SENATO DELLA REPUBBLIC A
SENATO DELLA REPUBBLIC A
XIX L EGISLATURA
N. 6
ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE
Schema di decreto legislativo recante disposizioni di adeguamento delle procedure di contrattazione per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonche´ per l’istituzione delle relative aree negoziali per i dirigenti
(Parere ai sensi dell’articolo 16, commi 1, lettere d) ed e), e 2, della legge 28 aprile 2022, n. 46)
(Trasmesso alla Presidenza del Senato l’11 novembre 2022)
Schema di decreto legislativo recante «Disposizioni di adeguamento delle procedure di contrattazione per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché per l’istituzione delle relative aree negoziali per i dirigenti, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettere d) ed e), della legge 28 aprile 2022, n. 46.».
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
La legge 28 aprile 2022, n. 46 [di seguito legge], recante «Norme sull’esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare», ha conferito al Governo la delega ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore, uno o più decreti legislativi volti a disciplinare le seguenti materie:
- particolari limitazioni all’esercizio dell’attività sindacale in attività operativa, addestrativa, formativa e esercitativa, anche fuori del territorio nazionale o a bordo di unità navali [decreto legislativo su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per Pubblica Amministrazione, sentite le associazioni rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell’articolo 9, commi 15 e 16];
- coordinamento normativo delle disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 e del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi indicati all’articolo 16, comma 1, della legge:
⮚ abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare [lettera a)];
⮚ novellazione del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine di inserirvi le disposizioni della legge n. 46 del 2022 [lettera b)];
⮚ modificazioni e integrazioni normative necessarie per il coordinamento delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti con le norme della legge n. 46 del 2022 [lettera c)];
⮚ semplificazione e maggiore efficienza delle procedure di contrattazione del comparto sicurezza e difesa, attraverso la previsione di un primo livello di negoziazione nel quale regolare gli aspetti comuni a tutte le Forze armate e le Forze di polizia a ordinamento militare, nonché di un secondo livello attraverso cui regolare gli aspetti più caratteristici delle singole Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, ivi compresa la distribuzione della retribuzione accessoria e di produttività [lettera d)];
⮚ istituzione di un'area negoziale per il personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nel rispetto del principio di equiordinazione con le Forze di polizia a ordinamento civile e nel rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente per la sua attuazione [lettera e)].
Il presente decreto viene adottato in attuazione delle deleghe di cui alle lettere d) ed e) dell’articolo 16, comma 1.
Non vengono esercitate invece le restanti deleghe in quanto sussistono i seguenti motivi ostativi di carattere tecnico-giuridico:
⮚ le deleghe di cui alla lettera a) e alle connesse lettere b) e c) dell’articolo 16 presuppongono che il neo introdotto sistema delle associazioni sindacali risulti avviato in maniera compiuta, attraverso il riconoscimento della rappresentatività a livello nazionale. Il legislatore, infatti, all’articolo 19, comma 2, della legge ha previsto la prosecuzione del mandato dei delegati della rappresentanza militare anche oltre la data di entrata in vigore della legge, fino all'entrata in vigore del primo decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera b), della legge, al fine di
consentire la partecipazione alle procedure di concertazione, se in corso. Al momento, quindi, non è possibile attuare il coordinamento normativo abrogando la rappresentanza militare e la legge n. 46 del 2022. Il mancato esercizio delle deleghe comunque non pregiudica l’esercizio della libertà sindacale, poiché la stessa risulta garantita dalla permanenza in vigore della predetta legge;
⮚ la delega di cui all’articolo 9, commi 15 e 16, relativo al decreto legislativo riguardante le limitazioni all’esercizio dell’attività sindacale in attività operativa, addestrativa, formativa e esercitativa, prevede che debbano essere sentite le associazioni rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13 della legge1. Considerato il breve lasso di tempo, nessuna delle 5 associazioni sinora iscritte all’albo del Ministero della difesa ha raggiunto le percentuali minime di iscritti per essere riconosciuta rappresentativa da parte del competente Ministro per la Pubblica Amministrazione.
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Il presente provvedimento, composto di tre articoli, è inteso:
⮚ ad adeguare le procedure di contrattazione per il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate, apportando modifiche e integrazioni al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 [delega di cui all’articolo 16, comma 1, lettera d)];
⮚ a istituire le aree negoziali per il personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate, apportando modifiche e integrazioni all'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 [delega di cui all’articolo 16, comma 1, lettera e)].
Le disposizioni ivi previste introducono, per il personale delle Forze armate e per il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare, istituti e procedure di contrattazione secondo modelli analoghi a quelli in vigore per il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile, nel rispetto della specificità dei rispettivi ordinamenti.
In particolare, l’articolo 1, riguardante l’adeguamento delle procedure di contrattazione per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, al comma 1, lettera a), interviene sull’articolo 2 del decreto legislativo n. 195 del 1995, disponendo:
1 «Art. 13. Rappresentatività - 1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono considerate rappresentative a livello nazionale, ai fini delle attività e delle competenze specificamente individuate dalla presente legge, quando raggiungono un numero di iscritti almeno pari al 4 per cento della forza effettiva complessiva della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare. Qualora l'associazione professionale a carattere sindacale sia invece costituita da militari appartenenti a due o più Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare, la stessa dovrà avere una rappresentatività non inferiore al 3 per cento della forza effettiva in ragione della singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare, rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si renda necessario determinare la rappresentatività delle associazioni medesime.
2. Qualora l'associazione costituita da militari appartenenti a due o più Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare non raggiunga la quota minima di rappresentatività del 3 per cento in ciascuna delle Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare, essa è rappresentativa nelle sole Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare nelle quali raggiunge la quota minima del 4 per cento.
3. Ai fini della consistenza associativa, sono conteggiate esclusivamente le deleghe per un contributo sindacale non inferiore allo 0,5 per cento dello stipendio.
4. Ai fini del calcolo della consistenza associativa, la forza effettiva complessiva delle Forza armata e della Forza di polizia a ordinamento militare si calcola escludendo il personale che, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, non può aderire alle associazioni sindacali.
