Contract
C o m u n e d i L i m b i a t e
P r o v i n c i a d i M o n z a e d e l l a B r i a n z a
REGOLAMENTO AREA ATTREZZATA DI
VIA LOMBRA
Approvato con deliberazione di X.X. x. 00 xxx 00/00/0000 Xx xxxxxx dal 24 gennaio 2014
Art. 1 – Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina la concessione in uso gratuito per il periodo stabilito di anni due, rinnovabili per un uguale periodo, dell’area attrezzata destinata ad ospitare nuclei famigliari di varie etnie. Stabilisce le disposizioni per la gestione dell’area, al fine di assicurare la sicurezza e l’incolumità degli utilizzatori, nonché le condizioni igienico – sanitarie degli ambienti fruiti. Viene, altresì, disciplinata la modalità di utilizzo delle strutture comuni (sala polifunzionale) per favorire modalità di aggregazione in forma comunitaria-associativa.
2. Il presente regolamento promuove la partecipazione dei fruitori dell’area e delle loro associazioni, nonché la collaborazione con associazioni di volontariato.
3. Il presente regolamento disciplina, inoltre, gli impegni contrattuali tra il nucleo famigliare e l’Amministrazione Comunale, in particolare gli oneri concessori e gli impegni obbligatori per la manutenzione e gestione del campo.
Art. 2 - Costituzione area attrezzata destinata a ospitare nuclei famigliari di varie etnie
1. L’Amministrazione Comunale, riconoscendo e intendendo valorizzare le attività, le tradizioni, i costumi, gli usi e le consuetudini delle minoranze appartenenti a popolazioni di varie etnie, favorisce la loro integrazione nel tessuto sociale, nel rispetto reciproco delle culture.
Art. 3 - Modalità di utilizzo dell’area
1. L’area è ubicata su appezzamento di terreno di proprietà comunale, posto a lato della via Lombra in Comune di Limbiate. All’interno della stessa sono presenti e funzionanti strutture e spazi idonei di seguito individuate:
- n. 30 piazzuole autonome attrezzate, complete di attacco a rete e predisposizione contatore energia elettrica
- n. 2 blocchi servizi igienici attrezzati comprensivi delle singole unità igieniche ad uso esclusivo
- n. 1 sala polifunzionale
- aree esterne pertinenziali destinate al transito pedonale e veicolare di accesso e manovra dei mezzi operativi e di soccorso
- impianti ed attrezzature antincendio complete
- impianti tecnologici (idrico sanitari, elettrici, fognari, fotovoltaici)
- piazzola ecologica per R.S.U.
- recinzione perimetrale e cancello carraio di ingresso
- torri faro per illuminazione aree interne di pertinenza
- impianto video sorveglianza comunale
2. È consentito, su ogni piazzola, la sosta di un caravan/camper/roulotte oltre un’autovettura.
3. La concessione, tramite contratto d’uso appositamente sottoscritto dalle parti, non può essere riconosciuta a chi, personalmente o per mezzo di un componente del suo nucleo
familiare, abbia la proprietà od ogni altro diritto reale di godimento su beni immobili nell’ambito del territorio nazionale, che possano garantire un uso similare a quello previsto dell’area oggetto del presente regolamento o un adeguato alloggio per sé e la propria famiglia, nonché per chiunque risulti residente o domiciliato abitualmente in altro luogo.
4. È consentita l’occupazione e l’utilizzo esclusivamente dell’area assegnata e puntualmente individuata negli allegati planimetrici in sede di concessione in uso gratuito (piazzola e servizio igienico) da parte del diretto interessato, attraverso il posizionamento di strutture mobili regolarmente autorizzate e nel rispetto delle norme di sicurezza ed igienico-sanitarie vigenti ed edilizie – urbanistiche.
5. È vietato utilizzare impropriamente tutti gli impianti comuni e in difformità dagli accordi concessionatori, ed apportare modifiche non autorizzate agli impianti elettrici, idrici e sanitari e fognari.
Art. 4 - Permanenza dei nuclei famigliari già residenti
1. La permanenza nel campo comunale di via Lombra è consentita ai soggetti già residenti in Via Cisnara e per i quali è stato stipulato un regolare contratto di concessione d’uso nell’area appositamente attrezzata. L’area è riservata esclusivamente agli aventi diritto e regolari concessionari con possibilità di accesso a caravan, camper e simili destinati a residenza, oltre ai veicoli destinati al loro traino. Gli autoveicoli di proprietà dei residenti possono essere parcheggiati nei pressi della singola piazzola assegnata, in numero massimo di 2 mezzi a piazzola (vedi comma 2 art. 3), regolamentati come al successivo comma 3.
