Condizioni Generali
Condizioni Generali
Per La Vendita Di Biglietti e Prodotti
Data di entrata in vigore: 1 giugno 2015 Primo aggiornamento: 22 marzo 2017
Secondo aggiornamento: 21 luglio 2017
Terzo aggiornamento: 27 febbraio 2018
Quarto aggiornamento: 25 gennaio 2019 (versione in vigore)
Art. 1
Premesse e Ambito di applicazione
1.1 Le presenti Condizioni Generali disciplinano i rapporti tra il distributore Trenitalia S.p.A. (di seguito “Trenitalia”) e l’impresa (di seguito “Contraente”) che accetta di coadiuvare quest’ultima
– quale membro della sua Rete Distributiva – nella distribuzione di Biglietti e Prodotti del vettore Trenitalia o di altri Partner.
Art. 2 Definizioni
2.1 Nelle presenti Condizioni Generali e nei rapporti tra le Parti si adottano le seguenti definizioni, che nel corpo del testo verranno utilizzate indifferentemente al singolare e al plurale:
Biglietto:
Titolo di viaggio o altro documento emesso - tramite il Sistema di Vendita abilitato da Trenitalia - dal Contraente o da un suo Subaffidatario in modalità elettronica o in formato cartaceo, che legittima l’acquirente ad usufruire dei servizi del vettore Trenitalia o di altri Partner.
Carico:
Inserimento nel Sistema di Vendita abilitato da Trenitalia di tutti i dati relativi ai Tagliandi costituenti la Scorta fornita da Trenitalia.
Clientela:
Soggetti che richiedono al Contraente le prestazioni di cui al Contratto.
Clientela Corporate Travel Triangolare:
Specifico segmento di Clientela costituito da aziende che hanno sottoscritto con Trenitalia un accordo commerciale il quale consente, a fronte dell’utilizzo di un codice identificativo da inserire a cura del Contraente nel Sistema di Vendita abilitato da Trenitalia, di fruire di particolari facilitazioni per l’acquisto dei Biglietti per i viaggi di lavoro dei propri dipendenti.
Condizioni Generali:
Le presenti condizioni generali per la vendita di Biglietti e Prodotti.
Contratto:
Il rapporto contrattuale tra Trenitalia ed il Contraente che disciplina la vendita - da parte di quest’ultimo - di Biglietti e Prodotti, regolato dalle presenti Condizioni Generali, dalla Proposta di Adesione e dalla Tabella di Remunerazione.
Diritto d’Agenzia:
Specifico corrispettivo che il Contraente può richiedere direttamente alla Clientela per svolgere alcuni servizi.
ID-Entitlement: codice generato dal Sistema di Prenotazione e trasferito al Sistema di Vendita
per la successiva emissione, che identifica univocamente i Biglietti e Prodotti acquistati. Keywords: parola o insieme di parole che gli utenti inseriscono nei motori di ricerca online per trovare e consultare i siti internet di loro interesse.
Parti:
Trenitalia e il Contraente.
Partner:
Imprese che, in forza di appositi accordi, hanno affidato a Trenitalia l’incarico di vendere i propri Biglietti e Prodotti.
PEC: acronimo che sta ad indicare la posta elettronica certificata ovvero altra equipollente modalità di trasmissione certificata di informazioni.
POS:
Acronimo che sta ad indicare l’apparecchiatura automatica installata presso il Contraente, con cui la Clientela può effettuare direttamente a Trenitalia il pagamento dei Biglietti e Prodotti emessi tramite il Sistema di Vendita.
Posto Click:
Servizio che consente di prenotare sul Sito i Biglietti, procedendo successivamente - con modalità stabilite da Trenitalia - al pagamento dell’importo dovuto.
Prodotto:
Beni e servizi, differenti dai Biglietti, inseriti nel Sistema di Vendita abilitato da Trenitalia per la conseguente emissione da parte del Contraente.
Proposta di Adesione:
Documento inviato dal Contraente per aderire al Contratto.
Punto Vendita:
Spazio/luogo/sito/applicazione adibito dal Contraente o dal Subaffidatario, ovunque nel mondo, allo svolgimento dell’incarico oggetto del Contratto.
Rete Distributiva:
L’insieme dei canali di distribuzione di cui si avvale Trenitalia per vendere i Biglietti e i Prodotti, inclusi il Contraente e suoi eventuali Subaffidatari.
Scorta:
Quantitativo di Tagliandi fornito da Trenitalia al Contraente.
Sistema di Prenotazione: hardware, software ed applicativi informatici che costituiscono l’inventory accessibile in via telematica mediante il Sistema di Vendita, consentendo al Contraente la gestione dei dati informativi, di vendita e contabili nonché l’acquisizione di ulteriori informazioni per lo svolgimento delle attività di vendita di Biglietti e Prodotti.
Sistema di Rendicontazione: software di Trenitalia collegato al Sistema di Vendita e/o al Sistema di Prenotazione in cui sono presenti tutte le informazioni contabili riguardanti il Contratto.
Sistema di Vendita:
Hardware, software ed applicativi informatici che costituiscono la piattaforma tecnologica di distribuzione abilitata da Trenitalia per lo svolgimento delle attività di vendita di Biglietti e Prodotti.
Sito: Il sito internet di Trenitalia all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xxx. Subaffidatario:
Impresa alla quale il Contraente, previa espressa autorizzazione scritta di Trenitalia, affida in parte l’incarico oggetto del Contratto.
Tabella di Remunerazione del Contraente:
Tabella emanata da Trenitalia che consente il calcolo degli importi riconosciuti al Contraente a titolo di provvigioni.
Tagliando:
Tagliando con fondo di garanzia tipografico (c.d. ATB) utilizzato per emettere il Biglietto in formato cartaceo mediante il Sistema di Vendita.
Ticketless:
Modalità di emissione di Biglietti e Prodotti che non richiede il rilascio di Tagliandi.
