REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO ALL’INGROSSO DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO ALL’INGROSSO DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI
PREAMBOLO
Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina del commercio all’ingrosso dei prodotti ortofrutticoli secondo il disposto della legge 25.03.1959 n°125 e del Regolamento tipo per i mercati all’ingrosso dei prodotti ortofrutticoli (D.M. 10.04.1970).
Art.1 Definizione del Mercato
Il Mercato all’ingrosso è costituito -ai sensi e per gli effetti delle norme contenute nella Legge 125/59- dai locali, dagli impianti, dalle attrezzature e dai servizi messi a disposizione degli operatori economici del settore dei prodotti ortofrutticoli freschi, essiccati e comunque conservati o trasformati, siti in Manfredonia (FG), "Posta del Fosso - S.P. per San Xxxxxxxx Xxxxxxx", di proprietà del Comune di Manfredonia.
Per vendite all’ingrosso si intendono quelle effettuate per quantitativi non inferiori a 5 chilogrammi.
Art.2
Gestione del Mercato
Il mercato, già istituito ai sensi dell’art.5 della Legge 25.03.1959 n°125 dal Comune di Manfredonia, è attualmente sito in Manfredonia alla xxxxxxxx Xxxxx xxx Xxxxx X.X. xxx Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx nei locali di proprietà dell’Ente istitutore.
Il Mercato è gestito in economia dal Comune di Manfredonia, ma potrà essere gestito nelle forme previste dall’art.22 della Legge 08.06.1990 n°142.
I proventi di gestione debbono essere commisurati a sostenere esclusivamente le spese necessarie al funzionamento ed alla manutenzione del mercato e dei servizi relativi, nonché all’ammortamento ed adeguamento degli impianti.
Art.3 Commissione di mercato
Per l’esercizio dei compiti previsti dalla legge 25 marzo 1959, n.125, e dal presente regolamento è costituita una commissione, presieduta dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Qualora il presidente della camera non ritenga di poter assumere la presidenza della commissione delega, di massima, il sindaco o l’assessore all’annona.
La commissione è composta, oltre che dal presidente, dai seguenti membri nominati dal Comune di Manfredonia:
1. tre rappresentanti della camera di commercio, industria, ed agricoltura, designato dalla giunta camerale fra i suoi componenti o fra i funzionari della camera stessa;
2. un rappresentante della camera di commercio, industria, ed agricoltura, designato dalla giunta camerale fra i suoi componenti o fra i funzionari della camera stessa;
3. due rappresentanti degli organi provinciali del Ministero delle Risorse Agricole, alimentari e Forestali;
4. Responsabile Servizio Igiene Pubblica A.S.L.;
5. tre produttori ortofrutticoli di cui almeno uno in rappresentanza delle organizzazioni cooperativistiche ove esistano;
6. un commerciante all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli;
7. un commissionario o un mandatario di mercato;
8. un rappresentante dei commercianti al minuto di prodotti ortofrutticoli;
9. tre consumatori su terne indicate dalle organizzazioni sindacali provinciali dei lavoratori;
10. un abituale operatore con i mercati esteri in prodotti ortofrutticoli, ove se ne ravvisi l’opportunità in relazione all’attività di mercato;
11. due rappresentanti delle cooperative di consumo, ove esistano;
12. un rappresentante degli industriali che provvedono alla conservazione o trasformazione dei prodotti ortofrutticoli;
13. due rappresentanti dei venditori ambulanti segnalati dalle organizzazioni sindacali di categoria a carattere nazionale o provinciale. A partecipare ai lavori della commissione possono essere chiamati persone esperte nelle questioni da trattare senza diritto di voto.
La scelta dei componenti la commissione di cui ai numeri 5), 6), 7), 8), 10), 12) e 13) è fatta dal Comune tra le persone designate dalle rispettive associazioni provinciali di categoria.
I rappresentanti delle cooperative sono scelti tra le persone designate dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute.
La commissione ha facoltà di eleggere nel proprio seno una Giunta di mercato, presieduta dal presidente della commissione stessa, e composta dai seguenti membri:
1. un rappresentante del Comune;
2. un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
3. un rappresentante dei commercianti all’ingrosso o commissionari;
4. un rappresentante dei produttori;
5. un responsabile del servizio igiene Pubblica dell’ASL;
6. un rappresentante dei commercianti al minuto;
La commissione determinerà le norme relative alla durata in carica e quelle necessarie al funzionamento della Giunta.
La Giunta di mercato è competente ad esprimere pareri sui problemi che
le siano sottoposti dalla commissione di mercato e ad adempiere a qualsiasi altro compito demandatole dalla commissione medesima nei limiti delle norme stabilite dalla legge e dal presente regolamento.
Alle sedute della commissione e della giunta partecipa, con voto consultivo, anche il direttore di mercato di cui al successivo art.4.
Nel caso in cui il mercato non sia gestito dal Comune, può essere chiamato a partecipare alle sedute della giunta di mercato, senza diritto di voto, un rappresentante dell’ente gestore.
Ai componenti la commissione spetta, per ogni giornata di partecipazione alle relative sedute, un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 5 giugno 1967, n.417.
Ai membri della commissione non dipendenti dallo Stato o da enti pubblici, che non risiedano nel luogo ove si tengono le adunanze, spetta, inoltre, il rimborso spese di viaggio in prima classe, su presentazione del relativo biglietto, nonché una diaria giornaliera con le modalità stabilite dalla legge 15 aprile 1961, n.291, e successive modificazioni od integrazioni e nell’entità prevista dalla legge stessa per gli impiegati dello Stato con la qualifica di direttore di sezione. Ai membri dipendenti dallo Stato o da enti pubblici, spetta invece il trattamento previsto dai rispettivi ordinamenti.
La spesa per il funzionamento della commissione è a carico della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio.
Un dipendente dell’ente gestore, quale segretario della commissione, redige il verbale di ciascuna riunione che deve essere letto ed approvato nella riunione successiva, trascritto nell’apposito registro e firmato dal presidente e dallo stesso segretario.
Copia delle deliberazioni adottate dalla commissione e dalla Giunta con i verbali delle sedute è trasmessa all’ente gestore e al direttore del mercato a cura del segretario.
Art.4 Direttore del mercato
Al mercato è preposto un direttore che è responsabile del funzionamento del mercato stesso; la sua nomina è fatta dall’ente che gestisce il mercato.
Sono ammessi a concorrere alla nomina di direttore del mercato coloro che sono in possesso della laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze agrarie o di lauree equipollenti.
Indipendentemente dal titolo di studio, sono ammessi ai concorsi di cui al precedente comma anche coloro che dimostrino di avere svolto soddisfacentemente funzioni di direttore o di vice direttore da almeno cinque anni.
La nomina avviene a seguito di concorso pubblico per titoli e per esami, bandito dall’ente gestore del mercato, sentita la commissione di mercato. L’esame consiste anche in un colloquio, che i candidati debbono sostenere innanzi una commissione, la cui nomina è fatta dallo stesso ente gestore.
Oggetto di colloquio, secondo quanto verrà precisato nel bando di concorso, sarà il commercio, il trasporto e la conservazione dei prodotti trattati nel mercato e la legislazione relativa, specialmente attinente alle norme igieniche, nonché elementi di diritto costituzionale, amministrativo e penale, della legislazione del lavoro e previdenza sociale, della legislazione concernente la disciplina delle aziende individuali e societarie.
Qualora l’ente gestore intenda nominare direttore del mercato persona che già svolge tale funzione in altro mercato di analoga importanza da almeno un biennio, a seguito di nomina o di conferma ai sensi del precedente articolo, l’assunzione può essere fatta per chiamata diretta ed a prescindere dal possesso del requisito del titolo di studio.
Il direttore del mercato deve prestare tutta la sua opera nel disimpegno delle proprie mansioni. Egli non può effettuare consulenze tecniche, fatta eccezione per quelle richieste da enti gestori di altri mercati o da pubbliche amministrazioni, né svolgere attività commerciali od altre attività ritenute incompatibili dall’ente gestore con le funzioni da lui svolte nel mercato stesso.
Il trattamento economico e giuridico del direttore è regolato dall’ente gestore.
Xxxxx restando i requisiti stabiliti per la nomina dai commi precedenti, lo stato giuridico ed il trattamento economico del direttore sono disciplinati dalle disposizioni riguardanti il personale del Comune. Comunque il trattamento economico del direttore del mercato dovrà essere pari a quello del dirigente di settore.
Nei mercati nei quali il movimento delle merci supera il milione di quintale di derrate all’anno, è obbligatoria la nomina di un vice direttore con le modalità previste per la nomina del direttore.
Art.4 bis
Compiti del direttore del mercato
Il direttore del mercato è responsabile del regolare funzionamento del mercato stesso e dei servizi, alla cui organizzazione egli deve provvedere, in ottemperanza alle disposizioni di legge e del presente regolamento, nonché a quelle impartite al riguardo dall’ente gestore e alle decisioni nella sua competenza adottate dalla commissione di mercato.
Egli dirige il personale, sovrintende all’impiego dello stesso ed assegna i compiti a ciascun dipendente, fissa i turni e gli orari di lavoro, adotta nei confronti del personale stesso i provvedimenti disciplinari del richiamo e della censura e propone all’ente gestore le sanzioni di maggiore rilievo
secondo le norme contenute nel regolamento del personale.
