COMUNE DI OTRANTO
XXXXXX XX XXXXXXX
Xxxxxxxxx xx Xxxxx Xxx Xxxxxxxx,0
X.x.x. 00000 -Telefono (0836)- 871315 / Fax (0836) - 801683
- Settore Ambiente - CAPITOLATO D’APPALTO
OGGETTO: SERVIZIO DI RICEZIONE, RICOVERO, MANTENIMENTO, CUSTODIA E ASSISTENZA DEI CANI RANDAGI CATTURATI NEL
TERRITORIO DI OTRANTO – Periodo anni quattro.
Art. 1 - Oggetto
Il Comune di Otranto, ai sensi e per gli effetti del X.X. xx. 0000 xxx 00.00.0000 (Xxxxx Unico Leggi Sanitarie), del D.P.R. nr. 320 dell’8.02.1954 (Regolamento di Polizia Veterinaria), della L. nr. 281 del 14.08.1981 (c.d. legge sul randagismo), del Decreto Ministero della Sanità del 14.10.1996, dell’ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 16/07/2009, della Legge Xxxxxxx Xxxxxx xx. 00/00 e n.26/2006, intende affidare, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla determinazione dirigenziale di aggiudicazione dell’appalto e sottoscrizione del contratto e sino al massimo di anni quattro il Servizio di ricezione, ricovero, mantenimento, custodia e assistenza dei cani randagi catturati nel territorio di Otranto.
L’appalto ha per oggetto la individuazione di soggetti aventi una struttura che abbia i requisiti previsti dalla legge ed una ricezione massima di 200 posti (previsto dalle norme), con almeno n. 180 posti disponibili a disposizione di questa stazione appaltante per il ricovero, custodia e mantenimento giornaliero di cani randagi.
Il servizio di ricovero, custodia e mantenimento in vita comprende anche, come meglio specificato al successivo art. 8 del presente capitolato, le cure sanitarie a mezzo di veterinario convenzionato che la struttura di ricovero dovrà avere.
Sono escluse le spese di apposizione microchips, di sterilizzazione delle femmine ed i costi di trasporto e smaltimento delle carcasse. Tali spese sono a carico del Servizio Veterinario e del Comune proprietario dei cani ricoverati.
Il servizio, da considerare di pubblica utilità, non potrà in nessun caso essere sospeso, nemmeno per cause di forza maggiore o sciopero, pertanto il gestore dovrà dotarsi di un codice di autoregolamentazione per assicurare in ogni caso i servizi minimi essenziali di cui all’art. 7, lettere c,f,g,o.
Art. 2 – Durata dell’appalto
Il servizio avrà durata massima di anni 4 (quattro) con decorrenza dalla data di sottoscrizione di apposito verbale di presa in carico dei cani ma potrà essere risolto anticipatamente o il numero dei cani affidati ridotto, sulla base delle effettive necessità che si determineranno, senza che l’affidatario possa avanzare pretesa alcuna o richiesta d’indennità.
Il contratto scadrà al suo termine, con esonero per le parti dall’obbligo di formalizzare disdetta o preavviso, senza possibilità di rinnovo.
Art. 3 – Corrispettivo dell’appalto e modalità di pagamento.
Il prezzo unitario giornaliero per il mantenimento, ricovero e custodia di ciascun cane posto a base d’asta, è di € 2,00 al giorno per cane, oltre IVA come per legge, per presumibili n. 170 cani ospitati.
Il costo complessivo giornaliero sarà riferito esclusivamente al numero dei cani presenti e affidati all’aggiudicatario sulla base dei criteri del successivo art. 5.
La spesa per il trasferimento (presa in carico) dei cani dalla attuale struttura a quella di destinazione, da effettuarsi nel rispetto delle norme vigenti in tema di trasporto animale e con mezzi idonei abilitati di proprietà del titolare della struttura aggiudicataria o da questi noleggiati, è a carico dell’aggiudicatario.
Il corrispettivo dell’appalto verrà pagato con cadenza mensile posticipata entro 30 giorni dalla presentazione della fattura alla quale l’aggiudicatario dovrà allegare un prospetto dal quale risulti la prestazione resa, il numero dei cani presenti nel periodo, i giorni effettivi di ricovero dei cani in vita e di quelli deceduti o affidati a privati nello stesso periodo, che sarà vistata per regolarità dal Responsabile del Servizio del Comune.