Art. 3
Descrizione delle attività e obblighi del Contraente
3.1 Il Contraente, all’atto della stipula del Contratto, si obbliga a svolgere le seguenti attività:
a. Promuovere e pubblicizzare presso la Clientela, con ogni mezzo consentito dalla propria organizzazione di vendita, i servizi offerti da Trenitalia o da altri Partner, mediante la diffusione del materiale pubblicitario fornito da Trenitalia stessa, sia in formato cartaceo che elettronico;
b. Assistere la Clientela nella scelta del Biglietto o Prodotto più adatto alle proprie esigenze fornendo tutte le informazioni necessarie, incluse – per quanto attiene i Biglietti – le informazioni obbligatorie ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (CE) 1371/2007 e tutte le ulteriori informazioni ritenute utili da Trenitalia, ivi incluse le regole attinenti le modalità di rimborso e pagamento delle indennità previste dal predetto Regolamento;
c. Effettuare la vendita dei Biglietti e dei Prodotti utilizzando il Sistema di Vendita, verificando, prima della emissione, che la Clientela abbia titolo ad utilizzare il Biglietto o il Prodotto richiesto sulla base delle condizioni commerciali, e procedendo, successivamente, all’emissione in formato cartaceo o Ticketless, a seconda della modalità prescelta, attenendosi alle procedure e regole fissate con ogni mezzo da Trenitalia;
d. Fornire alla Clientela le informazioni necessarie al corretto uso dei Biglietti e dei Prodotti da quest’ultima acquistati;
e. Cambiare le prenotazioni, sostituire o rimborsare i Biglietti e i Prodotti emessi dalla Rete Distributiva, ove ciò sia consentito dal Sistema di Vendita in uso al Contraente;
f. Far partecipare ai corsi di formazione organizzati da Trenitalia il proprio personale preposto allo svolgimento delle attività di cui al Contratto;
g. Provvedere autonomamente ad installare il Sistema di Vendita sui propri dispositivi hardware secondo le indicazioni fornite da Trenitalia e, nel caso di installazione su dispositivi mobili, effettuarla solo dopo essere stato preventivamente autorizzato da Trenitalia;
h. Chiedere autorizzazione preventiva a Trenitalia per ogni attività di intervento sul Sistema di Vendita, anche in caso di sostituzione dei dispositivi hardware;
i. Esigere ed incassare dalla Clientela, per la vendita dei Biglietti e dei Prodotti, il pagamento di un corrispettivo non superiore al prezzo indicato da Trenitalia, ovvero risultante dal Sistema di Vendita, oltre a quanto eventualmente consentito dal successivo art. 8. Tra gli importi da incassare rientrano anche le somme dovute per l’acquisto del Biglietto tramite il servizio Posto Click;
j. Versare a Trenitalia, nel rispetto dei termini e secondo le modalità di cui al successivo art. 12, le somme derivanti dalla vendita dei Biglietti e dei Prodotti incassate dal Contraente e non accreditate direttamente a Trenitalia a mezzo dei circuiti bancari autorizzati da Trenitalia stessa per i pagamenti della Clientela;
k. Comunicare a Trenitalia le sospensioni della propria attività che si protraggano per un periodo superiore a 15 (quindici) giorni a mezzo PEC o raccomandata a/r;
l. Comunicare a Trenitalia le modifiche apportate alla proprietà ed all’assetto sociale del Contraente a mezzo PEC o raccomandata a/r, fornendo anche in precedenza copia della documentazione probatoria, entro 15 (quindici) giorni dal perfezionamento;
m. Rispettare le previsioni di cui agli articoli 27, 28 e 29 delle presenti Condizioni Generali;
n. Attenersi alle istruzioni operative appositamente emanate in argomento da Trenitalia relativamente ai criteri di applicazione della normativa che regola l’emissione dei Biglietti internazionali;
o. Effettuare tutte le attività preparatorie, consequenziali e connesse agli impegni di cui sopra.
p. Restituire, alla cessazione per qualsiasi causa degli effetti del Contratto, la Scorta eventualmente fornita da Trenitalia ed ogni altro bene di proprietà di Trenitalia, rimuovendo ogni insegna, vetrofania, logo forniti per lo svolgimento delle attività di cui al Contratto.
Art. 4 Punti Vendita
4.1 Il Contraente è tenuto ad indicare a Trenitalia l’esatta ubicazione degli spazi e dei luoghi nei quali intende svolgere le attività di cui alle Condizioni Generali, ivi inclusi siti internet e applicazioni per piattaforme tecnologiche.
4.2 Ciascun Punto Vendita deve possedere per tutta la durata del Contratto i requisiti prescritti dalla normativa vigente a seconda delle modalità di svolgimento delle attività, inclusi - per i Punti Vendita situati in locali commerciali - quelli previsti in materia antinfortunistica.
4.3 Le attività oggetto delle Condizioni Generali devono essere svolte durante tutto l’orario di apertura del Punto Vendita. Gli orari devono essere portati a conoscenza della Clientela mediante adeguata esposizione in modo ben visibile.
4.4 L’orario di servizio espletato dal Contraente deve essere comunicato a Trenitalia.
4.5 Nei Punti Vendita devono essere esposte, in modo chiaro e ben visibile, le insegne fornite da Trenitalia dalle quali risulti che è effettuata la vendita dei Biglietti e dei Prodotti in nome e per conto di Trenitalia o di altri Partner.
4.6 Nel caso in cui il Contraente intenda trasferire il Punto Vendita o svolgere l’incarico in ulteriori spazi/siti/applicazioni, dovrà inviare apposita comunicazione scritta a Trenitalia, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni rispetto alla data di inizio attività, a mezzo PEC o raccomandata a/r.
Art. 5 Controlli e verifiche
5.1 Trenitalia si riserva la facoltà di compiere, in qualsiasi momento, ispezioni allo scopo di accertare l’osservanza da parte del Contraente delle obbligazioni derivanti dal Contratto.
5.2 Il Contraente è tenuto a prestare la necessaria collaborazione, fermo l’obbligo di Trenitalia di adottare le cautele atte ad evitare che l’esercizio di detta facoltà comporti un eccessivo aggravio all’espletamento dell’attività commerciale del Contraente.
5.3 Il Contraente non ha diritto ad alcuna forma di pagamento da parte di Trenitalia, nemmeno a titolo di rimborso spese, per l’attività di collaborazione prestata in occasione di ispezioni di qualunque genere.
Art. 6
Sistema di Prenotazione, Sistema di Vendita e Sistema di Rendicontazione
6.1 Per le attività di vendita regolate dal Contratto, Trenitalia fornisce al Contraente le credenziali di accesso telematico al Sistema di Prenotazione – per il tramite del Sistema di Vendita – e la connessa licenza d’uso per l’utilizzo e l’interscambio di tutti i dati informativi, di vendita e contabili nonché di ogni altra informazione necessaria od utile all’esecuzione del Contratto. Mediante tale accesso telematico, i Punti Vendita abilitati sono in grado di acquisire l’ID-Entitlement dei Biglietti e Prodotti richiesti, procedendo quindi alla loro emissione attraverso il Sistema di Vendita.
6.2 Per quanto attiene le attività di rendicontazione delle vendite, il Contraente ha l’obbligo di avvalersi del Sistema di Rendicontazione previsto da Trenitalia.
6.3.È sempre in facoltà di Trenitalia modificare in tutto o in parte il Sistema di Vendita ed il Sistema di Rendicontazione in relazione all’evoluzione della tecnologia. In tal caso saranno comunicati con congruo anticipo al Contraente – al fine di consentirgli l’eventuale adeguamento delle proprie dotazioni tecnologiche e dei relativi collegamenti telematici prima dell’entrata in esercizio di ogni modifica – i nuovi requisiti tecnici e relative modalità di accesso, nonché le necessarie regole e misure di sicurezza, procedendo – ove necessario – al rilascio di nuove credenziali.