Al direttore del mercato sono, inoltre, attribuiti i seguenti particolari compiti:
1. accertare il possesso dei requisiti per l’ammissione alle vendite ed agli acquisti in base alla certificazione prevista dal presente regolamento;
2. curare l’osservanza degli orari di apertura e chiusura del mercato;
3. vigilare perché non vengano intralciate le operazioni di rifornimento del mercato;
4. accertare che tutte le operazioni di compravendita si effettuino in armonia con le norme previste dal regolamento;
5. intervenire per dirimere equamente le eventuali divergenze sorte nell’ambito del mercato;
6. autorizzare, in casi eccezionali, l’introduzione e l’uscita di derrate oltre l’orario prescritto;
7. proporre all’ente gestore o alla commissione di mercato, anche su segnalazione degli operatori, le iniziative atte a favorire l’approvvigionamento del mercato, l’ampliamento del raggio di vendita dei prodotti e l’aumento del volume degli affari, nonché il miglioramento della tecnica delle vendite e dei servizi;
8. accertare, in base alle norme vigenti, che le merci, i veicoli e gli imballaggi corrispondano ai requisiti prescritti;
9. accertare, a richiesta degli operatori alle vendite assegnatari di posteggi fissi, rilasciandone certificazione, la specie, la qualità e ove occorra, la varietà della merce;
10. vigilare perché l’attività dei commissionari, dei mandatari e degli astatori si svolga secondo le norme di legge e di regolamento;
11. vigilare perché non vengano adoperati artifici tendenti ad aumentare fraudolentemente il peso delle derrate e perché vengano impedite eventuali frodi;
12. eseguire e disporre saltuarie ispezioni nelle ore di chiusura ed in
particolare in quelle notturne;
13. in casi particolari ed urgenti adottare i provvedimenti che si rendano necessari, riferendone all’ente gestore ed alla commissione di mercato;
14. curare in modo particolare la regolare vendita dei prodotti affidati alla direzione di mercato;
15. curare nel quadro delle attrezzature di mercato la buona conservazione dei prodotti, di cui al successivo art.49;
16. nei casi gravi ed urgenti, disporre la sospensione dal mercato per un periodo non superiore a tre mesi di coloro i quali contravvengono alle disposizioni che disciplinano l’attività del mercato stesso e, nei casi di lieve infrazione, diffidare i colpevoli o sospenderli per un periodo massimo di tre giorni;
17. esercita la polizia amministrativa del mercato a mezzo dei Vigili Urbani messi a sua disposizione;
18. curare l’esecuzione di tutte le disposizioni impartite dagli organi sanitari, di cui al successivo art.9;
19. emanare ordini di servizio per il regolare svolgimento delle operazioni in conformità e nei limiti delle proprie attribuzioni;
20. svolgere ogni altra funzione demandatagli da disposizioni di legge e regolamenti nonché dal presente regolamento.
Il direttore ha facoltà di allontanare dal mercato persone che si rifiutino di sottostare alle norme della legge e del regolamento o che comunque turbino con il loro comportamento il regolare funzionamento del mercato. Tale disposizione non si applica nei confronti degli operatori del mercato e del personale ad esso addetto.
Art.5
Personale addetto al Mercato
Il Direttore del mercato è coadiuvato, nell’esercizio dei suoi compiti, da
personale impiegatizio ed operaio gerarchicamente da lui dipendente assunto dall’Ente gestore in relazione alle effettive necessità funzionali del mercato stesso.
La nomina, lo stato giuridico ed economico, l’entità organica e le modalità di assunzione di tale personale è determinato dall’Ente gestore, dal quale il personale stesso è dipendente.
Il personale impiegatizio presta la propria collaborazione al Direttore nello svolgimento dei compiti a lui affidati e secondo le disposizioni dal medesimo impartite.
Comunque, esso dovrà provvedere:
a. alla corrispondenza d’ufficio, alla tenuta dell’archivio e dei registri di contabilità e di statistica;
b. alla tenuta ed all’aggiornamento degli schedari degli operatori del mercato per il rilascio ed il rinnovo delle tessere d’ingresso;
c. alla ricezione delle copie dei conti di vendita e di tutte le altre denunce statistiche, nonché all’elaborazione dei dati statistici giornalieri e mensili da trasmettere ai competenti uffici;
d. all’istruttoria delle pratiche per l’assegnazione dei locali, magazzini, posteggi, ecc., ed al controllo e registrazione delle cauzioni versate e restituite, dei canoni e di tutti gli altri proventi della gestione economica del mercato;
e. a tutte le altre mansioni d’ufficio che sono loro affidate dal Direttore.
Il personale operaio, secondo la rispettiva qualifica e i turni di servizio emanati dal Direttore, deve:
1. vigilare affinché siano impediti danni o manomissioni ai muri, agli impianti interni ed esterni ed ai serramenti del mercato, nonché ai mobili, agli attrezzi, ecc., di proprietà dell’Ente gestore collocati nei locali degli uffici e servizi del mercato;
2. impedire l’asporto dai suddetti locali e dal mercato di mobili,
attrezzi, arredi, ecc., senza il consenso del Direttore;
3. tenere in consegna le chiavi di tutti i mezzi di chiusura degli ingressi esterni ed interni degli edifici del mercato, dei locali, degli impianti e degli uffici, ad eccezione di quelli assegnati ai privati, essendo personalmente responsabili della tenuta e dell’uso di dette chiavi che non debbono essere consegnate a persone estranee;
4. informare il Direttore dell’inizio e del termine di tutti i lavori da chiunque ordinati ed eseguiti nell’ambito del mercato, imp edendo l’inizio e la prosecuzione di quelli che eventualmente non fossero regolarmente autorizzati dall’Ente gestore salvo le riparazioni urgenti;
5. provvedere all’apertura e chiusura delle porte e finestre degli uffici e locali di uso comune,
6. provvedere all’azionamento di tutti gli impianti generali di illuminazione, acqua dolce, forza motrice, riscaldamento, ecc., impedendo ogni consumo inutile o spreco e segnalando immediatamente al Direttore i guasti e gli irregolari funzionamenti;
7. sorvegliare le esecuzioni delle pulizie giornaliere e periodiche nell’ambito e nelle immediate adiacenze del mercato, nei locali degli uffici e dei servizi, nei magazzini, negli ambiti comuni, ecc., accertandosi che esse siano compiute secondo le disposizioni del Direttore e riferendo al medesimo ogni eventuale manchevolezza del personale addetto a tale lavoro o dagli utenti del mercato;
8. sorvegliare gli ingressi del mercato, impedendo l’accesso alle persone sprovviste di tessera, nonché l’abbandono e la sosta abusiva dei veicoli nei luoghi di passaggio e segnalando ai vigili gli eventuali inadempimenti;
9. esplicare mansioni di usciere presso l’ufficio della Direzione, provvedendo anche a recapitare e ricevere la corrispondenza d’ufficio, nonché lettere ed oggetti indirizzati agli utenti del mercato
qualora la persona del destinatario manchi;
10. provvedere alle piccole riparazioni ed alle operazioni di manutenzione ordinaria degli stabili e degli impianti, nonché collaborare con ditte ed imprese private incaricate dell’esecuzione di lavori all’interno del mercato;
11. provvedere al rilascio delle bollette d’introduzione ed al controllo delle rimanenze;
12. svolgere ogni altra mansione richiesta dalle esigenze del servizio e ordinata dal Direttore, annotando nell’apposito registro ogni novità, irregolarità o inconveniente riscontrati durante il servizio, e che debbono essere riferiti al Direttore stesso.
Il personale operaio nelle ore di servizio deve indossare l’uniforme prescritta dall’Ente gestore.
Tutto il personale addetto al mercato, a qualunque titolo presente nello stesso non può personalmente acquistare prodotti durante il servizio né chiedere o ricevere regalie.
Art.5 bis Polizia del Mercato
L’ordine pubblico ed il servizio di polizia amministrativa nel mercato sono assicurati dai competenti organi di polizia.
L’Amministrazione comunale metterà, comunque, a disposizione del mercato un idoneo numero di vigili di particolare competenza in relazione ai vari servizi che l’Amministrazione stessa determinerà, sentito il parere del Direttore del mercato.
I Vigili urbani si atterranno alle istruzioni impartite dal Direttore per la più esatta applicazione del presente Regolamento e rapporteranno quotidianamente allo stesso, o a chi ne fa le veci, tutte le irregolarità riscontrate, le contravvenzioni accertate e rilevate, i reclami ricevuti ed
ogni episodio o fatto che possa influire sul normale e regolare funzionamento dei servizi di mercato.
Essi, pur dipendenti disciplinarmente dal Comando del Corpo, sono tenuti alla osservanza delle disposizioni impartite dal Direttore.
In particolare essi:
assicurano il mantenimento dell'ordine pubblico nella zona del mercato e nelle immediate adiacenze, nonché l’osservanza da parte degli operatori e dei frequentatori delle norme di legge e di regolamento attinenti al mercato stesso;
prestano la loro collaborazione al Direttore nello svolgimento dei compiti a lui attribuiti e secondo gli ordini dal medesimo impartiti;
disciplinano la circolazione e la sosta dei veicoli all'interno e nelle immediate adiacenze del mercato in conformità dell’art.39;
impediscono l'ingresso nella zona del mercato delle persone non regolarmente autorizzate, nonché di coloro che siano stati sospesi od esclusi dal mercato;
impediscono e reprimono qualsiasi atto che possa comunque ostacolare il regolare andamento del mercato, anche sotto il profilo igienico-sanitario.
Art.6 Funzionamento e compiti
della Commissione di mercato
La commissione di cui al precedente articolo 3, è convocata dal presidente di regola una volta al mese ed ogni qualvolta il presidente stesso lo ritenga necessario, oppure ne venga avanzata la richiesta da almeno un quarto dei suoi componenti.
Gli inviti di convocazione, recanti l’ordine del giorno, devono prevedere la prima e la seconda convocazione e devono pervenire ai membri della commissione almeno cinque giorni prima della data di convocazione, salvo il caso previsto dall’ultimo comma dell’art.53. Le sedute di prima
convocazione sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti la commissione, in seconda convocazione con la presenza di almeno un quarto dei componenti la commissione stessa.
Tutte le deliberazioni, sia di prima che di seconda convocazione con la presenza di almeno un quarto dei componenti la commissione stessa.
Tutte le deliberazioni, sia di prima che di seconda convocazione sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti e, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.
Con le stesse modalità si provvede per la convocazione della Giunta di mercato di cui al precedente art.3. Le sedute di prima e seconda convocazione sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
I membri della commissione o della giunta, che senza giustificato motivo non partecipano a tre riunioni consecutive, sono dichiarati decaduti.