2. Per l’utilizzo di una singola piazzola di sosta deve essere corrisposto dall’assegnatario un canone mensile, determinato dalla Giunta Comunale, assorbente in forma forfetaria il consumo di acqua potabile, energia elettrica, manutenzioni presidi antincendio e impianto fotovoltaico, gestione videosorveglianza e impianti termici, documento valutazione rischi. Rimangono a carico degli occupanti di ogni singola piazzola le richieste di allaccio e la corresponsione dei relativi importi ad uso personale della singola piazzola, spurgo biologiche, manutenzione verde, diserbo e Tares. In nessun caso è consentita la sosta di caravan o camper in numero superiore a trenta, previa esibizione di avvenuto versamento di un deposito cauzionale infruttifero da eseguirsi presso la Tesoreria comunale e determinato dalla Giunta Comunale.
3. E’ consentita, all’interno del campo, la sosta di autoveicoli appartenenti esclusivamente ai soggetti autorizzati, a condizione che siano in regola con le norme del vigente Codice della Strada. Il posizionamento dei veicoli dovrà avvenire nel rispetto dello spazio individuato e concesso per una superficie di mq. 25 di pertinenza della piazzola, evitando nel modo più assoluto potenziali pericoli per i mezzi di soccorso occupando impropriamente zone o aree destinate alla regolare circolazione interna, fatte salve le disposizioni che potranno essere impartite dalle autorità competenti.
Art. 5 – Condizioni per accesso e soggiorno temporaneo
1. Richiamato l’art. 3, nei limiti della capienza massima delle piazzole del campo, il rilascio di soggiorno temporaneo avverrà a cura dell’Ufficio che procede al rilascio delle concessioni, su segnalazione del Comandante della Polizia Locale che verifica il corretto utilizzo della struttura e il rispetto della durata della autorizzazione.
2. Le autorizzazioni vengono rilasciate ai proprietari e/o conducenti dei veicoli che potranno stazionare nell’area, previa esibizione dei documenti d’identità di tutti i componenti il nucleo familiare, oltre a quelli necessari alla guida e alla circolazione di veicoli e rimorchi.
3. Le autorizzazioni hanno una validità di giorni 90 dalla data del rilascio.
4. Nelle autorizzazioni verranno indicate le generalità dei proprietari ed utilizzatori dei veicoli oltre a quelle di tutti i componenti il nucleo familiare. Al titolare della autorizzazione verrà rilasciato apposito contrassegno, riportante il numero di autorizzazione nonché il numero di riferimento della piazzola di riferimento. Il contrassegno dovrà essere esposto in modo visibile.
5. Qualora non vengano rispettate le norme del presente regolamento, le autorizzazioni potranno essere revocate.
Art. 6 – Cauzioni
1. Per ogni contratto dovrà essere versato un deposito cauzionale infruttifero, determinato dalla Giunta Comunale, che potrà essere utilizzato per eventuali spese in seguito a danneggiamenti delle strutture dell’area.
2. Nel caso di trattenuta di parte o dell’intero deposito cauzionale, ai sensi del precedente comma, lo stesso dovrà essere reintegrato in fase di rinnovo dell’autorizzazione.
3. In caso di recidiva, o in caso di insufficiente deposito cauzionale per il mancato reintegro ai sensi del 2° comma del presente articolo potrà essere revocata l’autorizzazione.
Art. 7 - Obblighi e divieti
1. E’ fatto obbligo ad ogni titolare del diritto di concessione comunicare preventivamente all’Ufficio Anagrafe ogni mutamento della propria unità abitativa, del proprio nucleo familiare, del numero degli utilizzatori affinchè il Comando di Polizia Locale possa svolgere i necessari controlli.
2. Gli occupanti dell’area dovranno provvedere a propria cura e spese alla pulizia accurata e periodica della struttura polifunzionale, dell’area, degli spazi esterni comuni e dei locali destinati a servizi igienici e ogni altra struttura di servizio presente.
3. E’ vietato depositare materiale pericoloso e inquinante.
4. E’ obbligatorio segnalare all’Ufficio Tecnico Comunale anomalie o malfunzionamenti alle strutture, agli impianti tecnologici, di sicurezza e presidi antincendio ivi presenti.
