Assicurazione Multirischi
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Impresa: Assimoco S.p.A. Impresa di assicurazione con sede legale in Italia numero di iscrizione Albo Imprese IVASS 1.00051
Prodotto: “Assirisk Studi e Agenzie”
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
Che tipo di assicurazione è?
La polizza multirischio Assirisk Studi e Agenzie, sviluppata da Assimoco S.p.A. per le Banche di Credito Cooperativo, le Casse Rurali, gli associati o dipendenti degli intermediari o i clienti di Assicura Agenzia S.r.l., è dedicata a imprese aventi fino a 50 addetti e ai proprietari, anche se persone fisiche, di fabbricati dati in locazione a terzi e da questi adibiti a studi e uffici professionali.
Che cosa è assicurato?
L’assicurazione copre:
✓ Sezione Incendio, Eventi naturali e altri danni ai beni: danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi;
✓ Sezione Furto e Rapina:
danni materiali e diretti dovuti alla perdita di beni, derivanti da Furto e Xxxxxx;
✓ Sezione Cristalli:
le spese, comprensive di quelle per il trasporto e l’installazione, necessarie per la sostituzione delle lastre, anche di terzi, rotte in seguito a un qualunque evento accidentale non espressamente escluso;
✓ Sezione Elettronica:
danni materiali e diretti causati alle apparecchiature elettroniche, anche se di proprietà di terzi, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso;
✓ Sezione Responsabilità Civile: Responsabilità civile verso terzi:
danni involontariamente cagionati a persone e/o a beni tangibili (RCT);
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro:
gli infortuni sul lavoro subiti dai dipendenti e/o dai prestatori di lavoro (RCO), incluse malattie professionali;
✓ Sezione Sostegno al reddito:
i danni da interruzione d’esercizio nell’ambito dell’attività
svolta;
sostegno temporaneo al reddito in caso di ricovero ospedaliero e/o periodo di convalescenza dovuti ad infortunio dell’assicurato;
✓ Sezione Assistenza:
i beni immobili e mobili assicurati attraverso una serie di prestazioni fornite da BLUE ASSISTANCE S.p.A.;
Con riferimento alle suddette sezioni, per il dettaglio delle garanzie sempre comprese e delle estensioni operanti con pagamento di un premio aggiuntivo di rimanda al DIP aggiuntivo.
L’ampiezza dell’impegno di Assimoco è rapportata alle somme assicurate e/o massimali prescelti dal contraente e indicati puntualmente nella scheda di polizza.
Che cosa non è assicurato?
L’assicurazione non copre:
🗶 Sezione Incendio, Eventi naturali e altri danni ai beni:
- fabbricati vuoti ed inoccupati, in corso di costruzione e/o ristrutturazione;
- fabbricati, macchinari e impianti in stato di inattività;
- macchinari, attrezzature ed arredamento in leasing o impianti fotovoltaici e pannelli solari termici, qualora già coperti da apposita assicurazione;
🗶 Sezione Furto e Rapina
- macchinario, attrezzature ed arredamento in leasing qualora già coperti da apposita assicurazione.
🗶 Sezione Cristalli
- le lastre oggetto di compravendita, aventi valore
artistico e/o d’antiquariato e i lucernari;
🗶 Sezione Elettronica
- le apparecchiature elettroniche oggetto di produzione, riparazione, commercializzazione o in semplice deposito e costruite da oltre 10 anni dalla data del sinistro;
- i telefoni cellulari, smartphone, tablet e smartwatch.
🗶 Sezione Responsabilità Civile:
Ai fini dell’assicurazione RCT non sono considerati terzi:
- il coniuge, i genitori, i figli dell’assicurato nonché
qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- quando l’assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le persone che, essendo in rapporti di dipendenza con l’assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, i lavoratori parasubordinati soggetti inail, eventuali subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro i quali indipendentemente dall’esistenza di un qualsiasi rapporto con l’assicurato subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività alle quali si riferisce la garanzia;
- le società le quali, rispetto all’assicurato che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’Art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.
Che cosa non è assicurato? 🗶 Sezione sostegno al reddito Non sono assicurabili le persone fisiche affette da alcolismo, tossicodipendenza, sieropositività diagnosticata da test HIV, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), epilessia. 🗶 Sezione Assistenza Non sono assicurabili i beni immobili e mobili posti in ubicazioni diverse da quelle assicurate. | Ci sono limiti di copertura? ! Sono presenti esclusioni, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo per il cui dettaglio si rimanda al DIP aggiuntivo; ! Puoi perdere il diritto all’indennizzo se intenzionalmente (dolo) esageri l’ammontare del danno da te subito; ! Per la Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro l’assicurazione non opera quando l’Assicurato non è in regola con gli obblighi assicurativi di legge, salvo che l’irregolarità derivi da comprovata ed involontaria errata interpretazione delle norme e dei regolamenti vigenti in materia. |
Dove vale la copertura? Le Sezioni assicuranti i beni sono operanti nell’ubicazione del rischio indicata in polizza, entro i confini della Repubblica Italiana. A maggior precisazione: Sezione Responsabilità Civile: relativamente alla responsabilità civile verso terzi l’assicurazione vale per i sinistri verificatisi nei territori di tutti i Paesi del mondo con l’esclusione dei danni verificatisi negli USA, Canada e Messico ove la garanzia è prestata limitatamente ad eventi avvenuti in conseguenza della partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati. Relativamente alla Responsabilità civile verso prestatori di lavoro l’assicurazione vale peri danni verificatisi in tutti i Paesi del mondo. | |
Che obblighi ho? Hai l’obbligo di: - dichiarare e fornire tutte le informazioni necessarie per la valutazione del rischio assicurato. - comunicare ogni circostanza che comporti un aggravamento del rischio coperto; - comunicare ogni sinistro a tutti gli assicuratori ai sensi dell’Art. 1910 Codice Civile, in presenza di altre assicurazioni, esistenti o stipulate successivamente, che coprono lo stesso rischio assicurato con questa polizza. - denunciare il sinistro nel più breve tempo possibile, inviando ad Assimoco o all’intermediario il modulo di denuncia di sinistro unitamente a tutta la documentazione comprovante l’evento; Qualora le tue dichiarazioni risultino false o reticenti o se ometti uno dei precedenti adempimenti, puoi perdere (in maniera totale o parziale) il diritto all’indennizzo o provocare la decadenza della copertura. | |
Quando e come devo pagare? Il primo premio o la prima rata di premio (comprensivo di imposte di legge) devono essere corrisposti alla firma del contratto. I premi successivi o le rate di premio successive devono essere pagati entro il trentesimo giorno dopo quello della scadenza. La polizza può prevedere il frazionamento del premio senza ulteriori oneri aggiuntivi. Le rate vanno pagate alle scadenze stabilite in base al frazionamento. Il pagamento può essere effettuato tramite: addebito automatico sul conto corrente (procedura sepa), assegno bancario, postale o circolare non trasferibile intestato aa Assimoco o all’intermediario, bonifico bancario con accredito sull’apposito conto corrente intestato ad Assimoco o all’intermediario, in contanti (entro il limite di 750 euro annui) o con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l’intermediario. | |
Quando comincia la copertura e quando finisce? La copertura ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all’Intermediario alla quale è assegnata la polizza oppure ad Assimoco. Il contratto ha durata minima di un anno e prevede la possibilità di stipulazione sia con tacito rinnovo che senza tacito rinnovo, a scelta del Cliente. In caso di tacito rinnovo, in assenza di disdetta da parte del Contraente o di Assimoco, il contratto si intende rinnovato per una nuova annualità. In caso di assenza di tacito rinnovo il contratto cessa alla data di scadenza indicata in polizza senza necessità di comunicazione fra le parti. | |
Come posso disdire la polizza? Hai facoltà di recedere dalla polizza inviando comunicazione scritta ad Assimoco: - per polizza di durata annuale a mezzo raccomandata o comunicazione di posta elettronica certificata (PEC) spedita almeno 60 giorni prima della data di scadenza annuale. - entro 60 giorni dalla data di effetto/stipulazione, esclusivamente qualora la polizza sia abbinata ad un finanziamento sottostante assicurato per la garanzia incendio. In assenza di formale disdetta, data nei termini esposti, la polizza si rinnova automaticamente per ogni successivo periodo annuo di durata. |
Assicurazione multirischi Studi e Agenzie
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi Danni (DIP aggiuntivo Danni)
Impresa: Assimoco S.p.A.
Prodotto: “STUDI E AGENZIE”
Data ultimo aggiornamento: 17/06/2022 - il DIP Aggiuntivo Xxxxx pubblicato è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale della Compagnia.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Assimoco S.p.A. – Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Movimento Cooperativo - Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B – Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx (XX) – Telefono 02/269621 - Fax 02/00000000 – xxx.xxxxxxxx.xx - PEC: xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Capitale Sociale € 107.870.685,00 i.v..
Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 03250760588 - R.E.A. n. 1086823 - P.I. n. 11259020151* –
Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 11.06.1979 – G.U.
n. 195 del 18.07.1979 - Albo Imprese IVASS n. 1.00051 – Gruppo Assimoco (Albo Gruppi IVASS n. 051) Capogruppo del Gruppo Assimoco.
*Per fatturazione Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)
Con riferimento all’ultimo bilancio d’esercizio vengono di seguito riportate le informazioni sulla situazione patrimoniale della Compagnia: | ||||
Patrimonio netto | Capitale Sociale | Riserve Patrimoniali | ||
€ 263.907.645 | € 107.870.685 | € 128.793.344 | ||
Per ulteriori dettagli si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della Compagnia (SFCR) disponibile sul sito internet xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxx-xxxxx/Xxxxxxx-x-xxxxxxxxxxxxx-xxx- finanziaria.html, di cui si specificano i seguenti importi: | ||||
Requisito patrimoniale di solvibilità | Fondi propri a copertura | Indice di solvibilità | Requisito patrimoniale minimo | Fondi propri a copertura |
€ 106.414.139 | € 343.760.414 | 323% | € 47.886.363 | € 343.760.414 |
Al contratto si applica la legge italiana. |
Che cosa è assicurato? |
L’ampiezza dell’impiego di Assimoco è rapportata ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente. |
Sezione Incendio, eventi naturali ed altri danni ai beni – Garanzie sempre operanti |
Sono indennizzati i danni materiali e direttamente causati ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, da: ✓ incendio; fulmine; Implosione, Esplosione o Scoppio non causati da ordigni esplosivi; ✓ caduta aeromobili, meteoriti, corpi orbitanti volanti, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate; ✓ onda sonica determinata da aeromobili ed oggetti in genere in moto a velocità supersonica; ✓ sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettriche ed elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito i beni assicurati oppure enti posti nell’ambito di 20 m. da esse; ✓ urto di veicoli stradali in transito sulla pubblica via e/o su strada privata ad uso pubblico ✓ fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte dei fabbricati medesimi; ✓ danni causati per ordine dell’Autorità resi necessari allo scopo di impedire, limitare, o arrestare i danni provocati dagli eventi garantiti in Polizza; ✓ caduta rovinosa di ascensori, montacarichi e simili, compresi i danneggiamenti agli impianti; ✓ correnti o scariche elettriche od altri fenomeni elettrici; ✓ fuoriuscita di acqua a seguito di rotture di tubazioni e condutture, impianti idrici, igienicosanitari, di riscaldamento o condizionamento al servizio dei fabbricati assicurati, comprese le spese per la ricerca del guasto e la sua riparazione; ✓ autocombustione; scoppio od esplosione del carburante contenuto nei serbatoi dei veicoli; ✓ furto di fissi e infissi; ✓ acqua piovana e disgelo a seguito di ingorgo o traboccamento dei sistemi di scarico ✓ gelo; occlusioni e rigurgiti dei sistemi fognari; rottura di tubazioni interrate; Sono altresì indennizzati: ✓ spese di demolizione e sgombero; spese per rimuovere, depositare e ricollocare beni illesi; spese per ricostruire cose particolari; spese per la ricerca e la riparazione dei danni da acqua ed in caso di dispersione di gas; eventuali oneri di ricostruzione ✓ tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo e sabotaggio; ✓ eventi atmosferici; ✓ colaggio acqua da impianti di estinzione ✓ onorari dei periti; |
Sezione Furto e Rapina – Garanzie sempre operanti |
Sono indennizzati i danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da: ✓ furto, rapina ed estorsione avvenuti nei locali indicati in polizza quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi; ✓ guasti delle cose assicurate provocati per commettere il furto o per tentare di commetterlo; ✓ atti vandalici commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati; |
Sezione Cristalli – Garanzie sempre operanti |
Sono risarcibili le spese per la sostituzione delle lastre in seguito a qualunque evento accidentale nonché la demolizione, lo sgombero e lo smaltimento dei residui del sinistro. |
Sezione Elettronica – Garanzie sempre operanti |
Sono indennizzati i danni materiali e diretti causati alle apparecchiature elettroniche da qualsiasi evento non espressamente escluso nonché gli onorari dei periti. |
Sezione Responsabilità Civile – Garanzie sempre operanti |
L’Assicurato è tenuto indenne di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni corporali (morte e lesioni personali) e di danni materiali (distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati) involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato per danni corporali e materiali imputabili a fatto doloso e/o colposo di persone addette all’attività per le quali è prestata l’assicurazione e delle quali lo stesso debba rispondere ai sensi di legge. |
La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi comprende inoltre i danni corporali e materiali cagionati a terzi in conseguenza dell’esercizio delle seguenti attività preliminari, complementari, commerciali ed accessorie: ✓ operazioni di ritiro e consegna delle pratiche relative all’attività svolta dallo studio professionale, la copertura si intende limitata ai soli costi di rifacimento delle pratiche stesse; ✓ proprietà ed uso di velocipedi a pedali da parte dei dipendenti per lavoro o per servizio; ✓ la gestione, nell’ambito dell’azienda, di una mensa aziendale e/o bar; ✓ la gestione ed uso, nell’ambito dell’azienda, di distributori automatici di cibi e bevande; ✓ il servizio di pulizia dei locali dell’azienda; ✓ il servizio antincendio interno all’azienda, organizzato e composto da personale dipendente dell’Assicurato; ✓ l’erogazione di servizi sanitari prestati in presidi posti all’interno dell’azienda, compresa la responsabilità civile personale dei sanitari addetti al servizio, sempreché tali soggetti siano in possesso dei requisiti previsti da leggi e regolamenti per il loro svolgimento; ✓ l’organizzazione, nell’ambito delle sedi aziendali, di corsi di formazione e/o aggiornamento professionale cui possono partecipare anche soggetti esterni, di conferenze, congressi, tavole rotonde, convegni e seminari; ✓ la partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso l’allestimento e lo smontaggio di stands, con intesa che qualora l’allestimento e lo smontaggio sia affidato a terzi, la garanzia opera a favore dell’Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. ✓ la proprietà e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari, striscioni ovunque installati, con intesa che qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell’Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori; ✓ la gestione di CRAL aziendale, dall’organizzazione di gite aziendali e di attività ricreative, sociali e sportive in genere; ✓ l’organizzazione di visite guidate nell’ambito dell’azienda, dall’effettuazione di prove, presentazioni, dimostrazioni di prodotti e/o di macchinari, sia all’interno dell’area dell’azienda, sia presso i clienti. Tutti i soggetti, esclusi gli addetti nello svolgimento delle proprie mansioni, che partecipano a questa attività sono considerati terzi limitatamente alle lesioni corporali; ✓ servizio di vigilanza effettuato anche con guardiani armati e/o cani, inclusa la proprietà di cani da guardia e non, anche fuori dal recinto dell’Azienda; ✓ il possesso e utilizzo di beni e fabbricati in comodato, leasing o locazione utilizzati dall’Assicurato per lo svolgimento delle attività descritte in polizza; |
La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi comprende: ✓ danni corporali e materiali subiti da terzi a seguito di Xxxxxx, aggressioni e atti violenti, a condizione che tali fatti e/o atti siano avvenuti nell’ambito delle sedi aziendali dell’Assicurato; ✓ danni materiali a Cose di terzi conseguenti ad Incendio, Scoppio ed Esplosione delle Cose di proprietà dell’Assicurato o dallo stesso detenute; ✓ interruzioni o sospensioni (totali o parziali), mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti danni materiali indennizzabili a termini di polizza; ✓ committenza auto per i danni cagionati a terzi dai dipendenti muniti di regolare abilitazione che per conto dell’Assicurato si trovino alla guida di autocarri fino a 35 X.xx, autovetture, motocicli e ciclomotori; ✓ committenza generica qualora l’Assicurato sia committente di operazioni, lavori e/o servizi connessi all’attività cui si riferisce l’assicurazione ed affidati per la loro esecuzione ad altre ditte, enti o persone in genere; ✓ veicoli in sosta per i danni ai veicoli di terzi e dei dipendenti dell’Assicurato, parcheggiati nell’ambito dell’azienda, anche se in consegna e custodia; ✓ le Perdite patrimoniali cagionate ai terzi/clienti, in conseguenza di errato Trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento UE 2016/679 purché conseguente a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo; ✓ i danni materiali alle cose di terzi in consegna e/o custodia non sottoposte o soggette a lavorazione; ✓ la responsabilità civile imputabile personalmente e direttamente agli addetti dell’Assicurato, per Danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi - escluso l’Assicurato stesso - nello svolgimento delle loro mansioni. ✓ la responsabilità civile derivante all’Assicurato per Xxxxx materiali e per morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite all’Art. 583 del Codice Penale involontariamente cagionati a terzi, causati da personale non dipendente mentre attendono per conto e nell’interesse dell’Assicurato ai lavori oggetto dell’attività; ✓ la responsabilità civile derivante all’Assicurato - per Xxxxx materiali e per morte o lesioni personali - involontariamente cagionati a terzi da liberi professionisti e da consulenti amministrativi, tecnici e legali mentre attendono per conto e nell’interesse dell’Assicurato ai lavori oggetto dell’attività; ✓ la responsabilità civile personale dei soci non addetti all’attività, degli amministratori e del legale rappresentante per Danni corporali e materiali cagionati a terzi, sempreché l’evento dannoso sia conseguente allo svolgimento da parte di tali soggetti di mansioni inerenti l’attività; |
✓ la responsabilità civile ascrivibile all’Assicurato per Danni corporali (morte e lesioni personali - escluse le malattie professionali) e per Danni materiali cagionati a terzi da fatto dei subappaltatori (inclusi i loro dipendenti) mentre eseguono i lavori per conto e nell’interesse dello stesso ✓ la responsabilità civile personale ascrivibile agli addetti dell’Assicurato che ai sensi di legge sono incaricati di verificare il rispetto degli adempimenti, l’osservanza ed il controllo delle norme e delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro; ✓ la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i Danni corporali e materiali in conseguenza di inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo provocato da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite, a seguito di rottura improvvisa, identificabile ed accidentale di impianti, condutture e macchinari fissi in genere; ✓ I danni corporali (morte e lesioni personali - escluse le malattie professionali) subiti da personale non dipendente nello svolgimento delle loro mansioni: • dai prestatori di lavoro non dipendenti che nel rispetto della vigente legislazione, si trovino occasionalmente a partecipare alle attività cui si riferisce la presente Assicurazione per l’effettuazione di prove pratiche su macchinari o per formazione/istruzione al lavoro: stage, tirocini, borse di studio, corsi di formazione a condizione che l’evento che ha generato il danno non sia considerabile come Infortunio sul lavoro rientrante nell’assicurazione RCO; • dai titolari e dai dipendenti di aziende addette a servizi di manutenzione, riparazione e collaudo, pulizia dei locali; • dai titolari e dai dipendenti di imprese quali aziende di trasporto, fornitori e clienti che occasionalmente partecipano ai lavori di carico e scarico, o a lavori complementari all’attività dell’Azienda; • dagli addetti dell’Assicurato in conseguenza di crollo totale o parziale del/i Fabbricato/i e delle relative pertinenze, a condizione che l’evento che ha generato il danno non sia considerabile come Infortunio sul lavoro rientrante nell’assicurazione RCO ✓ i Danni corporali (per morte e lesioni personali) subiti da liberi professionisti (ingegneri, progettisti, direttori lavori, assistenti degli stessi) e da consulenti amministrativi, tecnici e legali mentre attendono per conto e nell’interesse dell’Assicurato ai lavori oggetto dell’attività assicurata dal contratto; ✓ i Danni corporali subiti dagli Amministratori (escluso il Legale Rappresentante), in relazione all’espletamento delle cariche da questi ricoperte negli organi sociali; | |
Sezione Sostegno al reddito – Garanzie sempre operanti | |
La sezione Sostegno al reddito è attivabile solo in abbinamento alla Sezione Incendio, eventi naturali, altri danni ai beni e intende sostenere l’assicurato per mitigare gli effetti monetari dovuti ad una conseguente interruzione di attività. Sono previste le seguenti quattro garanzie: | |
Maggiori Spese | In caso di sinistro indennizzabile a termini della sezione Incendio, eventi naturali e altri danni ai beni che provochi l’interruzione totale o parziale dell’attività assicurata, sono rimborsate, le spese straordinarie documentate, purché necessariamente e non inconsideratamente sostenute, per il proseguimento dell’attività quali, a titolo di esempio: ! uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti; ! lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale; ! lavorazioni presso terzi o affidate a conto terzisti; ! fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi; ! affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell’attività, compresi i relativi costi di trasferimento. |
Indennità aggiuntiva | In caso di Sinistro indennizzabile a termini dalla sezione Incendio, eventi naturali e altri danni ai beni verrà riconosciuta, a titolo di risarcimento per interruzione o intralcio dell’attività un un’indennità aggiuntiva a percentuale per danni di interruzione d’esercizio. |
Diaria forfettaria | In caso di forzata interruzione dell’attività dell’azienda assicurata causata da sinistro indennizzabile a termini della Sezione Incendio, eventi naturali e altri danni ai beni Assimoco riconoscerà all’Assicurato un importo forfettario di euro 200 per ogni giorno lavorativo di totale forzata interruzione dell’attività, purché di durata superiore a 5 giorni lavorativi e fino a 45 giorni per sinistro. |
Sostegno temporaneo al reddito | Qualora a seguito di un infortunio il Ricovero Ospedaliero sia superiore a 5 giorni consecutivi e/o il periodo di convalescenza domiciliare successivo al ricovero sia superiore a 30 giorni consecutivi, Assimoco corrisponderà all’Assicurato - a titolo di Sostegno Temporaneo al Reddito - la somma mensile indicata nella scheda di polizza - per un periodo massimo pari a 6 mensilità. |
Sezione Assistenza – Garanzie sempre operanti | |
Assimoco per l’erogazione delle prestazioni di assistenza e per la gestione e liquidazione dei relativi sinistri si avvale di BLUE ASSISTANCE – Xxx Xxxxx Xxxxx, x. 00 - 00000 Xxxxxx. C.F. 06471170016 - Partita I.V.A. 11998320011. In caso di sinistro, l’Assicurato deve rivolgersi direttamente ed esclusivamente ad BLUE ASSISTANCE S.P.A. che provvede all’erogazione delle prestazioni. BLUE ASSISTANCE assicura l’erogazione delle seguenti prestazioni: ✓ invio di un elettricista per interventi di emergenza presso l’azienda assicurata a causa di guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente oppure in caso di guasto o scasso dell’impianto di allarme; ✓ invio di un fabbro se è impossibile accedere nell’Azienda assicurata a causa del Furto, dello smarrimento o della rottura delle chiavi, o a causa del guasto o dello scasso delle serrature; dello scasso di fissi ed infissi, a seguito di Xxxxx tentato o consumato, Incendio, fulmine, Scoppio, Esplosione, atti vandalici o allagamento, quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali dell'Azienda. ✓ Invio di un frigorista nel caso in cui, a seguito di guasto elettrico del frigorifero, dell’impianto elettrico o della valvola termostatica, si crei il mancato o irregolare funzionamento dell’impianto di refrigerazione che possa determinare un danno alle Merci in refrigerazione. ✓ Invio di un serrandista in caso di smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura delle saracinesche che rendano impossibile l’accesso; quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura delle saracinesche, in modo tale da non garantirne la sicurezza, a seguito di Furto o di tentato Furto, Incendio, Esplosione, Scoppio, allagamento. ✓ invio di un idraulico se l’Azienda è allagata o se, in essa, manca l’acqua o ci sono infiltrazioni a causa della rottura, dell’otturazione o di un guasto delle tubature fisse dell’impianto idraulico; se è impossibile scaricare le acque nere degli impianti igienico-sanitari dell’Azienda assicurata a causa dell’otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico; per mancanza totale di riscaldamento provocato dalla rottura o guasto di tubazioni o di valvole oppure di ostruzione della circolazione dell’acqua dell’impianto di riscaldamento nei locali dell’Azienda assicurata; per allagamento provocato da un guasto delle valvole o dei tubi dell’impianto di riscaldamento dell’Azienda assicurata. ✓ Invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura per il salvataggio o il risanamento dell'Azienda e del relativo contenuto, nei seguenti casi se, in un punto qualsiasi dell’Azienda assicurata, si è verificato un allagamento o un’infiltrazione d’acqua a causa della rottura, dell’otturazione o di un guasto delle tubature fisse dell’impianto idraulico; se è impossibile scaricare le acque nere degli impianti igienico-sanitari dell’Azienda assicurata a causa dell’otturazione delle tubature di scarico fisse dell’impianto idraulico. ✓ invio di un sorvegliante se risulta compromessa la sicurezza dell’Azienda assicurata a causa di atti di vandalismo, di Furto o di tentato Furto; Blue Assistance si obbliga a fornire all’amministratore dell’Azienda e dietro sua richiesta, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata qualora lo stesso si trovi in una località posta a oltre 50 Km dal comune di residenza dell’Assicurato in Italia o all’estero e a causa di Furto, tentato Furto, Incendio, fulmine, Esplosione, Scoppio, o altro danno per cui sia prevista l’attivazione di una delle precedenti Prestazioni debba rientrare immediatamente presso l’Azienda. | |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
Sezione Incendio, eventi naturali ed altri danni ai beni | |
Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo | |
Perdita pigioni | Nel caso in cui il Fabbricato assicurato sia locato a terzi la garanzia prestata per il Fabbricato comprende, le somme rimaste a carico dell’Assicurato per il verificarsi di uno degli eventi indennizzabili a termini di Polizza, equivalenti alla perdita del canone di locazione per il periodo strettamente necessario al ripristino dello stesso, con il limite di un anno. |
Ricorso Terzi e/o locatari | Assimoco, fino alla concorrenza del Massimale assicurato, risarcisce le somme che l’Assicurato, per capitale, interessi e spese, è tenuto a corrispondere, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per Danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da Sinistro indennizzabile a termini di Polizza. La garanzia indennizza l’assicurato anche quando il sinistro è causato da colpa grave dello stesso ed è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell’utilizzo di beni, attività industriali, commerciali, agricole o di servizi. |
Rischio Locativo | Assimoco, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli Artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risarcisce, i danni diretti e materiali causati da incendio od altro evento garantito dalla presente Polizza ai locali tenuti in locazione, usufrutto o comodato ad uso gratuito dall'Assicurato. |
Fenomeno elettrico in aumento | Possibilità di aumentare l’importo indennizzabile previsto in garanzia base. |
Spese demolizione e sgombero in aumento | Possibilità di aumentare l’importo indennizzabile previsto in garanzia base. |
Ricostruzione cose particolari in aumento | Possibilità di aumentare l’importo indennizzabile previsto in garanzia base. |
Eventi Speciali Plus | Il pacchetto prevede l’indennizzo dei danni materiali e diretti: • Causati dalla grandine a serramenti, vetrate e lucernari in genere; lastre in cemento-amianto (se risulta bonificato secondo le tecniche in uso), fibrocemento e manufatti in materia plastica, anche se facenti parte di Fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati; Impianti fotovoltaici e Pannelli solari termici. • causati agli enti assicurati conseguenti a crollo totale o parziale del Tetto o delle pareti causato da sovraccarico di neve; • causati, se assicurata la partita Fabbricato, a Fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti (escluso comunque il relativo contenuto) dovuti a Eventi atmosferici; • causati dagli eventi atmosferici e se assicurata la partita Fabbricato, a installazioni esterne quali cancelli, muri di cinta e recinzioni, verande e/o dehors (escluso il relativo contenuto); tende e tendoni parasole o frangisole purché installate su strutture fisse a protezione di vetrine, ingressi e finestre; • Causati da Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, Terrorismo o sabotaggio e, se assicurata la partita Contenuto, a enti mobili posti all’aperto negli spazi di pertinenza dell’Azienda assicurata. |
Opzioni con riduzione del premio | |
Franchigia | È prevista la possibilità di ridurre il premio di polizza scegliendo fra i due seguenti livelli di franchigia, e precisamente: - Opzione franchigia “MEDIUM” - Opzione franchigia “LARGE” Per il dettaglio si rimanda al capitolo “Limiti di copertura “ |
Sezione Furto e rapina | |
Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo | |
Valori in mezzi di custodia | L’assicurazione è prestata per valori custoditi in Casseforti o Armadi Corazzati. |
Valori fuori dai mezzi di custodia | L’assicurazione è prestata per valori fuori da mezzi di custodia purché chiusi a chiave in cassetti, mobili, armadi anche metallici, registratori di cassa |
Portavalori in aumento | Possibilità di aumentare l’importo indennizzabile previsto in garanzia base. |
Guasti cagionati dai ladri in aumento | Possibilità di aumentare l’importo indennizzabile previsto in garanzia base. |
Atti vandalici in aumento | Possibilità di aumentare l’importo indennizzabile previsto in garanzia base. |
Opzioni con riduzione del premio | |
Mezzi di chiusura rinforzati | Il Contraente / Assicurato può beneficiare di una riduzione del premio a fronte di dichiarazione, essenziale ai fini dell’efficacia del contratto, che ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4mt dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura: • serramenti in legno pieno dello spessore minimo di 15mm o di acciaio dello spessore minimo di 8/10mm, senza luci di sorta, chiusi con serratura di sicurezza azionati catenacci di adeguata robustezza e lunghezza x xxxxxxxxx di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall’interno; • inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15mm, ancorate nel muro, con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50cm e 18cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400cm². Sono pertanto esclusi - in quanto non sia diversamente convenuto - i danni da furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura. |
Impianto di allarme (requisiti IMQ) | Il Contraente / Assicurato può beneficiare di una riduzione del premio a fronte di dichiarazione, essenziale ai fini dell’efficacia della garanzia, • che i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto automatico di allarme antifurto a Norme CEI, munito di registratore di funzione (di controllo) ed installato da ditta registrata presso l’IMQ; • che si impegna a mantenere in perfetta efficienza l’impianto di allarme sopra descritto ed a attivarlo ogni qualvolta nei suddetti Locali non vi sia presenza di persone; • che ha stipulato un regolare contratto di manutenzione con la ditta installatrice registrata presso l’IMQ, che prevede ispezioni almeno semestrali e rilascio del relativo certificato di manutenzione ordinaria; • che farà effettuare esclusivamente alla ditta cui è affidata la manutenzione tutte le operazioni, sostituzioni e modifiche; In caso di sinistro, se l’impianto risulterà non installato o non attivato, Assimoco non sarà tenuta a pagare alcun indennizzo. |
Impianto di allarme generico | Contraente / Assicurato può beneficiare di una riduzione del premio a fronte di dichiarazione, essenziale ai fini dell’efficacia della garanzia, che i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto automatico di allarme antifurto installato da Ditta specializzata. Il Contraente/Assicurato si impegna a mantenere detto impianto in perfetta efficienza e ad attivarlo ogni qualvolta nei suddetti Locali non vi sia presenza di persone. In caso di sinistro, se l’impianto risulterà non installato o non attivato, la Compagnia non sarà tenuta a pagare alcun indennizzo. |
Sezione Cristalli | |
La Sezione non prevede opzioni con riduzione o pagamento di un premio aggiuntivo. | |
Sezione Elettronica | |
Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo | |
Supporti Dati | Sono indennizzati i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti dati danneggiati, distrutti o sottratti, nonché per la ricostituzione dei dati contenuti nei supporti stessi, dall’ultima copia di sicurezza effettuata, in casi di danno materiale e diretto causato ai supporti dati. Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal Sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione. |
Maggiori costi | Sono indennizzati i maggiori costi sostenuti dall’Assicurato rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall’apparecchio o dall’impianto danneggiato o distrutto. Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a: • uso di un impianto o apparecchio sostitutivo; • applicazione di metodi di lavoro alternativi; • prestazioni di servizi da terzi. Sostenuti durante il periodo di indennizzo che non potrà essere superiore a 180 giorni dal momento in cui insorgono i maggiori costi. |
Impiego mobile | Sono indennizzati i danni materiali e diretti causati alle apparecchiature elettroniche ad impiego mobile all’esterno dell’ubicazione del rischio indicata in polizza, nonché durante il trasporto con le relative operazioni di carico e scarico entro i confini del territorio italiano. La garanzia furto, nella fase di trasporto sui veicoli, sarà operante a condizione che: • il veicolo sia chiuso a chiave, con cristalli completamente alzati, sia provvisto di tetto rigido o con capote serrata; • gli impianti e le apparecchiature vi siano conservate per il tempo strettamente necessario al trasporto ed all’espletamento delle attività a cui sono destinate; • gli impianti e le apparecchiature siano riposte in maniera che non siano visibili dall’esterno. |
Programmi standard in licenza d’uso | Sono indennizzati i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi danneggiati, distrutti, o sottratti in caso di danno materiale e diretto indennizzabile a termini della presente sezione ai supporti dove sono memorizzati, purché la duplicazione o il riacquisto siano necessari o avvengano entro 12 mesi dal sinistro. |
Opzioni con riduzione del premio | |
Non sono previste dalla sezione. | |
Sezione Responsabilità Civile | |
Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo | |
Responsabilità civile verso prestatori d’opera (RCO) | Responsabilità civile verso prestatori d’opera L’Assicurato è tenuto indenne di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile, ai sensi del Codice Civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti nello svolgimento delle attività per le quali è prestata l’assicurazione. Per i titolari, i familiari coadiuvanti, i soci e gli associati in partecipazione che prestano la loro opera, in quanto soggetti all’obbligo dell’assicurazione INAIL, la garanzia opera limitatamente alla rivalsa INAIL. L’Assicurazione RCO è efficace purché l’Assicurato sia in regola con gli obblighi assicurativi di legge, o che, se non in regola, l’irregolarità derivi da comprovata ed involontaria errata interpretazione delle norme e dei regolamenti vigenti in materia. (Buone fede inail). Malattie Professionali L’assicurazione RCO comprende le malattie professionali sofferte da prestatori di lavoro ed addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione, a condizione che le malattie insorgano e si manifestino in data posteriore a quella della stipula del contratto e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità della presente estensione. Lavoratori stagionali Le prestazioni di cui ai punti precedenti si intendono operanti anche per ulteriori lavoratori stagionali, fino ad un massimo di 4 e per un periodo massimo di 120 giorni per lavoratore, sempre che in regola con gli obblighi assicurativi previdenziali e con le norme di legge in tema di occupazione e mercato del lavoro. |
