ACCORDO COMMERCIALE
ACCORDO COMMERCIALE
PER L’INTRODUZIONE IN VIA SPERIMENTALE DEL TITOLO DI
VIAGGIO INTEGRATO
“BIGLIETTO GIORNALIERO INTEGRATO PALERMO” VALEVOLE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PALERMO TRA
AMAT Palermo S.p.A. con sede legale in Palermo, via Roccazzo n. 77, iscritta al Registro delle Imprese di Palermo, Codice Fiscale e Partita IVA n° 04797180827,
R.E.A. n. 217773, capitale sociale Euro 35.945.872 interamente versato, la quale interviene nel presente atto in persona del Presidente avvocato Xxxxxxx Xxxxxx nato a Porto Empedocle (AG) il 12 agosto 1968, in virtù dei poteri conferiti con procura del 11 novembre 2019, (di seguito per brevità, denominata “AMAT” o la “Società”)
E
TRENITALIA S.p.A. – società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento della società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. – con sede legale e amministrativa in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, Codice Fiscale e Partita IVA n° 05403151003, capitale sociale Euro 1.607.137.500,00 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 05403151003, iscritta al R.E.A. al
n. 883047, la quale interviene nel presente contratto nella persona della dottoressa Xxxxxxx Xx Xxxxxxxx, in virtù dei poteri alla medesima conferiti con procura a rogito del notaio Xxxxxx Xxxxxx di Roma - repertorio n. 1066 /rogito 471 in data 21/10/2019, (di seguito, per brevità, denominata “Trenitalia”)
E
REGIONE SICILIANA, con sede a Palermo, in Via Xxxxxxxx xx Xxxxx n. 161,
C.F. 80012000826, rappresentata dal xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx, domiciliato presso la sede dell’Ente, il quale interviene nella sua qualità di Dirigente generale del Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, (di seguito, per brevità, denominata “Regione”),
di seguito indicate congiuntamente “Parti” e, singolarmente, “Parte”
PREMESSO CHE:
a) Trenitalia risulta affidataria del servizio ferroviario di trasporto pubblico locale nella regione Sicilia per il periodo 2017 - 2026;
b) AMAT è l’azienda che esercisce il trasporto pubblico nel Comune di
Palermo;
c) il Piano Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità (PIIM) della Regione Siciliana, approvato con DGR n. 247 del 27/06/2017 e adottato con DA n. 1395 del 30/06/2017, individua tra gli strumenti per una gestione sostenibile del trasporto pubblico l’adozione di sistemi di tariffazione integrata;
d) la Regione Siciliana intende introdurre una tariffazione integrata sperimentale valida nell’ambito del Comune di Palermo, che consenta di viaggiare con un unico biglietto sia sui servizi AMAT che Trenitalia, sostenendone eventuali minori introiti tariffari;
e) Trenitalia e AMAT si sono dichiarate disponibili all’iniziativa proposta dalla
Regione Siciliana;
f) la Regione Siciliana con Deliberazione della Giunta Regionale n. 468 del 13 dicembre 2019 e con specifica direttiva protocollo n. 5526 del 05 febbraio 2020 (come comunicato anche con successiva nota protocollo n. 5654 del 07 febbraio 2020) ha approvato l’avvio del progetto di integrazione tariffaria di cui al presente
atto ed, al contempo, si è impegnata a compensare i minori introiti con un apposito stanziamento a copertura;
g) AMAT intende promuovere una integrazione tariffaria idonea ad attuare quanto più possibile forme di mobilità integrata che rendano sostenibili gli spostamenti dei cittadini, potenzialmente anche fra ulteriori nodi di interscambio presenti anche in ambito extra-urbano;
h) le Parti, per quanto sopra esposto, intendono disciplinare tutte le condizioni e i termini del nuovo titolo di viaggio integrato che consente di viaggiare sui servizi di Trenitalia e AMAT, nonché regolare tutte le attività di vendita per la distribuzione del predetto titolo da parte di Trenitalia.
CONSIDERATO
a) che la Regione Siciliana e la società AMAT Palermo S.p.A. si qualificano come organismi di diritto pubblico, essendo AMAT Palermo S.p.A. a intera partecipazione pubblica, e che AMAT Palermo S.p.A. svolge servizi di interesse generale e che gli organismi di diritto pubblico possono assumere anche la natura giuridica di S.p.A. (Delibera n. 918 del 31 agosto 2016 dell’ANAC);
b) che tra i predetti enti pubblici è applicabile l'art. 15 della legge 241/1990, che prevede la stipulazione di accordi fra amministrazioni pubbliche, fra le quali, come sopra detto, rientrano anche gli organismi di diritto pubblico;
c) che risultano soddisfatti i presupposti indicati dalla giurisprudenza e riassunti dall’ANAC che legittimano l’accordo tra amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell’art 15 della sopracitata legge in luogo della procedura d’appalto;
d) che l’art. 5 del Dlvo 50/2016 rende non applicabile il decreto stesso agli accordi fra amministrazioni aggiudicatrici, sussistendo tutte le condizioni di cui ai commi 6 e 7 dello stesso articolo;
VISTO
che il progetto di cui sopra (denominato “Biglietto Giornaliero Integrato Palermo”) ha carattere sperimentale e che la sperimentazione ha tra i propri obiettivi:
- maggior utilizzo dei servizi di trasporto pubblico, trasferendo utenza da quello privato;
- progressivo aumento del numero dei viaggiatori dei servizi di trasporto;
- miglioramento, attraverso la semplificazione, dell’accessibilità al trasporto
pubblico locale;
- non esclusività dell’integrazione;
VISTO ALTRESÌ
l’art. 14 (“Obblighi tariffari e gratuità”) comma 10 e l’art. 20 (“Sistema delle penalità e sistema di riduzione/mitigazione delle medesime”) del Contratto di Servizio vigente tra la Regione Siciliana e Trenitalia S. p. A. per gli anni 2017/2026 e, in particolare, il suo Allegato 5 (“Condizioni Minime di Qualità dei Servizi- Penalità e Mitigazioni”).
Ciò premesso e considerato, illustrate le finalità che si intendono raggiungere a beneficio di tutta la comunità,
le Parti stipulano e convengono quanto segue Articolo 1
Premesse
Le premesse e le considerazioni sono parte integrante e sostanziale del presente
accordo (di seguito, per brevità, denominato “Accordo”).
Articolo 2 Oggetto
Il presente Accordo definisce le modalità e le condizioni adottate dalle Parti per l’introduzione, in via sperimentale, di un nuovo titolo di viaggio integrato, denominato “Biglietto Giornaliero Integrato Palermo”, che si aggiunge ai titoli di viaggio preesistenti di Trenitalia e AMAT (di seguito anche solo “imprese di trasporto”).
