INDICE
Procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di attrezzature per l’antincendio Boschivo, per xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx Xxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxx xxx Xxxxxx.
CIG 875699982D CUP C59J21016770002
CAPITOLATO TECNICO
INDICE
art. 1 - Oggetto della fornitura 1
art. 2 - Aggiudicazione 2
art. 3 - Prescrizioni tecniche generali 2
art. 4 - garanzie, assistenza e manutenzioni 3
art. 5 - Criteri di aggiudicazione 3
5.3 - Descrizione Fornitura 4
5.4 - Caratterizzazione Parco Ticino Corpo Volontari e Manutenzione 5
art. 6 - corso di istruzione (solo schede 1.2 e 1.3) 5
art. 7 - norme di sicurezza ed antinfortunistica (solo schede 1.2 e 1.3) 6
art. 8 - documentazione tecnica da presentare in sede di offerta 6
art. 9 - modalità e luogo di consegna 6
art. 10 - termini di consegna e penalità 7
art. 11 - accettazione e collaudi 7
art. 13 - subappalto 8
art. 14 - cauzioni 8
art. 15 - pagamenti 8
art. 16 - personale – oneri e obblighi 9
art. 17 - decadenza dall'aggiudicazione 9
art. 18 - risoluzione del contratto e fallimento 9
Art. 19 - clausola risolutiva espressa 10
art. 20 - foro competente 11
art. 21 - validità dell’offerta 11
art. 22 - spese contrattuali 11
art. 23 - trattamento dei dati personali 11
art. 1 - Oggetto della fornitura
Le norme contenute nel presente capitolato hanno per oggetto la fornitura di Attrezzature per l’Antincendio Boschivo, rispondenti alle caratteristiche ed alle specifiche tecniche di cui ai successivi articoli, per la dotazione di servizio del Corpo Volontari del Parco del Ticino.
Le attrezzature antincendio Xxxxxxxx ed i loro componenti dovranno essere nuovi di fabbrica, con esclusione quindi di parti e componenti che abbiano partecipato a manifestazioni fieristiche, dimostrazioni o simili.
L'Ente appaltante è il Parco Lombardo della Valle del Ticino.
L’Operatore Economico aggiudicatario resta responsabile della qualità e della rispondenza alle specifiche del presente capitolato ed alla normativa vigente, sia per le parti nel loro complesso che dei relativi singoli componenti ed allestimenti, ancorché acquisiti presso terzi.
L’Operatore Economico aggiudicatario è l'unico responsabile dell'osservanza delle Norme vigenti sulle attrezzature fino alla consegna delle stesse, nonché di ogni onere derivante dalla garanzia e dagli obblighi assunti in merito all'assistenza ed alla reperibilità dei ricambi.
L'Ente appaltante resta pertanto sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità per privative industriali o brevetti di cui fossero coperte tali attrezzature e/o i singoli componenti offerti; a questo riguardo con la sottoscrizione del contratto l’Operatore Economico aggiudicatario riconosce espressamente di essere tenuto a rispondere in proprio ed in maniera esclusiva verso gli eventuali aventi diritto a tale titolo.
Il presente Capitolato fornisce le specifiche tecniche, le prestazioni minime e gli indirizzi da osservare per la formulazione delle offerte e la fornitura di tutte le attrezzature antincendio boschivo, idonee ad effettuare gli interventi propri del servizio di istituto del Corpo Volontari del Parco del Ticino.
Tutte le attrezzature antincendio boschivo contenute nel presente capitolato verranno utilizzate nelle attività legate al contrasto e allo spegnimento degli incendi boschivi su diversi scenari sia pianeggianti che montuosi e dovranno tenere conto della normativa UNI.
art. 2 - Aggiudicazione
La fornitura è aggiudicata mediante procedura negoziata esperita in conformità all’art. 1, c.2, lettera b) della l. 120/2020.
Si precisa che l’aggiudicazione dell’appalto avviene in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto disposto dall’art. 95, c.2, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1, c. 3, della l. 120/2020, presentata da soggetti che possiedono i requisiti previsti dal bando, valutabile in base ad elementi diversi come specificati di seguito nel presente capitolato.
