DIRITTO CIVILE E COMMERCIALE
DIRITTO CIVILE E COMMERCIALE
III.
I PRINCIPALI CONTRATTI TIPICI ED ATIPICI
SEZ. I - I CONTRATTI TRASLATIVI
1. La compravendita.
A) Nozione
La vendita (art. 1470 c.c.) è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo.
Si tratta di:
• un contratto consensuale, in quanto si perfeziona per effetto dell’incontro della volontà delle parti;
• un contratto ad effetti reali, in quanto produce il trasferimento della proprietà, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale, ovvero, il trasferimento di altro diritto.
• un contratto a prestazione corrispettive, in quanto la prestazione del venditore trova la sua giustificazione nel pagamento del prezzo ad opera del compratore;
• un contratto di regola commutativo, in quanto al momento della conclusione è possibile valutare l’entità del vantaggio e del sacrificio di pertinenza di ciascuna delle parti.
Fanno eccezione a tale principio:
• la c.d. vendita di speranza di cui all’art. 1472 c.c., in cui il compratore si impegna a pagare un prezzo determinato anche se la cosa o il diritto non vengano mai ad esistenza;
• la vendita a rischio e pericolo del compratore, di cui all’art. 1488 comma 2 c.c.;
• la vendita di eredità, in cui il carattere aleatorio deriva dalle caratteristiche dell’oggetto del trasferimento costituito dall’universum ius defuncti.
B) La vendita obbligatoria (o ad effetti reali differiti
L’effetto reale della vendita può anche non essere immediato ma differito in un momento successivo (vendita obbligatoria o ad effetti reali differiti).
Ciò avviene in caso di:
Vendita a termine o condizionata.
In tal caso le parti convengono che l’effetto reale della vendita si verificherà solo da un determinato momento o al verificarsi di una determinata condizione.
Vendita di cosa futura.
In tal caso (art. 1472 c.c.), essendo oggetto del contratto un bene che ancora non esiste, l’acquisto della proprietà si verifica solo se e quando la cosa viene ad esistenza. Nell’ipotesi in cui tale evento non si verifichi, la vendita è nulla, a meno che le parti non abbiano voluto concludere un contratto aleatorio.
In ogni caso è necessario che la venuta ad esistenza della cosa sia un evento materialmente e giuridicamente possibile: in caso contrario il contratto è nullo per impossibilità originaria dell’oggetto.
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III. I PRINCIPALI CONTRATTI TIPICI ED ATIPICI
Vendita di cosa altrui.
In tal caso (art. 1478 c.c.) oggetto della vendita è un bene che non è di proprietà del venditore. Quest’ultimo è obbligato a procurarne l’acquisto al compratore, che diviene proprietario del bene nel momento in cui il venditore ne acquista la proprietà.
Il compratore che non sia a conoscenza dell’altruità della cosa al momento della conclusione del contratto può richiedere la risoluzione ed il risarcimento del danno, a meno che il venditore, nel frattempo, non gli abbia fatto conseguire la proprietà (art. 1479 c.c.).
Il compratore può chiedere la risoluzione del contratto anche nell’ipotesi in cui la cosa oggetto del contratto sia solo in parte di proprietà del venditore (vendita di cosa parzialmente altrui), quando, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto, deve ritenersi che non avrebbe acquistato la cosa senza quella parte di cui non è divenuto proprietario. In caso contrario può solo ottenere una riduzione del prezzo, oltre al risarcimento del danno (art. 1480 c.c.).
Vendita di cosa generica.
In tale ipotesi la vendita ha ad oggetto un bene individuato soltanto nel genere con la conseguenza che la proprietà si trasferisce solo al momento dell’individuazione, fatta con le modalità indicate nel contratto.
Si tratta di una vendita obbligatoria dato che dal contratto nasce immediatamente l’obbligo a carico del venditore di procedere all’individuazione.
C) Le obbligazioni del venditore
Il contratto di compravendita è fonte di obbligazioni sia per il venditore che per il compratore.
