Decreto n. 90772 (1046) del 15 giugno 2017
Obiettivo strategico
Decreto n. 90772 (1046) del 15 giugno 2017
OGGETTO:
SOTTOSCRIZIONE E AUTORIZZAZIONE ALL’ESECUZIONE ACCORDO QUADRO. LAVORI, URGENTI E NON, DI MANUTENZIONE, AD ECCEZIONE DEI LAVORI CHE PREVEDONO IL RINNOVO O LA SOSTITUZIONE DI PARTI STRUTTURALI DELLE OPERE CONNESSI AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE FINALIZZATI A NECESSITÀ MANUTENTIVE E DI CONSERVAZIONE, IN CONDIZIONI DI ESERCIZIO E FRUIBILITÀ, DEGLI IMMOBILI STRUMENTALI ALL’ATTIVITÀ UNIVERSITARIA E DI ATENEO.
CUP B19D16000270001 lotto 1 –CIG 6656603292 lotto 2- CIG 665662116D CIG 6656635CF7.
Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Xxxxxxxx Xxxxx Il Dirigente Centrale Acquisti
PREMESSO che:
con decreto n. 644 prot. 51672 del 5 aprile 2017 a conclusione del procedimento di riesame dei provvedimenti della precedente aggiudicazione sono stati individuati nell’ambito dell’approvazione delle graduatorie finali i soggetti aggiudicatari in quanto primi classificati dei tre lotti in oggetto - Cup B19D16000270001, rispettivamente lotto 1 – CIG 6656603292 Elettrica Sistem srl, , con un ribasso del 66,751%, lotto 2- Progeco srl, Cig 665662116D, con un ribasso del 63,10%, lotto 3 Inpower Group Scarl, Cig 6656635CF7, con un ribasso del 59,178%;
gli accordi quadro avranno durata presunta di anni tre (3) e comunque fino all’esaurimento dell’importo complessivo aggiudicato, come specificato nella tabella sottostante suddiviso per lotti:
IMPORTI DI AFFIDAMENTO PER L’INTERO TRIENNIO (IMPORTI IN EURO) | |||||
LOTTI | LAVORI | DI CUI ONERI SICUREZZA COMPRESI NEI PREZZI | ONERI SICUREZZA SPECIALI | INCIDENZA MANODOPERA | TOTALE LAVORI |
LOTTO 1 | 1.880.000,00 | 94.000,00 | 18.800,00 | 648.100,00 | 1.898.800,00 |
XXXXXX XXXXXXX | |||||
XXXXX 0 XXXXXX XXXXXXX | 960.000,00 | 48.000,00 | 9.600,00 | 329.900,00 | 969.600,00 |
XXXXX 0 XXXXX XXXXXXXXX O | 810.000,00 | 40.500,00 | 8.100,00 | 279.900,00 | 818.100,00 |
TOTALE | 3.650.000,00 | 182.500,00 | 36.500,00 | 1.257.900,00 | 3.686.500,00 |
si è concluso il procedimento di esame dell’anomalia dell’offerta dell’impresa nuova aggiudicataria del lotto n.3 Impower Group Scarl, da parte del Rup, con esito positivo, come da relazione prot. n 81605 del 31 maggio 2017;
sono state avviate le verifiche di legge, parte delle quali, rispetto al mantenimento del possesso dei requisiti ex art. 38 del D. Lgs 163/06, sono ancora in attesa di riscontro dell’esito da parte della autorità preposte ( documentazione agli atti);
DATO ATTO che occorre procedere alla sottoscrizione dell’Accordo Quadro con le Imprese aggiudicatarie dei lotti in gara, stante l’urgenza di esecuzione di alcuni dei lavori inclusi nell’accordo quadro già dagli atti di programmazione della stazione appaltante, connessa alla protrazione dei tempi di gara e aggiudicazione ben evidenziati nel decreto 644 citato;
ATTESO che si rende necessario e opportuno autorizzare:
▪ la sottoscrizione degli accordi sotto la riserva dell’esito positivo delle verifiche;
▪ l’esecuzione dell’Accordo sottoscritto, dei soli interventi dichiarati dal responsabile unico del procedimento urgenti e non procrastinabili, mediante la consegna sotto riserva di legge, con il vincolo di inserire nei verbali la seguente clausola : "i pagamenti dei lavori in consegna sotto riserva, che formeranno oggetto del contratto derivato, non saranno in ogni caso corrisposti prima del riscontro dell'esito delle verifiche di legge, come sottoscritto in sede di firma dell’accordo quadro ;resta inteso tra le parti che l’esito delle verifiche sarà tempestivamente comunicato all'Impresa, e in caso di verifiche negative si procederà secondo legge".
DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento procederà all’esecuzione dell’Accordo mediante l’approvazione dei singoli progetti da realizzare, alla nomina del Direttore dei Lavori e la definizione dell’importo dei singoli contratti derivati, determinato a misura con le categorie dei lavori e gli
articoli derivati dai prezzari posti a base di gara, con applicazione sugli stessi del ribasso offerto, nonché alla eventuale nomina del Coordinatore Sicurezza per l’esecuzione;
CONSIDERATO che ai singoli contratti derivati sarà applicata la normativa di riferimento del codice degli appalti D. Lgs 163/06 e DPR 207/2010 nonché la l. 81/2008 in vigore al momento della pubblicazione del Bando di Gara, tra l’altro con particolare riferimento all’esecuzione in generale, ai subappalti e sub contratti, nonché al rilascio di Regolare Esecuzione e flussi di comunicazione previsti verso l’Osservatorio Regionale Appalti ed ANAC (rilascio del Certificato Esecuzione Lavori per ciascun contratto derivato);
VISTO lo Schema di Accordo Quadro che forma l’Allegato di lettera “A” al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, che per ciascuno dei tre Lotti saranno sottoscritti, a cura dell’Ufficio preposto “Obiettivo Strategico” Centrale Acquisti, nella forma della scrittura privata, firmata digitalmente;
DATO ATTO che per effetto di quanto sopra e del presente decreto lo schema di accordo è stato integrato mediante inserimento della clausola sopra evidenziata;
Per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente atto che qui si intendono integralmente richiamate
DECRETA
1. di approvare lo Schema di Accordo Quadro (Allegato “A”) e di autorizzare alla predisposizione e sottoscrizione dei tre accordi quadro relativi ai tre lotti;
2. autorizzare:
▪ la sottoscrizione degli accordi sotto la riserva dell’esito positivo delle verifiche;
▪ l’esecuzione dell’Accordo sottoscritto, dei soli interventi dichiarati dal responsabile unico del procedimento urgenti e non procrastinabili, mediante la consegna sotto riserva di legge, con il vincolo di inserire nei verbali la seguente clausola : "i pagamenti dei lavori in consegna sotto riserva, che formeranno oggetto del contratto derivato, non saranno in ogni caso corrisposti prima del riscontro dell'esito delle verifiche di legge, come sottoscritto in sede di firma dell’accordo quadro ;resta inteso tra le parti che l’esito delle verifiche sarà tempestivamente comunicato all'Impresa, e in caso di verifiche negative si procederà secondo legge".
3. di procedere a tutte le comunicazioni obbligatorie di legge;
4. di procedere alla pubblicazione del presente atto all’albo ufficiale di Ateneo e nel profilo committente “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2016 e d.lgs. 33/2013.
X.xx Il Dirigente
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Allegato “A”
Bollo virtuale assolto in data – imposta Euro …………….
SCRITTURA PRIVATA
Schema Accordo Quadro
Repertorio Prot. N. …. Del ../. /2017
ESECUZIONE LAVORI, URGENTI E NON, DI MANUTENZIONE, AD ECCEZIONE DEI LAVORI CHE PREVEDONO IL RINNOVO O LA SOSTITUZIONE DI PARTI STRUTTURALI DELLE OPERE CONNESSI AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE FINALIZZATI A NECESSITÀ MANUTENTIVE E DI CONSERVAZIONE, IN CONDIZIONI DI ESERCIZIO E FRUIBILITÀ, DEGLI IMMOBILI STRUMENTALI ALL’ATTIVITÀ UNIVERSITARIA E DI ATENEO- Lotto ………….
