ACCORDO ECONOMICO / NORMATIVO COLLETTIVO
ACCORDO ECONOMICO / NORMATIVO COLLETTIVO
PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI FRA SOCIETA’ DI CORSE DEI CAVALLI
E
ADDETTI AL TOTALIZZATORE, INGRESSI E SS.VV.
Addì 15 luglio 2004, in Roma, presso la sede di Federippodromi, fra
Federippodromi, rappresentata dal Presidente Xxxxx Xxxxx x’Xxxx, nonché da Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx
con la partecipazione della Società Trenno, rappresentata dall’Amministratore delegato Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx e da Xxxxxxxxxx Xxxxxx
da una parte, e
SLC-CGIL, unitamente alla O.S. dei lavoratori autonomi NIdiL-CGIL, rappresentati, rispettivamente, da Xxxxx Xxxxxxx e Xxxxx Xxxxx, e Xxxxxx Xxxxx e Xxxxx Xxxxxxx
FISASCAT-CISL, rappresentata da
UILCOM-UIL, rappresentata da Xxxxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxx Xxxxxxxx dall'altra,
si è stipulato il presente Accordo Economico Collettivo per la disciplina dei rapporti fra Società di Corse dei Cavalli e Addetti al Totalizzatore, Ingressi e Servizi vari.
Premessa
1. Le Parti stipulanti il presente Accordo costituiscono l’interezza dei soggetti negoziali nazionali che rappresentano i lavoratori in rapporto con le Società di corse dei cavalli, sia di tipo subordinato che autonomo parasubordinato. Con l’Accordo in epigrafe le Parti stesse intendono perseguire un duplice scopo:
a) confermare che le Aziende che gestiscono ippodromi per le corse dei cavalli realizzano, di norma, i propri fini istituzionali con l’impiego di risorse in rapporto di lavoro subordinato nei modi e termini definiti dal CCNL per i dipendenti delle Società di corse dei cavalli, limitando il ricorso alle collaborazioni, così come di seguito individuate e regolate, solo in attività svolte in presenza di giornate di corse nell’ippodromo, relative alla raccolta ed al pagamento delle scommesse al totalizzatore, ivi compresa l’eventuale attività di simulcasting, alla sorveglianza degli ingressi ed ad altri vari similari servizi, nonché ad altre forme di lavoro non subordinato solo per esigenze del tutto occasionali e/o non ricorrenti;
preso atto che
▪ l’effettuazione delle giornate di corse è definita per i singoli ippodromi, in maniera articolata per quantità, tipologie ed orari, da calendari annui disposti dall’UNIRE nella sua qualità di Ente preposto dal competente Ministero delle Politiche Agricole;
▪ in concomitanza con le giornate di corse assegnate dal suddetto calendario le singole Società devono svolgere, per convenzione, anche i servizi di raccolta e pagamento delle scommesse al Totalizzatore dell’ippodromo ( la cui titolarità è in capo al Ministero dell’Economia), oltre ad una serie di ulteriori servizi, strettamente legati all’evento ippico e come tali non attivi nell’organizzazione del lavoro quotidiana,
b) individuare, per le fattispecie sopra indicate, nella collaborazione a programma, fasi di esso e/o progetto la forma di rapporto di lavoro che, in un quadro di regole e garanzie per i lavoratori interessati, può integrare quella del lavoro subordinato, garantendo la necessaria flessibilità ed adeguati livelli di qualità indispensabili per la realizzazione del programma ippico.
2. Le parti convengono sull’inquadramento dei rapporti dedotti nel presente A.E.C. esclusivamente nella tipologia del lavoro a programma, fasi dello stesso e/o progetto, di cui al Titolo VII – Capo I, artt. 61 / 69 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n° 276 ( in prosieguo richiamato come “ Decreto“). Gli stessi pertanto non potranno essere inquadrati come prestazioni professionali d’opera con partita IVA, salvo diverse consolidate situazioni verificate a livello aziendale.
3. Le parti dichiarano inoltre che con il presente accordo è superata la disciplina dettata dai precedenti accordi collettivi nazionali inerenti i lavoratori addetti ai servizi indicati al precedente punto a), fatte salve le condizioni economiche medie di miglior favore aziendalmente e/o individualmente vigenti.
Articolo 1 - Campo di applicazione
1. Il presente Accordo quadro si applica a tutte le Aziende che gestiscono Ippodromi per le corse dei cavalli e definisce ed individua gli elementi di base applicabili ai rapporti relativi agli addetti al totalizzatore, ingressi e servizi vari che collaborano con le Aziende di cui sopra. Esso potrà essere integrato, per le parti espressamente demandate dall'Accordo stesso, a livello aziendale, provinciale e/o regionale, con ulteriori accordi tra le strutture locali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente Accordo e l'Azienda.
2. Il rapporto di collaborazione fra Società di corse dei cavalli ed addetti alla ricezione delle scommesse al totalizzatore degli ippodromi, ingressi e servizi vari, è disciplinato dalle norme contenute nel presente accordo economico collettivo, ferma restando l'autonomia delle parti per la definizione a livello individuale di condizioni economiche di miglior favore per il collaboratore.
3. Tali norme non si applicano ai lavoratori addetti alla manutenzione degli ippodromi, operai e/o impiegati tecnici, ed impiegati amministrativi, rientranti nei profili professionali previsti dal CCNL per i dipendenti delle Società di corse dei cavalli, ai quali si applica il suddetto CCNL; non si applicano altresì ai rapporti di collaborazione occasionale, intendendosi per tali quelli, comunque di durata non superiore a 30 giornate di corse, instaurati a seguito del verificarsi di circostanze soggettive imprevedibili, di cui all’art. 2, insorte successivamente all’inizio della singola riunione o del calendario annuale, secondo l’articolazione indicata all’art. 7.
4. Resta ferma per tutti i collaboratori l’applicazione delle normative fiscali, nonché di quelle previdenziali ed assicurative di cui al punto 14, differenziate a seconda della natura del rapporto,
rispettivamente di collaborazione coordinata e continuativa ovvero occasionale.
Articolo 2 – Applicazione delle varie forme di contratti di collaborazione.
1. Le Società di corse dei cavalli sono tendenzialmente tenute ad assicurare il servizio della ricezione delle scommesse al totalizzatore degli ippodromi, nonché degli ingressi e servizi vari, per quanto riguarda il numero necessario di collaboratori, a mezzo di soggetti a rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, non occasionale, presente in tutte le giornate di corse, salvo che per le esigenze di rinforzo delle postazioni di lavoro nei giorni della settimana a maggior affluenza di pubblico che, pur strutturalmente prevedibili, determinano la necessità di un'eccedenza rispetto a tale normale numero minimo: i suddetti rinforzi saranno assicurati con la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, non occasionale, che comportino la prestazione lavorativa solo per le giornate nelle quali si prevede il verificarsi della necessità di eccedenze di operatori.
2. Eventuali diverse prassi, esistenti aziendalmente, relativamente agli aspetti quantitativi dei contratti dei collaboratori, saranno gradualmente adeguate a quanto previsto al comma 1, così come anche indicato all’art. 5, comma 2.
3. Nel caso del verificarsi di situazioni di impreviste e/o non programmate improvvise carenze di operatori dovute a motivi soggettivi ovvero anche ad imprevedibili maggiori affluenze di pubblico che rendano necessario un sollecito incremento del numero degli operatori stessi, le Società faranno preferibile ricorso ad aggiunta di giornate nel programma di lavoro, già in corso di esecuzione, di collaboratori che manifestino disponibilità in proposito, ovvero, in seconda alternativa, alla stipula di contratti di collaborazione occasionale, per la copertura delle sole giornate aggiuntive interessate. Tali ultimi contratti non saranno soggetti all’applicazione delle norme del presente accordo, salvo che per quanto riguarda le sole tabelle aziendali dei compensi in vigore pro-tempore.
Articolo 3 - Oggetto del rapporto e tipologie professionali interessate.
1. E’ addetto al totalizzatore chi assume, nei confronti di una Società di corse dei cavalli, l’obbligazione di collaborare alla raccolta delle scommesse al totalizzatore, ivi compresa l’eventuale attività di simulcasting, in presenza di giornate di corse nell’ippodromo.
2. L’addetto al totalizzatore esplica di norma la propria attività presso i locali ove sono situati gli impianti del totalizzatore; egli potrà peraltro eseguire compiti operativi all’interno dei locali ove sono situati gli uffici della Società, per quanto strettamente connesso, funzionale e complementare alle attività oggetto dell’incarico.