La commissione ha il compito di:
1. stabilire il numero dei posteggi, di cui il mercato è capace, in relazione allo spazio totale disponibile e a quello che può occupare ciascun posteggio, precisando la parte di superficie riservata ai produttori ed eventualmente quella destinata a venditori occasionali. Nella determinazione della superficie di ciascun posteggio fisso del mercato si dovrà tener conto della capacità degli impianti, delle attrezzature e delle dimensioni necessarie a garantire la funzionalità del posteggio e lo sviluppo di una congrua attività commerciale dell’azienda;
2. esprimere parere in merito alle tariffe dei servizi di mercato, proposte dall’ente che gestisce il mercato;
3. proporre all’ente che gestisce il mercato le modifiche ed i miglioramenti da apportare alle attrezzature e ai servizi del mercato stesso, ai fini di assicurare la massima possibile efficienza funzionali anche sotto l’aspetto igienico-sanitario;
4. proporre all’ente gestore le modifiche da apportare al regolamento di
mercato, in base alle necessità accertate per un più aderente funzionamento del mercato stesso alle esigenze delle attività commerciali che vi si svolgono;
5. deliberare la sanzione della sospensione fino ad un massimo di tre mesi nei confronti degli operatori del mercato secondo quanto stabilito dall’art.15 della legge 25 marzo 1959, n.125, e ratificare la sanzione disposta, in casi gravi ed urgenti, dal direttore del mercato, in base al secondo comma dello stesso articolo della sopracitata legge;
6. esprimere parere sull’organico del personale del mercato predisposto dall’ente gestore su proposta del direttore di mercato;
7. esercitare ogni altra attribuzione prevista dalla legge 25 marzo 1959,
n.125 e dal presente regolamento.
Al fine di consentire al competente organo di vigilanza lo svolgimento dei compiti previsti dalla legge, la commissione di mercato provvede:
a. a riferire elementi e valutazioni in ordine ad accertamenti e controlli effettuati nell’ambito del mercato;
b. ad inviare notizie dei provvedimenti così come risultano dai verbali delle proprie riunioni;
c. a comunicare eventuali rilievi e deficienze sulle irregolarità riscontrate nell’esercizio del commercio all’ingrosso nell’ambito della provincia.
Art.7
Servizio di verifica del peso
Nell’interno del mercato è posto a disposizione dei richiedenti un servizio di verifica del peso.
La Direzione del Mercato, anche su richiesta degli interessati, può eseguire controlli sulla esattezza delle pesature presso i venditori.
La Direzione provvede ad eseguire tali controlli prima o all’atto della consegna delle merci ed alla presenza degli interessati.
Il Direttore, dopo la verifica, rilascia, su richiesta di parte, una dichiarazione degli accertamenti eseguiti.
Art.8 Gestione dei servizi
L’Ente gestore provvede di regola direttamente a tutti i servizi di mercato salva la facoltà di darli in concessione, privilegiando, a parità di condizione, le forme cooperative tra esercenti di detti servizi:
il servizio di pulizia del mercato; il servizio di pulizia del mercato; il servizio di bar e ristoro;
il servizio di posteggio per biciclette, cicli a motore, autocarri, automobili, o altri mezzi di trasporto;
Le concessioni sono regolate da apposita convenzione tra l’Ente gestore e la ditta concessionaria.
La ditta concessionaria non può cedere il servizio assunto sotto pena di decadenza.
Art.9
Vigilanza igienico-sanitaria
Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria nonché all’accertamento della commestibilità dei prodotti immessi nel mercato, provvedono i competenti organi di sanità, facendo osservare le norme vigenti e quelle impartite dalle competenti autorità anche in materia di igiene del suolo, dell’abitato e delle attrezzature.
I detti organi possono dichiarare non idonee all’alimentazione determinate partite di prodotti e disporne la distruzione o l’avviamento a particolari destinazioni, sotto debito controllo, rilasciandone certificazione da consegnarsi al detentore della merce e alla Direzione del mercato.
Il trasporto, l’approntamento ed ogni altra operazione connessa sono a carico del proprietario della merce.
L’Ente gestore pone a disposizione del servizio di vigilanza sanitaria i locali necessari per lo svolgimento delle sue funzioni.
La vigilanza sanitaria di cui al presente articolo deve essere svolta a cura degli organi sanitari competenti e secondo le indicazioni del sanitario responsabile del servizio anche sui locali e prodotti relativi al commercio all’ingrosso svolto fuori dal mercato.
Lo smaltimento e lo scarico dei rifiuti, i servizi igienici, il confezionamento dei prodotti ed ogni altra attrezzatura od impianto interno a tali locali deve essere preventivamente autorizzato nelle forme e modi di legge.
Art.10
Facchinaggio
Le operazioni di facchinaggio e trasporto all’interno del mercato possono essere svolte dall’ente gestore, possono essere date dallo stesso in concessione, oppure sono eseguite da facchini liberi in possesso del certificato previsto dall’art.121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18.6.1931, n°773, e autorizzati dall’ente gestore, su proposta del direttore del mercato, sentiti i rappresentanti sindacali della categoria operante nel mercato e la commissione di mercato.
Gli operatori alle vendite, nell’ambito dei posteggi e dei magazzini di cui sono concessionari, possono svolgere le operazioni di facchinaggio personalmente o a mezzo di propri dipendenti regolarmente assunti per tale specifica mansione. Per ambito del posteggio e del magazzino si intende anche il pianale del veicolo ad essi accostato per lo scarico.
Gli acquirenti possono anch’essi provvedere al carico e al trasporto delle merci personalmente o a mezzo di propri dipendenti regolarmente
assunti, limitatamente alle merci di loro proprietà.
Nei casi di esigenza eccezionali, derivanti da straordinari afflussi di derrate e da conseguenti particolari necessità di trasporto e facchinaggio, il direttore del mercato può autorizzare gli operatori sempre in conformità alle norme di cui al secondo e terzo comma del presente articolo, a compiere operazioni normalmente riservate ai facchini liberi, sentiti i rappresentanti sindacali degli operatori alle vendite e dei facchini liberi stessi.
Tutti gli operatori che intendano avvalersi di personale proprio debbono darne preventiva comunicazione alla direzione del mercato.
I facchini liberi, per essere ammessi ad esercitare il loro mestiere nell’interno del mercato, debbono avere compiuto il 18° anno di età ed essere esenti da malattie ed infermità che possano pregiudicare l’igiene e la salute pubblica, nonché lo svolgimento della propria attività. A tal fine dovranno essere sempre in possesso del libretto sanitario aggiornato.
L’autorizzazione non potrà essere rinnovata oltre il 31 dicembre dell’anno in cui l’interessato avrà compiuto il 61° anno di età.
Sulla determinazione annuale del numero e sull’indicazione nominativa dei facchini liberi a disposizione degli operatori provvede l’ente gestore, su proposta del direttore del mercato, sentiti la commissione di mercato ed i rappresentanti sindacali degli stessi facchini liberi, in modo da garantire un efficace servizio e da assicurare a questi la continuità del lavoro e del raggiungimento di una equa retribuzione media giornaliera, in riferimento al volume delle operazioni da essi effettivamente svolte e alle relative tariffe.
I facchini liberi sono pagati per i servizi effettivamente resi e secondo la tariffa proposta dall’ente gestore, sentita la commissione di mercato ed i rappresentanti sindacali degli stessi facchini liberi.
Essi sono responsabili delle merci loro affidate per lo scarico, il carico e la
consegna e non possono imporre la loro opera né possono rifiutarla quando ne siano richiesti. E’ ad essi, altresì, vietato farsi aiutare da altre persone non autorizzate nel disimpegno della loro attività.
Durante la loro permanenza nel mercato all’ingrosso e nelle aree o nei magazzini ad esso pertinenti, i facchini debbono indossare l’uniforme prescritta dall’ente gestore, sulla cui foggia e colore siano stati sentiti i rappresentanti sindacali della categoria degli stessi facchini. Anche il personale di fatica degli operatori fissi deve essere soggetto ad analoga disposizione.
I facchini possono liberamente unirsi in cooperative, carovane o gruppo di lavoro, costituiti ed organizzati secondo le leggi vigenti. Peraltro ad essi non può farsi obbligo di appartenere ad uno dei predetti organismi di lavoro, purché dimostrino di aver provveduto a regolare completamente la propria posizione assicurativa e previdenziale ad ogni effetto e dimostrino, altresì, di essere adeguatamente assicurati per danni eventualmente arrecati a terzi nell’esercizio della loro attività.
I facchini liberi che contravvengono alle disposizioni del presente regolamento e a quelle emanate dal direttore del mercato nella sua competenza e che comunque turbino il normale funzionamento del mercato sono passibili delle seguenti sanzioni:
a. la diffida scritta od orale disposta dal direttore;
b. la sospensione dal mercato da uno a quindici giorni disposti dal direttore;
c. nei casi gravi la revoca dell’autorizzazione e la espulsione dal mercato disposta dall’ente gestore, su proposta del direttore sentita la commissione di mercato, previa contestazione dell’addebito all’interessato.
Durante il periodo di sospensione il punito non può accedere al mercato per nessun motivo.
Alle stesse sanzioni, fatta eccezione per quella prevista al punto c),
debbono essere assoggettati i dipendenti degli operatori commerciali e dei produttori autorizzati alla vendita diretta.
Gli operatori alle vendite singole o associati, quando le particolari esigenze del mercato lo consiglino, possono affidare, con apposita convenzione, alle cooperative, alle carovane o ai gruppi di lavoro eventualmente costituiti fra i facchini liberi, i servizi di cui al secondo comma del precedente articolo.
La convenzione è approvata dall’ente gestore ed è resa esecutiva dal direttore del mercato, sentiti i rappresentanti sindacali dei facchini liberi e degli operatori di mercato.
