Ministero della Cultura Parco archeologico di pompei via plinio, 26 – 80054 pompei (na)
PA-POMPEI|20/12/2021|CONTRATTO 107
Ministero della Cultura Xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx, 00 – 80054 pompei (na)
Contratto di affidamento di prestazione artistica per la realizzazione del progetto laboratoriale, drammaturgico e registico Pompei Teatro “Sogno di volare”, mediante procedura extra MEPA, ai sensi del combinato disposto dell’art. 63 comma 2 lett. b) d.lgs. n. 50/16 e dell’art. 51 comma 2 lett. a) del DL. 77/2021 coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 e ss.mm.ii. ad unico Operatore economico – CIG: 8916202AA5.
Fondi: le prestazioni di cui al presente contratto sono finanziate con Fondi ordinari del Parco Archeologico di Pompei - Impegno n. 189/2021;
Importo contrattuale: € 131.000,00 oltre IVA (10%) incluso oneri contributivi; Durata del contratto: giorni 230 naturali e consecutivi;
* * * TRA
il Ministero della Cultura (MIC) - PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI con sede in 80054 Pompei, alla via Plinio, 26 (C.F. 90083400631), in persona del Direttore generale, legale rappresentante p.t., xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, nato a Weingarten, il 24.06.1981 (C.F ZCHGRL81H24Z112Q) domiciliato per la carica presso la sede dell’Istituto (di seguito, per brevità anche denominato “Stazione appaltante” e, unitamente all’Appaltatore, “Parti”);
E
la FONDAZIONE RAVENNA MANIFESTAZIONI, con sede legale in Xxxxxx xxx Xxxxxx, 0 e sede operativa in xxx Xxxxx Xxxxxxxxx, 0 (P.Iva 01118290392 - CF 92010290390) - 00000 XXXXXXX, in persona del
Sovrintendente, dott. Xxxxxxx Xx Xxxx (di seguito, per brevità anche denominato “Appaltatore”, “Fondazione” ed unitamente alla Stazione appaltante, “Parti”);
* * *
Si premette quanto segue:
- il Parco archeologico di Pompei rientra nel sito UNESCO 829
“Archaeological Areas of Pompeii, Herculaneum and Torre Annunziata”;
- il Parco, Istituto del MIC dotato di autonomia speciale, in virtù del D.M.
n. 44 del 23.01.2016, ha tra gli scopi statutari quello di promuovere, tutelare, diffondere i valori culturali identitari del sito non limitati ai beni materiali, ma estesi ai beni immateriali al sito connessi e riconducibili;
- il Piano strategico per lo sviluppo delle aree comprese nei Comuni interessati dal Piano di gestione del sito 829, previsto dal D.L 91/2013, prevede forme di promozione del riconoscimento del valore del Sito, da attuarsi anche attraverso il coinvolgimento degli istituti scolastici;
- in data 12.05.2021, il Parco Archeologico di Pompei, il Parco Archeologico di Ercolano, Il Grande Progetto Pompei-Unità Grande Pompei, l’Ufficio Scolastico Regionale della Campania hanno sottoscritto un Protocollo di Intesa (prot. n. 17), al fine di mettere in atto forme integrate di collaborazione nell’organizzazione delle iniziative volte a dare attuazione al Piano strategico, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale e statutaria;
- il PAP, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e di diffondere la conoscenza, ha promosso un percorso formativo che prevede il coinvolgimento di ragazzi in età scolastica (scuola secondaria di II grado) per la realizzaione di attività laboratoriali presso l’area archeologica di Pompei per l’intera durata dell’anno scolastico, alla fine del quale sarà realizzato un evento conclusivo che consisterà nella realizzazione di uno spettacolo/laboratorio drammaturgico nell’ambito del progetto Pompei- Teatro “Sogno di volare”;
- Pompei Teatro “Sogno di volare” è un progetto di formazione rivolto alle scuole del territorio di riferimento del Parco Archeologico di Pompei che nasce su iniziativa del Parco in coerenza della mission definita dal proprio Statuto, ex art. 2 dello stesso e dei compiti assegnati ai luoghi della cultura, secondo la definizione di Museo, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 42/2004 (e della più completa definizione dell’ICOM ripresa dall’art. 1 del DM 23 dicembre 2014);
- con nota prot. n. 4910 del 21.05.2021 veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento (di seguito, anche R.U.P.) del sopracitato progetto “Sogno di volare”, il Funzionario archeologo del Parco archeologico di Pompei, dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx;
