TRA
CONTRATTO A FAVORE DELLA SOCIETA’ ETJCA SPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO Al SENSI DELLA LR. 7 AGOSTO 2007 N. 5, ART. 3, COMMA 16 E DEL D.LGS. 163/2006 S.M.I. ARTT. 20 E 27 E TABELLA IIB CATEGORIA 22 CPC 872 CPV 79620000-6.
CIG 660562917F
L'anno 2016(duemilasedici) il giorno_ del mese di Maggio ;
TRA
L'Agenzia regionale per il lavoro della Regione Autonoma della Sardegna, C.F. 92028890926, in seguito nominata più brevemente "Agenzia regionale", con sede in Cagliari nella Via Is Mirrionis n.195, nella persona del Direttore in carica, Dott. Xxxxxxx Xxxxxxx, nato a Sassari il 15.07.1970;
E
La società ETJCA SPA, Xxxxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx, C.F.12720200158 nella persona del legale rappresentante e amministratore delegato Xxxxx Xxxxxxxxx, nato a Anguillara Veneta il 21.01.1950, codice fiscale C.F. XXXXXX00X00X000X, iscritta al Registro Imprese di Milano al n°15811571 di Repertorio che dichiara di essere regolarmente iscritta all’apposito Albo Ministeriale al n°1309-SG istituito presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ai sensi della L. 2003/276, con Autorizzazione rilasciata in data 23.02.2005 in seguito nominata più brevemente "somministratore".
PREMESSO CHE
• con la Determinazione n.2457/ARL del 31.12.2015, veniva indetta una procedura informale, al sensi della L.R. 7 Agosto 2007 n.5, art. 3, comma 16 e del D.lgs. 163/2006 s.m.i. artt. 20 e 27 e tabella IIB categoria 22 CPC 872 CPV 79620000-6, per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro per n.14 figure professionali con i seguenti profili: C1" - istruttore amministrativo/tecnico, D1 – funzionario amministrativo/tecnico;
• con Determinazione Direttoriale n. _ del veniva approvata la graduatoria e aggiudicazione definitiva dell'Avviso pubblico relativo alla procedura informale per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato a favore della società ETJCA SPA Xxxxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx, C.F.12720200158
Le parti convengono e stipulano quanto segue:
ART.1
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.
ART. 2 FINALITÀ ED OGGETTO DELL'APPALTO
Il presente contratto ha ad oggetto la fornitura del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato comprese le attività di ricerca, selezione, formazione e sostituzione del personale da somministrare, nello specifico per n.14 figure professionali: C1" - Istruttore Amministrativo/Tecnico e D1 –funzionario Amministrativo/Tecnico.
L’inquadramento farà riferimento al vigente contratto collettivo regionale di lavoro per il personale dipendente dell'Amministrazione regionale e degli enti strumentali della Regione Autonoma della Sardegna, da impiegare con contratti di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, presso “l'Agenzia regionale” della Regione Autonoma della Sardegna, secondo le esigenze dell'Amministrazione.
Si precisa che in fase di esecuzione del contratto, l'Agenzia regionale, provvederà di volta in volta a specificare il numero dei lavoratori da somministrare, in base alle esigenze dell'ente e comunque nel rispetto del limite di costo del lavoro indicato dall'aggiudicatario nell'offerta economica.
ART. 3 MODALITÀ' DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
“L'Agenzia regionale” procederà, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo
contrattuale, alla richiesta delle singole forniture di lavoro mediante apposita comunicazione scritta a firma del Direttore, con almeno cinque giorni lavorativi di preavviso.
La richiesta di somministrazione, potrà essere anticipata telefonicamente e dovrà essere trasmessa per via telematica o mediante telefax o a mezzo posta ai recapiti che saranno indicati nel contratto.
All'atto della richiesta dovrà essere fornita da parte dell'Agenzia regionale per il lavoro, la descrizione di ciascuna professionalità da somministrare, con l'indicazione della categoria contrattuale, le mansioni di destinazione ed i requisiti di esperienza necessari, nonché le modalità e la durata presunta della prestazione lavorativa, con specificazione dell'orario di lavoro, oltre che i dati relativi alla posizione e al tasso INAIL applicato ai lavoratori dell'amministrazione inquadrati nel medesimo livello retributivo.