All’uopo si precisa che per il minor numero di cani ricoverati, l’aggiudicatario del servizio nulla potrà pretendere in merito.
Qualora il numero di cani ricoverati dovesse eccedere le n. 170 unità, la ditta aggiudicataria si
impegna a non richiedere alcun corrispettivo per il numero di cani eccedenti limitatamente e sino al raggiungimento di n. 185 cani ricoverati, intendendosi comunque soddisfatta con il corrispettivo dovuto per la custodia e mantenimento delle numero 170 unità previste nel presente bando. Qualora venisse superato il limite di n. 185 cani ricoverati, per ogni cane ricoverato in eccedenza rispetto al limite di 185 verrà riconosciuto il compenso risultante dall’offerta, fermo restando che nessun compenso potrà essere richiesto dal 171° al 185° cane ricoverato.
La spesa di cui al presente appalto è finanziata con fondi comunali, disponibili.
Art. 4 – Revisione prezzi
Non è ammessa la revisione dei prezzi. Il corrispettivo, pertanto, resterà invariato per tutta la durata del contratto.
Art. 5- Procedure e criterio di aggiudicazione
L’appalto sarà aggiudicato con procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m. per appalti di servizi e con aggiudicazione ai sensi dell’art. 83 (criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa) , valutata in base ai seguenti elementi:
Elementi di valutazione | Punteggio massimo |
A) Offerta tecnica | 50 punti |
B) Offerta economica | 50 punti |
A) Offerta tecnica – Qualità del servizio offerto (punteggio max = 50 punti) Vengono fissati i seguenti criteri:
1. Diminuzione dei cani custoditi Totale 25 punti così distribuiti:
- numero di giorni/cane che il concorrente provvederà a diminuire nei vari anni e per tutta la durata dell’appalto rispetto al numero di cani inizialmente affidati in ricovero (presumibilmente n. 170).
Verrà assegnato il punteggio massimo alla ditta che avrà proposto la riduzione del maggior numero di giorni/cane nell’intero periodo di vigenza contrattuale. Il punteggio attribuito alle altre proposte sarà determinato in maniera direttamente proporzionale.
2. Rapporto cani/superficie Totale 25 punti così distribuiti:
- spazio a disposizione di ciascun cane presente alla data del 31/12/2013, in relazione alla superficie complessivamente dedicata alla custodia dei cani nella struttura. Verrà assegnato il punteggio massimo alla struttura che evidenzierà la più ampia superficie a disposizione di ciascun cane. Il punteggio attribuito alle altre proposte sarà determinato in maniera direttamente proporzionale.
B) Offerta economica - (punteggio max = 50 punti)
L’offerta economica, presentata in cifre e lettere, deve essere inferiore all’importo indicato come costo unitario posto a base di gara al punto 4) del presente bando.
All’importo più basso offerto saranno attribuiti punti 50. Alle rimanenti offerte sarà attribuito il punteggio derivante dalla seguente proporzione:
PUNTEGGIO = 50 X Importo più basso offerto
Importo offerto
Saranno escluse le offerte economiche in aumento al prezzo posto a base d’asta e quelle parziali o plurime, condizionate o espresse in modo indeterminato.
Non saranno altresì prese in considerazione offerte riguardanti un numero di posti inferiore a quello minimo richiesto.
In caso di discordanza fra il ribasso percentuale offerto scritto in cifre e quello scritto in lettere, sarà ritenuta valida l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione, ex art. 72 X.X. x. 000/0000.
Xx darà corso all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché validamente prodotta.
In relazione a quanto disposto dall’art. 44 della L.R. n.4/2010, verranno considerate preliminarmente le offerte provenienti da strutture site nella ASL della Provincia di Lecce; solo successivamente, in assenza di disponibilità, si attingerà dalle offerte di strutture site in altre località del territorio regionale.
La graduatoria per l’affidamento del servizio, sarà redatta in ragione del punteggio totale attribuito ad ogni concorrente.