L’importo totale previsto come base d’asta per l’intera fornitura è pari a Euro 71.344,29 oltre IVA. In quanto trattasi di mera fornitura non sono previsti oneri specifici per la sicurezza.
art. 3 - Prescrizioni tecniche generali
Tutte le attrezzature antincendio boschivo oggetto della fornitura dovranno rispondere al presente capitolato e a tutte le norme in materia, vigenti alla data della consegna. Tale attrezzatura deve quindi essere corredata dalla prescritta documentazione dovuta per legge e per gli obblighi di seguito disposti, da consegnare al Parco Lombardo della Valle del Ticino ai fini dell’accertamento di cui all’art.9.
In particolare, l’attrezzatura deve rispondere:
“Ove sono previsti collaudi” alle prescrizioni stabilite dal nuovo Codice della Strada approvato con D.L. 30/04/1992 n. 285 e ss.mm.ii. e dal regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive integrazioni e modificazioni;
A tutte le norme nazionali e comunitarie in materia di macchine adibite ad attività particolari, vigenti all'atto della consegna;
Alle vigenti norme in materia di sicurezza ed in particolare alla Direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006
“Direttiva macchine” e s.m.i.;
Xxxxx l’attrezzatura oggetto della fornitura deve essere in possesso dei documenti di cui al successivo art. 8;
L’Operatore Economico aggiudicatario, fatto salvo quanto diversamente specificato di seguito, si impegna perciò ad ottenere a propria cura e spese tutte le certificazioni necessarie per l’utilizzo delle attrezzature nelle configurazioni richieste, entro i termini di consegna stabiliti.
1.GARANZIE
art. 4 - garanzie, assistenza e manutenzioni
L’Operatore Economico dovrà garantire l’attrezzatura fornita da ogni difetto o deterioramento, sempre che questo non derivi da uso anomalo od improprio, da inidonea conservazione o forza maggiore.
L’attrezzatura sarà garantito per un periodo di almeno 24 mesi a partire dalla data di presa in carico da parte dell’Ente Parco, e se effettuata posteriormente alla consegna, dalla data di verifica e controllo da parte del centro assistenza autorizzato (casa madre), che dovrà essere gratuita.
La garanzia comprenderà materiali, manodopera ed i relativi interventi che verranno prestati nel Centro di assistenza specifico indicato in sede di offerta.
Qualora i lavori richiesti prevedano l’intervento tecnico presso altra sede, l’attrezzatura oggetto dell’intervento tecnico sarà trasferita a cura e spese dell’Operatore Economico.
Tutti i ricambi devono essere disponibili per almeno 10 anni decorrenti dall’accettazione della fornitura e resi disponibili alla Stazione appaltante e/o alle Imprese da questa indicata.
Per l’intero periodo di garanzia, l’Operatore Economico provvederà a propria cura e spese laddove previsto, ad effettuare tutti i normali interventi di manutenzione e controllo previsti (tagliandi/verifica), comunque non in misura inferiore di un tagliando/verifica per anno di garanzia prestata.
L’Operatore Economico rimane comunque il solo responsabile e referente nei confronti del Parco Lombardo della Valle del Ticino quale acquirente per la garanzia totale di tutti i componenti compresi eventuali allestimenti, sub- componenti e sub-lavorazioni.
2.ASSISTENZA
Le reti di assistenza devono comprendere centri in grado di effettuare manutenzioni, riparazioni e reperimento di parti di ricambio e materiali di consumo, ciascuno per la parte di competenza; l’elenco dei centri di assistenza dovrà essere fornito alla stazione appaltante prima della stipula del contratto.
Per ogni centro di assistenza deve essere indicato ragione sociale, indirizzo completo e recapito telefonico.
Per la durata del periodo di garanzia, l’Operatore Economico deve sostituire ogni eventuale centro di assistenza che cessasse la collaborazione con altro centro adeguato per capacità tecnica ed area geografica.
E’ a carico dell’Operatore Economico offerente la fornitura, senza oneri, di tutti i materiali necessari ai tagliandi programmati.