ART.4 ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio dovrà essere reso presso la sede dell'Agenzia regionale” per il lavoro ubicata in Cagliari, nella Via Is Mirrionis n.195 e/o in eventuale trasferta secondo le esigenze manifestate dalla Direzione.
Il servizio dovrà essere svolto con la massima cura , in conformità a quanto previsto nella lettera di invito e in tutti gli atti di gara e della determina di aggiudicazione che la ditta affidataria dichiara di conoscere ed espressamente accettare previa sottoscrizione delle stesse, nonché dalle condizioni previste nel presente contratto.
L’agenzia xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx 00 (xxxxx) giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle prestazioni di somministrazione di lavoro di cui al presente contratto, il nominativo e i numeri telefonici (fisso e mobile) di uno o più referenti del servizio che dovrà/dovranno essere sempre reperibile/i almeno dalle ore 9,00 alle ore 18,00 di tutti i giorni per l’intera durata contrattuale.
La Ditta affidataria si impegna al pagamento diretto ai lavoratori somministrati della retribuzione dovuta in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento, nonché al versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali.
La Ditta affidataria si obbliga inoltre a fornire, dietro richiesta della Agenzia regionale, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell’inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata.
I lavoratori somministrati sono soggetti ad un trattamento economico corrispondente a quello previsto dal vigente CCRL - Contratto Collettivo Regionale di lavoro per il personale dipendente dell'Amministrazione, Enti, Istituti, Agenzie e Aziende Regionali ed eventuali contratti integrativi, per i lavoratori dipendenti di pari categoria, secondo le disposizioni vigenti al momento in cui è resa la prestazione lavorativa e sono vincolati alle disposizioni in materia di incompatibilità nel pubblico impiego in quanto applicabili.
La contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dal somministratore in favore dei lavoratori è quella prevista per i dipendenti delle aziende di somministrazione, mentre per la contribuzione INAIL si farà riferimento al tasso applicato ai lavoratori dell'Amministrazione inquadrati nel medesimo livello retributivo, come riportato nella singola richiesta di fornitura.
La maturazione di eventuali indennità di missione, indennità accessorie, rimborsi spese e buoni pasto spettanti al lavoratore, saranno comunicati di volta in volta al somministratore che provvederà a corrispondere i relativi compensi, salvo rimborso da parte dell'Amministrazione.
Il personale somministrato, dovrà essere già istruito e formato, a cura e spese del somministratore, in relazione alle competenze necessarie sulla base della categoria di inquadramento, dei profili professionali di destinazione e dell'esperienza richiesti.
Ogni lavoratore è sottoposto ad un periodo di prova, cosi come stabilito nel contratto collettivo delle società di somministrazione di lavoro temporaneo, fatto salvo quanto successivamente previsto nella "clausola di gradimento".
L’Agenzia ha facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l’esecuzione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni previste nel presente contratto; a tal fine, potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio. Il controllo sarà effettuato dall’Amministrazione attraverso un suo delegato cui spetta anche il coordinamento delle attività.
A tale scopo la ditta si impegna a consegnare all’Agenzia tutta la documentazione che da questa sarà ritenuta utile per l’effettuazione delle verifiche e dei controlli.
ART. 5 PERSONALE DA IMPIEGARE NEL SERVIZIO E PERIODO DI PROVA
II personale somministrato dovrà essere già istruito e formato, a cura del somministratore, in relazione alle competenze necessarie sulla base della categoria di inquadramento, delle mansioni di destinazione e dell'esperienza richiesta, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto esplicitato nella singola richiesta di somministrazione.
Ogni lavoratore è sottoposto ad un periodo di prova, cosi come stabilito nel contratto collettivo delie società di somministrazione di lavoro temporaneo, fatto salvo quanto successivamente previsto nella “clausola di gradimento".
Il lavoratore ha diritto a prestare l'opera lavorativa per l'intero periodo di assegnazione, salve le ipotesi di mancato superamento del periodo di prova, di comprovata ed effettiva inadeguatezza delle prestazioni rese o di sopravvenienza di una legittima causa di recesso o risoluzione del contratto o del singolo rapporto di lavoro.
ART.6 CLAUSOLA DI GRADIMENTO
“L'Agenzia regionale” si riserva la facoltà, anche oltre il periodo di prova, di presentare al somministratore richiesta scritta e motivata per giusta causa di sostituzione del lavoratore somministrato, nell'ipotesi di comprovata ed effettiva inadeguatezza delle prestazioni rese, con oneri di sostituzione a carico del somministratore.
