CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DEL PATRIMONIO
FASCICOLO INFORMATIVO
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DEL PATRIMONIO
INCENDIO DEL FABBRICATO
RISCHI COMMERCIALI, ARTIGIANALI E PICCOLE INDUSTRIE
Prestazioni assicurate da:
Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa
Il presente Fascicolo Informativo, contenente Nota Informativa comprensiva di Glossario, Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al Contraente e all'Assicurato prima della sottoscrizione del contratto.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa
Edizione aggiornata al 01/12/2010
NOTA INFORMATIVA
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP.
Il Contraente e l'Assicurato devono prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa
a) Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, Capogruppo del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all’ Albo dei gruppi assicurativi al N. 019. Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 00320160237, numero di iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo di Verona 9962, Società iscritta all’Albo delle Società Cooperative al n. A100378, Albo Imprese presso ISVAP n. 1.00012;
b) Sede Legale e Direzione Generale: Lungadige Cangrande, 16 – 00000 Xxxxxx, Xxxxxx;
c) Telefono: 000.0000000; sito Internet: xxx.xxxxxxxxx.xx, xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx;
d) Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni: art. 65 R.D.L. 29/4/1923 N° 966;
e) Società di revisione: Reconta Xxxxx & Young S.p.A., Sede legale: Xxx X.X. Xxxxxxxxx, 00/X – 00196 Roma.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
Il patrimonio netto della Compagnia al 31 dicembre 2009 ammonta a 1.265 milioni di euro, di cui 1.140 milioni di euro sono relativi al capitale sociale e al totale delle riserve patrimoniali.
L’indice di solvibilità riferito alla gestione danni, che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, al 31 dicembre 2009 risulta pari al 512%.
3. Conflitto di interessi
La Società si impegna ad evitare, sia nell'offerta sia nella gestione dei contratti, lo svolgimento di operazioni in cui la Società stessa ha direttamente o indirettamente un interesse in conflitto anche derivante da rapporto di Gruppo o rapporti di affari propri o di altre Società del Gruppo.
In ogni caso la Società, pur in presenza di situazioni di conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio al Contraente e si impegna ad ottenere per il Contraente il miglior risultato possibile.”
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
La presente Convenzione, stipulata dalla Banca Contraente con la Compagnia ha durata annuale con tacito rinnovo.
Le singole coperture assicurative sottoscritte dagli Assicurati mediante il Modulo di Adesione hanno la seguente durata :
• Durata annuale con tacito rinnovo
Per gli aspetti di dettaglio si rimanda alle CGA Art. 3.
AVVERTENZA - Termini e modalità di Disdetta
La disdetta della Convenzione contratta da parte della Banca Contraente deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata a.r. e spedita almeno 60 giorni prima della data di scadenza della Convenzione stessa.
In caso di disdetta da parte della Banca Contraente della Convenzione, le garanzie assicurative prestate a favore dei singoli Assicurati resteranno comunque in vigore fino alla loro naturale scadenza secondo quanto previsto all’Art. 3 delle CGA.
La disdetta della singola copertura assicurativa da parte dell'Assicurato, solo nel caso in cui la durata della copertura sia Annuale con tacito rinnovo, deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata a.r. e spedita almeno 30 giorni prima della data di scadenza della Copertura Assicurativa stessa.
4. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
4.1 Coperture assicurative offerte
Con il contratto di assicurazione di cui alla presente Convenzione, la Società si obbliga, nei limiti ed alle condizioni stabiliti negli specifici articoli delle Condizioni di Assicurazione, a corrispondere un Indennizzo all'Assicurato per i danni materiali e diretti al fabbricato in relazione alle seguenti garanzie indicate nel Modulo di Adesione:
PACCHETTO UNICO
1. Incendio del fabbricato, Fulmine, Scoppio e Caduta Aeromobili – Art. 21 - 22
2. Fenomeno Elettrico – Art. 26
3. Ricorso Terzi – Art. 27
4. Uragani, bufere, tempeste e trombe d’aria – Art. 28
5. Atti vandalici o dolosi, terrorismo o sabotaggio – Art. 29
Il presente Contratto viene stipulato dalla Banca Contraente per conto dei propri Clienti, intendendosi per tali le persone fisiche o giuridiche, residenti e/o domiciliati in Italia intestatari di un qualsiasi rapporto bancario con la Banca stessa, che hanno sottoscritto la Dichiarazione di Adesione alla presente Assicurazione.
La Copertura Assicurativa è prestata in relazione ai Fabbricati sui quali può esistere un’ipoteca a favore della Banca Contraente della Convenzione a garanzia del contratto di mutuo stipulato con l’Assicurato.
4.2 AVVERTENZA - Limitazioni ed Esclusioni
Per conoscere , in dettaglio le limitazioni e le Esclusioni derivanti dalla presente Convenzione Collettiva si rimanda rispettivamente ai seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:
1. Incendio del fabbricato, Fulmine, Scoppio e Caduta Aeromobili – Art. 24 - 30
2. Fenomeno Elettrico – Art. 26
3. Ricorso Terzi – Art. 27
4. Uragani, bufere, tempeste e trombe d’aria – Art. 28
5. Atti vandalici o dolosi, terrorismo o sabotaggio – Art. 29 - 30
4.3 AVVERTENZA - Franchigie Scoperti e Massimali
Il contratto di assicurazione prevede, in relazione ad alcuni eventi, franchigie, scoperti e massimali per i quali si rinvia agli articoli 14, 25, 26, 27, 28, 29 della Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Esempio numerico di Scoperto Somma assicurata : € 15.000 Ammontare del danno : € 5.000
Scoperto del 30% con un minimo di € 2.000 : (€ 5.000 x 30%) = € 1.500 🡪 scoperto € 2.000
Danno Indennizzabile/risarcibile : € 5.000 - € 2.000 = € 3.000 Esempio numerico di Franchigia
Es.1
Somma assicurata : € 100.000 Ammontare del danno : €10.000 Franchigia fissa: € 150
Danno Indennizzabile/risarcibile : € 10.000 - € 150 = € 9.850
Es. 2
Somma assicurata : € 100.000 Ammontare del danno : €100 Franchigia fissa: € 150
Danno Indennizzabile/risarcibile : € 0 Esempio numerico di Massimale
Es.1
Somma assicurata: € 100.000 Ammontare del danno : € 110.000 Franchigia fissa: € 100
Danno Indennizzabile/risarcibile : € 100.000 (massimale) - € 100 (franchigia) = € 99.900 Quota a carico dell’Assicurato: € 10.000 (ammontare del danno extra massimale) + € 100 (franchigia) = € 10.100
Es. 2
Somma assicurata: € 100.000
Massimale : 20% della somma assicurata con un massimo € 25.000 🡪 € 20.000 Ammontare del danno : € 22.500
Franchigia fissa: € 100
Danno Indennizzabile/risarcibile : € 20.000 (massimale) - € 100 (franchigia) = € 19.900 Quota a carico dell’Assicurato: € 2.500 (ammontare del danno extra massimale) + € 100 (franchigia) = € 2.600
5. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità
5.1 AVVERTENZA - Dichiarazioni false o reticenti:
Secondo il disposto dell’Art. 10 delle CGA, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato o della Banca Contraente della Convenzione relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892 o 1893 o 1894 c.c..
