TRA
Allegato 1
CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA SOGGETTI PUBBLICI E SOGGETTI GESTORI DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE ACCREDITATE. AREA DISABILI – CENTRO DIURNO “PUNTO E VIRGOLA” – ALBA
TRA
L’A.S.L. CN 2, con sede legale in Alba, Via Vida, 10 (C.F./P.IVA 02419170044), rappresentata dal Direttore della S.C. AFFARI GENERALI, Xxxxxxx XXXXXXX, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede dell’A.S.L. CN2, che sottoscrive il presente contratto in virtù della delega conferitale dal Direttore Generale per l’adozione dei provvedimenti, su proposta conforme del Direttore della
S.C. C.P.D. (Dott.ssa Xxxxxxxx XXXXXXXXX);
E
Il Presidio socio-sanitario PUNTO E VIRGOLA, ubicato in XXXX (XX), XXX XXXXXXXX XXXX, n° 4/B - Codice fiscale 02797980048, rappresentato dal Direttore, Xxxxx XXXXXXXXXX, del Soggetto Gestore del Presidio stesso di cui di seguito:
CONSORZIO SOCIO-ASSISTENZIALE ALBA – XXXXXX - XXXXX XXX XXXXXXX XXXX, 0
00000 XXXX (XX)
Partita IVA: 02797980048
PREMESSO CHE
− con D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 sono stati definiti i requisiti e le procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali che operano nell’area dell’integrazione socio-sanitaria, vale a dire anziani, disabili, minori;
− l’Allegato A) alla predetta D.G.R. n. 25-12129/2009, attraverso il quale si è provveduto, fra l’altro, alla classificazione delle strutture, indica i correlati riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali e organizzativi per ogni tipologia di Presidio;
− il Presidio socio-sanitario PUNTO E VIRGOLA, ubicato in ALBA (CN), sulla base del provvedimento n° 1715/SEV/009/02/0056 rilasciato in data 11/10/2002 emesso dall’Ente EX ASL 18 volturato con provvedimento n° 596/000/DIG/10/0014 del 8/04/2010 (autorizzazione n° 010/2010) emesso dall’ASL CN2 è autorizzato al funzionamento:
✓ per n° 10 posti con i requisiti del regime definitivo di tipologia centro diurno per soggetti disabili;
− il predetto Presidio socio-sanitario con provvedimento 1630/000/DIG/10/0063 rilasciato in data 9/11/2010 ed emesso dall’Ente ASL CN2 è stato accreditato per i posti di tipologia sopra specificati;
− l’A.S.L. intende avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra individuato per l’erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento;
− i soggetti gestori delle funzioni socio assistenziali intendono avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra indicato per le prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento e si impegnano, sulla base dei propri regolamenti in materia, ad integrare la retta giornaliera a carico del cittadino/utente nei confronti degli utenti che ne hanno diritto.
Tutto ciò premesso
SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 Premesse
1. Il presente contratto viene stipulato in attuazione della D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129 nota alle parti in quanto pubblicata sul 2° Supplemento al n° 37 del B.U.R. in data 17.9.2009 e, pertanto, non allegata al presente contratto.
2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 2 Oggetto
1. L’ASL ed i soggetti gestori delle funzioni socio assistenziali si avvalgono del Presidio socio- sanitario PUNTO E VIRGOLA, ubicato in ALBA (CN), nel prosieguo semplicemente indicato come Presidio, per l'erogazione di prestazioni diurne nell’area dell’integrazione socio- sanitaria a favore della seguente tipologia di utenza: disabili - per i seguenti posti:
− n° 10 di tipologia centro diurno intensità della prestazione fascia A
2. Il Presidio garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.
3. Il gestore del Presidio, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile per gli impegni assunti con il presente contratto.
Art. 3
Requisiti autorizzativi e di accreditamento
1. In ogni aspetto relativo all’esercizio della propria attività, il Presidio accreditato garantisce l’osservanza di tutte le norme di legge e regolamenti, di ogni rango e tipo, nessuna esclusa. Il Presidio è tenuto, tra l’altro, a mantenere ed adeguare i requisiti organizzativi e strutturali di accreditamento. Gli obblighi connessi ai profili amministrativi ed al debito informativo secondo le disposizioni e nei termini previsti dalla normativa vigente rappresentano un elemento essenziale della prestazione.
2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, il Presidio s’impegna a garantire l’erogazione delle prestazioni certificando per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l’esecuzione di servizi del Presidio - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta. Richiamato espressamente il regime delle incompatibilità previsto dall’articolo 4, comma 7 della legge n. 412/1991, il Presidio erogherà le prestazioni contrattate attraverso personale che, in possesso dei titoli professionali abilitanti, non versi nelle situazioni d’incompatibilità previste dall’articolo 1, comma 7 della legge n. 662/1996 e s.m.i.
3. La cessione del contratto a terzi non produce effetti nei confronti dell’ASL. salvo che intervenga volturazione del titolo autorizzativo in capo al soggetto che vi subentra e rimanga invariato l’accreditamento del presidio.
4. Il Xxxxxxxx s’impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché al mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo.
5. Il Presidio si impegna, inoltre, a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile inoltre rappresenta l’interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti.
6. L’ASL ed i Xxxxxxxx gestori delle funzioni socio-assistenziali possono accedere ai locali del Presidio ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che il Presidio è tenuto a garantire ed erogare.
7. Possono accedere al Presidio, nelle forme previste dal regolamento, i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti del Presidio.
8. L’ASL ed i Xxxxxxxx gestori delle funzioni socio-assistenziali possono, altresì, accedere alla documentazione - e, qualora necessario, acquisirne copia - riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.
9. L’attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.
10. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente contratto s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Piemonte, a tutte le A.S.L. piemontesi ed al Comune in cui ha sede il Presidio.
Art. 4 Procedure ed accoglienza
1. Il Presidio s’impegna ad effettuare tutte le procedure di accoglienza degli utenti secondo le modalità definite dalla normativa regionale e comunque ed in ogni caso a redigere, per ogni utente inserito, il Piano Educativo Individuale, in attuazione del progetto definito dalla competente Unità Valutativa, e ad aprire un fascicolo sanitario e sociale da aggiornare in base al rilevarsi delle esigenze.
Art. 5
Sistema tariffario e pagamenti
1. La tariffa comprensiva della quota sanitaria e quota socio-assistenziale a carico dell’utente/Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali applicabile nei confronti della tipologia di utenza che può accedere ai posti accreditati e convenzionati con il sistema pubblico (AA.SS.LL.; Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali) è fissata per il seguente periodo 01/01/2017 – 31/12/2017 in:
− €/die 76,20 per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: disabili - fascia A con suddivisione della compartecipazione a tale costo nella misura stabilita dalla normativa regionale di riferimento.
2. L'A.S.L. contraente è tenuta a corrispondere al Presidio, nel rispetto delle disposizioni vigenti, la quota tariffaria, prevista in:
− €/die 53,34 per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: disabili-fascia A
3. La quota tariffaria a carico dell’utente - che, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalle disposizioni in materia, potrà essere parzialmente integrata dal Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali competente per territorio di residenza del cittadino utente - è stabilita in:
− €/die 22,86 per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: disabili-fascia A
4. I valori tariffari sopraindicati devono intendersi I.V.A. compresa – ove dovuta.
5. I requisiti organizzativi e gestionali da rispettare da parte del Presidio sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale richiamata nell'Allegato A) alla D.G.R. 14.9.2009, n° 25- 12129 per ogni specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza che occorra una specifica integrazione o modifica del presente contratto.
6. Il Presidio è altresì tenuto, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129, nonché ad eseguire, qualora ne ricorrano i presupposti, gli adeguamenti strutturali stabiliti dalla D.G.R. n° 25- 12129/2009 dianzi richiamata.
7. Eventuali incrementi tariffari, per singoli utenti o intensità assistenziali differenziati per nuclei per particolari tipologie di utenza, saranno riconosciuti sulla base di specifico progetto individuale o di specifica integrazione contrattuale, previa validazione da parte dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto o da parte di soggetti pubblici invianti qualora l’utente provenga da un Comune ubicato al di fuori dell’area territoriale di riferimento dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto. In presenza di livelli prestazionali di alta intensità o per progettualità e bisogni specifici, gli incrementi tariffari rispetto al livello medio per le
prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie sono disciplinati dalla normativa regionale di riferimento. L’A.S.L. e l’Ente Gestore dei servizi socio-assistenziali possono valutare progetti particolari di maggiore apertura del Centro Diurno in periodi definiti e concordati.
8. Le parti danno atto che il convenzionamento di cui al presente contratto avviene senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti convenzionati, ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili riconosciuti dall’A.S.L. nei limiti previsti dalla normativa regionale, così come specificato al punto 8 della parte dispositiva della già citata D.G.R. n° 25-12129/2009, fermo restando il rispetto dei principi dettati dall’art. 3, comma 2, lettera a), della L.R. 8/01- 2004, n° 1, per quanto attiene, in special modo, il diritto di scelta degli utenti. In particolare, per i posti di cui al presente contratto, l’inserimento dell’utente viene effettuato - nel rispetto di scelta dell’utente stesso circa il Presidio - dall’ ASL e dal Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali in modo differenziato a seconda delle tipologie di utenza. Quanto sopra non si applica in presenza di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 403 C. C..
9. Il Xxxxxxxx s’impegna ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile- amministrativa che potrà essere richiesta dall’A.S.L. e, nei casi necessari, dal Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali e la stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Le parti concordano, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs
n. 231 del 9.10.2002, come sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera d, X.Xxx. 9/11/2012 n. 192, che, in caso di applicazione di interessi moratori - dovuti ai sensi della normativa vigente - il saggio degli interessi è determinato, ai sensi dell’art. 1284 C.C., nella misura degli interessi legali.
10. E’ fatta salva la facoltà dell’A.S.L. (e nei casi previsti del Soggetto Gestore delle funzioni socio- assistenziali) di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni che possono assumere rilievo e/o pregiudizio per un sereno e corretto assolvimento del presente contratto.
11. Il Presidio adotta il regolamento conforme al modello regionale e si impegna, nel rispetto del presente contratto, a specificare anche gli aspetti riguardanti l’impegno al pagamento della retta a carico dell’utente compresi i casi di utenti con retta integrata dal Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali.
Art. 6
Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche
Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite
1. Il Presidio si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell’A.S.L. e del Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.
2. Le variazioni del grado di non autosufficienza dell'utente assistito devono essere tempestivamente comunicate all’A.S.L. ed al Soggetto Gestore delle funzioni socio- assistenziali e l’evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. L’A.S.L. ed il Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, s’impegnano a verificare e valutare la portata dell’evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nel Presidio entro i termini previsti dalla normativa regionale In ogni caso al verificarsi dell’evento il Presidio deve provvedere all’aggiornamento del P.E.I.
3. Fatto salvo l’esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, l’A.S.L. ed il Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, nell’ambito della propria attività ordinaria possono compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza dei ricoveri e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentate del Presidio o con il titolare dell’accreditamento o suo delegato, o con il responsabile del Presidio o suo sostituto con l’eventuale assistenza dei membri dell’équipe socio-sanitaria responsabile della documentazione e di un medico di fiducia degli utenti interessati e qualora nominato del
tutore o dell’amministratore di sostegno.
4. In caso di assenze, il costo giornaliero per utente è in ogni caso riconosciuto per intero per un periodo massimo corrispondente al 20% delle giornate di frequenza previste per ciascun utente nell’anno. Superato tale limite, in caso di assenza dell’utente, la retta giornaliera non sarà corrisposta.
In casi eccezionali, la Commissione U.M.V.D., in rapporto alla specifica situazione e su segnalazione del Presidio all’ASL ed all’Ente Gestore competente per territorio, stabilirà di:
− validare la modifica del piano di frequenza dell’utente;
− legittimare il periodo d’assenza in rapporto a comprovate gravi motivazioni che impediscono la frequenza dell’utente al Centro Diurno: in tal caso la retta sarà corrisposta per intero per tutto il periodo;
− dimettere l’utente dal Centro Diurno.
Art. 7
Sistema aziendale per il miglioramento della qualità
1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.
2. A tal fine il Presidio è tenuto al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 in riferimento anche alla carta dei servizi ed agli aspetti relativi al volontariato.
Art. 8 Sanzioni
1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.
2. L’A.S.L. ed i Xxxxxxxx gestori delle funzioni socio-assistenziali, accertata l’inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l’inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.
3. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa, l‘ASL ed i Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali, in qualità di contraenti il presente contratto, potranno proporre agli utenti o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria o di applicazione dell’art. 403 del C.C. – il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi inserimenti, per il periodo ritenuto necessario.
4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell’accreditamento.
Art. 9
Controversie e clausola di manleva
1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall’accettazione dell’incarico.
2. Gli arbitri saranno designati dall’ASL CN2, dal Soggetto Gestore delle funzioni socio- assistenziali nel cui territorio insiste il Presidio e dal gestore del Presidio medesimo. La procedura relativa alla nomina ed all’attività del Collegio sarà curata dall’A.S.L. di concerto con il Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali innanzi individuato; gli oneri saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.
3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all’art. 806 e ssg. del c.p.c..
4. il Presidio assume ogni responsabilità per qualsiasi danno causato da propria omissione negligenza o altra inadempienza nell’esecuzione delle prestazioni contratte e si obbliga ad esonerare gli enti che disporranno inserimenti in virtù della presente convenzione da eventuali pretese risarcitorie di terzi nei confronti di questi, avanzate a causa di fatti,
omissioni o eventi derivanti dall’esecuzione del contratto. A tal fine il Presidio è coperto da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO), a tutela dei pazienti e del personale.
Art. 10 Durata
1. Il presente contratto avrà durata dal 01/01/2017 al 31/12/2017e non è soggetto a tacito rinnovo.
2. Il contratto viene inviato a ciascun contraente, alla Regione Piemonte Direzione Sanità ed alla Regione Piemonte Direzione Coesione Sociale.
3. Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.
4. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.
5. Fermo restando l’acquisito accreditamento i rapporti economici in essere in esecuzione di precedenti accordi contrattuali, ovvero derivanti da nuovi inserimenti effettuati dal 1° gennaio 2017 sono regolati dal presente contratto.
Art. 11 Spese di contratto
1. Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, bollo esente ai sensi del D.P.R. 16/10/1972 n. 642 – Allegato B, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d’uso. Le spese di bollo sono a carico del Presidio e quelle di registrazione, in caso d’uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell’art. 5 del
D.P.R. n. 131/1986. Letto confermato e sottoscritto.
Luogo e data ………………………..
PER IL PRESIDIO
PUNTO E VIRGOLA - ALBA
IL DIRETTORE DEL CONSORZIO SOCIO-ASSISTENZIALE ALBA
– LANGHE – ROERO - XXXX Xxxxx XXXXXXXXXX
PER L’AZIENDA SANITARIA LOCALE ASL CN2 ALBA-BRA
(Provvedimento n. 655/000/DIG/0013 del 2016)
Archivio: VII.1.13.1 - VII.1.13.3
IL DIRETTORE DELLA
S.C. AFFARI GENERALI Xxxxxxx XXXXXXX
PER PROPOSTA CONFORME IL DIRETTORE X.X. X.X.X.
Xxxxxxxx CORRADINI
Allegato 2
CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA SOGGETTI PUBBLICI E SOGGETTI GESTORI DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE ACCREDITATE. AREA DISABILI – R.A.F. CENTRO DIURNO SOCIO-TERAPEUTICO RIABILITATIVO TIPO B “PIN BEVIONE” – VEZZA D’ALBA
TRA
L’A.S.L. CN 2, con sede legale in Alba, Via Vida, 10 (C.F./P.IVA 02419170044), rappresentata dal Direttore della S.C. AFFARI GENERALI, Xxxxxxx XXXXXXX, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede dell’A.S.L. CN2, che sottoscrive il presente contratto in virtù della delega conferitale dal Direttore Generale per l’adozione dei provvedimenti, su proposta conforme del Direttore della
S.C. C.P.D. (Dott.ssa Xxxxxxxx XXXXXXXXX);
E
Il Presidio socio-sanitario PIN BEVIONE, ubicato in VEZZA D’ALBA (CN), VIA TORINO, n° 69 - Codice fiscale 02797980048, rappresentato dal Direttore, Xxxxx XXXXXXXXXX, del Soggetto Gestore del Presidio stesso di cui di seguito:
CONSORZIO SOCIO-ASSISTENZIALE ALBA – XXXXXX - XXXXX XXX XXXXXXX XXXX, 0
00000 XXXX (XX)
Partita IVA: 02797980048
PREMESSO CHE
− con D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 sono stati definiti i requisiti e le procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali che operano nell’area dell’integrazione socio-sanitaria, vale a dire anziani, disabili, minori;
− l’Allegato A) alla predetta D.G.R. n. 25-12129/2009, attraverso il quale si è provveduto, fra l’altro, alla classificazione delle strutture, indica i correlati riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali e organizzativi per ogni tipologia di Presidio;
− il Presidio socio-sanitario PIN BEVIONE, ubicato in VEZZA D’ALBA (CN), sulla base del provvedimento n° 1182/SEV/009/05/0034 rilasciato in data 6/07/2005 emesso dall’Ente EX ASL 18 volturato con provvedimento n° 596/000/DIG/10/0014 del 8/04/2010 (autorizzazione n° 011/2010) emesso dall’ASL CN2 è autorizzato al funzionamento:
✓ per n° 20 posti con i requisiti del regime definitivo di tipologia R.A.F. centro diurno socio- terapeutico riabilitativo tipo B per soggetti disabili;
− il predetto Presidio socio-sanitario con provvedimento 1630/000/DIG/10/0063 rilasciato in data 9/11/2010 ed emesso dall’Ente ASL CN2 è stato accreditato per i posti di tipologia sopra specificati;
− l’A.S.L. intende avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra individuato per l’erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento;
− i soggetti gestori delle funzioni socio assistenziali intendono avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra indicato per le prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento e si impegnano, sulla base dei propri regolamenti in materia, ad integrare la retta giornaliera a carico del cittadino/utente nei confronti degli utenti che ne hanno diritto.
Tutto ciò premesso
SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 Premesse
1. Il presente contratto viene stipulato in attuazione della D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129 nota alle parti in quanto pubblicata sul 2° Supplemento al n° 37 del B.U.R. in data 17.9.2009 e, pertanto, non allegata al presente contratto.
2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 2 Oggetto
1. L’ASL ed i soggetti gestori delle funzioni socio assistenziali si avvalgono del Presidio socio- sanitario PIN BEVIONE, ubicato in VEZZA D’ALBA (CN), nel prosieguo semplicemente indicato come Presidio, per l'erogazione di prestazioni diurne nell’area dell’integrazione socio-sanitaria a favore della seguente tipologia di utenza: disabili - per i seguenti posti:
− n° 20 di tipologia R.A.F. centro diurno socio-terapeutico riabilitativo tipo B per soggetti disabili intensità della prestazione fascia A
2. Il Presidio garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.
3. Il gestore del Presidio, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile per gli impegni assunti con il presente contratto.
Art. 3
Requisiti autorizzativi e di accreditamento
1. In ogni aspetto relativo all’esercizio della propria attività, il Presidio accreditato garantisce l’osservanza di tutte le norme di legge e regolamenti, di ogni rango e tipo, nessuna esclusa. Il Presidio è tenuto, tra l’altro, a mantenere ed adeguare i requisiti organizzativi e strutturali di accreditamento. Gli obblighi connessi ai profili amministrativi ed al debito informativo secondo le disposizioni e nei termini previsti dalla normativa vigente rappresentano un elemento essenziale della prestazione.
2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, il Presidio s’impegna a garantire l’erogazione delle prestazioni certificando per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l’esecuzione di servizi del Presidio - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta. Richiamato espressamente il regime delle incompatibilità previsto dall’articolo 4, comma 7 della legge n. 412/1991, il Presidio erogherà le prestazioni contrattate attraverso personale che, in possesso dei titoli professionali abilitanti, non versi nelle situazioni d’incompatibilità previste dall’articolo 1, comma 7 della legge n. 662/1996 e s.m.i.
3. La cessione del contratto a terzi non produce effetti nei confronti dell’ASL. salvo che intervenga volturazione del titolo autorizzativo in capo al soggetto che vi subentra e rimanga invariato l’accreditamento del presidio.
4. Il Xxxxxxxx s’impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché al mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo.
5. Il Presidio si impegna, inoltre, a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile inoltre rappresenta l’interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti.
6. L’ASL ed i Xxxxxxxx gestori delle funzioni socio-assistenziali possono accedere ai locali del Presidio ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che il Presidio è tenuto a garantire ed erogare.
7. Possono accedere al Presidio, nelle forme previste dal regolamento, i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti del Presidio.
8. L’ASL ed i Xxxxxxxx gestori delle funzioni socio-assistenziali possono, altresì, accedere alla documentazione - e, qualora necessario, acquisirne copia - riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.
9. L’attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.
10. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente contratto s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Piemonte, a tutte le A.S.L. piemontesi ed al Comune in cui ha sede il Presidio.
Art. 4 Procedure ed accoglienza
1. Il Presidio s’impegna ad effettuare tutte le procedure di accoglienza degli utenti secondo le modalità definite dalla normativa regionale e comunque ed in ogni caso a redigere, per ogni utente inserito, il Piano Educativo Individuale, in attuazione del progetto definito dalla competente Unità Valutativa, e ad aprire un fascicolo sanitario e sociale da aggiornare in base al rilevarsi delle esigenze.
Art. 5
Sistema tariffario e pagamenti
1. La tariffa comprensiva della quota sanitaria e quota socio-assistenziale a carico dell’utente/Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali applicabile nei confronti della tipologia di utenza che può accedere ai posti accreditati e convenzionati con il sistema pubblico (AA.SS.LL.; Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali) è fissata per il seguente periodo 01/01/2017– 31/12/2017 in:
− €/die 76,20 per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: disabili - fascia A con suddivisione della compartecipazione a tale costo nella misura stabilita dalla normativa regionale di riferimento.
2. L'A.S.L. contraente è tenuta a corrispondere al Presidio, nel rispetto delle disposizioni vigenti, la quota tariffaria, prevista in:
− €/die 53,34 per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: disabili-fascia A
3. La quota tariffaria a carico dell’utente - che, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalle disposizioni in materia, potrà essere parzialmente integrata dal Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali competente per territorio di residenza del cittadino utente - è stabilita in:
− €/die 22,86 per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: disabili-fascia A
4. I valori tariffari sopraindicati devono intendersi I.V.A. compresa – ove dovuta.
5. I requisiti organizzativi e gestionali da rispettare da parte del Presidio sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale richiamata nell'Allegato A) alla D.G.R. 14.9.2009, n° 25- 12129 per ogni specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza che occorra una specifica integrazione o modifica del presente contratto.
6. Il Presidio è altresì tenuto, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129, nonché ad eseguire, qualora ne ricorrano i presupposti, gli adeguamenti strutturali stabiliti dalla D.G.R. n° 25- 12129/2009 dianzi richiamata.
7. Eventuali incrementi tariffari, per singoli utenti o intensità assistenziali differenziati per nuclei per particolari tipologie di utenza, saranno riconosciuti sulla base di specifico progetto individuale o di specifica integrazione contrattuale, previa validazione da parte dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto o da parte di soggetti pubblici invianti qualora l’utente provenga da un Comune ubicato al di fuori dell’area territoriale di riferimento dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto. In presenza di livelli prestazionali di alta intensità o per progettualità e bisogni specifici, gli incrementi tariffari rispetto al livello medio per le
prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie sono disciplinati dalla normativa regionale di riferimento. L’A.S.L. e l’Ente Gestore dei servizi socio-assistenziali possono valutare progetti particolari di maggiore apertura del Centro Diurno in periodi definiti e concordati.
8. Le parti danno atto che il convenzionamento di cui al presente contratto avviene senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti convenzionati, ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili riconosciuti dall’A.S.L. nei limiti previsti dalla normativa regionale, così come specificato al punto 8 della parte dispositiva della già citata D.G.R. n° 25-12129/2009, fermo restando il rispetto dei principi dettati dall’art. 3, comma 2, lettera a), della L.R. 8/01- 2004, n° 1, per quanto attiene, in special modo, il diritto di scelta degli utenti. In particolare, per i posti di cui al presente contratto, l’inserimento dell’utente viene effettuato - nel rispetto di scelta dell’utente stesso circa il Presidio - dall’ ASL e dal Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali in modo differenziato a seconda delle tipologie di utenza. Quanto sopra non si applica in presenza di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 403 C. C..
9. Il Prxxxxxx x’impegna ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile- amministrativa che potrà essere richiesta dall’A.S.L. e, nei casi necessari, dal Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali e la stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Le parti concordano, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs
n. 231 del 9.10.2002, come sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera d, D.Xxx. 0/11/2012 n. 192,, che, in caso di applicazione di interessi moratori - dovuti ai sensi della normativa vigente - il saggio degli interessi è determinato, ai sensi dell’art. 1284 C.C., nella misura degli interessi legali.
10. E’ fatta salva la facoltà dell’A.S.L. (e nei casi previsti del Soggetto Gestore delle funzioni socio- assistenziali) di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni che possono assumere rilievo e/o pregiudizio per un sereno e corretto assolvimento del presente contratto.
11. Il Presidio adotta il regolamento conforme al modello regionale e si impegna, nel rispetto del presente contratto, a specificare anche gli aspetti riguardanti l’impegno al pagamento della retta a carico dell’utente compresi i casi di utenti con retta integrata dal Gestore delle funzioni socio-assistenziali.
Art. 6
Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche
Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite
1. Il Presidio si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell’A.S.L. e del Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.
2. Le variazioni del grado di non autosufficienza dell'utente assistito devono essere tempestivamente comunicate all’A.S.L. ed al Soggetto Gestore delle funzioni socio- assistenziali e l’evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. L’A.S.L. ed il Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, s’impegnano a verificare e valutare la portata dell’evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nel Presidio entro i termini previsti dalla normativa regionale In ogni caso al verificarsi dell’evento il Presidio deve provvedere all’aggiornamento del P.E.I.
3. Fatto salvo l’esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, l’A.S.L. ed il Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, nell’ambito della propria attività ordinaria possono compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza dei ricoveri e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentate del Presidio o con il titolare dell’accreditamento o suo delegato, o con il responsabile del Presidio o suo sostituto con l’eventuale assistenza dei membri dell’équipe socio-sanitaria responsabile della documentazione e di un medico di fiducia degli utenti interessati e qualora nominato del
tutore o dell’amministratore di sostegno.
4. In caso di assenze, il costo giornaliero per utente è in ogni caso riconosciuto per intero per un periodo massimo corrispondente al 20% delle giornate di frequenza previste per ciascun utente nell’anno. Superato tale limite, in caso di assenza dell’utente, la retta giornaliera non sarà corrisposta.
In casi eccezionali, la Commissione U.M.V.D., in rapporto alla specifica situazione e su segnalazione del Presidio all’ASL ed all’Ente Gestore competente per territorio, stabilirà di:
− validare la modifica del piano di frequenza dell’utente;
− legittimare il periodo d’assenza in rapporto a comprovate gravi motivazioni che impediscono la frequenza dell’utente al Centro Diurno: in tal caso la retta sarà corrisposta per intero per tutto il periodo;
− dimettere l’utente dal Centro Diurno.
Art. 7
Sistema aziendale per il miglioramento della qualità
1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.
2. A tal fine il Presidio è tenuto al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 in riferimento anche alla carta dei servizi ed agli aspetti relativi al volontariato.
Art. 8 Sanzioni
1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.
2. L’A.S.L. ed i Soxxxxxx xestori delle funzioni socio-assistenziali, accertata l’inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l’inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.
3. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa, l‘ASL ed i Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali, in qualità di contraenti il presente contratto, potranno proporre agli utenti o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria o di applicazione dell’art. 403 del C.C. – il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi inserimenti, per il periodo ritenuto necessario.
4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell’accreditamento.
Art. 9
Controversie e clausola di manleva
1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall’accettazione dell’incarico.
2. Gli arbitri saranno designati dall’ASL CN2, dal Soggetto Gestore delle funzioni socio- assistenziali nel cui territorio insiste il Presidio e dal gestore del Presidio medesimo. La procedura relativa alla nomina ed all’attività del Collegio sarà curata dall’A.S.L. di concerto con il Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali innanzi individuato; gli oneri saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.
3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all’art. 806 e ssg. del c.p.c..
4. il Presidio assume ogni responsabilità per qualsiasi danno causato da propria omissione negligenza o altra inadempienza nell’esecuzione delle prestazioni contratte e si obbliga ad esonerare gli enti che disporranno inserimenti in virtù della presente convenzione da eventuali pretese risarcitorie di terzi nei confronti di questi, avanzate a causa di fatti,
omissioni o eventi derivanti dall’esecuzione del contratto. A tal fine il Presidio è coperto da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO), a tutela dei pazienti e del personale.
Art. 10 Durata
1. Il presente contratto avrà durata dal 01/01/2017 al 31/12/2017 e non è soggetto a tacito rinnovo.
2. Il contratto viene inviato a ciascun contraente, alla Regione Piemonte Direzione Sanità ed alla Regione Piemonte Direzione Coesione Sociale.
3. Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.
4. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.
5. Fermo restando l’acquisito accreditamento i rapporti economici in essere in esecuzione di precedenti accordi contrattuali, ovvero derivanti da nuovi inserimenti effettuati dal 1° gennaio 2017 sono regolati dal presente contratto.
Art. 11 Spese di contratto
1. Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, bollo esente ai sensi del D.P.R. 16/10/1972 n. 642 – Allegato B, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d’uso. Le spese di bollo sono a carico del Presidio e quelle di registrazione, in caso d’uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell’art. 5 del
D.P.R. n. 131/1986.
Letto confermato e sottoscritto. Luogo e data ………………………..
PER IL PRESIDIO
PIN BEVIONE - VEZZA D’ALBA
IL DIRETTORE DEL CONSORZIO SOCIO-ASSISTENZIALE ALBA
– LANGHE – ROERO - ALXX Xxxxx XXXXXXXXXX
PER L’AZIENDA SANITARIA LOCALE ASL CN2 ALBA-BRA
(Provvedimento n. 655/000/DIG/0013 del 2016)
Archivio: VII.1.13.1 - VII.1.13.3
IL DIRETTORE DELLA
S.C. AFFARI GENERALI Xxxxxxx XXXXXXX
PER PROPOSTA CONFORME IL DIRETTORE X.X. X.X.X.
Xxxxxxxx CORRADINI
Allegato 3
CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA SOGGETTI PUBBLICI E SOGGETTI GESTORI DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE ACCREDITATE. AREA DISABILI – CENTRO DIURNO “COMM. XXXXX XXXXXX” – CORTEMILIA
TRA
L’A.S.L. CN 2, con sede legale in Alba, Via Vida, 10 (C.F./P.IVA 02419170044), rappresentata dal Direttore della S.C. AFFARI GENERALI, Xxxxxxx XXXXXXX, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede dell’A.S.L. CN2, che sottoscrive il presente contratto in virtù della delega conferitale dal Direttore Generale per l’adozione dei provvedimenti, su proposta conforme del Direttore della
S.C. C.P.D. (Dott.ssa Xxxxxxxx XXXXXXXXX);
Il Consorzio Socio-Assistenziale Alba – Langhe – Roero, con sede legale in Alba, Via A. Xxxx x 8 (C.F./P.IVA 02797980048), rappresentato dal Direttore Xxxxx XXXXXXXXXX, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;
E
Il Presidio socio-sanitario COMM. XXXXX XXXXXX, ubicato in XXXXXXXXXX (XX), Xxx xxxxx XXXXXX, xx 00 - Codice fiscale 81009910043, legalmente rappresentato da XXXXXXXXXX XXXXXXXX, in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE del Soggetto Gestore del Presidio stesso di cui di seguito:
ENTE BONAFOUS I.P.A.B. XXX XXXXX XXXXXX, 00 00000 XXXXXXXXXX (XX)
Partita IVA: 02162470047
PREMESSO CHE
− con D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 sono stati definiti i requisiti e le procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali che operano nell’area dell’integrazione socio-sanitaria, vale a dire anziani, disabili, minori;
− l’Allegato A) alla predetta D.G.R. n. 25-12129/2009, attraverso il quale si è provveduto, fra l’altro, alla classificazione delle strutture, indica i correlati riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali e organizzativi per ogni tipologia di Presidio;
− il Presidio socio-sanitario COMM. XXXXX XXXXXX, ubicato in CORTEMILIA (CN), sulla base del provvedimento n° 844 rilasciato in data 5/04/2000 ed emesso dall’Ente EX ASL 18 e presa d’atto nominativo legale rappresentante con determinazione ASL CN2 n. 377/000/DIG/13/0018 del 3/04/2013, è autorizzato al funzionamento:
✓ per n° 15 posti con i requisiti del regime definitivo di tipologia centro diurno per soggetti disabili;
− il predetto Presidio socio-sanitario con provvedimento 1630/000/DIG/10/0063 rilasciato in data 9/11/2010 ed emesso dall’Ente ASL CN2 è stato accreditato per i posti di tipologia sopra specificati;
− l’A.S.L. intende avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra individuato per l’erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento;
− i soggetti gestori delle funzioni socio assistenziali intendono avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra indicato per le prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento e si impegnano, sulla base dei propri regolamenti in materia, ad integrare la retta giornaliera a carico del cittadino/utente nei confronti degli utenti che ne hanno diritto.
