CIRCOLARE INFORMATIVA
CIRCOLARE INFORMATIVA
s t a g i o n e s p o r t i v a 2 0 2 3 / 2 0 2 4
FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
Stadio Olimpico Curva Nord - Xxxx Xxxxxxx - 00000 XXXX
Approvata dal Consiglio Federale il 29 aprile 2023 Rev. 0.0
SOMMARIO
ORGANIZZAZIONE E CONTATTI UFFICI FEDERALI 4
STRUTTURA FEDERALE TERRITORIALE 8
DELEGAZIONI REGIONALI/PROVINCIALI 9
1.3 RINNOVO ANNUALE AFFILIAZIONE 17
2.2 TESSERAMENTO GIOCATORI E GIOCATRICI 20
2.2.1 PRIMO TESSERAMENTO GIOCATORI/GIOCATRICI CON CITTADINANZA ITALIANA 21
2.2.2 PRIMO TESSERAMENTO GIOCATORI E GIOCATRICI DI NAZIONALITA’ STRANIERA 22
2.2.3 RINNOVO ANNUALE DEL TESSERAMENTO 25
2.4 TESSERAMENTO PERSONALE DI SOCIETÀ 26
2.5 DEFINIZIONE DEI GIOCATORI AI FINI DEL LORO UTILIZZO 26
2.5.1 GIOCATORI/GIOCATRICI ITALIANI 27
2.5.2 GIOCATORI/GIOCATRICI EQUIPARATI ITALIANI 27
2.5.3 GIOCATORI/GIOCATRICI ITALIANI NON ELEGGIBILI 27
2.5.4 GIOCATORI/GIOCATRICI STRANIERI 28
2.6 UTILIZZO DEI GIOCATORI E GIOCATRICI 28
2.6.1 GIOCATORI E GIOCATRICI SENIORES 28
2.6.2 GIOCATORI E GIOCATRICI U18 28
2.6.3 GIOCATORI E GIOCATRICI U16, U14 E PROPAGANDA 28
3.1 DISCIPLINA DEI TRASFERIMENTI 29
3.1.1 TRASFERIMENTO TEMPORANEO (PRESTITO) 29
3.1.2 TRASFERIMENTO TEMPORANEO PER GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO 29
3.1.3 TRASFERIMENTO DEFINITIVO CON NULLA-OSTA 29
3.1.4 TRASFERIMENTO CON NULLA OSTA DI GIOCATORI E GIOCATRICI DELLE CATEGORIE PROPAGANDA E JUNIORES NON SOGGETTI AL VINCOLO REGOLAMENTARE 30
3.1.6 TRASFERIMENTO DI GIOCATORI E GIOCATRICI SVINCOLATI D’UFFICIO A SEGUITO DI RITIRO DAI
CAMPIONATI DELLA SOCIETÀ DI APPARTENENZA 30
3.1.7 ULTERIORI SPECIFICHE PER TRASFERIMENTO DI GIOCATORI E GIOCATRICI STRANIERI 30
3.2 TRASFERIMENTO DI GIOCATORI E GIOCATRICI TRA FEDERAZIONI 31
3.4 INDENNITÀ DI FORMAZIONE 31
3.5 DEROGHE ALLA DISCIPLINA DEI TRASFERIMENTI 32
4.3 FUNZIONI DELLA CATEGORIA ALLENATORI 33
4.4.2 RINNOVO ANNUALE DEL TESSERAMENTO 35
5.3.2 RINNOVO ANNUALE DEL TESSERAMENTO 37
6.1 CERTIFICAZIONE MEDICO SPORTIVA 38
6.2 UTILIZZO E DOTAZIONE DEL DEFIBRILLATORE 38
6.3 CONCUSSIONE CELEBRALE-TRAUMA CRANICO COMMOTIVO 39
6.3.1 PROTOCOLLO TRAUMI CRANICI COMMOTIVI/CONCUSSIONE CEREBRALE 39
6.4 SOSTITUZIONE TEMPORANEA 40
6.5 NORME SPORTIVE ANTIDOPING 40
6.5.1 PROTOCOLLO DI CONDOTTA 41
6.5.2 DISCIPLINARE PER L’ESENZIONE A FINI TERAPEUTICI 41
7.1 DISPONIBILITA’ IMPIANTO DI GIOCO 42
8. ATTIVITA’ AGONISTICA UFFICIALE 43
8.1 CATEGORIE DEI GIOCATORI E GIOCATRICI. PARTECIPAZIONE ALLE GARE 43
8.1.1 SENIORES MASCHILI E FEMMINILI 43
8.1.2 JUNIORES MASCHILI E FEMMINILI 43
8.3 DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO 47
8.4 ATTIVITÀ AGONISTICA UFFICIALE 47
8.4.1 CRITERI DI ATTRIBUZIONE VOTO DI BASE PER ATTIVITÀ GIOVANILE 48
8.4.2 ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 48
8.5 ISCRIZIONE A CAMPIONATI E FESTIVALS 49
8.5.1 SENIORES MASCHILE E FEMMINILE 49
8.5.2 COPPA ITALIA A 7 SENIORES FEMMINILE 50
8.5.3 JUNIORES U18 E U16 MASCHILI 50
8.5.4 JUNIORES U18 E U16 FEMMINILE 51
8.5.5 JUNIORES U14 MASCHILE E FEMMINILE E PROPAGANDA U12, U10, U8, U6 E PRIME METE 51
8.6 PARTECIPAZIONE A CAMPIONATI E FESTIVALS 51
8.6.1 CAMPIONATI SENIORES E JUNIORES U18 E U16 MASCHILI E FEMMINILI 51
8.6.2 FRANCHIGIE TERRITORIALI SENIORES (FTS) 51
8.6.3 CAMPIONATI U18 E U16 E ATTIVITA’ U14 MASCHILI. SOCIETÀ TUTOR U18 - U16 - U14 52
8.6.4 ATTIVITÀ JUNIORES U14 MASCHILE E FEMMINILE 53
8.6.5 ATTIVITÀ PROPAGANDA U12 MISTE 53
8.6.6 ATTIVITÀ PROPAGANDA U10, U8, U6 E PRIME METE MISTE 53
8.6.7 PARTECIPAZIONE DI UNA SOCIETÀ CON DUE SQUADRE ALLO STESSO CAMPIONATO 53
8.7 SOCIETÀ TUTOR FEMMINILI 54
8.8 ORGANIZZAZIONE TORNEI PROPAGANDA E TORNEI JUNIORES U14 55
8.9.1 SOCIETÀ TUTOR SCOLASTICHE 56
8.10 OBBLIGATORIETÀ DEI CAMPIONATI 57
8.10.1 DELEGHE PER ATTIVITA’ 58
8.11 ATTIVITÀ SQUADRE CADETTE 58
8.11.1 CAMPIONATI ECCELLENZA, SERIE A, B, C MASCHILI. PARTECIPAZIONE SECONDA SQUADRA (CADETTA) AI CAMPIONATI DI SERIE INFERIORE 58
8.11.2 CAMPIONATI SENIORES FEMMINILI A 15 – PARTECIPAZIONE DI SECONDA SQUADRA (CADETTA) AL CAMPIONATO DI SERIE A. 59
9.1 CAMPIONATO NAZIONALE DI ECCELLENZA MASCHILE 60
9.2 CAMPIONATO NAZIONALE DI ECCELLENZA FEMMINILE 60
9.3 CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE A MASCHILE 60
9.4 CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE A FEMMINILE 61
9.5 CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE B 61
9.6 CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE C 61
10.1 RITIRO ED ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO O MANIFESTAZIONE FEDERALE 62
10.2 SANZIONI ACCESSORIE IN CASO DI RINUNCIA A GARE 62
10.3 SANZIONI PER MANCATA APPLICAZIONE PROTOCOLLO HIA 63
11. ATTIVITA’ AGONISTICA NON UFFICIALE 64
11.1 ATTIVITÀ INTERNAZIONALE DI CLUB O DI SELEZIONI REGIONALI 64
11.1.1 GARE O TOUR DI SQUADRE ITALIANE ALL’ESTERO 64
11.1.2 GARE O TORNEI NAZIONALI CON PARTECIPAZIONE DI CLUB STRANIERI 64
11.1.3 PARTECIPAZIONE A GARE NON UFFICIALI IN ITALIA DI SINGOLI GIOCATORI/GIOCATRICI TESSERATI PER FEDERAZIONI STRANIERE 65
11.1.4 PARTECIPAZIONE A GARE ALL’ESTERO CON UN CLUB STRANIERO DI UN
GIOCATORE/GIOCATRICE ITALIANO TESSERATO PER UNA SOCIETÀ ITALIANA 65
11.2 ATTIVITÀ NAZIONALE DI CLUB O DI SELEZIONI REGIONALI 65
11.3 ATTIVITÀ DI BEACH RUGBY 65
12. ATTIVITÀ NON AGONISTICA 67
15.1 LINEE GUIDA SULLA LICENZA DI UTILIZZO DEL MARCHIO. 73
15.2 AMBITI DI APPLICAZIONE E PROCEDURE 73
ORGANIZZAZIONE E CONTATTI UFFICI FEDERALI
Gli uffici federali saranno aperti dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 16.30 e il venerdì dalle 8.30 alle 14.00. Effettueranno periodi di chiusura in occasione delle festività natalizie, estive o periodi individuati da Sport e Salute S.p.A. La struttura degli uffici è definita dal Regolamento di organizzazione e funzionamento degli uffici deliberato dal Consiglio Federale.
UFFICIO | NOMINATIVO | Tel. 06. + numero |
PRESIDENZA FEDERALE | ||
Presidente Federale | XXXXXXXXX Xxxxxx | - |
Ufficio di Segreteria particolare Presidenza e relazioni internazionali xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx | MAGGIORE Xxxx XXXXX Xxxxxxxxx | 452131.02 452131.57 |
Ufficio Comunicazione e relazioni con i media xxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx xxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxx.xx xxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxx.xx xxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx | XXXXXXXX Xxxxxx DE XXXX Xxxxxx XXXXXX Xxxxxxx XXXXXXXXXX Xxxxxxx | 452131.30 452131.12 452131.14 452131.80 |
Relazioni Esterne, Cerimoniale e produzioni | XXXXXXX Xxxx | 452131.46 |
Xxxxxxx Xxxxxxxxx e sviluppo | FIGURETTI Xxxxxx | 452131.45 |
Ufficio Responsabilità Sociale | DE XXXXXXX Xxxxxxx XXXXXXX Xxxxxxxx | 452131.25 452131.53 |
SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE | ||
Segretario e Direttore Generale | XXXXXXX Xxxxxxx | - |
Ufficio di Segreteria e relazioni istituzionali xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx (PEC) | XXXXXXX Xxxxx Xxxxx XXXXXXXX Xxxx XXXXXX Xxxxxxx | 452131.60 452131.52 452131.18 |
Ufficio Organi collegiali | XXXXXX Xxxxxxx | 452131.18 |
Ufficio Organi Territoriali | XXXXXXXXX Xxxxxxx | 452131.31 |
Ufficio Personale, sicurezza/prevenzione e protezione | XXXXXXXXX Xxxxxxx | 452131.31 |
Ufficio Attività legali, privacy e trasparenza DPO – Data Protection Officer, Privacy xxx@xxxxxxxxx.xx | VALORI Xxxxx* XXXX Xxxxxxxx* D’XXXXX Xxxxxxxxx XXXXXXXX Xxxxxxxx XXXXXXXXX Xxxxxx | - - 452131.01 452131.95 452131.13 |
Ufficio Affiliazioni e tesseramenti | XXXXXXX Xxxxxxx DI XXXXX Xxxxxxxx XXXXXXXXXX Xxxxx | 452131.50 452131.49 452131.47 |
Ufficio Clearance e visti sportivi | XXXXXXXXXXX Xxxxxx | 452131.19 |
Tribunale Federale e Corte Federale d’Appello Commissione Federale di Garanzia xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx (PEC) | XXXXXXXXX Xxxxxxx | 452131.31 |
Xxxxxxx Xxxxxxx Sportivo Nazionale xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx (PEC) | XXXXXXXX Xxxxxxxx XXXXX Xxxxxxxx XXXXX Xxxxxxxx | 452131.42 452131.27 452131.41 |
Corte Sportiva di Appello xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx (PEC) | XXXXX Xxxxxxxx | 452131.27 |
Procura Federale xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx (PEC) | DE XXXXXXX Xxxxxxx* | - |
Xxxxxxx Xxxxxxxxx e centro studi legislativi xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx xxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx (PEC) | D’XXXXX Xxxxxxxxx XXXXXXXX Xxxxxxxx XXXXXXXXX Xxxxxx | 452131.01 452131.95 452131.13 |
Ufficio Sviluppo IT ed elaborazione dati | DI XXXXX Xxxxxxxxx | 452131.71 |
SETTORE COMMERCIALE E MARKETING | ||
Direttore Commerciale | XXXXXXXXXXX Xxxxx | 452131.36 |
Ufficio Marketing xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx xxxxxxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxx.xx | XXXXXXX Xxxxxx XXXXX Xxxxxxxxxx* | 452131.69 452131.82 |
SETTORE AMMINISTRATIVO, BILANCIO E LOGISTICA | ||
Direttore Amministrativo | XXXXXX Xxxxxxx | - |
Xxxxxxx Amministrazione | BRAMBATTI Xxxxxx XXXXXXX Xxxxxxxxxx XXXXXXX Xxxxxxx LO XXXXX Xxxxxx | 452131.65 452131.08 452131.09 452131.05 |
Ufficio Acquisti | XXXXXXXX Xxxx DI XXXXX Xxxxx | 452131.07 452131.54 |
Magazzino (Via Due Ponti) | CALABRO’ Xxxxxxx XXXXXXX Xxxxxxx XXXXXXXXXX Xxxxxxx | 33269808 Int. 454 |
SETTORE TECNICO-SPORTIVO | ||
Direttore Tecnico-Sportivo | XXXXXX Xxxxxxx* | 452131.67 |
Ufficio Tecnico | XXXXXXXXX Xxxxxxx XXXXXXXX Xxxxxxx XXXXXXX Xxxxxxxx XXXXXXXXX Xxxxxxxxx | 452131.26 452131.29 452131.16 452131.24 |
Ufficio Centro Studi tecnico | XXXXXXXX Xxxxxxx | 452131.29 |
Ufficio Settore Arbitrale | XXXXXXXXXX Xxxxxxx XXXX Xxxxxxxx | 452131.38 452131.39 |
Ufficio Organizzazione gare | SOLI Federica | 452131.39 375.5870600 |
Ufficio Squadre Nazionali xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx (PEC) | XXXXXXXX Xxxxx XXXXXXXXXXX Xxxxx XXXXXXXX Xxxxxx XXXXXXX Xxxxx | 452131.22 452131.35 452131.33 452131.32 |
Attività Femminile | XXXXX Xxxxx Xxxxxxxx* | 452131.21 |
Ufficio impiantistica sportiva xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx (PEC) xxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx | FIGURETTI Xxxxxx | 452131.45 |
Progetto Exiles | XXXXXXX Xxxxxxxxx | - |
Ufficio medico e antidoping xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx | XXXXXXXXX Xxxxxxxxx | 452131.24 |
SETTORE ORGANIZZAZIONE EVENTI | ||
Organizzazione eventi e logistica xxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx xxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxx.xx | XXXXXXX’ Xxxxxxxxx* LO FARO Veronica | 452131.20 452131.55 |
Ufficio hospitality | XXXXXXXXX Xxxxxxxx | 452131.59 |
Ufficio biglietteria | GIGLIESI Xxxxxxxx XXXXXXXX Iko | 452131.72 452131.64 |
* Collaboratore
STRUTTURA FEDERALE CENTRALE
CONSIGLIO FEDERALE
Presidente: Xxxxxx XXXXXXXXX
Vice Presidenti: Xxxxxxx XXXXXXX (Vicario) Xxxxxxx XXXXX
Consiglieri affiliati: Xxxxxxxxx XXXXX Xxxxxxxx XXXX Xxxxxxxxx XXXXXXXXX Xxxxxx XXXXX Xxxxxxxx XXXXX
Consiglieri rappresentanti atleti: Xxxxx XXXXXXXXX
Xxxxxxxxx XXXXXXX
Consiglieri rappresentanti tecnici: Xxxxx XXXXXXX
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Presidente: Xxxxxx XXXXX
Componenti Collegio: Xxxxxxxx XXXX Xxxxxxxx XXXXXXX
SEGRETARIO e DIRETTORE GENERALE
Xxxxxxx XXXXXXX
CONFERENZA DEI COMITATI REGIONALI
Presidente Federale: Xxxxxx XXXXXXXXX
Presidenti Regionali: Xxxxx XXXXXX (Abruzzo), Xxxxxxxx XXXXXXXXX (Campania), Xxxxxxx
XXXXXXXXXX (Xxxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxxx XXXXXXXXXX (Friuli Venezia Giulia), Xxxxxxxx XXXXXX (Lazio), Xxxxxx XXXXXXXXX (Liguria), Xxxxxxxx XXXXXXX (Lombardia), Xxxxxxxx XXXXXXXX (Marche), Xxxxxxx XXXXXXX (Piemonte), Xxxxxxx XXXXX (Puglia), Xxxxxxxx XXXXXXXX (Sicilia), Xxxxxxxx XXXXXXXXXX (Toscana), Xxxxxxxx XXXXXXXXX (Umbria), Xxxxxx XXXXXXXX (Veneto).
Delegati Regionali/Provinciali: Xxxxx XXXXXXXX (Prov. Bolzano), Xxxxxxx XXXXX (Basilicata), Xxxxxxxxx
XXXXXXX (Calabria), Xxxxx XXXXXXX (Molise), Xxxxxx XXXXXX (Sardegna), Xxxxx XXXXXXXXX (Prov. Trento), Xxxxx XXXXXXXXXX (Valle d’Aosta).
STRUTTURA FEDERALE TERRITORIALE
COMITATI REGIONALI
COMITATO REGIONALE ABRUZZO Presidente: Xxxxx XXXXXX Sede CONI - Via Montorio al Vomano, 00 00000 L'AQUILA Tel. 0862/314532 – Fax 0862/020001 | |
COMITATO REGIONALE CAMPANIA Presidente: Xxxxxxxx XXXXXXXXX Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxx, 00/X 00000 XXXXXX Tel.- Fax 081/5799057 | xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx |
COMITATO REGIONALE XXXXXX XXXXXXX Presidente: Xxxxxxx XXXXXXXXXX Cittadella del Rugby di Moletolo Xxx Xxx Xxxxxxxx, 000/x 00000 XXXXX Tel. 0521/0000000/3/4 - Fax 0521/503431 | xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx |
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA Presidente: Xxxxxxxx XXXXXXXXXX Stadio Friuli, Dacia Arena - Curva sud X. xx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx 0 00000 XXXXX Tel. 0432.1430217-345.8995808 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx xxxxx@xxxxxxxxx.xx xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx |
COMITATO REGIONALE LAZIO Presidente Xxxxxxxx XXXXXX X.xx Xxxxx Xx Xxxxx, 0 00000 XXXX Tel. 06/3241943-3244578 - Fax 06/3232611 | xxxxx.xxxxxxxxx.xx xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx |
COMITATO REGIONALE LIGURIA Presidente: Xxxxxx XXXXXXXXX c/o Casa delle Federazioni Xxxxx Xxxxx Xxxxx, 0 00000 XXXXXX Tel. 010/562513 - Fax 010/584159 | xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx |
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA Presidente: Xxxxxxxx XXXXXXX Xxx Xxxxxxxx, 00 00000 XXXXXX Tel. 02/91091582-Fax 02/91091573 | xxxxxxxxxxxxxx.xx xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx |
COMITATO REGIONALE MARCHE Presidente: Xxxxxxxx XXXXXXXX Xxx Xxxxxxxxxxx, 0 Xxxxx 0 00000 XXXX Tel/fax 0731/080734 | |
COMITATO REGIONALE PIEMONTE Presidente: Xxxxxxx XXXXXXX Xxx Xxxxxxxx Xxxxx, 000 00000 XXXXXX Tel. 011/3161375 | xxxxxxxxxxxxx.xx xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx |
COMITATO REGIONALE PUGLIA Presidente: Xxxxxxx XXXXX Xxx Xxxxxxx xxxxx Xxxx, 0 x/x Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx 00000 XXXX Tel/Fax 080/5346996 | xxxxxxxxxxxxxxx.xx xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx |
COMITATO REGIONALE SICILIA Presidente: Xxxxxxxx XXXXXXXX Via del Rotolo, 46-Pal. B/sc.B 95126 CATANIA Tel. 095/506287- Fax 095/506421 | xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx |
COMITATO REGIONALE TOSCANA Presidente: Xxxxxxxx XXXXXXXXXX Xxx Xxxxxxxx, 00/X 00000 XXXXXXX Tel. 0586/867071 - Fax 0586/867077 | xxxxxxxxxxxx.xx xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx |
COMITATO REGIONALE UMBRIA Presidente: Xxxxxxxx XXXXXXXXX Sede CONI - Via Martiri dei Lager, 00 00000 PERUGIA Tel. 075/0000000 – Fax 000.0000000 | |
COMITATO REGIONALE VENETO Presidente: Xxxxxx XXXXXXXX Via Sile, 00 00000 SILEA Tel. 0422/460754 | xxxxxxxxxxxxx.xx xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx xxx@xxxxxxxxxxxxx.xx xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx |
DELEGAZIONI REGIONALI/PROVINCIALI
DELEGAZIONE PROVINCIALE BOLZANO Delegato: Xxxxx XXXXXXXX Xxx Xxxxxxxx, 00 xxx.0 00000 XXXXXXX Tel. 0000.000000 |
DELEGAZIONE REGIONALE BASILICATA Delegato: Xxxxxxx XXXXX Xxx Xxxx, 00 00000 XXXXXXX Tel. 347.2669133 | |
DELEGAZIONE REGIONALE CALABRIA Delegato: Xxxxxxxxx XXXXXXX Xxx Xxxxxxx, 00/x 00000 XXXXX Tel./Fax 0984/0000000 | |
DELEGAZIONE REGIONALE MOLISE Delegato: Xxxxx XXXXXXX Sede CONI – Xxx Xxxxxxxx, 0 00000 XXXXXXXXXX Cell. 00000000000/0000000000 | |
DELEGAZIONE REGIONALE SARDEGNA Delegato: Xxxxxx XXXXXX Via Zagabria, 41 – 09129 CAGLIARI Tel. 000.000000 – fax 000.0000000 Uff. 334.6869709 | xxxxxxxxxxxxx.xx xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx |
DELEGAZIONE PROVINCIALE TRENTO Delegato: Xxxxx XXXXXXXXX Xxxx XXXX - Xxx Xxxxxxxx,00 00000 XXXXXX (XX) Tel. 329/0000000 | |
DELEGAZIONE REGIONALE VALLE D'AOSTA Delegato: Xxxxx XXXXXXXXXX Sede CONI Corso Lancieri di Aosta, 41a 11000 AOSTA Tel. 000 0000000 |
Tutta la modulistica ed i fac-simile menzionati all’interno della Circolare Informativa necessari per l’iscrizione
ai campionati, affiliazione e tesseramenti sono pubblicati sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx.
La stagione sportiva cui la presente Xxxxxxxxx si riferisce va dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024.
Le disposizioni contenute nella Circolare Informativa possono essere soggette ad aggiornamenti. Si consiglia, pertanto, di consultare sempre il testo aggiornato della Circolare pubblicato sul sito federale.
INFORMATIVA GENERALE
1. AFFILIAZIONE
1.1 DISPOSIZIONI GENERALI
A) ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ
Le associazioni/società sportive che desiderano affiliarsi alla FIR devono:
• essere costituite con atto scritto (atto costitutivo) nel quale tra l’altro, deve essere indicata anche la
sede legale.
• essere regolate da uno statuto conforme alle norme e alle direttive del CONI, a quelle dello Statuto e dei Regolamenti federali oltre che ai requisiti e ai parametri indicati dai D.Lgs. 36/2021 e 39/2021.
• atto costitutivo e statuto devono essere debitamente registrati all’Agenzia delle Entrate. Gli atti costitutivi sono soggetti a imposta di registro in misura fissa. Le SSD devono depositare l’atto costitutivo presso la FIR entro trenta giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese e trasmettere le eventuali variazioni dello statuto entro venti giorni dall’avvenuta deliberazione.
In particolare, nello statuto devono essere obbligatoriamente previsti:
a. denominazione,
b. oggetto sociale con specifico riferimento all’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica.
I club interessati a esercitare attività diverse da quelle principali di cui alla lett. b e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali devono obbligatoriamente inserire apposita clausola nel proprio statuto.
c. attribuzione rappresentanza legale dell’associazione,
d. assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi tra gli associati anche in forme indirette.
Se previsto con apposita clausola statutaria, le affiliate costituite nelle forme di società di capitali e cooperative (cfr. libro V titoli V e VI c.c.) possono destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali1, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano agli enti costituiti nelle forme delle società cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2512 del codice civile (art. 8 c.3 DLgs 36/2021).
e. le norme sull’ordinamento interno ispirato ai principi di democrazia e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile,
f. il divieto per gli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione Sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di promozione Sportiva riconosciuti dal CONI,
1 Al fine di incoraggiare l'attività di avviamento e di promozione dello sport e delle attività motorie, la quota è aumentata fino all'ottanta per cento per gli enti dilettantistici diversi dalle società cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2512 del codice civile che gestiscono piscine, palestre o impianti sportivi in qualità di proprietari, conduttori o concessionari. L'efficacia di tale misura è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea (art.8 c.4-bis Dlgs. n. 36/2021).
g. l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari,
h. le modalità di scioglimento dell’associazione ,
i. obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni,
Se previsto con apposita clausola statutaria, le affiliate che assumono le forme di società di capitali e cooperative possono consentire il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui all’art. 8 c. 3 DLgs n. 36/2021.
j. obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché allo Statuto e ai Regolamenti della Federazione,
k. l’impegno a garantire l’attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del CONI e delle Federazioni, Enti di Promozione Sportiva e Discipline Sportive Associate ed in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell’art. 16 DLgs n. 39/2021.
Laddove le associazioni e le società sportive che siano state costituite per il perseguimento delle finalità di cui all’art. 4 del DLgs 3 luglio 2017 n. 177, abbiano assunto la qualifica di enti del terzo settore, anche nella forma di impresa sociale, e siano iscritte al Registro unico del terzo settore, il requisito dell’esercizio in via principale dell’attività dilettantistica di cui alla lett. b) NON è richiesto.
Le società e associazioni sportive dilettantistiche possono assumere una delle seguenti forme societarie:
• associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli artt. 36 e seguenti del codice civile (asd non riconosciuta);
• associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato (asd riconosciuta). Le società interessate possono acquisire la personalità giuridica mediante l’iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche:
• società di capitali e cooperative di cui al Libro V, titoli V e VI del codice civile.
• enti del terzo settore costituiti ai sensi dell’art. 4 comma 1 DLgs 3 luglio 2017 n. 177, iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) e che esercitano, come attività di interesse generale,
l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti al Registro nazionale
delle attività sportive dilettantistiche (RAS)
Affiliazioni non autorizzate. L’affiliazione di associazioni/società che abbiano fini esclusivamente promozionali di modalità del gioco e/o organizzativi di attività svolta da altre associazioni/società affiliate, ovvero di sola attività formativa stagionale (campus estivi) diretta a tesserati di altre associazioni/società affiliate non è consentita.
Denominazione sociale. La denominazione degli affiliandi deve risultare non confondibile con quella di altro soggetto affiliato e conforme ai criteri di cui alla delibera del Consiglio Federale n. 96/2018 pubblicata nel Comunicato Federale n. 3 Stagione Sportiva 2018/19 sul sito federale.
Nella denominazione sociale deve essere indicata la finalità sportiva (rugby), la ragione sociale e la denominazione sociale dilettantistica (ASD oppure SSD).
Libri sociali. Per essere nelle condizioni migliori di adempimento alle richieste di eventuali organi accertatori nonché per essere pronti ad eventuali innovazioni legislative è opportuno che le ASD affiliate abbiano la tenuta dei seguenti documenti:
• Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo;
• Libro dei Verbali dell’Assemblea dei Soci;
• Libro Soci.
Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo di una associazione/società, escluse le società di capitali amministrate da un Amministratore Unico, deve essere composto da un minimo di 3 persone ciascuna rispettivamente con la carica di Presidente, Vicepresidente, Segretario o Tesoriere. I componenti del Consiglio Direttivo di una
società affiliata non possono ricoprire contemporaneamente alcuna altra carica (Presidente, Consigliere) in seno ad altra ASD/SSD affiliata FIR così come previsto dal D.Lgs 36/2021.
Le modificazioni concernenti gli amministratori e i soggetti revisori delle affiliate devono essere comunicate
alla FIR entro 20 giorni dall’avvenuta deliberazione.
Recapito Postale Ufficiale. Le associazioni/società devono avere un solo recapito postale necessariamente corrispondente all’indirizzo della sede sociale o a quello del Presidente o altro dirigente. L’indicazione di caselle postali non sarà accettata.
Recapito Telefonico Ufficiale. Le società affiliate devono avere un recapito telefonico ufficiale presso cui contattare il Presidente o altri dirigenti legittimati a impegnare la società per questioni di carattere di urgenza.
Recapito posta elettronica - email ufficiale. Le associazioni/società affiliate devono dotarsi di un recapito di posta elettronica (e-mail). L’indirizzo di posta elettronica fornito da FIR (xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx) tramite l’Ufficio Sviluppo IT ed elaborazione dati, è considerato recapito e-mail ufficiale della società. Si raccomanda di controllare con costante periodicità i contenuti e l’efficienza della casella di posta elettronica.
Recapito posta elettronica certificata - PEC. Tutte le società, all’atto dell’affiliazione, dovranno essere in possesso di un proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) pena la non ammissibilità della domanda al fine dell’invio delle comunicazioni statutariamente previste.
Accordi di licenza diritti TV. È fatto obbligo alle società di notificare alla FIR, entro i termini di affiliazione e riaffiliazione, i contratti di licenza autorizzati eventualmente in essere o chiedere preventiva autorizzazione per il perfezionamento di nuovi contratti.
Fusione tra società e cessione di diritti. Per le norme che regolano la fusione e la cessione dei diritti si rimanda
all’art.4 del Regolamento Organico.
Il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RAS)
Con il DLgs. 28 febbraio 2021 n. 39 è stato istituito presso il Dipartimento per lo Sport il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. Nel Registro sono iscritte tutte le società e
associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa, operanti nell’ambito di una Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o di un Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.
Le associazioni e/o società sportive dilettantistiche sono riconosciute ai fini sportivi, dalle Federazioni Sportive Nazionale, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva.
La certificazione della effettiva natura dilettantistica dell’attività svolta da associazioni e società sportive avviene mediante l’iscrizione nel Registro delle attività sportive dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento dello Sport, il quale trasmette annualmente al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Agenzia delle Entrate, l’elenco delle società e delle associazioni sportive ivi iscritte.
Le agevolazioni previste per le ASD/SSD
Le agevolazioni derivanti dal "riconoscimento ai fini sportivi di una ASD/SSD" prevedono innanzitutto la possibilità di usufruire di un regime fiscale agevolato (disciplinato dalla legge 16 dicembre 1991 n. 398 e ss.mm.ii.) che, fermi restando i requisiti oggettivi e soggettivi, ha effetti tanto ai fini IVA che IRES.
In particolare:
• l’imponibile IRES per attività commerciale si determina applicando un coefficiente di redditività del 3%;
• l’IVA viene versata forfettariamente al 50%, nel rispetto del plafond di 400.000 Euro;
• l’esonero dal pagamento delle tasse sulle concessioni governative, dall’emissione di scontrini e/o
ricevute fiscali (ricorrendone i requisiti), dalla redazione dell’inventario e dagli obblighi di
fatturazione e registrazione delle fatture per la sola attività istituzionale.
• la possibilità di iscrizione all'elenco delle ASD che partecipano al riparto del "5 per mille" dell'IRPEF, in base all'art. 1, comma 1, lettera "e" del DPCM del 23/04/2010;
• la de-commercializzazione dei corrispettivi specifici per attività rese nei confronti di soci, associati e tesserati, ex art. 148 c.3 TUIR (DPR n. 917/1986) ai fini delle imposte dirette, e, ricorrendone i requisiti, ai fini IVA ex art. 4 c.4 DPR n. 633/1972;
• la possibilità di erogare compensi ai lavoratori sportivi (siano essi sportivi dilettanti o collaboratori amministrativo-gestionali) con un regime fiscale e previdenziale agevolato e di erogare rimborsi ai volontari.
Requisiti per l’iscrizione
L’iscrizione al Registro è riservata agli enti sportivi dilettantistici che, oltre a quanto dettagliatamente
indicato dalla normativa di riferimento, siano in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
a) abbiano sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione Europea e abbiano almeno una sede operativa per gli adempimenti e procedimenti sportivi nel territorio italiano che risulti accessibile e idonea;
b) abbiano instaurato un valido rapporto di affiliazione con un Organismo sportivo;
c) non siano assimilabili ad associazioni/società di secondo livello. Al solo fine esemplificativo e non esaustivo sono associazioni/società di secondo livello:
i. quelle che svolgono attività di affiliazione o aggregazione per conto dell’Organismo sportivo di
affiliazione;
ii. quelle che organizzano attività sportiva, didattica e/o formativa in proprio o per conto dell’Organismo sportivo di affiliazione, ad eccezione dei casi di affidamento operativo temporaneo per singoli eventi la cui titolarità appartenga o sia riconosciuta dall'Organismo sportivo medesimo;
iii. quelle che esercitano attività amministrativo contabile, attività correlata alla giustizia sportiva
o altra attività di puro servizio dell’Organismo sportivo di affiliazione;
d) a nessun titolo costituiscano un’articolazione territoriale dell’Organismo sportivo di appartenenza, ad eccezione del Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx (“XXXX”);
e) svolgano comprovata attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa. In particolare, gli enti sportivi dilettantistici devono trasmettere con apposita dichiarazione, tramite l’Organismo sportivo di affiliazione, attraverso la piattaforma del Registro, tempestivamente e comunque non oltre 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell’istanza di iscrizione al Registro, l’avvio di almeno un’attività sportiva o didattica o formativa;
f) abbiano adottato norme statutarie conformi alla normativa in materia. Il numero minimo di tesserati atleti nonché le figure tecniche devono essere coerenti con la disciplina sportiva praticata e corrispondenti alle previsioni regolamentari dell’Organismo sportivo di affiliazione. Detta disposizione non trova applicazione con riguardo alle Federazioni Sportive Nazionali di servizio: Federazione Medico Sportiva Italiana e Federazione Italiana Cronometristi.
L’art. 1 del suddetto Regolamento definisce inoltre:
• Con “attività sportiva” si intende l’organizzazione e/o la partecipazione di un ente sportivo dilettantistico a competizioni sportive territoriali, nazionali ed internazionali approvate e/o indette dall’Organismo sportivo che l’ha riconosciuto ai fini sportivi e affiliato, i cui risultati siano riconosciuti dallo stesso Organismo.
• Con “attività didattica” si intende l’organizzazione o la partecipazione a corsi di avviamento allo sport e per la pratica della disciplina sportiva organizzati direttamente dall’Organismo sportivo di affiliazione e/o dall’ente sportivo dilettantistico in possesso dei requisiti tecnici richiesti dall’Organismo sportivo che l’ha riconosciuto ai fini sportivi e per attività dallo stesso riconosciute.
• Con “attività formative” si intende le iniziative finalizzate alla formazione e all’aggiornamento dei tesserati dell’Organismo sportivo che ha affiliato e riconosciuto ai fini sportivi l’ente sportivo dilettantistico, incluse le attività di divulgazione dei valori dello sport quale strumento di
miglioramento della vita e della salute, nonché mezzo di educazione e di sviluppo sociale, con particolare attenzione a temi come la tecnica della disciplina sportiva, i controlli sanitari, le norme di sicurezza dei tesserati e l’ordinamento sportivo. Le attività formative possono essere organizzate direttamente dall’Organismo sportivo o dallo stesso ente sportivo dilettantistico in possesso dei requisiti didattici richiesti dall’Organismo sportivo che l’ha affiliato e riconosciuto ai fini sportivi e devono essere condotte da docenti in possesso di specifiche competenze e professionalità.
Cancellazione dal Registro
La cancellazione di un ente sportivo dilettantistico dal Registro avviene, oltre che per mancata riaffiliazione, a seguito di istanza motivata da parte dell’ente sportivo dilettantistico o di un accertamento d’ufficio della mancanza dei requisiti, anche a seguito di provvedimenti della competente autorità giudiziaria ovvero tributaria, divenuti definitivi, dello scioglimento, cessazione, estinzione dell’ente sportivo dilettantistico, e in ogni caso di carenza dei requisiti necessari per la permanenza nel Registro.
Nullità ed annullamento delle iscrizioni
Sono nulle le iscrizioni al Registro degli enti sportivi dilettantistici che:
a. abbiano indicato un codice fiscale oppure un numero di partita IVA non rispondente al vero oppure errato e, in questo secondo caso, non abbiano provveduto a correggerlo entro 7 giorni dalla relativa richiesta;
b. all'esito dei controlli effettuati dal Dipartimento per lo Sport, attraverso la società Sport e Salute Spa, sui dati e sulla documentazione presente nel Registro o richiesta in sede di attività ispettiva, non risulti dimostrato che l'ente sportivo dilettantistico fosse in possesso fin dal momento dell'iscrizione di tutti i requisiti indicati all’art. 5 del presente Regolamento.
La nullità dell’iscrizione è dichiarata con provvedimento del Dipartimento per lo Sport e determina la cancellazione dell’ente sportivo dilettantistico con efficacia dalla data dell’avvenuta iscrizione.
Qualora uno o più requisiti siano venuti meno successivamente all’iscrizione e tale mancanza non venga sanata nel termine di sette giorni dalla richiesta del Dipartimento per lo Sport, questi annulla l’iscrizione e dichiara la cancellazione dell’ente sportivo dilettantistico con efficacia dalla data del venir meno del requisito.
B) ENTI SCOLASTICI AFFILIATI
Le associazioni rappresentanti le scuole di appartenenza, costituite come associazioni sportive dilettantistiche, i cui tesserati giocatori siano atleti del centro sportivo della stessa scuola, sono riconosciute come Enti Scolastici.
Ai fini dell’affiliazione valgono, per tali soggetti, le disposizioni di cui al paragrafo 1.1. che precede, a patto che:
• La denominazione sociale sia la stessa della scuola, istituto o plesso scolastico;
• la domanda di affiliazione/rinnovo affiliazione (mod. 1 o 2), riporti il timbro con la denominazione
dell’ente scolastico oppure contenga, allegata, la delibera del collegio dei docenti che autorizza
l’attività del rugby a scuola.
Le associazioni scolastiche possono, oltre alle attività scolastiche, partecipare all’attività federale di qualsiasi categoria, propaganda e giovanile e possono essere delegate e/o tutorate secondo le normative vigenti.
C) ENTI SCOLASTICI RICONOSCIUTI
Le scuole che intendano iniziare o continuare a svolgere l’attività di Rugby senza costituirsi come associazioni/società sportive, possono essere riconosciute dalla Federazione Italiana Rugby e aderire, così, al “Rugby per tutti”.
Il riconoscimento autorizza a partecipare alla vita sportiva federale con le stesse opportunità delle associazioni scolastiche affiliate. NON potranno, però, partecipare alla vita associativa e NON acquisiranno alcun diritto di voto.
Ai fini del riconoscimento FIR, gli enti scolastici devono compilare la richiesta di ADESIONE (mod. A/scuola) inerente alla stagione sportiva corrente; tale domanda dovrà essere presentata al comitato regionale territorialmente competente che provvede al riconoscimento. Per gli anni successivi, qualora intendano proseguire l’attività sportiva e rinnovare l’adesione, dovranno compilare la richiesta di RINNOVO ADESIONE (mod. A/scuola), allegando:
• tassa di adesione o di rinnovo adesione di € 50,00 secondo quanto previsto al capitolo 14;
• domanda di adesione/rinnovo adesione (mod. A/scuola), che dovrà riportare il timbro scolastico con la denominazione della scuola; alternativamente potrà essere allegata la delibera del Collegio dei
docenti che autorizza l’attività del rugby a scuola;
• delibera del Dirigente Scolastico (o altro organo competente) per l’individuazione del Dirigente Responsabile dell’Ente Scolastico.
Oltre alle attività scolastiche, gli enti scolastici riconosciuti possono partecipare all’attività federale giovanile e di propaganda solo fino alla categoria U14. Le categorie superiori non possono essere iscritte ai Campionati Federali.
Gli enti scolastici riconosciuti non possono essere delegati da una società sportiva, ma possono essere tutorati con le stesse norme degli enti scolastici affiliati.
1.2 NUOVA AFFILIAZIONE
È possibile effettuare l’affiliazione in qualsiasi momento dell’anno.
Le società che, per la prima volta, desiderano affiliarsi alla FIR devono inviare in formato elettronico o cartaceo al Comitato Regionale di appartenenza, la seguente documentazione:
A) Domanda di affiliazione (mod. 1). Il modello compilato in modo leggibile deve contenere tutti i dati richiesti, compreso il timbro della società o della scuola (se si tratta di ente scolastico), un indirizzo e- mail e uno di posta elettronica certificata. Il modello deve essere sottoscritto dal Presidente della società, con firma autografa che dovrà corrispondere a quella apposta su tutti gli atti ufficiali della società (es. i nulla-osta per il trasferimento dei giocatori, reclami, ecc.).
Sul retro del modello devono essere indicati i nominativi di tutti i componenti il Consiglio Direttivo compreso il Presidente, che dovranno obbligatoriamente essere tesserati. Per ciascuno di loro, si dovrà allegare il Mod. 12 e copia della tessera sanitaria (solo in caso di nuovo tesseramento). Ciascun modello dovrà contenere i dati anagrafici, il recapito postale e il recapito telefonico dell’interessato e dovrà essere sottoscritto da quest’ultimo e dal Presidente della società/associazione.
B) Atto costitutivo. Una copia dell’atto costitutivo della società che si vuole affiliare, riportante in modo leggibile il numero di registrazione apposto dal competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate, con indicazione dei membri del Consiglio Direttivo e le relative cariche sociali nonché l’elenco dei soci (art. 2 n.5 lett. a), b), c) del Regolamento Organico). Nel caso in cui il Presidente e il Consiglio Direttivo siano sostituiti dopo la costituzione della società, alla data della affiliazione dovrà essere inviato all’Ufficio Affiliazioni e Tesseramenti FIR (xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx) anche il verbale dell’Assemblea che li ha nominati o che ha proceduto alla relativa elezione. Nel caso in cui la nomina del Presidente sia di competenza del Consiglio Direttivo, dovrà essere inviata la copia del verbale della riunione di Consiglio che ha nominato il Presidente.
La registrazione dell’atto costitutivo è obbligatoria e deve essere effettuata all’Agenzia delle Entrate
competente per territorio.
C) Statuto sociale. Una copia del proprio statuto sociale approvato al momento della costituzione della società e riportante in modo leggibile il numero di registrazione rilasciato dall’Agenzia delle Entrate competente per territorio.
La registrazione dello statuto societario è obbligatoria e deve essere effettuata all’Agenzia delle Entrate competente per territorio.
D) Codice fiscale. Una copia del certificato di attribuzione del codice fiscale della società rilasciato
dall’Ufficio locale della Agenzia delle Entrate.
E) Atto di nomina in qualità di responsabile del trattamento dati. Debitamente compilato e sottoscritto in base agli appositi moduli predisposti dalla FIR.
F) Tassa di affiliazione. La tassa di affiliazione, pari a € 50,00, dovrà essere versata contestualmente alla presentazione della relativa domanda. Copia del versamento dovrà essere inoltrata al Comitato Regionale di appartenenza (si veda anche cap. 14 della Circolare).
G) Terreno di gioco. I soggetti affiliandi dovranno indicare il terreno di gioco presso cui intendono svolgere l’attività sportiva; il campo dovrà essere omologato secondo le disposizioni in essere e richiamate nel capitolo 7.
Il Comitato Regionale competente per territorio deve provvedere a trasmettere via-email all’Ufficio Affiliazioni e Tesseramenti FIR la documentazione indicata ai punti da A) a G), completa di parere favorevole del Comitato Regionale.
H) Acconto tesseramento. Ricevuta di versamento. Per le quote da versare si veda il cap. 14 della presente Circolare.
Le associazioni/società che intendono iscriversi ai campionati di categoria devono, inoltre, produrre obbligatoriamente:
I) Domanda ammissione campionati (mod. 5A, 5B E 5C). Si veda in proposito, il capitolo 8 della Circolare.
1.3 RINNOVO ANNUALE AFFILIAZIONE
Le associazioni e le società che non provvedono al rinnovo dell’affiliazione entro il 31/12/2023 perdono
l’anzianità di affiliazione e potranno essere nuovamente affiliati con la procedura di nuova affiliazione.
Per procedere al rinnovo dell’affiliazione attraverso la procedura on-line è indispensabile che non sia intervenuta alcuna variazione dei dati contenuti negli atti e/o documenti prodotti (si veda paragrafo 1.2., lettere da A) a H) rispetto a quelli depositati in FIR. Modalità e informazioni approfondite per l’utilizzo di tale procedura sono pubblicate sul sito federale xxx.xxxxxxxxx.xx.
In particolar modo occorre essere in possesso del Mod. 12 firmato da ognuno dei componenti del Consiglio Direttivo inserito a sistema; in caso contrario occorrerà procedere con la modalità cartacea descritta al punto seguente.
I soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto 1.3.1 o che deliberatamente optano di non utilizzare l’ordinaria procedura on-line, devono inviare alla FIR, in formato elettronico (xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx) o cartaceo la seguente documentazione:
A) Domanda di rinnovo affiliazione (mod. 2/22). Il modello, scaricabile dal sito federale xxx.xxxxxxxxx.xx dovrà essere sottoscritto con firma autografa dal Presidente in carica, alla quale si farà riferimento per tutti gli atti amministrativi durante il xxxxx xxxxx xxxxxxxx (xx. x xxxxx xxxx per trasferimenti dei giocatori, reclami, ecc). Eventuali variazioni relative al recapito delle comunicazioni ufficiali potranno essere apportate utilizzando l’apposito riquadro.
Sul retro del modello devono essere indicati i nominativi di tutti i componenti del Consiglio Direttivo (compreso il Presidente) corredati da tutti i dati richiesti, con particolare riguardo alla carica sociale ricoperta e ai rispettivi codici fiscali. Solo per i nuovi dirigenti dovrà essere allegato il Modello 12 e copia della tessera sanitaria unitamente allo stralcio del verbale di Assemblea da cui risultino le avvenute modifiche della composizione del Consiglio Direttivo.
Con il termine “consiglieri” si indicano tutti i dirigenti dell’affilianda con funzione diversa da quella di Presidente.
B) Atto di nomina in qualità di responsabile del trattamento dati. Debitamente compilato e sottoscritto in base agli appositi moduli predisposti dalla FIR.
C) Tassa rinnovo affiliazione. La tassa di euro 50,00 dovrà essere versata contestualmente alla domanda e trasmessa copia della ricevuta dell’avvenuto versamento. Si veda, in proposito, anche il capitolo 14 della Circolare.
D) Acconto tesseramento. Ricevuta di versamento. Per le quote da versare si veda il capitolo 14 della Circolare
E) Domanda ammissione campionati (mod. 5A, 5B E 5C). Si veda in proposito, il capitolo 8 della Circolare.
2. TESSERAMENTO
2.1 DISPOSIZIONI GENERALI
Il tesseramento è l’atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell’ordinamento sportivo ed è
autorizzata a svolgere attività sportiva con una associazione o società sportiva e, nei casi ammessi, con la FIR.
Elezione di domicilio. All’atto del tesseramento ogni tesserato deve eleggere domicilio presso la società di
appartenenza ai fini della trasmissione a mezzo PEC delle comunicazioni riguardanti la giustizia sportiva.
Consenso al trattamento dei dati. Per poter approfittare delle agevolazioni di acquisto, scontistica e delle promozioni federali, coloro che si tesserano per la prima volta sono invitati ad autorizzare la FIR e i suoi partner commerciali al trattamento dei dati personali barrando le apposite caselle contenute nei modelli 12 (riferito a ogni singola categoria) È, inoltre, necessario inserire nel modello l’indirizzo di posta elettronica personale.
Apposita informativa sulle modalità di trattamento dei dati personali e sensibili è contenuta all’interno del sito
Il consenso al trattamento dei dati già autorizzato dai tesserati nelle passate stagioni sportive non necessita di ulteriore conferma e si dà per acquisito.
Tasse di tesseramento. (Per le quote e l’acconto si veda il capitolo 14 della Circolare).
È fatto obbligo alle affiliate di provvedere al saldo delle tasse di tesseramento maturate nel corso della stagione sportiva entro e non oltre la data del 28 luglio di ogni anno secondo le modalità all’uopo indicate dall’Ufficio Amministrazione della FIR.
Le tasse di tesseramento devono essere versate anche per i giocatori e le giocatrici che partecipano all’attività
non agonistica.
Nessuna tassa di tesseramento è dovuta per i partecipanti alle attività di “Rugby sociale” svolte direttamente
o riconosciuti dalla FIR.
Codice Fiscale. I tesserati, all’atto del tesseramento o del rinnovo, devono OBBLIGATORIAMENTE indicare nella relativa modulistica il proprio codice fiscale. Tutti i nuovi tesserati devono allegare alla richiesta di tesseramento (Mod. 12) copia della tessera sanitaria o altro documento equivalente rilasciato dall’Agenzia delle Entrate2.
Originali dei documenti. Gli originali della documentazione prodotta devono essere sempre conservati (almeno per 10 anni) presso i club di riferimento e, su richiesta di FIR, disponibili per consultazione e controlli entro il termine perentorio di dieci giorni dalla richiesta.
Tesseramento on line. È possibile procedere al primo tesseramento e al rinnovo del tesseramento di
• giocatori/giocatrici con cittadinanza italiana (con esclusione di quelli provenienti da altre federazioni) attraverso la procedura di tesseramento on line che consente alle società di operare il tesseramento in tempo reale.
• I giocatori/giocatrici di nazionalità straniera delle categorie Prime mete, U6, U8, U10, U12, U14, U16, U18 possono essere tesserati con il sistema on-line.
2 ATTENZIONE. È vietato generare autonomamente il codice fiscale tramite motori di ricerca o altro mezzo.
L’inosservanza di tale divieto integra la violazione dell’art. 24 del Regolamento di Giustizia e determina l’immediata sospensione del tesseramento. Il tesserato non potrà partecipare all’attività federale fintanto che non avrà prodotto all’ufficio (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx) copia conforme del codice fiscale. La conseguente rettifica degli archivi telematici federali sarà operata nel termine di cinque giorni dall’avvenuta ricezione del documento. Ciascuna rettifica è soggetta al pagamento di un contributo funzionale pari a:
• Euro 30,00 per ogni difformità fino alla terza,
• Euro 60,00 per ogni ulteriore difformità.
Il numero di interventi è calcolato in funzione di quelli complessivamente eseguiti nell’arco della stagione sportiva.
I Presidenti delle società in possesso della password rilasciata dalla FIR possono accedere al sistema di procedura elettronica per il tesseramento e visionare l’elenco dei propri tesserati, aggiornato in tempo reale. Il tesseramento si ritiene effettuato quando l’utente riceve la “conferma” telematica dell’avvenuta registrazione.
La responsabilità circa la veridicità dei dati immessi nel sistema e la loro corrispondenza ai documenti necessari per il tesseramento è in capo al Presidente della società affiliata.
Modifiche delle anagrafiche. Le eventuali modifiche delle anagrafiche o variazioni del tipo di tesseramento richieste dalle società, devono essere inviate al Comitato Regionale competente e/o alla FIR.
La documentazione necessaria al tesseramento (Mod. 12 e copia della tessera sanitaria) deve, comunque, essere conservata a cura della società e messa a disposizione della FIR a semplice richiesta entro il termine perentorio di dieci giorni.
Annullamento del tesseramento. Il tesserato sarà cancellato d’ufficio dagli elenchi della società e il
tesseramento annullato nei casi di:
• mancata conservazione della documentazione presso gli archivi della società;
• mancata produzione della documentazione entro 10 giorni dalla richiesta formulata da FIR;
• accertate dichiarazioni mendaci e/o gravi difformità tra i dati ricavabili dalla documentazione e quelli immessi nel sistema.
L’annullamento del tesseramento determina, a carico del Presidente e della società, l’applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento di Giustizia nonché gli effetti di natura regolamentare sulla omologazione delle gare sin dalla data del tesseramento online.
Eventuali impedimenti di natura tecnica (guasto tecnico, difficoltà di collegamento etc.) del tesseramento on- line non potranno essere portati a giustificazione per l’utilizzo di un giocatore non tesserato in una gara ufficiale.
2.2 TESSERAMENTO GIOCATORI E GIOCATRICI
I giocatori/giocatrici che prendono parte all’attività federale dovranno essere regolarmente tesserati. Possono essere tesserati i giocatori/giocatrici che abbiano compiuto il terzo anno di età. Coloro che, all’atto della presentazione dei documenti, abbiano già compiuto il 42° anno di età sono automaticamente tesserati per la categoria OLD (cfr. capitolo 6, idoneità fisico-sportiva).
Possono chiedere il tesseramento di giocatori/giocatrici soltanto le società in regola con l’affiliazione o rinnovo
affiliazione per la corrente stagione sportiva a condizione che:
• abbiano provveduto ad inviare alla FIR la documentazione completa relativa al tesseramento;
• abbiano osservato le norme per la tutela sanitaria;
• abbiano ottenuto per iscritto la espressa volontà del giocatore di essere tesserato (Mod.12).
L’assenza di uno dei documenti o la mancata osservanza delle norme previste per la presentazione o
compilazione dei moduli, sospende la relativa pratica.
Le diverse procedure di tesseramento dei giocatori e delle giocatrici sono definite sulla base delle norme vigenti in tema di tesseramento degli atleti stranieri. L’argomento è illustrato nel testo e regolamentato tenuto conto della nazionalità dei giocatori/giocatrici.
L’unica categoria di giocatori e giocatrici di cui è limitato il tesseramento è quella dei giocatori/giocatrici extracomunitari.
Trasmissione della documentazione. Se non si utilizza il sistema TOL, le domande di tesseramento e l’ulteriore documentazione richiesta devono essere trasmesse, a seconda dei casi, alla FIR o ai Comitati Regionali competenti via e-mail dall’indirizzo di posta elettronica ufficiale, in formato PDF (unica scansione per ciascuna richiesta di tesseramento).
Nei casi di mancato/parziale invio della documentazione a corredo della domanda di tesseramento, le affiliate dovranno provvedere alla trasmissione della documentazione richiesta entro il termine massimo di dieci giorni dall’invio della domanda (Mod.12), a pena di inammissibilità della richiesta di tesseramento.
Periodo per la procedura di tesseramento. Le domande di tesseramento possono essere presentate:
• a partire dal 1° luglio della stagione sportiva in corso,
• nei casi di tesseramento on-line e nel rispetto dei termini indicati, fino ad un’ora prima dell’orario di
inizio della gara a cui intendono partecipare. Si considera “orario di inizio” della gara quello fissato
dalla C.O.G.
Non vi è alcun termine per il tesseramento di nuovi giocatori/giocatrici (tutte le categorie) di qualsiasi nazionalità che non hanno mai giocato a rugby in nessun’altra federazione estera.
Per i giocatori/giocatrici provenienti da altre federazioni (categoria Seniores) con cittadinanza italiana ed estera il termine ultimo per la presentazione della richiesta di tesseramento è fissato al 02 marzo della stagione sportiva in corso; non vi è alcun termine per tutte le altre categorie di giocatori/giocatrici di qualsiasi nazionalità.