Codice Unico di Progetto (CUP) | B19D16000270001 |
Codice identificativo della gara Lotto ……. | ……………………. |
Premesso che:
con decreto n. 52797 (589) del 11/04/2016 veniva indetta una procedura aperta per l’affidamento della procedura“G414 – Procedura aperta per l’affidamento a mezzo accordo quadro dell’esecuzione lavori, urgenti e non, di manutenzione, ad eccezione dei lavori che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere connessi ad interventi di manutenzione finalizzati a necessità manutentive e di conservazione, in condizioni di esercizio e fruibilità, degli immobili strumentali all’attività universitaria e di ateneo. CUP B19D16000270001. Lotto 1: CIG 6656603292 (CENTRO STORICO). Lotto 2: CIG 665662116D (CAREGGI E NOVOLI). LOTTO 3: CIG 6656635CF7 (XXXXX XXXXXXXXXX)”;
che l’accordo in oggetto prevede la stipula con un unico operatore per ciascuno dei tre lotti , con modalità di contabilizzazione del corrispettivo di aggiudicazione: “a misura” e con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, ai sensi art. 82 co. 2 lett. a) del d.lgs. 163-06, determinato mediante ribasso percentuale da applicarsi sui prezzi unitari;
che con decreto n. 166721 (1888) del 24/11/2016 veniva disposta l’approvazione della graduatoria definitiva e l’aggiudicazione definitiva del lotto 1 (CENTRO STORICO) CIG 6656603292 alla società ELETTRICA SISTEM S.R.L. con sede legale in Cava De’ Tirreni (SA) via Gaudio Mori loc. Xxxxxxx, P.I. 02798630659 con un ribasso del 66,751% da applicarsi ai prezzi unitari posti a base di gara;
che con decreto n.644 prot. 51672 del 5 aprile 2017 veniva disposta una nuova aggiudicazione per ciascuno dei tre lotti, a seguito di revisione dell’intera procedura;
che il presente accordo quadro è stipulato a misura, così come i contratti applicativi derivanti dallo stesso;
che la durata dell’accordo quadro è stabilita in anni tre con decorrenza dalla data di stipula dell’accordo quadro e si esaurisce comunque al raggiungimento del corrispettivo massimo spendibile;
che il corrispettivo massimo individuato per il presente accordo quadro non è impegnativo per l’Università degli Studi di Firenze e che l’operatore economico eseguirà i lavori impartiti a mezzo stipula di appositi contratti applicativi;
che l’operatore economico affidatario, a garanzia degli obblighi che assume con il presente accordo quadro, ha prestato deposito cauzionale mediante polizza fideiussoria rilasciata da ………………… nr. ………… in data …………… per € ..-,
che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e che resta acquisita agli atti;
- che sono state effettuate le verifiche ex art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m., nei confronti dell’aggiudicatario;
- L’Università degli Studi di Firenze, al fine di garantire un adeguato sistema di interventi di manutenzione del proprio patrimonio immobiliare, stipula l’ Accordo Quadro ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 3, comma 13, e dell’art. 59 del Decreto Legislativo 12/4/2006, n.163, per la realizzazione dei lavori riconducibili e classificabili esclusivamente in Categoria OG1 – OS28 – OS30 che si renderanno necessari nell’arco di tre anni a decorrere dalla sottoscrizione dell’Accordo medesimo
TRA
Arch. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, non in proprio ma nella sua qualità di dirigente dell’Area Edilizia dell’Università degli Studi di Firenze (codice fiscale 01279680480), nato a Napoli il 17/05/1965, domiciliato per la carica in Firenze, Piazza San Marco n. 4;
e
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………
tutto ciò premesso
le parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue
ART . 1 OGGETTO E DEFINIZIONE DELL'ACCORDO QUADRO
Il presente accordo quadro disciplina le condizioni generali tra la Stazione Appaltante e l’Affidatario, per l'esecuzione di tutti i lavori, urgenti e non, di manutenzione, ad eccezione dei lavori che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere che debbano essere oggetto di deposito al Genio Civile, da eseguire sugli degli edifici di proprietà o in disponibilità della Stazione Appaltante, ai sensi e per gli effetti dell’art. 105, comma 1, D.P.R. n. 207, 5 ottobre 2010 207/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (d’ora innanzi denominato DPR 207/2010).
L’Accordo Quadro regola l’esecuzione di lavori di manutenzione con riferimento all’importo massimo prestabilito nell’arco di tempo di vigenza dello stesso; gli interventi di manutenzione non predeterminati, si riferiscono a quei lavori che si renderanno indispensabili secondo le necessità manutentive e di conservazione, in condizioni di esercizio e fruibilità, degli immobili strumentali all’attività universitaria e di ateneo.
I lavori contemplati sono connotati da serialità e caratteristiche standardizzate.
