Contract
Ratifica Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger
A.C. 1468
Nota di verifica n. 74
5 marzo 2019
Informazioni sugli atti di riferimento
Atto Camera: 1468
Titolo: Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger, fatto a Roma il 26 settembre 2017
Relatore per la Commissione di merito: Cappellani
Gruppo: M5S
Relazione tecnica (RT): presente
Iniziativa: Governativa
Iter al Senato: No
Commissione competente : III Affari esteri
Finalità
Il disegno di legge in esame autorizza la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Niger in materia di difesa.
Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.
Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.
Oneri Quantificati dal provvedimento
(euro)
Ad anni alterni a decorrere dal 2019 | |
Art. 3 disegno di legge di ratifica | 5.140 |
Verifica delle quantificazioni
Disposizioni dell'Accordo che presentano profili finanziari | Elementi forniti dalla relazione tecnica |
Articoli 1 e 2: individuano le finalità dell'Accordo (articolo 1) e definiscono (articolo 2) le modalità e gli ambiti di cooperazione bilaterale. In particolare si prevede la sottoscrizione di intese tecniche, l'elaborazione di piani annuali e pluriennali di cooperazione (articolo 2, par. 1, lett. a) e b)), nonché lo svolgimento di eventuali consultazioni tra le parti che si terranno alternativamente in Italia ed in Niger (articolo 2, par. 1, lett. d)). | La relazione tecnica afferma che l'esecuzione dell'Accordo di cooperazione in esame comporta nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato pari, ad anni alterni a decorrere dal 2019, ad euro 5.140. La relazione afferma che tali oneri discendono dall'articolo 2 dell'Accordo che, nell'individuare le modalità della cooperazione militare, contempla, tra l'altro, lo svolgimento di eventuali visite ufficiali e incontri operativi, alternativamente in Italia e in Niger. In |
La cooperazione tra le Parti potrà assumere le seguenti modalità (articolo 2, par. 3): visite reciproche di delegazioni civili e militari (lettera a); scambio di esperienze tra esperti delle Parti operative (lettera b); incontri tra i Rappresentanti delle Istituzioni della difesa (lettera c); scambio di relatori e di personale di formazione, nonché di studenti provenienti da istituzioni militari (lettera d); partecipazione a corsi teorici e pratici, a periodi di orientamento, a seminari, conferenze, dibattiti e simposi, organizzati presso organi civili e militari della difesa (lettera e); partecipazione ad esercitazioni militari (lettera f); partecipazione ad operazioni umanitarie e di mantenimento della pace (lettera g); visite di navi e aeromobili militari (lettera h); scambio nel campo degli eventi culturali e sportivi (lettera i); supporto alle iniziative commerciali relative ai materiali e ai servizi di difesa e associate a questioni attinenti alla difesa (lettera j); eventuali altre modalità da concordare tra le Parti (lettera k). | particolare tali oneri vengono quantificati in relazione all'invio di personale italiano alle riunioni che si terranno a Niamey. La relazione tecnica, nell'ipotesi dell'invio a Niamey di 2 rappresentanti nazionali (un dirigente militare; un tenente colonnello/maggiore) con una permanenza di tre giorni in detta città, quantifica i suddetti oneri nei termini riportati a seguire: euro 420 (pernottamento) = euro 105 al giorno x 2 persone x 2 notti); euro 269 (diaria per dirigente militare). Per i criteri di computo della diaria si rinvia al testo della relazione tecnica; euro 251 (diaria per l'altro rappresentante militare). Per i criteri di computo della diaria si rinvia al testo della relazione tecnica; euro 4.200 (spese di viaggio). Volo aereo A/R (euro 2.000) per due persone + maggiorazione del 5 per cento (pari a euro 100), ai sensi della normativa vigente (euro 2.100 x 2); Totale onere spese di viaggio (euro 4.200) e di missione (euro 940) = euro 5.140. Con riferimento allo svolgimento in Italia delle riunioni di cooperazione previste dall'Accordo, la relazione tecnica precisa che le stesse non genereranno oneri aggiuntivi considerato che saranno tenute presso le strutture del Ministero della difesa e vedranno la partecipazione di personale della difesa che, presso gli enti di appartenenza, svolge abitualmente attività di cooperazione internazionale nelle varie materie oggetto di riunione. Qualunque costo associato alla partecipazione alle citate riunioni di personale della Controparte rimarrà a carico della stessa. Anche tenuto conto dell'esperienza verificatasi per analoghi accordi già in vigore e considerato che le attività di cui all'articolo 2, paragrafo 3, saranno, eventualmente, svolte nell'esclusivo interesse della Controparte e previo rimborso delle relative spese, nel limite della spesa autorizzata, la RT precisa che l'eventuale richiesta di scambio di esperienze fra esperti (articolo 2, par. 3, lett. b.), di ulteriori visite e incontri tra delegazioni [articolo 2, par. 3, lett. a), c) e h], di scambi nel campo degli eventi culturali e sportivi (articolo 2, par. 3, lett. i), di supporto alle iniziative di cui all'articolo 2, par. 3, lett. j) o di cooperazione negli altri settori militari (articolo 2, par. 3, lett. k), sarà accolta previo rimborso delle relative spese da parte del Paese richiedente e, dunque, non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Inoltre, l'eventuale richiesta della Controparte di |