Deroghe al termine di tesseramento. I club partecipanti al Campionato di Eccellenza sono autorizzati a tesserare giocatori e giocatrici con cittadinanza italiana, comunitaria o extracomunitaria in sostituzione di propri giocatori che si siano infortunati durante la partecipazione ad attività ufficiali delle squadre nazionali a condizione che:
• il giocatore/giocatrice da sostituire si sia infortunato/a durante un’attività ufficiale di una nazionale seniores (Nazionale Maggiore, Nazionale Emergenti, Nazionale A, Nazionale Seven);
• il/la sostituto/a del giocatore/giocatrice infortunato/a sia del medesimo reparto (1° linea - avanti - trequarti);
• l’infortunio abbia una prognosi superiore a un mese (per la verifica è possibile acquisire la documentazione medica disponibile e/o il parere della Commissione Medica Federale).
Il tesseramento in sostituzione potrà essere effettuato in ogni periodo della stagione sportiva e fino al termine della stessa, anche in deroga al termine di trasferimento del 02 marzo. Nei casi in cui il tesseramento riguardi un giocatore/giocatrice extracomunitario, verrà concesso un ulteriore permesso di soggiorno oltre i quattro già previsti e lo stesso sarà a carico FIR. In ogni caso il numero massimo di giocatori/giocatrici di nazionalità extracomunitaria in lista gara rimane vincolato a quattro.
Acquisizione cittadinanza italiana durante la stagione sportiva. Il giocatore/giocatrice che ha acquisito la cittadinanza italiana durante la stagione sportiva in corso ha il diritto di tesserarsi come cittadino italiano in qualsiasi momento della stessa stagione sportiva previa chiusura del precedente tesseramento.
Continuità del tesseramento ai fini della esecuzione delle sanzioni per interdizione. Presupposto essenziale per l’esecuzione delle sanzioni è il perdurare del tesseramento del soggetto sanzionato. Il tesseramento si intende continuativo solo se il tesserato interdetto rinnova il tesseramento entro il 31 luglio della stagione sportiva successiva.
Tesseramento SMART-Promozionale. Istituita la tessera SMART rivolta ai neo tesserati/e per le attività non agonistiche (open day, centri estivi, rugby camp, giornate di prova, etc.) della durata di 15 giorni con scadenza automatica. Il costo è ridotto a 1,00 € e comprende la copertura assicurativa rivolta ai tesserati. È attivabile come primo tesseramento, perciò, non si rivolge a chi è già stato tesserato. Il tesseramento avviene prioritariamente attraverso il portale on line; restano comunque consentiti anche i metodi alternativi.
La conversione del tesseramento in definitivo (ovvero fino al termine della stagione sportiva) con la stessa
società sportiva prevede l’abbuono del costo già sostenuto.
2.2.1 PRIMO TESSERAMENTO GIOCATORI/GIOCATRICI CON CITTADINANZA ITALIANA
Il tesseramento dei giocatori/giocatrici con cittadinanza italiana (tutte le categorie) può essere effettuato sia con modalità TOL (se non provenienti da federazione estera) sia attraverso il Comitato Regionale competente nel qual caso le relative domande di tesseramento dovranno essere inviate via e-mail direttamente a quest’ultimo.
Dichiarazione di eleggibilità. I giocatori e le giocatrici Seniores e U18, con cittadinanza italiana, provenienti da federazione straniera, che si tesserano per la prima volta in Italia, devono allegare alla documentazione per il tesseramento il modello 15 di dichiarazione eleggibilità positiva/negativa per le squadre nazionali maggiori ai sensi della Regola 8 della World Rugby. La dichiarazione deve essere sottoscritta dal giocatore/giocatrice interessato e dal Presidente del club che lo tessera.
Modalità. I giocatori/giocatrici italiani (tutte le categorie) che non provengono da altra federazione possono tesserarsi utilizzando la procedura TOL o trasmettendo la documentazione via e-mail al Comitato Regionale di riferimento. Analogamente i giocatori/giocatrice con cittadinanza italiana (categorie U16, U14 e Propaganda) provenienti da federazione estera possono tesserarsi tramite TOL o C.R. competente. I giocatori e le giocatrici con cittadinanza italiana (categorie Seniores e U18) provenienti da federazione estera devono effettuare il tesseramento trasmettendo tutta la documentazione via e-mail all’Ufficio Affiliazione e Tesseramenti FIR. La documentazione necessaria è la seguente:
• domanda di tesseramento (Mod.12 debitamente compilata). Nel caso di giocatori/giocatrici minorenni, la domanda deve essere compilata sull’apposito Mod.12 “Minori” (con autocertificazione), sottoscritta dal giocatore/giocatrice (solo dai 14 anni compiuti), dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale e dal Presidente della società3;
• copia della tessera sanitaria;
• memorandum (se esistente);
• nulla osta (solo i giocatori/giocatrici che provengono da altra federazione)
• dichiarazione di eleggibilità (solo Seniores e U18 provenienti da altra federazione).
La società ha sempre l’obbligo di conservare i documenti originali.
Giocatori e giocatrici con cittadinanza italiana nati all’estero. Per i giocatori/giocatrici italiani nati all’estero
occorre, inoltre:
• se già tesserati per altra federazione straniera, il nulla-osta della federazione di provenienza attestante il livello nel quale hanno giocato;
• copia di un documento dal quale si evinca la cittadinanza italiana.
2.2.2 PRIMO TESSERAMENTO GIOCATORI E GIOCATRICI DI NAZIONALITA’ STRANIERA Termini e Modalità.
• Le domande di tesseramento dei giocatori/giocatrici Seniores devono essere inviate via e-mail entro la data del 02 marzo della s.s. in corso all’Ufficio Affiliazioni e Tesseramenti FIR (xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx).
• Le domande di tesseramento dei giocatori/giocatrici U18 devono essere inviate via mail, in qualsiasi
momento della stagione sportiva, all’Ufficio Affiliazioni e Tesseramenti FIR.
• Le domande di tesseramento dei giocatori/giocatrici U16, U14 e categoria Propaganda possono essere effettuate mediante il sistema TOL o inviate via e-mail ai Comitati regionali di riferimento in qualsiasi momento della stagione sportiva in corso.
3 Art. 16 DLgs 36/2021 e ss.mm.ii.
1. La richiesta di tesseramento del minore deve essere presentata tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore. Essa può essere compiuta disgiuntamente da ciascun genitore nel rispetto della responsabilità genitoriale. Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell'articolo 316 del codice civile. In caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 337-bis e seguenti del codice civile.
2. Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.
3. I minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani, anche non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano, possono essere tesserati presso società o associazioni affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate o agli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani di cui ai commi 1 e 2.
4. Il tesseramento di cui al comma 3 resta valido, dopo il compimento del diciottesimo anno di età, fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che, ricorrendo i presupposti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, hanno presentato tale richiesta.
Visti di ingresso. Le tipologie di visto di ingresso e permesso di soggiorno da presentare all’atto del
tesseramento dei giocatori sono differenziate in relazione al Campionato a cui il giocatore partecipa.
Queste sono obbligatorie per il tesseramento nella categoria Seniores; i minori possono alternativamente presentare un’attestazione di frequenza da almeno un anno di qualsiasi classe dell’ordinamento scolastico italiano. Se il permesso di soggiorno non è ancora stato rilasciato, è necessario trasmettere all’Ufficio Tesseramenti della FIR copia della ricevuta dell’ufficio postale presso il quale si è consegnata l’assicurata contenente la documentazione richiesta per ottenere il permesso di soggiorno o copia del cedolino della richiesta di rinnovo.
Il visto di ingresso turistico non autorizza mail il tesseramento del giocatore extracomunitario.
Nulla osta. I giocatori/giocatrici Seniores e U18 provenienti da federazione straniera devono allegare alla domanda di tesseramento annuale il nulla-osta della federazione di provenienza con attestazione, secondo le regole di World Rugby, del livello nel quale hanno giocato.
*** ULTERIORI SPECIFICHE PER CATEGORIA SENIORES***
Durata del vincolo. Ai sensi dell’art. 43 comma 4 del Regolamento Organico, i giocatori/giocatrici di nazionalità straniera di categoria Seniores sono sottoposti a vincolo per il solo anno sportivo di tesseramento. Durata superiore alla stagione sportiva di tesseramento può essere concordata tra giocatore e società ma deve risultare dall’apposito accordo tecnico-sportivo tra le parti, depositato in federazione all’atto del tesseramento.
Documenti. Per effettuare il tesseramento dei giocatori/giocatrici di nazionalità estera la società deve inviare via e-mail all’Ufficio Affiliazioni e Tesseramenti FIR (xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx) la seguente documentazione:
a) domanda di tesseramento (Mod. 12 debitamente compilato e copia della tessera sanitaria);
b) nulla-osta della federazione di provenienza attestante il livello del giocatore/giocatrice. In caso di giocatore non proveniente da altra federazione, la società deve presentare una dichiarazione utilizzando l’apposito modello pubblicato sul sito federale alla pagina Modulistica Federale/Tesseramento, a firma congiunta del Presidente e del giocatore interessato, attestante che il giocatore non ha mai svolto attività sportiva di rugby presso altra federazione straniera;
c) fotocopia del passaporto o altro documento di identificazione valido (vedi punto 8.3);
d) dichiarazione del Presidente della società attestante la veridicità dei dati e l’autenticità dei documenti prodotti, nonché la regolarità dello straniero per quanto riguarda la normativa di soggiorno;
e) Memorandum (se esistente).
Per i giocatori e le giocatrici di nazionalità extracomunitaria la società deve, inoltre, presentare:
f) copia del visto di ingresso e permesso di soggiorno. Per le società di eccellenza maschile e femminile, serie A maschile è possibile richiedere il permesso per attività sportiva dilettantistica come di seguito disposto.
g) Memorandum (se esistente).
PERMESSI DI SOGGIORNO PER ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA4.
Società di Eccellenza maschile e femminile, Serie A maschile
Il CONI, in adempimento alle disposizioni di legge, ha riconosciuto alla FIR un contingente complessivo di 100 permessi di soggiorno per attività sportiva dilettantistica e lavoro subordinato/sport. Sono esclusi dal computo i tecnici e preparatori atletici. Il permesso di soggiorno è strettamente collegato alla società che lo richiede e, pertanto, il giocatore/giocatrice non può essere tesserato, anche nel corso del campionato, per altra società.
4 Per ulteriori approfondimenti consultare “Procedura per l'ingresso in Italia di sportivi non comunitari” al link:
xxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxxx-xx-xxxxxxxxx-xx-xxxxxx.xxxx
Tutte le affiliate sono tenute al rispetto della circolare del CONI riguardante le procedure e gli adempimenti relativi agli ingressi e al soggiorno in Italia degli sportivi extracomunitari (DPR 334/2004 art. 37), pubblicata sul sito istituzionale del CONI, con particolar riguardo al rilascio dei visti per la partecipazione a gara sportiva e per il rilascio dei visti per lavoro subordinato/sport e attività sportiva dilettantistica.
A ciascuna società di serie Eccellenza maschile e femminile e Serie A maschile è attribuito un numero massimo di permessi di soggiorno come sopra descritti:
• Serie Eccellenza maschile: n. 4 permessi di soggiorno
• Serie Eccellenza femminile: n. 1 permesso di soggiorno
• Serie A maschile: n. 1 permesso di soggiorno
I giocatori/giocatrici, una volta tesserati previa presentazione della ricevuta della raccomandata assicurata con cui è stato richiesto il permesso di soggiorno, possono essere utilizzati liberamente, nel rispetto del numero massimo dei giocatori stranieri previsto per ciascuna categoria.
Il tesseramento del giocatore/giocatrice extracomunitario non può essere annullato salvo che, entro il termine di 30 giorni dall’ingresso in Italia, la società ne chieda l’annullamento per inidoneità fisica alla pratica dello sport del rugby, comprovata da certificato medico e a condizione che:
• il giocatore/giocatrice non abbia ritirato il permesso di soggiorno;
• il giocatore/giocatrice non abbia mai disputato alcuna gara di Campionato.
Il termine indicato (30 giorni) è perentorio e, una volta scaduto, il tesseramento non potrà più essere
annullato per qualunque motivo.
In caso di ingresso con il visto per attività sportiva dilettantistica è necessario presentare anche la ricevuta, rilasciata dall’ufficio postale presso il quale si è consegnata l’assicurata, contenente la documentazione richiesta per ottenere il permesso di soggiorno. Copia del permesso di soggiorno – una volta ottenutone il rilascio - dovrà essere inviata all’Ufficio Affiliazioni e Tesseramenti FIR, a cura del Presidente della società. Restano, invece, a carico della FIR e non rientrano nel numero dei permessi di soggiorno messi a disposizione delle società, i giocatori extracomunitari che abbiano giocato per le nazionali azzurre “bloccanti” in test matches ufficiali riconosciuti da World Rugby.
ALTRE TIPOLOGIE DI CERTIFICATI DI INGRESSO
Le società interessate possono richiedere il tesseramento per giocatori extracomunitari Seniores, senza alcuna limitazione numerica, stabilmente residenti in Italia da almeno sei mesi (maturati alla data di inoltro della richiesta di tesseramento) in possesso di permesso di soggiorno esclusa la tipologia di lavoro subordinato sport/attività sportiva dilettantistica per la quale è prevista la procedura CONI sopra descritta e contingentata.
Il requisito dei sei mesi di residenza non è richiesto nei casi di giocatori in possesso di permesso di soggiorno per motivi umanitari o richiedenti asilo. I termini le modalità e la documentazione da presentare ai fini del tesseramento sono quelli indicati per i giocatori di nazionalità straniera categoria Seniores. Ai fini dell’utilizzo si veda il paragrafo 2.6.1.
Progetto Erasmus
Il giocatore/giocatrice residente in Italia per motivi di studio con percorsi riconosciuti all’interno del progetto Erasmus di durata almeno 6 mesi può essere tesserato senza alcuna permanenza pregressa alla data di inoltro della richiesta di tesseramento.
All’atto del tesseramento oltre a quanto già previsto dovrà essere allegato il documento di sintesi “Learning Agreement Student Mobility for Studies”.
L’utilizzo in lista dei giocatori appartenenti ai progetti Xxxxxxx è disciplinato dal successivo 2.6.
*** ULTERIORI SPECIFICHE PER CATEGORIA UNDER 18***
Modalità. Per il tesseramento dei giocatori/giocatrici di nazionalità straniera della categoria U18 provenienti da altra federazione è necessario trasmettere via e-mail all’Ufficio Affiliazioni e Tesseramenti FIR (xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx):
a) domanda di tesseramento (Mod.12) debitamente compilata e firmata dal giocatore e dal Presidente della società. Nel caso di giocatori minorenni, la domanda deve essere compilata sull’apposito Mod.12 “Minori” con autocertificazione sottoscritta dal giocatore/giocatrice (solo dai 14 anni compiuti), dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale;
b) nulla-osta della federazione di provenienza attestante il livello del giocatore. In caso di giocatore non proveniente da altra federazione, la società deve presentare una dichiarazione, utilizzando l’apposito modello pubblicato sul sito federale alla pagina Modulistica Federale/Tesseramento, a firma congiunta del Presidente e del giocatore/giocatrice interessato, attestante che il giocatore/giocatrice non ha precedentemente svolto attività sportiva di rugby presso altra federazione straniera;
c) copia della tessera sanitaria;
d) fotocopia del passaporto o altro documento di identità (vedi paragrafo 8.3);
e) dichiarazione del Presidente della società attestante la veridicità dei dati e l’autenticità dei documenti prodotti, nonché la regolarità dello straniero per quanto riguarda la normativa di soggiorno (solo extracomunitari);
f) Memorandum (se esistente).
I giocatori/le giocatrici di nazionalità extracomunitaria devono, inoltre, produrre:
g) copia del visto di ingresso e permesso di soggiorno.
*** ULTERIORI SPECIFICHE PER CATEGORIA UNDER 16, UNDER 14 E PROPAGANDA***
Modalità. Per il tesseramento dei giocatori/giocatrici di nazionalità straniera delle categorie U16, U14 e Propaganda, qualora non si utilizzi il sistema TOL, è necessario trasmettere via e-mail ai Comitati Regionali competenti:
a) domanda di tesseramento Mod.12 “Minori” sottoscritta dal giocatore/giocatrice (solo dai 14 anni compiuti), dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale e dal Presidente della società.
b) copia della tessera sanitaria;
c) dichiarazione del Presidente della società attestante la veridicità dei dati e l’autenticità dei documenti prodotti, nonché la regolarità dello straniero per quanto riguarda la normativa di soggiorno (solo extracomunitari).
La società ha sempre l’obbligo di conservare gli originali dei documenti.
Giocatori e giocatrici di nazionalità extracomunitaria. Per tali soggetti è richiesto, inoltre:
a) copia del visto di ingresso e permesso di soggiorno (per motivi di lavoro, di studio, di religione o ricongiunzione al nucleo familiare).
2.2.3 RINNOVO ANNUALE DEL TESSERAMENTO Termini e Modalità.
• I giocatori/giocatrici italiani (esclusi NON eleggibili) di tutte le categorie possono effettuare il rinnovo del tesseramento mediante il sistema TOL o tramite C.R. di riferimento in qualsiasi momento della stagione sportiva in corso.
• I giocatori/giocatrici “Equiparati Italiani” della categoria Seniores possono effettuare il rinnovo del tesseramento mediante il sistema TOL o tramite C.R. di riferimento in qualsiasi momento della
stagione sportiva in corso. Gli extracomunitari devono inviare all’Ufficio Affiliazioni e Tesseramenti FIR la documentazione indicata al punto 2.2.2 della presente Circolare Informativa.
• I giocatori/giocatrici di nazionalità straniera
o categoria Seniores: devono inviare all’Ufficio Affiliazioni e Tesseramenti FIR, entro la data del
02 marzo della s.s. in corso, la documentazione indicata al punto 2.2.2 lettera A punti a), e per gli extracomunitari punti f) o g) della presente Circolare Informativa.
o categoria U18: devono inviare all’Ufficio Affiliazioni e Tesseramenti FIR, in qualsiasi momento della s.s. in corso, la documentazione indicata al punto 2.2.2 della presente Circolare Informativa.
o categorie U16, U14 e Propaganda: possono effettuare il rinnovo del tesseramento mediante il sistema TOL o tramite C.R. di riferimento in qualsiasi momento della stagione sportiva in corso.
2.3 TESSERAMENTO DIRIGENTI
La società affiliata può effettuare il tesseramento di nuovi dirigenti in qualsiasi momento dell’anno,
trasmettendo via e-mail all’Ufficio Affiliazioni e Tesseramenti FIR:
• il verbale dell’Assemblea in cui sono stati eletti;
• la domanda di tesseramento del dirigente (Mod. 12);
• copia della tessera sanitaria.
La domanda, sottoscritta dall’interessato e dal Presidente della società, deve essere compilata in ogni sua
parte con particolare attenzione al tipo di qualifica che il dirigente riveste nel Consiglio Direttivo.
2.4 TESSERAMENTO PERSONALE DI SOCIETÀ
La società affiliata può effettuare il tesseramento di nuovo “Personale di Società” (accompagnatore, medici, massaggiatori, fisioterapisti e fotografi) in qualsiasi momento dell’anno inviando al Comitato Regionale di riferimento, a mezzo e-mail dall’indirizzo di posta federale della società,
• la domanda di tesseramento del personale (Mod. 12),
• copia della tessera sanitaria.
Se extracomunitario occorre presentare inoltre copia del visto di ingresso e permesso di soggiorno valido.
La domanda deve essere:
• compilata in ogni sua parte, con particolare attenzione all’incarico che il tesserando svolge nella società;
• accompagnata da fotocopia dell’attestato professionale, nel caso di medici, massaggiatori,
fisioterapisti e fotografi.
Primo tesseramento Accompagnatori. È possibile effettuare il primo tesseramento anche in modalità TOL.
Rinnovi. È possibile effettuare il rinnovo del tesseramento del Personale di Società anche in modalità TOL. In alternativa, la domanda di tesseramento deve essere inviata via e-mail al Comitato Regionale di riferimento.
2.5 DEFINIZIONE DEI GIOCATORI AI FINI DEL LORO UTILIZZO
I tesserati giocatori/giocatrici, ai fini del loro utilizzo in lista gara, sono individuati dai criteri sotto riportati e suddivisi in:
• giocatori/giocatrici italiani/e (par. 2.5.1),
• giocatori/giocatrici equiparati/e italiani/e (par. 2.5.2),
• giocatori/giocatrici italiani/e non eleggibili (par. 2.5.3),
• giocatori/giocatrici stranieri/e (par. 2.5.4).
La trattazione dell’argomento e le disposizioni in essa contenute non attengono alla disciplina riguardante l’eleggibilità dei giocatori/giocatrici per le squadre nazionali regolata dalla Normativa n. 8 di World Rugby,
seppur richiamata. Ovvero si riferiscono ai campionati ed attività federali la cui regolamentazione sportiva è demandata dalle norme nazionali alla FIR.
ATTENZIONE. I giocatori già tesserati come Italiani o Equiparati Italiani sulla base delle disposizioni precedentemente vigenti, non perdono lo status già acquisito; anche qualora gli stessi partecipano a gare con squadre nazionali “catturanti” di altra federazione classificata, al momento della
convocazione del giocatore/giocatrice, purché oltre il 25esimo posto del ranking World Rugby.
2.5.1 GIOCATORI/GIOCATRICI ITALIANI Sono inquadrati come giocatori italiani:
a) i giocatori/giocatrici di cittadinanza5 italiana eleggibili per la nazionale;
b) i giocatori/giocatrici di cittadinanza italiana che si trovino nella condizione di svincolo secondo la regola 8 di World Rugby qualora abbiano già giocato per rappresentative nazionali “catturanti” di altro paese.
2.5.2 GIOCATORI/GIOCATRICI EQUIPARATI ITALIANI
Sono equiparati ai giocatori/giocatrici italiani:
c) i giocatori/giocatrici delle categorie U16, U14 e Propaganda di nazionalità straniera, anche se provenienti da altre federazioni;
d) i giocatori/giocatrici di nazionalità straniera che hanno partecipato, per almeno tre anni, al percorso formativo FIR;
e) i giocatori/giocatrici di nazionalità UE, provenienti da altra Federazione, che sono stati tesserati e che hanno partecipato ad almeno 5 gare ufficiali di una stagione sportiva nei settori Propaganda e/o Juniores di società sportive italiane affiliate;
f) i giocatori/giocatrici di nazionalità extracomunitaria provenienti da Federazione straniera, regolarmente residenti in territorio italiano in forza di permesso di soggiorno, che sono stati tesserati e che hanno partecipato ad almeno 5 gare ufficiali di una stagione sportiva nei settori Propaganda e/o Juniores con società sportive italiane affiliate;
g) i giocatori/giocatrici Seniores di nazionalità UE che non hanno mai praticato il gioco del rugby in precedenza;
h) I giocatori/giocatrici Seniores di nazionalità extracomunitaria, regolarmente residenti in territorio italiano in forza di permesso diverso da quello per lavoro/sport, che non hanno mai praticato il gioco del rugby in precedenza;
i) i giocatori/giocatrici Seniores di nazionalità straniera regolarmente presenti in Italia che hanno vestito la maglia azzurra in una delle squadre nazionali maschili e femminili catturanti. L’equiparazione ha effetto a partire dal primo utilizzo in nazionale;
j) i giocatori/giocatrici con nazionalità italiana (non eleggibili) che dimostrino di essere residenti in Italia da almeno 5 anni consecutivi maturati al momento della richiesta di equiparazione e che abbiano partecipato, in tale periodo, ai Campionati Nazionali;
k) i richiedenti asilo con permesso di soggiorno per protezione umanitaria.
Sono temporaneamente equiparati ai giocatori/giocatrici italiani:
l) i giocatori/giocatrici di nazionalità straniera che partecipano al percorso formativo FIR durante il periodo di frequenza dell’attività formativa.
2.5.3 GIOCATORI/GIOCATRICI ITALIANI NON ELEGGIBILI
Sono inquadrati come giocatori italiani non eleggibili:
m) i giocatori/giocatrici di cittadinanza italiana non eleggibili per le squadre nazionali maggiori (maschile e femminile) ai sensi della Regola 8 di World Rugby.
5 Il termine cittadinanza indica il rapporto tra un individuo e lo Stato, ed è in particolare uno status, denominato civitatis, al quale l’ordinamento
giuridico ricollega la pienezza dei diritti civili e politici. In Italia il concetto di cittadinanza è attualmente disciplinato dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91.
2.5.4 GIOCATORI/GIOCATRICI STRANIERI
Sono inquadrati come giocatori/giocatrici stranieri:
n) I giocatori/giocatrici Seniores di nazionalità UE provenienti da Federazione estera con le eccezioni di cui ai punti d, e, g, i, l;
o) I giocatori/giocatrici Seniores di nazionalità extracomunitaria, in possesso di qualsiasi permesso di soggiorno, provenienti da Federazione estera, con le eccezioni di cui ai punti d, f, h, i, l.
2.6 UTILIZZO DEI GIOCATORI E GIOCATRICI
Ai fini del loro utilizzo in lista gara i tesserati giocatori/giocatrici sono distinti in “italiani” e “esteri”. In
particolare:
• giocatori/giocatrici italiani ⇒ utilizzati in lista gara come “italiani” |
• giocatori/giocatrici equiparati italiani ⇒ utilizzati in lista gara come “italiani” |
• giocatori/giocatrici italiani non eleggibili ⇒ utilizzati in lista gara come “esteri” |
• giocatori/giocatrici stranieri ⇒ utilizzati in lista gara come “esteri” |
L’inserimento del giocatore/giocatrice nella lista gara è obbligatorio ai fini del suo utilizzo nella gara stessa. Per il corretto utilizzo dei giocatori/giocatrici in lista gara si raccomanda di servirsi del codice “gruppo di appartenenza”
• ITALIANO, per i giocatori/giocatrici italiani,
• EQUIPARATO, per i giocatori/giocatrici equiparati,
• ESTERO, per i giocatori/giocatrici stranieri ed italiani non eleggibili, riportato nell’anagrafica del giocatore/giocatrice e nella lista gara online.
Il tesserato giocatore/giocatrice “Erasmus” è inquadrato come giocatore straniero ed è previsto l’utilizzo in lista gara in numero massimo di 1 oltre al contingente già previsto per gli “esteri” in ciascun campionato.
2.6.1 GIOCATORI E GIOCATRICI SENIORES
Nella tabella sotto riportata si indicano, per ciascun campionato, il numero minimo dei giocatori/giocatrici italiani od equiparati/e italiani/e da inserire nella lista gara per ogni partita necessari/e per consentire l’utilizzo dei giocatori/giocatrici stranieri/e od italiani/e non eleggibili, come d’altronde riportato nelle tabelle dei singoli campionati (cap. 9).
Eccellenza maschile | min 18 giocatori italiani od equiparati italiani max 4 giocatori stranieri od italiani non eleggibili |
Eccellenza femminile | min 18 giocatrici italiane od equiparate italiane max 2 giocatrici straniere od italiane non eleggibili |
Serie A maschile | min 18 giocatori italiani od equiparati italiani max 2 giocatori stranieri od italiani non eleggibili |
Serie A femminile | min 19 giocatrici italiane od equiparate italiane max 1 giocatrice straniera od italiana non eleggibile |
Serie B maschile | min 19 giocatori italiani od equiparati italiani max 1 giocatore straniero od italiano non eleggibile |
Serie C maschile | min 19 giocatori italiani od equiparati italiani max 1 giocatore straniero od italiano non eleggibile |
2.6.2 GIOCATORI E GIOCATRICI U18
Giocatori/giocatrici italiani ed equiparati italiani. Nessun limite di utilizzo.
Giocatori/giocatrici stranieri e italiani non eleggibili. I giocatori/giocatrici stranieri U18 tesserati per la prima volta con un club italiano possono partecipare ai soli Campionati di categoria maschile e femminile. Al termine della stagione sportiva, ai fini del loro utilizzo, sono inquadrati come giocatori/giocatrici equiparati italiani a condizione che, nel corso della stagione sportiva di primo tesseramento, abbiano disputato almeno 5 gare.
2.6.3 GIOCATORI E GIOCATRICI U16, U14 E PROPAGANDA
Non sono previste in lista gara suddivisioni di giocatori.
