CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
GAS E ACQUEDOTTI - Aziende municipalizzate
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
per i dipendenti delle imprese di pubblici servizi del gas, dell'acqua e vari
17 NOVEMBRE 1995 (*)
(Decorrenza: 1º gennaio 1995 - Scadenza: 31 dicembre 1998)
La parte economica scadrà il 31 dicembre 1996
rinnovato per la parte economica
18 LUGLIO 1997
(Decorrenza: 1º gennaio 1997 - Scadenza: 31 dicembre 1998)
Parti stipulanti
Federazione italiana imprese pubbliche gas, acqua e varie (FEDERGASACQUA) e
FNLE (CGIL) FLERICA (CISL) UILSP (UIL)
(*) Integrato dall'intesa 26 luglio 1999 sul lavoro interinale e dall'accordo interfederale 12 ottobre 1999 sul lavoro interinale e sul contratto di formazione e lavoro.
N.B.: Per le vicende successive al 31 dicembre 2001 si veda il nuovo contratto unico di settore "GAS-ACQUA".
(I testi degli accordi sono riportati in calce al testo del c.c.n.l.)
Testo del c.c.n.l.
Parte I NORME GENERALI
Capitolo I PREMESSA
Le parti firmatarie del presente c.c.n.l. identificano nei servizi tecnologici a rete e negli altri servizi pubblici gestiti dalle aziende, società ed enti che aderiscono alla FEDERGASACQUA uno strumento essenziale per lo sviluppo economico e civile del Paese.
Le parti dichiarano pertanto che il presente contratto collettivo, concorrendo in maniera determinante a regolare il funzionamento delle imprese erogatrici di servizi essenziali, è stato tra le parti definito e va interpretato con l'intento di agevolare il raggiungimento dei fini istituzionali delle imprese stesse, consistenti nel garantire servizi adeguati in quantità, qualità, costo e sicurezza alle necessità dei cittadini ed alle esigenze dello sviluppo del sistema produttivo; un contesto di corrette relazioni industriali è dunque indispensabile per garantire una prestazione lavorativa efficace e coerente con gli obiettivi di sviluppo anche qualitativo dei servizi gestiti.
Le parti contraenti il presente c.c.n.l. si dichiarano consapevoli che i due principali settori cui esso si applica vivono un momento particolarmente delicato ed importante: in particolare, per motivi illustrati nella Premessa politica, il settore del gas metano e dei connessi servizi energetici deve completare la propria diversificazione ed integrazione ed affrontare in termini nuovi la sfida della sicurezza del servizio; mentre il settore dei servizi idrici è atteso alla prova dell'applicazione della legge n. 36/1994, da cui dovranno conseguire sia un notevole sviluppo dei soggetti imprenditoriali che già operano sia la nascita di soggetti nuovi.
Per quanto riguarda in particolare il settore dei servizi idrici, la FEDERGASACQUA, la
FNLE/CGIL, la FLERICA/CISL e la UILSP/UIL ritengono che nei prossimi anni si debba sviluppare una coerente azione di Governo, che dia impulso all'applicazione della legge n.
36/1994, superando ritardi ed incertezze, per assicurare la realizzazione della riforma dei servizi stessi secondo le linee programmatiche individuate dal legislatore.
Le parti ritengono che solo da una coerente azione a livello centrale e locale possa conseguire, su tutto il territorio nazionale, l'effettiva erogazione di servizi idrici efficaci, continui e sicuri, con livelli qualitativi allineati alle normative europee, da parte di imprese industriali che possano gestire il ciclo integrale dell'acqua in ambiti territoriali ottimali.
Le parti richiamano l'attenzione del Governo, delle regioni e degli enti locali sul fatto che dalla riforma dei servizi idrici possono derivare, in tempi contenuti, notevoli benefici per l'occupazione, sia diretta che indotta, ed in particolare lo sviluppo di professionalità altamente qualificate nelle gestioni che sapranno organizzarsi in maniera efficiente su territori e bacini di utenza sufficientemente ampi.
In termini occupazionali, mentre per il settore del gas si prevede il mantenimento degli attuali livelli, nel settore dell'acqua le stime più prudenti ipotizzano un incremento di circa 24.000 nuovi addetti per la sola gestione, oltre a 20/30.000 occupati nel periodo temporaneo di adeguamento delle strutture; tali incrementi potranno realizzarsi in tempi più o meno accelerati in funzione dell'impulso che Governo centrale e regioni sapranno dare all'attuazione della legge n. 36/1994 (5 anni rappresentano un'ipotesi realistica).
Consapevoli dell'importanza che riveste la materia sopra enunciata, le parti indicano nel sistema tariffario impostato sul "price-cap" lo strumento adeguato per consolidare il miglioramento del livello di qualità e sicurezza dei servizi erogati e per garantire i necessari ritorni finanziari in una fase di investimenti accelerata; tale sistema, unitamente ad un costo del lavoro controllato, rappresenta perciò condizione necessaria per contribuire allo sviluppo del settore.
Una condizione importante perchè lo sviluppo di questi settori si realizzi con caratteristiche di efficienza, a vantaggio della crescita economica del Paese, è il controllo dei costi; ed una condizione essenziale perchè le imprese a partecipazione pubblica locale possano continuare a svolgere in questi settori il ruolo centrale che loro spetta è la competitività dei costi interni rispetto a quelli degli altri soggetti che operano nello stesso "mercato", a parità di standards di qualità del servizio erogato ed in coerenza con le indicazioni delle autorità regolatrici del settore.
Considerata la natura economica ed imprenditoriale dei soggetti gestori, siano essi privati o pubblici, le parti individuano nel presente contratto collettivo di diritto comune lo strumento di regolazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti dei soggetti stessi.
Le parti si impegnano infine ad agevolare con adeguate normative e con provvedimenti che favoriscano il controllo e la graduazione dei costi la trasformazione degli enti pubblici non economici in soggetti imprenditoriali (aziende speciali, consorzi-azienda, società per azioni) ed il passaggio del relativo personale alla disciplina privatistica del rapporto di lavoro ed alla applicazione del presente contratto.
Per quanto concerne il settore energetico, la FEDERGASACQUA, la FNLE/CGIL, la FLERICA/CISL e la UILSP/UIL ritengono che la politica tariffaria e l'imposizione fiscale debbano favorire il miglior utilizzo del metano, specie per le sue positive caratteristiche di impatto ambientale.
Le parti ritengono che debba essere esteso il processo di diversificazione ed integrazione dei servizi energetici, quali la cogenerazione, il teleriscaldamento, la gestione calore; che si debbano ricercare ed attuare interventi in grado di determinare una politica di risparmio energetico e tutela ambientale, nonchè le soluzioni tecniche più adeguate per garantire la sicurezza del servizio; e che debba essere dato particolare impulso ai servizi finalizzati alla sicurezza dell'uso del metano ed all'utilizzazione razionale ed economica delle apparecchiature.
Le parti auspicano pertanto che nel settore si sviluppino i c.d. servizi "post-contatore", coordinati ed incentivati da adeguate iniziative a livello nazionale promosse anche dalle associazioni di categoria, con opportune azioni di sensibilizzazione ed informazione nei confronti dei cittadini utenti.