Art. 7 Provvigioni
7.1 Per la vendita dei Biglietti e dei Prodotti, nonché per lo svolgimento delle attività specificatamente previste, Trenitalia corrisponderà al Contraente una provvigione, al netto dell’IVA, calcolata secondo quanto previsto dalla Tabella di Remunerazione del Contraente. Detta provvigione è calcolata in misura percentuale sul valore dei Biglietti e dei Prodotti venduti dal Contraente, valore da determinarsi secondo quanto indicato in proposito dal Sistema di Rendicontazione.
7.2 Le provvigioni saranno pagate nei modi stabiliti da Trenitalia.
7.3 La provvigione è soggetta all'IVA in base alle leggi fiscali in vigore.
7.4 Il Contraente emetterà la fattura elettronica relativa alle provvigioni maturate e la trasmetterà al Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate ai sensi della legislazioni fiscale vigente. Il Contraente dovrà attenersi a quanto specificato nelle Istruzioni Contabili, oggetto di specifica comunicazione, che costituisce parte integrante del presente contratto.
7.5 La disposizione di cui al comma precedente non si applica al Contraente che sia escluso dall’obbligo di fatturazione elettronica ai sensi della legislazione vigente (es. contraenti che hanno optato per l’adozione del regime forfettario ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 o del regime di vantaggio ai sensi dell'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111); in tal caso il Contraente dovrà allegare alla documentazione contrattuale apposita dichiarazione con indicazione del regime fiscale di appartenenza.
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Art. 8 Diritto di Agenzia
8.1 E’ facoltà del Contraente richiedere direttamente alla Clientela uno specifico corrispettivo sotto forma di Diritto di Agenzia.
8.2 Il Contraente è tenuto ad informare preventivamente la Clientela, in modo chiaro ed adeguato, che per la specifica attività richiesta, per il servizio o, laddove previsto, anche per la semplice conclusione della transazione di acquisto, è previsto il pagamento di un Diritto di Agenzia.
A tali fini il Contraente deve rendere disponibile alla Clientela un apposito listino contenente l’indicazione degli importi previsti a titolo di Diritto di Agenzia distinto per singola tipologia di attività, di servizio e, laddove previsto, anche per la semplice conclusione della transazione d’acquisto.
8.3 Il pagamento del Diritto di Agenzia deve risultare da apposita autonoma ricevuta.
Art. 9 Posto Click
9.1 Il sistema Posto Click, laddove disponibile, prevede che il Contraente incassi, nel rispetto delle indicazioni operative fornite in proposito da Trenitalia, oltre al prezzo del Biglietto, anche le somme dovute dalla Clientela a titolo di compenso aggiuntivo.
9.2 Tale compenso aggiuntivo è fissato da Trenitalia, che si riserva di modificarlo durante il corso di validità del Contratto, mediante semplice comunicazione scritta. Al momento della entrata in vigore delle presenti Condizioni Generali il compenso aggiuntivo ammonta a € 1,50 (Euro uno/50), IVA inclusa. Di tale importo il Contraente tratterrà, a titolo di corrispettivo per il servizio di incasso, € 1,00 (Euro uno/00), IVA inclusa, per ciascuna transazione andata a buon fine. Le somme percepite dal Contraente per l’espletamento del servizio di incasso di cui al sistema “Posto Click”, non danno diritto al pagamento delle provvigioni di cui all’art. 7, ma concorrono alla determinazione degli importi da garantire con garanzia.
Art. 10 Garanzia
10.1 Trenitalia si riserva, a seconda del Punto Vendita e della modalità di vendita prescelta, di richiedere una garanzia, anche in forma di fideiussione, per l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il Contratto per tutto il periodo di validità dello stesso, che dovrà improrogabilmente essere ricevuta da Trenitalia entro 30 (trenta) giorni dalla data di accettazione, da parte di quest’ultima, della Proposta di Adesione. In tal caso il Contraente si obbliga a costituire una fideiussione a prima richiesta, prestata da un primario Istituto Bancario o Assicurativo, ovvero altra
forma di garanzia comunque gradita a Trenitalia, nella misura comunicata da quest’ultima. La misura della garanzia è calcolata in una misura percentuale comunque non inferiore al 6% degli introiti conseguiti dal Contraente nel corso dell’anno precedente, al netto degli importi accreditati direttamente a Trenitalia a mezzo di circuiti bancari (ad es. POS), a seconda delle risultanze dell’analisi economica e finanziaria svolta, per conto della stessa Trenitalia, da una società terza. Nel caso di nuovi affidatari, per i quali non si possa fare riferimento all’ammontare di introiti riferiti ad anni precedenti, la garanzia per il primo anno sarà riferita ad un valore di introito annuale stabilito da Trenitalia.
10.2 Qualora la garanzia, calcolata ai sensi del comma precedente, risultasse di importo superiore ad Euro 100.000,00 (centomila/00), Trenitalia ha facoltà di richiedere al Contraente una garanzia in misura ridotta, a patto che sia concordata con Trenitalia stessa una riduzione delle tempistiche per il versamento degli introiti.
10.3 La garanzia dovrà avere le caratteristiche in uso presso Trenitalia.
10.4 Alla fine di ogni anno solare di durata contrattuale, Trenitalia ha facoltà di richiedere al Contraente un aumento dell’importo della garanzia, comunque non superiore al 10%, nel caso in cui la situazione economica e finanziaria del Contraente subisca variazioni peggiorative. Inoltre, sempre alla fine di ogni anno solare di durata contrattuale, qualora risultasse un aumento pari o superiore al 10% dell’ammontare degli introiti effettivamente percepiti nel corso dell’anno solare medesimo rispetto a quello considerato per la determinazione dell’entità della garanzia relativa all’anno precedente, la misura della garanzia dovrà essere proporzionalmente adeguata per il residuo periodo di validità del Contratto. L’adeguamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di richiesta di adeguamento della garanzia da parte di Trenitalia. In alternativa all’adeguamento della garanzia, Trenitalia può richiedere al Contraente l’effettuazione di versamenti straordinari da effettuarsi in aggiunta alle ordinarie scadenze già previste.
10.5 Alla fine di ogni anno solare il Contraente ha facoltà di richiedere una verifica dell’importo della garanzia.
10.6 In caso di mancato versamento degli introiti, mancato pagamento degli interessi di mora, mancato pagamento delle penali di cui all’art. 18 o in caso di qualsiasi altra violazione dell’obbligo di pagare una somma a Trenitalia, quest’ultima provvederà ad escutere la garanzia nella misura corrispondente a quanto dovuto, fermo restando l’obbligo del Contraente di ricostituirla nei termini che verranno indicati.
10.7 La garanzia sarà svincolata, in unica soluzione, dopo l’integrale pagamento da parte del Contraente di ogni debito derivante dall’esecuzione del Contratto.
10.8 Nel caso in cui il Contraente aderisca a piattaforme tecnologiche per la gestione delle operazioni di pagamento del transato e degli importi dovuti in base alle presenti Condizioni Generali e sia stato contrattualizzato con l’istituto di credito che gestisce tale piattaforma che il relativo rapporto contrattuale stipulato col Contraente resti in vigore fino alla definizione di tutte le posizioni tra il Contraente e Trenitalia, la garanzia potrà essere rivista in considerazione della riduzione delle tempistiche per il versamento degli introiti.