3. TRASFERIMENTI
3.1 DISCIPLINA DEI TRASFERIMENTI
Il trasferimento di giocatori e giocatrici (cfr. art. 46 del Regolamento Organico) da una società ad un’altra avviene utilizzando, a pena di nullità, i moduli forniti da FIR recanti la dicitura “stagione sportiva 2023/24” (definitivo Mod. 13/23 – prestito Mod. 14/23).
Termini. Il Consiglio Federale stabilisce il termine per il trasferimento definitivo del giocatore/giocatrice che può essere richiesto dall’interessato entro la data del 02 marzo della stagione sportiva in corso, fatte salve le eccezioni di cui al punto 2.2 “Deroghe al termine del tesseramento” che valgono anche ai fini del trasferimento dei giocatori.
3.1.1 TRASFERIMENTO TEMPORANEO (PRESTITO)
Il trasferimento temporaneo (cfr. art. 50 e 51 del Regolamento Organico6), da effettuarsi entro il 02 marzo, ha validità solo per l’anno sportivo in corso al termine del quale il giocatore rientra nella società di appartenenza. La documentazione da inviare all’Ufficio Affiliazioni e Tesseramenti FIR è la seguente:
• domanda di trasferimento/tesseramento (Mod. 12);
• mod. 14 nulla-osta “prestito” debitamente sottoscritto dal Presidente della società cedente.
Il rilascio del nulla osta sottintende l’automatico annullamento del precedente tesseramento e la sua
inutilizzazione.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del Regolamento Organico, il soggetto affiliato non può concedere in prestito, nella stessa stagione sportiva, più di dieci giocatori per categoria.
3.1.2 TRASFERIMENTO TEMPORANEO PER GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO
Il Consiglio Federale, su richiesta del Gruppo Sportivo Fiamme Oro, nei limiti dei posti assegnati dal bando, concede il nullaosta d’ufficio per il trasferimento al G.S. Fiamme Oro dei vincitori del concorso pubblico indetto annualmente dal Ministero dell’Interno, salvo che il giocatore non sia sottoposto a un vincolo volontario con la società di appartenenza. In tal caso è necessario il nulla-osta della società di appartenenza.
Resta inteso che nel caso in cui il giocatore intenda trasferirsi successivamente a società diversa, potrà farlo previo nulla-osta della società di originaria appartenenza.
3.1.3 TRASFERIMENTO DEFINITIVO CON NULLA-OSTA
La documentazione da inviare al C.R. di riferimento entro il termine del 02 marzo della stagione sportiva in corso, è la seguente:
6 REGOLAMENTO ORGANICO
Art. 50 - Trasferimento temporaneo per prestito
1. I giocatori possono fare richiesta di tesseramento temporaneo con altro soggetto affiliato. 2. La richiesta con la specifica indicazione del soggetto affiliato per il quale si chiede il tesseramento temporaneo, deve essere corredata da nulla-osta rilasciato dal presidente del soggetto cui il tesserato è vincolato ed inoltrata all’ufficio competente, mediante lettera raccomandata, entro la data che sarà fissata dal Consiglio Federale, con apposita delibera, entro il 30 aprile dell’anno precedente alla stagione sportiva di riferimento. 3. Il Consiglio Federale, su richiesta dell'interessato, sentito se necessario il soggetto affiliato di appartenenza, può concedere il trasferimento in prestito senza nulla-osta ai giocatori di categoria Juniores Under 18 che appartengono ad un soggetto affiliato che non si è iscritto o ha rinunciato al relativo campionato juniores di categoria. Il prestito può essere richiesto solo per il trasferimento a soggetto affiliato che svolga il campionato juniores di categoria e l'attività del tesserato sarà limitata a tale categoria.
Art. 51 - Durata, effetti del prestito
1. Il tesseramento temporaneo per prestito determina la sospensione del rapporto con il soggetto affiliato cui il giocatore è vincolato ed ha durata limitata ad un solo anno sportivo, al termine del quale il giocatore rientra nel soggetto affiliato di appartenenza, con il quale permane il vincolo sportivo regolamentare residuo. 2. Il soggetto affiliato non può effettuare più di dieci trasferimenti temporanei per categoria nella stessa stagione sportiva. 3. Dopo tre anni consecutivi di prestito, anche in soggetti affiliati diversi, il giocatore sarà libero di chiedere il trasferimento ad altri soggetti affiliati senza il nulla-osta del soggetto affiliato originario di appartenenza, che non avrà diritto al versamento di alcuna indennità di formazione. 4. Nei casi di trasferimento temporaneo verrà rilasciata una nuova tessera avente validità per un solo anno sportivo e sarà ritirata quella precedente.
• domanda di trasferimento/tesseramento (Mod.12);
• Mod. 13 nulla-osta definitivo debitamente sottoscritto dal Presidente della società cedente.
Il rilascio del nulla osta sottintende l’automatico annullamento del precedente tesseramento e la sua
inutilizzazione.
Al fine di favorire la continuità della pratica sportiva dei giovani giocatori/giocatrici è autorizzato il trasferimento, senza alcun termine, ad altra società di tesserati per le categorie Propaganda e Juniores (U14) non ancora soggetti al vincolo regolamentare quadriennale che siano in possesso di nulla osta definitivo della società di appartenenza.
I giocatori/giocatrici che sono già stati oggetto di un trasferimento, con o senza nulla osta, possono essere ritrasferiti ad altra società con la stessa documentazione indicata per i trasferimenti, tra il 1° dicembre e il 02 marzo della stagione sportiva in corso, previo nulla osta rilasciato da entrambe le società (quella di primo e di secondo trasferimento) a meno che il giocatore non rientri nella società di prima appartenenza.
Si considera doppio trasferimento anche quello del giocatore a parametro zero o libero da qualunque vincolo che, tesseratosi per la corrente stagione sportiva con società diversa da quella della s.s. precedente, intenda ulteriormente trasferirsi ad altra società.
Il trasferimento (rientro) nella società di appartenenza è ugualmente considerato “doppio trasferimento”.
3.1.6 TRASFERIMENTO DI GIOCATORI E GIOCATRICI SVINCOLATI D’UFFICIO A SEGUITO DI RITIRO DAI
CAMPIONATI DELLA SOCIETÀ DI APPARTENENZA
Nel caso in cui i soggetti affiliati si siano ritirati dai campionati a cui erano iscritti, i rispettivi tesserati sono svincolati di diritto ai sensi dell’art. 38 comma 2, lett. a) e b) del Regolamento Organico. Di conseguenza il tesseramento dei giocatori/giocatrici svincolati d’ufficio è autorizzato entro il termine del 02 marzo della stagione sportiva in corso, purché entro tale data si sia già verificata la causa dello svincolo di diritto e gli stessi abbiano richiesto il tesseramento per altro soggetto affiliato.
Nel caso in cui si verifichi una ipotesi di svincolo regolamentare nella categoria Juniores, il giocatore/giocatrice potrà essere tesserato per altra società senza alcun termine.
Tutti gli altri giocatori/giocatrici di cittadinanza italiana, svincolati d’ufficio, possono tesserarsi nella stessa s.s. con altra società facendone specifica richiesta all’Ufficio Affiliazioni e Tesseramenti FIR, anche oltre la scadenza del 02 marzo ma, in tal caso, possono partecipare soltanto all’attività interna della società e all’attività non ufficiale. La disposizione si applica anche ai giocatori/giocatrici che, ai fini dell’utilizzo, hanno lo status di “equiparati italiani”.
I giocatori sottratti alla disciplina dell’indennità di formazione (es. coloro che i sono tesserati per la prima volta
nella categoria Seniores) sono svincolati d’ufficio.
3.1.7 ULTERIORI SPECIFICHE PER TRASFERIMENTO DI GIOCATORI E GIOCATRICI STRANIERI
In relazione alla disciplina del trasferimento di giocatori/giocatrici stranieri, si precisa che:
1. ai giocatori/giocatrici Seniores di nazionalità straniera sottoposti a vincolo non si applica la disciplina del trasferimento (né definitivo né per prestito), essendo unicamente previsto il tesseramento annuale. Analogamente, non si applica la disciplina del trasferimento ai giocatori/giocatrici stranieri il cui permesso di soggiorno è vincolato alla società di appartenenza;
2. I giocatori/giocatrici di nazionalità straniera, esclusi coloro che vengono equiparati italiani, sottoposti a vincolo volontario pluriennale sono sottoposti alla disciplina del trasferimento definitivo. Ciò vale anche per i giocatori/giocatrici stranieri extracomunitari in possesso di un permesso di soggiorno non vincolato alla società di appartenenza, ovvero di un nuovo permesso di soggiorno vincolato alla società a cui intendono trasferirsi. Oltre al nulla-osta della società di appartenenza, la domanda di tesseramento deve essere integrata dal deposito del memorandum comprovante la sussistenza del
vincolo volontario per un periodo uguale o superiore a quello precedente. I giocatori/giocatrici extracomunitari devono, inoltre, depositare l’ulteriore documentazione richiesta in relazione allo status di extracomunitario;
3. i giocatori/giocatrici stranieri di cui al punto n. 2) non sono soggetti alla disciplina del trasferimento temporaneo.
3.2 TRASFERIMENTO DI GIOCATORI E GIOCATRICI TRA FEDERAZIONI
Status del giocatore/giocatrice. La World Rugby, con la Normativa n.4, ha definito lo status dei giocatori/giocatrici e disciplinato il loro trasferimento tra Federazioni stabilendo che un giocatore/giocatrice non può essere tesserato o giocare in altra Federazione finché questa non abbia ricevuto in originale o per fax il nulla-osta della Federazione di provenienza (regola 4.6.1).
Condizioni per il rilascio del nulla osta. Ai sensi della Normativa n. 4.6.5, il rilascio del nulla osta non può essere rifiutato a meno che:
a) il giocatore/giocatrice sia sottoposto a sospensione o procedimento disciplinare, fatta eccezione per le sospensioni di periodo inferiore a 5 giornate e che la Federazione in cui giocatore/giocatrice andrà a stabilirsi abbia confermato per iscritto che il giocatore/giocatrice sconterà la squalifica in gare di quella Federazione (Regulation 4.6.3).
b) il giocatore/giocatrice non abbia adempiuto a tutti i suoi obblighi derivanti da un accordo con la Federazione o con il suo club (Regulation 4.6.4).
Indennità di formazione World Rugby. La World Rugby, ai sensi della Normativa n. 4.7, ha, altresì, stabilito che a fronte del rilascio di un giocatore/giocatrice dilettante la Federazione interessata corrisponda alla Union cedente un’indennità per la formazione qualora il giocatore si trasferisca con contratto presso un club professionistico di altra Federazione straniera.
Il quantum dell’indennità è calcolato sulla base dei costi reali sostenuti dal club di appartenenza per:
• la formazione (vitto alloggio e in proporzione, allenatori, spese di trasferta, infrastrutture ed impianti);
• spese mediche sostenute per il giocatore;
• spese indirette sostenute per il giocatore;
• presenza del giocatore in rappresentative nazionali di qualsiasi livello;
• presenze del giocatore nella formazione seniores del proprio Club;
• età del giocatore;
• periodo di tesseramento del giocatore con il Club.
Contenzioso per il calcolo dell’indennità. Ai sensi della Regulation n. 4.7.7, ogni disaccordo fra le parti riguardante l’ammontare del compenso per la formazione del giocatore/giocatrice non potrà aver effetto sulla sua attività sportiva e il rilascio del nulla-osta non potrà essere rifiutato. Se entro 28 giorni dalla data del rilascio del nulla-osta non sarà trovato un accordo economico, la controversia potrà essere segnalata dalla Federazione interessata alla World Rugby che la demanderà agli organi preposti in conformità alla normativa 18.10.
Tesseramento successivo a trasferimento all’estero. In tutti i casi previsti dalla normativa World Rugby, i giocatori/giocatrici sottoposti a vincolo regolamentare, trasferitisi all’estero, all’atto del rientro in Italia, possono tesserarsi con una società diversa da quella con cui erano tesserati prima del trasferimento all’estero solo se in possesso di nulla osta rilasciato da quest’ultima. Per i giocatori/giocatrici Seniores il termine ultimo per la presentazione della richiesta di tesseramento è fissato al 02 marzo della stagione sportiva in corso.
3.3 COMMISSIONE PARITETICA
Si rimanda all’art. 47 del Regolamento Organico.
3.4 INDENNITÀ DI FORMAZIONE
Si rimanda all’art. 48 del Regolamento Organico.
3.5 DEROGHE ALLA DISCIPLINA DEI TRASFERIMENTI
Il giocatore/giocatrice e la società di appartenenza possono stipulare tra di loro accordi tecnico-agonistici, in costanza dei quali non si applicano le norme sui trasferimenti previste dal R.O. con la sola esclusione del trasferimento definitivo mediante nulla-osta della società.
La validità e la opponibilità di tali accordi devono risultare dal “memorandum” (si vede fac-simile presente alla pagina Modulistica Federale/Tesseramento del sito federale) che, debitamente sottoscritto dal Presidente della società e dal giocatore, deve essere depositato entro 30 giorni dalla sua stipulazione presso l’Ufficio Affiliazioni e Tesseramenti FIR.
L’elenco dei giocatori/giocatrici sottoposti a vincolo volontario nella stagione sportiva in corso è pubblicato sul sito federale.
Il memorandum deve, a pena di nullità, contenere:
1. il nome della società, il suo numero di codice FIR e il nome e cognome del legale rappresentante;
2. il nome e cognome del giocatore/giocatrice, luogo e data di nascita ed il suo numero di tessera;
3. la durata dell’accordo tecnico agonistico con indicazione della data di scadenza;
4. la dichiarazione di conoscenza degli effetti dell’accordo tecnico/agonistico sui trasferimenti e sul vincolo;
5. le sottoscrizioni autografe delle parti;
6. l’accettazione di adire l’arbitrato federale per fatti di natura patrimoniale connessi all’attività sportiva di cui all’art. 52 dello Statuto Federale.
4. GLI ALLENATORI
4.1 DISPOSIZIONI GENERALI
Requisiti. Ai sensi dell’art.56 del Regolamento Organico, è consentito svolgere l’attività di allenatore a
condizione che:
• si siano compiuti 18 anni di età (il percorso di formazione può essere avviato al compimento del 16° anno di età);
• si sia conseguita la relativa abilitazione;
• si sia tesserati alla FIR;
• non si siano riportate condanne per delitto doloso, interdizione dai pubblici uffici, condanne per uso
di sostanze e metodi dopanti, sospensione o inibizione dall’attività federali.
Abilitazioni. Xxxxxxx svolgere l’attività di allenatore anche coloro che hanno conseguito la qualifica di allenatore presso federazioni straniere previa equiparazione della qualifica da parte del Consiglio Federale su proposta della Direzione Tecnica.
Presenza in campo. Le società devono obbligatoriamente indicare nella lista dei giocatori da presentare all’arbitro, un tesserato allenatore abilitato per la relativa categoria e garantirne la presenza in campo durante tutta la durata della gara, pena l’applicazione di quanto previsto dall’art. 28 del Regolamento di Giustizia.
È data facoltà alle società di indicare nella lista gara fino a due allenatori (allenatore titolare e allenatore assistente) abilitati ad allenare la categoria. Potranno andare in panchina entrambi.
Recapito di posta elettronica. Tutte le comunicazioni, ad eccezione di quelle riguardanti provvedimenti di giustizia, saranno inviate all’indirizzo di posta elettronica dell’Allenatore/Preparatore Fisico comunicato dagli interessati e registrato nel data base del sistema informatico FIR AS400 (personale o federale).
Per le notifiche relative a procedimenti dinanzi agli Organi di Giustizia l’allenatore è tenuto a comunicare in fase di tesseramento un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). In caso contrario la notifica potrà essere trasmessa alla società in cui l’allenatore è stato inserito in lista gara.
4.2 CATEGORIE ALLENATORI
Si riportano di seguito le qualifiche così come definite dalla riforma della struttura allenatori, approvata dal Consiglio Federale nella riunione del 25 novembre 2017 e pubblicata nel comunicato Federale n. 5 del 29 dicembre 2017 al punto 3.4:
Allenatore “bambini” | Livello 1 | abilitazione dalla categoria Prime mete all’U12 |
Allenatore “adolescenti” | Livello 2 | abilitazione dall’U14 all’U18 e Coppa Italia femminile Seniores |
Allenatore “adulti” | Livello 3 | abilitazione dalla serie C alla Serie B, Eccellenza femminile e Serie A femminile |
Allenatore “adulti +” | Livello 3+ | abilitazione dalla serie A all’Eccellenza maschile |
Allenatore “élite” | Livello 4 | abilitazione Franchigie e Nazionali |
4.3 FUNZIONI DELLA CATEGORIA ALLENATORI
Educatore Sviluppo Rugby (ESR). Sono ESR i tesserati (anche non allenatori) che hanno conseguito tale qualifica attraverso la frequenza a specifici corsi organizzati dalla FIR.
Responsabile Sviluppo Club (RSC). Sono RSC i tesserati dirigenti di società (con almeno 3 anni di anzianità di tesseramento) o in possesso del brevetto Allenatore “definitivo” o del brevetto di Preparatore Fisico FIR e che hanno conseguito tale qualifica attraverso la frequenza a specifici corsi organizzati dalla FIR, ottenendo l’idoneità con il superamento di una prova d’ esame.
Seven “adolescenti” Livello 2 e Seven “adulti” Livello 3. Sono allenatori Seven quei tesserati che hanno un brevetto allenatori Livello 2 e/o 3 “definitivo” e che hanno conseguito la qualifica attraverso la frequenza a specifici corsi organizzati dalla FIR e ottenuto l’idoneità con il superamento di una prova d’esame.
Video Analyst. Sono i tesserati in possesso del brevetto allenatore livello 2 o superiori e che hanno conseguito la qualifica di “Video Analyst” dopo il superamento di una prova di esame al termine degli appositi corsi organizzati da FIR.
4.4 TESSERAMENTO
Il tesseramento è condizione indispensabile per l’ammissione al recinto di gioco.
Servizi web. Gli allenatori e i preparatori fisici hanno la possibilità di visualizzare la propria situazione di tesseramento, storico-corsi e iscrizione corsi allenatori/preparatori fisici, sul sito federale xxx.xxxxxxxxx.xx .
Continuità del tesseramento ai fini della esecuzione delle sanzioni per interdizione. Presupposto essenziale per l’esecuzione delle sanzioni è il perdurare del tesseramento del soggetto sanzionato. Il tesseramento si intende continuativo solo se il tesserato interdetto rinnova il tesseramento entro il 31 luglio della stagione sportiva successiva.
Durata. Il tesseramento degli Allenatori ha validità pari alla stagione sportiva per cui ci si tessera (dal 1° luglio
al 30 giugno dell’anno successivo).
Documentazione. Tutta la documentazione necessaria all’effettuazione del primo tesseramento allenatori deve essere inviata, a seconda dei casi, al Comitato Regionale di appartenenza o alla FIR (Ufficio Centro Studi tecnico, all’indirizzo mail: xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx). La documentazione da produrre si differenzia a seconda della nazionalità dei soggetti da tesserare:
a) Allenatori e Preparatori Fisici Italiani (inviare ai CR di riferimento)
o Domanda di tesseramento debitamente compilata e sottoscritta (Mod.12 allenatori), con allegata
la ricevuta di versamento dell’importo previsto quale tassa annuale;
o autocertificazione attestante eventuali condanne in sede penale o procedimenti penali pendenti
o interdizione dai pubblici uffici o condanne per l’uso di sostanze e metodi dopanti (vedi Mod. 12);
o Certificazione di World Rugby attestante il superamento del corso “on line” sulla “concussione e sicurezza nel rugby”.
b) Allenatori stranieri comunitari (inviare alla FIR-Ufficio Centro Studi tecnico)
o domanda di tesseramento e ricevuta del versamento della tassa annuale;
o documento comprovante la qualifica e il livello di allenatore riconosciuta dalla Federazione o Union di provenienza, al fine di essere tesserati quali Tecnici equiparati al corrispondente livello italiano;
o documentazione comprovante il percorso formativo svolto nella Union di appartenenza e
l’abilitazione alle categorie allenate;
o Nulla-osta per allenare in altra Federazione rilasciato dalla propria Union di appartenenza (vedi fac-simile);
o dichiarazione di affidamento incarico, a firma del Presidente della società, redatta su carta intestata del club;
o fotocopia del passaporto;
o Certificazione di World Rugby attestante il superamento del corso “on line” sulla “concussione e sicurezza nel rugby”.
c) Allenatori stranieri extracomunitari (inviare a FIR-Ufficio Centro Studi tecnico)
o Tutta la documentazione di cui al punto b);
o copia del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per attività sportiva dilettantistica e/o motivi di lavoro o familiari;
o dichiarazione del Presidente della società attestante la veridicità dei dati e l’autenticità dei documenti prodotti, nonché la regolarità dello straniero per quanto riguarda la normativa di soggiorno.
4.4.2 RINNOVO ANNUALE DEL TESSERAMENTO
Per il rinnovo del tesseramento è obbligatorio frequentare, nelle tre stagioni sportive successive al conseguimento del livello, un corso di aggiornamento specifico per ciascuna categoria.
Gli allenatori che NON rinnovano il tesseramento per più di tre stagioni sportive consecutive, per rientrare nei quadri tecnici, devono partecipare a un corso relativo alla sola categoria prescelta senza, però, dover sostenere gli esami.
a) Allenatori e Preparatori Fisici Italiani
Tutti gli allenatori/preparatori fisici dovranno effettuare il rinnovo del tesseramento esclusivamente ON-LINE.
Il rinnovo del tesseramento allenatore e preparatore fisico è subordinato alla frequenza dei corsi di aggiornamento (sono validi solo quelli relativi al livello di appartenenza) con cadenza triennale. Pertanto, per mantenere valido il tesseramento in ciascuna delle categorie per le quali si è conseguita l’abilitazione, l’allenatore deve partecipare a un corso di aggiornamento specifico per la qualifica conseguita e relativo alla categoria allenata.
Qualora l’allenatore non partecipi ai corsi di aggiornamento di tutti i livelli conseguiti, si
considereranno validi esclusivamente i livelli correttamente aggiornati.
b) Allenatori e Preparatori Fisici Stranieri (Comunitari Ed Extracomunitari)
Per ottenere il rinnovo del tesseramento, oltre ai documenti previsti per i tecnici italiani, gli allenatori di nazionalità estera devono allegare alla richiesta di rinnovo:
o una dichiarazione a firma del Presidente della società entro il termine del 31 marzo l’incarico
affidatogli. La dichiarazione deve essere redatta su carta intestata della società interessata.
o nulla-osta per allenare in altra Federazione rilasciato dalla propria Federazione o dalla Union di appartenenza (solo nei casi di nulla osta rilasciato a tempo determinato);
Permessi di soggiorno per tecnici non comunitari. Le richieste di permesso di soggiorno per tecnici non comunitari devono essere corredate dalla seguente ulteriore documentazione:
• certificazione attestante la qualifica di allenatore (nel caso in cui il titolo sia stato acquisito in un paese non UE) o, alternativamente
o acquisizione della qualifica di tecnico in Italia (con specifica indicazione del livello acquisito) attraverso la frequenza di corsi allenatori gestiti da FIR;
o lettera di impegno della società a utilizzare il tecnico con l’indicazione della prevista durata della
collaborazione;
o lettera di impegno della società a comunicare l’eventuale interruzione del rapporto di collaborazione.
5. GLI ARBITRI
Si ricorda preliminarmente che, ai sensi del decreto del Ministero della Salute del 26/06/2017, nei casi di assenza della persona abilitata (l’incaricato) all’utilizzo del defibrillatore o mancanza/non idoneità delle condizioni di funzionamento di tale strumento, è vietato dar luogo allo svolgimento della gara.
Ai sensi dello stesso decreto è fatto obbligo all’arbitro di riportare nel referto arbitrale la dichiarazione dell’incaricato riguardante la presenza in campo del defibrillatore (vedi il capitolo 6.1 della presente circolare informativa).
5.1 DISPOSIZIONI GENERALI
Recapito posta elettronica (e-mail) federale. Tenuto conto che tutti i tesserati arbitri sono stati dotati di un indirizzo di posta elettronica Federale, si sottolinea che tale indirizzo è considerato recapito e-mail federale. Pertanto, tutte le comunicazioni saranno inviate all’indirizzo federale assegnato.
5.2 INQUADRAMENTO
Le figure arbitrali previste sono contenute nel Regolamento del Settore Arbitrale Federale approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con proprio provvedimento n. 366 del 18/11/2022.
5.3 TESSERAMENTO
Il tesseramento è condizione indispensabile per l’ammissione ai corsi di aggiornamento e per la
designazione.
Tutta la documentazione necessaria al tesseramento dovrà essere inviata alla Segreteria della CNA.
La richiesta di deroga e relativo tesseramento può essere richiesto solo nel momento in cui il tesserato abbia attivo un tesseramento per la corrente stagione sportiva.
Arbitro 1° Grado. Coloro che sono stati qualificati arbitri possono richiedere il tesseramento inviando alla Segreteria della Commissione Nazionale Arbitri la seguente documentazione:
• domanda di tesseramento (mod. 6);
• documento legale d’identità;
• codice fiscale;
• autocertificazione attestante l’assenza condanne in sede penale e procedimenti penali pendenti. Solo per i partecipanti al progetto “Rugby Oltre le Sbarre”: nulla osta al tesseramento rilasciato dal
Responsabile del Progetto individuato dell’Istituto di pena interessato;
• certificato medico di idoneità alla pratica di attività sportiva agonistica;
• certificazione di World Rugby attestante il superamento del corso “online” sulla “concussione e sicurezza nel rugby”;
• eventuale permesso di soggiorno.
Nella categoria degli arbitri di 1° Xxxxx rientrano le figure di:
• Allievo Arbitro Effettivo,
• Arbitro Minorenne (vedi documentazione integrativa)7,
• Ausiliario di Gara,
• Educatore Arbitro.
7 In particolare, per tutti i tesserati FIR di età maggiore di anni 16 e minore di anni 18 che decidano di svolgere attività arbitrale possono essere attribuite le funzioni di arbitro con abilitazione di I° Grado e quindi utilizzabili nelle sole Categorie Propaganda e Giovanile.
Ai fini del tesseramento è necessario inviare alla Segreteria della Commissione Nazionale Arbitri la documentazione sottoelencata:
• il mod. 6 minore;
• documento legale d’identità in corso di validità;
• codice fiscale;
• certificato medico di idoneità alla pratica di attività sportiva agonistica;
• certificazione di World Rugby attestante il superamento del corso “online” sulla “concussione e sicurezza nel rugby”;
• consenso al trattamento dei dati personali.
5.3.2 RINNOVO ANNUALE DEL TESSERAMENTO
Il rinnovo annuale del tesseramento deve essere effettuato tramite la procedura on-line entro il 31 luglio di ciascuna stagione sportiva.
In via del tutto eccezionale, il rinnovo potrà essere effettuato presso la Segreteria della Commissione Nazionale Arbitri inviando la seguente documentazione:
• domanda di tesseramento debitamente compilata e sottoscritta (mod. 6 – mod. 6 minore);
• certificato di idoneità fisica per attività sportiva agonistica (laddove scaduto);
• certificazione di World Rugby attestante il superamento del corso “online” sulla “concussione e sicurezza nel rugby”;
• copia della ricevuta del pagamento, laddove prevista;
• autocertificazione attestante l’assenza condanne in sede penale e procedimenti penali pendenti. Solo per i partecipanti al progetto “Rugby Oltre le Sbarre”: nulla osta al tesseramento rilasciato dal Responsabile del Progetto individuato dell’Istituto di pena interessato.
6. TUTELA SANITARIA
Le società sono tenute all’osservanza del Regolamento Sanitario Federale per quanto attiene all’accertamento dell’idoneità fisico-sportiva.
Ai fini e per gli effetti del D.M. 18.2.1982, possono svolgere l’attività agonistica federale gli atleti e le atlete tesserati di età compresa tra i 12 (a partire dal giorno in cui il 12esimo anno è compiuto) e i 42 anni di età, con possibilità – in questo caso – di concludere la stagione sportiva durante la quale il 42esimo anno di età è compiuto.