- con relazione prot. n. 8696 del 23.09.2021, redatta dal RUP, il medesimo proponeva la scelta del contraente e lo svolgimento della procedura mediante affidamento diretto, extra Xx.XX., ex art. 63 comma 2, lett. b) n. 1, non sussistendo convenzioni o bandi di riferimento all’interno del Portale MePA con la FONDAZIONE RAVENNA MANIFESTAZIONI
con sede legale in Xxxxxx xxx Xxxxxx, 0 e sede operativa alla xxx Xxxxx
Xxxxxxxxx, 0 (P.Iva 01118290392; C.F. 92010290390) - 00000 XXXXXXX
in quanto la Fondazione è stata coproduttrice di spettacoli ispirati alla metodologia della “non scuola” ideata dal Teatro delle Albe-Ravenna Teatro ed è basata sulla formazione di cittadini in età adolescienziale e sul loro coinvolgimento in modo partecipativo “alla messa in vita” piuttosto che alla “messa in scena” di un’opera drammaturgica che per il progetto de quo è stata individuata nella commedia di Xxxxxxxxxx “Uccelli”;
- con determina n. 64 del 28.09.2021, e trattandosi dell’affidamento della realizzazione di un'opera d'arte e di una rappresentazione artistica unica, il Parco ha autorizzato la sottoscrizione del presente contratto con la Fondazione Ravenna Manifestazioni, poiché sul territorio nazionale, la Fondazione ha prodotto progetti analoghi quali: l’INFERNO nel 2017; il PURGATORIO nel 2019 in collaborazione con Matera Capitale; il PARADISO nel 2022 (in produzione).
- con nota prot. n. 8657 del 20.09.2021, perveniva alla Stazione appaltante preventivo della Fondazione, ritenuto congruo dal RUP e perfettamente corrispondente all’idea progettuale di “Sogno di volare”;
* * *
Visti il d.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio;
dato atto che lo scopo dello spettacolo/laboratorio rientra nelle più generali finalità di promozione e valorizzazione del Sito;
viste le Linee Guida ANAC n. 8 – Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili (approvate con delibera n. 950 del 13 settembre 2017);
visto il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, entrato in vigore in data 01.06.2021, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108;
visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;
vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
1. PREMESSE
1.1. Le premesse, gli atti ed i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati al presente contratto, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.
2 – Oggetto del contratto.
Il Parco archeologico di Pompei affida alla Fondazione Ravenna Manifestazioni la realizzazione dello spettacolo/laboratorio dal titolo “UCCELLI- riscrittura da Xxxxxxxxxx”.
La produzione dello spettacolo è del Parco Archeologico di Pompei in collaborazione con Ravenna Manifestazioni, Xxxxxx Xxxxxxx Teatro, Teatro Xxxxxxxxxx, Teatro delle Albe/Ravenna Teatro.
La Fondazione Ravenna Manifestazioni si impegna, con la sottoscrizione del presente atto, a metter in scena lo spettacolo “Uccelli- riscrittura da Xxxxxxxxxx” con i seguenti artisti:
1. Xxxxx Xxxxxxxxxx: drammaturgia e regia;
2. Xxxxxxx Xxxxxxxxx: collaborazione alla drammaturgia;
3. Xxxxxxxx Xxxxxxxx: musiche;
4. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx: spazio e luci;
5. Xxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxx Xxxxxxxxxx: assistenti alla regia;
Gli attori dello spettacolo dovranno essere indicativamente 70 alunni del Polo liceale “Xxxxxxx Xxxxxxx” di Xxxxxx e dell’Istituto tecnico” X. Xxxxxxxx” di Torre del Greco (NA).
2.1. Le rappresentazioni vengono stabilite in numero di 4 per le seguenti date: 00-00-00-00 maggio 2022 presso il Teatro di Pompei. Sono previste altresì prove aperte.
Rimane convenzionalmente stabilito tra le Parti che per la messa in scena di ulteriori due spettacoli presso il Teatro di Pompei, saranno riconosciuti rimborsi per il personale artistico coinvolto.
La Fondazione assume a proprio carico le spese di allestimento dello spettacolo e dei compensi e contributi degli attori, dei musicisti, del regista e dei tecnici, i loro trasferimenti e soggiorni ed invierà al Parco l'agibilità ENPALS, nei giorni precedenti il debutto dello spettacolo/laboratorio.