6. Aggravamento e diminuzione del rischio
L’Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento o diminuzione del rischio in modo tale che, se il diverso stato di cose fosse stato conosciuto al momento della conclusione del contratto, la Società non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato a diverse condizioni di premio.
Gli aggravamenti o le diminuzioni di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, nei casi e con le modalità previsti dall’art.1898 cod. civ..
ESEMPIO: L’azienda commerciale varia l’attività svolta.
7. Premio
La Banca Contraente della Convenzione e la Società confermano che il pagamento del premio verrà corrisposto alla Società medesima dall’Assicurato il quale conferirà nel Modulo di Adesione apposito incarico alla Banca Contraente della Convenzione affinché operi un addebito sul Conto corrente dell’Assicurato pari all’importo del Premio assicurativo annuale dovuto.
Per ciascun Assicurato il premio assicurativo viene determinato come segue:
Pagamento del premio su base annua
Per ogni Assicurato il costo della garanzia assicurativa viene determinato in base alla Categoria di Rischio dell’attività svolta dall’Assicurato (determinata in base all’elenco di cui all’Allegato 1).
Il costo assicurativo viene calcolato applicando al valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato le tassazioni, di seguito riportate, previste dal pacchetto di garanzie prescelto ed indicato nel Modulo di Adesione.
TASSI DI PREMIO ‰/PREMI LORDI annuali
CATEGORIA DI RISCHIO | ||||||
DURATA ANNI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 0,70 | 0,95 | 1,14 | 1,67 | 1,84 | 2,35 |
7.1 Mezzi di Pagamento
Modalità di pagamento a disposizione dell’Assicurato
• Addebito in conto corrente.
7.2 Costi gravanti sul premio
I costi di acquisizione, gestione ed incasso vengono trattenuti dalla Compagnia, che li detrae dall’importo del premio unico corrisposto
I costi gravanti sul Premio sono illustrati nella seguente tabella:
Costi di acquisizione, gestione ed incasso | Provvigioni percepite dall’Intermediario (quota parte dei costi) |
35% | 57,14% |
Tabella esemplificativa dei premi:
La Tabella è stata redatta considerando un Valore di ricostruzione medio di € 100.000 per una durata media del mutuo di 240 mesi (20 anni)
Valore di ricostruzione a nuovo del Fabbricato Assicurato | € 100.000,00 |
Pacchetto di Xxxxxxxx scelto | PACCHETTO UNICO |
Attività commerciale esercitata | 30 - Cristalli e vetri |
Categoria di Rischio | 2 |
MQ | 100 |
Durata del mutuo (mesi) | 240 mesi (20 anni) |
Durata della copertura assicurativa (mesi) | 12 mesi (1 anno) |
Premio Lordo Unico anticipato per tutta la durata della copertura | € 95,00 |
Premio Netto Unico anticipato per tutta la durata della copertura | € 77,71 |
Costi di acquisizione e incasso (in valore assoluto) | € 27,20 |
Provvigioni percepite dall’Intermediario (in valore assoluto) | € 15,54 |
8. AVVERTENZA - Rivalse:
La Compagnia rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga, derivante dall’art. 1916 cod. civ., verso:
• le persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge;
• le Società controllate, consociate e collegate;
• i clienti e i fornitori abituali di merci e servizi relativi all’attività dell’Assicurato;
purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda alle CGA Art. 31
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivati dal presente contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni dalla data in cui possono essere fatti valere.
10. Legge applicabile al contratto
Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge della Repubblica Italiana.
11. Regime fiscale
I premi relativi alle garanzie della presente Polizza sono soggetti ad un’imposta sulle assicurazioni del 22,25%.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
AVVERTENZA - Modalità e termini per la denuncia del sinistro
a) Obblighi dell’Assicurato.
L’Assicurato ha l’obbligo di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno a seguito del verificarsi di un evento coperto da garanzia.
L’Assicurato ha inoltre l’obbligo di conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine delle operazioni peritali e comunque per il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del corretto espletamento della perizia del danno. La Società non è tenuta a rimborsare le spese sostenute per la conservazione dei residui.
b) Denuncia di sinistro alla Società.
L’Assicurato, o se impossibilitato a farlo i suoi familiari, deve ai sensi dell’art. 1913 cod. civ. dare avviso del sinistro a:
Società Cattolica di Assicurazione Soc. Coop.
Ufficio Sinistri
Via Valle di Pruviniano, 20
37020 X. Xxxxxxxx di San Xxxxxx in Cariano, Verona (VR) oppure telefonando al numero verde 800.206692
entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza. La denuncia di sinistro deve essere completa oltreché esatta e deve quindi contenere l’indicazione della data, del luogo in cui si è verificato il sinistro, le cause e, ove possibile, la descrizione delle circostanze che hanno determinato il sinistro stesso e gli eventuali testimoni dell’accaduto.
L’inadempimento all’obbligo di avviso e all’obbligo di salvataggio come previsti e disciplinati rispettivamente dall’art. 1913 cod. civ. e 1914 cod. civ. determinano le conseguenze previste dall’art. 1915 cod. civ., e cioè la perdita del diritto all’indennizzo in caso di omissione dolosa dell’obbligo di avviso e salvataggio o la riduzione dell’indennità in ragione del pregiudizio sofferto dalla Società, in caso di omissione colposa di tali obblighi.
Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui sopra sono a carico della Società in proporzione del valore Assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l’ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
c) Denuncia all’Autorità Giudiziaria.
L’Assicurato è tenuto a presentare, nei cinque giorni successivi al sinistro, una dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento in cui si è verificato il sinistro, le informazioni eventualmente in suo possesso in relazione alla possibile causa del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società.
13. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società al seguente indirizzo:
Società Cattolica di Assicurazione Soc. Coop. Lungadige Cangrande, 16 – 00000 Xxxxxx (Xxxxxx) Fax: 000.00.00.000
E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
indicando i seguenti dati: nome, cognome e indirizzo completo dell’esponente; numero di polizza e nominativo del Contraente; numero e data del sinistro a cui si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00, 00000 Xxxx, telefono 00-000000, telefax 06- 42133206, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.