Gli immobili di proprietà o condotti in locazione e strumentali alle attività didattiche e tecniche dell’Università degli Studi di Firenze, con la relativa ubicazione, oggetto del presente Accordo sono elencati nelle tabelle incluse nella documentazione di gara, digitalmente sottoscritta per presa visione e accettazione.
L’Accordo Quadro si estende automaticamente anche agli edifici che dovessero entrare a far parte del patrimonio edilizio dell’Università degli Studi di Firenze, a qualsiasi titolo, successivamente alla sottoscrizione dell’Accordo, senza che l’appaltatore possa avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.
Gli interventi, che saranno determinati (in numero e specie) nell’arco temporale di durata dell’Accordo Quadro, in seguito alle necessità specifiche, si esplicheranno nell’esecuzione, anche in condizioni di urgenza, di lavori di manutenzione di qualsiasi tipo, da contabilizzare “a misura”, conseguenti a progetti approvati dalla Stazione Appaltante, nell’ambito dei singoli contratti derivati resi dall’impresa sulla base dei prezzi unitari di aggiudicazione della procedura.
ART. 2 CATEGORIA DEI LAVORI
I lavori rientrano nell’ambito delle categorie poste a base di gara e dettagliate nei documenti allegati secondo le prescrizioni dell’art. 2 del Capitolato d’oneri.
ART. 3 AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO
L’importo complessivo presunto dell’accordo è pari ad € ……………….
(……………./00 euro), di cui € ………….. per oneri della sicurezza compresi nei prezzi, € ………… per oneri della sicurezza speciali ed € per incidenza della
manodopera, desunto dallo storico consolidato degli interventi eseguiti nel triennio 2013
– 2015, opportunamente attualizzato e delle previsioni di interventi.
L’importo complessivo è il seguente con riferimento al Lotto n. è dettagliato nella
Tabella di seguito:
IMPORTI A BASE DI AFFIDAMENTO PER L’INTERO TRIENNIO (IMPORTI IN EURO) | |||||
LOTTI | LAVORI | DI CUI ONERI SICUREZZA COMPRESI NEI PREZZI | ONERI SICUREZZA SPECIALI | INCIDENZA MANODOPERA | TOTALE LAVORI A BASE D’ASTA |
LOTTO |
Il dettaglio degli importi dei singoli Lotti e della Categorie di ciascuno dei lotti posti a base dell’Accordo Quadro sono riepilogati nelle Tabelle sotto riportate:
LOTTO | LAVORI | DI CUI ONERI SICUREZZA COMPRESI NEI PREZZI | ONERI SICUREZZA SPECIALI | INCIDENZA MANODOP ERA | TOTALE LAVORI A BASE D’ASTA |
OG 1 OPERE EDILI | |||||
OS 28 IMPIANTI MECCANICI | |||||
OS 30 |
IMPIANTI ELETTRICI | |||||
TOTALE |
Il ribasso percentuale offerto pari al …..% da applicare per ciascun contratto derivato all’elenco prezzi unitari ha valore e produce effetti :
1) per l’individuazione dell’affidatario;
2) in esecuzione dell’Accordo Quadro quale ribasso da applicare sui Prezzi Unitari relativi ai Computi dei singoli contratti applicativi.
Non sono soggetti al ribasso gli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo periodo, del Codice dei contratti e del punto 4.1.4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, e la manodopera. L’importo stimato dei lavori oggetto del presente accordo quadro sarà a misura con le Categorie dei lavori e gli articoli derivati dai Prezzari come indicato al successivo art. 9 sui quali sarà applicato il ribasso offerto.
Poiché gli importi delle singole categorie di lavoro sono stati determinati con riferimento agli interventi manutentivi storici e sulla base di una programmazione di medio periodo, l’importo delle stesse deve intendersi come presunto e le eventuali variazioni non potranno costituire motivo di rivalsa e/o di opposizione alcuna.
L’Accordo per contro vincola all’esecuzione dei lavori di manutenzione che saranno richiesti con specifici contratti applicativi dalla Stazione Appaltante, qualunque risulti essere l’importo complessivo finale dei contratti applicativi medesimi, nei limiti definiti dal presente Accordo Quadro.
Per i lavori oggetto del presente Accordo è concessa anticipazione sull’importo contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 140 PR 207/2010, nei limiti ed alle condizioni dallo stesso stabiliti.