scambio di personale nel campo della formazione e dell'addestramento, nonché di studenti provenienti da istituzioni militari (articolo 2, par. 3, lett. d), così come per la partecipazione a corsi teorici e pratici, a periodi di orientamento, a seminari, conferenze, dibattiti e simposi (articolo 2, par. 3, lett. e), o per la partecipazione a esercitazioni militari (articolo 2, par. 3, lett. f) e a operazioni umanitarie e di mantenimento della pace (articolo 2, par. 3, lett. g) potrà essere accolta qualora vi sia la disponibilità di posti e soltanto previo rimborso dei relativi oneri da parte del Paese richiedente; pertanto, essa non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. | |
Articolo 3: prevede che ciascuna Parte sosterrà le spese di sua competenza relativamente all'esecuzione dell'Accordo, ivi incluse le spese di viaggio, gli stipendi, l'assicurazione per malattia e infortuni, nonché gli oneri relativi ad ogni altra indennità dovuta al proprio personale in conformità alle proprie norme (paragrafo 1, lett. a) e le spese mediche ed odontoiatriche, nonché quelle derivanti dalla rimozione e dalla evacuazione di proprio personale malato, infortunato o deceduto (paragrafo 1, lett. b). Ferme restando le disposizioni di cui al paragrafo 1, lett. b), la Parte ospitante fornirà cure d'urgenza, presso infrastrutture sanitarie delle proprie Forze armate, a tutto il personale della Parte inviante che possa necessitare di assistenza sanitaria durante l'esecuzione delle attività di cooperazione bilaterale e ove necessario presso altre strutture sanitarie a condizione che la Parte inviane ne sostenga le spese (paragrafo 2). Tutte le attività condotte ai sensi dell'Accordo saranno subordinate alla disponibilità di fondi delle Parti (paragrafo 3). | La relazione tecnica afferma che le spese relative agli stipendi e all'assicurazione per la malattia e per gli infortuni (articolo 3, paragrafo 1, lettera a) del personale italiano inviato in missione in Niger sono già quantificate nelle previsioni di spesa relative ai corrispondenti capitoli di bilancio inerenti a stipendi, paghe e competenze per personale militare e civile della difesa, nonché a oneri sociali a carico dell'amministrazione. In merito alle spese mediche e odontoiatriche, nonché alle spese derivanti dalla rimozione o dall'evacuazione del proprio personale malato, infortunato o deceduto (articolo 3, paragrafo 1, lettera b), si rappresenta che si tratta di oneri di natura meramente eventuale e pertanto impossibili da quantificare allo stato attuale; al verificarsi di tali fattispecie, con conseguenti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. Le eventuali cure di urgenza (articolo 3, paragrafo 2) saranno assicurate al personale della Parte inviante presso le strutture sanitarie militari e, pertanto, non comporteranno spese aggiuntive poiché tale attività medica viene regolarmente svolta dalle medesime strutture. Qualora si dovesse rendere necessario assicurare i trattamenti sanitari presso strutture ordinarie, gli stessi saranno forniti previo rimborso delle spese da parte del Paese inviante. |
Articolo 5: prevede che il risarcimento dei danni provocati alla Parte ospitante da un membro della Parte inviante durante o in relazione alla propria missione/esercitazione nell'ambito dell'Accordo, sarà, previo accordo tra le Parti, a carico della Parte inviante (paragrafo 1). Qualora le Parti siano congiuntamente responsabili di perdite o di | La relazione tecnica afferma che si tratta di oneri di natura meramente eventuale e pertanto impossibili da quantificare allo stato attuale. Nel caso del verificarsi delle predette fattispecie dannose, con conseguenti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. |
danni causati nello svolgimento delle attività, ai sensi dell'Accordo, le Parti, previa intesa, rimborseranno tale perdita o danno (paragrafo 2). | |
Articolo 6: disciplina le attività e le modalità di cooperazione nel campo dei prodotti per la difesa, individuando, altresì, le categorie di armamenti oggetto di cooperazione. | La relazione tecnica afferma che le previsioni relative all'acquisizione di equipaggiamenti e prodotti per la difesa qui in esame costituiscono mero elemento di definizione della cornice giuridica di regolamentazione dell'eventuale attività di procurement con il Niger e, pertanto, ad esse non corrisponde alcuna previsione di spesa a carico del bilancio dello Stato. |