3. E’ addetto agli ingressi chi assume l’obbligazione di collaborare alla sorveglianza degli ingressi dell’Ippodromo e/o alla vendita dei titoli di ingresso in occasione delle giornate di corse dei cavalli, presidiando, da solo o in concomitanza con altri addetti, tali ingressi.
4. E’ addetto ai servizi vari chi assume l’obbligazione di collaborare, da solo o in concomitanza con altri addetti, per l’esecuzione di vari servizi operativi necessari per il corretto svolgimento delle corse dei cavalli, o complementari alla raccolta delle scommesse, in occasione delle giornate delle corse stesse.
5. Il contenuto delle prestazioni non potrà riguardare servizi che non rientrino nell’ambito proprio delle attività inerenti il totalizzatore, gli ingressi ed i servizi vari durante lo svolgimento delle giornate di corse, secondo gli Accordi e le prassi aziendalmente in vigore alla data di sottoscrizione del presente Accordo. L’individuazione e la verifica delle specificità delle attività esercitate dai soggetti cui si applica il presente Accordo sarà effettuata a livello aziendale, dalle stesse Parti firmatarie del presente Accordo nonché dalla rappresentanza dei collaboratori, se presente, nell’ambito di fasce economiche di riferimento consolidate dalle suddette prassi aziendali.
6. La verifica dei rapporti fra le attività esercitate da lavoratori a rapporto di collaborazione e
quelle dei lavoratori subordinati verrà effettuata con la partecipazione anche della R.S.U. di tali ultimi. I risultati di tale monitoraggio saranno trasmessi alle Parti nazionali firmatarie del presente accordo, per costituire materia per la verifica di cui all’art. 22.
Articolo 4 - Natura dell’incarico. Caratteristiche del programma, fasi di esso e/o progetto.
1. L’incarico conferito in applicazione del presente accordo ha natura di collaborazione coordinata e continuativa, rientrante nella tipologia del lavoro a programma, fasi dello stesso e/o progetto, di cui agli artt. 61 / 69 del Decreto.
2. L’oggetto del contratto consiste in un’attività che il prestatore d’opera (collaboratore) deve eseguire, nell’ambito di un programma, fasi dello stesso e/o progetto, prefissato, per il raggiungimento degli scopi relativi a ciascun incarico. Tale attività si esplica attraverso l’esecuzione di una serie di atti programmati, che il collaboratore assicura, anche con procedure definite ed indicate, se esistenti, nel contratto di collaborazione a programma, fasi dello stesso e/o progetto.
3. Per tutti i collaboratori cui si applica il presente Accordo il programma sarà indicato, nel contratto individuale di conferimento dell’incarico, con riferimento all’esecuzione delle rispettive obbligazioni, di cui al precedente articolo 3, nell’ambito della singola riunione stagionale di corse o dell’intero anno delle corse stesse, secondo il calendario per il quale l’incarico viene conferito; il relativo programma operativo, se comportante modalità di esecuzione della prestazione difformi dalle consuete prassi, verrà espressamente esplicitato nello stesso contratto.
4. Il collaboratore è in collegamento esclusivamente funzionale con il committente, nonché con altri eventuali collaboratori addetti allo stesso programma. Egli non può essere assoggettato a potestà gerarchiche e/o disciplinari.
5. Il collaboratore gestisce autonomamente e personalmente la propria attività in funzione delle obbligazioni dedotte nel contratto. Egli non potrà avvalersi, di propri dipendenti e/o collaboratori..
Articolo 5 – Instaurazione del rapporto.
1. L’accesso alle attività dedotte nel presente accordo, rese in forma di collaborazione coordinata e continuativa, a programma, fasi dello stesso e/o progetto, avviene attraverso un avviso pubblico, affisso da ciascuna Società nella bacheca aziendale; caratteristiche e contenuti di tale avviso, contenente anche l'indicazione dell'articolazione quantitativa dell'utilizzo dei collaboratori, seguiranno le prassi in vigore e potranno essere oggetto di modifiche concordate.
2. I committenti renderanno, di norma, disponibili nell'avviso pubblico contratti di collaborazione per tutte le giornate previste nel calendario UNIRE, annuale o inerente la singola riunione secondo la tipologia di durata più opportuna per l'organizzazione aziendale, con riassorbimento graduale delle eventuali diverse prassi quantitative in vigore presso i singoli committenti.
3. Le disponibilità espresse dai lavoratori, comprensive dei rispettivi aspetti quantitativi e di tipologie di giornate di corse, saranno via via raccolte dal committente in un’apposita lista di disponibilità, la cui priorità temporale, unitamente alla valutazione di merito ed attitudinale effettuata dall’Azienda, costituirà requisito di accesso alla selezione dei candidati alle collaborazioni. Nella stipula dei contratti l’Azienda, a parità degli altri requisiti e sulla base delle disponibilità espresse dai candidati, darà la precedenza a quei collaboratori che abbiano prestato analoga attività negli ultimi 12 mesi, eseguendo nei termini contrattualmente previsti le rispettive obbligazioni lavorative.
Articolo 6 - Modalità temporali di esecuzione delle prestazioni.
1. La prestazione di collaborazione non può essere assoggettata ad alcuna forma di orario lavorativo, sia con che senza controllo da parte del committente, salvo che per quanto riguarda il necessario coordin amento all’ interno delle fasce di operatività del totalizzatore e dello svolgimento delle giornate di corse dei cavalli.
2. La prestazione è direttamente connessa alla tipologia della singola giornata di corsa e dovrà temporalmente svolgersi in modo funzionale al completo soddisfacimento del compito dedotto nel contratto individuale, secondo le prassi in atto nelle singole aziende o comunque indicate nel contratto stesso. La prestazione sarà svolta, secondo i calendari e gli orari indicati dall’UNIRE, all’interno di una delle seguenti tipologie di giornate di corse, che si svolgono normalmente in un intervallo temporale non superiore a 4,5 ore - per le tipologie b) e d) - e 3,5 ore per le tipologie a) e c) :
a) giornate di corse matinée, intendendosi per tali quelle che, secondo gli orari
disposti dall’UNIRE, terminano entro le ore 14 ;
b) giornate di corse pomeridiane, id., entro le ore 19,30;
c) giornate di corse pre-serali, id., entro le ore 21;
d) giornate di corse notturne, id., entro le ore 24.
3. All’interno delle suddette tipologie di giornate di corse il collaboratore esplicherà autonomamente la propria attività, coordinandosi con gli altri collaboratori con lui collegati funzionalmente, e concordando con gli stessi le modalità di utilizzo della sede di lavoro e degli strumenti tecnici messi a disposizione.
4. Fermo restando l’arco temporale dello svolgimento delle corse, come sopra indicato, gli orari e calendari delle corse stesse potranno essere variati, sia in anticipo che in posticipo, per disposizione dell’UNIRE, per lo svolgimento dello spettacolo. In tal caso il committente informerà il collaboratore con la massima sollecitudine possibile; quest’ultimo potrà rinunciare alla prestazione.
Articolo 7 - Durata del rapporto.
1. Il rapporto di collaborazione sarà instaurato a tempo determinato, con termine coincidente con la fine dell’intero calendario annuale delle corse, ovvero con la fine della riunione stagionale di corse, per i quali il contratto stesso viene posto in essere.
2. La data di inizio e di cessazione del rapporto di collaborazione saranno concordate fra le parti all’atto del conferimento dell’incarico e della stipula del relativo contratto; esse non saranno di norma inferiori alla durata della singola riunione di corse, come prevista dal calendario UNIRE relativo all’Ippodromo nel quale viene svolta la prestazione. In caso di sopravvenuta necessità potranno essere stipulati contratti con decorrenza successiva all’inizio del calendario annuo ovvero della singola riunione di corse, purché con termine coincidente, rispettivamente, con la fine del calendario annuo ovvero con la fine della singola riunione, salvo che per i rapporti di tipo occasionale, così come definiti all’art. 2, 3°comma, per i quali inizio e termine dei rapporti saranno correlati alla durata delle esigenze che ne avranno determinato l’instaurazione.
3. I contratti con durata estesa all'intero periodo del calendario annuale dovranno prevedere, qualora tale caratteristica contrattuale non derivi di per sé dall'alternanza dei vari calendari e contratti annuali, un periodo minimo di almeno trenta giorni complessivi di calendario nei quali non sia prevista né dovuta alcuna prestazione, finalizzato al ristoro psico-fisico del collaboratore, e ciò anche in deroga a quanto previsto al 2° comma dell'art. 5.