In relazione alla recente istituzione dell'autorità per la regolazione dei servizi pubblici nel campo energetico, la FEDERGASACQUA, la FNLE/CGIL, la FLERICA/CISL e la UILSP/UIL auspicano che le imprese possano trarre dal nuovo Ente di governo del settore ulteriori stimoli per l'ottimizzazione dell'efficienza interna e della qualità del servizio reso all'utenza, in un quadro tariffario che garantisca alle gestioni efficienti la giusta rimunerazione dei livelli di efficacia e di qualità raggiunti.
Le parti considerano con positivo interesse la recente normativa che promuove l'istituzione delle Carte dei servizi, già sperimentate con successo in molte aziende associate alla FEDERGASACQUA; si impegnano, ciascuna nell'ambito dei propri ruoli e competenze, a favorirne la diffusione ed auspicano che ne possa derivare un migliore rapporto tra gestori dei servizi e utenti, con la corretta percezione dei livelli di qualità raggiunti e con il costante impegno a migliorare il servizio secondo le attese dei fruitori dello stesso.
La FEDERGASACQUA, la FNLE/CGIL, la FLERICA/CISL e la UILSP/UIL auspicano infine una celere conclusione del processo di trasformazione avviato dalla legge n. 142/1990, inteso
come imprenditorializzazione della gestione dei servizi pubblici; guardano con particolare attenzione alle trasformazioni in atto dei gestori pubblici in aziende speciali, consorzi e società per azioni a prevalente capitale pubblico. Considerano quest'ultima una forma giuridica particolarmente idonea a fronte di strutture proprietarie complesse, di particolari esigenze di apertura ai mercati finanziari, di diversificazione ed espansione territoriale dell'attività aziendale; auspicano che possa in questi casi svilupparsi anche l'azionariato diffuso degli utenti e dei dipendenti.
Art. 1
(Livelli di contrattazione)
Richiamati i principi contenuti nel Protocollo Governo-parti sociali 23 luglio 1993, le parti stipulanti si danno atto della suddivisione degli assetti contrattuali tra contrattazione collettiva di livello nazionale e contrattazione di livello aziendale (contrattazione di secondo livello), quest'ultima riguardante materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del c.c.n.l.
Contratto collettivo nazionale
In quest'ambito, il contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina tutti gli elementi del rapporto di lavoro, costituendo fonte di regolamentazione primaria degli aspetti normativi e retributivi.
Tra le materie fondamentali da disciplinarsi a livello nazionale rientrano in particolare:
- l'assetto del sistema dei diritti di informazione e degli strumenti di partecipazione e più in generale delle relazioni industriali e dei diritti sindacali;
- il sistema di classificazione dei lavoratori;
- la durata dell'orario di lavoro;
- la regolamentazione della parte sociale e della previdenza complementare;
- la definizione delle materie ed ambiti della contrattazione aziendale;
- la definizione delle procedure di rinnovo del c.c.n.l. stesso nonchè degli accordi aziendali.
Compete al c.c.n.l. l'individuazione per il livello aziendale dei soggetti abilitati alla conduzione della contrattazione di secondo livello nonchè la predisposizione delle adeguate garanzie procedurali per il rispetto degli ambiti negoziali.
Contrattazione aziendale
Ai sensi del punto 2, Assetti contrattuali, n. 3 del Protocollo Governo-parti sociali 23 luglio 1993, alla contrattazione aziendale viene attribuita la funzione di negoziare, con le modalità ed i criteri previsti dall'art. 43 del presente c.c.n.l., contenuti economici variabili commisurati, secondo criteri da individuare tra le parti, esclusivamente a parametri di produttività/redditività e correlati ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aventi come obiettivo incrementi di produttività e qualità ed altri elementi di competitività nonchè ai risultati legati all'andamento economico dell'azienda.
L'accordo aziendale in attuazione della funzione negoziale di cui sopra viene stipulato dalla Rappresentanza sindacale unitaria (R.S.U.) (1), eventualmente assistita dalle corrispondenti Strutture sindacali territorialmente competenti firmatarie del presente c.c.n.l. ed ha durata quadriennale; allo stesso si perviene secondo le procedure di cui al seguente art. 2, voce Livello aziendale, lett. c), n. 1.
Fermo restando quanto previsto nei due commi precedenti in relazione all'accordo aziendale quadriennale, le parti convengono di demandare ulteriormente alla contrattazione aziendale l'attuazione e/o la specificazione delle discipline previste dal c.c.n.l. - in conformità alle regole espressamente stabilite dal c.c.n.l. medesimo - nelle materie e istituti di seguito indicati:
1. orario di lavoro (art. 23, punto 2, 1º comma; punto 3, commi 3, 6 e 7);
2. servizio di reperibilità (art. 24, comma 4);
3. turni di lavoro (art. 25, punto 1, 2º comma e lett. d);
4. prestazioni oltre il normale orario di lavoro (art. 26, 6º comma);
5. indennità mezzo di trasporto (art. 41, lett. b);
6. indennità di trasferta (art. 41, lett. c);
7. indennità di guida (art. 41, lett. g e ultimi tre commi);
8. indennità agli addetti alla clorazione (art. 41, lett. h e ultimi tre commi);
9. indennità di galleria (art. 41, lett. i);
10. indennità depurazione acque reflue (art. 41, lett. I e ultimi tre commi);
11. indennità per manipolazione e travaso gas (art. 41, lett. m e ultimi tre commi);
12. mense aziendali (art. 42, 1º comma);
13. normative aggiuntive o difformi dal c.c.n.l. derivanti dalla contrattazione aziendale (Protocollo sul riassetto della retribuzione e delle indennità e sulla revisione di istituti contrattuali, punto 2).
Tale ulteriore contrattazione di livello aziendale non può avere ad oggetto materie già
interamente definite nel presente c.c.n.l. e può articolarsi negli istituti e nelle materie previste dal presente c.c.n.l. ed espressamente demandate alla contrattazione di secondo livello.
Le parti individuano nella R.S.U il titolare unico della competenza negoziale di cui ai precedenti due commi e richiamano le procedure di cui al seguente articolo 2, voce Livello aziendale, lett. c), n. 2.
(1) Da qui in poi verrà utilizzato nel testo il solo termine abbreviato R.S.U.
Art. 2
(Procedure di relazioni sindacali)
Le parti, nel riaffermare l'autonomia dell'attività imprenditoriale ed i diversi ruoli e responsabilità delle aziende e delle XX.XX. dei lavoratori, ritengono indispensabile che il complessivo sistema di relazioni sindacali, ispirato alle finalità ed agli indirizzi del Protocollo Governo parti sociali del 23 luglio 1993, si articoli attraverso rapporti periodici a livello nazionale ed aziendale regolati da specifiche procedure.
Tale sistema di relazioni costituisce il presupposto, da una parte, per dare maggiore efficacia al sistema contrattuale e, dall'altra, per favorire il raggiungimento di elevati standards dei servizi pubblici erogati e concorrere a sostenere lo sviluppo economico ed occupazionale attraverso un maggiore efficienza e competitività del sistema delle imprese partecipate dagli enti locali.