Tale titolo di viaggio consente di utilizzare - entro la validità spaziale e temporale definita al successivo art. 3 - i servizi Trenitalia e i servizi bus/tram di AMAT nell’area d’applicazione della tariffa integrata.
Le Parti, inoltre, disciplinano di seguito le attività di vendita del predetto titolo di viaggio integrato.
Articolo 3
Condizioni di utilizzo e caratteristiche del titolo di viaggio integrato
Le condizioni di utilizzo e le caratteristiche tecniche del “Biglietto Giornaliero Integrato Palermo” sono di seguito specificate:
3.1 Ambito di applicazione
Il titolo di viaggio “Biglietto Giornaliero Integrato Palermo” è un biglietto integrato che consente viaggi illimitati sui bus e tram gestiti da AMAT e solo sui servizi regionali di Trenitalia all’interno del territorio comunale di Palermo fino alle ore 23:59 del giorno indicato sul biglietto, secondo quanto di seguito specificato:
• per Trenitalia, il titolo integrato consente l’accesso a tutti i treni regionali in 2a classe nel circuito urbano di Palermo, che ricomprende le seguenti stazioni/fermate: Palermo Roccella, Palermo Brancaccio, Palermo Centrale, Palermo Guadagna, Palermo Vespri, Palermo Lolli, Palermo Palazzo Reale- Orleans, Palermo Notarbartolo, Palermo Francia, Palermo X. Xxxxxxx, Palermo
La Malfa, Palermo Xxxxxxxx-Zen, Palermo Xxxxxxx Xxxxxx, Palermo Sferracavallo, Palermo Imperatore Xxxxxxxx, Palermo Fiera e Palermo Giachery;
• per AMAT, il titolo integrato consente l’accesso ai servizi bus e tram dalla
stessa gestiti.
3.2 Tipologie di titoli di viaggio: validità e prezzi
Il “Biglietto Giornaliero Integrato Palermo” è un titolo di viaggio in formato digitale o cartaceo (ATB/ISO/PDF/scontrino su carta termica), nominativo, personale e non cedibile.
Il “Biglietto Giornaliero Integrato Palermo” ha validità giornaliera, fino alle ore 23:59 del giorno indicato sul biglietto; nell’arco della validità, il titolo consente la libera circolazione sui mezzi AMAT (bus e tram) e Trenitalia all’interno del territorio comunale di Palermo.
Il titolo di viaggio “Biglietto Giornaliero Integrato Palermo” ha prezzo pari a 5,50
euro.
In particolare, Trenitalia e AMAT, in qualità di vettori, concordano che i titoli oggetto del presente Accordo vengano emessi dalla piattaforma XX.XX. di Trenitalia e che, ove possibile, il biglietto integrato rilasciato al cliente riporti il logo di entrambe le aziende partner.
Per ogni titolo di viaggio integrato, rilasciato al cliente, sarà riportata solo la ragione sociale e la Partita IVA di Trenitalia che, pertanto, assolverà tutti i relativi obblighi fiscali.
I bambini fino a 11 anni non ancora compiuti viaggiano gratuitamente purché in compagnia di un adulto e non occupino un posto a sedere.
Non si applicano riduzioni per la tariffa in esame.
3.3 Condizioni di Utilizzo
Il passeggero è tenuto ad acquistare il biglietto prima di salire sui mezzi delle due imprese di trasporto.
Non è ammesso l’acquisto a bordo.
Il titolo di viaggio “Biglietto Giornaliero Integrato Palermo” è nominativo,
personale e non cedibile.
Il titolo di viaggio non richiede convalida.
Il biglietto deve essere conservato nel giorno di validità.
Il passeggero è tenuto ad esibire il titolo, unitamente ad un documento di riconoscimento in corso di validità, a semplice richiesta del personale di controlleria di Trenitalia e di AMAT sia a bordo che all’interno delle stazioni/hub. Le concessioni di viaggio hanno valore esclusivamente per accedere al servizio dell’impresa di trasporto che ha provveduto al rilascio delle stesse.
3.4 – Modifica del contratto di trasporto
È ammesso il cambio data.
Il cambio del giorno di viaggio può essere richiesto per una sola volta entro le ore 23:59 del giorno precedente alla data di utilizzo.
Il cambio data può essere richiesto:
- gratuitamente, presso le biglietterie Trenitalia e le biglietterie Self Service Trenitalia;
- gratuitamente, presso i punti di vendita AMAT;
- con un costo di € 0,50 presso i punti vendita convenzionati;
- presso le agenzie di viaggio convenzionate, con l’applicazione di una commissione (a discrezione dell’agenzia di viaggio).
Il cambio data del biglietto elettronico può essere effettuato anche tramite sito xxx.xxxxxxxxxx.xxx, Mobile e App di Trenitalia.
3.5 – Rimborso
I titoli di viaggio integrati non sono in nessun caso rimborsabili.
3.6 - Irregolarità ed abusi
In caso di irregolarità ed abusi, il viaggiatore è regolarizzato in base alle norme vigenti presso il vettore accertante e limitatamente alla tratta di competenza.
3.7 – Rimando esplicito alle CGT dei vettori
Per quanto non espressamente indicato, si applicano le Condizioni Generali di Trasporto di ciascun vettore.
Articolo 4 Durata
In ragione della sperimentazione, il presente Accordo ha decorrenza dalla data di sottoscrizione e resta in vigore fino al 30 giugno 2021.
Viene fissato al 15 gennaio 2021 uno step di verifica allo scopo di valutare
l’andamento dei risultati del presente Accordo.
Le Parti, previa verifica della effettiva disponibilità di copertura economica dell’iniziativa da parte della Regione Siciliana (di cui al successivo articolo 7 “Ripartizione degli introiti fra i vettori e compensazione da parte della Regione”), potranno rinnovare il presente Accordo annualmente e fino alla scadenza del Contratto di Servizio tra la Regione Siciliana e Trenitalia, con scambio di corrispondenza.
Articolo 5
Conferimento di mandato con rappresentanza alla vendita
Le Parti stabiliscono che la vendita del “Biglietto Giornaliero Integrato Palermo” sarà effettuata dal distributore Trenitalia, anche attraverso i punti vendita AMAT. XXXX, pertanto, conferisce a Trenitalia – che accetta – mandato
con rappresentanza per la commercializzazione del “Biglietto Giornaliero Integrato Palermo”.
La commercializzazione del biglietto attraverso i punti vendita AMAT è compiutamente disciplinata al successivo articolo 6 (“Canali di vendita e provvigione”).