6.1 CERTIFICAZIONE MEDICO SPORTIVA
Ai fini e per gli effetti della Legge 9 agosto 2013 n.98 (pubblicata nel supplemento ordinario n. 63/L alla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013) che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 (cosiddetto “decreto del fare”), ai giocatori/giocatrici che praticano l’attività sportiva qualificata come agonistica (vedi capitoli 8, 9, 11), è richiesto il certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica. Per quanto riguarda l’attività agonistica di atleti diversamente abili è richiesto, ai sensi del D.M. 04.03.1993, il certificato di idoneità agonistica specifico “adattata all’atleta disabile” rilasciato dal medico dello sport.
A tutti gli altri giocatori/giocatrici tesserati che non hanno ancora compiuto i 12 anni di età, ai giocatori/giocatrici che hanno già compiuto il 42esimo anno di età o che, a prescindere dall’età anagrafica, praticano esclusivamente l’attività sportiva qualificata come non agonistica (Open Day, Rugby Integrato, Touch Rugby, Tag Rugby, Progetti di Rugby Sociale che non prevedono la partecipazione dei giocatori/giocatrici all’attività agonistica - vedi cap. 12 e 13), è fatto obbligo di dotarsi di certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica rilasciato dal medico di medicina generale per i propri assistiti, dal pediatra di libera scelta per i propri assistiti, da un medico specialista in medicina dello sport o da un medico della FMSI del CONI. Saranno i medici certificatori a stabilire, dopo anamnesi e visita, se i pazienti necessitano di ulteriori accertamenti quali ad esempio, l'elettrocardiogramma.
Non sono sottoposti a obbligo di certificazione medica per l’esercizio dell’attività sportiva prescolare i giocatori
di età compresa tra 0 e 6 anni ad eccezione dei casi indicati dal pediatra (D.M. Salute e Sport del 28.02.2018).
Il certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica e il certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, che hanno validità annuale dalla data del rilascio, e il certificato dell’avvenuta vaccinazione anti- tetanica, vanno conservati agli atti della società. In caso di trasferimento del giocatore essi vanno consegnati insieme al nulla-osta alla nuova società. Il Presidente della società che riceve il giocatore deve accertarsi della validità dei certificati di idoneità di cui diventa responsabile a tutti gli effetti.
Il Presidente di una società, apponendo la propria firma sui modelli di tesseramento, si assume ogni responsabilità circa il rispetto delle disposizioni sopraindicate.
6.2 UTILIZZO E DOTAZIONE DEL DEFIBRILLATORE
Preso atto del Decreto Ministeriale del 26/6/2017 e ss.mm.ii. relativo alla dotazione ed utilizzazione dei defibrillatori, ha stabilito di rendere obbligatoria, per le squadre ospitanti, la presenza in campo di una persona abilitata all’utilizzo di tale strumentazione.
La squadra ospitante dovrà, inoltre, presentare all’arbitro una dichiarazione (facsimile scaricabile dal sito federale nella sezione “modulistica”) a firma della persona addetta all’utilizzo del defibrillatore che, accompagnata da apposito documento di riconoscimento, attesti la presenza in campo di un defibrillatore di cui l’addetto abbia constatato la piena efficienza prima dell’inizio della partita.
Nei casi in cui la persona abilitata all’utilizzo del defibrillatore sia un non tesserato, la dichiarazione dovrà essere sottoscritta anche da un dirigente societario che, con l’apposizione della firma, si assume tutte le responsabilità di quanto dichiarato.
L’assenza della persona abilitata all’utilizzo del defibrillatore, come pure la mancanza o la non idoneità delle condizioni di funzionamento del defibrillatore, non consentiranno all’arbitro di dar luogo allo svolgimento della gara.
L’arbitro dovrà, peraltro, obbligatoriamente inserire nel referto la dichiarazione della persona abilitata
all’utilizzo del defibrillatore.
6.3 CONCUSSIONE CELEBRALE-TRAUMA CRANICO COMMOTIVO
La FIR recepisce quanto stabilito dall’art. 10 del Regolamento di World Rugby in merito al giocatore che vada incontro a traumi commotivi e stabilisce che ove ciò occorra, il metodo da seguire sia quello denominato “RICONOSCI E RIMUOVI” sec. World Rugby.
In considerazione di ciò, il giocatore che abbia subìto un trauma cranico (in allenamento o in partita) con evidenza di sintomi di concussione cerebrale secondo i seguenti criteri di World Rugby:
• disorientamento temporo-spaziale, sguardo assente;
• contrazioni tetaniche;
• convulsioni post traumatiche;
• xxxxxxx (giocatore incapace di sollevarsi da terra oltre i 5 secondi e/o di stare in piedi o camminare stabilmente senza sostegno);
• perdita di coscienza (presente solo nel 10% dei casi)
dovrà essere sospeso immediatamente dall’attività.
Ove ciò si verifichi nel corso della partita, l’arbitro, su segnalazione del medico di campo oppure a suo insindacabile giudizio, sulla base dei criteri di esclusione sec. World Rugby “Riconosci e Xxxxxxx”, dovrà far allontanare dal campo l’infortunato.
Inoltre, al termine della gara, dovrà informare l’accompagnatore della squadra di quanto riportato nel referto, utilizzando l’apposito modulo, relativamente agli infortuni da trauma commotivo eventualmente occorsi a uno o più dei suoi giocatori.
6.3.1 PROTOCOLLO TRAUMI CRANICI COMMOTIVI/CONCUSSIONE CEREBRALE
Il Medico Federale e la Commissione Medica Federale nella sua unanimità hanno stabilito le procedure che dovranno essere adottate per la gestione e certificazione dei traumi cranici commotivi che si verificano durante l’attività.
Nel caso in cui un atleta che ha subìto un trauma cranico segnalato mediante l’apposito modulo venga accompagnato presso un presidio ospedaliero per gli accertamenti clinici necessari, la società di appartenenza deve obbligatoriamente inviare alla segreteria del medico federale il referto rilasciato dal pronto soccorso al giocatore infortunato.
Nei casi dubbi segnalati comunque attraverso l’apposito modulo, il Medico Federale ha il potere di sospendere cautelativamente il giocatore interessato, a scopo precauzionale e a tutela della salute dell’atleta, fino alla completa acquisizione della documentazione sanitaria, necessaria ad una più obiettiva valutazione (referto del pronto soccorso, dichiarazione medico di campo e/o medico sociale, certificato neurologico, etc).
La sospensione verrà comunicata alla società di appartenenza e al Comitato Regionale competente tramite PEC (o, per chi non ne sia ancora provvisto, tramite e-mail federale) così come il nulla-osta per la ripresa dell’attività sportiva agonistica.
La sospensione dall’attività sportiva agonistica in caso di trauma cranico commotivo è di almeno tre (3) settimane (minimo 21 giorni). Trascorso tale periodo, il giocatore sospeso dovrà presentare un certificato neurologico attestante la propria guarigione e l’idoneità a riprendere l’attività sportiva agonistica.
La certificazione dovrà essere inviata alla Segreteria del Medico Federale via e-mail all’indirizzo
Prima di riprendere l’attività sportiva agonistica il giocatore e la società dovranno attendere il nulla osta del Medico Federale che autorizzi il giocatore interessato a riprendere l’attività sportiva agonistica. Il nulla osta dovrà essere inviato agli interessati a mezzo mail federale dalla Segreteria del Medico Federale.
Per i Comitati Regionali. Nel caso in cui la documentazione sanitaria sia incompleta, i Comitati dovranno richiedere direttamente le certificazioni mancanti alle società (e/o ai medici di campo) e, quindi inoltrare il tutto solo ed esclusivamente dopo aver completato la raccolta della documentazione necessaria, alla Segreteria del Medico Federale preferibilmente via e-mail all’indirizzo: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. Il medico federale, valutata la documentazione inviata, predisporrà l’eventuale sospensione cautelativa dell’atleta dall’attività sportiva.
Per gli atleti sospesi cautelativamente per trauma cranico commotivo dal Medico Federale è stata predisposta una procedura informatica del sistema AS 400 che prevede la registrazione delle sospensioni cautelative. Ogni Comitato Regionale, dopo aver ricevuto informativa dall’Ufficio del Medico Federale, deve inserire i dati relativi agli atleti sospesi, in modo che, attraverso il sistema informatico, venga effettuato automaticamente il controllo sulle presenze.
All’atto del rilascio del nulla osta per la ripresa dell’attività agonistica (comunicato via e-mail federale al club di appartenenza e al Comitato Regionale di riferimento), anche il termine della sospensione per trauma cranico dovrà essere registrato sul sistema operativo AS 400 per ripristinare la corretta procedura gestionale delle presenze.
6.4 SOSTITUZIONE TEMPORANEA
Per ferita sanguinante (rif. Regola n. 3.10 comma A WR). Quando un giocatore/giocatrice lascia l’area di gioco per far controllare una ferita sanguinante, oppure per farsi medicare una ferita aperta, può essere rimpiazzato temporaneamente.
Se il giocatore che è stato rimpiazzato temporaneamente non rientra nel campo di gioco entro 15 minuti (di tempo effettivo) dall’uscita dell’area di gioco, il rimpiazzo diventa definitivo ed il giocatore/giocatrice rimpiazzato non può rientrare in campo di gioco.
6.5 NORME SPORTIVE ANTIDOPING
Norme sportive Antidoping ed elenco delle sostanze e metodi proibiti sono pubblicate su xxx.xxxxxxxxxx.xx Le Norme Sportive Antidoping, adottate da NADO Italia, sono le uniche regole antidoping nell’ambito dell’ordinamento sportivo italiano. Analogamente ai regolamenti di gara, sono norme che concorrono a disciplinare le situazioni in cui si svolge l’attività sportiva. Gli affiliati, i tesserati, ivi compresi gli atleti minori, con la sottoscrizione del tesseramento e del consenso informato rilasciato, per questi ultimi, da parte dell’esercente la responsabilità genitoriale, accettano queste Norme per partecipare all’attività sportiva.
Le Norme Sportive Antidoping italiane sono altresì cogenti per tutti gli Atleti italiani non tesserati alle FSN o alle DSA, ma inseriti nell’RTP ovvero per tutti quei soggetti sui quali la NADO Italia ha giurisdizione.
In ottemperanza alle normative internazionali sull’antidoping, la FIR ha recepito totalmente le disposizioni emanate in materia dalla NADO Italia, a cui le società dovranno attenersi.
La FIR, a questo proposito, intensificherà, già nella stagione sportiva in corso, i controlli sui tesserati.
Il Consiglio Federale intende sensibilizzare l’attenzione delle società affiliate sul rischio dall’assunzione
indiscriminata di sostanze farmacologiche.
Si può, infatti, verificare il caso che tesserati giocatori siano nella necessità di doversi sottoporre a terapia farmacologica, ricorrendo, talvolta, all’auto-prescrizione e assumendo farmaci di cui non valutano o non conoscono il principio attivo, sottoponendosi al rischio di assumere, anche inconsapevolmente, sostanze vietate.
Al riguardo, al fine di evitare che tesserati giocatori assumano inconsapevolmente, farmaci di cui non si
conosce il principio attivo, si richiama l’attenzione di tutti a verificarne la tossicità.
Al fine di tutelare l’integrità psico-fisica dei tesserati giocatori, di salvaguardare la loro integrità morale unitamente a quella delle società, nonché di dettare norme di comportamento uniformi, la FIR - raccomandando la massima vigilanza - ha inteso emanare il seguente.
Al momento del tesseramento o del rinnovo del tesseramento, la società è tenuta a richiedere - e il giocatore a rilasciare - una autocertificazione secondo il modello pubblicato sul sito federale xxx.xxxxxxxxx.xx attestante l’eventuale assunzione di sostanze negli ultimi due mesi. Tale autocertificazione dovrà essere conservata - a cura del Presidente della società - agli atti della società, unitamente alla certificazione di idoneità e alla scheda di vaccinazione antitetanica.
Devono essere inoltre tempestivamente comunicate dal giocatore alla società - nel corso della Stagione Sportiva - con autocertificazione o con certificato medico, ogni assunzione di farmaco a scopo terapeutico. Tale documentazione a cura del Presidente della società dovrà essere conservata agli atti della società.
Per gli atleti con patologie mediche documentate che necessitano l’uso di una sostanza vietata o il ricorso ad un metodo proibito, devono attenersi a quanto disposto nel Disciplinare per l’esenzione a fini terapeutici TUE (pubblicato sul sito: xxx.xxxx.xx/xxxxxxxxxx - xxx.xxxxxxxxxx.xx).
Nel caso di controllo antidoping, il medico della società è in ogni caso tenuto a dichiarare preventivamente
- anche a mezzo di certificazione prodotta dal Dirigente accompagnatore - alla Autorità deputata al controllo, se il tesserato sorteggiato per il controllo antidoping ha assunto farmaci sottoposti a restrizione d’uso. In ogni caso dovrà essere fatta preventiva dichiarazione alla Autorità deputata al controllo, delle comunicazioni precedentemente notificate all’Ufficio del Medico Federale.
Il Medico Federale è a disposizione dei medici sociali o di chiunque sia interessato alla corretta applicazione del protocollo di condotta.
6.5.2 DISCIPLINARE PER L’ESENZIONE A FINI TERAPEUTICI
La domanda di TUE deve essere inviata al CEFT di NADO Italia a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo “CEFT - NADO Italia, Xxxxx xxx Xxxxxxxxxx, 0 00000 Xxxx”, oppure tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo xxxx.xxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxx.xx. In caso di impossibilità, può essere trasmessa via e- mail, all’indirizzo: xxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx.
Si fa presente che una volta inviata la richiesta di esenzione, l’atleta non potrà essere utilizzato fino al
ricevimento di autorizzazione da parte di NADO ITALIA C.E.F.T.
Per tutto ciò che concerne la materia antidoping ci si riporta integralmente ai regolamenti e alla relativa modulistica che sono pubblicati sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx.
6.6 ASSICURAZIONE
La Federazione ha stipulato una convenzione infortuni con primaria compagnia di assicurazioni.
La polizza assicurativa, la tabella, la modulistica e le istruzioni relative alla denuncia e chiusura infortunio, sono visionabili e scaricabili dal sito federale xxx.xxxxxxxxx.xx.
7. CAMPI DI GIOCO
Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento Attività Sportiva le società, per svolgere attività agonistica, devono disporre di un impianto sportivo omologato ove disputare le gare, dotato di servizi convenientemente attrezzati e ritenuto conforme a quanto prescritto dal Regolamento tecnico per l’omologazione degli Impianti sportivi di nuova costruzione per lo svolgimento delle attività sportive dedicate al rugby.
Per ottenere l’omologazione, le società devono scrupolosamente attenersi alle disposizioni contenute
nell’apposito Regolamento di procedura per l’omologazione, pubblicati sul sito federale xxx.xxxxxxxxx.xx.
È fatto obbligo alle società di mantenere in perfetta efficienza i campi di gioco con ogni mezzo disponibile (teloni protettivi ecc.) e in particolare di provvedere allo sgombero della neve, fino a 48 ore prima dell’orario previsto per l’inizio della gara.
L’attestato congiuntamente alla scheda di omologazione, timbrata e firmata dall’omologatore federale, deve essere custodita presso l’impianto sportivo e reso disponibile agli ufficiali di gara e alla società ospitata in occasione di qualsiasi attività svolta sul campo di gioco (art. 3.4 Regolamento di procedure per l’omologazione degli impianti sportivi).
7.1 DISPONIBILITA’ IMPIANTO DI GIOCO
Alla richiesta di iscrizione ai Campionati deve essere allegata (o confermata se attraverso la procedura TOL) la dichiarazione di completa disponibilità di un impianto sportivo presso cui disputare le gare, situato nel comune ove la società richiedente ha la sede ovvero situato in un comune limitrofo.
Per “completa disponibilità” si intende che le società non possano subire dagli enti concedenti o enti terzi (con eccezione per motivi di ordine pubblico) dinieghi o limitazioni di sorta per l’utilizzazione dell’impianto sportivo che influiscano sulla programmazione delle gare.
La impraticabilità del campo – fatti salvi i provvedimenti assunti dagli organi competenti della FIR in caso di calamità naturale - potrà essere esclusivamente accertata e dichiarata dall’arbitro in occasione della gara programmata. In tal caso la FIR provvederà a erogare alla società ospitata un rimborso spese in linea con quanto stabilito dal Regolamento Attività Sportiva (art. 28).
Nel caso di impraticabilità del campo, dichiarata dall’arbitro, le società che nel medesimo impianto hanno in gestione due o più campi da gioco, sono tenute a mettere a disposizione l’ulteriore campo, se disponibile. Inoltre, in previsione di indisponibilità momentanea dell’impianto – per qualunque motivo diverso dall’ordine pubblico – la società è tenuta a darne avviso alla C.O.G. entro il termine di 3 giorni dal giorno di disputa della gara, indicando la disponibilità di un diverso impianto sportivo (nel raggio di 30 km) ove disputare la partita. In difetto, la C.O.G. procederà automaticamente alla riprogrammazione dell’incontro su campo neutro o all’inversione di campo (fine a sé stessa e senza mutamento di calendario di A/R).
La C.O.G. si riserva di verificare, ai fini disciplinari, la fondatezza dei motivi che hanno causato
l’indisponibilità dell’impianto.
In ogni caso, le comunicazioni dell’indisponibilità dell’impianto di gioco, notificate oltre il termine di tre giorni prima della gara programmata, saranno considerate come rinuncia alla gara ad ogni effetto regolamentare.
In caso d’indisponibilità definitiva o temporanea dell’impianto la società è tenuta a darne avviso alla C.O.G. indicando la disponibilità di un diverso impianto sportivo (nel raggio di 30 km) ove disputare la gara programmate. L’indisponibilità di un impianto sportivo alternativo equivale alla rinuncia al campionato ad ogni effetto regolamentare.
ATTENZIONE: Le deroghe temporaneamente concesse relativamente ai requisiti minimi dei campi da gioco o alla loro dislocazione, scadono automaticamente al termine della stagione sportiva per la quale sono state concesse a meno di espressa proroga stabilita dal Consiglio Federale.
8. ATTIVITA’ AGONISTICA UFFICIALE
I giocatori e le giocatrici delle categorie Propaganda, Juniores e Seniores che partecipano a una gara ufficiale o di selezione non possono partecipare, nel giorno successivo, ad altre gare comunque programmate pena l’applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento di Giustizia. (art. 29 co. 1 lett. e).
I giocatori e le giocatrici che partecipano all’attività federale internazionale (incontri ufficiali delle squadre nazionali, warm-up match, incontri dei CDFP e delle Accademie - Franchigie) non possono partecipare ad altre gare comunque programmate nello stesso fine settimana pena l’applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento di Giustizia. (art.29 co. 1 lett. e).
8.1 CATEGORIE DEI GIOCATORI E GIOCATRICI. PARTECIPAZIONE ALLE GARE
I giocatori e le giocatrici tesserati sono suddivisi, per età, in tre categorie:
• SENIORES (8.1.1),
• JUNIORES (8.1.2),
• PROPAGANDA (8.1.3).
8.1.1 SENIORES MASCHILI E FEMMINILI
Sono giocatori/giocatrici Seniores i tesserati/le tesserate nati/e dal 1981 al 2005 che partecipano ai Campionati di serie Eccellenza, Serie A, B, C (categorie maschili), all’Eccellenza femminile, Campionato Nazionale Serie A e alla Coppa Italia a 7 (categorie femminili) e alle altre manifestazioni ufficiali Seniores.
Utilizzo dei giocatori/giocatrici minorenni nella categoria Seniores
• I nati/e nel 2005 possono partecipare all’attività Seniores solo dal giorno del compimento del 18esimo anno di età senza alcuna restrizione di partecipazione; prima del termine possono partecipare all’attività solo con il consenso scritto dell’esercente la responsabilità genitoriale. In ogni caso, non possono essere impiegati in ruoli di 1^ e 2^ linea, pena l’applicazione dell’art. 29 co. 1 lett. f) del Regolamento di Giustizia.
• I nati/e nel 2006 e nel 2007 possono partecipare all’attività Seniores solo dal giorno del compimento del 17esimo anno di età solo con il consenso scritto dell’esercente la responsabilità genitoriale. In ogni caso, non possono essere impiegati in ruoli di 1^ e 2^ linea, pena l’applicazione dell’art. 29 co. 1 lett.
f) del Regolamento di Giustizia.
Dove previsto, il consenso deve essere redatto compilando il fac-simile scaricabile dal sito xxx.xxxxxxxxx.xx
ed ha validità limitata alla stagione sportiva. Il consenso deve essere:
• obbligatoriamente trasmesso dalla società di appartenenza del giocatore/giocatrice all’Ufficio del Giudice Sportivo competente entro le ore 14.00 del venerdì precedente la gara;
• debitamente sottoscritto dal genitore o dall’esercente la potestà genitoriale;
• corredato da copia di un documento del genitore o esercente la responsabilità genitoriale, in corso di validità.
Il tesserato/la tesserata può essere utilizzato nell’attività Seniores solo dopo che tutta la documentazione richiesta è pervenuta al Giudice Sportivo competente.
8.1.2 JUNIORES MASCHILI E FEMMINILI
Le categorie Juniores, sia maschili sia femminili, sono U18, U16 e U14.
*** CATEGORIA U18 MASCHILE E FEMMINILE ***
Sono i giocatori e le giocatrici nati negli anni 2006 e 2007 che partecipano ai rispettivi campionati di categoria.
Giocatori rientranti Campionato U18 maschile. È data facoltà alle squadre partecipanti al campionato maschile U18 di inserire in lista gara fino a 8 (otto) giocatori italiani o equiparati nati nell’anno 2005
(“rientranti”). La società che per tre volte, anche non consecutive, utilizza un numero maggiore di giocatori nati nel 2005 oltre all’applicazione delle sanzioni previste per ciascuna gara, è esclusa dal Campionato. Nel caso di contemporaneità tra gare di Campionato, di Accademia e Attività internazionale il numero dei rientranti (nati nel 2005) autorizzati a partecipare a una gara del Campionato maschile U18 può essere aumentato in misura pari al numero di giocatori nati negli anni 2006 e 2007 convocati a partecipare a tali attività.
Giocatrici rientranti Campionato U18 femminile. È data facoltà alle squadre partecipanti al campionato femminile U18 di inserire in lista gara fino a 2 (due) giocatrici italiane o equiparate nate nell’anno 2005 (“rientranti”). La società che per tre volte, anche non consecutive, utilizza un numero maggiore di giocatrici nate nel 2005 oltre all’applicazione delle sanzioni previste per ciascuna gara, è esclusa dal Campionato. Nel caso di contemporaneità tra gare di Campionato e Attività internazionale il numero delle rientranti (nate nel 2005) autorizzate a partecipare a una gara del Campionato femminile U18 può essere aumentato in misura pari al numero di giocatrici nate negli anni 2006 e 2007 convocate a partecipare a tali attività.
*** CATEGORIA U16 ***
Maschile. Giocatori nati negli anni 2008 e 2009 che partecipano al Campionato U16.
Femminile. Giocatrici nate negli anni 2008 e 2009.
Possono partecipare esclusivamente all’attività di categoria e Tornei della Categoria di Juniores nella fascia di età di appartenenza (U16).
È data facoltà alle squadre partecipanti all’attività U16 di inserire in lista gara fino a 2 giocatrici italiane o equiparate nate nell’anno 2007 (“rientranti”). La società che per tre volte anche non consecutive, utilizza un numero maggiore di giocatrici nate nel 2007, sarà dichiarata esclusa dall’attività. Resta impregiudicata l’applicazione, per ciascuna gara, delle ulteriori sanzioni previste.
*** CATEGORIA U14 ***
Maschile. Giocatori nati negli anni 2010 e 2011.
Possono partecipare esclusivamente alle attività della categoria e Tornei della categoria Juniores nella fascia di età di appartenenza (U14).
Femminile. Giocatrici nate negli anni 2010 e 2011.
Possono partecipare esclusivamente alle attività della categoria e Tornei della categoria Juniores nella fascia di età di appartenenza (U14).
Giocatori e giocatrici nati/e dal 2012 al 2020 compresi, così suddivisi:
• U12 (Under 12) giocatori/giocatrici nati negli anni 2012 e 2013,
• U10 (Under 10) giocatori/giocatrici nati negli anni 2014 e 2015,
• U8 (Under 8) giocatori/giocatrici nati negli anni 2016 e 2017,
• U6 (Under 6) giocatori/giocatrici nati negli anni 2018,
• Prime mete giocatori/giocatrici nati negli anni 2019 e 2020 (al compimento del 3° anno di età).
Autorizzazioni a giocare in categoria diversa da quella di tesseramento. Tenuto conto che la pratica di un’attività sportiva e, in particolare il gioco del rugby, può favorire il superamento delle problematiche psico- fisiche temporanee legate ad un diverso sviluppo staturale rispetto all'età anagrafica, la FIR può autorizzare, solo in casi particolari, giocatori/giocatrici della categoria Juniores e Propaganda a partecipare ad attività in categorie diverse da quelle di tesseramento.
La motivata richiesta deve essere inoltrata dalla società di appartenenza alla Commissione Medica Federale (xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx) dalla società di appartenenza dell’atleta, e deve essere corredata dai seguenti documenti:
• dichiarazione della società che nulla osta alla partecipazione dell’atleta in categoria diversa da quella
di tesseramento;
• certificazione auxologica rilasciata da un medico competente (solitamente il Pediatra) che comprenda la curva di crescita in percentili di peso ed altezza e che attesti che lo stato di salute psico-fisico del ragazzo/ragazza non presenta controindicazioni cardiorespiratorie che possano metterne a rischio la salute e l'accrescimento staturo-ponderale, che sarà sottoposta al parere vincolante della Commissione Medica Federale;
• copia del certificato medico per attività sportiva relativo alla categoria di tesseramento.
L’autorizzazione rilasciata è temporanea e vale per la sola durata della stagione sportiva in corso. Vincola il
Presidente della società a una tempestiva comunicazione in caso di modificazioni delle condizioni che ne hanno permesso il rilascio.
Autorizzazioni per diverse abilità. Tenuto conto delle consolidate esperienze di coinvolgimento nelle società di giovani atlete e atleti con “diverse abilità”, la FIR può concedere, in casi particolari e con apposita autorizzazione, la partecipazione ad attività in categorie diverse da quelle di tesseramento. La motivata richiesta deve essere presentata alla Commissione Medica (xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx) dalla società di appartenenza dell’atleta e deve essere corredata dai seguenti documenti:
• dichiarazione della società che nulla osta alla partecipazione dell’atleta in categoria diversa da quella
di tesseramento;
• copia del certificato medico che attesti la “diversa abilità” (diagnosi) ;
• dichiarazione di consenso dei genitori per l’inserimento in categoria diversa da quella di tesseramento.
L’autorizzazione rilasciata è temporanea e vale per la sola durata della stagione sportiva in corso. In caso di modificazioni delle condizioni che ne hanno permesso il rilascio, il Presidente della società è obbligato a darne tempestiva comunicazione alla FIR.
ATTENZIONE. Le autorizzazioni sono concesse esclusivamente per il passaggio a categoria inferiore.