Le parti riconoscono pertanto l'opportunità di prevedere specifici momenti di incontro, a livello nazionale tra la FEDERGASACQUA e le XX.XX. nazionali stipulanti il presente c.c.n.l. ed a livello aziendale tra le Direzioni aziendali e loro rappresentanti e le R.S.U, costituite ai sensi dell'accordo nazionale interconfederale CISPE/CGIL-CISL-UIL 29 settembre 1994 e dell'accordo di categoria 23 febbraio 1995 (1), assistite a loro richiesta dalle corrispondenti Strutture sindacali territorialmente competenti firmatarie del presente c.c.n.l.
Tali periodici incontri avvengono con le modalità di seguito definite ed hanno l'obiettivo di realizzare tra le parti, sui diversi temi successivamente specificati, momenti di:
a) informazione, intendendosi con questa voce la trasmissione ed esposizione di documenti, dati, programmi ed iniziative;
b) consultazione, intendendosi con questa voce la discussione preventiva su tematiche di rilievo finalizzata alla conoscenza e valutazione approfondita dei reciproci orientamenti ed opinioni ed alla rivendicazione delle possibili convergenze sui diversi aspetti;
c) contrattazione, intendendosi con questa voce l'attività di negoziazione delle parti su materie di competenza del rispettivo livello per la loro definizione congiunta.
Resta al di fuori delle modalità di rapporto sopra indicate e regolamentate la comunicazione prevista nell'ambito di alcuni articoli del presente contratto, la quale consiste nell'invio da parte dell'azienda alle R.S.U e/o alle corrispondenti strutture territoriali firmatarie del presente c.c.n.l. di una nota scritta contenente dati e notizie su determinati argomenti.
Le parti concordano infine sull'opportunità di inserire la procedura di verifica delle competenze e degli ambiti negoziali aziendali definiti dal c.c.n.l.
1. Livello nazionale
A) Informazione e consultazione
Allo scopo di operare in coerenza con quanto convenuto in sede di concertazione annuale tra Governo e parti sociali, nonchè per sostenere i processi di sviluppo e trasformazione delle aziende, la FEDERGASACQUA e le XX.XX. stipulanti il c.c.n.l. convengono di sviluppare il sistema di relazioni industriali in atto, attivando un flusso informativo periodico che consenta al sindacato nazionale di acquisire un adeguato livello conoscitivo e sviluppare un incisivo ruolo propulsivo e propositivo.
A tal fine, si prevede l'instaurazione di incontri periodici, normalmente annuali o comunque attivabili all'insorgere di rilevanti problemi, di informazione e consultazione, per la verifica dei rispettivi punti di vista e di possibili convergenze, su temi di rilevanza strategica per il settore, specificamente individuati nel seguente articolo 3.
Al fine di garantire una adeguata predisposizione degli incontri annuali, questi si svolgono, per quanto possibile, secondo un calendario di massima che viene definito tra le parti, entro il mese di maggio di ciascun anno.
Gli incontri sono promossi dalla FEDERGASACQUA o richiesti dalle Organizzazioni sindacali e sono preceduti dall'invio della documentazione necessaria in tempi e modalità tali da consentire alle parti di acquisire ulteriori elementi di giudizio e di riscontro al fine di poter esprimere, in sede di incontro, la loro autonoma capacità propositiva e di valutazione; i tempi nei quali deve concludersi la procedura sono oggetto di valutazione tra le parti.
B) Contrattazione
Procedura di rinnovo del c.c.n.l.
1. Le proposte di rinnovo del contratto debbono essere presentate in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza del contratto; le trattative debbono essere iniziate entro 30 gg. dalla notifica delle proposte stesse.
2. In occasione del primo incontro tra le delegazioni trattanti, va definito il percorso del negoziato e si procede alla individuazione dell'onere relativo alle proposte formalizzate.
3. Durante i tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto ovvero per un periodo complessivamente pari a 4 mesi dalla presentazione delle proposte di rinnovo se successiva ai termini di cui al punto 1, le parti non assumono iniziative unilaterali nè procedono ad azioni dirette.
4. La violazione del periodo di raffreddamento come definito al 4º comma del presente articolo comporta come conseguenza a carico della parte che vi ha dato causa, l'anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre la indennità di vacanza contrattuale, secondo quanto previsto dal Protocollo Governo-parti sociali del 23 luglio 1993.
5. Nel mese successivo alla scadenza del contratto, ove sia constatata l'esistenza di gravi difficoltà, viene attuato un resoconto alle parti confederali competenti, le quali sviluppano interventi atti a rimuovere le difficoltà fino all'esaurimento del periodo di raffreddamento.
6. Qualora gli interventi su citati non abbiano effetto positivo, le parti possono attivare congiuntamente le ulteriori iniziative per la definizione della vertenza previste dal Protocollo CISPEL-CGIL/CISL/UIL 20 luglio 1989, Xxxxx xxxxxxxx, punto 1), ultimo comma; in pendenza di tali iniziative le parti non assumono o sospendono iniziative unilaterali nè procedono ad azioni dirette.
7. In relazione a quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, a valere dal futuro rinnovo del presente c.c.n.l. e con riferimento a quanto stabilito relativamente alla procedura per la presentazione delle proposte di rinnovo contrattuale e l'avvio delle trattative nazionali, le parti stipulanti convengono che in caso di mancato accordo, dopo tre mesi dalla data di scadenza del contratto e comunque dopo tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo se successiva, viene corrisposto ai lavoratori dipendenti un elemento provvisorio della retribuzione denominato "indennità di vacanza contrattuale".
L'importo di tale elemento è pari al 30% del tasso di inflazione programmato relativo all'anno in cui ha inizio la vacanza contrattuale, applicato alla somma di retribuzione base ed indennità ex-contingenza.
Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al 50% dell'inflazione programmata relativa all'anno in cui ha inizio la vacanza contrattuale.
Dalla data di decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto nazionale l'indennità cessa di essere erogata.
2. Livello aziendale
Richiamata la piena autonomia di potere decisionale e di responsabilità di gestione degli Organi aziendali nell'ambito delle prerogative di legge e statutarie e la piena autonomia d'azione dei sindacati, le parti, al fine di migliorare il processo delle relazioni industriali, concordano le seguenti procedure per lo sviluppo dei momenti di rapporto in cui si articola il sistema:
a) Informazione
L'azienda trasmette alla R.S.U i documenti ed i dati inerenti gli specifici argomenti oggetto di informazione; su esplicita richiesta della R.S.U. può tenersi un apposito incontro di approfondimento da svolgersi non prima di 7 giorni ed entro 15 giorni dalla trasmissione su citata; l'incontro, ove espletato, costituisce completo adempimento della procedura.
b) Consultazione
L'azienda, trasmette le documentazioni, i dati, le notizie inerenti gli argomenti oggetto di consultazione e fissa un incontro con la R.S.U. da tenersi non prima di 7 giorni dalla data di trasmissione ed entro 10 giorni dalla stessa.
Alla fine dell'incontro la R.S.U. può chiedere un ulteriore incontro di approfondimento con la presenza delle corrispondenti organizzazioni sindacali territorialmente competenti firmatarie del presente c.c.n.l., da tenersi entro i 10 giorni successivi, a completamento dell'impegno alla consultazione.