Responsabilità civile della proprietà dei fabbricati | L’Assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato, ai sensi di legge, per i Danni corporali e materiali cagionati a terzi nella sua qualità di proprietario di Fabbricati, destinati ad attività commerciali o artigianali, compresa la responsabilità derivante all’assicurato nella sua qualità di committente di lavori di straordinaria manutenzione. Sono compresi i ai Danni corporali e materiali conseguenti: • a lavori di ordinaria manutenzione; qualora tali lavori siano affidati a terzi, la garanzia opera a favore dell’Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori; • a spargimento d’acqua verificatosi a seguito di guasti o rotture accidentali degli impianti idrici, di riscaldamento e/o condizionamento, compresi i danni conseguenti a rigurgiti di fogna, ma sempreché gli impianti siano di stretta pertinenza del Fabbricato assicurato; • ad Incendio, Xxxxxxx ed Esplosione del Fabbricato di proprietà dell’Assicurato per i danni provocati a persone o a Cose di terzi. • alla proprietà di parchi, aree verdi, alberi di alto fusto, strade private e recinzioni a condizione che siano di diretta pertinenza del Fabbricato; • alla quota parte di proprietà dell’Assicurato, quando quest’ultima sia riferita ad una singola porzione di Fabbricato e per i danni di cui debba rispondere in proprio; per la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali altri soggetti. • alla mancata rimozione di neve e ghiaccio dai tetti o da coperture similari, da piante, nonché da marciapiedi o dalle aree di accesso all’Azienda; • a interruzione o sospensione (totale o parziale) dell’utilizzo di beni, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a Danni materiali per i quali l’Assicurato sia responsabile ai sensi di legge. |
Opzioni con riduzione del premio | |
Franchigia | È prevista la possibilità di ridurre il premio di polizza scegliendo fra i due seguenti livelli di franchigia, e precisamente: - Opzione franchigia “MEDIUM” - Opzione franchigia “LARGE” Per il dettaglio si rimanda al capitolo “Limiti di copertura “ |
Sezione Sostegno al reddito | |
La Sezione non prevede opzioni con riduzione o pagamento di un premio aggiuntivo. | |
Sezione Assistenza | |
La Sezione non prevede opzioni con riduzione o pagamento di un premio aggiuntivo. |
Che cosa NON è assicurato? |
Sezione Incendio, eventi naturali e altri danni ai beni, Xxxxx e Rapina, Cristalli, Elettronica, Responsabilità Civile, Sostegno al reddito, Assistenza |
🗶 Non sono previste ulteriori informazioni rispetto a quanto contenuto nel Dip. |
Ci sono limiti di copertura? | |
Valida per tutte le Sezioni | |
Inoperatività della copertura a seguito dell’applicazione di sanzioni | ! Assimoco non è tenuta a fornire qualsiasi copertura assicurativa o prestazione e pagare qualsiasi sinistro, se il fatto di: a) garantire la copertura assicurativa b) pagare un sinistro c) fornire una prestazione possa esporre Assimoco all’applicazione o al rischio di applicazione di: 1) sanzioni, divieti o restrizione in base a quanto previsto da Risoluzione delle Nazioni Unite 2) disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti di altri ordinamenti giuridici ai quali Assimoco deve attenersi. |
Sezione Incendio, eventi naturali e altri danni ai beni | |
Per alcune garanzie è prevista una franchigia (somma fissa) o uno scoperto (in percentuale) per ciascun sinistro. | |
Esclusioni sempre operanti Dalla copertura sono esclusi i danni: ! causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione; ! causati da terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni, piene, alluvioni, mareggiate; ! causati da esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; ! di Furto, Rapina, occupazione abusiva; ! indiretti quali quelli derivanti dal mancato godimento o uso delle cose assicurate, di eventuali altri pregiudizi o di profitti sperati; ! subiti dalle Merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti a eventi per i quali è prestata l’Assicurazione; ! causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell’Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata. | |
Fenomeno elettrico Dalla copertura sono esclusi i danni causati da usura, carenza di manutenzione o manomissione; verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché quelli accaduti durante le operazioni di collaudo o prova; dovuti a difetti noti all’Assicurato o al Contraente all’atto della stipulazione della Polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore. Sono inoltre esclusi i costi di intervento o di sostituzione relativi a controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura. Per le apparecchiature assicurate che prevedono l’installazione di apparecchi di protezione e stabilizzazione, i danni imputabili a variazione di tensione della rete elettrica di alimentazione saranno indennizzabili solo se installati e funzionanti i suddetti apparecchi. |
Acqua condotta Dalla copertura sono esclusi i danni derivanti da traboccamento, rigurgito e rotture di fognature; provocati da colaggio e rotture degli impianti automatici di estinzione; provocati da gelo, umidità e stillicidio; derivanti da infiltrazioni di acqua piovana non conseguenti a rottura accidentale di tubazioni. |
Acqua Piovana Dalla copertura sono esclusi i danni che si verificassero ai Fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno nonché da acqua penetrata attraverso lucernari o finestre lasciate aperte o non efficacemente chiuse; indiretti o di inattività di qualsiasi genere e specie o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate; che si verificassero a Fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti e quanto in essi contenuto; a cose poste all’aperto o sotto tettoie; al Campionario Merci poste a meno di 12cm dal livello del pavimento dei locali; da umidità e stillicidio; dovuti a mancata o cattiva manutenzione del Fabbricato |
Gelo Dalla copertura sono esclusi i danni provocati dal gelo per rotture di condutture installate all’esterno del Fabbricato anche se interrate; verificatisi in locali sprovvisti di impianto di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 consecutive prima del sinistro. |
Tubazioni interrate Dalla copertura sono esclusi i danni al Campionario Merci poste ad altezza inferiore a 12 cm. dal suolo; conseguenti a gelo. |
Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo o sabotaggio Dalla copertura sono esclusi i danni di Furto, Rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; subiti dalle Merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno; causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre; verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata; da imbrattamento dei muri esterni del Fabbricato assicurato; cagionati dai ladri a Fissi e infissi in occasione di Furto o Rapina consumati o tentati; subiti da enti mobili posti all’aperto. Relativamente ai danni causati da Terrorismo restano esclusi i danni causati da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari; derivanti da interruzioni di servizi quali elettricità, gas, acqua e comunicazioni. |
Eventi Atmosferici • Dalla copertura sono esclusi i danni causati da fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali od artificiali; mareggiata e penetrazione di acqua marina; formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; gelo, neve, cedimento o franamento del terreno; valanghe, slavine; • Dalla copertura sono esclusi i danni subiti da alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere; • cancelli, muri di cinta e recinzioni, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, Pannelli solari termici, insegne od antenne e consimili installazioni esterne; enti all’aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione; Fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti, gazebo, capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto; installazioni esterne quali verande, dehors, tende e tendoni parasole o frangisole; Serre, tunnel, fungaie; serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre in cemento-amianto a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal Tetto o dalle pareti; lastre in cemento-amianto o fibrocemento, manufatti di materia plastica, Impianti fotovoltaici, Pannelli solari termici per effetto di grandine. |
Colaggio acqua da impianti di estinzione Dalla copertura sono esclusi i danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell’impianto che dei locali protetti; i danni causati dal gelo; le spese sostenute per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione. |
Ricorso terzi e/o Locatari • Dalla copertura sono esclusi i danni a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli degli addetti dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria o del suolo. • Non sono comunque considerati terzi il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; quando l’Assicurato non sia persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità limitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; le Società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’Art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime. |
Dispersione liquidi ! Dalla copertura sono esclusi i danni derivanti o conseguenti ad usura, corrosione, imperizia e/o negligenza, errata apertura o chiusura di valvole e/o rubinetti dovuti ad imperfetta tenuta dei contenitori; di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri; di fuoriuscita di materiale fuso; di stillicidio; causati ad altri enti da dispersione del liquido; ! Restano escluse le spese sostenute per la ricerca e la rottura e la sua riparazione. | |
Eventi speciali plus ! Grandine su elementi fragili Si intendono comunque esclusi i danni alle Serre. ! Sovraccarico Neve Si intendono esclusi i danni a Fabbricati (e relativo contenuto) che risultino non conformi alle norme di legge ed a eventuali disposizioni locali relative ai carichi e sovraccarichi di neve, vigenti all’epoca della costruzione o del più recente rifacimento delle strutture del Tetto, nonché a Fabbricati (e relativo contenuto) in corso di costruzione, di ristrutturazione o di rifacimento, a meno che tali lavori siano ininfluenti ai fini della presente estensione di garanzia. Sono inoltre esclusi i danni causati da scivolamento della neve sui tetti o comunque dalle coperture del Fabbricato assicurato nonché dal trascinamento di, a titolo esemplificativo e non esaustivo, comignoli, tegole, grondaie, antenne; da valanghe e slavine; da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente garanzia; a lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne, camini, tegole, grondaie, pluviali, pannelli solari e/o fotovoltaici, impermeabilizzazioni, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del Fabbricato in seguito al sovraccarico di neve. ! Eventi atmosferici su tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti Sono comunque esclusi i danni a lastre in cemento-amianto, fibrocemento e manufatti in materia plastica per effetto di grandine. | |
Schema riepilogativo – Sezione incendio e altri danni ai beni | |
! Per alcune garanzie può essere prevista una franchigia (somma fissa), uno scoperto (in percentuale) e un limite di indennizzo (importo massimo prestabilito con cui viene liquidato il danno) per ciascun sinistro. | |
Franchigia SMALL | |
Garanzia | Franchigia - EURO |
Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi | 1.000 |
Terrorismo o sabotaggio | 3.000 |
Eventi atmosferici | 1.000 |
Grandine su elementi fragili (pacchetto e venti speciali plus – facoltativo) | 1.000 |
Sovraccarico neve (pacchetto eventi speciali plus - facoltativo) | 1.000 |
Acqua piovana | 1.000 |
Ogni altra causa | 250 |
Franchigia MEDIUM | |
Garanzia | Franchigia - EURO |
Terrorismo o sabotaggio | 3.000 |
Ogni altra causa | 1.000 |
Franchigia LARGE | |
Garanzia | Franchigia - EURO |
Ogni altra causa | 3.000 |
Garanzia | Limite indennizzo - EURO |
Valori | € 5.000 per annualità assicurativa |
Incendio, Fulmine | La somma assicurata |
implosione, esplosione o scoppio non causati da ordigni esplosivi | La somma assicurata |
Caduta aeromobili | La somma assicurata |
Onda sonica | La somma assicurata |
Sviluppo di fumi, gas, vapori | La somma assicurata |
Urto di veicoli | La somma assicurata |
Fumo | La somma assicurata |
Danni causati per ordine delle Autorità | La somma assicurata |
Caduta rovinosa di ascensori e montacarichi | La somma assicurata |
correnti o scariche elettriche o altri fenomeni elettrici | € 10.000 per annualità assicurativa |
fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di tubazioni | La somma assicurata |
Spese per ricerca e riparazione guasti a seguito di fuoriuscita di acqua | € 10.000 per annualità assicurativa |
Autocombustione | La somma assicurata |
scoppio o esplosione del carburante contenuto nei serbatoi dei veicoli | La somma assicurata |
incendio, fulmine, esplosione e scoppio di beni presso esposizioni, fiere e mostre | 5% della somma assicurata alle relative partite con il massimo di € 25.000 per annualità assicurativa |
incendio, fulmine, esplosione e scoppio di Contenuto presso terzi | 10 % della somma assicurata alla partita Contenuto |
Furto di fissi e infissi | € 5.000 per annualità assicurativa |
Acqua piovana | € 10.000 per annualità assicurativa |
Gelo | € 5.000 per annualità assicurativa |
Occlusioni di tubazioni e rigurgiti di fogna | € 5.000 per annualità assicurativa con il sottolimite di € 1.000 per spese di ricerca e riparazione del guasto |
Rottura tubazioni interrate | € 5.000 per annualità assicurativa con il sottolimite di € 2.500 per enti assicurati posti nei piani interrati e/o seminterrati e di € 1.000 per spese di ricerca e riparazione del guasto |
demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla più vicina discarica autorizzata i residuati del sinistro | 15 % della somma assicurata alle partite Fabbricato e Contenuto con il massimo di € 100.000 per annualità assicurativa |
demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla più vicina discarica autorizzata i residuati “pericolosi” | 1,5 % della somma assicurata alle partite Fabbricato e Contenuto con il massimo di € 10.000 per annualità assicurativa |
Rimuovere e per ricollocare Contenuto assicurato e comunque illeso | € 10.000 per annualità assicurativa |
Ricostruire cose particolari | € 10.000 per annualità assicurativa |
spese di ricerca e di riparazione in caso di dispersione di gas | € 5.000 per annualità assicurativa |
Costi e/o oneri per la ricostruzione del fabbricato | 5 % dell’importo indennizzabile con il massimo di € 10.000 per annualità assicurativa |
Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo o sabotaggio | La somma assicurata con il limite del 50 % della somma assicurata per atti di terrorismo |
Eventi Atmosferici | La somma assicurata, con il massimo di € 15.000 per impianti fotovoltaici |
Colaggio acqua da impianti di estinzione | La somma assicurata |
Enti all’aperto | La somma assicurata |
Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo | |
Perdita pigioni | La somma assicurata |
Ricorso terzi e/o locatari | La somma assicurata |
Rischio locativo | La somma assicurata |
Fenomeno elettrico in aumento | La somma assicurata |
Spese demolizione e sgombero in aumento | La somma assicurata |
Ricostruzione cose particolari | La somma assicurata |
Dispersione liquidi | La somma assicurata |
Grandine | € 15.000 per annualità assicurativa |
Sovraccarico neve | 50 % della somma assicurata alle partite Fabbricato e Contenuto |
Eventi atmosferici causati a fabbricati o tettoie aperti. | 5% della somma assicurata alla partita Fabbricato con il massimo di € 25.000 per annualità assicurativa |
Eventi atmosferici causati a installazioni esterne | € 15.000 per annualità assicurativa |
Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo o sabotaggio a enti mobili posti all’aperto | 5% della somma assicurata alla partita Contenuto con il massimo di € 50.000 per annualità assicurativa |
Onorari dei periti | 5% del danno indennizzabile a termini di polizza, con il massimo di € 10.000 |
Sezione Furto e rapina | ||
Esclusioni sempre operanti Dalla copertura sono esclusi i danni: • verificatisi in occasione di incendi, trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra, anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità, rivolte, insurrezioni, confische, requisizione; • agevolati dall’Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave; • commessi od agevolati con dolo o colpa grave da: o persone che abitano con l’Assicurato o con il Contraente od occupano i Locali contenenti le cose assicurate o Locali con questi comunicanti; o persone del fatto delle quali l’Assicurato od il Contraente deve rispondere; o incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei Locali che le contengono o persone legate al Contraente o all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti. • verificatisi da Xxxxx avvenuto quando i Locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi. In tal caso la garanzia è sospesa dal 45° giorno; • indiretti non riguardanti la materialità delle cose assicurate. | ||
Schema riepilogativo – Sezione Furto e Rapina | ||
! Per alcune garanzie può essere prevista una franchigia (somma fissa), uno scoperto (in percentuale) e un limite di indennizzo (importo massimo prestabilito con cui viene liquidato il danno) per ciascun sinistro. | ||
Garanzia | Limite indennizzo - EURO | Franchigia/Scoperto |
Furto, rapina | La somma assicurata | Scoperto 20 % in caso di furto attraverso mezzi di chiusura difformi a quanto previsto in polizza |
Contenuto presso terzi, fiere, mostre ed esposizioni | 5 % della somma assicurata alla partita Contenuto | |
Cose particolari | 20 % della somma assicurata alla partita Contenuto | |
Valori comunque custoditi | 10% della somma assicurata alla partita alla partita Contenuto con il massimo di € 2.500 per sinistro | |
Portavalori | Scoperto 10 % | |
Guasti cagionati dai ladri | € 2.500 per sinistro | ============ |
Atti vandalici | 15 % della somma assicurata alla partita alla partita Contenuto | ============ |
Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo | ||
Valori in mezzi di custodia | La somma assicurata | Scoperto 20 % in caso di furto attraverso mezzi di chiusura difformi a quanto previsto in polizza |
Valori fuori dai mezzi di custodia | La somma assicurata | Scoperto 10 % per rapina |
Portavalori in aumento | La somma assicurata | Scoperto 10 % |
Guasti cagionati dai ladri in aumento | La somma assicurata | ============= |
Atti vandalici in aumento | La somma assicurata | ============= |
Scoperto per veicoli ricoverati | ============= | Scoperto 20 % |
Coesistenza di più scoperti | ============= | Massimo 25 % in concomitanza di più scoperti |
Mezzi di chiusura rinforzati | ============= | Scoperto 35 % in caso di mezzi di chiusura difformi |
Impianto di allarme (requisiti IMQ) | ============= | Scoperto 20 % in caso di mancato funzionamento dell’impianto |
Sezione Cristalli | ||
Esclusioni sempre operanti Dalla copertura sono esclusi i danni: • causati da terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni, piene, alluvioni, mareggiate, cedimento o franamento del terreno, assestamenti del Fabbricato, crollo totale o parziale del Fabbricato; • determinati da dolo del Contraente o dell’Assicurato; • derivanti da lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze; causati da esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione; derivanti da vizi di costruzione, difettosa installazione, mancanza o carenza di manutenzione; alle sorgenti luminose e insegne a seguito di surriscaldamento o corto circuito; avvenuti in occasione di riparazioni, rimozioni, traslochi, lavori di manutenzione straordinaria o di riadattamento dei locali nei quali si svolge l’Attività esercitata; derivanti da eventi indennizzabili a termini della sezione Incendio, eventi naturali e altri danni ai beni e della sezione Furto e Rapina, se operanti. • Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di Polizza. | ||
Schema riepilogativo – Sezione Cristalli | ||
! Per alcune garanzie può essere prevista una franchigia (somma fissa), uno scoperto (in percentuale) e un limite di indennizzo (importo massimo prestabilito con cui viene liquidato il danno) per ciascun sinistro. | ||
Garanzia | Limite indennizzo - EURO | Franchigia |
Ogni causa | € 2.000 per singola lastra con il massimo di € 1.000 per le insegne comprensivi delle eventuali spese di demolizione, sgombero e smaltimento | € 250 |
Sezione Elettronica | ||
Esclusioni sempre operanti Dalla copertura sono esclusi i danni: • causati con dolo dell’Assicurato e del Contraente; causati da terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni, piene, alluvioni, mareggiate, cedimento o franamento del terreno, assestamenti del Fabbricato, crollo totale o parziale del Fabbricato; causati da esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione; di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione, che siano conseguenza naturale dell’uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici; per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate; verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell’ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse; dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate; di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili; attribuibili a difetti noti al Contraente o all’Assicurato all’atto della stipulazione della Polizza, indipendentemente dal fatto che Assimoco ne fosse a conoscenza; ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate; da smarrimenti od ammanchi; derivanti da eventi indennizzabili a termini della Sezione Incendio, eventi naturali e altri danni ai beni e della Sezione Furto e Rapina, se operanti. Assimoco non indennizza altresì i danni causati da o dovuti a: • uso e abuso di Internet o sistemi similari; qualsiasi trasmissione elettronica di dati o altre informazioni; qualsiasi virus informatico, "worm", "logic bomb", "Cavallo di Troia" o problemi similari; uso o abuso di qualsiasi indirizzo Internet, siti Web o sistemi similari; qualsiasi dato o altre informazioni situati su siti Web o sistemi similari; qualsiasi perdita di dati o danni a qualsiasi sistema informatico, incluso ma non limitato a hardware o software; funzionamento o disfunzione di Internet o sistemi similari, o di qualsiasi indirizzo Internet, sito Web o sistemi; qualsiasi violazione, intenzionale o no, di qualsiasi diritto d’autore (incluso ma non limitato a marchi registrati, diritti d’autore o brevetti). | ||
Esclusione delle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica Assimoco non indennizza i danni la cui riparazione rientra nelle prestazioni di contratto di assistenza tecnica della casa costruttrice, o organizzazioni da essa autorizzate, anche se detto contratto non sia stato sottoscritto dall’Assicurato. Sono comunque esclusi i costi di intervento o di sostituzione dei componenti relativi a controlli di funzionalità; manutenzione preventiva; eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura; aggiornamento tecnologico dell’impianto. |
Impianto di condizionamento Qualora il costruttore o il fornitore prescriva un impianto di condizionamento d’aria, non sono indennizzabili i danni che si verifichino a seguito di variazione di valori dell’umidità e della temperatura ambientali, causate da un mancato o difettoso funzionamento dello stesso, qualora non risulti funzionante un impianto di segnalazione ottica ed acustica, completamente indipendente dall’impianto di condizionamento, che indichi o segnali guasti o variazioni dei valori, e sempreché questa segnalazione sia in grado di provocare l’intervento immediato per prevenire o limitare il danno, anche al di fuori dell’orario di lavoro. | ||
Supporti dati Non sono indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per errore o a cestinatura per svista. | ||
Maggiori costi Dalla copertura sono esclusi i maggiori costi dovuti a: • limitazioni dell’attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell’impianto o apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità; eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell’Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo dell’impianto o apparecchio distrutto o danneggiato; modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell’impianto o apparecchio distrutto o danneggiato; deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all’esercizio e ciò - se non altrimenti convenuto - anche se tali circostanze rappresentano o provocano ulteriori Danni materiali e diretti ad un impianto o apparecchio assicurato; danni ai supporti di dati; ricostituzione di dati e programmi distrutti o danneggiati. | ||
Impiego mobile Non sono indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi, la graffiatura o rottura di lenti, lo scollamento delle stesse dagli obiettivi. Limitatamente alla fase di trasporto, gli impianti e le apparecchiature devono essere riposte nelle custodie di cui sono dotati. | ||
Schema riepilogativo – Sezione Elettronica | ||
! Per alcune garanzie può essere prevista una franchigia (somma fissa), uno scoperto (in percentuale) e un limite di indennizzo (importo massimo prestabilito con cui viene liquidato il danno) per ciascun sinistro. | ||
Garanzia | Limite indennizzo - EURO | Franchigia/Scoperto |
Ogni causa | La somma assicurata | € 150 |
Xxxxx a componenti elettrici / elettronici / elettromeccanici senza palese riscontrabilità di cause esterne | scoperto 5% con minimo di € 1.000 | |
Danni imputabili a variazione di tensione nella rete elettrica: | €150 elevata a: • € 300 in caso in cui gli apparecchi di protezione e di stabilizzazione non risultino contestualmente danneggiati. • scoperto 5% dell’importo indennizzabile con il minimo di € 500 in caso di inesistenza o mancato allacciamento di apparecchi di protezione e di stabilizzazione. | |
Furto | La somma assicurata | scoperto 20 % dell’importo indennizzabile nel caso in cui l’autore del furto si sia introdotto nei locali forzando mezzi di chiusura difformi ai requisiti minimi previsti in polizza. |
Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo | ||
Supporti dati | La somma assicurata | Scoperto 10% dell’importo indennizzabile con minimo di € 150 |
Maggiori Costi | Importo giornaliero convenuto indicato in polizza con il massimo di 180 giorni | 3 giorni |
Impiego mobile | La somma assicurata | Scoperto 25 % dell’importo indennizzabile con il minimo di € 200 |
Programmi standard in licenza d’uso | La somma assicurata | scoperto del 10% dell’importo indennizzabile con il minimo di € 150 |
Sezione Responsabilità Civile |
Operatività della Sezione ! Efficacia dell’assicurazione L’Assicurazione è efficace per i sinistri verificatisi nel corso del periodo assicurativo annuale, annuale più frazione di anno e/o temporaneo, sempreché tali sinistri siano conseguenti ad eventi accidentali posti in essere durante tali periodi. ! Massimali L’Assicurazione è prestata sino a concorrenza dei massimali indicati in Polizza che rappresentano il massimo esborso di Assimoco per ogni Sinistro indennizzabile ai sensi del presente contratto di Assicurazione. Il Massimale stabilito resta ad ogni effetto unico anche nel caso di responsabilità concorrente o solidale di più Assicurati. È escluso dall’Assicurazione l’obbligo di risarcimento derivante da mero vincolo di solidarietà. ! Xxxxxxx risarcimento Assimoco non risponderà per somme superiori al Massimale per Sinistro previsto nel contratto per l’Assicurazione RCT, nel caso in cui uno stesso evento coinvolga contemporaneamente sia l’Assicurazione RCT che l’Assicurazione RCO. |
Responsabilità civile verso terzi (RCT) e Responsabilità civile verso prestatori d’Opera (RCO) Dalla copertura sono esclusi i danni: • derivanti dalla detenzione o dall’impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; • derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto; • conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d’acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; • derivanti dalla detenzione od impiego di esplosivi; • derivanti o conseguenti dall’emissione di onde e/o campi elettrici e/o magnetici; • verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione; • direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di Terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni. |
Responsabilità civile verso terzi (RCT) La garanzia RCT non comprende altresì i danni: • provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l’Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell’esercizio della propria attività; • alle Cose e/o al Campionario Merci trasportate su mezzi di trasporto, sia in fase di carico e/o scarico dai mezzi, sia in sosta nell’ambito di dette operazioni; alle Cose e/o al Campionario Merci che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle in ogni caso trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; • da Furto e quelli a Cose altrui derivanti da Incendio di Cose dell’Assicurato o che lo stesso detenga; • di cui l’Assicurato deve rispondere ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile; • alle opere in costruzione, alle opere e/o Cose sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori ed a quelle trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori, con esclusione di quelle opere e/o Cose che per volume, peso e destinazione non possono essere rimosse; • a condutture ed impianti sotterranei in genere inclusi quelli ad essi conseguenti; i danni a Cose dovuti ad assestamento, cedimento o franamento del terreno, da qualunque causa determinati; i danni a Fabbricati ed a Cose dovuti a vibrazioni o scuotimento del terreno da qualunque causa determinati; • a mezzi di trasporto sotto carico e scarico durante l’esecuzione delle operazioni stesse, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni; ai veicoli, motoveicoli, ciclomotori, natanti in sosta nell’area di pertinenza dei Fabbricati e aree annesse in uso all’Assicurato; • cagionati da macchine, macchinari, impianti, Merci e prodotti fabbricati, lavorati o venduti dopo la loro consegna a terzi; • cagionati da opere, impianti ed installazioni in genere dopo il loro compimento e quelli conseguenti ad omessa esecuzione dei lavori di manutenzione, riparazione o posa in opera; • da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili; • da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che, comunque, non abbia compiuto il sedicesimo anno di età; • alle persone trasportate su veicoli e/o natanti a motore; |
• derivanti dalla proprietà di Fabbricati e dei relativi impianti fissi; • da interruzione o sospensione (totale o parziale) di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi; • da inadempimenti di obbligazioni di risultato incluse penali o maggiori costi previsti da contratti di qualsiasi genere, nonché i risarcimenti a carattere sanzionatorio o punitivo; quando l’Assicurazione è stipulata per assicurare uno studio professionale e/o una Società di professionisti, sono esclusi i Danni corporali, materiali e patrimoniali inerenti la responsabilità di natura professionale derivante dall’erogazione delle prestazioni professionali esercitate dall’Assicurato. • da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e non direttamente derivatigli dalla legge. Inoltre limitatamente alle seguenti garanzie sempre operanti sono esclusi i danni: Incendio, scoppio ed esplosione di cose dell’assicurato o da lui detenute • a Cose di terzi che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed alle Cose sulle quali si eseguono i lavori. Veicoli in sosta nell’area dell’azienda • i danni da Xxxxx, quelli conseguenti al mancato uso degli autoveicoli/motoveicoli e quelli alle Cose trovantisi sui/nei veicoli stessi. • i danni causati da atti vandalici o comunque provocati senza una qualsivoglia responsabilità diretta dell’Assicurato o delle persone delle quali lo stesso debba rispondere. Danni a cose in consegna • i danni alle Cose sulle quali si eseguono i lavori nonché i Valori, Preziosi, Beni pregiati, veicoli, natanti e Cose in essi contenute. Danni da inquinamento • i Danni corporali e materiali derivanti da emissione o fuoriuscita di sostanze inquinanti in conseguenza di occlusione, tracimazione e/o rigurgito, da qualunque causa determinati, dagli impianti, condutture e macchinari, nonché da serbatoi e cisterne mobili e fisse. | ||||
Responsabilità civile verso prestatori d’opera (RCO) Malattie Professionali La garanzia non è operante: • per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; • per l’intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dell’Assicurato; • all’intenzionale mancata prevenzione del danno, per omessa riparazione o adattamento dei mezzi e/o delle misure predisposte per prevenire, contenere o eliminare fattori patogeni da parte dell’Assicurato; detta esclusione cessa di avere effetto per danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze; • per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro; • per le malattie professionali conseguenti ad asbestosi e silicosi, nonché per i casi di contagio da HIV. | ||||
Responsabilità civile della proprietà dei fabbricati Sono esclusi i danni a Cose di terzi che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo; corporali e materiali derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazione o demolizione; materiali derivanti da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali; corporali e materiali derivanti dall’esercizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, di arti e professioni esercitate dall’Assicurato o da terzi nei Fabbricati assicurati. causati da Fabbricati adibiti ad uso civile/abitativo; causati da Fabbricati ubicati al di fuori dei confini della Repubblica Italiana; causati da Fabbricati in cattivo stato di manutenzione e conservazione. | ||||
Schema riepilogativo – Sezione Responsabilità Civile | ||||
! Per alcune garanzie può essere prevista una franchigia (somma fissa), uno scoperto (in percentuale) e un limite di indennizzo (importo massimo prestabilito con cui viene liquidato il danno) per ciascun sinistro. | ||||
Garanzia | Limite indennizzo - EURO | Franchigia/Scoperto SMALL | Franchigia/Scoperto MEDIUM | Franchigia/Scoperto LARGE |
Responsabilità civile verso terzi | Il massimale assicurato | € 250 danni a cose | € 500 danni a cose | € 1.000 danni a cose |
Responsabilità civile verso terzi per eventi avvenuti in conseguenza alla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati nei territori di Usa, Canada e Messico, | Il massimale assicurato | € 2.500 per singolo sinistro |
Responsabilità civile verso terzi in caso di danno durante operazioni di ritiro e consegna e costi di rifacimento delle pratiche | € 10.000 per annualità | € 250 danni a cose | € 500 danni a cose | € 1.000 danni a cose |
Atti violenti - rapine - aggressioni | Il massimale assicurato | € 250 danni a cose | € 500 danni a cose | € 1.000 danni a cose |
Incendio, scoppio, ed esplosione di cose dell’assicurato o da lui detenute | € 100.000 solo danni a cose | 10 % con il minimo di € 250 danni a cose | 10 % con il minimo di € 500 danni a cose | 10 % con il minimo di € 1.000 danni a cose |
Interruzione o sospensione di attività | € 250.000 | 10 % con il minimo di € 250 danni a cose | 10 % con il minimo di € 500 danni a cose | 10 % con il minimo di € 1.000 danni a cose |
Committenza auto | Il massimale assicurato | € 250 danni a cose | € 500 danni a cose | € 1.000 danni a cose |
Committenza generica | Il massimale assicurato | € 250 danni a cose | € 500 danni a cose | € 1.000 danni a cose |
Veicoli in sosta nell’area dell’azienda | € 75.000 solo danni a cose | € 250 danni a cose | € 500 danni a cose | € 1.000 danni a cose |
Errato trattamento di dati personali ai sensi del regolamento UE 2016/679 | € 50.000 per annualità assicurativa | € 250 danni a cose | € 500 danni a cose | € 1.000 danni a cose |
Xxxxx a cose in consegna e custodia | € 200 per ciascun cliente/ospite elevato a € 1.000 per anno assicurativo | ===== | ===== | ===== |
Responsabilità civile personale degli addetti | Il massimale assicurato | € 250 danni a cose | € 500 danni a cose | € 1.000 danni a cose |
Responsabilità per danni causati da personale non dipendente | Il massimale assicurato | € 250 danni a cose | € 500 danni a cose | € 1.000 danni a cose |
Responsabilità civile per danni causati da liberi professionisti e consulenti | Il massimale assicurato | € 250 danni a cose | € 500 danni a cose | € 1.000 danni a cose |
Responsabilità civile personale dei soci non dipendenti, amministratori e legale rappresentante | Il massimale assicurato | € 250 danni a cose | € 500 danni a cose | € 1.000 danni a cose |
Responsabilità civile per fatto dei subappaltatori | Il massimale assicurato | € 250 danni a cose | € 500 danni a cose | € 1.000 danni a cose |
Responsabilità in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro (d.lgs. 2008/81) | Il massimale assicurato | € 250 danni a cose | € 500 danni a cose | € 1.000 danni a cose |
Danni da Inquinamento | € 100.000 solo danni a cose | 10 % con il minimo di € 250 danni a cose | 10 % con il minimo di € 500 danni a cose | 10 % con il minimo di € 1.000 danni a cose |
Xxxxx subiti da personale dell’assicurato non compreso nella definizione di addetti | Il massimale assicurato | € 2.600 |
Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo | ||||
Responsabilità Civile verso Prestatori d’Opera (RCO) | Il massimale assicurato | € 2.600 per ogni lavoratore infortunato | ||
Malattie Professionali | Il massimale assicurato | € 2.600 per ogni lavoratore infortunato | ||
Lavoratori Stagionali | Il massimale assicurato | € 2.600 per ogni lavoratore infortunato | ||
Distributori di carburante | € 50.000 solo danni a cose | € 250 danni a cose | € 500 danni a cose | € 1.000 danni a cose |
RC della proprietà dei fabbricati | Il massimale assicurato con il limite di € 250.000 per danni a cose e per danni di Interruzione o sospensione di attività | € 250 danni a cose | € 500 danni a cose | € 1.000 danni a cose |
Sezione Sostegno al reddito | ||||
Maggiori spese Sono escluse le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell’inattività causate da: • scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità; • difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all’attività e imputabili a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra. Sono inoltre escluse le maggiori spese sostenute a partire dal 121 giorno successivo al momento in cui si è verificato il Sinistro. | ||||