4. In caso di prima stipula di un contratto per una delle forme di collaborazione oggetto del presente Accordo, le parti potranno prevedere un periodo, della durata massima di 10 giornate di corse, e comunque non superiore a 30 giorni di calendario, durante il quale il rapporto potrà essere risolto da entrambe le parti senza alcuna conseguenza né preavviso. Di tale pattuizione dovrà essere fatta menzione nel contratto individuale. I suddetti periodi potranno essere ridotti del 50% in caso di avvenuta formazione a norma del paragrafo precedente.
5. I contratti potranno essere rinnovati per successive riunioni di corse, con il rispetto della normativa di cui al presente articolo. I committenti si avvarranno prioritariamente di soggetti che siano stati parte di contratti dello stesso oggetto, nei dodici mesi precedenti, e che abbiano svolto il loro compito in modo conforme agli impegni contrattuali assunti, fermo restando quanto previsto in proposito all'art. 5.
6. A richiesta del collaboratore, il committente ne favorirà l'accesso ad opportunità formative, e/o di perfezionamento professionale, mediante una eventuale apposita articolazione del programma di lavoro.
7. L’aspirante al rapporto di collaborazione può essere incluso, prima della stipulazione del relativo contratto, in un programma di formazione e/o di perfezionamento professionale, organizzato dal committente, da tenersi prima ed al di fuori del contratto stesso.
8. Durante il corso di formazione e/o di perfezionamento professionale, organizzato dal committente, di cui al paragrafo precedente, sarà riconosciuto al futuro collaboratore un rimborso spese, al di fuori del contratto di collaborazione, di entità da concordare di volta in volta fra le parti. Qualora la formazione preveda un periodo di affiancamento operativo, il suddetto rimborso non potrà essere inferiore al 50% dei relativi compensi giornalieri.
Articolo 8 – Norme deontologiche.
1. Il collaboratore è tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto a proposito di fatti, informazioni, notizie od altro, relative al committente, delle quali sia venuto a conoscenza durante lo svolgimento del proprio incarico.
2. Il collaboratore, compatibilmente con il completo assolvimento degli impegni assunti nel contratto individuale e con le dichiarazione rese nello stesso, sarà libero di prestare, a favore di terzi diversi dal committente la prestazione oggetto del presente accordo, la propria attività, in qualsivoglia forma, purché la stessa non sia tale da arrecare danno all’immagine e/o qualsiasi pregiudizio al committente.
3. E’ fatto assoluto divieto al collaboratore che presta opera nell’ippodromo di scommettere sulle corse dei cavalli, sia per conto proprio che di terzi, all’interno o all’esterno dell’ippodromo stesso; eventuali infrazioni a questo divieto costituiranno giusta causa di risoluzione del rapporto di collaborazione. Tale divieto e la connessa sanzione saranno oggetto di apposita menzione nel contratto di collaborazione.
4. La clausole del presente articolo rivestono per il committente carattere essenziale; la loro eventuale violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto dell’incarico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 C.C. ( clausola risolutiva espressa ).
Articolo 9 - Contratto individuale di collaborazione
1. L’ instaurazione del rapporto con i collaboratori oggetto del presente Accordo dovrà risultare da atto scritto, redatto sulla base del modello allegato al presente accordo, di cui fa parte integrante, contenente le seguenti indicazioni minime:
a) la corretta e completa identificazione delle parti stipulanti il contratto, contenente, per quanto riguarda il collaboratore, le complete generalità, residenza, eventuale domicilio, codice fiscale ;
b) le modalità atte a consentire il reperimento del collaboratore per eventuali necessità informative relative alle prestazioni da effettuare;
c) il settore di attività e la tipologia dell‘incarico conferito, individuando gli obbiettivi professionali oggetto del programma, ferme restando le caratteristiche di autonomia;
d) la tipologia e l’esatta collocazione temporale delle giornate di corse all’interno delle quali dovrà essere svolta la prestazione, così come indicato al precedente art. 4;
e) le modalità di espletamento dell’incarico, ivi comprese le modalità di utilizzo delle
strumentazioni e dei mezzi in dotazione;
f) per il solo personale addetto ad operazioni di cassa, l'indicazione delle modalità di verifica finale della consistenza di cassa, con l'esplicita e confermata accettazione da parte del collaboratore di tali modalità;
g) le modalità con le quali viene garantita l’autonomia della prestazione e la connessione ed il coordinamento funzionale della stessa con i vincoli temporali determinati dal calendario UNIRE, e corrispondenti alle disponibilità dichiarate dal collaboratore, così come previsto all’art. 5 – 3° comma;
h) l’indicazione della sede di lavoro e dell’impianto nel quale il collaboratore dovrà prestare la propria opera;
i) la data di inizio del rapporto;
j) l’indicazione del termine del rapporto;
k) l’esistenza e la durata del periodo di cui al 4° comma del precedente art. 7;
l) la misura dei compensi pattuiti, nonché i criteri di ragguaglio degli stessi;
m) la tipologia delle spese di trasporto e/o soggiorno, nonché eventualmente di altra natura, purché tutte direttamente connesse con lo svolgimento dell’incarico conferito, ammesse all’eventuale rimborso, nonché gli eventuali limiti delle stesse;
n) la periodicità e le modalità di corresponsione del compenso e dell’eventuale rimborso spese;
o) le modalità di accesso alle informazioni relative alla prevenzione infortuni ed alla sicurezza sul lavoro;
p) le modalità di accesso all’eventuale aggiornamento formativo;
q) il nominativo e la qualifica del R.S.P.P. in azienda, le informazioni necessarie per l'esecuzione dei compiti oggetto del contratto, nonché le norme comportamentali per i casi di emergenza;
r) dichiarazione del collaboratore relativa alla sua adesione, o meno, al Fondo di cui all’art. 17, commi 5 e segg.;
s) le modalità di risoluzione e di cessazione del rapporto, il periodo di disdetta e le modalità per la composizione di eventuali controversie, insorgenti sia durante che successivamente alla cessazione del rapporto, fermo restando quanto previsto all'art. 18, 2° comma;
t) apposita menzione del divieto, e connessa sanzione, di scommesse sulle corse dei cavalli, di cui all'articolo precedente, con doppia firma;
u) riferimento specifico al presente Accordo, nonché alle Leggi che disciplinano la materia, ivi compresa l'esclusione dal campo di applicazione dell'IVA, secondo le previsioni dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 633/72.
2. Le clausole contrattuali di cui ai punti c), d), e), i), j) ed l) dovranno trovare puntuale riscontro nel programma di lavoro allegato al contratto, del quale costituirà parte integrante.
3. In caso di sopravvenute necessità, a coloro che siano titolari di un rapporto di collaborazione in corso di svolgimento, e che di volta in volta si dichiarino disponibili, potranno essere conferiti incarichi giornalieri aggiuntivi, mediante la sottoscrizione di appositi contratti integrativi.
4. Copia del contratto di cui sopra sarà consegnata al collaboratore al momento della relativa sottoscrizione, unitamente ad una copia del presente Accordo economico collettivo.
5. Viene allegato al presente Accordo un fac-simile di contratto da utilizzare.
Articolo 10 - Documentazione da produrre
1. Per l’ instaurazione del rapporto il collaboratore sarà tenuto alla produzione di tutta la documentazione richiesta dalla vigente normativa civilistica, penale, sanitaria, fiscale e previdenziale.
2. A richiesta del committente, il collaboratore produrrà un certificato di idoneità alla prestazione oggetto del contratto, rilasciato da un medico specialista in medicina del lavoro.
3. Entrambe le parti del contratto hanno l’ obbligo del rispetto della riservatezza dei dati di cui siano venute a conoscenza, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196 ( Codice in materia di protezione dei dati personali ).
Articolo 11 - Compensi
1. Al collaboratore spetta, per ogni giornata di prestazione effettiva, secondo il programma oggetto del contratto, un compenso ragguagliato alla tipologia operativa di prestazione richiestagli, secondo il tariffario in vigore presso la Società, derivante da separati accordi aziendali, ferma restando la possibilità di una diversa pattuizione individuale di miglior favore. Copia del tariffario di cui sopra sarà allegata al contratto di collaborazione a programma, fasi di esso e/o progetto.
2. Il compenso non potrà essere in alcun caso inferiore a quello risultante dal tariffario minimo nazionale in vigore pro-tempore, che sarà oggetto di intese fra le stesse Parti di cui in epigrafe, avente validità almeno triennale, e che viene allegato al presente accordo, di cui farà parte integrante.
3. La corresponsione del compenso avverrà, con le formalità contabili previste dal D.Lgs. 342/2000, con scansioni di erogazione almeno mensili, salvo diverse pattuizioni aziendali o individuali correlate a specificità del calendario di corse, ed avverrà alle scadenze consuetudinarie, e comunque entro il 15° giorno successivo al termine del periodo di riferimento. In caso di ritardato pagamento dei compensi previsti dal presente articolo, per un periodo superiore a 15 giorni rispetto al termine sopra indicato, il Committente sarà tenuto a corrispondere, a titolo di penale, una maggiorazione pari agli interessi legali, maggiorati di 2 punti percentuali.