Art. 11 Scorta e Custodia
11.1 Il presente articolo si applica al Contraente il cui Contratto prevede la possibilità di utilizzare Tagliandi per l’emissione di Biglietti e Prodotti. Trenitalia, secondo le proprie procedure e regole, consegna a propria cura e spese, dietro specifica richiesta, il quantitativo di Tagliandi necessario per costituire la Scorta, che il Contraente ha l’obbligo di caricare immediatamente sul Sistema di
Vendita. Trenitalia, su richiesta del Contraente, provvederà a ricostituire la Scorta inizialmente fornita, laddove necessario. La Scorta non potrà essere ricostituita se non sono trascorsi almeno 15 (quindici) giorni dall’ultima fornitura. Nel caso di richiesta di fornitura anticipata rispetto a tale scadenza, le relative spese saranno poste a carico del Contraente.
11.2 Trenitalia provvederà alla consegna dei Tagliandi richiesti dal Contraente, necessari a ricostituire la Scorta, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall’autorizzazione alla fornitura, accordata da Trenitalia, previa verifica dell’effettivo quantitativo di Biglietti venduti nel periodo.
11.3 Dal documento di trasporto che accompagna il plico dovrà risultare l’avvenuta consegna del plico medesimo al rappresentante del Contraente, il quale, oltre ad apporre la firma per ricevuta sul documento di trasporto stesso, è tenuto altresì a precisare le proprie generalità e l’incarico rivestito.
11.4 Eventuali contestazioni in ordine all’integrità del plico devono essere sollevate dal Contraente alla ricezione del plico, esclusivamente mediante annotazione a margine del documento di trasporto. In tal caso, il Contraente potrà rifiutare la consegna del plico e respingere al mittente la fornitura, trattenendo copia del documento di trasporto con l’annotazione dei motivi del rifiuto a ricevere il plico e dandone immediato avviso a Trenitalia.
11.5 Una volta preso in consegna il plico, il Contraente, entro il termine perentorio di 2 (due) giorni lavorativi successivamente alla data di ricezione e a pena di decadenza, ha facoltà di far pervenire a Trenitalia osservazioni in merito al contenuto del plico; Trenitalia, effettuati i necessari accertamenti, darà seguito con opportune indicazioni operative alle osservazioni pervenute.
11.6 Trascorso senza esito il termine perentorio di cui al comma precedente, il Contraente ha l'obbligo di effettuare il Carico della Scorta, sempre attraverso l’anzidetta procedura di gestione informatizzata della fornitura, rispondendone secondo quanto previsto dalle presenti Condizioni Generali e senza possibilità di contestazione successiva.
11.7 Il ritardo nella presa in Carico della Scorta darà facoltà a Trenitalia di applicare la penale di cui al successivo Art. 18, comma 2.
11.8 Il Contraente si obbliga a custodire la Scorta consegnata e tutti i documenti contabili previsti dalle disposizioni emanate da Trenitalia con la massima diligenza, ponendo in essere tutte le precauzioni necessarie. E’ vietato cedere a terzi la Scorta fornita da Trenitalia.
11.9 In particolare, il Contraente è responsabile di qualsiasi ammanco. Il Contraente, pertanto, è tenuto a comunicare a Trenitalia, entro il terzo giorno successivo a quello in cui ne è venuto a conoscenza, il verificarsi di qualsiasi ammanco di Tagliandi, fornendo contestualmente l’eventuale prova liberatoria. In mancanza di tale prova, il Contraente è tenuto a pagare l’importo di Euro 50,00 (cinquanta/00) per ciascun Tagliando mancante.
Art. 12 Versamento degli introiti
12.1 Il Contraente si obbliga a versare a Trenitalia gli introiti percepiti dalla vendita dei Biglietti e dei Prodotti, salvo quelli già accreditati direttamente a Trenitalia a mezzo dei circuiti bancari utilizzabili per i pagamenti della Clientela.
12.2 Gli introiti da versare per la vendita dei Biglietti e dei Prodotti sono indicati dal Sistema di Rendicontazione.
12.3 Gli introiti sono calcolati al lordo degli sconti eventualmente praticati dal Contraente alla Clientela e previa deduzione della provvigione, la quale viene trattenuta direttamente dal Contraente.
12.4 Il versamento dovrà essere effettuato nei modi stabiliti da Trenitalia e/o nella Proposta di Adesione.
Art. 13 Interessi di mora
13.1 In caso di tardato versamento degli introiti derivanti dalla vendita dei Biglietti e dei Prodotti rispetto ai termini essenziali previsti nel Contratto, nei casi in cui detto versamento è differito
rispetto alla vendita, il Contraente, salvo che non dimostri che il fatto sia dovuto a causa ad esso non imputabile, sarà tenuto a corrispondere a Trenitalia gli interessi di mora allineati al tasso stabilito dalle norme vigenti poste a tutela della concorrenza e del mercato, emanate in attuazione delle Direttive comunitarie regolanti la materia: gli interessi per ritardato pagamento saranno calcolati secondo quanto previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 09/10/2002 n. 231 ed addebitati al Contraente con cadenza semestrale.
Art. 14 Contabilità
14.1 Per la gestione della contabilità, il Contraente è tenuto ad avvalersi del Sistema di Rendicontazione e ad attenersi alle regole contabili stabilite da Trenitalia.
14.2 Trenitalia ha facoltà di verificare il rispetto delle regole contabili di cui al precedente comma da parte del Contraente entro il termine di 3 (tre) anni dalla data di ricezione della documentazione contabile.
14.3 Ove in esito al controllo sia stata rilevata una divergenza tra le risultanze contabili del Contraente e quelle di Trenitalia, le Parti procederanno congiuntamente alle necessarie verifiche al fine di addivenire ad una eventuale condivisione delle effettive risultanze contabili entro 30 (trenta) giorni dalla contestazione dell’irregolarità da parte di Trenitalia. Scaduto tale temine, ove tra le Parti non si fosse giunti a risultanze contabili condivise, il Contraente è tenuto a pagare a Trenitalia le somme dovute secondo la contabilità di quest’ultima, salvo il diritto alla ripetizione delle somme che risultassero indebitamente pagate.
Art.15 Obblighi di Trenitalia
15.1 Trenitalia deve fornire al Contraente:
a. le informazioni necessarie all’esecuzione del Contratto;
b. la Scorta, ove richiesto. Inoltre Trenitalia si obbliga a:
a) comunicare, senza ritardo, il verificarsi di eventi di particolare gravità (quali, a titolo esemplificativo, scioperi del personale ferroviario, incidenti) che alterino il regolare esercizio ferroviario;
b) comunicare, con adeguato preavviso, le variazioni intervenute sull’offerta su una o più tratte determinate;
c) organizzare gratuitamente i corsi di formazione necessari all’istruzione e all’aggiornamento del personale preposto alla vendita;
d) inserire il nominativo del Contraente nell’elenco degli appartenenti alla Rete Distributiva che Trenitalia si impegna a pubblicare sui propri canali informativi destinati alla Clientela, avendo cura di aggiornare i relativi dati identificativi sulla base delle indicazioni fornite dal Contraente stesso.