Il reclamo all’ISVAP deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante; denominazione dell’impresa, dell’intermediario di cui si lamenta l’operato; breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’ISVAP o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito Internet:
xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxxxxxxxxxx-xxxxxx/xxxxxx/xxxxx_xx.xxx) Si ricorda che permane la facoltà di ricorrere all’Autorità Giudiziaria.
14. AVVERTENZA - Arbitrato
Per ogni controversia diversa da quelle previste dall’articolo precedente, è competente esclusivamente – a scelta della parte attrice – l’autorità giudiziaria del luogo di residenza o sede del'Assicurato
Per gli aspetti di dettaglio si rimanda alle CGA Art. 37.
Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Il Rappresentante Legale (Xxxx. Xxxxx Xxxxxx)
GLOSSARIO
DEFINIZIONI VALIDE PER L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Nel testo che segue si intende per:
Addetti:
I soci, i titolari, i familiari coadiuvanti, i dipendenti, gli apprendisti nonché i soggetti di cui ai sensi della Legge 24 giugno 1997 n.196 e X.Xxx. 23 febbraio 2000 n.38.
Assicurato
La persona fisica o giuridica residente e/o domiciliata in Italia, il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione, intestataria di un qualsiasi rapporto bancario con la Banca Contraente, che aderisce sottoscrivendo il relativo Modulo di Adesione al servizio assicurativo proposto dall’Intermediario.
Assicurazione
Il contratto di assicurazione;
Azienda artigianale o Piccola Industria:
L’attività artigianale o di piccola industria per la produzione, trasformazione, installazione o manutenzione di beni strumentali o di consumo esercitata in fabbricati di valore non superiore a €. 1.000.000,00 e con non più di 15 addetti. In generale ogni attività non di esclusiva vendita o commercializzazione di prodotti.
Azienda commerciale:
L’attività commerciale per la vendita di merci o la distribuzione al pubblico di alimenti o bevande, nonché i depositi commerciali esercitata in fabbricati di valore non superiore a
€.750.000,00 e con non più di 5 addetti. In generale ogni attività di esclusiva vendita o commercializzazione di prodotti.
Contraente della Convenzione
La BANCA CARIM - CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI S.p.A. che stipula la
Convenzione Collettiva di assicurazione con la Società.
Decorrenza:
Momento in cui il contratto è concluso, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.
Ente Vincolatario
La BANCA CARIM - CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI S.p.A. .
Esplosione:
Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Fabbricati:
Il complesso delle opere edili di pertinenza dell’azienda assicurata, comprese le dipendenze separate, purché ubicate ad una distanza inferiore a metri 50 dalle opere edili stesse o dalla loro recinzione. Sono compresi: i fissi, gli infissi, gli impianti elettrici, idrici, igienico-sanitari, termici e di condizionamento,gli altri impianti e le installazioni al servizio del fabbricato
considerati immobili per natura o destinazione; le scale mobili, gli ascensori e i montacarichi; le pensiline, le tettoie e le recinzioni. Se l’azienda assicurata occupa solo una porzione dell’intera costruzione edile in cui è ubicata, quanto sopra descritto si deve intendere relativo alla sola porzione medesima restando compresa la pertinente quota costituente proprietà comune.
Fissi e infissi:
Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.
Fenomeno elettrico:
Azione di correnti o scariche elettriche da qualunque causa provocate.
Franchigia
La parte di danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato.
Incendio:
La combustione, con sviluppo di fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.
Indennizzo
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Intermediario Collocatore
La BANCA CARIM - CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI S.p.A. che propone
all’Assicurato la copertura assicurativa
Materiali esplodenti:
Le sostanze e i prodotti che, anche in piccola quantità:
1. a contatto con l’aria o con l’acqua, in condizioni normali danno luogo a esplosione;
2. esplodono per azione meccanica o termica;
3. e comunque gli esplosivi considerati dall’art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.
Materiali incombustibili:
Le sostanze e i prodotti che fino alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno.
Materiali infiammabili:
Le sostanze e i prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) non classificabili esplodenti quali:
• i gas combustibili;
• i liquidi e i solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C;
• l’ ossigeno, le sostanze e i prodotti decomponibili generanti ossigeno;
• le sostanze e i prodotti che, a contatto con l’acqua o l’aria umida, sviluppano gas combustibili;
• le sostanze e i prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali e a contatto con l’aria spontaneamente s’infiammano.
Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.
Modulo di Adesione
La dichiarazione sottoscritta dall'Assicurato per aderire alla presente Convenzione Assicurativa Collettiva.
Polizza
Il documento che contiene il contratto di assicurazione e ne prova l’esistenza.
Premio
La somma in denaro comprensiva di imposte che la Banca Contraente della Convenzione deve alla Società in base al Contratto di Assicurazione di cui alla presente Polizza.
Rischio
La possibilità che si verifichi il sinistro.
Scoperto
La percentuale dell’importo liquidabile ai termini di polizza che per ogni sinistro rimane a carico dell’Assicurato.
Scoppio:
Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio.
Sinistro
L’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Società:
Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa con Sede Legale in Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona.
Indirizzo a cui spedire comunicazioni e/o documenti: Xxx xx Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxx Xxxxxxxx (Xxxxxx).
Solaio:
Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani dell’intera costruzione edile in cui è ubicata l’azienda assicurata, escluse pavimentazioni e soffittature che sono quindi ininfluenti sulla valutazione della combustibilità, o meno, del solaio.
Tetto:
L’insieme delle strutture, portanti e non portanti (compresi orditura, tiranti e catene), destinate a coprire e proteggere dagli agenti atmosferici l’intera costruzione edile in cui è ubicata l’azienda commerciale assicurata.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
ART. 1 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Con il contratto di assicurazione di cui alla presente Convenzione, la Società si obbliga, nei limiti ed alle condizioni stabiliti negli specifici articoli delle Condizioni di Assicurazione, a corrispondere un Indennizzo all'Assicurato per i danni materiali e diretti al fabbricato in relazione alle seguenti garanzie indicate nel Modulo di Adesione:
• Incendio del fabbricato, Fulmine, Scoppio, Caduta aeromobili;
• Fenomeno Elettrico;
• Ricorso Terzi;
• Uragani, bufere, tempeste, trombe d’aria;
• Atti vandalici o dolosi, terrorismo o sabotaggio.
Il presente Contratto viene stipulato dalla Banca Contraente per conto dei propri Clienti, intendendosi per tali le persone fisiche o giuridiche, residenti e/o domiciliati in Italia intestatari di un qualsiasi rapporto bancario con la Banca stessa, che hanno sottoscritto il Modulo di Adesione alla presente Assicurazione.