Nella predisposizione della graduatoria, inoltre, in caso di offerte uguali, si procederà mediante sorteggio con l’eccezione della preferenza nell’ordine per quella eventuale struttura che ospiti già cani di questa Amministrazione (in considerazione dell’evitato disagio agli stessi che tale trasferimento comporterebbe) e per gli Enti e le Associazioni iscritti nell’Albo Regionale previsto dall’art.13 della Legge Regione Puglia n.12/1995.
Le offerte hanno validità minima di 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle stesse.
L’Amministrazione ha facoltà di non aggiudicare l’appalto, senza che tanto comporti alcuna pretesa risarcitoria da parte dei concorrenti.
Art. 6 - Requisiti di ammissione e di partecipazione
La prestazione del servizio in parola deve essere svolta in apposita struttura avente la destinazione a rifugi per cani ai sensi delle deliberazioni della Giunta Regionale 28 dicembre 1985,
n. 6082 e 22 luglio 1997, n. 4474, munita della autorizzazione all’espletamento di detto servizio, con posizione localizzata nell’ambito del territorio regionale, con disponibilità complessiva di
massimo n. 200 posti cane e con precedenza, come indicato nell’art. 5 per quella collocata nel territorio della ASL di Lecce.
Alla gara possono partecipare gli Enti e le Associazioni iscritti nell’Albo Regionale previsto ai sensi dell’art. 13 della Legge Xxxxxxx Xxxxxx xx. 00 xxx 0.0.0000, nonché privati che siano proprietari o gestori di rifugi e/o canile ubicati nell’ambito del territorio regionale .
Oltre alla documentazione di rito indicata nel bando di gara, gli interessati dovranno esibire:
a) dichiarazione di dotazione e/o gestione di rifugio e canile ubicato nell’ambito del territorio regionale che abbia una ricezione massima di 200 unità a disposizione di questa stazione appaltante;
b) certificato e/o autorizzazione sanitaria e veterinaria, rilasciata dal Comune dove è ubicato il canile,
ed inoltre,
- per gli enti o associazioni per la protezione degli animali: il relativo certificato dell’iscrizione all’albo regionale previsto dell’art. 13 della L. R. Puglia nr. 12 del 3.4.1995;
- per le imprese di servizi: il certificato di iscrizione alla C.C.I.A. per la categoria di cui al presente appalto alla data di pubblicazione del bando.
Ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente deve possedere, inoltre, i requisiti di ordine generale, di capacità economica-finanziaria, di capacità tecnica indicati nel bando di gara.
Art. 7 - Modalità di svolgimento del servizio
ll soggetto aggiudicatario del servizio di cui al presente bando dovrà assicurare la gestione e buon governo degli animali ospitati nella propria struttura garantendo:
a) il ricovero, mantenimento e cura dei cani nelle migliori condizioni igienico-sanitarie;
b) il rispetto e la tutela della dignità degli animali, assicurando loro la migliore condizione di vita, anche attraverso passeggiate nell’area di gestione;
c) l’alimentazione secondo le tabelle dietetiche veterinarie che dovrà essere comunicata per l’approvazione al competente ufficio Randagismo dell’Amministrazione Comunale ;
d) il prelevamento dal canile sanitario dei cani, entro 48 ore dalla richiesta, per il trasferimento alla struttura di destinazione, da effettuarsi nel rispetto delle norme vigenti in tema di trasporto animale e con mezzi idonei abilitati di proprietà del titolare della struttura aggiudicataria o da questi noleggiati;
e) all’atto del ricovero dell’animale dovrà essere redatto apposito verbale di affidamento ed annotato l’ingresso sul registro di carico e scarico, dovranno, inoltre, essere effettuate n. 2 fotografie e compilare la scheda dell’animale (sulla quale attaccare una delle due foto) contenente:
1. la data di entrata dell’animale nel canile rifugio;
2. il numero della scheda di iscrizione all’Anagrafe Canina (stato segnaletico) che riporta i dati identificativi dell’animale (nome, razza, età, taglia o peso, sesso, colore del mantello, numero microchips, sterilizzazione, ovario isterectomia (per i cani di sesso femminile), altre annotazioni;
3. il numero di individuazione elettronica (microchip) dell’animale;
4. il sesso;
5. indicazione se sottoposta a ovarioisterectomia;
6. il numero del box (se a stabulazione fissa) o recinto (se a stabulazione libera) in cui è ospitato l’animale;
7. numero del libretto sanitario del cane (libretto sanitario internazionale di vaccinazione per cani);
8. la data di uscita con l’indicazione della motivazione (affido, decesso, etc.);
9. il registro di carico e scarico degli animali, su cui annotare tutte le comunicazioni ufficiali previste dalla normativa vigente, sarà costituito da pagine numerate progressivamente ed inamovibili e dovrà essere vidimato a cura dell'Amministrazione Comunale.