4. I compensi costituenti il corrispettivo delle prestazioni rese dal Collaboratore sono di norma esclusi dal campo di applicazione dell’IVA, inquadrandosi il rapporto nelle previsioni di cui all’art. 5, comma 2, del D.P.R. 633/1972, come indicato nel contratto individuale.
5. Il committente applicherà ai compensi ed ai rimborsi spese corrisposti la normativa previdenziale e fiscale ed assicurativa in vigore pro-tempore, provvedendo alle relative coperture presso gli Istituti di competenza (ENPALS, INPS, INAIL).
Articolo 12 - Rimborsi spese
1. Al collaboratore può essere corrisposto un rimborso spese, per quanto riguarda spese di trasporto e/o di soggiorno, nel caso che il collaboratore, a richiesta del committente non rifiutata, effettui prestazioni al di fuori della sede di lavoro concordata nel contratto individuale.
2. Il rimborso può essere corrisposto esclusivamente con il sistema del piè di lista e deve riguardare trasferte al di fuori del territorio comunale di normale esercizio dell’attività, indicato nel contratto di collaborazione.
Articolo 13 – Sicurezza sul lavoro
1. Il committente applicherà le misure di prevenzione per la salute e la sicurezza del lavoro, in conformità a quanto previsto in proposito dal D.Lgs. 626/94, nonché la tutela sanitaria periodica, per le attività soggette, anche ai lavoratori che operano con le forme contrattuali oggetto del presente accordo. Nell’ambito degli stessi lavoratori sarà individuato anche il R.L.S., che potrà coincidere con l’analoga figura riferita ai lavoratori subordinati.
2. A tale proposito il committente comunicherà al collaboratore, come previsto all'art. 9, lettera q), il nominativo e la qualifica operativa del R.S.P.P., nonché tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione dei compiti oggetto del contratto e le norme comportamentali per i casi di
emergenza.
Articolo 14 - Sospensione del rapporto.
1. Il collaboratore ha l’obbligo di eseguire i compiti affidatigli nel rispetto delle prescrizioni contenute nel contratto con il quale gli è stato conferito l’incarico. Nel caso di impossibilità sopravvenuta per il collaboratore di eseguire l’incarico, ed esclusi i casi di cui al comma successivo, il rapporto potrà essere risolto, ad iniziativa della Società, senza necessità di alcun preavviso né indennizzo.
2. Il collaboratore ha diritto, a richiesta, alla sospensione del rapporto, senza percepire il compenso, entro il periodo massimo scadente con il termine contrattualmente previsto, in caso di ricorrenza dei seguenti eventi :
a) per contrarre matrimonio, per un periodo massimo di 15 giorni di calendario
(consecutivi)
b) per malattia “ “ di durata massima pari ad 1/4 della durata
stabilita nel contratto individuale
c) per infortunio professionale “ “ coincidente con quello di inabilità
temporanea assoluta;
d) per gravi, comprovati e giustificati motivi, anche di forza maggiore, per un
massimo di 5 giornate di lavoro.
Rientra in tale previsione anche il permesso necessario per il giorno di sostenimento di esami universitari.
3. Nel caso di gravidanza, la durata del rapporto è prorogata per un periodo di 180 giorni, fermo restando il diritto per la collaboratrice alla sospensione del rapporto per tutto il periodo necessario alla tutela sanitaria.
4. Gli eventi a) e gravidanza saranno tempestivamente notificati dal collaboratore al committente, con un preavviso di almeno 15 giorni salvo, per i secondi, il caso del verificarsi di complicanze, e convenientemente documentati.
5. La richiesta di sospensione derivante da eventi ricadenti nella fattispecie d) sarà, di norma e salvo giustificati motivi, avanzata dal collaboratore al committente con almeno 5 giorni di preavviso.
6. L’avvenuto infortunio sul lavoro dovrà essere immediatamente segnalato al committente, recapitando allo stesso il relativo certificato e relazionando in merito all’accaduto con la massima sollecitudine possibile.
7. In caso di malattia sopravvenuta, dovrà esserne data sollecita notizia al committente, comunque entro il termine di 2 ore, precedenti il previsto inizio della prestazione, salvo casi di forza maggiore, facendo pervenire, o comunque inviando a mezzo raccomandata A.R., la relativa documentazione entro il termine massimo di tre giorni successivi all’inizio dell’evento stesso.
8. Resta ferma la possibilità per le parti di concordare periodi di sospensione del contratto, con o senza proroga del termine finale, per motivi anche diversi da quelli di cui ai punti precedenti, con particolare attenzione ai lavoratori studenti e/o ad esigenze connesse con la formazione professionale.
9. In tutti i casi nei quali il committente si trovasse costretto a sospendere le corse, ai collaboratori che stiano effettuando o avrebbero dovuto effettuare la prestazione verrà corrisposto:
• l’intero compenso previsto dal contratto individuale per la singola giornata, ove la sospensione avvenga dopo la partenza della prima corsa;
• la metà del compenso stesso, qualora la sospensione abbia luogo prima della partenza della prima corsa, salvo il verificarsi del caso indicato al punto successivo;
• nessun compenso quando il collaboratore sia stato avvertito prima dell’orario previsto dal programma ufficiale per l’inizio della prima corsa, con i seguenti minimi anticipi temporali:
a) per le corse matinee : almeno entro le ore 22 del giorno precedente
b) per le corse diurne e pre-serali : 4 ore
c) per le corse notturne: 6 ore
d) nessun preavviso in caso di annullamento per eventi meteorologici disposto dall’Ente tecnico, purché il collaboratore non si trovi già sul posto di lavoro.
Articolo 15 - Risoluzione del contratto.
1. Data la natura di contratto a tempo determinato, il rapporto si risolve automaticamente alla scadenza inizialmente prevista, o successivamente di comune accordo prorogata.
2. Il rapporto può essere risolto da entrambe le parti prima del termine, per giusta causa, ivi compresa la sopravvenuta impossibilità, derivante da volontà o agenti esterni alle parti, di offrire e/o eseguire la prestazione oggetto dell'incarico, qualora non sia possibile attuare una sospensione. Rientra nella fattispecie precedente anche il termine della gestione, da parte della Società committente, delle attività oggetto del contratto di collaborazione.
3. Il rapporto può essere risolto dal collaboratore prima del termine, al di fuori delle fattispecie di giusta causa, con preavviso minimo di un mese.
4. Qualora il collaboratore risolva il rapporto senza il rispetto del termine di preavviso indicato al precedente comma, lo stesso sarà tenuto a risarcire il committente con un importo pari alla media dei compensi dovuti per l’intero rapporto già effettuato, rapportata al periodo mancante fino al termine del preavviso che sarebbe stato dovuto; il committente avrà diritto di rivalersi per tale risarcimento su tutte le competenze finali dovute al collaboratore.
5. In ogni caso resta salvo il diritto del collaboratore alla corresponsione dei compensi maturati fino alla data della risoluzione stessa, salvo l’eventuale risarcimento di cui al punto precedente.
Articolo 16 - Premio di fine mandato. Previdenza complementare.
1. In coincidenza con la cessazione del rapporto, e comunque entro 30 giorni da tale evento, sarà corrisposto dal committente al collaboratore un Premio di fine mandato in misura pari al 3% dei compensi maturati e corrisposti nel corso del rapporto di collaborazione appena terminato, e comunque per la parte riferita al periodo successivo alla data di stipula del presente Accordo.
2. Il collaboratore avrà facoltà di iscriversi al Fondo Integrativo di Previdenza di categoria. In tal caso la contribuzione al Fondo, a carico del collaboratore, sarà costituita dall’intera percentuale di ragguaglio del premio (3%), integrata da una contribuzione, a carico del committente, del 3%.
3. Entrambe le contribuzioni di cui sopra saranno versate annualmente dal committente al Fondo di cui sopra, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento.
Articolo 17 - Previdenze ed assistenze. Assicurazione infortuni.
1. I collaboratori sono soggetti all’ iscrizione ed alla contribuzione alla gestione separata presso l’INPS, a norma dell’art. 2, comma 29, della Legge 8 agosto 1995, n° 335, secondo le norme dei collaboratori coordinati e continuativi, ovvero all’ENPALS, nei casi in cui si applicano il D.Lgs.
C.P.S. 16 luglio 1947, n° 708 ed il D.P.R. 22 luglio 1986, n° 1006.