5. In via transitoria, le quote percentuali di iscritti previste dal comma 1 sono ridotte:
a) di 2 punti percentuali, limitatamente ai primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
b) di 1 punto percentuale, decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e per i successivi quattro anni.
6. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, sono riconosciute le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale, in possesso dei requisiti di cui al presente articolo.».
⮚ l’aggiornamento della denominazione dei Ministeri citati al comma 1, lettera A), e la soppressione dei riferimenti al Corpo forestale dello Stato in quanto assorbito nell’Arma dei carabinieri ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;
⮚ la sostituzione del comma 1, lettera B), e del comma 2, al fine di introdurre, in analogia a quanto già previsto per le Forze di polizia a ordinamento civile dal comma 1, lettera A), disposizioni riguardanti le delegazioni preposte alla stipula degli accordi sindacali, che risultano così composte, come peraltro già stabilito dall’articolo 11 della legge2:
• in riferimento alle Forze di polizia a ordinamento militare:
- per la parte pubblica, dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri della difesa e dell’economia e delle finanze, o Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell’ambito della delegazione dei Ministri della difesa e dell’economia e delle finanze, i Comandanti generali dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza;
- per la parte sindacale, dai rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, individuate ai sensi dell’articolo 13 della legge3. Le associazioni professionali a carattere sindacale interforze partecipano alla delegazione sindacale con rappresentanti appartenenti alla Forza di polizia a ordinamento militare di cui sono rappresentative.
• in riferimento alle Forze armate:
- per la parte pubblica, dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, con la partecipazione, nell'ambito della delegazione del Ministro della difesa, del Capo di stato maggiore della difesa o suo rappresentante, accompagnato dai Capi di stato maggiore delle Forze armate o loro rappresentanti;
- per la parte sindacale, dai rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale delle Forze armate, individuate ai sensi dell’articolo 13 della legge. Le associazioni professionali a carattere sindacale interforze partecipano alla
2 Art. 11. Procedure di contrattazione - 1. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13 sono attribuiti i poteri negoziali al fine della contrattazione nazionale di comparto. La medesima procedura si applica alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare negli ambiti riservati all'amministrazione di appartenenza, per tutto il personale militare in servizio e in particolare con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e all'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dall'articolo 5, comma 5, della presente legge.
2. Le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale militare sono stabilite dalla presente legge e si concludono con l'emanazione di distinti decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze armate e il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare.
3. I decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 2 sono emanati a seguito di accordi sindacali stipulati dalle seguenti delegazioni:
a) per la parte pubblica: una delegazione composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, il Capo di stato maggiore della difesa o un suo rappresentante, accompagnato dai Capi di stato maggiore delle Forze armate o loro rappresentanti, per l'accordo concernente il personale delle Forze armate, e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, per l'accordo concernente il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare;
b) per la parte sindacale: una delegazione sindacale composta da rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione secondo i criteri stabiliti dall'articolo 13. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali sono composte dai rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale.
4. Sono oggetto di contrattazione le seguenti materie:
a) per le Forze armate, le materie di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;
b) per le Forze di polizia a ordinamento militare, le materie di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
3 Vedi nota 1.
delegazione sindacale con rappresentanti appartenenti alla Forza armata di cui sono rappresentative.
⮚ l’abrogazione del comma 3, poiché reca disposizioni concernenti le procedure per la disciplina dei contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia a ordinamenti militare e delle Forze armate attraverso il sistema della “concertazione” con la Rappresentanza militare, che la legge ha sostituito con il sistema della “contrattazione” con le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.
La lettera b) modifica l’articolo 4 del decreto legislativo n. 195 del 1995, riguardante la contrattazione delle Forze di polizia a ordinamento militare, disponendo:
⮚ l’inserimento tra le materie oggetto di contrattazione, in analogia a quanto previsto dall’articolo 2 per le Forze di polizia a ordinamento civile e come disposto dall’articolo 9, comma 4, della legge, delle seguenti materie:
- il contingente massimo dei distacchi autorizzabili per ciascuna Forza di polizia a ordinamento militare, nonché il numero massimo annuo dei permessi retribuiti per i rappresentanti delle associazioni rappresentative;
- la misura dei permessi e delle aspettative sindacali non retribuiti che possono essere concessi ai rappresentanti sindacali;
⮚ la sostituzione del comma 2, prevedendo che l’attività di informazione e di consultazione sia disciplinata con il regolamento di cui all’articolo 16, comma 3, della legge, come espressamente stabilito dall’articolo 12 della legge4;
⮚ la sostituzione del comma 3, prevedendo che nelle materie non oggetto di contrattazione resti comunque ferma l’autonomia decisionale delle amministrazioni, come già stabilito dall’articolo 3, comma 3, per le Forze di polizia a ordinamento civile.
La lettera c) interviene sull’articolo 5 del decreto legislativo n. 195 del 1995, riguardante la contrattazione delle Forze armate, replicando, in tale ambito, le disposizioni già introdotte dalla lettera
b) con riferimento alla contrattazione delle Forze di polizia a ordinamento militare.
Relativamente alle modifiche riferite agli articoli 4 e 5 decreto legislativo n. 195 del 1995, rimane fermo che, in base all’articolo 6 del medesimo decreto, restano esclusi dalla contrattazione gli ambiti individuati dall’articolo 2, comma 4, della legge 6 marzo 1992, tra i quali la disciplina dei trattamenti economici accessori connessi con il servizio all’estero, che restano pertanto disciplinati dalla legge.
La lettera d) modifica l’articolo 7 del decreto legislativo n. 195 del 1995, concernente le procedure di contrattazione, disponendo:
⮚ l’aggiornamento della denominazione del Ministro della funzione pubblica, ora Ministro per la pubblica amministrazione;
⮚ la sostituzione degli organi della Rappresentanza militare, ove previsti, con le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari;
⮚ la sostituzione degli schemi di provvedimento riferiti al “sistema della concertazione”, ove previsti, con gli accordi sindacali;
⮚ l’inserimento dei commi 3-bis e 3-quater, prevedendo lo svolgimento delle trattative tra i rappresentanti delle associazioni sindacali tra militari legittimate a parteciparvi e i rappresentanti dei Comandi generali dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza ovvero dello
4 «Art. 12. Obblighi informativi - 1. Le amministrazioni militari del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze comunicano alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13 il contenuto delle circolari e delle direttive da emanare con riferimento alle materie indicate nell'articolo 5, comma 2. A tal fine, con il regolamento di cui all'articolo 16, comma 3, sono disciplinate le procedure di informazione e consultazione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13.».