Art.11 Pesatura dei prodotti
Ogni venditore permanente provvede, con l’osservanza della normativa vigente, alla pesatura delle derrate mediante una o più bilance automatiche di sua proprietà installate nel posteggio di vendita.
Le frazioni di peso inferiori a cento grammi si arrotonderanno per difetto a favore dei compratori.
Ogni compratore deve controllare, prima di ritirare il prodotto acquistato dai posteggi dei venditori, il peso ed il confezionamento dei colli, in caso contrario, si ritengono validi i pesi ed i colli risultanti dai tagliandi di vendita o dai registri dei venditori.
Non verranno presi in considerazione reclami relativi a prodotti acquistati dopo che gli stessi siano stati ritirati dal mercato.
Art.12 Corrispettivi e tariffe
Le tariffe dei servizi di mercato, anche di quelli dati in concessione, sono proposte dall’ente gestore sentito il parere della commissione di mercato.
Le tariffe anzidette sono, a cura del direttore del mercato esposte in luoghi adatti e, comunque, in tutti i posteggi di vendita, in modo che coloro che operano nel mercato possano prenderne visione.
Per nessun motivo possono essere imposti o esenti da chicchesia pagamenti in misura superiore a quelli stabiliti nelle tariffe o che non siano il corrispettivo di prestazioni effettivamente rese. Le somme eventualmente pagate in più sono ripetibili.
Il direttore del mercato può sospendere dal mercato stesso coloro che contravvengono a quanto disposto nel comma precedente, salvo ratifica da parte della commissione di mercato.
Art.13 Cassa di Mercato
L’ente gestore, entro il recinto del mercato, pone a disposizione della cassa di mercato, con ingresso nel mercato stesso, i locali occorrenti per lo svolgimento dei compiti di cui all’art.12 della legge 25 marzo 1959, n.125.
Nei mercati dove se ne ravvisi l’opportunità, sentita la commissione di mercato, potrà essere istituito un apposito "fondo di garanzia" per agevolare l’effettuazione di operazioni creditizie da parte della cassa di mercato in favore degli operatori del mercato stesso. Le modalità per la costituzione ed i limiti entro cui il "Fondo" deve essere contenuto sono stabiliti dalla commissione di mercato, che esercita inoltre il controllo sulla gestione del fondo stesso.
Non potrà farsi obbligo agli operatori commerciali di fare ricorso alla cassa di mercato.
Art.14 Responsabilità
Salve ed impregiudicate le responsabilità di legge, l’Ente gestore non assume responsabilità di qualsiasi natura per danni, mancanze o deperimenti di derrate, che dovessero, per qualunque titolo, derivare agli operatori ed ai frequentatori del mercato.
Gli operatori ed i frequentatori del mercato sono responsabili dei danni da essi o dai loro dipendenti causati all’Ente gestore.
A loro carico il Direttore del mercato può adottare le sanzioni, di cui al presente Regolamento.
Art.15 Venditori
Sono ammessi alle vendite nel mercato:
a. I commercianti all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli;
b. I produttori ortofrutticoli, singoli o associati, anche se non iscritti all’albo tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura;
c. I consorzi e le cooperative di produttori o di commercianti di prodotti ortofrutticoli;
d. Gli industriali che provvedono alla lavorazione, conservaz ione e trasformazione dei prodotti ortofrutticoli;
e. Gli enti di sviluppo, le cooperative e loro consorzi, le società di approvvigionamento e distribuzione a partecipazione pubblica dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e loro Consorzi;
f. Le organizzazioni di produttori di cui alla Legge n°622 del 27 luglio 1967.
Art.16 Compratori
Sono ammessi agli acquisti nel mercato:
a. I commercianti all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli;
b. I commercianti al minuto di prodotti ortof rutticoli;
c. Gli industriali che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti ortofrutticoli;
d. Le comunità, le convivenze, le cooperative di consumo ed i gestori di alberghi e ristoranti, mense, spacci aziendali, pubblici esercizi, gruppi di acquisto e le unioni volontarie;
e. Gli enti di sviluppo, le cooperative e loro consorzi, le società di approvvigionamento e distribuzione a partecipazione pubblica dello Stato, della Regione, delle Province, dei Comuni e loro Consorzi.
Entro l’orario stabilito dall’Ente gestore, sono ammessi i consumatori che, presso i produttori possono effettuare anche acquisti per quantitativi inferiori a quelli minimi stabiliti dal presente Regolamento.
Art.17 Commissionari, Mandatari ed Astatori
Sono ammessi ad operare nel mercato, per le vendite e per gli acquisti, anche commissionari e mandatari che abbiano prestato all’Ente gestore cauzione fruttifera non inferiore a Lire 200.000 in denaro o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al valore di borsa oppure mediante fidejussione bancaria.
L’importo della cauzione intestata all’operatore è fissato dall’Ente gestore tenuto conto dell’importanza del mercato e sentita la commissione di mercato.
La cauzione resta vincolata per tutto il tempo in cui l’interessato è
ammesso ad operare nel mercato.
Per le vendite effettuate con il sistema dell’asta pubblica, sono ammessi ad operare nel mercato anche astatori.
Gli astatori hanno l’obbligo di procedere esclusivamente alla vendita mediante asta pubblica, quando la scarsità del prodotto renda impossibile soddisfare tutte le richieste degli acquirenti interessati.
I commissionari assegnatari di posteggio di vendita nel mercato non possono esercitare, fuori del mercato, l’attività di commercio all’ingrosso in conto commissione dei prodotti ortofrutticoli, pena la revoca dell’assegnazione.
I mandatari e gli astatori non possono esercitare, per proprio conto, sia nel mercato che fuori, il commercio dei prodotti ortofrutticoli, né svolgere il commercio suddetto per interposta persona. Il Direttore del mercato è tenuto a segnalare eventuali violazioni accertate alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per la cancellazione dell’interessato dagli albi di competenza.
In ogni caso, dell’esatta osservanza delle norme di qualità e di vendita dei prodotti, anche sotto l’aspetto giuridico e fiscale della operazione commerciale, è responsabile il detentore dei prodotti assegnatario di posteggio di vendita, sia esso commerciante, industriale, produttore, commissionario, mandatario o astatore.
Art.18
Accertamento del possesso dei requisiti per l’ammissione alle vendite ed agli acquisti
Il possesso dei requisiti per essere ammessi alle vendite ed agli acquisti nel mercato è accertato dal Direttore di mercato attraverso l’esame della seguente documentazione:
a. certificazione dell’iscrizione negli albi di cui all’art.3 della Legge 25
marzo 1959, n°125;
b. certificazione, da rilasciare dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della provincia in cui risiede l’interessato previ gli accertamenti del caso, dalla quale risulti l’appartenenza del titolare della certificazione stessa ad una delle categorie indicate negli articoli 15 e 16 lettere b), c) e d), qualora si tratti di persone non sottoposte all’obbligo della iscrizione negli albi di cui alla lettera a) del presente articolo.
Art.19
Documento per l’accesso al Mercato
Il Direttore del mercato rilascia a tutte le persone ammesse al mercato apposita tessera, munita di fotografia dell’interessato, numerata, bollata e dallo stesso firmata.
Nella tessera devono essere indicate:
a. le generalità del titolare;
b. il titolo di ammissione al mercato;
c. il periodo di validità;
d. il numero di codice interno.
Per il rilascio della tessera può essere imposto il pagamento di un diritto a titolo di rimborso spese.
Il Direttore del mercato può autorizzare eccezionalmente l’ingresso di altre persone che ne facciano richiesta, da lui ritenuta giustificata.
Le tessere sono rinnovabili di anno in anno previo accertamento della permanenza dei requisiti di cui al precedente articolo.
Per i rinnovi annuali può essere imposto un diritto (per una somma da determinarsi dall’Ente gestore).
E’ vietato l’accesso e la permanenza nella zona del mercato all’ingrosso a chi non è munito di tessera o di permesso regolare.
Il Tesserino è strettamente personale e deve essere esibito ad ogni richiesta dei funzionari e degli agenti della Direzione, mostrando, ove occorra, l’identità del possessore.
Il tesserino di accesso al mercato viene ritirato se per un periodo di un anno il titolare non frequenta il mercato o non esercita nello stesso l’attività per la quale è stato ammesso.
Tutte le persone che nell’ambito del mercato compiono operazioni che comportano la manipolazione o il contatto con i prodotti ortofrutticoli, debbono inoltre aver ottenuto il rilascio della tessera sanitaria di cui al
D.P.R. 26 marzo 1980, n°327.
Avverso il mancato rilascio della tessera è ammesso ricorso alla commissione di mercato, che decide entro 30 giorni con provvedimento definitivo.
Art.20
Disciplina degli operatori e del personale da essi dipendente
Le organizzazioni di produttori di cui alla Legge n°622 del 27.07.1967, i produttori, i consorzi e le cooperative di produttori, non iscritti all’albo tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, possono vendere soltanto prodotti di produzione propria o dei soci.
I produttori provvedono alla vendita dei loro prodotti, oltreché personalmente anche a mezzo di familiari o di persone dipendenti dall’azienda, preventivamente autorizzati dalla Direzione del mercato; gli uni e gli altri debbono essere espressamente incaricati e non possono rappresentare altri produttori.
Le organizzazioni dei produttori di cui alla Legge n°622 del 27 luglio 1967, i consorzi e le cooperative di produttori, nonché altri enti assegnatari di terreni, effettuano le vendite a mezzo di persone da essi
designate, purché soci o dipendenti regolarmente assunti.
I commercianti grossisti possono effettuare vendite anche per conto terzi, ove specificatamente incaricati dal proprietario della merce, purché iscritti all’albo dei commissionari di cui all’art.3 della Legge 25 marzo 1959, n°125.
I commercianti all’ingrosso, anche se titolari di posteggi vendita, durante le contrattazioni possono provvedere all’acquisto di prodotti nell’ambito del mercato. Le eventuali rivendite di tali prodotti nell’ambito del mercato debbono essere immediatamente notificate al Direttore del mercato stesso.