Nota a verbale
Con riferimento alla procedura di cui alla presente lettera, le parti a livello locale possono
concordare lo svolgimento di un numero di incontri superiore a quello previsto, a condizione che vengano rispettati i limiti temporali complessivi indicati nella presente lettera b).
c) Contrattazione
In relazione agli ambiti ed alle modalità di contrattazione aziendale individuate nel precedente articolo 1, le parti convengono sull'attuazione delle seguenti procedure.
1) Procedura per la contrattazione aziendale quadriennale di cui al Protocollo Governo-parti sociali 23 luglio 1993
Gli accordi aziendali stipulati secondo quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993 hanno durata quadriennale e sono rinnovabili nel rispetto del principio dell'autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del contratto collettivo nazionale.
Le richieste di rinnovo degli accordi aziendali debbono essere presentate in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative due mesi prima della scadenza degli accordi stessi.
La parte (azienda ovvero R.S.U. e corrispondenti Strutture sindacali territorialmente competenti firmatarie del presente c.c.n.l.) che ha ricevuto la proposta di xxxxxxx si impegna ad iniziare la trattativa entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.
La trattativa si sviluppa nei successivi 40 giorni; decorso inutilmente tale termine, le parti attuano le procedure previste dal Protocollo CISPEL 20 luglio 1989, Norme pattizie, punto 3).
Durante i due mesi decorrenti dalla data di presentazione della richiesta di rinnovo e per il mese successivo alla scadenza dell'accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione della richiesta se successiva ai termini di cui al comma 2 del presente punto 1), le parti non possono assumere iniziative unilaterali nè procedere ad azioni dirette.
2) Procedura per la contrattazione aziendale sulle altre materie espressamente rinviate dal c.c.n.l.
L'azienda trasmette le documentazioni, i dati, le notizie alla R.S.U. e fissa un incontro da effettuarsi non prima di 7 e non oltre 15 giorni dalla data di trasmissione.
La trattativa si sviluppa nei successivi 15 giorni, concludendosi comunque entro 30 giorni dall'inizio della procedura.
Xxxxx restando i termini sopra previsti, la procedura può essere attivata anche su richiesta della R.S.U.
Decorso tale termine senza pervenire ad un accordo ed esperite eventuali procedure di conciliazione convenute tra le parti presso livelli regionali superiori e/o sedi istituzionali, le parti stesse debbono ritenersi libere di assumere le iniziative più opportune, nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità per l'esercizio dei rispettivi ruoli.
d) Verifica
Ove, nello svolgimento della contrattazione di secondo livello, sorgano dubbi sulla competenza ed ambito negoziale del livello aziendale, a richiesta di una delle parti, viene attuata la verifica in sede nazionale del competente livello negoziale.
Tale procedura va comunque attuata e conclusa nei tempi previsti dalla rispettiva procedura di contrattazione per l'inizio della trattativa.
(1) Vedi Allegato 2 al presente c.c.n.l.
Art. 3
(Diritti di informazione e consultazione)
Livello nazionale
a) Gli incontri periodici di informazione e consultazione di cui all'art. 2 del presente c.c.n.l. vertono in particolare sui seguenti argomenti:
- ordinamento dei servizi pubblici locali e trasformazioni della aziende previste dalla legislazione vigente;
- sviluppo del nuovo sistema di regolamentazione e controllo (autorità di settore, struttura sistemi tariffari);
- politiche industriali ed assetti settoriali con particolare riferimento alle strategie ed ai livelli di investimento;
- legislazione del lavoro;
- mercato del lavoro e politiche formative;
- dinamica del costo del lavoro e differenziali interni ed esterni al settore con riguardo agli effetti distorcenti sulla concorrenza;
- norme nazionali ed europee che regolamentano i criteri di sicurezza degli impianti e delle reti, per la salvaguardia della integrità fisica dei cittadini utenti e dei lavoratori e normativa
nazionale ed europea in materia di sicurezza e igiene del lavoro e tutela ambientale;
- pari opportunità;
- problematiche relative ai lavoratori portatori di handicap;
- risultanze delle ricerche di settore relative al grado di soddisfazione degli utenti.
I predetti argomenti possono essere esaminati anche all'interno di apposite Commissioni costituite tra le parti allo scopo di favorire ulteriori approfondimenti sui temi trattati.
b) Osservatorio nazionale
1. Al fine di migliorare la conoscenza delle rispettive posizioni sui temi previsti dal sistema di informazione nazionale, le parti convengono sull'opportunità di attivare e sviluppare l'Osservatorio nazionale, costituito con accordo nazionale del 14 gennaio 1994 con l'obiettivo di supportare le diverse fasi dei processi di trasformazione aziendale.
L'Osservatorio rappresenta la sede per promuovere analisi e ricerche su temi congiuntamente definiti i cui risultati costituiscano anche una base di riferimento per le valutazioni delle parti nell'elaborazione delle proprie linee di politica sindacale e contrattuale.
2. L'Osservatorio ha il compito di verificare la rispondenza della normativa contrattuale alle nuove esigenze connesse a nuove configurazioni societarie e allo sviluppo di innovazioni tecnologiche, ed in generale le problematiche connesse ai processi di trasformazione delle aziende ai sensi della legge n. 142/1990 e delle procedure dalla legge n. 428/1990.
Riguardo alla formula della S.p.a. debbono essere approfonditi gli aspetti relativi alle forme di partecipazione dei dipendenti delle aziende al capitale sociale e alle problematiche dell'azionariato diffuso in genere.
Le parti concordano sulla necessità di una legislazione di sostegno allo sviluppo di un azionariato diffuso tra gli utenti nei servizi a rete di pubblica utilità.
L'Osservatorio in aggiunta alle ricerche ed alle analisi sui temi tra le parti concordati può fornire formalmente pareri e proposte sui temi rientranti tra quelli previsti per l'informazione- consultazione annuale, di cui al precedente punto a).
3. In sede di Osservatorio possono essere promossi a cura delle parti specifici incontri con le Associazioni nazionali dei consumatori, nel corso dei quali possono essere esaminate, tra l'altro, le questioni connesse alla Carta dei servizi delle aziende allo scopo di formulare proposte per il miglioramento del servizio erogato.
Livello aziendale
Nel comune intento di accrescere la funzionalità dell'azienda e migliorare nella sicurezza il servizio a favore dell'utenza, con periodicità annuale e con tempificazione coerente con la preparazione degli strumenti di programmazione aziendale, le aziende promuovono la informazione (1) della R.S.U., assistita a sua richiesta dalle corrispondenti Strutture sindacali territorialmente competenti firmatarie del presente c.c.n.l., sui seguenti temi:
- andamento economico e produttivo dell'azienda, con riferimento alle prospettive di sviluppo dei servizi e relativa programmazione ed ai risultati di gestione; in particolare per il servizio idrico, piani di sviluppo previsti dalla legge di riforma del settore;
- volume degli investimenti effettuati e programmi di investimento;
- programmi di significative ristrutturazioni dell'azienda connesse ad acquisizioni e/o scorpori di servizi;
- politiche di decentramento e programmi di appalti di lavori per tipologie, durata ed entità, cautele finalizzate al rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti a tutela dei lavoratori delle ditte appaltatrici; dati statistici sull'esistenza e sulle caratteristiche dei lavori appaltati;
- linee generali di evoluzione dell'organizzazione aziendale e dell'occupazione, anche con riferimento alle procedure di assunzione;
- dinamica del costo del lavoro, anche con riguardo alle quantità globali impegnate nelle politiche retributive aziendali ed al numero dei lavoratori da queste interessati;
- indirizzi strategici in tema di formazione ed addestramento, incluse le notizie sulla attività formativa realizzata nell'anno precedente;
- situazione del personale maschile e femminile ai sensi dell'art. 9 della legge 10 aprile 1991 n. 125 in tema di pari opportunità;
- standard dei servizi da assicurare ai cittadini, con riferimento alla Carta dei servizi.
