ACCORDO
ACCORDO
tra
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
e
Regione Lombardia
SPERIMENTAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI IN APPRENDISTATO
PER L’ESPLETAMENTO DEL DIRITTO DOVERE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
in attuazione dell’art. 48 del Decreto Legislativo del 10 settembre 2003 n. 276
LE PARTI
VISTO l’articolo 2 della legge 14 febbraio 2003, n. 30 “Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro” che ha previsto il riordino degli speciali rapporti di lavoro con contenuti formativi, così da valorizzare l’attività formativa svolta in azienda ed, in particolare, l’apprendistato;
VISTO il decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 recante “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e in particolare l’articolo 48 che istituisce l’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e di formazione finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale;
VISTA la legge regionale 28 settembre 2006 n. 22 “Il mercato del lavoro in Lombardia” e in particolare gli articoli 18, 19 e 20, i quali prevedono, rispettivamente, che la Regione promuova i tirocini formativi e di orientamento, l’istituzione della scuola bottega e le diverse forme di apprendistato;
VISTA la legge regionale 6 agosto 2007 n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia” e in particolare l’articolo 21 il quale valorizza la qualità della formazione in apprendistato e riconosce lo svolgimento dei percorsi formativi in alternanza scuola lavoro;
VISTE le “Indicazioni regionali per l’offerta formativa in materia di istruzione e formazione professionale” approvate con Delibera di Giunta Regionale n. 6563
del 13 febbraio 2008;
VISTO l’Accordo in sede di Conferenza Stato Regioni del 5 febbraio 2009 per la definizione delle condizioni e delle fasi relative alla messa a regime del sistema di secondo ciclo di istruzione e formazione professionale;
VISTO l’articolo 27, comma 4 del decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226 “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53”, modificato dall’art. 37 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, che sancisce l’avvio delle prime annualità dei percorsi di istruzione e formazione professionale dall’anno scolastico 2010-2011;
VISTO l’articolo 2, comma 155 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)" che destina prioritariamente il 20 per cento delle risorse per le attività di formazione nell'esercizio in apprendistato all'attuazione degli articoli 48 e 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni;
CONSIDERATO CHE
nell’Intesa sulle “Linee guida per la formazione nel 2010”, approvata il 17 febbraio 2010, Governo, Regioni, Province Autonome e Parti Sociali concordano di rilanciare il contratto di apprendistato nelle sue tre tipologie (professionalizzante, per l’esercizio del diritto dovere di istruzione e formazione, di alta formazione universitaria,) con l’obiettivo di garantire un percorso di formazione a tutti gli apprendisti;
l’avvio del sistema di Istruzione e formazione professionale costituisce condizione sostanziale anche per l’attuazione dell’apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di Istruzione e Formazione, ai sensi dell’articolo 48 del d.lgs 276/03;
Regione Lombardia ha sottoscritto in data 25 gennaio 2010 un accordo con Confartigianato Lombardia, C.N.A. Lombardia, C.L.A.A.I. Lombardia, Xxxxxxxxxxxx Lombardia finalizzato a promuovere l’avvio sperimentale, nell’anno 2010, dell’attuazione dell’apprendistato in diritto dovere di istruzione e formazione ai sensi dell’articolo 48 del D.lgs. 276/03, per le qualifiche di interesse del tessuto produttivo artigiano;
Regione Lombardia ha provveduto ad informare le parti sociali interessate, dando comunicazione dei contenuti del presente accordo;
CONVENGONO
1. di promuovere la sperimentazione dell’attuazione al contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione, ai sensi dell’articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003
n. 276, con riferimento prioritario alle qualifiche del comparto artigiano;
2. di avviare percorsi formativi sperimentali definiti esclusivamente nel rispetto e con riferimento a figure e standard formativi di cui al Capo III del d.lgs 226/05 eventualmente integrati e specificati nell’ambito del previsto Accordo in Conferenza Stato-Regioni tra Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, riguardante il primo anno di attuazione 2010-11 dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell’articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
3. di affidare alla Cabina di Regia costituita ai sensi del citato accordo regionale, che vede la partecipazione di tutte le parti sociali interessate, la definizione degli elementi di regolamentazione della sperimentazione territoriale, comprese le modalità di riconoscimento dei crediti formativi in funzione della determinazione della durata del contratto, nonché il monte ore di formazione formale, in modo congruo al conseguimento della qualifica professionale. A tal fine i firmatari del presente accordo affidano alla Cabina di Regia territoriale le prime indicazioni contenute nell’allegato tecnico al presente Accordo.
4. che Regione Lombardia mette a disposizione per l’attuazione della presente sperimentazione le risorse già definite nel citato accordo regionale con le associazioni di rappresentanza del comparto artigiano, riservandosi di integrarle con ulteriori risorse al fine di sostenere il conseguimento degli obiettivi della sperimentazione;
5. che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sostiene prioritariamente, ai sensi della legge 23 dicembre 2009 n. 191, le iniziative sperimentali per l’espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione in apprendistato;
6. che le attività oggetto del presente accordo potranno essere sviluppate anche in modo complementare e con il sostegno degli strumenti previsti in attuazione degli accordi siglati a livello nazionale e regionale tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Regione Lombardia e Parti Sociali, finalizzati a sostenere il consolidamento e lo sviluppo delle potenzialità occupazionali della PMI artigiana e commerciale;
7. che l’attuazione del presente accordo sarà coordinata e indirizzata da un apposito tavolo paritetico di coordinamento, composto dai rappresentanti dei soggetti firmatari, che opererà in stretto raccordo con la cabina di regia territoriale.