Articolo 6
Canali di vendita e provvigione
Le vendite del “Biglietto Giornaliero Integrato Palermo” saranno effettuate
attraverso i seguenti canali:
• biglietterie Trenitalia;
• biglietterie automatiche Trenitalia (c.d. self service);
• punti di vendita AMAT, qualificati come Agenzia di Viaggio di Trenitalia;
• Agenzie di Viaggio e Punti Vendita Autorizzati di Trenitalia;
• On line (sito xxx.xxxxxxxxxx.xxx, Mobile e App di Trenitalia).
Quale corrispettivo per le attività di commercializzazione del titolo “Biglietto Giornaliero Integrato Palermo” effettuate da Trenitalia, AMAT riconosce a Trenitalia una provvigione pari al 5% del prezzo facciale di ciascun titolo di viaggio, attualmente fissato in euro 5,50 (cinque euro/50) per biglietto.
La predetta provvigione si deve considerare come remunerazione onnicomprensiva per tutti i costi sostenuti dal distributore Trenitalia, fermo restando l’adeguamento della stessa per ogni eventuale rinnovo.
Il corrispettivo per le attività di commercializzazione del biglietto integrato effettuate da AMAT in qualità di Agenzia di Viaggio convenzionata con Trenitalia è definito e regolato, anche per i profili riguardanti la fatturazione, nell’ambito del contratto “Agenzia di Viaggio AMAT” (rubrica numero 210/2020); tale
corrispettivo è pari al 3% del prezzo facciale di ciascun “Biglietto Giornaliero Integrato Palermo”, che è attualmente fissato in euro 5,50 (cinque euro/50) per biglietto.
Al fine di garantire simmetria rispetto a quanto riconosciuto a Trenitalia per le attività di commercializzazione del “Biglietto Giornaliero Integrato Palermo”, nell’ambito del presente Accordo Trenitalia riconosce ad AMAT un’ulteriore quota di provvigione pari al 2% del prezzo facciale di ciascun “Biglietto Giornaliero Integrato Palermo” venduto attraverso i punti di vendita AMAT (qualificati come Agenzia di Viaggio di Trenitalia), che è attualmente fissato in euro 5,50 (cinque euro/50) per biglietto.
Articolo 7
Ripartizione degli introiti fra i vettori e compensazione da parte della Regione
La ripartizione tra le imprese di trasporto degli introiti dal titolo di viaggio
“Biglietto Giornaliero Integrato Palermo” attribuisce:
• a Trenitalia il 50% degli introiti;
• ad AMAT il 50% degli introiti.
Secondo quanto disposto nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 468 del 13 dicembre 2019, nella specifica direttiva protocollo n. 5526 del 05 febbraio 2020 citata in premessa (come comunicato anche con successiva nota protocollo n. 5654 del 07 febbraio 2020), gli oneri a carico della Regione Siciliana per la compensazione tariffaria sono stati stimati in 150.000 €.
Nel caso in cui la compensazione tariffaria regionale, destinata alla sperimentazione nell’ambito del comune di Palermo del nuovo titolo di viaggio “Biglietto Giornaliero Integrato Palermo”, superi il predetto importo stimato nella
direttiva protocollo n. 5526 del 05 febbraio 2020 richiamata in premessa pari a
150.000 € (come comunicato anche con successiva nota protocollo n. 5654 del 07 febbraio 2020), la Regione, in condivisione con Trenitalia e AMAT, si impegna ad individuare coperture economiche per il completamento della sperimentazione nell’ambito delle risorse eventualmente disponibili in relazione alle penali del Contratto di Servizio tra la Regione Siciliana e Trenitalia per il periodo 2017 – 2026.
Nell’ambito della rendicontazione mensile, di cui al successivo articolo 8 “Rendicontazione e pagamenti”, Trenitalia comunicherà il progressivo avvicinamento al limite superiore dell’importo a copertura (150.000 €), in modo che le Parti possano valutare anticipatamente le misure per garantire la prosecuzione delle vendite del titolo o la rimodulazione/sospensione del presente Accordo.
La copertura economica dell’iniziativa a cura della Regione, volta a compensare i minori introiti stimati come correlati al progetto di integrazione oggetto del presente Accordo, è attribuita in eguale misura alle due imprese di trasporto aderenti e risulta pari a 1,50 € per ogni titolo di viaggio emesso (per ogni titolo di viaggio emesso: 0,75 € a ciascuna delle imprese di trasporto aderenti).
In relazione al presente progetto di integrazione, la Regione approva con il presente atto l’elaborato tecnico “Valore e prezzo del titolo” che costituisce allegato al presente Accordo e ne costituisce parte integrante e sostanziale.
Le procedure amministrativo – contabili, nonché fiscali, per la ripartizione degli introiti da titoli di viaggio “Biglietto Giornaliero Integrato Palermo” e per la compensazione tariffaria a cura della Regione sono riportate nell’articolo 8 del presente Accordo.
Articolo 8 Rendicontazione e pagamenti
Trenitalia si obbliga a rendicontare ad AMAT tutte le vendite effettuate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento e successivamente, come meglio precisato di seguito, a versare ad AMAT gli introiti delle vendite dei titoli di viaggio emessi secondo quanto previsto dal precedente articolo 7 (“Ripartizione degli introiti fra i vettori e compensazione da parte della Regione”) e a corrispondere la provvigione integrativa del 2% prevista nel precedente articolo 6 “Canali di vendita e provvigione” previa trattenuta ovvero compensazione finanziaria delle provvigioni relative all’attività di distribuzione svolta da Trenitalia. La rendicontazione fornisce anche indicazione della quota integrativa di provvigione pari al 2% del prezzo facciale di ciascun “Biglietto Giornaliero Integrato Palermo”, riconosciuta ad AMAT per le attività di commercializzazione del “Biglietto Giornaliero Integrato Palermo” attraverso i propri punti di vendita, qualificati come Agenzia di Viaggio di Trenitalia (di cui al precedente articolo 6 “Canali di vendita e provvigione”).
Quanto alla fatturazione delle prestazioni previste nel presente Accordo:
• AMAT, in base alla normativa vigente, trasmetterà a Trenitalia S.p.A. Divisione Passeggeri Regionale Piazza della Croce Rossa, 1 – 00000 Xxxx - Partita IVA 05403151003, codice destinatario “RYRNP0U” (si precisa che il penultimo carattere è uno zero), entro il 20 del mese successivo a quello di riferimento due distinte fatture, una per riprendersi la quota di sua spettanza degli introiti dei titoli di viaggio di cui al precedente articolo 7, l’altra per il pagamento della quota integrativa di provvigione riconosciuta in base al precedente articolo 6.