Stato maggiore della difesa e la conclusione delle stesse con la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale, rispettivamente, per le Forze di polizia a ordinamento militare e per le Forze armate, come previsto per le Forze di polizia a ordinamento civile;
⮚ l’inserimento dei commi 3-ter e 3-quinquies, prevedendo, secondo quanto stabilito dal principio di delega di cui alla lettera d) dell’articolo 16, comma 1, della legge, lo svolgimento delle trattative attraverso due livelli di negoziazione riferiti, il primo, agli aspetti comuni alle Forze di polizia a ordinamento militare ovvero alle Forze armate, il secondo, agli aspetti più caratteristici delle singole Forze di polizia a ordinamento militare ovvero delle singole Forze armate, compresa la distribuzione della retribuzione accessoria e di produttività;
⮚ l’abrogazione dei commi 5, 6, 7, 8 e 9, in quanto riguardanti le procedure per formulazione dello schema di provvedimento concernente il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate attraverso il sistema della “concertazione” con gli organi della Rappresentanza militare;
La lettera e) modifica l’articolo 8 del decreto legislativo n. 195 del 1995, riguardante le procedure di raffreddamento dei conflitti, prevedendo:
⮚ l’aggiornamento della denominazione del Ministro della funzione pubblica, ora Ministro per la pubblica amministrazione;
⮚ la sostituzione degli organi della Rappresentanza militare con le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative;
⮚ la sostituzione dei riferimenti alla “concertazione” con gli accordi sindacali.
La lettera f) modifica l’articolo 8-bis del decreto legislativo n. 195 del 1995, in materia di consultazione delle rappresentanze del personale, sostituendo gli organi della Rappresentanza militare con le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative.
I commi 2 e 3 prevedono disposizioni transitorie intese a consentire il passaggio dal sistema basato sulla “concertazione” con la Rappresentanza militare al nuovo sistema basato sulla “contrattazione” con le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.
Tale passaggio, infatti, è condizionato dalla sussistenza di sodalizi che, ai sensi dell’articolo 13 della legge, possano essere riconosciuti rappresentativi a livello nazionale con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e, in quanto tali, siano legittimati a partecipare alle nuove procedure di contrattazione. Ciò, come già previsto, peraltro, dall’articolo 19, comma 2, della legge, il quale dispone che i delegati della rappresentanza militare, il cui mandato è in corso alla data di entrata in vigore della legge, restano in carica e proseguono l'attività di competenza, compresa la partecipazione alle procedure di concertazione per il rinnovo del contenuto del rapporto di impiego del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, se in corso, ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, fino all'entrata in vigore del primo decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera b), della legge, ovvero, se successiva, fino alla conclusione dei lavori per la formulazione dello schema di provvedimento ai sensi dell'articolo 7, commi 5, 6, 7 e 8, del medesimo decreto legislativo n. 195 del 1995,.
Pertanto, è prevista la disciplina transitoria di seguito riportata:
- le disposizioni recanti le modifiche del decreto legislativo n. 195 del 1995, di cui al presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di adozione del primo decreto del Ministro per la pubblica amministrazione citato;
- alle procedure di concertazione per il rinnovo del contenuto del rapporto di impiego del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare in corso a tale data si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 195 del 1995 vigenti fino alla medesima data.
L’articolo 2 reca la disciplina per l’istituzione dell’area negoziale per il personale dirigente, rispettivamente, delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, secondo quanto
stabilito dal principio di delega di cui alla lettera e) dell’articolo 16, comma 1, della legge, nei limiti previsti dall’articolo 465 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, per l’area negoziale del personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento civile.
In particolare, al comma 1, la lettera a) integra l’articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017, inserendo il comma 1-bis, il quale prevede l’istituzione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo comma, delle aree negoziali per il personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e per il personale dirigente delle Forze armate, con le medesime limitazioni previste dal comma 1 per il personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento civile.
La lettera b) modifica il comma 3 dell’articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017, al fine di coordinare le relative disposizioni con quelle introdotte dal presente articolo, precisando che
5 «Art. 46. Disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate -
1. Per i dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituita un'area negoziale, limitata agli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e ai trattamenti accessori, di cui al comma 2, nel rispetto del principio di sostanziale perequazione dei trattamenti dei dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, ferme restando la peculiarità dei rispettivi ordinamenti e le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
2. Le materie oggetto delle procedure negoziali per il personale dirigente civile e militare sono:
a) il trattamento accessorio:
b) le misure per incentivare l'efficienza del servizio;
c) il congedo ordinario, il congedo straordinario o le licenze;
d) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia o l'aspettativa per infermità e per motivi privati;
e) i permessi brevi per esigenze personali;
f) le aspettative i distacchi e i permessi sindacali;
g) il trattamento di missione e di trasferimento;
h) i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale;
i) i criteri di massima per la gestione degli enti di assistenza del personale.
3. L'accordo sindacale per le materie di cui al comma 2 è stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale dirigente della Polizia di Stato e di quello del Corpo di polizia penitenziaria, individuate con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentatività sindacale, misurata, con esclusivo riferimento al solo personale dirigente, tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale, anche ai fini del riconoscimento di una proporzionale aliquota di aspettative e di permessi per motivi sindacali; le modalità di espressione del dato elettorale, le relative forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale, con apposito accordo, recepito, con decreto del Presidente della Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore il predetto decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione tiene conto del solo dato associativo. L'accordo è recepito con decreto del Presidente della Repubblica.
4. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze, nonché il Ministro della difesa, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità attuative di quanto previsto dal commi 2 e 3, attraverso l'applicazione, in quanto compatibili, delle procedure perviste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, con esclusione della negoziazione decentrata e delle modalità di accertamento della rappresentatività sindacale.
5. All'attuazione del comma 3 si provvede nei limiti della quota parte di risorse destinate alla rivalutazione del trattamento accessorio del personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento civile, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.
448. In relazione a quanto previsto in attuazione dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, per gli anni dal 2018 al 2023 non si applicano le disposizioni di cui al precedente periodo.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri della semplificazione e della pubblica amministrazione, della difesa e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno e della giustizia, possono essere estese al personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e a quello delle forze armate, anche attraverso eventuali adattamenti tenuto conto delle peculiarità funzionali, le disposizioni adottate in attuazione di quanto previsto dal comma 3, al fine di assicurare la sostanziale perequazione dei trattamenti economici accessori e degli istituti normativi dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate con quelli dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti della quota parte di risorse destinate alla rivalutazione del trattamento accessorio del personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. In relazione a quanto previsto in attuazione dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, per gli anni dal 2018 al 2023 non si applicano le disposizioni di cui al precedente periodo.
7. Fino all'adozione, rispettivamente, del primo decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui al comma 1 e del decreto di cui al comma 6, al personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile ed a quello delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.».
l’accordo sindacale ivi previsto è riferito al personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamenti civile.
La lettera c) introduce i commi 3-bis e 3-ter all’articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017, i quali, in analogia a quanto disposto dal comma 3 del medesimo articolo per le Forze di polizia a ordinamento civile, sono volti a disciplinare, rispettivamente, per le Forze di polizia ad ordinamento militare e per le Forze armate, la composizione delle delegazioni trattanti, sia per la parte pubblica che per quella sindacale, ai fini della stipula dell’accordo sindacale relativo alle materie oggetto delle procedure negoziali elencate al comma 2 dell’articolo 46.
In particolare, si prevede che la delegazione sindacale è composta dai rappresentanti di livello dirigenziale delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale anche del personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare ovvero delle Forze armate, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i Ministri della difesa e dell’economia e delle finanze, secondo i criteri di cui all’articolo 13 della legge, riferendo le misure percentuali ivi previste per il calcolo della consistenza associativa al solo personale dirigente. Ciò allo scopo di consentire la partecipazione all’area negoziale in argomento solo ai sodalizi che risultino effettivi portatori degli interessi dei dirigenti, i quali devono peraltro costituire una parte significativa del personale rappresentato. Tale previsione - come richiesto dal principio di delega di cui all’articolo 16, comma 1, lettera e), della legge - risulta in linea con il menzionato comma 3 dell’articolo 46, il quale affida la stipula dell’accordo sindacale relativo ai dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento civile a una delegazione sindacale composta da “rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale dirigente della Polizia di Stato e di quello del Corpo di polizia penitenziaria”, la cui rappresentatività viene misurata “con esclusivo riferimento al solo personale dirigente”. Per le associazioni professionali a carattere sindacale interforze è prevista la partecipazione alla delegazione sindacale di rappresentanti di livello dirigenziale appartenenti alla Forza di polizia a ordinamento militare, ovvero alle Forze armate, di cui sono rappresentative.
Le lettere d) ed e) integrano, rispettivamente, il comma 4 e il comma 5 dell’articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017, estendendo alle aree negoziali del personale dirigente delle Forze armate e del personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento militare le disposizioni previste per le Forze di polizia a ordinamento civile concernenti la definizione delle modalità attuative e le risorse finanziarie.
La lettera f) integra il comma 6 dell’articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017, al fine di continuare ad applicare le relative disposizioni fino all’adozione dei decreti del Ministro per la pubblica amministrazione, di cui ai commi 3-bis e 3-ter. Tali disposizioni prevedono l’estensione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, al personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare di quanto previsto dagli accordi sindacali per il personale dirigente delle Forze di polizia ordinamento civile.
La lettera g) integra il comma 7 dell’articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017, prevedendo tra gli atti in mancanza dei quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anche il primo decreto di recepimento delle procedure negoziali relative al personale dirigente delle Forze armate e al personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento militare.
L’articolo 3, recante disposizioni relative all’invarianza finanziaria, al comma 1, in linea con quanto stabilito dall’articolo 16, comma 6, della legge, dispone che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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Schema di decreto legislativo recante «Disposizioni di adeguamento delle procedure di contrattazione per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché per l’istituzione delle relative aree negoziali per i dirigenti, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettere d) ed e), della legge 28 aprile 2022, n. 46.».
RELAZIONE TECNICA
Le disposizioni di cui all’articolo 1 si limitano ad adeguare le procedure di contrattazione per il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate, apportando modifiche e integrazioni al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, nel rispetto del criterio di delega di cui all’articolo 16, comma 1, lettera d) della legge 28 aprile 2022, n. 46. Si tratta quindi di norme a carattere procedurale che non sono suscettibili di generare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica poichè all’attuazione delle stesse si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
L’istituzione delle aree negoziali per il personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate prevista dall’articolo 2 è stata effettuata nel rispetto dei criteri di delega di cui all’articolo 16, comma 1, lettera e) della legge 28 aprile 2022, n. 46, il quale prevede esplicitamente che tale istituzione avviene nel rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 e nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente per la sua attuazione. Anche tali disposizioni quindi non sono suscettibili di generare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica poiché all’attuazione delle stesse si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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Ministero
dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento della Ragioneria generale dello stato
VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA
La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.
Il Ragioniere Generale dello Stato Firmato digitalmente
Schema di decreto legislativo recante «Disposizioni di adeguamento delle procedure di contrattazione per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché per l’istituzione delle relative aree negoziali per i dirigenti, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettere d) ed e), della legge 28 aprile 2022, n. 46.».