Il Centro Assistenza deve intervenire comunque per i guasti coperti da garanzia, entro le 48 ore dalla chiamata con centro di assistenza mobile senza oneri aggiunti.
art. 5 - Criteri di aggiudicazione
L’aggiudicazione è effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, c.2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.) sulla base degli elementi di valutazione riportati nel disciplinare di gara.
Le caratteristiche delle singole attrezzature antincendio boschivo richieste, come elencate al punto "5.3" sono contenute nelle relative schede tecniche che sono obbligatorie e da intendersi quali caratteristiche minime inderogabili. Il mancato possesso dei requisiti e caratteristiche indicate comporta l’esclusione dalla gara. La stazione
appaltante valuterà eventuali offerte migliorative relative a tali articoli, come meglio specificato nei criteri indicati nel disciplinare di gara.
Gli offerenti devono dichiarare le prestazioni e le caratteristiche possedute dalle singole attrezzature offerte da cui la commissione possa evincere il rispetto delle caratteristiche obbligatorie (caratteristiche minime inderogabili) e le caratteristiche migliorative offerte che sono oggetto di valutazione secondo quanto di seguito specificato.
L’Operatore Economico resta responsabile della qualità e della rispondenza alle specifiche sia dell’attrezzatura nel suo complesso che delle singole parti componenti le stesse, o su di esse comunque installate, acquisite da terzi.
L’Operatore Economico è l’unico responsabile dell’osservanza delle Norme vigenti durante la costituzione e l’assemblaggio delle attrezzature fornite fino alla consegna della stesse, nonché di ogni onere derivante, dalla garanzia, dai controlli previsti e dagli obblighi assunti in merito all’assistenza ed alla reperibilità dei ricambi.
5.3 - Descrizione Fornitura
“Manichette, tubazioni, divisori, raccordi e attrezzature per attività antincendio”;
o Scheda Tecnica 1.1 (vedi allegato)
| n.30 | Manichette B.P. DN 70 x 20 metri completa di raccordi UNI 804 (colore “rosso”); |
| n.60 | Manichette A.P. DN 45 x 20 metri completa di raccordi UNI 804 (con colore diverso |
dal bianco e/o con striscia colorata e/o con manicotti di colore diverso dal nero - | ||
| n.100 | possibilmente tutto colore "giallo"); Manichette A.P. DN 25 x 20 metri completa di raccordi UNI 804 (colore “giallo |
fluo”); | ||
| n.20 | Deviatori triforca in alluminio UNI 45 x 2(25) x 1(45) UNI, PN16; |
| n.30 | Riduzioni fisse in ottone UNI 70 femmina x UNI 45 maschio; |
| n.30 | Riduzioni fisse in ottone UNI 45 femmina x UNI 25 maschio; |
| n.40 | Lance a leva ABS, UNI 671/1, UNI 25; |
| n. 1 | colonnina per idrante sottosuolo tipo Cigno raccordata UNI 70; |
| n. 1 | colonnina per idrante sottosuolo tipo Cigno raccordata UNI 45; |
| n.20 | chiavi di manovra per idranti; |
| n. 3 | chiavi idranti sottosuolo UNI 70 e 45 |
| n.10 | Zaini porta manichette; |
“Moduli AIB per Pick-up”;
o Scheda Tecnica 1.2 (vedi allegato)
n. 4 Moduli AIB da 400 Lt. per Pick-Up, con pompa a membrana e/o pistoni, A.P. da 50 Lt. e motore a scoppio con avviamento elettrico, 1 o 2 naspi A.P. da 10 mm >100 bar lunghezza totale 100 Metri raccordo tipo innesto rapido da 3/8*, pistola mitra (1 per naspo), tubo di aspirazione flessibile con valvola di fondo raccordato alla cisterna UNI 45 e accessori compresi;
* i raccordi dovranno essere compatibili con quelli attualmente installati sulle attrezzature antincendio boschivo di proprietà dell’ente Parco. Il campione verrà fornito su richiesta.