• Trenitalia trasmetterà la fattura ad AMAT (codice destinatario: LV9G795; pec: xxxx.xxxxxxx@xxx.xx), secondo la normativa vigente, indicando l’importo della provvigione spettante entro il 20 del mese successivo a quello di riferimento e comunque non oltre la data di riversamento a AMAT della quota di introiti delle vendite dei titoli di viaggio emessi di cui al precedente articolo 7 e della quota integrativa di provvigione di cui all’articolo 6 del presente accordo.
• Trenitalia, dopo aver ricevuto da XXXX le fatture di cui al primo punto, entro 30 giorni, verserà ad AMAT la quota incassata in forza del mandato a vendere con rappresentanza ad essa conferito e corrisponderà la quota integrativa di provvigione prevista nell’articolo 6 del presente accordo, al netto della provvigione ad essa riconosciuta, sul conto corrente n. XX00X0000000000000000000000 acceso presso Banca Intesa Sanpaolo S.p.A.
Trenitalia rendiconta alla Regione tutte le vendite effettuate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento, con evidenza della quota a copertura dell’iniziativa a carico della Regione.
Alla luce dei dati forniti in relazione alle vendite mensili del titolo di viaggio “Biglietto Giornaliero Integrato Palermo” ed alla relativa quota di copertura a carico della Regione:
• Trenitalia trasmetterà la fattura alla Regione (codice destinatario 1L3J9W), secondo la normativa vigente, indicando l’importo della contribuzione spettante entro il 20 del mese successivo a quello di riferimento, indicando il codice dell’Amministrazione (1L3J9W) e CIG (Z1D23A80A3) (già in possesso per il contratto di servizio 2017/2026);
• AMAT trasmetterà la fattura alla Regione, secondo la normativa vigente, indicando l’importo della contribuzione spettante entro il 20 del mese successivo a quello di riferimento, indicando il presente Accordo, il codice dell’Amministrazione (1L3J9W) e il CIG (Z1D23A80A3);
• la Regione, entro 60 giorni dal ricevimento delle fatture emesse da Trenitalia e da AMAT, verserà a ciascuna delle due imprese di trasporto la rispettiva quota spettante secondo quanto di seguito dettagliato (per le fatture emesse nel periodo tra gennaio ed aprile, il termine dei 60 giorni decorre dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio della Regione Siciliana): o sul conto corrente IBAN XX00X0000000000000000000000, acceso presso la Banca Nazionale del Lavoro, per Trenitalia;
o sul conto corrente XX00X0000000000000000000000, acceso presso Banca Intesa Sanpaolo S.p.A., per AMAT.
In caso di ritardato pagamento degli importi dovuti dalla Regione, quest’ultima è tenuta a corrispondere a ciascuna delle due imprese di trasporto gli interessi legali al tasso stabilito dalle norme vigenti, emanate in attuazione delle direttive comunitarie in materia di ritardi nelle transazioni commerciali, ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. n. 231/2002.
Articolo 9
Controllo del titolo di viaggio e regolarizzazione a bordo Trenitalia e AMAT si obbligano a far rispettare e ad applicare le rispettive condizioni di trasporto in vigore e ad effettuare il controllo dei titoli di viaggio con proprio personale, ognuna per l’ambito di propria competenza.
Le sanzioni comminate da ciascun vettore in base a quanto previsto al punto 3.6
dell’art. 3 saranno acquisite nel bilancio di ciascuna impresa di trasporto.
Articolo 10 Responsabilità dei vettori
Trenitalia e AMAT si danno atto del fatto che ogni vettore assume piena responsabilità per quanto attiene esclusivamente al proprio segmento di trasporto, secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Trasporto di ciascun vettore, senza peraltro che ciò configuri un trasporto cumulativo ex art. 1682 c.c.. Ciascuna impresa di trasporto è responsabile esclusivamente del servizio dalla medesima espletato, indipendentemente dal soggetto che ha emesso il titolo di viaggio integrato.
Il titolo di viaggio integrato dà diritto ad usufruire in maniera indifferenziata delle prestazioni offerte da ciascuna delle due imprese di trasporto nel territorio del Comune di Palermo (fermi i limiti di cui al precedente articolo 3) che devono comunque intendersi facenti capo a distinti contratti di trasporto con la clientela. Trenitalia e AMAT si impegnano a pubblicizzare nelle proprie Condizioni Generali di Trasporto quanto riportato nei commi precedenti.
Articolo 11
Comunicazione alla clientela – responsabilità
Trenitalia e AMAT si impegnano, per la durata del presente Accordo, ad effettuare adeguate comunicazioni informative alla propria clientela, sul contenuto di quanto pattuito nel presente Accordo.
Tutte le comunicazioni dell’iniziativa prodotte e/o diffuse con qualsiasi mezzo dovranno essere preventivamente approvate da entrambe le Parti. AMAT dichiara sin d’ora di tenere Trenitalia sollevata e indenne da ogni responsabilità per danni e spese che dovessero derivare in occasione di qualsivoglia contestazione - ivi incluse quelle provenienti dalle associazioni, anche a tutela dei
consumatori, o da Autorità Pubbliche - relativamente a carenza o inesattezza di informazioni pubblicitarie effettuate, anche indirettamente, da AMAT stessa.
Trenitalia dichiara sin d’ora di tenere AMAT sollevata e indenne da ogni responsabilità per danni e spese che dovessero derivare in occasione di qualsivoglia contestazione - ivi incluse quelle provenienti dalle associazioni, anche a tutela dei consumatori, o da Autorità Pubbliche - relativamente a carenza o inesattezza di informazioni pubblicitarie effettuate, anche indirettamente, da Trenitalia stessa.
Articolo 12
Trattamento e trasmissione reclami passeggeri
Ferma restando la collaborazione tra Trenitalia e AMAT, sarà esclusiva cura ed onere della Parte che svolge i servizi di trasporto cui il reclamo si riferisce, fornire una risposta al cliente, rispettando, nel caso di trasporto ferroviario, i termini e le condizioni previste dal Regolamento n. 1371/2007 e dalla Delibera n. 106/2018 dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti e, nel caso del trasporto su bus/tram, i termini e le condizioni previste dal Regolamento n. 181/2011 sui diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus.
La trasmissione all’altra Parte di reclami o di eventuali segnalazioni della clientela, nonché degli elementi di risposta, avverrà mediante corrispondenza elettronica certificata agli indirizzi:
▪ per AMAT: xxxx.xxxxxxx@xxx.xx;
▪ per Trenitalia: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxx.xx.
