caso di recidiva, le penali potranno essere raddoppiate);
ritardo ingiustificato sul luogo d’intervento richiesto oltre i 30 minuti stabiliti (così come disposto all’art. 6 del presente Capitolato): da Euro 100,00 a Euro 500,00;
mancanze, difetti o irregolarità negli allestimenti o nelle dotazioni dei carri attrezzi (così come disposto all’art. 5 del presente Capitolato): da Euro 500,00 a Euro 1.000,00.
L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione, rispetto alla quale l'Impresa avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre (dieci) giorni dalla notifica della contestazione stessa.
L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del comma precedente non può superare il 10 (dieci) per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi e la mancata prestazione del servizio in oggetto siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del contratto.
Il provvedimento applicativo della penale sarà proposto dal Responsabile T.P.O. dell’ Ufficio Rimozioni e verrà adottato dalla Direzione Corpo di Polizia Municipale, notificandolo all'Impresa assegnataria.
L'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nel provvedimento che la stabilisce, dovrà essere versato entro 15 gg. dalla data di notifica del provvedimento medesimo con le modalità all’uopo indicate. In caso di mancato pagamento entro i termini e con le modalità stabilite, l’importo della penale verrà detratto dal pagamento delle prestazioni eseguite o all’occorrenza dalla cauzione definitiva.
Art.11
Pagamenti
L’Impresa individuata emetterà fattura elettronica, intestata al Corpo di Polizia Municipale di Genova a cadenza mensile con l’indicazione dettagliata delle prestazioni effettuate.
Il corrispettivo delle prestazioni rese sarà quello risultante dalle tariffe orarie, al netto dell’IVA, sotto elencate:
-
Fasce orarie
Tariffe orarie
Orario feriale diurno (dalle ore 06,00 alle ore 22,00)
€ 32,45
Orario festivo diurno (dalle ore 06,00 alle ore 22,00)
€ 35,78
Orario feriale notturno (dalle ore 22,00 alle ore 06,00)
€ 35,78
Orario festivo notturno (dalle ore 22,00 alle ore 06,00)
€ 42,43
Carro di pronto intervento (dalle 00,00 alle 24,00)
€ 40,53
Il pagamento della fattura avverrà entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della stessa, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge, comprese quelle di cui al D. Lgs. n° 231/2002.
L'Amministrazione non sarà responsabile di eventuali ritardi derivanti dai disguidi nella ricezione delle fatture. La liquidazione delle fatture, entro il termine sopra indicato, è subordinata alla verifica della regolare esecuzione delle prestazioni nonché alla verifica della regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).
L'irregolarità del suddetto D.U.R.C. rappresenta causa ostativa all'emissione del certificato di pagamento e comporta la sospensione dei termini del pagamento stesso.
Ai
sensi dell’art. 6 comma 8 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207
Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», “in caso di
ottenimento del documento unico di regolarità contributiva
dell’affidatario del contratto negativo per due volte consecutive,
il responsabile del procedimento, acquisita una relazione
particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori ovvero dal
direttore dell’esecuzione, propone, ai sensi dell’articolo
135, comma 1, del codice, la risoluzione del contratto, previa
contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non
inferiore a quindici giorni per la presentazione delle
controdeduzioni.
Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.
L'Impresa affidataria, si impegna a comunicare, entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti dall’applicazione della Legge n. 136/2010 e s.m.i..
Nel caso di pagamenti di importo superiore a diecimila euro, qualora la Civica Amministrazione non lo accerti direttamente, l’Impresa beneficiaria dovrà presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'assenza di qualsiasi inadempimento derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di pagamento per imposte e tasse, ovvero lo stato e la misura delle somme eventualmente dovute, fino alla concorrenza del medesimo importo.
La Civica amministrazione, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica ai sensi di quanto disposto dall’art. 4 del D.M.E. e F. n.40 del 18 gennaio 2008, presso Equitalia S.p.A.
Tale operazione comporta la sospensione dei termini per il pagamento. L'eventuale presenza di debiti in misura pari almeno all'importo di diecimila euro produrrà la sospensione del pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito rilevato nonché la segnalazione della circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo ai sensi e agli effetti dell’art. 3 del D.M.E. e F. n.40 del 18 gennaio 2008.