Con riferimento alle strategie ed ai programmi aziendali oggetto di informazione che hanno diretta incidenza sull'occupazione e sul contenuto delle prestazioni di lavoro del personale, le aziende proseguono l'informazione di cui al 1º comma in termini di consultazione preventiva della R.S.U., con riguardo alle relative motivazioni ed alle conseguenze per i lavoratori, sui seguenti temi:
- programmi di sviluppo occupazionale;
- programmi di mobilità collettiva non temporanea correlati al complesso delle esigenze e degli obiettivi della gestione aziendale, anche relativi ad acquisizioni e/o scorpori di servizi o attuazione di politiche di decentramento;
- programmi aziendali di appalto di lavori di significativa rilevanza economica e/o che abbiano ricadute sull'organizzazione del lavoro e sui livelli occupazionali;
- criteri e metodologie di valutazione individuate dall'azienda per lo sviluppo professionale e la mobilità;
- programmi formativi collettivi di particolare interesse;
- criteri e metodologie generali delle politiche retributive aziendali, aree interessate e previsioni di spesa.
Nell'ambito di tale consultazione si dà corso all'esame a consuntivo dello stato di attuazione dei suddetti programmi aziendali dell'anno trascorso; in particolare per quanto riguarda le politiche retributive e lo sviluppo professionale si da luogo ad un esame dell'attuazione dei criteri oggetto di consultazione preventiva.
In relazione alle caratteristiche dei temi indicati, alla R.S.U. e alle Strutture sindacali territoriali di cui sopra può essere richiesto un impegno alla riservatezza su talune delle notizie e dei dati comunicati dall'azienda.
Le procedure su esposte vanno rinnovate a fronte di significativi cambiamenti dei programmi aziendali o del verificarsi di fatti che incidano in maniera rilevante sull'occupazione o sulla mobilità.
I momenti di rapporto tra le parti di cui ai commi che precedono debbono essere tra loro raccordati operativamente e tempificati attraverso l'unificazione delle diverse procedure, anche al fine di evitare la sommatoria dei relativi tempi.
Per dare caratteristiche di organicità e di efficacia alla discussione, nell'ambito delle procedure indicate dal presente articolo va dato corso, ove possibile, anche alle diverse procedure eventualmente previste in altri articoli contrattuali sulle stesse materie o su materie comunque connesse, fermo restando il raccordo dei tempi come sopra individuato.
Salva l'applicazione delle forme e procedure di interlocuzione sindacale previste dalle disposizioni di legge vigenti in relazione ai processi di trasformazione in società privata di cui all'art. 62 del decreto legislativo n. 29/1993, nelle aziende di maggiori dimensioni tali procedure possono integrarsi anche attraverso la costituzione di osservatori aziendali costituiti da rappresentanti dell'azienda, R.S.U. e corrispondenti Strutture sindacali confederali; in tale sede possono essere esaminati anche gli aspetti relativi alle forme di partecipazione dei dipendenti al capitale sociale e alle problematiche dell'azionariato diffuso degli utenti e cittadini in genere.
(1) L'informazione di cui al presente articolo va considerata preventiva o consuntiva a seconda dei temi.
Art. 4 (Appalti)
In materia di appalti le aziende sono impegnate ad operare nell'osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti con particolare riferimento alla legge n. 1369 del 23 ottobre 1960, alle norme previste in materia di antimafia ed ai diritti dei lavoratori delle imprese appaltatrici in materia di sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 626/1994.
Ferma restando l'attuazione delle procedure di cui al precedente art. 3 e tenendo presente il principio che di norma alle aziende compete svolgere direttamente le attività che fanno parte del loro continuativo ciclo produttivo, il ricorso all'appalto va considerato come fattore integrativo rispetto al sistema delle risorse aziendali; fatto salvo quanto previsto dal 7º comma della premessa politica esso si qualifica quale strumento di flessibilità e snellezza operativa e gestionale, finalizzato al conseguimento di una più razionale ed economica organizzazione, nel pieno rispetto della qualità e sicurezza del servizio.
I lavori appaltati sono seguiti e controllati da personale tecnico dell'azienda di adeguato livello professionale, allo scopo di effettuare i controlli di cui all'art. 1662 cod. civ. e di accertare che lo svolgimento dei lavori stessi proceda secondo i capitolati, nelle condizioni di massima sicurezza stabilite dal contratto ed a regola d'arte.
Le imprese nel ricorrere all'appalto fanno particolare attenzione al mantenimento al proprio interno delle conoscenze ed esperienze professionali acquisite su metodi di lavoro e tecnologie nonchè al rapporto tra servizio, qualità e costi economici.
L'affidamento di lavori a terzi deve comunque consentire ai dipendenti dell'azienda interessati la conoscenza delle tecnologie applicate, con particolare riguardo alle attività connesse con l'innovazione tecnologica e con l'utilizzo di procedure e strumenti innovativi avanzati.
Ai fini enunciati nei tre commi che precedono assumono particolare importanza l'aggiornamento e la formazione professionale a tutti i livelli, come previsto dall'art. 20 del presente c.c.n.l.
Art. 5
(Pari opportunità)
Le parti, nel confermare l'adempimento delle disposizioni di cui alla legge 9 dicembre 1977
n. 903 sulla parità tra uomo e donna, prendono atto della disciplina sulle azioni positive per la realizzazione delle pari opportunità nel lavoro, introdotta, in armonia con le raccomandazioni e risoluzioni comunitarie, dalla legge 10 aprile 1991 n. 125 e degli obblighi che essa pone a carico delle aziende associate alla FEDERGASACQUA, con particolare riferimento al rapporto biennale sulla situazione occupazionale interna di cui all'art. 9 della legge medesima; tale rapporto va trasmesso alle R.S.U. nei termini e con le modalità fissate per decreto ministeriale.
Ferme restando le competenze istituzionali del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento e dei consiglieri di parità nonchè la possibilità per le aziende di promuovere le iniziative previste dall'art. 2 della legge n. 125/1991, in attuazione di quanto previsto dal precedente art. 3, lett. a), 2º comma del presente c.c.n.l., viene istituita una Commissione nazionale mista sul tema dell'occupazione femminile e della realizzazione delle pari opportunità nel settore, che ha il compito di promuovere, anche sulla base dei rapporti biennali di cui al comma precedente, del personale femminile nelle diverse posizioni di lavoro nonchè il monitoraggio sui relativi percorsi formativi e di carriera e sulla eventuale realizzazione nelle aziende di programmi di azioni positive.