ART. 4 SICUREZZA
La stazione appaltante, per la definizione delle modalità di gestione della sicurezza degli
interventi di cui al precedente articolo 2 del presente accordo, ha predisposto, sulla base delle prescrizioni tecniche ed esecutive delle specifiche lavorazioni previste nell’accordo quadro:
⮚ lo schema del DUVRI contenente le procedure per la limitazione dei rischi da interferenza con le attività condotte all’interno degli Edifici Universitari dal Datore di Lavoro Committente (Art. 26 D. Lgs n. 81 2008);
⮚ il Piano di Sicurezza e Coordinamento (Art. 100 D. Lgs 81/2008) riferito a interventi tipologici ricorrenti, comprendente l’individuazione dei costi per la sicurezza
Per quanto non previsto si rimanda alle disposizione dell’art. 4 “Sicurezza”del capitolato d’oneri.
ART. 5 TERMINE VALIDITA’ ACCORDO
L'Accordo Quadro è stabilito in anni tre (3) a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso, indipendentemente dal fatto che in detto termine non venga raggiunto l’importo contrattuale e salvo, invece, che l’importo contrattuale venga raggiunto in un termine minore.
Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l’esecuzione o il completamento di lavori richiesti con contratti applicativi emessi dalla Stazione Appaltante, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dal contratto/i applicativi in corso per l’ultimazione.
La protrazione del termine non darà alcun titolo ad esigere compensi ed indennizzi di qualsiasi genere, essendo tale circostanza prevista nell’Accordo e quindi contemplata nell’offerta rimessa.
Dopo la scadenza dell’Accordo Quadro non potranno essere sottoscritti ed eseguiti contratti applicativi.
Ciascun intervento dovrà essere eseguito entro il periodo di termine utile specificamente previsto nel rispettivo contratto applicativo.
Nella fissazione dei termini di cui ai precedenti commi, le parti considerano anche il normale andamento stagionale sfavorevole.
Non sono ammesse proroghe al termine salvo quanto stabilito ai precedenti commi.
ART. 6 TEMPI ESECUZIONE INTERVENTI CONTRATTI APPLICATIVI -
PENALI
La tempistica di ciascun intervento ed il relativo cronoprogramma saranno oggetto di specifica ricognizione.
Per le penali e loro applicazione di rimanda all’ art. 10 dello Schema di contratto applicativo.
ART. 7 DOCUMENTI CHE NE FANNO PARTE DELL’ACCORDO QUADRO
Formano parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro, digitalmente sottoscritti per presa visione ed accettazione delle condizioni di gara e contratto, presenti nella piattaforma, ancorché non materialmente allegati:
1. il Capitolato D’Oneri;
2. Prezzari:
Prezzario Regione Toscana approvato con Delibera GRT n. 595 del 18.05.2015, ai sensi dell'art. 12 c. 3 della L.R.T. n. 38/2007;
Prezzario Bollettino Ingegneri ultima Edizione; Prezzario Regione Umbria ultima Edizione;
Prezzario Oneri Sicurezza (Comitato Paritetico Territoriale edizione 2012)
3. Elenco degli Immobili e Sedi oggetto dell’Accordo
4. Schema di DUVRI contenente le procedure tipo per la limitazione dei rischi di interferenza con le attività istituzionali dell’Università;
5. PSC Piano di Sicurezza e Coordinamento per gli interventi tipologici ricorrenti;
6. la cauzione definitiva
7. la dichiarazione di impegno di istituti autorizzati al rilascio delle specifiche coperture assicurative CAR rc di legge;
8. l’offerta;
9. dichiarazione della disponibilità di un sufficiente numero di uomini e mezzi per il periodo di durata dell'appalto, con la sola eccezione dei giorni normalmente ritenuti non lavorativi;
ART. 8 CONTRATTI APPLICATIVI
Al momento dell’attivazione dei singoli interventi, in esito ad apposito atto amministrativo, sarà sottoscritto specifico contratto applicativo. Il contratto applicativo, sarà stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, periodo secondo, quarto e quinto, del Codice dei contratti, e dell’articolo 43, comma 7, del
D.P.R. n. 207 del 2010.
L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente capitolato, nel limite dell’art. 177 D.P.R. 207/2010.(€ 200.000,00.).
I prezzi dell’Elenco Prezzi Unitari di cui agli articoli 32 e 41 del D.P.R. n. 207 del 2011 ai quali si applica il ribasso percentuale offerto dall’affidatario in sede di gara costituiscono l’«elenco dei prezzi unitari» .