Art. 8 – Oneri a carico dei concessionari delle piazzole
Dovranno inoltre assicurare, a propria cura e spese, gli interventi periodici di:
- manutenzione ordinaria di spurgo e pulizia degli impianti fognari compreso le fosse biologiche e pozzetti a caditoia, nel rispetto delle vigenti norme in materia di smaltimento dei reflui, rendicontandone gli interventi attraverso la presentazione di formulari di smaltimento rifiuti
- manutenzione ordinaria, disinfezione e disinfestazione degli spazi di pertinenza destinati al deposito rifiuti solidi urbani, pulizia e mantenimento in efficienza dei contenitori dei rifiuti
- al ripristino di piccole buche o depressioni del terreno di pertinenza aree esterne
- manutenzione esterna della siepe e della vegetazione infestante
- diserbo selettivo e periodico delle pavimentazioni e superfici esterne di pertinenza esclusiva e comune
- manutenzione ordinaria cancello carraio e recinzione esterna
- servizio di igiene urbana e TARES.
Art. 9 – Oneri a carico dell’Amministrazione Comunale
Oneri a carico dell’Amministrazione Comunale:
- manutenzione presidi antincendio e gruppo VV.FF.
- manutenzione impianto fotovoltaico
- manutenzioni straordinarie da Codice Civile sulle strutture edilizie e stradali pertinenziali ivi presenti
- gestione impianto videosorveglianza
- gestione impianto termico
- predisposizione e revisione Documento Valutazione Rischi D.Lgs 81/2008
- consumo di energia elettrica gruppo di misura Enel 41 Kw (alimentazione parti comuni, illuminazione esterna, servizi igienici, impianto di videosorveglianza e centrale termica ed impianto di illuminazione a torre faro aree esterne pertinenziali)
- consumo acqua potabile blocco servizi igienici
- previsione di introito derivante dalla messa in funzione ed esercizio dell’impianto fotovoltaico
- controllo periodico dell’area del campo secondo quanto disciplinato dall’art. 16.
Art. 10 – Determinazione specifica degli obblighi
Al fine di garantire un equa e sostenibile distribuzione dei costi diretti, attinenti la gestione e manutenzione dell’area attrezzata, si stabiliscono gli impegni che ciascun soggetto deve rispettare:
a) a carico esclusivo dei concessionari :
- spese per spurgo fosse biologiche
- al ripristino di piccole buche o depressioni del terreno di pertinenza aree esterne
- manutenzione esterna della siepe e della vegetazione infestante
- manutenzione ordinaria, disinfezione e disinfestazione degli spazi di pertinenza destinati al deposito rifiuti solidi urbani e pulizia e mantenimento in efficienza dei contenitori dei rifiuti
- spese per esecuzione di operazioni di diserbo selettivo aree esterne di pertinenza
- applicazione TARES
b) a carico del comune di Limbiate:
- spese per consumi acqua potabile
- spese per consumo energia elettrica
- spese per manutenzione presidi antincendio
- spese per manutenzione impianto fotovoltaico
- spese per manutenzione video sorveglianza
- spese di gestione impianti termici
- spese per implementazione del Documento di Valutazione dei Rischi
Art. 11 – Divieti nell’area attrezzata
Nell’area attrezzata è fatto assoluto divieto di:
• Svolgere manutenzione di qualsiasi tipo che possono pregiudicare l’aspetto ambientale della zona;
• Accendere fuochi;
• Costruire e/o installare, baracche o altre strutture, anche non stabilmente infisse al suolo;
• Cumulare materiale o depositare rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
• Recare disturbo agli occupanti del campo con giochi, schiamazzi ed altri comportamenti molesti;
• Alterare lo stato dei luoghi;
• Mantenere comportamenti che possano recare molestia, danno o pregiudizio alla salubrità ed all’igienicità dei luoghi;
• Svolgere qualsiasi tipo di attività commerciale, artigianale e produttiva;
• Detenere animali da cortile.
Art. 12 – Ospiti occasionali
1. Non possono essere ospitate persone in modo occasionale senza aver dato preventiva comunicazione al Comando di Polizia Municipale.
2. L’ospitalità non potrà comunque eccedere dieci giorni.
3. Chiunque venga ospitato dovrà essere registrato presso il Comando di Polizia Municipale, esibendo un valido documento d’identità.
Art. 13 – Comportamento degli assegnatari di spazi di sosta
1. Gli assegnatari degli spazi sono tenuti al rispetto delle norme del presente regolamento. Debbono prestare la massima collaborazione agli operatori dell’Amministrazione Comunale al fine di assicurare la migliore manutenzione e funzionalità delle attrezzature e le più adeguate condizioni igienico – sanitarie dell’area attrezzata.