Le Parti convengono espressamente che il presente contratto è valido unicamente per la motivazione richiesta ed è fatto espresso divieto di utilizzo ulteriore o diverso rispetto a quello previsto nell’oggetto, senza la preventiva autorizzazione del PAP, fermo restando che, tale autorizzazione non sarà irragionevolmente negata con riguardo alle rappresentazioni che abbiano le medesime caratteristiche e richiamino l’idea creativa sottesa al progetto, già oggetto di verifica ed approvazione da parte del RUP e del Direttore generale.
Per le eventuali rappresentazioni del medesimo spettacolo/laboratorio al di fuori del Teatro di Pompei il Parco non corrisponderà alcun ulteriore compenso né potrà essere ritenuto responsabile per le rappresentazioni che
esulano da quelle espressamente indicate nel presente atto.
3 – Cachet e compensi
Il Parco corrisponderà alla Fondazione un cachet complessivo, di Euro 131.000,00 (euro centotrentunomila/00) oltre IVA di legge al 10%; Il compenso sarà corrisposto dietro presentazione di regolare fattura in formato elettronico e previa attestazione di regolare svolgimento del servizio, mediante trasferimento bancario sul c/c della Fondazione.
Al Parco spetteranno gli incassi derivanti dalle vendite di abbonamenti e biglietti per lo spettacolo di cui al punto 2.1.
Sono a carico del Parco le spese di stampa e distribuzione del materiale xxxxxxxxxxxxx.Xx Fondazione consegnerà al Parco gli elaborati grafici di locandina e poster almeno 30 giorni prima del debutto.
4 – Obblighi delle Parti scaturenti dal presente contratto.
Al fine della buona riuscita dell'iniziativa, le Parti, in pieno spirito di collaborazione e nel perseguimento delle finalità istituzionali di promozione culturale, oltre che nell'ambito delle proprie competenze, si impegnano rispettivamente a porre in essere le attività di seguito individuate:
4.1. Il PAP, compatibilmente con le esigenze di tutela e conservazione del Sito, si impegna:
- a rendere fruibili ed accessibili i soli spazi all’interno del perimetro del Parco archeologico, di seguito individuati:
- percorso di accesso al Teatro Grande;
- Teatro Grande;
- ulteriori sedi connesse allo svolgimento del Progetto che saranno
preventivamente comunicate dalla Stazione appaltante;
- a consegnare le sedi di svolgimento dello spettacolo perfettamente agibili, prevedendo espressamente il rispetto della normativa per il Pubblico Spettacolo e per il contenimento della diffusione del Covid-19;
- ad assicurare gli apprestamenti necessari alla fornitura di energia elettrica;
- a mettere a disposizione un locale deposito, anche in forma di container, per gli strumenti musicali, per i costumi di scena e per eventuali elementi scenografici, nei 20 (venti) giorni che precedono la prima serata;
- a curare i rapporti con le istituzioni scolastiche del territorio per la partecipazione dei ragazzi coinvolti, incluse le autorizzazioni eventualmente necessarie;
- ad assicurare la disponibilità di camerini adeguatamente organizzati secondo i protocolli di sicurezza Covid-19 in occasione del periodo di progettazione, prove e recite a Pompei;
- a predisporre il personale necessario al servizio di botteghino, in sala ed al servizio di sicurezza (VVFF, ecc.) per le prove e recite presso il Parco Archeologico;
-a garantire un’adeguata pubblicità dello spettacolo mediante i canali istituzionali del Parco e ad acquisire tutte le liberatorie necessarie per eventuali foto e video ai partecipanti dei laboratori e dello spettacolo, con particolare attenzione per i minori (tutte le riproduzioni, di qualsiasi natura, relative allo spettacolo dovranno essere autorizzate dal PAP);
- a fornire, con il proprio personale, il supporto logistico necessario;
- ad assicurare l’ingresso gratuito, per le sole serate delle rappresentazioni, di due accompagnatori adulti per ogni studente coinvolto nella
manifestazione;
- a fornire e noleggiare tutto il materiale audio, luci e video e sostenerne i relativi costi;
- a realizzare e/o acquistare e/o noleggiare costumi, oggetti di scena e materiali scenografici;
- a verificare ed eventualmente fornire le certificazioni di tutti i materiali, tecnici ed elettrici, utilizzati per la realizzazione dell’evento come previsto dalle norme CEI vigenti e dalla legislazione italiana in materia di pubblico spettacolo;
- a mettere a disposizione le competenze tecniche necessarie per la fase finale di produzione incluso direttore di palco e macchinisti.