“Pompe Antincendio barellabili e spallabili”;
o Scheda Tecnica 1.3 (vedi allegato)
n. 1 Pompa tipo wildfire “barellabile” multigiranti da 445 Lt./min a flusso libero con manometro e prevalenza > 300 mt. raccordate UNI 45 completa di serbatoio
amovibile (e in aggiunta Tanica da 20 Lt. con tubo innesto rapido applicato alla tanica), pompa manuale di aspirazione del carburante e attacco speciale ad innesto rapido di alimentazione al gruppo motore. Motore ad avviamento elettrico comprensivo di pulsante di spegnimento e di emergenza (attacchi aggiuntivi: stacca batterie e alimentazione da batteria veicolo) comprensiva di pompa di aspirazione da applicare al corpo pompa per realizzazione del vuoto, corredato di tubo di aspirazione flessibile da mt. 6 e valvola di fondo raccordata UNI 45 e chiavi di serraggio;
n. 2 Pompe tipo wildfire “spallabile” multi-giranti da 375 Lt./min a flusso libero e prevalenza > 200 mt. raccordate UNI 45 completa di serbatoio (Tanica da 20 Lt. con tubo innesto rapido applicato alla tanica), pompa manuale di aspirazione del carburante e attacco speciale ad innesto rapido di alimentazione al gruppo motore, comprensiva di pompa di aspirazione da applicare al corpo pompa per realizzazione del vuoto, corredato di tubo di aspirazione flessibile da mt. 4 e valvola di fondo raccordata UNI 45 e chiavi di serraggio;
n. 2 Zaini/strutture spallabili per trasporto delle 2 pompe wildfire spallabili;
o
“Vasche A.I.B.”;
o Scheda Tecnica 1.4 (vedi allegato)
n. 4 Vasche AIB da 1000 Lt. con telaio in alluminio (no autoportanti) con n. 2 saracinesche nella parte bassa raccordate UNI 45 maschio e Uni 45 femmina;
5.4 - Caratterizzazione Parco Ticino Corpo Volontari e Manutenzione
Gli elementi ferrosi, a parte quelli in acciaio inox, alluminio o lega di ottone, devono avere le superfici protette con idonei trattamenti anticorrosione; gli scatolati devono essere protetti contro la corrosione interna. Il ciclo di verniciatura dovrà rispondere alle prescrizioni della Normativa Comunitaria e Nazionale in relazione alla riduzione delle emissioni ed a quelle concernenti la Sicurezza, in particolare dovrà rispettare la normativa EN ISO 12944.;
Verniciatura Telaio : Grigio Ral 7021 a polvere mediante processo ad alta tenuta all’aggressione salina;
Verniciature eventuali elementi furgonati e a vista: Bianco Ral 9010;
Cartelli e scritte incise in lingua italiana riportanti indicazioni di funzionamento e disposizione attrezzature e strumentazioni varie, con simboli e diciture di chiara e facile comprensione.
Eventuali cofanature ribaltabili con sistemi di ritenuta di sicurezza;
Esclusivamente per le schede 1.2 e 1.3 in occasione della consegna dovrà essere previsto un corso di illustrazione ed istruzione sull’uso dell’attrezzatura come meglio specificato all’art.6 del presente capitolato.
Contestualmente alla consegna delle attrezzature dovranno essere fornite n°2 copie, in lingua italiana, della seguente documentazione:
o Manuale Uso e Manutenzione ordinaria;
o Libretto d’Uso e Manutenzione;
o Schemi dei circuiti, elettrici e d’insieme;
Si precisa che tutta la documentazione deve essere in lingua italiana.
art. 6 - corso di istruzione (solo schede 1.2 e 1.3)
L’Operatore Economico deve garantire, senza ulteriori oneri a carico della Stazione appaltante e presso la sede della stessa, l’esecuzione di un corso di istruzione e familiarizzazione della durata di 8 ore e rispondente al D.Lgs. n.81/2008 sull’utilizzo delle attrezzature di lavoro.