Art. 16
Cessione e Subaffidamento
16.1 È fatto espresso divieto al Contraente di cedere in tutto o in parte, anche temporaneamente, il Contratto.
16.2 Il Contraente può subaffidare parzialmente l’incarico, previa espressa autorizzazione scritta di Trenitalia. A tal fine il Contraente dovrà far pervenire a Trenitalia apposita richiesta scritta, alla quale dovrà essere allegata la documentazione attestante il possesso, in capo al Subaffidatario, dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria necessari all’esercizio dell’attività di cui al Contratto.
La richiesta dovrà altresì contenere l’esplicito obbligo da parte del Contraente di tenere informata con immediatezza Trenitalia, per tutta la durata del Contratto, di eventuali modifiche intervenute riguardo ai suddetti requisiti posseduti dal Subaffidatario.
16.3 L’autorizzazione al subaffidamento non altera gli obblighi e gli oneri contrattuali del Contraente, il quale rimane pienamente responsabile nei confronti di Trenitalia della corretta esecuzione dell’incarico conferito anche per le attività svolte dal Subaffidatario.
16.4 Il Contraente è tenuto a procurarsi dal Subaffidatario il consenso scritto all’effettuazione, da parte di Trenitalia, delle ispezioni e delle verifiche necessarie a garantire il corretto espletamento delle prestazioni oggetto dell’incarico subaffidato. Il mancato preventivo rilascio di tale consenso, in forma scritta, preclude il subaffidamento.
Art. 17 Diritto di esclusiva
17.1 L’incarico di cui al Contratto non è affidato al Contraente in via esclusiva, pertanto Trenitalia ha la facoltà di vendere i Biglietti e i Prodotti direttamente ovvero attraverso la propria Rete Distributiva, affidando il medesimo incarico anche ad altri soggetti operanti nella medesima zona. In tali ipotesi, il Contraente non potrà vantare alcun diritto o pretesa.
17.2 Il Contraente può trattare, direttamente o indirettamente, affari di altre imprese in concorrenza con Trenitalia, fermo l’obbligo di agire con lealtà e buona fede nei confronti di Trenitalia e di curare gli interessi della stessa.
Art. 18 Penali
18.1 È in facoltà di Trenitalia applicare al Contraente una penale commisurata alla gravità dell’inadempimento, fino ad un massimo del10 % dell’ammontare delle provvigioni maturate nell’anno in cui si è verificato l’evento, al verificarsi delle ipotesi di seguito indicate:
a. emissione di Biglietti e Prodotti in violazione delle prescrizioni, normative e regole commerciali stabilite con ogni mezzo da Trenitalia, ivi incluso il mancato rispetto di quanto previsto all’art. 3.1, lett. c;
b. violazione degli obblighi di informazione verso la Clientela di cui all’ art. 3.1 lett. b;
c. violazione degli obblighi previsti dalla lett. i dell’art 3.1 e dai commi 2 e 3 dell’art. 8;
x. xxxxxxx o irregolarità nel versamento delle somme dovute a Trenitalia;
x. xxxxxxx o altra irregolarità riscontrata nella contabilità;
f. utilizzo di marchi, loghi, simboli, foto, immagini, nomi, temi di Trenitalia, delle società appartenenti al Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane o di altri Partner in violazione a quanto previsto all’articolo 26, commi 1 e 2;
g. violazione del divieto di utilizzo di Keywords, sui motori di ricerca online, riproduttive di marchi, loghi e nomi di Trenitalia e delle società appartenenti al Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.
18.2 Nel caso in cui il Contraente non rispetti l’obbligo di effettuare il Carico della Scorta nel termine perentorio stabilito al precedente art. 11, Trenitalia si riserva la facoltà di applicare una penale di € 6,00 (Euro sei/00) per ogni giorno di ritardo.
18.3 Trenitalia, dopo avere riscontrato le sopraindicate violazioni, applicherà immediatamente le predette penali, dandone notizia al Contraente a mezzo PEC o raccomandata a/r. Il Contraente, entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione della suddetta comunicazione, potrà fornire a Trenitalia le giustificazioni ritenute opportune. Le giustificazioni, fornite dal Contraente, se ritenute valide da Trenitalia, saranno condizione sufficiente a ripristinare la situazione ex ante, mediante annullamento ad opera di Trenitalia delle penali eventualmente applicate.
18.4 L’ammontare totale delle penali non potrà comunque superare il 20% (venti per cento) dell’ammontare delle provvigioni maturate nell’anno precedente a quello in cui si è verificato l’ultimo evento che ha originato l’applicazione di penali. Nel caso di nuovi affidatari, per i quali non si possa fare riferimento all’ammontare di provvigioni maturate nell’anno precedente, l’ammontare massimo delle penali applicabili per le violazioni contrattuali non potrà superare l’importo di Euro 5.000,00 (cinquemila/00).
18.5 È fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Art. 19
Inibizione dei collegamenti telematici
19.1 Fermo restando quanto previsto al precedente art. 18 in tema di applicazione di penali, Trenitalia ha inoltre la facoltà di inibire al Contraente il collegamento telematico al Sistema di Vendita:
a. per violazione degli obblighi previsti all’art. 3.1 lettere b, c, d, e , h, i, n;
b. nel caso di ritardo nel versamento delle somme riscosse rispetto ai termini stabiliti da Trenitalia, qualora il ritardo sia superiore a 3 (tre) giorni rispetto al termine previsto;
c. nel caso di mancato versamento degli importi dovuti a titolo di penale;
d. all’atto del verificarsi di anche uno solo degli eventi indicati al successivo art. 20;
e. nel caso di mancata prestazione o adeguamento della garanzia nei termini stabiliti dall’art. 10.4;
f. per utilizzo di marchi, loghi, simboli, foto, immagini, nomi, temi di Trenitalia, delle società appartenenti al Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane o di altri Partner in violazione a quanto previsto all’articolo 26, commi 1 e 2;
g. per violazione del divieto di utilizzo di Keywords, sui motori di ricerca online, riproduttive di marchi, loghi e nomi di Trenitalia e delle società appartenenti al Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.
19.2 L’inibizione ha effetto entro il giorno successivo alla data dell’apposita comunicazione via mail inviata al Contraente ai sensi del successivo art. 25, comma 3. I collegamenti sono ripristinati a decorrere dal giorno successivo alla data in cui Trenitalia ha cognizione del fatto che l’inadempimento sia cessato, salvo per quei casi in cui detto inadempimento abbia dato luogo alla risoluzione del Contratto.