Tutto ciò premesso
SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 Premesse
1. Il presente contratto viene stipulato in attuazione della D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129 nota alle parti in quanto pubblicata sul 2° Supplemento al n° 37 del B.U.R. in data 17.9.2009 e, pertanto, non allegata al presente contratto.
2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 2 Oggetto
1. L’ASL ed i soggetti gestori delle funzioni socio assistenziali si avvalgono del Presidio socio- sanitario COMM. XXXXX XXXXXX, ubicato in CORTEMILIA (CN), nel prosieguo semplicemente indicato come Presidio, per l'erogazione di prestazioni diurne nell’area dell’integrazione socio-sanitaria a favore della seguente tipologia di utenza: disabili - per i seguenti posti:
− n° 15 di tipologia centro diurno intensità della prestazione fascia A
2. Il Presidio garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.
3. Il gestore del Presidio, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile per gli impegni assunti con il presente contratto.
Art. 3
Requisiti autorizzativi e di accreditamento
1. In ogni aspetto relativo all’esercizio della propria attività, il Presidio accreditato garantisce l’osservanza di tutte le norme di legge e regolamenti, di ogni rango e tipo, nessuna esclusa. Il Presidio è tenuto, tra l’altro, a mantenere ed adeguare i requisiti organizzativi e strutturali di accreditamento. Gli obblighi connessi ai profili amministrativi ed al debito informativo secondo le disposizioni e nei termini previsti dalla normativa vigente rappresentano un elemento essenziale della prestazione.
2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, il Presidio s’impegna a garantire l’erogazione delle prestazioni certificando per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l’esecuzione di servizi del Presidio - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta. Richiamato espressamente il regime delle incompatibilità previsto dall’articolo 4, comma 7 della legge n. 412/1991, il Presidio erogherà le prestazioni contrattate attraverso personale che, in possesso dei titoli professionali abilitanti, non versi nelle situazioni d’incompatibilità previste dall’articolo 1, comma 7 della legge n. 662/1996 e s.m.i.
3. La cessione del contratto a terzi non produce effetti nei confronti dell’ASL. salvo che intervenga volturazione del titolo autorizzativo in capo al soggetto che vi subentra e rimanga invariato l’accreditamento del presidio.
4. Il Prxxxxxx x’impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché al mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo.
5. Il Presidio si impegna, inoltre, a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile inoltre rappresenta l’interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti.
6. L’ASL ed i Soxxxxxx xestori delle funzioni socio-assistenziali possono accedere ai locali del Presidio ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che il Presidio è tenuto a garantire ed erogare.
7. Possono accedere al Presidio, nelle forme previste dal regolamento, i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti del Presidio.
8. L’ASL ed i Soxxxxxx xestori delle funzioni socio-assistenziali possono, altresì, accedere alla documentazione - e, qualora necessario, acquisirne copia - riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.
9. L’attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.
10. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente contratto s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Piemonte, a tutte le A.S.L. piemontesi ed al Comune in cui ha sede il Presidio.
Art. 4 Procedure ed accoglienza
1. Il Presidio s’impegna ad effettuare tutte le procedure di accoglienza degli utenti secondo le modalità definite dalla normativa regionale e comunque ed in ogni caso a redigere, per ogni utente inserito, il Piano Educativo Individuale, in attuazione del progetto definito dalla competente Unità Valutativa, e ad aprire un fascicolo sanitario e sociale da aggiornare in base al rilevarsi delle esigenze.
Art. 5
Sistema tariffario e pagamenti
1. La tariffa comprensiva della quota sanitaria e quota socio-assistenziale a carico dell’utente/Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali applicabile nei confronti della tipologia di utenza che può accedere ai posti accreditati e convenzionati con il sistema pubblico (AA.SS.LL.; Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali) è fissata per il seguente periodo 01/01/2017 – 31/12/2017 in:
− €/die 66,82 per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: disabili - fascia A con suddivisione della compartecipazione a tale costo nella misura stabilita dalla normativa regionale di riferimento.
2. L'A.S.L. contraente è tenuta a corrispondere al Presidio, nel rispetto delle disposizioni vigenti, la quota tariffaria, prevista in:
− €/die 46,77 per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: disabili-fascia A
3. La quota tariffaria a carico dell’utente - che, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalle disposizioni in materia, potrà essere parzialmente integrata dal Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali competente per territorio di residenza del cittadino utente - è stabilita in:
− €/die 20,05 per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: disabili-fascia A
4. I valori tariffari sopraindicati devono intendersi I.V.A. compresa – ove dovuta.
5. I requisiti organizzativi e gestionali da rispettare da parte del Presidio sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale richiamata nell'Allegato A) alla D.G.R. 14.9.2009, n° 25- 12129 per ogni specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza che occorra una specifica integrazione o modifica del presente contratto.
6. Il Presidio è altresì tenuto, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129, nonché ad eseguire, qualora ne ricorrano i presupposti, gli adeguamenti strutturali stabiliti dalla D.G.R. n° 25- 12129/2009 dianzi richiamata.
7. Eventuali incrementi tariffari, per singoli utenti o intensità assistenziali differenziati per nuclei per particolari tipologie di utenza, saranno riconosciuti sulla base di specifico progetto individuale o di specifica integrazione contrattuale, previa validazione da parte dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto o da parte di soggetti pubblici invianti qualora l’utente provenga da un Comune ubicato al di fuori dell’area territoriale di riferimento dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto. In presenza di livelli prestazionali di alta intensità o per progettualità e bisogni specifici, gli incrementi tariffari rispetto al livello medio per le
prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie sono disciplinati dalla normativa regionale di riferimento. L’A.S.L. e l’Ente Gestore dei servizi socio-assistenziali possono valutare progetti particolari di maggiore apertura del Centro Diurno in periodi definiti e concordati.
8. Le parti danno atto che il convenzionamento di cui al presente contratto avviene senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti convenzionati, ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili riconosciuti dall’A.S.L. nei limiti previsti dalla normativa regionale, così come specificato al punto 8 della parte dispositiva della già citata D.G.R. n° 25-12129/2009, fermo restando il rispetto dei principi dettati dall’art. 3, comma 2, lettera a), della L.R. 8/01- 2004, n° 1, per quanto attiene, in special modo, il diritto di scelta degli utenti. In particolare, per i posti di cui al presente contratto, l’inserimento dell’utente viene effettuato - nel rispetto di scelta dell’utente stesso circa il Presidio - dall’ ASL e dal Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali in modo differenziato a seconda delle tipologie di utenza. Quanto sopra non si applica in presenza di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 403 C. C..
9. Il Prxxxxxx x’impegna ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile- amministrativa che potrà essere richiesta dall’A.S.L. e, nei casi necessari, dal Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali e la stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Le parti concordano, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs
n. 231 del 9.10.2002, come sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera d, D.Xxx. 0/11/2012 n. 192, che, in caso di applicazione di interessi moratori - dovuti ai sensi della normativa vigente - il saggio degli interessi è determinato, ai sensi dell’art. 1284 C.C., nella misura degli interessi legali.
10. E’ fatta salva la facoltà dell’A.S.L. (e nei casi previsti del Soggetto Gestore delle funzioni socio- assistenziali) di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni che possono assumere rilievo e/o pregiudizio per un sereno e corretto assolvimento del presente contratto.
11. Il Presidio adotta il regolamento conforme al modello regionale e si impegna, nel rispetto del presente contratto, a specificare anche gli aspetti riguardanti l’impegno al pagamento della retta a carico dell’utente compresi i casi di utenti con retta integrata dal Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali.
Art. 6
Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche
Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite
1. Il Presidio si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell’A.S.L. e del Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.
2. Le variazioni del grado di non autosufficienza dell'utente assistito devono essere tempestivamente comunicate all’A.S.L. ed al Soggetto Gestore delle funzioni socio- assistenziali e l’evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. L’A.S.L. ed il Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, s’impegnano a verificare e valutare la portata dell’evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nel Presidio entro i termini previsti dalla normativa regionale In ogni caso al verificarsi dell’evento il Presidio deve provvedere all’aggiornamento del P.E.I.
3. Fatto salvo l’esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, l’A.S.L. ed il Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, nell’ambito della propria attività ordinaria possono compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza dei ricoveri e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentate del Presidio o con il titolare dell’accreditamento o suo delegato, o con il responsabile del Presidio o suo sostituto con l’eventuale assistenza dei membri dell’équipe socio-sanitaria responsabile della documentazione e di un medico di fiducia degli utenti interessati e qualora nominato del
tutore o dell’amministratore di sostegno.
4. In caso di assenze, il costo giornaliero per utente è in ogni caso riconosciuto per intero per un periodo massimo corrispondente al 20% delle giornate di frequenza previste per ciascun utente nell’anno. Superato tale limite, in caso di assenza dell’utente, la retta giornaliera non sarà corrisposta.
In casi eccezionali, la Commissione U.M.V.D., in rapporto alla specifica situazione e su segnalazione del Presidio all’ASL ed all’Ente Gestore competente per territorio, stabilirà di:
− validare la modifica del piano di frequenza dell’utente;
− legittimare il periodo d’assenza in rapporto a comprovate gravi motivazioni che impediscono la frequenza dell’utente al Centro Diurno: in tal caso la retta sarà corrisposta per intero per tutto il periodo;
− dimettere l’utente dal Centro Diurno.
Art. 7
Sistema aziendale per il miglioramento della qualità
1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.
2. A tal fine il Presidio è tenuto al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 in riferimento anche alla carta dei servizi ed agli aspetti relativi al volontariato.
Art. 8 Sanzioni
1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.
2. L’A.S.L. ed i Soxxxxxx xestori delle funzioni socio-assistenziali, accertata l’inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l’inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.
3. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa, l‘ASL ed i Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali, in qualità di contraenti il presente contratto, potranno proporre agli utenti o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria o di applicazione dell’art. 403 del C.C. – il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi inserimenti, per il periodo ritenuto necessario.
4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell’accreditamento.
Art. 9
Controversie e clausola di manleva
1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall’accettazione dell’incarico.
2. Gli arbitri saranno designati dall’ASL CN2, dal Soggetto Gestore delle funzioni socio- assistenziali nel cui territorio insiste il Presidio e dal gestore del Presidio medesimo. La procedura relativa alla nomina ed all’attività del Collegio sarà curata dall’A.S.L. di concerto con il Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali innanzi individuato; gli oneri saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.
3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all’art. 806 e ssg. del c.p.c..
4. Il Presidio assume ogni responsabilità per qualsiasi danno causato da propria omissione negligenza o altra inadempienza nell’esecuzione delle prestazioni contratte e si obbliga ad esonerare gli enti che disporranno inserimenti in virtù della presente convenzione da eventuali pretese risarcitorie di terzi nei confronti di questi, avanzate a causa di fatti,
omissioni o eventi derivanti dall’esecuzione del contratto. A tal fine il Presidio è coperto da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO), a tutela dei pazienti e del personale.
Art. 10 Durata
1. Il presente contratto avrà durata dal 01/01/2017 al 31/12/2017 e non è soggetto a tacito rinnovo.
2. Il contratto viene inviato a ciascun contraente, alla Regione Piemonte Direzione Sanità ed alla Regione Piemonte Direzione Coesione Sociale.
3. Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.
4. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.
5. Fermo restando l’acquisito accreditamento i rapporti economici in essere in esecuzione di precedenti accordi contrattuali, ovvero derivanti da nuovi inserimenti effettuati dal 1° gennaio 2017 sono regolati dal presente contratto.
Art. 11 Spese di contratto
1. Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l’applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d’uso. Le spese di bollo sono a carico del Presidio e quelle di registrazione, in caso d’uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.
Letto confermato e sottoscritto. Luogo e data ………………………..
PER IL PRESIDIO
COMM. XXXXX XXXXXX- XXXXXXXXXX
ENTE BONAFOUS I.P.A.B. CORTEMILIA IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Xxxxxxxx XXXXXXXXXX
PER L’AZIENDA SANITARIA LOCALE ASL CN2 ALBA-BRA
(Provvedimento n. 655/000/DIG/0013 del 2016)
Archivio: VII.1.13.1 - VII.1.13.3
IL DIRETTORE DELLA
S.C. AFFARI GENERALI Xxxxxxx XXXXXXX
PER PROPOSTA CONFORME IL DIRETTORE X.X. X.X.X.
Xxxxxxxx CORRADINI
PER IL CONSORZIO SOCIO-ASSISTENZIALE ALBA – LANGHE – ROERO - ALBA
IL DIRETTORE DEL CONSORZIO Xxxxx XXXXXXXXXX
Allegato 4
CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA SOGGETTI PUBBLICI E SOGGETTI GESTORI DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE ACCREDITATE. AREA DISABILI - R.A.F. CENTRO DIURNO SOCIO-TERAPEUTICO RIABILITATIVO PER DISABILI DI TIPO B “A.G.HA.V.” – BRA
TRA
L’A.S.L. CN 2, con sede legale in Alba, Via Vida, 10 (C.F./P.IVA 02419170044), rappresentata dal Direttore della S.C. AFFARI GENERALI, Xxxxxxx XXXXXXX, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede dell’A.S.L. CN2, che sottoscrive il presente contratto in virtù della delega conferitale dal Direttore Generale per l’adozione dei provvedimenti, su proposta conforme del Direttore della
S.C. C.P.D. (Dott.ssa Xxxxxxxx XXXXXXXXX) e previo nulla osta del Direttore del Distretto di Bra quale riferimento per la S.S. Servizi Sociali di Bra;
E
Il Presidio socio-sanitario A.G.HA.V., ubicato in BRA (CN), VIA MOLINERI, n. 14/a - Codice fiscale 01726050048, legalmente rappresentato da XXXXXX XXXXXXXX, in qualità di PRESIDENTE del Soggetto Gestore del Presidio stesso di cui di seguito:
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.G.HA.V. XXX XXXXXXXX, 00/X
00000 XXX (XX)
Partita IVA: 01726050048
PREMESSO CHE
− con D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 sono stati definiti i requisiti e le procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali che operano nell’area dell’integrazione socio-sanitaria, vale a dire anziani, disabili, minori;
− l’Allegato A) alla predetta D.G.R. n. 25-12129/2009, attraverso il quale si è provveduto, fra l’altro, alla classificazione delle strutture, indica i correlati riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali e organizzativi per ogni tipologia di Presidio;
− il Presidio socio-sanitario A.G.HA.V., ubicato in BRA (CN), sulla base del provvedimento n. 934/000/DIG/10/0028 rilasciato in data 03/06/2010 (autorizzazione n. 016/2010) ed emesso dall’Ente Azienda Sanitaria Locale CN2 ALBA-BRA, rettificato (per variazione toponomastica della sede del gestore) con provvedimento n. 1340/000/DIG/12/0046 rilasciato in data 06/11/2012 ed ulteriormente rettificato (per variazione strutturale consistente nella creazione, mediante ampliamento volumetrico, di un nuovo locale cucina) con provvedimento n. 981/000/DIG/16/0019 del 29/07/2016, è autorizzato al funzionamento:
✓ per n. 20 posti R.A.F. di tipologia centro diurno socio-terapeutico riabilitativo per disabili di tipo B;
− il predetto Presidio socio-sanitario con provvedimento 1211/000/DIG/10/0044 rilasciato in data 11/08/2010 ed emesso dall’Ente “ASL CN2” è stato accreditato per i posti di tipologia sopra specificati;
− l’A.S.L. intende avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra individuato per l’erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento;
− i soggetti gestori delle funzioni socio assistenziali intendono avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra indicato per le prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento e si impegnano, sulla base dei propri regolamenti in materia, ad integrare la retta giornaliera a carico del cittadino/utente nei confronti degli utenti che ne hanno diritto.
Tutto ciò premesso
SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 Premesse
1. Il presente contratto viene stipulato in attuazione della D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 nota alle parti in quanto pubblicata sul 2° Supplemento al n° 37 del B.U.R. in data 17.9.2009 e, pertanto, non allegata al presente contratto.
2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 2 Oggetto
1. L’ASL ed i soggetti gestori delle funzioni socio assistenziali si avvalgono del Presidio socio- sanitario A.G.HA.V., ubicato in BRA (CN), nel prosieguo semplicemente indicato come Presidio, per l'erogazione di prestazioni diurne nell’area dell’integrazione socio-sanitaria a favore della seguente tipologia di utenza: disabili - per i seguenti posti:
− N. 20 di tipologia centro diurno socio-terapeutico riabilitativo per disabili di tipo B intensità della prestazione fascia A
2. Il Presidio garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.
3. Il gestore del Presidio, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile per gli impegni assunti con il presente contratto.
Art. 3
Requisiti autorizzativi e di accreditamento
1. In ogni aspetto relativo all’esercizio della propria attività, il Presidio accreditato garantisce l’osservanza di tutte le norme di legge e regolamenti, di ogni rango e tipo, nessuna esclusa. Il Presidio è tenuto, tra l’altro, a mantenere ed adeguare i requisiti organizzativi e strutturali di accreditamento. Gli obblighi connessi ai profili amministrativi ed al debito informativo secondo le disposizioni e nei termini previsti dalla normativa vigente rappresentano un elemento essenziale della prestazione.Per ciò che attiene la dotazione di personale, il Presidio s’impegna a garantire l’erogazione delle prestazioni certificando per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l’esecuzione di servizi del Presidio - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.
2. Il Xxxxxxxx s’impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché al mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo. Richiamato espressamente il regime delle incompatibilità previsto dall’articolo 4, comma 7 della legge n. 412/1991, il Presidio erogherà le prestazioni contrattate attraverso personale che, in possesso dei titoli professionali abilitanti, non versi nelle situazioni d’incompatibilità previste dall’articolo 1, comma 7 della legge n. 662/1996 e s.m.i.
3. La cessione del contratto a terzi non produce effetti nei confronti dell’ASL. salvo che intervenga volturazione del titolo autorizzativo in capo al soggetto che vi subentra e rimanga invariato l’accreditamento del presidio.
4. Il Presidio si impegna, inoltre, a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile inoltre rappresenta l’interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti.
5. L’ASL ed i Xxxxxxxx gestori delle funzioni socio-assistenziali possono accedere ai locali del Presidio ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che il Presidio è tenuto a garantire ed erogare.
6. Possono accedere al Presidio, nelle forme previste dal regolamento, i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti del Presidio.
7. L’ASL ed i Xxxxxxxx gestori delle funzioni socio-assistenziali possono, altresì, accedere alla documentazione - e, qualora necessario, acquisirne copia - riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.
8. L’attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.
9. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente contratto s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Piemonte, a tutte le A.S.L. piemontesi ed al Comune in cui ha sede il Presidio.
Art. 4 Procedure ed accoglienza
1. Il Presidio s’impegna ad effettuare tutte le procedure di accoglienza degli utenti secondo le modalità definite dalla normativa regionale e comunque ed in ogni caso a redigere, per ogni utente inserito, il Piano Educativo Individuale, in attuazione del progetto definito dalla competente Unità Valutativa, e ad aprire un fascicolo sanitario e sociale da aggiornare in base al rilevarsi delle esigenze.
Art. 5
Sistema tariffario e pagamenti
1. La tariffa comprensiva della quota sanitaria e quota socio-assistenziale a carico dell’utente/Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali applicabile nei confronti della tipologia di utenza che può accedere ai posti accreditati e convenzionati con il sistema pubblico (AA.SS.LL.; Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali) è fissata per il seguente periodo 01/01/2017 – 31/12/2017 in:
− €/die 66,82 per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: disabili - fascia A con suddivisione della compartecipazione a tale costo nella misura stabilita dalla normativa regionale di riferimento.
2. L'A.S.L. contraente è tenuta a corrispondere al Presidio, nel rispetto delle disposizioni vigenti, la quota tariffaria, prevista in:
− €/die 46,77 per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: disabili-fascia A
3. La quota tariffaria a carico dell’utente - che, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalle disposizioni in materia, potrà essere parzialmente integrata dal Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali competente per territorio di residenza del cittadino utente - è stabilita in:
− €/die 20,05 per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: disabili-fascia A
4. I valori tariffari sopraindicati devono intendersi I.V.A. compresa – ove dovuta.
5. I requisiti organizzativi e gestionali da rispettare da parte del Presidio sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale richiamata nell'Allegato A) alla D.G.R. 14.9.2009, n° 25- 12129 per ogni specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza che occorra una specifica integrazione o modifica del presente contratto.
6. Il Presidio è altresì tenuto, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalla D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129, nonché ad eseguire, qualora ne ricorrano i presupposti, gli adeguamenti strutturali stabiliti dalla D.G.R. n. 25- 12129/2009 dianzi richiamata.
7. Eventuali incrementi tariffari, per singoli utenti o intensità assistenziali differenziati per nuclei per particolari tipologie di utenza, saranno riconosciuti sulla base di specifico progetto individuale o di specifica integrazione contrattuale, previa validazione da parte dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto o da parte di soggetti pubblici invianti qualora l’utente provenga da un Comune ubicato al di fuori dell’area territoriale di riferimento dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto. In presenza di livelli prestazionali di alta intensità o per progettualità e bisogni specifici, gli incrementi tariffari rispetto al livello medio per le
prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie sono disciplinati dalla normativa regionale di riferimento. L’A.S.L. e l’Ente Gestore dei servizi socio-assistenziali possono valutare progetti particolari di maggiore apertura del Centro Diurno in periodi definiti e concordati.
8. Le parti danno atto che il convenzionamento di cui al presente contratto avviene senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti convenzionati, ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili riconosciuti dall’A.S.L. nei limiti previsti dalla normativa regionale, così come specificato al punto 8 della parte dispositiva della già citata D.G.R. n. 25-12129/2009, fermo restando il rispetto dei principi dettati dall’art. 3, comma 2, lettera a), della L.R. 8/01- 2004, n. 1, per quanto attiene, in special modo, il diritto di scelta degli utenti. In particolare, per i posti di cui al presente contratto, l’inserimento dell’utente viene effettuato - nel rispetto di scelta dell’utente stesso circa il Presidio - dall’ ASL e dal Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali in modo differenziato a seconda delle tipologie di utenza. Quanto sopra non si applica in presenza di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 403 C. C..
9. Il Xxxxxxxx s’impegna ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile- amministrativa che potrà essere richiesta dall’A.S.L. e, nei casi necessari, dal Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali e la stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Le parti concordano, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs
n. 231 del 9.10.2002, come sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera d, X.Xxx. 9/11/2012 n. 192, che, in caso di applicazione di interessi moratori - dovuti ai sensi della normativa vigente - il saggio degli interessi è determinato, ai sensi dell’art. 1284 C.C., nella misura degli interessi legali.
10. E’ fatta salva la facoltà dell’A.S.L. (e nei casi previsti del Soggetto Gestore delle funzioni socio- assistenziali) di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni che possono assumere rilievo e/o pregiudizio per un sereno e corretto assolvimento del presente contratto.
11. Il Presidio adotta il regolamento conforme al modello regionale e si impegna, nel rispetto del presente contratto, a specificare anche gli aspetti riguardanti l’impegno al pagamento della retta a carico dell’utente compresi i casi di utenti con retta integrata dal Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali.
Art. 6
Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche
Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite
1. Il Presidio si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell’A.S.L. e del Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.
2. Le variazioni del grado di non autosufficienza dell'utente assistito devono essere tempestivamente comunicate all’A.S.L. ed al Soggetto Gestore delle funzioni socio- assistenziali e l’evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. L’A.S.L. ed il Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, s’impegnano a verificare e valutare la portata dell’evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nel Presidio entro i termini previsti dalla normativa regionale In ogni caso al verificarsi dell’evento il Presidio deve provvedere all’aggiornamento del P.E.I.
3. Fatto salvo l’esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, l’A.S.L. ed il Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, nell’ambito della propria attività ordinaria possono compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza dei ricoveri e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentate del Presidio o con il titolare dell’accreditamento o suo delegato, o con il responsabile del Presidio o suo sostituto con l’eventuale assistenza dei membri dell’équipe socio-sanitaria responsabile della documentazione e di un medico di fiducia degli utenti interessati e qualora nominato del
tutore o dell’amministratore di sostegno.
4. In caso di assenze, il costo giornaliero per utente è in ogni caso riconosciuto per intero per un periodo massimo corrispondente al 20% delle giornate di frequenza previste per ciascun utente nell’anno. Superato tale limite, in caso di assenza dell’utente, la retta giornaliera non sarà corrisposta.
In casi eccezionali, la Commissione U.M.V.D., in rapporto alla specifica situazione e su segnalazione del Presidio all’ASL ed all’Ente Gestore competente per territorio, stabilirà di:
− validare la modifica del piano di frequenza dell’utente;
− legittimare il periodo d’assenza in rapporto a comprovate gravi motivazioni che impediscono la frequenza dell’utente al Centro Diurno: in tal caso la retta sarà corrisposta per intero per tutto il periodo;
− dimettere l’utente dal Centro Diurno.
Art. 7
Sistema aziendale per il miglioramento della qualità
1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.
2. A tal fine il Presidio è tenuto al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 in riferimento anche alla carta dei servizi ed agli aspetti relativi al volontariato.
Art. 8 Sanzioni
1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.
2. L’A.S.L. ed i Xxxxxxxx gestori delle funzioni socio-assistenziali, accertata l’inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l’inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.
3. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa, l‘ASL ed i Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali, in qualità di contraenti il presente contratto, potranno proporre agli utenti o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria o di applicazione dell’art. 403 del C.C. – il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi inserimenti, per il periodo ritenuto necessario.
4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell’accreditamento.
Art. 9
Controversie e clausola di manleva
1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall’accettazione dell’incarico.
2. Gli arbitri saranno designati dall’ASL CN2, dal Soggetto Gestore delle funzioni socio- assistenziali nel cui territorio insiste il Presidio e dal gestore del Presidio medesimo. La procedura relativa alla nomina ed all’attività del Collegio sarà curata dall’A.S.L. di concerto con il Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali innanzi individuato; gli oneri saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.
3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all’art. 806 e ssg. del c.p.c..
4. Il Presidio assume ogni responsabilità per qualsiasi danno causato da propria omissione negligenza o altra inadempienza nell’esecuzione delle prestazioni contratte e si obbliga ad esonerare gli enti che disporranno inserimenti in virtù della presente convenzione da eventuali pretese risarcitorie di terzi nei confronti di questi, avanzate a causa di fatti,
omissioni o eventi derivanti dall’esecuzione del contratto. A tal fine il Presidio è coperto da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO), a tutela dei pazienti e del personale.
Art. 10 Durata
1. Il presente contratto avrà durata dal 01/01/2017 al 31/12/2017 e non è soggetto a tacito rinnovo.
2. Il contratto viene inviato a ciascun contraente, alla Regione Piemonte Direzione Sanità ed alla Regione Piemonte Direzione Coesione Sociale.
3. Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.
4. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.
5. Fermo restando l’acquisito accreditamento i rapporti economici in essere in esecuzione di precedenti accordi contrattuali, ovvero derivanti da nuovi inserimenti effettuati dal 1° gennaio 2017 sono regolati dal presente contratto.
Art. 11 Spese di contratto
1. Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l’applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d’uso. Le spese di bollo sono a carico del Presidio e quelle di registrazione, in caso d’uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.
Letto confermato e sottoscritto. Luogo e data ………………………..
PER IL PRESIDIO A.G.HA.V. - BRA
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.G.HA.V. - BRA
IL PRESIDENTE
Xxxxxxxx XXXXXX
PER L’AZIENDA SANITARIA LOCALE ASL CN2 ALBA-BRA
(Provvedimento n. 655/000/DIG/0013 del 2016)
Archivio: VII.1.13.1 - VII.1.13.3
IL DIRETTORE DELLA
S.C. AFFARI GENERALI Xxxxxxx XXXXXXX
PER PROPOSTA CONFORME IL DIRETTORE X.X. X.X.X.
Xxxxxxxx CORRADINI
PER NULLA OSTA
del Responsabile S.S. Servizi Sociali Distretto di Bra IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI BRA
Xxxx XXXXXXX
Allegato 5
CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA SOGGETTI PUBBLICI E SOGGETTI GESTORI DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE ACCREDITATE. AREA DISABILI - R.A.F. CENTRO DIURNO SOCIO-TERAPEUTICO RIABILITATIVO TIPO B “ROSASPINA” – SOMMARIVA DEL BOSCO
TRA
L’A.S.L. CN 2, con sede legale in Alba, Via Vida, 10 (C.F./P.IVA 02419170044), rappresentata dal Direttore della S.C. Affari Generali, Xxxxxxx Xxxxxxx, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede dell’A.S.L. CN2, che sottoscrive la presente in virtù della delega conferitale dal Direttore Generale per l’adozione dei provvedimenti, su proposta conforme del Direttore della S.C. C.P.D. (Dott.ssa Xxxxxxxx XXXXXXXXX) e previo nulla osta del Direttore del Distretto di Bra quale riferimento per la S.S. Servizi Sociali di Bra;
E
Il Presidio socio-sanitario ROSASPINA, ubicato in XXXXXXXXX XXX XXXXX (XX), XXX XXXXXX,
x. 00 - Codice fiscale 00973250046, legalmente rappresentato da XXXXXXX XXXXXX, nata a Montecchio Xxxxxx (RE) il 03/01/1971, residente ad Xxxx xx xxx Xxxxxx x. 0, C.F. CNTTMR71A43F463N, in qualità di PRESIDENTE del Soggetto Gestore del Presidio stesso di cui di seguito:
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ALICE A.R.L. XXXXX XXXXXXX XXXXXXX, 00/X-X
00000 XXXX (XX)
Partita IVA: 00973250046
PREMESSO CHE
− con D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 sono stati definiti i requisiti e le procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali che operano nell’area dell’integrazione socio-sanitaria, vale a dire anziani, disabili, minori;
− l’Allegato A) alla predetta D.G.R. n. 25-12129/2009, attraverso il quale si è provveduto, fra l’altro, alla classificazione delle strutture, indica i correlati riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali e organizzativi per ogni tipologia di Presidio;
− il Presidio socio-sanitario XXXXXXXXX, ubicato in SOMMARIVA DEL BOSCO (CN), è autorizzato al funzionamento per n. 20 posti R.A.F. centro diurno socio-terapeutico riabilitativo per disabili di tipo B sulla base del provvedimento n° 1040/000/DIG/09/0045 rilasciato in data 23/06/2009 ed emesso dall’Ente ASL CN2, rettificato con provvedimento ASL CN2 n. 956/000/DIG/12/0033 del 7 agosto 2012 (autorizzazione n. 11/2012);
− il predetto Presidio socio-sanitario è stato accreditato per i posti di tipologia sopra specificati, con provvedimento ASL CN2 n. 2039/000/DIG/09/0087 del 29 dicembre 2009 (rettificato, con riferimento alla tipologia di Presidio accreditato, con det. ASL CN2 n. 1783/000/AFG/10/0072 del 9 dicembre 2010, con riferimento alla sede legale della cooperativa, con determinazione n. 726/000/COM/11/0028 del 7 giugno 2011 e con riferimento al legale rappresentante della Cooperativa con provvedimento n. 956/000/DIG/12/0033 del 7 agosto 2012;
− l’A.S.L. intende avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra individuato per l’erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento;
− i soggetti gestori delle funzioni socio assistenziali intendono avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra indicato per le prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento e si impegnano, sulla base dei propri regolamenti in materia, ad integrare la retta giornaliera a carico del cittadino/utente nei confronti degli utenti che ne hanno diritto.