Al fine di consentire una più efficiente e tempestiva gestione dei reclami della clientela, la Parte che riceve un reclamo afferente a servizi di trasporto pubblico svolti dall’altra Parte provvederà a:
a) trasmettere per competenza e trattazione diretta il reclamo a
quest’ultima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dal giorno di
ricevimento del medesimo;
b) dare comunicazione al cliente dell’avvenuta trasmissione del reclamo all’altra impresa, fornendo i riferimenti dell’ufficio competente a rispondere al passeggero, ai quali questi potrà eventualmente inviare successive comunicazioni. Qualora nel reclamo siano contenute anche lamentele relative all’attività di vendita svolta da Trenitalia, in esecuzione del mandato conferito, Trenitalia medesima, ove il reclamo si riferisca ai servizi di trasporto svolti solo dall’altra Parte, fornirà a quest’ultima, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento del reclamo o dalla sua richiesta, gli elementi di risposta di propria competenza, unitamente alla eventuale soluzione a cui si rende disponibile al fine di risolvere il disservizio segnalato dal cliente.
Qualora nel reclamo siano contenute lamentele relative all’attività di trasporto di entrambe le imprese, la Parte che riceve il reclamo lo trasmette all’altra entro il termine di 5 (cinque)giorni lavorativi dal ricevimento del medesimo. Ciascuna Parte risponde al cliente con riferimento al servizio di propria competenza, previo opportuno coordinamento con l’altra Parte.
Per rendere il flusso di comunicazione più efficace, ciascuna impresa si impegna ad individuare ed a comunicare tempestivamente alle altre imprese, i nominativi dei riferimenti territoriali deputati alla gestione dei reclami.
La trasmissione di reclami, di eventuali segnalazioni e degli elementi di risposta di cui sopra avverrà a titolo gratuito, senza che alcunché possa essere preteso nei confronti dell’altra impresa di trasporto.
Articolo 13 Clausola risolutiva espressa
Ciascuna Parte ha diritto di risolvere il presente Accordo, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del Codice civile, qualora l’altra Parte non adempia agli obblighi previsti agli artt. 3, 8, 9, 11, 14, 15, 16 e 18.
La risoluzione è dichiarata senza bisogno di preavviso o di costituzione in mora, a mezzo lettera raccomandata a/r, e salva la facoltà di promuovere un’ulteriore azione per l’eventuale risarcimento dei danni.
Articolo 14 Codice Etico
Le Parti si impegnano a rispettare le norme contenute nei rispettivi Codici Etici vigenti e pubblicati sui siti istituzionali. Detti codici, seppur non allegati al presente Accordo, ne costituiscono parte integrante e sostanziale e degli stessi le Parti dichiarano di aver preso particolareggiata e completa conoscenza.
In caso di violazione di una qualsiasi delle norme contenute nei predetti Codici Etici, le Parti avranno diritto di risolvere il presente Accordo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.
Articolo 15 Riservatezza
La Regione e AMAT si impegnano a mantenere riservati, a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all’esecuzione del presente Accordo, le informazioni relative a fatti, atti e programmi di Trenitalia che vengono messi a loro disposizione o di cui vengano a conoscenza in occasione dell’Accordo stesso.
È fatto divieto alla Regione e AMAT di fare, o autorizzare terzi a realizzare, pubblicazioni sui risultati delle attività/servizi ricevuti in virtù del presente
Accordo, i cui diritti sono riservati in via esclusiva a Trenitalia.
L’obbligo della riservatezza sarà vincolante per tutta la durata del presente Accordo e fino a quando le informazioni apprese non siano divenute di dominio pubblico.
Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo restano vincolanti anche in caso di risoluzione del presente Accordo.
XXXX è responsabile nei confronti di Trenitalia dell’esatta osservanza degli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo da parte dei propri dipendenti, ausiliari e collaboratori, nonché dei propri subappaltatori o subcontraenti in genere e dei dipendenti, ausiliari e collaboratori di questi ultimi.
Articolo 16 Trasparenza dei prezzi
La Regione, Trenitalia ed AMAT espressamente e irrevocabilmente:
- dichiarano che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Accordo;
- dichiarano di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volti a facilitare la conclusione dell’Accordo;
- si obbligano a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente Accordo, rispetto agli obblighi in esso assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
Nel caso in cui non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente ovvero la Regione, Trenitalia o AMAT non
rispettassero gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Accordo, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile per fatto e colpa della Regione o di Trenitalia o di AMAT medesime che saranno conseguentemente tenute al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Articolo 17 Protezione dei dati personali
Trenitalia, la Regione e AMAT tratteranno i dati personali acquisiti nella fase di gestione del presente Accordo per le finalità amministrative e/o contabili e per la corretta esecuzione di quanto previsto nello stesso.
I Titolari del trattamento e DPO
• Trenitalia, Titolare del trattamento, rappresentata dall’Amministratore Delegato, pro-tempore, è contattabile all’indirizzo mail xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx, con sede legale in Xxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx 0 –
00000 Xxxx. Il Data Protection Officer è contattabile all’indirizzo mail
• XXXX Xxxxxxx S.p.A., Titolare del trattamento, rappresentata dal Presidente, pro-tempore, è contattabile all’indirizzo mail xxxxxxxxxx@xxxx.xx.xx,
con sede legale in xxx Xxxxxxxx, 00 – 90135 Palermo. Il Data Protection Officer è
contattabile all’indirizzo mail xxx@xxxxx.xxxxxxx.xx.
• La Regione, Titolare del trattamento, rappresentata dall’Assessore Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, pro-tempore, è contattabile all’indirizzo mail xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxxxx.xx, con sede legale in xxx
Xxxxxxxx xx Xxxxx x. 000, Xxxxxxx. Il Data Protection Officer è contattabile
all’indirizzo mail xxxxxxxxxx.xxx@xxxxxxx.xxxxxxx.xx.
II Tipologie di dati personali
I dati personali oggetto di trattamento rientrano nelle seguenti categorie:
Dati personali acquisiti direttamente dall’interessato:
• Comuni: dati anagrafici, dati di contatto
I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza.
III Finalità del Trattamento
In particolare, i dati degli interessati verranno trattati per le seguenti finalità:
a. amministrative o contabili: Natura del conferimento (Obbligatoria); Base giuridica (contrattuale);
b. esecuzione di quanto previsto nel presente Accordo: Natura del conferimento (Obbligatoria); Base giuridica (contrattuale).
Il conferimento dei dati necessari al perseguimento delle suddette finalità ha natura “obbligatoria” e un eventuale rifiuto dell’interessato al trattamento potrebbe comportare l’impossibilità per Trenitalia e/o per la Regione e/o per la Società di dare esecuzione al presente Accordo.