f) i boxes destinati ad ospitare i cani devono essere sottoposti a lavaggio e disinfezione giornaliera e a disinfestazione periodica contro i parassiti. Tutto il materiale occorrente è a carico dell’ aggiudicatario;
g) qualora durante il periodo di ricovero i cani fossero colpiti da qualsiasi tipo di infezione sarà cura dell’aggiudicatario provvedere a proprie spese al trattamento sanitario degli animali contagiati, garantendo oltre alle visite del veterinario i farmaci necessari;
h) l’accesso alla struttura delle associazioni animaliste riconosciute in conformità alle vigenti normative della Regione, al fine di favorire l’adozione gratuita dei cani;
i) attività che aumentino l’adottabilità dei cani e l’apertura al pubblico della struttura almeno tre giorni a settimana, di cui uno festivo o pre-festivo, per almeno quattro ore al giorno. L’orario di apertura al pubblico deve essere comunicato al Servizio del Comune preposto e alla ASL locale e deve essere ben visibile tramite apposita cartellonistica all’ingresso della struttura;
j) un medico veterinario professionista, anche convenzionato, quale responsabile sanitario della struttura;
k) piena collaborazione con il Responsabile del Servizio del Comune di Otranto ed il Servizio Veterinario ASL, per le mansioni di loro competenza;
l) la comunicazione entro 24 ore di ogni decesso all’Amministrazione Comunale ed al Servizio Veterinario competente con l’indicazione dello stato segnaletico e il numero di microchip identificativo dell’animale. ll decesso è annotato sul registro di carico e scarico;
m)la comunicazione al Servizio Veterinario competente per territorio di ogni sintomo di
malattia epidemica, nonché ogni altra notizia di particolare rilevanza;
n) di far conoscere, dietro richiesta dell’Amministrazione, formulata anche per le vie brevi, il numero dei cani custoditi al momento;
o) lo stoccaggio in loco, secondo le modalità di legge, dei cani deceduti presso la struttura canile. Lo smaltimento successivo delle carcasse dei cani avverrà con le modalità prescritte dall’ufficio dell’ASL competente. Il trasporto e lo smaltimento delle carcasse avverrà su interessamento e a cura della ditta aggiudicataria presso strutture proposte dalla stessa ed approvate dal Comune sul quale graveranno gli oneri;
p) l’aggiudicatario, in collaborazione con l’E.N.P.A., predisporrà programmi ed iniziative di informazione rivolte all’opinione pubblica ed in particolare alla popolazione scolastica al fine di promuovere un corretto rapporto uomo-animale e di sensibilizzazione verso l’ambiente in merito alla doverosa cura civica dello stesso. Per la predispone di tali programmi saranno sentiti il Comune ed il Servizio Veterinario con i quali si instaurerà una
collaborazione fattiva al fine di porre in essere le esigenze pubbliche e per meglio rendere incisivo il contenuto dei programmi stessi.
Art. 8 - Sistema di rilevazione
Al momento della consegna alla struttura (presa in carico), per ogni cane il Responsabile della struttura, dovrà acquisire la scheda segnaletica compilata a cura del Servizio Veterinario della ASL competente, comprovante l’avvenuta iscrizione all’anagrafe canina e la relativa identificazione a mezzo microchips dell’animale.
Il Responsabile del canile ospitante provvederà in loco alla identificazione dell’animale e alla verifica di corrispondenza del numero rilevato (microchips) sulla scheda segnaletica individuale dell’animale, acquisendo dette schede per essere conservate presso il canile stesso.