Tale corso di istruzione e familiarizzazione è rivolto ad un numero minimo di n° 10 (dieci) persone “responsabili”, del Corpo Volontari del Parco del Ticino, beneficiarie dell’attrezzatura. Sarà articolato in una fase teorica descrittiva dell’attrezzatura e in una dimostrazione pratica sull’uso e manutenzione delle stesse, i cui contenuti vengono di seguito indicativamente riportati:
caratteristiche tecniche generali e manutenzione;
caratteristiche tecniche e manutenzione dei relativi accessori e dell’attrezzatura a corredo;
caratteristiche tecniche sistemi di comando e di sicurezza;
controlli generali di funzionamento e manutenzione periodica;
prove pratiche di utilizzo;
prove pratiche di utilizzo ed interventi principali in caso di fermo attrezzature improvviso;
caratteristiche tecniche per la movimentazione dell’attrezzatura
Tali persone, “responsabili”, saranno individuate tra i Volontari del Corpo ed i nomi verranno comunicati alla ditta fornitrice, da parte del Responsabile del Settore Volontariato prima della consegna dell’attrezzatura in questione.
Il Corso dovrà svolgersi presso una delle Sedi del Parco del Ticino che può coincidere con la sede di consegna dell’attrezzatura. Diversamente la Sede oggetto del citato Xxxxx verrà comunicata alla ditta fornitrice prima della consegna del bene oggetto del presente capitolato.
Se ritenuto più opportuno il corso di istruzione e utilizzo dell’attrezzatura potrà anche essere tenuto presso la casa madre dell’Operatore Economico aggiudicatario: in tal caso tutte le spese inerenti la sistemazione logistica (vitto e alloggio) dei partecipanti al corso rimangono a totale carico dell’Operatore Economico.
L’Operatore Economico dovrà altresì garantire la fornitura del corso di formazione in questione su supporto informatico in lingua italiana.
art. 7 - norme di sicurezza ed antinfortunistica (solo schede 1.2 e 1.3)
Le attrezzature contenute nelle schede “1.2” e “1.3” dovranno rispondere alla Direttiva macchine n.42 del 17 maggio 2006 (DL 27/01/2010 n. 17), ed avere quindi la marcatura “CE” di conformità, nonché alle norme sull’igiene e prevenzione infortuni vigenti all’approntamento al collaudo.
L’Operatore Economico deve provvedere agli adempimenti prescritti per la messa in servizio secondo le disposizioni vigenti al momento dell’approntamento al collaudo ed a quanto verrà stabilito in sede contrattuale.
Per quanto non espressamente indicato l’attrezzatura dovrà essere dotata di tutti i dispositivi concernenti la sicurezza, idonei a renderla conforme alle prescrizioni stabilite dalla normativa italiana vigente in materia. Pertanto il materiale stesso deve risultare sicuro nei confronti del personale operante in ogni situazione di impiego e logistica;
art. 8 - documentazione tecnica da presentare in sede di offerta
La documentazione tecnica da presentare in sede di offerta è indicata nel disciplinare di gara.
art. 9 - modalità e luogo di consegna
La fornitura delle attrezzature, successivamente all’accettazione positiva di cui al successivo art.11, perfettamente funzionante, collaudate, complete ed allestite come previsto dagli artt.3 – 4 – 5 del presente capitolato e relative schede allegate, dovranno essere consegnate presso la sede designata dalla X.X. 0 xxx Xxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxx, la quale verrà comunicata all’Operatore Economico prima della consegna del bene oggetto del presente capitolato.
La consegna dovrà essere formalizzata con una dichiarazione datata e sottoscritta congiuntamente da un rappresentante dell’Operatore Economico fornitore e da un funzionario incaricato dalla stazione appaltante.
Alla consegna dovrà essere presente un tecnico specializzato incaricato dall’ Operatore Economico fornitore per l’istruzione del personale della Stazione appaltante sull’uso e la manutenzione delle attrezzature nei modi indicati all’art.6.
Documentazione per manutenzione
Contestualmente alla consegna delle attrezzature dovranno essere fornite n° 2 (due) copie, in lingua italiana, della seguente documentazione:
Manuale Uso e Manutenzione ordinaria dell’attrezzatura;
Schemi dei circuiti idraulici, elettrici e d’insieme;
Disegni con codici ricambi;
Libretto d’uso e Manutenzione.
art. 10 - termini di consegna e penalità
La consegna dell’attrezzatura completa di tutto, dovrà avvenire entro i termini stabiliti in sede di offerta (e comunque non superiore a 150 giorni solari consecutivi) e dalla stipulazione del contratto d’appalto, termine che va inteso come impegnativo.