8. decorsi quattro anni dalla firma della presente intesa le parti procederanno a una valutazione degli esiti attraverso le risultanze fornite dal tavolo paritetico di coordinamento, per la prosecuzione delle attività, che terrà conto anche di eventuali ulteriori regolamentazioni nazionali.
Regione Lombardia
Vicepresidente e Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro
Xxxxxx Xxxxxxx
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Il Ministro Xxxxxxxx Xxxxxxx
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Il Ministro Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx
ALLEGATO TECNICO
OBIETTIVO
Sperimentazione regionale riferita al comparto artigiano di percorsi formativi in apprendistato per l’espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione ai sensi dell’articolo 48 del dlgs 276/03, in conformità a quanto previsto nell’accordo sottoscritto in data 25 gennaio 2010 da Regione Lombardia con Confartigianato Lombardia, C.N.A. Lombardia, C.L.A.A.I. Lombardia, Casartigiani Lombardia.
OGGETTO
Primi elementi di regolamentazione dei profili formativi ai fini dell’attuazione sperimentale.
DESTINATARI
I percorsi formativi sono rivolti a giovani di età come definita dalla normativa vigente, in possesso di diploma di scuola secondaria di primo grado, assunti con contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione ex art. 48 dlgs 276/03 - nonché ai sensi dell’art. 16 della l. 196/97 e dell’art. 68 della l. 144/99 in attesa che i contratti collettivi consentano l’assunzione di apprendisti ai sensi dell’art. 48 del dlgs 276/03 - presso unita operative lombarde di imprese artigiane.
Durata
Il contratto e la relativa formazione può durare al massimo tre anni; l’effettiva durata del contratto è determinata in considerazione dei crediti formativi acquisiti, sulla base di una certificazione di competenze realizzato dai soggetti accreditati per i servizi al lavoro.
Qualifiche e obiettivi di apprendimento
Le qualifiche oggetto della sperimentazione sono quelle decretate dalla Regione con DDG n. 1146 del 11 febbraio 2010, coerenti con l’Accordo per la messa a regime dei percorsi di IFP ai sensi dell’articolo 27 comma 2 del Dlgs. 226/05, già approvato dalla Conferenza dei Presidenti il 25 febbraio 2010 e in attesa di Approvazione in sede di Conferenza Stato Regioni.
Gli obiettivi di apprendimento tecnico professionali di riferimento sono individuati dal DDG
n. 1544 del 22 febbraio 2010.
Gli obiettivi di apprendimento relativi alle competenze di base di cittadinanza sono quelle di cui al decreto ministeriale 22 Agosto 2007, n. 139.
Piano formativo e Monte ore di formazione
Il monte ore di formazione è definito in un minimo di 400 ore di formazione formale annue certificate dalle istituzioni formative di cui all’articolo 24 della legge regionale 19/07.
Il Piano Formativo Individuale (PFI) comprende il bilancio delle competenze del soggetto e gli obiettivi da raggiungere. Il PFI generale è seguito da un Piano formativo individuale di dettaglio che viene definito con l’ausilio del tutor aziendale e del tutor dell’istituzione formativa
Valutazione e certificazione
La certificazione di competenze intermedia (in caso di interruzione dei percorsi o di non ammissione agli esami finali) e finale (a seguito di superamento dell’esame conclusivo) è rilasciata secondo le modalità previste per i percorsi in DDIF nelle citate “Indicazioni regionali per l’offerta formativa in materia di istruzione e formazione professionale” e nel DD 9837 del 12/09/2008 “Approvazione delle procedure relative allo svolgimento delle
attività formative dei soggetti accreditati al sistema di istruzione e formazione professionale della regione Lombardia”.
Le certificazioni rilasciate, vengono registrate sul Libretto formativo di cui al DLgs n. 276/03. Le certificazioni sia finali che intermedie hanno valore di “credito formativo” e sono spendibili in ingresso al sistema dell’Istruzione., ai sensi dell’Accordo 28 ottobre 2004.
Tutor
Al tutor è affidato il coordinamento generale delle diverse attività previste dal percorso formativo complessivo, in attuazione del piano formativo individuale dell’apprendista.
Il tutor deve essere in possesso dei requisiti richiesti in alternativa dall’accreditamento regionale, dal DM 28/02/2000, ovvero essere un Maestro artigiano ai sensi della DGR 6563 del 13 febbraio 2008.
Il tutor si fa carico dell’affiancamento dell’apprendista durante l’intero percorso formativo azioni di sostegno individuale, del monitoraggio e della valutazione delle attività e del raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal piano formativo individuale dell’apprendista.