Art. 9 - Vigilanza e controlli
L’Amministrazione Comunale, attraverso gli Uffici preposti, si riserva la più ampia facoltà, senza che l’aggiudicatario del servizio possa nulla eccepire, di accedere a suo insindacabile diritto ed in qualsiasi momento alla struttura canile, per effettuare verifiche e controlli sul mantenimento dei requisiti di idoneità della struttura, sullo stato igienico sanitario, secondo quanto previsto da disposizioni legislative in materia di Polizia Veterinaria e di Randagismo Canino, nonché, per il controllo a scadenza periodica o comunque nei casi che lo ritenga opportuno per verificare la presenza numerica dei cani ricoverati.
Per una corretta funzionalità dei controlli l’aggiudicatario del servizio è obbligato a fornire tutta la collaborazione necessaria.
Art. 10 - Affido
Il richiedente l’affido di un cane ricoverato nel canile, prima di ricevere l’animale deve inoltrare, anche tramite il gestore del canile stesso, richiesta di affido al Comune presso l’Ufficio preposto al fine di essere autorizzato al prelievo, previo espletamento delle relative formalità presso il servizio veterinario comunale.
La cessione definitiva dell’animale all’affidato deve essere annotato il giorno stesso nell’apposito registro di carico e scarico e tempestivamente comunicata all’Ufficio Comunale competente, con l’indicazione dello stato segnaletico ed il numero di microchip identificativo.
Art. 11 - Obblighi e Divieti L’aggiudicatario è obbligato a:
a) verificare il numero di identificazione (microchip) al momento di introduzione dell’animale nel canile.
b) assicurare in qualunque momento l’ospitalità per il numero di cani di cui al presente bando per il quale ha dichiarato la disponibilità a favore di questa amministrazione in sede di gara, numero che potrà variare nel corso della durata dell’affidamento del servizio, secondo le esigenze, senza che ciò possa costituire motivo di qualsivoglia indennità. Il numero massimo di cani ospitato nella struttura non potrà mai superare quello previsto dalle vigenti leggi.
c) garantire la limitazione delle nascite mediante anche intervento di sterilizzazione delle femmine ospitate (metodo chirurgico della ovarioistereictomia), di concerto con il servizio veterinario, come previsto dalla Legge quadro n. 281/91 art. 2 – 1° comma, dalla Legge Regionale n. 12/98 art. 5 – 2° comma, dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 9/92 e dalla Delibera di Giunta Regionale n. 7482/96;
d) provvedere alla custodia e all’accudimento dei cani randagi ospitati a mezzo di propri addetti, per i quali si fa obbligo di stipulare ai sensi della legge n. 266/91 idoneo contratto di assicurazione per danni che dovessero subire gli addetti stessi durante lo svolgimento delle attività e per danni a terzi derivanti dalla stesa attività;
e) adeguare in tempi brevi le propria struttura alle eventuali nuove disposizioni di legge che dovessero intervenire in materia di randagismo.
f) rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, nonché a comunicare il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
È fatto assoluto divieto di:
a) trasferire e ricoverare presso altri canili rifugio i cani provenienti da questa amministrazione senza la prescritta autorizzazione;
b) affidare cani a privati senza la prescritta autorizzazione;
c) ospitare cani privati o provenienti da Enti pubblici o privati nei recinti e box destinati al ricovero dei cani del Comune di Otranto;
d) sopprimere gli animali ospitati, fatta eccezione per i casi previsti dall’art 2 – comma 6 della Legge 281/91 e sue modificazioni;
e) mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali ricorrendo a violenze e percosse;
f) mettere gli animali in spazi angusti, privi dell’acqua e del cibo necessario;
g) tenere cani legati a catena;
h) detenere animali in numero maggiore a quello prescritto nella autorizzazione amministrativa e sanitaria.
Art. 12 - Penalità
Qualora si riscontrassero inadempienze imputabili all’aggiudicatario del servizio, questi sarà invitato a porvi rimedio entro il termine che sarà indicato dall’Amministrazione, nel rispetto delle norme contrattuali e degli obblighi previsti per legge.
L’Amministrazione, scaduto detto termine, senza esito, potrà rivalersi nei confronti dell’aggiudicatario del servizio, applicando una penale giornaliera di € 50,00 (cinquanta/00), salvo risoluzione del contratto ove lo ritenesse opportuno.