Sostegno temporaneo al reddito Sono esclusi dall’Assicurazione gli infortuni: • occorsi in occasione dell’uso, anche come passeggero, di aeromobili di Società e/o aziende di lavoro aereo per voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri, di aeromobili di aeroclubs e di apparecchi per il volo da diporto o sportivo quali ad esempio: deltaplani, ultraleggeri, parapendio, inclusa la pratica del paracadutismo; • occorsi in qualità di pilota e/o componente dell’equipaggio di aeromobili in genere; • occorsi in occasione della partecipazione come pilota e/o passeggero a corse, gare, prove, allenamenti comportanti l’uso di veicoli a motore, motoveicoli, ciclomotori e natanti a motore in genere, compresa la pratica di motocross svolta anche al di fuori di gare, prove, allenamenti, fatto salvo che si tratti di gare di regolarità pura; • occorsi in occasione dell’uso e guida di autoveicoli e motoveicoli a motore all’interno di circuiti adibiti agli sport motoristici; • sofferti per le conseguenze di trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.); • occorsi in conseguenza di ubriachezza quando l’Assicurato si trova alla guida di veicoli a motore, motoveicoli, ciclomotori o natanti di qualsiasi genere; • occorsi in occasione di azioni delittuose dolosamente compiute o tentate dall’Assicurato e/o da lui volontariamente attuate o consentite contro la sua persona; • sofferti a causa di malattie mentali e disturbi psichici in genere, di comportamenti nevrotici, epilessia, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive, stati paranoici, sindromi ansiose depressive; • sofferti a causa dell’uso di allucinogeni e da quello non terapeutico di stupefacenti o di psicofarmaci; • occorsi in occasione della partecipazione ad azioni temerarie ed inusuali, salvo gli atti compiuti per solidarietà umana; • sofferti a causa di guerre internazionali o civili, lotta armata e insurrezioni, atti terroristici; • occorsi in occasione della pratica di qualsiasi disciplina sportiva esercitata professionalmente; • sofferti in occasione della pratica di sport estremi quali: free climbing, skydiving, bungee jumping, freestyle ski, helisnow, kitewings, torrentismo, base jumping, canyoning, sci estremo, airboarding e similari alla pratica di sport estremi; • sofferti per l’uso di sostanze biologiche o chimiche quando tali sostanze non siano utilizzate per fini pacifici; |
• occorsi in occasione dell’uso e/o della guida di veicoli a motore e di natanti da diporto, se l’Assicurato è privo dell’abilitazione di legge; sono tuttavia compresi in garanzia gli infortuni subiti dall’Assicurato anche se in possesso di patente scaduta, a condizione che la patente sia successivamente rinnovata o rilasciata dagli organi competenti, o l’Assicurato dimostri, al momento del Sinistro, di essere in possesso dei requisiti per il rinnovo o rilascio, fatta eccezione per il caso di decesso o di invalidità permanente che non consente il rinnovo; • sofferti durante l’arruolamento volontario, il richiamo per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale. • Sono altresì esclusi dall’Assicurazione gli eventi sofferti: • per le conseguenze di xxxxx diverse da quelle addominali da sforzo e gli infarti da qualunque causa determinati; • per le conseguenze di malattie tropicali inclusa la malaria; • per le conseguenze di operazioni chirurgiche, accertamenti e cure mediche non resi necessari da Infortunio indennizzabile ai termini del contratto. | |
Schema riepilogativo – Sezione Sostegno al reddito | |
! Per alcune garanzie può essere prevista una franchigia (somma fissa), uno scoperto (in percentuale) e un limite di indennizzo (importo massimo prestabilito con cui viene liquidato il danno) per ciascun sinistro. | |
Garanzia | Limite indennizzo - EURO |
Maggiori Spese | Spese sostenute nei 120 giorni dal sinistro fino al massimo della somma assicurata |
Indennità Aggiuntiva | 10% dell’indennizzo liquidabile per i danni diretti alle partite fabbricato, Contenuto con il massimo di € 10.000 |
Diaria Forfettaria | € 200 per ogni giorno lavorativo a condizione che l’interruzione sia superiore a 5 giorni e con il massimo di 45 giorni |
Sostegno temporaneo al reddito | La somma indicata in polizza per un periodo massimo di sei mensilità |
Sezione Assistenza | |
Quando non si ha diritto alla prestazione Blue Assistance non fornirà alcuna prestazione: • per i sinistri avvenuti durante e per effetto di stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di Terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; • per i danni causati da dolo dell’Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio, da abuso di alcolici o psicofarmaci, nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni. • per i danni causati dall’intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l’assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile. Ogni diritto nei confronti di Assimoco si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione, in conformità con quanto previsto all’art. 2952 del Codice Civile. | |
Quando non si ha diritto all’invio di tecnici per interventi di emergenza Blue Assistance non è tenuta all’invio: • dell’elettricista se la mancanza di corrente elettrica nell’immobile assicurato è stata causata da: o corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato o dei suoi collaboratori; o interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore; o guasto al cavo di alimentazione dei locali dell’Azienda a monte del contatore. • di un idraulico o di personale specializzato in tecniche di asciugatura relativamente a: o sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubazioni mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura; o sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne dell'Azienda o sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato e dei suoi collaboratori; o interruzione della fornitura da parte dell’ente erogatore. o danni di tracimazione dovuti a rigurgiti di fogna, otturazione delle tubazioni mobili dei servizi igienico - sanitari. • di un idraulico o di personale specializzato in tecniche di asciugatura relativamente a sinistri dovuti a guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore. | |
Limiti di copertura per tutte le prestazioni di assistenza Tutte le Prestazioni della Sezione Assistenza vengono erogate direttamente da Blue Assistance o da soggetti esplicitamente autorizzati da Blue Assistance ad erogarle. Tutte le Prestazioni di Assistenza sono fornite, nel corso di un’annualità assicurativa di validità della Polizza, fino ad un massimo di 3 (tre) volte per singola tipologia. |
Qualora non si usufruisca di una o più prestazioni, Blue Assistance non è tenuta a fornire indennizzi o Prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. Gli interventi su immobili di terzi e/o su parti di proprietà comune dell'edificio saranno effettuati solo dopo che Blue Assistance avrà ottenuto regolare autorizzazione da parte dei terzi proprietari, dell'amministrazione e/o dell'autorità comunale eventualmente interessata. | |
Schema riepilogativo – Sezione Assistenza | |
! Per alcune garanzie può essere prevista una franchigia (somma fissa), uno scoperto (in percentuale) e un limite di indennizzo (importo massimo prestabilito con cui viene liquidato il danno) per ciascun sinistro. | |
Garanzia | Limite indennizzo - EURO |
Elettricista | € 350 per sinistro e € 700 per annualità assicurativa |
Fabbro | € 350 per sinistro e € 700 per annualità assicurativa |
Frigorista | € 350 per sinistro e € 700 per annualità assicurativa |
Serrandista | € 350 per sinistro e € 700 per annualità assicurativa |
Idraulico | € 350 per sinistro e € 700 per annualità assicurativa |
personale specializzato in tecniche di asciugatura | € 1.000 per sinistro e per annualità assicurativa |
Sorvegliante | € 500 per sinistro e per annualità assicurativa |
Rientro anticipato per i danni all’Azienda | € 500 per sinistro e per annualità assicurativa per rientri dall’Italia € 1.000 per sinistro e per annualità assicurativa per rientri dall’estero |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha la Compagnia? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve: Sezione Incendio, Eventi Naturali e altri danni ai beni, Sezione Elettronica, Sezione Sostegno al reddito • darne avviso scritto all’Intermediario assicurativo che ha rilasciato la Polizza oppure ad Assimoco entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza; • fare, nei cinque giorni successivi da quando ne ha avuto conoscenza, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo; Sezione Furto e Rapina • darne avviso scritto, all’Intermediario assicurativo che ha rilasciato la Polizza oppure ad Assimoco, entro 24 ore da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell’evento e l’importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo; • fornire ad Assimoco o all’Intermediario assicurativo che ha rilasciato la Polizza, entro i 5 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l’indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all’Autorità; • denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento; Sezione Cristalli • darne avviso scritto all’Intermediario ai cui è assegnata la Polizza oppure ad Assimoco entro cinque giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o ne ha avuto conoscenza. Sezione Responsabilità Civile, Sezione Responsabilità Civile Prodotti • darne avviso scritto (all’Intermediario al quale è assegnato il contratto oppure ad Assimoco) entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza. • fornire, nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del Sinistro di cui l’Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro successivamente a lui pervenuti. Sezione Assistenza Per poter fruire delle Prestazioni previste dalla Sezione Assistenza, il Contraente/Assicurato dell’Azienda assicurata dovrà sempre richiederle telefonicamente a Blue Assistance, componendo uno dei seguenti numeri telefonici: 800 257 114 (numero verde), se chiama dall’Italia; x00 00 00 000 000 (numero a pagamento), se chiama dall’Estero o dall’Italia. I numeri sopraindicati sono operativi 24 ore su 24. Durante la telefonata di richiesta, il Contraente/Assicurato deve comunicare con precisione: • il tipo di prestazione di cui necessita; |
• l’indirizzo dell’Azienda assicurata; • il suo nome e cognome; • il numero di Polizza preceduto dalla sigla: ASSF; • l’indirizzo del luogo in cui si trova; • il numero telefonico al quale Blue Assistance lo richiamerà. Il Contraente/Assicurato è obbligato a fornire, in originale, tutta la documentazione (giustificativi, fatture, ricevute, ecc.) che Blue Assistance richiederà e riterrà necessaria per l’erogazione delle Prestazioni previste dalla Garanzia Assistenza. | |
Assistenza diretta/in convenzione: | Non prevista dal contratto. |
Gestione da parte di altre imprese: | Per l’erogazione delle prestazioni di assistenza la Compagnia si avvale di una Struttura Organizzativa esterna. La Compagnia per la gestione e liquidazione dei sinistri relativi alla garanzia Assistenza si avvale di BLUE ASSISTANCE S.P.A. con sede in Xxx Xxxxx Xxxxx, x. 00 - 00000 Xxxxxx. |
Prescrizione: | I diritti derivanti dal contatto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto. |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Hai l’obbligo di dichiarare tutte le circostanze ritenute necessarie da Assimoco per valutare il rischio da assicurare. Ogni reticenza o inesattezza delle tue dichiarazioni può comportare la perdita totale o parziale del tuo diritto a ricevere l’indennizzo. |
Obblighi dell’Impresa | Salvo per la Sezione Assistenza Assimoco si impegna a pagare l’indennizzo a te dovuto entro un termine di 30 giorni dalla data in cui è in possesso di tutti gli elementi necessari alla sua liquidazione. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non sono previste ulteriori informazioni rispetto a quanto contenuto del Dip. |
Rimborso | Hai diritto al rimborso del premio quando Assimoco si avvale della facoltà di recesso per sinistro. Nel caso l’assicurazione sia abbinata a un finanziamento, hai diritto al rimborso del premio se ti avvali di una della facoltà di disdetta previste dalla polizza |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non sono previste ulteriori informazioni rispetto a quanto contenuto del Dip. |
Sospensione | La copertura è sospesa se non paghi il premio al momento della stipulazione e/o alle successive scadenze di pagamento previste |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non sono previste ulteriori informazioni rispetto a quanto contenuto del Dip. |
Risoluzione | Non sono previsti casi di risoluzione del contratto. |
A chi è rivolto questo prodotto? |
La polizza multirischio Assirisk Studi e Agenzie, sviluppata da Assimoco S.p.A. per i correntisti delle Banche, gli associati agli intermediari, i dipendenti dei distributori, compresi i loro familiari, nonché i clienti di Assicura Agenzia S.r.l., è dedicata a imprese aventi fino a 50 addetti e ai proprietari, anche se persone fisiche, di fabbricati dati in locazione a terzi e da questi adibiti ad attività di ufficio o studi professionali. |
Quali costi devo sostenere? | |
Costi di intermediazione | I costi di intermediazione sono pari al 34% calcolati sul premio imponibile. |
Costi del PPI | I costi complessivi sono pari al 36 % di cui il 94,44% per costi di intermediazione. |
Come posso presentare i reclami e risolvere le controversie? | |
Alla Compagnia assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti la gestione del rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, al seguente indirizzo: Assimoco S.p.A. - Ufficio Reclami Premi e Eventuali reclami riguardanti la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, al seguente indirizzo: Assimoco S.p.A. - Ufficio Reclami Sinistri -Centro Leoni Prima di inoltrare un reclamo, è opportuno verificare sul sito istituzionale della Compagnia: xxx.xxxxxxxx.xx sezione dedicata ai Reclami, che i recapiti non siano cambiati. La funzione aziendale incaricata dell’esame e della gestione dei reclami è l’Ufficio Reclami. Per poter dar seguito alla trattazione della pratica è necessario che il reclamo contenga: a. il numero di polizza o il numero di sinistro; b. il nome, il cognome e il domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; c. l’individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; d. la chiara e sintetica esposizione dei fatti e delle ragioni della lamentela; e. ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Si precisa che il trattamento dei dati sopra indicati avverrà ai sensi e nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia dei dati personali. Sarà cura dell’Ufficio Xxxxxxx, effettuati gli opportuni approfondimenti e verifiche, fornire una risposta entro il termine massimo di quarantacinque giorni, con una possibile sospensione fino a 15 giorni per le integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito ai comportamenti degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori. Ricordiamo che la gestione dei reclami relativi ai comportamenti di un intermediario Agente, dei suoi dipendenti e collaboratori, compete ad Assimoco S.p.A. Xxxxxx, invece, all’intermediario Banca (iscritto nella Sez. D del Registro Unico Intermediari) la gestione dei reclami che hanno ad oggetto i comportamenti dei suoi dipendenti o collaboratori. In questo caso, l’esponente dovrà inoltrare il reclamo direttamente all’intermediario Banca ai recapiti indicati nel suo sito internet istituzionale. Sarà cura dell’intermediario Banca fornire risposta entro il termine di 45 giorni dal suo ricevimento. È possibile trovare informazioni sulla gestione dei reclami, incluse le modalità di presentazione, le modalità di comunicazione e le tempistiche di risposta, anche nell’informativa che viene consegnatadall’intermediario prima della sottoscrizione della proposta, o qualora non prevista, della conclusione del contratto. |
All’IVASS | Il reclamo indirizzato ad IVASS deve contenere: 1. dati anagrafici del reclamante, indirizzo postale, se disponibile anche indirizzo PEC, con eventuale recapito telefonico; 2. l’individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; 3. una breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela; 4. la copia del reclamo presentato alla compagnia di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; 5. ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito xxx.xxxxx.xx alla sezione “Per i Consumatori” sotto-sezione “Reclami” “Guida ai Reclami”, ove è anche possibile trovare il modulo che l’esponente può utilizzare. Eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro, ma relativi alla mancata osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi, possono essere presentati direttamente all’IVASS secondo le modalità sopra indicate. Si evidenzia inoltre che, in relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione delle responsabilità, permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): | |
Mediazione | Nel caso di controversia insorta in tema di contratti assicurativi, bancari e finanziari il decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 ha reso obbligatorio l'esperimento del tentativo di mediazione come condizione di procedibilità dell'eventuale giudizio. La Mediazione è un procedimento di composizione stragiudiziale delle controversie che si svolge alla presenza di un professionista terzo (mediatore) con la finalità di ricercare un accordo amichevole attuabile anche attraverso la formulazione di una proposta per la risoluzione della lite. La richiesta di Mediazione deve obbligatoriamente essere attivata, prima dell’introduzione di un processo civile, rivolgendosi ad uno degli Organismi di Mediazione iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia (xxx.xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx). Il procedimento di mediazione ha una durata massima stabilita dalla legge di tre mesi. |
Negoziazione assistita | È un tentativo obbligatorio di conciliazione amichevole regolato dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162. Va promossa prima di iniziare una causa con cui si intenda chiedere un pagamento a qualsiasi titolo di somme non superiori a € 50.000 (escluse le controversie nelle quali è prevista la mediazione obbligatoria), nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli e natanti. La parte, prima di iniziare una causa ed a pena di improcedibilità, deve attivare la procedura di negoziazione assistita, avvalendosi obbligatoriamente dell’assistenza di un avvocato iscritto all’albo. Questo invita la Compagnia di assicurazione a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Una volta comunicato l’invito, la Compagnia può aderire o rifiutare entro 30 giorni da quando lo ha ricevuto. a. Se non aderisce o rifiuta, può essere iniziata la causa. b. Se aderisce, le parti con i loro avvocati redigono la convenzione stabilendo il termine per svolgere la procedura (non inferiore ad un mese, né superiore a tre mesi) e precisando l’oggetto della controversia. i. Se la procedura si chiude senza che le parti abbiano trovato un accordo, si può iniziare la causa. ii. Se invece viene raggiunto un accordo che compone la lite, questo ha valore esecutivo. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Perizia contrattuale e arbitrato : Il contratto prevede che le parti possono devolvere la risoluzione di una controversia tra essi insorta per l’accertamento del danno ad un collegio periti e/o arbitri. Nel caso di lite transfrontaliera, tra un Contraente/Assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed una Compagnia avente sede legale in un altro stato membro, il Contraente/Assicurato può chiedere l’attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede la Compagnia di Assicurazione che ha stipulato il contratto ( individuabile accedendo al sito internet xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx), oppure, se il Contraente/Assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all’Ivass che provvede all’inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al reclamante. |
IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, LA COMPAGNIA HA L’OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALLA COMPAGNIA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.
PER QUESTO CONTRATTO LA COMPAGNIA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
Condizioni di Assicurazione
Assicurazione multirischi per la micro e piccola Impresa | |
Il presente documento deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione del contratto leggere attentamente le Condizioni di Assicurazione. | Organizzazione dei contenuti: • Guida all’utilizzo della Polizza • Condizioni di Assicurazione • Allegato 1 - Glossario |
Set Informativo Mod. D A0G – Ed. 09/2020 – Aggiornamento del 10/2021 | |
Documento redatto in base alle linee guida del tavolo tecnico Ania - Associazione dei consumatori - Associazione degli intermediari per i contratti semplici e chiari. |
Set Informativo Mod. D A0G – Ed. 09/2020 – Aggiornamento al 10/2021
Set Informativo Mod. D A0G – Ed. 09/2020 – Aggiornamento al 10/2021
Chi siamo
Dal 1978, Assimoco è il Gruppo ASSIcurativo del MOvimento COoperativo italiano, un Movimento che da oltre 150 anni lavora per fornire aiuti concreti alle famiglie, ai soci e alle imprese locali.
Il Gruppo Assimoco collabora con Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali e Agenzie,
da sempre suoi partner intermediari, per portare protezione e serenità alle famiglie e alle imprese con soluzioni assicurative danni e vita.
L’offerta di Assimoco è in grado di soddisfare i fabbisogni assicurativi delle persone e delle imprese attraverso una gamma di prodotti dedicati alla protezione della casa, della famiglia, dei debiti, degli infortuni gravi o fatali e del tenore di vita in caso di prematura scomparsa.
Gli azionisti sono R+V Versicherung AG, che è un primario gruppo assicurativo in Germania
ed è la compagnia di bandiera del Mondo Cooperativo tedesco; Federazione delle Cooperative Raiffeisen; Fondosviluppo; Confcooperative (Confederazione Cooperative Italiane);
il Credito Cooperativo (BCC). xxx.Xxxxxxxx.xx
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Gentile Cliente,
vogliamo ringraziarla per la fiducia che ha accordato al Gruppo Assimoco, acquistando la polizza
Studi e Agenzie.
La polizza multirischi Studi e Agenzie, sviluppata da Assimoco per le Banche di Credito Cooperativo e le Casse Rurali, è dedicata:
• ai correntisti delle Banche;
• agli associati agli intermediari ed ai dipendenti dei distributori, inclusi i loro familiari, che collaborano con Assicura Agenzia S.r.l.;
• ai clienti di Assicura Agenzia S.r.l.;
• alle imprese aventi fino a 50 addetti;
• ai proprietari, anche se persone fisiche, di fabbricati adibiti a studi e uffici professionali anche dati in locazione a terzi
appartenenti ad uno dei seguenti settori:
STUDI E AGENZIE che svolgono attività d’ufficio in genere senza esistenza alcuna di merce, se non eventuali campionari.
COOPERATIVE NON DI PRODUZIONE O DI DISTRIBUZIONE: Impresa, a proprietà comune, costituita da una associazione autonoma di persone che si uniscono volontariamente per soddisfare i propri bisogni economici, sociali e culturali e le proprie aspirazioni, aderente alla Confederazione Cooperative Italiane – CONFCOOPERATIVE.
Sono assimilate le Strutture territoriali sia Provinciali, Interprovinciali, Regionali, Consorzi e le Strutture Centrali Nazionali riconducibili alla Confederazione Cooperative Italiane - CONFCOOPERATIVE.
COME SI LEGGONO LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Come avrà modo di notare, sono stati inseriti all’interno di questo documento degli elementi grafici per agevolarla nella lettura. Ogni sezione è infatti contraddistinta da un’icona così che possa facilmente individuare il testo di suo interesse.
Le clausole contrattuali che prevedono oneri e obblighi a carico del Contraente e dell’Assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia sono evidenziate su sfondo azzurro e sono da leggere con particolare attenzione.
Inoltre, abbiamo utilizzato dei riquadri informativi , contrattualmente non vincolanti, contenenti chiarimenti e/o esempi che hanno lo scopo di semplificare un concetto più tecnico.
IL GLOSSARIO
Nel testo di polizza sono state evidenziate, riportandole in grassetto corsivo, alcune parole per cui è previsto un significato specifico nel glossario (es: Polizza).
Cordialmente,
Gruppo Assimoco
Set Informativo Mod. D A0G – Ed. 09/2020 – Aggiornamento al 10/2021
Il Gruppo Assimoco è la prima Compagnia Assicurativa in Italia ad acquisire
la certificazione B Corp.
COS’È UNA BCORP?
Nel dettaglio, B Corp è una certificazione di eccellenza riconosciuta alle aziende che soddisfano i più alti standard al mondo di performance sociale, ambientale ed economica, riconosciuta
da B-Lab, l’ente non profit che dal 2006 ha sviluppato nel mondo il movimento delle B Corporation. A oggi oltre 70mila aziende nel mondo hanno provato a misurarsi con i requisiti BCorp,
ma solamente 2.504 hanno superato il test. In Italia le certificate sono oltre 80.
Il Gruppo Assimoco ha ottenuto la certificazione sottoponendosi a una misura del profilo di scopo, responsabilità e trasparenza attraverso un protocollo di valutazione denominato Bia (B impact assessment). Per avere la certificazione, occorre che il punteggio conseguito a seguito
della misurazione sia superiore a 80/200 punti.
IL NOSTRO IMPEGNO
Il Gruppo Assimoco conosce bene quanto sia importante dare aiuti concreti alle famiglie, ai soci e alle imprese locali e lo vuole fare mantenendo i più alti standard sociali e ambientali.
Sono state realizzate una serie di iniziative concrete e di valore per la sostenibilità poiché lo sviluppo e la crescita umana e sociale possono essere visti come un unico obiettivo che guida le attività del Gruppo Assimoco oltre al perseguimento del business.
Il Gruppo Assimoco desidera sviluppare delle relazioni che fanno bene ai collaboratori, ai partner intermediari, ai clienti e alle comunità che sono sui territori dove Assimoco è presente grazie
ai suoi partner intermediari.
PERCHÉ SIAMO DIVENTATI BCORP
Già da molto tempo, il Gruppo Assimoco ha compreso quanto sia efficace esercitare la professione assicurativa non solo per creare profitto ma soprattutto per portare protezione alle persone
e per attivare una forza rigenerativa per la società e per il benessere del pianeta. Esempi concreti di questo impegno sono:
- il Rapporto Neo Welfare che annualmente Assimoco presenta alla Camera dei Deputati per individuare e sostenere i bisogni delle famiglie italiane;
- la creazione della Rete del Welfare e del Welfare Planning Assicurativo, per aiutare le famiglie a ritrovare il benessere e garantire ai figli un futuro sicuro;
- le iniziative di welfare aziendale che il Gruppo Assimoco ha dedicato ai propri collaboratori e che da 4 anni consente al Gruppo di essere considerato tra le migliori 20 aziende italiane in cui lavorare.
Set Informativo Mod. D A0G – Ed. 09/2020 – Aggiornamento al 10/2021 Indice
INDICE
SEZIONE INCENDIO, EVENTI NATURALI ED ALTRI DANNI AI BENI 6
COSA È SEMPRE ASSICURATO 6
I beni assicurabili 6
Caratteristiche del rischio 6
Vicinanze che possono influenzare la valutazione del rischio 6
I danni assicurati 6
Spese assicurate 8
Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo o sabotaggio 9
Eventi atmosferici 10
Colaggio acqua da impianti di estinzione 10
Buona fede 10
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO 11
Perdita Pigioni 11
Ricorso Terzi e/o Locatari 11
Rischio Locativo 11
Fenomeno elettrico in aumento 12
Spese demolizione e sgombero in aumento 12
Ricostruzione cose particolari in aumento 12
Eventi speciali plus 12
COSA NON È ASSICURATO
I beni non assicurabili
12
12
LIMITI DI COPERTURA
I danni non assicurati
13
13
Limite massimo dell’indennizzo 13
Franchigia 13
DOVE VALE LA COPERTURA
Validità territoriale della copertura
15
15
Riepilogo dei limiti delle garanzie 14
OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 15
Xxxx deve fare il contraente/assicurato in caso di sinistro 15
Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza 16
Modalità di valutazione del danno 16
Compiti dei periti 16
Onorari dei periti 16
Ispezione delle cose assicurate 17
Esagerazione dolosa del danno 17
Rinuncia alla rivalsa 17
Forma dell’assicurazione – Valore a nuovo 17
Determinazione dell’ammontare del danno 17
Assicurazione parziale e deroga alla regola proporzionale 18
Offerta e pagamento dell’indennizzo 19
Anticipo in caso di sinistro 19
SEZIONE FURTO E RAPINA 20
COSA È SEMPRE ASSICURATO 20
I beni assicurabili 20
Caratteristiche del rischio e dei mezzi di chiusura 20
I danni assicurati 20
Set Informativo Mod. D A0G – Ed. 09/2020 – Aggiornamento al 10/2021 Indice
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO 21
Valori in mezzi di custodia 21
Valori fuori da mezzi di custodia 21
Portavalori in aumento 22
Guasti cagionati dai ladri in aumento 22
Atti vandalici in aumento 22
COSA NON È ASSICURATO
I beni non assicurabili
22
22
LIMITI DI COPERTURA
I danni non assicurati
22
22
Limite massimo dell’indennizzo 22
Scoperto per veicoli ricoverati 22
Coesistenza di più scoperti 22
Mezzi di chiusura rinforzati 23
Impianto di allarme (requisiti IMQ) 23
Impianto di allarme (generico) 23
DOVE VALE LA COPERTURA
Validità territoriale della copertura
24
24
Riepilogo dei limiti delle garanzie 24
OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 24
Cosa deve fare il Contraente/Assicurato in caso di sinistro 24
Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza 25
Modalità di valutazione del danno 25
Compiti dei periti 25
Ispezione delle cose assicurate 26
Esagerazione dolosa del danno 26
Forma dell’assicurazione – Primo rischio assoluto 26
Determinazione dell’ammontare del danno 26
Recupero delle cose rubate 27
Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro 27
Offerta e pagamento dell’indennizzo 27
SEZIONE CRISTALLI 28
COSA È SEMPRE ASSICURATO 28
I beni assicurabili 28
I danni assicurati 28
COSA NON È ASSICURATO
I beni non assicurabili
28
28
LIMITI DI COPERTURA
I danni non assicurati
28
28
Limite massimo dell’indennizzo 28
DOVE VALE LA COPERTURA
Validità territoriale della copertura
29
29
Riepilogo dei limiti e delle garanzie 28
OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 29
Cosa deve fare il Contraente/Assicurato in caso di sinistro 29
Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza 29
Modalità di valutazione del danno 29
Compiti dei periti 29
Ispezione delle cose assicurate 30
Esagerazione dolosa del danno 30
Rinuncia alla rivalsa 30
Forma dell’assicurazione – primo rischio assoluto 30
Set Informativo Mod. D A0G – Ed. 09/2020 – Aggiornamento al 10/2021 Indice
Determinazione dell’ammontare del danno 30
Offerta e pagamento dell’indennizzo 30
SEZIONE ELETTRONICA 31
COSA È SEMPRE ASSICURATO 31
I beni assicurabili 31
I danni assicurati 31
Caratteristiche del rischio e dei mezzi di chiusura 31
Apparecchi di protezione e di stabilizzazione 32
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO 32
Supporti dati 32
Maggiori costi 32
Impiego mobile 33
COSA NON È ASSICURATO
I beni non assicurabili
33
33
Programmi standard in licenza d’uso 33
LIMITI DI COPERTURA 33
I danni non assicurati 33
Esclusione delle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica 34 Impianto di condizionamento 34
Limite massimo dell’indennizzo 34
DOVE VALE LA COPERTURA
Validità territoriale della copertura
35
35
Riepilogo dei limiti e delle garanzie 35
OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 35
Cosa deve fare il contraente/Assicurato in caso di sinistro 35
Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza 36
Modalità di valutazione del danno 36
Compiti e onorari dei periti 36
Ispezione delle cose assicurate 37
Esagerazione dolosa del danno 37
Forma dell’assicurazione 37
Determinazione dell’ammontare del danno 37
Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale 38
Offerta e pagamento dell’indennizzo 38
COSA È SEMPRE ASSICURATO
Destinatari dell’assicurazione
39
39
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE 39
I danni assicurati - RCT 39
Rivalsa I.N.P.S. e INAIL 42
Xxxxx subiti da personale dell’assicurato non compreso nella definizione di addetti 42
Premio di assicurazione in base al numero di addetti - variazione degli addetti 43
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO 43
I danni assicurati - RCO 43
RC della sola proprietà dei Fabbricati 44
CHI E COSA NON È ASSICURATO 45
Persone non considerate Terzi 45
I danni non assicurati 45
Set Informativo Mod. D A0G – Ed. 09/2020 – Aggiornamento al 10/2021 Indice
LIMITI DI COPERTURA 46
Efficacia dell’assicurazione 46
Massimali 47
Xxxxxxx risarcimento 47
Franchigia e scoperto 47
DOVE VALE LA COPERTURA
Validità territoriale dell’assicurazione
49
49
Riepilogo dei limiti delle garanzie 47
OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 49
Cosa deve fare il contraente/assicurato in caso di sinistro 49
Rinuncia alla rivalsa 49
Gestione delle vertenze di danno e spese di resistenza 49
Offerta e pagamento dell’indennizzo 49
SEZIONE SOSTEGNO AL REDDITO 50
COSA È SEMPRE ASSICURATO 50
I beni assicurabili 50
Le persone fisiche assicurabili 50
Operatività delle garanzie 50
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO 50
Maggiori spese 50
Indennità aggiuntiva 50
Diaria forfettaria 51
Sostegno temporaneo al reddito 51
CHI NON È ASSICURATO
Persone fisiche non assicurabili
52
52
LIMITI DI COPERTURA
I danni non assicurati
52
52
Limite massimo dell’indennizzo 53
DOVE VALE LA COPERTURA
Validità territoriale della copertura
53
53
Riepilogo dei limiti e delle garanzie 53
OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 54
Cosa deve fare il contrente/Assicurato in caso di sinistro 54
Xxxx deve fare il contrente/Assicurato in caso di Sinistro infortuni 54
Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza 54
Modalità di valutazione del danno 54
Compiti dei periti 55
Onorari dei periti 55
Esagerazione dolosa del danno 55
Rinuncia alla rivalsa 55
Forma dell’Assicurazione – Primo rischio assoluto 55
Offerta e pagamento dell’indennizzo 55
SEZIONE ASSISTENZA 56
COSA È SEMPRE ASSICURATO 56
Il fornitore delle prestazioni previste dalla garanzia Assistenza 56
I beni assicurabili 56
Prestazioni Assicurate 56
Set Informativo Mod. D A0G – Ed. 09/2020 – Aggiornamento al 10/2021 Indice
COSA NON È ASSICURATO 57
I beni non assicurabili 57
Quando non si ha diritto alla prestazione 57
Quando non si ha diritto all’invio di tecnici per interventi di emergenza 57
LIMITI DI COPERTURA 57
Limiti di copertura per tutte le prestazioni di assistenza 57
Diritto di rivalsa per i danni attribuibili alla responsabilità di terzi 57
DOVE VALE LA COPERTURA
Validità territoriale della garanzia assistenza
58
58
Limiti di copertura per gli interventi di emergenza presso l’azienda assicurata 58
OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 58
Obbligo di preventiva richiesta telefonica delle prestazioni della garanzia assistenza 58
Obbligo di fornire la documentazione richiesta e di rimborsare le prestazioni non dovute 58
OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
Obbligo di comunicazione dell’aggravamento e della diminuzione del rischio
59
59
PARTE COMUNE A TUTTE LE GARANZIE 59
Coesistenza di franchigie e scoperti 59
Modifiche dell’assicurazione 59
Oneri fiscali a carico del contraente 59
Foro competente 59
Dolo e colpa grave 59
Rinvio alle norme di legge 59
QUANDO E COME PAGARE IL PREMIO
Termini e modalità di pagamento del premio
59
59
QUANDO COMINCIA E QUANDO FINISCE L’ASSICURAZIONE
Durata temporale dell’assicurazione
60
60
COME DISDIRE L’ASSICURAZIONE 60
Diritto di recesso del contraente 60
Disdetta del contratto 60
Perdita della qualifica di correntista o di associato o dipendente dell’intermediario che
collabora o di cliente di Assicura Agenzia srl 61
Recesso in caso di sinistro 61
Xxxxxxxxxx anticipata o trasferimento del mutuo ipotecario o del finanziamento 61
Rinegoziazione del mutuo o del finanzimento 61
Assicurazione Incendio esplosione e scoppio in abbinamento a Mutuo o Finanziamento 62
Inoperatività della copertura a seguito dell’applicazione di sanzioni 62
NORME GENERALI SUI CONTRATTI ASSICURATIVI 63
ALLEGATO 1 - GLOSSARIO 68
Set Informativo Mod. D A0G – Ed. 09/2020 – Aggiornamento al 10/2021 Sezione incendio, eventi naturali ed altri danni ai beni
SEZIONE INCENDIO, EVENTI NATURALI ED ALTRI DANNI AI BENI
COSA È SEMPRE ASSICURATO
I BENI ASSICURABILI
Assimoco assicura, nell’ambito dell’attività svolta, i beni dei correntisti delle Banche, degli associati agli intermediari e dei dipendenti dei distributori, inclusi i loro Familiari, che collaborano con Assicura Agenzia S.r.l. nonché quelli dei clienti di Assicura Agenzia S.r.l.
Tali beni possono essere:
a) Fabbricati o porzione di fabbricati adibiti ad attività professionali anche locati a terzi.
Nel caso fosse assicurata una porzione di Fabbricato, l'Assicurazione comprende anche la quota delle parti di Fabbricato costituenti proprietà comune;
b) Attrezzature ed Arredamento, purché nell’ambito di pertinenza dell’attività professionale, compresi i Valori;
c) Merci quali campionari in uso all’Assicurato/Contraente.
CARATTERISTICHE DEL RISCHIO
Le garanzie sono operanti a condizione che:
a) relativamente alle caratteristiche costruttive il Fabbricato abbia:
- strutture portanti verticali, pareti esterne, copertura del Tetto e rivestimenti in materiali incombustibili;
Nelle pareti esterne, nella copertura del Tetto, nei rivestimenti è tuttavia tollerata la presenza di materiali combustibili per non oltre il 25% delle rispettive superfici.
- strutture portanti del Tetto, Solai e coibentazioni anche in materiali combustibili; Il legno lamellare è considerato materiale incombustibile.
Tali caratteristiche non sono richieste per:
b) eventuali tettoie e minori dipendenze staccate, eventualmente esistenti all’interno del recinto del
complesso assicurato, purché queste non abbiamo area coperta superiore al 20 % di quella complessiva;
c) installazioni esterne quali verande, dehors purché queste non abbiamo area coperta superiore al 25% di quella complessiva.
Relativamente all’uso del Fabbricato le attività aggravanti il Rischio, diverse da quella esercitata, possono occupare una superficie inferiore a 1/3 dell’intera superficie complessiva dei piani del Fabbricato (compresi i sotterranei ma escluso il sottotetto);
Ai fini dell’efficacia dell’Assicurazione è tollerata la presenza di:
- Infiammabili, sia in deposito che in lavorazione, in quantità non superiore a 500Kg;
- Merci speciali in quantità non superiore a 500Kg;
- Esplodenti, esistenti nei fabbricati e nell’area in uso all’industria, in quantità non superiore a 1Kg.
VICINANZE CHE POSSONO INFLUENZARE LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
La vicinanza di boschi o depositi di sostanze Esplodenti o Infiammabili, non tenendo conto degli Infiammabili esistenti in serbatoi completamente interrati o fissi incombustibili, influisce sulla valutazione del Rischio e pertanto deve essere espressamente dichiarata in Polizza; tale norma ha carattere essenziale a tutti gli effetti contrattuali con particolare riguardo a quanto disposto dagli Artt. 160 – Obbligo di comunicazione dell’aggravamento e della diminuzione del rischio e 162 –
Modifiche dell’assicurazione.
È tollerata, e quindi può anche non essere espressamente dichiarata in Polizza, l’esistenza di boschi o depositi di sostanze Esplodenti o Infiammabili qualora tali enti siano posti a distanza non inferiore a 20mt dai fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate.