Nel caso che un operatore riceva considerevoli quantità di determinati prodotti, potrà incaricare altre ditte commissionarie operanti nel mercato stesso della vendita delle derrate ricevute, dandone immediatamente comunicazione al Direttore del mercato.
Gli operatori aventi personalità giuridica (società di capitali, consorzi, cooperative, ecc.) agiscono nel mercato tramite l’Amministratore cui è conferita, da documento legalmente valido, la rappresentanza sociale. Tale rappresentante non può contestualmente disimpegnare all’interno del mercato le funzioni di dipendente, mandatario, coadiutore, delegato o socio di altri operatori del mercato stesso.
E’ vietato l’accesso nella zona di mercato ai minori di anni 18, salvo le eccezioni di legge.
Quando un operatore agisce nel mercato tramite i commissionari o mandatari di cui all’art.3 della Legge 25 marzo 1959, n°125, le responsabilità derivanti dalle operazioni stesse vengono attribuite secondo le vigenti norme civili che regolano il contratto di commissione e di mandato.
I dipendenti e i coadiutori familiari degli operatori, non aventi la qualifica di commissionario o di mandatario, non possono operare nel mercato per conto degli operatori medesimi, ma solo prestare attività ausiliaria e
lavorativa a favore degli stessi. Tuttavia, in caso di comprovata malattia o necessità, per un periodo non superiore a trenta giorni consecutivi e per non più di due volte durante l’anno solare, il Direttore del mercato può autorizzare tali dipendenti o coadiutori ad operare in alternativa e per conto del rispettivo operatore, su richiesta scritta da parte di quest’ultimo.
In tal caso il delegato è abilitato a spendere il nome del delegante assumendo comunque la piena responsabilità solidalmente col delegante, anche dei pagamenti dovuti.
Art.21 Posteggi di vendita
Il mercato comprende una sala di esposizione e di vendita suddivisa in n°19 posteggi da assegnarsi agli operatori secondo i criteri di cui all’allegato A) del presente Regolamento.
L’Ente gestore, ogni qualvolta lo ritenga necessario, propone alla commissione di mercato le variazioni da apportare al detto allegato, sia per quanto attiene ai requisiti degli operatori sia riguardo al numero dei posteggi di vendita spettanti a ciascuna categoria di operatori.
I criteri per i cicli di rotazione dell’uso dei posteggi sono disposti dall’Ente gestore in relazione alle esigenze funzionali del mercato stesso, sentita la commissione di mercato.
Art.22 Destinazione dei posteggi
I posteggi fissi sono di preferenza destinati ai commercianti all’ingrosso, ai commissionari e mandatari, iscritti agli albi, di cui all’art.3 della Legge 25 marzo 1959, n°125, alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli, di
cui alla Legge 27 luglio 1967, n°622, ed alle cooperative ortofrutticole e i loro consorzi, che dimostrano di poter svolgere rilevante attività a carattere continuativo.
Ai produttori singoli o associati e alle organizzazioni di cui alla Legge predetta, che svolgono attività a carattere stagionale, deve essere riservata dalla commissione di mercato una parte adeguata dello spazio esistente, in relazione alle esigenze ed alla natura del traffico del mercato.
Art.23
Corrispettivo per l’uso dei posteggi
Il canone di concessione per l’uso di ciascun posteggio ed eventualmente del magazzino, ufficio o box stabilito con la procedura di cui all’art.12 del presente Regolamento, deve essere versato a rate mensili anticipate a mezzo addebito presso la Cassa di mercato, ovvero con la particolare procedura stabilita con provvedimento annuale dell’Ente gestore.
Con il citato provvedimento annuale dell’Ente gestore, viene approvato in via preventiva, per ciascun anno solare, il progetto delle spese e delle entrate di gestione del mercato.
In ogni caso i canoni per l’uso dei posteggi debbono essere fissati in misura da coprire tutte le spese necessarie al buon funzionamento del mercato e dei relativi servizi, nonché all’ammortamento delle spese che si rendono necessarie per l’ammodernamento strutturale e miglioramento tecnico funzionale degli impianti e servizi.
Il progetto delle spese e delle entrate deve, altresì, tenere conto dell’eventuale avanzo o disavanzo di gestione relativo all’esercizio precedente al fine di eliminarlo.
All’atto dell’assegnazione dei posteggi ed eventualmente dei magazzini ed uffici, l’assegnatario deve versare a titolo di deposito cauzionale una
somma di importo pari ad una rata mensile del relativo canone di concessione.
Gli assegnatari di posteggio debbono provvedere, secondo i normali contratti di utenza stipulati direttamente con gli enti interessati, al pagamento dei canoni relativi ai propri consumi di acqua, energia elettrica, gas e telefono.
Restano, comunque, a carico dell’Ente gestore tutte le spese di carattere generale e gli oneri di manutenzione ordinari e straordinari di tutti i locali ed impianti generali del Mercato.
Art.24 Assegnazioni di posteggi
I posteggi fissi con attività a carattere continuativo sono assegnati in concessione dall’ente gestore agli operatori di cui agli articoli 15 e 17 aventi i requisiti richiesti su domanda degli interessati. L’assegnazione sarà effettuata in base a graduatoria formulata in relazione a predeterminati criteri di valutazione di merito stabiliti dalla commissione di mercato secondo le indicazioni di cui all’allegato A).
Ai fini di tendere al potenziamento e miglioramento dell’attività e della funzione del mercato, l’ente gestore, sentita la commissione di mercato, può assegnare ai concessionari due o più posteggi in relazione alla quantità commercializzate, tenuto conto delle particolari esigenze commerciali, della continuità operativa e della serietà dimostrata dai concessionari stessi.
Le domande di nuova concessione e di rinnovo devono essere presentate alla direzione di mercato entro i termini che saranno stabiliti dal bando di concorso ed essere corredate dai documenti prescritti.
Le concessioni hanno la durata di anni sette, salvo rinnovo, avranno comunque scadenza contemporanea qualunque sia la loro data.
Il canone per l’uso di ciascun posteggio è stabilito dall’ente gestore sentita la commissione di mercato.
Esso deve essere pagato a rate mensili anticipate.
All’atto della concessione l’aggiudicatario deve costituire deposito, pari ad una mensilità di canone, a garanzia della esatta osservanza delle norme che regolano la concessione stessa, delle somme dovute all’ente gestore per tasse, diritti, penalità e danni eventualmente arrecati alla proprietà dell’ente.
In caso di ritardato pagamento delle rate mensili di canone dopo il quinto giorno del mese sarà applicato un diritto di mora pari al 10% della somma dovuta. Dopo il trentesimo giorno, l’ente gestore può revocare la concessione, disponendo l’incameramento del deposito cauzionale.
Le aree destinate ai produttori singoli od associati sono assegnati dal direttore del mercato ai richiedenti che dimostrino di appartenere alle corrispondenti categorie indicate all’art.15, secondo il disposto dell’art.18. A ciascuno di essi può essere assegnata un’area proporzionale all’entità della produzione dichiarata, sia a carattere fisso, sia a carattere saltuario. In caso di contrasto tra le parti si può adire la commissione di mercato. Le assegnazioni sono comunque valide soltanto per ciascun anno solare o parte di esso.
La tariffa per l’occupazione delle aree indicate nel comma precedente, stabilita con le modalità indicate all’art.12, deve essere pagata anticipatamente.
Art.25
Carattere delle assegnazioni dei posteggi
Qualora l’assegnazione di un posteggio sia fatta a persone fisiche, essa è strettamente personale e non può essere ceduta, salvo che al coniuge ed ai parenti entro il terzo grado.
La morte dell’assegnatario dà diritto agli eredi legittimi di continuare nell’assegnazione fino alla scadenza, qualora essi siano in possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione alle vendite nel mercato. In caso diverso, gli eredi legittimi possono farsi rappresentare da persona avente i requisiti suddetti.
Qualora la persona fisica assegnataria di un posteggio intenda costituire una società per l’esercizio dell’attività commerciale, può chiedere che l’assegnazione del posteggio sia trasmessa alla società fino alla scadenza, rivolgendo regolare domanda all’Ente gestore del mercato il quale, sentita la commissione di mercato, può autorizzare il trasferimento dell’assegnazione alla società, purché questa assuma tutte le responsabilità e gli impegni, sia d’ordine fiscale sia d’ordine finanziario e commerciale della persona fisica nella sua qualità di operatore fisso del mercato, e purché il rappresentante legale della stessa sia in possesso dei requisiti soggettivi di cui al presente Regolamento e non vi ostino motivi di pubblico interesse.
Il provvedimento di diniego deve essere motivato e non può produrre effetto di cessazione di attività della ditta richiedente.
Qualora l’assegnazione di un posteggio sia disposta a favore di una persona giuridica, essa viene intestata al legale rappresentante e decade con il cessare della persona dalla carica, salvo voltura dell’intestazione al nuovo rappresentante legale. Tra la cessazione dall’incarico del rappresentante legale al quale il posteggio è intestato e la voltura al nuovo rappresentante, non può esserci soluzione di continuità nella gestione del posteggio.
Qualora il posteggio sia stato assegnato a produttori singoli od associati, questi possono affidarne la gestione ad organismi cooperativi o consorzi di cooperative, sempre che tra le finalità di detti organismi vi sia quella della commercializzazione all’ingrosso dei prodotti dai consorziati anche mediante la gestione di un posteggio di vendita in un pubblico mercato.
Il decesso del concessionario, come di soci di ditte concessionarie, deve essere comunicato immediatamente all’Ente gestore.
Nel caso in cui il decesso comporta lo scioglimento della società, il socio superstite può chiedere la continuazione della gestione del posteggio e o della concessione fino alla scadenza.
I concessionari che intendano modificare la ragione sociale dovranno chiedere la prescritta autorizzazione all’Ente gestore.
La costituzione di una società o la variazione di ragione sociale senza la prescritta autorizzazione dell’Ente gestore comporta la revoca dell’assegnazione ai sensi dell’art.30 del presente Regolamento.