- a concedere gratuitamente i diritti per le rappresentazioni che si svolgeranno a Ravenna nella prima settimana di Giugno 2022.
4.2. La Fondazione si impegna a garantire:
- la messa in scena del progetto drammaturgico e registico Uccelli riscrittura da Xxxxxxxxxx – i cui diritti sono concessi al PAP - di Xxxxx Xxxxxxxxxx, in collaborazione con Xxxxxxx Xxxxxxxxx, inclusa la realizzazione dei laboratori teatrali per ragazzi;
- la composizione delle musiche, con relativa concessione di diritti, che sarà affidata a Xxxxxxxx Xxxxxxxx, inclusa la realizzazione dei laboratori musicali per ragazzi;
- la presentazione del Certificato di agibilità INPS – ex ENPALS, relativo a tutti gli artisti, come da locandina, garantendo l’adempimento di tutti gli oneri previdenziali e fiscali inerenti e manlevando da ogni responsabilità il Parco;
- il pagamento di tutte le spettanze degli artisti e dei tecnici di cui all’Allegato B, ivi incluse le spese di qualsivoglia natura come viaggi, trasporti, vitto, alloggio, ecc. rientranti nell’importo contrattuale del presente affidamento;
- la direzione tecnica ed organizzativa di produzione per il progetto;
- il materiale fotografico, biografico e le informazioni necessarie per predisporre la pubblicità della rappresentazione;
- la fornitura al PAP della scheda tecnica dettagliata dello spettacolo;
- l’ottemperanza ai contenuti descritti nel Protocollo di Sicurezza (Allegato C);
- la compilazione e la trasmissione delle autocertificazioni (Allegato D), parti integranti del presente contratto, per gli artisti, i tecnici ed eventuali collaboratori come da Allegato B per i quali è previsto l’ingresso in luogo di prove e spettacolo;
- a trasmettere l’eventuale e necessario referto del tampone oro-faringeo e/o molecolare per la ricerca del SARS-COV2 con esito negativo - rispettando tempistiche e modalità indicate nel Protocollo anti covid- per i propri artisti, tecnici e collaboratori, salvo eventuali aggiornamenti rispetto agli Allegati C e D in ossequio alle eventuali ed ulteriori misure restrittive adottate dal Governo Italiano e/o dalle autorità locali.
Le Parti, di comune accordo, convengono di collaborare alla realizzazione di un video che documenti lo svolgimento delle attività di svolgimento del Progetto, la cui realizzazione sarà affidata dal Parco ad Operatore economico esterno.
5 – Responsabili e referenti.
Le Parti individuano rispettivamente propri responsabili e referenti per l'organizzazione e lo svolgimento della manifestazione nelle persone di:
dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx (Funzionaria Archeologa), per il Parco; dott. Xxxxxxx Xx Xxxx (Sovrintendente), per la Fondazione
6 - Pagamenti e fatturazione
Il pagamento avverrà secondo le seguenti modalità:
- primo acconto, a titolo di anticipazione, pari al 25%, oltre iva al 10% entro giorni 15 dalla firma del presente contratto;
- secondo acconto pari al 25% oltre iva, entro il 30 aprile 2022;
- saldo pari al 50% oltre iva a spettacoli/laboratori regolarmente svolti;
La decorrenza di giorni 15 giorni dei termini di pagamento è comunque subordinata agli adempimenti e al superamento positivo della verifica tecnica da parte del RUP, all’ottenimento del DURC, alla liberatoria EQUITALIA in caso di compensi complessivi superiori ad Euro 10.000,00 iva compresa e alla sussistenza in genere dei presupposti condizionanti l’esigibilità dei pagamenti qui compresi.
Le fatture saranno accettate dal Parco dopo il perfezionamento della verifica di conformità o di attestazione di regolare esecuzione della prestazione artistica da parte del RUP ed in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, a decorrere dal 31 Marzo 2015 non potranno più essere emesse fatture verso il PAP che non siano in formato elettronico;
L’Appaltatore decade dalla anticipazione, con obbligo di restituzione, se
l’esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
- a titolo di anticipazione viene riconosciuto l’importo del 25% sul valore del contratto, da corrispondere alla Fondazione, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto e l’erogazione di tale anticipazione, decurtata della ritenuta di garanzia dello 0,5%, ha la funzione di garantire la regolarità contributiva dell’esecutore, verifica di regolarità da eseguire attraverso il DURC, ossia il documento unico di regolarità contributiva;
La Fondazione dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo di cui al presente contratto comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire le prestazioni, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attività necessarie per l’adempimento delle prescrizioni della Stazione Appaltante e/o Amministrazioni ed Enti competenti, l’assistenza alla verifica, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria;
- La Fondazione rinuncia sin d’ora a qualsiasi corrispettivo, oltre a quello previsto nel presente Contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione del servizio per qualsiasi motivo non imputabile al Parco.