8.2 QUADRO RIASSUNTIVO
Possono partecipare ai rispettivi campionati o tornei della stagione sportiva in corso solo i giocatori e le giocatrici nati negli anni sotto specificati:
Categorie | |
Anno di nascita | Campionati o attività a cui possono partecipare |
SENIORES | |
Dal 1981 al 2005 | Serie Eccellenza maschile e femminile. Coppa Italia femminile. Serie A maschile e femminile. Serie B maschile. Serie C maschile e altre attività seniores. Per i nati nel 2005 attività seniores al compimento del 18° anno di età senza limitazione. Prima del compimento del 18° anno (ma con esclusione dei ruoli di 1^ e 2^ linea) solo con il consenso scritto di chi esercita la responsabilità genitoriale che deve essere inviato al Giudice Sportivo di competenza. |
JUNIORES | |
U18 MASCHILE Dal 2006 al 2007 (possono essere inseriti in lista 8 giocatori nati nel 2005 italiani ed equiparanti) | Campionato U18 Per i nati nel 2006 attività seniores al compimento del 18° anno di età senza limitazione. Prima del compimento del 18° anno (ma con esclusione dei ruoli di 1^ e 2^ linea) solo con il consenso scritto di chi esercita la responsabilità genitoriale che deve essere inviato al Giudice Sportivo di competenza. Per i nati nel 2007 attività seniores al compimento del 17° anno di età (con esclusione dei ruoli di 1^ e 2^ linea) solo con il consenso scritto di chi esercita la responsabilità genitoriale che deve essere inviato al Giudice Sportivo di competenza. |
U18 FEMMINILE Dal 2006 al 2007 (possono essere inserite in lista 2 giocatrici italiane ed equiparate nate nel 2005) | Campionato U18 Per le nate nel 2006 attività seniores al compimento del 18° anno di età senza limitazione. Prima del compimento del 18° anno (ma con esclusione dei ruoli di 1^ e 2^ linea) solo con il consenso scritto di chi esercita la responsabilità genitoriale che deve essere inviato al Giudice Sportivo di competenza. Per le nate nel 2007 attività seniores al compimento del 17° anno di età (con esclusione dei ruoli di 1^ e 2^ linea) solo con il consenso scritto di chi esercita la responsabilità genitoriale che deve essere inviato al Giudice Sportivo di competenza. |
U16 MASCHILE Dal 2008 al 2009 | Campionato U16 |
U16 FEMMINILE Dal 2008 al 2009 (possono essere inserite in lista 2 giocatrici nate nel 2007) | Campionato U16 |
U14 MASCHILE E FEMMINILE Dal 2010 al 2011 | Attività U14 |
PROPAGANDA | |
U12 MISTA Dal 2012 al 2013 | Attività U12 |
U10 MISTA Dal 2014 al 2015 | Attività U10 |
U8 MISTA Dal 2016 al 2017 | Attività U8 |
U6 MISTA 2018 | Attività non competitiva multidisciplinare |
PRIME METE MISTA Dal 2019 al 2020 (al compimento del 3° anno di età) | Attività di avviamento sportivo, motorio e sociale. |
8.3 DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
Principio di lealtà sportiva. L’uso di un documento contraffatto per favorire la partecipazione ad una gara di un soggetto che non potrebbe prendervi parte, oltre ad essere contrario ai più elementari principi di lealtà e correttezza che devono caratterizzare la pratica sportiva, può determinare gravissime responsabilità sotto altri rilevanti aspetti.
Documento d’identità personale. Tutti i tesserati ammessi al recinto di gioco devono essere muniti di idoneo documento di identità personale in formato cartaceo o dematerializzato (elettronico) da presentare all’arbitro prima della gara.
Ai fini del riconoscimento del giocatore/giocatrice, effettuato dall’arbitro prima dell’inizio della partita, sono validi i documenti di riconoscimento personale rilasciati da un’amministrazione dello Stato e corredati da foto e generalità dell’interessato. La carta di soggiorno con foto del titolare e il permesso di soggiorno sono considerati documenti legali di identità, validi ai fini del riconoscimento del giocatore non italiano.
Dichiarazione di autenticità e fotocopia documento. Ai fini del riconoscimento i tesserati giocatori/giocatrici potranno, in alternativa, presentare all’arbitro copia fotostatica del documento di riconoscimento personale, unitamente alla dichiarazione di autenticità (il cui modello è pubblicato in formato “word” sul sito federale xxx.xxxxxxxxx.xx), entrambe sottoscritte dal Presidente della società in carica. Tale facoltà è valida per tutte le categorie di tesserati.
La dichiarazione di autenticità rimarrà valida anche per le stagioni sportive successive a condizione che:
• il documento di riconoscimento sia in corso di validità;
• il giocatore sia tesserato per la stessa società;
• il Presidente firmatario non sia cambiato.
La validità della copia fotostatica del documento di identità, come sopra certificata, è subordinata al fatto che:
• il documento di identità riprodotto sia integrale (avanti/retro) e completamente leggibile;
• la riproduzione della fotografia del titolare sia tale da permetterne il riconoscimento.
La società che sceglie tale modalità di riconoscimento accetta incondizionatamente che l’Arbitro possa, in ogni
caso di dubbio o incertezza:
• richiedere la presentazione dell’originale del documento o di altro documento di identità;
• ritirare la copia del documento di identità e trasmetterla al Giudice Sportivo competente unitamente al referto.
ATTENZIONE. I documenti e i certificati di identità che scadono in data anteriore alla fine del campionato, mantengono la loro validità ai soli fini federali fino al termine della stagione sportiva.
8.4 ATTIVITÀ AGONISTICA UFFICIALE
L’attività agonistica ufficiale è quella svolta dalle società affiliate e indetta, direttamente o per delega, dal Consiglio Federale (Campionati Nazionali e altre manifestazioni federali, iscritte nei calendari ufficiali della FIR) che abbia, quale caratteristica, la obbligatorietà della partecipazione e l’applicazione della normativa prevista dal Regolamento dell’Attività Sportiva per l’attività sportiva ufficiale.
La FIR indice ed organizza tramite gli Enti ed Organi Federali la seguente attività riservata alle società affiliate:
Campionato Nazionale di Eccellenza maschile e femminile | Assegnazione del titolo di Campione d’Italia Assoluto Retrocessione in Serie A |
Campionato Nazionale Serie A maschile | Assegnazione del titolo di Campione d’Italia Serie A Promozione in Eccellenza Retrocessione in B maschile |
Campionato Nazionale Serie A femminile | Assegnazione del titolo di Campione d’Italia Serie A Promozione in Eccellenza |
Campionato Nazionale Serie B maschile | Promozione in Serie A maschile Retrocessione Serie C maschile |
Campionato Nazionale Serie C maschile | Promozione in Serie B maschile |
Coppa Italia a 7 femminile | Assegnazione Trofeo |
Campionato Nazionale Juniores U18 maschile | Titolo Campione di Italia Juniores |
Campionato Nazionale Juniores U16 maschile | Assegnazione Trofeo Nazionale U16 “Xxxxx Xxxxxxxxx” Trofei Interregionali |
Campionato Interregionale Juniores U16 - U18 femminile | Assegnazione Trofeo |
Juniores U14 maschile e femminile | Tornei e festivals |
Propaganda U12, U10, U8 miste | Tornei e festivals |
Propaganda U6 mista | Festivals a carattere multidisciplinare senza classifica |
Propaganda Prime mete mista | Attività di avviamento sportive, motorie e sociali |
Ai fini regolamentari e disciplinari sono, altresì, parificate all’attività federale ufficiale tutte le attività zonali e
di selezione regionali.
8.4.1 CRITERI DI ATTRIBUZIONE VOTO DI BASE PER ATTIVITÀ GIOVANILE
Voto di base. Ai sensi dell’art. 20 dello Statuto Federale, l’Assemblea Generale ha stabilito che ai fini dell’acquisizione del voto assembleare di base, viene considerata la partecipazione all’attività ufficiale nella seguente misura:
Juniores U14 maschile | minimo 10 festivals o in alternativa 8 festivals + 2 Tornei Ufficiali FIR distribuiti nell’arco di 6 mesi |
Propaganda U12 e U10 | minimo 6 festivals o in alternativa 5 festivals + 1 torneo Ufficiale FIR distribuito nell’arco di 6 mesi |
Propaganda U8 | minimo 6 festivals o in alternativa 5 festivals + 1 torneo Ufficiale FIR distribuiti nell’arco di 6 mesi |
Coppa Italia Seniores femminile a 7 | minimo 5 festivals |
Juniores U18, U16, U14 femminile | minimo 5 festivals validi o, in alternativa, 4 festivals + 1 torneo ufficiale FIR |
Per acquisire il voto di base i festivals devono essere altresì svolti con il numero minimo di giocatori per società previsti dalle circolari federali.
8.4.2 ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’
Le responsabilità per l’organizzazione delle attività sono così distribuite:
Commissione Organizzatrice Gare | • Campionati Nazionali: Eccellenza maschile, Eccellenza femminile, Serie A maschile e Femminile, Serie B maschile, fasi finali Serie C maschile • Fasi nazionali campionati: Serie C maschile, U18 – U16 maschili • Fase nazionale Trofeo Interregionale U16 e U18 femminile |
Comitato Regionale | • Fasi regionali e interregionali del Campionato Nazionale Serie C maschile • Fasi regionali e interregionali Coppa Italia a 7 Seniores femminile • Fasi regionali e interregionali dei Campionati e delle attività Juniores U18, U16 e U14 maschili • Fasi regionali e interregionali Trofeo Interregionale U18 e U16 femminile • Tornei e festivals Propaganda U12, U10, U8 miste • Festivals Propaganda U6 miste • Attività di avviamento sportive, motorie e sociali Propaganda Prime mete miste • Tornei regionali o interregionali, Seniores e Juniores ulteriori alle fasi regionali o interregionali di campionati o trofei federali maschili e/o femminili |
8.5 ISCRIZIONE A CAMPIONATI E FESTIVALS
Le società possono procedere all’iscrizione ai Campionati attraverso la procedura on-line.
Modalità e informazioni per l’utilizzo della procedura on-line sono pubblicate sul sito federale
Requisiti generali per l’iscrizione ai Campionati. Ai sensi dell’art. 3 del regolamento di attività sportiva,
così come integrato da successive decisioni del Consiglio Federale, possono essere iscritti ai campionati
• i soggetti affiliati richiedenti che non hanno pendenze debitorie nei confronti di altri soggetti affiliati, di tesserati o di arbitri, risultanti da lodi arbitrali definitivi o da sentenze definitive, oppure
• soggetti che hanno pendenze debitorie nei confronti della Federazione.
ATTENZIONE: la società a cui è attribuito il diritto di partecipare ad un campionato nazionale a iscrizione limitata con la sua prima squadra, ha la facoltà di rinunciare all’iscrizione al campionato richiedendo contestualmente l’iscrizione ad un campionato di categoria inferiore purché tale facoltà sia esercitata, a pena di decadenza, entro il termine stabilito per l’iscrizione al Campionato. Tale rinuncia non determina la cessazione del vincolo sportivo (art. 4 n.3 del R.O).
8.5.1 SENIORES MASCHILE E FEMMINILE
Ritiri. La società che si ritira dal Campionato oltre il termine ultimo previsto (a partire dal 30esimo giorno successivo a quello fissato per l’iscrizione) è punita ai sensi di quanto previsto dal Regolamento di Giustizia Federale (vedi paragrafo 10 “Sanzioni Accessorie” della presente Circolare Informativa). Le sanzioni sono applicate dal Giudice Sportivo competente, su segnalazione della Commissione Organizzatrice Gare.
Scadenze.
• Le società di Eccellenza maschile e femminile, Serie A maschile e femminile, Serie B entro il 10 luglio della stagione sportiva in corso la società deve iscriversi tramite la procedura on-line.
• Le società di Serie C entro il 31 luglio della stagione sportiva in corso la società deve iscriversi tramite la procedura on-line.
Rinvii. I club partecipanti ai campionati Eccellenza maschile, Eccellenza femminile, Serie A maschile e femminile, Coppa Italia che abbiano atleti/e convocati con le nazionali azzurre per partite internazionali concomitanti ai campionati di categoria, potranno chiedere rinvii delle gare di campionato solo qualora abbiano più di quattro (4) giocatori/giocatrici della stessa squadra convocati con le predette rappresentative nazionali. I rinvii potranno essere accordati anche qualora gli stessi club abbiano più di due (2) giocatori/giocatrici di prima linea convocati con le rappresentative nazionali, per partite internazionali concomitanti ai campionati di categoria.
Dichiarazioni debiti e disciplina di iscrizione al Campionato. I soggetti affiliati, a pena di improcedibilità della domanda di iscrizione, sono tenuti a presentare contestualmente alla domanda di iscrizione ai campionati, allegandola alla stessa:
• una dichiarazione attestante che la società non ha debiti scaduti nei confronti di tesserati tecnici, giocatori o altri soggetti affiliati per obbligazioni sorte nelle stagioni sportive precedenti (“dichiarazione negativa”) redatta sul modello pubblicato sul sito federale xxx.xxxxxxxxx.xx.
• una dichiarazione attestante che la società ha debiti scaduti nei confronti di tesserati tecnici, giocatori o altri soggetti affiliati per obbligazioni sorte nelle stagioni sportive precedenti (“dichiarazione positiva”) redatta sul modello pubblicato sul sito federale xxx.xxxxxxxxx.xx.
Nel caso in cui la dichiarazione fosse positiva rispetto alla esistenza di debiti scaduti nei confronti di tesserati, tecnici, giocatori o altri soggetti affiliati per obbligazioni sorte nelle stagioni sportive precedenti, l’iscrizione al campionato è inammissibile, salvo il deposito di adeguata garanzia bancaria o assicurativa irrevocabile a prima domanda emessa da primario istituto di credito o assicurativo nazionale, escutibile entro i trenta giorni successivi al 30 gennaio della stagione sportiva in corso a copertura dell’importo relativo ai debiti scaduti dichiarati.
Restano impregiudicati i diritti dei creditori di esigere i pagamenti attraverso gli istituti previsti
dell’ordinamento sportivo e statale.
N.B.: La documentazione di cui sopra deve essere presentata solo una volta nel corso della stessa stagione sportiva e, cioè, all’atto della prima iscrizione a campionato (di qualsiasi categoria) effettuata dal soggetto affiliato.
Ulteriori specifiche per società di Eccellenza maschile. Per ciascun soggetto affiliato che si iscrive al Campionato Nazionale di Eccellenza maschile, la FIR accantona la somma di 50.000,00 euro a garanzia delle obbligazioni assunte e/o da assumersi da parte della società nella s.s. 2023/2024, nei confronti di tesserati (tecnici, giocatori, staff societario e sanitario) e di altri soggetti affiliati. Tale somma, accantonata in via cautelativa, sarà dedotta dal contributo annuale che la Federazione eroga ai club di Eccellenza quale quota parte dei proventi distribuiti dalla EPCR alle Unions socie della stessa EPCR. L’accantonamento temporaneamente sottratto alla distribuzione, se non utilizzato da FIR per i fini previsti, sarà integralmente versato alle società al termine della stagione sportiva in corso. Diversamente, l’accantonamento sarà versato alla società inadempiente per la sola quota restante, dedotte le somme utilizzate da FIR per i fini previsti.
8.5.2 COPPA ITALIA A 7 SENIORES FEMMINILE
Il termine per l’iscrizione è fissato al 2 ottobre della stagione sportiva in corso. Eventuali richieste di iscrizione presentate dopo il termine stabilito saranno soggette a valutazione e autorizzazione dell’Area Tecnica.
8.5.3 JUNIORES U18 E U16 MASCHILI
Ritiri. La società che si ritira dal Campionato oltre il termine ultimo previsto (a partire dal 30esimo giorno successivo a quello fissato per l’iscrizione) è punita ai sensi di quanto previsto dal Regolamento di Giustizia Federale. Le sanzioni sono applicate dal Giudice Sportivo competente, su segnalazione della Commissione Organizzatrice Gare.
Requisiti per l’iscrizione.
• Le società che hanno acquisito il diritto a partecipare ai gironi per l’assegnazione del titolo di “Campione d’Italia Juniores” e quelle che intendono partecipare all’attività di qualificazione per gli stessi gironi, dovranno iscriversi, tramite la procedura on-line, tassativamente entro il 10 luglio della stagione sportiva in corso.
• Le restanti società, che parteciperanno al livello Regionale/Interregionale, dovranno iscriversi, tramite la procedura on-line, entro il 6 agosto della stagione sportiva in corso.
8.5.4 JUNIORES U18 E U16 FEMMINILE
Il termine per l’iscrizione è fissato al 2 ottobre della stagione sportiva in corso. Eventuali richieste di iscrizione
presentate dopo il termine stabilito saranno soggette a valutazione e autorizzazione dell’Area Tecnica.
Ritiri. Le eventuali sanzioni da applicarsi in conseguenza di ritiri comunicati oltre il termine sono indicate nel Regolamento di Giustizia Federale.
8.5.5 JUNIORES U14 MASCHILE E FEMMINILE E PROPAGANDA U12, U10, U8, U6 E PRIME METE
Termini e modalità. Le società che svolgono attività U14 – U12 – U10 – U8 – U6 e Prime mete devono iscriversi tramite la procedura on-line prima dell'adesione al festival.
8.6 PARTECIPAZIONE A CAMPIONATI E FESTIVALS
8.6.1 CAMPIONATI SENIORES E JUNIORES U18 E U16 MASCHILI E FEMMINILI
Nei campionati Seniores maschile e femminile, Juniores U18 e U16 maschili, ciascuna gara non può iniziare e non può continuare se una squadra ha un numero inferiore a 14 giocatori/giocatrici italiani od equiparati italiani, a meno che la riduzione di detto numero minimo non sia causata da sanzioni arbitrali (espulsione temporanea o definitiva). I giocatori /giocatrici sostituiti possono essere riutilizzati per mantenere il numero minimo richiesto, fatte salve le regole per l’utilizzo in prima linea.
Nei campionati Juniores U18 e U16 femminile è prevista la formula a 7 giocatrici.
ATTENZIONE: Viene considerato perdente (con il punteggio di 28-0, salvo risultato del campo più favorevole alla società dichiarata vincente e conseguito al verificarsi della riduzione del numero minimo dei giocatori/giocatrici) il soggetto affiliato che nel corso della gara ufficiale non sia in grado di continuarla per l’impossibilità di mantenere in campo 14 giocatori. Al verificarsi di tale circostanza, la partita - fatto salvo quanto previsto in relazione al risultato finale – continua per tutto il tempo regolamentare con l’adeguamento del numero di giocatori/giocatrici di ambo le squadre fino al numero di 12.
Per i soli Campionati regionali di serie C, U18 e U16 maschili - per la Prima Fase qualificazione e per la Seconda Fase limitatamente ai gironi regionali - e per il Campionato di serie A femminile, è consentito disputare la gara adeguando i numeri di entrambe le squadre partecipanti, qualora una squadra (o entrambe) si presenti/no con il numero minimo di 12 - anziché 14 giocatori/giocatrici. In tal caso verrà comminata la sanzione di gara persa senza aggiunta di sanzioni accessorie (né punti di penalizzazione, né sanzioni amministrative).
8.6.2 FRANCHIGIE TERRITORIALI SENIORES (FTS)
Per favorire lo sviluppo strutturato e duraturo del rugby nei vari territori, la Federazione ha sviluppato un nuovo modello di partecipazione ai campionati seniores maschili basato sulla creazione di Franchigie Territoriali Seniores (FTS), costituite da due o più soggetti affiliati presenti nella stessa area geografica (stessa provincia e/o province limitrofe anche se di regione diversa) come da linee guida che seguono:
• La FTS è un progetto territoriale federale messo a punto dalla Federazione per favorire sinergie tra soggetti affiliati dislocati in area geografica limitrofa e volto allo sviluppo rugbistico, quantitativo e qualitativo, dell’area interessata al progetto.
• Il modello FTS non è derogabile.
• Il modello FTS si attiva attraverso la formale adesione di due o più soggetti affiliati che insistono nella stessa area geografica (stessa provincia e/o province limitrofe anche se di regione diversa) comunicato
entro il 20 giugno 2023 al Consiglio Federale che, sussistendone le condizioni e sentito il parere
dell’Area Tecnica Federale, lo approva.
• Il soggetto di nuova affiliazione, all’uopo costituito, purché partecipato dalle aderenti al modello,
acquisisce la funzione di FTS.
• La FTS deve avere una durata minima di cinque anni, pena la mancata approvazione da parte di FIR.
• La costituzione di un modello di FTS autorizza:
o La possibilità della FTS di acquisire i titoli sportivi maturati dalle società che aderiscono alla
stessa.
o L’utilizzo da parte della FTS di tutti i giocatori seniores delle società che alla stessa aderiscono, senza vincolo di tesseramento. I giocatori che al momento del rinnovo del tesseramento non intendono aderire al Progetto possono ricorrere allo svincolo per limitata attività del Club di appartenenza.
• La costituzione di un modello di FTS obbliga:
o Le società aderenti al modello, a rinunciare alla possibilità di partecipare in proprio a qualsiasi
campionato seniores.
o Ogni società aderente al modello, a rimanere nel progetto per le almeno due stagioni sportive consecutive. Solo al termine dei due anni è consentito revocare l’adesione, pena la condizione di perdita del titolo sportivo ceduto in origine e con la sola possibilità di partecipare al primo campionato seniores ad iscrizione libera (Serie C).
• La FTS deve garantire la partecipazione allo stesso numero di campionati seniores a cui partecipavano, separatamente, le società afferenti al momento della costituzione della FTS.
• La partecipazione ai campionati cui la FTS è iscritta prevede la presentazione di liste di giocatori separate per ciascuna squadra iscritta.
• La FTS ha facoltà di iscrivere più squadre a differenti campionati seniores. Per l’Eccellenza, la Serie A e la Serie B è consentita l’iscrizione di una sola squadra per categoria. Per la Serie C, in quanto categoria ad iscrizione libera è consentita l’iscrizione di più squadre, in osservanza delle disposizioni già previste per le squadre cadette.
• La FTS dovrà presentare al Giudice Sportivo Nazionale, 20 giorni prima dell’inizio del primo
campionato, le liste con almeno 30 giocatori per ogni squadra partecipante.
• Ogni lista è associata alla squadra partecipante ad un campionato. Il libero utilizzo dei giocatori tra le differenti liste è consentito solo per i giocatori U21 (nati negli anni 2002/2003/2004/2005/2006 - maggiorenni o autorizzati) con l’indicazione del numero di tessera e la data di nascita.
• È data facoltà alla FTS di modificare, nei periodi che vanno dal 1° al 10 dicembre e dal 20 febbraio al 02 marzo, la lista già depositata, per un massimo di 5 (cinque) giocatori per ognuno dei due periodi, sempre garantendo il numero di 30 giocatori iscritti in ogni lista. I cambiamenti devono essere comunicati al Giudice Sportivo Nazionale.
• Nel caso di scioglimento della FTS, i titoli sportivi originariamente acquisiti dalla FTS ritornano nella disponibilità della FIR
8.6.3 CAMPIONATI U18 E U16 E ATTIVITA’ U14 MASCHILI. SOCIETÀ TUTOR U18 - U16 - U14
Per favorire la sostenibilità dei processi di sviluppo collettivi dei gruppi squadra ed individuali dei singoli giocatori, è confermata anche per la corrente stagione sportiva la progettualità tecnica denominata “Società Tutor U18-U16-U14”.
Dalla corrente stagione sportiva non saranno riconosciute nuove franchigie giovanili. I soggetti a cui è stata autorizzata la progettualità della franchigia giovanile (FTGI) nelle scorse stagioni sportive possono riaffiliarsi (eliminando dalla denominazione la sigla FTG o similari) e svolgere attività sportiva alla stregua degli altri affiliati compresa la possibilità di essere società TUTOR o tutorata.
Regolamento per la realizzazione del progetto tecnico Società Tutor U18-U16 e U14 maschili.
Una società, denominata TUTOR, può accogliere per l’intera stagione sportiva giocatori del biennio U18, U16 e U14 provenienti da un massimo di 4 diverse società, i quali possono giocare nel campionato U18-U16 e attività U14 con la società tutor ma contemporaneamente anche nella propria squadra di provenienza.
Per poter attivare questa opportunità, le società partecipanti al progetto devono inviare all’ Ufficio Tecnico e al Comitato Regionale di appartenenza il progetto tecnico sportivo compilando l’apposito modello pubblicato sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx, entro 20 giorni dalla data d’inizio del campionato previsto per la società tutor.
Tale accordo NON potrà essere variato né integrato durante l’intera stagione sportiva ed una società può avere
un solo accordo con una società TUTOR per ogni singola categoria (U18- U16- U14).
• I giocatori tesserati con la società TUTORATA potranno giocare oltre che con la propria società anche con la società TUTOR, compresi i giocatori rientranti (nati nel 2005), nella categoria di riferimento oggetto della progettazione.
• I giocatori tesserati con la società TUTOR possono giocare nelle squadre della propria società e con la società TUTORATA, nella categoria di riferimento oggetto della progettazione, ad eccezione dei giocatori rientranti (nati nel 2005) che potranno solo ed esclusivamente giocare per la società di tesseramento.
Il tutoraggio dovrà essere effettuato all’interno della regione di appartenenza; eventuali deroghe saranno
valutate dalla Commissione Tecnica Federale in caso di:
• contiguità geografica;
• unica società U18 o U16 o U14 in Regione;
• progetti tecnico-sportivi pregressi.
La richiesta di deroga dovrà giungere contestualmente alla presentazione del progetto da parte della società TUTOR.
Si specifica inoltre che i giocatori vincolati e/o tesserati con una società tutorata, non iscritta direttamente al Campionato di categoria, su richiesta possono trasferirsi in una diversa società sportiva nelle medesime condizioni del trasferimento senza nulla osta per limitata attività del club di appartenenza.
8.6.4 ATTIVITÀ JUNIORES U14 MASCHILE E FEMMINILE
Vedi le indicazioni contenute nel Comunicato federale.
8.6.5 ATTIVITÀ PROPAGANDA U12 MISTE
Vedi le indicazioni contenute nel Comunicato federale.
8.6.6 ATTIVITÀ PROPAGANDA U10, U8, U6 E PRIME METE MISTE
Vedi le indicazioni contenute nel Comunicato federale.
8.6.7 PARTECIPAZIONE DI UNA SOCIETÀ CON DUE SQUADRE ALLO STESSO CAMPIONATO
La società può iscrivere due squadre allo stesso campionato Juniores e Propaganda seguendo, alternativamente - ove sia previsto per la singola categoria - le modalità sottoindicate.
Nei Comitati Regionali in cui l’attività non è organizzata in due o più gironi, le due squadre appartenenti alla
stessa società devono essere inserite in gironi di altri Comitati appartenenti alla stessa area geografica.
PARTECIPAZIONE CON LISTE SEPARATE
La società che intende partecipare ai Campionati U18 e U16 maschili, con due o più squadre dovrà, al momento della iscrizione ai campionati o, al massimo, prima della pubblicazione dei relativi calendari, nel caso abbia presentato successivamente alla iscrizione la relativa richiesta, avere un numero minimo di giocatori come di seguito indicato:
• n. 2 squadre = totale 40 giocatori,
• n. 3 squadre = totale 70 giocatori,
• n. 4 squadre = totale 90 giocatori
e rispettare le norme di partecipazione emanate dal Consiglio Federale così come stabilito dall’art. 20.4 del
Regolamento Sportivo.
Per la categoria U18, nel numero di giocatori previsto per squadra, possono essere compresi i fuori quota (2005).
Prima dell’inizio dell’attività relativa alla categoria, la società deve obbligatoriamente inviare all’Ufficio del Giudice Sportivo competente le liste separate dei giocatori già tesserati che saranno utilizzati nella squadra A e nella squadra B.
Per ogni singola fase dell’attività i giocatori così individuati possono partecipare soltanto alle gare della squadra cui appartengono (A o B), pena l’applicazione delle sanzioni stabilite dal Regolamento di Giustizia FIR. Per tutti i giocatori tesserati successivamente la società deve indicare se saranno utilizzati nella squadra “A” o nella squadra “B”. L’utilizzazione di un giocatore in una delle due squadre equivale all’iscrizione dello stesso nella lista della relativa squadra.
Alle fasi finali, così come determinate dal Consiglio Federale la società può accedere solo con una delle due squadre partecipanti allo stesso Campionato e può utilizzare tutti i giocatori, indipendentemente dalla lista di appartenenza.
Nei Comitati Regionali in cui l’attività è organizzata in due o più gironi, le due squadre appartenenti alla stessa società devono essere inserite in gironi diversi.
PARTECIPAZIONE SENZA LISTE SEPARATE
Campionato U18 e U16 maschili. La Federazione dà alle società l’opportunità di partecipare con due o più squadre all’attività U18 e U16 senza l’obbligo di liste separate. Tale opzione – che si considera irrevocabile – deve essere dichiarata per iscritto al Comitato Regionale competente e all’Ufficio Tecnico FIR prima dell’inizio dell’attività. La società che presenta la richiesta successivamente all’iscrizione, deve soddisfare le seguenti condizioni:
• al momento della richiesta o, al massimo, prima della pubblicazione dei relativi calendari, deve avere un numero minimo di giocatori come riportato al punto 8.6.6.;
• deve schierare inderogabilmente, per ogni singola gara, un numero di giocatori non inferiore a dodici;
• deve essere nella possibilità di iscrivere le due o più squadre in gironi diversi.