In particolare le principali obbligazioni del venditore (art. 1476 c.c.) sono:
• obbligo di consegnare la cosa al compratore: il venditore deve consegnare la cosa al compratore nello stato in cui si trova al momento della vendita, insieme con gli accessori, le pertinenze e i frutti maturati dal giorno della vendita stessa (art. 1477 c.c.);
• obbligo di far acquistare al compratore la proprietà della cosa o del diritto, se l’acquisto non è effetto immediato del contratto: la norma si riferisce alle ipotesi di vendita obbligatoria, in cui il trasferimento del diritto non è effetto immediato del contratto (vedi supra);
• obbligo di garantire il compratore dall’evizione e dai vizi della cosa: con tale disposizione il legislatore prevede a tutela della posizione del compratore, due specifici rimedi: la garanzia per l’evizione e la garanzia per i vizi della cosa.
C.1) La garanzia per evizione
L’evizione si verifica nell’ipotesi in cui il compratore venga privato in tutto o in parte dei diritti sul bene acquistato, a causa dell’esistenza sullo stesso di diritti reali spettanti ad un terzo.
L’evizione può essere totale o parziale a seconda che il soggetto sia privato del tutto, o solo in parte, del diritto acquistato sul bene:
• in caso di evizione totale il compratore ha diritto alla restituzione del prezzo e al risarcimento del danno ex art. 1479 c.c.;
• l’evizione parziale, invece, legittima il compratore a chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno solo nell’ipotesi in cui risulti, in base alle circostanze del caso concreto, che il compratore non avrebbe acquistato la cosa
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senza quella parte di cui non è divenuto proprietario.
• In caso contrario è possibile richiedere solo una riduzione del prezzo, oltre al risarcimento del danno (art. 1484 c.c. che richiama l’art. 1480 c.c.).
In ogni caso il compratore convenuto da un terzo che pretende di avere diritti sulla cosa venduta, se non vuole perdere il diritto alla garanzia, ha l’onere di chiamare in causa il venditore (art. 1485 comma 1 c.c.). Qualora non lo faccia e sia condannato con sentenza passata in giudicato, perde il diritto alla garanzia se il venditore prova che esistevano ragioni sufficienti per far respingere la domanda.
Il compratore, inoltre, perde il diritto alla garanzia anche nell’ipotesi in cui abbia riconosciuto spontaneamente il diritto del terzo, a meno che non provi che non esistevano ragioni sufficienti per impedire l’evizione (art. 1485 comma 2 c.c.).
Evizione limitativa.
L’evizione fin qui esaminata va tenuta distinta dalla c.d. evizione limitativa che ricorre nell’ipotesi in cui la cosa venduta sia gravata da oneri o da diritti reali o personali non apparenti che ne diminuiscono il libero godimento.
Il compratore, non a conoscenza dell’esistenza di tali diritti non dichiarati nel contratto, può domandare la risoluzione dello stesso ovvero una riduzione del prezzo secondo quanto previsto dall’art. 1480 c.c. (art. 1489 c.c.).
Infine, se il compratore ha evitato l’evizione della cosa mediante il pagamento di una somma di denaro, il venditore può liberarsi da tutte le conseguenze della garanzia col rimborso della somma pagata, degli interessi e di tutte le spese (art. 1486 c.c.).
Modifica della garanzia per evizione: la vendita a rischio e pericolo del compratore.
La portata della garanzia per evizione può essere modificata, in aumento o in diminuzione, per accordo delle parti, ferma restando la responsabilità del venditore per fatto proprio (art. 1487 c.c.).Nell’ipotesi in cui la garanzia sia esclusa e si verifichi l’evizione, il compratore può pretendere dal venditore soltanto la restituzione del prezzo pagato e il rimborso delle spese, a meno che la vendita sia a rischio e pericolo del compratore, in quanto in tal caso il venditore va esente da qualsiasi responsabilità.
Pericolo di evizione.
Il codice disciplina anche il semplice pericolo di evizione (art. 1482 c.c.), legittimando il compratore, che non fosse a conoscenza del pericolo al momento dell’acquisto, a sospendere il pagamento del prezzo nell’ipotesi in cui abbia ragione di temere una rivendica da parte di terzi, salvo che il venditore presti idonea garanzia.
Il compratore, inoltre, può far fissare al giudice un termine, alla scadenza del quale, se la cosa non è liberata, il contratto si risolve, con l’obbligo del venditore di risarcire il danno (art. 1482, comma 2 c.c.).
C.2) La garanzia per i vizi della cosa
Il venditore, ai sensi dell’art. 1490 comma 1 c.c., deve garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
La garanzia può essere esclusa o limitata convenzionalmente ma le clausole in deroga non hanno effetto nel caso in cui il venditore abbia taciuto in mala fede i vizi
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