Tutto ciò premesso
SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 Premesse
1. Il presente contratto viene stipulato in attuazione della D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129 nota alle parti in quanto pubblicata sul 2° Supplemento al n° 37 del B.U.R. in data 17.9.2009 e, pertanto, non allegata al presente contratto.
2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 2 Oggetto
1. L’ASL ed i soggetti gestori delle funzioni socio assistenziali si avvalgono del Presidio socio- sanitario XXXXXXXXX, ubicato in SOMMARIVA DEL BOSCO (CN), nel prosieguo semplicemente indicato come Presidio, per l'erogazione di prestazioni diurnenell’area dell’integrazione socio-sanitaria a favore della seguente tipologia di utenza: disabili - per i seguenti posti:
− n° 20 posti R.A.F. centro diurno socio-terapeutico riabilitativo per disabili di tipo B intensità della prestazione fascia A
2. Il Presidio garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.
3. Il gestore del Presidio, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile per gli impegni assunti con il presente contratto.
Art. 3
Requisiti autorizzativi e di accreditamento
1. In ogni aspetto relativo all’esercizio della propria attività, il Presidio accreditato garantisce l’osservanza di tutte le norme di legge e regolamenti, di ogni rango e tipo, nessuna esclusa. Il Presidio è tenuto, tra l’altro, a mantenere ed adeguare i requisiti organizzativi e strutturali di accreditamento. Gli obblighi connessi ai profili amministrativi ed al debito informativo secondo le disposizioni e nei termini previsti dalla normativa vigente rappresentano un elemento essenziale della prestazione.
2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, il Presidio s’impegna a garantire l’erogazione delle prestazioni certificando per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l’esecuzione di servizi del Presidio - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta. Richiamato espressamente il regime delle incompatibilità previsto dall’articolo 4, comma 7 della legge n. 412/1991, il Presidio erogherà le prestazioni contrattate attraverso personale che, in possesso dei titoli professionali abilitanti, non versi nelle situazioni d’incompatibilità previste dall’articolo 1, comma 7 della legge n. 662/1996 e s.m.i.
3. La cessione del contratto a terzi non produce effetti nei confronti dell’ASL. salvo che intervenga volturazione del titolo autorizzativo in capo al soggetto che vi subentra e rimanga invariato l’accreditamento del presidio.
4. Il Xxxxxxxx s’impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché al mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo.
5. Il Presidio si impegna, inoltre, a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile inoltre rappresenta l’interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti.
6. L’ASL ed i Xxxxxxxx gestori delle funzioni socio-assistenziali possono accedere ai locali del Presidio ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che il Presidio è tenuto a garantire ed erogare.
7. Possono accedere al Presidio, nelle forme previste dal regolamento, i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti del Presidio.
8. L’ASL ed i Xxxxxxxx gestori delle funzioni socio-assistenziali possono, altresì, accedere alla documentazione - e, qualora necessario, acquisirne copia - riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.
9. L’attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.
10. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente contratto s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Piemonte, a tutte le A.S.L. piemontesi ed al Comune in cui ha sede il Presidio.
Art. 4 Procedure ed accoglienza
1. Il Presidio s’impegna ad effettuare tutte le procedure di accoglienza degli utenti secondo le modalità definite dalla normativa regionale e comunque ed in ogni caso a redigere, per ogni utente inserito, il Piano Educativo Individuale, in attuazione del progetto definito dalla competente Unità Valutativa, e ad aprire un fascicolo sanitario e sociale da aggiornare in base al rilevarsi delle esigenze.
Art. 5
Sistema tariffario e pagamenti
1. La tariffa comprensiva della quota sanitaria e quota socio-assistenziale a carico dell’utente/Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali applicabile nei confronti della tipologia di utenza che può accedere ai posti accreditati e convenzionati con il sistema pubblico (AA.SS.LL.; Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali) è fissata per il seguente periodo 01/01/2017 – 31/12/2017 in:
− €/die 66,82 per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: disabili - fascia A con suddivisione della compartecipazione a tale costo nella misura stabilita dalla normativa regionale di riferimento.
2. L'A.S.L. contraente è tenuta a corrispondere al Presidio, nel rispetto delle disposizioni vigenti, la quota tariffaria, prevista in:
− €/die 46,77 per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: disabili-fascia A
3. La quota tariffaria a carico dell’utente - che, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalle disposizioni in materia, potrà essere parzialmente integrata dal Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali competente per territorio di residenza del cittadino utente - è stabilita in:
− €/die 20,05 per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: disabili-fascia A
4. I valori tariffari sopraindicati devono intendersi I.V.A. compresa – ove dovuta.
5. I requisiti organizzativi e gestionali da rispettare da parte del Presidio sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale richiamata nell'Allegato A) alla D.G.R. 14.9.2009, n° 25- 12129 per ogni specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza che occorra una specifica integrazione o modifica del presente contratto.
6. Il Presidio è altresì tenuto, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129, nonché ad eseguire, qualora ne ricorrano i presupposti, gli adeguamenti strutturali stabiliti dalla D.G.R. n° 25- 12129/2009 dianzi richiamata.
7. Eventuali incrementi tariffari, per singoli utenti o intensità assistenziali differenziati per nuclei per particolari tipologie di utenza, saranno riconosciuti sulla base di specifico progetto individuale o di specifica integrazione contrattuale, previa validazione da parte dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto o da parte di soggetti pubblici invianti qualora l’utente
provenga da un Comune ubicato al di fuori dell’area territoriale di riferimento dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto. In presenza di livelli prestazionali di alta intensità o per progettualità e bisogni specifici, gli incrementi tariffari rispetto al livello medio per le prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie sono disciplinati dalla normativa regionale di riferimento. L’A.S.L. e l’Ente Gestore dei servizi socio-assistenziali possono valutare progetti particolari di maggiore apertura del Centro Diurno in periodi definiti e concordati.
8. Le parti danno atto che il convenzionamento di cui al presente contratto avviene senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti convenzionati, ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili riconosciuti dall’A.S.L. nei limiti previsti dalla normativa regionale, così come specificato al punto 8 della parte dispositiva della già citata D.G.R. n° 25-12129/2009, fermo restando il rispetto dei principi dettati dall’art. 3, comma 2, lettera a), della L.R. 8/01- 2004, n° 1, per quanto attiene, in special modo, il diritto di scelta degli utenti. In particolare, per i posti di cui al presente contratto, l’inserimento dell’utente viene effettuato - nel rispetto di scelta dell’utente stesso circa il Presidio - dall’ ASL e dal Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali in modo differenziato a seconda delle tipologie di utenza. Quanto sopra non si applica in presenza di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 403 C. C..
9. Il Xxxxxxxx s’impegna ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile- amministrativa che potrà essere richiesta dall’A.S.L. e, nei casi necessari, dal Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali e la stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Le parti concordano, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs
n. 231 del 9.10.2002, come sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera d, X.Xxx. 9/11/2012 n. 192, che, in caso di applicazione di interessi moratori - dovuti ai sensi della normativa vigente - il saggio degli interessi è determinato, ai sensi dell’art. 1284 C.C., nella misura degli interessi legali.
10. E’ fatta salva la facoltà dell’A.S.L. (e nei casi previsti del Soggetto Gestore delle funzioni socio- assistenziali) di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni che possono assumere rilievo e/o pregiudizio per un sereno e corretto assolvimento del presente contratto.
11. Il Presidio adotta il regolamento conforme al modello regionale e si impegna, nel rispetto del presente contratto, a specificare anche gli aspetti riguardanti l’impegno al pagamento della retta a carico dell’utente compresi i casi di utenti con retta integrata dal Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali.
Art. 6
Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche
Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite
1. Il Presidio si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell’A.S.L. e del Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.
2. Le variazioni del grado di non autosufficienza dell'utente assistito devono essere tempestivamente comunicate all’A.S.L. ed al Soggetto Gestore delle funzioni socio- assistenziali e l’evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. L’A.S.L. ed il Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, s’impegnano a verificare e valutare la portata dell’evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nel Presidio entro i termini previsti dalla normativa regionale In ogni caso al verificarsi dell’evento il Presidio deve provvedere all’aggiornamento del P.E.I.
3. Fatto salvo l’esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, l’A.S.L. ed il Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, nell’ambito della propria attività ordinaria possono compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza dei ricoveri e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentate del Presidio o con il titolare
dell’accreditamento o suo delegato, o con il responsabile del Presidio o suo sostituto con l’eventuale assistenza dei membri dell’équipe socio-sanitaria responsabile della documentazione e di un medico di fiducia degli utenti interessati e qualora nominato del tutore o dell’amministratore di sostegno.
4. In caso di assenze, il costo giornaliero per utente è in ogni caso riconosciuto per intero per un periodo massimo corrispondente al 20% delle giornate di frequenza previste per ciascun utente nell’anno. Superato tale limite, in caso di assenza dell’utente, la retta giornaliera non sarà corrisposta.
In casi eccezionali, la Commissione U.M.V.D., in rapporto alla specifica situazione e su segnalazione del Presidio all’ASL ed all’Ente Gestore competente per territorio, stabilirà di:
− validare la modifica del piano di frequenza dell’utente;
− legittimare il periodo d’assenza in rapporto a comprovate gravi motivazioni che impediscono la frequenza dell’utente al Centro Diurno: in tal caso la retta sarà corrisposta per intero per tutto il periodo;
− dimettere l’utente dal Centro Diurno.
Art. 7
Sistema aziendale per il miglioramento della qualità
1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.
2. A tal fine il Presidio è tenuto al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 in riferimento anche alla carta dei servizi ed agli aspetti relativi al volontariato.
Art. 8 Sanzioni
1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.
2. L’A.S.L. ed i Xxxxxxxx gestori delle funzioni socio-assistenziali, accertata l’inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l’inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.
3. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa, l‘ASL ed i Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali, in qualità di contraenti il presente contratto, potranno proporre agli utenti o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria o di applicazione dell’art. 403 del C.C. – il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi inserimenti, per il periodo ritenuto necessario.
4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell’accreditamento.
Art. 9
Controversie e clausola di manleva
1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall’accettazione dell’incarico.
2. Gli arbitri saranno designati dall’ASL CN2, dal Soggetto Gestore delle funzioni socio- assistenziali nel cui territorio insiste il Presidio e dal gestore del Presidio medesimo. La procedura relativa alla nomina ed all’attività del Collegio sarà curata dall’A.S.L. di concerto con il Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali innanzi individuato; gli oneri saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.
3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all’art. 806 e ssg. del c.p.c..
4. Il Presidio assume ogni responsabilità per qualsiasi danno causato da propria omissione
negligenza o altra inadempienza nell’esecuzione delle prestazioni contratte e si obbliga ad esonerare gli enti che disporranno inserimenti in virtù della presente convenzione da eventuali pretese risarcitorie di terzi nei confronti di questi, avanzate a causa di fatti, omissioni o eventi derivanti dall’esecuzione del contratto. A tal fine il Presidio è coperto da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO), a tutela dei pazienti e del personale.
Art. 10 Durata
1. Il presente contratto avrà durata dal 01/01/2017 al 31/12/2017 e non è soggetto a tacito rinnovo.
2. Il contratto viene inviato a ciascun contraente, alla Regione Piemonte Direzione Sanità ed alla Regione Piemonte Direzione Coesione Sociale.
3. Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.
4. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.
5. Fermo restando l’acquisito accreditamento i rapporti economici in essere in esecuzione di precedenti accordi contrattuali, ovvero derivanti da nuovi inserimenti effettuati dal 1° gennaio 2017 sono regolati dal presente contratto.
Art. 11 Spese di contratto
1. Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l’applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d’uso. Le spese di bollo sono a carico del Presidio e quelle di registrazione, in caso d’uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.
Letto confermato e sottoscritto. Luogo e data ………………………..
PER IL PRESIDIO ROSASPINA
- SOMMARIVA DEL BOSCO
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ALICE A.R.L. - ALBA
IL PRESIDENTE
Xxxxxx XXXXXXX
PER L’AZIENDA SANITARIA LOCALE ASL CN2 ALBA-BRA
(Provvedimento n. 655/000/DIG/0013 del 2016)
Archivio: VII.1.13.1 - VII.1.13.3
IL DIRETTORE DELLA
S.C. AFFARI GENERALI Xxxxxxx XXXXXXX
PER PROPOSTA CONFORME IL DIRETTORE X.X. X.X.X.
Xxxxxxxx CORRADINI
PER NULLA OSTA
del Responsabile S.S. Servizi Sociali Distretto di Bra IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI BRA
Xxxx XXXXXXX
Allegato 6
CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA SOGGETTI PUBBLICI E SOGGETTI GESTORI DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE ACCREDITATE. AREA DISABILI - R.A.F. CENTRO DIURNO SOCIO-TERAPEUTICO RIABILITATIVO TIPO B “PRINCIPE RANOCCHIO”
– CANALE
TRA
L’A.S.L. CN 2, con sede legale in Alba, Via Vida, 10 (C.F./P.IVA 02419170044), rappresentata dal Direttore della S.C. AFFARI GENERALI, Xxxxxxx XXXXXXX, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede dell’A.S.L. CN2, che sottoscrive il presente contratto in virtù della delega conferitale dal Direttore Generale per l’adozione dei provvedimenti, su proposta conforme del Direttore della
S.C. C.P.D. (Dott.ssa Xxxxxxxx XXXXXXXXX);
Il Consorzio Socio-Assistenziale Alba – Langhe – Roero, con sede legale in Alba, Via X. Xxxx n 8 (C.F./P.IVA 02797980048), rappresentato dal Direttore Xxxxx XXXXXXXXXX, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;
E
Il Presidio socio-sanitario PRINCIPE RANOCCHIO (in precedenza denominato CENTRO DIURNO CANALE), ubicato in Xxxxxx (XX), Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx x. 0 - Codice fiscale 00973250046, legalmente rappresentato da XXXXXXX XXXXXX, nata a Montecchio Xxxxxx (RE) il 03/01/1971, residente ad Xxxx xx xxx Xxxxxx x. 0, C.F. CNTTMR71A43F463N, in qualità di PRESIDENTE del Soggetto Gestore del Presidio stesso di cui di seguito:
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ALICE ONLUS S.C.R.L. XXXXX XXXXXXX XXXXXXX, 00/X-X
00000 XXXX (XX)
Partita IVA: 00973250046
PREMESSO CHE
− con D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 sono stati definiti i requisiti e le procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali che operano nell’area dell’integrazione socio-sanitaria, vale a dire anziani, disabili, minori;
− l’Allegato A) alla predetta D.G.R. n. 25-12129/2009, attraverso il quale si è provveduto, fra l’altro, alla classificazione delle strutture, indica i correlati riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali e organizzativi per ogni tipologia di Presidio;
− il Presidio socio-sanitario PRINCIPE XXXXXXXXX ubicato in CANALE (CN) è autorizzato al funzionamento per n. 20 posti R.A.F. centro diurno socio-terapeutico riabilitativo per disabili di tipo B in base ai seguenti provvedimenti:
Sino al 3 aprile 2012: autorizzazione n. 1/2012 (di cui alla Determinazione A.S.L. CN2 n. 15/000/COM/12/0001 del 10 gennaio 2012)
Dal 4 aprile 2012 sino al 7 agosto 2012: autorizzazione n. 6/2012 (di cui alla Determinazione
A.S.L. CN2 n. 463/000/COM/12/0009 del 3 aprile 2012)
Dal 8 agosto 2012 Autorizzazione n. 12/2012 del 7 agosto 2012 (di cui alla Determinazione n. 956/000/DIG/12/0033 del 7 agosto 2012)
− il predetto Presidio socio-sanitario è stato accreditato per i posti di tipologia sopra specificati con provvedimento 15/000/COM/12/0001 rilasciato in data 10 gennaio 2012 ed emesso dall’ASL CN2 (provvedimento rettificato, per variazione dell’indirizzo in seguito alla variazione della toponomastica, con Det. ASL CN2 n. 463/000/COM/12/0009 del 3 aprile 2012 e, per rilascio di nuovo titolo autorizzativo in seguito a variazione del legale rappresentante, con determinazione n. 956/000/DIG/12/0033 del 7 agosto 2012);
− l’A.S.L. intende avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra individuato per l’erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento;
− i soggetti gestori delle funzioni socio assistenziali intendono avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra indicato per le prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento e si impegnano, sulla base dei propri regolamenti in materia, ad integrare la retta giornaliera a carico del cittadino/utente nei confronti degli utenti che ne hanno diritto.
Tutto ciò premesso
SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 Premesse
1. Il presente contratto viene stipulato in attuazione della D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 nota alle parti in quanto pubblicata sul 2° Supplemento al n. 37 del B.U.R. in data 17.9.2009 e, pertanto, non allegata al presente contratto.
2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 2 Oggetto
1. L’ASL ed i soggetti gestori delle funzioni socio assistenziali si avvalgono del Presidio socio- sanitario PRINCIPE XXXXXXXXX, ubicato in CANALE (CN), nel prosieguo semplicemente indicato come Presidio, per l'erogazione di prestazioni diurne nell’area dell’integrazione socio- sanitaria a favore della seguente tipologia di utenza: disabili - per i seguenti posti: n. 20 posti
R.A.F. centro diurno socio-terapeutico riabilitativo per disabili di tipo B intensità della prestazione fascia A
2. Il Presidio garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.
3. Il gestore del Presidio, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile per gli impegni assunti con il presente contratto.
Art. 3
Requisiti autorizzativi e di accreditamento
1. In ogni aspetto relativo all’esercizio della propria attività, il Presidio accreditato garantisce l’osservanza di tutte le norme di legge e regolamenti, di ogni rango e tipo, nessuna esclusa. Il Presidio è tenuto, tra l’altro, a mantenere ed adeguare i requisiti organizzativi e strutturali di accreditamento. Gli obblighi connessi ai profili amministrativi ed al debito informativo secondo le disposizioni e nei termini previsti dalla normativa vigente rappresentano un elemento essenziale della prestazione.
2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, il Presidio s’impegna a garantire l’erogazione delle prestazioni certificando per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l’esecuzione di servizi del Presidio - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta. Richiamato espressamente il regime delle incompatibilità previsto dall’articolo 4, comma 7 della legge n. 412/1991, il Presidio erogherà le prestazioni contrattate attraverso personale che, in possesso dei titoli professionali abilitanti, non versi nelle situazioni d’incompatibilità previste dall’articolo 1, comma 7 della legge n. 662/1996 e s.m.i.
3. La cessione del contratto a terzi non produce effetti nei confronti dell’ASL. salvo che intervenga volturazione del titolo autorizzativo in capo al soggetto che vi subentra e rimanga invariato l’accreditamento del presidio.
4. Il Xxxxxxxx s’impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché al mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo.
5. Il Presidio si impegna, inoltre, a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile inoltre rappresenta l’interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti.
6. L’ASL ed i Xxxxxxxx gestori delle funzioni socio-assistenziali possono accedere ai locali del Presidio ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che il Presidio è tenuto a garantire ed erogare.
7. Possono accedere al Presidio, nelle forme previste dal regolamento, i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti del Presidio.
8. L’ASL ed i Xxxxxxxx gestori delle funzioni socio-assistenziali possono, altresì, accedere alla documentazione - e, qualora necessario, acquisirne copia - riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.
9. L’attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.
10. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente contratto s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Piemonte, a tutte le A.S.L. piemontesi ed al Comune in cui ha sede il Presidio.
Art. 4 Procedure ed accoglienza
1. Il Presidio s’impegna ad effettuare tutte le procedure di accoglienza degli utenti secondo le modalità definite dalla normativa regionale e comunque ed in ogni caso a redigere, per ogni utente inserito, il Piano di Assistenza Individuale, in attuazione del progetto definito dalla competente Unità Valutativa, e ad aprire un fascicolo sanitario e sociale da aggiornare in base al rilevarsi delle esigenze.
Art. 5
Sistema tariffario e pagamenti
1. La tariffa comprensiva della quota sanitaria e quota socio-assistenziale a carico dell’utente/Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali applicabile nei confronti della tipologia di utenza che può accedere ai posti accreditati e convenzionati con il sistema pubblico (AA.SS.LL.; Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali) è fissata per il seguente periodo 01/01/2017 – 31/12/2017 in:
− €/die 66,82 per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: disabili - fascia A con suddivisione della compartecipazione a tale costo nella misura stabilita dalla normativa regionale di riferimento.
2. L'A.S.L. contraente è tenuta a corrispondere al Presidio, nel rispetto delle disposizioni vigenti, la quota tariffaria, prevista in:
− €/die 46,77 per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: disabili-fascia A
3. La quota tariffaria a carico dell’utente - che, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalle disposizioni in materia, potrà essere parzialmente integrata dal Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali competente per territorio di residenza del cittadino utente - è stabilita in:
− €/die 20,05 per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: disabili-fascia A
4. I valori tariffari sopraindicati devono intendersi I.V.A. compresa – ove dovuta.
5. I requisiti organizzativi e gestionali da rispettare da parte del Presidio sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale richiamata nell'Allegato A) alla D.G.R. 14.9.2009, n. 25- 12129 per ogni specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza che occorra una specifica integrazione o modifica del presente contratto.
6. Il Presidio è altresì tenuto, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalla D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129, nonché ad eseguire, qualora ne ricorrano i presupposti, gli adeguamenti strutturali stabiliti dalla D.G.R. n. 25-
12129/2009 dianzi richiamata.
7. Eventuali incrementi tariffari, per singoli utenti o intensità assistenziali differenziati per nuclei per particolari tipologie di utenza, saranno riconosciuti sulla base di specifico progetto individuale o di specifica integrazione contrattuale, previa validazione da parte dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto o da parte di soggetti pubblici invianti qualora l’utente provenga da un Comune ubicato al di fuori dell’area territoriale di riferimento dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto. In presenza di livelli prestazionali di alta intensità o per progettualità e bisogni specifici, gli incrementi tariffari rispetto al livello medio per le prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie sono disciplinati dalla normativa regionale di riferimento. L’A.S.L. e l’Ente Gestore dei servizi socio-assistenziali possono valutare progetti particolari di maggiore apertura del Centro Diurno in periodi definiti e concordati.
8. Le parti danno atto che il convenzionamento di cui al presente contratto avviene senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti convenzionati, ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili riconosciuti dall’A.S.L. nei limiti previsti dalla normativa regionale, così come specificato al punto 8 della parte dispositiva della già citata D.G.R. n. 25-12129/2009, fermo restando il rispetto dei principi dettati dall’art. 3, comma 2, lettera a), della L.R. 8/01- 2004, n. 1, per quanto attiene, in special modo, il diritto di scelta degli utenti. In particolare, per i posti di cui al presente contratto, l’inserimento dell’utente viene effettuato - nel rispetto di scelta dell’utente stesso circa il Presidio - dall’ ASL e dal Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali in modo differenziato a seconda delle tipologie di utenza. Quanto sopra non si applica in presenza di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 403 C. C..
9. Il Xxxxxxxx s’impegna ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile- amministrativa che potrà essere richiesta dall’A.S.L. e, nei casi necessari, dal Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali e la stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Le parti concordano, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs
n. 231 del 9.10.2002, come sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera d, X.Xxx. 9/11/2012 n. 192, che, in caso di applicazione di interessi moratori - dovuti ai sensi della normativa vigente - il saggio degli interessi è determinato, ai sensi dell’art. 1284 C.C., nella misura degli interessi legali.
10. E’ fatta salva la facoltà dell’A.S.L. (e nei casi previsti del Soggetto Gestore delle funzioni socio- assistenziali) di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni che possono assumere rilievo e/o pregiudizio per un sereno e corretto assolvimento del presente contratto.
11. Il Presidio adotta il regolamento conforme al modello regionale e si impegna, nel rispetto del presente contratto, a specificare anche gli aspetti riguardanti l’impegno al pagamento della retta a carico dell’utente compresi i casi di utenti con retta integrata dal Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali.
Art. 6
Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche
Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite
1. Il Presidio si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell’A.S.L. e del Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.
2. Le variazioni del grado di non autosufficienza dell'utente assistito devono essere tempestivamente comunicate all’A.S.L. ed al Soggetto Gestore delle funzioni socio- assistenziali e l’evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. L’A.S.L. ed il Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, s’impegnano a verificare e valutare la portata dell’evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nel Presidio entro i termini previsti dalla normativa regionale In ogni caso al verificarsi dell’evento il Presidio deve provvedere all’aggiornamento del P.E.I.
3. Fatto salvo l’esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa
vigente, l’A.S.L. ed il Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, nell’ambito della propria attività ordinaria possono compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza dei ricoveri e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentate del Presidio o con il titolare dell’accreditamento o suo delegato, o con il responsabile del Presidio o suo sostituto con l’eventuale assistenza dei membri dell’équipe socio-sanitaria responsabile della documentazione e di un medico di fiducia degli utenti interessati e qualora nominato del tutore o dell’amministratore di sostegno.
4. In caso di assenze, il costo giornaliero per utente è in ogni caso riconosciuto per intero per un periodo massimo corrispondente al 20% delle giornate di frequenza previste per ciascun utente nell’anno. Superato tale limite, in caso di assenza dell’utente, la retta giornaliera non sarà corrisposta.
In casi eccezionali, la Commissione U.M.V.D., in rapporto alla specifica situazione e su segnalazione del Presidio all’ASL ed all’Ente Gestore competente per territorio, stabilirà di:
− validare la modifica del piano di frequenza dell’utente;
− legittimare il periodo d’assenza in rapporto a comprovate gravi motivazioni che impediscono la frequenza dell’utente al Centro Diurno: in tal caso la retta sarà corrisposta per intero per tutto il periodo;
− dimettere l’utente dal Centro Diurno.
5. Il regolamento definisce per ogni specifica tipologia di utenza la retta giornaliera a carico del cittadino utente nei casi di assenza di cui al precedente punto 4 nella rispettiva misura massima della retta giornaliera di presenza in Presidio.
Art. 7
Sistema aziendale per il miglioramento della qualità
1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.
2. A tal fine il Presidio è tenuto al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 in riferimento anche alla carta dei servizi ed agli aspetti relativi al volontariato.
3. L'A.S.L. ed i Xxxxxxxx gestori delle funzioni socio-assistenziali s'impegnano a definire con il Presidio il "progetto quadro" previsto al x.xx 5 dell'Allegato B) alla D.G.R. n. 25-12129/2009.
Art. 8 Sanzioni
1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.
2. L’A.S.L. ed i Xxxxxxxx gestori delle funzioni socio-assistenziali, accertata l’inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l’inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.
3. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa, l‘ASL ed i Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali, in qualità di contraenti il presente contratto, potranno proporre agli utenti o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria o di applicazione dell’art. 403 del C.C. – il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi inserimenti, per il periodo ritenuto necessario.
4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell’accreditamento.
Art. 9
Controversie e clausola di manleva
1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le
parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall’accettazione dell’incarico.
2. Gli arbitri saranno designati dall’ASL CN2, dal Soggetto Gestore delle funzioni socio- assistenziali nel cui territorio insiste il Presidio e dal gestore del Presidio medesimo. La procedura relativa alla nomina ed all’attività del Collegio sarà curata dall’A.S.L. di concerto con il Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali innanzi individuato; gli oneri saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.
3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all’art. 806 e ssg. del c.p.c..
4. Il Presidio assume ogni responsabilità per qualsiasi danno causato da propria omissione negligenza o altra inadempienza nell’esecuzione delle prestazioni contratte e si obbliga ad esonerare gli enti che disporranno inserimenti in virtù della presente convenzione da eventuali pretese risarcitorie di terzi nei confronti di questi, avanzate a causa di fatti, omissioni o eventi derivanti dall’esecuzione del contratto. A tal fine il Presidio è coperto da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO), a tutela dei pazienti e del personale.
Art. 10 Durata
1. Il presente contratto avrà durata dal 1/01/2017 al 31/12/2017 e non è soggetto a tacito rinnovo.
2. Il contratto viene inviato a ciascun contraente, alla Regione Piemonte Direzione Sanità ed alla Regione Piemonte Direzione Coesione Sociale.
3. Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.
4. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.
5. Fermo restando l’acquisito accreditamento i rapporti economici in essere in esecuzione di precedenti accordi contrattuali, ovvero derivanti da nuovi inserimenti effettuati dal 1° gennaio 2017 sono regolati dal presente contratto.
Art. 11 Spese di contratto
1. Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l’applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d’uso. Le spese di bollo sono a carico del Presidio e quelle di registrazione, in caso d’uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.
Letto confermato e sottoscritto. Luogo e data ………………………..
PER IL PRESIDIO PRINCIPE XXXXXXXXX SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ALICE
ONLUS S.C.R.L. - ALBA IL PRESIDENTE
Xxxxxx XXXXXXX
PER L’AZIENDA SANITARIA LOCALE ASL CN2 ALBA-BRA
(Provvedimento n. 655/000/DIG/0013 del 2016)
Archivio: VII.1.13.1 - VII.1.13.3
PER IL CONSORZIO SOCIO-ASSISTENZIALE ALBA – LANGHE – ROERO - ALBA
IL DIRETTORE DELLA
S.C. AFFARI GENERALI Xxxxxxx XXXXXXX
PER PROPOSTA CONFORME IL DIRETTORE X.X. X.X.X.
Xxxxxxxx CORRADINI
IL DIRETTORE DEL CONSORZIO
Xxxxx XXXXXXXXXX
Allegato 7
CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA SOGGETTI PUBBLICI E SOGGETTI GESTORI DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE ACCREDITATE. AREA DISABILI - CENTRO DIURNO “IL COCCIO E LA TELA” – ALBA
TRA
L’A.S.L. CN 2, con sede legale in Alba, Via Vida, 10 (C.F./P.IVA 02419170044), rappresentata dal Direttore della S.C. AFFARI GENERALI E PROGETTI INNOVATIVI, Xxxxxxx XXXXXXX, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede dell’A.S.L. CN2, che sottoscrive il presente contratto in virtù della delega conferitale dal Direttore Generale per l’adozione dei provvedimenti, su proposta conforme del Direttore della S.C. C.P.D. (Dott.ssa Xxxxxxxx XXXXXXXXX);
Il Consorzio Socio-Assistenziale Alba – Langhe – Roero, con sede legale in Alba, Via X. Xxxx n 8 (C.F./P.IVA 02797980048), rappresentato dal Direttore Xxxxx XXXXXXXXXX, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;
E
Il Presidio socio-sanitario IL COCCIO E LA TELA, ubicato in XXXX (XX), XXXXX XXXXXXX XXXXXXX, x. 00 X/X - Codice fiscale 00973250046, legalmente rappresentato da XXXXXXX XXXXXX, nata a Montecchio Xxxxxx (RE) il 03/01/1971, residente ad Xxxx xx xxx Xxxxxx x. 0, C.F. CNTTMR71A43F463N, in qualità di PRESIDENTE del Soggetto Gestore del Presidio stesso di cui di seguito:
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ALICE A.R.L. XXXXX XXXXXXX XXXXXXX, 00/X-X
00000 XXXX (XX)
Partita IVA: 00973250046
PREMESSO CHE
− con D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 sono stati definiti i requisiti e le procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali che operano nell’area dell’integrazione socio-sanitaria, vale a dire anziani, disabili, minori;
− l’Allegato A) alla predetta D.G.R. n. 25-12129/2009, attraverso il quale si è provveduto, fra l’altro, alla classificazione delle strutture, indica i correlati riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali e organizzativi per ogni tipologia di Presidio;
− il Presidio socio-sanitario IL COCCIO E LA TELA, ubicato in ALBA (CN) è autorizzato al funzionamento per n° 20 posti con i requisiti del regime definitivo di tipologia centro diurno per soggetti disabili, con il seguente provvedimento n. 956/000/DIG/12/0033 del 7 agosto 2012 emesso dall’Ente ASL CN2 (autorizzazione n. 010/2012);
− il predetto Presidio socio-sanitario è stato accreditato per i posti di tipologia sopra specificati con con provvedimento ASL CN2 n. 2039/000/DIG/09/0087 del 29 dicembre 2009 (rettificato, con riferimento alla sede legale della cooperativa, con determinazione n. 726/000/COM/11/0028 del 7 giugno 2011 e, per rilascio di nuovo titolo autorizzativo in seguito a variazione del legale rappresentante, con determinazione n. 956/000/DIG/12/0033 del 7 agosto 2012;
− l’A.S.L. intende avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra individuato per l’erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento;
− i soggetti gestori delle funzioni socio assistenziali intendono avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra indicato per le prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento e si impegnano, sulla base dei propri regolamenti in materia, ad integrare la retta giornaliera a carico del cittadino/utente nei confronti degli utenti che ne hanno diritto.