ART. 2 – VINCOLO (VINCOLATARIO DELLE PRESTAZIONI)
L’assicurazione Incendio del Fabbricato è vincolata a favore della Banca Contraente, in relazione ai contratti di mutuo garantiti da ipoteca degli immobili assicurati, la Compagnia, più precisamente, liquida la Banca vincolataria fino alla concorrenza del debito residuo di capitale e, per la parte eccedente tale vincolo, liquida direttamente l’Assicurato fino alla concorrenza dell’ammontare del danno.
Pertanto la Compagnia si obbliga a :
a) non liquidare nessun indennizzo, se non con il consenso della Banca vincolataria;
b) comunicare alla Banca vincolataria tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità ed efficacia dell’assicurazione.
ART. 3 – DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA
La garanzia ha durata di anni uno e, per ciascun Assicurato, l’operatività delle garanzie decorre dalle ore 24.00 del giorno di sottoscrizione del Modulo di Adesione e cesserà alla data indicata sul modulo stesso.
ART. 4 – DISDETTA CESSAZIONE, ANNULLAMENTO DELLE GARANZIE
In caso di disdetta da parte della Banca Contraente della Convenzione, le garanzie assicurative prestate a favore dei singoli Assicurati resteranno comunque in vigore fino alla loro naturale scadenza secondo quanto previsto all’Art. 3 delle CGA.
Con riferimento alla posizione dei singoli Assicurati e limitatamente ai casi in cui la durata sia annuale a tacito rinnovo, la disdetta del contratto deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata a.r. e spedita almeno 30 giorni prima della data di scadenza annuale della Copertura assicurativa.
ART. 5 - PREMIO COPERTURA ASSICURATIVA
Per ciascun Assicurato il premio assicurativo viene determinato come segue:
Pagamento del premio su base annua
Per ogni Assicurato il costo della garanzia assicurativa viene determinato in base alla Categoria di Rischio dell’attività svolta dall’Assicurato (determinata in base all’elenco di cui all’Allegato 1).
Il costo assicurativo viene calcolato applicando al valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato le tassazioni, di seguito riportate, previste dal pacchetto di garanzie prescelto ed indicato nel Modulo di Adesione.
TASSI DI PREMIO ‰/PREMI LORDI annuali
CATEGORIA DI RISCHIO | ||||||
DURATA ANNI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 0,70 | 0,95 | 1,14 | 1,67 | 1,84 | 2,35 |
ART. 6 - MEZZI DI PAGAMENTO DEL PREMIO
Mezzi di pagamento a disposizione dell'Assicurato
• Addebito in conto corrente
ART. 7 - COSTI GRAVANTI SUL PREMIO
I costi di acquisizione, gestione ed incasso vengono trattenuti dalla Compagnia, che li detrae dall’importo del premio unico corrisposto.
I costi espliciti gravanti sul premio unico sono rappresentati nelle tabelle che seguono:
Costi di acquisizione, gestione ed incasso | Provvigioni percepite dall’Intermediario (quota parte dei costi) |
35% | 57,14% |
Tabella esemplificativa dei premi:
La Tabella è stata redatta considerando un Valore di ricostruzione medio di € 100.000 per una durata media del mutuo di 240 mesi (20 anni)
Valore di ricostruzione a nuovo del Fabbricato Assicurato | € 100.000,00 |
Pacchetto di Xxxxxxxx scelto | PACCHETTO UNICO |
Attività commerciale esercitata | 30 - Cristalli e vetri |
Categoria di Rischio | 2 |
MQ | 100 |
Durata del mutuo (mesi) | 240 mesi (20 anni) |
Durata della copertura assicurativa (mesi) | 12 mesi (1 anno) |
Premio Lordo Unico anticipato per tutta la durata della copertura | € 95,00 |
Premio Netto Unico anticipato per tutta la durata della copertura | € 77,71 |
Costi di acquisizione e incasso (in valore assoluto) | € 27,20 |
Provvigioni percepite dall’Intermediario (in valore assoluto) | € 15,54 |
ART. 8 - REGIME FISCALE
I premi relativi alle garanzie della presente Polizza sono soggetti ad un’imposta sulle assicurazioni del 22,25%.
ART. 9 - OBBLIGHI DELLE PARTI
L'Intermediario Collocatore si impegna a:
– consegnare tutta la documentazione pre-contrattuale e contrattuale prevista dalla normativa vigente all’Assicurato, prima della sottoscrizione delle singole coperture assicurative;
– fornire copia della Modulo di Adesione;
– sottoporre a ciascun Assicurato, l’informativa ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, predisposta e resa disponibile da Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, nonché a raccogliere e trattenere presso di sé il relativo consenso al trattamento dei dati personali;
– comunicare alla Compagnia la data di eventuale estinzione anticipata del Mutuo.
ART. 10 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli articoli 1892 o 1893 o 1894 del cod. civ.
Art. 11 – AGGRAVAMENTO O DIMINUZIONE DEL RISCHIO
L’Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento o diminuzione del rischio in modo tale che, se il diverso stato di cose fosse stato conosciuto al momento della conclusione del contratto, la Società non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato a diverse condizioni di premio.
Gli aggravamenti o le diminuzioni di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, nei casi e con le modalità previsti dall’art.1898 cod. civ..
Art. 12 – VERIFICA DELLO STATO DEL FABBRICATO E DELLE COSE ASSICURATE
Alla Società è consentito verificare lo stato del fabbricato e delle cose assicurate previo accordo con l’Assicurato in merito al tempo ed alle modalità della verifica, e potendosi avvalere della loro collaborazione.
In caso di sinistro la Società ha inoltre diritto di prendere visione dei libri contabili, registri e fatture al fine di poter determinare l’ammontare del danno.
ART. 13 - ALTRE ASSICURAZIONI
In caso di sinistro l’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio Assicurato con il presente contratto. L’omissione dolosa di tale comunicazione alla Società determina la perdita del diritto all’indennizzo.
In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi degli artt.1910 e 1913 cod. civ..
ART. 14 - LIMITI TERRITORIALI DELL'ASSICURAZIONE
L'Assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino.
ART. 15 - MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
ART. 16 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto si rinvia alle norme di legge.
ART. 17 - COMUNICAZIONI
Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dal Contratto dovrà essere effettuata per iscritto, a mezzo fax o raccomandata, e dovrà essere indirizzata a:
• Se alla Banca:
Xxxxxx Xxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx, per il tramite della Filiale dove l’Assicurato è Cliente.