IV Soggetti destinatari dei dati
Soggetti riconducibili a Trenitalia:
• Consulenti e professionisti esterni;
• Società di servizi (anche informatici) e di recupero crediti;
• Altra società del Gruppo FS.
Soggetti riconducibili alla Società AMAT Palermo S.p.A.:
• Consulenti e professionisti esterni;
• Società di servizi (anche informatici) e di recupero crediti;
• Comune di Palermo;
• Altra società partecipata dal Comune di Palermo.
Soggetti riconducibili alla Regione:
• Consulenti e professionisti esterni;
• Società di servizi (anche informatici) e di recupero crediti;
• Uffici regionali
Soggetti non direttamente riconducibili a Trenitalia e/o alla Società e/o alla Regione:
• Autorità giudiziarie;
• Autorità di pubblica sicurezza;
• Altri soggetti pubblici
in adempimento di obblighi normativi.
I dati verranno trattati soltanto da soggetti espressamente autorizzati da Trenitalia, dalla Società e dalla Regione o da aziende che agiscono in qualità di Responsabili del Trattamento, per conto di Trenitalia, della Società e della Regione, e che hanno sottoscritto un apposito contratto che disciplina puntualmente i trattamenti loro affidati e gli obblighi in materia di protezione dei dati, e non verranno mai diffusi. L'elenco aggiornato dei soggetti destinatari dei dati è disponibile contattando:
per Trenitalia il Data Manager alla casella mail xxxxxxxxxxx_xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx,
ovvero rivolgendosi al Data Protection Officer all’indirizzo mail
Per AMAT Palermo S.p.A. rivolgendosi al Data Protection Officer
all’indirizzo mail xxx@xxxxx.xxxxxxx.xx.
Per la Regione il Data Manager alla casella mail xxxxxxxx0.xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxxxx.xx, ovvero rivolgendosi al Data Protection
Officer all’indirizzo mail xxxxxxxxxx.xxx@xxxxxxx.xxxxxxx.xx.
V Diffusione dei dati
I dati personali degli interessati non saranno mai pubblicati, esposti o messi a disposizione/consultazione di soggetti indeterminati.
VII Conservazione dei dati
I dati personali degli interessati saranno conservati per:
- finalità il cui conferimento ha natura obbligatoria di cui al par. III, lettera
a) e b): 10 anni dalla cessazione degli effetti dell’Accordo.
VIII Diritti degli interessati
Il Regolamento UE 2016/679 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei loro dati personali, gli interessati hanno diritto di chiedere a Trenitalia, alla Regione e alla Società, l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione e la portabilità; inoltre può proporre reclamo, nei confronti dell’Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali.
In qualsiasi momento, gli interessati potranno chiedere di esercitare i propri diritti a:
- Trenitalia contattabile alla casella mail del Data Manager xxxxxxxxxxx_xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx ovvero rivolgendosi al Data Protection Officer
contattabile all’indirizzo mail xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx;
- AMAT Palermo S.p.A. contattabile all’indirizzo mail
xxx@xxxxx.xxxxxxx.xx;
- la Regione, contattabile alla casella mail del Data Manager xxxxxxxx0.xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxxxx.xx ovvero rivolgendosi al Data Protection
Officer contattabile all’indirizzo mail xxxxxxxxxx.xxx@xxxxxxx.xxxxxxx.xx;
ciascuno per la parte di propria competenza.
Le Parti si impegnano ad informare di ciò i soggetti cui si riferiscono i dati prima di procedere alla comunicazione dei dati personali stessi all’altra Parte.
IX Clausola Contitolari Trenitalia - AMAT
Considerato che, limitatamente alla finalità di verifica della validità del titolo di viaggio integrato, Trenitalia e AMAT determinano congiuntamente finalità e mezzi del trattamento di dati personali, i diritti e gli obblighi delle Parti vengono disciplinati tramite specifico Accordo Data Protection ai sensi dell’art. 26 del GDPR (General Data Protection Regulation – Reg. UE 679/2016), che si allega al presente Contratto e che costituisce parte integrante dello stesso.
Il soggetto designato da Trenitalia (Titolare 1) quale referente per l’Accordo di Data Protection (“ADP”) è il sig. Xxxxxx Xxxxxxxx (Direttore della Direzione Regionale Sicilia di Trenitalia, indirizzo xxxxxxxxxxx_xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx) che, in base alle attività assegnate ed all’assetto delle responsabilità individuate nella Società in relazione al rispetto del GDPR e del Dlgs 196/03 “Codice di protezione dei dati personali” e s.m.i., riveste il ruolo di Data Manager.
Il Data Manager, autorizzato da Trenitalia (Titolare 1) individuata Co-Titolare per il trattamento dei dati sotto la propria autorità, verificherà che le attività di trattamento dei dati personali siano conformi a quanto disciplinato nell’ADP anche con riferimento alle misure tecniche organizzative determinate in base alle rispettive responsabilità per l’adempimento degli obblighi derivanti dal GDPR ed in particolare per quanto riguarda gli obblighi di informativa e l’esercizio dei diritti dell’interessato.
Articolo 18
Sicurezza delle informazioni e dei sistemi informatici
In ottemperanza alle disposizioni del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
in tema di sicurezza delle informazioni e dei sistemi informatici, la Regione e AMAT sono tenute a garantire la sicurezza del sistema informatico utilizzato per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo, ivi comprese le relative attività di trasmissione, ricezione, conservazione e condivisione telematica di tutta la documentazione riconducibile all’esecuzione del medesimo Accordo.
