CONTRATTO DI PRESTAZIONE SERVIZI
CONTRATTO DI PRESTAZIONE SERVIZI
tra
Merck Serono S.p.A. con sede legale in Xxx Xxxxxxxx, 000, 00000 Xxxx, P. IVA 00880701008, (d’ora innanzi “Merck Serono”) i procuratori Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx.\
e
l’Azienda Ospedaliero - Universitaria (di seguito definita “Azienda”) con sede e domicilio fiscale in Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx, 00, Codice fiscale e Partita I.V.A 02268260904 rappresentata dal Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx in qualità di Commissario
Premesso che:
Merck Serono, è rappresentante locale del titolare AIC del medicinale Erbitux® (cetuximab), prodotto utilizzato in oncologia per la terapia del cancro del colon retto metastatico (CCRm).
La Commissione Europea, a seguito del parere favorevole dell’EMEA, ha autorizzato la nuova indicazione del medicinale nel CCRm nei pazienti con gene KRAS (wild type) non mutato.
La determinazione dello stato del gene KRAS (wild type o mutato) permetterebbe di massimizzare l’appropriatezza terapeutica evitando la eventuale somministrazione di farmaci non efficaci (con esposizione a inutili potenziali rischi di tossicità) e consentendo altresì un risparmio economico per il Sistema Sanitario Nazionale.
In quest’ottica, Merck Serono ha provveduto alla creazione e mantenimento di un sito web XXX.XXXX-XXXXXX.XX, e offre un servizio di Call Center e di gestione logistica delle movimentazioni dei campioni funzionali all’analisi genetica del KRAS Il pronto accesso ai risultati delle suddette determinazioni, tramite il sito web, consente all’oncologo di effettuare la scelta più appropriata per il paziente.
Il Centro è già attivo nelle analisi delle mutazioni del gene KRAS e dispone dell’organizzazione e delle strutture per inserire i risultati delle suddette analisi nel sito web. ( è già attivo nell’ Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari)
- il responsabile dell’inserimento dei dati a sistema si può individuare nel Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxx delle Strutture di Anatomia Patologica dell’Azienda;
- che il competente Comitato Etico dell’Azienda Sanitaria Locale di Sassari ha espresso parere favorevole;
- che l’Azienda con deliberazione n. ………… del ha
autorizzato l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto presso la Struttura di Anatomia Patologica.
Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:
Articolo 1 - Oggetto
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Con il presente contratto l’Azienda si impegna, con le modalità di seguito indicate, ad inserire i risultati dei test KRAS (di seguito “i Dati“) all’interno del sito xxx.xxxx-xxxxxx.xx a seguito dell’esecuzione dell’analisi su campioni di pazienti affetti da cancro del colon retto metastatico: in questo modo renderà più veloce l’accesso al risultato all’oncologo curante e al patologo che ha in custodia il campione biologico.
In ogni caso Merck Serono non avrà accesso ai risultati dei test.
Articolo 2 - Procedure
L’Azienda provvederà ad eseguire l’Analisi molecolare, adoperando tutta la necessaria diligenza, nel rispetto delle leggi vigenti, utilizzando proprie strutture e personale, con propria autonomia organizzativa.
Quando il medico curante appartenente al territorio nazionale ritenga necessario provvedere ad eseguire una determinazione dello stato mutazione del gene KRAS, provvederà ad accedere al sito web XXX.XXXX-XXXXXX.XX per compilare l’apposito formulario di richiesta, provvedendo a far preparare idoneamente, dall’anatompatologo, il campione biologico come prescritto e a far completare lo stesso formulario. Le informazioni raccolte nel formulario sono riportate in Allegato 1. Il Call Center apposito, attivato dalla richiesta,
provvederà a prendere in carico il campione in oggetto e trasferirlo all’Azienda incaricato dell’analisi e scelto in accordo con l’anatomopatologo.
Il Centro si impegna quindi a :
• Inserire i Xxxx nel rispetto dei tempi massimi di cui sopra, fatti salvi i casi di forza maggiore, ivi compresi i casi per i quali è necessario un approfondimento diagnostico di seconda istanza impiegando protocolli alternativi a quello standard;
Qualora il Centro fosse nell’impossibilità di adempiere ai propri obblighi contrattuali dovrà darne idonea comunicazione a Merck Serono con un anticipo non inferiore a giorni 15.
Resta inteso che il Centro farà uso dei Dati immessi nel sito web solo ed esclusivamente per gli scopi descritti nel presente contratto e per nessun’altra finalità.
Il Centro inoltre si obbliga a far osservare le obbligazioni assunte con il presente contratto al proprio personale e ad ogni altro soggetto eventualmente coinvolto nell’attività di cui al presente contratto.
Articolo 3 - Obblighi di Merck Serono
Xxxxx Xxxxxx provvederà, a propria cura e spese:
- Istituire e mantenere, per tutto il periodo di durata del contratto, il sito web XXX.XXXX-XXXXXX.XX ed il Call Center dedicato quale punto di contatto per le richieste di analisi del xxxx XXXX
- alla raccolta del materiale oggetto delle Analisi;
- all’invio di tale materiale al Centro indicato dal medico;
A titolo di corrispettivo, Merck Serono pagherà all’ Azienda Ospedaliero- Univerisitaria di Sassari l’importo di € 100,00 (Euro cento/00) più IVA per ogni inserimento di Dati all’interno del sito XXX.XXXX-XXXXXX.XX.