2. Essi devono altresì essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, a norma dell’art. 5 del D.Lgs 23 febbraio 2000, n° 38.
3. Al fine di mantenere l’erogazione ai collaboratori di quanto previsto dal Fondo Totip, le Parti si impegnano a chiarire e ad operare per rimuovere gli eventuali impedimenti esistenti per quelle figure professionali che ai fini previdenziali si trovassero a non far riferimento all’ENPALS.
4. Le parti stipulanti il presente Accordo convengono sull’opportunità di favorire l’attivazione di forme di assistenza sanitaria nonché di copertura assicurativa R.C. da parte ed a favore dei
collaboratori, mediante convenzioni con istituzioni esterne (Mutue, Fondi, Compagnie di assicurazione, etc.).
5. Al fine di sovvenire alle necessità dei collaboratori nei periodi di mancanza di lavoro, dovuti a particolari condizioni di carattere sanitario, Federippodromi si dichiara disponibile ad attivare, entro un periodo massimo di sei mesi, forme di assistenza su base volontaria di adesione da parte del singolo collaboratore; l’attivazione di cui sopra avrà luogo attraverso un percorso, condiviso con le XX.XX. firmatarie del presente accordo, da attuare con soggetti esterni (es. Mutue, Fondi, Assicurazioni,ecc.), con l’impegno a definire una specifica convenzione con le istituzioni o enti su richiamati entro il 31 dicembre 2004, con decorrenza effettiva alle prestazioni di carattere sanitario a partire dal 1 gennaio 2005. Lo stato di avanzamento del percorso attuativo sarà valutato dalle parti in un incontro da tenersi entro tre mesi.
6. L’impegno economico per il finanziamento delle suddette Forme di assistenza sarà pari ad € 2, per ogni giornata di effettiva prestazione svolta da collaboratori che abbiano aderito al Fondo, da destinare interamente al finanziamento di cui sopra, fermo restando il carico al collaboratore dell’eventuale quota di iscrizione richiesta dal Fondo.
7. Ferma restando la volontarietà, da parte del singolo collaboratore, dell’adesione alle suddette forme di assistenza, i committenti, in presenza di delega scritta del singolo collaboratore, provvederanno a trattenere dai relativi compensi le quote di iscrizione alle Forme in oggetto, riversandole agli Enti interessati unitamente alla parte a loro carico, con l’eventuale tramite di Federippodromi.
8. In caso di inadempimento, da parte dei committenti interessati, rispetto agli obblighi di versamento di cui al comma precedente, i collaboratori potranno promuovere apposita azione per il risarcimento del danno, mediante le procedure di cui al successivo art. 18, comma 2.
Nota a verbale: Le Parti concordano sull’opportunità di formulare un’istanza al competente Ministero, al fine di omogeneizzare i trattamenti assistenziali dei collaboratori cui si applica il presente Accordo.
Articolo 18 – Commissioni di conciliazione delle vertenze collettive o individuali.
1. Le controversie collettive per l'applicazione del presente Accordo collettivo verranno demandate all'esame della Commissione paritetica nazionale, di cui all'art. 19.
2. Le controversie individuali insorte fra committente e collaboratore, derivanti dall'applicazione del presente accordo, saranno demandate, prima dell'eventuale azione giudiziaria, in conformità con il disposto del D.Lgs. 31 marzo 1998, n° 80, e successive modificazioni ed integrazioni, all'esame di una Commissione di conciliazione, composta, in sede nazionale o locale, da un rappresentante di Federippodromi, o di Trenno Spa ed un rappresentante dell'Organizzazione sindacale firmataria del presente Accordo, cui il committente ed il collaboratore aderiscano o conferiscano mandato. La Commissione dovrà espletare il tentativo di conciliazione entro 15 giorni dalla richiesta avanzata da una delle due parti.
Articolo 19 – Commissione paritetica nazionale.
1. E' costituita u na Commissione Paritetica Nazionale, composta da 6 membri, di cui 2 nominati da Federippodromi ed 1 da Trenno Spa e 3 nominati dalle XX.XX. firmatarie del presente Accordo.
2. La Commissione avrà le funzioni di:
a) esercitare la vigilanza sulla corretta applicazione del presente Accordo;
b) esaminare tutte le controversie collettive relative all'interpretazione ed alla applicazione dell'Accordo stesso, assumendo in proposito le delibere del caso, vincolanti per le parti qualora assunte all'unanimità;
c) monitorare la situazione inerente l'utilizzo delle collaborazioni oggetto del presente Accordo nell'ambito delle Società di corse dei cavalli. A tal fine Federippodromi e Trenno Spa comunicheranno congiuntamente, con periodicità annuale, alla Commissione i dati aggregati, suddivisi per ambito territoriale, relativi al numero ed alla tipologia dei contratti instaurati, nonché di quelli cessati.
Articolo 20 - Diritti personali e sindacali.
1. Il collaboratore è titolare degli stessi diritti di libertà, dignità e tutela sindacale stabiliti dagli artt. 1, 8 e 15 della Legge 300/1970.
2. Egli ha inoltre diritto di partecipare a tutte le attività, riunioni sindacali e/o assemblee, relative alla propria categoria di collaboratore non subordinato e a quant’altro inerente la relativa attività sindacale. La convocazione della riunione o dell’assemblea, quando le stesse debbano svolgersi all’interno dei locali dell’Azienda, dovrà di norma avvenire con richiesta scritta inviata dalle XX.XX. nazionali o territoriali e/o dalle rappresentanze aziendali al committente almeno 2 (due) giorni prima.
3. Le predette partecipazioni dovranno aver luogo in momenti diversi rispetto a quelli nei quali il collaboratore deve rendere la prestazione lavorativa, e non dovranno comportare alcun onere né costo per i committenti, salvo quanto di seguito previsto con riferimento alle assemblee.
4. Le XX.XX. o rappresentanze aziendali che abbiano convocato l’assemblea, avranno cura di documentare le presenze dei collaboratori all’assemblea mediante un foglio firme, garantendo la non sovrapposizione di più rapporti di lavoro. A quei collaboratori che al momento dell’assemblea abbiano in corso un rapporto di collaborazione, saranno corrisposti rimborsi spese per la partecipazione all’assemblea stessa, in misura forfetaria pari ad € 10 per ogni ora di effettiva partecipazione, con le ulteriori caratteristiche di cui appresso. I rimborsi spese potranno essere riconosciuti per un massimo di :
• 10 ore annue a quei collaboratori che abbiano in corso con il committente un contratto per oltre 100 giornate di corse nell’anno;
• 7 ore annue, per contratti da 60 a 100 giornate;
• 4 ore annue per contratti inferiori a 60 giornate.
5. I predetti rimborsi spese saranno prelevati, fino a concorrenza, da un monte complessivo annuale, alimentato dal committente, non cumulabile con annualità successive, pari ad € 0,5 per ogni giornata complessivamente dedotta nell’anno nei contratti di collaborazione di tutti i collaboratori.
6. Nelle aziende che conferiscano incarichi contrattuali contemporanei a più di 15 collaboratori, potranno aver luogo elezioni, da tenere secondo un regolamento che verrà approvato dalle Parti firmatarie il presente Accordo, per una rappresentanza, esclusivamente a livello aziendale, in misura pari al 5% dei collaboratori, con un minimo di 3 rappresentanti, nel caso che i collaboratori siano più di 30, ovvero 1 rappresentante, per un numero di collaboratori compreso fra 15 e 30. Le rappresentanze in questione opereranno senza alcun onere né costo per il committente.
7. Il collaboratore ha facoltà di rilasciare delega a favore dell'Organizzazione sindacale da lui prescelta, per la riscossione di una quota mensile del compenso, nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La delega è rilasciata per iscritto e trasmessa al committente a cura del collaboratore o dell'Organizzazione sindacale interessata; essa ha effetto a partire dal mese successivo a quello del rilascio e può essere revocata dal collaboratore in qualsiasi momento, con la stessa decorrenza, inoltrando la relativa comunicazione al committente e all'Organizzazione sindacale interessata.
8. Il committente provvederà ad operare la trattenuta sindacale in occasione di ogni corresponsione dei compensi, versandola alla O.S. interessata con cadenza trimestrale.
9. Il committente metterà a disposizione, in luogo accessibile, una bacheca per le comunicazioni delle XX.XX. firmatarie del presente Accordo.
Articolo 21 - Decorrenza e durata.
1. Il presente accordo decorre dal 1 luglio 2004 ed ha validità e durata fino al 30 giugno 2007 (3 anni).
Norma transitoria: L’applicazione dell’Accordo ai rapporti in corso al momento della sottoscrizione dell’Accordo stesso è condizionata alla sottoscrizione del contratto individuale, di cui all’art. 9, che i committenti dovranno predisporre e proporre a ciascun collaboratore entro 60 giorni dalla sottoscrizione dell’Accordo nazionale.