ART. 7 PREZZO E SOGLIA MASSIMA DEL SERVIZIO
L'Agenzia potrà avvalersi del servizio reso da parte del somministratore fino alla concorrenza massima dell'importo di Euro 400.000,00.= diconsi (quattrocentomila/00), comprensivo del costo globale del lavoro e della maggiorazione percentuale offerta (oltre l'IVA dovuta per legge sulla percentuale di maggiorazione), la soglia massima del servizio fruibile da parte dell'Agenzia regionale, in relazione al contratto, dando atto che il
valore sopra indicato, ha la funzione esclusiva di indicare il limite massimo delle prestazioni eventualmente oggetto del servizio, ma non esclude che le prestazioni effettivamente richieste corrispondano ad un importo inferiore e pertanto, non costituisce nessun vincolo per l'amministrazione.
L’Agenzia si riserva la facoltà di attivare singoli contratti con durata inferiore allo standard in base alle effettive necessità.
Il superamento della soglia massima comporta il diritto per l'Agenzia regionale di recedere dal contratto con decorrenza immediata e il somministratore non potrà avanzare nessuna pretesa indennitaria o risarcitoria in ragione di ciò.
L’Agenzia si riserva, ai sensi dell’art. 11 del R.D. n. 2440/18.11.1923 (Legge sulla contabilità generale dello Stato), nel corso dell’esecuzione contrattuale, di variare, in relazione all’aspetto quantitativo, le prestazioni contrattuali, purché esse non superino il quinto dell'importo complessivo dell'appalto (in aumento o in diminuzione), senza che l’appaltatore possa sottrarsi a tale obbligo oppure pretendere particolari indennità.
Non sono previsti ulteriori emolumenti o rimborsi spese e il compenso effettivamente spettante per l'espletamento del servizio sarà quello indicato in sede di offerta economica.
Per "costo del lavoro orario", s’intende, la tariffa oraria (tabellare prevista dal CCRL per il personale dipendente dell'Amministrazione regionale della Sardegna e degli enti strumentali, in vigore alla data di presentazione dell'offerta economica), maggiorata dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie e festività soppresse, quota di T.F.R, oneri riflessi, indennità di amministrazione e buoni pasto, il tutto al netto di IVA. Devono in ogni caso intendersi ricompresi nella maggiorazione corrisposta al somministratore, i costi e qualsiasi onere, nessuno escluso, relativo ai seguenti elementi:
• Ricerca, selezione, formazione ed eventuale sostituzione del personale;
• Assicurazione di responsabilità civile per danni causati a terzi e all'ente;
• Visite mediche ed accertamenti preliminari all'assunzione;
• Utile e/o rischio d'impresa;
• Qualsiasi costo contrattuale non espressamente ricompreso nel "costo del lavoro orario" come sopra definito, ivi comprese assenze ulteriori e differenti rispetto a quelle relative alle ferie maturate (quali a titolo di esempio, senza che possa considerarsi l'elenco esaustivo: malattie, donazioni sangue, permessi studio, astensione obbligatoria, facoltativa e altri congedi straordinari, infortuni).
Gli aumenti delle retribuzioni dovuti a rinnovi contrattuali o ad altre disposizioni normative saranno posti a carico dell'Agenzia di somministrazione, senza che ciò possa comportare una variazione della percentuale di maggiorazione offerta in sede di gara.
ART. 8 DURATA DELL'APPALTO
La durata del servizio è stabilita in anni uno, con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto con riserva di rinnovo a insindacabile giudizio dell’Amministrazione, secondo la normativa vigente di legge.
I contratti di lavoro in corso di esecuzione alla data di scadenza dell'appalto sono comunque portati a compimento alle medesime condizioni stabilite dal presente invito e dal contratto.
ART.9 SICUREZZA SUL LAVORO E TUTELA DEI LAVORATORI
Il personale somministrato deve essere in regola con gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
In particolare il somministratore informa, ai sensi del D.lgs. 276/2003, art. 23 comma 5, i lavoratori somministrati sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformità alle disposizioni recate dal D. lgs. 81/2008, e successive modificazioni ed integrazioni.