La Commissione può provvedere anche ad individuare direttamente progetti di azioni positive da proporre alle aziende associate: a tal fine la Commissione può istituire in via sperimentale a livello territoriale (aziendale e/o pluri-aziendale) Commissioni miste decentrate di pari opportunità delegate alla pubblicazione delle iniziative della Commissione nazionale ed alla promozione concreta di progetti di azioni positive da sottoporre alla Commissione nazionale e/o da presentare alle competenti autorità.
Le aziende sono impegnate a favorire, nelle forme ritenute più opportune, il coinvolgimento dei Rappresentanti dei lavoratori sui temi del lavoro femminile in azienda e sui programmi di azioni positive in corso o in fase di progettazione.
In materia di orario di lavoro, le aziende, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di contratto, possono accedere, anche con priorità, alle richieste di diversificazione e/o flessibilità - anche individuale - di orario e/o di trasformazione a tempo parziale del rapporto di lavoro, presentati dalle lavoratrici per comprovate esigenze familiari.
Nell'ambito delle finalità generali di cui alla legge n. 125/1991, sono considerate mancanze disciplinarmente rilevanti, sanzionabili in relazione alla rispettiva gravità a norma dell'art. 21 del presente c.c.n.l., i comportamenti comunque finalizzati per i quali si accerti il contenuto di lesione della dignità e libertà personale e sessuale delle lavoratrici e dei lavoratori.
Capitolo II
IL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO
Art. 6 (Applicabilità del contratto)
Il presente contratto si applica ai rapporti di lavoro dei dipendenti di aziende speciali, consorzi, altri enti pubblici economici e società di capitale che svolgono i servizi di cui al comma seguente.
Il settore merceologico in cui operano i soggetti di cui sopra è quello dei servizi di distribuzione del gas ed in generale dei servizi energetici a rete, compresa cogenerazione e teleriscaldamento, di distribuzione dell'acqua e gestione integrale del ciclo delle acque (incluse fognature e depurazione), di gestione calore.
Sono inoltre compresi tra i soggetti stessi, in quanto iscritti alla FEDERGASACQUA, le aziende, i consorzi, gli enti e le società che esercitano servizi vari, con riferimento a servizi diversi da quelli sopra indicati e non coincidenti in via esclusiva con i servizi di elettricità, trasporto, igiene urbana, centrali del latte, farmacie, servizi annonari, servizi funerari.
Il presente contratto si applica ai lavoratori addetti ai servizi sopra elencati, ove dipendenti da soggetti che gestiscono anche servizi di trasporto, igiene urbana, centrali del latte, farmacie, servizi annonari, servizi funerari; presso i suddetti soggetti pluriservizio, il presente contratto si applica inoltre ai lavoratori addetti a servizi ed attività comuni ai diversi settori aziendali.
Xxx siano intervenuti accordi collettivi in tal senso, il presente contratto trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori dipendenti dai suddetti soggetti pluriservizio ed addetti a settori merceologici diversi da quelli nei quali il contratto stesso sia già applicabile ai sensi dei commi precedenti.
Nel prosieguo del presente contratto, il termine "azienda" indica tutti i soggetti di cui ai commi che precedono, mentre il termine "lavoratore" o "dipendente" indica i lavoratori di entrambi i sessi (lavoratori e/o lavoratrici).
Nota a verbale
In relazione alla attuale fase di trasformazione ai sensi della L. n. 142/1990 di molti soggetti
pubblici che operano nel settore in cui trova applicazione il presente c.c.n.l., le parti si impegnano a promuovere ogni opportuna azione presso le istanze competenti affinchè la disciplina dei rapporti di lavoro dei diversi soggetti imprenditoriali previsti dalla legge n. 142/1990 sia il più possibile omogenea, pervenendo così anche alla piena armonizzazione delle norme vigenti per i gestori pubblici e privati in materia di rapporti di lavoro, di previdenza, di assicurazioni sociali, ecc.
Art. 7
(Inscindibilità ed incumulabilità del contratto - Successione dei contratti)
Le norme del presente contratto, nelle singole pattuizioni e nel loro complesso, sono correlative ed inscindibili e costituiscono un trattamento complessivamente non cumulabile nè in totale nè in parte con alcun altro trattamento collettivo.
Il presente contratto annulla e sostituisce, dalla data della sua stipulazione, le norme definite ed applicate derivanti dal precedente contratto nazionale ovvero dalla contrattazione collettiva aziendale, ferme restando le deroghe convenute per i singoli istituti (1).
Le parti si danno reciprocamente atto che stipulando il presente contratto non hanno inteso modificare le condizioni più favorevoli acquisite dal lavoratore.
(1) Vedi al punto 2 del Protocollo sul riassetto della retribuzione e delle indennità e sulla revisione di istituti contrattuali; art. 23, punto 2, 6º comma, ecc.
Art. 8
(Decorrenza e durata del contratto)
In applicazione di quanto disposto dal Protocollo Governo-parti sociali 23 luglio 1993, il presente contratto ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte retributiva.
Pertanto, fatte salve le diverse decorrenze specificamente previste per i singoli istituti contrattuali e riportate nel comma successivo, il presente contratto decorre dal 1º gennaio 1995 al 31 dicembre 1998 per la parte normativa; per la parte economica il primo biennio ha vigore fino a tutto il 31 dicembre 1996, mentre il secondo biennio, sempre fatte salve le specifiche decorrenze individuate per i singoli istituti, decorrerà dal 1º gennaio 1997.
I sottoelencati articoli e parte di articoli hanno decorrenza specifica dalle seguenti date:
- dal 1º gennaio 1996
- art. 16 (Norme per area Quadri), punto 1 (compenso sostitutivo dello straordinario); punto 5 (indennità di funzione);
- dal 1º marzo 1996
- art. 57, lett. b, punto 3 (contributo annuo per assistenza sanitaria integrativa).
Il contratto si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne venga data disdetta almeno tre mesi prima della sua scadenza dalla FEDERGASACQUA o dalle Federazioni dei lavoratori FNLE, FLERICA e UILSP.
In caso di disdetta, il presente contratto resterà in vigore fino a che non sia stato sostituito dal successivo contratto nazionale.
Capitolo III
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 9 (Assunzione del personale)
Le assunzioni di nuovo personale sono effettuate in conformità alle norme legislative vigenti in materia di collocamento privato nonchè alle norme previste nel presente contratto (2).
Ferma restando l'attuazione della procedura di cui al precedente art. 3, l'azienda provvede a fornire alla R.S.U. comunicazione semestrale sul totale delle assunzioni effettuate nel periodo, specificandone la tipologia.
L'aspirante all'assunzione deve sottoporsi a visita medica presso un ente pubblico o un Istituto specializzato di diritto pubblico, per l'accertamento della sua sana costituzione fisica e dell'idoneità specifica al lavoro cui deve essere adibita.
L'assunzione viene comunicata al lavoratore con lettera nella quale devono essere specificati:
a) data di inizio del rapporto di lavoro;
b) mansioni che il lavoratore deve svolgere normalmente nonchè il relativo inquadramento;
c) trattamento economico iniziale;
d) durata del periodo di prova;
e) zona di lavoro e, quando le esigenze del servizio lo richiedano, la località compatibile con le esigenze stesse, dove il lavoratore deve fissare la propria residenza.