2. I rapporti interni al campo dovranno essere improntati al mantenimento delle migliori condizioni degli occupanti, favorendo la convivenza tra i vari gruppi famigliari presenti.
Art. 14 – Responsabili degli spazi
1. Salva diversa indicazione da parte degli Organi dell’Amministrazione Comunale, l’assegnatario dello spazio, regolarmente autorizzato, è responsabile di quanto ad esso assegnato. Egli, in qualità di obbligato in solido, risponde anche del comportamento dei componenti del proprio nucleo familiare.
2. Ad esso compete la segnalazione di eventuali guasti, danneggiamenti, disturbi, nonché l’indicazione di ogni elemento utile all’identificazione di autori di eventuali atti vandalici o di eventuali insediamenti abusivi.
3. Il responsabile rappresenta ogni altro soggetto, con esso soggiornante, nei rapporti con l’Amministrazione Comunale ed i relativi organi addetti al controllo o alla gestione dell’area.
Art. 15 – Vigilanza
1. La Polizia Locale del Comune di Limbiate, del Parco Groane, nonché ogni altra Forza dell’Ordine, ha facoltà di eseguire controlli periodici, con cadenza mensile, all’interno dell’area attrezzata, senza alcuna limitazione, per verificare il rispetto del presente regolamento e di ogni altra disposizione di legge o normativa (con particolare riguardo agli artt. 4, 5, 6, 8, 12, 13).
2. L’Amministrazione comunale richiama lo specifico regolamento per la disciplina sull’installazione nel territorio di adeguati sistemi di video sorveglianza e/o tele soccorso, per il controllo dei nuclei famigliari, collegati con la centrale operativa della Polizia Locale e/o altre Forze dell’Ordine o soggetti equiparati.
3. Copia del presente regolamento è consegnata ad ogni titolare di autorizzazione al momento del rilascio della stessa.
Art. 16 – Sanzioni
1. Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente regolamento agli artt. 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 500.
All’accertamento della violazione vi provvede il Comando di Polizia Locale anche su segnalazione degli Uffici competenti.
2. E’ ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o, se più favorevole, al doppio del minimo, oltre alle spese di procedimento, entro il termine di sessanta giorni dall’avvenuta contestazione o notificazione della violazione commessa.
3. Entro il termine di trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Sindaco del Comune di Limbiate scritti difensivi e documenti atti a provare la loro estraneità ai fatti contestati e possono, inoltre, chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità.
4. Il Sindaco, o i funzionari da esso delegati, dopo aver sentito gli interessati qualora ne abbiano fatto richiesta, esaminati i documenti inviati e gli argomenti addotti negli scritti difensivi, valuta la fondatezza dell’accertamento. Indi determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta dall’autore della violazione e delle persone che vi sono obbligate solidalmente, ingiungendo il pagamento, maggiorandolo delle spese di procedura; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione. L’ordinanza di ingiunzione o l’ordinanza di archiviazione dovrà essere trasmessa all’organo accertatore.
5. Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme del Capo I, Sezione I e II della Legge 689/81.
Art. 17 – Rinnovo delle autorizzazioni, revoca ed espulsione
1. Il rinnovo dell’autorizzazione non avviene tacitamente, ma è subordinato alla presentazione di apposita richiesta alla quale seguirà la verifica del permanere dei requisiti previsti per l’accesso, richiamati dal precedente art. 3, oltreché previa verifica dell’avvenuta regolarizzazione di eventuali pendenze economiche e del regolare pagamento degli oneri a carico dei concessionari.
L’autorizzazione alla sosta o il rinnovo possono essere motivatamente negati, per la mancanza o per il venir meno dei requisiti di cui all’art. 3.
2. L’autorizzazione è revocata al nucleo familiare, qualora a carico di uno dei suoi componenti venga accertata una delle seguenti situazioni:
a) sopravvenienza di condanne definitive per reati contro il patrimonio o le persone;
b) sottoposizione a provvedimenti interdittivi;
c) abbandono della struttura assegnata, salvo espressa e preventiva autorizzazione;
d) perdita dei requisiti di cui all’articolo 3;
e) grave turbamento alla vita del campo o della cittadinanza;
f) mancata richiesta di iscrizione anagrafica del nucleo familiare, ovvero nel caso di disposta cancellazione dai registri anagrafici;
g) immotivato inadempimento dell’obbligo scolastico formativo da parte dei figli;
h) mancato pagamento degli oneri a carico del concessionario, previa diffida ad adempiere.