I DANNI ASSICURATI
Assimoco si obbliga, nei limiti e alle condizioni che seguono, a indennizzare i Danni materiali e diretti
ai beni assicurati, anche se di proprietà di xxxxx, causati, da:
1 Incendio;
2 fulmine;
3 Implosione, Esplosione o Scoppio non causati da ordigni esplosivi, ad eccezione di esplosivi che, a insaputa dell’Assicurato, siano presenti in locali adiacenti non di sua proprietà, con esclusione dei danni provocati da usura, corrosione o difetto del materiale;
4 caduta aeromobili, meteoriti, corpi orbitanti volanti, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate esclusi gli ordigni esplosivi;
5 onda sonica determinata da aeromobili ed oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
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6 sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di Apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell’ambito di 20mt da esse;
7 urto di veicoli stradali in transito sulla pubblica via e/o su strada privata ad uso pubblico, non appartenenti al Contraente o all’Assicurato né al suo servizio;
8 fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore di pertinenza o facenti parte del Fabbricato, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
9 i guasti causati per ordine dell’autorità e quelli prodotti dall’Assicurato o da terzi, purché in entrambi i casi gli stessi si siano resi necessari allo scopo di impedire, limitare, o arrestare i danni provocati dagli eventi garantiti in Polizza;
Assimoco indennizza altresì, nell’ambito della somma assicurata, i Danni materiali e diretti causati da:
10 caduta rovinosa di ascensori, montacarichi e simili, compresi i danneggiamenti agli impianti;
11 correnti o scariche elettriche o altri fenomeni elettrici qualunque sia la causa che li ha provocati a: impianti, macchine, apparecchiature e circuiti sia elettrici che elettronici, facenti parte, qualora assicurati di Fabbricati o di Attrezzature ed Arredamento” (con esclusione di quanto rientrante nella definizione Apparecchiature elettroniche).
Assimoco non indennizza i danni:
- causati da usura, carenza di manutenzione o manomissione;
- verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché quelli accaduti durante le operazioni di collaudo o prova;
- dovuti a difetti noti all’Assicurato o al Contraente all’atto della stipulazione della Polizza
nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.
Sono inoltre esclusi i costi di intervento o di sostituzione relativi a controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura.
Sono inoltre esclusi i costi di intervento o di sostituzione relativi a controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura.
Per le apparecchiature assicurate che prevedono l’installazione di apparecchi di protezione e stabilizzazione, i danni imputabili a variazione di tensione della rete elettrica di alimentazione saranno indennizzabili solo se installati e funzionanti i suddetti apparecchi.
La presente garanzia è prestata a Primo rischio assoluto.
12 fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di tubazioni installate nel Fabbricato indicato in Polizza e di sua esclusiva pertinenza, con esclusione dei danni al Campionario Merci collocato ad altezza inferiore a 12 cm. dal suolo.
Assimoco non indennizza i danni:
- derivanti da traboccamento, rigurgito e rotture di fognature;
- provocati da colaggio e rotture degli impianti automatici di estinzione;
- provocati da gelo, umidità e stillicidio;
- derivanti da infiltrazioni di acqua piovana non conseguenti a rottura accidentale di tubazioni. Sono comprese, in caso di danno risarcibile e solo se assicurato il Fabbricato, le spese sostenute per riparare o sostituire la parte di tubazione, e relativi raccordi, che hanno dato origine allo spargimento di acqua, comprese quelle per la ricerca del guasto, per la demolizione ed il ripristino di parti di Fabbricato.
13 autocombustione (combustione spontanea senza fiamma).
Ai fini dell’operatività della garanzia si considerano condizioni essenziali:
- che siano trascorsi almeno 15 giorni dalla data di effetto della presente garanzia;
- che lo stoccaggio della merce assicurata venga effettuato adottando procedure di trattamento, deposito e movimentazione che la tipologia merceologica del prodotto richiede.
14 Scoppio od Esplosione, anche quando non vi sia sviluppo di Incendio, del carburante contenuto nei serbatoi dei veicoli o automezzi in sosta e/o in rimessa, anche di terzi, nell’ambito dell’area di pertinenza dell’Azienda assicurata.
15 Incendio, fulmine, Esplosione e Scoppio non causati da ordigni esplosivi al Contenuto (se assicurata la relativa partita), oggetto dell’attività dichiarata in Polizza, anche durante la partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre, svolte anche all’aperto nei territori dei Paesi dell’Unione Europea, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano. L’Assicurazione non vale per gioielli ed oggetti Preziosi.
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16 Incendio, fulmine, Esplosione e Scoppio non causati da ordigni esplosivi, al Contenuto (se assicurata la relativa partita) che si trovino presso terzi, nei territori dei Paesi dell’Unione Europea, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano, in fabbricati con caratteristiche costruttive non inferiori a quelle previste all’Art. 2 – Caratteristiche del rischio - a cui siano state affidate in custodia per lavorazione, confezionamento o imballaggio.
Assimoco indennizza altresì:
17 il Furto di Fissi e infissi, sempreché risulti assicurata la partita Fabbricato, compresi i guasti cagionati agli stessi dai ladri in occasione di Furto o Rapina consumati o tentati.
18 i Xxxxx materiali e diretti causati dall’acqua piovana e disgelo qualora l’acqua sia penetrata dal Tetto o si sia infiltrata nel Fabbricato in seguito a ingorgo o traboccamento delle grondaie, pluviali o delle condutture di scarico.
Assimoco non indennizza i danni:
a) che si verificassero ai fabbricati e/o loro Contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno nonché da acqua penetrata attraverso lucernari o finestre lasciate aperte o non efficacemente chiuse;
b) indiretti o di inattività di qualsiasi genere e specie o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
c) che si verificassero a fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti e quanto in essi contenuto;
d) a cose poste all’aperto o sotto tettoie;
e) al Campionario Merci poste a meno di 12cm dal livello del pavimento dei locali;
f) da umidità e stillicidio;
g) dovuti a mancata o cattiva manutenzione del Fabbricato.
19 i Danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da bagnamento avvenuto per rottura delle tubazioni provocata dal gelo, comprese le spese per riparare o sostituire la parte di tubazione e relativi raccordi danneggiati, nonché le spese conseguenti alla demolizione e ripristino di parti del Fabbricato effettuate per la ricerca della rottura.
Assimoco non indennizza i danni:
a) provocati dal gelo per rotture di condutture installate all’esterno del Fabbricato anche se interrate;
b) verificatisi in locali sprovvisti di impianto di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 consecutive prima del Sinistro.
20 i Danni materiali e diretti agli enti assicurati a seguito di occlusioni di tubazioni a servizio del
Fabbricato e rigurgiti di sistemi fognari ad esso pertinenti.
Sono comprese, in caso di danno risarcibile e solo se assicurato il Fabbricato, le spese sostenute per riparare o sostituire la parte di tubazione, e relativi raccordi, che hanno dato origine allo spargimento di acqua, comprese quelle per la ricerca del guasto, per la demolizione ed il ripristino di parti di Fabbricato.
21 i Xxxxx materiali e diretti causati ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, da rottura di tubazioni interrate.
Assimoco non indennizza i danni:
a) al Campionario Merci poste ad altezza inferiore a 12 cm. dal suolo;
b) conseguenti a gelo;
Sono comprese, solo se assicurato il Fabbricato, le spese sostenute per riparare o sostituire la parte di tubazione, e relativi raccordi, che hanno dato origine allo spargimento di acqua, comprese quelle per la ricerca del guasto, per la demolizione ed il ripristino delle parti di pertinenza del Fabbricato assicurato.
Assimoco, per le garanzie di cui al presente articolo, corrisponderà l'Indennizzo applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.
SPESE ASSICURATE
Assimoco, nell’ambito di Sinistro indennizzabile a termini della presente sezione e della somma assicurata, indennizza, nella forma a Primo rischio assoluto, le spese necessarie che siano conseguenza diretta e materiale del danno alle cose assicurate:
1 per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla più vicina discarica autorizzata i residuati del Sinistro (esclusi quelli radioattivi disciplinati dal DL 230/95 e successive modifiche o integrazioni) fermo quanto previsto all’Art. 19 - Limite massimo dell’indennizzo;
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2 per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla più vicina discarica autorizzata i residui rientranti nella categoria “pericolosi” di cui al D.lgs. 152/2006 e successive modifiche o integrazioni.
3 per rimuovere, per eventualmente depositare presso terzi e per ricollocare il Contenuto assicurato e comunque illeso, resesi necessarie a seguito di Sinistro indennizzabile a termine della presente sezione, fermo quanto previsto all’Art. 19 - Limite massimo dell’Indennizzo.
4 per ricostruire o riparare le “Cose particolari”. Il Risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di dodici mesi dal Sinistro.
Assimoco indennizza altresì:
5 le spese di ricerca e di riparazione in caso di dispersione di gas relativa agli impianti di
distribuzione di competenza dell’Assicurato, posti a servizio del Fabbricato assicurato, accertata dall’azienda di distribuzione e comportante da parte dell’azienda stessa il blocco dell’erogazione.
Sono comprese:
a) le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione del gas;
b) le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui alla lettera a) per la demolizione od il ripristino di parti del Fabbricato assicurato.
Sono escluse tutte le spese diverse da quelle sopraelencate necessarie per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio del Fabbricato;
6 i costi ed oneri, conseguenti agli eventi assicurati e nei limiti delle somme assicurate, (escluse multe, ammende e sanzioni amministrative) che comunque dovessero gravare sull’Assicurato o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente ed Autorità Pubblica per la ricostruzione del Fabbricato in base alle disposizioni vigenti al momento del Sinistro, nonché le spese per la eventuale riprogettazione del Fabbricato e per la Direzione Lavori.
Assimoco, per le garanzie di cui al presente articolo, corrisponderà l'Indennizzo applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.
TUMULTI, SCIOPERI, SOMMOSSE, ATTI VANDALICI O DOLOSI, TERRORISMO O SABOTAGGIO
Assimoco risponde:
1 dei Danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da Incendio, Esplosione, Scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti di Terrorismo o di sabotaggio, atti vandalici o dolosi di terzi;
2 degli altri Danni materiali e diretti causati agli enti assicurati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di Terrorismo e sabotaggio.
Assimoco non indennizza i danni:
a) di Furto, Rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
b) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;
c) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
d) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata;
e) da imbrattamento dei muri esterni del Fabbricato assicurato;
f) cagionati dai ladri a Fissi e infissi in occasione di Furto o Rapina consumati o tentati;
g) subiti da enti mobili posti all’aperto.
La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l’occupazione medesima si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Compagnia non risponde dei danni di cui al punto 2 anche se verificatisi durante il suddetto periodo. Le spese di demolizione e di sgombero dei residuati del Sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla presente sezione.
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Relativamente ai danni causati da Terrorismo restano esclusi i danni causati da:
h) contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari;
i) derivanti da interruzioni di servizi quali elettricità, gas, acqua e comunicazioni.
Assimoco corrisponderà l'Indennizzo applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.
EVENTI ATMOSFERICI
Assimoco risponde dei Danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da:
1 uragano, bufera, tempesta, grandine, tromba d'aria, caduta di alberi o altri oggetti in genere abbattuti o trasportati dal vento per effetto di tali eventi, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non;
2 bagnamento dovuto a pioggia o grandine penetrate attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al Tetto, alle pareti e ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.
Assimoco non indennizza i danni:
causati da:
a) fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali od artificiali;
b) mareggiata e penetrazione di acqua marina;
c) formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
d) xxxx,
e) neve;
f) cedimento o franamento del terreno;
g) valanghe e slavine;
ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra, nonché i danni di bagnamento diversi da quelli di cui al punto 2;
subiti da:
h) alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
i) cancelli, muri di cinta e recinzioni, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, Pannelli solari termici, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
j) enti all’aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
k) Fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a Sinistro), gazebo, capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
l) installazioni esterne quali verande, dehors, tende e tendoni parasole o frangisole;
m) Serre, tunnel, fungaie;
n) serramenti, vetrate e lucernari in genere, Lastre in cemento-amianto a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal Tetto o dalle pareti;
o) Lastre in cemento-amianto o fibrocemento, manufatti di materia plastica, Impianti fotovoltaici, Pannelli solari termici per effetto di grandine.
Assimoco corrisponderà l'Indennizzo applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.
COLAGGIO ACQUA DA IMPIANTI DI ESTINZIONE
Assimoco indennizza i Danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita accidentale di acqua a seguito di guasto o rottura di impianti fissi di estinzione automatici a pioggia, incluse relative alimentazioni.
Assimoco non indennizza:
a) i danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche
costruttive sia dell’impianto che dei locali protetti;
b) i danni causati dal gelo;
c) le spese sostenute per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione.
Assimoco corrisponderà l'Indennizzo applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.
BUONA FEDE
L’omissione della dichiarazione da parte dell’Assicurato o del Contraente di una circostanza sopravvenuta eventualmente aggravante il Rischio, così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all’atto della stipulazione della presente Polizza e durante il corso della stessa, non pregiudicano il diritto all’Indennizzo dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e cioè non siano dipese da dolo o colpa grave. In tale evenienza,
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trattandosi di circostanze aggravanti che comportano un Premio maggiore, l’Assicurato si impegna ad integrare il Premio di Polizza in misura corrispondente al maggior Rischio che ne deriva e ciò con effetto dal momento in cui la circostanza stessa si è verificata.
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO
PERDITA PIGIONI
Nel caso in cui il Fabbricato assicurato sia locato a terzi, la garanzia prestata per il Fabbricato comprende, fermo quanto previsto all’Art. 19 - Limite massimo dell’Indennizzo, le somme rimaste a carico dell’Assicurato per il verificarsi di uno degli eventi indennizzabili a termini di Polizza, equivalenti alla perdita del canone di locazione per il periodo strettamente necessario al ripristino dello stesso, con il limite di un anno.
Assimoco corrisponderà l'Indennizzo applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.
RICORSO TERZI E/O LOCATARI
Assimoco, fino alla concorrenza del Massimale assicurato, risarcisce le somme che l’Assicurato, per capitale, interessi e spese, è tenuto a corrispondere, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per Danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.
Ai soli fini della presente garanzia il Sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa
grave dell’Assicurato.
Assimoco pagherà il Risarcimento anche nel caso di danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali) dell’utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole, o di servizi, sino alla concorrenza del 10% del Massimale assicurato.
L’Assicurazione non comprende i danni:
a) a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli degli Addetti dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria o del suolo.
Non sono comunque considerati terzi:
c) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
d) quando l’Assicurato non sia persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità limitata,
l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
e) le Società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’Art. 2359 Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.
L’Assicurato deve immediatamente informare Assimoco delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e Assimoco avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato. L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Compagnia. Quanto alle spese giudiziali si applica l’Art. 1917 del Codice Civile.
ESEMPIO
Supponiamo che a causa del surriscaldamento della canna fumaria scoppi un Incendio che bruci il Tetto del capannone. L’Incendio si propaga al Tetto del vicino, causando gravi danni. Se ho una Polizza Incendio sul Fabbricato questa mi ripagherà dei danni al mio Tetto e se è compreso il Ricorso terzi anche i danni al Tetto del vicino.
È importante sottolineare che con questa garanzia si coprono i danni alle cose di terzi, non i danni alle persone, che vanno coperti nella Sezione responsabilità civile.
RISCHIO LOCATIVO
Assimoco, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli Artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risarcisce, secondo le presenti Condizioni di Assicurazione e con le norme di liquidazione da esse previste, i danni diretti e materiali cagionati da Incendio od altro evento garantito dalla presente Polizza ai locali tenuti in locazione, usufrutto o comodato ad uso gratuito dall'Assicurato.
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ESEMPIO
La garanzia Xxxxxxx locativo è pensata unicamente per il locatario, ossia per colui il quale, mediante regolare contratto di affitto, entra in un immobile oppure gode del possesso e dell'utilizzo di un bene. Essa tutela l'affittuario da eventuali danni causati da eventi la cui causa è a lui riconducibile, risarcendo il proprietario. L’Assicurazione stipulata per il rischio locativo
consente quindi all’inquilino di rifondere in maniera indiretta chi ha la titolarità del bene, nel caso
in cui un evento contemplato nel contratto causi il danneggiamento del bene assicurato.
FENOMENO ELETTRICO IN AUMENTO
La garanzia di cui all’Art. 4 – I danni assicurati - punto 11 - correnti o scariche elettriche o altri fenomeni
elettrici” si intende prestata per l’ulteriore somma assicurata indicata alla specifica partita.
SPESE DEMOLIZIONE E SGOMBERO IN AUMENTO
La garanzia di cui all’Art. 5 – Spese assicurate - punti 1 e 2 si intende prestata per l’ulteriore somma
assicurata indicata alla specifica partita.
RICOSTRUZIONE COSE PARTICOLARI IN AUMENTO
La garanzia di cui all’Art. 5 – Spese assicurate - punto 4 si intende prestata per l’ulteriore somma
assicurata indicata alla specifica partita.
EVENTI SPECIALI PLUS
Assimoco indennizza fino alla concorrenza della somma assicurata i Danni materiali e diretti:
1 causati dalla grandine ai:
- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- Lastre in cemento-amianto (se risulta bonificato secondo le tecniche in uso), fibrocemento e manufatti in materia plastica, anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati;
- Impianti fotovoltaici e Pannelli solari termici
Si intendono comunque esclusi i danni alle Serre.
2 causati agli enti assicurati conseguenti a crollo totale o parziale del Tetto o delle pareti causato da sovraccarico di neve.
Si intendono esclusi i danni a fabbricati (e relativo Contenuto) che risultino non conformi alle norme di legge ed a eventuali disposizioni locali relative ai carichi e sovraccarichi di neve, vigenti all’epoca della costruzione o del più recente rifacimento delle strutture del Tetto, nonché a Fabbricati (e relativo Contenuto) in corso di costruzione, di ristrutturazione o di rifacimento, a meno che tali lavori siano ininfluenti ai fini della presente estensione di garanzia.
Sono inoltre esclusi i danni causati:
a) da scivolamento della neve sui tetti o comunque dalle coperture del Fabbricato assicurato nonché dal trascinamento di, a titolo esemplificativo e non esaustivo, comignoli, tegole, grondaie, antenne;
b) da valanghe e slavine;
c) da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente garanzia;
d) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne, camini, tegole, grondaie, pluviali, pannelli solari e/o fotovoltaici, impermeabilizzazioni, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del Fabbricato in seguito al sovraccarico di neve.
3 causati dagli eventi di cui all’Art. 7 – Eventi Atmosferici - e se assicurata la partita Fabbricato, a installazioni esterne quali cancelli, muri di cinta e recinzioni, verande e/o dehors (escluso il relativo Contenuto); tende e tendoni parasole o frangisole purché installate su strutture fisse a protezione di vetrine, ingressi e finestre.
Assimoco, per le garanzie di cui al presente articolo, corrisponderà l'Indennizzo applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.
COSA NON È ASSICURATO
I BENI NON ASSICURABILI
Assimoco non assicura:
a) Fabbricati vuoti ed inoccupati;
b) Fabbricati e impianti in stato di inattività;
c) Fabbricati in corso di costruzione e/o ristrutturazione;
d) fabbricati ubicati in paesi esteri;
e) Attrezzature ed Arredamento in leasing qualora già coperti da apposita Assicurazione;
f) Impianti fotovoltaici e Pannelli solari termici qualora già coperti da apposita Assicurazione.
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LIMITI DI COPERTURA
I DANNI NON ASSICURATI
Assimoco non indennizza i danni:
a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
b) causati da terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni, piene, alluvioni, mareggiate;
c) causati da esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
d) di Furto, Rapina, occupazione abusiva;
e) indiretti quali quelli derivanti dal mancato godimento o uso delle cose assicurate, di eventuali altri pregiudizi o di profitti sperati;
f) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti a eventi per i quali è prestata l’Assicurazione;
g) causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell’Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata.
LIMITE MASSIMO DELL’INDENNIZZO
Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo Assimoco può essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
FRANCHIGIA
È data facoltà al Contraente/Assicurato di scegliere tra le opzioni di Franchigia Small, Medium o Large, come indicate nei seguenti schemi, che saranno applicate per ogni Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.
Franchigia “SMALL”
Art./Comma | Garanzia | Franchigia |
Art. 6 | Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi | € 1.000 |
Art. 6 | Terrorismo o sabotaggio | € 3.000 |
Art. 7 | Eventi atmosferici | € 1.000 |
Art. 16/1 | Grandine su elementi fragili (pacchetto e venti speciali plus – | € 1.000 |
Art. 16/2 | Sovraccarico neve (pacchetto eventi speciali plus - facoltativo) | € 1.000 |
Art. 4/18 | Acqua piovana | € 1.000 |
Ogni altra causa | € 250 |
Franchigia “MEDIUM”
Art./Comma | Garanzia | Franchigia € |
Art. 6 | Terrorismo o sabotaggio | € 3.000 |
Ogni altra causa | € 1.000 |
Franchigia “LARGE”
Art./Comma | Garanzia | Franchigia € |
Ogni altra causa | € 3.000 |
COSA SONO LA FRANCHIGIA E LO SCOPERTO
La Franchigia corrisponde ad una somma fissa di denaro che rimane a carico dell’Assicurato e l’inserimento della stessa tra le clausole contrattuali consente di limitare l’entità del Premio assicurativo. Ad esempio, se un danno accertato è pari a 5.000 euro e la Franchigia fissa è di 1.000 euro l’Indennizzo sarà di 4.000 euro.
Lo Scoperto, al contrario, è una quota variabile, sottratta in forma percentuale sull’importo del danno accertato. Con la Franchigia e lo Scoperto anche il Contraente si fa carico di parte del Rischio che si possa verificare un evento dannoso e ciò comporta anche una riduzione del Premio.
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RIEPILOGO DEI LIMITI DELLE GARANZIE
La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo indicati nel seguente schema riepilogativo:
SCHEMA RIEPILOGATIVO – SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI | ||
Art./Comma | Garanzia | Limite indennizzo |
1/b | Valori | € 5.000 per annualità assicurativa |
4/1,2 | Incendio, Fulmine | La somma assicurata |
4/3 | implosione, esplosione o scoppio non causati da ordigni esplosivi | La somma assicurata |
4/4 | Caduta aeromobili | La somma assicurata |
4/5 | Onda sonica | La somma assicurata |
4/6 | Sviluppo di fumi, gas, vapori | La somma assicurata |
4/7 | Urto di veicoli | La somma assicurata |
4/8 | Fumo | La somma assicurata |
4/9 | Danni causati per ordine delle Autorità | La somma assicurata |
4/10 | Caduta rovinosa di ascensori e montacarichi | La somma assicurata |
4/11 | correnti o scariche elettriche o altri fenomeni elettrici | € 10.000 per annualità assicurativa |
4/12 | fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di tubazioni | La somma assicurata |
4/12 | Spese per ricerca e riparazione guasti a seguito di fuoriuscita di acqua | € 10.000 per annualità assicurativa |
4/13 | Autocombustione | La somma assicurata |
4/14 | scoppio o esplosione del carburante contenuto nei serbatoi dei veicoli | La somma assicurata |
4/15 | incendio, fulmine, esplosione e scoppio di beni presso esposizioni, fiere e mostre | 5% della somma assicurata alle relative partite con il massimo di € 25.000 per annualità assicurativa |
4/16 | incendio, fulmine, esplosione e scoppio di Contenuto presso terzi | 10 % della somma assicurata alla partita Contenuto |
4/17 | Furto di fissi e infissi | € 5.000,00 per annualità assicurativa |
4/18 | Acqua piovana | € 10.000 per annualità assicurativa |
4/19 | Gelo | € 5.000 per annualità assicurativa |
4/20 | Occlusioni di tubazioni e rigurgiti di fogna | € 5.000 per annualità assicurativa con il sottolimite di € 1.000 per spese di ricerca e riparazione del guasto |
4/21 | Rottura tubazioni interrate | € 5.000 per annualità assicurativa con il sottolimite di: € 2.500 per enti assicurati posti nei piani interrati e/o seminterrati € 1.000 per spese di ricerca e riparazione del guasto |
5/1 | demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla più vicina discarica autorizzata i residuati del sinistro | 15 % della somma assicurata alle partite Fabbricato, Contenuto con il massimo di € 100.000 per annualità assicurativa |
5/2 | demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla più vicina discarica autorizzata i residuati “pericolosi” | 1,5 % della somma assicurata alle partite Fabbricato, Contenuto con il massimo di € 10.000 per annualità assicurativa |
5/3 | Rimuovere e per ricollocare Contenuto assicurato e comunque illeso | € 10.000 per annualità assicurativa |
5/4 | Ricostruire cose particolari | € 10.000 per annualità assicurativa |
5/5 | le spese di ricerca e di riparazione in caso di dispersione di gas | € 5.000 per annualità assicurativa |
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Art./Comma | Garanzia | Limite indennizzo |
5/6 | Costi e/o oneri per la ricostruzione del fabbricato | 5 % dell’importo indennizzabile con il massimo di € 10.000 per annualità assicurativa |
6 | Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo o sabotaggio | La somma assicurata con il limite del 50 % della somma assicurata per atti di terrorismo |
7 | Eventi Atmosferici | La somma assicurata, con il massimo di € 15.000 per impianti fotovoltaici |
8 | Colaggio acqua da impianti di estinzione | La somma assicurata |
Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo | ||
10 | Perdita pigioni | La somma assicurata |
11 | Ricorso terzi e/o locatari | La somma assicurata |
12 | Rischio locativo | La somma assicurata |
13 | Fenomeno elettrico in aumento | La somma assicurata |
14 | Spese demolizione e sgombero in aumento | La somma assicurata |
15 | Ricostruzione cose particolari in aumento | La somma assicurata |
16/1 | Grandine | € 15.000 per annualità assicurativa |
16/2 | Sovraccarico neve | 50 % della somma assicurata alle partite Fabbricato, Contenuto |
16/3 | Eventi atmosferici causati a installazioni esterne | € 15.000 per annualità assicurativa |
27 | Onorari dei periti | 5% del danno indennizzabile a termini di polizza, con il massimo di € 10.000 |
DOVE VALE LA COPERTURA
VALIDITÀ TERRITORIALE DELLA COPERTURA
L’Assicurazione vale nell’ubicazione indicata in Polizza, entro i confini della Repubblica Italiana, salvo quanto previsto all’Art. 4 - I danni assicurati - punti 15 e 16.
Nel caso in cui l’attività esercitata venga trasferita, la garanzia è prestata nel periodo di trasloco, sia
nel vecchio che nel nuovo indirizzo per i sette giorni successivi alla comunicazione del
trasferimento, a condizione che la nuova ubicazione dell’attività sia sita nel territorio italiano;
successivamente rimane operante solo per il nuovo indirizzo.
In caso di aggravamento di Rischio vale quanto disposto all’Art. 160 – Obbligo di comunicazione
dell’aggravamento e della diminuzione del rischio.
OBBLIGHI IN CASO DI
SINISTRO
COSA DEVE FARE IL CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di Sinistro il Contraente/Assicurato deve:
1 fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di
Assimoco;
2 darne avviso scritto all’Intermediario assicurativo che ha rilasciato la Polizza oppure ad Assimoco entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza;
3 fare, nei cinque giorni successivi da quando ne ha avuto conoscenza, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del Sinistro, la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa ad Assimoco;
4 conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
5 predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto da Assimoco o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
L'inadempimento di una di tali incombenze può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo.
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TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e da Assimoco. In caso di Sinistro spetta esclusivamente al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti sia per l'Assicurato (se diverso dal Contraente) sia per i terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L’Indennizzo liquidato a termine di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato. È data tuttavia facoltà al Contraente di richiedere il subentro dell’Assicurato in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del Sinistro.
MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL DANNO
L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
1 direttamente da Assimoco, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;
oppure,
2 a richiesta di una delle parti, fra due Periti nominati uno da Assimoco ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti eventualmente nominati devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere diritto ad alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.
In caso di Xxxxxxxx che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali saranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l’attività – anche se ridotta – svolta nelle aree non direttamente interessate dal Sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.
COMPITI DEI PERITI
I periti devono:
1 indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
2 verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze non comunicate che abbiano aggravato il Rischio, nonché verificare se il Contraente e/o Assicurato abbiano adempiuto agli obblighi contrattualmente previsti in caso di Sinistro;
3 verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro;
4 procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.
I risultati delle operazioni eventualmente svolte in contradditorio tra le parti devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per Assimoco ed uno per il Contraente.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3 e 4 sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza, o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.
ONORARI DEI PERITI
Assimoco si obbliga, nell’ambito della somma assicurata, in caso di Sinistro, nell’ambito della somma assicurata, a rimborsare le spese e gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente alle presenti Condizioni di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito e ciò, complessivamente, fino a concorrenza del 5% del danno indennizzabile a termini di Polizza, con il massimo di € 10.000.
Resta convenuto che il Contraente è tenuto a dimostrare ad Assimoco le somme pagate al perito od ai periti anzidetti.
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ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE
Assimoco ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti
ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
L’esagerazione dolosa del danno determina la perdita del diritto all’Indennizzo.
NOTA BENE
L’esagerazione dolosa del danno si verifica quando l'Assicurato dichiara, consapevolmente e volontariamente, un'entità del danno superiore alla realtà.
RINUNCIA ALLA RIVALSA
Assimoco rinuncia all'azione di rivalsa, salvo il caso di dolo, verso:
1 le persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge;
2 le Società controllate, consociate e collegate ed i clienti,
purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile medesimo.
Il diritto di rivalsa consente ad Assimoco di agire nei confronti del responsabile del Sinistro in modo tale da recuperare le somme pagate al danneggiato a titolo di Risarcimento.
FORMA DELL’ASSICURAZIONE – VALORE A NUOVO
L’Assicurazione è prestata per il Valore a nuovo. Per Valore a nuovo si intende:
- per i Fabbricati, la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il Fabbricato
assicurato, escludendo soltanto il valore dell’area;
- per Attrezzatura e Arredamento e gli impianti, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.
Sono esclusi Preziosi, Valori e Beni pregiati, nonché Fabbricati, Attrezzatura ed Arredamento o impianti in stato di inattività.
DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO
Le garanzie di cui alla sezione Incendio sono prestate nella forma Valore a nuovo e più precisamente:
1 per fabbricati si stima:
a) la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il Fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
b) il deprezzamento subito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione e ad ogni altra circostanza concomitante.
L’ammontare del danno si ottiene applicando il deprezzamento di cui alla stima b) alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte o per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.
2 per Attrezzature ed Arredamento si stima:
a) il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico;
b) deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.
L’ammontare del danno si determina deducendo dal costo di riparazione o di rimpiazzo, al netto del deprezzamento di cui alla stima b), il valore di ciò che resta dopo il Sinistro nonché gli oneri fiscali non dovuti all’erario.
3 per il Campionario merci si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali.
Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del Sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.
L’ammontare del danno si determina deducendo dal valore dei beni assicurati il valore di ciò che resta dopo il Sinistro, nonché gli oneri fiscali non dovuti all’erario.
4 per supplemento di indennità si stima l’importo che, aggiunto all’ammontare del danno calcolato con i criteri previsti per Fabbricato, Attrezzature ed Arredamento, determina l’indennità complessiva calcolata in base al Valore a nuovo.
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Agli effetti dell’Art. 1907 del Codice Civile il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
a) superiore od eguale al rispettivo Valore a nuovo è dato dall’intero ammontare del
supplemento medesimo;
b) inferiore al rispettivo Valore a nuovo ma superiore al valore al momento del Sinistro, per cui risulta assicurata sola una parte dell’intera differenza occorrente per l’integrale assicurazione a nuovo, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l’intera differenza;
c) eguale o inferiore al valore al momento del Sinistro, diventa nullo.
In caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento
d’indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.
Agli effetti dell’Indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun Fabbricato, macchina od impianto, importo superiore al triplo del relativo valore determinato in base alle stime di cui ai punti rispettivamente 1 e 2 sopra riportati.
Il pagamento del supplemento d’indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per l’assicuratore, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.
5 per Beni pregiati si stima il costo per sostituire le cose danneggiate o distrutte con altre equivalenti per qualità e caratteristiche o per riportare le cose danneggiate allo stato in cui si trovavano al momento del Sinistro.
6 per titoli di credito si stabilisce che:
a) Assimoco, salvo diversa pattuizione, non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
b) l’Assicurato deve restituire ad Assimoco l’Indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l’Assicurazione vale
soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.
NOTA BENE
Per Valore a nuovo s’intende una particolare formula assicurativa la quale prevede, in caso di legittimazione al Risarcimento, un rimborso di pari entità alla spesa che necessariamente andrebbe sostenuta per la completa riparazione o comunque per il nuovo acquisto del bene oggetto della Polizza.
Ha ad oggetto quindi il valore del bene, garantendone il Risarcimento senza tener conto del livello
di degrado, o del rendimento economico o dell’uso del bene stesso.
ESEMPIO
Incendio Fabbricato con danno totale ad una pavimentazione in legno.
Costo di ripristino del pavimento: € 5.000,00;
Valore a stato d’uso del pavimento € 3.500,00; supplemento di Indennizzo € 1.500,00
Indennizzo: € 5.000,00.
ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE
Se dalle stime effettuate con le modalità di cui all’Art. 61 – Determinazione dell’ammontare del danno - risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del Sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, Assimoco risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del Sinistro. Resta comunque convenuto fra le parti che tale disposizione non si applicherà nel caso in cui:
- tale eccedenza risulti essere minore del 20%;
- l’ammontare del danno”, calcolato con le modalità di cui all’Art. 61 – Determinazione dell’ammontare del danno - comprensivo del supplemento d’indennità (al lordo di eventuali franchigie o scoperti che comunque verranno successivamente applicati per la determinazione dell’Indennizzo) non risulti essere superiore ad € 3.000.
Set Informativo Mod. D A0G – Ed. 09/2020 – Aggiornamento al 10/2021 Sezione incendio, eventi naturali ed altri danni ai beni
ESEMPIO
Applicazione Regola Proporzionale:
Valore immobile: 100.000 euro
Valore assicurato in Polizza: 50.000,00 euro
In caso di Danno totale: Indennizzo pari a 50.000 euro
In caso di Danno parziale ad es. di € 10.000,00: Indennizzo pari a 5.000 euro (poiché in Polizza
l’Assicurato ha previsto un valore pari al 50% del valore dell’immobile)
OFFERTA E PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Assimoco comunica all’Assicurato, entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta, la sua offerta d’Indennizzo i motivi per cui non ritiene di formularla, sempre che non sia stata fatta opposizione. Assimoco corrisponderà l’Indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento dell’accettazione della sua offerta da parte dell’Assicurato. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro, il pagamento avverrà quando l'Assicurato dimostri che non ha commesso o agevolato il danno con dolo, così come previsto dalle presenti Condizioni di Assicurazione.
ANTICIPO IN CASO DI SINISTRO
In caso di Xxxxxxxx e su richiesta dell’Assicurato presentata almeno 60 gg. dopo la data di denuncia, Assimoco anticipa un importo fino alla concorrenza massima del 50% di quello che risulta essere l'ammontare presumibilmente indennizzabile del danno sulla base delle stime preliminari effettuate dai periti in tale periodo.
Questo anticipo sull'Indennizzo sarà dovuto in presenza di tutte le cinque seguenti condizioni:
1 che l'ammontare presumibile del danno indennizzabile sia superiore a € 50.000;
2 che non sussistano ragionevoli e giustificabili dubbi circa l’indennizzabilità del Sinistro;
3 che il Contraente/Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti in caso di Sinistro.
4 che non sussistano sull’immobile oggetto di Assicurazione vincoli, interessi di terzi e/o ipoteche;
5 che l’Assicurato non si trovi in stato fallimentare.
L’acconto non potrà comunque essere superiore ad € 500.000 qualunque sia l’ammontare stimato del
Sinistro.
Nel caso in cui l’Assicurazione sia stipulata in base al Valore a nuovo, la determinazione
dell’acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.
Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell’indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del Sinistro, l’Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettante gli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.
Set Informativo Mod. D A0G – Ed. 09/2020 – Aggiornamento al 10/2021 Sezione Furto e rapina
SEZIONE FURTO E RAPINA
COSA È SEMPRE
ASSICURATO
I BENI ASSICURABILI
Assimoco assicura, nell’ambito dell’attività svolta, i beni dei correntisti delle Banche, degli associati
agli intermediari e dei dipendenti dei distributori, inclusi i loro Familiari, che collaborano con
Assicura Agenzia S.r.l. nonché quelli dei clienti di Assicura Agenzia S.r.l.