Resta inteso tra le Parti che il corrispettivo convenuto include tutti gli oneri e le spese eventualmente necessarie per l’esecuzione del servizio oggetto del contratto, incluse le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo dagli artisti e dai tecnici da Allegato B.
Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante bonifici bancari sul conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, ed intestati alla suindicata Fondazione, ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni ed integrazioni.
Fermo restando quanto precede, la Fondazione si obbliga al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari, così come previsto dall’articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni ed integrazioni.
- Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013, mediante il Sistema di Interscambio (SDI). Non saranno accettate fatture emesse in altre modalità.
Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al repertorio del presente contratto, al CIG (Codice Identificativo Gare) in epigrafe, al codice univoco della Stazione Appaltante IPA KTF671 e dovranno essere intestate al Parco archeologico di Pompei, C.F. 90083400631 - 80045 Pompei (NA).
IL PARCO a partire dal 1° gennaio 2015, è tenuto ad applicare in base all’art. 1, comma 629, lettera b), della L. 23/12/2014 n. 190 (legge finanziaria di stabilità 2015), lo split payment: e pertanto liquiderà alla FONDAZIONE la sola quota imponibile e verserà all'erario la quota Iva. E’ obbligo della FONDAZIONE indicare in fattura la dicitura “imposta non incassata ex art. 17-ter DPR 633/72 split payment”. La fattura dovrà come sempre indicare sia l'imponibile che l'iva e riportare la dizione
«scissione dei pagamenti».
7 – Tracciabilità dei flussi finanziari.
Le parti contraenti dichiarano di assumersi tutti gli obblighi relativi alla
tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi al contratto, così come stabilito all’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136.
La FONDAZIONE ha fornito, all’atto della sottoscrizione del presente contratto, la comunicazione contenente gli estremi IBAN del conto corrente dedicato ai sensi della Legge 136/2010 (tracciabilità): INTESTATARIO: Fondazione Ravenna Manifestazioni
IBAN– XX00 X000 0000 000X 0000 0000 000
Persona o persone abilitata/e ad operare sul c/c è:
Xxxxxx Xxxxxxxxxx
Dipendente della Fondazione Ravenna Manifestazioni
Codice fiscale: XXXXXX00X00X000X Nata a Ravenna (RA) il 31/07/1978
Indirizzo: Xxx Xxxxxx, 00 I.1 San Xxxxxxxx – 00000 Xxxxxxx (XX)
Xxxxxxxx Xxxxxx
Segretario Generale per la Fondazione Ravenna Manifestazioni
Codice fiscale: XXXXXX00X00X000X Nato a Ravenna (RA) il 16/11/1961
Indirizzo: Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxx (XX)
Xxxxxxx Xx Xxxx
Sovrintendente della Fondazione Ravenna Manifestazioni
Codice fiscale: XXXXXX00X00X000X Nato a Napoli (NA) il 09/04/1959
Indirizzo: Xxx Xxxxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxx (XX)
8 – Permessi SIAE.
La tassazione dei diritti d’autore avverrà come da permesso SIAE e
saranno a carico del PAP.
9–Organizzazione e modalità di svolgimento dello spettacolo/laboratorio.
IL PARCO fornirà la sede di spettacolo indicata al punto 1, in buono stato di funzionamento, rispondente alle esigenze tecniche dello spettacolo/laboratorio sulla base della Scheda Tecnica della Fondazione, che forma parte integrante del presente contratto.
La Fondazione dichiara di essere a conoscenza delle misure del palcoscenico del Teatro.