• Se alla Società:
Cattolica Assicurazioni Soc. Coop.: Xxx Xxxxx xx Xxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxx Xxxxxxxx (Xxxxxx). Fax 000-0000000
ART. 18 - RECLAMI
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società al seguente indirizzo:
Società Cattolica di Assicurazione Soc. Coop. Lungadige Cangrande, 16 – 00000 Xxxxxx (Xxxxxx) Fax: 000.00.00.000
E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
indicando i seguenti dati: nome, cognome e indirizzo completo dell’esponente; numero di polizza e nominativo del Contraente; numero e data del sinistro a cui si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00, 00000 Xxxx, telefono 00-000000, telefax 06- 42133206, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.
Il reclamo all’ISVAP deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante; denominazione dell’impresa, dell’intermediario di cui si lamenta l’operato; breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’ISVAP o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
Il sistema competente è individuabile accedendo al sito Internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxxxxxxxxxx-xxxxxx/xxxxxx/xxxxx_xx.xxx)
Si ricorda che permane la facoltà di ricorrere all’Autorità Giudiziaria.
ART. 19 - FORO COMPETENTE
Per le controversie riguardanti l’esecuzione del presente contratto, è competente l’Autorità giudiziaria del luogo in cui l’Assicurato ha la residenza o ha eletto domicilio, o ha la sede legale o amministrativa.
ART. 20 - ALLEGATI
Gli allegati alla presente Polizza costituiscono, ad ogni effetto, parte integrante e necessaria della stessa.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
SEZIONE A
PACCHETTO UNICO – INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI
ART. 21 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società assicura la corresponsione di un indennizzo per i danni materiali e diretti al Fabbricato assicurato in conseguenza di:
• Incendio;
• Fulmine;
• Esplosione e Xxxxxxx non causati da ordigni esplosivi;
• Caduta di meteoriti, satelliti, aeromobili e loro parti o cose trasportate.
ART. 22 - ESTENSIONI DI GARANZIA
Sono compresi i danni materiali e diretti:
• conseguenti ad eventi garantiti cagionati da colpa grave dell’Assicurato;
• causati al fabbricato assicurato da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui all’art. 21 ) “Oggetto dell’assicurazione” che abbiano colpito il fabbricato assicurato oppure beni posti nell’ambito di 20 metri da esso;
• causati al fabbricato assicurato da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte del fabbricato medesimo, purché detti impianti siano collegati, mediante adeguate condutture, ad appropriati camini;
• causati al fabbricato assicurato da onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
• causati al fabbricato assicurato da urto di veicoli, in transito sulla pubblica via, non appartenenti all’Assicurato e/o al Contraente né al suo servizio;
• causati al fabbricato assicurato per ordine dell’Autorità e quelli causati dall’Assicurato o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio;
Sono inoltre garantite il rimborso:
• delle spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla più vicina discarica i residui del sinistro, sino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo pagabile a termini di polizza e con il massimo di euro 25.000,00 per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa;
ART. 23 - MASSIMA SOMMA ASSICURABILE
La garanzia Incendio del Fabbricato sarà limitata al valore dichiarato sulla Dichiarazione di Adesione e non sarà prestata per capitali eccedenti l’importo di:
− € 750.000,00 per il settore A) Rischi Commerciali;
− € 1.000.000,00 per il settore B) Rischi Artigianali e Piccole Industrie.
ART. 24 - CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO
L’assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l’efficacia del contratto, che il fabbricato assicurato abbia strutture portanti verticali, tetto, solai, pareti esterne e coibentazioni in materiali incombustibili.
Sono quindi esclusi i danni avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non siano soddisfatti i requisiti sopra indicati.
ART. 25 - TOLLERANZE
Caratteristiche del fabbricato
Non hanno influenza nella valutazione del rischio:
a) le caratteristiche delle strutture portanti, del tetto e dei solai di porzioni di fabbricati la cui area coperta non supera il 20% dell’area coperta del fabbricato stesso;
b) i materiali impiegati nelle porzioni delle pareti esterne e della copertura del tetto, quando la loro superficie complessiva non supera il 20% della superficie delle pareti stesse e della copertura del tetto rispettivamente;
c) i materiali impiegati per impermeabilizzazioni, coibentazione o rivestimento, applicati all’esterno delle pareti perimetrali, o della copertura del tetto, costituite da laterizio, cemento armato, calcestruzzo;
d) i materiali impiegati nelle pavimentazioni e nelle pareti interne o loro coibentazioni, salvo quelli espansi combustibili non rivestiti da materiali incombustibili;
e) i materiali impiegati per la coibentazione di celle frigorifere, purché rivestiti da ogni lato da materiali incombustibili.
Materiali esplodenti, materiali infiammabili e merci speciali
L’esistenza di materiali esplodenti, di materiali infiammabili (per questi con eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) e di merci speciali, influisce sulla valutazione del rischio e pertanto deve essere espressamente dichiarata.
E’ tollerata, senza necessità di esplicita dichiarazione, l’esistenza di:
• 1 kg di materiali esplodenti;
• 250 kg di materiali infiammabili;
• 250 kg di merci speciali.
ART. 26 - FENOMENO ELETTRICO
A parziale deroga dell’art. 30 “Esclusioni”, lettera g), la Società risponde dei danni materiali e diretti di fenomeno elettrico, per effetto di correnti, scariche e altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati all’impianto elettrico fisso del fabbricato assicurato.
la Società non risponde dei danni:
a) causati da usura o da carenza di manutenzione;
b) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché dei danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
c) dovuti a difetti noti all’Assicurato all’atto della stipulazione della polizza nonché dei danni dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.
Agli effetti del presente articolo in nessun caso la Società risarcirà, per singolo sinistro e per annualità assicurativa un importo superiore €.750,00.
Per il presente articolo non è operante il disposto di cui all’art. 39 “Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale”.
ART. 27 - RICORSO TERZI
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza pari al 30% della somma assicurata per il fabbricato assicurato con il massimo di €.50.000,00 in caso di danni a terzi , delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da eventi previsti all’art. 21 ) “Oggetto dell’assicurazione”.
L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali) dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.
L’assicurazione non comprende i danni:
- a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.
Non sono comunque considerati terzi:
- il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’art. 2359 cod. civ., nonché gli amministratori delle medesime.
L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la gestione della causa e la difesa dell’Assicurato.
L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 cod. civ.
ART. 28 - URAGANI, BUFERE, TEMPESTE, TROMBE D’ARIA
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d’aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni, assicurati o non.
La Società non risponde dei danni:
I. verificatisi all’interno del fabbricato, a meno che siano avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
II. causati da:
a) fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali o artificiali;
b) mareggiata o penetrazione di acqua marina;
c) formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
d) gelo, sovraccarico di neve;
e) cedimento o franamento del terreno;
ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici indicati nel 1° comma.;
III. subiti da:
a) alberi, cespugli, coltivazioni floreali e agricole in genere;
b) recinzioni, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne o antenne e consimili installazioni esterne;
c) beni all’aperto, a eccezione dei serbatoi e degli impianti fissi per natura e destinazione;
d) fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
e) serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che siano derivati da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
f)lastre in fibrocemento e manufatti in materia plastica per effetto di grandine.