Art.26 Gestione dei posteggi
Il posteggio deve essere gestito dall’intestatario dell’assegnazione o da persona di cui all’articolo precedente.
Quando l’assegnazione sia fatta a persona fisica, questa, in caso di comprovato impedimento fisico, può farsi rappresentare, nella gestione, dal coniuge, da un parente entro il terzo grado avente i requisiti di cui all’art.3 della Legge 25.03.1959, n°125.
Nel caso di assegnazione a persone giuridiche che esercitano il commercio all’ingrosso, la gestione potrà anche essere affidata a persona diversa a quella del legale rappresentante, purché sia in possesso dei requisiti sopra richiamati e non si renda responsabile delle infrazioni previste nell’ultimo comma del citato articolo 3 della Legge.
In ogni caso la sostituzione nella gestione di un posteggio non autorizzato comporta la revoca della concessione ai sensi dell’articolo 30 del presente Regolamento.
Gli assegnatari, per i rapporti con l’Ente gestore, debbono eleggere domicilio, ad ogni effetto, presso il rispettivo posteggio.
Gli atti che non possono essere notificati al detto domicilio vengono notificati presso la Direzione del Mercato.
Gli assegnatari di concessione debbono consentire l’accesso del Direttore e degli altri rappresentanti dell’Ente gestore, nonché degli altri organi pubblici addetti alla vigilanza, affinché possano verificare, alla presenza degli assegnatari o chi per essi, l’osservanza delle disposizioni contenute nell’atto di concessione, nel presente Regolamento e di quello di igiene, e possono fare eseguire lavori e riparazioni ritenuti necessari per la manutenzione dei fabbricati e degli impianti.
Art.27 Indicazioni sui posteggi
In conformità dell’atto di assegnazione, ogni assegnatario deve indicare chiaramente sulla testata dell’accesso al rispettivo posteggio, il proprio nome, cognome ed indirizzo o la ditta con la relativa sede; le società debbono indicare la ragione o la denominazione sociale, con l’indicazione del nome, cognome ed indirizzo dell’intestatario.
Art.28
Uso dei posteggi
I posteggi ed i magazzini debbono essere usati solo per il deposito dei prodotti e degli oggetti necessari per la vendita. E’ tassativamente vietato adibire i posteggi, i magazzini e tutte le altre aree a deposito di imballaggi vuoti.
L’ente gestore deve provvedere alla istituzione di un deposito di imballaggi, adeguato alle necessità del mercato, in zona situata ad opportuna distanza da esso.
Durante le ore di chiusura del mercato, nessuno deve rimanere nei
posteggi o nei magazzini, salvo speciale permesso scritto rilasciato dal Direttore del mercato, che impartirà le disposizioni del caso.
Non è consentito installare nei posteggi e nei magazzini impianti di qualsiasi natura o apportarvi modifiche di qualunque specie ed entità, senza la preventiva autorizzazione dell’Ente gestore.
Negli uffici gli assegnatari dovranno svolgere solo le operazioni contabili, amministrative e fiscali relative alle vendite, come pure tutti gli altri adempimenti ad esse comunque connessi. Non possono introdursi prodotti negli uffici, né installarsi impianti per la loro conservazione o refrigerazione.
Art.29
Termine delle assegnazioni
Le assegnazioni dei posteggi cessano:
alla scadenza;
per fallimento dichiarato a carico dell'assegnatario; per scioglimento della società assegnataria
per morte dell'assegnatario, salvo il diritto degli eredi di continuare nell'assegnazione fino alla scadenza, ai sensi dell'art.25 del presente Regolamento.
L’assegnatario non ha in ogni caso diritto alla restituzione di somme pagate anticipatamente quale canone di concessione.
Art.30
Revoca delle assegnazioni
L’assegnazione del posteggio è revocata nei seguenti casi: cessione totale o parziale del posteggio a terzi, salvo quanto disposto negli articoli precedenti;
perdita dei requisiti prescritti per l’ammissione alle vendite nel mercato; inattività completa senza giustificato motivo nel posteggio per trenta giorni consecutivi, o per sessanta giorni complessivi in un anno; accertate gravi scorrettezze commerciali;
gravi infrazioni alle leggi, ai regolamenti ed alle norme disposte per il funzionamento e la disciplina del mercato;
accertata morosità di oltre trenta giorni nel pagamento del canone stabilito per il posteggio;
fattispecie prevista e disciplinata dal 2° comma dell'art.24 e dall'ultimo comma dell'art.25 del presente Regolamento;
utilizzazione da parte dell'assegnatario per scopi diversi da quello per cui il posteggio, l'ufficio o il magazzino sono stati assegnati.
L’Ente gestore dovrà, inoltre, negare o revocare la concessione:
1. a chi ha riportato una condanna e pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo;
2. a chi è sottoposto a misure di prevenzione in base alle vigenti disposizioni di legge anche antimafia;
3. a chi venga condannato per due volte, qualunque sia l'entità delle rispettive pene, per delitti in tema di:
• turbata libertà degli incanti;
• inadempimenti di contratti di pubbliche forniture;
• frode nelle pubbliche forniture;
• uso o detenzione di pesi o misure con falsa impronta;
• contraffazioni, alterazioni o uso illecito di segni distintivi;
• frode nell’esercizio del commercio;
• frodi e sofisticazioni comunque previste dalle leggi vigenti.
La revoca è dichiarata dall’Ente gestore previa contestazione degli addebiti all’interessato, salvo ogni altra azione civile o penale.
Art.31 Riconsegna dei posteggi
Cessata o revocata l’assegnazione, i posteggi ed annessi debbono essere riconsegnati all’Ente gestore liberi di persone e cose, entro i quindici giorni successivi alla cessazione o alla comunicazione di revoca.
In caso di inottemperanza si procede allo sgombero, a cura della Direzione del mercato ed a spese degli interessati.
L’assegnatario del posteggio è tenuto a rimborsare i danni arrecati al posteggio stesso.
Art.32
Posteggio riservato all’Ente Gestore
All’Ente gestore può essere riservato un posteggio di vendita per lo svolgimento delle attività previste dall’art.49 del presente Regolamento. Il posteggio funziona sotto la responsabilità del Direttore mediante l’opera di mandatari, di commissionari o astatori.
Quando tale posteggio non viene direttamente utilizzato da parte dell’Ente gestore, quest’ultimo potrà assegnarlo temporaneamente a terzi. Per le assegnazioni di durata inferiore ai quindici giorni, prorogabili per un massimo di sessanta giorni consecutivi, provvede direttamente il Direttore di mercato.
Art.33
Calendario ed orario delle contrattazioni
Il calendario e l’orario delle operazioni mercantili, nell’ambito dei criteri fissati annualmente dall’Ente gestore, sentita la commissione di mercato, vengono affissi a cura della Direzione all’albo del mercato e pubblicizzati
affinché tutti gli operatori possano venire a conoscenza.
L’orario di mercato deve essere tale da consentire agli operatori, oltre alle operazioni derivanti dalle contrattazioni, anche quelle relative all’asportazione delle merci ed all’eventuale controllo igienico-sanitario. Il mercato è chiuso tutte le Domeniche e gli altri giorni festivi dell’anno.
Il Direttore può, in particolari circostanze, ritardare o anticipare l’inizio ed il termine delle operazioni di vendita.
Gli operatori all’ingrosso fuori del mercato devono osservare gli stessi orari di vendita e lo stesso calendario stabilito per il locale mercato all’ingrosso.
Art.34
Inizio e termine delle operazioni di vendita
L’inizio e il termine delle operazioni di vendita, nonché delle vendite ai privati consumatori, sono annunciati con apposito segnale.
Art.35 Ingresso al Mercato
Hanno libero accesso al mercato tutti gli operatori di cui agli articoli 15, 16 e 17 nonché gli addetti ai servizi di mercato che siano in possesso del documento previsto dall’art.19, secondo gli orari per essi stabiliti dall’Ente gestore.
I privati consumatori sono liberamente ammessi agli acquisti negli orari per essi stabiliti.
Art.36
Provvedimenti d’urgenza del Sindaco
Il Sindaco, su proposta e/o richiesta del Direttore o delle rappresentanze
degli operatori economici del settore, può, in deroga alla normativa di cui al presente Regolamento, disporre con propria ordinanza provvedimenti urgenti e temporanei, per far fronte a particolari circostanze e situazioni relative alla funzionalità del mercato.
Art.37 Ordine Interno
E’ vietato sia nel mercato sia nelle sue dipendenze:
ingombrare i luoghi di passaggio ed ostacolare comunque la circolazione; attirare i compratori con grida o schiamazzi;
gettare sui luoghi di passaggio derrate avariate od altro; introdurre cani;
sollecitare offerte o curare raccolta o sottoscrizioni quale che sia l’ente beneficiario;
tutto ciò che possa menomare o compromettere l’ordine o la disciplina del mercato e delle contrattazioni.
Gli operatori del mercato ed il personale di fatica possono apporre in appositi albi avvisi a carattere sindacale, previo nulla osta del Direttore.
Art.38 Pulizia dei posteggi
Gli assegnatari debbono curare che i posteggi e gli annessi (scale, magazzini, ecc., di loro pertinenza) siano tenuti puliti e sgombri da rifiuti.
I rifiuti debbono essere, a cura degli intestatari dei posteggi, raccolti in appositi recipienti muniti di coperchio, per essere poi ritirati dal personale all’uopo incaricato.
Art.39
Ingresso e circolazione dei veicoli
I veicoli dei venditori e gli autocarri portanti prodotti destinati alla vendita in mercato hanno libero ingresso a cominciare dall’apertura del mercato.
Gli autocarri, subito dopo lo scarico dei prodotti, dovranno sostare fuori del mercato nel posto che sarà loro assegnato dai vigili urbani.
I veicoli dei compratori, se non hanno il posto assegnato all’interno del mercato, devono sostare esclusivamente nelle aree adibite a parcheggio. All’interno del mercato la circolazione dei veicoli e dei carrelli che trasportano i prodotti, deve avvenire "in senso unico" per evitare intasamenti e pregiudizievoli ritardi nelle operazioni di cui sopra.