Per quanto non previsto si rimanda all’art. 9 “Contratti applicativi” del capitolato d’oneri.
ART. 9 SPESE SOTTOSCRIZIONE IMPOSTE, TASSE
Sono a carico del sottoscrittore senza diritto di rivalsa le spese di sottoscrizione e contrattuali.
ART. 10 OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE, DEI CAPITOLATI SPECIALI, DI LEGGI E REGOLAMENTI
L'Accordo è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato Generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei LL.PP. approvato D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», nonché dei Capitolati Speciali relativi a particolari categorie di lavoro, in tutto ciò che non sia in opposizione con le condizioni espresse nel presente .
ART.11 OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL’IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI
L’attivazione delle singole coperture assicurative ex art. 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 125, del D.P.R. n. 207 del 2010, che tengano indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di
responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori è rinviata ai singoli contratti derivati. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione all’atto della sottoscrizione del contratto applicativo, secondo la dichiarazione di impegno prevista dal presente .
ART. 12 RAPPRESENTANTE DELL’AFFIDATARIO E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE
Il sottoscrittore dell’Accordo Quadro deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
Il sottoscrittore dell’Accordo Quadro deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. Per quanto non espressamente previsto si rimanda all’art. 17 del capitolato d’oneri.
ART. 13 SUBAPPALTO
Il subappalto è consentito nei limiti dell’art. 118 del D. Lgs. 163/2006 s.m.i. con riferimento ai singoli contratti applicativi; ferma restando la dichiarazione resa in sede della procedura di accordo quadro. Si rimanda in toto alle disposizioni degli artt 41-43 del capitolato d’oneri.
ART. 14 CORRISPETTIVI E PROCEDURA DI EROGAZIONE – TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI
Si rinvia al Capitolato d’Oneri ed ai singoli contratti applicativi.
ART. 15 VARIANTI
Omissis si rinvia al Capitolato d’oneri ed ai singoli contratti applicativi.
ART. 16 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
Omissis si rinvia al Capitolato d’Xxxxx ed ai singoli contratti applicatici.
ART. 17 RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO
Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei casi contemplati nel capitolato d’oneri, cui si rinvia.
ART. 18 RECESSO
L’Amministrazione potrà, nei casi contemplati dalla vigente normativa, decidere in qualsiasi momento di sospendere l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente .
In tal caso verranno corrisposte all’appaltatore unicamente le spese relativi all’attività espletata, calcolati secondo il disposto degli art. 10 e 18 della L. 143/49.
ART. 19 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE: RISOLUZIONE BONARIA IN VIA AMMINISTRATIVA
Omissis si rinvia al capitolato d’oneri ed ai singoli contratti applicativi.
ART.20 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE: RICORSO ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra Amministrazione e Affidatario sull’interpretazione ed esecuzione del contratto applicativo o Accordo Quadro e che non si fossero potute risolvere in via amministrativa, viene previsto il ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria ed eletto quale foro competente quello di Firenze, con espressa rinuncia a qualsiasi altra modalità.
ART. 21 PROGRAMMA ESECUTIVO LAVORI DELL'AFFIDATARIO
Per ciascun contratto applicativo, ai sensi dell’articolo 43, comma 10, del D.P.R. n. 207 del 2010, entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro 3 (tre) giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di
ultimazione.
Il programma esecutivo dei lavori dell'affidatario può essere modificato o integrato dalla
Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
c) per l'intervento o il coordinamento con Autorità, Enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la
fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.
I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.
ART. 22 RISOLUZIONE DELL’ACCORDO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI
La Stazione appaltante, mediante semplice lettera raccomandata, anticipabile a mezzo fax - o con altra modalità idonea- con messa in mora di 15 (quindici) giorni e contestuale contraddittorio con l'affidatario, al quale sarà, salvo diversa maggiore urgenza, accordato un termine non inferiore a giorni 7 (sette), dalla prima ricezione, per controdeduzioni. ha facoltà di risolvere il rapporto, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei casi dettagliati ed evidenziati nel Capitolato d’Xxxxx, cui si rinvia.
ART.23 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI
L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori superiori a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi produce la risoluzione del contratto applicativo e dell’Accordo , a discrezione della stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’art. 136 del codice dei contratti. Si rimanda, per quanto non espressamente previsto, all’art. 31 del capitolato speciale- schema di contratto applicativo accordo quadro.