Art. 20
Clausola risolutiva espressa
20.1 Il Contratto si risolve di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., ove si verifichi una delle seguenti ipotesi:
a. violazione degli obblighi previsti all’art. 3.1 lettere b, c, d, e , h, i, n;
b. irrogazione di penali in misura superiore a quanto previsto dall’art. 18, comma 4;
c. omissione o ritardo nel versamento degli introiti conseguiti verificatasi per almeno 3 (tre) volte anche non consecutive nel corso della durata del Contratto;
d. violazione, per almeno 3 (tre) volte anche non consecutive nel corso della durata del Contratto, degli obblighi previsti dalle regole contabili emanate da Trenitalia ai sensi dell’art. 14;
e. violazione, per almeno 3 (tre) volte anche non consecutive nel corso della durata del Contratto, degli obblighi di cui all’art. 11;
f. subaffidamento in difetto di autorizzazione di Trenitalia di cui all’art. 16;
g. violazione del divieto di cessione dei crediti di cui all’art. 23;
h. violazione dell’obbligo di riservatezza di cui all’art. 24;
i. assoggettamento del Contraente alla procedura fallimentare o ad altra procedura concorsuale;
j. violazione dell’obbligo di agire con lealtà e buona fede nei confronti di Trenitalia;
k. utilizzo da parte del Contraente di marchi, loghi, simboli, foto, immagini, nomi, temi di Trenitalia, delle società appartenenti al Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane o di altri Partner in violazione a quanto previsto all’articolo 26, commi 1 e 2;
l. violazione da parte del Contraente del divieto di utilizzo di Keywords, sui motori di ricerca online, riproduttive di marchi, loghi e nomi di Trenitalia e delle società appartenenti al Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
m. violazione degli obblighi di cui all’art. 27;
n. mancata prestazione o adeguamento della garanzia nei termini stabiliti;
o. mancata autorizzazione all’addebito sul conto corrente del Contraente di quanto dovuto a Trenitalia a titolo di versamento degli introiti o revoca dell’autorizzazione stessa;
p. violazione degli obblighi di cui all’art. 8;
q. il permanere per oltre 30 (trenta) giorni, delle condizioni che hanno portato all’inibizione del collegamento telematico di cui al precedente art. 19 lettere a e b;
r. mancato rispetto delle previsioni di cui all’art. 28;
s. mancato rispetto delle previsioni di cui all’art. 29.
20.2 La volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa è comunicata a mezzo PEC o raccomandata a/r.
Art. 21
Xxxxxx, rinnovo ed entrata in vigore
21.1 Il Contratto avrà decorrenza dalla data in cui è concluso e scadenza al terzo anno successivo a quello della conclusione; esso si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, per un massimo di ulteriori 2 (due) anni, salvo disdetta inviata da Trenitalia a mezzo PEC o raccomandata x/x xxxxxx 00 (xxxxxx) giorni prima della relativa scadenza.
Art. 22 Recesso
22.1 Il Contraente può recedere dal Contratto laddove non accetti le modifiche apportate da Trenitalia alle presenti Condizioni Generali successivamente alla conclusione del Contratto. Il recesso dovrà essere comunicato a Trenitalia a mezzo PEC o raccomandata a/r entro i 30 (trenta) giorni successivi alla comunicazione al Contraente – secondo le modalità in uso – delle modifiche apportate.
22.2 Ciascuna delle Parti può recedere dal Contratto con un preavviso di 30 (trenta) giorni. Il recesso dovrà essere comunicato a mezzo PEC o raccomandata a/r entro i 30 (trenta) giorni successivi alla comunicazione al Contraente – secondo le modalità in uso – delle modifiche apportate.
22.3 Nell’ipotesi di recesso, Trenitalia corrisponderà al Contraente la sola provvigione maturata fino alla data di efficacia del recesso.
Art. 23 Incedibilità dei crediti
23.1 I crediti derivanti dai contratti stipulati con le società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all’incasso o di qualsiasi altro atto di disposizione (nel presente articolo denominati “Cessione”) a favore di Fercredit Servizi Finanziari S.p.A. - società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane o di intermediari bancari e finanziari autorizzati e vigilati dalla Banca d’Italia.
23.2 Entro venti giorni dal ricevimento della notifica della Cessione, la società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane interessata può opporre diniego espressamente motivato. In ogni caso, la società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane cui è stata notificata la Cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.
Art. 24 Riservatezza
24.1 Il Contraente si impegna ad osservare e a far osservare dal proprio personale, nonché dagli eventuali Subaffidatari, l’obbligo di riservatezza in ordine alle informazioni fornite da Trenitalia nel corso dell’esecuzione del Contratto.
Il Contraente, pertanto, non divulgherà tali informazioni e garantirà la massima riservatezza nei confronti dei terzi circa dati, informazioni, cognizioni, documenti nonché studi, elaborazioni od
analisi di cui sia venuta a conoscenza in occasione dello svolgimento delle attività di cui al Contratto.
24.2 Il Contraente è vincolato all’osservanza di tale obbligo per tutta la durata dell’incarico ed anche successivamente alla scadenza del Contratto, sino a che le citate informazioni non siano divenute di pubblico dominio.
Art. 25
Domicilio delle Parti e Comunicazioni
25.1 Salva diversa previsione contrattuale, il domicilio legale delle Parti è elettivamente fissato presso le rispettive sedi legali.
25.2 Il Contraente è tenuto a fornire a Trenitalia tutte le informazioni richieste per l’attivazione del Contratto (quali ad esempio il proprio domicilio fiscale, il proprio identificativo fiscale, etc.). Eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate a Trenitalia con le modalità di cui al successivo comma 3.
25.3 Le comunicazioni, laddove non è espressamente indicata una modalità specifica di invio all’interno delle presenti Condizioni Generali, dovranno inviarsi per e-mail all’indirizzo indicato nella Proposta di Adesione e si intendono ricevute e conosciute nel momento in cui pervengono al predetto indirizzo.
25.4 A tal fine, il Contraente si impegna a comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica ed ogni eventuale successiva variazione dello stesso.
25.5 Il Contraente si impegna inoltre a controllare con periodicità regolare le e-mail inviate da Trenitalia e a mantenere la casella di posta in condizioni di efficienza, in modo da consentire il regolare afflusso e deflusso delle e-mail. Resta inteso che, in ogni caso, le comunicazioni dovranno essere effettuate con modalità idonee a garantire l’integrità dei dati trasmessi, nonché, ove necessario, la loro riservatezza e/o segretezza.
Art. 26
Marchi, segni distintivi e Keywords
26.1 Il Contraente, salvo quanto previsto all’art. 3.1 lett. a e all’art. 4.5, non ha diritto di utilizzare alcun marchio, logo, simbolo, foto, immagine, nome, tema di Trenitalia, delle società appartenenti al Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e delle imprese ferroviarie e società Partner di Trenitalia.
26.2 Il Contraente riconosce che gli sono stati concessi diritti esclusivamente connessi alla vendita dei Biglietti e dei Prodotti e che non gli è stato concesso alcun altro diritto di utilizzo e sfruttamento di marchio, logo, simbolo, foto, immagine, nome o tema di Trenitalia, delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane o di altri Partner: pertanto nessuna disposizione delle Condizioni Generali e del Contratto potrà essere interpretata in senso contrario a quanto sopra.