3. Fermo restando l’allontanamento del singolo, nei confronti del quale sia stata accertata una delle situazioni indicate al precedente comma 2, previa richiesta il nucleo familiare interessato può permanere nell’area purché vi sia altro soggetto maggiorenne, individuato nel medesimo nucleo, al quale possa essere intestata l’autorizzazione a suo tempo rilasciata.
4. Il nucleo familiare o l’ospite, la cui autorizzazione sia stata revocata, lascia il campo nelle quarantotto ore successive alla comunicazione del provvedimento.
5. Nello stesso termine, coloro che vi hanno interesse possono presentare istanza di riesame al Sindaco o funzionario delegato. Tale istanza sospende l’obbligo di lasciare il campo.
6. Se la revoca dell’autorizzazione viene confermata, i destinatari del provvedimento lasciano il campo nelle quarantotto ore successive. Nel caso di rifiuto, il Sindaco o suo delegato può chiedere l’intervento della Polizia locale per allontanare chi non ha più titolo ad essere ospitato.
Art. 18 - Adeguamento e aggiornamento
È facoltà dell’Amministrazione Comunale procedere all’aggiornamento e modifica degli obblighi a carico degli assegnatari di cui all’art.10, nonché degli importi di cui all’art. 4 comma 2) del presente regolamento.
Art. 19 - Riferimenti amministrativi del Comune di Limbiate
Le segnalazioni inerenti la struttura ricettiva di cui al presente regolamento debbono essere inoltrate a:
Ufficio Tecnico Comunale:
- malfunzionamento impianti tecnologici e VV.FF.
- manutenzioni straordinarie
- rifiuti solidi urbani
Ufficio Patrimonio Comunale:
- rapporti contrattuali (riscossioni affitti ed azioni correlate)
Ufficio Entrate e tributi:
- gestione recupero crediti
- applicazione TARES ed iscrizione a ruolo
Polizia Locale Comunale:
- segnalazioni di cui agli artt. 3.2- 3.3-3.4-3.5-3.6- 4, 5 e 6 completi del presente regolamento
- problemi di sicurezza urbana
- censimento periodico
Servizi Sociali Comunali:
- problemi sociali
- scolastici
- nuove assegnazioni di piazzole resesi successivamente libere
Servizi Educativi:
- percorso scolastico ed attività extra-scolastiche
Ufficio Anagrafe Stato Civile:
- gestione residenza e atti connessi
È opportuno che da parte dei residenti sia individuato un soggetto referente unico per tutti i contatti ed i rapporti con l’Amministrazione Comunale.
Art. 20 - Norme finali e di rinvio
È fatta salva l’applicazione di ogni altro Regolamento comunale o locale, nonché ogni altra norma di legge comunitaria, statale, regionale, provinciale. La vigenza delle norme contrattuali, le relative sanzioni, in caso di violazione, verranno applicate nel rispetto delle disposizioni della normativa violata.
E’ demandata alle competenze della Giunta Comunale la determinazione del canone mensile e del deposito cauzionale infruttifero.
INDICE
Art. 1 | Oggetto del regolamento | 2 |
Art. 2 | Costituzione area attrezzata destinata a ospitare nuclei famigliari di varie etnie | 2 |
Art. 3 | Modalità di utilizzo dell’area | 2 |
Art. 4 | Permanenza dei nuclei famigliari già residenti | 3 |
Art. 5 | Condizioni per accesso e soggiorno temporaneo | 3 |
Art. 6 | Cauzioni | 4 |
Art. 7 | Obblighi e divieti | 4 |
Art. 8 | Oneri a carico dei concessionari delle piazzole | 4 |
Art. 9 | Oneri a carico dell'Amministrazione Comunale | 5 |
Art. 10 | Determinazione specifica degli obblighi | 5 |
Art. 11 | Divieti nell'area attrezzata | 5 |
Art. 12 | Ospiti occasionali | 6 |
Art. 13 | Comportamento degli assegnatari di spazi di sosta | 6 |
Art. 14 | Responsabili degli spazi | 6 |
Art. 15 | Vigilanza | 7 |
Art. 16 | Sanzioni | 7 |
Art. 17 | Rinnovo delle autorizzazioni, revoca ed espulsione | 7 |
Art. 18 | Adeguamento e aggionamento | 8 |
Art. 19 | Riferimenti amministrativi del Comune di Limbiate | 8 |
Art. 20 | Norme finali e di rinvio | 9 |