Articolo 11: prevede che le Parti possano | La relazione tecnica afferma che qualora, ai |
stipulare Protocolli aggiuntivi in ambiti specifici | sensi dell'articolo 11, vengano introdotti |
di cooperazione (paragrafo 1), che saranno | emendamenti o protocolli aggiuntivi che |
negoziati tra le Parti, redatti in conformità alle | amplino la portata finanziaria dell'Accordo, sarà |
procedure nazionali e limitati agli scopi del | necessario prevedere un nuovo disegno di |
presente Accordo senza interferire con le | legge che ne autorizzi l'eventuale maggiore |
rispettive normative nazionali. I Programmi di | spesa. |
sviluppo di attuazione dell'Accordo e i relativi | |
Protocolli aggiuntivi saranno messi a punto da | |
personale del Ministero della difesa italiano e | |
del Ministero della difesa nazionale del Niger, | |
in coordinamento con i Ministeri degli esteri di | |
entrambi i Paesi (paragrafo 3). L'accordo potrà | |
essere emendato o rivisto con il reciproco | |
consenso delle Parti (paragrafo 4). |
Disposizioni del disegno di legge di ratifica che presentano profili finanziari | Elementi forniti dalla relazione tecnica |
Articolo 3: dispone che all'onere derivante dall'articolo 2 dell'Accordo in esame, pari a 5.140 euro ad anni alterni a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. | La relazione tecnica non considera le norme. |
Articolo 4: prevede che dalle disposizioni dell'Accordo, ad esclusione di quelle di cui all'articolo 2 dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 1). Agli eventuali oneri relativi agli articoli 3, paragrafo 1, lettera b (spese mediche e odontoiatriche nonché quelle di evacuazione del personale, |
xxxxxx, infortunato e deceduto), 5 (risarcimento danni) e 11 (protocolli aggiuntivi, emendamenti e revisioni) dell'Accordo si fa fronte con apposito provvedimento legislativo (comma 2). |
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che gli oneri complessivi derivanti dall'Accordo vengono indicati dall'art. 3, comma 1, del DDL di ratifica in misura pari ad euro 5.140 ad anni alterni a decorrere dal 2019. Tali oneri sono riferiti alle spese di missione relative all'invio in Niger di una delegazione di due ufficiali (uno qualificato dalla relazione tecnica come dirigente militare e l'altro come tenente colonnello/maggiore) per partecipare agli incontri periodici. Il suddetto onere, secondo il tenore della disposizione finanziaria, sembrerebbe configurarsi come limite massimo di spesa e, pertanto, come onere autorizzato, laddove la prassi seguita per altre ratifiche qualifica gli oneri di missione come oneri "valutati".
Xxxxxxxx, altresì, fornito un chiarimento in merito alle diverse modalità di computo della diaria dovuta agli ufficiali inviati in missione evidenziate dalla relazione tecnica, in ragione del possesso o meno della qualifica dirigenziale da parte dei medesimi ufficiali, che non sembrerebbe conforme al decreto legislativo n. 94 del 2017.
Si prende atto, altresì, di quanto evidenziato dalla relazione tecnica in merito all'articolo 5 dell'Accordo, circa la natura meramente eventuale degli oneri correlati al risarcimento dei danni derivanti dalle attività di cooperazione. In particolare, in base a quanto espressamente previsto dall'art. 4, comma 2, del disegno di legge di ratifica, e in base a quanto precisato dalla relazione tecnica, a tali eventuali fattispecie dannose, e ai conseguenti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che l'articolo 3 provvede alla copertura dell'onere derivante dall'articolo 2 dell'Accordo oggetto di ratifica, quantificato in 5.140 euro annui ad anni alterni a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2018-2020, che reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario recato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2019-2021. In proposito, al fine della corretta determinazione della decorrenza dell'onere, appare necessario che il Governo confermi che la prima riunione con la Controparte si svolgerà in Niger nell'anno 2019.
Ciò posto si rileva che gli oneri per spese di missione derivanti dall'articolo 2 dell'Accordo oggetto di ratifica, in quanto non delimitabili nell'ambito di un limite massimo di spesa, dovrebbero essere espressi in termini meramente previsionali. Ciò premesso si segnala la necessità di riformulare il comma 1 dell'articolo 3 nel senso di indicare che si tratta di un onere "valutato in", anziché "pari a", come attualmente previsto dal testo in esame. Sul punto appare comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.
Si segnala infine che, in relazione all'entrata in vigore della legge di bilancio per il triennio 2019- 2021, appare necessario aggiornare la norma di copertura finanziaria, eliminando il riferimento alle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale e facendo riferimento al bilancio triennale 2019- 2021, anziché a quello 2018-2020.
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