E' fatto salvo l'obbligo per l'Agenzia regionale, di comunicare al somministratore le ipotesi in cui le mansioni lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici.
Tutti gli altri obblighi di prevenzione e protezione inerenti le attività lavorative prestate presso l'Agenzia regionale sono a carico dell'utilizzatore ai sensi del D. lgs. 81/2008 art. 3 comma 5.
Fermo restando quanto previsto dalla normativa nazionale per il rispetto degli obblighi a tutela dei lavoratori, si richiama l'applicabilità dei seguenti obblighi:
a) obbligo del somministratore di applicare o far applicare integralmente, nei confronti di tutti i lavoratori somministrati, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto;
b) obbligo per l'amministrazione appaltante di subordinare la stipula del contratto ed il pagamento dei corrispettivi, all'acquisizione del documento unico che attesti la regolarità contributiva e retributiva (D.U.R.C.) vale a dire del documento che certifica, in occasione di ogni pagamento ed alla conclusione dell'appalto, nonché in ogni altra situazione in cui debba essere accertata la regolarità contributiva, l'adempimento da parte degli operatori economici degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, quando dovuti, all'INPS, all'INAIL o alle casse edili.
ART. 10 OBBLIGHI RECIPROCI
Il somministratore e l'Agenzia regionale, si impegnano reciprocamente ad assumere i seguenti obblighi:
a) il somministratore è obbligato a corrispondere direttamente al prestatore di lavoro le retribuzioni dovute in base alla normativa di riferimento, nonché versare i contributi nella misura indicata dalla normativa e dalle indicazioni fornite all'atto delia richiesta;
b) l'Agenzia regionale per il lavoro, è tenuta a comunicare, tempestivamente e per iscritto, al somministratore qualsiasi elemento suscettibile di incidere sull'importo della retribuzione spettante al lavoratore, con conseguente adeguamento del corrispettivo;
e) La Ditta affidataria è obbligata ad informare i lavoratori, prima della stipula del contratto, sul contenuto normativo del D.lgs. n. 276/2003, del D.lgs. n.81/2008, del d.lgs. n.196/2003 e DPR 62/2013 (Codice comportamento dei dipendenti Pubblici), nonché del CCNL per i lavoratori temporanei. La Ditta affidataria sarà civilmente responsabile, in via esclusiva, dei danni a persone o cose che dovessero verificarsi nei confronti di terzi in esecuzione del servizio di somministrazione di lavoro prestato a favore dell’Amministrazione di cui al presente contratto.
f) L’Agenzia regionale è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni e pregiudizi causati alle persone e/o alle cose (beni immobili e mobili, anche registrati) e/o agli animali derivanti dallo svolgimento delle prestazioni di cui al presente contratto.
L’appaltatore assume, pertanto, espressamente a proprio carico il rischio completo ed incondizionato dell’esercizio del servizio, qualunque ne sia l’entità e la causa, ed è responsabile dei danni e dei pregiudizi che possono subire persone e cose/animali, all’interno o fuori dei locali delle strutture, per fatti od attività connessi con l’esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto. L'appaltatore è, altresì, esclusivamente responsabile dei danni arrecati a persone o cose appartenenti direttamente ed indirettamente alla propria organizzazione d’impresa e a tale titolo, l’appaltatore è obbligato a tenere indenne l’Amministrazione da qualsiasi pretesa o molestia e si assume tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali connessi.
A tal fine la ditta affidataria è tenuta a presentare in sede di stipula del presente contratto copia di una propria copertura assicurativa di:
• Responsabilità Civile verso Terzi (RCT):
per danni arrecati a terzi (soggetti giuridici, persone, cose immobili, mobili anche registrate, animali) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività e prestazioni di servizio inerenti il presente appalto comprese tutte le operazioni, attività inerenti, accessorie complementari, nessuna esclusa né eccettuata, con espressa manleva a favore dell’Agenzia Regionale e/o rinuncia alla rivalsa nei confronti dell’Agenzia regionale in caso di danno a terzi, per fatti ascrivibili alla ditta affidataria.
- Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO):
La copia della polizza n. , è allegata al presente contratto di cui fa parte integrante e sostanziale, e
dovrà essere rinnovata per tutta la durata del servizio .