Tutto ciò premesso
SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 Premesse
1. Il presente contratto viene stipulato in attuazione della D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129 nota alle parti in quanto pubblicata sul 2° Supplemento al n° 37 del B.U.R. in data 17.9.2009 e, pertanto, non allegata al presente contratto.
2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 2 Oggetto
1. L’ASL ed i soggetti gestori delle funzioni socio assistenziali si avvalgono del Presidio socio- sanitario IL COCCIO E LA TELA, ubicato in ALBA (CN), nel prosieguo semplicemente indicato come Presidio, per l'erogazione di prestazioni diurne nell’area dell’integrazione socio-sanitaria a favore della seguente tipologia di utenza: disabili - per i seguenti posti: n° 20 di tipologia centro diurno intensità della prestazione fascia A
2. Il Presidio garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.
3. Il gestore del Presidio, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile per gli impegni assunti con il presente contratto.
Art. 3
Requisiti autorizzativi e di accreditamento
1. In ogni aspetto relativo all’esercizio della propria attività, il Presidio accreditato garantisce l’osservanza di tutte le norme di legge e regolamenti, di ogni rango e tipo, nessuna esclusa. Il Presidio è tenuto, tra l’altro, a mantenere ed adeguare i requisiti organizzativi e strutturali di accreditamento. Gli obblighi connessi ai profili amministrativi ed al debito informativo secondo le disposizioni e nei termini previsti dalla normativa vigente rappresentano un elemento essenziale della prestazione.
2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, il Presidio s’impegna a garantire l’erogazione delle prestazioni certificando per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l’esecuzione di servizi del Presidio - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta. Richiamato espressamente il regime delle incompatibilità previsto dall’articolo 4, comma 7 della legge n. 412/1991, il Presidio erogherà le prestazioni contrattate attraverso personale che, in possesso dei titoli professionali abilitanti, non versi nelle situazioni d’incompatibilità previste dall’articolo 1, comma 7 della legge n. 662/1996 e s.m.i.
3. La cessione del contratto a terzi non produce effetti nei confronti dell’ASL. salvo che intervenga volturazione del titolo autorizzativo in capo al soggetto che vi subentra e rimanga invariato l’accreditamento del presidio.
4. Il Xxxxxxxx s’impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché al mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo.
5. Il Presidio si impegna, inoltre, a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile inoltre rappresenta l’interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti.
6. L’ASL ed i Xxxxxxxx gestori delle funzioni socio-assistenziali possono accedere ai locali del Presidio ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che il Presidio è tenuto a garantire ed erogare.
7. Possono accedere al Presidio, nelle forme previste dal regolamento, i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti del Presidio.
8. L’ASL ed i Xxxxxxxx gestori delle funzioni socio-assistenziali possono, altresì, accedere alla documentazione - e, qualora necessario, acquisirne copia - riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.
9. L’attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.
10. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente contratto s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Piemonte, a tutte le A.S.L. piemontesi ed al Comune in cui ha sede il Presidio.
Art. 4 Procedure ed accoglienza
1. Il Presidio s’impegna ad effettuare tutte le procedure di accoglienza degli utenti secondo le modalità definite dalla normativa regionale e comunque ed in ogni caso a redigere, per ogni utente inserito, il Piano Educativo Individuale, in attuazione del progetto definito dalla competente Unità Valutativa, e ad aprire un fascicolo sanitario e sociale da aggiornare in base al rilevarsi delle esigenze.
Art. 5
Sistema tariffario e pagamenti
1. La tariffa comprensiva della quota sanitaria e quota socio-assistenziale a carico dell’utente/Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali applicabile nei confronti della tipologia di utenza che può accedere ai posti accreditati e convenzionati con il sistema pubblico (AA.SS.LL.; Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali) è fissata per il seguente periodo 01/01/2017 – 31/12/2017 in:
− €/die 65,13 per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: disabili - fascia A con suddivisione della compartecipazione a tale costo nella misura stabilita dalla normativa regionale di riferimento.
2. L'A.S.L. contraente è tenuta a corrispondere al Presidio, nel rispetto delle disposizioni vigenti, la quota tariffaria, prevista in:
− €/die 45,59 per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: disabili - fascia A
3. La quota tariffaria a carico dell’utente - che, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalle disposizioni in materia, potrà essere parzialmente integrata dal Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali competente per territorio di residenza del cittadino utente - è stabilita in:
− €/die 19,54 per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: disabili - fascia A
4. I valori tariffari sopraindicati devono intendersi I.V.A. compresa – ove dovuta.
5. I requisiti organizzativi e gestionali da rispettare da parte del Presidio sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale richiamata nell'Allegato A) alla D.G.R. 14.9.2009, n° 25- 12129 per ogni specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza che occorra una specifica integrazione o modifica del presente contratto.
6. Il Presidio è altresì tenuto, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129, nonché ad eseguire, qualora ne ricorrano i presupposti, gli adeguamenti strutturali stabiliti dalla D.G.R. n° 25- 12129/2009 dianzi richiamata.
7. Eventuali incrementi tariffari, per singoli utenti o intensità assistenziali differenziati per nuclei per particolari tipologie di utenza, saranno riconosciuti sulla base di specifico progetto individuale o di specifica integrazione contrattuale, previa validazione da parte dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto o da parte di soggetti pubblici invianti qualora l’utente
provenga da un Comune ubicato al di fuori dell’area territoriale di riferimento dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto. In presenza di livelli prestazionali di alta intensità o per progettualità e bisogni specifici, gli incrementi tariffari rispetto al livello medio per le prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie sono disciplinati dalla normativa regionale di riferimento. L’A.S.L. e l’Ente Gestore dei servizi socio-assistenziali possono valutare progetti particolari di maggiore apertura del Centro Diurno in periodi definiti e concordati.
8. Le parti danno atto che il convenzionamento di cui al presente contratto avviene senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti convenzionati, ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili riconosciuti dall’A.S.L. nei limiti previsti dalla normativa regionale, così come specificato al punto 8 della parte dispositiva della già citata D.G.R. n° 25-12129/2009, fermo restando il rispetto dei principi dettati dall’art. 3, comma 2, lettera a), della L.R. 8/01- 2004, n° 1, per quanto attiene, in special modo, il diritto di scelta degli utenti. In particolare, per i posti di cui al presente contratto, l’inserimento dell’utente viene effettuato - nel rispetto di scelta dell’utente stesso circa il Presidio - dall’ ASL e dal Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali in modo differenziato a seconda delle tipologie di utenza. Quanto sopra non si applica in presenza di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 403 C. C..
9. Il Xxxxxxxx s’impegna ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile- amministrativa che potrà essere richiesta dall’A.S.L. e, nei casi necessari, dal Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali e la stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Le parti concordano, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs
n. 231 del 9.10.2002, come sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera d, X.Xxx. 9/11/2012 n. 192, che, in caso di applicazione di interessi moratori - dovuti ai sensi della normativa vigente - il saggio degli interessi è determinato, ai sensi dell’art. 1284 C.C., nella misura degli interessi legali.
10. E’ fatta salva la facoltà dell’A.S.L. (e nei casi previsti del Soggetto Gestore delle funzioni socio- assistenziali) di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni che possono assumere rilievo e/o pregiudizio per un sereno e corretto assolvimento del presente contratto.
11. Il Presidio adotta il regolamento conforme al modello regionale e si impegna, nel rispetto del presente contratto, a specificare anche gli aspetti riguardanti l’impegno al pagamento della retta a carico dell’utente compresi i casi di utenti con retta integrata dal Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali.
Art. 6
Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche
Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite
1. Il Presidio si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell’A.S.L. e del Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.
2. Le variazioni del grado di non autosufficienza dell'utente assistito devono essere tempestivamente comunicate all’A.S.L. ed al Soggetto Gestore delle funzioni socio- assistenziali e l’evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. L’A.S.L. ed il Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, s’impegnano a verificare e valutare la portata dell’evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nel Presidio entro i termini previsti dalla normativa regionale In ogni caso al verificarsi dell’evento il Presidio deve provvedere all’aggiornamento del P.E.I.
3. Fatto salvo l’esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, l’A.S.L. ed il Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, nell’ambito della propria attività ordinaria possono compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza dei ricoveri e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentate del Presidio o con il titolare
dell’accreditamento o suo delegato, o con il responsabile del Presidio o suo sostituto con l’eventuale assistenza dei membri dell’équipe socio-sanitaria responsabile della documentazione e di un medico di fiducia degli utenti interessati e qualora nominato del tutore o dell’amministratore di sostegno.
4. In caso di assenze, il costo giornaliero per utente è in ogni caso riconosciuto per intero per un periodo massimo corrispondente al 20% delle giornate di frequenza previste per ciascun utente nell’anno. Superato tale limite, in caso di assenza dell’utente, la retta giornaliera non sarà corrisposta.
In casi eccezionali, la Commissione U.M.V.D., in rapporto alla specifica situazione e su segnalazione del Presidio all’ASL ed all’Ente Gestore competente per territorio, stabilirà di:
− validare la modifica del piano di frequenza dell’utente;
− legittimare il periodo d’assenza in rapporto a comprovate gravi motivazioni che impediscono la frequenza dell’utente al Centro Diurno: in tal caso la retta sarà corrisposta per intero per tutto il periodo;
− dimettere l’utente dal Centro Diurno.
Art. 7
Sistema aziendale per il miglioramento della qualità
1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.
2. A tal fine il Presidio è tenuto al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 in riferimento anche alla carta dei servizi ed agli aspetti relativi al volontariato.
Art. 8 Sanzioni
1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.
2. L’A.S.L. ed i Xxxxxxxx gestori delle funzioni socio-assistenziali, accertata l’inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l’inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.
3. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa, l‘ASL ed i Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali, in qualità di contraenti il presente contratto, potranno proporre agli utenti o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria o di applicazione dell’art. 403 del C.C. – il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi inserimenti, per il periodo ritenuto necessario.
4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell’accreditamento.
Art. 9
Controversie e clausola di manleva
1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall’accettazione dell’incarico.
2. Gli arbitri saranno designati dall’ASL CN2, dal Soggetto Gestore delle funzioni socio- assistenziali nel cui territorio insiste il Presidio e dal gestore del Presidio medesimo. La procedura relativa alla nomina ed all’attività del Collegio sarà curata dall’A.S.L. di concerto con il Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali innanzi individuato; gli oneri saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.
3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all’art. 806 e ssg. del c.p.c..
4. Il Presidio assume ogni responsabilità per qualsiasi danno causato da propria omissione
negligenza o altra inadempienza nell’esecuzione delle prestazioni contratte e si obbliga ad esonerare gli enti che disporranno inserimenti in virtù della presente convenzione da eventuali pretese risarcitorie di terzi nei confronti di questi, avanzate a causa di fatti, omissioni o eventi derivanti dall’esecuzione del contratto. A tal fine il Presidio è coperto da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO), a tutela dei pazienti e del personale.
Art. 10 Durata
1. Il presente contratto avrà durata dal 01/01/2017 al 31/12/2017 e non è soggetto a tacito rinnovo.
2. Il contratto viene inviato a ciascun contraente, alla Regione Piemonte Direzione Sanità ed alla Regione Piemonte Direzione Coesione Sociale.
3. Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.
4. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.
5. Fermo restando l’acquisito accreditamento i rapporti economici in essere in esecuzione di precedenti accordi contrattuali, ovvero derivanti da nuovi inserimenti effettuati dal 1° gennaio 2017 sono regolati dal presente contratto.
Art. 11 Spese di contratto
1. Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l’applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d’uso. Le spese di bollo sono a carico del Presidio e quelle di registrazione, in caso d’uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.
Letto confermato e sottoscritto. Luogo e data ………………………..
PER IL PRESIDIO IL COCCIO E LA TELA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ALICE
ONLUS S.C.R.L. - ALBA IL PRESIDENTE
Xxxxxx XXXXXXX
PER L’AZIENDA SANITARIA LOCALE ASL CN2 ALBA-BRA
(Provvedimento n. 655/000/DIG/0013 del 2016)
Archivio: VII.1.13.1 - VII.1.13.3
IL DIRETTORE DELLA
S.C. AFFARI GENERALI E PROGETTI INNOVATIVI
Xxxxxxx XXXXXXX
PER PROPOSTA CONFORME IL DIRETTORE X.X. X.X.X.
Xxxxxxxx CORRADINI
PER IL CONSORZIO SOCIO- ASSISTENZIALE ALBA – LANGHE – ROERO
- ALBA
IL DIRETTORE DEL CONSORZIO
Xxxxx XXXXXXXXXX
Allegato 8
CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA SOGGETTI PUBBLICI E SOGGETTI GESTORI DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE ACCREDITATE. AREA DISABILI - R.A.F. CENTRO DIURNO SOCIO-TERAPEUTICO RIABILITATIVO TIPO B “IL XXXXXX PARLANTE” – BOSSOLASCO
TRA
L’A.S.L. CN 2, con sede legale in Alba, Via Vida, 10 (C.F./P.IVA 02419170044), rappresentata dal Direttore della S.C. AFFARI GENERALI, Xxxxxxx XXXXXXX, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede dell’A.S.L. CN2, che sottoscrive il presente contratto in virtù della delega conferitale dal Direttore Generale per l’adozione dei provvedimenti, su proposta conforme del Direttore della
S.C. C.P.D. (Dott.ssa Xxxxxxxx XXXXXXXXX;
Il Consorzio Socio-Assistenziale Alba – Langhe – Roero, con sede legale in Alba, Via X. Xxxx n 8 (C.F./P.IVA 02797980048), rappresentato dal Direttore Xxxxx XXXXXXXXXX, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;
E
Il Presidio socio-sanitario IL XXXXXX PARLANTE, ubicato in BOSSOLASCO (CN), CORSO XXXXX XXXXX XXXXX, n° 20 - Codice fiscale 02531620041, legalmente rappresentato da REGGIO PIERGIORGIO, in qualità di PRESIDENTE del Soggetto Gestore del Presidio stesso di cui di seguito:
CONSORZIO SINERGIE SOCIALI- SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE XXXXX XXXXX, 00/X
00000 XXXX (XX)
Partita IVA: 02531620041
PREMESSO CHE
− con D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 sono stati definiti i requisiti e le procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali che operano nell’area dell’integrazione socio-sanitaria, vale a dire anziani, disabili, minori;
− l’Allegato A) alla predetta D.G.R. n. 25-12129/2009, attraverso il quale si è provveduto, fra l’altro, alla classificazione delle strutture, indica i correlati riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali e organizzativi per ogni tipologia di Presidio;
− il Presidio socio-sanitario IL XXXXXX PARLANTE, ubicato in BOSSOLASCO (CN), sulla base del provvedimento n° 686/SEV/09/05/0021 rilasciato in data 20/04/2005 ed emesso dall’Ente EX ASL 18 (rettificato - per quanto riguarda la variazione della sede legale del gestore: Consorzio Sinergie Sociali - con provvedimento ASL CN2 n. 865/000/COM/11/0034 del 05/07/2011 e con provvedimento ASL CN2 N. 1340/000/DIG/12/0046 del 06/11/2012 la variazione del legale rappresentante) è autorizzato al funzionamento (autorizzazione 030/2012):
✓ per n° 20 posti con i requisiti del regime definitivo di tipologia R.A.F. centro diurno socioterapeutico riabilitativo di tipo B per soggetti disabili;
− il predetto Presidio socio-sanitario con provvedimento 2039/000/DIG/09/0087 rilasciato in data 29/12/2009 ed emesso dall’Ente ASL CN2, rettificato - per quanto riguarda la variazione della sede legale del gestore: Consorzio Sinergie Sociali - con provvedimento ASL CN2 n. 865/000/COM/11/0034 del 05/07/2011, ulteriormente rettificato provvedimento ASL CN2 N. 1340/000/DIG/12/0046 del 06/11/2012 è stato accreditato per i posti di tipologia sopra specificati;
− l’A.S.L. intende avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra individuato per l’erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento;
− i soggetti gestori delle funzioni socio assistenziali intendono avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra indicato per le prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel
rispetto della normativa di riferimento e si impegnano, sulla base dei propri regolamenti in materia, ad integrare la retta giornaliera a carico del cittadino/utente nei confronti degli utenti che ne hanno diritto.
Tutto ciò premesso
SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 Premesse
1. Il presente contratto viene stipulato in attuazione della D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129 nota alle parti in quanto pubblicata sul 2° Supplemento al n° 37 del B.U.R. in data 17.9.2009 e, pertanto, non allegata al presente contratto.
2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 2 Oggetto
1. L’ASL ed i soggetti gestori delle funzioni socio assistenziali si avvalgono del Presidio socio- sanitario IL XXXXXX PARLANTE, ubicato in BOSSOLASCO (CN), nel prosieguo semplicemente indicato come Presidio, per l'erogazione di prestazioni diurne nell’area dell’integrazione socio-sanitaria a favore della seguente tipologia di utenza: disabili - per i seguenti posti:
✓ n° 20 di tipologia R.A.F. centro diurno socioterapeutico riabilitativo di tipo B intensità della prestazione fascia A
2. Il Presidio garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.
3. Il gestore del Presidio, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile per gli impegni assunti con il presente contratto.
Art. 3
Requisiti autorizzativi e di accreditamento
1. In ogni aspetto relativo all’esercizio della propria attività, il Presidio accreditato garantisce l’osservanza di tutte le norme di legge e regolamenti, di ogni rango e tipo, nessuna esclusa. Il Presidio è tenuto, tra l’altro, a mantenere ed adeguare i requisiti organizzativi e strutturali di accreditamento. Gli obblighi connessi ai profili amministrativi ed al debito informativo secondo le disposizioni e nei termini previsti dalla normativa vigente rappresentano un elemento essenziale della prestazione.
2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, il Presidio s’impegna a garantire l’erogazione delle prestazioni certificando per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l’esecuzione di servizi del Presidio - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta. Richiamato espressamente il regime delle incompatibilità previsto dall’articolo 4, comma 7 della legge n. 412/1991, il Presidio erogherà le prestazioni contrattate attraverso personale che, in possesso dei titoli professionali abilitanti, non versi nelle situazioni d’incompatibilità previste dall’articolo 1, comma 7 della legge n. 662/1996 e s.m.i.
3. La cessione del contratto a terzi non produce effetti nei confronti dell’ASL. salvo che intervenga volturazione del titolo autorizzativo in capo al soggetto che vi subentra e rimanga invariato l’accreditamento del presidio.
4. Il Xxxxxxxx s’impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché al mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo.
5. Il Presidio si impegna, inoltre, a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di
organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile inoltre rappresenta l’interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti.
6. L’ASL ed i Xxxxxxxx gestori delle funzioni socio-assistenziali possono accedere ai locali del Presidio ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che il Presidio è tenuto a garantire ed erogare.
7. Possono accedere al Presidio, nelle forme previste dal regolamento, i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti del Presidio.
8. L’ASL ed i Xxxxxxxx gestori delle funzioni socio-assistenziali possono, altresì, accedere alla documentazione - e, qualora necessario, acquisirne copia - riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.
9. L’attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.
10. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente contratto s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Piemonte, a tutte le A.S.L. piemontesi ed al Comune in cui ha sede il Presidio.
Art. 4 Procedure ed accoglienza
1. Il Presidio s’impegna ad effettuare tutte le procedure di accoglienza degli utenti secondo le modalità definite dalla normativa regionale e comunque ed in ogni caso a redigere, per ogni utente inserito, il Piano Educativo Individuale, in attuazione del progetto definito dalla competente Unità Valutativa, e ad aprire un fascicolo sanitario e sociale da aggiornare in base al rilevarsi delle esigenze.
Art. 5
Sistema tariffario e pagamenti
1. La tariffa comprensiva della quota sanitaria e quota socio-assistenziale a carico dell’utente/Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali applicabile nei confronti della tipologia di utenza che può accedere ai posti accreditati e convenzionati con il sistema pubblico (AA.SS.LL.; Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali) è fissata per il seguente periodo 01/01/2017 – 31/12/2017 in:
− €/die 66,82 per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: disabili - fascia A con suddivisione della compartecipazione a tale costo nella misura stabilita dalla normativa regionale di riferimento.
2. L'A.S.L. contraente è tenuta a corrispondere al Presidio, nel rispetto delle disposizioni vigenti, la quota tariffaria, prevista in:
− €/die 46,77 per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: disabili-fascia A
3. La quota tariffaria a carico dell’utente - che, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalle disposizioni in materia, potrà essere parzialmente integrata dal Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali competente per territorio di residenza del cittadino utente - è stabilita in:
− €/die 20,05 per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: disabili-fascia A
4. I valori tariffari sopraindicati devono intendersi I.V.A. compresa – ove dovuta.
5. I requisiti organizzativi e gestionali da rispettare da parte del Presidio sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale richiamata nell'Allegato A) alla D.G.R. 14.9.2009, n° 25- 12129 per ogni specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza che occorra una specifica integrazione o modifica del presente contratto.
6. Il Presidio è altresì tenuto, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129, nonché ad eseguire, qualora ne ricorrano i presupposti, gli adeguamenti strutturali stabiliti dalla D.G.R. n° 25- 12129/2009 dianzi richiamata.
7. Eventuali incrementi tariffari, per singoli utenti o intensità assistenziali differenziati per nuclei per particolari tipologie di utenza, saranno riconosciuti sulla base di specifico progetto individuale o di specifica integrazione contrattuale, previa validazione da parte dei soggetti
pubblici contraenti il presente contratto o da parte di soggetti pubblici invianti qualora l’utente provenga da un Comune ubicato al di fuori dell’area territoriale di riferimento dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto. In presenza di livelli prestazionali di alta intensità o per progettualità e bisogni specifici, gli incrementi tariffari rispetto al livello medio per le prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie sono disciplinati dalla normativa regionale di riferimento. L’A.S.L. e l’Ente Gestore dei servizi socio-assistenziali possono valutare progetti particolari di maggiore apertura del Centro Diurno in periodi definiti e concordati.
8. Le parti danno atto che il convenzionamento di cui al presente contratto avviene senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti convenzionati, ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili riconosciuti dall’A.S.L. nei limiti previsti dalla normativa regionale, così come specificato al punto 8 della parte dispositiva della già citata D.G.R. n° 25-12129/2009, fermo restando il rispetto dei principi dettati dall’art. 3, comma 2, lettera a), della L.R. 8/01- 2004, n° 1, per quanto attiene, in special modo, il diritto di scelta degli utenti. In particolare, per i posti di cui al presente contratto, l’inserimento dell’utente viene effettuato - nel rispetto di scelta dell’utente stesso circa il Presidio - dall’ ASL e dal Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali in modo differenziato a seconda delle tipologie di utenza. Quanto sopra non si applica in presenza di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 403 C. C..
9. Il Xxxxxxxx s’impegna ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile- amministrativa che potrà essere richiesta dall’A.S.L. e, nei casi necessari, dal Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali e la stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Le parti concordano, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs
n. 231 del 9.10.2002, come sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera d, X.Xxx. 9/11/2012 n. 192, che, in caso di applicazione di interessi moratori - dovuti ai sensi della normativa vigente - il saggio degli interessi è determinato, ai sensi dell’art. 1284 C.C., nella misura degli interessi legali.
10. E’ fatta salva la facoltà dell’A.S.L. (e nei casi previsti del Soggetto Gestore delle funzioni socio- assistenziali) di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni che possono assumere rilievo e/o pregiudizio per un sereno e corretto assolvimento del presente contratto.
11. Il Presidio adotta il regolamento conforme al modello regionale e si impegna, nel rispetto del presente contratto, a specificare anche gli aspetti riguardanti l’impegno al pagamento della retta a carico dell’utente compresi i casi di utenti con retta integrata dal Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali.
Art. 6
Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche
Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite
1. Il Presidio si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell’A.S.L. e del Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.
2. Le variazioni del grado di non autosufficienza dell'utente assistito devono essere tempestivamente comunicate all’A.S.L. ed al Soggetto Gestore delle funzioni socio- assistenziali e l’evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. L’A.S.L. ed il Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, s’impegnano a verificare e valutare la portata dell’evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nel Presidio entro i termini previsti dalla normativa regionale In ogni caso al verificarsi dell’evento il Presidio deve provvedere all’aggiornamento del P.E.I.
3. Fatto salvo l’esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, l’A.S.L. ed il Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, nell’ambito della propria attività ordinaria possono compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza dei ricoveri e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali. I controlli sono effettuati alla
presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentate del Presidio o con il titolare dell’accreditamento o suo delegato, o con il responsabile del Presidio o suo sostituto con l’eventuale assistenza dei membri dell’équipe socio-sanitaria responsabile della documentazione e di un medico di fiducia degli utenti interessati e qualora nominato del tutore o dell’amministratore di sostegno.
4. In caso di assenze, il costo giornaliero per utente è in ogni caso riconosciuto per intero per un periodo massimo corrispondente al 20% delle giornate di frequenza previste per ciascun utente nell’anno. Superato tale limite, in caso di assenza dell’utente, la retta giornaliera non sarà corrisposta.
In casi eccezionali, la Commissione U.M.V.D., in rapporto alla specifica situazione e su segnalazione del Presidio all’ASL ed all’Ente Gestore competente per territorio, stabilirà di:
− validare la modifica del piano di frequenza dell’utente;
− legittimare il periodo d’assenza in rapporto a comprovate gravi motivazioni che impediscono la frequenza dell’utente al Centro Diurno: in tal caso la retta sarà corrisposta per intero per tutto il periodo;
− dimettere l’utente dal Centro Diurno.
Art. 7
Sistema aziendale per il miglioramento della qualità
1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.
2. A tal fine il Presidio è tenuto al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 in riferimento anche alla carta dei servizi ed agli aspetti relativi al volontariato.
Art. 8 Sanzioni
1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.
2. L’A.S.L. ed i Xxxxxxxx gestori delle funzioni socio-assistenziali, accertata l’inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l’inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.
3. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa, l‘ASL ed i Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali, in qualità di contraenti il presente contratto, potranno proporre agli utenti o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria o di applicazione dell’art. 403 del C.C. – il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi inserimenti, per il periodo ritenuto necessario.
4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell’accreditamento.
Art. 9
Controversie e clausola di manleva
1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall’accettazione dell’incarico.
2. Gli arbitri saranno designati dall’ASL CN2, dal Soggetto Gestore delle funzioni socio- assistenziali nel cui territorio insiste il Presidio e dal gestore del Presidio medesimo. La procedura relativa alla nomina ed all’attività del Collegio sarà curata dall’A.S.L. di concerto con il Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali innanzi individuato; gli oneri saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.
3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all’art. 806 e ssg. del c.p.c..
4. Il Presidio assume ogni responsabilità per qualsiasi danno causato da propria omissione negligenza o altra inadempienza nell’esecuzione delle prestazioni contratte e si obbliga ad esonerare gli enti che disporranno inserimenti in virtù della presente convenzione da eventuali pretese risarcitorie di terzi nei confronti di questi, avanzate a causa di fatti, omissioni o eventi derivanti dall’esecuzione del contratto. A tal fine il Presidio è coperto da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO), a tutela dei pazienti e del personale.
Art. 10 Durata
1. Il presente contratto avrà durata dal 01/01/2017 al 31/12/2017 e non è soggetto a tacito rinnovo.
2. Il contratto viene inviato a ciascun contraente, alla Regione Piemonte Direzione Sanità ed alla Regione Piemonte Direzione Coesione Sociale.
3. Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.
4. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.
5. Fermo restando l’acquisito accreditamento i rapporti economici in essere in esecuzione di precedenti accordi contrattuali, ovvero derivanti da nuovi inserimenti effettuati dal 1° gennaio 2017 sono regolati dal presente contratto.
Art. 11 Spese di contratto
1. Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l’applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d’uso. Le spese di bollo sono a carico del Presidio e quelle di registrazione, in caso d’uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.
Letto confermato e sottoscritto. Luogo e data ………………………..
PER IL PRESIDIO IL XXXXXX PARLANTE CONSORZIO SINERGIE SOCIALI- SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE CUNEO IL PRESIDENTE
Xxxxxxxxxxx XXXXXX
PER L’AZIENDA SANITARIA LOCALE ASL CN2 ALBA-BRA
(Provvedimento n. 655/000/DIG/0013 del 2016)
Archivio: VII.1.13.1 - VII.1.13.3
IL DIRETTORE DELLA
S.C. AFFARI GENERALI E PROGETTI INNOVATIVI
Xxxxxxx XXXXXXX
PER PROPOSTA CONFORME IL DIRETTORE X.X. X.X.X.
Xxxxxxxx CORRADINI
PER IL CONSORZIO SOCIO- ASSISTENZIALE ALBA – LANGHE – ROERO
- ALBA
IL DIRETTORE DEL CONSORZIO
Xxxxx XXXXXXXXXX
Allegato 9
CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA SOGGETTI PUBBLICI E SOGGETTI GESTORI DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE ACCREDITATE. AREA DISABILI - R.A.F. CENTRO DIURNO SOCIO-TERAPEUTICO RIABILITATIVO TIPO B “L'IPPOCASTANO” – NEIVE
TRA
L’A.S.L. CN 2, con sede legale in Alba, Via Vida, 10 (C.F./P.IVA 02419170044), rappresentata dal Direttore della S.C. AFFARI GENERALI, Xxxxxxx XXXXXXX, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede dell’A.S.L. CN2, che sottoscrive il presente contratto in virtù della delega conferitale dal Direttore Generale per l’adozione dei provvedimenti, su proposta conforme del Direttore della
S.C. C.P.D. (Dott.ssa Xxxxxxxx XXXXXXXXX;
Il Consorzio Socio-Assistenziale Alba – Langhe – Roero, con sede legale in Alba, Via X. Xxxx n 8 (C.F./P.IVA 02797980048), rappresentato dal Direttore Xxxxx XXXXXXXXXX, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;
E
Il Presidio socio-sanitario L'IPPOCASTANO, ubicato in NEIVE (CN), FRAZ. BRICCO - VIA MONIPRANDI, n° 8 - Codice fiscale 01741220048, legalmente rappresentato da XXXXXX XXXXXX, in qualità di PRESIDENTE del Soggetto Gestore del Presidio stesso di cui di seguito: COOPERATIVA OPERATORI SOCIALI C.O.S. - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
XXXXX XXXXX, 00/X 00000 XXXX (XX)
Partita IVA: 01741220048
PREMESSO CHE
− con D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 sono stati definiti i requisiti e le procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali che operano nell’area dell’integrazione socio-sanitaria, vale a dire anziani, disabili, minori;
− l’Allegato A) alla predetta D.G.R. n. 25-12129/2009, attraverso il quale si è provveduto, fra l’altro, alla classificazione delle strutture, indica i correlati riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali e organizzativi per ogni tipologia di Presidio;
− il Presidio socio-sanitario L'IPPOCASTANO ubicato in NEIVE (CN), sulla base del provvedimento n° 389/SEV/009/05/0008 rilasciato in data 09/03/2005 ed emesso dall’Ente EX ASL 18 è autorizzato al funzionamento:
✓ per n° 10 posti con i requisiti del regime definitivo di tipologia R.A.F. centro diurno socio- terapeutico riabilitativo di tipo B per soggetti disabili;
− il predetto Presidio socio-sanitario con provvedimento 2039/000/DIG/09/0087 rilasciato in data 29/12/2009 ed emesso dall’Ente ASL CN2 è stato accreditato per i posti di tipologia sopra specificati;
− l’A.S.L. intende avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra individuato per l’erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento;
− i soggetti gestori delle funzioni socio assistenziali intendono avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra indicato per le prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento e si impegnano, sulla base dei propri regolamenti in materia, ad integrare la retta giornaliera a carico del cittadino/utente nei confronti degli utenti che ne hanno diritto.