Tali beni possono essere Attrezzature, Arredamento e Campionari merci posti all’interno dei fabbricati nei quali si svolge l’attività professionale, compresi i Valori.
CARATTERISTICHE DEL RISCHIO E DEI MEZZI DI CHIUSURA
La garanzia è prestata alle seguenti condizioni da ritenersi tutte essenziali:
a) che i Locali abbiano pareti perimetrali e Solai di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, Vetro antisfondamento, cemento anche non armato.
b) che qualora il Fabbricato sia elevato ad un solo piano e la linea di gronda del Tetto sia situata in linea verticale a meno di 4mt dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno e cioè senza l’impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, la copertura del Tetto sia in cemento armato o laterizio armato senza lucernari, o vetro cemento armato totalmente fisso.
c) che ogni apertura verso l’esterno dei Locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4mt dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, Vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro.
Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900cm² e con lato minore non superiore a 18cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400cm². Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100cm².
Sono pertanto esclusi – salvo diversamente convenuto - i danni di Furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.
Nel caso in cui, al momento del Sinistro, venisse accertata l’esistenza di aperture diversamente
protette, la garanzia è operante secondo le seguenti modalità:
- Assimoco indennizzerà il danno a termini di Polizza, purché l’autore si sia introdotto nei Locali
forzando mezzi di protezione e di chiusura conformi a quelli sopra descritti;
- Assimoco corrisponderà all’Assicurato l’80% dell’importo indennizzabile, rimanendo lo Scoperto del 20% a carico del medesimo, nel caso in cui l’autore del Furto si sia introdotto nei Locali forzando mezzi di chiusura e protezioni difformi in modo peggiorativo rispetto a quelli sopra descritti.
I DANNI ASSICURATI
Assimoco si obbliga, nei limiti e alle condizioni che seguono, a indennizzare i Danni materiali e diretti ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, causati, da:
1 Furto a condizione che l’autore si sia introdotto nei Locali contenenti le cose assicurate
a) violando le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili, uso fraudolento di chiavi vere purché lo smarrimento o la sottrazione delle chiavi siano stati denunciati alla competente Autorità; in tal caso la garanzia opera dal momento della denuncia sino alle ore 24 del quinto giorno successivo;
b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a Locali
chiusi.
Se per le cose assicurate sono previsti casseforti e/o armadi corazzati o altro contenitore, Assimoco è obbligata soltanto se l’autore del Furto, dopo essersi introdotto nei Locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi mediante rottura o scasso.
Sono parificati ai danni del Furto i guasti alle cose assicurate per commettere il Furto o per tentare di commetterlo.
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2 Furto commesso:
a) attraverso le luci di serramenti, ove ammesse, e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
b) durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione, fra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, quando le vetrine - purché fisse - e le porte, vetrate - purché efficacemente chiuse - rimangono protette da solo vetro fisso;
c) con rottura dei vetri delle vetrine durante l’orario di apertura al pubblico e presenza di
Addetti all’esercizio.
3 Rapina od estorsione avvenute nei Locali quand’anche le persone sulle quali viene fatta
violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei Locali stessi.
Assimoco indennizza altresì nell’ambito della somma assicurata:
4 Valori:
a) comunque custoditi purché all’interno dei Locali dell’Azienda;
b) in conseguenza di Rapina o Xxxxxx commessi all’esterno dei Locali precisati in Polizza, sulla persona dell’Assicurato, dei suoi dipendenti o Familiari durante il trasporto dei Valori; la garanzia è estesa al Furto, anche con destrezza, in seguito ad Infortunio o improvviso malore delle persone assicurate e nei casi in cui le persone hanno indosso o a portata di mano i Valori. La garanzia è prestata con uno Scoperto del 10% per Sinistro e non vale se la persona che trasporta i Valori all’esterno del Fabbricato ha età inferiore a 18 anni o superiore a 70 anni;
5 Cose particolari fino alla concorrenza del 20% della somma assicurata alla partita Contenuto.
L’Assicurazione di questi enti copre esclusivamente le spese necessarie alla loro ricostruzione.
6 guasti cagionati dai ladri in occasione di Furto o Rapina e/o estorsione consumati o tentati, alle parti di Fabbricato costituenti i Locali che contengono le cose assicurate e dagli infissi posti al riparo e protezione degli accessi ed aperture dei Locali stessi, compresi impianti di allarme. L’Assicurazione si intende operante, fino alla concorrenza di € 2.500,00 per Sinistro.
7 atti vandalici commessi dai ladri alle cose assicurate (esclusi i Valori) nel tentativo di commettere o nel commettere il Furto, la Rapina e/o l’estorsione fino alla concorrenza del 15% della somma assicurata alla partita Contenuto.
Assimoco presta inoltre la garanzia contro i furti avvenuti nei modi previsti al precedente punto 1, anche se l’autore del Furto sia un dipendente del Contraente o dell’Assicurato e sempreché si verifichino le seguenti circostanze:
a) che l’autore del Furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei Locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni, di casseforti, armadi di sicurezza, o della sorveglianza interna dei Locali stessi;
b) che il Furto sia commesso a Locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente
adempie le sue mansioni nell’interno dei Locali stessi.
Assimoco, per tutte le garanzie di cui al presente articolo, corrisponderà l'Indennizzo applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO
VALORI IN MEZZI DI CUSTODIA
L’Assicurazione è prestata per Valori custoditi in Casseforti o Armadi corazzati nei limiti della somma assicurata alla specifica partita ed in aumento a quanto automaticamente previsto in Polizza.
Per la garanzia Furto vale quanto disposto all’Art. 38 – I Danni Assicurati – punto 1.
Assimoco corrisponderà l'Indennizzo applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.
VALORI FUORI DA MEZZI DI CUSTODIA
L’Assicurazione è prestata per Valori fuori da Mezzi di custodia purché chiusi a chiave in cassetti, mobili, armadi anche metallici, registratori di cassa.
Per la garanzia Furto vale quanto disposto all’Art. 38 – I danni Assicurati – punto 1.
Assimoco corrisponderà l'Indennizzo applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.
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PORTAVALORI IN AUMENTO
La garanzia di cui all’Art. 38 – I danni assicurati - punto 4b) – Valori in conseguenza di Rapina o Scippo commessi all’esterno dei Locali precisati in Polizza si intende prestata per l’ulteriore somma assicurata indicata alla specifica partita.
GUASTI CAGIONATI DAI LADRI IN AUMENTO
La garanzia di cui all’Art. 38 – I danni assicurati - punto 5– guasti cagionati dai ladri si intende
prestata per l’ulteriore somma assicurata indicata alla specifica partita.
ATTI VANDALICI IN AUMENTO
La garanzia di cui all’Art. 38 – I danni assicurati - punto 6 – atti vandalici si intende prestata per
l’ulteriore somma assicurata indicata alla specifica partita.
COSA NON È
ASSICURATO
I BENI NON ASSICURABILI
Assimoco non assicura Attrezzature ed Arredamento in leasing qualora già coperti da apposita
Assicurazione.
LIMITI DI COPERTURA
I DANNI NON ASSICURATI
Assimoco non assicura i danni:
a) verificatisi in occasione di incendi, trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra, anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità, rivolte, insurrezioni, confische, requisizione;
b) agevolati dall’Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave;
c) commessi od agevolati con dolo o colpa grave da:
1. persone che abitano con l’Assicurato o con il Contraente od occupano i Locali contenenti le cose assicurate o Locali con questi comunicanti;
2. persone del fatto delle quali l’Assicurato od il Contraente deve rispondere;
3. incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei Locali che le contengono
4. persone legate al Contraente o all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti.
d) verificatisi da Furto avvenuto quando i Locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi. In tal caso la garanzia è sospesa dal 45° giorno;
e) i danni indiretti non riguardanti la materialità delle cose assicurate.
LIMITE MASSIMO DELL’INDENNIZZO
Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo Assimoco può essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
SCOPERTO PER VEICOLI RICOVERATI
Qualora il Furto o la Rapina sia commesso utilizzando, per l’asportazione delle cose assicurate, dei veicoli che si trovano ricoverati nei Locali indicati in Polizza o nell’area in uso al Contraente od all’Assicurato, Assimoco corrisponderà la somma liquidata a termini di Polizza, sotto detrazione dello Scoperto del 20% che rimarrà a carico dell’Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all’Indennizzo, farlo assicurare da altri.
Detto Scoperto, se operante in concomitanza con altro Scoperto eventualmente previsto dalla Polizza, viene elevato al 25% ed assorbe il precedente, fermo restando il minimo eventualmente previsto; se è operante, invece, in concomitanza con una Franchigia, fermo lo Scoperto del 20% la Franchigia verrà considerata minimo assoluto.
Pertanto, nel caso di Assicurazione presso diversi assicuratori, l’indennità verrà determinata ai sensi dell’Art. 1910 del Codice Civile senza tener contro della Franchigia che verrà detratta successivamente dall’importo così calcolato.
COESISTENZA DI PIÙ SCOPERTI
In concomitanza di due o più scoperti previsti in Polizza, gli stessi saranno unificati nella misura massima del 25%. Qualora sia prevista una Franchigia, quest’ultima verrà considerata come minimo non indennizzabile.
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MEZZI DI CHIUSURA RINFORZATI
A deroga di quanto previsto dall’Art. 37 – Caratteristiche del rischio e mezzi di chiusura,
l’Assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l’efficacia del contratto, che ogni apertura verso l’esterno dei Locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4mt dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:
a) serramenti in legno pieno dello spessore minimo di 15mm o di acciaio dello spessore minimo di 8/10mm, senza luci di sorta, chiusi con serratura di sicurezza azionati catenacci di adeguata robustezza e lunghezza x xxxxxxxxx di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall’interno;
b) inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15mm, ancorate nel muro, con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50cm e 18cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400cm².
Assimoco non indennizza, salvo diversamente convenuto, i danni di Xxxxx avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci delle inferriate senza effrazione delle relative strutture.
Nel caso in cui, al momento del Sinistro venisse accertata l’esistenza di aperture diversamente
protette, la garanzia è operante secondo le seguenti modalità:
- Assimoco indennizzerà il danno a termini di Polizza, purché l’autore si sia introdotto nei Locali
forzando mezzi di protezione e di chiusura conformi a quelli sopra descritti;
- Assimoco corrisponderà all’Assicurato il 75% dell’importo indennizzabile, rimanendo lo Scoperto del 25% a carico del medesimo, nel caso in cui l’autore del Furto si sia introdotto nei Locali forzando mezzi di chiusura e protezioni difformi a quelli sopra descritti.
Assimoco corrisponderà l'Indennizzo applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.
IMPIANTO DI ALLARME (REQUISITI IMQ)
Il Contraente/Assicurato dichiara, e tale dichiarazione si considera essenziale ai fini dell’efficacia
dell’Assicurazione:
a) che i Locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto automatico di allarme antifurto a Norme CEI, munito di registratore di funzione (di controllo) ed installato da ditta registrata presso l’IMQ;
b) che si impegna a mantenere in perfetta efficienza l’impianto di allarme sopra descritto ed a
attivarlo ogni qualvolta nei suddetti Locali non vi sia presenza di persone;
c) che ha stipulato un regolare contratto di manutenzione con la ditta installatrice registrata presso l’IMQ, che prevede ispezioni almeno semestrali e rilascio del relativo certificato di manutenzione ordinaria;
d) che farà effettuare esclusivamente alla ditta cui è affidata la manutenzione tutte le operazioni, sostituzioni e modifiche;
e prenderà tutti i provvedimenti che si rendessero necessari, in caso di guasti, per ripristinare l’efficienza dell’impianto nel più breve tempo possibile.
In caso di Sinistro, se l’impianto dovesse risultare non installato o non attivato, Assimoco non sarà tenuta a pagare alcun Indennizzo.
In caso di mancato funzionamento dell’impianto dovuto a fatto non attribuibile al Contraente/Assicurato o agli incaricati della sorveglianza, Assimoco pagherà l’Indennizzo liquidato a termini di Polizza (già dedotto di eventuali franchigie o scoperti applicabili) nella misura dell’80% restando il rimanente 20% a carico del Contraente/Assicurato.
Assimoco corrisponderà l'Indennizzo applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.
IMPIANTO DI ALLARME (GENERICO)
Il Contraente/Assicurato dichiara, e tale dichiarazione si considera essenziale ai fini dell’efficacia dell’Assicurazione, che i Locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto automatico di allarme antifurto installato da Ditta specializzata.
Il Contraente/Assicurato si impegna a mantenere detto impianto in perfetta efficienza e a attivarlo ogni qualvolta nei suddetti Locali non vi sia presenza di persone.
In caso di Sinistro, se l’impianto dovesse risultare non installato o non attivato, Assimoco non sarà tenuta a pagare alcun Indennizzo.
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In caso di mancato funzionamento dell’impianto dovuto a fatto non attribuibile al Contraente/Assicurato o agli incaricati della sorveglianza, Assimoco pagherà l’Indennizzo liquidato a termini di Polizza (già dedotto di eventuali franchigie o scoperti applicabili) nella misura dell’80% restando il rimanente 20% a carico del Contraente/Assicurato.
Assimoco corrisponderà l'Indennizzo applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.
RIEPILOGO DEI LIMITI DELLE GARANZIE
La garanzia è prestata con i limiti di Xxxxxxxxxx indicati nel seguente schema riepilogativo:
SCHEMA RIEPILOGATIVO – SEZIONE FURTO | |||
Art./Comma | Garanzia | Limite indennizzo | Franchigia/scoperto |
38 | Furto, rapina | La somma assicurata | Scoperto 20 % in caso di furto attraverso mezzi di chiusura difformi a quanto previsto in polizza |
38/5 | Cose particolari | 20 % della somma assicurata alla partita Contenuto | |
38/4 a) | Valori comunque custoditi | 10% della somma assicurata alla partita Contenuto con il massimo di € 2.500 per sinistro | |
38/4 b) | Portavalori | Scoperto 10 % | |
38/6 | Guasti cagionati dai ladri | € 2.500 per sinistro | ==== |
38/7 | Atti vandalici | 15 % della somma assicurata alla partita Contenuto | ==== |
Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo | |||
39 | Valori in mezzi di custodia | La somma assicurata | Scoperto 20 % in caso di furto attraverso mezzi di chiusura difformi a quanto previsto in polizza |
40 | Valori fuori dai mezzi di custodia | La somma assicurata | Scoperto 10 % per rapina |
41 | Portavalori in aumento | La somma assicurata | Scoperto 10 % |
42 | Guasti cagionati dai ladri in aumento | La somma assicurata | ==== |
43 | Atti vandalici in aumento | La somma assicurata | ==== |
47 | Scoperto per veicoli ricoverati | ==== | Scoperto 20 % |
48 | Coesistenza di più scoperti | ==== | Massimo 25 % in concomitanza di più scoperti |
49 | Mezzi di chiusura rinforzati | ==== | Scoperto 25 % in caso di mezzi di chiusura difformi |
50 | Impianto di allarme (requisiti IMQ) | ==== | Scoperto 20 % in caso di mancato funzionamento dell’impianto |
51 | Impianto di allarme generico | ==== | Scoperto 20 % in caso di mancato funzionamento dell’impianto |
DOVE VALE LA COPERTURA
VALIDITÀ TERRITORIALE DELLA COPERTURA
L’Assicurazione vale nell’ubicazione indicata in Polizza, entro i confini della Repubblica Italiana.
Nel caso in cui l’attività esercitata venga trasferita, la garanzia è prestata nel periodo di trasloco, sia nel vecchio che nel nuovo indirizzo per i sette giorni successivi alla comunicazione del
trasferimento, a condizione che la nuova ubicazione dell’attività sia sita nel territorio italiano; successivamente rimane operante solo per il nuovo indirizzo.
In caso di aggravamento di Rischio vale quanto disposto all’Art. 160 – Obbligo di comunicazione
dell’aggravamento e della diminuzione del Rischio.
OBBLIGHI IN CASO DI
SINISTRO
COSA DEVE FARE IL CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di Sinistro il Contraente /Assicurato deve:
a) darne avviso scritto, all’Intermediario assicurativo che ha rilasciato la Polizza oppure ad Assimoco,
entro 24 ore da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell’evento e l’importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;
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b) fornire ad Assimoco o all’Intermediario assicurativo che ha rilasciato la Polizza, entro i 5 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l’indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all’Autorità;
c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento;
d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.
L’inadempimento di una di tali incombenze può comportare la perdita totale o parziale del diritto
all’Indennizzo.
Le spese sostenute per adempiere alle incombenze di cui alle lettere c) e d) sono a carico di Assimoco in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del Sinistro, anche se l’ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che Assimoco provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
II Contraente/Assicurato deve altresì:
e) tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad Indennizzo;
f) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del Sinistro oltre che della realtà e dell’entità del danno; tenere a disposizione di Assimoco e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che Assimoco ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi.
TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e da Assimoco. In caso di Sinistro spetta esclusivamente al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti sia per l'Assicurato (se diverso dal Contraente) sia per i terzi interessati,
restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L’Indennizzo liquidato a termine di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato. È data tuttavia facoltà al Contraente di richiedere il subentro dell’Assicurato in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del Sinistro.
MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL DANNO
L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
1 direttamente da Assimoco, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;
oppure,
2 a richiesta di una delle parti, fra due Periti nominati uno da Assimoco ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti eventualmente nominati devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere diritto ad alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.
In caso di Xxxxxxxx che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali saranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l’attività – anche se ridotta – svolta nelle aree non direttamente interessate dal Sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.
COMPITI DEI PERITI
I periti devono:
1 indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
2 verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze non comunicate che abbiano aggravato il Rischio, nonché verificare se il Contraente e/o Assicurato abbiano adempiuto agli obblighi contrattualmente previsti in caso di Sinistro;
3 verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro;
4 procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.
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I risultati delle operazioni eventualmente svolte in contradditorio tra le parti devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per Assimoco ed uno per il Contraente.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3 e 4 sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza, o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.
ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE
Assimoco ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti.
ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
L’esagerazione dolosa del danno determina la perdita del diritto all’Indennizzo.
NOTA BENE
L’esagerazione dolosa del danno si verifica quando l'Assicurato dichiara, consapevolmente e volontariamente, un'entità del danno superiore alla realtà.
FORMA DELL’ASSICURAZIONE – PRIMO RISCHIO ASSOLUTO
L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicare la Regola proporzionale prevista dalle normi vigenti.
NOTA BENE
Cosa significa Primo rischio assoluto?
L'Assicurazione a Primo rischio assoluto è la forma di Assicurazione che impegna Assimoco ad indennizzare il danno verificatosi fino a concorrenza della somma assicurata, anche se quest'ultima risulta inferiore al valore reale (valore di ricostruzione) dei beni assicurati (valore assicurabile) senza applicare la Regola proporzionale.
Esempio applicazione Primo rischio assoluto
Valore immobile: 100.000 euro
Valore assicurato in Polizza: 50.000,00 euro (massimo danno che l’Assicurato ritiene di poter subire in caso di Sinistro)
In caso di Danno totale: Indennizzo pari a 50.000 euro (massima esposizione) In caso di Danno parziale ad es. di 10.000 euro: Indennizzo pari a 10.000 euro
DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO
L’ammontare del danno è determinato secondo i seguenti criteri:
1 per Attrezzature ed Arredamento è pari al costo per riportare le cose danneggiate allo stato funzionale in cui si trovavano al momento del Sinistro o per sostituire le cose sottratte con altre nuove, uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche, prestazioni e rendimento;
2 per Beni pregiati è pari al costo per sostituire le cose sottratte con altre equivalenti per qualità e caratteristiche o per riportare le cose danneggiate allo stato in cui si trovavano al momento del Sinistro; per ciascun oggetto danneggiato non sono riconosciuti costi di riparazione o restauro superiori al costo di sostituzione dell’oggetto stesso;
3 per il Campionario merci il danno è pari alla differenza tra il loro valore stimato al momento del Sinistro in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale (compresi gli oneri fiscali se dovuti) e il valore del residuo.
4 per i titoli di credito si stabilisce che:
a) Assimoco, salvo diversa pattuizione, non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
b) l’Assicurato deve restituire ad Assimoco l’Indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l’Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.
Set Informativo Mod. D A0G – Ed. 09/2020 – Aggiornamento al 10/2021 Sezione Furto e rapina
RECUPERO DELLE COSE RUBATE
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'Assicurato deve darne avviso ad Assimoco appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà di Assimoco se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi ad Assimoco l'intero importo riscosso a titolo di Indennizzo per le cose medesime. Se invece Assimoco ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'Indennizzo riscosso da Assimoco per le stesse o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'Indennizzo a termini di Polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'Indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del Sinistro, Assimoco è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose in conseguenza del Sinistro.
L’Assicurato ha la facoltà di abbandonare ad Assimoco le cose rubate che vengano ritrovate trascorsi 4 mesi dalla data di avviso del Sinistro anche se lo stesso non è stato ancora indennizzato.
RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO
In caso di Sinistro le somme assicurate con le singole partite di Polizza ed i relativi Limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di Assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di Premio.
Qualora a seguito del Sinistro stesso Assimoco decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del Premio netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.
Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso di Assimoco dette somme, limiti e valore complessivo potranno essere reintegrati nei valori originari; il Contraente corrisponderà il rateo di Premio relativo all’importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di Assicurazione in corso.
L’eventuale reintegro non pregiudica la facoltà di Assimoco di recedere dal contratto ai sensi
dell’Art. 172– Recesso in caso di sinistro.
OFFERTA E PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Assimoco comunica all’Assicurato, entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta, la sua offerta d’Indennizzo o i motivi per cui non ritiene di formularla, sempre che non sia stata fatta opposizione. Assimoco corrisponderà l’Indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento dell’accettazione della sua offerta da parte dell’Assicurato. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro, il pagamento avverrà quando l'Assicurato dimostri che non ha commesso o agevolato il danno con dolo, così come previsto dalle presenti Condizioni di Assicurazione.
Set Informativo Mod. D A0G – Ed. 09/2020 – Aggiornamento al 10/2021 Sezione Cristalli
SEZIONE CRISTALLI
COSA È SEMPRE
ASSICURATO
I BENI ASSICURABILI
Assimoco assicura, nell’ambito dell’attività svolta, i beni dei correntisti delle Banche, degli associati
agli intermediari e dei dipendenti dei distributori, inclusi i loro Familiari, che collaborano con
Assicura Agenzia S.r.l. nonché quelli dei clienti di Assicura Agenzia S.r.l. Tali beni possono essere:
- Lastre di cristallo e/o vetro (ivi compresi gli specchi), piane o curve, sia fisse che movibili su cardini, cerniere o guide, il tutto stabilmente collocato su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili, comprese loro eventuali lavorazioni, decorazioni ed iscrizioni.
- Lastre costituenti insegne, anche se di materiale plastico rigido, anche poste all’esterno dei fabbricati purché nell’area di pertinenza dello studio/ufficio, a condizione che siano stabilmente impiantate in apposite installazioni.
COSA NON È ASSICURATO
LIMITI DI COPERTURA
I DANNI ASSICURATI
Assimoco si obbligo nei limiti e alle condizioni che seguono a risarcire:
a) le spese, comprensive di quelle per il trasporto e l’installazione, necessarie per la sostituzione delle Lastre, anche di terzi, rotte in seguito a un qualunque evento accidentale non espressamente escluso
b) le spese per la demolizione, lo sgombero e lo smaltimento dei residuati del Sinistro alla più vicina discarica autorizzata.
I BENI NON ASSICURABILI
Assimoco non assicura:
a) le Lastre oggetto di compravendita;
b) i lucernari;
c) le Lastre aventi valore artistico e/o d’antiquariato.
I DANNI NON ASSICURATI
Assimoco non indennizza i danni:
a) causati da terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni, piene, alluvioni, mareggiate, cedimento o franamento del terreno, assestamenti del Fabbricato, crollo totale o parziale del Fabbricato;
b) determinati da dolo del Contraente o dell’Assicurato;
c) derivanti da lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze;
d) causati da esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
e) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
f) derivanti da vizi di costruzione, difettosa installazione, mancanza o carenza di manutenzione;
g) alle sorgenti luminose e insegne a seguito di surriscaldamento o corto circuito;
h) avvenuti in occasione di riparazioni, rimozioni, traslochi, lavori di manutenzione straordinaria o di riadattamento dei Locali nei quali si svolge l’attività esercitata;
i) derivanti da eventi indennizzabili a termini della sezione Incendio, eventi naturali e altri danni ai beni e della sezione Furto e Rapina, se operanti.
Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di Polizza.
LIMITE MASSIMO DELL’INDENNIZZO
Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo Assimoco può essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
RIEPILOGO DEI LIMITI E DELLE GARANZIE
La garanzia è prestata con i limiti di Indennizzo e/o con l’applicazione della Franchigia/Scoperto indicati nel seguente schema riepilogativo:
SCHEMA RIEPILOGATIVO – SEZIONE CRISTALLI | |||
Art./Comma | Garanzia | Limite indennizzo | Franchigia |
66 | Ogni causa | € 2.000 per singola lastra con il massimo di € 1.000 per le insegne comprensivi delle eventuali spese di demolizione, sgombero e smaltimento | € 250 |
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DOVE VALE LA
COPERTURA
VALIDITÀ TERRITORIALE DELLA COPERTURA
L’Assicurazione vale nell’ubicazione indicata in Polizza, entro i confini della Repubblica Italiana.
OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
COSA DEVE FARE IL CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di Sinistro il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Intermediario ai cui è assegnata la Polizza oppure ad Assimoco entro cinque giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o ne ha avuto conoscenza. Il Contraente o l’Assicurato ha inoltre l’obbligo di conservare i residui del Sinistro fino alla liquidazione del danno e di fornire tutte le indicazioni, indizi o prove in suo potere sulle cause e sulle circostanze del Sinistro onde contribuire all’accertamento del fatto e delle eventuali responsabilità.
TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e da Assimoco. In caso di Sinistro spetta esclusivamente al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti sia per l'Assicurato (se diverso dal Contraente) sia per i terzi interessati,
restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L’Indennizzo liquidato a termine di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato. È data tuttavia facoltà al Contraente di richiedere il subentro dell’Assicurato in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del Sinistro.
MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL DANNO
L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
1 direttamente da Assimoco, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;
oppure,
2 a richiesta di una delle parti, fra due Periti nominati uno da Assimoco ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti eventualmente nominati devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere diritto ad alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.
In caso di Xxxxxxxx che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali saranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l’attività – anche se ridotta – svolta nelle aree non direttamente interessate dal Sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.
COMPITI DEI PERITI
I periti devono:
1 indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
2 verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze non comunicate che abbiano aggravato il Rischio, nonché verificare se il Contraente e/o Assicurato abbiano adempiuto agli obblighi contrattualmente previsti in caso di Sinistro;
3 verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro;
4 procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.
I risultati delle operazioni eventualmente svolte in contradditorio tra le parti devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per Assimoco ed uno per il Contraente.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3 e 4 sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza, o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.
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La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.
ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE
Assimoco ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti.
ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
L’esagerazione dolosa del danno determina la perdita del diritto all’Indennizzo.
NOTA BENE
L’esagerazione dolosa del danno si verifica quando l'Assicurato dichiara, consapevolmente e volontariamente, un'entità del danno superiore alla realtà.
RINUNCIA ALLA RIVALSA
Assimoco rinuncia all'azione di rivalsa, salvo il caso di dolo, verso:
1 le persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge;
2 le Società controllate, consociate e collegate ed i clienti,
purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile medesimo.
Il diritto di rivalsa consente ad Assimoco di agire nei confronti del responsabile del Sinistro in modo tale da recuperare le somme pagate al danneggiato a titolo di Risarcimento.
FORMA DELL’ASSICURAZIONE – PRIMO RISCHIO ASSOLUTO
L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicare la Regola proporzionale prevista dall’Art. 1907 del Codice Civile.
NOTA BENE
Cosa significa Primo rischio assoluto?
L'Assicurazione a Primo rischio assoluto è la forma di Assicurazione che impegna Assimoco ad indennizzare il danno verificatosi fino a concorrenza della somma assicurata, anche se quest'ultima risulta inferiore al valore reale (valore di ricostruzione) dei beni assicurati (valore assicurabile) senza applicare la Regola proporzionale.
Esempio applicazione Primo rischio assoluto
Valore immobile: 100.000 euro
Valore assicurato in Polizza: 50.000,00 euro (massimo danno che l’Assicurato ritiene di poter subire in caso di Sinistro)
In caso di Danno totale: Indennizzo pari a 50.000 euro (massima esposizione) In caso di Danno parziale ad es. di 10.000 euro: Indennizzo pari a 10.000 euro
DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO
L’ammontare del danno è determinato in base alle spese occorrenti per il rimpiazzo delle Lastre
danneggiate con altre nuove uguali od equivalenti per caratteristiche.
OFFERTA E PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Assimoco comunica all’Assicurato, entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta, la sua offerta d’Indennizzo o i motivi per cui non ritiene di formularla, sempre che non sia stata fatta opposizione. Assimoco corrisponderà l’Indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento dell’accettazione della sua offerta da parte dell’Assicurato. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro, il pagamento avverrà quando l'Assicurato dimostri che non ha commesso o agevolato il danno con dolo, così come previsto dalle presenti Condizioni di Assicurazione.
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SEZIONE ELETTRONICA
COSA È SEMPRE
ASSICURATO
I BENI ASSICURABILI
Assimoco assicura, nell’ambito dell’attività svolta, i beni dei correntisti delle Banche, degli associati
agli intermediari e dei dipendenti dei distributori, inclusi i loro Familiari, che collaborano con
Assicura Agenzia S.r.l. nonché quelli dei clienti di Assicura Agenzia S.r.l. Tali beni possono essere:
Sistemi elettronici di elaborazione dati ad uso professionale e relative unità periferiche di trasmissione e ricezione dati, personal computer e relative unità periferiche, conduttori esterni, stampanti, terminali, P.O.S., registratori di cassa, macchine per scrivere, da calcolo, telescriventi, fax, fotocopiatrici, centralini telefonici, pese e bilance, modem, scanner, plotter, elaboratori di processo o di automazione industriali non al servizio esclusivo di singole macchine.
Server, macchine ed impianti di telecomunicazione, sistemi elettronici di segnalazione, prevenzione ed allarme e videosorveglianza, macchine elettriche ed elettroniche per ufficio, router.
Il tutto ad uso esclusivo dell’Azienda, purché non oggetto di produzione, riparazione, commercializzazione, né in semplice deposito.
I DANNI ASSICURATI
Assimoco si obbliga a indennizzare i Danni materiali e diretti:
1 causati alle Apparecchiature elettroniche, anche se di proprietà di terzi, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso;
2 derivanti dal Furto delle Apparecchiature elettroniche, a condizione che l’autore si sia
introdotto nei Locali contenenti le cose assicurate:
a) violando le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiave false, di grimaldelli o di arnesi simili, uso fraudolento di chiavi vere purché lo smarrimento o la sottrazione delle chiavi siano stati denunciati alla competente Autorità; in tal caso la garanzia opera dal momento della denuncia sino alle ore 24 del quinto giorno successivo;
b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o ripari per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a Locali
chiusi.
Assimoco, per tutte le garanzie di cui sopra, corrisponderà l'Indennizzo applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.
CARATTERISTICHE DEL RISCHIO E DEI MEZZI DI CHIUSURA
La garanzia di cui al punto 2 dell’articolo precedente è prestata alle seguenti condizioni essenziali per la sua operatività:
a) che i beni assicurati siano riposti all’interno di fabbricati aventi pareti perimetrali e Solai di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, Vetro antisfondamento, cemento anche non armato.
b) qualora il Fabbricato sia elevato ad un solo piano e la linea di gronda del Tetto sia situata in linea verticale a meno di 4mt dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno e cioè senza l’impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, la copertura del Tetto deve essere in cemento armato o laterizio armato senza lucernari, o vetro cemento armato totalmente fisso.
c) che ogni apertura verso l’esterno dei Locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4mt dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, Vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro.
Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900cm² e con lato minore non superiore a 18cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400cm². Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100cm².
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Sono pertanto esclusi - in quanto non sia diversamente convenuto - i danni di Furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.
Nel caso in cui, al momento del Sinistro venisse accertata l’esistenza di aperture diversamente
protette, la garanzia è operante secondo le seguenti modalità:
- Assimoco indennizzerà il danno a termini di Polizza, purché l’autore si sia introdotto nei Locali
forzando mezzi di protezione e di chiusura conformi a quelli sopra descritti;
- Assimoco corrisponderà all’Assicurato l’80% dell’importo indennizzabile, rimanendo lo Scoperto del 20% a carico del medesimo, nel caso in cui l’autore del Furto si sia introdotto nei Locali forzando mezzi di chiusura e protezioni difformi in modo peggiorativo rispetto a quelli sopra descritti.
APPARECCHI DI PROTEZIONE E DI STABILIZZAZIONE
I danni imputabili a variazione di tensione nella rete elettrica di alimentazione sono indennizzabili a condizione che le apparecchiature siano protette da apparecchi di protezione e di stabilizzazione richiesti dal costruttore e conformi alle sue indicazioni.
In caso di inesistenza, mancato allacciamento o mancato funzionamento Assimoco corrisponderà l'Indennizzo applicando le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO
SUPPORTI DATI
Assimoco indennizza, in casi di danno materiale e diretto causato ai Supporti Dati indennizzabile in base alla presente sezione, i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei Supporti Dati danneggiati, distrutti o sottratti, nonché per la ricostituzione dei dati contenuti nei supporti stessi, dall’ultima copia di sicurezza effettuata, ferme quanto previsto all’Art. 91 – I danni non assicurati.
Non sono indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per errore o a cestinatura per svista.
Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal Sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.
Assimoco corrisponderà l'Indennizzo applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.
MAGGIORI COSTI
Qualora ne sia stata indicata in Polizza la relativa somma assicurata e ne sia stato pagato il relativo
Premio viene convenuto quando segue:
a) In caso di Sinistro, indennizzabile a termine del presente settore che provochi l’interruzione parziale o totale di funzionamento delle cose assicurate, la Compagnia indennizza i maggiori costi sostenuti dall’Assicurato, rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall’apparecchio o dall’impianto danneggiato o distrutto. Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a:
- uso di un impianto o apparecchio sostitutivo;
- applicazione di metodi di lavoro alternativi;
- prestazioni di servizi da terzi.
b) Assimoco non risponde dei maggiori costi dovuti a:
- limitazioni dell’attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell’impianto o
apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
- eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell’Assicurato per la riparazione o il
rimpiazzo dell’impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
- modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo
dell’impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
- deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all’esercizio e ciò - se non altrimenti convenuto - anche se tali circostanze rappresentano o provocano ulteriori Danni materiali e diretti ad un impianto o apparecchio assicurato;
- danni ai supporti di dati;
- ricostituzione di dati e programmi distrutti o danneggiati.
c) Il periodo d’Indennizzo sopraindicato per ogni singolo Sinistro inizia dal momento in cui insorgono i maggiori costi e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell’apparecchio od impianto danneggiato ma comunque non oltre la durata massima di 180 giorni.
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Assimoco risponde per singolo Sinistro e per ciascuna annualità assicurativa fino all’importo giornaliero convenuto, riferito al periodo di Indennizzo. Assimoco riconosce la compensazione dei costi giornalieri nell’ambito di ciascun mese o frazione del periodo di Indennizzo effettivamente utilizzato.
Assimoco corrisponderà l'Indennizzo applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.
