PATTO DI INTEGRITÀ
PATTO DI INTEGRITÀ
L’Automobile Club d’Italia (di seguito denominato “ACI”) X.X. 00000000000 - X. XXX 00000000000
Allegato 9
E
La Società (Impresa/RTI/Consorzio)………………………………………………………………………...
con sede legale in …………………………...........................................................................................
C.F./ P. IVA…………………………………………………………………………………………………….
rappresentata da .................................................................................................................................
in qualità di……………………………………………………………………………………………………
Procedura aperta n. 35/2019, ai sensi degli artt. 56, 60 164 e seguenti del Codice, per l’affidamento in concessione del servizio di gestione del bar e somministrazione di piccola ristorazione calda/fredda e per l’installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde e fredde, snack e alimenti preconfezionati a ridotto impatto ambientale presso la Sede Centrale dell’Automobile Club d’Italia in Roma.
CONVENGONO QUANTO SEGUE
Articolo 1
(Ambito di applicazione e finalità)
1. Il presente Xxxxx va applicato in tutte le procedure di gara sopra e sotto soglia comunitaria, salvo che per l’affidamento specifico sussista già un apposito Patto di integrità predisposto da
altro soggetto giuridico (Consip). Nelle procedure sotto soglia vanno affidamenti effettuati sotto il limite dei 40.000,00 euro (quarantamila euro).
ricompresi anche gli
2. Il presente Patto di integrità rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell’azione amministrativa nell’ambito dei pubblici appalti banditi dall’ACI.
3. Il Patto disciplina e regola i comportamenti degli operatori economici che prendono parte alle
procedure di affidamento e
gestione degli appalti di lavori, servizi e
forniture, nonché del
personale appartenente all’ACI.
4. Nel Patto sono stabilite reciproche e formali obbligazioni tra l’ACI e la Società partecipante alla procedura di gara ed eventualmente aggiudicataria della gara medesima, affinché i propri comportamenti siano improntati all’osservanza dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza in tutte le fasi dell’appalto, dalla partecipazione alla esecuzione contrattuale.
5. Il Patto, sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante della Società e dall’eventuale Direttore/i Tecnico/i, è presentato dalla Società stessa allegato alla documentazione relativa alla procedura di gara oppure, nel caso di affidamenti con gara informale, unitamente alla propria offerta, per formarne, in entrambi i casi, parte integrante e sostanziale.
Nel caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di Imprese, il Patto va sottoscritto dal
legale rappresentante del Consorzio nonché di ciascuna delle Imprese consorziate o
raggruppate e dall’eventuale loro Direttore/i Tecnico/i.
Nel caso di ricorso all’avvalimento, il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante della Impresa e/o Imprese ausiliaria/e e dall’eventuale/i Direttore/i Tecnico/i.
Nel caso di subappalto - laddove consentito - il Patto va sottoscritto anche dal legale
rappresentante del soggetto affidatario del subappalto medesimo, e dall’eventuale/i Direttore/i Tecnici.
6. In caso di aggiudicazione della gara il presente Patto verrà allegato al contratto, da cui sarà espressamente richiamato, così da formarne parte integrante e sostanziale.
7. La presentazione del Patto, sottoscritto per accettazione incondizionata delle relative prescrizioni, costituisce per la Società concorrente condizione essenziale per l’ammissione alla procedura di gara sopra indicata, pena l’esclusione dalla medesima. La carenza della dichiarazione di accettazione del Patto di integrità o la mancata produzione dello stesso
debitamente sottoscritto dal concorrente, sono regolarizzabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art.83, comma 9, del Codice dei contratti pubblici.
Articolo 2 (Obblighi della Società)
1. La Società conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza e si impegna ad astenersi dal compiere qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o, comunque, violazione delle regole della concorrenza nelle fasi di svolgimento della procedura di gara e/o durante l’esecuzione degli eventuali contratti aggiudicati.
2. La Società si impegna a non offrire somme di denaro, utilità, vantaggi, benefici o qualsiasi altra
ricompensa, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al personale dell’ACI
ovvero a terzi, ai fini dell’aggiudicazione della gara o di distorcerne il corretto svolgimento.
3. La Società si impegna a non offrire somme di denaro, utilità, vantaggi, benefici o qualsiasi altra
ricompensa, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, ovvero a terzi, ai fini dell’assegnazione del contratto o di distorcerne esecuzione.
al personale dell’ACI, la corretta e regolare
4. La Società salvi ed impregiudicati gli obblighi legali di denuncia alla competente Autorità
Giudiziaria, segnala tempestivamente all’Amministrazione qualsiasi fatto o circostanza di cui sia a conoscenza, anomalo,corruttivo o costituente altra fattispecie di illecito ovvero suscettibile di generare turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento del procedimento di gara. Agli stessi obblighi, è tenuta anche l’aggiudicatario della gara nella fase dell’esecuzione del contratto.