Tutto ciò premesso
SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 Premesse
1. Il presente contratto viene stipulato in attuazione della D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129 nota alle parti in quanto pubblicata sul 2° Supplemento al n° 37 del B.U.R. in data 17.9.2009 e, pertanto, non allegata al presente contratto.
2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 2 Oggetto
1. L’ASL ed i soggetti gestori delle funzioni socio assistenziali si avvalgono del Presidio socio- sanitario L'IPPOCASTANO, ubicato in NEIVE (CN), nel prosieguo semplicemente indicato come Presidio, per l'erogazione di prestazioni diurne nell’area dell’integrazione socio-sanitaria a favore della seguente tipologia di utenza: disabili - per i seguenti posti:
n° 10 di tipologia R.A.F. centro diurno socioterapeutico riabilitativo di tipo B intensità della prestazione fascia A
2. Il Presidio garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.
3. Il gestore del Presidio, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile per gli impegni assunti con il presente contratto.
Art. 3
Requisiti autorizzativi e di accreditamento
1. In ogni aspetto relativo all’esercizio della propria attività, il Presidio accreditato garantisce l’osservanza di tutte le norme di legge e regolamenti, di ogni rango e tipo, nessuna esclusa. Il Presidio è tenuto, tra l’altro, a mantenere ed adeguare i requisiti organizzativi e strutturali di accreditamento. Gli obblighi connessi ai profili amministrativi ed al debito informativo secondo le disposizioni e nei termini previsti dalla normativa vigente rappresentano un elemento essenziale della prestazione.
2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, il Presidio s’impegna a garantire l’erogazione delle prestazioni certificando per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l’esecuzione di servizi del Presidio - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta. Richiamato espressamente il regime delle incompatibilità previsto dall’articolo 4, comma 7 della legge n. 412/1991, il Presidio erogherà le prestazioni contrattate attraverso personale che, in possesso dei titoli professionali abilitanti, non versi nelle situazioni d’incompatibilità previste dall’articolo 1, comma 7 della legge n. 662/1996 e s.m.i.
3. La cessione del contratto a terzi non produce effetti nei confronti dell’ASL. salvo che intervenga volturazione del titolo autorizzativo in capo al soggetto che vi subentra e rimanga invariato l’accreditamento del presidio.
4. Il Xxxxxxxx s’impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché al mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo.
5. Il Presidio si impegna, inoltre, a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile inoltre rappresenta l’interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti.
6. L’ASL ed i Xxxxxxxx gestori delle funzioni socio-assistenziali possono accedere ai locali del Presidio ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che il Presidio è tenuto a garantire ed erogare.
7. Possono accedere al Presidio, nelle forme previste dal regolamento, i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti del Presidio.
8. L’ASL ed i Xxxxxxxx gestori delle funzioni socio-assistenziali possono, altresì, accedere alla documentazione - e, qualora necessario, acquisirne copia - riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.
9. L’attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.
10. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente contratto s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Piemonte, a tutte le A.S.L. piemontesi ed al Comune in cui ha sede il Presidio.
Art. 4 Procedure ed accoglienza
1. Il Presidio s’impegna ad effettuare tutte le procedure di accoglienza degli utenti secondo le modalità definite dalla normativa regionale e comunque ed in ogni caso a redigere, per ogni utente inserito, il Piano Educativo Individuale, in attuazione del progetto definito dalla competente Unità Valutativa, e ad aprire un fascicolo sanitario e sociale da aggiornare in base al rilevarsi delle esigenze.
Art. 5
Sistema tariffario e pagamenti
1. La tariffa comprensiva della quota sanitaria e quota socio-assistenziale a carico dell’utente/Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali applicabile nei confronti della tipologia di utenza che può accedere ai posti accreditati e convenzionati con il sistema pubblico (AA.SS.LL.; Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali) è fissata per il seguente periodo 01/01/2017 – 31/12/2017 in:
− €/die 66,82 per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: disabili - fascia A con suddivisione della compartecipazione a tale costo nella misura stabilita dalla normativa regionale di riferimento.
2. L'A.S.L. contraente è tenuta a corrispondere al Presidio, nel rispetto delle disposizioni vigenti, la quota tariffaria, prevista in:
− €/die 46,77 per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: disabili-fascia A
3. La quota tariffaria a carico dell’utente - che, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalle disposizioni in materia, potrà essere parzialmente integrata dal Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali competente per territorio di residenza del cittadino utente - è stabilita in:
− €/die 20,05 per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: disabili-fascia A
4. I valori tariffari sopraindicati devono intendersi I.V.A. compresa – ove dovuta.
5. I requisiti organizzativi e gestionali da rispettare da parte del Presidio sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale richiamata nell'Allegato A) alla D.G.R. 14.9.2009, n° 25- 12129 per ogni specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza che occorra una specifica integrazione o modifica del presente contratto.
6. Il Presidio è altresì tenuto, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129, nonché ad eseguire, qualora ne ricorrano i presupposti, gli adeguamenti strutturali stabiliti dalla D.G.R. n° 25- 12129/2009 dianzi richiamata.
7. Eventuali incrementi tariffari, per singoli utenti o intensità assistenziali differenziati per nuclei per particolari tipologie di utenza, saranno riconosciuti sulla base di specifico progetto individuale o di specifica integrazione contrattuale, previa validazione da parte dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto o da parte di soggetti pubblici invianti qualora l’utente provenga da un Comune ubicato al di fuori dell’area territoriale di riferimento dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto. In presenza di livelli prestazionali di alta intensità o per progettualità e bisogni specifici, gli incrementi tariffari rispetto al livello medio per le
prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie sono disciplinati dalla normativa regionale di riferimento. L’A.S.L. e l’Ente Gestore dei servizi socio-assistenziali possono valutare progetti particolari di maggiore apertura del Centro Diurno in periodi definiti e concordati.
8. Le parti danno atto che il convenzionamento di cui al presente contratto avviene senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti convenzionati, ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili riconosciuti dall’A.S.L. nei limiti previsti dalla normativa regionale, così come specificato al punto 8 della parte dispositiva della già citata D.G.R. n° 25-12129/2009, fermo restando il rispetto dei principi dettati dall’art. 3, comma 2, lettera a), della L.R. 8/01- 2004, n° 1, per quanto attiene, in special modo, il diritto di scelta degli utenti. In particolare, per i posti di cui al presente contratto, l’inserimento dell’utente viene effettuato - nel rispetto di scelta dell’utente stesso circa il Presidio - dall’ ASL e dal Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali in modo differenziato a seconda delle tipologie di utenza. Quanto sopra non si applica in presenza di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 403 C. C..
9. Il Xxxxxxxx s’impegna ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile- amministrativa che potrà essere richiesta dall’A.S.L. e, nei casi necessari, dal Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali e la stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Le parti concordano, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs
n. 231 del 9.10.2002, come sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera d, X.Xxx. 9/11/2012 n. 192, che, in caso di applicazione di interessi moratori - dovuti ai sensi della normativa vigente - il saggio degli interessi è determinato, ai sensi dell’art. 1284 C.C., nella misura degli interessi legali.
10. E’ fatta salva la facoltà dell’A.S.L. (e nei casi previsti del Soggetto Gestore delle funzioni socio- assistenziali) di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni che possono assumere rilievo e/o pregiudizio per un sereno e corretto assolvimento del presente contratto.
11. Il Presidio adotta il regolamento conforme al modello regionale e si impegna, nel rispetto del presente contratto, a specificare anche gli aspetti riguardanti l’impegno al pagamento della retta a carico dell’utente compresi i casi di utenti con retta integrata dal Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali.
Art. 6
Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche
Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite
1. Il Presidio si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell’A.S.L. e del Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.
2. Le variazioni del grado di non autosufficienza dell'utente assistito devono essere tempestivamente comunicate all’A.S.L. ed al Soggetto Gestore delle funzioni socio- assistenziali e l’evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. L’A.S.L. ed il Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, s’impegnano a verificare e valutare la portata dell’evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nel Presidio entro i termini previsti dalla normativa regionale In ogni caso al verificarsi dell’evento il Presidio deve provvedere all’aggiornamento del P.E.I.
3. Fatto salvo l’esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, l’A.S.L. ed il Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, nell’ambito della propria attività ordinaria possono compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza dei ricoveri e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentate del Presidio o con il titolare dell’accreditamento o suo delegato, o con il responsabile del Presidio o suo sostituto con l’eventuale assistenza dei membri dell’équipe socio-sanitaria responsabile della documentazione e di un medico di fiducia degli utenti interessati e qualora nominato del
tutore o dell’amministratore di sostegno.
4. In caso di assenze, il costo giornaliero per utente è in ogni caso riconosciuto per intero per un periodo massimo corrispondente al 20% delle giornate di frequenza previste per ciascun utente nell’anno. Superato tale limite, in caso di assenza dell’utente, la retta giornaliera non sarà corrisposta.
In casi eccezionali, la Commissione U.M.V.D., in rapporto alla specifica situazione e su segnalazione del Presidio all’ASL ed all’Ente Gestore competente per territorio, stabilirà di:
− validare la modifica del piano di frequenza dell’utente;
− legittimare il periodo d’assenza in rapporto a comprovate gravi motivazioni che impediscono la frequenza dell’utente al Centro Diurno: in tal caso la retta sarà corrisposta per intero per tutto il periodo;
− dimettere l’utente dal Centro Diurno.
Art. 7
Sistema aziendale per il miglioramento della qualità
1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.
2. A tal fine il Presidio è tenuto al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 in riferimento anche alla carta dei servizi ed agli aspetti relativi al volontariato.
Art. 8 Sanzioni
1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.
2. L’A.S.L. ed i Xxxxxxxx gestori delle funzioni socio-assistenziali, accertata l’inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l’inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.
3. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa, l‘ASL ed i Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali, in qualità di contraenti il presente contratto, potranno proporre agli utenti o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria o di applicazione dell’art. 403 del C.C. – il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi inserimenti, per il periodo ritenuto necessario.
4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell’accreditamento.
Art. 9
Controversie e clausola di manleva
1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall’accettazione dell’incarico.
2. Gli arbitri saranno designati dall’ASL CN2, dal Soggetto Gestore delle funzioni socio- assistenziali nel cui territorio insiste il Presidio e dal gestore del Presidio medesimo. La procedura relativa alla nomina ed all’attività del Collegio sarà curata dall’A.S.L. di concerto con il Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali innanzi individuato; gli oneri saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.
3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all’art. 806 e ssg. del c.p.c..
4. Il Presidio assume ogni responsabilità per qualsiasi danno causato da propria omissione negligenza o altra inadempienza nell’esecuzione delle prestazioni contratte e si obbliga ad esonerare gli enti che disporranno inserimenti in virtù della presente convenzione da eventuali pretese risarcitorie di terzi nei confronti di questi, avanzate a causa di fatti, omissioni o eventi derivanti dall’esecuzione del contratto. A tal fine il Presidio è coperto da
xxxxxxx assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO), a tutela dei pazienti e del personale.
Art. 10 Durata
1. Il presente contratto avrà durata dal 01/01/2017 al 31/12/2017 e non è soggetto a tacito rinnovo.
2. Il contratto viene inviato a ciascun contraente, alla Regione Piemonte Direzione Sanità ed alla Regione Piemonte Direzione Coesione Sociale.
3. Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.
4. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.
5. Fermo restando l’acquisito accreditamento i rapporti economici in essere in esecuzione di precedenti accordi contrattuali, ovvero derivanti da nuovi inserimenti effettuati dal 1° gennaio 2017 sono regolati dal presente contratto.
Art. 11 Spese di contratto
1. Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l’applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d’uso. Le spese di bollo sono a carico del Presidio e quelle di registrazione, in caso d’uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.
Letto confermato e sottoscritto. Luogo e data ………………………..
PER IL PRESIDIO L’IPPOCASTANO COOPERATIVA OPERATORI SOCIALI C.O.S. -
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ALBA IL PRESIDENTE
Xxxxxx XXXXXX
PER L’AZIENDA SANITARIA LOCALE ASL CN2 ALBA-BRA
(Provvedimento n. 655/000/DIG/0013 del 2016)
Archivio: VII.1.13.1 - VII.1.13.3
IL DIRETTORE DELLA
S.C. AFFARI GENERALI Xxxxxxx XXXXXXX
PER PROPOSTA CONFORME IL DIRETTORE X.X. X.X.X.
Xxxxxxxx CORRADINI
PER IL CONSORZIO SOCIO- ASSISTENZIALE ALBA – LANGHE – ROERO
- ALBA
IL DIRETTORE DEL CONSORZIO
Xxxxx XXXXXXXXXX
Allegato 10
CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA SOGGETTI PUBBLICI E SOGGETTI GESTORI DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE ACCREDITATE. AREA DISABILI – CENTRO DIURNO “INSIEME” – ALBA
TRA
L’A.S.L. CN 2, con sede legale in Alba, Via Vida, 10 (C.F./P.IVA 02419170044), rappresentata dal Direttore della S.C. AFFARI GENERALI, Xxxxxxx XXXXXXX, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede dell’A.S.L. CN2, che sottoscrive il presente contratto in virtù della delega conferitale dal Direttore Generale per l’adozione dei provvedimenti, su proposta conforme del Direttore della
S.C. C.P.D. (Dott.ssa Xxxxxxxx XXXXXXXXX);
Il Consorzio Socio-Assistenziale Alba – Langhe – Roero, con sede legale in Alba, Via X. Xxxx n 8 (C.F./P.IVA 02797980048), rappresentato dal Direttore Xxxxx XXXXXXXXXX, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;
E
Il Presidio socio-sanitario INSIEME, ubicato in XXXX (XX), Xxx XXXX, xx 00 - Codice fiscale 02102410046, legalmente rappresentato da XXXXXXXXX Xxxxxxxxx, in qualità di PRESIDENTE del Soggetto Gestore del Presidio stesso di cui di seguito:
INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE XXX XXXX, 00
00000 XXXX (XX)
Partita IVA: 02102410046
PREMESSO CHE
− con D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 sono stati definiti i requisiti e le procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali che operano nell’area dell’integrazione socio-sanitaria, vale a dire anziani, disabili, minori;
− l’Allegato A) alla predetta D.G.R. n. 25-12129/2009, attraverso il quale si è provveduto, fra l’altro, alla classificazione delle strutture, indica i correlati riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali e organizzativi per ogni tipologia di Presidio;
− il Presidio socio-sanitario INSIEME, ubicato in ALBA (CN), sulla base del provvedimento n° 115/000/DIG/14/0002 del 4 febbraio 2014 (autorizzazione 001/2014) emesso dall’Ente ASL CN2, è autorizzato al funzionamento: per n° 20 posti con i requisiti del regime definitivo di tipologia centro diurno per soggetti disabili;
− il predetto Presidio socio-sanitario con provvedimento 2039/000/DIG/09/0087 rilasciato in data 29/12/2009 ed emesso dall’Ente ASL CN2 rettificato in ordine alla tipologia di Presidio accreditata con determinazione ASL CN2 n. 1630/000/DIG/10/0063 del 9/11/2010 e ulteriormente rettificato per variazioni strutturali con determinazione n. 1340/000/DIG/12/0046 del 6/11/2012 e per variazione del legale rappresentante gestore con provvedimento ASL CN2 n. 773/000/DIG/13/0039 del 9/07/2013 e per variazione del legale rappresentante gestore con provvedimento ASL CN2 n. 115/000/DIG/14/0002 del 4 febbraio 2014 è stato accreditato per i posti di tipologia sopra specificati (con det. si è specificato che il Presidio era già esistente e funzionante ante D.G.R. 34-23400 del 9/12/1997);
− l’A.S.L. intende avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra individuato per l’erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento;
− i soggetti gestori delle funzioni socio assistenziali intendono avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra indicato per le prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento e si impegnano, sulla base dei propri regolamenti in
materia, ad integrare la retta giornaliera a carico del cittadino/utente nei confronti degli utenti che ne hanno diritto.
Tutto ciò premesso
SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 Premesse
1. Il presente contratto viene stipulato in attuazione della D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129 nota alle parti in quanto pubblicata sul 2° Supplemento al n° 37 del B.U.R. in data 17.9.2009 e, pertanto, non allegata al presente contratto.
2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 2 Oggetto
1. L’ASL ed i soggetti gestori delle funzioni socio assistenziali si avvalgono del Presidio socio- sanitario INSIEME, ubicato in ALBA (CN), nel prosieguo semplicemente indicato come Presidio, per l'erogazione di prestazioni diurne nell’area dell’integrazione socio-sanitaria a favore della seguente tipologia di utenza: disabili - per i seguenti posti:
n° 20 di tipologia centro diurno intensità della prestazione fascia A
2. Il Presidio garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.
3. Il gestore del Presidio, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile per gli impegni assunti con il presente contratto.
Art. 3
Requisiti autorizzativi e di accreditamento
1. In ogni aspetto relativo all’esercizio della propria attività, il Presidio accreditato garantisce l’osservanza di tutte le norme di legge e regolamenti, di ogni rango e tipo, nessuna esclusa. il Presidio è tenuto, tra l’altro, a mantenere ed adeguare i requisiti organizzativi e strutturali di accreditamento. Gli obblighi connessi ai profili amministrativi ed al debito informativo secondo le disposizioni e nei termini previsti dalla normativa vigente rappresentano un elemento essenziale della prestazione.
2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, il Presidio s’impegna a garantire l’erogazione delle prestazioni certificando per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l’esecuzione di servizi del Presidio - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta. Richiamato espressamente il regime delle incompatibilità previsto dall’articolo 4, comma 7 della legge n. 412/1991, il Presidio erogherà le prestazioni contrattate attraverso personale che, in possesso dei titoli professionali abilitanti, non versi nelle situazioni d’incompatibilità previste dall’articolo 1, comma 7 della legge n. 662/1996 e s.m.i.
3. La cessione del contratto a terzi non produce effetti nei confronti dell’ASL. salvo che intervenga volturazione del titolo autorizzativo in capo al soggetto che vi subentra e rimanga invariato l’accreditamento del presidio.
4. Il Xxxxxxxx s’impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché al mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo.
5. Il Presidio si impegna, inoltre, a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile inoltre rappresenta l’interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti.
6. L’ASL ed i Xxxxxxxx gestori delle funzioni socio-assistenziali possono accedere ai locali del il Presidio ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che il Presidio è tenuto a garantire ed erogare.
7. Possono accedere al Presidio, nelle forme previste dal regolamento, i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti del Presidio.
8. L’ASL ed i Xxxxxxxx gestori delle funzioni socio-assistenziali possono, altresì, accedere alla documentazione - e, qualora necessario, acquisirne copia - riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.
9. L’attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.
10. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente contratto s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Piemonte, a tutte le A.S.L. piemontesi ed al Comune in cui ha sede il Presidio.
Art. 4 Procedure ed accoglienza
1. Il Presidio s’impegna ad effettuare tutte le procedure di accoglienza degli utenti secondo le modalità definite dalla normativa regionale e comunque ed in ogni caso a redigere, per ogni utente inserito, il Piano Educativo Individuale, in attuazione del progetto definito dalla competente Unità Valutativa, e ad aprire un fascicolo sanitario e sociale da aggiornare in base al rilevarsi delle esigenze.
Art. 5
Sistema tariffario e pagamenti
1. La tariffa comprensiva della quota sanitaria e quota socio-assistenziale a carico dell’utente/Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali applicabile nei confronti della tipologia di utenza che può accedere ai posti accreditati e convenzionati con il sistema pubblico (AA.SS.LL.; Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali) è fissata per il seguente periodo 01/01/2017 – 31/12/2017 in:
− €/die 61,40 per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: disabili - fascia A con suddivisione della compartecipazione a tale costo nella misura stabilita dalla normativa regionale di riferimento.
2. L'A.S.L. contraente è tenuta a corrispondere al Presidio, nel rispetto delle disposizioni vigenti, la quota tariffaria, prevista in:
− €/die 42,98 per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: disabili-fascia A
3. La quota tariffaria a carico dell’utente - che, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalle disposizioni in materia, potrà essere parzialmente integrata dal Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali competente per territorio di residenza del cittadino utente - è stabilita in:
− €/die 18,42 per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: disabili-fascia A
4. I valori tariffari sopraindicati devono intendersi I.V.A. compresa – ove dovuta.
5. I requisiti organizzativi e gestionali da rispettare da parte del Presidio sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale richiamata nell'Allegato A) alla D.G.R. 14.9.2009, n° 25- 12129 per ogni specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza che occorra una specifica integrazione o modifica del presente contratto.
6. Il Presidio è altresì tenuto, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129, nonché ad eseguire, qualora ne ricorrano i presupposti, gli adeguamenti strutturali stabiliti dalla D.G.R. n° 25- 12129/2009 dianzi richiamata.
7. Eventuali incrementi tariffari, per singoli utenti o intensità assistenziali differenziati per nuclei per particolari tipologie di utenza, saranno riconosciuti sulla base di specifico progetto individuale o di specifica integrazione contrattuale, previa validazione da parte dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto o da parte di soggetti pubblici invianti qualora l’utente
provenga da un Comune ubicato al di fuori dell’area territoriale di riferimento dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto. In presenza di livelli prestazionali di alta intensità o per progettualità e bisogni specifici, gli incrementi tariffari rispetto al livello medio per le prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie sono disciplinati dalla normativa regionale di riferimento. L’A.S.L. e l’Ente Gestore dei servizi socio-assistenziali possono valutare progetti particolari di maggiore apertura del Centro Diurno in periodi definiti e concordati.
8. Le parti danno atto che il convenzionamento di cui al presente contratto avviene senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti convenzionati, ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili riconosciuti dall’A.S.L. nei limiti previsti dalla normativa regionale, così come specificato al punto 8 della parte dispositiva della già citata D.G.R. n° 25-12129/2009, fermo restando il rispetto dei principi dettati dall’art. 3, comma 2, lettera a), della L.R. 8/01- 2004, n° 1, per quanto attiene, in special modo, il diritto di scelta degli utenti. In particolare, per i posti di cui al presente contratto, l’inserimento dell’utente viene effettuato - nel rispetto di scelta dell’utente stesso circa il Presidio - dall’ ASL e dal Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali in modo differenziato a seconda delle tipologie di utenza. Quanto sopra non si applica in presenza di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 403 C. C..
9. Il Xxxxxxxx s’impegna ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile- amministrativa che potrà essere richiesta dall’A.S.L. e, nei casi necessari, dal Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali e la stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Le parti concordano, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs
n. 231 del 9.10.2002, come sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera d, X.Xxx. 9/11/2012 n. 192, che, in caso di applicazione di interessi moratori - dovuti ai sensi della normativa vigente - il saggio degli interessi è determinato, ai sensi dell’art. 1284 C.C., nella misura degli interessi legali.
10. E’ fatta salva la facoltà dell’A.S.L. (e nei casi previsti del Soggetto Gestore delle funzioni socio- assistenziali) di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni che possono assumere rilievo e/o pregiudizio per un sereno e corretto assolvimento del presente contratto.
11. Il Presidio adotta il regolamento conforme al modello regionale e si impegna, nel rispetto del presente contratto, a specificare anche gli aspetti riguardanti l’impegno al pagamento della retta a carico dell’utente compresi i casi di utenti con retta integrata dal Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali.
Art. 6
Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche
Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite
1. Il Presidio si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell’A.S.L. e del Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.
2. Le variazioni del grado di non autosufficienza dell'utente assistito devono essere tempestivamente comunicate all’A.S.L. ed al Soggetto Gestore delle funzioni socio- assistenziali e l’evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. L’A.S.L. ed il Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, s’impegnano a verificare e valutare la portata dell’evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nel Presidio entro i termini previsti dalla normativa regionale In ogni caso al verificarsi dell’evento il Presidio deve provvedere all’aggiornamento del P.E.I.
3. Fatto salvo l’esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, l’A.S.L. ed il Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, nell’ambito della propria attività ordinaria possono compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza dei ricoveri e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentate del Presidio o con il titolare
dell’accreditamento o suo delegato, o con il responsabile del Presidio o suo sostituto con l’eventuale assistenza dei membri dell’équipe socio-sanitaria responsabile della documentazione e di un medico di fiducia degli utenti interessati e qualora nominato del tutore o dell’amministratore di sostegno.
4. In caso di assenze, il costo giornaliero per utente è in ogni caso riconosciuto per intero per un periodo massimo corrispondente al 20% delle giornate di frequenza previste per ciascun utente nell’anno. Superato tale limite, in caso di assenza dell’utente, la retta giornaliera non sarà corrisposta.
5. In casi eccezionali, la Commissione U.M.V.D., in rapporto alla specifica situazione e su segnalazione del Presidio all’ASL ed all’Ente Gestore competente per territorio, stabilirà di:
− validare la modifica del piano di frequenza dell’utente;
− legittimare il periodo d’assenza in rapporto a comprovate gravi motivazioni che impediscono la frequenza dell’utente al Centro Diurno: in tal caso la retta sarà corrisposta per intero per tutto il periodo;
− dimettere l’utente dal Centro Diurno.
Art. 7
Sistema aziendale per il miglioramento della qualità
1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.
2. A tal fine il Presidio è tenuto al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 in riferimento anche alla carta dei servizi ed agli aspetti relativi al volontariato.
Art. 8 Sanzioni
1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.
2. L’A.S.L. ed i Xxxxxxxx gestori delle funzioni socio-assistenziali, accertata l’inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l’inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.
3. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa, l‘ASL ed i Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali, in qualità di contraenti il presente contratto, potranno proporre agli utenti o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria o di applicazione dell’art. 403 del C.C. – il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi inserimenti, per il periodo ritenuto necessario.
4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell’accreditamento.
Art. 9
Controversie e clausola di manleva
1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall’accettazione dell’incarico.
2. Gli arbitri saranno designati dall’ASL CN2, dal Soggetto Gestore delle funzioni socio- assistenziali nel cui territorio insiste il Presidio e dal gestore del Presidio medesimo. La procedura relativa alla nomina ed all’attività del Collegio sarà curata dall’A.S.L. di concerto con il Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali innanzi individuato; gli oneri saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.
3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all’art. 806 e ssg. del c.p.c..
4. Il Presidio assume ogni responsabilità per qualsiasi danno causato da propria omissione
negligenza o altra inadempienza nell’esecuzione delle prestazioni contratte e si obbliga ad esonerare gli enti che disporranno inserimenti in virtù della presente convenzione da eventuali pretese risarcitorie di terzi nei confronti di questi, avanzate a causa di fatti, omissioni o eventi derivanti dall’esecuzione del contratto. A tal fine il Presidio è coperto da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO), a tutela dei pazienti e del personale.
Art. 10 Durata
1. Il presente contratto avrà durata dal 01/01/2017 al 31/12/2017 e non è soggetto a tacito rinnovo.
2. Il contratto viene inviato a ciascun contraente, alla Regione Piemonte Direzione Sanità ed alla Regione Piemonte Direzione Coesione Sociale.
3. Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.
4. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.
5. Fermo restando l’acquisito accreditamento i rapporti economici in essere in esecuzione di precedenti accordi contrattuali, ovvero derivanti da nuovi inserimenti effettuati dal 1° gennaio 2017 sono regolati dal presente contratto.
Art. 11 Spese di contratto
1. Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l’applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d’uso. Le spese di bollo sono a carico del Presidio e quelle di registrazione, in caso d’uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.
1. Mensa
Art. 12 Norme finali
Si precisa che nella retta di cui al precedente art. 5 non è compreso il servizio mensa che non è fornito dal Presidio ed è a carico degli utenti.
Letto confermato e sottoscritto. Luogo e data ………………………..
PER IL PRESIDIO INSIEME INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ALBA
IL PRESIDENTE
Xxxxxxxxx XXXXXXXXX
PER L’AZIENDA SANITARIA LOCALE ASL CN2 ALBA-BRA
(Provvedimento n. 655/000/DIG/0013 del 2016)
Archivio: VII.1.13.1 - VII.1.13.3
IL DIRETTORE DELLA
S.C. AFFARI GENERALI Xxxxxxx XXXXXXX
PER PROPOSTA CONFORME IL DIRETTORE X.X. X.X.X.
Xxxxxxxx CORRADINI
PER IL CONSORZIO SOCIO- ASSISTENZIALE ALBA – LANGHE – ROERO
- ALBA
IL DIRETTORE DEL CONSORZIO
Xxxxx XXXXXXXXXX
Allegato 11
CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA SOGGETTI PUBBLICI E SOGGETTI GESTORI DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE ACCREDITATE. AREA DISABILI – R.A.F. TIPO B “CENTRO RIABILITAZIONE FERRERO” – ALBA
TRA
L’A.S.L. CN 2, con sede legale in Alba, Via Vida, 10 (C.F./P.IVA 02419170044), rappresentata dal Direttore della S.C. AFFARI GENERALI, Xxxxxxx XXXXXXX, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede dell’A.S.L. CN2, che sottoscrive il presente contratto in virtù della delega conferitale dal Direttore Generale per l’adozione dei provvedimenti, su proposta conforme del Direttore della
S.C. C.P.D. (Dott.ssa Xxxxxxxx XXXXXXXXX;
Il Consorzio Socio-Assistenziale Alba – Langhe – Roero, con sede legale in Alba, Via X. Xxxx n 8 (C.F./P.IVA 02797980048), rappresentato dal Direttore Xxxxx XXXXXXXXXX, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;
E
Il Presidio socio-sanitario “CENTRO RIABILITAZIONE FERRERO”, ubicato in XXXX (XX), Xxx XX XXXXXX, xx 00 - Codice fiscale 02763230048, legalmente rappresentato da XXXXXXX XXXXXXXXXX, in qualità di AMMINISTRATORE UNICO E DIRETTORE GENERALE del Soggetto Gestore del Presidio stesso di cui di seguito:
SOCIETA' XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X.X.X. XXX X. XX XXXXXX, 00
00000 XXXX (XX)
Partita IVA: 02763230048
PREMESSO CHE
− con D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 sono stati definiti i requisiti e le procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali che operano nell’area dell’integrazione socio-sanitaria, vale a dire anziani, disabili, minori;
− l’Allegato A) alla predetta D.G.R. n. 25-12129/2009, attraverso il quale si è provveduto, fra l’altro, alla classificazione delle strutture, indica i correlati riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali e organizzativi per ogni tipologia di Presidio;
− il Presidio socio-sanitario CENTRO RIABILITAZIONE FERRERO, ubicato in ALBA (CN), sulla base del provvedimento n. 1055/000/DIG/13/0064 del 30/09/2013 (autorizzazione 021/2013), rettificato con provvedimento n. 1023/000/DIG/14/0026 rilasciato in data 9 settembre 2014 per trasformazione della forma societaria del Soggetto Gestore, ed emesso dall’Ente ASL CN2, ulteriormente rettificato con provvedimento n. 659/000/DIG/16/0009 per variazioni di tipo strutturale, è autorizzato al funzionamento:
✓ per n° 70 posti con i requisiti del regime definitivo di tipologia R.A.F. tipo B per soggetti disabili;
− il predetto Presidio socio-sanitario con provvedimento n. 2039/000/DIG/09/0087 rilasciato in data 29/12/2009 ed emesso dall’Ente ASL CN2, rettificato per variazione Soggetto Gestore con determinazione n. 561/000/COM/11/0022 del 4/05/2011, ulteriormente rettificato per ampliamento dei posti autorizzati con determinazione ASL CN2 n. 172/000/COM/12/004 del 7/02/2012 e sostituito con provvedimenti n. 1055/000/DIG/13/0064 del 30/09/2013 e 1023/000/DIG/14/0026 del 9/09/2014 ed emessi dall’Ente ASL CN2, è stato accreditato per i posti di tipologia sopra specificati;
− l’A.S.L. intende avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra individuato per l’erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento;
− i soggetti gestori delle funzioni socio assistenziali intendono avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra indicato per le prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel
rispetto della normativa di riferimento e si impegnano, sulla base dei propri regolamenti in materia, ad integrare la retta giornaliera a carico del cittadino/utente nei confronti degli utenti che ne hanno diritto.