Qualora per l'assunzione sia richiesto il diploma di scuola media superiore, il lavoratore deve essere inquadrato almeno nel livello C1, fatte salve le disposizioni in materia di formazione e lavoro e quanto previsto in materia di classificazione.
In caso di comprovata e motivata necessità può essere riconosciuta ai nuovi assunti ai quali si richiedano particolari esperienze lavorative un'anzianità convenzionale utile ai soli fini retributivi.
Ferma restando l'autonoma valutazione delle singole aziende nonchè l'applicazione delle norme previste dal presente c.c.n.l. in materia di inquadramento, l'azienda che assume un lavoratore dipendente di altra azienda del settore che applica il medesimo contratto collettivo di lavoro può attribuirgli un trattamento economico globalmente non inferiore a quello dallo stesso goduto nell'azienda di provenienza conservando comunque in cifra, allo stesso titolo, gli aumenti periodici di anzianità già maturati.
Ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 25, comma 2 della legge n. 223/1991, le quote di riserva di cui al medesimo articolo, comma 1, non operano per le assunzioni tramite richiesta nominativa di personale appartenente alle qualifiche inserite nelle seguenti aree e livelli di classificazione ex art. 15 del c.c.n.l.: area Q, area A, impiegati di concetto di area B e livello C1 dell'area C, nonchè personale per il quale è richiesta all'atto dell'assunzione una specializzazione.
(2) Per le aziende speciali ed i consorzi vedi Chiarimento a verbale riportato in calce al presente articolo.
Chiarimento a verbale
Le aziende speciali ed i consorzi ex artt. 22 e 25 legge n. 142/1990 procedono all'assunzione del personale con le modalità di cui al presente art. 9, salve le norme di legge speciale di cui siano eventualmente destinatari in modo espresso; ove l'azienda e/o il consorzio procedano ad assunzioni attraverso la selezione pubblica (1), l'azienda provvede alla diffusione di un avviso formale contenente i requisiti di partecipazione e le notizie utili per i partecipanti.
Con provvedimento aziendale viene inoltre nominata una Commissione di selezione che ha il compito di stabilire, nei termini di cui al suddetto avviso, le modalità di svolgimento della selezione e di garantire l'obiettività dei giudizi, di definire le prove d'esame o delegarne la realizzazione ad esperti qualificati, di definire la ponderazione dei titoli e la valutazione dei requisiti necessari e di provvedere alla effettuazione della selezione, direttamente o delegandone l'esecuzione (anche parziale) ad esperti esterni, fino alla formazione delle risultanze finali ed agli adempimenti connessi.
La Commissione è costituita dal Direttore dell'azienda o da un dirigente suo delegato, che la presiede, e da un massimo di due esperti, interni o esterni all'azienda, forniti di competenza tecnica specifica in relazione ai posti da ricoprire, nonchè di esperienza nelle tecniche di selezione e valutazione del personale; non possono in nessun caso far parte della Commissione gli amministratori dell'azienda e comunque coloro che ricoprano cariche politiche ovvero siano Rappresentanti sindacali designati dalle organizzazioni sindacali.
Ai componenti la Commissione, ove non dipendenti dell'azienda, viene attribuito un compenso nella misura e con le modalità stabilite con apposito provvedimento aziendale.
Dopo la formazione della Commissione, qualora un componente della stessa sia impedito o comunque assente, il Presidente della Commissione può disporre la prosecuzione dei lavori, purchè sia presente la maggioranza dei componenti.
(1) La denominazione "concorso pubblico", utilizzata a proposito delle modalità di assunzione da parte di aziende speciali, individua procedure del tutto equivalenti alla selezione pubblica di cui al presente articolo, che rappresenta un procedimento di natura convenzionale e privata, disciplinato dal presente contratto nell'ambito delle norme generali in materia di rapporto di lavoro privato.
Art. 10 (Assunzione a termine)
In materia di assunzione con contratto a tempo determinato si osservano le disposizioni della legge 18 aprile 1962, n. 230 e del D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 e delle altre disposizioni legislative vigenti in materia di lavoro a termine.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 della legge n. 56 del 28 febbraio 1987 è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, oltre che nei casi già previsti dall'art. 1 della legge n. 230/1962, nei seguenti altri casi:
1) per coprire le necessità straordinarie derivanti dall'assunzione da parte dell'azienda di nuovi servizi o dall'avvio di nuove tecnologie;
2) per la sostituzione dei lavoratori assenti per i quali la legge o il contratto collettivo dispongono la conservazione del posto, nonchè per sostituire personale in stato di detenzione preventiva o sottoposto a misure di sicurezza personali o a provvedimenti comunque restrittivi
della libertà personale oppure sospeso in via cautelare per motivi disciplinari.
Il personale assunto a tempo determinato ai sensi del precedente comma non può superare il limite del tre per cento del personale in forza al 1º gennaio di ogni anno, con arrotondamento all'unità superiore.
Le parti dichiarano che, fermo restando il ricorso alle disposizioni di legge nei casi da queste previste, il presente articolo costituisce attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23, punto 1, legge 28 febbraio 1987, n. 56.
Art. 11
(Apprendistato - Contratto di formazione e lavoro)
A) Apprendistato
Per l'apprendistato si applicano le disposizioni delle leggi e del regolamento vigenti in materia.
B) Contratto di formazione e lavoro
Dichiarazione congiunta
Le parti firmatarie del presente c.c.n.l., considerato che la materia in oggetto è attualmente all'esame del Parlamento per una sua nuova regolamentazione, si impegnano a riesaminare le questioni connesse non appena concluso l'iter parlamentare.
Art. 12
(Rapporto di lavoro a tempo parziale)
Le aziende possono assumere lavoratori con rapporto a tempo parziale ed anche trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o viceversa.
Per rapporto di lavoro a tempo parziale si intende quello che, per accordo volontario fra lavoratore ed azienda, viene prestato non saltuariamente, per una durata complessiva minore della durata normale del lavoro stabilita dal presente contratto.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere realizzato con prestazione lavorativa ad orario giornaliero ridotto in tutti i giorni lavorativi della settimana (c.d. tempo parziale orizzontale) ovvero con prestazione lavorativa su parte della settimana, del mese o in determinati periodi nell'arco dell'anno (c.d. tempo parziale verticale).
Le assunzioni dei lavoratori a tempo parziale vengono effettuate secondo le stesse regole e procedure previste per i lavoratori a tempo pieno, tenuto conto del diritto di precedenza di cui al comma 3 bis dell'art. 5 della legge 863/1984.
Al lavoratore a tempo parziale spettano la retribuzione, le ferie, le mensilità aggiuntive, il premio di produttività ed ogni altro trattamento contrattuale in atto per i lavoratori a tempo pieno, in proporzione alle ore di lavoro effettivamente prestate, sempre che ciò non sia obiettivamente incompatibile con la natura del rapporto a tempo parziale.
A) Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa
Le domande del personale in servizio, che intende richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, debbono essere inoltrate alle aziende, che valutano le richieste presentate sulla base delle seguenti priorità:
1) lavoratori con figli di età inferiore a 3 anni;
2) lavoratori studenti di cui all'art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 330;
3) comprovate motivazioni di carattere personale o familiare.