Il corrispettivo di cui sopra sarà corrisposto con pagamenti mensili sulla base degli inserimenti effettivamente eseguiti all’interno del sito web www.KRAS- XXXXXX.XX
Tutti i pagamenti verranno effettuati da Merck Serono tramite bonifico bancario, dietro ricevimento di fatture/ricevute, conformi alle disposizioni fiscali vigenti, a 60 gg ddffm., presso il Banco di Xxxxxxxx Xx. X. 0
n. c/c: 70188747 Codice ABI: 01015 Codice CAB: 00000 XXXX: IT.75.E.01015.17201.000070188747
Eventuali scostamenti da tale procedura dovranno essere preventivamente autorizzati per iscritto da Xxxxx Xxxxxx.
Al raggiungimento, nel periodo di vigenza del presente contratto e per ogni periodo di rinnovo successivo, del numero di 500 inserimenti da parte del Centro, le Parti concordano di incontrarsi per valutare la prosecuzione dell’accordo o ridefinire i termini dello stesso.
Xxxxx Xxxxxx solleva il Centro da ogni responsabilità per eventuali inosservanze di disposizioni di legge imputabili alla Merck Serono stessa.
Articolo 4 - Informazioni confidenziali
Il Centro riconosce e accetta che tutte le informazioni ricevute in virtù del presente contratto sono Informazioni Confidenziali e possono contenere Dati Sensibili ai sensi della normativa in materia di tutela dei dati personali. A tal proposito il Centro si impegna a gestire tali dati nel pieno rispetto della normativa vigente in materia, adottando tutte le misure idonee ad assicurare la loro segretezza.
Xxxxx Xxxxxx non accederà alle informazioni relative al paziente o al medico curante salvo quelle esplicitate nell’allegato A al presente contratto e che sono necessarie ai fini contrattuali e per la costituzione ed il mantenimento dell’operatività del servizio.
Le informazioni descritte nell’allegato A e immesse nel formulario dal medico curante e dal patologo che ha in carico il campione biologico del paziente potranno essere cambiate con l’accordo delle parti.
Articolo 5 - Durata e risoluzione
La durata del presente contratto decorre dalla sottoscrizione dello stesso e resterà in vigore fino al 31/12/2010.
Il presente contratto non si rinnoverà automaticamente alla scadenza ma potrà essere prorogato con il consenso scritto di entrambe le Parti.
Entrambe le parti potranno recedere dal presente contratto in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all’altra parte con almeno 30 giorni di preavviso. In tal caso Xxxxx Serono corrisponderà al Centro i costi sostenuti per tutte le Analisi eseguite prima della cessazione del contratto.
Le parti si danno reciprocamente atto che, anche in caso di risoluzione anticipata del presente contratto così come dopo la sua scadenza, rimarranno pur sempre validi ed efficaci gli impegni assunti relativamente sia alle Informazioni Confidenziali che quelli relativi all’ultimo comma dell’art. 3.
Articolo 6 - Cessione
In qualunque momento, Xxxxx Xxxxxx potrà cedere il presente contratto o una parte di esso ad altre società che siano in rapporto di controllo diretto o indiretto, attivo o passivo con Merck Serono stessa o a soggetti terzi a condizione che il cessionario accetti espressamente tutte le condizioni e gli obblighi del presente contratto.
Il Centro non potrà cedere il presente contratto senza il preventivo consenso scritto di Xxxxx Xxxxxx, consenso che potrà essere concesso o rifiutato ad insindacabile giudizio di Xxxxx Xxxxxx.
Articolo 7 - Modificazioni
Questo Contratto contiene il testo completo dell’intesa raggiunta dalle Parti. Ogni modifica ed emendamento del presente Contratto deve essere redatto in forma scritta e firmato da un rappresentante di ciascuna Parte.
Articolo 8 - Comunicazioni
Tutte le comunicazioni fra le Parti richieste dal presente Contratto si intendono fatte alla data di ricezione e, se inviate via fax, devono essere seguite da una copia di conferma inviata per posta agli indirizzi indicati:
A Merck Serono:
Merck Serono S.p.A. Xxxxxx xxx Xxxxxxx 0 00000 – Xxxx
Fax 06 70384.823
Att. Marketing Manager X.X Oncologia
Al Centro:
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx
00000 – Xxxxxxx
Articolo 9 - Legge applicabile e foro competente
Il presente Contratto e’ disciplinato dalla legge italiana.
Le Parti concordano di definire amichevolmente ogni vertenza che possa derivare dal presente contratto. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo, qualunque controversia che dovesse derivare dalla interpretazione, esecuzione, risoluzione o validità del presente contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del foro di Sassari.
Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso a cura e spese della Parte che con il proprio comportamento avrà reso necessaria la registrazione.
Elenco allegati:
1. Stampa del formulario come da sito web Redatto in due originali.
Merck Serono S.p.A.
Roma, lì
Azienda Ospedaliero- Universitaria
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
SASSARI, lì
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano espressamente le clausole di cui all’art. 5 – Durata e Risoluzione, all’art. 6 - Cessione e all’art. 9 – Legge applicabile e foro competente, del presente contratto.
Merck Serono S.p.A.
Roma, lì
Azienda Ospedaliero - Universitaria Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
SASSARI, lì
Lo Sperimentatore Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxx
All. 1
Stampa del Formulario per la richiesta delle analisi di mutazione del K-Ras
con evidenziazione delle parti riservate a Merck Serono, Centro, Medico curante