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTA la legge 28 aprile 2022, n. 46, recante norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, e, in particolare l’articolo 16, comma 1, il quale conferisce al Governo la delega ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento normativo delle disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dall'articolo 5, comma 5, della medesima legge, e del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi ivi stabiliti;
VISTO l’articolo 16, comma 1, lettera d), della legge n. 46 del 2022, il quale prevede, tra i princìpi e criteri direttivi per l’esercizio della delega, la semplificazione e maggiore efficienza delle procedure di contrattazione del comparto sicurezza e difesa, attraverso la previsione di un primo livello di negoziazione nel quale regolare gli aspetti comuni a tutte le Forze armate e le Forze di polizia a ordinamento militare, nonché di un secondo livello attraverso cui regolare gli aspetti più caratteristici delle singole Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, ivi compresa la distribuzione della retribuzione accessoria e di produttività;
VISTO l’articolo 16, comma 1, lettera e), della legge n. 46 del 2022, il quale prevede, tra i princìpi e criteri direttivi per l’esercizio della delega, l’istituzione di un'area negoziale per il personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nel rispetto del principio di equiordinazione con le Forze di polizia a ordinamento civile, e che l’istituzione di tale area avvenga nel rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente per la sua attuazione;
VISTO l’articolo 16, comma 2, della legge n. 46 del 2022, il quale prevede che gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione;
VISTO l’articolo 16, comma 6, della legge n. 46 del 2022, il quale prevede che dall'attuazione della delega di cui al medesimo articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
VISTO il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante «Attuazione dell’articolo 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»;
VISTO l’articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive modificazioni, recante la disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate;
VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, recante il
«Codice dell’ordinamento militare»;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2022;
ACQUISITI i pareri delle Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia e per i profili finanziari;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze;
EMANA
il seguente decreto legislativo
Art. 1
Adeguamento delle procedure di contrattazione per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare
1. Al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2:
1) alla lettera A):
1.1) le parole «e Corpo forestale dello Stato» e le parole «e del Corpo forestale dello Stato» sono soppresse;
1.2) le parole «del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,» e le parole «e delle politiche agricole e forestali» sono soppresse;
1.3) le parole «funzione pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «pubblica amministrazione»;
1.4) le parole «delle finanze,» sono sostituite dalle seguenti: «dell’economia e delle finanze e»;
2) la lettera B) è sostituita dalla seguente:
«B) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri della difesa e dell’economia e delle finanze, o Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell’ambito della delegazione dei Ministri della difesa e dell’economia e delle finanze, i Comandanti generali dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e da una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, individuate ai sensi dell’articolo 13 della legge 28 aprile 2022, n. 46. Le associazioni professionali a carattere sindacale interforze partecipano alla delegazione sindacale di cui alla presente lettera con rappresentanti appartenenti alla Forza di polizia a ordinamento militare di cui sono rappresentative.»;
3) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all’articolo 1, comma 2, concernente il personale delle Forze armate è emanato a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri della difesa e dell’economia e delle finanze, o Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell’ambito della delegazione del Ministro della difesa, il Capo di Stato maggiore della difesa o suo rappresentante, accompagnato dai Capi di stato maggiore delle Forze armate o loro rappresentanti e da una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative del personale delle Forze armate, individuate ai sensi dell’articolo 13 della legge 28 aprile 2022, n. 46. Le associazioni professionali a carattere sindacale interforze partecipano alla delegazione sindacale di cui al presente comma con rappresentanti appartenenti alla Forza armata di cui sono rappresentative.»;
4) il comma 3 è abrogato;
b) all’articolo 4:
1) al comma 1:
1.1) l’alinea è sostituito dal seguente: «Ai fini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera B), per il personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento militare sono oggetto di contrattazione:»;
1.2) dopo la lettera f), è inserita la seguente:
«f-bis) il contingente massimo dei distacchi autorizzabili per ciascuna Forza di polizia a ordinamento militare, il numero massimo annuo dei permessi retribuiti per i rappresentanti delle associazioni rappresentative, la misura dei permessi e delle aspettative sindacali non retribuiti che possono essere concessi ai rappresentanti sindacali;»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Con riferimento alle materie oggetto di contrattazione di cui al comma 1, le procedure di informazione e consultazione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale sono disciplinate con il regolamento di cui all’articolo 16, comma 3, della legge 28 aprile 2022, n. 46.»;
3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Nelle materie non oggetto di contrattazione resta comunque ferma l’autonomia decisionale delle amministrazioni.»;
c) all’articolo 5:
1) al comma 1:
1.1) l’alinea è sostituito dal seguente: «Ai fini di cui all'articolo 2, comma 2, per il personale appartenente alle Forze armate sono oggetto di contrattazione:»;
1.2) dopo la lettera f), è inserita la seguente:
«f-bis) il contingente massimo dei distacchi autorizzabili per ciascuna Forza armata, il numero massimo annuo dei permessi retribuiti per i rappresentanti delle associazioni rappresentative, la misura dei permessi e delle aspettative sindacali non retribuiti che possono essere concessi ai rappresentanti sindacali;»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Con riferimento alle materie oggetto di contrattazione di cui al comma 1, le procedure di informazione e consultazione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale sono disciplinate con il regolamento di cui all’articolo 16, comma 3 della legge 28 aprile 2022, n. 46.»;
3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Nelle materie non oggetto di contrattazione resta comunque ferma l’autonomia decisionale delle amministrazioni.»;
d) all’articolo 7:
1) al comma 1:
1.1) al primo periodo, le parole «funzione pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «pubblica amministrazione»;
1.2 al secondo periodo, dopo le parole «ad ordinamento civile», sono inserite le seguenti:
«ovvero le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate»;
1.3) il terzo periodo è soppresso;
2) al comma 1-bis:
2.1) le parole «dell'ipotesi» sono sostituite dalle seguenti: «delle ipotesi»;
2.2) dopo le parole «per quanto attiene», sono inserite le seguenti: «, rispettivamente,»;
2.3) le parole «e della sottoscrizione dei relativi schemi di provvedimento, per quanto attiene le» sono sostituite dalla seguente: «alle»;
2.4) le parole «e al personale delle» sono sostituite dalla seguente: «alle»;
3) al comma 2:
3.1) le parole «funzione pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «pubblica amministrazione»;
3.2) le parole «di cui ai commi 3, 5 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente articolo»;
3.3) le parole «i rappresentanti dello Stato maggiore difesa, dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e dei COCER di cui all'art. 2, nonché delle» sono sostituite dalla seguente: «le»;
3.4) le parole «di cui al medesimo art. 2» sono sostituite dalle seguenti: «e le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative sul piano nazionale delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate, come individuate dall’articolo 2»;
4) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Le trattative per la definizione dell’accordo sindacale riguardante le Forze di polizia a ordinamento militare di cui all’articolo 2, comma 1, lettera B), si svolgono in riunioni, alle quali partecipano i rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari legittimate a parteciparvi ai sensi della medesima disposizione e i rappresentanti dei Comandi generali dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale.