Agli effetti del presente articolo il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari al 10% del danno liquidabile con il minimo di euro 1.000,00.
ART. 29 - ATTI VANDALICI O DOLOSI, TERRORISMO E SABOTAGGIO
La Società, a parziale deroga dell’art. 30) “Esclusioni”, lettera b), risponde dei danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato, compresi quelli di Incendio Esplosione e Scoppio, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse, o che compiano individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.
La Società non risponde dei danni:
a) causati da dolo del Contraente o dell’Assicurato ovvero degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
b) alle insegne;
c) di inondazione, frana, dispersione di liquidi;
d) di furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
e) di fenomeno elettrico;
f) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;
g) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
h) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata.
Agli effetti del presente articolo :
• il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari al 10% del danno liquidabile con il minimo di euro 1.000,00;
• in nessun caso la Società risarcirà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, un importo superiore all’80% della somma assicurata per fabbricato.
ART. 30 - ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione;
b) causati da atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;
c) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
d) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e allagamenti;
e) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali é prestata l’assicurazione;
f) ai beni rientranti in contratti di “leasing”;
g) di fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
h) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
i) indiretti, cioè i danni non direttamente causati alla cosa assicurata dall’evento dannoso.
ART. 31 - RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga, derivante dall’art. 1916 cod. civ., verso:
• le persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge;
• le Società controllate, consociate e collegate;
• i clienti e i fornitori abituali di merci e servizi relativi all’attività dell’Assicurato; purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile.
ART. 32 - RISCHIO LOCATIVO
La Società nei casi di responsabilità dell’assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Cod. Civ., risponde secondo le condizioni di assicurazione e con le norme di liquidazione previste, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio od altro evento garantito dalla presente polizza ai locali tenuti in locazione dall’assicurato ferma l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 39 ) “Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale” ,qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza.
ART. 33 - ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA
La presente polizza è stipulata in nome proprio e nell’interesse di chi spetta. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dalle parti contraenti, alle quali soltanto spetta di compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni.
L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per i terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.
L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
SEZIONE A
DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO
ART. 34 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro l’Assicurato deve:
• fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le spese fatte a questo scopo dall’Assicurato sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l’ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
• Conservare le tracce e i residui del sinistro fino al termine delle operazioni peritali e comunque per il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del corretto espletamento della perizia del danno. La Società non è tenuta a rimborsare le spese sostenute per la conservazione dei residui.
• Denunciare il sinistro entro 3 giorni dal momento in cui si è verificato o egli ne abbia avuto conoscenza a:
Società Cattolica di Assicurazione Soc. Coop.
Ufficio Sinistri
Via Valle di Pruviniano, 20
37020 X. Xxxxxxxx di San Xxxxxx in Cariano, Verona (VR) oppure telefonando al numero verde 800.206692
La denuncia di sinistro deve essere completa oltreché esatta e deve quindi contenere l’indicazione della data e del luogo in cui si è verificato il sinistro e, ove possibile, l’entità approssimata del danno e la descrizione delle circostanze che hanno determinato il sinistro stesso e degli eventuali testimoni dell’accaduto.
• Denunciare all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, il verificarsi di ogni sinistro entro 5 giorni dal momento in cui si è verificato o egli ne abbia avuto conoscenza, precisando, in particolare, il momento in cui si è verificato il sinistro, le informazioni eventualmente in suo possesso in relazione alla possibile causa del sinistro e l’entità approssimata del danno nonché l’esistenza della copertura assicurativa. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società.
L’inadempimento all’obbligo di avviso e all’obbligo di salvataggio, come previsti e disciplinati rispettivamente dagli artt.1913 e 1914 cod. civ., determina le conseguenze previste dall’art. 1915 cod. civ. e cioè la perdita del diritto all’indennizzo in caso di omissione dolosa dell’obbligo di avviso e salvataggio, o la riduzione dell’indennità in ragione del pregiudizio sofferto dalla Società in caso di omissione colposa di tali obblighi.
ART. 35 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DEL FABBRICATO ASSICURATO E DEL DANNO
Al momento del sinistro si stima la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo del fabbricato assicurato, escludendo il valore dell’area.
Sia nel caso in cui le parti procedano direttamente alla valutazione del danno, sia nel caso in cui esse demandino tale determinazione al collegio peritale, la procedura dovrà essere svolta secondo i seguenti criteri:
Si stima la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, al netto del valore dei residui ed escludendo il valore dell’area.
Per “valore allo stato d’uso” del fabbricato, si intende il loro valore, determinato in base alla stima sopra indicata, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà,
stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione, destinazione, uso, tipo, funzionalità, rendimento e ogni altra circostanza concomitante.
L’ammontare del danno è determinato prima “allo stato d’uso” come sopra descritto. Si calcola quindi il “supplemento d’indennità”, dato dalla differenza tra l’ammontare del danno, come determinato dal presente articolo, e quello determinato “allo stato d’uso”.
Agli effetti dell’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 39 ) “Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale”, il “supplemento di indennità”, se la somma assicurata risulta:
a) superiore o uguale al rispettivo valore al momento del sinistro è dato dall’intero ammontare del supplemento medesimo;
b) inferiore al rispettivo valore al momento del sinistro ma superiore al “valore allo stato d’uso”, per cui risulta assicurata solo una parte dell’intera differenza occorrente per l’integrale “assicurazione a nuovo”, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente fra detta parte e l’intera differenza;
c) eguale o inferiore al “valore allo stato d’uso”, diventa nullo.
Il pagamento del “supplemento di indennità” è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole e del verbale definitivo di perizia.
In nessun caso la Società, fermo quanto previsto dall’art. 23 ) “Massima Somma Assicurabile”, indennizzerà un importo superiore al doppio del relativo “valore allo stato d’uso”.
ART. 36 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L’ammontare del danno viene determinato concordemente tra le parti.
Tuttavia, ciascuna di esse ha la facoltà di richiedere che la determinazione del danno venga demandata ad un Collegio di Xxxxxx. In tal caso si seguirà la procedura indicata all’art. 37 ) “Determinazione del danno da parte dei periti”.
ART. 37 - DETERMINAZIONE DEL DANNO DA PARTE DEI PERITI
I. Mandato
Se una delle parti ne fa richiesta, la determinazione del danno viene demandata ad un Collegio di tre Periti. Il Collegio di Periti si riunirà nel comune in cui si trova l’immobile assicurato.
