CONVENZIONE
CONVENZIONE
tra
Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro, con sede in Xxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxx 0, Xxxxx, Cod.Fisc. 80005740180, in persona del Presidente rag. Xxxxxx Xxxxxxx, nata a Vigevano (Pv) il 14.04.1962 e residente in Xxxxxxxx (Xx) xx Xxx Xxxxxxx, 00, Cod. Fisc. MNZ MRS 62D54 L872Q
e
il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Pavia, in persona del Direttore, xxxx. Xxxxxx Xxxxx,
il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali dell’Università degli Studi di Pavia, in persona del Direttore, xxxx. Xxxxxxx Xxxxx,
il Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università degli Studi di Pavia, in persona del Direttore, xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx,
visti
- la Legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante “Norme per l’ordinamento della professione di Consulente del Lavoro”;
- l’art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27, secondo cui “La durata del tirocinio previsto per l’accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un’apposita convenzione quadro stipulata tra i Consigli Nazionali degli Ordini ed il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica”;
- l’art. 6, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’art. 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2012, n. 148, secondo cui “il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il Consiglio Nazionale dell’Ordine o Collegio, il Ministro dell’Istruzione, Università e della Ricerca ed il Ministro Vigilante, in concomitanza con l’ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I Consigli territoriali e le Università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti”;
considerato
- il ruolo essenziale che le parti sottoscriventi il presente accordo rivestono per agevolare l’ingresso nel mondo del lavoro dei giovani studenti universitari, integrando la formazione con l’esperienza professionale;
- la Convenzione Quadro fra il MIUR, il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro stipulata in data 24 luglio 2013;
- che i percorsi formativi dei corsi di laurea di I livello triennali e magistrali attivati presso il Dipartimento di Giurisprudenza, il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali e il Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università degli Studi di Pavia rispondono ai requisiti richiesti dalla Convenzione Quadro;
convengono quanto segue
Art. 1 - Finalità dell’accordo
Le parti firmatarie si impegnano a:
- collaborare nella attivazione di un percorso universitario che, unificando l’esperienza valorizzante dell’alternanza tra formazione e lavoro, ottimizzi i tempi per l’accesso all’esercizio della professione mediante l'ammissione al tirocinio professionale di cui all’art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, durante il corso di studio caratterizzante;
- regolamentare il tirocinio curriculare incluso nel piano di studio dell'Università.
Art. 2 - Tipologie dei corsi di studio
Per lo svolgimento di parte del periodo di tirocinio, valevole per l’ammissione all’esame di abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro, contestualmente alla frequenza
dell’ultimo anno dei corsi di laurea, il Dipartimento di Giurisprudenza, il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali e il Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell'Università degli Studi di Pavia si impegnano ad attivare il predetto periodo di tirocinio nell'ambito dei seguenti percorsi formativi:
a) Xxxxxx xxxxxxxxx o a ciclo unico appartenenti alle classi di seguito indicate:
- L-14: Scienze dei Servizi Giuridici;
- L-16: Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione;
- L-18: Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale;
- L-33: Scienze Economiche;
- L-36: Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali;
- LMG-01 delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza.
b) Lauree magistrali appartenenti alle classi:
- LM-56: Scienze dell’Economia;
- LM-62: Scienze della Politica;
- LM-63: Scienze delle Pubbliche Amministrazioni;
- LM-77: Scienze Economico-Aziendali;
Art. 3 - Contenuto dei corsi di laurea
Il Dipartimento di Giurisprudenza, il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali e il Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell'Università degli Studi di Pavia garantiscono l’acquisizione dei seguenti crediti formativi nei corrispondenti settori scientifico – disciplinari:
18 CFU
Area 12 – Scienze giuridiche IUS/01 – Diritto privato IUS/04 – Diritto Commerciale IUS/07 – Diritto del Lavoro
IUS/10 – Diritto Amministrativo IUS/12 – Diritto Tributario
IUS/14 – Diritto dell’Unione Europea
12 CFU
Area 13 – Scienze economiche e statistiche SECS-P/01 – Economia Politica
SECS-P/07 – Economia Aziendale
SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese SECS-P/10 – Organizzazione aziendale
Art. 4 – Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale durante la frequenza dei corsi di laurea
Gli studenti iscritti ai corsi di laurea di cui all'art. 2 che hanno sostenuto e superato tutti gli esami del 1° e 2° anno per le lauree triennali e tutti gli esami del 1° anno per le lauree magistrali e tutti gli esami del 4° anno per le lauree a ciclo unico, possono chiedere di essere ammessi al periodo di tirocinio di cui all’art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, tramite istanza da presentare al Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza per il successivo inoltro al Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro di Pavia entro il 31 luglio di ogni anno.