Tutto ciò premesso
SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 Premesse
1. Il presente contratto viene stipulato in attuazione della D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129 nota alle parti in quanto pubblicata sul 2° Supplemento al n° 37 del B.U.R. in data 17.9.2009 e, pertanto, non allegata al presente contratto.
2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 2 Oggetto
1. L’ASL ed i soggetti gestori delle funzioni socio assistenziali si avvalgono del Presidio socio- sanitario CENTRO RIABILITAZIONE FERRERO, ubicato in ALBA (CN), nel prosieguo semplicemente indicato come Presidio, per l'erogazione di prestazioni residenziali nell’area dell’integrazione socio-sanitaria a favore della seguente tipologia di utenza: disabili - per i seguenti posti:
− n° 70 di tipologia R.A.F. tipo B intensità della prestazione fascia A
2. Il Presidio garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.
3. Il gestore del Presidio, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile per gli impegni assunti con il presente contratto.
Art. 3
Requisiti autorizzativi e di accreditamento
1. In ogni aspetto relativo all’esercizio della propria attività, il Presidio accreditato garantisce l’osservanza di tutte le norme di legge e regolamenti, di ogni rango e tipo, nessuna esclusa. Il Presidio è tenuto, tra l’altro, a mantenere ed adeguare i requisiti organizzativi e strutturali di accreditamento. Gli obblighi connessi ai profili amministrativi ed al debito informativo secondo le disposizioni e nei termini previsti dalla normativa vigente rappresentano un elemento essenziale della prestazione.
2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, il Presidio s’impegna a garantire l’erogazione delle prestazioni certificando per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l’esecuzione di servizi del Presidio - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta. Richiamato espressamente il regime delle incompatibilità previsto dall’articolo 4, comma 7 della legge n. 412/1991, il Presidio erogherà le prestazioni contrattate attraverso personale che, in possesso dei titoli professionali abilitanti, non versi nelle situazioni d’incompatibilità previste dall’articolo 1, comma 7 della legge n. 662/1996 e s.m.i.
3. La cessione del contratto a terzi non produce effetti nei confronti dell’ASL. salvo che intervenga volturazione del titolo autorizzativo in capo al soggetto che vi subentra e rimanga invariato l’accreditamento del presidio.
4. Il Xxxxxxxx s’impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché al mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo.
5. Il Presidio si impegna, inoltre, a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti.
Il responsabile inoltre rappresenta l’interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti.
6. L’ASL ed i Xxxxxxxx gestori delle funzioni socio-assistenziali possono accedere ai locali del Presidio ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che il Presidio è tenuto a garantire ed erogare. Dovrà altresì essere garantita una adeguata apertura, secondo quanto previsto dal regolamento di Presidio, al fine di consentire visite da parte dei familiari secondo i criteri previsti dalla specifica normativa regionale, fatti salvi i casi di specifici provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
7. Possono accedere al Presidio, nelle forme previste dal regolamento, i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti del Presidio.
8. L’ASL ed i Xxxxxxxx gestori delle funzioni socio-assistenziali possono, altresì, accedere alla documentazione - e, qualora necessario, acquisirne copia - riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.
9. L’attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.
10. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente contratto s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Piemonte, a tutte le A.S.L. piemontesi ed al Comune in cui ha sede il Presidio.
Art. 4 Procedure ed accoglienza
1. Il Presidio s’impegna ad effettuare tutte le procedure di accoglienza degli utenti secondo le modalità definite dalla normativa regionale e comunque ed in ogni caso a redigere, per ogni utente inserito, il Piano di Assistenza Individuale, in attuazione del progetto definito dalla competente Unità Valutativa, e ad aprire un fascicolo sanitario e sociale da aggiornare in base al rilevarsi delle esigenze.
Art. 5
Sistema tariffario e pagamenti
1. La tariffa comprensiva della quota sanitaria e quota socio-assistenziale a carico dell’utente/Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali applicabile nei confronti della tipologia di utenza che può accedere ai posti accreditati e convenzionati con il sistema pubblico (AA.SS.LL.; Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali) è fissata per il seguente periodo 01/01/2017– 31/12/2017 in:
− €/die 125,00 per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: disabili - fascia A con suddivisione della compartecipazione a tale costo nella misura stabilita dalla normativa regionale di riferimento.
2. L'A.S.L. contraente è tenuta a corrispondere al Presidio, nel rispetto delle disposizioni vigenti, la quota tariffaria, prevista in:
− €/die 87,50 per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione:disabili - fascia A
3. La quota tariffaria a carico dell’utente - che, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalle disposizioni in materia, potrà essere parzialmente integrata dal Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali competente per territorio di residenza del cittadino utente - è stabilita in:
− €/die 37,50 per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione:disabili - fascia A
4. I valori tariffari sopraindicati devono intendersi I.V.A. compresa – ove dovuta.
5. I requisiti organizzativi e gestionali da rispettare da parte del Presidio sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale richiamata nell'Allegato A) alla D.G.R. 14.9.2009, n° 25- 12129 per ogni specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza che occorra una specifica integrazione o modifica del presente contratto, fermo restando quanto disposto al precedente punto 4.
6. Il Presidio è altresì tenuto, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129, nonché ad eseguire,
qualora ne ricorrano i presupposti, gli adeguamenti strutturali stabiliti dalla D.G.R. n° 25- 12129/2009 dianzi richiamata.
7. Eventuali incrementi tariffari, per singoli utenti o intensità assistenziali differenziati per nuclei per particolari tipologie di utenza, saranno riconosciuti sulla base di specifico progetto individuale o di specifica integrazione contrattuale, previa validazione da parte dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto o da parte di soggetti pubblici invianti qualora l’utente provenga da un Comune ubicato al di fuori dell’area territoriale di riferimento dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto. In presenza di livelli prestazionali di alta intensità o per progettualità e bisogni specifici, gli incrementi tariffari rispetto al livello medio per le prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie sono disciplinati dalla normativa regionale di riferimento.
8. Le parti danno atto che il convenzionamento di cui al presente contratto avviene senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti convenzionati, ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili riconosciuti dall’A.S.L. nei limiti previsti dalla normativa regionale, così come specificato al punto 8 della parte dispositiva della già citata D.G.R. n° 25-12129/2009, fermo restando il rispetto dei principi dettati dall’art. 3, comma 2, lettera a), della L.R. 8/01- 2004, n° 1, per quanto attiene, in special modo, il diritto di scelta degli utenti. In particolare, per i posti di cui al presente contratto, l’inserimento dell’utente viene effettuato - nel rispetto di scelta dell’utente stesso circa il Presidio - dall’ ASL e dal Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali in modo differenziato a seconda delle tipologie di utenza. Quanto sopra non si applica in presenza di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 403 C. C..
9. Il Xxxxxxxx s’impegna ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile- amministrativa che potrà essere richiesta dall’A.S.L. e, nei casi necessari, dal Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali e la stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Le parti concordano, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs
n. 231 del 9.10.2002, come sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera d, X.Xxx. 9/11/2012 n. 192, che, in caso di applicazione di interessi moratori - dovuti ai sensi della normativa vigente - il saggio degli interessi è determinato, ai sensi dell’art. 1284 C.C., nella misura degli interessi legali.
10. E’ fatta salva la facoltà dell’A.S.L. (e nei casi previsti del Soggetto Gestore delle funzioni socio- assistenziali) di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni che possono assumere rilievo e/o pregiudizio per un sereno e corretto assolvimento del presente contratto.
11. Il Presidio adotta il regolamento conforme al modello regionale e si impegna, nel rispetto del presente contratto, a specificare anche gli aspetti riguardanti l’impegno al pagamento della retta a carico dell’utente compresi i casi di utenti con retta integrata dal Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali.
Art. 6
Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche
Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite
1. Il Presidio si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell’A.S.L. e del Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.
2. Le variazioni del grado di non autosufficienza dell'utente assistito devono essere tempestivamente comunicate all’A.S.L. ed al Soggetto Gestore delle funzioni socio- assistenziali e l’evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. L’A.S.L. ed il Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, s’impegnano a verificare e valutare la portata dell’evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nel Presidio entro i termini previsti dalla normativa regionale In ogni caso al verificarsi dell’evento il Presidio deve provvedere all’aggiornamento del P.A.I.
3. Fatto salvo l’esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa
vigente, l’A.S.L. ed il Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, nell’ambito della propria attività ordinaria possono compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza dei ricoveri e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentate del Presidio o con il titolare dell’accreditamento o suo delegato, o con il responsabile del Presidio o suo sostituto con l’eventuale assistenza dei membri dell’équipe socio-sanitaria responsabile della documentazione e di un medico di fiducia degli utenti interessati e qualora nominato del tutore o dell’amministratore di sostegno.
4. Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, il Presidio dovrà darne immediata comunicazione all’A.S.L. ed al Soggetto Gestore delle funzioni socio- assistenziali.
La tariffa in caso di temporanea assenza (per ogni notte trascorsa dall’utente fuori dal presidio) è definita nella misura del pari al 75 % della retta prevista per l’utente interessato ed è corrisposta per un massimo di:
− nel caso di assenza per rientro in famiglia e/o periodi di vacanza con parenti e/o amici:
− 110 giornate durante l’anno anche non consecutive
− nel caso di assenze per ricovero presso ospedali e/o altri centri di diagnosi e cura:
− per un massimo di 60 giornate durante l’anno anche non consecutive.
In entrambi i casi la retta/die è suddivisa nella stessa misura della retta intera tra l’Azienda Sanitaria e l’utente o dell’Ente gestore (nei casi in cui l’ospite non abbia una sufficiente capacità economica a contribuire interamente al pagamento della retta).
Per ogni giornata che ecceda il numero indicato non sarà corrisposta alcuna retta e l’utente è considerato dimissibile salvo diversa indicazione della Commissione tecnica U.M.V.D. che, su istanza dell’interessato, della famiglia (o tutore), dell'ASL o dell’Ente gestore di competenza, procederà a verificare il progetto personalizzato ed a disporre di conseguenza.
5. Qualora l’utente necessiti di assistenza personale aggiuntiva in caso di ricovero in strutture sanitarie, richiesta del Presidio sanitario stesso in forma scritta ed il Presidio socio-sanitario provveda a fornirla, l’ASL ed il Soggetto Gestore dei servizi socio assistenziali, riconoscono al Presidio una retta posta a loro carico non superiore al 10% di quanto stabilito come loro retta giornaliera.
6. Il regolamento delle singole strutture definisce altresì la retta giornaliera a carico dei parenti in misura non superiore a 5% della retta giornaliera di presenza in Presidio per un periodo massimo di 2 giorni successivi al decesso.
Art. 7
Sistema aziendale per il miglioramento della qualità
1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.
2. A tal fine il Presidio è tenuto al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 in riferimento anche alla carta dei servizi ed agli aspetti relativi al volontariato.
Art. 8 Sanzioni
1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.
2. L’A.S.L. ed i Xxxxxxxx gestori delle funzioni socio-assistenziali, accertata l’inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l’inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.
3. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa, l‘ASL ed i Soggetti gestori delle
funzioni socio-assistenziali, in qualità di contraenti il presente contratto, potranno proporre agli utenti o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria o di applicazione dell’art. 403 del C.C. – il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi inserimenti, per il periodo ritenuto necessario.
4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell’accreditamento.
Art. 9
Controversie e clausola di manleva
1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall’accettazione dell’incarico.
2. Gli arbitri saranno designati dall’ASL CN2, dal Soggetto Gestore delle funzioni socio- assistenziali nel cui territorio insiste il Presidio e dal gestore del Presidio medesimo. La procedura relativa alla nomina ed all’attività del Collegio sarà curata dall’A.S.L. di concerto con il Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali innanzi individuato; gli oneri saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.
3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all’art. 806 e ssg. del c.p.c..
4. Il Presidio assume ogni responsabilità per qualsiasi danno causato da propria omissione negligenza o altra inadempienza nell’esecuzione delle prestazioni contratte e si obbliga ad esonerare gli enti che disporranno inserimenti in virtù della presente convenzione da eventuali pretese risarcitorie di terzi nei confronti di questi, avanzate a causa di fatti, omissioni o eventi derivanti dall’esecuzione del contratto. A tal fine il Presidio è coperto da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO), a tutela dei pazienti e del personale.
Art. 10 Durata
1. Il presente contratto avrà durata dal 01/01/2017 al 31/12/2017 e non è soggetto a tacito rinnovo.
2. Il contratto viene inviato a ciascun contraente, alla Regione Piemonte Direzione Sanità ed alla Regione Piemonte Direzione Coesione Sociale.
3. Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.
4. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato – fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5, punto 4 – lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.
5. Fermo restando l’acquisito accreditamento i rapporti economici in essere in esecuzione di precedenti accordi contrattuali, ovvero derivanti da nuovi inserimenti effettuati dal 1 gennaio 2017 sono regolati dal presente contratto.
Art. 11 Spese di contratto
1. Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l’applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d’uso. Le spese di bollo sono a carico del Presidio e quelle di registrazione, in caso d’uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.
Letto confermato e sottoscritto. Luogo e data ………………………..
PER IL PRESIDIO
CENTRO RIABILITAZIONE FERRERO - ALBA
SOCIETA' CENTRO RIABILITAZIONE FERRERO S.P.A. ALBA
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Xxxxxxxxxx XXXXXXX
PER L’AZIENDA SANITARIA LOCALE ASL CN2 ALBA-BRA
(Provvedimento n. 655/000/DIG/0013 del 2016)
Archivio: VII.1.13.1 - VII.1.13.3
IL DIRETTORE DELLA
S.C. AFFARI GENERALI Xxxxxxx XXXXXXX
PER PROPOSTA CONFORME IL DIRETTORE X.X. X.X.X.
Xxxxxxxx CORRADINI
PER IL CONSORZIO SOCIO-ASSISTENZIALE ALBA – LANGHE – ROERO - ALBA
IL DIRETTORE DEL CONSORZIO
Xxxxx XXXXXXXXXX
Allegato 1
2
CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA SOGGETTI PUBBLICI E SOGGETTI GESTORI DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE ACCREDITATE. AREA DISABILI - R.A.F. TIPO B “VILLA OTTAVIA” – PIOBESI D’ALBA
TRA
L’A.S.L. CN 2, con sede legale in Alba, Via Vida, 10 (C.F./P.IVA 02419170044), rappresentata dal Direttore della S.C. AFFARI GENERALI, Xxxxxxx XXXXXXX, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede dell’A.S.L. CN2, che sottoscrive il presente contratto in virtù della delega conferitale dal Direttore Generale per l’adozione dei provvedimenti, su proposta conforme del Direttore della
S.C. C.P.D. (Dott.ssa Xxxxxxxx XXXXXXXXX);
Il Consorzio Socio-Assistenziale Alba – Langhe – Roero, con sede legale in Alba, Via X. Xxxx n 8 (C.F./P.IVA 02797980048), rappresentato dal Direttore Xxxxx XXXXXXXXXX, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;
E
Il Presidio socio-sanitario “VILLA OTTAVIA”, ubicato in PIOBESI D’XXXX (XX), XXXXXX XXX XXXXXX, xx 00 - Codice fiscale 04253720017, legalmente rappresentato da XXXXXXX XXXXXXXXXX, in qualità di AMMINISTRATORE UNICO E DIRETTORE GENERALE del Soggetto Gestore del Presidio stesso di cui di seguito:
SOCIETA' XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X.X.X. XXX X. XX XXXXXX, 00
00000 XXXX (XX)
Partita IVA: 02763230048
PREMESSO CHE
− con D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 sono stati definiti i requisiti e le procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali che operano nell’area dell’integrazione socio-sanitaria, vale a dire anziani, disabili, minori;
− l’Allegato A) alla predetta D.G.R. n. 25-12129/2009, attraverso il quale si è provveduto, fra l’altro, alla classificazione delle strutture, indica i correlati riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali e organizzativi per ogni tipologia di Presidio;
− il Presidio socio-sanitario VILLA XXXXXXX, ubicato in PIOBESI D’ALBA (CN) è autorizzato al funzionamento per n° 20 posti con i requisiti del regime definitivo di tipologia R.A.F. tipo B per soggetti disabili, sulla base del provvedimento ASL CN2 n. 850/000/DIG/14/0021 del 8/07/2014 (autorizzazione 008/2014), rettificato con provvedimento n. 1023/000/DIG/14/0026 del 9/09/2014;
− il predetto Presidio socio-sanitario è stato accreditato per i posti di tipologia sopra specificati con provvedimento ASL CN2 n. 850/000/DIG/14/0021 del 8/07/2014 rettificato con provvedimento n. 1023/000/DIG/14/0026 del 9/09/2014 per modifica della denominazione e trasformazione della forma giuridica del Soggetto Gestore;
− l’A.S.L. intende avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra individuato per l’erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento;
− i soggetti gestori delle funzioni socio assistenziali intendono avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra indicato per le prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento e si impegnano, sulla base dei propri regolamenti in materia, ad integrare la retta giornaliera a carico del cittadino/utente nei confronti degli utenti che ne hanno diritto.
Tutto ciò premesso
SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 Premesse
1. Il presente contratto viene stipulato in attuazione della D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129 nota alle parti in quanto pubblicata sul 2° Supplemento al n° 37 del B.U.R. in data 17.9.2009 e, pertanto, non allegata al presente contratto.
2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 2 Oggetto
1. L’ASL ed i soggetti gestori delle funzioni socio assistenziali si avvalgono del Presidio socio- sanitario VILLA XXXXXXX, ubicato in PIOBESI D’ALBA (CN), nel prosieguo semplicemente indicato come Presidio, per l'erogazione di prestazioni residenziali nell’area dell’integrazione socio-sanitaria a favore della seguente tipologia di utenza: disabili - per i seguenti posti n° 20 di tipologia R.A.F. tipo B intensità della prestazione fascia A.
4. Il Presidio garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.
5. Il gestore del Presidio, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile per gli impegni assunti con il presente contratto.
Art. 3
Requisiti autorizzativi e di accreditamento
1. In ogni aspetto relativo all’esercizio della propria attività, il Presidio accreditato garantisce l’osservanza di tutte le norme di legge e regolamenti, di ogni rango e tipo, nessuna esclusa. Il Presidio è tenuto, tra l’altro, a mantenere ed adeguare i requisiti organizzativi e strutturali di accreditamento. Gli obblighi connessi ai profili amministrativi ed al debito informativo secondo le disposizioni e nei termini previsti dalla normativa vigente rappresentano un elemento essenziale della prestazione.
2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, il Presidio s’impegna a garantire l’erogazione delle prestazioni certificando per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l’esecuzione di servizi del Presidio - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta. Richiamato espressamente il regime delle incompatibilità previsto dall’articolo 4, comma 7 della legge n. 412/1991, il Presidio erogherà le prestazioni contrattate attraverso personale che, in possesso dei titoli professionali abilitanti, non versi nelle situazioni d’incompatibilità previste dall’articolo 1, comma 7 della legge n. 662/1996 e s.m.i.
3. La cessione del contratto a terzi non produce effetti nei confronti dell’ASL. salvo che intervenga volturazione del titolo autorizzativo in capo al soggetto che vi subentra e rimanga invariato l’accreditamento del presidio.
4. Il Xxxxxxxx s’impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché al mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo.
5. Il Presidio si impegna, inoltre, a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile inoltre rappresenta l’interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti.
6. L’ASL ed i Xxxxxxxx gestori delle funzioni socio-assistenziali possono accedere ai locali del Presidio ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che il Presidio è tenuto a garantire ed erogare. Dovrà altresì essere garantita una adeguata apertura, secondo quanto previsto dal regolamento del
Presidio, al fine di consentire visite da parte dei familiari secondo i criteri previsti dalla specifica normativa regionale, fatti salvi i casi di specifici provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
7. Possono accedere al Presidio, nelle forme previste dal regolamento, i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti del Presidio.
8. L’ASL ed i Xxxxxxxx gestori delle funzioni socio-assistenziali possono, altresì, accedere alla documentazione - e, qualora necessario, acquisirne copia - riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.
9. L’attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.
10. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente contratto s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Piemonte, a tutte le A.S.L. piemontesi ed al Comune in cui ha sede il Presidio.
Art. 4 Procedure ed accoglienza
1. Il Presidio s’impegna ad effettuare tutte le procedure di accoglienza degli utenti secondo le modalità definite dalla normativa regionale e comunque ed in ogni caso a redigere, per ogni utente inserito, il Piano di Assistenza Individuale, in attuazione del progetto definito dalla competente Unità Valutativa, e ad aprire un fascicolo sanitario e sociale da aggiornare in base al rilevarsi delle esigenze.
Art. 5
Sistema tariffario e pagamenti
1. La tariffa comprensiva della quota sanitaria e quota socio-assistenziale a carico dell’utente/Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali applicabile nei confronti della tipologia di utenza che può accedere ai posti accreditati e convenzionati con il sistema pubblico (AA.SS.LL.; Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali) è fissata per il seguente periodo 01/01/2017 – 31/12/2017 in:
− €/die 125,00 per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: disabili - fascia A con suddivisione della compartecipazione a tale costo nella misura stabilita dalla normativa regionale di riferimento.
2. L'A.S.L. contraente è tenuta a corrispondere al Presidio, nel rispetto delle disposizioni vigenti, la quota tariffaria, prevista in:
− €/die 87,50 per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: disabili- fascia A
3. La quota tariffaria a carico dell’utente - che, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalle disposizioni in materia, potrà essere parzialmente integrata dal Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali competente per territorio di residenza del cittadino utente - è stabilita in:
− €/die 37,50 per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: disabili-fascia A
4. I valori tariffari sopraindicati devono intendersi I.V.A. compresa – ove dovuta.
5. I requisiti organizzativi e gestionali da rispettare da parte del Presidio sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale richiamata nell'Allegato A) alla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129 per ogni specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza che occorra una specifica integrazione o modifica del presente contratto, fermo restando quanto disposto al precedente punto 4.
6. Il Presidio è altresì tenuto, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129, nonché ad eseguire, qualora ne ricorrano i presupposti, gli adeguamenti strutturali stabiliti dalla D.G.R. n° 25- 12129/2009 dianzi richiamata.
7. Eventuali incrementi tariffari, per singoli utenti o intensità assistenziali differenziati per nuclei per particolari tipologie di utenza, saranno riconosciuti sulla base di specifico progetto individuale o di specifica integrazione contrattuale, previa validazione da parte dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto o da parte di soggetti pubblici invianti qualora l’utente
provenga da un Comune ubicato al di fuori dell’area territoriale di riferimento dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto. In presenza di livelli prestazionali di alta intensità o per progettualità e bisogni specifici, gli incrementi tariffari rispetto al livello medio per le prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie sono disciplinati dalla normativa regionale di riferimento.
8. Le parti danno atto che il convenzionamento di cui al presente contratto avviene senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti convenzionati, ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili riconosciuti dall’A.S.L. nei limiti previsti dalla normativa regionale, così come specificato al punto 8 della parte dispositiva della già citata D.G.R. n° 25-12129/2009, fermo restando il rispetto dei principi dettati dall’art. 3, comma 2, lettera a), della L.R. 8/01- 2004, n° 1, per quanto attiene, in special modo, il diritto di scelta degli utenti. In particolare, per i posti di cui al presente contratto, l’inserimento dell’utente viene effettuato - nel rispetto di scelta dell’utente stesso circa il Presidio - dall’ ASL e dal Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali in modo differenziato a seconda delle tipologie di utenza. Quanto sopra non si applica in presenza di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 403 C. C..
9. Il Xxxxxxxx s’impegna ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile- amministrativa che potrà essere richiesta dall’A.S.L. e, nei casi necessari, dal Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali e la stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Le parti concordano, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs
n. 231 del 9.10.2002, come sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera d, X.Xxx. 9/11/2012 n. 192, che, in caso di applicazione di interessi moratori - dovuti ai sensi della normativa vigente - il saggio degli interessi è determinato, ai sensi dell’art. 1284 C.C., nella misura degli interessi legali.
10. E’ fatta salva la facoltà dell’A.S.L. (e nei casi previsti del Soggetto Gestore delle funzioni socio- assistenziali) di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni che possono assumere rilievo e/o pregiudizio per un sereno e corretto assolvimento del presente contratto.
11. Il Presidio adotta il regolamento conforme al modello regionale e si impegna, nel rispetto del presente contratto, a specificare anche gli aspetti riguardanti l’impegno al pagamento della retta a carico dell’utente compresi i casi di utenti con retta integrata dal Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali.
Art. 6
Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche
Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite
1. Il Presidio si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell’A.S.L. e del Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.
2. Le variazioni del grado di non autosufficienza dell'utente assistito devono essere tempestivamente comunicate all’A.S.L. ed al Soggetto Gestore delle funzioni socio- assistenziali e l’evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. L’A.S.L. ed il Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, s’impegnano a verificare e valutare la portata dell’evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nel Presidio entro i termini previsti dalla normativa regionale In ogni caso al verificarsi dell’evento il Presidio deve provvedere all’aggiornamento del P.A.I.
3. Fatto salvo l’esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, l’A.S.L. ed il Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, nell’ambito della propria attività ordinaria possono compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza dei ricoveri e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentate del Presidio o con il titolare dell’accreditamento o suo delegato, o con il responsabile del Presidio o suo sostituto con
l’eventuale assistenza dei membri dell’équipe socio-sanitaria responsabile della documentazione e di un medico di fiducia degli utenti interessati e qualora nominato del tutore o dell’amministratore di sostegno.
4. Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, il Presidio dovrà darne immediata comunicazione all’A.S.L. ed al Soggetto Gestore delle funzioni socio- assistenziali.
La tariffa in caso di temporanea assenza (per ogni notte trascorsa dall’utente fuori dal presidio) è definita nella misura del pari al 75 % della retta prevista per l’utente interessato ed è corrisposta per un massimo di:
− nel caso di assenza per rientro in famiglia e/o periodi di vacanza con parenti e/o amici:
− 110 giornate durante l’anno anche non consecutive
− nel caso di assenze per ricovero presso ospedali e/o altri centri di diagnosi e cura:
− per un massimo di 60 giornate durante l’anno anche non consecutive.
In entrambi i casi la retta/die è suddivisa nella stessa misura della retta intera tra l’Azienda Sanitaria e l’utente o dell’Ente gestore (nei casi in cui l’ospite non abbia una sufficiente capacità economica a contribuire interamente al pagamento della retta).
Per ogni giornata che ecceda il numero indicato non sarà corrisposta alcuna retta e l’utente è considerato dimissibile salvo diversa indicazione della Commissione tecnica U.M.V.D. che, su istanza dell’interessato, della famiglia (o tutore), dell'ASL o dell’Ente gestore di competenza, procederà a verificare il progetto personalizzato ed a disporre di conseguenza.
5. Qualora l’utente necessiti di assistenza personale aggiuntiva in caso di ricovero in strutture sanitarie, richiesta dal Presidio sanitario stesso in forma scritta ed il Presidio socio-sanitario provveda a fornirla, l’ASL ed il Soggetto Gestore dei servizi socio assistenziali, riconoscono al Presidio una retta posta a loro carico non superiore al 10% di quanto stabilito come loro retta giornaliera.
6. Il regolamento delle singole strutture definisce altresì la retta giornaliera a carico dei parenti in misura non superiore a 5% della retta giornaliera di presenza in Presidio per un periodo massimo di 2 giorni successivi al decesso.
Art. 7
Sistema aziendale per il miglioramento della qualità
1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.
2. A tal fine il Presidio è tenuto al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 in riferimento anche alla carta dei servizi ed agli aspetti relativi al volontariato.
Art. 8 Sanzioni
1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.
5. L’A.S.L. ed i Xxxxxxxx gestori delle funzioni socio-assistenziali, accertata l’inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l’inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.
6. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa, l‘ASL ed i Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali, in qualità di contraenti il presente contratto, potranno proporre agli utenti o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria o di applicazione dell’art. 403 del C.C. – il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi inserimenti, per il periodo ritenuto necessario.
7. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell’accreditamento.
Art. 9
Controversie e clausola di manleva
1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall’accettazione dell’incarico.
2. Gli arbitri saranno designati dall’ASL CN2, dal Soggetto Gestore delle funzioni socio- assistenziali nel cui territorio insiste il Presidio e dal gestore del Presidio medesimo. La procedura relativa alla nomina ed all’attività del Collegio sarà curata dall’A.S.L. di concerto con il Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali innanzi individuato; gli oneri saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.
3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all’art. 806 e ssg. del c.p.c..
4. Il Presidio assume ogni responsabilità per qualsiasi danno causato da propria omissione negligenza o altra inadempienza nell’esecuzione delle prestazioni contratte e si obbliga ad esonerare gli enti che disporranno inserimenti in virtù della presente convenzione da eventuali pretese risarcitorie di terzi nei confronti di questi, avanzate a causa di fatti, omissioni o eventi derivanti dall’esecuzione del contratto. A tal fine il Presidio è coperto da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO), a tutela dei pazienti e del personale.
Art. 10 Durata
1. Il presente contratto avrà durata dal 01/01/2017 al 31/12/2017 e non è soggetto a tacito rinnovo.
2. Il contratto viene inviato a ciascun contraente, alla Regione Piemonte Direzione Sanità ed alla Regione Piemonte Direzione Coesione Sociale.
3. Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.
4. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato – fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5, punto 4 – lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.
5. Fermo restando l’acquisito accreditamento i rapporti economici in essere in esecuzione di precedenti accordi contrattuali, ovvero derivanti da nuovi inserimenti effettuati dal 1 gennaio 2017 sono regolati dal presente contratto.
Art. 11 Spese di contratto
1. Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l’applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d’uso. Le spese di bollo sono a carico del Presidio e quelle di registrazione, in caso d’uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.
Letto confermato e sottoscritto. Alba, lì
PER IL PRESIDIO
VILLA XXXXXXX – PIOBESI D’ALBA SOCIETA' CENTRO RIABILITAZIONE
XXXXXXX S.P.A.
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Xxxxxxxxxx XXXXXXX
PER L’AZIENDA SANITARIA LOCALE ASL CN2 ALBA-BRA
(Provvedimento n. 655/000/DIG/0013 del 2016)
Archivio: VII.1.13.1 - VII.1.13.3
IL DIRETTORE DELLA
S.C. AFFARI GENERALI Xxxxxxx XXXXXXX
PER PROPOSTA CONFORME IL DIRETTORE X.X. X.X.X.