Articolo 22 - Verifiche
1. Le Parti concordano, alla luce del carattere sperimentale delle intese, sulla necessità di effettuare momenti di verifica, con periodicità inizialmente annuale, per esaminare e discutere eventuali problematiche insorte, valutando l’opportunità di introdurre modifiche normative.
Nota a Xxxxxxx: Le Parti convengono di dar luogo ad un primo confronto informale entro i 6 mesi successivi alla sottoscrizione del presente Accordo. Tale confronto potrà aver luogo, su richiesta motivata di alcuna delle Parti, anche prima del predetto termine.
Articolo 23 - Condizioni di miglior favore. Adeguamenti tabellari.
1. La presente intesa, nel dettare una disciplina globalmente migliorativa rispetto alla situazione nazionalmente e localmente in atto, annulla ed assorbe eventuali diverse condizioni, ancorché ritenute di miglior favore rispetto a singoli istituti, concordate a qualsiasi titolo a livello locale e/o individuale relativamente alla tipologia di rapporti operativi dedotti nel presente Accordo, esistenti alla data di sottoscrizione dell’Accordo stesso, salvo per quanto riguarda il livello economico tabellare medio individualmente e/o aziendalmente in vigore. L’applicazione di tale ultimo principio avverrà a mezzo di accordi aziendali, facendo in ogni caso salvi gli adeguamenti medi definiti nazionalmente, così come indicato all’allegato 2. Tali adeguamenti saranno applicati tenendo conto dell’articolazione dei valori economici aziendalmente vigenti, riferiti all’effettiva situazione organizzativa verificatasi a livello aziendale nell’anno 2003, nonché dei nuovi minimi previsti a livello nazionale, come indicati nell’allegato 2, in modo tale che l’incremento derivante dalle sopra indicate operazioni sia pari all’incremento derivante dall’applicazione della percentuale di adeguamento al complesso dei compensi erogati nel suddetto anno 2003 (monte incrementi disponibile) . Nel corso di tali operazioni di adeguamento saranno applicati, nell’ordine, i seguenti principi:
1. determinazione del costo complessivo dei compensi, secondo le tabelle aziendali e le situazioni organizzative valide nell’anno 2003. I compensi delle matineé andranno ragguagliati ad orari pari a 3,5 ore;
2. applicazione al valore del costo così determinato l’aumento globale del 11%, ottenendo così l’aumento globale disponibile (A);
3. sostituzione della tabella aziendale con quella nuova minima nazionale, lasciando inalterati i singoli valori aziendali che dovessero risultare maggiori di quelli nazionali, ottenendo la tabella B;
4. applicazione ai singoli valori della tabella aziendale in vigore al 30.6.2004 l’aumento del 11%, ottenendo la tabella C;
5. se a seguito di tale operazione i valori minimi nazionali (tabella B) risultano tutti raggiunti,
la tabella C è definitiva;
6. se nessun valore minimo nazionale (tabella B) è raggiunto, la tabella C è definitiva, con l’applicazione della norma relativa alle quattro tranches annuali di allineamento;
7. se i valori minimi nazionali di cui alla tabella B risultano raggiunti solo in parte, si utilizza l’aumento globale disponibile A per determinare quote di incremento dei singoli valori, proporzionali ai relativi differenziali di costo, che consentano di uguagliare prioritariamente i valori della tabella C che risultino inferiori a quelli della tabella B;
8. se A è sufficiente per quanto sopra previsto, si determina il costo (D) delle tipologie di compensi ragguagliate al nuovo valore pari a quello minimo nazionale; il residuo (A-D) verrà utilizzato per incrementare i valori degli altri compensi (in modo da ottenere importi superiori a quelli minimi nazionali);
9. se A non è sufficiente per uguagliare tutti i singoli valori, lo stesso verrà distribuito in modo proporzionale a tutti i differenziali di costo, ferma restando, in tal caso, l’applicazione della norma relativa alle quattro tranches annuali di allineamento.
Articolo 24 - Procedure di rinnovo.
1. L’ Accordo potrà essere disdettato da alcuna delle parti contraenti, con lettera raccomandata
A.R. da inviare non oltre tre mesi prima della scadenza. In tale lettera dovranno essere esplicitate le richieste che la parte disdettante chiede di discutere in sede di rinnovo.
2. In mancanza di disdetta di alcuna delle parti, l’ Accordo è rinnovato per una durata di un anno, e così via di anno in anno. In ogni caso l’Accordo stesso rimarrà comunque in vigore fino al suo rinnovo.
Articolo 25 - Rinvio a norme di legge.
1. Per quanto non previsto dal presente accordo, si applica quanto previsto in proposito al Titolo VII, Capo I, artt. da 61a 69 del D.Lgs.10 settembre 2003, n° 276, nonché le altre norme di legge facenti riferimento ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
Articolo 26 - Procedura in caso di novità legislative.
1. In caso di emanazione di ulteriori norme, aventi valore di legge e/o regolamentari, applicabili alla tipologia dei rapporti dedotti nel presente accordo, le Parti si incontreranno entro tre mesi per le conseguenti intese , che dovranno conseguire una piena armonizzazione con tali norme, ferma restando la conferma dell’Accordo nella sua globalità.
Roma, 15 luglio 2004
FAC-SIMILE DI CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA (A PROGRAMMA) ELABORATO SULLA BASE DELL’ART. 9 DELL’ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO PER GLI ADDETTI AL TOTALIZZATORE, INGRESSI E SS.VV. STIPULATO FRA FEDERIPPODROMI E SLC-CGIL, NIdiL-CGIL, FISASCAT-CISL, UILCOM-UIL.
CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA.
Tra il signor , che agisce nella propria veste di legale rappresentante della impresa (ditta, Società, etc.)……………………………………………………
con sede in …………………………………………….. , codice fiscale ,
partita IVA , in prosieguo richiamato come “committente”
e
il signor……………………………………………., nato a……………………………………… (..), il ……………………………….,residente in e domiciliato, agli effetti
del presente contratto, in (indirizzo completo)………………………………………………………...
telefono casa …………………, cellulare ………………, codice fiscale… ,
in prosieguo richiamato come “collaboratore”,
premesso
1. che la (ditta, Società, etc.) gestisce l’ippodromo di ed in connessione con tale attività provvede, fra l’altro, ad organizzare lo svolgimento delle corse dei cavalli secondo i calendari e le altre disposizioni dettate dall’UNIRE, nonché ad effettuare la raccolta delle scommesse mediante la gestione del totalizzatore situato all’interno dell’ippodromo stesso;
2. che per le attività operative relative alla effettuazione delle corse nonché alla gestione del totalizzatore di cui sopra, ivi compresi i servizi relativi agli ingressi all’ippodromo, ed altri servizi vari, sempre nelle giornate di corse, secondo le previsioni e le norme tutte contenute nell’Accordo 15 luglio 2004, stipulato fra Federippodromi e SLC-CGIL, NIdiL-CGIL e FISASCAT-CISL, UILCOM-UIL (in seguito richiamato come Accordo), il suddetto committente ha necessità di far svolgere un programma di lavoro, relativo alla singola stagione di corse, individuato nell’allegato 1 che fa parte integrante del presente contratto;
3. che il signor , a norma dell’art. 5, comma 3, dell’Accordo, ha espresso la propria disponibilità alle seguenti prestazioni di collaborazione:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………. (indicare quantità, collocazione e tipologie delle giornate di corse per le quali è stata espressa disponibilità)
si conviene e stipula quanto segue :
a) la premessa fa parte integrante ed essenziale del presente contratto e ne costituisce il primo patto;
b) il committente conferisce al collaboratore, che accetta, l’incarico relativo all’attività di
………………………………………………………………………………………………..
(specificare : cassiere del totalizzatore, cassiere ingressi, fattorino di campo e simili)
da svolgere presso gli/l’impianto/i di in
concomitanza con le giornate di corse;
c) il suddetto incarico è inteso alla realizzazione del programma di lavoro quale risultante dall’allegato 1 al presente contratto, di cui costituisce parte integrante, ed è quindi da considerare a termine, per tutta la durata del programma stesso;
d) a norma dell’art. 7 – 6° comma – dell’Accordo, il collaboratore informa:
di non aver alcuna esigenza personale, connessa con eventuali corsi di formazione e/o di perfezionamento professionale che egli stesso stia seguendo, ovvero abbia intenzione di seguire nel periodo interessato al presente contratto: eventuali variazioni alle dichiarazioni rese saranno tempestivamente certificate dal Collaboratore al Committente.