Qualora intervengano ritardi di consegna rispetto al termine predetto, salvo il caso di comprovata forza maggiore, sarà applicata la penalità dell’1 per 1000 (uno per mille) per giorno solare, sul valore del contratto.
Sono considerate cause di forza maggiore, sempre che debitamente comunicate, soltanto gli scioperi documentati dalle Autorità competenti e gli eventi meteorologici, sismici e simili che rendano inutilizzabili gli impianti di produzione.
Non sono considerate cause di forza maggiore ritardi dovuti alla mancanza di possesso, da parte del fornitore, dei documenti necessari ai collaudi tecnici ed eventuali collaudi specifici.
Qualora il ritardo di consegna superi i 120 giorni, e comunque nel caso in cui l’Operatore Economico rifiutasse o trascurasse l’adempimento delle condizioni di cui al presente articolo, la Stazione appaltante si riserva il pieno diritto e senza formalità di sorta, di esercitare ogni azione, a tutela dei propri diritti o a recupero dei danni subiti o della penalità, nonché di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto secondo il disposto dell’art.18.
Gli importi delle penali, che dovessero eventualmente applicarsi nei modi sopra descritti, sono trattenuti sull’ammontare della fattura ammessa a pagamento, o recuperati tramite incameramento totale o parziale della cauzione definitiva.
Le penalità di cui sopra verranno notificate all’Operatore Economico previa contestazione scritta.
art. 11 - accettazione e collaudi
L’Operatore Economico, prima della consegna delle attrezzature (artt. 9 e 10) deve comunicare al Parco Lombardo della Valle del Ticino che la fornitura è pronta per essere consegnata al fine dell’accettazione, di cui al presente articolo.
La comunicazione deve pervenire con un anticipo di almeno tre giorni dalla data da cui può essere effettuata l’accettazione da parte del Parco Lombardo della Valle del Ticino.
L’attrezzatura una volta consegnata, dovrà essere collaudata (“collaudo di accettazione”) presso la sede del Parco Lombardo della Valle del Ticino, comunicata in fase di accettazione per verificare la completezza di ogni parte alle prescrizioni del presente capitolato.
Il collaudo consisterà nell'accertamento della rispondenza delle caratteristiche contrattuali ed in particolare:
Alla normativa tecnica vigente;
All’offerta tecnica presentata in sede di gara dall’Operatore Economico ed accettata dalla Stazione appaltante;
Al presente Capitolato e al contratto stipulato;
Oltre ad ogni accertamento che la Commissione di collaudo riterrà utile eseguire, (anche in fase di realizzazione), saranno effettuati i seguenti esami, controlli e prove:
Prova delle attrezzature e degli eventuali optional installati, se e per quanto facente parte della fornitura, mediante verifica delle caratteristiche e delle prestazioni rispetto alle caratteristiche contrattuali;
La Commissione di collaudo può svolgere in proprio le prove necessarie agli accertamenti richiesti, o richiederne lo svolgimento presso Laboratori di propria fiducia, o infine accettare certificazioni ed omologazioni da parte di Enti e Laboratori specializzati. Le spese e le prove per gli accertamenti disposti dalla Commissione sono a carico della Stazione appaltante: tuttavia se dall’esito degli stessi emergono non conformità, le spese sono a carico dell’Operatore Economico con obbligo di ripetizione della prova sempre a spese dell’Operatore Economico.
Saranno a carico dell’Operatore Economico tutte le spese necessarie per il collaudo, nonché le spese per i danni al personale ed alle cose che dovessero verificarsi per il cattivo funzionamento delle attrezzature. Qualora, in seguito alla prova di collaudo si rendessero necessari rabbocchi, riparazioni o sostituzioni l’Operatore Economico si obbliga ad eseguirle a propria cura e spese entro 60 giorni dalla richiesta della Commissione di collaudo o dalla Stazione appaltante: decorso il termine assegnato, la Commissione di collaudo procede ad accertare la corretta esecuzione di quanto richiesto.