La quietanza di intervenuto pagamento del premio dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa al fine di verificare il permanere della validità del contratto nel corso della durata del servizio. Non saranno accettate esclusioni o indicazione di rischi non compresi che incidano in modo sostanziale sul contenuto della garanzia così come richiesta nei suoi requisiti minimi di copertura tenuto conto della natura e della tipologia del servizio oggetto di appalto.
g) Garanzie inerenti la corretta esecuzione del contratto. Cauzione definitiva
A garanzia della regolare esecuzione delle attività previste nel presente contratto e dalla lettera di invito ed in particolare del tempestivo pagamento degli oneri delle prestazioni dei lavoratori, l’agenzia costituisce, una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale, ridotta nella misura del 50% ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. n. 163/2006 per fissata in euro 20.000,00.= mediante fideiussione bancaria o assicurativa intestata all’Agenzia regionale per il lavoro. Tale compimento garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti anche per quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali: l’Agenzia regionale avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l’applicazione delle stesse. Fermo quanto previsto dall’art. 113 co. 3 del d.lgs. n. 163/2006, qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l’Agenzia dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione. La garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata secondo il disposto dell’art. 113 co. 3 del D.lgs. n. 163/2006. In ogni caso il garante sarà liberato solo previo consenso espresso in forma scritta dall’Amministrazione.
Art.11 .TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il contraente in indirizzo è tenuto, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 Agosto n.136 e successive modifiche ed integrazioni. In particolare, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente è obbligato ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi alla commessa pubblica devono essere registrati sui conti correnti dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. I contraenti sono obbligati a comunicare all’amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro
accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Nello stesso termine i contraenti devono comunicare all’amministrazione le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su ciascuno dei conti correnti dedicati e provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. I contraenti sono tenuti ad inserire una clausola concernente la tracciabilità dei flussi finanziari anche nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla commessa pubblica.Alla luce di quanto sopra Vi facciamo presente che il pagamento delle prestazioni richieste avverrà a mezzo bonifico bancario intestato alla Vs. società, previa emissione di fattura, intestata all’Agenzia regionale per il lavoro, Xxx Xx Xxxxxxxxx x.000, Xxxxxxxx – Codice fiscale 92028890926.
ART.12 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
E' fatto espresso divieto all'affidatario di cedere in tutto o in parte il contratto, nonché di affidarne l'esecuzione totale a soggetti terzi.
ART.13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il presente contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nel caso di grave inosservanza delle condizioni, impegni e obblighi stabiliti nel presente contratto e/o contenuti nell’offerta presentata.
La parte che intenda avvalersi della presente clausola è tenuta a darne motivata comunicazione all’altra mediante raccomandata a mani o postale a.r..
La risoluzione produce effetti a partire dal primo giorno lavorativo successivo alla comunicazione.
ART.14 DIRITTO DI RECESSO
E' in ogni caso fatta salva per ciascuna delle parti la facoltà di recedere dal contratto con un preavviso di quindici giorni, nelle seguenti ipotesi:
- revoca per sopravvenuta carenza di interesse pubblico per la fornitura del servizio;
- giustificati motivi o giusta causa inerenti l’esercizio della prestazione del servizio;
- L’Agenzia si riserva inoltre la facoltà di recedere dal contratto in caso di sopravvenienza eventuale di convenzioni Consip che risultino più convenienti rispetto a quelle convenute con la ditta affidataria.
La parte che intenda avvalersi della presente clausola è tenuta a darne motivata comunicazione all’altra mediante raccomandata a mani o postale a.r.
Il recesso produce effetti a partire dal quindicesimo giorno di calendario successivo alla comunicazione.
Qualora la ditta affidataria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista, senza giustificato motivo o giusta causa, l'Agenzia si rivarrà su tutto il deposito cauzionale definitivo, a titolo di risarcimento danni.
ART. 15 PENALI
Il mancato rispetto dei termini e delle modalità di fornitura dei servizi così come descritti nella presente lettera d’invito e fissate di volta in volta con l’Agenzia regionale comporta, previa contestazione formale degli addebiti ed esame delle controdeduzioni formulate dall'affidatario, l'applicazione di una penale giornaliera, il cui importo è pari ad € 40,00.= (quaranta/00), per ogni giorno di ritardo a seguito delle indicazioni dell’Agenzia, rispetto alla tempistica contrattuale.