3-ter. Le trattative di cui al comma 3-bis si svolgono attraverso due livelli di negoziazione:
a) il primo livello disciplina le materie di cui all’articolo 4, comma 1, per gli aspetti comuni alle Forze di polizia a ordinamento militare;
b) il secondo livello disciplina le materie di cui all’articolo 4, comma 1, per gli aspetti più caratteristici delle singole Forze di polizia a ordinamento militare, compresa la distribuzione della retribuzione accessoria e di produttività, nei limiti stabiliti dalla negoziazione di primo livello di cui alla lettera a) del presente comma.
3-quater. Le trattative per la definizione dell’accordo sindacale riguardante le Forze armate di cui all’articolo 2, comma 2, si svolgono in riunioni, alle quali partecipano i rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari legittimate a parteciparvi ai sensi della medesima disposizione e i rappresentanti dello Stato maggiore della difesa, e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale.
3-quinquies. Le trattative di cui al comma 3-quater si svolgono su due livelli:
a) il primo livello disciplina le materie di cui all’articolo 5, comma 1, per gli aspetti comuni alle Forze armate;
b) il secondo livello disciplina le materie di cui all’articolo 5, comma 1, per gli aspetti più caratteristici delle singole Forze armate, compresa la distribuzione della retribuzione accessoria e di produttività, nei limiti stabiliti dalla negoziazione di primo livello di cui alla lettera a) del presente comma.»;
5) al comma 4:
5.1) dopo le parole «Le organizzazioni sindacali», sono inserite le seguenti: «delle Forze di polizia a ordinamento civile ovvero le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate»;
5.2) le parole «dall'ipotesi di accordo di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dalle ipotesi di accordo di cui ai commi 3, 3-bis e 3-quater»;
5.3) le parole «la delegazione» sono sostituite dalle seguenti: «le rispettive delegazioni»;
6) i commi 5, 6, 7, 8 e 9 sono abrogati;
7) al comma 10:
7.1) al primo periodo, le parole «L'ipotesi di accordo sindacale di cui al comma 3 e gli schemi di provvedimento di cui ai commi 5 e 7 sono corredati» sono sostituite dalle seguenti: «Le ipotesi di accordo sindacale di cui ai commi 3, 3-bis e 3-quater sono corredate»;
7.2) al secondo periodo, le parole «sezioni COCER, per il tramite dei rispettivi Comandi generali o dello Stato maggiore della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «associazioni professionali a carattere sindacale tra militari firmatarie»;
7.3) al quarto periodo, le parole «L'ipotesi di accordo sindacale ed i predetti schemi di provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «Le ipotesi di accordo sindacale»;
8) al comma 11:
7.1) le parole «ai commi 4, 6 e 8» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 4»;
7.2) le parole «l'ipotesi di accordo sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento civile e gli schemi di provvedimento riguardanti rispettivamente le Forze di polizia ad ordinamento militare e le Forze armate» sono sostituite dalle seguenti: «le ipotesi di accordo sindacale di cui ai commi 3, 3-bis e 3-quater»;
9) al comma 13, le parole «l'accordo e le concertazioni» sono sostituite dalle seguenti: «gli accordi»;
e) all’articolo 8:
1) al comma 2, le parole «e di concertazione», sono soppresse;
2) al comma 3:
2.1) le parole «sezioni COCER, per il tramite dei rispettivi Comandi generali o dello stato maggiore della Difesa,» sono sostituite dalle seguenti: «associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative»;
2.2) le parole «funzione pubblica», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «pubblica amministrazione»;
2.3) le parole «l'accordo nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera A), ovvero alle delegazioni che partecipano alle concertazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera B), e comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «gli accordi nazionali di cui all'articolo 2»;
f) all’articolo 8-bis, comma 1, le parole «e le sezioni del COCER» sono sostituite dalle seguenti:
«delle Forze di polizia a ordinamento civile e le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate».
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dalla data di adozione del primo decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera b), della legge n. 46 del 2022.
3. Alle procedure di concertazione per il rinnovo del contenuto del rapporto di impiego del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare in corso alla data di cui al comma 2 si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, vigenti fino alla medesima data.
Art. 2
Istituzione dell’area negoziale per i dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare
1. All’articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Per i dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento militare e per i dirigenti delle Forze armate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente comma, sono istituite le relative aree negoziali, limitate agli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e ai trattamenti accessori, di cui al comma 2, nel rispetto del principio di sostanziale perequazione dei trattamenti dei dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia, ferme restando la peculiarità dei rispettivi ordinamenti e le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.»;
b) al comma 3, primo periodo:
1) dopo le parole «L’accordo sindacale», sono inserite le seguenti: «relativo ai dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento civile»;
2) le parole «la semplificazione e», ovunque ricorrano, sono soppresse;
c) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. L’accordo sindacale relativo ai dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento militare per le materie di cui al comma 2 è stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri della difesa e
dell’economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell’ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e dell’economia e delle finanze, i Comandanti generali dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e da una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti di livello dirigenziale delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale anche del personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i Ministri della difesa e dell’economia e delle finanze, secondo i criteri di cui all’articolo 13 della legge 28 aprile 2022, n. 46, riferendo le misure percentuali ivi previste al solo personale dirigente. Le associazioni professionali a carattere sindacale interforze partecipano alla delegazione sindacale di cui al presente comma con rappresentanti di livello dirigenziale appartenenti alla Forza di polizia a ordinamento militare di cui sono rappresentative. L’accordo è recepito con il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3, concernente il personale delle Forze di polizia.