A tal fine, con la sottoscrizione del presente Accordo, la Regione e AMAT si obbligano a:
a) rispettare i seguenti controlli essenziali di sicurezza informatica:
1. nominare un referente che sia responsabile per il coordinamento delle attività di gestione e di protezione delle informazioni e dei sistemi informatici;
2. identificare e rispettare le leggi e/o i regolamenti con rilevanza in tema di
cybersecurity che risultino applicabili;
3. assicurare e garantire che tutti i dispositivi che lo consentono siano dotati di un software di protezione (antivirus, antimalware, ecc.) regolarmente aggiornato;
4. assicurare e garantire che le password siano diverse per ogni account, della complessità adeguata e con procedure di blocco automatico a seguito di reiterati tentativi. Viene valutato, inoltre, l’utilizzo dei sistemi di autenticazione più sicuri offerti dal provider del servizio (es. autenticazione a due fattori);
5. assicurare e garantire che il personale autorizzato all’accesso, remoto o locale, ai servizi informatici disponga di utenze personali non condivise con altri; che l’accesso sia opportunamente protetto; che i vecchi account non più utilizzati siano disattivati;
6. assicurare e garantire che tutti i loro collaboratori ed il loro personale siano adeguatamente sensibilizzati e formati sui rischi di cybersecurity e sulle pratiche da
adottare per l’impiego sicuro degli strumenti aziendali (es. riconoscere allegati e- mail, utilizzare solo software autorizzato, bloccare il dispositivo in caso di non utilizzo, ecc.);
7. assicurare e garantire che la configurazione iniziale di tutti i sistemi e dispositivi sia svolta da personale esperto, responsabile per la configurazione sicura degli stessi;
8. assicurare e garantire che in caso di utilizzo di applicazioni web con accesso da rete pubblica, o di gestione remota dei server e dei dispositivi di rete, siano utilizzati protocolli di rete cifrati (es. SSH, SSL);
9. assicurare e garantire che siano eseguiti periodicamente backup delle informazioni e dei dati e che tali backup siano conservati in modo sicuro e verificati periodicamente, fermo restando che, ove richiesto, i dati saranno resi tempestivamente disponibili;
10. assicurare e garantire che le reti e i sistemi siano protetti da accessi non autorizzati attraverso strumenti specifici (es: Firewall e altri dispositivi/software anti-intrusione);
11. assicurare e garantire che tutti i software in uso (inclusi i firmware) siano
aggiornati all’ultima versione consigliata dal produttore;
b) segnalare con la massima tempestività di aver subito un eventuale attacco informatico contattando il numero 3316360190, o scrivendo all’indirizzo mail xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx;
c) effettuare un back-up della documentazione informatica di cui sopra su un sistema off-line al fine di evitare, quantomeno, la perdita degli atti e, in caso di adempimenti con scadenza imposta da contratto o norma di legge, a produrre la documentazione secondo una tempistica che consenta il rispetto
dei termini di legge o di contratto, anche in caso di attacco informatico;
d) consentire l’accesso del personale incaricato da Trenitalia per la verifica delle misure minime adottate ai sensi della precedente lettera a), nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali.
Resta inteso che in caso di inadempimento parziale o integrale anche di uno soltanto degli obblighi sopra elencati, Trenitalia avrà facoltà di risolvere il presente Accordo ai sensi dell’art. 1456 c.c. e, indipendentemente dall’esercizio di tale facoltà, il diritto all’integrale risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’inadempimento.
Articolo 19
Cessione dei Crediti – Divieto di cessione dell’Accordo
I crediti e i debiti derivanti dal presente Accordo possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all’incasso o di qualsiasi atto di disposizione (“Cessione”) a favore di Fercredit - Servizi Finanziari S.p.A. – società del Gruppo FS Italiane S.p.A. o di intermediari bancari e finanziari autorizzati e vigilati dalla Banca d’Italia.
Entro 20 giorni dal ricevimento della notifica della Cessione, Trenitalia può opporre diniego espressamente motivato.
In ogni caso, Trenitalia può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.
Le Parti hanno divieto espresso di cessione del presente Accordo, salvo il caso in cui la cessione sia conseguenza di operazioni derivanti dalla riorganizzazione del Gruppo Ferrovie dello Stato e/o di Trenitalia.
Articolo 20
Referenti dell’Accordo
Il referente del presente Accordo, per Trenitalia, è Xxxxxx Xxxxxxxx, e-mail x.xxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx.
Il referente del presente Accordo, per la Regione , è Xxxxxxxx Di Xxxxxx, e-mail xxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxxxx.xx.
Il referente del presente Accordo, per AMAT Palermo S.p.A., è Xxxxxxxx Xxxxxxxx, e-mail x.xxxxxxxx@xxxx.xx.xx.
Articolo 21
Domicilio delle Parti e comunicazioni
Ove non diversamente previsto nell’Accordo, il domicilio delle Parti è elettivamente fissato presso le rispettive sedi legali. Eventuali variazioni della sede legale dovranno essere tempestivamente comunicate all’altra Parte agli indirizzi di cui al successivo comma.
Ove non diversamente previsto nell’Accordo, ogni comunicazione tra le Parti, relativa al presente Accordo, dovrà essere effettuata per iscritto ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata.
Per AMAT S.p.A.: xxxx.xxxxxxx@xxx.xx;
Per Trenitalia: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxx.xx;
Per la Regione: xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx.
Articolo 22 Oneri fiscali
Gli incassi di cui al presente Accordo sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto. Le eventuali modifiche del regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, a variazioni del corrispettivo pattuito.
In particolare, le Parti in qualità di vettori concordano che sul
titolo di viaggio rilasciato al cliente sarà riportata solo la ragione sociale
e la Partita IVA di Trenitalia che, pertanto, assolverà tutti i relativi obblighi fiscali. Il presente Accordo, avendo ad oggetto esclusivamente prestazioni di servizi rilevanti ai fini dell’IVA ed essendo redatto nella forma della scrittura privata non autenticata, è esente da registrazione, salvo il caso d'uso ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, 2° comma del DPR 26/4/1986, n. 131.
Articolo 23
Controversie, foro competente e diritto applicabile
Non è ammessa la competenza arbitrale. Tutte le controversie comunque derivanti dal presente Accordo saranno deferite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Palermo, con espressa esclusione degli altri Fori eventualmente competenti. Il presente Accordo è regolato dal diritto italiano.
Articolo 24 Modalità di firma
Il presente Accordo deve essere sottoscritto, pena la nullità dello stesso, con firma
digitale per quanto disposto dall’articolo 11 commi 2 e 3 della Legge 241/90.
Allegati n.2:
1. Accordo Data Protection Trenitalia-AMAT
2. Elaborato tecnico “Valore e prezzo del titolo”
Per AMAT Palermo S.p.A., Xxxxxxx Xxxxxx Per Trenitalia S.p.A., Xxxxxxx Xx Xxxxxxxx Per Regione Siciliana, Xxxxxx Xxxxxxx
Firmato digitalmente da
XXXXXXX XXXXXX
T = avvocato C = IT
Per presa visione, il Sindaco di Palermo
Firmato digitalmente da:Xxxxxxx Xxxxxxx Data:09/07/2020 15:29:17
Xxxxxxx Xxxxxxx
Allegato 1
Accordo di Data Protection
TRA
Trenitalia S.p.A., con sede legale in Xxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx 0 – 00000 Xxxx, per la quale interviene nel presente accordo la dottoressa Xxxxxxx Xx Xxxxxxxx, in virtù dei poteri alla medesima conferiti con procura del 21/10/2019, rep. n. 1066, rogito 471 del notaio Xxxxxx Xxxxxx di Roma (di seguito denominato “Titolare 1”) E
AMAT Palermo S.p.A., con sede legale in xxx Xxxxxxxx 00 – 00000 Xxxxxxx, in persona del suo legale rappresentante avv. Xxxxxxx Xxxxxx, nato a Porto Empedocle (AG) il 12 agosto 1968, nella sua qualità di Presidente di AMAT Palermo S.p.A. (di seguito denominato “Titolare 2”)
Titolare 1 e Titolare 2 verranno in seguito indicati come “la Parte” o congiuntamente “le Parti”.