ART. 24 ANTICIPAZIONE
Con riferimento ai singoli contratti applicativi sottoscritti, ai sensi dell'articolo 26 ter della L. 9 agosto 2013, n. 98, recante “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia” (pubblicata sulla G.U. n. 194 del 20 agosto 2013), all’Affidatario è corrisposta un’anticipazione del 10% dell’importo contrattuale. per quanto non espressamente previsto si rimanda all’art. 40 del capitolato d’oneri.
ART. 25 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’AFFIDATARIO
Omissis si rinvia al Capitolato d’Oneri ed ai singoli contratti applicativi.
ART. 26 PROPRIETÀ DEI DOCUMENTI, PRIVACY E RISERVATEZZA
L’Affidatario non potrà utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati e informazioni sui lavori oggetto del presente o pubblicare gli stessi, senza il preventivo assenso scritto dell’Amministrazione.
L’Affidatario del presente appalto sarà tenuto al rispetto del D. Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” nei modi ivi indicati: allo scopo l’Affidatario è tenuto ad individuare il nominativo del Responsabile del Trattamento dei dati.
L’Affidatario dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l’oggetto del contratto, qualsiasi informazione relativa all’appalto la cui divulgazione non sia stata esplicitamente autorizzata per iscritto dall’Amministrazione.
L’Affidatario potrà citare nelle proprie referenze le attività svolte per l’Amministrazione, purché tale citazione non violi l’obbligo di riservatezza di cui al presente articolo.
Nel caso particolare di comunicati stampa, annunci pubblicitari, partecipazione a
seminari, conferenze, etc., con propri elaborati, l’Affidatario, sino a che la documentazione prodotta non sia divenuta di dominio pubblico, dovrà ottenere il previo benestare sul materiale scritto e grafico inerente ai servizi resi all’Amministrazione nell’ambito del contratto, che intendesse esporre o produrre.
ART.27 PATTO DI INTEGRITA’
L’operatore economico aggiudicatario si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza e a segnalare all’ente appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto. L’operatore economico si impegna a rendere noti, su richiesta dell’Università, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti l’accordo quadro eventualmente assegnato a seguito della gare in oggetto inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti potranno essere applicate le seguenti sanzioni:
- risoluzione o perdita dell’accordo quadro;
- escussione della cauzione di validità dell’offerta;
- mancato rilascio del certificato di regolare esecuzione;
- esclusione del concorrente dalle gare indette dall’ Università degli Studi di Firenze per cinque anni;
- risarcimento del danno arrecato all’Università degli Studi di Firenze.
ART. 28- NORMA DI CHIUSURA
Per quanto non espressamente previsto nell’accordo quadro, si rimanda alle disposizioni del capitolato d’oneri e del capitolato speciale –schema contratto applicativo accordo quadro-.
Il presente atto produrrà effetti a far data dalla Delibera di approvazione della Perizia di Variante e suppletiva con variata distribuzione di spesa, immediatamente eseguibile richiamata in premessa.
Letto, confermato e sottoscritto.
Per la Stazione Appaltante Il Dirigente Arch. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Per l’Affidatario Il Legale Rappresentante
Documento firmato digitalmente
Le parti espressamente concordano e sottoscrivono la seguente clausola nelle more degli esiti delle verifiche di legge: il presente accordo è sottoscritto sotto condizione risolutiva del positivo esito delle verifiche di legge e pertanto gli interventi dichiarati urgenti e non procrastinabili, dal responsabile unico del procedimento, saranno richiesti in esecuzione , dopo la sottoscrizione dello stesso , con verbali di consegna sotto la suddetta condizione, prima della stipulazione dei rispettivi contratti derivati; i pagamenti dei suddetti lavori, non saranno in ogni caso corrisposti fino alla scioglimento della condizione. La stazione appaltante si obbliga a comunicare tempestivamente l’esito all’affidatario. In caso di verifiche negative si procederà secondo legge. L’appaltatore rinuncia, con la firma del presente atto, a qualsiasi pretesa risarcitoria nei confronti della stazione appaltante, nell’ipotesi di risoluzione del contratto, per il verificarsi della condizione risolutiva.
Per la Stazione Appaltante Il Dirigente Arch. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Per l’Affidatario Il Legale Rappresentante