Xxxxxxxx CORRADINI
PER IL CONSORZIO SOCIO-ASSISTENZIALE ALBA – LANGHE – ROERO - ALBA
IL DIRETTORE DEL CONSORZIO
Xxxxx XXXXXXXXXX
Allegato 13
CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA SOGGETTI PUBBLICI E SOGGETTI GESTORI DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE ACCREDITATE. AREA DISABILI - R.A.F. TIPO B “RESIDENZA ALTA LANGA SAN XXXXXXXX” – NIELLA BELBO
TRA
L’A.S.L. CN 2, con sede legale in Alba, Via Vida, 10 (C.F./P.IVA 02419170044), rappresentata dal Direttore della S.C. AFFARI GENERALI, Xxxxxxx XXXXXXX, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede dell’A.S.L. CN2, che sottoscrive il presente contratto in virtù della delega conferitale dal Direttore Generale per l’adozione dei provvedimenti, su proposta conforme del Direttore della
S.C. C.P.D. (Dott.ssa Xxxxxxxx XXXXXXXXX);
Il Consorzio Socio-Assistenziale Alba – Langhe – Roero, con sede legale in Alba, Via X. Xxxx n 8 (C.F./P.IVA 02797980048), rappresentato dal Direttore Xxxxx XXXXXXXXXX, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;
E
Il Presidio socio-sanitario RESIDENZA ALTA LANGA SAN XXXXXXXX, ubicato in NIELLA BELBO (CN), Corso PRINCIPI DI PIEMONTE, n° 1 - Codice fiscale 02531620041, legalmente rappresentato da REGGIO PIERGIORGIO, in qualità di PRESIDENTE del Soggetto Gestore del Presidio stesso di cui di seguito:
CONSORZIO "SINERGIE SOCIALI"- SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE XXXXXX XXXXXXXXXX, 00
00000 XXXXX (XX)
Partita IVA: 02531620041
PREMESSO CHE
− con D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 sono stati definiti i requisiti e le procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali che operano nell’area dell’integrazione socio-sanitaria, vale a dire anziani, disabili, minori;
− l’Allegato A) alla predetta D.G.R. n. 25-12129/2009, attraverso il quale si è provveduto, fra l’altro, alla classificazione delle strutture, indica i correlati riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali e organizzativi per ogni tipologia di Presidio;
− il Presidio socio-sanitario RESIDENZA ALTA LANGA SAN XXXXXXXX, ubicato in NIELLA BELBO (CN), sulla base del provvedimento n° 1340/000/DIG/12/0046 rilasciato in data 06/11/2012 (autorizzazione n. 031/2012) ed emesso dall’Ente ASL CN2 è autorizzato al funzionamento:
✓ per n. 20 posti con i requisiti del regime definitivo di tipologia R.A.F. tipo B er soggetti disabili;
− il predetto Presidio socio-sanitario con provvedimento n. 2039/000/DIG/09/0087 rilasciato in data 29/12/2009 rettificato per variazione della sede legale della Cooperativa con provvedimento n. 865/000/COM/11/0034 del 5/07/2011 e con provvedimento n. 1340/000/DIG/12/0046 rilasciato in data 06/11/2012, per variazione legale rappresentante, ed emessi dall’Ente ASL CN2 è stato accreditato per i posti di tipologia sopra specificati;
− l’A.S.L. intende avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra individuato per l’erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento;
− i soggetti gestori delle funzioni socio assistenziali intendono avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra indicato per le prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento e si impegnano, sulla base dei propri regolamenti in materia, ad integrare la retta giornaliera a carico del cittadino/utente nei confronti degli utenti che ne hanno diritto.
Tutto ciò premesso
SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 Premesse
1. Il presente contratto viene stipulato in attuazione della D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129 nota alle parti in quanto pubblicata sul 2° Supplemento al n° 37 del B.U.R. in data 17.9.2009 e, pertanto, non allegata al presente contratto.
2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 2 Oggetto
1. L’ASL ed i soggetti gestori delle funzioni socio assistenziali si avvalgono del Presidio socio- sanitario RESIDENZA ALTA LANGA SAN XXXXXXXX, ubicato in NIELLA BELBO (CN), nel prosieguo semplicemente indicato come Presidio, per l'erogazione di prestazioni residenziali nell’area dell’integrazione socio-sanitaria a favore della seguente tipologia di utenza: disabili - per i seguenti posti:
− n° 20 di tipologia R.A.F. tipo B intensità della prestazione fascia A
2. Il Presidio garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.
3. Il gestore del Presidio, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile per gli impegni assunti con il presente contratto.
Art. 3
Requisiti autorizzativi e di accreditamento
1. In ogni aspetto relativo all’esercizio della propria attività, il Presidio accreditato garantisce l’osservanza di tutte le norme di legge e regolamenti, di ogni rango e tipo, nessuna esclusa. Il Presidio è tenuto, tra l’altro, a mantenere ed adeguare i requisiti organizzativi e strutturali di accreditamento. Gli obblighi connessi ai profili amministrativi ed al debito informativo secondo le disposizioni e nei termini previsti dalla normativa vigente rappresentano un elemento essenziale della prestazione.
2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, il Presidio s’impegna a garantire l’erogazione delle prestazioni certificando per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l’esecuzione di servizi del Presidio - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta. Richiamato espressamente il regime delle incompatibilità previsto dall’articolo 4, comma 7 della legge n. 412/1991, il Presidio erogherà le prestazioni contrattate attraverso personale che, in possesso dei titoli professionali abilitanti, non versi nelle situazioni d’incompatibilità previste dall’articolo 1, comma 7 della legge n. 662/1996 e s.m.i.
3. La cessione del contratto a terzi non produce effetti nei confronti dell’ASL. salvo che intervenga volturazione del titolo autorizzativo in capo al soggetto che vi subentra e rimanga invariato l’accreditamento del presidio.
4. Il Xxxxxxxx s’impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché al mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo.
5. Il Presidio si impegna, inoltre, a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile inoltre rappresenta l’interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti.
6. L’ASL ed i Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali possono accedere ai locali il
Presidio ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che il Presidio è tenuto a garantire ed erogare. Dovrà altresì essere garantita una adeguata apertura, secondo quanto previsto dal regolamento del Presidio, al fine di consentire visite da parte dei familiari secondo i criteri previsti dalla specifica normativa regionale, fatti salvi i casi di specifici provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
7. Possono accedere al Presidio, nelle forme previste dal regolamento, i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti del Presidio.
8. L’ASL ed i Xxxxxxxx gestori delle funzioni socio-assistenziali possono, altresì, accedere alla documentazione - e, qualora necessario, acquisirne copia - riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.
9. L’attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.
10. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente contratto s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Piemonte, a tutte le A.S.L. piemontesi ed al Comune in cui ha sede il Presidio.
Art. 4 Procedure ed accoglienza
1. Il Presidio s’impegna ad effettuare tutte le procedure di accoglienza degli utenti secondo le modalità definite dalla normativa regionale e comunque ed in ogni caso a redigere, per ogni utente inserito, il Piano di Assistenza Individuale, in attuazione del progetto definito dalla competente Unità Valutativa, e ad aprire un fascicolo sanitario e sociale da aggiornare in base al rilevarsi delle esigenze.
Art. 5
Sistema tariffario e pagamenti
1. La tariffa comprensiva della quota sanitaria e quota socio-assistenziale a carico dell’utente/Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali applicabile nei confronti della tipologia di utenza che può accedere ai posti accreditati e convenzionati con il sistema pubblico (AA.SS.LL.; Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali) è fissata per il seguente periodo 01/01/2017 – 31/12/2017 in:
− €/die 125,00 per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: disabili - fascia A con suddivisione della compartecipazione a tale costo nella misura stabilita dalla normativa regionale di riferimento.
2. L'A.S.L. contraente è tenuta a corrispondere al Presidio, nel rispetto delle disposizioni vigenti, la quota tariffaria, prevista in:
− €/die 87,50 per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: disabili- fascia A
3. La quota tariffaria a carico dell’utente - che, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalle disposizioni in materia, potrà essere parzialmente integrata dal Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali competente per territorio di residenza del cittadino utente - è stabilita in:
− €/die 37,50 per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: disabili-fascia A
4. I valori tariffari sopraindicati devono intendersi I.V.A. compresa – ove dovuta.
5. I requisiti organizzativi e gestionali da rispettare da parte del Presidio sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale richiamata nell'Allegato A) alla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129 per ogni specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza che occorra una specifica integrazione o modifica del presente contratto, fermo restando quanto disposto al precedente punto 4.
6. Il Presidio è altresì tenuto, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129, nonché ad eseguire, qualora ne ricorrano i presupposti, gli adeguamenti strutturali stabiliti dalla D.G.R. n° 25- 12129/2009 dianzi richiamata.
7. Eventuali incrementi tariffari, per singoli utenti o intensità assistenziali differenziati per nuclei
per particolari tipologie di utenza, saranno riconosciuti sulla base di specifico progetto individuale o di specifica integrazione contrattuale, previa validazione da parte dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto o da parte di soggetti pubblici invianti qualora l’utente provenga da un Comune ubicato al di fuori dell’area territoriale di riferimento dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto. In presenza di livelli prestazionali di alta intensità o per progettualità e bisogni specifici, gli incrementi tariffari rispetto al livello medio per le prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie sono disciplinati dalla normativa regionale di riferimento.
8. Le parti danno atto che il convenzionamento di cui al presente contratto avviene senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti convenzionati, ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili riconosciuti dall’A.S.L. nei limiti previsti dalla normativa regionale, così come specificato al punto 8 della parte dispositiva della già citata D.G.R. n° 25-12129/2009, fermo restando il rispetto dei principi dettati dall’art. 3, comma 2, lettera a), della L.R. 8/01-2004, n° 1, per quanto attiene, in special modo, il diritto di scelta degli utenti. In particolare, per i posti di cui al presente contratto, l’inserimento dell’utente viene effettuato - nel rispetto di scelta dell’utente stesso circa il Presidio - dall’ ASL e dal Soggetto Gestore delle funzioni socio- assistenziali in modo differenziato a seconda delle tipologie di utenza. Quanto sopra non si applica in presenza di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 403 C. C..
9. Il Xxxxxxxx s’impegna ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile- amministrativa che potrà essere richiesta dall’A.S.L. e, nei casi necessari, dal Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali e la stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Le parti concordano, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs n. 231 del 9.10.2002, come sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera d, X.Xxx. 9/11/2012 n. 192, che, in caso di applicazione di interessi moratori - dovuti ai sensi della normativa vigente - il saggio degli interessi è determinato, ai sensi dell’art. 1284 C.C., nella misura degli interessi legali.
10. E’ fatta salva la facoltà dell’A.S.L. (e nei casi previsti del Soggetto Gestore delle funzioni socio- assistenziali) di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni che possono assumere rilievo e/o pregiudizio per un sereno e corretto assolvimento del presente contratto.
11. Il Presidio adotta il regolamento conforme al modello regionale e si impegna, nel rispetto del presente contratto, a specificare anche gli aspetti riguardanti l’impegno al pagamento della retta a carico dell’utente compresi i casi di utenti con retta integrata dal Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali.
Art. 6
Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche
Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite
1. Il Presidio si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell’A.S.L. e del Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.
2. Le variazioni del grado di non autosufficienza dell'utente assistito devono essere tempestivamente comunicate all’A.S.L. ed al Soggetto Gestore delle funzioni socio- assistenziali e l’evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. L’A.S.L. ed il Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, s’impegnano a verificare e valutare la portata dell’evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nel Presidio entro i termini previsti dalla normativa regionale In ogni caso al verificarsi dell’evento il Presidio deve provvedere all’aggiornamento del P.A.I.
3. Fatto salvo l’esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, l’A.S.L. ed il Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, nell’ambito della propria attività ordinaria possono compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza dei ricoveri e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali. I controlli sono effettuati alla
presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentate del Presidio o con il titolare dell’accreditamento o suo delegato, o con il responsabile del Presidio o suo sostituto con l’eventuale assistenza dei membri dell’équipe socio-sanitaria responsabile della documentazione e di un medico di fiducia degli utenti interessati e qualora nominato del tutore o dell’amministratore di sostegno.
4. Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, il Presidio dovrà darne immediata comunicazione all’A.S.L. ed al Soggetto Gestore delle funzioni socio- assistenziali.
La tariffa in caso di temporanea assenza (per ogni notte trascorsa dall’utente fuori dal presidio) è definita nella misura del pari al 75 % della retta prevista per l’utente interessato ed è corrisposta per un massimo di:
− nel caso di assenza per rientro in famiglia e/o periodi di vacanza con parenti e/o amici:
− 110 giornate durante l’anno anche non consecutive
− nel caso di assenze per ricovero presso ospedali e/o altri centri di diagnosi e cura:
− per un massimo di 60 giornate durante l’anno anche non consecutive.
In entrambi i casi la retta/die è suddivisa nella stessa misura della retta intera tra l’Azienda Sanitaria e l’utente o dell’Ente gestore (nei casi in cui l’ospite non abbia una sufficiente capacità economica a contribuire interamente al pagamento della retta).
Per ogni giornata che ecceda il numero indicato non sarà corrisposta alcuna retta e l’utente è considerato dimissibile salvo diversa indicazione della Commissione tecnica U.M.V.D. che, su istanza dell’interessato, della famiglia (o tutore), dell'ASL o dell’Ente gestore di competenza, procederà a verificare il progetto personalizzato ed a disporre di conseguenza.
5. Qualora l’utente necessiti di assistenza personale aggiuntiva in caso di ricovero in strutture sanitarie, richiesta dal Presidio sanitario stesso in forma scritta ed il Presidio socio-sanitario provveda a fornirla, l’ASL ed il Soggetto Gestore dei servizi socio assistenziali, riconoscono al Presidio una retta posta a loro carico non superiore al 10% di quanto stabilito come loro retta giornaliera.
6. Il regolamento delle singole strutture definisce altresì la retta giornaliera a carico dei parenti in misura non superiore a 5% della retta giornaliera di presenza in Presidio per un periodo massimo di 2 giorni successivi al decesso.
Art. 7
Sistema aziendale per il miglioramento della qualità
1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.
2. A tal fine il Presidio è tenuto al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 in riferimento anche alla carta dei servizi ed agli aspetti relativi al volontariato.
Art. 8 Sanzioni
1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.
2. L’A.S.L. ed i Xxxxxxxx gestori delle funzioni socio-assistenziali, accertata l’inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l’inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.
3. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa, l‘ASL ed i Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali, in qualità di contraenti il presente contratto, potranno proporre agli utenti o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria o di applicazione dell’art. 403 del C.C. – il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi inserimenti, per il periodo ritenuto necessario.
4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell’accreditamento.
Art. 9
Controversie e clausola di manleva
1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall’accettazione dell’incarico.
2. Gli arbitri saranno designati dall’ASL CN2, dal Soggetto Gestore delle funzioni socio- assistenziali nel cui territorio insiste il Presidio e dal gestore del Presidio medesimo. La procedura relativa alla nomina ed all’attività del Collegio sarà curata dall’A.S.L. di concerto con il Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali innanzi individuato; gli oneri saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.
3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all’art. 806 e ssg. del c.p.c..
4. Il Presidio assume ogni responsabilità per qualsiasi danno causato da propria omissione negligenza o altra inadempienza nell’esecuzione delle prestazioni contratte e si obbliga ad esonerare gli enti che disporranno inserimenti in virtù della presente convenzione da eventuali pretese risarcitorie di terzi nei confronti di questi, avanzate a causa di fatti, omissioni o eventi derivanti dall’esecuzione del contratto. A tal fine il Presidio è coperto da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO), a tutela dei pazienti e del personale.
Art. 10 Durata
1. Il presente contratto avrà durata dal 01/01/2017 al 31/12/2017 e non è soggetto a tacito rinnovo.
2. Il contratto viene inviato a ciascun contraente, alla Regione Piemonte Direzione Sanità ed alla Regione Piemonte Direzione Coesione Sociale.
3. Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.
4. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato – fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5, punto 4 – lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.
5. Fermo restando l’acquisito accreditamento i rapporti economici in essere in esecuzione di precedenti accordi contrattuali, ovvero derivanti da nuovi inserimenti effettuati dal 1 gennaio 2017 sono regolati dal presente contratto.
Art. 11 Spese di contratto
1. Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l’applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d’uso. Le spese di bollo sono a carico del Presidio e quelle di registrazione, in caso d’uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.
Letto confermato e sottoscritto.
Luogo e data ………………………..
PER IL PRESIDIO
RESIDENZA ALTA LANGA SAN XXXXXXXX - NIELLA BELBO
CONSORZIO SINERGIE SOCIALI- SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CUNEO
IL PRESIDENTE
Xxxxxxxxxxx XXXXXX
PER L’AZIENDA SANITARIA LOCALE ASL CN2 ALBA-BRA
(Provvedimento n. 655/000/DIG/0013 del 2016)
Archivio: VII.1.13.1 - VII.1.13.3
IL DIRETTORE DELLA
S.C. AFFARI GENERALI Xxxxxxx XXXXXXX
PER PROPOSTA CONFORME IL DIRETTORE X.X. X.X.X.
Xxxxxxxx CORRADINI
PER IL CONSORZIO SOCIO-ASSISTENZIALE ALBA – LANGHE – ROERO - ALBA
IL DIRETTORE DEL CONSORZIO
Xxxxx XXXXXXXXXX
Allegato 14
CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA SOGGETTI PUBBLICI E SOGGETTI GESTORI DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE ACCREDITATE. AREA DISABILI - R.A.F. TIPO B “PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA-COTTOLENGO” – ALBA
TRA
L’A.S.L. CN 2, con sede legale in Alba, Via Vida, 10 (C.F./P.IVA 02419170044), rappresentata dal Direttore della S.C. AFFARI GENERALI, Xxxxxxx XXXXXXX, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede dell’A.S.L. CN2, che sottoscrive il presente contratto in virtù della delega conferitale dal Direttore Generale per l’adozione dei provvedimenti, su proposta conforme del Direttore della
S.C. C.P.D. (Dott.ssa Xxxxxxxx XXXXXXXXX);
Il Consorzio Socio-Assistenziale Alba – Langhe – Roero, con sede legale in Alba, Via X. Xxxx n 8 (C.F./P.IVA 02797980048), rappresentato dal Direttore Xxxxx XXXXXXXXXX, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;
E
Il Presidio socio-sanitario PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA-COTTOLENGO, ubicato in XXXX (XX), Xxx XXXXXXXX, xx 00 - Codice fiscale 01538340017, legalmente rappresentato da PIANO LINO, in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE del Soggetto Gestore del Presidio stesso di cui di seguito:
LA "PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA - COTTOLENGO" XXX X.X.X. XXXXXXXXXX, 00
00000 XXXXXX (XX)
Partita IVA: 01538340017
PREMESSO CHE
− con D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 sono stati definiti i requisiti e le procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali che operano nell’area dell’integrazione socio-sanitaria, vale a dire anziani, disabili, minori;
− l’Allegato A) alla predetta D.G.R. n. 25-12129/2009, attraverso il quale si è provveduto, fra l’altro, alla classificazione delle strutture, indica i correlati riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali e organizzativi per ogni tipologia di Presidio;
− il Presidio socio-sanitario PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA-COTTOLENGO, ubicato in ALBA (CN), sulla base del provvedimento n° 1055/000/DIG/13/0064 rilasciato in data 30/09/2013 (autorizzazione n. 022/2013) ed emesso dall’Ente ASL CN2 è autorizzato al funzionamento:
✓ per n° 30 posti con i requisiti del regime definitivo di tipologia R.A.F. tipo B per soggetti disabili;
− il predetto Presidio socio-sanitario con provvedimento n. 2039/000/DIG/09/0087 rilasciato in data 29/12/2009 sostituito con provvedimento n. 1055/000/DIG/13/0064 rilasciato in data 30/09/2013 ed emessi dall’Ente ASL CN2 è stato accreditato per i posti di tipologia sopra specificati;
− l’A.S.L. intende avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra individuato per l’erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento;
− i soggetti gestori delle funzioni socio assistenziali intendono avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra indicato per le prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento e si impegnano, sulla base dei propri regolamenti in materia, ad integrare la retta giornaliera a carico del cittadino/utente nei confronti degli utenti che ne hanno diritto.
Tutto ciò premesso
SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 Premesse
1. Il presente contratto viene stipulato in attuazione della D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129 nota alle parti in quanto pubblicata sul 2° Supplemento al n° 37 del B.U.R. in data 17.9.2009 e, pertanto, non allegata al presente contratto.
2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 2 Oggetto
1. L’ASL ed i soggetti gestori delle funzioni socio assistenziali si avvalgono del Presidio socio- sanitario PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA-COTTOLENGO, ubicato in ALBA (CN), nel prosieguo semplicemente indicato come Presidio, per l'erogazione di prestazioni “residenziali”nell’area dell’integrazione socio-sanitaria a favore della seguente tipologia di utenza: disabili - per i seguenti posti:
− n° 30 di tipologia R.A.F. tipo B intensità della prestazione“fascia A”
2. Il Presidio garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.
3. Il gestore del Presidio, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile per gli impegni assunti con il presente contratto.
Art. 3
Requisiti autorizzativi e di accreditamento
1. In ogni aspetto relativo all’esercizio della propria attività, il Presidio accreditato garantisce l’osservanza di tutte le norme di legge e regolamenti, di ogni rango e tipo, nessuna esclusa. Il Presidio è tenuto, tra l’altro, a mantenere ed adeguare i requisiti organizzativi e strutturali di accreditamento. Gli obblighi connessi ai profili amministrativi ed al debito informativo secondo le disposizioni e nei termini previsti dalla normativa vigente rappresentano un elemento essenziale della prestazione.
2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, il Presidio s’impegna a garantire l’erogazione delle prestazioni certificando per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l’esecuzione di servizi del Presidio - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta. Richiamato espressamente il regime delle incompatibilità previsto dall’articolo 4, comma 7 della legge n. 412/1991, il Presidio erogherà le prestazioni contrattate attraverso personale che, in possesso dei titoli professionali abilitanti, non versi nelle situazioni d’incompatibilità previste dall’articolo 1, comma 7 della legge n. 662/1996 e s.m.i.
3. La cessione del contratto a terzi non produce effetti nei confronti dell’ASL. salvo che intervenga volturazione del titolo autorizzativo in capo al soggetto che vi subentra e rimanga invariato l’accreditamento del presidio.
4. Il Xxxxxxxx s’impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché al mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo.
5. Il Presidio si impegna, inoltre, a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile inoltre rappresenta l’interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti.
6. L’ASL ed i Xxxxxxxx gestori delle funzioni socio-assistenziali possono accedere ai locali del Presidio ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che il Presidio è tenuto a garantire ed erogare. Dovrà altresì
essere garantita una adeguata apertura, secondo quanto previsto dal regolamento del Presidio, al fine di consentire visite da parte dei familiari secondo i criteri previsti dalla specifica normativa regionale, fatti salvi i casi di specifici provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
7. Possono accedere al Presidio, nelle forme previste dal regolamento, i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti del Presidio.
8. L’ASL ed i Xxxxxxxx gestori delle funzioni socio-assistenziali possono, altresì, accedere alla documentazione - e, qualora necessario, acquisirne copia - riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.
9. L’attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.
10. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente contratto s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Piemonte, a tutte le A.S.L. piemontesi ed al Comune in cui ha sede il Presidio.
Art. 4 Procedure ed accoglienza
1. Il Presidio s’impegna ad effettuare tutte le procedure di accoglienza degli utenti secondo le modalità definite dalla normativa regionale e comunque ed in ogni caso a redigere, per ogni utente inserito, il Piano di Assistenza Individuale, in attuazione del progetto definito dalla competente Unità Valutativa, e ad aprire un fascicolo sanitario e sociale da aggiornare in base al rilevarsi delle esigenze.
Art. 5
Sistema tariffario e pagamenti
1. La tariffa comprensiva della quota sanitaria e quota socio-assistenziale a carico dell’utente/Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali applicabile nei confronti della tipologia di utenza che può accedere ai posti accreditati e convenzionati con il sistema pubblico (AA.SS.LL.; Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali) è fissata per il seguente periodo 01/01/2017 – 31/12/2017 in:
− €/die 101,50 per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione: disabili - fascia A con suddivisione della compartecipazione a tale costo nella misura stabilita dalla normativa regionale di riferimento.
2. L'A.S.L. contraente è tenuta a corrispondere al Presidio, nel rispetto delle disposizioni vigenti, la quota tariffaria, prevista in:
− €/die 71,05 per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione:disabili - fascia A
3. La quota tariffaria a carico dell’utente - che, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalle disposizioni in materia, potrà essere parzialmente integrata dal Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali competente per territorio di residenza del cittadino utente - è stabilita in:
− €/die 30,45 per la seguente tipologia di utenza/intensità di prestazione:disabili - fascia A
4. I valori tariffari sopraindicati devono intendersi I.V.A. compresa – ove dovuta.
5. I requisiti organizzativi e gestionali da rispettare da parte del Presidio sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale richiamata nell'Allegato A) alla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129 per ogni specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza che occorra una specifica integrazione o modifica del presente contratto, fermo restando quanto disposto al precedente punto 4.
6. Il Presidio è altresì tenuto, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129, nonché ad eseguire, qualora ne ricorrano i presupposti, gli adeguamenti strutturali stabiliti dalla D.G.R. n° 25- 12129/2009 dianzi richiamata.
7. Eventuali incrementi tariffari, per singoli utenti o intensità assistenziali differenziati per nuclei per particolari tipologie di utenza, saranno riconosciuti sulla base di specifico progetto individuale o di specifica integrazione contrattuale, previa validazione da parte dei soggetti
pubblici contraenti il presente contratto o da parte di soggetti pubblici invianti qualora l’utente provenga da un Comune ubicato al di fuori dell’area territoriale di riferimento dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto. In presenza di livelli prestazionali di alta intensità o per progettualità e bisogni specifici, gli incrementi tariffari rispetto al livello medio per le prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie sono disciplinati dalla normativa regionale di riferimento.
8. Le parti danno atto che il convenzionamento di cui al presente contratto avviene senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti convenzionati, ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili riconosciuti dall’A.S.L. nei limiti previsti dalla normativa regionale, così come specificato al punto 8 della parte dispositiva della già citata D.G.R. n° 25-12129/2009, fermo restando il rispetto dei principi dettati dall’art. 3, comma 2, lettera a), della L.R. 8/01-2004, n° 1, per quanto attiene, in special modo, il diritto di scelta degli utenti. In particolare, per i posti di cui al presente contratto, l’inserimento dell’utente viene effettuato - nel rispetto di scelta dell’utente stesso circa il Presidio - dall’ ASL e dal Soggetto Gestore delle funzioni socio- assistenziali in modo differenziato a seconda delle tipologie di utenza. Quanto sopra non si applica in presenza di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 403 C. C..
9. Il Xxxxxxxx s’impegna ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile- amministrativa che potrà essere richiesta dall’A.S.L. e, nei casi necessari, dal Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali e la stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Le parti concordano, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs n. 231 del 9.10.2002, come sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera d, X.Xxx. 9/11/2012 n. 192, che, in caso di applicazione di interessi moratori - dovuti ai sensi della normativa vigente - il saggio degli interessi è determinato, ai sensi dell’art. 1284 C.C., nella misura degli interessi legali.
10. E’ fatta salva la facoltà dell’A.S.L. (e nei casi previsti del Soggetto Gestore delle funzioni socio- assistenziali) di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni che possono assumere rilievo e/o pregiudizio per un sereno e corretto assolvimento del presente contratto.
11. Il Presidio adotta il regolamento conforme al modello regionale e si impegna, nel rispetto del presente contratto, a specificare anche gli aspetti riguardanti l’impegno al pagamento della retta a carico dell’utente compresi i casi di utenti con retta integrata dal Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali.
Art. 6
Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche
Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite
1. Il Presidio si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell’A.S.L. e del Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.
2. Le variazioni del grado di non autosufficienza dell'utente assistito devono essere tempestivamente comunicate all’A.S.L. ed al Soggetto Gestore delle funzioni socio- assistenziali e l’evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. L’A.S.L. ed il Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, s’impegnano a verificare e valutare la portata dell’evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nel Presidio entro i termini previsti dalla normativa regionale In ogni caso al verificarsi dell’evento il Presidio deve provvedere all’aggiornamento del P.A.I.
3. Fatto salvo l’esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, l’A.S.L. ed il Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, nell’ambito della propria attività ordinaria possono compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza dei ricoveri e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentate del Presidio o con il titolare dell’accreditamento o suo delegato, o con il responsabile del Presidio o suo sostituto con
l’eventuale assistenza dei membri dell’équipe socio-sanitaria responsabile della documentazione e di un medico di fiducia degli utenti interessati e qualora nominato del tutore o dell’amministratore di sostegno.
4. Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, il Presidio dovrà darne immediata comunicazione all’A.S.L. ed al Soggetto Gestore delle funzioni socio- assistenziali.
La tariffa in caso di temporanea assenza (per ogni notte trascorsa dall’utente fuori dal presidio) è definita nella misura del pari al 75 % della retta prevista per l’utente interessato ed è corrisposta per un massimo di:
− nel caso di assenza per rientro in famiglia e/o periodi di vacanza con parenti e/o amici:
− 110 giornate durante l’anno anche non consecutive
− nel caso di assenze per ricovero presso ospedali e/o altri centri di diagnosi e cura:
− per un massimo di 60 giornate durante l’anno anche non consecutive.
In entrambi i casi la retta/die è suddivisa nella stessa misura della retta intera tra l’Azienda Sanitaria e l’utente o dell’Ente gestore (nei casi in cui l’ospite non abbia una sufficiente capacità economica a contribuire interamente al pagamento della retta).
Per ogni giornata che ecceda il numero indicato non sarà corrisposta alcuna retta e l’utente è considerato dimissibile salvo diversa indicazione della Commissione tecnica U.M.V.D. che, su istanza dell’interessato, della famiglia (o tutore), dell'ASL o dell’Ente gestore di competenza, procederà a verificare il progetto personalizzato ed a disporre di conseguenza.
5. Qualora l’utente necessiti di assistenza personale aggiuntiva in caso di ricovero in strutture sanitarie, richiesta dal Presidio sanitario stesso in forma scritta ed il Presidio socio-sanitario provveda a fornirla, l’ASL ed il Soggetto Gestore dei servizi socio assistenziali, riconoscono al Presidio una retta posta a loro carico non superiore al 10% di quanto stabilito come loro retta giornaliera.
6. Il regolamento delle singole strutture definisce altresì la retta giornaliera a carico dei parenti in misura non superiore a 5% della retta giornaliera di presenza in Presidio
7. per un periodo massimo di 2 giorni successivi al decesso.
Art. 7
Sistema aziendale per il miglioramento della qualità
1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.
2. A tal fine il Presidio è tenuto al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 14.9.2009,
n. 25-12129 in riferimento anche alla carta dei servizi ed agli aspetti relativi al volontariato.
Art. 8 Sanzioni
1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.
2. L’A.S.L. ed i Xxxxxxxx gestori delle funzioni socio-assistenziali, accertata l’inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l’inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.
3. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa, l‘ASL ed i Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali, in qualità di contraenti il presente contratto, potranno proporre agli utenti o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria o di applicazione dell’art. 403 del C.C. – il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi inserimenti, per il periodo ritenuto necessario.
4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell’accreditamento.
Art. 9
Controversie e clausola di manleva
1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall’accettazione dell’incarico.
2. Gli arbitri saranno designati dall’ASL CN2, dal Soggetto Gestore delle funzioni socio- assistenziali nel cui territorio insiste il Presidio e dal gestore del Presidio medesimo. La procedura relativa alla nomina ed all’attività del Collegio sarà curata dall’A.S.L. di concerto con il Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali innanzi individuato; gli oneri saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.
3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all’art. 806 e ssg. del c.p.c..
4. Il Presidio assume ogni responsabilità per qualsiasi danno causato da propria omissione negligenza o altra inadempienza nell’esecuzione delle prestazioni contratte e si obbliga ad esonerare gli enti che disporranno inserimenti in virtù della presente convenzione da eventuali pretese risarcitorie di terzi nei confronti di questi, avanzate a causa di fatti, omissioni o eventi derivanti dall’esecuzione del contratto. A tal fine il Presidio è coperto da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO), a tutela dei pazienti e del personale.