ART. 16 STIPULA DEL CONTRATTO
La stipula del contratto è subordinata alla presentazione, da parte del soggetto definitivamente aggiudicatario:
a) della cauzione definitiva, costituita nei termini e con le modalità di cui all'art.113 del D.lgs. n.163/2006. Con l'aggiudicatario definitivo, verrà stipulato un contratto del quale faranno parte integrante e sostanziale, l'Offerta Economica, l’Avviso esplorativo, la Determinazione a contrarre e le Dichiarazioni sostitutive, allorché non materialmente allegati.
ART.17 RISERVATEZZA
I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara dai concorrenti saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di gara e della eventuale e successiva stipula e gestione del contratto di incarico secondo le modalità e le finalità di cui al D.lgs. 196/2003.
ART. 18 FORO COMPETENTE
Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra l’Agenzia regionale e il somministratore in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto sarà deferita all'Autorità giudiziaria, foro di Cagliari, con esclusione del giudizio arbitrale.
ART. 19 PAGAMENTI E CESSIONI DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO
Il pagamento, in assenza di formali contestazioni, sarà disposto dal Committente entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura, quale risultante dal Protocollo in arrivo dell'Agenzia regionale per il lavoro.
Ai sensi del terzo comma dell’art. 4 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e successive modifiche ed integrazioni, sull’importo netto delle fatture, verrà operata una ritenuta pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento). Le ritenute verranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale dell’affidamento, a seguito della verifica da parte dell’Agenzia regionale della regolare esecuzione dell’incarico e acquisizione del documento unico di regolarità contributiva, che non evidenzi inadempienze.
La fattura dovrà contenere il riferimento analitico e dettagliato alle seguenti voci:
• il numero di ore fatturate per ogni singola unità in servizio da identificarsi con il numero e la data della singola richiesta di somministrazione;
• le eventuali ulteriori somme dovute (qualora previste dal presente contratto);
• la misura della percentuale di maggiorazione.
Il termine di pagamento sarà sospeso a seguito di formale e motivata comunicazione, anche a mezzo fax o per via telematica, da parte dell'Agenzia regionale per il lavoro qualora:
- nella fattura difettino i requisiti sopra riportati;
- la fattura non sia regolare dal punto di vista fiscale;
- le condizioni economiche non corrispondano a quanto pattuito;
- il servizio effettuato o la fornitura resa risultino difformi dalla richiesta di somministrazione.
I termini di pagamento rimarranno sospesi fino alla regolarizzazione del documento o ad avvenuta cessazione della causa di sospensione. Si precisa che ai sensi della vigente normativa, prima di provvedere ad ogni singolo pagamento, l'Agenzia regionale è tenuta a verificare il possesso e la regolarità del Modello D.U.R.C., in mancanza del quale l'Agenzia regionale sarà tenuta alla sospensione del pagamento del corrispettivo, sino al venir meno della irregolarità riscontrata. Si evidenzia inoltre che il pagamento risulta comunque subordinato agli adempimenti di cui all'art. 48 bis comma 1° de l DPR 602/1973. La cessione dei crediti derivanti dal contratto è regolata dall'art. 117 del D.lgs. n. 163/2006; ove l'amministrazione determini di accogliere la richiesta di cessione del credito formulata dal somministratore questi è obbligato a specificare, di volta in volta, le fatture oggetto della cessione.
ART. 20 CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
E' fatto divieto al somministratore di cedere o subappaltare, in tutto o in parte, il contratto e le obbligazioni da esso derivanti, a pena di decadenza dell'aggiudicazione.
ART. 21 VERIFICHE E CONTROLLI SULLA CONFORMITÀ' DEL SERVIZIO
L'Agenzia regionale, si riserva la più ampia ed insindacabile facoltà dì effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte del somministratore degli obblighi assunti.
Qualora dal controllo qualitativo e/o quantitativo del servizio dovessero risultare difformità rispetto a quanto previsto nella lettera di invito, nell'offerta presentata, nel presente contratto o nella singola richiesta di
somministrazione, il somministratore sarà invitato con comunicazione scritta, trasmessa anche via telefax o telematica, ad eliminare le disfunzioni rilevate e/o a formulare le proprie controdeduzioni entro un congruo termine non inferiore a quarantotto ore, decorso il quale l'Agenzia regionale avrà facoltà di applicare le penali di cui art.13 salvo che le controdeduzioni formulate non siano obiettivamente giustificative dell'accaduto.