IL Parco assumerà interamente a proprio carico le spese per il servizio di sicurezza, fra cui anche la Vigilanza Antincendio, provvederà al servizio biglietteria e alla gestione dei flussi dei fruitori in ingresso e in uscita, effettuerà un’adeguata pubblicità dello spettacolo/concerto, rispettando fedelmente le indicazioni fornite dalla Fondazione, anche in merito alla locandina che indicherà la seguente dicitura:
UCCELLI
riscrittura da Xxxxxxxxxx
drammaturgia e regia Xxxxx Xxxxxxxxxx
con settanta adolescenti di Pompei
collaborazione alla drammaturgia Xxxxxxx Xxxxxxxxx
musiche Xxxxxxxx Xxxxxxxx
spazio e xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
assistenti alla regia Xxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxx Xxxxxxxxxx
Produzione
Parco Archeologico di Pompei, Ravenna Festival, Xxxxxx Xxxxxxx Teatro, Teatro Xxxxxxxxxx
in collaborazione con Teatro delle Albe/Ravenna Teatro
Le parti stipulanti garantiscono reciprocamente di essere munite delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento e l’effettuazione dello spettacolo/laboratorio e che ogni prestatore d’opera sia del PAP sia della Fondazione agisce nel rispetto delle norme assicurative, previdenziali e retributive.
A tale riguardo ciascuna parte si obbliga a tenere l’altra indenne e sollevata da ogni onere o responsabilità che dovesse derivare dalla non veridicità di quanto dichiarato.
IL PARCO metterà a disposizione della FONDAZIONE n. 14 omaggi a rappresentazione; eventuali altre richieste dovranno essere segnalate e concordate con la Direzione del Parco.
10 - Obbligazioni, modalità esecutive e fruizione del Sito da parte della Fondazione.
1. la Fondazione si impegna ad osservare tutte le prescrizioni contenute nel presente contratto ed al fine di non arrecare nocumento alla conservazione, alla tutela, alla fruizione ed alla sicurezza del Sito, dovrà:
i. adottare strumentazione compatibile con la tutela delle aree interessate da pavimentazioni di epoca romana e di interesse storico-archeologico, pertanto:
a) gli addetti allla messa in scena dovranno distanziarsi dalle mura antiche di almeno metri 2 (due) e dovranno adottare tutte le misure precauzionali necessarie per evitare interferenze con le Ditte operanti nel Sito;
b) le pavimentazioni mosaicate e le pareti affrescate non devono essere soggette a sollecitazioni da uso di strumenti appuntiti (tacchi, treppiede, borse, zaini, etc) né tantomeno essere esposte a fonti luminose o rumorose di particolare intensità;
c) impedire una frequentazione degli spazi non consapevole del vigente regolamento di visita, dei valori culturali e delle esigenze di tutela e conservazione del patrimonio;
ii. rispettare la fruizione del bene da parte dei visitatori o di ospiti istituzionali che richiedano la chiusura del Sito;
iii. effettuare lo scarico di eventuali materiali fuori dagli orari di apertura al pubblico, dalle ore 7:00 alle ore 8:30 e dalle ore 17:30 alle ore 19:00;
iv. effettuare le rappresentazioni conformemente al cronoprogramma in allegato ed effettuare le stesse non contemporaneamente su più aree, ma in sequenza;
v. non effettuare eventuali riprese con l'uso di drone in violazione del regolamento ENAC vigente per sistemi aereomobili a pilotaggio remoto;
vi. provvedere a realizzare una adeguata separazione (coni stradali e nastro segnaletico) per individuare un percorso esclusivo per i
mezzi ed il personale impiegato per il servizio ed uno riservato ai visitatori, ove se ne ravvisi l’esigenza;
2. i dipendenti o operatori della Fondazione, per il quale si prevede l’ingresso di una troupe composta da circa 25 operatori (staff tecnico e artistico) indosseranno badge di riconoscimento riportante il logo “Fondazione Ravenna” ed il numero degli addetti presenti contemporaneamente nell’area archeologica sarà ridotto al minimo delle unità presenti, al fine di non intralciare il normale flusso dei visitatori e le indicazioni a riguardo saranno stabilite dall’assistenza archeologica assicurata dal PAP;
La Fondazione dovrà impedire l'ingresso negli spazi di allestimento a tutti coloro che si trovino in stato di ubriachezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e dovrà provvedere ad allontanare eventuali provocatori di alterchi, risse e disordini di qualsiasi natura.
11 – Annullamenti e penali
Ad eccezione dei casi di forza maggiore, previsti dalle vigenti leggi, di fronte ai quali il presente contratto sarebbe da considerarsi risolto senza oneri per le parti, nel caso in cui lo spettacolo/laboratorio non potesse avere luogo per ragioni imputabili ad una delle due parti, la parte inadempiente sarà tenuta al pagamento di una penale fissata in complessivi Euro 20.000,00 (ventimila/00), che si intenderà raddoppiata qualora la risoluzione unilaterale non sia notificata dieci giorni prima del debutto.