Art. 10 Durata
1. Il presente contratto avrà durata dal 01/01/2017 al 31/12/2017 e non è soggetto a tacito rinnovo.
2. Il contratto viene inviato a ciascun contraente, alla Regione Piemonte Direzione Sanità ed alla Regione Piemonte Direzione Coesione Sociale.
3. Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.
4. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato – fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5, punto 4 – lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.
5. Fermo restando l’acquisito accreditamento i rapporti economici in essere in esecuzione di precedenti accordi contrattuali, ovvero derivanti da nuovi inserimenti effettuati dal 1 gennaio 2017 sono regolati dal presente contratto.
Art. 11 Spese di contratto
1. Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l’applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d’uso. Le spese di bollo sono a carico del Presidio e quelle di registrazione, in caso d’uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.
Letto confermato e sottoscritto.
Luogo e data ………………………..
PER IL PRESIDIO
PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA-COTTOLENGO - ALBA
LA "PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA - COTTOLENGO" TORINO IL DIRETTORE UNICO
Lino PIANO
PER L’AZIENDA SANITARIA LOCALE ASL CN2 ALBA-BRA
(Provvedimento n. 655/000/DIG/0013 del 2016)
Archivio: VII.1.13.1 - VII.1.13.3
IL DIRETTORE DELLA
S.C. AFFARI GENERALI Xxxxxxx XXXXXXX
PER PROPOSTA CONFORME IL DIRETTORE X.X. X.X.X.
Xxxxxxxx CORRADINI
PER IL CONSORZIO SOCIO-ASSISTENZIALE ALBA – LANGHE – ROERO - ALBA
IL DIRETTORE DEL CONSORZIO
Xxxxx XXXXXXXXXX
Allegato 15
CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA SOGGETTI PUBBLICI E ENTI GESTORI DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE ACCREDITATE. AREA DISABILI – GRUPPI APPARTAMENTO DI TIPO A
− LA ROCCA – BRA
− SOTTOSOPRA – ALBA
− TETTI BLU – ALBA
TRA
L’A.S.L. CN 2, con sede legale in Alba, Via Vida, 10 (C.F./P.IVA 02419170044), rappresentata dal Direttore della S.C. AFFARI GENERALI, Xxxxxxx XXXXXXX, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede dell’A.S.L. CN2, che sottoscrive il presente contratto in virtù della delega conferitale dal Direttore Generale per l’adozione dei provvedimenti, su proposta conforme del Direttore della
S.C. C.P.D. (Dott.ssa Xxxxxxxx XXXXXXXXX) e previo nulla osta del Direttore del Distretto di Bra quale riferimento per la S.S. Servizi Sociali di Bra;
Il Consorzio Socio-Assistenziale Alba – Langhe – Roero, con sede legale in Alba, Via X. Xxxx n 8 (C.F./P.IVA 02797980048), rappresentato dal Direttore Xxxxx XXXXXXXXXX, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;
E
i Presidi socio-sanitari
DENOMINAZIONE | SEDE OPERATIVA | |||
LA ROCCA | Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx | x. 000 | XXX | (XX) |
SOTTOSOPRA | Xxxxx Xxxxxx | x. 0 | XXXX | (XX) |
TETTI BLU | Xxxxx Xxxxxx | x. 0 | XXXX | (XX) |
legalmente rappresentati da XXXXXX XXXXXXX, in qualità di PRESIDENTE del Soggetto Gestore degli stessi e di cui di seguito:
COOPERATIVA SOCIALE "PROGETTO EMMAUS" XXX XXXXXXXX, 0
00000 XXXX (XX)
Partita IVA: 02462260049
PREMESSO CHE
− con D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 sono stati definiti i requisiti e le procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali che operano nell’area dell’integrazione socio-sanitaria, vale a dire anziani, disabili, minori;
− l’Allegato A) alla predetta D.G.R. n. 25-12129/2009, attraverso il quale si è provveduto, fra l’altro, alla classificazione delle strutture, indica i correlati riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali e organizzativi per ogni tipologia di Presidio;
− i presidi socio-sanitari sono autorizzati al funzionamento in regime definitivo - tipologia “Gruppo Appartamento di tipo A”, per soggetti disabili, sulla base dei provvedimenti autorizzativi e per il numero di posti di cui al prospetto che segue:
PRESIDIO | PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO | N. AUTOR. | N. POSTI AUTORIZZ . | TIPOLOGIA UTENZA | ||
N. | DATA | ENTE EMITTENTE | ||||
LA ROCCA | 633/000/DIG/13/0023 | 04/06/2013 | ASL CN2 | 009/2013 | 6 | disabili |
SOTTOSOPRA | 158/000/DIG/16/0001 | 09/02/2016 | ASL CN2 | 001/2016 | 5 | disabili |
TETTI BLU | 633/000/DIG/13/0023 | 04/06/2013 | ASL CN2 | 008/2013 | 5 | disabili |
− i Presidi socio sanitari LA ROCCA, SOTTOSOPRA, TETTI BLU con provvedimento n. 633/000/DIG/13/0023 del 4/06/2013, ed emesso dall’Ente ASL CN2 sono stati accreditati per i posti di tipologia sopra specificati;
− l’A.S.L. intende avvalersi dei Presidi socio-sanitari sopra individuati per l’erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento;
− gli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali intendono avvalersi dei Presidi socio-sanitari sopra indicati per le prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento e si impegnano, sulla base dei propri regolamenti in materia, ad integrare la retta giornaliera a carico del cittadino/utente nei confronti degli utenti che ne hanno diritto.
Tutto ciò premesso
SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 Premesse
1. Il presente contratto viene stipulato in attuazione della D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129 nota alle parti in quanto pubblicata sul 2° Supplemento al n° 37 del B.U.R. in data 17.9.2009 e, pertanto, non allegata al presente contratto.
2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 2 Oggetto
1. L’ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali si avvalgono dei Presidi socio-sanitari di cui di seguito, nel prosieguo semplicemente indicati come Presidi, per l'erogazione di prestazioni nell’area dell’integrazione socio-sanitaria di tipologia residenziale – gruppo appartamento di tipo A e di intensità di fascia B a favore della tipologia di utenza sotto indicata e per i seguenti posti:
− LA XXXXX - xx 0 posti – utenza disabili
− SOTTOSOPRA - n° 5 posti – utenza disabili
− TETTI BLU - n° 5 posti – utenza disabili
2. I Presidi garantiscono le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.
3. Il gestore dei Presidi, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile per gli impegni assunti con il presente contratto.
Art. 3
Requisiti autorizzativi e di accreditamento
1. In ogni aspetto relativo all’esercizio della propria attività, il Presidio accreditato garantisce l’osservanza di tutte le norme di legge e regolamenti, di ogni rango e tipo, nessuna esclusa. Il Presidio è tenuto, tra l’altro, a mantenere ed adeguare i requisiti organizzativi e strutturali di accreditamento. Gli obblighi connessi ai profili amministrativi ed al debito informativo secondo le disposizioni e nei termini previsti dalla normativa vigente rappresentano un elemento essenziale della prestazione.
2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, i Xxxxxxx s’impegnano a garantire l’erogazione delle prestazioni certificando per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l’esecuzione di servizi del Presidio - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta. Richiamato espressamente il regime delle incompatibilità previsto dall’articolo 4, comma 7 della legge n. 412/1991, il Presidio erogherà le prestazioni contrattate attraverso personale che, in possesso dei titoli professionali abilitanti, non versi nelle situazioni d’incompatibilità previste dall’articolo 1, comma 7 della legge n. 662/1996 e s.m.i.
3. La cessione del contratto a terzi non produce effetti nei confronti dell’ASL. salvo che intervenga volturazione del titolo autorizzativo in capo al soggetto che vi subentra e rimanga invariato l’accreditamento del presidio.
4. I Xxxxxxx s’impegnano al mantenimento degli standard di personale, nonché al mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo.
5. I Presidi si impegnano, inoltre, a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile inoltre rappresenta l’interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti.
6. L’ASL ed i Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali possono accedere ai locali del Presidio ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che il Presidio è tenuto a garantire ed erogare. Dovrà altresì essere garantita una adeguata apertura, secondo quanto previsto dal regolamento del Presidio, al fine di consentire visite da parte dei familiari secondo i criteri previsti dalla specifica normativa regionale, fatti salvi i casi di specifici provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
7. Possono accedere al Presidio, nelle forme previste dal regolamento, i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti del Presidio.
8. L’ASL ed i Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali possono, altresì, accedere alla documentazione - e, qualora necessario, acquisirne copia - riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.
9. L’attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.
10. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente contratto s'intende automaticamente risolto relativamente al Presidio per il quale vengano meno tali presupposti contrattuali. Di ciò sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Piemonte, a tutte le A.S.L. piemontesi ed al Comune in cui ha sede il Presidio.
Art. 4 Procedure ed accoglienza
1. I Presidi s’impegnano ad effettuare tutte le procedure di accoglienza degli utenti secondo le modalità definite dalla normativa regionale e comunque ed in ogni caso a redigere, per ogni utente inserito, il Piano di Assistenza Individuale, in attuazione del progetto definito dalla competente Unità Valutativa, e ad aprire un fascicolo sanitario e sociale da aggiornare in base al rilevarsi delle esigenze.
Sistema tariffario e pagamenti
1. La tariffa comprensiva della quota sanitaria e quota socio-assistenziale a carico dell’utente/Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali applicabile nei confronti della tipologia di utenza che può accedere ai posti accreditati e convenzionati con il sistema pubblico (AA.SS.LL.; Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali) è fissata per il seguente periodo 01/01/2017 – 31/12/2017 in:
− €/die 102,43 per la tipologia di utenza di cui al presente contratto / intensità di prestazione: fascia B
con suddivisione della compartecipazione a tale costo nella misura stabilita dalla normativa regionale di riferimento.
2. L'A.S.L. contraente è tenuta a corrispondere ai Presidi, nel rispetto delle disposizioni vigenti, la quota tariffaria, prevista in:
− €/die 61,46 per la tipologia di utenza di cui al presente contratto / intensità di prestazione: fascia B
3. La quota tariffaria a carico dell’utente - che, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalle disposizioni in materia, potrà essere parzialmente integrata dall’Ente gestore delle funzioni
socio-assistenziali competente per territorio di residenza del cittadino utente - è stabilita in:
− €/die 40,97 per la tipologia di utenza di cui al presente contratto / intensità di prestazione: fascia B.
4. I valori tariffari sopraindicati devono intendersi I.V.A. compresa – ove dovuta.
5. I requisiti organizzativi e gestionali da rispettare da parte dei Presidi sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale richiamata nell'Allegato A) alla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129 per ogni specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza che occorra una specifica integrazione o modifica del presente contratto, fermo restando quanto disposto al precedente punto 4.
6. I Presidi sono altresì tenuti, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129, nonché ad eseguire, qualora ne ricorrano i presupposti, gli adeguamenti strutturali stabiliti dalla D.G.R. n° 25- 12129/2009 dianzi richiamata.
7. Eventuali incrementi tariffari, per singoli utenti o intensità assistenziali differenziati per nuclei per particolari tipologie di utenza, saranno riconosciuti sulla base di specifico progetto individuale o di specifica integrazione contrattuale, previa validazione da parte dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto o da parte di soggetti pubblici invianti qualora l’utente provenga da un Comune ubicato al di fuori dell’area territoriale di riferimento dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto. In presenza di livelli prestazionali di alta intensità o per progettualità e bisogni specifici, gli incrementi tariffari rispetto al livello medio per le prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie sono disciplinati dalla normativa regionale di riferimento.
8. Le parti danno atto che il convenzionamento di cui al presente contratto avviene senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti convenzionati, ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili riconosciuti dall’A.S.L. nei limiti previsti dalla normativa regionale, così come specificato al punto 8 della parte dispositiva della già citata D.G.R. n° 25-12129/2009, fermo restando il rispetto dei principi dettati dall’art. 3, comma 2, lettera a), della L.R. 8/01- 2004, n° 1, per quanto attiene, in special modo, il diritto di scelta degli utenti. In particolare, per i posti di cui al presente contratto, l’inserimento dell’utente viene effettuato - nel rispetto di scelta dell’utente stesso circa i Presidi - dall’ ASL e dall’Ente gestore delle funzioni socio- assistenziali in modo differenziato a seconda delle tipologie di utenza. Quanto sopra non si applica in presenza di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 403 C. C..
9. I Xxxxxxx s’impegnano ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile- amministrativa che potrà essere richiesta dall’A.S.L. e, nei casi necessari, dall’Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali e la stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Le parti concordano, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs n. 231 del 9.10.2002, come sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera d, X.Xxx. 9/11/2012 n. 192, che, in caso di applicazione di interessi moratori - dovuti ai sensi della normativa vigente - il saggio degli interessi è determinato, ai sensi dell’art. 1284 C.C., nella misura degli interessi legali.
10. E’ fatta salva la facoltà dell’A.S.L. (e nei casi previsti dell’Ente gestore delle funzioni socio- assistenziali) di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni che possono assumere rilievo e/o pregiudizio per un sereno e corretto assolvimento del presente contratto.
11. I presidi adottano il regolamento conforme al modello regionale e si impegnano, nel rispetto del presente contratto, a specificare anche gli aspetti riguardanti l’impegno al pagamento della retta a carico dell’utente compresi i casi di utenti con retta integrata dall’Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali.
Art. 6
Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche
Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite
1. I Presidi si impegnano a rispettare le indicazioni regionali e/o dell’A.S.L. e dell’Ente gestore
delle funzioni socio-assistenziali circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.
2. Le variazioni del grado di non autosufficienza dell'utente assistito devono essere tempestivamente comunicate all’A.S.L. ed all’Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali e l’evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. L’A.S.L. e l’Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, s’impegnano a verificare e valutare la portata dell’evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nel Presidio entro i termini previsti dalla normativa regionale In ogni caso al verificarsi dell’evento i Presidi devono provvedere all’aggiornamento del P.A.I.
3. Fatto salvo l’esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, l’A.S.L. e l’Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, nell’ambito della propria attività ordinaria possono compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza dei ricoveri e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentate del Presidio o con il titolare dell’accreditamento o suo delegato, o con il responsabile del Presidio o suo sostituto con l’eventuale assistenza dei membri dell’équipe socio-sanitaria responsabile della documentazione e di un medico di fiducia degli utenti interessati e qualora nominato del tutore o dell’amministratore di sostegno.
4. Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, i Presidi dovranno darne immediata comunicazione all’A.S.L. ed all’Ente gestore delle funzioni socio- assistenziali.
La tariffa in caso di temporanea assenza (per ogni notte trascorsa dall’utente fuori dal presidio) è definita nella misura del pari al 75 % della retta prevista per l’utente interessato ed è corrisposta per un massimo di:
− nel caso di assenza per rientro in famiglia e/o periodi di vacanza con parenti e/o amici:
− 110 giornate durante l’anno anche non consecutive
− nel caso di assenze per ricovero presso ospedali e/o altri centri di diagnosi e cura:
− per un massimo di 60 giornate durante l’anno anche non consecutive.
In entrambi i casi la retta/die è suddivisa nella stessa misura della retta intera tra l’Azienda Sanitaria e l’utente o l’Ente gestore (nei casi in cui l’ospite non abbia una sufficiente capacità economica a contribuire interamente al pagamento della retta).
Per ogni giornata che ecceda il numero indicato non sarà corrisposta alcuna retta e l’utente è considerato dimissibile salvo diversa indicazione della Commissione tecnica U.M.V.D. che, su istanza dell’interessato, della famiglia (o tutore), dell'Azienda Sanitaria o dell’Ente gestore di competenza, procederà a verificare il progetto personalizzato ed a disporre di conseguenza.
5. Qualora l’utente necessiti di assistenza personale aggiuntiva in caso di ricovero in strutture sanitarie, richiesta dal Presidio sanitario stesso in forma scritta ed i Presidi socio-sanitari provvedano a fornirla, l’ASL el’Ente gestore dei servizi socio assistenziali, riconoscono ai Presidi una retta posta a loro carico non superiore al 10% di quanto stabilito come loro retta giornaliera.
6. Il regolamento delle singole strutture definisce altresì la retta giornaliera a carico dei parenti in misura non superiore a 5% della retta giornaliera di presenza in Presidio per un periodo massimo di 2 giorni successivi al decesso.
Art. 7
Sistema aziendale per il miglioramento della qualità
1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.
2. A tal fine i Presidi sono tenuti al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 in riferimento anche alla carta dei servizi ed agli aspetti relativi al volontariato.
3. L'A.S.L. e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali s'impegnano a definire con i Presidi il "progetto quadro" previsto al x.xx 5 dell'Allegato B) alla D.G.R. n. 25-12129/2009.
Art. 8 Sanzioni
1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.
2. L’A.S.L. e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, accertata l’inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l’inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.
3. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa, l‘ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, in qualità di contraenti il presente contratto, potranno proporre agli utenti o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria o di applicazione dell’art. 403 del C.C. – il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi inserimenti, per il periodo ritenuto necessario.
4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell’accreditamento - relativamente al Presidio per il quale vengano meno tali presupposti contrattuali.
Art. 9
Controversie e clausola di manleva
1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall’accettazione dell’incarico.
2. Gli arbitri saranno designati dall’ASL CN2, dall’Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali nel cui territorio insiste il Presidio e dal gestore del Presidio medesimo. La procedura relativa alla nomina ed all’attività del Collegio sarà curata dall’A.S.L. di concerto con l’Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali innanzi individuato; gli oneri saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.
3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all’art. 806 e ssg. del c.p.c..
4. Il Presidio assume ogni responsabilità per qualsiasi danno causato da propria omissione negligenza o altra inadempienza nell’esecuzione delle prestazioni contratte e si obbliga ad esonerare gli enti che disporranno inserimenti in virtù della presente convenzione da eventuali pretese risarcitorie di terzi nei confronti di questi, avanzate a causa di fatti, omissioni o eventi derivanti dall’esecuzione del contratto. A tal fine il Presidio è coperto da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO), a tutela dei pazienti e del personale.
Art. 10 Durata
1. Il presente contratto avrà durata dal 01/01/2017 al 31/12/2017 e non è soggetto a tacito rinnovo.
2. Il contratto viene inviato a ciascun contraente, alla Regione Piemonte Direzione Sanità ed alla Regione Piemonte Direzione Coesione Sociale.
3. Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.
4. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato – fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5, punto 4 – lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.
5. Fermo restando l’acquisito accreditamento i rapporti economici in essere in esecuzione di precedenti accordi contrattuali, ovvero derivanti da nuovi inserimenti effettuati dal 1 gennaio 2017 sono regolati dal presente contratto.
Art. 11 Spese di contratto
1. Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l’applicazione del bollo,
riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d’uso. Le spese di bollo sono a carico dei Presidi e quelle di registrazione, in caso d’uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.
Art. 12 Norme finali
1. Superamento della contestuale frequenza dei Centri Diurni
Il P.A.I. relativo agli utenti inseriti ex novo nel Presidio residenziale non può prevedere la contestuale frequenza di Centri Diurni. Per gli utenti già inseriti, il cui P.A.I. prevede - oltre all’inserimento nel Presidio residenziale - la frequenza di un Centro Diurno, si mantiene il progetto avviato con l’impegno a riconvertire il progetto medesimo in un nuovo progetto assistenziale.
2. Modalità di erogazione dell’assistenza
Onde fornire un riferimento agli utenti in orario notturno, l’assistenza nei Gruppi Appartamento Sottosopra e Tetti Blu è garantita in modo continuativo nella fascia oraria dalle 16:00 alle 9:00 mentre nel Gruppo Appartamento La Rocca l’orario di presenza degli operatori è dalle ore 10:00 alle ore 15:00 e dalle ore 17:00 alle ore 8:00.
Letto confermato e sottoscritto. Luogo e data ………………………..
PER I PRESIDI
− LA ROCCA – BRA
− SOTTOSOPRA – ALBA
− TETTI BLU – ALBA
COOPERATIVA SOCIALE "PROGETTO EMMAUS" ALBA
IL PRESIDENTE
Xxxxxxx XXXXXX
PER L’AZIENDA SANITARIA LOCALE ASL CN2 ALBA-BRA
(Provvedimento n. 655/000/DIG/0013 del 2016)
Archivio: VII.1.13.1 - VII.1.13.3
IL DIRETTORE DELLA
S.C. AFFARI GENERALI Xxxxxxx XXXXXXX
PER PROPOSTA CONFORME IL DIRETTORE X.X. X.X.X.
Xxxxxxxx CORRADINI
PER NULLA OSTA
del Responsabile S.S. Servizi Sociali Distretto Bra IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI BRA
Xxxx XXXXXXX
PER IL CONSORZIO SOCIO- ASSISTENZIALE ALBA – LANGHE – ROERO - ALBA
IL DIRETTORE DEL CONSORZIO
Xxxxx XXXXXXXXXX
Allegato 16
CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA SOGGETTI PUBBLICI E ENTI GESTORI DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE ACCREDITATE. AREA DISABILI – GRUPPO APPARTAMENTO DI TIPO B “PEPE NERO” DI ALBA
TRA
L’A.S.L. CN 2, con sede legale in Alba, Via Vida, 10 (C.F./P.IVA 02419170044), rappresentata dal Direttore della S.C. AFFARI GENERALI, Xxxxxxx XXXXXXX, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede dell’A.S.L. CN2, che sottoscrive il presente contratto in virtù della delega conferitale dal Direttore Generale per l’adozione dei provvedimenti, su proposta conforme del Direttore della
S.C. C.P.D. (Dott.ssa Xxxxxxxx XXXXXXXXX);
Il Consorzio Socio-Assistenziale Alba – Langhe – Roero, con sede legale in Alba, Via X. Xxxx n 8 (C.F./P.IVA 02797980048), rappresentato dal Direttore Xxxxx XXXXXXXXXX, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio;
E
Il Presidio socio-sanitario “Xxxx Xxxx” Xxx Xxxxxxx Xxxxxx x. 0 – Xxxx (XX) legalmente rappresentato da XXXXXX XXXXXXX, in qualità di PRESIDENTE del Soggetto Gestore dello stesso e di cui di seguito:
COOPERATIVA SOCIALE "PROGETTO EMMAUS" XXX XXXXXXXX, 0
00000 XXXX (XX)
Partita IVA: 02462260049
PREMESSO CHE
− con D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 sono stati definiti i requisiti e le procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali che operano nell’area dell’integrazione socio-sanitaria, vale a dire anziani, disabili, minori;
− l’Allegato A) alla predetta D.G.R. n. 25-12129/2009, attraverso il quale si è provveduto, fra l’altro, alla classificazione delle strutture, indica i correlati riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali e organizzativi per ogni tipologia di Presidio;
− il presidio socio-sanitario è autorizzato al funzionamento in regime definitivo - tipologia “Gruppo Appartamento di tipo B”, per soggetti disabili, sulla base del provvedimento autorizzativo n. 726/000/COM/11/0028 del 7 giugno 2011 per n. 4 posti di disabili psichici rettificato con provvedimento n. 633/000/DIG/13/0023 del 4/06/2013 (autorizzazione 010/2013) per n. 4 posti di disabili psichici;
− il Presidio socio-sanitario XXXX XXXX, già accreditato come guppo appartamento di tipo A con provvedimento n. 2074/000/DIG/09/0088 del 31/12/2009, rettificato con provvedimento 726/000/COM/11/0028 del 7/06/2011 per variazione della tipologia, ulteriormente rettificato con provvedimento n. 633/000/DIG/13/0023 del 4/06/2013 per variazione del legale rappresentante del Soggetto Gestore ed emessi dall’Ente ASL CN2 è stato accreditato per i posti di tipologia sopra specificata;
− l’A.S.L. intende avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra individuato per l’erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento;
− gli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali intendono avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra indicato per le prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento e si impegnano, sulla base dei propri regolamenti in materia, ad integrare la retta giornaliera a carico del cittadino/utente nei confronti degli utenti che ne hanno diritto.
Tutto ciò premesso:
SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 Premesse
3. Il presente contratto viene stipulato in attuazione della D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 nota alle parti in quanto pubblicata sul 2° Supplemento al n° 37 del B.U.R. in data 17.9.2009 e, pertanto, non allegata al presente contratto.
4. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 2 Oggetto
1. L’ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali si avvalgono dei Presidi socio-sanitari di cui al prospetto che segue, nel prosieguo semplicemente indicati come Presidi, per l'erogazione di prestazioni nell’area dell’integrazione socio-sanitaria di tipologia residenziale – gruppo appartamento di tipo B
− n. 4 posti – utenza disabili psichici
2. Il Presidio garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.
3. Il gestore del Presidio, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile per gli impegni assunti con il presente contratto.
Art. 3
Requisiti autorizzativi e di accreditamento
1. In ogni aspetto relativo all’esercizio della propria attività, il Presidio accreditato garantisce l’osservanza di tutte le norme di legge e regolamenti, di ogni rango e tipo, nessuna esclusa. Il Presidio è tenuto, tra l’altro, a mantenere ed adeguare i requisiti organizzativi e strutturali di accreditamento. Gli obblighi connessi ai profili amministrativi ed al debito informativo secondo le disposizioni e nei termini previsti dalla normativa vigente rappresentano un elemento essenziale della prestazione.
2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, il Presidio s’impegna a garantire l’erogazione delle prestazioni certificando per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l’esecuzione di servizi del Presidio - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta. Richiamato espressamente il regime delle incompatibilità previsto dall’articolo 4, comma 7 della legge n. 412/1991, il Presidio erogherà le prestazioni contrattate attraverso personale che, in possesso dei titoli professionali abilitanti, non versi nelle situazioni d’incompatibilità previste dall’articolo 1, comma 7 della legge n. 662/1996 e s.m.i.
3. La cessione del contratto a terzi non produce effetti nei confronti dell’ASL. salvo che intervenga volturazione del titolo autorizzativo in capo al soggetto che vi subentra e rimanga invariato l’accreditamento del presidio.
4. Il Xxxxxxxx s’impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché al mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo.
5. Il Presidio si impegna, inoltre, a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile inoltre rappresenta l’interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti.
6. L’ASL ed i Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali possono accedere ai locali del Presidio ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che il Presidio è tenuto a garantire ed erogare. Dovrà altresì essere garantita una adeguata apertura, secondo quanto previsto dal regolamento del
Presidio, al fine di consentire visite da parte dei familiari secondo i criteri previsti dalla specifica normativa regionale, fatti salvi i casi di specifici provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
7. Possono accedere al Presidio, nelle forme previste dal regolamento, i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti del Presidio.
8. L’ASL e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali possono, altresì, accedere alla documentazione - e, qualora necessario, acquisirne copia - riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.
9. L’attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.
10. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente contratto s'intende automaticamente risolto. Di ciò sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Piemonte, a tutte le A.S.L. piemontesi ed al Comune in cui ha sede il Presidio.
Art. 4 Procedure ed accoglienza
1. Il Presidio s’impegna ad effettuare tutte le procedure di accoglienza degli utenti secondo le modalità definite dalla normativa regionale e comunque ed in ogni caso a redigere, per ogni utente inserito, il Piano di Assistenza Individuale, in attuazione del progetto definito dalla competente Unità Valutativa, e ad aprire un fascicolo sanitario e sociale da aggiornare in base al rilevarsi delle esigenze.
Art. 5
Sistema tariffario e pagamenti
1. La tariffa comprensiva della quota sanitaria e quota socio-assistenziale a carico dell’utente/Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali applicabile nei confronti della tipologia di utenza che può accedere ai posti accreditati e convenzionati con il sistema pubblico (AA.SS.LL.; Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali) è fissata per il seguente periodo 01/01/2017 – 31/12/2017 in:
− €/die 60,00 per la tipologia di utenza di cui al presente contratto/intensità di prestazione: fascia C
con suddivisione della compartecipazione a tale costo nella misura stabilita dalla normativa regionale di riferimento.
2. L'A.S.L. contraente è tenuta a corrispondere al Presidio, nel rispetto delle disposizioni vigenti, la quota tariffaria, prevista in:
− €/die 30,00 per la tipologia di utenza di cui al presente contratto / intensità di prestazione: fascia C
3. La quota tariffaria a carico dell’utente - che, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalle disposizioni in materia, potrà essere parzialmente integrata dall’Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali competente per territorio di residenza del cittadino utente - è stabilita in:
− €/die 30,00 per la tipologia di utenza di cui al presente contratto / intensità di prestazione: fascia C.
4. I valori tariffari sopraindicati devono intendersi I.V.A. compresa – ove dovuta.
5. I requisiti organizzativi e gestionali da rispettare da parte del Presidio sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale richiamata nell'Allegato A) alla D.G.R. 14.9.2009, n. 25- 12129 per ogni specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza che occorra una specifica integrazione o modifica del presente contratto, fermo restando quanto disposto al precedente punto 4.
6. Il Presidio è, altresì, tenuto, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129, nonché ad eseguire, qualora ne ricorrano i presupposti, gli adeguamenti strutturali stabiliti dalla D.G.R. n° 25- 12129/2009 dianzi richiamata.
7. Eventuali incrementi tariffari, per singoli utenti o intensità assistenziali differenziati per nuclei per particolari tipologie di utenza, saranno riconosciuti sulla base di specifico progetto
individuale o di specifica integrazione contrattuale, previa validazione da parte dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto o da parte di soggetti pubblici invianti qualora l’utente provenga da un Comune ubicato al di fuori dell’area territoriale di riferimento dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto. In presenza di livelli prestazionali di alta intensità o per progettualità e bisogni specifici, gli incrementi tariffari rispetto al livello medio per le prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie sono disciplinati dalla normativa regionale di riferimento.
8. Le parti danno atto che il convenzionamento di cui al presente contratto avviene senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti convenzionati, ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili riconosciuti dall’A.S.L. nei limiti previsti dalla normativa regionale, così come specificato al punto 8 della parte dispositiva della già citata D.G.R. n° 25-12129/2009, fermo restando il rispetto dei principi dettati dall’art. 3, comma 2, lettera a), della L.R. 8/01- 2004, n° 1, per quanto attiene, in special modo, il diritto di scelta degli utenti. In particolare, per i posti di cui al presente contratto, l’inserimento dell’utente viene effettuato - nel rispetto di scelta dell’utente stesso circa i Presidi - dall’ ASL e dall’Ente gestore delle funzioni socio- assistenziali in modo differenziato a seconda delle tipologie di utenza. Quanto sopra non si applica in presenza di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 403 C. C..
9. Il Xxxxxxxx s’impegna ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile- amministrativa che potrà essere richiesta dall’A.S.L. e, nei casi necessari, dall’Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali e la stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Le parti concordano, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs n. 231 del 9.10.2002, come sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera d, X.Xxx. 9/11/2012 n. 192, che, in caso di applicazione di interessi moratori - dovuti ai sensi della normativa vigente - il saggio degli interessi è determinato, ai sensi dell’art. 1284 C.C., nella misura degli interessi legali.
10. E’ fatta salva la facoltà dell’A.S.L. (e nei casi previsti dell’Ente gestore delle funzioni socio- assistenziali) di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni che possono assumere rilievo e/o pregiudizio per un sereno e corretto assolvimento del presente contratto.
11. Il presidio adotta il regolamento conforme al modello regionale e si impegna, nel rispetto del presente contratto, a specificare anche gli aspetti riguardanti l’impegno al pagamento della retta a carico dell’utente compresi i casi di utenti con retta integrata dall’Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali.
Art. 6
Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche
Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite
1. Il Presidio si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell’A.S.L. e dell’Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.
2. Le variazioni del grado di non autosufficienza dell'utente assistito devono essere tempestivamente comunicate all’A.S.L. ed all’Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali e l’evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. L’A.S.L. e l’Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, s’impegnano a verificare e valutare la portata dell’evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nel Presidio entro i termini previsti dalla normativa regionale In ogni caso al verificarsi dell’evento il Presidio deve provvedere all’aggiornamento del P.A.I.
3. Fatto salvo l’esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, l’A.S.L. e l’Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, nell’ambito della propria attività ordinaria possono compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza dei ricoveri e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentate del Presidio o con il titolare dell’accreditamento o