5. Il legale rappresentante della Società informa prontamente e puntualmente tutto il personale di cui si avvale, circa il presente Patto di integrità e gli obblighi in esso contenuti e vigila scrupolosamente sulla loro osservanza.
6. Il legale rappresentante segnala, altresì,eventuali situazioni di conflitto di interesse, di cui sia a conoscenza, rispetto al personale dell’ACI.
7. Il legale rappresentante della Società dichiara:
• di non avere in alcun modo influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando di gara e della documentazione tecnica e normativa ad esso allegata, al fine di condizionare la determinazione del prezzo posto a base d’asta ed i criteri di scelta del contraente, ivi compresi i requisiti di ordine generale, tecnici, professionali, finanziari richiesti per la partecipazione ed i requisiti tecnici del bene, servizio o oggetto dell’appalto.
• di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare la libera concorrenza e, comunque,di non trovarsi in altre situazioni ritenute incompatibili con la partecipazione alle gare dal Codice degli Appalti, dal Codice Civile ovvero dalle altre disposizioni normative vigenti;
• di non aver conferito incarichi ai soggetti di cui all’art. 53, c. 16-ter, del D. Lgs. n. 165 del 30
marzo 2001 così come
integrato dall’art.21 del D. Lgs. 8.4.2013,
n.39, o di non aver
stipulato contratti con i medesimi soggetti;
• di essere consapevole che, qualora venga accertata la violazione del suddetto divieto di cui all’art.53, comma 16-ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 così come integrato dall’art.21
del D. Lgs. 8.4.2013, n.39 verrà disposta l’immediata esclusione della Società dalla
partecipazione alla procedura d’affidamento.
• di impegnarsi a rendere noti, su richiesta dell’Amministrazione, tutti i pagamenti eseguiti e
riguardanti il contratto
eventualmente aggiudicatole a seguito
della procedura di
affidamento inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il “congruo ammontare dovuto per servizi legittimi”.
Articolo 3 (Obblighi dell’ACI)
1. L’ACI conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.
2. L’ACI informa il proprio personale e tutti i soggetti in essa operanti, a qualsiasi titolo coinvolti
nella procedura di gara sopra indicata e nelle fasi di vigilanza, controllo e gestione
dell’esecuzione del relativo contratto qualora assegnato, circa il presente Patto di integrità e gli obblighi in esso contenuti, vigilando sulla loro osservanza.
3. L’ACI attiverà le procedure di legge nei confronti del personale che non conformi il proprio
operato ai principi richiamati al comma primo, ed alle disposizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, ovvero nel Codice di comportamento dei dipendenti dell’ACI i cui testi integrali, ai quali si rinvia, sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente, xxx.Xxx.xx Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di gara, nonché alle disposizioni contenute nel Bando di gara e nei relativi allegati della procedura di gara.
4. L’ACI aprirà un procedimento istruttorio per la verifica di ogni eventuale segnalazione ricevuta in merito a condotte anomale, poste in essere dal proprio personale in relazione al procedimento di gara ed alle fasi di esecuzione del contratto.
5. L’ACI formalizza l’accertamento delle violazioni del presente Patto di integrità, nel rispetto del principio del contraddittorio.
Articolo 4 (Sanzioni)
1. L’accertamento del mancato rispetto da parte della Società anche di una sola delle prescrizioni indicate all’art. 2 del presente Patto potrà comportare oltre alla segnalazione agli Organi competenti, l’applicazione, previa contestazione scritta, delle seguenti sanzioni:
• esclusione dalla procedura di affidamento ed escussione della cauzione provvisoria a garanzia della serietà dell’offerta, se la violazione è accertata nella fase precedente all’aggiudicazione dell’appalto;
• revoca dell’aggiudicazione ed escussione della cauzione se la violazione è accertata nella fase successiva all’aggiudicazione dell’appalto ma precedente alla stipula del contratto;
• risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva a garanzia dell’adempimento del contratto, se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dell’appalto;
• segnalazione del fatto all’ANAC ed alle competenti Autorità.
2. In ogni caso, l’accertamento di una violazione degli obblighi assunti con il presente Patto di Integrità costituisce legittima causa di esclusione della Società dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi bandite dall’ACI per i successivi tre anni.
Articolo 5 (Controversie)
La risoluzione di ogni eventuale controversia relativa all’interpretazione ed alla esecuzione del presente Patto di Integrità è demandata all’Autorità Giudiziaria competente.
Articolo 6 (Durata)
Il presente Patto di integrità e le relative sanzioni si applicano dall’inizio della procedura volta all’ affidamento e fino alla regolare ed integrale esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura medesima.
Data…………….