Ogni parte dovrà pertanto indicare il proprio perito, mentre il terzo verrà scelto di comune accordo dai periti stessi. In mancanza di tale accordo sull’individuazione del terzo perito, la nomina verrà fatta dal Presidente del Tribunale nel luogo in cui deve riunirsi il collegio.
Ciascuna parte provvede a remunerare il proprio perito, mentre concorre per metà alle spese del terzo.
II. Contenuto del mandato peritale
I periti individuati dalle parti a norma del punto precedente, devono svolgere i seguenti compiti:
a) indagare sulle circostanze di fatto che hanno determinato il verificarsi dell’evento di danno, nonché sulla modalità con cui si è verificato il sinistro;
b) verificare le circostanze di fatto rispetto a quanto dichiarato dalla Banca Contraente o dall’Assicurato in sede di stipula del contratto;
c) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
d) procedere alla stima del danno subito dall’Assicurato comprese le spese di salvataggio e, se assicurate, di demolizione e sgombero.
III. Risultati della perizia
I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti puntualmente e dettagliatamente in
apposito verbale, a cui devono essere accluse le stime dettagliate.
Il verbale dovrà essere redatto in duplice copia da consegnarsi a ognuna delle parti.
I risultati cui sono pervenuti i periti in relazione alle valutazioni indicate ai punti precedenti e riprodotti nel verbale sono vincolanti tra le parti, anche se il verbale stesso non sia poi stato sottoscritto da uno dei periti. In tal caso, il dissenso del perito dovrà essere indicato a verbale evidenziando anche le motivazioni del disaccordo.
ART. 38 - EROGAZIONE DI ANTICIPI SUGLI INDENNIZZI
Trascorsi 90 giorni dal momento del verificarsi del sinistro, l’Assicurato ha il diritto di ottenere dalla Società il pagamento di un anticipo, a titolo di acconto sull’indennizzo, pari al 50% dell’indennizzo minimo che dovrebbe essere pagato sulla base delle risultanze acquisite sino a quel momento, a condizione che non siano state sollevate e presentate per iscritto all’Assicurato contestazioni in merito all’ indennizzabilità del sinistro stesso da parte della Società e che l’indennizzo complessivo raggiunga un importo pari ad almeno euro 50.000,00
.
L’acconto sull’indennizzo dovrà essere erogato dalla Società entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell’Assicurato. Nella determinazione dell’acconto non si terrà in considerazione il fatto che l’assicurazione sia stata stipulata in base al valore a nuovo.
L’Assicurato potrà in seguito richiedere un solo anticipo del “supplemento di indennità”. Tale anticipo verrà determinato in relazione allo stato di avanzamento dei lavori al momento della richiesta e dovrà essere erogato dalla Società entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell’Assicurato.
L’importo totale dei due anticipi non potrà comunque essere superiore a euro 1.000.000,00/750.000 qualunque sia l’ammontare stimato del sinistro.
ART. 39 - ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA PROPORZIONALE
Conformemente a quanto previsto dall’art. 1907 cod. civ., se dalle stime effettuate secondo quanto disposto dall’articolo “Determinazione del valore del fabbricato assicurato”, risulta che la somma assicurata dal presente contratto, risulta inferiore all’effettivo valore che il fabbricato assicurato aveva al momento del sinistro, la Società risponde del danno prodottosi in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello effettivo risultante al momento del sinistro.
A parziale deroga di quanto sopra tuttavia, si conviene tra le parti che non si procederà all’applicazione della riduzione proporzionale nel caso in cui la differenza tra il valore stimato al momento del sinistro e la somma assicurata non superi il 15% di quest’ultima. Se tale limite dovesse risultare oltrepassato, il disposto dell’art. 1907 cod. civ. rimarrà operativo per l’eccedenza rispetto a tale percentuale.
Rimane fermo in ogni caso quanto previsto dall’art. 23 ) “Massima Somma Assicurabile”.
ART. 40 - PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
La Società provvede al pagamento dell’indennizzo dovuto entro 30 giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell’indennizzo.
ART. 41 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
L’esagerazione dolosa del danno determina la perdita del diritto all’indennizzo e potrà inoltre essere valutata ai fini del risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Società in conseguenza del comportamento doloso dell’Assicurato.
dell’Assicurato.
Allegato 1
ELENCO DELLE ATTIVITA' | |||
SETTORE EDILIZIA- PIETRE- VETRI | CATEGORIA DI RISCHIO | ||
Industria | Artigianato | Commercio | |
Agglomerati di fibre vegetali e di materiali combustibili senza impiego di infiammabili | 3 | 3 | 2 |
Agglomerati e manufatti in cemento | 1 | 1 | 1 |
Cave a cielo aperto (escluso uso di mine) | 1 | 1 | |
Cementifici, impianti di calcestruzzo | 2 | 2 | 1 |
Ceramiche, porcellane, terrecotte, gres | 2 | 2 | 1 |
Cristalli, Vetri | 3 | 3 | 2 |
Fornaci di laterizi e refrattari | 3 | 3 | |
Frantumatoi, Ghiaie | 1 | 1 | |
Idraulica, Igenico-termo-sanitari | 3 | 3 | 2 |
Marmi o materiale lapidei | 1 | 1 | 1 |
CATEGORIA DI RISCHIO | |||
SETTORE ELETRONICA - ELETRICITA' | Industria | Artigianato | Commercio |