La circolazione e la sosta dei veicoli sono regolate dal Direttore del mercato, con apposito ordine di servizio.
L’uso dei carrelli per il trasporto dei prodotti all’interno del mercato è consentito agli addetti al servizio di facchinaggio, ai grossisti, ai commissionari, ai mandatari e loro dipendenti, nonché agli assegnatari di posteggio.
Tutti i carrelli a mano debbono, comunque, essere muniti di ruote gommate e recare l’indicazione della ditta o persona cui appartengono.
Nell’interno del mercato i veicoli debbono procedere a passo d’uomo e quelli sprovvisti di motore debbono essere condotti a mano.
Art.40 Operazioni di vendita
Le vendite avvengono, di regola, a libera contrattazione. La Direzione del mercato comunica con mezzi idonei tutte le notizie che possono essere utili ai compratori, nei riguardi dei quantitativi di derrate introdotte in
mercato.
L’Ente gestore provvede a fornire il mercato delle attrezzature necessarie.
Art.41 Vendite all’asta
La vendita dei prodotti può effettuarsi anche mediante asta pubblica ed è, comunque, obbligatoria quando le scarse quantità di prodotti in vendita rendano impossibile soddisfare tutti i compratori che manifestino l’intenzione di acquistare quei determinati prodotti.
Le vendite all’asta si effettuano per lotti di prodotti omogenei, da parte di astatori iscritti all’albo di cui all’art.3 della Legge 25.03.1959, n°125.
Il venditore ha l’obbligo di comunicare, all’inizio di ciascuna operazione di vendita, il peso, la specie, la varietà, la categoria di qualità ed il prezzo base della merce offerta.
Quando sul prezzo base vi sia una sola offerta e questa sia stata per tre volte proclamata, la partita è aggiudicata all’unico offerente.
Se nessun aumento sia offerto sul prezzo base d’asta, è consentito aprire una nuova gara in base alla migliore offerta fatta dai presenti.
L’asta, di regola, è effettuata con il sistema di vendita alla voce a salire, ovvero con i sistemi elettronici all’uopo installati nel mercato dall’Ente gestore.
La provvigione spettante all’astatore è stabilita dalla commissione di mercato.
Art.42 Merce in vendita
La merce esposta nei posteggi deve essere ripartita in distinte cataste, secondo la diversa specie, qualità e provenienza, quando quest’ultima
caratterizzi il prodotto.
Ai venditori è riconosciuto il diritto di ritirare dal mercato le merci introdotte, senza dover per il ritiro stesso corrispondere all’Ente gestore del mercato alcun diritto o pagamento di qualsiasi natura.
Art.43 Commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli
Per la classificazione, la calibrazione, le tolleranze, l’imballaggio e la presentazione dei prodotti ortofrutticoli regolamentati in sede CEE si applicano le norme comunitarie; per i prodotti ortofrutticoli non regolamentati si applicano le disposizioni di commercializzazione vigenti.
Art.44 Strumenti di pesatura
Gli strumenti di pesatura debbono essere sempre: mantenuti puliti ed in perfette condizioni di funzionamento; perfettamente regolati e verificati prima di essere adoperati; bene in vista ai compratori.
Nulla è dovuto dal compratore per le operazioni di pesatura effettuate all’atto della vendita dal venditore o dal personale da lui incaricato.
Art.45
Norme per la vendita
Le vendite non effettuate a mezzo astatore debbono essere fatte personalmente dagli intestatari dei posteggi o dalle persone di cui al secondo comma dell’art.26 e dai produttori titolari dell’autorizzazione alla vendita diretta, ai sensi del presente Regolamento, o da loro dipendenti.
Le vendite si effettuano a peso netto, a numero o a collo, con l’osservanza delle norme vigenti sulla commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli.
Sono vietate vendite e contrattazioni nel mercato e nelle sue pertinenze, quando siano eseguite senza il rispetto degli orari e delle altre disposizioni in proposito stabilite dalla legge e dal presente Regolamento. Sono, altresì, vietate le vendite di prodotti all’ingrosso a mezzo di autocarri o altri veicoli nelle immediate adiacenze del mercato.
E’ vietato agli operatori ammessi al mercato vendere o comunque cedere derrate in loro possesso ad altri operatori del mercato per la rivendita all’interno dello stesso, fatta eccezione per le derrate destinate ad Enti ospedalieri o Comunità assistenziali.
Esaurita la contrattazione della merce, il compratore ha la facoltà di verificare la merce acquistata, ancorché essa sia normalizzata o, comunque, presentata a strati in imballaggi idonei, purché la verifica avvenga contestualmente presso il posteggio del venditore. Se dal controllo la merce non risulti conforme alla qualità contrattata, il compratore può rifiutarla ed annullare l’acquisto.
E’ fatto espresso obbligo al venditore di consentire l’esame della merce ai compratori i quali, nel caso, dovranno osservare i dovuti riguardi evitando di danneggiare il confezionamento dei colli.
I compratori all’atto dell’acquisto di singoli colli o partite di colli devono curare il ritiro degli stessi, dopo la contestuale pesatura, evitando di depositarli anche provvisoriamente nella sala di vendita.
Comunque acquistato il prodotto, il compratore ne assume la piena disponibilità e responsabilità e può, al fine di evitare possibili confusioni, collocare su ogni collo o catasta di colli un biglietto contenente il suo nominativo o la sua indicazione in codice.
La Direzione, in caso di reclami ritenuti ammissibili e giustificabili ai sensi delle disposizioni del presente Regolamento, decide secondo equità,
sentite le controparti.
Art.46 Registrazione delle vendite
I venditori assegnatari di posteggi di vendita sono tenuti a denunciare agli incaricati della Direzione, che li registrano su apposite "bollette", i quantitativi introdotti nel mercato.
Ciascuna operazione di vendita, sia all’asta che a trattativa diretta, deve essere annotata a cura del venditore all’atto della pesatura sul registro- brogliaccio.
Quindi il venditore, per ciascuna partita di prodotti venduti, deve compilare, a seconda del caso, un foglio d’asta o un conto vendita in quattro copie, di cui: la prima servirà alla Cassa di mercato per pagare l’importo delle vendite al netto delle ritenute per diritti, imposte, provvigioni e spese consentite dal Regolamento; la seconda sarà consegnata alla Direzione per i controlli contabili e gli accertamenti statistici; la terza sarà conservata per la durata di 5 anni nell’archivio della Direzione; la quarta resterà al venditore per la regolazione dei suoi rapporti con il conferente dei prodotti.
I fogli d’asta od i conti vendita debbono essere redatti su appositi bollettari e prima di essere presentati alla cassa per il pagamento debbono essere vistati dalla Direzione del mercato per il controllo sull’esattezza di tutte le annotazioni e specialmente di quelle che si riferiscono alle ritenute.
Così vistato il documento costituisce il titolo per il pagamento dell’importo in esso indicato, a favore del venditore, da parte della Cassa di mercato.
I commissionari o mandatari per le vendite possono, con semplice annotazione in calce al foglio d’asta o conto vendita, delegare, alla
riscossione dell’importo sugli stessi indicato, direttamente il committente o proprietario dei prodotti cui il documento si riferisce.
Al termine delle contrattazioni i venditori debbono riepilogare tutti i fogli d’asta o tutti i conti vendita compilati nella mattinata su apposito modulo in doppia copia da consegnare alla cassa per le operazioni di sua competenza ed alla Direzione per i controlli contabili.
Nel riepilogo dovranno essere elencati tutti i compratori con l’indicazione degli importi degli acquisti effettuati da addebitare a ciascuno di essi. In allegato alla copia del riepilogo destinato alla cassa, ciascun venditore fornirà le corrispondenti fatture, emesse a carico di ciascun compratore, nel rispetto del D.P.R. 26.10.1972, n°633 e secondo quanto previsto dall’apposito Regolamento di cassa.
In caso di introduzione di sistemi meccanizzati o con memorizzazione elettronica per la registrazione delle operazioni, a mezzo apposito ordine di servizio del Direttore del mercato verranno emanate agli operatori, anche in deroga del presente articolo, le istruzioni del caso.
Art.47 Vendite per conto
I commissionari ed i mandatari ammessi ad operare nel mercato devono esplicare il loro mandato con le garanzie e le norme stabilite per essi dalle vigenti disposizioni.
Ai commissionari e ai mandatari spetta una provvigione da concordare fra le parti e che, in ogni caso, non può superare il 10% del prezzo di vendita.
La provvigione è comprensiva di tutte le spese di mercato, dal momento della consegna dei prodotti alla soglia del posteggio fino alla consegna dei prodotti stessi all’acquirente, nonché dello "star del credere".
Il commissionario potrà rivalersi delle spese sostenute per rendere i
prodotti rispondenti alle norme vigenti in materia di commercializzazione, quando a tali operazioni non abbia provveduto il committente.
Delle operazioni medesime il commissionario informerà il Direttore del mercato ed il committente.
I commissionari ed i mandatari debbono presentare ai loro committenti o mandanti regolare conto vendita per i prodotti venduti.
In ogni conto vendita deve risultare:
la natura e la qualifica del prodotto ed il numero dei colli; il prezzo di vendita;
il peso netto di ciascuna partita o collo venduti; l’importo totale lordo e le singole ritenute;
il netto ricavo da accreditare al committente o mandante; l’intestazione del venditore ed il suo numero di C.F. e P. I.V.A.
I commissionari o mandatari debbono tenere a disposizione della Direzione del mercato tutti gli atti e i documenti relativi alle transazioni effettuate per conto dei loro committenti o mandanti.
Art.48
Certificazione per derrate non ammesse alle vendite o deperite
Gli operatori del mercato possono chiedere al Direttore la certificazione attestante la mancata ammissione alle vendite delle merci non aventi i requisiti voluti dalle norme in vigore.