12 – Sicurezza in materia di tutela dei lavoratori
12.1 Il legale rappresentante della Fondazione si fa garante della sicurezza e della tutela della salute dei propri collaboratori, indipendentemente dal
rapporto contrattuale con essi instaurato; in aggiunta a ciò, qualora si configuri la presenza di lavoratori come definito dall'art. 2 c.1 lettera a) del d.lgs. 81/2008, fatto salvo la presenza di specifiche deleghe in materia, il legale rappresentante è da intendersi datore di lavoro, ai sensi del d.lgs. 81/2008 con gli obblighi che a suo carico ne derivano.
12.2. Sono a carico della Fondazione, per l’intero periodo di validità del presente contratto, il rispetto e l’osservanza di tutte le misure necessarie a tutelare l’incolumità fisica dei partecipanti e prestatori di lavoro, anche con rigurado alla normativa di prevenzione e diffusione da virus Sars2-Covid, fatta eccezione per il personale, i lavoratori e i collaboratori del PAP.
Per tale motivo, nessun addebito di responsabilità potrà essere imputato al PAP per danni, di qualsiasi natura, cagionati a persone o cose per tutta la durata della predisposizione e messa in scena dello spettacolo/laboratorio in riferimento ai lavoratori e collaboratori della Fondazione.
12.3. la Fondazione si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi relativi ai propri dipendenti, consulenti e/o collaboratori, anche artistici derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in Italia in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
12.4. tutto il personale impiegato dalla Fondazione dovrà essere in regola con il pagamento degli oneri contributivi, previdenziali ed assicurativi;
12.5. Il personale della Fondazione impegnato nella realizzazione delle attività sopracitate è tenuto ad osservare i principi e ad adeguarsi ai comportamenti indicati dal Codice Etico del MIC pubblicato sul sito istituzionale del Ministero;
Le violazioni di cui sopra comportano la risoluzione del contratto, previa contestazione scritta da parte dell’Amministrazione.
12.6. la Fondazione è obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Nazionale di Lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le attività;
12.7. la Fondazione si assume ogni responsabilità in termini di legge per danni subiti dal proprio personale che espleta il servizio all’interno degli spazi del PAP e nel corso delle attività;
12.8. la Fondazione è, altresì, obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 18, comma 7, della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e dall'articolo 9, comma 1, del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55, nonché tutte le norme applicabili in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro di cui al d.lgs. n. 81/08.
13 – Polizza assicurativa
13.1. la Fondazione ha stipulato con GENERALI polizza n 410071693, in allegato al presente contratto, valida ed efficace dal 31.07.2021 al 31.07.2022, a copertura di tutti gli eventuali danni ad opere ed impianti preesistenti e di responsabilità civile verso terzi, persone o cose, con un massimale per singolo evento di € 5.000.000,00 (di qualsiasi natura).
13.2. la Fondazione è responsabile, nei confronti del PAP, per qualunque danno cagionato, con qualunque azione od omissione a titolo doloso o colposo dal proprio personale a terzi, alle cose e agli ambienti dei locali e
dei luoghi, per tutto il periodo di durata del presente contratto;
13.3. Sono a carico del Parco tutte le responsabilità relative all’agibilità del locale e delle strutture impiegate per la rappresentazione;
14 – Cause di risoluzione del contratto.
1. IL PARCO ha facoltà di risolvere il contratto dandone comunicazione a mezzo PEC senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
- sentenza di condanna, passata in giudicato, per frodi verso il Parco, fornitori, lavoratori o altri soggetti comunque interessati;
- emanazione di un provvedimento definitivo, nei confronti della FONDAZIONE che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all’art. 3, L. 27.12.1956, n. 1423;
- inadempimento alle disposizioni del Direttore riguardo ai tempi d’esecuzione dello spettacolo/laboratorio come indicati all’art. 1;
- grave inadempimento o irregolarità alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni artistiche in oggetto;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- subaffido abusivo, cessione anche parziale del contratto;
- non rispondenza alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera artistica;
- perdita, da parte della Fondazione dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs.
n. 50/16 e ss.mm.ii. quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- violazione delle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell’art. 3 legge 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni.
- La FONDAZIONE è sempre tenuta al risarcimento dei danni ad essa imputabili.