Premesso che:
• i termini e le espressioni utilizzati nel presente Accordo hanno il significato loro attribuito dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (“GDPR” o Normativa DP)
• è stato identificato il trattamento di dati personali consistente nell'esecuzione delle seguenti operazioni:
Trattamento
Dati
Interessati
Rapporto tra le parti
Controlleria
Dati anagrafici
Clienti
Contitolarità
(dati comuni)
Le Parti sono “Contitolari” del Trattamento – secondo il combinato disposto degli articoli 4, par. 1, nr. 7 e 26, par. 1, del GDPR – perché determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento limitatamente alla finalità di verifica della validità del titolo di viaggio integrato.
Ciò premesso, con il presente Accordo le Parti determinano in modo chiaro le rispettive responsabilità per l'adempimento degli obblighi derivanti dal GDPR con riferimento al trattamento “Controlleria”, in particolare per quanto riguarda le informazioni da fornire all'interessato con l’informativa (artt. 13 e 14 GDPR) e il punto di contatto per l'esercizio dei diritti dell'interessato.
Le premesse e gli allegati, insieme agli articoli, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
Scopo
Le Parti riconoscono reciprocamente di conoscere e applicare, all'interno delle proprie organizzazioni, tutte le norme e i regolamenti vigenti (nonché quelli emanati e ancora pienamente applicabili) sul trattamento dei dati personali, sia primari che secondari, rilevanti per la corretta gestione del Trattamento.
Le Parti identificano i metodi e le misure più appropriati per garantire che tutte le operazioni di trattamento siano conformi ai principi generali di cui all'articolo 5 del GDPR e alla legislazione nazionale dello Stato membro in cui viene effettuato il trattamento, con particolare riferimento ai principi di liceità, correttezza e trasparenza nei confronti degli interessati, così come la limitazione delle finalità, la minimizzazione dei dati e l’accuratezza del trattamento.
Obblighi verso gli interessati
Ciascuna Parte garantirà:
a) di fornire all'interessato un’informativa sulla protezione dei dati in conformità
alle prescrizioni degli articoli 13 e 14 del GDPR, avendo cura di specificare l'ambito del trattamento per il quale esiste una contitolarità (controlleria) e l'ambito del trattamento che riguarda la titolarità del Titolare 1 (emissione del titolo di viaggio integrato) e la titolarità del Titolare 2 (emissione del titolo di viaggio integrato nella qualità di Agenzia di viaggio convenzionata con Trenitalia);
b) di mettere a disposizione, su richiesta delle altre Parti, tutti i documenti che
confermano la comunicazione dell’informativa.
Esercizio dei diritti da parte degli interessati
La Parte che riceve la richiesta, informa l'interessato dei termini essenziali del presente Accordo. Ciascuna Parte garantisce e rende effettivi i diritti di cui agli articoli 15 (diritto di accesso) - 16 (diritto alla rettifica) - 17 (diritto alla cancellazione) - 18 (diritto alla limitazione del trattamento) -19 (obbligo di notifica relativo al diritto alla rettifica o cancellazione di dati personali o restrizione del trattamento) - 20 (portabilità dei dati) - 21 (diritto di opposizione) del GDPR, indipendentemente verso chi di loro tali diritti saranno esercitati dall'interessato. In ogni caso, ciascuna Parte, sebbene non direttamente sollecitata a trattare le istanze degli interessati che esercitano i propri diritti, coopererà con l'altra Parte che riceve le richieste di tali interessati, al fine di garantire il completo soddisfacimento alle richieste degli interessati, purché in linea con la normativa applicabile. In caso contrario, la Parte che ha determinato, con la sua condotta negligente, un inadempimento in tal senso, è esposta al ricorso legale dell'altra Parte come risultato della perdita economica (compresi i costi legali) sofferta da quest’ultima in conseguenza dell’azione di risarcimento dei danni intrapresa dall'interessato contro di essa.
Impostazione Organizzativa
Le Parti supervisionano - ciascuna nell'ambito della propria organizzazione - il trattamento dei dati, anche attraverso la predisposizione dei ruoli soggettivi data protection previsti dal GDPR come:
a) i Responsabili del trattamento dei dati di comprovata competenza, vincolandoli ad osservare i requisiti dell'articolo 28 del GDPR.
b) le persone autorizzate al trattamento che agiscono sotto l'autorità del titolare o dei responsabili del trattamento e ai quali sono fornite le istruzioni per l'uso di sole informazioni inerenti ai compiti loro assegnati, conformemente all'articolo 29 del GDPR.
c) nel caso in cui una delle Parti è tenuta a, o intende volontariamente nominare un Responsabile della Protezione dei Dati ("RPD") ai sensi dell'articolo 37 del GDPR, e lo scopo della supervisione esercitata dal RPD riguarda anche il trattamento di dati svolti in contitolarità, informa l’altra Parte della scelta effettuata.
Valutazione dell’adeguatezza
Le Parti concordano che, in considerazione dei rischi limitati connessi al trattamento di controlleria, non sia necessaria una formalizzazione delle valutazioni di adeguatezza.
Misure tecniche ed organizzative
Le Parti stabiliscono, di comune accordo, le misure tecniche e organizzative idonee a garantire la minimizzazione dei rischi con riguardo al trattamento dei dati personali. Le Parti supervisionano, anche mediante le rispettive organizzazioni interne, l'effettiva e continua adozione di tali misure.
Violazioni di dati personali (data breach)
Ciascuna Parte notificherà immediatamente all'altra Parte qualsiasi violazione di
dati personali ("data breach") relativa al trattamento dei dati, di cui la Parte è venuta a conoscenza. Le Parti riconoscono che agiranno in buona fede per una cooperazione ottimale al fine di ottemperare a quanto previsto all’articolo 33 GDPR.
Flussi di dati verso paesi extra-UE
Le parti concordano che i dati personali acquisiti non saranno trasferiti extra UE.
AMAT Palermo S.p.A. Trenitalia S.p.A.
Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xx Xxxxxxxx
Firmato digitalmente da: DE FILIPPIS XXXXXXX Xxxxx: DIRETTORE PASSEGGERI REGIONALE
Organizzazione: TRENITALIA S.P.A. Data: 03/07/2020 12:04:07
Allegato 2
Imposta di bollo assolta mediante contrassegno