26.3 E’ fatto espresso divieto al Contraente di utilizzare come Keywords sui motori di ricerca online, al fine di indirizzare la Clientela verso propri siti internet, i marchi, i loghi ed i nomi di Trenitalia e delle altre società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.
Art. 27 Codice Etico
27.1 Il Contraente si impegna a rispettare le norme contenute nel “Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane”, pubblicato sul sito internet: xxx.xxxxxxxxxx.xx. Detto codice costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto e dello stesso il Contraente dichiara di aver preso particolareggiata e completa conoscenza.
In caso di violazione di una qualsiasi delle norme contenute nel predetto codice etico, Trenitalia avrà diritto di risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.
Art. 28
Trasparenza
28.1 Il Contraente espressamente ed irrevocabilmente:
- dichiara che non vi è stata mediazione od altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
- dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere al alcuno direttamente o attraverso società collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero il Contraente non rispettasse gli impegni e gli obblighi assunti per tutta la durata del Contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., per fatto e colpa del Contraente che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e cancellato dall’albo fiduciario, ove esistente.
Art. 29
Sicurezza delle informazioni e dei sistemi informatici
29.1 In ottemperanza alle disposizioni del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane in tema di sicurezza delle informazioni e dei sistemi informatici, il Contraente è tenuto a garantire la sicurezza del sistema informatico utilizzato per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, ivi comprese le relative attività di trasmissione, ricezione, conservazione e condivisione telematica di tutta la documentazione riconducibile all’esecuzione del medesimo Contratto.
A tal fine, con la sottoscrizione del Contratto, il Contraente si obbliga a:
a) rispettare i seguenti controlli essenziali di sicurezza informatica:
1. nominare un referente che sia responsabile per il coordinamento delle attività di gestione e di protezione delle informazioni e dei sistemi informatici;
2. identificare e rispettare le leggi e/o i regolamenti con rilevanza in tema di cybersecurity che risultino applicabili;
3. assicurare e garantire che tutti i dispositivi che lo consentono siano dotati di un software di protezione (antivirus, antimalware, etc.) regolarmente aggiornato;
4. assicurare e garantire che le password siano diverse per ogni account, della complessità adeguata e con procedure di blocco automatico a seguito di reiterati tentativi. Viene valutato, inoltre, l’utilizzo dei sistemi di autenticazione più sicuri offerti dal provider del servizio (es. autenticazione a due fattori);
5. assicurare e garantire che il personale autorizzato all’accesso, remoto o locale, ai servizi informatici disponga di utenze personali non condivise con altri; che l’accesso sia opportunamente protetto; che i vecchi account non più utilizzati siano disattivati;
6. assicurare e garantire che tutti i collaboratori ed il personale del Contraente siano adeguatamente sensibilizzati e formati sui rischi di cybersecurity e sulle pratiche da adottare per l’impiego sicuro degli strumenti aziendali (ad es. riconoscere allegati e-mail, utilizzare solo software autorizzato, bloccare il dispositivo in caso di non utilizzo, etc.);
7. assicurare e garantire che la configurazione iniziale di tutti i sistemi e dispositivi sia svolta da personale esperto, responsabile per la configurazione sicura degli stessi;
8. assicurare e garantire che in caso di utilizzo di applicazioni web con accesso da rete pubblica, o di gestione remota dei server e dei dispositivi di rete, siano utilizzati protocolli di rete cifrati (ad es. SSH, SSL);
9. assicurare e garantire che siano eseguiti periodicamente backup delle informazioni e dei dati e che tali backup siano conservati in modo sicuro e verificati periodicamente, fermo restando che, ove richiesto, i dati saranno resi tempestivamente disponibili;
10. assicurare e garantire che le reti e i sistemi siano protetti da accessi non autorizzati attraverso strumenti specifici (es: firewall e altri dispositivi /software anti-intrusione);
11. assicurare e garantire che tutti i software in uso (inclusi i firmware) siano aggiornati all’ultima versione consigliata dal produttore;
b) segnalare con la massima tempestività di aver subito un eventuale attacco informatico contattando il numero x00.00.0000.0000, o scrivendo all’indirizzo e-mail xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx;
c) effettuare un backup della documentazione informatica di cui sopra su un sistema off-line al fine di evitare, quantomeno, la perdita degli atti e, in caso di adempimenti con scadenza imposta da Contratto o norma di legge, a produrre la documentazione secondo una tempistica che consenta il rispetto dei termini di legge o di Contratto, anche in caso di attacco informatico;
d) consentire l’accesso del personale incaricato da Trenitalia per la verifica delle misure minime adottate ai sensi della precedente lettera a), nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali.
29.2 Resta inteso che in caso di inadempimento parziale o integrale anche di uno soltanto degli obblighi sopra elencati, Trenitalia avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. e, indipendentemente dall’esercizio di tale facoltà, il diritto all’integrale risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’inadempimento.
Articolo 30 (Protezione dei dati personali)
(Ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016)
Trenitalia S.p.A. tratterà i dati personali acquisiti per l’adesione al contratto Easy o Full per l’esecuzione di quanto previsto nello stesso
I. Titolare del Trattamento e DPO
In questa sezione le indichiamo quali sono i nostri riferimenti
• Titolare: Trenitalia S.p.A., rappresentata dall’ Amministratore Delegato, pro-tempore, contrattabile all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx con sede legale in Xxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx 0 00000 Xxxx.
• DPO: Data Protection Officer (DPO): xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx.
II. Tipologie di dati personali
In questa sezione le indichiamo quali tipologie di dati le chiediamo
I dati personali oggetto di trattamento rientrano nelle seguenti categorie:
• Xxxx Xxxxxx acquisiti direttamente dal contraente o dai dipendenti del contraente: dati anagrafici, codice di identificazione fiscale (di dipendenti o clienti), identificativi documenti di identità (n. patente/C.I./Passaporto), dati di contatto (PEC, e-mail, contatti telefonici), coordinate bancarie, dati economico/finanziari, reddituali, credenziali.
• Dati del contraente acquisiti presso Pubbliche Amministrazioni e Autorità Giudiziarie nell’ambito della gestione degli adempimenti relativi all’affidamento o esecuzione del contratto: esempio Certificato Antimafia ….dati in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato, liberazione condizionale, divieto/obbligo di soggiorno, misure alternative alla detenzione, dati riguardanti l’assolvimento degli obblighi contributivi e fiscali [eliminare le categorie superflue!].
I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza.