(ovvero : di avere le seguenti esigenze personali, connesse con corsi di formazione e/o di perfezionamento professionale, che analiticamente di seguito indica, che egli stesso sta seguendo o ha intenzione di seguire nel periodo interessato al presente contratto, delle quali dà atto essere stato tenuto conto nella fissazione del programma di lavoro di cui all’allegato 1)
e) il collaboratore svolgerà la propria attività in maniera del tutto autonoma, al di fuori di ogni vincolo predeterminato, compreso quello relativo agli orari della prestazione, salvo per quanto riguarda le necessità di coordinamento funzionale con gli altri collaboratori, in relazione allo svolgimento delle corse dei cavalli, secondo modalità, calendari ed orari disposti dall’U.N.I.R.E., contenuti nel programma di cui all’allegato 1;
f) eventuali variazioni a quanto sopra, disposte dall’UNIRE, saranno comunicate dal committente al collaboratore non appena note;
g) qualora, a seguito di modifiche al calendario di corse disposte dall’UNIRE, e comunicate dal committente al collaboratore, quest’ultimo non sia in grado di eseguire la prestazione per tutte o parte delle giornate oggetto di modifiche secondo il nuovo calendario, lo stesso potrà rinunciare ad eseguire la o le prestazioni nei giorni oggetto di spostamento, fermo restando lo svolgimento della restante parte del programma; resta ferma, per quanto attiene alla spettanza dei compensi per le giornate soppresse o spostate, la normativa di cui all’art. 14, ultimo comma, dell’Accordo;
h) eventuali incarichi aggiuntivi, proposti dal committente ed accettati dal collaboratore, dovranno risultare da apposita integrazione al programma di cui precedente punto c);
i) il committente non eserciterà nei confronti del collaboratore alcun potere gerarchico e disciplinare, salvo il necessario coordinamento come indicato al precedente punto e);
j) nell’espletamento dell’attività il collaboratore opererà con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico assunto, facendo uso appropriato della sua professionalità e della sua creatività, che non saranno in alcun modo limitate da parte del committente;
k) onde consentire il proprio reperimento per eventuali necessità informative relative alle prestazioni da effettuare, il collaboratore indica il presente recapito: …………………………….
…………………………………….(indicare preferibilmente il n° di telefono, ovvero confermare il recapito indicato in epigrafe);
l) le parti convengono, nel rispetto dei principi contenuti all’art. 61 del D.Lgs. 276/2003, di valutare (con periodicità da indicare), in un’ottica di coordinamento e nel rispetto dell’autonomia nell’esecuzione della prestazione, i risultati del lavoro svolto, anche in relazione agli obbiettivi di base del programma;
m) la durata del programma è correlata allo svolgimento della/e riunione/i (precisare) dell’anno
…… , con inizio il……………… e termine il… L’esecuzione del programma di
lavoro avrà inizio subito dopo la sottoscrizione del presente contratto (oppure : dal
) e riguarderà le sole giornate di corse indicate nel programma stesso, per le quali entrambe le parti hanno confermato la loro disponibilità, rispettivamente, ad offrire e ad eseguire la prestazione, secondo il disposto dell’art. 5 dell’Accordo;
n) a norma dell’art. 9 – 3° comma – il collaboratore si dichiara fin d’ora disponibile ad accettare eventuali incarichi giornalieri aggiuntivi, in caso di sopravvenute necessità;
(clausola facoltativa: nel caso in cui il collaboratore manifesti fin dall’inizio la propria indisponibilità, riservandosi di prendere la relativa decisione di volta in volta, cassare la clausola stessa);
o) prima dell’inizio del programma di lavoro, indicato al punto precedente, (ovvero: durante lo svolgimento del programma di lavoro, indicato al punto precedente, ma al di fuori dello stesso) il collaboratore verrà incluso in un programma di aggiornamento formativo, organizzato dal committente, relativo a:
…………………………………………………………………………………………; durante tale programma di aggiornamento formativo sarà corrisposto al collaboratore il 50% del compenso giornaliero previsto.
(Nota : il presente punto è opzionale e sarà cassato qualora non ne ricorrano i presupposti);
p) per il periodo fino al… il rapporto potrà essere risolto da entrambe le parti senza
alcuna conseguenza né preavviso, a norma degli artt. 7- 4° comma - e 9 -1°comma - lett.k) dell’Accordo;
(clausola inseribile in caso di prima stipula di un contratto per una delle forme di collaborazione disciplinate dall’Accordo, mai in precedenza esercitate dal collaboratore. Il periodo massimo è pari a 10 giornate di corse, per non più di 30 giorni di calendario; i suddetti periodi sono ridotti al 50% in caso di avvenuta formazione a norma dell’art. 7, 3° comma, dell’Accordo);
q) il compenso per la realizzazione del programma di lavoro sarà nella misura giornaliera indicata nell’allegato 1; l’importo complessivo verrà corrisposto con cadenza mensile, in rate di importo pari al maturato nel periodo di corresponsione, a mezzo di busta o prospetto paga.
A tal proposito le parti dichiarano che per la determinazione dei compensi hanno tenuto conto dei minimi nazionali, e relative modalità di applicazione, delle tariffe in uso presso l’impianto di cui al punto 1 della premessa, derivanti da pattuizioni aziendali ovvero anche da situazioni di fatto in vigore alla data di sottoscrizione del presente contratto; dichiarano altresì che, così come previsto all’art. 63 del D.Lgs. 276/2003, è stato tenuto conto anche di quanto normalmente corrisposto, nello stesso luogo di esecuzione del rapporto, per analoghe prestazioni di lavoro autonomo, considerando la specificità della prestazione stessa, e ritengono pertanto i compensi pattuiti proporzionati alla quantità e qualità delle prestazioni dedotte. In caso di ritardato pagamento nei termini di cui all’articolo 11 dell’Accordo, si applica quanto previsto al terzo comma di tale articolo;
r) per quel che concerne la disciplina dei rimborsi spese (se sostenute ed autorizzate, come più sotto specificato), dovranno essere presentate (indicare la periodicità)
le relative note giustificative; se il collaboratore utilizza mezzi propri di spostamento finalizzati all’esecuzione dell’incarico ricevuto, verrà riconosciuto un rimborso chilometrico sulla base delle tariffe ACI. (per trasferte che comportino pasti o pernottamenti fuori sede, come indicato all’articolo 12, secondo comma, dell’Accordo, indicare le relative modalità di rimborso, tenendo conto delle prassi in atto.)