Per le merci rimaste invendute e che hanno subito deperimento, gli operatori possono chiedere apposito accertamento al Direttore del mercato; il quale, d’intesa con l’organo sanitario, eseguito l’accertamento, e sempre che il deterioramento non sia tale da impedire agli effetti sanitari, la commerciabilità delle derrate, rilascia un certificato
comprovante il valore del deprezzamento.
Per le merci guaste e non più commestibili, il Direttore rilascia un certificato comprovante la dispersione, con riferimento all’ordine dell’organo sanitario.
L’operatore che non ottempera alle disposizioni suddette non può, in nessun caso, giustificare al produttore o speditore, per uno dei motivi di cui al presente articolo, la mancata vendita o una vendita a prezzi inferiori a quelli della giornata ovvero di una quantità inferiore a quella ricevuta.
Art.49
Derrate affidate alla direzione del Mercato
Il Direttore del Mercato provvede, mediante l’opera di mandatari, di commissionari o astatori, nonché della Cassa di Mercato, alla vendita:
delle derrate affidate alla Direzione per la vendita;
delle derrate pervenute nel mercato all’indirizzo dei commercianti, commissionari, o mandatari sospesi, durante il periodo della sospensione, salva diversa posizione dello speditore, nonché di quelle pervenute a destinatari sconosciuti alla Direzione del mercato o irreperibili;
delle derrate che, su denuncia dell’organo sanitario addetto al mercato, risultino in via di deterioramento e che, nonostante la diffida del Direttore del mercato, non vengano immesse alla vendita.
I mandatari, i commissionari o gli astatori e la Cassa di mercato sono tenuti a compiere tutte le operazioni e funzioni delle quali vengono incaricati dall’Ente gestore e dalla Direzione del mercato.
I mandatari, i commissionari o gli astatori debbono versare nello stesso giorno delle vendite alla Cassa di mercato, per il successivo inoltro agli aventi diritto, il ricavo netto delle anzidette vendite.
L’ente gestore del mercato non assume alcuna responsabilità, diretta o indiretta, sotto qualsiasi titolo, verso i produttori, speditori o altri, per pagamenti ad essi dovuti in dipendenza delle operazioni anzidette.
Art.50
Rilevazioni statistiche e prezzi
Le rilevazioni statistiche da effettuarsi in conformità alle disposizioni dell’Istituto Centrale di Statistica riguardano sia le quantità delle singole merci introdotte nel mercato, sia il prezzo di vendita delle medesime nelle contrattazioni realizzate in seno al mercato.
La rilevazione statistica delle quantità è basata sullo spoglio dei documenti di entrata delle merci nei mercati. Tali documenti devono essere completi degli elementi occorrenti ai fini statistici e cioè: indicazione esatta della specie merceologica (varietà, qualità, ecc.), della quantità e della provenienza.
La rilevazione dei prezzi, a cui deve provvedere la Direzione del mercato, viene effettuata anche a mezzo di intervistatori scelti tra i dipendenti all’uopo qualificati, i quali durante tutto il periodo delle vendite intervisteranno gli operatori per raccogliere dagli stessi i prezzi praticati. Per ogni prezzo rilevato, l’intervistatore dovrà registrare oltre al prezzo, anche la qualità e la varietà della merce, cui i prezzi si riferiscono, ed il nome dell’operatore che ha fornito l’indicazione.
La Direzione del mercato ha la facoltà di effettuare controlli in analogia a quanto disposto, per altri fini, all’ultimo comma dell’art.47.
L’Istituto Centrale di Statistica può effettuare controlli sulla esattezza delle rilevazioni e, in caso di necessità, può disporre d’intesa con l’Ente gestore, apposite rilevazioni in merito a particolari aspetti del movimento delle merci introdotte in mercato.
I dati individuali rilevati in conformità alle istruzioni dell’Istituto Centrale
di Statistica sono soggetti al segreto di ufficio e non possono essere comunicati a chicchessia per qualsiasi motivo. I dati globali, unitamente ai prezzi rilevati, dovranno essere oggetto, invece, della massima divulgazione.
La Direzione stabilirà con gli altri mercati un reciproco scambio di notizie sulle specie, quantità e sui prezzi dei prodotti contrattati.
Art.51
Attività e interventi dell’Ente Gestore
L’Ente gestore, oltre al normale funzionamento delle strutture ed impianti di mercato, per garantire che lo stesso sia idoneo ed agibile allo svolgimento delle attività di mercato così come elencate e descritte nella Legge e nel presente Regolamento, deve provvedere anche alla manutenzione degli stessi e, laddove se ne ravvisi la necessità, al loro riammodernamento o rifacimento.
L’Ente gestore, inoltre, può svolgere attività promozionali nel settore e collaborare con altri enti alla ricerca o ad altre attività per il miglioramento quantitativo e qualitativo dei prodotti e della loro commercializzazione.
Art.52
Forma dei provvedimenti dell’Ente Gestore
Le determinazioni adottate dall’Ente gestore del mercato, salvo i casi di gravità e d’urgenza in cui si può avvalere della forma verbale, debbono essere comunicati per iscritto al Direttore, che è responsabile della loro esecuzione. Non possono essere impartiti ordini direttamente al personale, salvo i casi d’urgenza: di questi il Direttore va comunque avvertito immediatamente.
Qualora l’Ente gestore sia un ente diverso dal Comune di Manfredonia, le deliberazioni relative alle costituzioni delle commissioni di concorso, alla nomina, allo stato giuridico ed al trattamento economico del Direttore e del restante personale del mercato, nonché alla consistenza organica del personale stesso, non divengono efficaci senza l’approvazione da parte del Comune di Manfredonia.
Art.53
Provvedimenti disciplinari e amministrativi
Indipendentemente dall’eventuale azione penale e dalle sanzioni previste da altre leggi, le infrazioni alle norme del presente Regolamento o alle disposizioni legislative e regolamentari danno luogo, a carico degli operatori del mercato, all’azione disciplinare e amministrativa, così graduata, secondo la gravità dell’infrazione o della recidività verificatesi durante il periodo dell’assegnazione:
x. xxxxxxx (verbale o scritta) o sospensione dei colpevoli da ogni attività nel mercato, per un periodo massimo di tre giorni, da parte del Direttore;
b. sospensione da ogni attività nel mercato per la durata massima di tre mesi, deliberata dalla commissione di mercato, sentito l’interessato, con provvedimento definitivo o, in caso grave ed urgente, dal Direttore del mercato;
c. revoca dell’assegnazione del posteggio per i motivi di cui all’art.3 del presente Regolamento.
In ogni caso qualora vengano adottati i provvedimenti di cui al presente articolo, esclusa la diffida verbale, si applicano altresì le sanzioni pecuniarie da L.20.000 a L.1.000.000 disposte dal Sindaco con le modalità di cui alla legge 24.11.1981, n°689, secondo la gravità dell’infrazione e/o eventuali recidività.
I proventi derivanti da tali sanzioni verranno introitati dall’Ente gestore tramite la Cassa mercato, e saranno obbligatoriamente destinati al funzionamento del mercato e dei servizi relativi, nonché all’ammortamento e miglioramento degli impianti.
Art.54 Norme transitorie
Nella prima assegnazione di posteggi e magazzini di cui all’art.21 del presente Regolamento è data la precedenza agli operatori locali attualmente abilitati alle vendite e/o assegnatari di posteggio.
Tutti i provvedimenti e le situazioni in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono disciplinate dalle disposizioni più favorevoli agli interessati.
Art.55
Entrata in vigore del Regolamento
Il presente Regolamento è adottato con deliberazione consiliare del Comune di Manfredonia, sentito il parere dei competenti Organi.
Dopo l’approvazione da parte del Presidente della Regione Puglia sarà pubblicato per 15 giorni all’Albo Comunale, trascorsi i quali entra in vigore a termini dell’Art.8/3 dello Statuto Comunale.
Allegato "A"
CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE
DI POSTEGGI, MAGAZZINI ED UFFICI
I posteggi di vendita del mercato sono suddivisi fra le varie categorie degli operatori ammessi per le vendite nel seguente modo:
A) BOX
1. N.10 box o posteggi sono riservati ai commercianti grossisti che operano nel settore dell’import-export e immettono sul mercato prevalentemente prodotti provenienti da altri centri nazionali od esteri;
B) LOGGE PER PRODUTTORI
N.1 è riservata all’Ente gestore per le vendite di cui all’art.49;
N.6 attigue fra loro, sono riservate ai produttori singoli od associati. Nel caso il numero dei produttori e di associazioni di produttori sia superiore, lo spazio dei posteggi sarà equamente diviso fra gli stessi;
N.2 sono riservate ai commissionari e mandatari per il settore ortofrutticolo di cui all’art.3 della Legge 25.03.1959, n°125.
In questi posteggi può svolgersi anche il commercio all’ingrosso purché l’assegnatario sia in possesso dei prescritti requisiti di legge.
I posteggi, i magazzini e gli uffici che si rendono disponibili vengono assegnati a domanda, previo avviso da pubblicarsi per almeno 15 gg. a cura della Direzione del mercato, fra gli operatori del settore.
Possono partecipare all’assegnazione gli operatori alle vendite di cui agli artt.15 e 17.
L’assegnazione viene effettuata dall’Ente gestore in base a graduatoria formulata in relazione ai seguenti criteri di valutazione di merito:
a) anzianità di iscrizione nei registri di cui all’art.3 della Legge 25.03.1959, n°125, nonché rilevanza e continuità dell’attività del richiedente desunta dalle dichiarazioni I.V.A. di anni precedenti e la
varietà dei prodotti posti in vendita rispetto alle esigenze di completezza della gamma merceologica trattata nel mercato;
b) capacità imprenditoriale, impianti di produzione, lavorazione e confezione, mezzi di trasporto e personale impiegato;
c) quando nella graduatoria più richiedenti abbiano raggiunto lo stesso punteggio, si deve preferire l’operatore locale rispetto a quello foraneo;
d) è titolo di preferenza per l’assegnazione essere già assegnatario di posteggio di vendita.