In nessun caso un giocatore che ha partecipato a una gara di campionato, anticipata rispetto all’iniziale programmazione, con l’inserimento in lista gara, può partecipare alla gara programmata per l’altra squadra nello stesso turno settimanale, pena la comminatoria delle sanzioni regolamentari.
Le società che partecipano al Campionato con più di una squadra, senza obbligo di liste separate devono accedere alle fasi finali nazionali o interregionali con una sola squadra. Pertanto, tali società - anche se, al termine della regular season, hanno qualificato alla fase successiva del campionato più di una squadra - devono obbligatoriamente accedervi con la squadra con identificativo più basso.
ATTENZIONE. Le società che partecipano con una squadra al girone élite non possono accedere alle fasi interregionali di categoria.
8.7 SOCIETÀ TUTOR FEMMINILI
Le società iscritte alle competizioni regionali possono stipulare accordi tecnico-sportivi con le società che partecipano al Campionato di Eccellenza e di Serie A femminile per la sola categoria Seniores. In forza di tali accordi la società che partecipa al Campionato assume la veste di società Tutor.
Per poter attivare questa opportunità, la società che partecipa alla Coppa Italia deve inviare all’ Ufficio Tecnico e al Comitato Regionale di appartenenza il nome e il numero di codice della società Tutor che partecipa al Campionato di Eccellenza e Serie A Femminile, compilando l’apposito modello pubblicato sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. Tale accordo NON può essere variato durante la stagione sportiva.
La pratica può essere espletata:
• all’atto dell’affiliazione/riaffiliazione;
• in un momento successivo e, comunque, entro e non oltre dieci giorni dall’inizio del Campionato di Eccellenza e di Serie A Femminile;
• alla riapertura del termine, attiva dal 1° al 31 gennaio 2024.
Le giocatrici tesserate con la società tutorata, possono giocare con la società Tutor e non viceversa. Le giocatrici interessate dagli accordi tecnico-sportivi sono dotate di un doppio tesseramento.
Nel corso di una stagione sportiva ogni squadra iscritta alla Coppa Italia può avere una sola società Tutor. Una società partecipante al Campionato di Eccellenza e di Serie A può tutorare più società partecipanti alla Coppa Italia.
Gli accordi devono essere attivati entro e non oltre i dieci giorni precedenti l'inizio del Campionato di Eccellenza e Serie A Femminile. Resta inteso che sono le società contraenti l’accordo a decidere quali e quante giocatrici facciano parte dell’accordo stesso.
Il tutoraggio deve essere effettuato all’interno della regione di appartenenza; eventuali deroghe saranno
valutate dalla Commissione Tecnica Federale.
Le deroghe sono concesse in caso di:
• contiguità geografica;
• nessuna società di Eccellenza e/o Serie A femminile in regione;
• progetti tecnico-sportivi pregressi.
La richiesta di deroga deve giungere contestualmente alla richiesta di tutoraggio, entro e non oltre i dieci giorni
precedenti l’inizio del Campionato di Eccellenza e Serie A Femminile.
8.8 ORGANIZZAZIONE TORNEI PROPAGANDA E TORNEI JUNIORES U14
Le società che intendono organizzare Tornei di Propaganda, ad esclusione delle categorie Propaganda U6 e Prime mete, devono richiedere all’Ufficio Tecnico FIR e al Comitato Regionale di appartenenza, entro il 18 novembre della stagione sportiva in corso, attraverso l’apposita modulistica, l’affidamento dell’organizzazione del Torneo a livello Nazionale/Internazionale e devono attenersi ai seguenti parametri:
Data Torneo | Il torneo non deve svolgersi in concomitanza con incontri già programmati dalla Commissione Organizzatrice Gare della FIR o del Comitato Regionale di appartenenza sullo stesso impianto sul quale si intende svolgere il Torneo. |
Luogo | È necessario indicare l’impianto sul quale si intende svolgere il Torneo. |
Categorie ammesse | È necessario specificare le categorie che prenderanno parte al Torneo. Si ricorda che se è prevista la partecipazione di squadre straniere è obbligatorio il nulla – osta da parte delle Federazioni di appartenenza. L’organizzazione degli incontri dovrà avvenire nel rispetto delle regole di gioco e delle normative vigenti ad esclusione delle categorie Propaganda U6 e Prime mete |
Numero delle squadre | Per essere inseriti nell’ elenco dei Tornei Nazionali il numero minimo, per ogni categoria, non deve essere inferiore a 8 squadre. I Tornei che nella stagione sportiva precedente non hanno raggiunto il numero minimo di squadre previsto per categoria non saranno inseriti nell’elenco dei Tornei della stagione sportiva corrente. I Comitati Regionali sono tenuti ad omologare tramite il sistema AS400 tale attività e a comunicare all’Ufficio Tecnico, al termine della stagione sportiva, l’elenco dei tornei che non hanno soddisfatto i requisiti richiesti. |
Formula e programma Tecnico- organizzativo del Torneo | Le società organizzatrici dei Tornei devono specificare nella richiesta il programma tecnico (formulazione dei gironi, svolgimento delle prime fasi e delle fasi finali ecc.) ed il programma organizzativo del Torneo (contributo da parte delle società partecipanti, se è previsto il pranzo, premiazioni ecc.). A conclusione della manifestazione, la società o il Direttore del Torneo dovrà far pervenire al Comitato Regionale di appartenenza tutti gli atti relativi al Torneo (fogli gara, cartellini segnapunti e relazione del |
Torneo). Il Giudice Sportivo Territoriale espleterà l’omologazione del Torneo e il Comitato Regionale provvederà a comunicare l’avvenuta omologazione al Giudice Sportivo Nazionale ed, eventualmente, ai Comitati Regionali interessati per la partecipazione di società di loro pertinenza. Dopo l’approvazione da parte del Consiglio Federale, la segreteria dell’Ufficio Tecnico provvederà alla pubblicazione del calendario dei Tornei Nazionali nel primo Comunicato Federale utile. Eventuali sovrapposizioni di date nella medesima regione saranno esaminate da FIR per la ricerca di una soluzione condivisa che dia, comunque, priorità ai tornei con più anzianità. La partecipazione a detti Tornei, con le modalità previste dalle normative vigenti, sarà considerata utile ai fini dell’assegnazione del voto di base. |
8.9 ATTIVITÀ NELLA SCUOLA
La Federazione Italiana Rugby supporta i club per la realizzazione delle seguenti progettazioni:
Campionati Studenteschi
• Sensibilizzazione al gioco del Rugby;
• Momenti di competizione/verifica fra classi della stessa scuola aperti alla partecipazione di tutti i ragazzi e le ragazze;
• Costituzione di gruppi/squadra che si allenano e giocano a scuola;
• Partecipazione ai Campionati Studenteschi (la fase provinciale dei Campionati Studenteschi è uno dei momenti di competizione/verifica).
Costituiscono attività ufficiale della Federazione le fasi comunali, provinciali e regionali dei Campionati studenteschi programmate dal Ministero dell’Istruzione o delle Attività Giovanili attraverso le dirigenze regionali
Enti Scolastici (Affiliazione o Riconoscimento della Scuola come Club della FIR):
• Sensibilizzazione al gioco del Rugby;
• Costituzione di gruppi/squadra di nuovi tesserati;
• Partecipazione a momenti di competizione/verifica fra rappresentative di scuole diverse;
• Partecipazione al Campionato Italiano delle Scuole - Fase Regionale e Fase Nazionale;
• Partecipazione all’Attività Ufficiale della FIR programmata dai Comitati Regionali sia in date
infrasettimanali sia nei fine settimana.
Le attività ufficiali (festivals) degli Enti Scolastici sono programmate dai Comitati Regionali FIR sentiti gli Enti Scolastici.
L’attività non ufficiale (momenti di competizione/verifica) verrà programmata dagli Enti Scolastici con il supporto del Responsabile Promozione e Sviluppo del Comitato Regionale.
8.9.1 SOCIETÀ TUTOR SCOLASTICHE
Le società tutor rappresentano l’indispensabile raccordo tra Scuola (enti scolastici) e società di rugby che
abbiano già iscritto una squadra all’attività federale nelle categorie che intendono tutorare.
Le società che non partecipano con proprie squadre ai campionati federali possono instaurare il rapporto di collaborazione (tutoraggio) di due anni con Enti Scolastici.
Regolamento Società Tutor Enti Scolastici.
Gli Enti Scolastici possono stipulare accordi tecnico-sportivi con altre società per le categorie U8, U10, U12, U14, U16. In forza di tali accordi la società sportiva assume la veste di Tutor dell’Ente Scolastico.
Per poter attivare questa opportunità gli Enti Scolastici devono comunicare al Comitato Regionale di appartenenza e alla FIR – Ufficio Tecnico – il nome e il numero di codice della società Tutor che partecipa in proprio all’attività federale e le categorie per cui è stato stipulato l’accordo tecnico-sportivo. Tale accordo non può essere variato durante la stagione sportiva.
I giocatori delle squadre degli Enti Scolastici tutorati sono da ritenersi a tutti gli effetti anche tesserati per la società tutor.
Le squadre degli enti Scolastici tutorati possono partecipare ai campionati.
Tale partecipazione rappresenterà un’ulteriore attività per le società tutor nell’ottemperanza delle normative delle doppie squadre prevista per il campionato al quale si iscrivono. Pertanto, i diritti maturati per tale partecipazione saranno validi per la società tutor.
Nello stesso anno sportivo ogni Ente Scolastico potrà essere tutorato da due diverse società, una per la categoria maschile e l’altra per la categoria femminile. Non ci sono limiti per il numero di Enti Scolastici tutorati da una società. Tale pratica può essere espletata:
• all’atto dell’affiliazione/riaffiliazione;
• in un successivo momento dandone comunicazione al Comitato Regionale di appartenenza.
8.10 OBBLIGATORIETÀ DEI CAMPIONATI
Prendendo atto del termine dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, condizione che aveva determinato l’esonero delle società dallo svolgimento dell’attività obbligatoria (partecipazione e promozione), è disposto il ripristino delle obbligatorietà. Cosa che comunque avverrà con la dovuta gradualità e per la stagione sportiva 2023/2024 limitatamente per le Promozioni, ad eccezione dei Campionati di Eccellenza che prevedono le attività obbligatorie per la partecipazione. Allo stesso tempo sono previste deleghe per l’attività obbligatoria.
Campionato | Tipo di obbligatorietà | Campionati a cui partecipare |
Campionato Nazionale di Eccellenza maschile | Partecipazione | Campionati U18, U16 e Attività U14 |
Campionato Nazionale di Eccellenza femminile | Partecipazione | Attività U14 |
Campionato Nazionale Serie A maschile | Promozione in Eccellenza maschile | Campionati U18, U16 e Attività U14 |
Campionato Nazionale Serie A femminile | Promozione in Eccellenza Femminile | Attività U14 |
Campionato Nazionale Serie B maschile | Promozione in Serie A maschile | Campionati U16 e Attività U14 |
Campionato Nazionale Serie C maschile | Promozione in Serie B maschile | Attività U14 |
Le Società del Campionato di Eccellenza maschile e femminile che non adempiono all’obbligo di partecipazione ai Campionati obbligatori, come previsto dall’art. 29 lett. h) del Regolamento di Giustizia, saranno punite con la sanzione sportiva della penalizzazione di quattro punti in classifica nella stagione sportiva successiva alla violazione per ogni Campionato mancante.
Il mancato adempimento dei Campionati obbligatori previsti per la Promozione al Campionato superiore,
determinerà la revoca della Promozione stessa.
Le attività obbligatorie dovranno essere assolte entro il termine della stagione sportiva.
I gruppi sportivi delle Forze Armate, delle Forze di Polizia, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e le squadre che partecipano ai Progetti Sociali a qualsiasi serie partecipino, non sono tenuti ad assolvere alla partecipazione di alcuna attività obbligatoria.
Ai soli fini della obbligatorietà si considerano valide anche le partite giocate con le società che si sono successivamente ritirate dal campionato.
Ai sensi dell’art. 1 del Regolamento Attività Sportiva è consentita la Delega per lo svolgimento dell’attività U18,
U16 e U14 maschile e femminile.
Ogni società potrà essere delegata da una sola società.
Le società deleganti devono far pervenire alla FIR, al momento dell’iscrizione si Campionati svolti direttamente, inderogabilmente entro il termine del 18 settembre della stagione sportiva in corso per le categorie U18 e U16 ed entro il 31 ottobre della stagione sportiva in corso per la categoria U14, la dichiarazione dei Presidenti delle società o della società delegante e dell’Ente Scolastico delegato, dalla quale risulti l’accordo di delega e la categoria/e cui la delega si riferisce, utilizzando esclusivamente la modulistica federale.
8.11 ATTIVITÀ SQUADRE CADETTE
Facoltà di iscrizione e limiti.
Le società che partecipano al Campionato di Eccellenza, Serie A, Serie B e Serie C maschili hanno la facoltà di iscrivere una seconda squadra Seniores (squadra cadetta) ad un campionato di livello inferiore a quello in cui è iscritta la 1° squadra.
La squadra cadetta non può accedere alle fasi finali promozione del campionato cui partecipa se nel campionato di livello superiore è già presente la sua prima squadra.
In deroga a quanto disposto dall’art. 20 del Regolamento Attività Sportiva, è concessa l’iscrizione di una doppia
squadra (squadra cadetta) in serie C, purché in gironi diversi.
È data, inoltre, facoltà alle affiliate di iscrivere una 2^ squadra cadetta nel rispetto delle norme e dei principi di seguito elencate:
• la società dovrà presentare liste separate per ognuna delle squadre partecipanti comprensive degli U22;
• in caso di iscrizione di due squadre cadette è assolutamente necessario che ognuna delle due squadre cadette sia autonomamente collegata alla prima squadra (serie Eccellenza, Serie A e B);
• la lista della prima squadra dovrà differenziare l’elenco dei giocatori U22, indicando esplicitamente a quale delle due squadre cadette è collegato;
• la libera circolazione degli U22 sarà, quindi, possibile solo tra la lista della prima squadra e quella della lista cadetta collegata;
• in nessun caso sarà possibile la libera circolazione di alcun giocatore tra cadetta 1 e cadetta 2;
• Per quanto non espressamente indicato valgono norme e regolamenti previsti.
Le liste dettagliate dovranno essere inoltrate all’Ufficio del Giudice Sportivo Nazionale tramite mail
ATTENZIONE. La libera circolazione dei giocatori tra la lista della prima squadra e quella della squadra cadetta collegata è consentita ai soli giocatori U22.
Norme di partecipazione.
Le società di Eccellenza, Serie A, Serie B e Serie C, ai fini dell’ammissione di una seconda squadra (Squadra cadetta), dovranno far pervenire all’Ufficio del Giudice Sportivo Nazionale, 10 giorni prima dell’inizio del Campionato a cui partecipa la prima squadra, le due liste separate di almeno 25 tesserati caduna a pena di decadenza della iscrizione al campionato della squadra cadetta.
Ciascuna lista dovrà contenere l’elenco nominativo, in ordine alfabetico, comprensiva di giocatori U22 (nati negli anni 2001/2002/2003/2004/2005 (maggiorenni o autorizzati - per i 2005 al compimento del 17° anno di età) con l’indicazione del numero di tessera e la data di nascita.
Successivamente alla validazione delle liste da parte degli organi competenti (Giudice Sportivo Nazionale) la società potrà integrare le liste indicando obbligatoriamente all’Ufficio del Giudice Sportivo Nazionale i giocatori da utilizzare nella prima o nella seconda squadra. L’utilizzazione di un giocatore in una delle due squadre equivale all’iscrizione dello stesso nella lista della relativa squadra.
Sono categorie di libera circolazione, quelle dei giocatori nati negli anni 2002/2003/2004/2005/2006 (maggiorenni o autorizzati - per i 2006 al compimento del 17° anno di età).
Il giocatore iscritto nella lista della prima squadra, non di libera circolazione ai sensi del precedente n. 2, può essere utilizzato solo nella relativa attività, pena l’applicazione dell’art. 29 Regolamento di Giustizia. Per utilizzazione si intende la iscrizione del giocatore tra i 22/23 della lista gara.
Il giocatore iscritto nella lista della squadra cadetta potrà essere utilizzato nella attività della prima squadra per non più di 4 (quattro) volte dal momento che dalla quinta utilizzazione lo stesso sarà iscritto d’ufficio nella lista della prima squadra e non potrà essere utilizzato nella attività cadetta pena l’applicazione delle sanzioni dell’art. 29 del Regolamento di Giustizia.
Promozioni e retrocessioni.
• Ai fini della promozione alla Serie superiore per tali squadre sono previste le attività obbligatorie come da tabella al punto 8.10
• Nel caso di retrocessione della prima squadra al Campionato cui ha diritto di iscriversi la squadra cadetta, quest’ultima perde la possibilità all’iscrizione e può iscriversi solo al Campionato della categoria immediatamente inferiore. Restano comunque ferme le sanzioni e penalizzazioni maturate.
Per le squadre seniores femminili a 15, al fine di agevolare la partecipazione e consolidare le realtà territoriali che si sono prodigate per lo sviluppo del rugby femminile, le società iscritte al campionato Eccellenza e Serie A femminili, possono iscrivere una seconda squadra e partecipare al campionato di serie A femminile.
La partecipazione della squadra Cadetta femminile iscritta al campionato di serie A F non consente né la partecipazione alle fasi finali né il passaggio al campionato di Eccellenza femminile.
La società che intende avvalersi di questa facoltà, oltre a provvedere all’iscrizione al Campionato nelle forme previste, deve darne comunicazione all’Ufficio Tecnico - Attività Nazionale e presentare all’Ufficio del Giudice Sportivo Nazionale entro i dieci giorni che precedono l’inizio dell’attività, le due liste separata di 40 giocatrici che parteciperanno a dette attività.
ATTENZIONE. Per le norme a carattere generale e quelle di utilizzo delle giocatrici presenti nelle due liste valgono le norme delle squadre Cadette al precedente punto 8.11.1.
9. CAMPIONATI FEDERALI
9.1 CAMPIONATO NAZIONALE DI ECCELLENZA MASCHILE
LA SCHEDA
▪ Affiliazione e iscrizione al campionato: entro il 10 luglio della stagione sportiva in corso.
▪ Termine per il tesseramento giocatori categoria Seniores provenienti da Federazione straniera: 02 marzo della stagione sportiva in corso; nessun termine per il tesseramento di tutti gli altri giocatori.
▪ Termine per il trasferimento: 02 marzo della stagione sportiva in corso.
▪ Doppio tesseramento: tra il 1° dicembre e il 02 marzo della stagione sportiva in corso.
▪ Numero massimo di giocatori stranieri/italiani non eleggibili utilizzabili in ciascuna gara: 4 (quattro)
▪ Illimitato il numero dei comunitari tesserabili.
▪ 18 il numero minimo di giocatori italiani ed equiparati italiani da inserire nella lista gara al fine di poter utilizzare il numero massimo previsto di giocatori stranieri/italiani non eleggibili.
Prescrizioni per la numerazione delle maglie. Ad integrazione di quanto previsto all’art. 7 punto 1 lett. g) del Regolamento Attività Sportiva, la numerazione delle maglie dei giocatori deve essere obbligatoriamente da 1 a 15 per i giocatori che scendono in campo e da 16 a 23 per i giocatori in panchina.
9.2 CAMPIONATO NAZIONALE DI ECCELLENZA FEMMINILE
LA SCHEDA
▪ Affiliazione e iscrizione al campionato: entro il 10 luglio della stagione sportiva in corso.
▪ Termine per tesseramento di giocatori categoria Seniores femminile provenienti da Federazione estera: 02 marzo della stagione sportiva in corso. Nessun termine per il tesseramento di tutti gli altri giocatori
▪ Termine per il trasferimento: 2 marzo della stagione sportiva in corso
▪ Doppio tesseramento: tra il 1° dicembre e il 02 marzo della stagione sportiva in corso
▪ Numero massimo di giocatrici straniere/italiane non eleggibili utilizzabili per ciascuna gara: 2 (due)
▪ Illimitato il numero dei comunitari tesserabili
▪ 18 il numero minimo di giocatrici italiane ed equiparate italiane da inserire nella lista gara al fine di poter utilizzare il numero massimo previsto di giocatrici straniere/italiane non eleggibili.
9.3 CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE A MASCHILE
LA SCHEDA
▪ Affiliazione e iscrizione al campionato: entro il 10 luglio della stagione sportiva in corso.
▪ Termine per tesseramento di giocatori categoria Seniores maschile provenienti da Federazione estera: 02 marzo della stagione sportiva in corso. Nessun termine per il tesseramento di tutti gli altri giocatori
▪ Termine per il trasferimento: 02 marzo della stagione sportiva in corso
▪ Doppio tesseramento: tra il 1° dicembre e il 02 marzo della stagione sportiva in corso
▪ Numero massimo di giocatori stranieri/italiani non eleggibili utilizzabili per ciascuna gara: 2 (due)
▪ Illimitato il numero dei comunitari tesserabili
▪ 18 il numero minimo di giocatori italiani ed equiparati italiani da inserire nella lista gara al fine di poter utilizzare il numero massimo previsto di giocatori stranieri/italiani non eleggibili.
9.4 CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE A FEMMINILE
LA SCHEDA
▪ Affiliazione e iscrizione al campionato: entro il 10 luglio della stagione sportiva in corso.
▪ Termine per tesseramento di giocatrici di categoria Seniores provenienti da Federazione estera: 02 marzo della stagione sportiva in corso. Nessun termine per il tesseramento di tutte le altre giocatrici
▪ Termine per il trasferimento: 02 marzo della stagione sportiva in corso
▪ Doppio tesseramento: tra il 1° dicembre e il 02 marzo della stagione sportiva in corso
▪ Numero massimo di giocatrici straniere/italiane non eleggibili utilizzabili in ciascuna gara: 1 (uno)
▪ Illimitato il numero delle comunitarie tesserabili
▪ 19 il numero minimo di giocatrici italiane ed equiparate italiane da inserire nella lista gara al fine di poter utilizzare il numero massimo previsto di giocatrici straniere/italiane non eleggibili.
9.5 CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE B
LA SCHEDA
▪ Affiliazione e iscrizione al campionato: entro il 10 luglio della stagione sportiva in corso.
▪ Termine per tesseramento di giocatori di categoria Seniores provenienti da Federazione estera: 02 marzo della stagione sportiva in corso. Nessun termine per il tesseramento di tutti gli altri giocatori
▪ Termine per il trasferimento: 02 marzo della stagione sportiva in corso
▪ Doppio tesseramento: tra il 1° dicembre e il 02 marzo della stagione sportiva in corso
▪ Numero massimo complessivo di giocatori stranieri utilizzabili in ciascuna gara: 1 (uno)
▪ Illimitato il numero dei comunitari tesserabili
▪ 19 il numero minimo di giocatori italiani ed equiparati italiani da inserire nella lista gara al fine di poter utilizzare il numero massimo previsto di giocatori stranieri/italiani non eleggibili.
9.6 CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE C
LA SCHEDA
▪ Affiliazione e iscrizione al campionato: entro il 31 luglio della stagione sportiva in corso.
▪ Termine per tesseramento di giocatori di categoria Seniores provenienti da Federazione estera: 02 marzo della stagione sportiva in corso. Nessun termine per il tesseramento di tutti gli altri giocatori.
▪ Termine per il trasferimento: 02 marzo della stagione sportiva in corso.
▪ Doppio tesseramento: tra il 1° dicembre e il 02 marzo della stagione sportiva in corso.
▪ Numero massimo complessivo di giocatori stranieri utilizzabili in ciascuna gara: 1 (uno)
▪ Illimitato il numero dei giocatori comunitari tesserabili.
▪ 19 il numero minimo di giocatori italiani ed equiparati italiani da inserire nella lista gara al fine di poter utilizzare il numero massimo previsto di giocatori stranieri/italiani non eleggibili.
10. SANZIONI ACCESSORIE
10.1 RITIRO ED ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO O MANIFESTAZIONE FEDERALE
Nel caso di ritiro ed esclusione dal campionato o manifestazione federale, si applicano le sanzioni previste dall’art. 29.1 lett. g) del Regolamento di Giustizia per cui la società dichiarata rinunciataria a più di due gare nel medesimo campionato o manifestazione federale, ovvero che si ritiri dagli stessi oltre il 30° giorno successivo alla scadenza del termine previsto per l’iscrizione ai Campionati, è punita con le sanzioni dell’esclusione dal campionato federale e/o dalla manifestazione federale e della pena pecuniaria secondo quanto previsto dallo stesso articolo.
10.2 SANZIONI ACCESSORIE IN CASO DI RINUNCIA A GARE
Per i soli Campionati regionali di serie C, U18 e U16 maschili - per la Prima Fase qualificazione e per la Seconda Fase limitatamente ai gironi regionali- e per il Campionato di serie A femminile è stato deliberato di non considerare rinunciatarie le società che si presentino in campo con il numero minimo di 12 giocatori. Pertanto, tali gare non concorreranno al numero previsto di tre rinunce nel medesimo campionato e/o manifestazione federale che ne determinerebbe l’esclusione.
Il Consiglio Federale, in base a quanto disposto dall’art. 29 del Regolamento di Giustizia, ha stabilito le seguenti sanzioni pecuniarie da applicarsi alla società rinunciataria in caso di rinuncia alla gara programmata. Società partecipanti:
al Campionato di ECCELLENZA maschile | Sanzione pecuniaria di € 3.000,00 maggiorata di € 2.500,00 in caso di rinuncia a gara in trasferta |
al Campionato di ECCELLENZA femminile | Sanzione pecuniaria di € 1.000,00 maggiorata di € 800,00 in caso di rinuncia a gara in trasferta |
al Campionato di SERIE A maschile | Sanzione pecuniaria di € 2.000,00 maggiorata di € 1.500,00 in caso di rinuncia a gara in trasferta |
al Campionato di SERIE A femminile | Sanzione pecuniaria di € 300,00 maggiorata di € 500,00 in caso di rinuncia a gara in trasferta |
alla COPPA ITALIA femminile | Sanzione pecuniaria di € 75,00 maggiorata di € 100,00 in caso di rinuncia a gara in trasferta fuori regione; In deroga a quanto previsto la sanzione pecuniaria di € 75,00 non si applicherà alle squadre partecipanti di Prima Iscrizione |
al Campionato di SERIE B maschile | Sanzione pecuniaria di € 700,00 maggiorata di € 800,00 in caso di rinuncia a gara in trasferta |
al Campionato di SERIE C maschile | Sanzione pecuniaria di € 300,00 maggiorata di € 500,00 in caso di rinuncia a gara in trasferta fuori regione |
al Campionato Juniores U18 maschile | • Élite. Sanzione pecuniaria di € 1.000,00 maggiorata di € 500,00 in caso di rinuncia a gara in trasferta fuori regione; • Regionale. Sanzione pecuniaria di € 150,00 maggiorata di € 500,00 in caso di rinuncia a gara in trasferta fuori regione. |
all’attività Juniores U16 maschile | • Élite. Sanzione pecuniaria di € 150,00 maggiorata di € 500,00 in caso di rinuncia a gara in trasferta fuori regione; • Regionale. Sanzione pecuniaria di € 100,00 maggiorata di € 500,00 in caso di rinuncia a gara in trasferta fuori regione. |
all’attività Juniores U14 maschile e PROPAGANDA U12 | Sanzione pecuniaria di € 75,00 solo nel caso di mancata presentazione della società o rinuncia entro 5 giorni dalla programmazione dell’attività. |
Oltre alle sanzioni di cui sopra, per qualunque categoria, si applicano le seguenti sanzioni suppletive in tutti i casi di gare:
• da e per la Sardegna o la Sicilia ulteriore sanzione pecuniaria di € 2.500,00;
• da e per l’Isola d’Elba, ulteriore sanzione pecuniaria di € 600,00.
Le sanzioni di cui sopra non si applicano se una delle due società partecipante alla gara sia dichiarata rinunciataria per mancanza del numero minimo di 14 o, nei casi previsti, di 12 giocatori verificato nel corso della gara. Restano confermate le sanzioni previste dall’art.29 co.1 lett. e) del Regolamento di Giustizia.