Articolo 12
Risoluzione del contratto
Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’Art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:
il verificarsi delle fattispecie relative ai motivi di esclusione, ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento ad irregolarità in materia contributiva, previdenziale, assistenziale e assicurativa, frode nell’esecuzione del servizio;
negligenze gravi, reiterate inadempienze, gravi violazioni delle disposizioni stabilite dal presente capitolato;
subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto al di fuori dei casi stabiliti dalla legge;
qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge n.136/2010, procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura - U.T.G. territorialmente competente;
in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l’affidatario;
in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza;
qualora emerga, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa.
E' facoltà dell'Amministrazione comunale risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere a sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile e fatta salva e impregiudicata l'azione per il risarcimento del danno, procedendo all'esecuzione d'ufficio, a spese dell’ Impresa assegnataria, nel caso di mancata prestazione del servizio in oggetto oltre i tre giorni.
Il Comune di Genova ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata R.R. o posta elettronica certificata con preavviso di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, qualora dovessero emergere da parte dell’ Impresa assegnataria irregolarità tali da pregiudicare la prosecuzione del rapporto contrattuale.
La Civica Amministrazione procederà, all’occorrenza, all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, compresa l'eventuale esecuzione in danno.
Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata o di comunicazione con posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.
La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento.
Costituiranno inoltre ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi degli artt. 1453-1454 C.C.:
applicazioni delle penali previste all’art. 7 per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
dopo tre contestazioni ed in assenza di giustificazioni ritenute valide dal Comune, ferma restando l’applicazione delle penali previste dall’art. 7.
In tali casi il Comune procederà alla contestazione degli addebiti e fisserà un termine perentorio, non inferiore a giorni 15, entro il quale la Società dovrà uniformarsi agli standard richiesti ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali: la contestazione verrà effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata.
Il contratto si intenderà risolto di diritto alla scadenza del termine prefissato, in mancanza di tempestivo integrale adempimento.
Alla Società verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni.
Al fine di recuperare penalità, spese e danni il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti della Società, senza necessità di diffide o di autorizzazione della stessa.
In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il Comune effettuerà, tramite propri periti, una stima dei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da fornire e valuterà l’entità del danno subito.
Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con rappresentanti dell’impresa fornitrice e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti.
Le spese occorrenti per l’eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico della società.
In caso di risoluzione contrattuale, il Comune procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, ivi compresa l’eventuale esecuzione in danno.
La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento.
Art. 13
Servizio aggiuntivo di prelievo e custodia di veicoli incidentati
Nell’ambito del servizio è altresì prevista, a facoltà della Civica Amministrazione, la rimozione e la temporanea custodia di veicoli coinvolti in incidenti stradali, allorché il proprietario, o chi per esso, sia impossibilitato a provvedervi autonomamente ed il mancato agire possa arrecargli pregiudizio, ovvero quando il veicolo rechi pericolo per la sicurezza, per l’incolumità pubblica e/o per la circolazione stradale. L’obbligazione derivante dalla prestazione effettuata dall’Impresa aggiudicataria sarà a carico del proprietario del veicolo, senza che nulla possa essere preteso dalla Civica Amministrazione. L’Impresa, autonomamente, dovrà individuare l’avente causa comunicandogli l’avvenuto prelievo del veicolo incidentato entro 48 ore dal medesimo. Nel caso di omessa o ritardata comunicazione, nulla potrà essere preteso dall’avente causa fino alla data della comunicazione medesima avvenuta a mezzo raccomandata A/R. o Pec. Qualora il veicolo, dopo il prelievo e trasporto presso il deposito dovesse essere posto sotto fermo e/o sequestro e l’Impresa affidataria non risultasse nell’elenco dei depositi autorizzati dalla Prefettura, lo stesso dovrà essere trasferito in un deposito autorizzato, con trasporto a carico di quest’ultima, senza alcun addebito alla C.A.
Ogni eventuale variazione del luogo di custodia del veicolo dovrà essere comunicata al proprietario ed alla C.A. da parte dell’Impresa affidataria.
Tale attività è da ritenersi accessoria a quella principale e non è affidata in via esclusiva. Resta facoltà della Civica Amministrazione, qualora sorgessero ragioni di opportunità e/o di miglioramento del servizio stesso, di avvalersi di altre imprese utilizzando anche diversi strumenti negoziali che non rientrano nel contratto da aggiudicare con il presente capitolato.