ART. 22 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
L'azione disciplinare nei confronti dei prestatori dì lavoro verrà esercitata dal somministratore, anche tenuto conto dei contenuti del Codice disciplinare, allegato e del CCRL, fermo restando l'obbligo dell'Agenzia regionale di comunicare tempestivamente gli elementi posti a fondamento di una eventuale contestazione disciplinare ai sensi dell'art. 7 della legge 300/70. Il somministratore è comunque tenuto a tenere informata l'Agenzia regionale per il lavoro di qualsiasi aspetto disciplinare che riguardi i lavoratori somministrati. Gli oneri e le conseguenze di un eventuale contenzioso disciplinare sono a carico del somministratore, salvo il caso in cui gli elementi forniti dall'Agenzia regionale per il lavoro risultino non corrispondenti al vero.
ART. 23 RIFUSIONE DANNI E SPESE
Fermo quanto disposto dall’art.15 in materia di penali, per ottenere il rimborso delle spese e la rifusione dei danni, nonché per l'applicazione di penali, l'Agenzia regionale per il lavoro potrà eventualmente anche rivalersi, mediante trattenute, sui crediti del somministratore. Tutte le spese di contratto, compreso bollo e registrazione, sono a completo carico del somministratore.
ART. 24 TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell’art. 13 del D. lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che:
1. Il trattamento dei dati forniti dagli operatori economici partecipanti al presente procedimento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dei procedimenti amministrativi ad esso inerenti. In particolare essi non saranno soggetti a diffusione né ceduti a terzi ed il loro trattamento è destinato esclusivamente all'espletamento delle attività istituzionali ed a comunicazioni e notizie inerenti il procedimento in questione, nei limiti di cui agli art. 18-19 del D.lgs. 196/2003;
2. Il trattamento sarà svolto, anche con l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, da parte dell’Agenzia regionale per il lavoro e dei propri dipendenti o collaboratori incaricati ed i dati raccolti saranno archiviati presso l’archivio cartaceo dell’Agenzia regionale
oltre che inseriti in un’apposita banca dati elettronica detenuta e gestita dall’Agenzia regionale per il lavoro;
3. Il conferimento di dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività connesse al procedimento e l’eventuale opposizione da parte dell’interessato al conferimento dei dati personali comporta
l’impossibilità di partecipare alla procedura;
4. L’art. 7 del Codice Privacy conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; l’interessato ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.
A tal fine si comunica che titolare del trattamento è l’Agenzia regionale per il lavoro della regione Autonoma della Sardegna in persona del Dirigente in carica.
ART. 25 NORME FINALI
Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti, che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente, nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto;
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente capitolato si fa riferimento alle norme di legge in vigore, in quanto applicabili.
Tutte le comunicazioni scritte tra le parti, successive alla sottoscrizione del presente accordo, salvo che sia prescritta una forma diversa dalla legge o dal presente contratto, saranno redatte in lingua italiana e potranno essere trasmesse ai seguenti recapiti:
indirizzo: Agenzia regionale per il lavoro, xxx Xx Xxxxxxxxx x.000, 00000 XXXXXXXX telefax: 070/6067917
e-mail: xxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxxxxx.xx - PEC: xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx Letto, confermato si sottoscrive per accettazione
Cagliari, li
Per l'Agenzia regionale per il lavoro Per ETJCA SPA
Il Direttore Il Legale Rappresentante
particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 4 (esecuzione del servizio), Articolo 6 (clausola di gradimento), Articolo 7 (prezzo e soglia massima del servizio), art. 9 (sicurezza sul lavoro e tutela dei lavoratori), art. 10 (obblighi reciproci), art. 12 (divieto di cessione del contratto), art 13 (risoluzione del contratto), art 14 (diritto di recesso), art. 15 (penali), art. 18 (Foro competente), art 19 (pagamenti e cessioni dei crediti derivanti da contratto), art. 20 ( cessione del contratto e
subappalto), art 23 (rifusione danni e spese), art. 25 (norme finali).
Milano, li _ _
Per l'Agenzia regionale per il lavoro
Il Direttore
Per ETJCA SPA
Il Legale Rappresentante
Il sottoscritto, quale procuratore e legale rappresentante della società ETJCA S.p.a. dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli arti 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in