3-ter. L’accordo sindacale relativo ai dirigenti delle Forze armate per le materie di cui al comma
2 è stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri della difesa e dell’economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell’ambito della delegazione del Ministro della difesa, il Capo di Stato maggiore della difesa accompagnato dai Capi di stato maggiore di Forza armata, o loro rappresentanti, e da una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti di livello dirigenziale delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale anche del personale dirigente delle Forze armate, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentito il Ministro della difesa, secondo i criteri di cui all’articolo 13 della legge 28 aprile 2022, n. 46, riferendo le misure percentuali ivi previste al solo personale dirigente. Le associazioni professionali a carattere sindacale interforze partecipano alla delegazione sindacale di cui al presente comma con rappresentanti di livello dirigenziale appartenenti alla Forza armata di cui sono rappresentative. L’accordo è recepito con decreto del Presidente della Repubblica.»;
d) al comma 4:
1) le parole «la semplificazione e» e le parole «da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,» sono soppresse;
2) le parole «dal commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 2, 3, 3-bis e 3-ter»;
e) al comma 5:
1) al primo periodo, le parole «del comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 3, 3-bis e 3-ter»;
2) al secondo periodo, dopo le parole «n. 8,», sono inserite le seguenti: «nonché dell’articolo 1, comma 619, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,»;
f) al comma 6:
1) le parole «Con decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Fino all’adozione dei decreti del Ministro per la pubblica amministrazione, di cui ai commi 3-bis e 3-ter, con decreto»;
2) le parole «della semplificazione e della» sono sostituite dalle seguenti: «per la»;
g) al comma 7, dopo le parole «di cui al comma 6,», sono inserite le seguenti: «ovvero del primo decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui al comma 1-bis,».
Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a
ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)
(all. “A” alla Direttiva P.C.M. 10 settembre 2008 – G.U. n. 219 del 2008)
Titolo del provvedimento: Disposizioni di adeguamento delle procedure di contrattazione per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché per l’istituzione delle relative aree negoziali per i dirigenti, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettere d) ed e), della legge 28 aprile 2022, n. 46.
Amministrazione competente: Ministero della difesa
Referente: Ufficio legislativo del Ministro della difesa.
PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO
1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.
Il presente provvedimento ha l’obiettivo di realizzare il coordinamento normativo delle disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e dell’articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, con quanto previsto dalla legge 28 aprile 2022, n. 46, recante norme sull’esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare.
L’intervento è necessario per dare attuazione alla delega conferita al Governo dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge n. 46 del 2022, nelle parti riferite ai principi e criteri direttivi stabiliti dalle lettere d) ed e):
⮚ semplificazione e maggiore efficienza delle procedure di contrattazione del comparto sicurezza e difesa, attraverso la previsione di un primo livello di negoziazione nel quale regolare gli aspetti comuni a tutte le Forze armate e le Forze di polizia a ordinamento militare, nonché di un secondo livello attraverso cui regolare gli aspetti più caratteristici delle singole Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, ivi compresa la distribuzione della retribuzione accessoria e di produttività [lettera d)];
⮚ istituzione di un'area negoziale per il personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nel rispetto del principio di equiordinazione con le Forze di polizia a ordinamento civile e nel rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente per la sua attuazione [lettera e)].
Pertanto il presente decreto viene adottato per dare attuazione alla delega di cui all’articolo 16, comma 1, della legge n. 46 del 2022 il cui termine di adozione è in scadenza. E’ altresì necessaria una puntuale regolamentazione della materia in considerazione della specificità dell'ordinamento militare e della sussistenza di peculiari esigenze che distinguono le Forze armate dalle altre strutture statali. In tale settore non è concepibile alcune vuoto normativo poiché occorre dare concreta attuazione ad istituti (contrattazione e area negoziale per il personale dirigente) che riguardano la disciplina del contenuto del rapporto di impiego del personale militare.
La disciplina prevista è coerente con il programma di governo.
2) Analisi del quadro normativo nazionale.
Stante il divieto di costituire associazioni professionali a carattere sindacale o di aderire ad altre associazioni sindacali, all’epoca vigente per i militari, il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, ha previsto l’emanazione di decreti del Presidente della Repubblica secondo due diverse procedure:
- per le Forze di polizia a ordinamento civile (Polizia di Stato e Corpo della polizia penitenziaria), a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta (secondo le attuali denominazioni) dal Ministro per la pubblica amministrazione), che la presiede, e dai Ministri dell'interno, dell’economia e delle finanze, della difesa e della giustizia o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato e del Corpo della polizia penitenziaria;
- per le Forze di polizia a ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), a seguito di concertazione tra i Ministri per la pubblica amministrazione, dell'interno, dell’economia e delle finanze, della difesa e della giustizia, o i Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'àmbito delle delegazioni dei Ministri della difesa e dell’economia e delle finanze, i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati, e i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza);
- per le Forze armate, a seguito di concertazione tra i Ministri per la pubblica amministrazione, dell’economia e delle finanze e della difesa, o Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'àmbito della delegazione del Ministro della difesa, il Capo di Stato maggiore della difesa o suoi delegati ed i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER- Sezioni Esercito, Marina e Aeronautica).
Sempre in vigenza del menzionato divieto, l’articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ha istituito, solamente per i dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento civile, un'area negoziale, limitata agli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e ai trattamenti accessori ivi individuati, prevedendo il recepimento con decreto del Presidente della Repubblica dell’accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta (secondo le attuali denominazioni) dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale dirigente della Polizia di Stato e di quello del Corpo di polizia penitenziaria.
Al fine di assicurare la sostanziale perequazione dei trattamenti economici accessori e degli istituti normativi dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate con quelli dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile, è previsto che - con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione, della difesa e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno e della giustizia - le disposizioni adottate in sede di contrattazione sindacale possono essere estese al personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e a quello delle Forze armate.