Art. 14
Garanzia definitiva
Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’Impresa affidataria dovrà versare una cauzione definitiva a garanzia di tutti gli obblighi da essa assunti con l’aggiudicazione del contratto.
La cauzione definitiva dovrà essere pari al 10% dell'importo contrattuale.
La cauzione definitiva avrà durata pari a quella del relativo contratto e potrà essere svincolata ai sensi dell' art. 103 comma 5 del predetto Codice.
Il versamento della cauzione definitiva potrà essere effettuato mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata, rispettivamente, da Imprese esercenti l'attività bancaria prevista dal DPR n° 635/1956 o da Imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni ai sensi del DPR n°449/1959. In tal caso il documento dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La cauzione definitiva non potrà essere restituita fino alla data di emissione dell'attestato di buon esito o comunque sino alla decorrenza dei dodici mesi successivi alla data di ultimazione del servizio.
La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni eventuali derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in eccesso all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque il risarcimento del maggior danno.
La C.A. ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggior spesa sostenuta per l'esecuzione del servizio nel caso di risoluzione del contratto per cause imputabili all’appaltatore, nonchè di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.
La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore per le prestazioni eseguite in base al contratto di servizio.
Art. 15
Assicurazioni
La Società affidataria assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando il Comune di Genova da ogni responsabilità al riguardo; essa si impegna a presentare alla Direzione Corpo di Polizia Municipale una polizza assicurativa, che tenga indenne il Comune dai rischi derivanti dall’esecuzione delle prestazioni nonchè garanzia per responsabilità civile verso terzi.
Art. 16
Divieto di cessione del contratto
E’ vietata la cessione totale o parziale del contratto; se questa si verificherà l’Amministrazione avrà diritto di dichiarare risolto il contratto per colpa dell’Impresa, restando impregiudicato il diritto di ripetere ogni eventuale ulteriore danno dipendente da tale azione.
Art. 17
Cessione del credito
La cessione di crediti già maturati dovrà essere notificata alla Civica Amministrazione e, in assenza di motivato rifiuto, diverrà opponibile a quest’ultima decorsi quarantacinque giorni. In ogni caso la Civica Amministrazione potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.
Art. 18
Controversie e Foro Competente
Autorità Giudiziaria competente per le procedure di ricorso:
TAR LIGURIA Xxx xxx Xxxxx 0 - 00000 XXXXXX tel. 010/0000000.
Termini di presentazione del ricorso: nei termini disposti dalla vigente normativa decorrenti dalla comunicazione dell’aggiudicazione oppure dalla piena conoscenza della stessa.
Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall’interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro di Genova.
Art. 19
Informativa per il trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03, si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dalla Civica Amministrazione a tale scopo, è finalizzato unicamente all’espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.
In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Art. 20
Sicurezza
(Norme di prevenzione, infortuni, igiene durante l’esecuzione del contratto)
In accordo alla Determinazione dell’Autorità di Xxxxxxxxx sui contratti pubblici n.3/2008 “Sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture”, nonché al combinato disposto delle norme in materia di sicurezza, contemplato dall’Art. 26, commi 3-5-6 del D. Lgs. N. 81/2008, che prevede l’obbligo per la stazione appaltante di promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra committente e appaltatore di servizi e/o forniture attraverso l’elaborazione di un “documento unico di valutazione dei rischi da interferenze” (DUVRI), nel quale, mettendo in relazione i rischi presenti nei luoghi e nei cicli produttivi del committente in cui verrà espletata l’attività oggetto dell’appalto di servizi e/o forniture con i rischi derivanti dall’esecuzione del contratto, dovranno essere indicate le misure adottate per l’eliminazione o riduzione al minimo delle c.d. “interferenze”.
Si parla di “interferenza” nella circostanza in cui si verifica un “contatto rischioso” tra il personale del committente e quello dell’appaltatore di servizi e/o forniture o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.
A) – SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO
E' fatto obbligo all'Impresa Appaltatrice, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni.
In particolare l’impresa appaltatrice dovrà elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all’esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all’attività svolta.
B) - REFERENTI PER LA SICUREZZA
Il Comune comunicherà il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il nominativo del Rappresentante del Comune presso la sede di svolgimento del lavoro, designato dal Direttore/Datore di Lavoro della Direzione Committente .