Accumulatori eletrici | 3 | 3 | 2 |
Apparecchi eletrici, illuminazione, lampadari | 3 | 3 | 2 |
Apparecchi di misura , medicali e scientifici | 3 | 3 | 2 |
Computer, macchine per ufficio | 3 | 3 | 2 |
Elettrauto | 3 | ||
Eletrodomestici, radio TV, Hi Fi ecc… | 3 | 3 | 2 |
Elettronica, e componenti eletronici | 3 | 3 | 2 |
Macchine da cucire, da maglieria | 3 | 3 | 2 |
Macchine e motori elettrici in genere | 3 | 3 | 2 |
CATEGORIA DI RISCHIO | |||
SETTORE LEGNO | Industria | Artigianato | Commercio |
Cornici e squadrati in genere | 6 | 6 | 3 |
Falegnameria | 6 | 6 | |
Mobili in genere compreso restauro | 6 | 6 | 3 |
Oggetti di legno qualsiasi tipo ( solo vendita ) | 3 |
CATEGORIA DI RISCHIO | |||
SETTORE MECCANICA E METALLURGIA | Industria | Artigianato | Commercio |
Autofficine | 2 | 2 | |
Biciclette e ciclomotori | 2 | 2 | 2 |
Carrozzerie | 4 | 4 | |
Cromatura | 2 | 2 | |
Carpenteria metallica | 2 | 2 | 2 |
Xxxxxx/Ferrai | 2 | 2 | |
Ferramenta in genere | 3 | ||
Fonderie di metalli | 2 | 2 | |
Macchine e meccanismi in genere agricoli, edili ed industriali | 3 | 3 | 2 |
Metalli in genere, laminati, catene, minuterie metalliche | 2 | 2 | 2 |
Mobili metallici | 2 | 2 | 2 |
Rubinetterie, serrature, serramenti, spazzole | 2 | 2 | 2 |
CATEGORIA DI RISCHIO | |||
SETTORE PELLE E CUOIO | Industria | Artigianato | Commercio |
Abiti e confezioni in pelle | 3 | 3 | 3 |
Borse di cuoio e di pelle , Valigeria | 3 | 3 | 3 |
Calzature in genere ( escluso gomma e plastica ) | 3 | 3 | 3 |
Concerie di pelli naturali | 4 | 4 | |
Lavanderie e tintorie di pelli | 4 | 4 | 3 |
CATEGORIA DI RISCHIO | |||
SETTORE ABBIGLIAMENTO E TESSILE | Industria | Artigianato | Commercio |
Abiti e confezioni in genere | 3 | 3 | 3 |
Biancheria per la casa | 3 | 3 | 3 |
Confezioni in genere gommate e cerate | 4 | 4 | 3 |
Copertoni impermeabili | 4 | 4 | 3 |
Coperte, copriletti, drapperie, trapunte | 3 | 3 | 3 |
Xxxxxxx, materassi | 4 | 4 | 3 |
Maglifici, maglierie | 3 | 3 | 3 |
Xxxxxxxx, corsetterie, cucirini, busti, intimo | 3 | 3 | 3 |
Tappeti | 3 | 3 | 3 |
Tappezzerie e tendaggi | 3 | 3 | 3 |
Tessitura e filatura in genere | 3 | 3 | |
Tintoria di filati, fibre e fiocco | 4 | 4 | |
Tintorie e lavanderia di tessuti ed abiti | 3 | 3 | 3 |
CATEGORIA DI RISCHIO | |||
SETTORE ALIMENTARI - BEVANDE | Industria | Artigianato | Commercio |
Aque gassate e minerali | 1 | 1 | 1 |
Alimentari in genere (escluso surgelati) | 3 | 3 | 2 |
Alimentari surgelati | 2 | 2 | 2 |
Bar, Latterie | 2 | ||
Bevande alcoliche in genere | 2 | 2 | 2 |
Caffè, cacao e cioccolato | 2 | 2 | 2 |
Caseifici, formaggi, latticini | 2 | 2 | 2 |
Frutta e ortaggi, conserve, confetture, sciroppi | 2 | 2 | 2 |
Gelaterie, cremerie | 2 | 2 | 2 |
Xxxxxxx e macellai | 2 | 2 | 2 |
Olio di oliva ed oli vegetali | 2 | 2 | 2 |
Panifici, biscottifici, dolciumi, pasticceria | 3 | 3 | 2 |
Pastifici, paste alimentari | 4 | 4 | 2 |
Pescherie | 2 | ||
Salumifici e prosciutifici | 3 | 3 | 3 |
Trattorie, tavole calde, rosticcerie, ristoranti | 3 | ||
Vini in genere, enoteche | 2 | 2 | 2 |
CATEGORIA DI RISCHIO | |||
SETTORE CARTA E PLASTICA | Industria | Artigianato | Commercio |
Xxxxx, sacchi e sacchetti di carta, cellophane e plastica | 4 | 4 | 3 |
Calzature in gomma o plastica | 4 | 4 | 3 |
Cartolerie | 4 | 4 | 3 |
Xxxxx, laminati, panelli di plastica | 4 | 4 | 3 |
Oggetti di carta e cartone | 4 | 4 | 3 |
Oggetti di materia plastica ( non espansa o alveolare ) | 4 | 4 | 3 |
Plasticatura di oggetti | 4 | 4 | 3 |
CATEGORIA DI RISCHIO | |||
SETTORE CHIMICA E FARMACEUTICA | Industria | Artigianato | Commercio |
Anticrittogamici e antiparassitari | 4 | 4 | 3 |
Candele e cererie | 4 | 4 | 3 |
Colle, collanti, colori, inchiostri, vernici, e smalti ( senza impiego di infiammabili ) | 4 | 4 | 3 |
Concimi , diserbanti e fertilizzanti | 4 | 4 | 3 |
Detersivi, detergenti, articoli per la pulizia della casa | 3 | 3 | 3 |
Farmacie , erboristerie, prodotti farmaceutici | 3 | 3 | 3 |
Mangimi in genere | 4 | 4 | 3 |
Xxxxxx , profumi e cosmetici ( senza impiego di infiammabili ) | 3 | 3 | 3 |
CATEGORIA DI RISCHIO | |||
VARIE | Industria | Artigianato | Commercio |
Accessori e ricambi veicoli | 2 | 2 | 2 |
Articoli per animali, animali vivi | 3 | ||
Articoli da campeggio | 3 | 3 | |
Articoli da regalo, bomboniere | 3 | 3 | 3 |
Articoli sportivi | 3 | 3 | 3 |
Autolavaggio, autorimesse, autosaloni | 2 | 2 | |
Xxxxxxxxxx, eliografie, fotocopie | 1 | ||
Dischi, nastri | 6 | ||
Fiorai | 4 | ||
Fiori artificiali in tessuto, carta e plastica | 4 | 4 | 3 |
Fotografia ( sviluppo e stampa ) | 3 | 3 | |
Foto - ottica, occhiali ( escluso celluloide ) | 3 | 3 | 2 |
Giocattoli di qualsiasi tipo | 4 | 4 | 3 |
Gioiellerie, oreficerie, bigiotterie | 2 | 2 | 2 |
Giornali e riviste | 3 | ||
Gommisti, pneumatici | 4 | 4 | 2 |
Imprese di pulizia | 1 | 1 | |
Insegne e cartelli pubblicitari | 3 | 3 | 2 |
Istituti di bellezza, estetisti, visagisti | 2 | ||
Librerie | 2 | ||
Nautica ( compresi accessori ) riparazioni e rimessaggio | 4 | 4 | 2 |
Ortopedici ( articoli ) | 3 | 3 | 2 |
Palestre | 3 | ||
Parrucche | 4 | 4 | 3 |
Parrucchieri | 3 | ||
Penne di ogni tipo | 3 | 3 | 2 |
Roulottes, camper, autocaravan (deposito e vendita) | 3 | ||
Strumenti musicali e loro accessori | 3 | ||
Tabaccherie, articoli per fumatori | 3 | ||
Toilette per animali | 3 | ||
Tipografie | 3 | 3 |