Il collaudo d’accettazione mentre non impegna in alcun modo il Parco Lombardo della Valle del Ticino, non solleva l’Operatore Economico dalla piena responsabilità della rispondenza delle caratteristiche e dei particolari, a quanto prescritto e alla qualità e dimensionamento dei materiali impiegati.
art. 13 - subappalto
Ai fini della partecipazione alla gara qualora l‘Operatore Economico, volesse subappaltare l’appalto dovrà tener conto di quanto indicato all’art. 3.5 del Disciplinare di Gara
art. 14 - cauzioni
Prima della stipula del contratto, l’Appaltatore dovrà trasmettere alla stazione Appaltante apposita cauzione definitiva, di importo almeno pari al 10,00% dell’importo contrattuale, secondo le modalità di cui all’art. 000 xxx
Xxxxxx Xxxxxxx (x. lgs. 50/2016).
art. 15 - pagamenti
Il pagamento della fornitura é effettuato mediante l’emissione di mandati di pagamento, qualora non vi siano contestazioni o pendenze, entro sessanta giorni dall’avvenuta consegna delle attrezzature alla Stazione appaltante, su presentazione, da parte dell’Operatore Economico, della regolare fattura elettronica, sulla quale devono risultare Il CUP, il CIG e tutti gli elementi idonei ad individuare la fornitura.
La fattura dovrà essere emessa con intestazione al Parco lombardo della Valle del Ticino.
La stazione appaltante procede al pagamento del corrispettivo solo a seguito di apposita verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori.
Qualora la stazione appaltante accerti il mancato o parziale adempimento nella corresponsione delle retribuzioni, nonché nell’effettuazione e nel versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali, assicurativi ed assistenziali da parte dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ogni liquidazione rimane sospesa per l'importo equivalente alle inadempienze accertate. Se l'importo relativo alle inadempienze accertate non è quantificabile, la liquidazione rimane sospesa, senza applicazione di interessi per ritardato pagamento, per l’intero importo ovvero per l’importo complessivo autorizzato del contratto di subappalto nel caso in cui il mancato o parziale adempimento sia riferito al subappaltatore.
art. 16 - personale – oneri e obblighi
L'Operatore Economico aggiudicatario è tenuto ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente per la categoria, nonché negli accordi locali integrativi dello stesso e ad adempiere a tutti gli obblighi di legge in materia di lavoro, previdenza e assistenza.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, agli Enti previdenziali ed assicurativi competenti una certificazione attestante l'avvenuto regolare e completo versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, relativamente all’osservanza delle condizioni retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro.
art. 17 - decadenza dall'aggiudicazione
Nel caso in cui l'Operatore Economico aggiudicatario, senza giustificati motivi, non ottemperi:
nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta della Stazione appaltate, all'obbligo della costituzione della cauzione definitiva nelle modalità richieste;
nel termine di cinque giorni dalla data di ricevimento della richiesta della Stazione appaltante, alla sottoscrizione del contratto;
al pagamento delle spese contrattuali previste a suo carico, se previste.
il Parco Lombardo della Valle del Ticino si riserva la facoltà di dichiarare l’aggiudicazione decaduta e di incamerare la cauzione definitiva.
La decadenza fa sorgere a favore del Parco Lombardo della Valle del Ticino il diritto di affidare l’appalto all’Operatore Economico che segue immediatamente nella graduatoria.
Sono a carico dell’Operatore Economico inadempiente le maggiori spese sostenute dal Parco Lombardo della Valle del Ticino.
L'esecuzione in danno non esime l’impresa da eventuali responsabilità civili.
La decadenza potrà essere dichiarata anche qualora l’appalto avesse già avuto inizio, salva la ripetizione di quanto dovuto.
art. 18 - risoluzione del contratto e fallimento
Ai sensi dell’art. 1453 c.c., nel caso di accertato inadempimento rispetto alle obbligazioni oggetto del contratto di appalto, la stazione appaltante provvederà a mettere formalmente in mora tramite raccomandata A/R l’appaltatore, fissando contestualmente un termine finale essenziale non inferiore ai 15 (quindici) giorni, entro il quale adempiere compiutamente all’obbligazione.
Scaduto inutilmente il termine di cui al comma precedente, la stazione appaltante procederà a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno patito a causa dell’inadempimento stesso; in tal caso all’appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante.
In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, trova applicazione l'art. 100 del D.Lgs. 50/2016.
Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dalla Stazione appaltante
L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell’Operatore Economico, per il fatto che ha determinato la risoluzione.
Art. 19 - clausola risolutiva espressa
Salva la risoluzione per inadempimento di cui all’art. 19 la Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c., a tutto rischio dell’appaltatore, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:
a) apertura di una procedura di fallimento a carico dell'Impresa o coinvolgimento della stessa in procedure concorsuali;
b) messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività dell’Impresa;
c) impiego di personale non dipendente dell'Impresa;
d) subappalto totale della fornitura o subappalto parziale della stessa non autorizzato dalla Stazione appaltante
e) revoca delle licenze o di qualsiasi tipo di autorizzazione, per motivi di pubblico interesse, in qualunque momento;
f) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
g) interruzione o ingiustificata sospensione della fornitura;
h) applicazioni di penali a qualsiasi titolo per un importo che superi il valore del 10% dell’importo contrattuale;
i) riscontro, durante le verifiche eseguite dalla stazione appaltante presso l’appaltatore, di “non conformità” che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità della fornitura e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa;
j) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell’aggiudicazione dell’appalto.
k) frode o grave inadempimento nell’adempimento degli obblighi contrattuali;
l) ritardo nella consegna della macchina operatrice superiore a 90 giorni;
m) verificarsi, in capo all’aggiudicatario, di una delle ipotesi di cui all’art. 80 del d. lgs. 50/2016;
Ai sensi del secondo comma dell’art. 1456 c.c., ricorrendo la fattispecie della clausola risolutiva espressa, la risoluzione del contratto si verifica di diritto quando la Stazione appaltante dichiara all’impresa che intende avvalersi della clausola risolutiva stessa.
In ognuna delle ipotesi sopra previste, la Stazione appaltante non compensa le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto dal risarcimento dei maggiori danni.
Ai sensi dell’art. 1454 x.x., xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, la Stazione appaltante accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite, può fissare, mediante apposita diffida ad adempiere, un congruo termine entro il quale l’impresa aggiudicataria si deve conformare alle prescrizioni richieste. La diffida contiene la dichiarazione che, trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto.
La risoluzione del contratto fa sorgere a favore della Stazione appaltante il diritto di incamerare la cauzione definitiva (fatto salvo il diritto al maggior danno subito) e di assicurare l’esecuzione della fornitura affidando l’appalto all’impresa che segue immediatamente in graduatoria o ad altra impresa. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dalla Stazione appaltante. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell’Operatore Economico, per il fatto che ha determinato la risoluzione.
Resta in ogni caso ferma la possibilità, per la Stazione Appaltante, di procedere ai sensi dell’art. 109 del d. lgs. 50/2016.
art. 20 - foro competente
In caso di controversie è competente il Foro di Milano - Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx x.00 - Xxxxxx.
art. 21 - validità dell’offerta
L’offerente potrà svincolarsi in caso di mancata stipula del contratto entro 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla trasmissione dell’aggiudicazione.
Ai sensi dell’art. 32, co. 8, del D.Lgs. 50/2016, la Stazione appaltante può chiedere all’Impresa aggiudicataria il differimento di detto termine.
art. 22 - spese contrattuali
Sono a carico dell’Operatore Economico tutte le spese contrattuali e fiscali, ad esclusione dell'I.V.A.
art. 23 - trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.lgs. 196/2003 così come modificato dal D.lgs.101/2018. e successive modificazioni e integrazioni, i dati forniti dalla ditta saranno raccolti presso il Parco Lombardo della Valle del Ticino, per le finalità di gestione della gara d’appalto e saranno trattati in maniera non automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo.
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, pena l’esclusione dalla gara d’appalto. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto, tra i quali figura il diritto all’accesso dei dati che lo riguardano e il diritto ad opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
art. 24 - norma di chiusura
L’Operatore Economico, con la sottoscrizione del contratto, avendo partecipato alla procedura per l’assegnazione del contratto di appalto, riconosce ed accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l’espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato, comprese le clausole rientranti nell’art. 1341 c.c., senza necessità ulteriore di accettazione esplicita delle medesime.
Magenta, 18/05/2021