III. Finalità del Trattamento
In questa sezione le indichiamo lo scopo del trattamento effettuato sui suoi dati
I dati degli interessati verranno trattati per le seguenti finalità:
a. esecuzione di quanto previsto nel contratto; Natura del conferimento (Obbligatoria); Base giuridica (contrattuale)
Il conferimento dei dati necessari al perseguimento della suddetta finalità ha natura “obbligatoria” e un eventuale rifiuto dell’interessato al trattamento potrebbe comportare l’impossibilità per Trenitalia S.p.a. di dare esecuzione al contratto
IV. I soggetti destinatari dei dati
In questa sezione le indichiamo chi tratterà i suoi dati e a chi verranno comunicati
Soggetti riconducibili a Trenitalia S.p.A.:
• Consulenti e professionisti esterni
• Società di servizi (anche informatici) e di recupero crediti
• Altra società del Gruppo FS
Soggetti non direttamente riconducibili a Trenitalia S.p.A.
• Autorità giudiziarie
• Autorità di pubblica sicurezza
• Altri soggetti pubblici
in adempimento di obblighi normativi.
I dati verranno trattati soltanto da soggetti espressamente autorizzati da Trenitalia S.p.A. o da aziende che agiscono in qualità di Responsabili del Trattamento, per conto di Trenitalia S.p.A e che hanno sottoscritto un apposito contratto che disciplina puntualmente i trattamenti loro affidati e gli obblighi in materia di protezione dei dati, e non verranno mai diffusi.
L'elenco aggiornato dei soggetti destinatari dei dati è disponibile contattando:
per Trenitalia il Data Manager ovvero rivolgendosi al Data Protection Officer all’indirizzo mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx.
V. Diffusione dei dati
In questa sezione le garantiamo che i suoi dati non saranno diffusi
I dati personali degli interessati non saranno mai pubblicati, esposti o messi a disposizione/consultazione di soggetti indeterminati.
VI. Conservazione dei dati
In questa sezione le indichiamo per quanto tempo conserveremo i suoi dati
I dati personali degli interessati saranno conservati per:
Finalità il cui conferimento ha natura obbligatoria di cui al par. III, lettera a): 10 anni dalla cessazione degli effetti del contratto
VII. Diritti degli Interessati
In questa sezione le indichiamo quali diritti le garantiamo
Il Regolamento UE 2016/679 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei loro dati personali, gli interessati hanno diritto di chiedere a Trenitalia S.p.A:, l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione e la portabilità; inoltre può proporre reclamo, nei confronti dell’Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali.
In qualsiasi momento, gli interessati potranno chiedere di esercitare i propri diritti a:
- Trenitalia S.p.A. contattabile alla casella mail del Data Manager ovvero rivolgendosi al Data Protection Officer contattabile all’indirizzo mail xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx
Articolo 31
(Autonomi Titolari del trattamento dei dati personali)
Tenuto conto dell’opinion 1/2010 del Working Party 29, considerato che le attività previste nel presente Contratto comportano il trattamento di dati personali degli interessati, che acquistano titoli di viaggio presso le Agenzie di Viaggio/Tour operator, in maniera autonoma da parte di Trenitalia S.p.A. (Titolare 1) e dell’Agenzia di Viaggio/Tour Operator (Titolare 2), i diritti e gli obblighi di (Titolare 1) e (Titolare 2) vengono disciplinati dalle Parti come previsto nel presente articolo
1 AMBITO DI COMPETENZA
Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell’ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti ed in fase di emanazione in materia di trattamento dei dati personali, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito “GDPR”).
2 RAPPORTI FRA AUTONOMI TITOLARI DI TRATTAMENTO DATI
Il Titolare 2 tratterà in via autonoma i dati personali degli interessati per le finalità connesse all’esecuzione del presente contratto. Il Titolare 2, in relazione agli impieghi dei predetti dati nell’ambito della propria organizzazione, assumerà, pertanto, la qualifica di “Titolare” autonomo del trattamento ai sensi dell’articolo 4, nr. 7) del GDPR, sia nei confronti del Titolare 1 che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.
3 RISPETTO DELLA NORMATIVA
In quanto Titolare autonomo del trattamento, il Titolare 2 è tenuto a rispettare tutte le normative rilevanti sulla protezione ed il trattamento dei dati personali che risultino applicabili ai rapporti che intercorrono con il Titolare 1 in base al Contratto, compreso il GDPR.
4 MISURE DI SICUREZZA
In particolare, il Titolare 2 si impegna ad applicare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali da esso trattati in esecuzione del Contratto, contro i rischi di distruzione, perdita, anche
accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
5 OBBLIGHI DEL PERSONALE ADDETTO
Il Titolare 2 si impegna a far sì che l’accesso ai dati personali, ricevuti dagli interessati in relazione all’esecuzione del presente contratto, sia consentito solo a coloro e nella misura in cui ciò sia necessario per l’esecuzione del Contratto stesso, e che l’uso dei dati personali rispetti gli stessi impegni assunti dal Titolare 2 verso il Titolare 1 riguardo alla conformità legale del trattamento e la sicurezza dei dati trattati.
6 RESPONSABILITÀ
Ferma restando la responsabilità assunta dal Titolare 2 verso i terzi e verso il Titolare 1 quale titolare autonomo del trattamento sui dati ricevuti dal Titolare 1, nei rapporti reciproci, il Titolare 2 si obbliga a manlevare e tenere indenne il Titolare 1 – per qualsiasi danno, incluse spese legali – che possa derivare da pretese avanzate nei confronti del Titolare 1 da terzi - inclusi i soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti - a seguito dell’eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento imputabili al Titolare 2, intendendosi con la presente pattuizione, trasferire dal Titolare 1 al Titolare 2 l’incidenza economica dei danni reclamati da terzi, in conseguenza dei trattamenti operati dal Titolare 2.
7 VIOLAZIONE DI DATI PERSONALI (DATA BREACH)
Il Titolare 2 è tenuto a dare immediata notizia al Titolare 1 di ogni eventuale illegittimo trattamento dei dati personali operato in esecuzione del presente Contratto nell’ambito della propria organizzazione, procedendo senza ritardo alla notifica della violazione di dati personali all’Autorità di Controllo, nei casi in cui tale notifica sia dovuta dal titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo 33 del GDPR.
8 IMPOSTAZIONE ORGANIZZATIVA
Le Parti si garantiscono reciprocamente che i dati trattati da ciascuna di esse in esecuzione del Contratto formano oggetto di puntuale verifica di conformità alla disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali - ivi compreso il GDPR - e si impegnano altresì alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l’esercizio dei diritti degli interessati previsti dall’articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di Controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell’altra parte.
Art. 32
Controversie, Foro competente e Diritto applicabile
30.1 Non è ammessa la competenza arbitrale. Tutte le controversie comunque derivanti dal Contratto saranno deferite, in via esclusiva, alla competenza del foro di Roma. Il Contratto e le presenti Condizioni Generali sono regolate dal diritto italiano.
Art. 33
Spese ed oneri fiscali
31.1 Salvo diverso accordo, il Contratto verrà concluso mediante scambio di lettere secondo l’uso del commercio che, ai sensi dell’articolo 5 del DPR 26 aprile 1986 n. 131, non è soggetto a registrazione fiscale fino al caso d’uso.
Xxx ne venisse richiesta la registrazione, l’imposta di registro sarà a carico del Contraente che fin da ora si impegna all’eventuale pagamento.