- Nel caso di risoluzione, il Parco è obbligato soltanto al pagamento della prestazione regolarmente eseguita, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
15 – Spese
Tutte le spese, diritti di segreteria, imposte e tasse derivanti dal presente atto sono a carico della FONDAZIONE. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi degli artt. 5 x.xx 1 e 10, tariffa parte II, del D.P.R. 131/86.
16 - Prestazioni durante le prove e durante le rappresentazioni.
1. Sono a carico del PAP altresì, le spese relative alla sorveglianza e all’assistenza tecnica durante lo svolgimento delle rappresentazioni, comprendente anche tutte le operazioni di allestimento e disallestimento e la richiesta delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dello spettacolo quali, a titolo di esempio, occupazione di suolo pubblico e impatto acustico, agibilità del luogo di spettacolo e relativa licenza, permesso SIAE.
17 - Riservatezza e proprietà dei documenti
La Fondazione dovrà mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i disegni, le fotoriproduzioni, le informazioni tecniche e tecnologiche, relative all’esecuzione del contratto e non farne uso se non per l’esecuzione dello spettacolo.
La Fondazione risponde a tal fine anche per il proprio personale e per gli eventuali subfornitori e assicura che anche da parte di questi ultimi che tali impegni siano pienamente rispettati.
Tutti i documenti della stazione appaltante consegnanti alla Fondazione come anche quelli da quest’ultimo redatti e predisposti rimangono di proprietà esclusiva del PAP
Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del GDPR 679/16, come recepito dal d.lgs. n. 101/2018, di essersi reciprocamente informate circa l’utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell’ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto.
Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione del GDPR, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto della legislazione vigente.
18 – Obbligo di restituzione di copia sottoscritta del contratto e assolvimento dell’imposta di xxxxx e registrazione.
La Fondazione si obbliga a far pervenire a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo xxxx-xx-xxxxxx@xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xx un esemplare del presente contratto debitamente controfirmato digitalmente dal legale rappresentante della Fondazione nella stessa data di inoltro da parte del PAP, unitamente a copia di documento di identità del firmatario e
al modello di dichiarazione sostitutivo del pagamento delle marche da bollo. La registrazione del presente atto avverrà a cura e spese della Parte che vi abbia interesse, in caso d’uso.
19 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
19.1 E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
19.2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 106 comma 13 del Codice e della L. 21.02.1991 n. 52, a condizione che il cessionario sia un Istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia. Il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, deve essere notificato al PAP in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile unico del procedimento di quanto maturato.
20 - Recesso
Il Parco avrà il diritto insindacabile di recedere dal presente contratto in ogni momento, con un preavviso, a mezzo PEC, di almeno 20 giorni, dovendo in tal caso trovare applicazione la disposizione dell’art. 109 comma 1 del Codice dei contratti.
21 - Protocollo di legalità
La Fondazione è obbligata all'osservanza delle norme di legge in materia di misure contro la delinquenza mafiosa (così come da protocollo di legalità sottoscritto in data 5.11.2007 con l’Ufficio Territoriale di Governo di Napoli. L’Appaltatore si impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura, dandone comunicazione anche al Parco Archeologico di
Pompei, di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture, lavorio simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere, ecc.); resta fermo l’obbligo di denuncia degli stessi fatti all’Autorità Giudiziaria; l’Appaltatore si impegna a denunciare all’autorità giudiziaria o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell’affidamento o nel corso dell’esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori. Della denuncia sono informate il Parco Archeologico di Pompei e la Prefettura.
22- Foro competente
Ogni controversia inerente l’esecuzione ovvero l’interpretazione del presente contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria del Foro di Torre Annunziata (NA), per espressa pattuizione delle Parti.
23 - Clausola di chiusura
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto trovano applicazione le disposizioni del Codice civile e delle normative applicabili in materia nell’ambito dell’Ordinamento giuridico italiano.
La Fondazione dichiara di conoscere ed approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., le disposizioni del
presente contratto.
Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.
Le parti, per accettazione del presente contratto, nonché per accettazione espressa ai sensi degli art. 1341 e 1342 c.c. degli artt. 2, 3, 4, 6, 7, 11, 17, 18,
19, 20, 21 sottoscrivono il presente atto.
Il presente contratto consta di n. 26 pagine ed è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.
PER LA FONDAZIONE
Il Sovrintendente Dott. Xxxxxxx Xx Xxxx
PER LA STAZIONE APPALTANTE PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI
Il Direttore Generale
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx
Firmato digitalmente da ZUCHTRIEGEL XXXXXXX XXXXXXXX
C: IT