10.3 SANZIONI PER MANCATA APPLICAZIONE PROTOCOLLO HIA
È obbligatorio per le società iscritte al Campionato di Eccellenza maschile prevedere in ogni gara la presenza di un medico competente nell’applicazione del protocollo HIA (procedura prevista da World Rugby e recepita dalla Commissione medica federale al fine di garantire la massima tutela della salute dei giocatori), sia per la squadra ospitata sia per quella ospitante.
Per tale inadempienza sono definite le seguenti sanzioni:
• 1.000,00 € alla prima assenza;
• 3.000,00 € alla seconda assenza;
• 5.000,00 € alla terza assenza e successive.
11. ATTIVITA’ AGONISTICA NON UFFICIALE
Il Regolamento Attività Sportiva (art. 31 e seguenti) indica come “Attività Agonistica non Ufficiale”, tutte le gare che non siano indette dal Consiglio Federale e organizzate da altri Enti od Organi su incarico dello stesso Consiglio Federale. Lo svolgimento di questa attività è subordinato a quello dell’Attività Agonistica Ufficiale.
11.1 ATTIVITÀ INTERNAZIONALE DI CLUB O DI SELEZIONI REGIONALI
Per le gare internazionali con squadre straniere che hanno categorie di tesseramento Juniores e Propaganda diverse da quelle federali, può essere autorizzato l’utilizzo dei giocatori in deroga alle categorie previste dai regolamenti FIR. La differenza di età dei giocatori in campo non può essere superiore a un anno.
Per le categorie Seniores e OLD rimangono validi i limiti di età previsti dalle normative vigenti.
La copertura assicurativa si attiva solo con l’autorizzazione rilasciata dalla FIR per le amichevoli con squadre straniere e con l’autorizzazione rilasciata dal Comitato Regionale competente, per le amichevoli tra squadre italiane.
11.1.1 GARE O TOUR DI SQUADRE ITALIANE ALL’ESTERO
I soggetti affiliati che intendano stipulare accordi sportivo - culturali con club esteri sono obbligati a richiedere preventiva autorizzazione al Consiglio Federale, per il tramite dell’Ufficio Tecnico cui deve essere inviata apposita domanda scritta.
La società italiana partecipante al Tour all’estero deve fare richiesta scritta di partecipazione all’Ufficio Tecnico
almeno 20 giorni prima della gara o del tour, tramite e-mail, specificando:
• data della partenza e del rientro;
• data e luogo dell’incontro/i;
• nome della società organizzatrice straniera e della Federazione straniera di riferimento;
• livello dell’incontro/i (Seniores - ecc.);
• dichiarazione del Presidente della società italiana di essere a conoscenza delle norme emanate in materia dalla World Rugby. In alternativa, la dichiarazione può essere rilasciata avvalendosi dello specifico modulo “Gare – Tour di squadre italiane all’estero” scaricabile dal sito federale alla voce
“modulistica FIR”.
Conformemente alle disposizioni emanate in materia dalla World Rugby, la FIR, esaminata la richiesta e concessa l’autorizzazione, provvede a inviare alla Federazione straniera interessata e alla società richiedente, il nulla-osta al Tour.
11.1.2 GARE O TORNEI NAZIONALI CON PARTECIPAZIONE DI CLUB STRANIERI
La società italiana che organizza e/o partecipa all’incontro o al torneo cui partecipano una o più squadre straniere, deve darne comunicazione all’Ufficio Tecnico almeno 20 giorni prima della data di svolgimento della gara specificando:
• data, orario e luogo dell’incontro o del torneo;
• denominazione esatta del/dei club straniero/i e Federazione straniera di appartenenza;
• livello dell’incontro (Seniores - Juniores ecc.);
• copia del nulla-osta rilasciato dalla Federazione straniera di appartenenza del Club;
• dichiarazione del Presidente della società italiana di essere a conoscenza delle norme emanate in materia dalla World Rugby. In alternativa, la dichiarazione può essere rilasciata avvalendosi dello
specifico modulo “Gare – Tornei in Italia con partecipazione di club stranieri” scaricabile dal sito federale alla pagina “Modulistica FIR”.
La designazione degli arbitri avverrà:
• per le gare di categoria Seniores, a cura della C.O.G.;
• per le gare di categoria Juniores e Propaganda, a cura del Comitato Regionale di riferimento.
Se una società italiana vuole utilizzare in tali incontri un giocatore tesserato per una Federazione straniera, deve richiedere all’Ufficio Tecnico della FIR, almeno 20 giorni prima della gara, di inoltrare alla Federazione straniera con cui il giocatore invitato è tesserato, la domanda di nulla-osta. Nella richiesta di nulla-osta la società deve specificare di essere a conoscenza e di accettare la regolamentazione della World Rugby. Il giocatore extracomunitario dovrà portare con sé copia del nulla-osta che gli è stato rilasciato. In ogni caso la FIR deve ricevere il nulla-osta dalla società italiana organizzatrice o dalla Federazione straniera di appartenenza del giocatore invitato, prima della data dell’incontro.
Il giocatore/giocatrice invitato da un club straniero a partecipare a una gara all’estero deve richiedere alla FIR il nulla-osta allegando alla domanda copia dell’invito ricevuto ed autorizzazione della propria società (da compilare sui fac-simile della World Rugby in lingua inglese).
11.2 ATTIVITÀ NAZIONALE DI CLUB O DI SELEZIONI REGIONALI
Come disposto dall’art. 31 lett. b) del Regolamento dell’Attività Sportiva e allo scopo di consentire la designazione di un Direttore di gara, la società che intende disputare gare o tornei amichevoli cui partecipano solo squadre italiane deve inviare la richiesta di autorizzazione al C.R. territorialmente competente almeno 5 giorni prima della gara.
Disposizioni per lo svolgimento della gara. Le disposizioni per la disputa di gare amichevoli sono le stesse previste per le gare dei campionati ufficiali e, pertanto:
• i giocatori che partecipano devono essere regolarmente tesserati alla data della gara (art. 7 punto 1 lett. f Regolamento dell’Attività Sportiva);
• la società deve disporre di un medico (art. 7 punto 1 lett. d Regolamento dell’Attività Sportiva);
• l’accompagnatore deve presentare regolarmente l’elenco giocatori all’arbitro designato insieme alle
tessere ed ai documenti dei partecipanti (art. 8 punto 1 lett. a Regolamento dell’Attività Sportiva).
Utilizzo di giocatori/giocatrici di altra società. La società che intende utilizzare un giocatore in una gara amichevole sia esso italiano o extracomunitario ma tesserato per altra società, dovrà ottenere dalla stessa specifica autorizzazione che dovrà essere presentata all’arbitro.
11.3 ATTIVITÀ DI BEACH RUGBY
Alla FIR è demandato il compito di promuovere l'attività del Beach Rugby sul territorio nazionale e di organizzare la competizione denominata Trofeo Italiano Beach Rugby.
Partecipazione alle attività. Tutte le squadre che partecipano all'attività di beach rugby devono essere espressione di società regolarmente affiliate alla FIR per la stagione in corso. La attività è regolata, per ogni relativo effetto e per quanto non espressamente previsto, dal Capo III del Regolamento della Attività Sportiva.
Tesseramento. I giocatori maggiorenni partecipanti al Torneo Nazionale Beach Rugby devono essere regolarmente tesserati con la FIR nella categoria Seniores. Gli atleti minorenni possono partecipare in osservanza di quanto previsto al punto 8.2. del Quadro riassuntivo (vigono i limiti di età massima specificati nei Regolamenti Organico e Sanitario della FIR).
Gli atleti Juniores e Propaganda possono partecipare solamente all’attività riservata alle rispettive categorie
di appartenenza.
Tutela sanitaria. Si applica quanto stabilito dalla FIR nella presente Circolare Informativa al capitolo 6.
Tasse di tesseramento. Si veda in proposito quanto previsto al paragrafo 2.1 e al capitolo 14 della presente Circolare Informativa.
Iscrizione ai campionati. Le società potranno procedere all’iscrizione alle singole tappe dei Campionati attraverso la procedura on-line o inviando via e-mail (xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx) gli appositi modelli per la richiesta. Modalità e informazioni approfondite per l’utilizzo della procedura on-line sono pubblicate sul sito federale xxx.xxxxxxxxx.xx
12. ATTIVITÀ NON AGONISTICA
12.1 ATTIVITÀ OLD
La Federazione Italiana Rugby riconosce l’attività “OLD” (o VETERANS) come attività svolta da squadre di giocatori che abbiano compiuto di norma il 42° anno di età; possono partecipare all’attività OLD anche i giocatori che abbiano compiuto almeno 35 anni di età.
L’attività OLD è svolta da squadre appartenenti a società che svolgono attività federale o società appositamente costituite. L’attività OLD non dà diritto a voto.
Lo spirito non competitivo della pratica di tale attività è enfatizzato e riassunto nel motto internazionalmente riconosciuto “Divertimento, Amicizia, Fraternità”(Fun, Friendship, Fraternity).
Affiliazione. Le società che intendono affiliarsi alla Federazione devono attenersi a quanto indicato al capitolo 1 della presente Circolare.
Tesseramento. I giocatori che partecipano all’attività OLD devono essere tesserati alla FIR per tale categoria inviando al Comitato Regionale competente la domanda di tesseramento (Mod.12/OLD debitamente compilato e copia della tessera sanitaria).
Il tesseramento di giocatore della categoria OLD è incompatibile con il tesseramento di giocatore che svolga attività agonistica, ma non è incompatibile con qualunque altro tipo di tesseramento.
Ai sensi del regolamento sanitario é condizione indispensabile per il tesseramento annuale e la partecipazione all'attività non agonistica la presentazione da parte degli interessati del certificato di stato di buona salute di cui al D.M. 28 febbraio 1983. Il Presidente della Società, richiedendo il tesseramento o il rinnovo dello stesso, si assume la responsabilità in ordine al possesso, da parte del giocatore, del prescritto certificato che deve essere conservato presso la società sportiva di appartenenza.
I giocatori, una volta tesserati, tenuto conto dello spirito della attività, possono giocare in squadre diverse.
Regolamento.
Le Regole del gioco sono quelle del “Golden Oldies Rugby” internazionalmente praticato. Sono applicate le
Regole del Gioco IRB per la categoria U19 con le seguenti modifiche:
• La partita ha la durata di 2 tempi di 20 minuti ciascuno con un intervallo di almeno 5 minuti.
• Tutti i giocatori devono essere muniti di un adeguato equipaggiamento ed essere in possesso di scarpe da gioco con tacchetti corti.
• Tutti gli 8 giocatori mischia dovranno rimanere legati finché la palla non sia libera.
• Non è concesso al mediano di mischia di rincorrere la palla intorno alla mischia.
• Durante la mischia non è permesso spingere.
• L’ ingaggio tra le prime linee deve essere effettuato lentamente.
• La squadra in difesa può calciare fuori la palla solo entro la linea dei propri 22 m.
• Durante la rimessa laterale tutti gli 8 giocatori della mischia debbono essere in linea e partecipare alla rimessa. Non sono ammesse rimesse laterali veloci.
• La squadra che segna la meta ha diritto al calcio d’avvio che consegnerà la palla alla squadra
avversaria.
• I cambi e le sostituzioni dei giocatori sono illimitati.
• Le regole del fuori gioco (10 metri) devono essere rigorosamente applicate durante la mischia e la rimessa in gioco laterale.
• Il giocatore portatore di palla deve passarla al massimo dopo 20 metri.
• Tutti i giocatori devono attenersi alle regole del placcaggio secondo i colori dei pantaloncini che vestono i giocatori avversari.
• I capitani delle squadre sono responsabili per il comportamento corretto dei propri giocatori.
• Le regole di gioco possono essere modificate in comune accordo tra i capitani delle squadre. L'arbitro dovrà sempre richiedere ai capitani se intendono introdurre norme o cautele particolari nel gioco.
• Ai fini della applicazione delle regole sul placcaggio, il colore dei pantaloncini è:
o bianco o quello della Società: sino a 60 anni
o rosso: oltre i 60 anni. Il giocatore non può essere placcato e può essere fermato solo abbracciandolo.
o oro: da 65 a 70 anni Il giocatore non può essere placcato e non può essere abbracciato. Il Giocatore può essere fermato ponendosi di fronte allo stesso con le braccia aperte.
o viola: oltre 70 anni . Il giocatore non può essere placcato e non può essere abbracciato nè ostacolato in alcun modo.
Disposizioni per lo svolgimento della gara. La società che intende disputare gare o tornei amichevoli dovrà inviare la richiesta di autorizzazione al C.R. competente territorialmente almeno 5 giorni prima della effettuazione della gara allo scopo di consentire la designazione di un direttore di gara.
Il Capitano o l’Accompagnatore è tenuto a presentare all’arbitro la lista dei giocatori partecipanti alla gara, che deve procedere al loro riconoscimento. Non è necessaria l’iscrizione nella lista del nominativo di un tecnico. Solo per quanto applicabili, tenuto conto della natura non competitiva della attività, si richiamano le norme del R.O. sulla attività agonistica, fatta in ogni caso salva la necessità della presenza di un medico
Sanzioni disciplinari.
Le sanzioni disciplinari sono comminate dall’arbitro e sono fini a se stesse. Il cartellino rosso determina l’impossibilità del giocatore, salva diversa regolamentazione in caso di torneo, di partecipare alla gara in cui è stato espulso ad altre gare programmate nella stessa giornata.
I comportamenti contrari allo spirito di tale attività, amatoriale e non competitiva sono, considerati contrari ai doveri di lealtà e correttezza tra i tesserati e passibili delle sanzioni previste dall’art.20 del Regolamento di Giustizia, fatta salva l’applicazione di altre norme specifiche.
Tutela sanitaria. Ai fini e per gli effetti della legge 9 agosto 2013 n.98 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 per i tesserati di età superiore ai 42 anni, è previsto l'obbligo di certificazione, presso il medico di base o il medico specialista in medicina dello sport, di idoneità alla pratica sportiva non agonistica (saranno i medici a stabilire, dopo anamnesi e visita, se i pazienti necessitano di ulteriori accertamenti come, ad esempio, l'elettrocardiogramma).
I tesserati di età inferiore (da 35 a 42 anni non compiuti) che partecipano all’attività OLD devono, comunque,
munirsi di certificazione medica attestante l’idoneità alla pratica di attività sportiva agonistica.
Seppur non qualificata come attività agonistica ma in considerazione delle sue caratteristiche tecnico-sportive, l’attività OLD effettuata con le regole del gioco a XV e Seven, prevede, per il suo svolgimento, l’obbligo di certificazione medica di idoneità alla pratica dell’attività sportiva agonistica, con la prescritta valutazione integrativa per gli ultraquarantaduenni (ECG sotto sforzo).
Tasse di tesseramento. Si veda in proposito quanto previsto al paragrafo 2.1 e al capitolo 14 della presente Circolare Informativa.
Iscrizione alle attività. Le società potranno procedere all’iscrizione ai Campionati attraverso la procedura on- line o inviando via e-mail (xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx) gli appositi modelli per la richiesta.
12.2 ATTIVITÀ TOUCH RUGBY
Alla FIR è demandato il compito di promuovere, sul territorio nazionale, l'attività del rugby al tocco (touch rugby).
Partecipazione alle attività. Tutte le squadre che partecipano all'attività di rugby al tocco devono essere espressione di società regolarmente affiliate alla FIR per la stagione in corso. La attività è regolata, per quanto non espressamente previsto, dal Capo III del Regolamento della Attività Sportiva e per ogni relativo effetto.
Tesseramento. I giocatori/giocatrici partecipanti alla attività di rugby al tocco, deliberate dal Consiglio Federale, devono essere regolarmente tesserati con la FIR nella categoria giocatori.
Tutela sanitaria. Si applica quanto stabilito dalla FIR nella presente Circolare Informativa al capitolo 6, tenuto conto che il Touch Rugby è classificato come attività sportiva non agonistica.
Tasse di tesseramento. Si veda in proposito quanto previsto al paragrafo 2.1 e al cap.14 della presente Circolare Informativa.
Iscrizione all’attività. Le società potranno procedere all’iscrizione alle gare attraverso la procedura on-line o inviando via e-mail (xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx) gli appositi modelli per la richiesta.
Modalità e informazioni approfondite per l’utilizzo della procedura on-line sono pubblicate sul sito federale
Seppur non qualificata come attività agonistica ma in considerazione delle sue caratteristiche tecnico-sportive, l’attività “Touch Rugby”, limitatamente per i tesserati partecipanti al “Trofeo Italiano Touch Rugby”, prevede, per il suo svolgimento, l’obbligo di certificazione medica di idoneità alla pratica dell’attività sportiva agonistica, con la prescritta valutazione integrativa per gli ultraquarantenni.
12.3 ATTIVITÀ TAG RUGBY
Alla FIR è demandato il compito di promuovere, sul territorio nazionale, l'attività del Tag Rugby.
Partecipazione alle attività. Tutte le squadre che partecipano all'attività di rugby al tocco devono essere espressione di società regolarmente affiliate alla FIR per la stagione in corso. La attività è regolata, per quanto non espressamente previsto, dal Capo III del Regolamento della Attività Sportiva e per ogni relativo effetto.
Tesseramento. I giocatori partecipanti alla attività di Tag Rugby, deliberate dal Consiglio Federale, devono essere regolarmente tesserati con la FIR nella categoria giocatori.
Tutela sanitaria. Si applica quanto stabilito dalla FIR nella presente Circolare Informativa al capitolo 6, tenuto conto che il Tag Rugby è classificato come attività sportiva non agonistica.
Tasse di tesseramento. Si veda in proposito quanto previsto al paragrafo 2.1 e al capitolo 14 della presente Circolare Informativa.
Iscrizione all’attività. Le società potranno procedere all’iscrizione alle gare attraverso la procedura on-line o inviando via e-mail (xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx) gli appositi modelli per la richiesta.
13. RUGBY SOCIALE
Affiliazione. Le società sportive che intendono partecipare alle attività dei progetti sociali FIR possono affiliarsi previo versamento della tassa di affiliazione e, in considerazione dell’attività sportiva e didattica svolta, possono essere iscritte al Registro nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche per il riconoscimento ai fini sportivi.
All’atto della riaffiliazione, le società che intendono proseguire l’attività nell’ambito di quella del Rugby Sociale, dovranno presentare una autocertificazione che attesti il progetto al quale partecipano. La FIR può, comunque, richiedere documentazione attestante l’effettivo svolgimento dell’attività dichiarata.
Registrazione attività. Con apposita modulistica le società dovranno, inoltre, indicare il tipo di attività praticata (es. rugby in carcere, rugby integrato, rugby di integrazione migranti). Sarà cura dell’Ufficio Tecnico Federale effettuare la registrazione di tali attività nel data base informatico, per ora, ai soli fini informativi.
Tesseramento (cfr. anche capitolo 2).
I giocatori partecipanti esclusivamente alle attività di Rugby Sociale riconosciute da FIR devono essere regolarmente tesserati con la FIR nelle apposite categorie giocatori utilizzando la prevista modulistica.
I tesserati delle società che partecipano ai progetti sociali FIR o che sono affiliate in virtù di convenzioni/protocolli non sono soggetti ad alcun vincolo e sono inquadrati come Equiparati Italiani.
I documenti necessari al tesseramento dei giocatori migranti e/o rifugiati, completi di dati identificativi e foto, devono essere rilasciati dall’autorità statale che li ha accolti.
Partecipazione ai campionati federali. Le società partecipanti ai Campionati federali ufficiali con squadre che partecipano ai progetti sociali FIR, potranno partecipare al Campionato federale di serie C senza alcuna limitazione, ferme restando le prescrizioni sanitarie per lo svolgimento dell’attività agonistica.
Le società che partecipano agli altri Campionati federali ufficiali e che intendono inserire nelle rispettive squadre i tesserati che partecipano ai progetti sociali FIR, dovranno farne specifica richiesta alla Commissione Tesseramenti Federale, documentando, per ciascuno di essi, il possesso dei requisiti previsti per la partecipazione a detti Campionati.
Tasse di tesseramento. Le società affiliate che partecipano ai progetti sociali FIR o che sono affiliate in virtù di convenzioni/protocolli sono esentate dal versamento della tassa di tesseramento per i soli tesserati coinvolti nei progetti sociali.
Tutela sanitaria. Si applica quanto stabilito dalla FIR nella presente Circolare Informativa al capitolo 6.
Per le attività di Rugby Integrato e per il Rugby Oltre le sbarre (solo giocatori che non partecipano all’attività agonistica), qualificate attività non agonistiche, è richiesta la produzione di certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica.
14. TASSE FEDERALI
Pagamenti. Tutti i pagamenti relativi alle tasse federali devono essere effettuati a mezzo:
• conto corrente postale n° 69974004
• bonifico cod. IBAN XX00X0000000000000000000000
a favore della Federazione Italiana Xxxxx - Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxx, 00000 ROMA.
Affiliazione e riaffiliazione. La tassa di affiliazione/riaffiliazione attribuisce ai soggetti affiliati i diritti di cui all’art. 6 dello statuto federale. L’entità della tassa è fissata in € 50,00 che i soggetti affiliati devono versare alla FIR unitamente ai documenti richiesti al capitolo 1 della presente Circolare.
Tasse tesseramento. Le tasse di tesseramento che gli affiliati dovranno versare per la corrente stagione sportiva sono stabilite come segue:
• per i tesserati delle categorie da U16 a Seniores incluse
€ 5,00 per ciascun tesserato (giocatore, dirigente, personale di società, etc.).
Nei casi in cui lo stesso soggetto sia tesserato per più di una categoria con la medesima società,
quest’ultima è tenuta al versamento di una sola tassa di tesseramento.
• per i tesserati delle categorie U14 e Propaganda
€ 2,50 per ciascun tesserato giocatore.
Nei casi in cui lo stesso soggetto sia tesserato per più di una categoria con la medesima società,
quest’ultima è tenuta al versamento di una sola tassa di tesseramento.
• per tutti i tesserati, tesseramento SMART-promozionale (vedi art. 2.2.)
€ 1,00 per ciascun tesserato giocatore.
Acconto tasse tesseramento. Tutti i soggetti affiliati sono tenuti a versare, all’atto dell’affiliazione/rinnovo affiliazione, un anticipo della quota dovuta, con riferimento al massimo campionato a cui la società si è iscritta, in misura pari a:
• | € 500,00 | (Eccellenza maschile) |
• | € 300,00 | (Eccellenza femminile e Serie A maschile) |
• | € 200,00 | (Serie B maschile) |
• | € 150,00 | (Serie C maschile) |
• | € 150,00 | (Serie A femminile e Coppa Italia femminile) |
• | € 50,00 | (Propaganda e Juniores maschile e femminile) |
L’anticipo è dovuto esclusivamente in riferimento al campionato cui la società è iscritta con la sua squadra.
Tasse di tesseramento TECNICI ALLENATORI. Per la stagione sportiva sono definite le seguenti tasse di tesseramento:
• Educatori Sviluppo Rugby ESR (anche non allenatori) Gratuito
• Allenatori livello 1 e 2 € 30,00
• Allenatori livello 3 € 50,00
• Allenatori livello 4 € 75,00
• Preparatori Fisici (“adolescenti” e “adulti”) € 30,00
Tasse di tesseramento ARBITRI. Per la stagione sportiva sono definite le seguenti tasse di tesseramento:
• 1° grado e progetto “Rugby oltre le sbarre” Gratuito
• 2° grado, 1° livello € 10,00
• 2° grado, 2° livello € 15,00
• 2° grado, 3° livello € 15,00
• 3° grado € 15,00
• 4° grado € 15,00
• Arbitro fuori ruolo € 15,00
Tasse reclamo. Le tasse per l’accesso ai gradi della giustizia sportiva sono definite come segue:
• Ricorso al Giudice Sportivo Nazionale e Territoriale € 150.00
• Ricorso alla Corte Sportiva d’Appello € 250.00
• Ricorso al Tribunale Federale € 250.00
• Ricorso alla Corte Federale di Appello € 350.00
• Ricorso al Consiglio Federale € 300.00
Contributo funzionale. Il Consiglio federale ha stabilito i seguenti importi a titolo di contributo di
funzionamento per l’accesso ai seguenti procedimenti:
• Ricorso Collegio Arbitrale € 150,00
• Ricorso Commissione Paritetica e di Conciliazione € 250,00
• Copia atti (art. 46 Regolamento di giustizia) € 20,00
Modifiche dati archivio informatico federale8:
• per ogni difformità fino alla terza € 30,00
• per ogni ulteriore difformità € 60,00
8 Il numero di interventi è calcolato in funzione di quelli complessivamente eseguiti nell’arco della stagione sportiva.
15. MARCHIO FEDERALE
15.1 LINEE GUIDA SULLA LICENZA DI UTILIZZO DEL MARCHIO
La Federazione Italiana Rugby (FIR) attraverso le seguenti linee guida intende disciplinare l’utilizzo del logo/marchio al fine di salvaguardarne l’efficacia comunicativa, specificare e demarcarne l’ambito di utilizzo della licenza da parte dei soggetti abilitati, rammentando che l’identificazione degli elementi base dell’immagine e degli elementi grafici del marchio, ponendosi come strumento idoneo per rispondere in maniera chiara ed efficace alle esigenze di natura comunicazionale, trova la sua naturale disposizione all’interno del Corporate Identity Manual, in grado di presentare un’applicazione coerente e coordinata dell’identità visiva federale.
Le linee guida nel seguito specificate consentiranno a tutti i soggetti abilitati di comprendere appieno il valore del logo/marchio FIR in tutte le sue applicazioni e limitazioni, con espressa salvaguardia dell’immagine, della reputazione e del prestigio della Federazione Italiana Rugby.
L’utilizzo del logo/marchio è concesso di diritto ai soggetti nel seguito indicati, limitatamente allo svolgimento di attività di comunicazione istituzionale e ove non abbinata a partner di natura commerciale, in coerenza con la propria missione statutaria, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
• Comitati regionali - Delegazioni regionali/provinciali,
• Associazioni riconosciute dalla FIR o autorizzate con presa d’atto,
• Società Sportive Affiliate.
15.2 AMBITI DI APPLICAZIONE E PROCEDURE
L’utilizzo del Marchio dovrà essere, altresì, oggetto di formale richiesta all’Ufficio Contratti e centro studi legislativi (xxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx) e all’area comunicazione (xxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxx.xx) nei casi di seguito specificati. A titolo esemplificativo ma non esaustivo:
• attività di comunicazione “above the line” attraverso gli strumenti: campagne tv, cinema, stampa, editoria in genere, affissioni;
• attività di comunicazione “below the line” attraverso gli strumenti: direct marketing, promozioni.
Una volta avanzata la richiesta di utilizzo e sottoposta preventivamente la bozza di stampa del materiale riportante il marchio FIR all’Area Comunicazione, la stessa si pronuncerà favorevolmente o meno nel termine perentorio di 7 giorni lavorativi.
15.3 DIVIETI DI UTILIZZO
L’utilizzo del logo/marchio FIR è severamente vietato:
• in caso di riproduzione dello stesso su qualsiasi supporto mediatico senza preventivo controllo e consenso da parte della FIR;
• in caso di rappresentazione grafica non conforme alle disposizioni dettate all’interno della Corporate
Identity Manuale che evidenzi una palese alterazione degli elementi costitutivi del logo/marchio;
• in caso di abbinamento a marchi di fabbrica, logotipi o nomi di impresa commerciale la cui attività sia contraria agli scopi, ai principi statutari veicolati dalla FIR ed alle disposizioni di legge;
• in caso di abbinamento a marchi di fabbrica, logotipi o nomi di impresa commerciale che violino il
vincolo dell’esclusività nel rapporto di sponsorizzazione tra la FIR e i propri partner.
Si precisa inoltre che l’utilizzo del marchio FIR non si intenderà concesso ai richiedenti laddove sia stata avanzata contestuale istanza di rilascio del logotipo da parte del Comitato Regionale.
15.4 DURATA
La licenza di utilizzo del Marchio ha durata temporanea, eccezion fatta per le concessioni “di diritto”. La validità della stessa decorre dalla data di concessione dell’autorizzazione sino al completo espletamento dell’attività per la quale è stata avanzata la richiesta, salvo casi particolari che saranno, di volta in volta, oggetto di vaglio.