IMPIEGO MOBILE
Assimoco indennizza i Danni materiali e diretti causati alle Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile all’esterno dell’ubicazione del Rischio indicata in Polizza, nonché durante il trasporto con le relative operazioni di carico e scarico entro i confini del territorio italiano a condizione che:
- per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi
dall’ubicazione indicata in Polizza;
- tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione;
- il loro trasporto sia necessario ed in connessione all’espletamento dell’attività svolta dall’Assicurato
ed indicata in Polizza.
Non sono indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi, la graffiatura o rottura di lenti, lo scollamento delle stesse dagli obiettivi. Limitatamente alla fase di trasporto, gli impianti e le apparecchiature devono essere riposte nelle custodie di cui sono dotati.
La garanzia Furto, nella fase di trasporto sui veicoli, sarà operante a condizione che:
- il veicolo sia chiuso a chiave, con cristalli completamente alzati, sia provvisto di tetto rigido o con capote serrata;
- gli impianti e le apparecchiature vi siano conservate per il tempo strettamente necessario al
trasporto ed all’espletamento delle attività a cui sono destinate;
- gli impianti e le apparecchiature siano riposte in maniera che non siano visibili dall’esterno.
Assimoco corrisponderà l'Indennizzo applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.
PROGRAMMI STANDARD IN LICENZA D’USO
Assimoco indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi danneggiati, distrutti, o sottratti in caso di danno materiale e diretto indennizzabile a termini della presente sezione ai supporti dove sono memorizzati.
Se la duplicazione o il riacquisto non è necessario o non avviene entro 12 mesi dal Sinistro, l’Assicurato
decade dal diritto all’Indennizzo.
Assimoco corrisponderà l'Indennizzo applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.
COSA NON È ASSICURATO
I BENI NON ASSICURABILI
Assimoco non assicura
a) le Apparecchiature elettroniche oggetto di produzione, riparazione, commercializzazione o in semplice deposito;
b) le Apparecchiature elettroniche costruite da oltre 10 anni dalla data del Sinistro;
c) i telefoni cellulari, smartphone, tablet e smartwatch.
LIMITI DI COPERTURA
I DANNI NON ASSICURATI
Assimoco non indennizza i danni:
a) causati con dolo dell’Assicurato e del Contraente;
b) causati da terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni, piene, alluvioni, mareggiate, cedimento o franamento del terreno, assestamenti del Fabbricato, crollo totale o parziale del Fabbricato;
c) causati da esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
d) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
e) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione, che siano conseguenza naturale dell’uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
f) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
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g) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti relative operazioni di scarico e scarico al di fuori dell’ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;
h) dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’esercizio indicate dal costruttore
e/o fornitore delle cose assicurate;
i) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
j) attribuibili a difetti noti al Contraente o all’Assicurato all’atto della stipulazione della Polizza, indipendentemente dal fatto che la Compagnia ne fosse a conoscenza;
k) ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
l) da smarrimenti od ammanchi;
m) derivanti da eventi indennizzabili a termini della Sezione Incendio, eventi naturali e altri danni ai beni e della Sezione Furto e Rapina, se operanti.
Assimoco non indennizza altresì i danni causati da o dovuti a:
n) uso e abuso di Internet o sistemi similari;
o) qualsiasi trasmissione elettronica di dati o altre informazioni;
p) qualsiasi virus informatico, "worm", "logic bomb", "Cavallo di Troia" o problemi similari;
q) uso o abuso di qualsiasi indirizzo Internet, siti Web o sistemi similari;
r) qualsiasi dato o altre informazioni situati su siti Web o sistemi similari;
s) qualsiasi perdita di dati o danni a qualsiasi sistema informatico, incluso ma non limitato a hardware o software;
t) funzionamento o disfunzione di Internet o sistemi similari, o di qualsiasi indirizzo Internet, sito Web o sistemi;
u) qualsiasi violazione, intenzionale o no, di qualsiasi diritto d’autore (incluso ma non limitato a marchi
registrati, diritti d’autore o brevetti).
ESCLUSIONE DELLE PRESTAZIONI NORMALMENTE COMPRESE NEI CONTRATTI DI ASSISTENZA TECNICA
Assimoco non indennizza i danni la cui riparazione rientra nelle prestazioni di contratto di assistenza tecnica della casa costruttrice, o organizzazioni da essa autorizzate, anche se detto contratto non sia stato sottoscritto dall’Assicurato.
Sono comunque esclusi i costi di intervento o di sostituzione dei componenti relativi a:
a) controlli di funzionalità;
b) manutenzione preventiva;
c) eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura;
d) aggiornamento tecnologico dell’impianto.
IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO
Qualora il costruttore o il fornitore prescriva un impianto di condizionamento d’aria, non sono indennizzabili i danni che si verifichino a seguito di variazione di valori dell’umidità e della temperatura ambientali, causate da un mancato o difettoso funzionamento dello stesso, qualora non risulti funzionante un impianto di segnalazione ottica ed acustica, completamente indipendente dall’impianto di condizionamento, che indichi o segnali guasti o variazioni dei valori, e sempreché questa segnalazione sia in grado di provocare l’intervento immediato per prevenire o limitare il danno, anche al di fuori dell’orario di lavoro.
LIMITE MASSIMO DELL’INDENNIZZO
Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo Assimoco può essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
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RIEPILOGO DEI LIMITI E DELLE GARANZIE
La garanzia è prestata con i limiti di Indennizzo e/o con l’applicazione della Franchigia/Scoperto indicati nel seguente schema riepilogativo:
SCHEMA RIEPILOGATIVO – SEZIONE Elettronica | |||
Art./Comma | Garanzia | Limite indennizzo | Franchigia |
83/1 | Ogni causa | La somma assicurata | € 150 |
Xxxxx a componenti elettrici / elettronici / elettromeccanici senza palese riscontrabilità di cause esterne | scoperto 5% con minimo di € 1.000 | ||
Danni imputabili a variazione di tensione nella rete elettrica: | €150 elevata a: € 300 in caso in cui gli apparecchi di protezione e di stabilizzazione non risultino contestualmente danneggiati. scoperto 5% dell’importo indennizzabile con il minimo di € 500 in caso di inesistenza o mancato allacciamento di apparecchi di protezione e di stabilizzazione. | ||
83/2 | Furto | La somma assicurata | scoperto 20 % dell’importo indennizzabile nel caso in cui l’autore del furto si sia introdotto nei locali forzando mezzi di chiusura difformi ai requisiti minimi previsti in polizza. |
Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo | |||
86 | Supporti dati | La somma assicurata | Scoperto 10% dell’importo indennizzabile con minimo di € 150 |
87 | Maggiori Costi | Importo giornaliero convenuto indicato in polizza con il massimo di 180 giorni | 3 giorni |
88 | Impiego mobile | La somma assicurata | Scoperto 25 % dell’importo indennizzabile con il minimo di € 200 |
89 | Programmi standard in licenza d’uso | La somma assicurata | scoperto del 10% dell’importo indennizzabile con il minimo di € 150 |
DOVE VALE LA
COPERTURA
VALIDITÀ TERRITORIALE DELLA COPERTURA
L’Assicurazione vale nell’ubicazione indicata in Polizza, entro i confini della Repubblica Italiana.
Nel caso in cui l’attività esercitata venga trasferita, la garanzia è prestata nel periodo di trasloco, sia
nel vecchio che nel nuovo indirizzo per i sette giorni successivi alla comunicazione del
trasferimento, a condizione che la nuova ubicazione dell’attività sia sita nel territorio italiano;
successivamente rimane operante solo per il nuovo indirizzo.
In caso di aggravamento di Rischio vale quanto disposto all’Art. 160 – Obbligo di comunicazione
dell’aggravamento e della diminuzione del Rischio.
OBBLIGHI IN CASO DI
SINISTRO
COSA DEVE FARE IL CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di Sinistro il Contraente/Assicurato deve:
1 fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di Assimoco;
2 darne avviso scritto all’Intermediario che ha rilasciato la Polizza oppure ad Assimoco entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza;
3 fare, nei cinque giorni successivi da quando ne ha avuto conoscenza, dichiarazione scritta all’Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell’inizio del Sinistro, la causa presunta del Sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa ad Assimoco;
Set Informativo Mod. D A0G – Ed. 09/2020 – Aggiornamento al 10/2021 Sezione Elettronica
4 conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; Assimoco si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta di Assimoco, l’Assicurato decade dal diritto all’Indennizzo;
5 predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Compagnia o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
L’inadempimento di una di tali incombenze può comportare la perdita totale o parziale del diritto
all’Indennizzo.
TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e da Assimoco. In caso di Sinistro spetta esclusivamente al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti sia per l'Assicurato (se diverso dal Contraente) sia per i terzi interessati,
restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L’Indennizzo liquidato a termine di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato. È data tuttavia facoltà al Contraente di richiedere il subentro dell’Assicurato in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del Sinistro.
MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL DANNO
L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
1 direttamente da Assimoco, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure,
2 a richiesta di una delle parti, fra due Periti nominati uno da Assimoco ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti eventualmente nominati devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere diritto ad alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.
In caso di Xxxxxxxx che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali saranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l’attività – anche se ridotta – svolta nelle aree non direttamente interessate dal Sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.
COMPITI E ONORARI DEI PERITI
I periti devono:
1 indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
2 verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze non comunicate che abbiano aggravato il Rischio, nonché verificare se il Contraente e/o Assicurato abbiano adempiuto agli obblighi contrattualmente previsti in caso di Sinistro;
3 verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro;
4 procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.
I risultati delle operazioni eventualmente svolte in contradditorio tra le parti devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per Assimoco ed uno per il Contraente.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3 e 4 sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza, o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.
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Assimoco si obbliga, in caso di Sinistro, nell’ambito del Massimale previsto per gli Onorari dei periti della Sezione Incendio, eventi naturali e altri danni ai beni, a rimborsare le spese e gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente alle presenti Condizioni di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito.
Resta convenuto che il Contraente è tenuto a dimostrare ad Assimoco le somme pagate al perito od ai periti anzidetti.
ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE
Assimoco ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti
ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
L’esagerazione dolosa del danno determina la perdita del diritto all’Indennizzo.
NOTA BENE
L’esagerazione dolosa del danno si verifica quando l'Assicurato dichiara, consapevolmente e volontariamente, un'entità del danno superiore alla realtà.
FORMA DELL’ASSICURAZIONE
L’Assicurazione è prestata:
a) A Valore intero ed a nuovo per le garanzie previste all’Art. 83 – I danni assicurati - intendendosi per tale il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.
b) A Primo rischio assoluto, per le opzioni con pagamento di un Premio aggiuntivo, e cioè fino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicare la Regola proporzionale prevista dall’Art. 1907 del Codice Civile.
DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO
Premesso che un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione eguagliano o superano il costo di rimpiazzo a nuovo di una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, la determinazione del danno avviene separatamente per ogni partita di Polizza secondo le seguenti norme:
Per Apparecchiature elettroniche:
A) nel caso di danno suscettibile di riparazione:
1 si stima l’importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del Sinistro, necessarie per ripristinare l’impianto o l’apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del Sinistro;
2 si stima il valore ricavabile dai residui, al momento del Sinistro.
L’Indennizzo massimo sarà pari all’importo stimato come ad A)1 diffalcato dell’importo come ad A)2 a meno che la Compagnia non si avvalga delle facoltà di cui all’Art. 97 – Cosa deve fare il Contraente/Assicurato in caso di sinistro -punto 4 –, in tal caso l’Indennizzo sarà pari all’importo stimato come ad A)1.
B) nel caso di danno non suscettibile di riparazione:
1 si stima il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del Sinistro dell’impianto od
apparecchio colpito dal Sinistro stesso;
2 si stima il valore ricavabile dai residui.
L’Indennizzo massimo sarà pari all’importo stimato come a B)1, diffalcato dell’importo stimato
come a B)2.
Questa stima riguarda solo impianti e apparecchi in funzione ed è valida a condizione che:
a) i danni si siano verificati entro i cinque anni successivi a quello di costruzione;
b) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;
c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell’impianto o dell’apparecchio danneggiato o distrutto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio, oppure sia disponibile un prodotto di pari caratteristiche, prestazione o rendimento.
Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti a) e b) ed almeno una delle condizioni del punto c) si applicano le norme che seguono:
3 si stima il valore dell’impianto o dell’apparecchio stesso al momento del Sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
4 si stima il valore ricavabile dai residui.
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L’Indennizzo massimo sarà pari all’importo stimato come a B)3, diffalcato dell’importo stimato
come a B)4.
Assimoco ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell’impianto o dell’apparecchio o al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.
Sono escluse dall’indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, le spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale.
Dall’Indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie pattuite in Polizza.
Per Supporti dati:
Assimoco indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati distrutti, danneggiati o sottratti nonché per la ricostruzione dei dati contenuti nei supporti stessi.
Non sono indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per errore e a centinatura per svista. Se la ricostruzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal Sinistro vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti dei dati privi di informazione.
ESEMPIO
In occasione di un Sinistro Incendio vengono danneggiati degli hard disk nei quali sono contenuti i documenti aziendali.
L’Indennizzo sarà pari al costo di riacquisto degli hard disk e alle spese sostenute per recuperare e reinserire i dati nei supporti.
Se esistono copie di backup e quindi il recupero e reinserimento non è necessario oppure se non viene effettuato entro 12 mesi dal Sinistro Assimoco indennizzerà solo il costo di riacquisto, come da fattura, degli hard disk.
ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA PROPORZIONALE
Per le garanzie previste all’Art. 83 – I danni assicurati - se dalle stime effettuate con le modalità di cui all’Art. 104 - Determinazione dell’ammontare del danno - risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del Sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, Assimoco risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del Sinistro.
Resta comunque convenuto fra le parti che tale disposizione non si applicherà nel caso in cui tale eccedenza risulti essere minore del 15%.
ESEMPIO
Applicazione Regola Proporzionale:
Valore apparecchiatura elettronica: 10.000 euro Valore assicurato in Polizza: 5.000,00 euro
In caso di Danno totale: Indennizzo pari a 5.000 euro
In caso di Danno parziale ad es. di € 1.000,00: Indennizzo pari a 500 euro (poiché in Polizza
l’Assicurato ha previsto un valore pari al 50% del valore dell’apparecchiature elettronica)
OFFERTA E PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Assimoco comunica all’Assicurato, entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta, la sua offerta d’Indennizzo o i motivi per cui non ritiene di formularla, sempre che non sia stata fatta opposizione. Assimoco corrisponderà l’Indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento dell’accettazione della sua offerta da parte dell’Assicurato. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro, il pagamento avverrà quando l'Assicurato dimostri che non ha commesso o agevolato il danno con dolo, così come previsto dalle presenti Condizioni di Assicurazione.
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COSA È SEMPRE ASSICURATO
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE
DESTINATARI DELL’ASSICURAZIONE
Assimoco assicura i correntisti delle Banche e gli associati agli intermediari ed i dipendenti dei distributori, inclusi i loro Familiari, che collaborano con Assicura Agenzia S.r.l. nonché i clienti di Assicura Agenzia S.r.l.
I destinatari sono tutelati per danni involontariamente cagionati a terzi:
- collegati all’attività svolta, compresa la conduzione dei fabbricati;
I destinatari possono inoltre essere tutelati:
- per le lesioni subite dai prestatori di lavoro;
- per la responsabilità derivante dalla proprietà dei fabbricati.
I DANNI ASSICURATI - RCT
1 Responsabilità civile verso terzi
Assimoco tiene indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di Danni corporali (morte e lesioni personali) e di Danni materiali (distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati) involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’Assicurazione. L’Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato per Danni corporali e
materiali imputabili a fatto doloso e/o colposo di persone addette all’attività per le quali è prestata l’Assicurazione e delle quali lo stesso debba rispondere ai sensi di legge.
L’Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) è estesa i Danni corporali e materiali
cagionati a terzi in conseguenza dell’esercizio delle seguenti attività:
a) operazioni di ritiro e consegna delle pratiche relative all’attività svolta dallo studio
professionale, la copertura si intende limitata ai soli costi di rifacimento delle pratiche stesse;
b) proprietà ed uso di velocipedi a pedali da parte dei dipendenti per lavoro o per servizio, anche
all’esterno dell’area aziendale;
c) gestione, nell’ambito dell’attività, di una mensa aziendale e/o bar. La garanzia comprende la somministrazione di cibi e bevande e vale per i Danni corporali subiti dai dipendenti dell’Assicurato e da eventuali visitatori ammessi alla mensa. Il Massimale indicato nel contratto per l’Assicurazione RCT rappresenta il massimo esborso della Compagnia per uno o più sinistri verificatisi in ciascun periodo assicurativo annuo;
d) gestione ed uso, nell’ambito dell’Azienda, di distributori automatici di cibi e bevande;
e) servizio di pulizia dei locali dell’Azienda; qualora tale servizio sia affidato a terzi, la garanzia
opera a favore dell’Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori;
f) servizio antincendio interno all’Azienda organizzato e composto da personale dipendente
dell’Assicurato;
g) erogazione di servizi sanitari prestati in presidi posti all’interno dell’Azienda, compresa la responsabilità civile personale dei sanitari addetti al servizio, sempreché tali soggetti siano in possesso dei requisiti previsti da leggi e regolamenti per il loro svolgimento. Il Massimale indicato nel contratto per l’Assicurazione RCT rappresenta il massimo esborso di Assimoco per uno o più sinistri verificatisi in ciascun periodo assicurativo annuo;
h) organizzazione, nell’ambito delle sedi aziendali, di corsi di formazione e/o aggiornamento professionale cui possono partecipare anche soggetti esterni, di conferenze, congressi, tavole rotonde, convegni e seminari;
i) partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso l’allestimento e lo smontaggio di stands, con intesa che qualora l’allestimento e lo smontaggio sia affidato a terzi, la garanzia opera a favore dell’Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori;
j) proprietà e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari, striscioni ovunque installati, con intesa che qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell’Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. Sono esclusi i danni ai fabbricati, superfici e beni sui quali sono affissi insegne, cartelli e striscioni;
k) gestione di CRAL aziendale, organizzazione di gite aziendali e di attività ricreative, sociali e sportive in genere. Ai fini della presente garanzia sono considerati terzi anche i partecipanti alle suddette attività;
l) organizzazione di visite guidate sia nell’ambito dell’Azienda che presso clienti, effettuazione di prove, presentazioni, dimostrazioni di prodotti e/o di macchinari, sia all’interno dell’area dell’Azienda, sia presso i clienti. Tutti i soggetti, esclusi gli Addetti nello svolgimento delle proprie mansioni, che partecipano a questa attività sono considerati terzi limitatamente alle lesioni corporali;
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m) servizio di vigilanza effettuato anche con guardiani armati e/o cani, inclusa la proprietà di cani
da guardia e non, anche fuori dal recinto dell’Azienda;
n) possesso e utilizzo di beni e fabbricati in comodato, leasing o locazione utilizzati
dall’Assicurato per lo svolgimento delle attività descritte in Polizza;
2 Atti Violenti, Rapine Aggressioni
La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato per Danni corporali e materiali subiti da terzi a seguito di Xxxxxx, aggressioni e atti violenti, a condizione che tali fatti e/o atti siano avvenuti nell’ambito.
3 Incendio, Xxxxxxx ed Esplosione di Cose dell’Assicurato o da lui detenute
La garanzia comprende i Danni materiali a Cose di terzi conseguenti ad Incendio, Scoppio ed
Esplosione delle Cose di proprietà dell’Assicurato o dallo stesso detenute.
Assimoco non indennizza i danni a Cose di terzi che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed alle Cose sulle quali si eseguono i lavori.
Qualora per la presente garanzia fosse valida ed operante analoga assicurazione incendio, l’Assicurazione opererà in secondo Rischio e cioè solo per l’eccedenza rispetto ai massimali e/o limiti di Risarcimento assicurati con la predetta assicurazione incendio.
4 Interruzione o sospensione di attività
La garanzia comprende i danni da interruzione o sospensione (totale o parziale) dell’utilizzo di beni, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a Danni materiali indennizzabili a termini del presente contratto.
5 Committenza auto
La garanzia è operante per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato ai sensi dell’Art. 2049 del Codice Civile, quale committente, per i danni cagionati a terzi dai dipendenti muniti di regolare abilitazione che, per suo conto, si trovino alla guida di autocarri fino a 35 X.xx, autovetture, motocicli e ciclomotori, sempreché tali veicoli non siano di proprietà dell’Assicurato e/o allo stesso intestati al PRA e/o a lui dati in locazione. È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione di Assimoco nei confronti dei responsabili entro i limiti in cui sia operante la copertura assicurativa RC Auto.
Sono compresi in garanzia i Danni corporali subiti dai terzi trasportati.
Non sono considerati terzi il conducente dell’autoveicolo nonché le persone che si trovino con lui nei rapporti di cui all’Art. 114 – Persone non considerati terzi -lettera a).
6 Committenza generica
La garanzia è prestata per la responsabilità civile imputabile all’Assicurato per Danni corporali e materiali cagionati a terzi, nella sua veste di committente di operazioni, lavori e/o servizi connessi all’attività cui si riferisce l’Assicurazione ed affidati per la loro esecuzione ad altre ditte, enti o persone in genere.
7 Veicoli in sosta nell’area dell’Azienda
La garanzia comprende i Danni materiali agli autoveicoli o motoveicoli di terzi, degli Addetti e delle
persone delle cui prestazioni si avvale l’Assicurato, stazionanti nelle aree adibite a parcheggio
poste nell’ambito dell’Azienda assicurata.
Assimoco non indennizza:
a) i danni da Xxxxx, quelli conseguenti al mancato uso degli autoveicoli/motoveicoli e quelli alle Cose situate sui/nei veicoli stessi.
b) i danni causati da atti vandalici o comunque provocati senza una qualsivoglia responsabilità diretta
dell’Assicurato o delle persone delle quali lo stesso debba rispondere.
8 Errato trattamento di dati personali ai sensi del regolamento UE 2016/679
La garanzia è prestata per la responsabilità civile derivante alla Contraente/Assicurato ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del decreto n. 101/18 del 10 agosto 2018 per le Perdite patrimoniali cagionate ai terzi/clienti, in conseguenza di errato trattamento del dato purché conseguente a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.
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9 Danni a Cose in consegna
L’Assicurazione è estesa ai danni, dei quali l’Assicurato sia tenuto a rispondere verso i clienti e/o gli ospiti, alle Cose in consegna e custodia non sottoposte o soggette a lavorazione.
Restano esclusi i danni alle Cose sulle quali si eseguono i lavori nonché i Valori, Preziosi, Beni pregiati, veicoli, natanti e Cose in essi contenute.
10 Responsabilità civile personale degli addetti
La garanzia è operante per la responsabilità civile imputabile personalmente e direttamente agli Addetti dell’Assicurato, per Danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi - escluso l’Assicurato stesso - nello svolgimento delle loro mansioni.
Agli effetti della presente garanzia sono considerati terzi, entro i limiti dei massimali previsti per
l’Assicurazione RCT, anche gli Addetti dell’Assicurato per gli infortuni (escluse le malattie professionali) occorsi nello svolgimento delle loro mansioni, a condizione che dall’evento derivino la morte o lesioni corporali gravi o gravissime così come definite all’Art. 583 del Codice Penale.
Sono esclusi dalla garanzia tutti i soggetti non rientranti nella definizione di Xxxxxxx.
I massimali stabiliti per l’Assicurazione RCT restano ad ogni effetto unici anche in caso di responsabilità di più assicurati tra loro.
11 Responsabilità per danni causati da personale non dipendente
La garanzia opera anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato - per Xxxxx materiali e per morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite all’Art. 583 del Codice Penale - involontariamente cagionati a terzi mentre attendono per conto e nell’interesse dell’Assicurato ai lavori oggetto dell’attività assicurata dal contratto:
a) dai titolari e i dipendenti di aziende addette a servizi di manutenzione, riparazione e collaudo, pulizia dei locali;
b) dai titolari e dipendenti di imprese quali aziende di trasporto, fornitori e clienti che occasionalmente partecipano ai lavori di carico e scarico, o a lavori complementari all’attività dell’Azienda.
c) Lavoratori stagionali
I massimali stabiliti per l’Assicurazione RCT restano ad ogni effetto unici anche in caso di responsabilità di più assicurati tra loro.
12 Responsabilità per danni causati da liberi professionisti e consulenti
La garanzia opera anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato - per Xxxxx materiali e per morte o lesioni personali - involontariamente cagionati a terzi da liberi professionisti (ingegneri, progettisti, direttori lavori, assistenti degli stessi) e da consulenti amministrativi, tecnici e legali mentre attendono per conto e nell’interesse dell’Assicurato ai lavori oggetto dell’attività assicurata dal contratto.
I massimali stabiliti per l’Assicurazione RCT restano ad ogni effetto unici anche in caso di responsabilità di più assicurati tra loro.
13 Responsabilità civile personale dei soci non dipendenti, amministratori e legale rappresentante La garanzia è estesa alla responsabilità civile personale dei soci non Addetti all’attività, degli amministratori e del legale rappresentante per Danni corporali e materiali cagionati a terzi,
sempreché l’evento dannoso sia conseguente allo svolgimento da parte di tali soggetti di mansioni
inerenti l’attività assicurata.
I massimali stabiliti per l’Assicurazione RCT restano ad ogni effetto unici anche in caso di responsabilità di più assicurati tra loro.
14 Responsabilità in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro (d.lgs. 2008/81)
La garanzia è estesa alla responsabilità civile personale ascrivibile agli Addetti dell’Assicurato che, ai sensi delle prerogative a loro attribuite dal D.lgs. 09/04/2008 N. 81 e delle definizioni di cui all’Art. 2 dello stesso D.lgs., sono incaricati di verificare il rispetto degli adempimenti, l’osservanza ed il controllo delle norme e delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, fatto salvo, in caso di dolo, il diritto di rivalsa di Assimoco nei confronti degli stessi. I massimali stabiliti per l’Assicurazione RCT restano ad ogni effetto unici anche in caso di responsabilità di più assicurati tra loro.
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15 Danni da inquinamento
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i Danni corporali e materiali in conseguenza di inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo provocato da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite, a seguito di rottura improvvisa, identificabile ed accidentale di impianti, condutture e macchinari fissi in genere.
Sono esclusi dalla garanzia i Danni corporali e materiali derivanti da emissione o fuoriuscita di sostanze inquinanti in conseguenza di occlusione, tracimazione e/o rigurgito, da qualunque causa determinati, dagli impianti, condutture e macchinari, nonché da serbatoi e cisterne mobili e fisse.
Assimoco, per tutte le garanzie di cui al presente articolo, corrisponderà l'Indennizzo applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.
RIVALSA I.N.P.S. E INAIL
Tanto l’Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (Art. 108 – I danni assicurati - RCT), quanto l’Assicurazione Responsabilità Civile verso Prestatori d’Opera (RCO - Art. 112 – I danni assicurati - RCO), se operante, valgono anche in relazione alle azioni di rivalsa esperite dall’INPS, ai sensi dell’Art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
L’Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (Art. 123 - I danni assicurati – RCT) è inoltre operante ai
sensi degli Articoli 10 e 11 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e dell’Articolo 13 del D. Lgs.23 febbraio 2000
n. 38, per gli infortuni sofferti da Terzi per i quali l’INAIL sia tenuta ad erogare una prestazione.
Per i titolari, i Familiari coadiuvanti, i soci e gli associati in partecipazione che prestano la loro opera, in quanto soggetti all’obbligo dell’assicurazione INAIL, la garanzia opera limitatamente alla rivalsa INAIL, se non operante l’Art. 127 – I danni assicurati – RCO.
DANNI SUBITI DA PERSONALE DELL’ASSICURATO NON COMPRESO NELLA DEFINIZIONE DI ADDETTI
L’Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) comprende:
1 Danni corporali subiti da personale non dipendente
I Danni corporali (morte e lesioni personali - escluse le malattie professionali) subiti nello svolgimento delle loro mansioni:
a) dai prestatori di lavoro non dipendenti che nel rispetto della vigente legislazione, si trovino occasionalmente a partecipare alle attività cui si riferisce la presente Assicurazione per l’effettuazione di prove pratiche su macchinari o per formazione/istruzione al lavoro: stage, tirocini, borse di studio, corsi di formazione a condizione che non sia operante l’Art. 112 – I danni assicurati RCO;
b) dai titolari e dai dipendenti di aziende addette a servizi di manutenzione, riparazione e collaudo, pulizia dei locali;
c) dai titolari e dai dipendenti di imprese quali aziende di trasporto, fornitori e clienti che occasionalmente partecipano ai lavori di carico e scarico, o a lavori complementari all’attività dell’Azienda;
d) dagli Addetti dell’Assicurato in conseguenza di crollo totale o parziale del/i Fabbricato/i e delle relative pertinenze, a condizione che l’evento che ha generato il danno non sia considerabile come Infortunio sul lavoro rientrante nell’Assicurazione di cui all’Art. 112 – I danni assicurati - RCO.
che ai fini della presente sono considerati terzi.
2 Responsabilità per danni subiti da liberi professionisti e consulenti
La garanzia comprende responsabilità civile derivante all’Assicurato - per Danni corporali (per morte e lesioni personali) subiti da liberi professionisti (ingegneri, progettisti, direttori lavori, assistenti degli stessi) e da consulenti amministrativi, tecnici e legali mentre attendono per conto e nell’interesse dell’Assicurato ai lavori oggetto dell’attività assicurata dal contratto.
I massimali stabiliti per l’Assicurazione RCT restano ad ogni effetto unici, anche in caso di responsabilità di più assicurati tra loro.
3 Responsabilità per danni subiti da amministratori
La responsabilità civile derivante all’Assicurato per i Danni corporali subiti dagli Amministratori (escluso il Legale Rappresentante), in relazione all’espletamento delle cariche da questi ricoperte negli organi sociali.
Tale estensione non opera qualora l’evento dannoso in cui l’amministratore è coinvolto, sia conseguente alla sua partecipazione attiva e diretta all’attività per la quale è prestata l’Assicurazione.
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PREMIO DI ASSICURAZIONE IN BASE AL NUMERO DI ADDETTI - VARIAZIONE DEGLI ADDETTI
Il Premio della presente sezione è calcolato in base al numero degli Addetti, esclusi i Lavoratori stagionali, dichiarato dal Contraente/Assicurato ed indicato in Polizza, che non può essere superiore a 50.
Qualora il numero degli Addetti dovesse subire variazioni nel corso della medesima annualità assicurativa la copertura si intende comunque operante indipendentemente dal numero effettivo degli Addetti al momento del Sinistro.
Le variazioni in aumento o diminuzione non richiedono versamento o rimborso di Premio nel corso
dell’annualità.
In caso di variazioni di cui sopra, all’atto del rinnovo annuale del contratto il Contraente/Assicurato si impegna a dichiarare ad Assimoco il numero effettivo degli Addetti; sulla base di tale dichiarazione il Premio di rinnovo viene modificato di conseguenza. In caso di superamento del numero massimo di 50 Addetti, la presente sezione dovrà essere assicurata con altro specifico contratto.
Si conviene che in caso di omessa dichiarazione delle variazioni in aumento di tale numero, Assimoco procederà alla liquidazione del danno applicando la proporzione tra il numero degli Addetti dichiarato al momento della stipulazione della Polizza e quello accertato al momento del Sinistro, ciò in applicazione dell’Art. 1898 del Codice Civile. ultimo comma. Assimoco rinuncerà all’applicazione della Regola proporzionale solamente nel caso in cui il numero degli Addetti accertati al momento del Sinistro non risulti superiore al 10% rispetto al numero degli Addetti dichiarato in Polizza con il minimo di 1 unità.
OPZIONI CON
PAGAMENTO DI UN
I DANNI ASSICURATI - RCO
PREMIO AGGIUNTIVO
1 Responsabilità civile verso prestatori d’opera (RCO)
Assimoco si obbliga, a tenere indenne l’Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
a) ai sensi degli Articoli 10 e 11 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e dell’Articolo 13 del D. Lgs.23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti (comprese le malattie professionali nei termini di cui al punto 2 successivo) per i quali l’INAIL sia tenuta ad erogare una prestazione, sofferti da prestatori di lavoro - rientranti nella definizione di Xxxxxxx - assicurati ai sensi dei predetti DPR e D. Lgs., nello svolgimento delle attività per le quali è prestata l’Assicurazione. Per i titolari, i Familiari coadiuvanti, i soci e gli associati in partecipazione che prestano la loro opera, in quanto soggetti all’obbligo dell’Assicurazione INAIL, la garanzia opera limitatamente alla rivalsa INAIL;
b) ai sensi del Codice Civile a titolo di Risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai prestatori di lavoro rientranti nella definizione di Xxxxxxx, per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un’invalidità permanente (comprese le malattie professionali nei termini di cui al punto 2 successivo).
L’Assicurazione RCO è efficace purché, al momento del Sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi assicurativi di legge, o che, se non in regola, l’irregolarità derivi da comprovata ed involontaria errata interpretazione delle norme e dei regolamenti vigenti in materia. (Buone fede inail)
2 Malattie professionali
L’Assicurazione della Responsabilità Civile verso prestatori d’opera (RCO) è estesa, alle condizioni ivi previste, alle malattie professionali sofferte da prestatori di lavoro da lui dipendenti, assicurati ai sensi della predetta, ed Addetti alle attività per le quali è prestata l’Assicurazione.
Nella definizione di malattie professionali si intendono altresì quelle malattie dovute a causa di lavoro o servizio, sempreché riconosciute come tali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato. La presente Assicurazione è efficace a condizione che, al momento del Sinistro,
l’Assicurato sia in regola con gli obblighi dell’Assicurazione di legge o che, se non in regola, l’irregolarità derivi da comprovata ed involontaria errata interpretazione delle norme vigenti in materia. Questa estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie insorgano e si manifestino in data posteriore a quella della stipula del contratto e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità della presente estensione.
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La garanzia non è operante:
- per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per l’intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dell’Assicurato;
- all’intenzionale mancata prevenzione del danno, per omessa riparazione o adattamento dei mezzi e/o delle misure predisposte per prevenire, contenere o eliminare fattori patogeni da parte dell’Assicurato; detta esclusione cessa di avere effetto per danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
- per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- per le malattie professionali conseguenti ad asbestosi e silicosi, nonché per i casi di contagio da HIV.
L’Assicurazione è prestata fino a concorrenza del Massimale previsto per l’Assicurazione RCO, che rappresenta la massima esposizione di Assimoco per:
- uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di Assicurazione;
- uno o più sinistri originati in tempi diversi dal medesimo tipo di malattia professionale;
- per tutta la durata del contratto.
Xxxxx gli obblighi di denuncia dei sinistri previsti dalle Condizioni di Assicurazione, l’Assicurato ha l’obbligo, con la massima tempestività, di denunciare ad Assimoco o all’intermediario al quale è assegnato il contratto l’insorgenza di una malattia professionale e di far seguito al più presto con le notizie, la documentazione e tutti gli altri atti relativi al caso denunciato.
Assimoco ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire tutte le notizie e la documentazione necessaria nei limiti del Regolamento UE 2016/679 e del decreto n. 101/18 del 10 agosto 2018.
3 Lavoratori stagionali
Le garanzie previste al punto 1 si intendono operanti anche per ulteriori Lavoratori stagionali, fino ad un massimo di 4 e per un periodo massimo di 120 giorni per lavoratore, sempre che in regola con gli obblighi assicurativi previdenziali e con le norme di legge in tema di occupazione e mercato del lavoro.
La copertura di Lavoratori stagionali in eccesso a 4 dovrà essere preventivamente concordata tra le parti.
Qualora in caso di Sinistro si riscontri una discordanza superiore a quanto convenuto (numero di Lavoratori stagionali superiore a 4 o superamento del limite di 120 giorni nell’arco dell’anno solare), Assimoco procederà alla liquidazione del danno come segue:
a) Numero Addetti stagionali compreso tra 4 e 6 o numero giorni compreso tra 121 e 180 il
Risarcimento sarà pari al 75 % del danno liquidabile;
b) Numero Addetti stagionali superiore a 6 o numero giorni maggiore di 180 il Risarcimento sarà pari al 50 % del danno liquidabile.