Il rimborso delle spese avrà luogo con la seguente periodicità ………………………………
( di xxxxx, in uno con la corresponsione dei compensi, anche in connessione con l’obbligo di far figurare in busta paga tutte le somme corrisposte al collaboratore);
s) il collaboratore, nel rispetto di quanto previsto all’art. 64 del D.Lgs. 276/2003, si impegna a non diffondere notizie ed apprezzamenti attinenti ai programmi del committente, ed alla organizzazione di essi, né a compiere, in alcun modo, atti in pregiudizio delle attività del committente stesso; lo stesso, compatibilmente con il completo assolvimento degli impegni assunti con il presente contratto e con le dichiarazioni rese nello stesso, sarà libero di prestare, a favore di terzi diversi dal committente la prestazione oggetto del presente, la propria attività, in qualsivoglia forma, purché la stessa non sia tale da arrecare danno all’immagine e/o qualsiasi pregiudizio al committente;
t) il collaboratore prende atto delle norme di deontologia di cui all’art. 8 dell’Accordo e si impegna a rispettarle scrupolosamente, con particolare riguardo all’assoluto divieto di scommettere sulle corse dei cavalli, sia per conto proprio che di terzi, all’interno e/o all’esterno dell’ippodromo. Eventuali infrazioni a questo divieto costituiranno giusta causa di risoluzione del rapporto di collaborazione;
u) per quel che riguarda le situazioni scaturenti da malattia, infortunio e gravidanza, si richiamano integralmente i contenuti dell’art. 66 del D.Lgs. 276/2003 e dell’art. 14 dell’Accordo; a tale proposito si conviene che nel caso di ricorrenza di alcuno degli eventi previsti all’art. 14, la prestazione lavorativa del collaboratore verrà sospesa, senza diritto al alcun compenso, nei limiti e con le modalità indicati all’art. 14 stesso;
v) il committente comunicherà al collaboratore con modalità verbali, da corredare, se del caso, con documentazione inerente, le misure per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché della prevenzione infortuni, con pieno rispetto delle norme di garanzia previste all’art. 66, comma 4, del D.Lgs. 276/2003; Il nominativo del R.S.P.P. (responsabile del servizio di prevenzione e protezione dagli infortuni sul lavoro) in azienda, cui il collaboratore è tenuto a rapportarsi per ogni situazione o circostanza nonché per qualsiasi informazione inerente, è il seguente: ; tale soggetto è reperibile
presso
…………………………………………………………………………………………………….;
w) il contratto di lavoro si risolve automaticamente al termine del programma indicato nell’allegato 1;
x) le parti possono recedere prima della scadenza del termine di cui sopra per giusta causa, così come esplicitata all’art. 15 – 2° comma – dell’Accordo; è compreso fra le motivazioni di giusta causa anche il mancato rispetto, da parte del collaboratore, delle norme di deontologia di cui all’art. 8 dell’Accordo, con la conseguenza della risoluzione di diritto dell’incarico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 C.C.. Il recesso previsto al presente punto deve essere comunicato per iscritto;
y) il collaboratore potrà risolvere il rapporto prima del termine, al di fuori delle fattispecie di giusta causa, di cui al precedente punto, con preavviso di un mese; in caso di mancato rispetto di questa clausola, il collaboratore sarà tenuto al risarcimento, indicato all’art. 15 – 4° comma – dell’Accordo, con un importo pari alla media giornaliera dei compensi dovuti per l’intero rapporto già effettuato, rapportata al periodo mancante fino al termine del preavviso che sarebbe stato dovuto; il committente avrà diritto di rivalersi per tale risarcimento su tutte le competenze finali dovute al collaboratore;
z) entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto il committente corrisponderà al collaboratore un premio di fine mandato (P.F.M.) in misura pari al 3% dei compensi maturati nel corso del rapporto di collaborazione appena terminato, e comunque per la parte di rapporto successiva al 15 luglio 2004;
aa) il collaboratore avrà facoltà di iscriversi al Fondo Integrativo di Previdenza che sarà stato concordato fra le Parti sociali. In tal caso la contribuzione al Fondo a carico del collaboratore sarà costituita dall’intero importo corrispondente al P.F.M., integrato da una ulteriore quota, di pari importo, a carico del committente;
bb) il committente dichiara che è attiva dal 1 gennaio 2005, a favore del collaboratore e previa accettazione dello stesso, una forma assistenziale integrativa, nelle forme e con le caratteristiche indicate all’art. 23 dell’Accordo. Il collaboratore, presa visione del testo della convenzione relativa alla suddetta forma assistenziale, dichiara con la propria sottoscrizione di aderire / non aderire alla suddetta forma assistenziale integrativa, facendosi carico della relativa quota di iscrizione, che, a seguito della propria adesione, autorizza il committente a trattenere dai propri compensi;
cc) il collaboratore prende atto che potrà chiedere al committente l’effettuazione della trattenuta sindacale a favore dell’organizzazione sindacale alla quale abbia aderito;
dd) il collaboratore autorizza il committente a trattare e comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ai soli adempimenti formali e gestionali connessi con il presente contratto; egli inoltre si impegna ad effettuare la propria iscrizione nei confronti del competente istituto previdenziale;
ee) all’atto del pagamento dei compensi al collaboratore, il committente provvederà a trattenere dai compensi stessi le ritenute fiscali e previdenziali nei termini previsti dalla legislazione vigente;
ff) per eventuali controversie si fa esplicito riferimento alla previsione contenuta nell’art. 410 C.P.C., anche per quel che concerne la competenza territoriale, con il rispetto delle procedure indicate all’art. 18 – 2° comma – dell’Accordo;
gg) il rapporto ha natura di collaborazione coordinata e continuativa a programma (o fase di esso o a progetto) ed è disciplinato dal disposto dell’art. 4, comma 1, lett. c) della Legge 14 febbraio 2003, n° 30, dagli articoli contenuti nel Titolo VII ( da 61 a 69 ) del D.Lgs. 10 settembre 2003, n° 276 e dall’Accordo 15 luglio 2004, di cui in premessa; esso inoltre è escluso dal campo di applicazione dell’IVA, secondo le previsioni dell’art. 5 – comma 2 – del D.P.R. 633/72;
hh) per quanto non previsto, si applica l’Accordo di cui in premessa;
ii) nel caso che vengano stipulati nuovi accordi collettivi, a livello nazionale, nel settore dell’ippica ovvero interconfederali, applicabili alla categoria, per la regolamentazione dei rapporti di lavoro autonomo parasubordinato ( a progetto o a programma o fasi di esso ), modificativi o integrativi delle norme contenute nell’Accordo 15 luglio 2004, le parti convengono sulla necessità di adeguare il presente contratto a tali nuove regolamentazioni;
jj) il presente contratto verrà registrato in caso d’uso, ai sensi delle vigenti disposizioni; l’eventuale imposta di bollo sarà a carico del committente.
Letto, confermato e sottoscritto
Luogo e data ………………………………..
Il committente Il collaboratore
………………………………………………. …………………………………………….
Si approva espressamente il disposto del punto t), relativo al divieto di scommesse, nonché il punto ff), relativo alle procedure obbligatorie per la composizione delle eventuali controversie.
Luogo e data ………………………………..
Il committente Il collaboratore
……………………………………………. ………………………………………………
Allegato 1
Il presente programma di lavoro fa riferimento ed è parte integrante del contratto individuale di collaborazione coordinata e continuativa stipulato il fra ………………………………………..
(committente) ed il sig (collaboratore).
PROGRAMMA DEL CONTRATTO
Il committente… ha programmato l’esecuzione di attività
operative finalizzate alla (gestione del totalizzatore, presidio degli ingressi all’ippodromo, servizi vari attinenti alla raccolta delle scommesse ovvero allo svolgimento delle corse dei cavalli) presso l’ippodromo di In tale ottica conferisce al collaboratore sopra indicato,
secondo le previsioni contenute nel contratto di collaborazione sottoscritto in data odierna, della quale il presente costituisce parte integrante, il seguente programma.
1. Tipologia della prestazione oggetto del contratto, ed obbiettivo professionale connesso : (precisare, con la massima precisione possibile, la tipologia della prestazione, nonché l’esatto obbiettivo professionale che la prestazione stessa deve conseguire: cassiere totalizzatore, cassiere ingressi, fattorino di campo e simili )
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2. Modalità concordate per l’esecuzione della prestazione :
(precisare tutte le modalità operative con le quali il collaboratore dovrà eseguire la prestazione, ivi compresa l’eventuale individuazione della o delle fasi organizzative rispetto alle quali dovrà verificarsi la coincidenza temporal-funzionale della prestazione oggetto del programma; l’elencazione dovrà essere il più possibile esaustiva, onde evitare la necessità di fornire ulteriori indicazioni durante lo svolgimento del rapporto, salvo quelle derivanti dall’insorgere di fatti e/o circostanze inizialmente non prevedibili )
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3. Si concordano altresì le seguenti modalità di utilizzazione delle attrezzature assegnate (da indicare):
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4. Il collaboratore prende atto delle seguenti norme comportamentali per i casi di emergenza:
(indicare)
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5. Durante lo svolgimento del presente programma restano escluse forme di coordinamento diverse da quelle necessarie sotto il profilo meramente funzionale.
Per i soli collaboratori addetti ad operazioni di cassa:
6. Si concordano la seguenti modalità per la verifica giornaliera finale della consistenza di cassa, rispetto alle quali il collaboratore dichiara il proprio completo accordo:
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7. Programma oggetto del contratto :
a) Riunione di corse interessata ( precisare: estiva, autunnale, e simili) ……………………………
b) Durata del rapporto : inizio delle prestazioni ……………………………………………………..
termine delle prestazioni (fine della riunione ) …………………………….
c) Giornate di corse per le quali è richiesta la prestazione :
tipologia e giorno( ad es.: diurna, sabato 28 febbraio 2004 ) compenso giornaliero
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I compensi unitari sopra indicati sono conformi al tariffario in uso presso la Committente, derivante da conformi pattuizioni nazionali, aziendali ovvero da analoghe situazioni di fatto, tariffario che si allega al presente.
Le giornate di corse sopra indicate sono state riferite al Calendario UNIRE noto alla data odierna. Il Committente si riserva di proporre al collaboratore, successivamente alla pubblicazione della o delle restanti parti del Calendario da parte dell’UNIRE, l’estensione del programma alle ulteriori giornate risultanti dal nuovo Calendario UNIRE; il collaboratore, secondo quanto previsto all’art. 6
– ultimo comma – dell’Accordo 14 luglio 2004, sarà libero di accettare o meno lo svolgimento delle ulteriori giornate di corse richiestegli.
Luogo e data …………………………………………
Il committente Il collaboratore
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