La legge 28 aprile 2022, n. 46, nel rimuovere il menzionato divieto di associazione sindacale, ha riconosciuto agli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare il diritto di libera organizzazione sindacale, nel rispetto dei doveri e dei princìpi previsti dall'articolo 52 della Costituzione, dettando norme sull’esercizio della libertà sindacale e conferendo la delega al Governo per il coordinamento normativo.
In attuazione della delega conferita dall’articolo 16, comma 1, lettere d) ed e), della legge n. 46 del 2022, il presente decreto legislativo:
- all’articolo 1, adegua le procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate, apportando modifiche e integrazioni al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;
- all’articolo 2, prevede l’istituzione dell’area negoziale per i dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento militare e per i dirigenti delle Forze armate, apportando modifiche e integrazioni all’articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.
Le disposizioni ivi previste introducono istituti e procedure di contrattazione secondo modelli analoghi a quelli in vigore per il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile, nel rispetto della specificità dei rispettivi ordinamenti.
3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.
Il provvedimento reca previsioni normative che incidono in termini di integrazione, modificazione delimitazione temporale degli effetti e abrogazione di disposizioni previste da:
- decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;
- articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.
In particolare, il provvedimento all’articolo 1 interviene sull’articolo 2 del decreto legislativo n. 195 del 1995 aggiornando la denominazione dei Ministeri e la soppressione dei riferimenti al Corpo forestale dello Stato in quanto assorbito nell’Arma dei carabinieri ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177; modifica l’articolo 4 del d.lgs. n. 195 del 1995 inserendo aspettative, distacchi e permessi sindacali tra le materie oggetto di contrattazione e l’articolo 7 del citato decreto legislativo sostituendo gli organi della Rappresentanza militare, ove previsti, con le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari. L’articolo 2 del provvedimento integra l’articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017, inserendo il comma 1-bis, il quale prevede l’istituzione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo comma, delle aree negoziali per il personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e per il personale dirigente delle Forze armate, con le medesime limitazioni previste dal comma 1 per il personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento civile.
L’articolo 1, comma 1, lettera a), n. 4) del provvedimento dispone l’abrogazione espressa del comma 3, dell’articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 e la successiva lettera d), n. 6), dispone l’abrogazione espressa dei commi 5, 6, 7, 8 e 9 dell’articolo 7 del citato decreto
legislativo n. 195 del 1995.
4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali.
Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali in particolare, in riferimento all’articolo 76 della Costituzione, con riguardo al rispetto dell’ambito di esercizio del potere legislativo conferito dall’articolo 16, comma 1, della legge 28 aprile 2022, n. 46 (oggetto della delega, tempi per il relativo esercizio, principi e criteri direttivi).
5) Analisi delle compatibilità dell’intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.
Le disposizioni recate dal provvedimento disciplinano materie attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato dall’articolo 117, secondo comma, lettere d) e g), della Costituzione.
Non si ravvisano profili di incompatibilità delle disposizioni con le competenze delle Regioni ordinarie e a statuto speciale.
6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall’articolo 118, primo comma, della Costituzione.
L’intervento regolatorio in esame è compatibile e rispetta i principi di cui all’articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevede né determina, neppure in via indiretta, adempimenti a carico degli enti locali.
7) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.
È stata verificata positivamente l’assenza di rilegificazioni ed esclusa la possibilità di delegificazione.
8) Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.
Non risultano attualmente presentati in Parlamento progetti di legge su materie analoghe.
9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.
Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità riguardanti disposizioni di contenuto analogo a quello previsto dal provvedimento.
PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE
10) Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario.
Trattandosi di disposizioni riguardanti il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, che, sulla base del Trattato dell’Unione europea, sono di esclusiva competenza degli ordinamenti interni degli Stati membri, non si ravvisano profili di incompatibilità con l’ordinamento comunitario.
11) Verifica dell’esistenza di procedure d’infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.
Non risultano pendenti procedure d’infrazione vertenti sulla medesima o analoga materia.
12) Analisi della compatibilità dell’intervento con gli obblighi internazionali.
Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.
13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.
Non risultano posizioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sulle materie oggetto del provvedimento.
14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’uomo sul medesimo o analogo oggetto.
Non risultano posizioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’uomo sulle materie oggetto del provvedimento.
15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell’Unione Europea.
La disciplina prevista dal presente provvedimento risulta coerente con le linee prevalenti della regolamentazione adottata sul medesimo oggetto dagli Stati membri dell’Unione Europea.
PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA’ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO
1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.
Le disposizioni del provvedimento non introducono nuove definizioni normative.
2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.
È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel provvedimento.
3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.
Tutte le modificazioni e integrazioni alle disposizioni vigenti previste dal provvedimento sono introdotte mediante il ricorso alla tecnica della novella legislativa.
4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.
Dalle disposizioni del provvedimento non conseguono effetti abrogativi impliciti.
L’articolo 1, comma 1, lettera a), n. 4) del provvedimento dispone l’abrogazione espressa del comma 3, dell’articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 e la successiva lettera d), n. 6), dispone l’abrogazione espressa dei commi 5, 6, 7, 8 e 9 dell’articolo 7 del citato decreto
legislativo n. 195 del 1995.
5) Individuazione di disposizioni dell’atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.
Il provvedimento non prevede disposizioni aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.
6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesime oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.
Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto al di fuori della citata legge n. 46 del 2022.
7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.
Per l’attuazione di quanto disposto dal presente decreto, è prevista l’adozione del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera b), della legge n. 46 del 2022, inteso a individuare, secondo i criteri stabiliti dall’articolo 13 della medesima legge, le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare ovvero del personale delle Forze armate legittimate a partecipare alle nuove procedure di contrattazione.
8) Verifica della piena utilizzazione e dell’aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all’Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.
La materia oggetto del provvedimento non richiede la verifica in titolo, né la richiesta di elaborazioni statistiche. In ogni caso il controllo e il monitoraggio dell’intervento saranno effettuati dall’Amministrazione competente.