In ogni caso per i Prestatori di lavoro stagionali non vale la garanzia Malattie Professionali.
Assimoco, per tutte le garanzie di cui al presente articolo, corrisponderà l'Indennizzo applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.
RC DELLA SOLA PROPRIETÀ DEI FABBRICATI
L’Assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato, ai sensi di legge, per i Danni corporali e materiali cagionati a terzi nella sua qualità di proprietario di fabbricati, destinati a Studi o Uffici professionali, compresa la responsabilità derivante nella sua qualità di committente di lavori di straordinaria manutenzione.
L’Assicurazione è estesa i Danni corporali e materiali conseguenti:
a) a lavori di ordinaria manutenzione; qualora tali lavori siano affidati a terzi, la garanzia opera a favore dell’Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori;
b) a spargimento d’acqua verificatosi a seguito di guasti o rotture accidentali degli impianti idrici, di riscaldamento e/o condizionamento, compresi i danni conseguenti a rigurgiti di fogna, ma sempreché gli impianti siano di stretta pertinenza del Fabbricato assicurato;
c) ad Incendio, Scoppio ed Esplosione del Fabbricato di proprietà dell’Assicurato per i danni provocati a persone o a Cose di terzi.
Qualora per la presente garanzia fosse valida ed operante analoga Assicurazione Incendio, l’Assicurazione opererà in secondo Rischio e cioè solo per l’eccedenza rispetto ai massimali e/o Limiti di risarcimento assicurati con la predetta Assicurazione Incendio.
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d) alla proprietà di parchi, aree verdi, alberi di alto fusto, strade private e recinzioni a condizione che siano di diretta pertinenza del Fabbricato;
e) alla quota parte di proprietà dell’Assicurato, quando quest’ultima sia riferita ad una singola porzione di Fabbricato e per i danni di cui debba rispondere in proprio; per la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali altri soggetti;
f) alla mancata rimozione di neve e ghiaccio dai tetti o da coperture similari, da piante, nonché
da marciapiedi o dalle aree di accesso all’Azienda;
g) a interruzione o sospensione (totale o parziale) dell’utilizzo di beni, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a Danni materiali per i quali l’Assicurato sia responsabile ai sensi di legge.
Assimoco inoltre, fermo quanto disposto all’Art. 115 – I danni non assicurati - non indennizza i danni:
- a Cose di terzi che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
- corporali e materiali derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazione o demolizione;
- materiali derivanti da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;
- corporali e materiali derivanti dall’esercizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, di arti e professioni esercitate dall’Assicurato o da terzi nei fabbricati assicurati;
- causati da fabbricati adibiti ad uso civile/abitativo;
- causati da fabbricati ubicati al d i fuori dei confini della Repubblica Italiana;
- causati da fabbricati in cattivo stato di manutenzione e conservazione.
Il Premio della presente è calcolato in base al valore di ricostruzione a nuovo dei fabbricati di proprietà comunicato dal Contraente/Assicurato e indicato in Polizza.
Il valore risultante dal contratto deve corrispondere al Valore a nuovo dei Fabbricati.
Se al momento del Sinistro il Valore a nuovo supera di oltre il 20% il valore dichiarato in Polizza dall'Assicurato, Assimoco risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato e quello risultante al momento del Sinistro e in ogni caso nel limite del Massimale ridotto in eguale proporzione.
CHI E COSA NON È ASSICURATO
PERSONE NON CONSIDERATE TERZI
Ai fini dell’Assicurazione RCT non sono considerati terzi:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a), salvo quanto previsto all’Art. 110 – Xxxxx subiti da personale dell’assicurato non compreso nella definizione di Addetti - Punto 2) e punto 3);
c) le persone che, essendo in rapporti di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, i lavoratori parasubordinati soggetti INAIL, eventuali subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro i quali indipendentemente dall’esistenza di un qualsiasi rapporto con l’Assicurato subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività alle quali si riferisce la garanzia, comprese qualsiasi attività complementare svolta presso dipendenze dell’Assicurato, salvo quanto previsto all’Art. 110 – Xxxxx subiti da personale dell’assicurato non compreso nella definizione di Addetti - Punto 1);
d) le Società le quali, rispetto all’Assicurato che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’Art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.
I DANNI NON ASSICURATI
L’Assicurazione di cui all’Art. 108 – I danni assicurati – RCT; all’Art. 112 – I danni assicurati – RCO e
all’Art. 113 – Responsabilità civile della proprietà dei fabbricati non comprende i danni:
a) derivanti dalla detenzione o dall’impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
b) derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
c) conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d’acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto
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previsto all’articolo 108 – I danni Assicurati – RCT - punto 15;
d) derivanti dalla detenzione od impiego di esplosivi;
e) derivanti o conseguenti dall’emissione di onde e/o campi elettrici e/o magnetici;
f) verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione;
g) direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di Terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni.
L’Assicurazione di cui all’Art. 108 – I danni assicurati – RCT e all’Art. 113 – Responsabilità civile della proprietà dei fabbricati non comprende altresì i danni:
h) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l’Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell’esercizio della propria attività, salvo, quanto previsto all’Art. 108 – I danni assicurati – RCT - punto 11, punto 12;
i) alle Cose e/o al Contenuto trasportato su mezzi di trasporto, sia in fase di carico e/o scarico dai mezzi, sia in sosta nell’ambito di dette operazioni; alle Cose e/o al Contenuto che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle in ogni caso trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
j) da Furto e quelli a Cose altrui derivanti da Incendio di Cose dell’Assicurato o che lo stesso detenga, salvo, se operante, quanto previsto all’Art. 108 – I danni assicurati – RCT - punto 3 e punto 9;
k) di cui l’Assicurato deve rispondere ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
l) alle opere in costruzione, alle opere e/o Cose sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori ed a quelle situate nell’ambito di esecuzione dei lavori, con esclusione di quelle opere e/o Cose che per volume, peso e destinazione non possono essere rimosse;
m) a condutture ed impianti sotterranei in genere inclusi quelli ad essi conseguenti; i danni a Cose dovuti ad assestamento, cedimento o franamento del terreno, da qualunque causa determinati; i danni a fabbricati ed a Cose dovuti a vibrazioni o scuotimento del terreno da qualunque causa determinati;
n) a mezzi di trasporto sotto carico e scarico durante l’esecuzione delle operazioni stesse, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni; ai veicoli, motoveicoli, ciclomotori, natanti in sosta nell’area di pertinenza dei fabbricati e aree annesse in uso all’Assicurato, salvo quanto previsto all’Art. 108 - I danni assicurati – RCT - punto 7;
o) cagionati da macchine, macchinari, impianti, merci e prodotti fabbricati, lavorati o venduti dopo la loro consegna a terzi;
p) cagionati da opere, impianti ed installazioni in genere dopo il loro compimento e quelli conseguenti ad omessa esecuzione dei lavori di manutenzione, riparazione o posa in opera;
q) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto all’Art. 108 – I danni assicurati – RCT - punto 5;
r) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che, comunque, non abbia compiuto il sedicesimo anno di età, salvo quanto previsto all’Art. 108 – I danni assicurati – RCT - punto 5;
s) alle persone trasportate su veicoli e/o natanti a motore, salvo quanto previsto all’Art. 108 – I danni assicurati – RCT - punto 5;
t) derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi, salvo quanto previsto all’Art. 113 – RC della proprietà dei fabbricati - se operante;
u) da interruzione o sospensione (totale o parziale) di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, salvo quanto previsto all’Art. 108 – I danni assicurati – RCT - punto 4;
v) da inadempimenti di obbligazioni di risultato incluse penali o maggiori costi previsti da contratti di qualsiasi genere, nonché i risarcimenti a carattere sanzionatorio o punitivo; quando l’Assicurazione è stipulata per assicurare uno studio professionale e/o una Società di professionisti, sono esclusi i Danni corporali, materiali e patrimoniali inerenti la responsabilità di natura professionale derivante dall’erogazione delle prestazioni professionali esercitate dall’Assicurato;
w) da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e non direttamente derivatigli dalla legge.
LIMITI DI COPERTURA
EFFICACIA DELL’ASSICURAZIONE
L’Assicurazione è efficace per i sinistri verificatisi nel corso del periodo assicurativo annuale, annuale più frazione di anno e/o temporaneo, sempreché tali sinistri siano conseguenti ad eventi accidentali posti in essere durante tali periodi.
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MASSIMALI
L’Assicurazione è prestata sino a concorrenza dei massimali indicati in Polizza che rappresentano il massimo esborso di Assimoco per ogni Sinistro indennizzabile ai sensi del presente contratto di Assicurazione.
Detti massimali, in presenza di clausole speciali, sono ridotti nei limiti e per gli importi – compresi e non in aggiunta – espressamente indicati nello schema riepilogativo.
Il Massimale stabilito resta ad ogni effetto unico anche nel caso di responsabilità concorrente o solidale di più Assicurati.
Nel caso di responsabilità solidale o concorrente con altri soggetti non assicurati ai sensi del presente contratto, l’Assicurazione opera esclusivamente per la quota di danno direttamente e personalmente imputabile all’Assicurato in ragione della gravità della propria colpa, mentre è escluso dall’Assicurazione l’obbligo di Risarcimento derivante da mero vincolo di solidarietà.
MASSIMO RISARCIMENTO
Assimoco non risponderà per somme superiori al Massimale per Sinistro previsto nel contratto per l’Assicurazione RCT - (Art. 108– I danni assicurati – RCT), nel caso in cui uno stesso evento coinvolga contemporaneamente sia l’Assicurazione RCT - (Art. 108– I danni assicurati – RCT) che
l’Assicurazione RCO - (Art. 112– I danni assicurati – RCO).
FRANCHIGIA E SCOPERTO
L’Assicurazione opera con l’applicazione per ciascun Sinistro indennizzabile di una Franchigia
assoluta o di uno Scoperto con un eventuale minimo riportati nello schema riepilogativo.
Pertanto, Assimoco risponderà dei sinistri solamente qualora l’Indennizzo superi l’ammontare della
Franchigia/Scoperto e limitatamente alla parte eccedente.
È data facoltà al Contraente/Assicurato di scegliere tra le opzioni di Franchigia Small, Medium o Large, come indicate nello schema riepilogativo, che saranno applicate per ogni Sinistro indennizzabile a termini della presente sezione.
RIEPILOGO DEI LIMITI DELLE GARANZIE
La garanzia è prestata con i Limiti di indennizzo e/o con l’applicazione della Franchigia/Scoperto indicati nel seguente schema riepilogativo:
SCHEMA RIEPILOGATIVO – SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI | |||||
Art./ Comma | Garanzia | Limite indennizzo € | Franchigia / scoperto SMALL | Franchigia / scoperto MEDIUM | Franchigia / scoperto LARGE |
121 | Responsabilità civile verso terzi per eventi avvenuti in conseguenza alla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati nei territori di Usa, Canada e Messico, | Il massimale assicurato | € 2.500 per singolo sinistro | ||
108/1 | Responsabilità civile verso terzi in caso di danno durante operazioni di ritiro e consegna (costi di rifacimento delle pratiche | € 10.000 per annualità | € 250 danni a cose | € 500 danni a cose | € 1.000 danni a cose |
108/2 | Atti violenti - rapine - aggressioni | Il massimale assicurato | € 250 danni a cose | € 500 danni a cose | € 1.000 danni a cose |
108/3 | Incendio, scoppio, ed esplosione di cose dell’assicurato o da lui detenute | € 100.000 solo danni a cose | 10 % con il minimo di € 250 danni a cose | 10 % con il minimo di € 500 danni a cose | 10 % con il minimo di € 1.000 danni a cose |
108/4 | Interruzione o sospensione di attività | € 250.000 | 10 % con il minimo di € 250 danni a cose | 10 % con il minimo di € 500 danni a cose | 10 % con il minimo di € 1.000 danni a cose |
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Art. / Comma | Garanzia | Limite indennizzo € | Franchigia / scoperto SMALL | Franchigia / scoperto MEDIUM | Franchigia / scoperto LARGE |
108/5 | Committenza auto | Il massimale assicurato | € 250 danni a cose | € 500 danni a cose | € 1.000 danni a cose |
108/6 | Committenza generica | Il massimale assicurato | € 250 danni a cose | € 500 danni a cose | € 1.000 danni a cose |
108/7 | Veicoli in sosta nell’area dell’azienda | € 75.000 solo danni a cose | € 250 danni a cose | € 500 danni a cose | € 1.000 danni a cose |
108/8 | Errato trattamento di dati personali ai sensi del regolamento UE 2016/679 | € 50.000 per annualità assicurativa | € 250 danni a cose | € 500 danni a cose | € 1.000 danni a cose |
108/9 | Xxxxx a cose in consegna | € 200,00 per ciascun cliente/ospite con il massimo di € 1.000 per anno assicurativo | == | == | == |
108/10 | Responsabilità civile personale degli addetti | Il massimale assicurato | € 250 danni a cose | € 500 danni a cose | € 1.000 danni a cose |
108/11 | Responsabilità per danni causati da personale non dipendente | Il massimale assicurato | € 250 danni a cose | € 500 danni a cose | € 1.000 danni a cose |
108/12 | Responsabilità civile per danni causati da liberi professionisti e consulenti | Il massimale assicurato | € 250 danni a cose | € 500 danni a cose | € 1.000 danni a cose |
108/13 | Responsabilità civile personale dei soci non dipendenti, amministratori e legale rappresentante | Il massimale assicurato | € 250 danni a cose | € 500 danni a cose | € 1.000 danni a cose |
108/14 | Responsabilità in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro (d.lgs. 2008/81) | Il massimale assicurato | € 250 danni a cose | € 500 danni a cose | € 1.000 danni a cose |
108/15 | Danni da Inquinamento | € 100.000 solo danni a cose | 10 % con il minimo di € 250 danni a cose | 10 % con il minimo di € 500 danni a cose | 10 % con il minimo di € 1.000 danni a cose |
110 | Danni subiti da personale dell’assicurato non compreso nella definizione di addetti | Il massimale assicurato | € 2.600 | ||
Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo | |||||
112/1 | Responsabilità Civile verso Prestatori d’Opera (RCO) | Il massimale assicurato | € 2.600 | ||
112/2 | Malattie Professionali | Il massimale assicurato | € 2.600 | ||
112/3 | Lavoratori Stagionali | Il massimale assicurato | € 2.600 | ||
113 | RC della sola proprietà dei fabbricati | Il massimale assicurato con il limite di € 250.000 per danni a cose e per danni di interruzione o sospensione di attività | € 250 danni a cose | € 500 danni a cose | € 1.000 danni a cose |
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DOVE VALE LA COPERTURA
VALIDITÀ TERRITORIALE DELL’ASSICURAZIONE
L’Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) vale per i sinistri verificatisi nei territori di tutti i Paesi del Mondo.
Limitatamente ai territori di Usa, Canada e Messico, la garanzia presta i suoi effetti esclusivamente ad eventi avvenuti in conseguenza della partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati con applicazione della Franchigia fissa riportata nello schema riepilogativo.
Assimoco non indennizza i danni derivanti da Aziende siano esse produttive e/o commerciali ubicate e/o domiciliate nei territori di Usa, Canada e Messico.
Limitatamente all’Art. 108 – I danni assicurati – RCT - punto 5 - Committenza auto la garanzia vale per i sinistri verificatisi in tutti i Paesi del Mondo ad eccezione di Usa, Canada e Messico.
L’Assicurazione Responsabilità Civile prestatori d’opera (RCO) vale per i danni verificatisi nel territorio di tutti i Paesi del Mondo.
OBBLIGHI IN CASO DI
SINISTRO
COSA DEVE FARE IL CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di Sinistro il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto (all’Intermediario al quale è
assegnato il contratto oppure ad Assimoco) entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza.
Deve inoltre fornire, nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del Sinistro di cui l’Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro successivamente a lui pervenuti.
Se l’Assicurato omette o ritarda la presentazione della denuncia di Xxxxxxxx, Assimoco ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto.
RINUNCIA ALLA RIVALSA
Assimoco rinuncia all'azione di rivalsa, salvo il caso di dolo, verso:
1 committenti e/o fornitori;
2 le imprese associate e/o collegate od affiliate alla Contraente o di qualsiasi altro Ente nel quale la Contraente e/o l’Assicurato abbia partecipazioni azionarie;
3 amministratori, dirigenti, dipendenti, consulenti dell’Assicurato e/o di tutte le Società predette e membri delle loro famiglie, o con i quali gli stessi abbiano rapporti di parentela diretta o indiretta o di affinità.
purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile medesimo.
Il diritto di rivalsa consente ad Assimoco di agire nei confronti del responsabile del Sinistro in modo tale da recuperare le somme pagate al danneggiato a titolo di Risarcimento.
GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE DI RESISTENZA
Assimoco assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando ove occorra legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all’Assicurato stesso.
L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. Assimoco ha il diritto di rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi.
Sono a carico di Assimoco le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito nel contratto per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Xxxxxxxxx le spese vengono ripartite tra Assimoco e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. Assimoco non rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato per legali e tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende, né delle spese di giustizia penale.
OFFERTA E PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Assimoco comunica all’Assicurato, entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta, la sua offerta d’Indennizzo o i motivi per cui non ritiene di formularla, sempre che non sia stata fatta opposizione. Assimoco corrisponderà l’Indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento dell’accettazione della sua offerta da parte dell’Assicurato.
Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro, il pagamento avverrà quando l'Assicurato dimostri che non ha commesso o agevolato il danno con dolo, così come previsto dalle presenti Condizioni di Assicurazione.
Set Informativo Mod. D A0G – Ed. 09/2020 – Aggiornamento al 10/2021 Sezione Sostegno al reddito
SEZIONE SOSTEGNO AL REDDITO
COSA È SEMPRE
ASSICURATO
I BENI ASSICURABILI
Assimoco assicura, nell’ambito dell’attività svolta, i correntisti delle Banche, degli associati agli
intermediari e dei dipendenti dei distributori, inclusi i loro Familiari, che collaborano con Xxxxxxxx
Agenzia S.r.l. nonché i clienti di Assicura Agenzia S.r.l. contro i danni di interruzione di esercizio. Sono previste le seguenti garanzie:
a) Maggiori spese;
b) Indennità aggiuntiva;
c) Diaria forfettaria;
d) Sostegno temporaneo al reddito.
La garanzia indennità aggiuntiva non può essere acquistata singolarmente.
LE PERSONE FISICHE ASSICURABILI
La garanzia Sostegno temporaneo al reddito è valida per le persone assicurate che abbiano un’età
uguale o inferiore a 70 anni.
Qualora una persona assicurata raggiunga detto limite di età prima della scadenza annuale del contratto, la garanzia rimane valida fino a tale data, al termine della quale l’Assicurazione cessa di avere effetto.
OPERATIVITÀ DELLE GARANZIE
Le garanzie della presente Sezione sono acquistabili solo se attivata la Sezione Incendio, eventi naturali ed altri danni ai beni.
OPZIONI CON
PAGAMENTO DI UN
MAGGIORI SPESE
Assimoco in caso di Sinistro indennizzabile a termini della Sezione Incendio, eventi naturali ed altri
PREMIO AGGIUNTIVO
danni che provochi l’interruzione totale o parziale dell’attività assicurata, rimborsa le spese straordinarie documentate, purché necessariamente e non inconsideratamente sostenute, per il proseguimento dell’attività quali, a titolo di esempio:
- uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
- lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;
- lavorazioni presso terzi;
- fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
- affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell’attività, compresi i costi di trasferimento. Il rimborso verrà pertanto limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell’attività che sarebbero state sostenute dall’Assicurato in assenza di Sinistro.
Assimoco non rimborsa le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell’inattività
causate da:
a) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità;
b) difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all’attività e imputabili a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.
La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate e comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei 120 giorni successivi al momento in cui si è verificato il Sinistro.
L’Assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto.
Assimoco corrisponderà l'Indennizzo applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.
INDENNITÀ AGGIUNTIVA
In caso di Sinistro indennizzabile a termini dalla sezione Incendio, eventi naturali e altri danni ai beni verrà riconosciuta, a titolo di Risarcimento per interruzione o intralcio dell’attività un un’indennità aggiuntiva a percentuale per danni di interruzione d’esercizio.
Pertanto, in caso di Sinistro, l'Indennizzo calcolato per i Danni materiali e diretti, sarà maggiorato di un importo pari al 10% dell’Indennizzo liquidabile per danni diretti a Fabbricato, Contenuto, con il massimo di € 10.000.
Assimoco corrisponderà l'Indennizzo applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.
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DIARIA FORFETTARIA
In caso di forzata interruzione dell’attività dell’Azienda assicurata causata da Sinistro indennizzabile a termini della Sezione Incendio, eventi naturali e altri danni ai beni Assimoco riconoscerà all’Assicurato un importo forfettario di € 200 per ogni giorno lavorativo di totale forzata interruzione dell’attività, purché di durata superiore a 5 giorni lavorativi.
Assimoco in nessun caso indennizzerà più di 45 giorni lavorativi per Sinistro.
Qualora detta forzata interruzione fosse parziale, ossia riguardante solo parte dell’Azienda assicurata,
l’importo forfettario giornaliero sopra indicato sarà ridotto della metà.
Assimoco corrisponderà l'Indennizzo applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.
SOSTEGNO TEMPORANEO AL REDDITO
1 Prestazioni assicurate
L’Assicurazione vale per l’Infortunio, intendendosi per tale l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca all’Assicurato, identificato in Polizza, lesioni fisiche obiettivamente constatabili nello svolgimento:
a) delle attività professionali e secondarie, compresi quelli occorsi durante il percorso
dall’abitazione al luogo di lavoro e viceversa - (Rischio Professionale);
b) di ogni altra attività svolta senza carattere di professionalità, purché inerenti la vita di privata e di relazione, lo svolgimento delle attività domestiche, i passatempi e hobbies, lo svolgimento di attività di volontariato e più in generale le attività legate alla vita quotidiana - (Rischio Extra Professionale).
Sono considerati Infortunio gli eventi:
1 sofferti durante l’uso e/o la guida di autoveicoli in genere, di motoveicoli, di ciclomotori e di natanti da diporto, sempreché l’Assicurato, se alla guida, sia abilitato a norma delle disposizioni di legge vigenti;
2 sofferti in conseguenza di malore o in stato di incoscienza, purché non determinati dall’uso di allucinogeni o dall’uso non terapeutico di psicofarmaci e di stupefacenti;
3 conseguenti ad abuso di alcolici, con esclusione degli eventi occorsi quando l’Assicurato si trova alla guida di veicoli a motore in genere, di motoveicoli, di ciclomotori, di natanti e aeromobili in genere;
4 sofferti a causa di imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
5 conseguenti ad atti compiuti dall’Assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
6 derivanti da tumulti popolari, da atti di Terrorismo, da aggressioni o da atti violenti aventi movente politico, sociale o sindacale, a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
7 derivanti da stato di guerra internazionale, guerra civile, lotta armata e insurrezione per un
periodo massimo di 14 giorni dall’inizio di tali eventi; la garanzia è valida a condizione che
l’Assicurato, al momento dello scoppio delle ostilità, si trovi già nello Stato Estero nel quale gli eventi sopra descritti siano insorti;
8 occorsi in qualità di passeggero, durante i viaggi aerei di turismo, trasferimento e trasporto pubblico passeggeri su velivoli od elicotteri, fermo restando quanto previsto dall’Art. 134 – I danni non assicurati - lettera a);
9 occorsi in qualità di passeggero su elicotteri di Enti e/o Società regolarmente autorizzati, che esercitano attività di Elisoccorso di Emergenza: tale evento è garantito a condizione che
l’Assicurato sia imbarcato sull’elicottero in qualità di volontario che presta servizio di soccorso o qualora sia esso stesso il soggetto soccorso;
10 sofferti in conseguenza di movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni o eventi naturali in genere.
Sono parificati ad Infortunio:
11 l’asfissia non di origine morbosa o patologica;
12 gli avvelenamenti acuti da ingestione o assorbimento di sostanze;
13 le infezioni causate da germi introdottisi nell’organismo al momento del verificarsi di una
lesione esterna traumatica;
14 le lesioni causate da contatto improvviso con sostanze corrosive;
15 l’annegamento;
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16 l’assideramento o il congelamento;
17 i colpi di sole o di calore;
18 la folgorazione;
19 le lesioni determinate da sforzi, comprese le xxxxx xxxxxxxxxx;
20 le affezioni acute e gli avvelenamenti causati da morsi di animali o da punture di insetti;
21 la rottura sottocutanea dei tendini e le lesioni muscolari quali strappi e stiramenti.
2 Operatività temporale
Qualora a seguito di Infortunio della persona identificata in Polizza, il Ricovero Ospedaliero sia superiore a 5 giorni consecutivi e/o il periodo di Convalescenza domiciliare successivo al Ricovero sia superiore a 30 giorni consecutivi, Assimoco corrisponderà all’Assicurato - a titolo di Sostegno Temporaneo al Reddito – la somma mensile indicata nella scheda di Polizza - per un periodo massimo pari a 6 mensilità.
Per il conteggio delle mensilità sarà adottato il seguente criterio:
a) il periodo di Ricovero deve essere superiore a 5 giorni, mentre il periodo di Convalescenza prescritto deve essere superiore a 30 giorni e devono essere entrambi certificati da idonea documentazione sanitaria;
b) la mensilità sarà calcolata a partire dal 6° giorno di Ricovero o dal 31° giorno di Convalescenza
e per periodi di 30 giorni solari;
Assimoco corrisponderà l'Indennizzo applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.
CHI NON È ASSICURATO
LIMITI DI COPERTURA
PERSONE FISICHE NON ASSICURABILI
Non sono assicurabili le persone fisiche affette da alcolismo, tossicodipendenza, sieropositività diagnosticata da test HIV, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), epilessia. Qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopraindicate insorgano nel corso di efficacia del contratto, si applica quanto disposto dall’Art. 1898 del Codice Civile.
Non sono altresì assicurabili i soggetti che, al momento della stipulazione del contratto, esercitino le seguenti professioni:
- Pilota, anche istruttore, di aeromobili, elicotteri e/o di velivoli per il volo;
- Hostess, stewards, membri di equipaggio a bordo di aeromobili ed elicotteri;
- Collaudatore di autoveicoli, motoveicoli e motocicli;
- Addetto al soccorso alpino o in attività in alta montagna;
- Pilota professionista (competizioni automobilistiche, motociclistiche e motoristiche in genere);
- Addetto in impianti di energia nucleare;
- Acrobata, domatore, addestratore di animali operanti in circhi o spettacoli;
- Sportivi professionisti, intendendosi per tali i soggetti che producono reddito da lavoro dall’attività
sportiva.
Qualora al momento del Sinistro l’attività professionale svolta dall’Assicurato sia annoverabile alle
suddette, si applica quanto disposto dall’Art. 1898 del Codice Civile.
I DANNI NON ASSICURATI
Sono esclusi dall’Assicurazione gli infortuni:
a) occorsi in occasione dell’uso, anche come passeggero, di aeromobili di Società e/o aziende di lavoro aereo per voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri, di aeromobili di aeroclubs e di apparecchi per il volo da diporto o sportivo quali ad esempio: deltaplani, ultraleggeri, parapendio, inclusa la pratica del paracadutismo;
b) occorsi in qualità di pilota e/o componente dell’equipaggio di aeromobili in genere;
c) occorsi in occasione della partecipazione come pilota e/o passeggero a corse, gare, prove, allenamenti comportanti l’uso di veicoli a motore, motoveicoli, ciclomotori e natanti a motore in genere, compresa la pratica di motocross svolta anche al di fuori di gare, prove, allenamenti, fatto salvo che si tratti di gare di regolarità pura;
d) occorsi in occasione dell’uso e guida di autoveicoli e motoveicoli a motore all’interno di circuiti adibiti agli sport motoristici;
e) sofferti per le conseguenze di trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.);
f) occorsi in conseguenza di ubriachezza quando l’Assicurato si trova alla guida di veicoli a motore, motoveicoli, ciclomotori o natanti di qualsiasi genere;
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g) occorsi in occasione di azioni delittuose dolosamente compiute o tentate dall’Assicurato e/o da lui volontariamente attuate o consentite contro la sua persona;
h) sofferti a causa di malattie mentali e disturbi psichici in genere, di comportamenti nevrotici, epilessia, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive, stati paranoici, sindromi ansiose depressive;
i) sofferti a causa dell’uso di allucinogeni e da quello non terapeutico di stupefacenti o di
psicofarmaci;
j) occorsi in occasione della partecipazione ad azioni temerarie ed inusuali, salvo gli atti compiuti per solidarietà umana;
k) sofferti a causa di guerre internazionali o civili, lotta armata e insurrezioni, atti terroristici, fatto salvo quanto previsto all’Art. 132 – Sostegno temporaneo al reddito - punti 6 e 7;
l) occorsi in occasione della pratica di qualsiasi disciplina sportiva esercitata professionalmente;
m) sofferti in occasione della pratica di sport estremi quali: free climbing, skydiving, bungee jumping, freestyle ski, helisnow, kitewings, torrentismo, base jumping, canyoning, sci estremo, airboarding e similari alla pratica di sport estremi;
n) sofferti per l’uso di sostanze biologiche o chimiche quando tali sostanze non siano utilizzate per fini
pacifici;
o) occorsi in occasione dell’uso e/o della guida di veicoli a motore e di natanti da diporto, se l’Assicurato è privo dell’abilitazione di legge; sono tuttavia compresi in garanzia gli infortuni subiti dall’Assicurato anche se in possesso di patente scaduta, a condizione che la patente sia successivamente rinnovata o rilasciata dagli organi competenti, o l’Assicurato dimostri, al momento del Sinistro, di essere in possesso dei requisiti per il rinnovo o rilascio, fatta eccezione per il caso di decesso o di invalidità permanente che non consente il rinnovo;
p) sofferti durante l’arruolamento volontario, il richiamo per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale.
Sono altresì esclusi dall’Assicurazione gli eventi sofferti:
q) per le conseguenze di xxxxx diverse da quelle addominali da sforzo e gli infarti da qualunque causa determinati;
r) per le conseguenze di malattie tropicali inclusa la malaria;
s) per le conseguenze di operazioni chirurgiche, accertamenti e cure mediche non resi necessari da
Infortunio indennizzabile ai termini del contratto.
LIMITE MASSIMO DELL’INDENNIZZO
Salvo il caso previsto dall’Art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo Assimoco può essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
RIEPILOGO DEI LIMITI E DELLE GARANZIE
La garanzia è prestata con i Limiti di indennizzo indicati nel seguente schema riepilogativo.
SCHEMA RIEPILOGATIVO – SEZIONE SOSTEGNO AL REDDITO | ||
Art./Comma | Garanzia | Limite indennizzo |
129 | Maggiori Spese | Spese sostenute nei 120 giorni dal sinistro fino al massimo della somma assicurata |
130 | Indennità Aggiuntiva | 10% dell’indennizzo liquidabile per i danni diretti alle partite fabbricato, Contenuto e con il massimo di € 10.000 |
131 | Diaria Forfettaria | € 200 per ogni giorno lavorativo a condizione che l’interruzione sia superiore a 5 giorni e con il massimo di 45 giorni |
132 | Sostegno temporaneo al reddito | La somma indicata in polizza per un periodo massimo di sei mensilità |
DOVE VALE LA
COPERTURA
VALIDITÀ TERRITORIALE DELLA COPERTURA
L’Assicurazione vale nell’ubicazione indicata in Polizza, entro i confini della Repubblica Italiana.
Nel caso in cui l’attività esercitata venga trasferita, la garanzia è prestata nel periodo di trasloco, sia nel vecchio che nel nuovo indirizzo per i sette giorni successivi alla comunicazione del trasferimento, a condizione che la nuova ubicazione dell’attività sia sita nel territorio italiano; successivamente rimane operante solo per il nuovo indirizzo.
In caso di aggravamento di Rischio vale quanto disposto all’Art. 160 – Obbligo di comunicazione
dell’aggravamento e della diminuzione del rischio.
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OBBLIGHI IN CASO DI
SINISTRO
COSA DEVE FARE IL CONTRENTE/ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di Sinistro il Contraente/Assicurato deve:
1 fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di
Assimoco;
2 darne avviso scritto all’Intermediario assicurativo che ha rilasciato la Polizza oppure ad Assimoco entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza;
3 fare, nei cinque giorni successivi da quando ne ha avuto conoscenza, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del Sinistro, la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa ad Assimoco;
L'inadempimento di una di tali incombenze può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo.
COSA DEVE FARE IL CONTRENTE/ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO INFORTUNI
In caso di Sinistro il Contraente/Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto all’Intermediario al quale è assegnato il contratto, oppure ad Assimoco, entro dieci giorni da quando ne hanno avuto la possibilità.
La denuncia sottoscritta dall’Assicurato o - in caso di impedimento per le conseguenze dell’Infortunio riportate - dai suoi aventi diritto, deve essere corredata da certificato medico o da documentazione sanitaria e contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora dell’evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento e tutta la idonea documentazione sanitaria.
Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici.
L’Assicurato o, in caso di decesso, i beneficiari designati o gli eredi legittimi e/o testamentari, deve consentire ad Assimoco le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari da eseguirsi in Italia. L’Assicurato è inoltre tenuto a sottoporsi, in Italia, agli accertamenti, alle visite e ai controlli medici disposti da Assimoco, fornendo tutta la necessaria documentazione sanitaria e sciogliendo a tal fin dal segreto professionale i medici e gli Istituti di Cura.
L’inadempimento dei predetti obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto
all’Indennizzo
TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e da Assimoco. In caso di Sinistro spetta esclusivamente al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti sia per l'Assicurato (se diverso dal Contraente) sia per i terzi interessati,
restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L’Indennizzo liquidato a termine di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato. È data tuttavia facoltà al Contraente di richiedere il subentro dell’Assicurato in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del Sinistro.
MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL DANNO
L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
1 direttamente da Assimoco, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;
oppure,
2 a richiesta di una delle parti, fra due Periti nominati uno da Assimoco ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti eventualmente nominati devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere diritto ad alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.
In caso di Xxxxxxxx che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali saranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l’attività – anche se ridotta – svolta nelle aree non direttamente interessate dal Sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.
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COMPITI DEI PERITI
I periti devono:
1 indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
2 verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze non comunicate che abbiano aggravato il Rischio, nonché verificare se il Contraente e/o Assicurato abbiano adempiuto agli obblighi contrattualmente previsti in caso di Sinistro;
3 verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro;
4 procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.
I risultati delle operazioni eventualmente svolte in contradditorio tra le parti devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per Assimoco ed uno per il Contraente.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3 e 4 sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza, o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.
ONORARI DEI PERITI
Assimoco si obbliga, in caso di Sinistro, nell’ambito del Massimale previsto per gli Onorari dei periti della Sezione Incendio, eventi naturali e altri danni ai beni, a rimborsare le spese e gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente alle presenti Condizioni di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito.
Resta convenuto che il Contraente è tenuto a dimostrare ad Assimoco le somme pagate al perito od ai periti anzidetti.
ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
L’esagerazione dolosa del danno determina la perdita del diritto all’Indennizzo.
NOTA BENE
L’esagerazione dolosa del danno si verifica quando l'Assicurato dichiara, consapevolmente e volontariamente, un'entità del danno superiore alla realtà.
RINUNCIA ALLA RIVALSA
Assimoco rinuncia all'azione di rivalsa, salvo il caso di dolo, verso:
1 le persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge;
2 le Società controllate, consociate e collegate ed i clienti,
purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile medesimo.