Art. 13 - Risoluzione del contratto
L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva quale penale, nei seguenti casi :
a) grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
b) sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
c) mancata erogazione dei servizi minimi, come individuati all’art. 1 ultimo comma.
Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l’Appaltatore, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese che il Committente dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.
Il Committente può inoltre recedere dal contratto d’appalto negli ulteriori seguenti casi:
d) per motivi di pubblico interesse;
e) in qualsiasi momento dell’esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal codice civile.
L’Appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa allo stesso soggetto non imputabile, secondo le disposizioni del codice civile (artt. 1218,1256,1463 cod. civ.)
Art. 14 - Cauzioni
Il soggetto partecipante alla gara, all’atto della presentazione dell’offerta, è tenuto a costituire una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo dei servizi a base di gara calcolato sulla base del numero di cani da prendere in carico, per il numero di giorni 365 x 4 anni. L’aggiudicatario, a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali, prima della stipula del contratto, dovrà costituire, nelle forme di legge, una cauzione definitiva pari al 10 % dell’importo di aggiudicazione, incrementabile in funzione dell’offerta ex art. 113 del D.Lgs. nr. 163/2006.
Tale cauzione definitiva dovrà restare vincolata per tutta la durata del contratto e sarà svincolata e restituita all'impresa soltanto dopo la conclusione del rapporto contrattuale e dopo che sarà stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali.
In caso di danno derivante da inadempienze dell’ aggiudicatario, l’Amministrazione ha facoltà di incamerare, in tutto o in parte, il deposito cauzionale, con l’obbligo per il contraente di reintegrarlo o rinnovarlo nel termine di dieci giorni dall’invito, sempre che la Stazione Appaltante non determini la risoluzione del contratto, incamerando definitivamente il deposito stesso.
L’Amministrazione ha facoltà di esercitare i diritti sopra indicati senza aver prima intimato o costituito in mora l’aggiudicatario, benefici ai quali lo stesso rinuncia.
E’ fatto salvo il diritto della Stazione appaltante ad ottenere la rifusione dei danni derivanti dalla risoluzione del rapporto obbligatorio.
L’aggiudicatario che, per qualsiasi motivo, receda dal contratto incorre nella perdita del deposito cauzionale, senza possibilità alcuna di muovere opposizioni o sollevare eccezioni, rimanendo comunque impregiudicato il diritto dell’Amministrazione aggiudicatrice al risarcimento dei maggiori danni che non siano integralmente coperti dal deposito stesso.
Art. 15- Rispetto norme CCNL
La ditta affidataria dovrà assicurare il servizio con proprio personale. Nessun vincolo di subordinazione si intenderà instaurato tra il Comune di Otranto e la ditta affidataria del servizio, né con i dipendenti impiegati dalla stessa addetti ai servizi oggetto della presente.
Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico della ditta affidataria del servizio, la quale ne è sola responsabile, anche in deroga ad eventuali norme che ne disponessero l’obbligo del pagamento e l’onere a carico del Comune o in solido con il Comune, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo.
La ditta affidataria si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi integrativi, in vigore per il tempo e la località in cui si svolge l’appalto.
In caso di inottemperanza agli obblighi di cui sopra, il Comune potrà provvedere direttamente impiegando le somme del canone di appalto o della cauzione, senza che la ditta appaltatrice possa opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni.
Art. 16- Spese di pubblicazione gara e di registrazione contratto
Il contratto sarà redatto nella forma pubblica e sarà registrato secondo le norme vigenti in materia. Le spese di redazione e registrazione del contratto, nonché tutte le spese di pubblicazione degli atti di gara (xxxx XXXX, GUCE, BURP, ecc.) previste dalla normativa in vigore sono a carico della ditta aggiudicataria.
Art. 17 - Risoluzione delle controversie
Per tutte le controversie che dovessero insorgere, relativamente alla osservanza ed alla attuazione delle prescrizioni di cui al presente Capitolato, le parti potranno adire l’Autorità giudiziaria ordinaria il cui Foro competente è quello di Lecce.
Art. 18 - Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si farà esplicito riferimento alle disposizioni di legge ed ai regolamenti vigenti in materia, nonché alle disposizioni del Codice Civile.
Dalla Residenza Municipale, lì 14/06/2014
Il Responsabile del Procedimento Geom. Xxxxxxxx Xxxxx