L'Impresa Appaltatrice deve comunicare al Comune il nominativo del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il nominativo di un suo Rappresentante in loco per ogni area operativa, onde consentire al Datore di Lavoro Committente di attivare le procedure e misure di coordinamento stabilite dal D.Lgs. 9 aprile 2008 , n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, ed altresì consentire al Rappresentante dell'Impresa Appaltatrice in loco di attivare, quando necessario, le previste procedure e le misure di coordinamento.
C) - SOPRALLUOGO PER LA COMUNICAZIONE DEI RISCHI
L'Impresa Appaltatrice dovrà, prima dell’inizio delle attività, senza riserva di sorta:
eseguire, unitamente al Rappresentante del Comune di Genova presso la sede di svolgimento delle prestazioni, un attento e approfondito sopralluogo dei locali ove dovrà svolgersi il servizio;
sottoscrivere il relativo verbale congiunto di sopralluogo per la comunicazione dei rischi ove dichiarerà di aver verificato e valutato, mediante la diretta conoscenza, i rischi connessi alla sicurezza nell'area interessata al servizio, al fine di preordinare ogni necessario o utile presidio di protezione e di avere informato i propri lavoratori;
eventualmente integrare, ove concordemente ritenuto opportuno, il Documento Unico di Valutazione de Xxxxxx (DUVRI), elaborato dal Datore di Lavoro Committente, indicante le misure adottate per eliminare i rischi sul lavoro dovuti alle interferenze sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto, ai sensi dell’art.26 del D. Lgs. n°81/2008 e s.m.i..
D) - VERBALE DI SOPRALLUOGO CONGIUNTO PER LA COMUNICAZIONE DEI RISCHI
Il verbale di sopralluogo per la comunicazione dei rischi sarà redatto e sottoscritto congiuntamente prima dell'inizio del servizio oggetto del contratto;
Il verbale di sopralluogo per la comunicazione dei rischi sarà allegato al Documento Unico di Valutazione de Rischi Interferenze (DUVRI) e diventerà parte integrante del contratto.
E) – DIVIETI
E' fatto divieto al personale dell'Impresa Appaltatrice di eseguire qualsiasi operazione non espressamente autorizzata dal Rappresentante del Comune e di quanto previsto specificatamente dal Capitolato, con particolare riferimento all'utilizzo di macchine e /o attrezzature, energia elettrica, sostanze e/o preparati, ecc.
Le attrezzature comunque devono essere conformi alle norme in vigore e le sostanze devono essere accompagnate dalla relative schede di sicurezza aggiornate.
L’eventuale impiego di energia elettrica, da parte dell’Impresa Appaltatrice deve essere assicurata da personale adeguatamente informato e formato dal proprio Preposto sulle idonee modalità di manovra da eseguire sulle apparecchiature e relativi comandi elettrici. In particolare, per quanto riguarda la propria sicurezza e quella delle altre persone presenti, ogni responsabilità connessa è a carico dell’Impresa Appaltatrice.
F) - IMPOSIZIONE DEL RISPETTO DELLE NORME DEI REGOLAMENTI
L'Impresa Appaltatrice deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
In particolare deve imporre al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza e ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto.
L'Impresa Appaltatrice deve osservare e far osservare al suo personale tutte le disposizioni legislative, le norme interne ed i regolamenti vigenti all'interno delle aree del Comune di Genova dei quali sarà idoneamente informato.
In adempimento dell’Art. 26, comma 8 del D. Lgs.n°81/2008 e s.m.i, nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
In fase di esecuzione del contratto, per mutate situazioni, quali interventi di subappalti, autorizzati dal committente, oppure per modifiche tecniche/strumentali, logistiche ed organizzative da parte di ambo i contraenti, il documento di valutazione dei rischi da interferenza dovrà, in modo dinamico, essere aggiornato.
Art. 21
Sciopero del personale del fornitore
In caso di sciopero l’affidatario dovrà porre in atto tutte le misure dirette a consentire l’erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire la continuità dei servizi oggetto del presente Capitolato.
In caso di inottemperanza l’Amministrazione Contraente potrà procedere all’esecuzione d’ufficio dell’attività non prestata a causa dello sciopero, addebitando all’affidatario il costo delle prestazioni non eseguite, attraverso la detrazione dell’importo dalla prima fattura utile.
In ogni caso, lo sciopero deve essere comunicato dall’affidatario alla Civica Amministrazione con un anticipo di almeno sette giorni.
17