Il diritto di rivalsa consente ad Assimoco di agire nei confronti del responsabile del Sinistro in modo tale da recuperare le somme pagate al danneggiato a titolo di Risarcimento
FORMA DELL’ASSICURAZIONE – PRIMO RISCHIO ASSOLUTO
L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicare la Regola proporzionale prevista dalle normi vigenti.
OFFERTA E PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Assimoco comunica all’Assicurato, entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta, la sua offerta d’Indennizzo o i motivi per cui non ritiene di formularla, sempre che non sia stata fatta opposizione. Assimoco corrisponderà l’Indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento dell’accettazione della sua offerta da parte dell’Assicurato. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro, il pagamento avverrà quando l'Assicurato dimostri che non ha commesso o agevolato il danno con dolo, così come previsto dalle presenti Condizioni di Assicurazione.
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SEZIONE ASSISTENZA
COSA È SEMPRE ASSICURATO
IL FORNITORE DELLE PRESTAZIONI PREVISTE DALLA GARANZIA ASSISTENZA
In caso di Sinistro, le Prestazioni della Garanzia Assistenza, descritte negli articoli di questa sezione delle Condizioni di Assicurazione, sono fornite da BLUE ASSISTANCE – Xxx Xxxxx Xxxxx, x. 00 - 00000 Xxxxxx. C.F. 06471170016 - Partita I.V.A. 11998320011, in forza di una specifica convenzione stipulata tra la stessa BLUE ASSISTANCE ITALIA S.p.A. (di seguito denominata Blue Assistance) e ASSIMOCO S.p.A.
I BENI ASSICURABILI
Sono assicurabili e possono fruire delle Prestazioni della Garanzia Assistenza solo i beni immobili e mobili, posti nelle ubicazioni assicurate, e ad uso esclusivo dell’attività dichiarata in Polizza.
PRESTAZIONI ASSICURATE
Blue Assistance, in caso di emergenza, invierà presso l’Azienda assicurata e su richiesta del
Contraente/Assicurato:
1 un Elettricista se manca la corrente elettrica in tutti i locali dell’Azienda assicurata a causa di guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, oppure a causa di un guasto o dello scasso dell’impianto di allarme;
2 un fabbro se è impossibile accedere nell’Azienda assicurata a causa:
a) del Furto, dello smarrimento o della rottura delle chiavi, o a causa del guasto o dello scasso delle serrature;
b) dello scasso di fissi ed infissi, a seguito di Xxxxx tentato o consumato, Incendio, fulmine, Scoppio, Esplosione, atti vandalici o allagamento, quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali dell'Azienda.
3 Un frigorista nel caso in cui, a seguito di guasto elettrico del frigorifero, dell’impianto elettrico o della valvola termostatica, si crei il mancato o irregolare funzionamento dell’impianto di refrigerazione che possa determinare un danno alle merci in refrigerazione.
4 Un serrandista nei seguenti casi:
a) smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura delle saracinesche che
rendano impossibile l’accesso;
b) quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura delle saracinesche, in modo tale da non garantirne la sicurezza, a seguito di Furto o di tentato Furto, Incendio, Esplosione, Scoppio, allagamento.
5 un idraulico, nei seguenti casi:
a) se l’Azienda è allagata o se, in essa, manca l’acqua o ci sono infiltrazioni a causa della rottura, dell’otturazione o di un guasto delle tubature fisse dell’impianto idraulico;
b) se è impossibile scaricare le acque nere degli impianti igienico-sanitari dell’Azienda assicurata a causa dell’otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico;
c) mancanza totale di riscaldamento provocato dalla rottura o guasto di tubazioni o di valvole oppure di ostruzione della circolazione dell’acqua dell’impianto di riscaldamento nei locali dell’Azienda assicurata;
d) allagamento provocato da un guasto delle valvole o dei tubi dell’impianto di riscaldamento dell’Azienda assicurata.
6 personale specializzato in tecniche di asciugatura per il salvataggio o il risanamento dell'Azienda e del relativo Contenuto, nei seguenti casi:
a) se, in un punto qualsiasi dell’Azienda assicurata, si è verificato un allagamento o un’infiltrazione d’acqua a causa della rottura, dell’otturazione o di un guasto delle tubature fisse dell’impianto idraulico;
b) se è impossibile scaricare le acque nere degli impianti igienico-sanitari dell’Azienda assicurata a causa dell’otturazione delle tubature di scarico fisse dell’impianto idraulico;
7 un sorvegliante se risulta compromessa la sicurezza dell’Azienda assicurata a causa di atti di vandalismo, di Furto o di tentato Furto;
Blue Assistance si obbliga a fornire all’amministratore dell’Azienda e dietro sua richiesta, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata qualora lo stesso si trovi in una località posta a oltre 50 Km dal comune di residenza dell’Assicurato in Italia o all’estero e a causa di Furto, tentato furto, Incendio, fulmine, Esplosione, Scoppio, o altro danno per cui sia prevista l’attivazione di una delle precedenti Prestazioni debba rientrare immediatamente presso l’Azienda. Nel caso in cui l’Amministratore, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare un veicolo in loco, Blue Assistance metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare
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successivamente il veicolo stesso.
COSA NON È
ASSICURATO
I BENI NON ASSICURABILI
.
Non sono assicurabili i beni immobili e mobili posti in ubicazioni diverse da quelle assicurate
Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.
QUANDO NON SI HA DIRITTO ALLA PRESTAZIONE
Blue Assistance non fornirà alcuna prestazione:
a) per i sinistri avvenuti durante e per effetto di stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di Terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
b) per i danni causati da dolo dell’Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio, da abuso di
alcolici o psicofarmaci, nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
c) per i danni causati dall’intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l’assistenza o
conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
Ogni diritto nei confronti di Assimoco si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione, in conformità con quanto previsto all’Art. 2952 del Codice Civile.
QUANDO NON SI HA DIRITTO ALL’INVIO DI TECNICI PER INTERVENTI DI EMERGENZA
Blue Assistance non è tenuta all’invio:
1 dell’elettricista, previsto dall’Art. 150 – Prestazioni assicurate - punto 1, se la mancanza di corrente
elettrica nell’immobile assicurato è stata causata da:
a) corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato o dei suoi collaboratori;
b) interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
c) guasto al cavo di alimentazione dei locali dell’Azienda a monte del contatore.
2 di un idraulico o di personale specializzato in tecniche di asciugatura per i casi previsti alle lettere a) e b) punto 5 e lettere a) e b) punto 6 dell’art. 150 – Prestazioni assicurate -relativamente a:
a) sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubazioni mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura;
b) sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne dell'Azienda;
c) sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato e dei suoi collaboratori;
d) interruzione della fornitura da parte dell’ente erogatore;
e) danni di tracimazione dovuti a rigurgiti di fogna, otturazione delle tubazioni mobili dei servizi igienico - sanitari.
3 di un idraulico o di personale specializzato in tecniche di asciugatura per i casi previsti alle lettere c) e d) punto 5 e lettere a) e b) punto 6 dell’art. 150 – Prestazioni assicurate - relativamente a sinistri dovuti a guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.
LIMITI DI COPERTURA
LIMITI DI COPERTURA PER TUTTE LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA
Tutte le Prestazioni della Sezione Assistenza vengono erogate direttamente da Blue Assistance o da soggetti esplicitamente autorizzati da Blue Assistance ad erogarle.
Tutte le Prestazioni di Assistenza sono fornite, nel corso di un’annualità assicurativa di validità
della Polizza, fino ad un massimo di 3 (tre) volte per singola tipologia.
Qualora non si usufruisca di una o più Prestazioni, Blue Assistance non è tenuta a fornire indennizzi o Prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
Gli interventi su immobili di terzi e/o su parti di proprietà comune dell'edificio saranno effettuati solo dopo che Blue Assistance avrà ottenuto regolare autorizzazione da parte dei terzi proprietari, dell'amministrazione e/o dell'autorità comunale eventualmente interessata.
Se per la Sezione Assistenza sono state contratte più assicurazioni presso diversi assicuratori e se ne è stata attivata una diversa da quella contratta con Assimoco, Blue Assistance erogherà le Prestazioni previste solo nella misura necessaria a rimborsare, per l’immobile assicurato, gli eventuali maggiori costi addebitati dall’Impresa assicuratrice che ha emesso la Polizza attivata.
DIRITTO DI RIVALSA PER I DANNI ATTRIBUIBILI ALLA RESPONSABILITÀ DI TERZI
Qualora si accerti che le Prestazioni della Sezione Assistenza siano state erogate a seguito di danni attribuibili alla responsabilità di terzi o del condominio, Blue Assistance potrà rivalersi direttamente verso i responsabili di tali danni per l'intero costo delle Prestazioni erogate.
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LIMITI DI COPERTURA PER GLI INTERVENTI DI EMERGENZA PRESSO L’AZIENDA ASSICURATA
La garanzia è prestata con i Limiti di indennizzo indicati nello schema riepilogativo di seguito riportato:
SCHEMA RIEPILOGATIVO – SEZIONE Assistenza | ||
Art./Comma | Garanzia | Limite indennizzo - EURO |
150/1 | Elettricista | € 350 per sinistro e € 700 per annualità assicurativa |
150/2 | Fabbro | € 350 per sinistro e € 700 per annualità assicurativa |
150/3 | Frigorista | € 350 per sinistro e € 700 per annualità assicurativa |
150/4 | Serrandista | € 350 per sinistro e € 700 per annualità assicurativa |
150/5 | Idraulico | € 350 per sinistro e € 700 per annualità assicurativa |
150/6 | personale specializzato in tecniche di asciugatura | € 1.000 per sinistro e per annualità assicurativa |
150/7 | Sorvegliante | € 500 per sinistro e per annualità assicurativa |
150 | Rientro anticipato per i danni all’Azienda | € 500 per sinistro e per annualità assicurativa per rientri dall’Italia € 1.000 per sinistro e per annualità assicurativa per rientri dall’estero |
DOVE VALE LA
COPERTURA
VALIDITÀ TERRITORIALE DELLA GARANZIA ASSISTENZA
L’Azienda assicurata deve essere ubicata entro i confini della Repubblica italiana.
OBBLIGHI IN CASO DI
SINISTRO
OBBLIGO DI PREVENTIVA RICHIESTA TELEFONICA DELLE PRESTAZIONI DELLA
GARANZIA ASSISTENZA
Per poter fruire delle Prestazioni previste dalla Sezione Assistenza, il Contraente/Assicurato dell’Azienda assicurata dovrà sempre richiederle telefonicamente a Blue Assistance, componendo uno dei seguenti numeri telefonici:
800 257 114 (numero verde), se chiama dall’Italia;
x00 00 00 000 000 (numero a pagamento), se chiama dall’Estero o dall’Italia.
I numeri sopraindicati sono operativi 24 ore su 24.
Durante la telefonata di richiesta, il Contraente/Assicurato deve comunicare con precisione:
- il tipo di prestazione di cui necessita;
- l’indirizzo dell’Azienda assicurata;
- il suo nome e cognome;
- il numero di Polizza preceduto dalla sigla: ASSF;
- l’indirizzo del luogo in cui si trova;
- il numero telefonico al quale Blue Assistance lo richiamerà.
Nessun rimborso e nessun Indennizzo saranno erogati al Contraente/Assicurato dell’Azienda, se, subito dopo il Sinistro, non avrà richiesto telefonicamente a Blue Assistance le Prestazioni garantite, salvo il caso in cui non possano mettersi in contatto con Blue Assistance per causa di forza maggiore (come, ad esempio, l’intervento di forze dell’ordine e/o di servizi pubblici di emergenza). Il Contraente/Assicurato è tenuto a documentare in maniera esaustiva tale eventuale causa di forza maggiore (tramite l’invio del verbale delle forze dell’ordine e/o del certificato del pronto soccorso).
Se l’Assicurato ha stipulato più assicurazioni per il medesimo Rischio è obbligato a dare avviso del Sinistro ad Assimoco ed a Blue Assistance nel termine di tre giorni a pena di decadenza della garanzia Nel caso in cui Il Contraente abbia già attivato la garanzia con altra o altre Compagnie Assicuratrici, le Prestazioni qui garantite, fermi i limiti previsti, si intendono operanti per gli eventuali maggiori costi sostenuti dallo stesso e non corrisposti dalle altre Compagnie Assicuratrici.
OBBLIGO DI FORNIRE LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E DI RIMBORSARE LE PRESTAZIONI NON DOVUTE
Il Contraente/Assicurato è obbligato a fornire, in originale, tutta la documentazione (giustificativi, fatture, ricevute, ecc.) che Blue Assistance richiederà e riterrà necessaria per l’erogazione delle Prestazioni previste dalla Garanzia Assistenza.
Il Contraente è tenuto a rimborsare ad Assimoco le spese da essa sostenute per l’erogazione di
Prestazioni di assistenza che dovessero rivelarsi contrattualmente non dovute.
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PARTE COMUNE A TUTTE LE GARANZIE
OBBLIGHI IN CASO DI
SINISTRO
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELL’AGGRAVAMENTO E DELLA DIMINUZIONE DEL
RISCHIO
Nel caso di diminuzione del Rischio Assimoco è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio
successivi alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso. Il Contraente deve comunicare per iscritto ad Assimoco l’eventuale aggravamento del Rischio mediante lettera raccomandata, posta elettronica certificata (PEC) o a mezzo di telefax. Gli aggravamenti di Xxxxxxx non noti o non accettati da Assimoco possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la cessazione dell’Assicurazione.
ESEMPIO
Aggravamento del Rischio: uno dei fabbricati assicurati (negozio) viene ampliato con la costruzione di deposito; in tal caso il Rischio deve essere rivalutato, considerando il possibile aumento di valore dell’immobile.
Diminuzione del Rischio: uno dei fabbricati assicurati (negozio) viene venduto a terzi; in tal caso il
Premio del contratto deve essere adeguato non considerando più l’immobile alienato.
COESISTENZA DI FRANCHIGIE E SCOPERTI
Nel caso in cui un Sinistro coinvolga più Sezioni, ovvero nel caso di Sinistro che, pur riguardando un’unica Sezione, colpisca beni e/o garanzie per i quali sono previste franchigie o scoperti differenziati, al danno complessivo liquidabile a termini di Polizza verrà dedotta soltanto la Franchigia o lo Scoperto (con l’eventuale minimo) di importo più elevato.
Il presente articolo non è operante per la Sezione Furto e Rapina.
MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche dell’assicurazioni devono essere provate per iscritto.
ONERI FISCALI A CARICO DEL CONTRAENTE
Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente. Le aliquote fiscali applicate sono pari al:
a) 22,25% per le Sezioni Incendio, Eventi Naturali ed Altri Danni ai Beni, Furto e Rapina, Responsabilità Civile;
b) 21,25% per la Sezioni Cristalli, Elettronica e Sostegno al Reddito (Maggiori spese, Indennità aggiuntiva e Diaria Forfettaria);
c) 2,50% per la Sezione Sostegno al Reddito da Infortunio;
d) 10,00% per la Sezione Assistenza.
FORO COMPETENTE
Per ogni controversia il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio del Contraente
o dell’Assicurato oppure quello della sua sede legale se persona giuridica.
DOLO E COLPA GRAVE
Assimoco esclude i danni causati con dolo del Contraente e/o Assicurato.
Ad eccezione della Sezione Furto e Rapina Assimoco indennizza i danni anche se determinati da colpa grave del Contraente e/o dell’Assicurato, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata o delle persone di cui essi devono rispondere ai sensi di legge.
È altresì compreso il dolo delle persone di cui l’Assicurato deve rispondere ai sensi di legge.
RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui derogato, valgono le norme di Legge.
QUANDO E COME
PAGARE IL PREMIO
TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL PREMIO
Il Contraente può pagare il Premio all’Intermediario assicurativo o ad Assimoco tramite:
1 SEPA (addebito sul C/C);
2 Bonifico bancario con accredito sull’apposito conto corrente intestato ad Assimoco
3 Altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge, qualora l’intermediario assicurativo ne sia
abilitato.
Il primo Premio o la prima rata di Premio (comprensivo di imposte di legge) devono essere corrisposti alla firma del contratto.
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Si precisa che:
1 Nel caso di pagamento tramite SEPA, l’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, o dalla data di emissione della Polizza stessa se successiva, a condizione che lo stesso abbia buon esito o, in caso contrario, che il pagamento sia effettuato entro 15 giorni;
2 In caso di pagamento effettuato tramite bonifico, l’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 della data dell’ordine del Bonifico stesso con esecuzione immediata da parte del cliente, a condizione che lo stesso abbia buon esito; tuttavia nel caso di ordine di bonifico con indicazione di esecuzione posticipata, l’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 della data di esecuzione.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di pagamento successivi, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende in vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto di Assimoco al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’Art. 1901 del Codice Civile.
QUANDO COMINCIA E QUANDO FINISCE
L’ASSICURAZIONE
COME DISDIRE
L’ASSICURAZIONE
DURATA TEMPORALE DELL’ASSICURAZIONE
A parziale deroga dell’Art. 1899 del Codice Civile l'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Il contratto ha durata minima annuale. L’Assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata di un anno e cosi successivamente.
L’Assicurazione termina:
1 quando il Contraente o Assimoco inviano disdetta secondo le modalità di cui agli artt. 169 – Diritto di recesso del Contrente, 170 – Disdetta del contratto - e 172 – Recesso in caso di sinistro;
2 quando il Contraente perde la qualifica di correntista o di associato all’Intermediario o dipendente del distributore così come previsto dall'art. 171 - Perdita della qualifica di correntista o di associato o dipendente dell’intermediario che collabora con Assicura agenzia S.r.l.
DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRAENTE
Il diritto di recesso è operante solo se nella scheda di Polizza è specificata la presenza di finanziamento. In tal caso il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro 60 giorni dal momento in cui lo stesso è concluso, dandone comunicazione con lettera raccomandata o comunicazione di posta elettronica certificata contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al seguente recapito: Assimoco S.p.A. – Centro Leoni- Edificio B – Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 XXXXXX (XX), oppure tramite PEC da inviare a: xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
Il contratto si intende concluso a partire dalla data di sottoscrizione indicata nella Scheda di Polizza. Il recesso ha l’effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio della relativa raccomandata o della ricevuta di consegna rilasciata dal gestore del proprio account di posta elettronica certificata.
Il Contraente avrà diritto al rimborso del Premio pagato (al netto delle imposte) per la parte di Xxxxxxx non goduta dalla data della comunicazione e fino alla scadenza indicata nel contratto di Assicurazione.
ESEMPIO
Premio imponibile di Polizza € 100
Recesso spedito il 40° giorno (= 320 gg di copertura non goduta)
Polizza annuale con 360 gg di copertura
Premio da rimborsare = Premio imponibile pagato x (gg copertura pagati e non goduti/gg copertura pagati) € 100 x (gg 320 / gg 360) = € 88,88 da rimborsare
DISDETTA DEL CONTRATTO
In mancanza di disdetta del Contraente o di Assimoco, mediante l’invio di lettera raccomandata o comunicazione di posta elettronica certificata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'Assicurazione di durata annuale è prorogata per un anno e cosi successivamente.
Nel caso in cui la comunicazione di esercizio della facoltà di disdetta non sia pervenuta ad Assimoco entro tali termini, il contratto si rinnoverà ancora per un anno e la disdetta verrà tenuta valida per l’annualità successiva senza che il Contraente sia tenuto ad inviare ulteriori comunicazioni ad Assimoco.
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PERDITA DELLA QUALIFICA DI CORRENTISTA O DI ASSOCIATO O DIPENDENTE
DELL’INTERMEDIARIO CHE COLLABORA O DI CLIENTE DI ASSICURA AGENZIA SRL
Nel caso in cui il Contraente perda la qualifica di correntista o associato dell’intermediario, o dipendente del distributore o di cliente di Assicura Agenzia S.r.L., l’Assicurazione rimarrà comunque in vigore fino alla scadenza, senza rinnovarsi tacitamente.
RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni denuncia di Xxxxxxxx e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo Assimoco può recedere dall'Assicurazione dandone preventiva comunicazione scritta all’altra parte.
La relativa comunicazione, effettuata con lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) diventa efficace dopo 30 giorni dalla data di invio quale risultante dal timbro postale o dalla data di ricezione della posta elettronica certificata.
Entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, Assimoco rimborsa la parte di Premio pagato (al netto delle imposte) relativa al periodo di Rischio non corso.
Assimoco provvede alla revoca della delega di addebito - di tale rata e di quelle successive - sul rapporto di conto corrente, mediante i quali i premi sono pagati tramite procedura SEPA, intrattenuto dal Contraente con il proprio Istituto di Credito.
L’eventuale incasso di premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro e il rilascio della relativa quietanza non potranno essere interpretati come rinuncia di Assimoco ad avvalersi della facoltà di recesso.
ESTINZIONE ANTICIPATA O TRASFERIMENTO DEL MUTUO IPOTECARIO O DEL FINANZIAMENTO
Qualora l’Assicurazione sia emessa in abbinamento ad un mutuo ipotecario o ad un finanziamento e lo stesso venga estinto anticipatamente, il Contraente potrà chiedere alternativamente:
1 la continuazione della presente Xxxxxxx, in accordo con il nuovo soggetto mutuante o ente finanziatore, per la durata e le condizioni originariamente pattuite con Assimoco che, ricorrendo tale evenienza, varierà il beneficiario delle Prestazioni (vincolo);
2 l’estinzione della presente Polizza. In tal caso il Contraente avrà diritto al rimborso del Premio
imponibile pagato e non goduto relativo al periodo residuo per il quale il Xxxxxxx è cessato.
MODALITA’ DI RESTITUZIONE DEL PREMIO PAGATO PER IL RISCHIO NON GODUTO | |
Esempio di calcolo premio annuale | |
Durata copertura assicurativa in giorni | 365 |
Durata copertura del premio | 365 |
Xxxxxx trascorsi dall’effetto | 170 |
Caricamenti | 58% |
Premio versato lordo | € 250,00 |
Imposte | € 45,50 |
Premio versato netto | € 204,50 |
Premio di rischio da rimborsare | € 45,89 |
Caricamenti da rimborsare | € 63,36 |
Importo totale rimborsato | € 109,25 |
Esempio di calcolo premio unico | |
Durata copertura assicurativa in giorni | 3650 |
Durata copertura del premio | 3650 |
Giorni trascorsi dall’effetto | 1700 |
Caricamenti | 58% |
Premio versato lordo | € 2.500,00 |
Imposte | € 455,01 |
Premio versato netto | € 2044,99 |
Premio di rischio da rimborsare | € 458,86 |
Caricamenti da rimborsare | € 633,67 |
Importo totale rimborsato | € 1092,53 |
RINEGOZIAZIONE DEL MUTUO O DEL FINANZIMENTO
Nel caso il mutuo o il finanziamento sia rinegoziato, ai sensi della normativa vigente, la presente Polizza continua alle condizioni originariamente pattuite. Al termine della scadenza originaria della Polizza o al momento della rinegoziazione del contratto di mutuo o di finanziamento la presente Assicurazione potrà essere integrata mediante una nuova Polizza a nuove condizioni da concordare fra le Parti.
Set Informativo Mod. D A0G – Ed. 09/2020 – Aggiornamento al 10/2021 Parte comune a tutte le garanzie
ASSICURAZIONE INCENDIO ESPLOSIONE E SCOPPIO IN ABBINAMENTO A MUTUO O FINANZIAMENTO
Nel caso in cui l’Assicurazione sia emessa in abbinamento ad un mutuo o a un finanziamento erogato da una Banca, operante sul territorio della Repubblica Italiana, e Assimoco si avvalga della facoltà concessa dagli Artt. 168 - Durata temporale dell’assicurazione e 172 - Recesso in caso di sinistro, qualunque siano le Sezioni attivate, la stessa si impegna a mantenere valida la copertura assicurativa sino alla scadenza del finanziamento collegato, esclusivamente per gli eventi previsti dall’Art. 5 - I danni assicurati - punti da 1) a 7) della Sezione Incendio, eventi naturali e altri danni ai beni.
Per il mantenimento della copertura sarà emessa apposita appendice di annullamento, relativamente alle sezioni interessate, e/o un nuovo contratto, che avrà effetto dalla data del recesso comunicato all’Assicurato con abbuono dell’eventuale Premio (al netto delle imposte) pagato e non goduto.
INOPERATIVITÀ DELLA COPERTURA A SEGUITO DELL’APPLICAZIONE DI SANZIONI
Assimoco non è tenuta a fornire qualsiasi copertura assicurativa o prestazione e pagare qualsiasi
Xxxxxxxx, se il fatto di:
a) garantire la copertura assicurativa
b) pagare un Sinistro
c) fornire una prestazione
possa esporre Assimoco all’applicazione o al rischio di applicazione di:
1) sanzioni, divieti o restrizione in base a quanto previsto da Risoluzione delle Nazioni Unite
2) disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti di altri ordinamenti giuridici ai quali Assimoco deve attenersi.
Set Informativo Mod. D A0G – Ed. 09/2020 – Aggiornamento al 10/2021 Norme generali sui contratti assicurativi
NORME GENERALI SUI CONTRATTI ASSICURATIVI
Condizioni generali di contratto (Art. 1341 del Codice Civile)
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro Contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.
Contratto concluso mediante moduli o formulari (Art.1342)
Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente.
Perdita e deterioramento della cosa locata (Art. 1588 del Codice Civile)
Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da Incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.
È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse,
anche temporaneamente, all’uso o al godimento della cosa.
Incendio di cosa assicurata (Art. 1589 del Codice Civile)
Se la cosa distrutta o deteriorata per Xxxxxxxx era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l’Indennizzo corrisposto dall’assicuratore e il danno effettivo. Quando si tratta di cosa mobile stimata e
l’Assicurazione stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in
confronto del locatore, se questi è indennizzato dall’assicuratore.
Incendio di casa abitata da più inquilini (Art. 1611 del Codice Civile)
Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall’Incendio, proporzionatamente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata.
La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l’Incendio è cominciato dall’abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questa prova che l’Incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione.
Responsabilità per le cose portate in albergo (Art. 1783 del Codice Civile)
Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo.
Sono considerate cose portate in albergo:
1 le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio;
2 le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell'albergo, durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell'alloggio;
3 le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell'albergo, sia fuori dell'albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio.
La responsabilità di cui al presente articolo è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata.
Set Informativo Mod. D A0G – Ed. 09/2020 – Aggiornamento al 10/2021 Norme generali sui contratti assicurativi
Responsabilità per le cose consegnate e obblighi dell'albergatore (Art. 1784 del Codice Civile)
La responsabilità dell'albergatore è illimitata:
1 quando le cose gli sono state consegnate in custodia;
2 quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l'obbligo di accettare. L'albergatore ha l'obbligo di accettare le carte-valori, il danaro contante e gli oggetti di valore; egli può rifiutarsi di riceverli soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto dell'importanza e delle condizioni di gestione dell'albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante.
L'albergatore può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucro chiuso o sigillato.
Responsabilità per colpa dell'albergatore (Art. 1785 bis del Codice Civile)
L'albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1783, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari.
Nozione (Art. 1803 del Codice Civile)
Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.
Stima (Art. 1806 del Codice Civile)
Se la cosa è stata stimata al tempo del contratto, il suo perimento è a carico del comodatario, anche se avvenuto per causa a lui non imputabile.
Nozione (Art. 1882 del Codice Civile)
L'Assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso il pagamento di un Premio, si obbliga a rivalere l'Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un Sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.
Prova del contratto (Art. 1888 del Codice Civile)
Il contratto di Assicurazione deve essere provato per iscritto.
L'assicuratore è obbligato a rilasciare al Contraente la Polizza di Assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.
L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del Contraente, duplicati o copie della Polizza; ma in tal caso può̀ esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.
Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta (Art. 1891 del Codice Civile)
Se l'Assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato.
I diritti derivanti dal contratto spettano all'Assicurato, e il Contraente, anche se in possesso della Polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'Assicurato medesimo.
All'Assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al Contraente in dipendenza del contratto.
Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il Contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.
Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave (Art. 1892 del Codice Civile)
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l'impugnazione.
L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di Assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al Premio convenuto per il primo anno. Se il Sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l'Assicurazione riguarda più̀ persone o più̀ cose, il contratto è valido per quelle persone o per
quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
Set Informativo Mod. D A0G – Ed. 09/2020 – Aggiornamento al 10/2021 Norme generali sui contratti assicurativi
Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave (Art. 1893 del Codice Civile)
Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il Sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Assicurazione in nome o per conto di terzi (Art. 1894 del Codice Civile)
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al Rischio , si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.
Diminuzione del rischio (Art. 1897 del Codice Civile)
Se il Contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del Rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un Premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del Premio o della rata di Premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor Premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.
La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.
Aggravamento del rischio (Art. 1898 del Codice Civile)
Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il Rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'Assicurazione o l'avrebbe consentita per un Premio più elevato.
L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del Rischio.
Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'Assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del Rischio è tale che per l'Assicurazione sarebbe stato richiesto un Premio maggiore.
Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di Assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il Sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del Rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'Assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il Premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore Xxxxxxx fosse esistito al tempo del contratto stesso.
Durata dell'assicurazione (Art. 1899 del Codice Civile)
L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.
Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni.
Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita
Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell'assicurato o dei dipendenti (Art. 1900 C.C.) L'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave. L'assicuratore è obbligato per il Sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali
l'Assicurato deve rispondere. Egli è obbligato altresì,̀ nonostante patto contrario, per i sinistri
conseguenti ad atti del Contraente, dell'Assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà̀ umana o nella tutela degli interessi comuni all'assicuratore.
Set Informativo Mod. D A0G – Ed. 09/2020 – Aggiornamento al 10/2021 Norme generali sui contratti assicurativi
Mancato Pagamento del Premio (Art- 1901 del Codice Civile)
Se il Contraente non paga il Premio o la prima rata di Premio stabilita dal contratto, l'Assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il Premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del Premio relativo al periodo di Assicurazione in corso, e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita
Assicurazione parziale (Art. 1907 del Codice Civile)
Se l'Assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del Sinistro l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.
Assicurazione presso diversi assicuratori (Art. 1910 del Codice Civile)
Se per il medesimo Rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'Assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l'Assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.
Nel caso di Xxxxxxxx , l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'Assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno
L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
Avviso all'assicuratore in caso di Sinistro (Art.1913 del Codice Civile)
L'Assicurato deve dare avviso del Sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del Sinistro.
Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.
Obbligo di salvataggio (Art. 1914 del Codice Civile)
L'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno .
Le spese fatte a questo scopo dall'Assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del Sinistro , anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. L'assicuratore risponde dei Danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'Assicurato per evitare o diminuire i danni del Sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.
L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.
L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'Assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.
Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio (Art. 1915 del Codice Civile) L'Assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.
Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
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Diritto di surrogazione dell'assicuratore (Art.1916 del Codice Civile)
L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili.
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
L'Assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali
Assicurazione della responsabilità civile (Art. 1917 del Codice Civile)
Nell'Assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'Assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi .
L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'Assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'Assicurato lo richiede. Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'Assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
L'Assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.
Responsabilità dei padroni e dei committenti (Art. 2049 del Codice Civile)
I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e
commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.
Responsabilità solidale (Art. 2055 del Codice Civile)
Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al Risarcimento del danno.
Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.
Prestatore di lavoro subordinato (Art. 2094 del Codice Civile)
È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa,
prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione
dell’imprenditore.
Prescrizione in materia di assicurazione (Art. 2952 del Codice Civile)
Il diritto al pagamento delle rate di Premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.
Gli altri diritti derivanti dal contratto di Assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di Assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.
Nell'Assicurazione della responsabilità̀ civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto
il Risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.
La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.
La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità̀.
Set Informativo Mod. D A0G – Ed. 09/2020 – Aggiornamento al 10/2021 Allegato 1 - GLOSSARIO
ALLEGATO 1 - GLOSSARIO
Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato.
ADDETTI | Si intendono: - i titolari dell’Azienda, compresi i Familiari coadiuvanti; - i soci, anche a responsabilità illimitata, che prestano la loro opera nell’Azienda assicurata; - gli associati in partecipazione; - i prestatori di lavoro, intendendosi per tali, tutte le persone fisiche delle quali l’Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme vigenti in materia di occupazione e mercato del lavoro al momento del Sinistro, per lo svolgimento dell’attività assicurata nel contratto e delle quali lo stesso xxxxx rispondere ai sensi dell’Art. 2049 del Codice Civile. - gli stagisti, tirocinanti, partecipanti a corsi di formazione, titolari di borsa di studio per periodi di formazione. Sono esclusi dalla presente definizione: i Lavoratori stagionali (come da relativa definizione), liberi professionisti, subappaltatori e loro dipendenti. |
APPARECCHIATURE ELETTRONICHE | Sistemi elettronici di elaborazione dati ad uso professionale e relative unità periferiche di trasmissione e ricezione dati, personal computer e relative unità periferiche, conduttori esterni, stampanti, terminali, P.O.S., registratori di cassa, macchine per scrivere e da calcolo, fax, fotocopiatrici, centralini telefonici, pese e bilance, modem, scanner, plotter, elaboratori di processo o di automazione industriali non al servizio esclusivo di singole macchine, server, macchine ed impianti di telecomunicazione, sistemi elettronici di segnalazione, prevenzione ed allarme e videosorveglianza, macchine elettriche ed elettroniche per ufficio, router. Il tutto ad uso esclusivo dell’Azienda, purché non oggetto di produzione, riparazione, commercializzazione, né in semplice deposito. |
ASSICURATO | Il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione |
ASSICURAZIONE | II contratto di Assicurazione |
ASSIMOCO | Assimoco S.p.A. - Centro Leoni - Edificio B – Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 XXXXXX (XX) |
ATTIVITÀ ESERCITATA | tutte le operazioni attinenti all’attività dichiarata ed assicurata in Polizza, comprese quelle preliminari, accessorie e collaterali (compresi gli eventuali uffici, servizi aziendali, tecnologici e minori dipendenze in genere) svolta nell’ubicazione del Rischio indicata in Polizza ed appartenente ad uno dei seguenti settori: STUDI E AGENZIE che svolgono attività d’ufficio in genere senza esistenza alcuna di merce, se non eventuali campionari. COOPERATIVA: Impresa, a proprietà comune, costituita da una associazione autonoma di persone che si uniscono volontariamente per soddisfare i propri bisogni economici, sociali e culturali e le proprie aspirazioni aderente alla Confederazione Cooperative Italiane - CONFCOOPERATIVE. Sono assimilate le Strutture territoriali sia Provinciali, Interprovinciali, Regionali, Consorzi e le Strutture Centrali Nazionali riconducibili alla Confederazione Cooperative Italiane - CONFCOOPERATIVE. Sono altresì assimilate le Strutture Centrali Nazionali riconducibili ad ICCREA Holding e le Federazioni Regionali delle Banche di Credito Cooperativo. |
ATTREZZATURA E ARREDAMENTO | Mobilio e arredamento compresi soppalchi, mobili d’ufficio, cancelleria, stampati, macchine di ufficio, Apparecchiature elettroniche, impianti non inclusi nella definizione di Fabbricato, casseforti, armadi di sicurezza; impianti di prevenzione e di allarme e di video sorveglianza; Beni pregiati purché di valore unitario non superiore a € 7.500,00. È escluso quanto previsto nella definizione Cose particolari, Valori e Preziosi; indumenti del personale dipendente che si trovino nell’ubicazione indicata in Polizza. Sono comprese anche le migliorie edili e/o impiantistiche se apportate dal conduttore non proprietario del Fabbricato e quant’altro funzionalmente connesso allo svolgimento dell’attività dichiarata in Polizza. |
AZIENDA | L’insieme dei beni che si trovano nell’area relativa all’ubicazione del Rischio indicata in Polizza, utilizzati per lo svolgimento dell’attività esercitata. |