Art. 5 – Modalità di svolgimento del tirocinio professionale nel corso di laurea
Gli studenti ammessi allo svolgimento del periodo di tirocinio di cui all'art. 1 svolgeranno un periodo di pratica della durata di 6 mesi presso lo studio professionale di un consulente del lavoro, individuato dal Consiglio Provinciale dell’Ordine competente per territorio, regolarmente iscritto all’Albo ed in regola con la formazione continua obbligatoria.
La programmazione, valutazione e verifica sull’effettivo svolgimento del periodo di tirocinio resta di competenza del Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, che vi provvederà secondo il regolamento in vigore.
Eventuali periodi trascorsi all'estero per la frequenza di corsi riconosciuti dall'Università di Pavia, determineranno la sospensione del tirocinio per il periodo corrispondente.
Art. 6 – Numero massimo annuo di studenti da ammettere al tirocinio e individuazione degli studi professionali disponibili
Entro il 31 dicembre di ogni anno il referente per l’Ordine dei Consulenti del Lavoro si impegna a raccogliere le dichiarazioni di disponibilità ad ospitare i tirocinanti da parte degli studi professionali e procede ad effettuarne comunicazione al referente del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Pavia.
Il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Pavia e l’Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Pavia, nelle persone dei rispettivi referenti organizzativi, entro il 31 marzo di ogni anno fissano l'incontro annuale al fine di individuare il numero massimo di studenti da ammettere al tirocinio anticipato in relazione al numero di studi professionali che di volta in volta si renderanno disponibili a ricevere tirocinanti.
Art. 7 – Referenti organizzativi
Il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Pavia e l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Pavia nominano ciascuno un referente organizzativo per l’attivazione dei tirocini.
I referenti organizzativi provvedono alla massima diffusione del presente accordo.
I referenti organizzativi nell'ambito del contingentamento di cui all'art. 6, comma 1, assegnano gli studenti agli studi professionali resisi disponibili alla frequenza del tirocinio.
Prima dell'inserimento negli studi possono essere previste procedure di selezione motivazionale degli aspiranti tirocinanti.
Nel corso di effettuazione del tirocinio è opportuno inserire momenti di verifica al fine del pieno raggiungimento degli obiettivi dichiarati.
Art. 8 – Collaborazione didattica
L’Ordine dei Consulenti del Lavoro si impegna a dare ampia diffusione e ad ammettere gli studenti tirocinanti a tutte le iniziative formative attivate ogni anno durante il periodo di tirocinio.
Il Dipartimento di Giurisprudenza, il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali e il Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell'Università degli Studi di Pavia si impegnano ad informare adeguatamente gli studenti, anche nel corso delle iniziative rivolte agli allievi dell’ultimo anno di scuola superiore, in merito alle offerte formative ed ai percorsi alternativi finalizzati all’accesso alla professione di Consulente del Lavoro.
I corsi di laurea attivati dal Dipartimento di Giurisprudenza, dal Dipartimento di Scienze economiche e aziendali e dal Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università degli Studi di Pavia riporteranno negli obiettivi formativi specifici le condizioni per l’accesso alla professione di Consulente del Lavoro.
Potranno essere previste forme di collaborazione anche in termini di specifica docenza, testimonianza o compresenza, ai corsi e/o seminari organizzati nel periodo di tirocinio, a cura di Consulenti del Lavoro individuati dal Consiglio Provinciale.
Nei predetti corsi e/o seminari dovranno essere previsti insegnamenti specifici nella disciplina della deontologia professionale.
Art. 9 – Obblighi ed impegni delle parti
Il presente accordo è applicabile nei confronti dei soggetti che verranno ammessi al periodo di tirocinio di cui all’art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27 e che parteciperanno alle lezioni universitarie frequentando contemporaneamente a tempo parziale lo studio professionale di un Consulente del Lavoro per un semestre.
Al tirocinante/studente, ammesso alla frequenza dello studio, è data facoltà di chiedere l'immediata iscrizione al registro dei praticanti tenuto dal competente Consiglio Provinciale dell'Ordine, nel rispetto delle disposizioni di cui al vigente Regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.
In caso di mancato esercizio dell’opzione di cui al comma che precede, il tirocinante/studente deve obbligatoriamente iscriversi al registro dei praticanti dei Consulenti del Lavoro entro sei mesi dal conseguimento della laurea, pena l’impossibilità di riconoscere il semestre di tirocinio effettuato ai sensi dell’art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1.
Pavia, in data 20 gennaio 2015
Il Presidente del Consiglio provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Pavia, rag. Xxxxxx Xxxxxxx
Il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, xxxx. Xxxxxx Xxxxx