La concessione del rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere compatibile con le esigenze del servizio.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere ammesso per tutte le categorie di lavoratori ad eccezione delle seguenti:
- lavoratori che prestano servizio in turno;
- lavoratori che operano in squadra;
- lavoratori che svolgono funzioni di sovraintendenza o di coordinamento di altri lavoratori.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale può avere durata illimitata e comunque non può essere utilizzato - di norma - per periodi inferiori a mesi dodici.
Sono esclusi dal tempo parziale i lavoratori durante il periodo di prova.
Al lavoratore che fruisce del tempo parziale è garantito, al termine del periodo concordato, il ritorno a tempo pieno con mansioni equivalenti a quelle ricoperte a tempo parziale, alle quali viene assegnato dall'azienda.
B) Assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale
Le aziende possono dar luogo ad assunzioni di lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale in base alle esigenze di servizio.
Non prima di un triennio compiuto dalla data di assunzione può essere presentata da parte del lavoratore interessato domanda intesa a trasformare il rapporto a tempo pieno; l'accoglimento della stessa viene valutato dall'azienda informata la R.S.U., sulla base delle esigenze di servizio.
C) Trattamento economico e normativo
Gli elementi costitutivi della retribuzione vengono corrisposti in misura proporzionale alla durata della prestazione.
Il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione giornaliera.
Il principio della proporzionalità vale anche per le ferie annuali e per le indennità, con esclusione di quelle non rapportate alla durata della prestazione.
In particolare per le ferie, i lavoratori a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno; i lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate lavorate nell'anno.
Le corresponsioni ultramensili (tredicesima e quattordicesima mensilità) sono erogate pro- rata, in relazione al tempo trascorso a tempo parziale o a tempo pieno nel corso dell'anno solare di riferimento.
Per gli aumenti collegati all'anzianità di servizio il periodo trascorso a tempo parziale vale per intero ai fini della maturazione del diritto, mentre l'aumento viene attribuito in proporzione alla ridotta prestazione lavorativa.
L'aumento come sopra proporzionato resta invariato al rientro in tempo pieno.
L'anzianità di servizio utile ai fini della progressione di carriera riguardante i lavoratori a tempo parziale viene riproporzionata.
Per indennità sostitutiva del preavviso il calcolo è riferito alla retribuzione (intera o ridotta) in atto al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.
Per gli istituti giuridico-normativi non aventi contenuto o riflesso economico vale la parità di trattamento rispetto al lavoro a tempo pieno.
Per il trattamento di fine rapporto vale quanto previsto dalla legge 29 maggio 1982, n. 297.
Per quanto non espressamente contenuto nella presente normativa si applicano in quanto compatibili le norme previste per i lavoratori a tempo pieno nonchè quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale.
Le parti concordano di correlare i regolamenti del presente istituto alle modifiche e/o integrazioni, che il legislatore e/o la pubblica amministrazione (Enti previdenziali ecc.) dovessero apportare all'attuale normativa.
Art. 13 (Periodo di prova)
Il lavoratore assunto in servizio a tempo parziale è soggetto ad un periodo di prova.
Tale periodo di prova è fissato da un minimo di mese ad un massimo di tre mesi di servizio effettivamente prestato per i lavoratori inquadrati nelle aree D, C e B; per i lavoratori inquadrati nell'area A tale periodo è elevato da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi di servizio effettivamente prestato; per i lavoratori inquadrati nell'area Quadri il suddetto periodo non può essere inferiore a sei mesi di servizio effettivamente prestato.
Il lavoratore assunto a tempo determinato ai sensi del precedente art. 10 per un periodo superiore a tre mesi può essere sottoposto ad un periodo di prova proporzionato alla durata del rapporto e comunque non superiore a un mese.
Non sono ammesse nè la protrazione nè la rinnovazione del periodo di prova; il periodo di prova resta comunque sospeso nei casi di assenza per intervento di una delle cause di cui agli artt. 2110 e 2111 cod. civ. con decorrenza dal giorno di inizio dell'assenza medesima.
Durante il periodo di prova che superi il minimo suindicato, sia l'azienda che il lavoratore possono recedere dal contratto senza obbligo di preavviso o di indennità sostitutiva dello stesso.
La retribuzione del lavoratore in prova è quella fissata dal presente contratto per il livello cui il lavoratore stesso è assegnato.
Al lavoratore in prova spettano anche gli emolumenti accessori della retribuzione, come l'indennità di mensa ed altre eventuali indennità connesse alle mansioni effettivamente svolte.
Trascorso il periodo minimo sopra indicato, qualora avvenga il recesso dal rapporto, viene corrisposta la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che il recesso si verifichi entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso. Qualora il recesso avvenga per iniziativa del lavoratore prima della scadenza del periodo minimo, la retribuzione viene corrisposta per il solo periodo di servizio prestato.
Trascorso il periodo di prova senza dichiarazione di recesso, il lavoratore passa di diritto effettivo a tutti gli effetti del presente contratto.
In caso di conferma, il periodo di prova viene computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattuali.
Art. 14 (Anzianità)
Per i lavoratori passati effettivi dopo il periodo di prova o dopo il rapporto a termine la decorrenza dell'anzianità avviene rispettivamente ai sensi degli artt. 10 e 13 del presente contratto.
L'anzianità del dipendente si computa ad anni senza tener conto dei periodi in cui il rapporto di lavoro resta sospeso a tutti gli effetti.
Le eventuali frazioni di anno residue sono computate a mesi; le frazioni di mese non inferiori a 15 giorni sono computate come mese intero.
L'anzianità effettiva è aumentata dell'anzianità convenzionale derivante dalle benemerenze nazionali con le modalità e nelle misure stabilite dalla relativa normativa (1).
Le particolari anzianità convenzionali già concesse liberamente dalle aziende all'atto dell'assunzione del dipendente o successivamente hanno i soli effetti espressamente determinati dall'atto di concessione.
(1) Vedi allegato 8.
Capitolo IV
CLASSIFICAZIONE, MOBILITÀ E SVILUPPO DEL PERSONALE
Art. 15 (Classificazione del personale)
La classificazione del personale si articola in 5 aree, 13 livelli e relativi parametri di inquadramento. Vengono inoltre indicati, a titolo di esempio, i profili professionali più significativi per livello e area.
1. Definizione di area
L'area, nell'ambito del sistema di classificazione, ha le seguenti funzioni e caratteristiche:
1. l'area individua contenuti professionali omogenei e coerenti in relazione ai livelli di funzioni-attività svolte nel contesto del sistema organizzativo aziendale, in una prospettiva che tenga conto delle possibili modificazioni e dello sviluppo organizzativo dell'azienda;
2. il personale (operai, impiegati e quadri) viene collocato in ciascuna area in funzione del grado di professionalità espresso;
3. l'area comprende nel proprio interno posizioni professionali omogenee e coerenti tra loro, in funzione dei contenuti professionali espressi, e che rappresentano gradi crescenti di complessità professionale;
4. a posizioni di crescente complessità professionale corrispondono coerenti livelli di inquadramento;
5. all'interno dell'area, il personale è tenuto, ove necessiti, a svolgere temporaneamente anche attività accessorie e complementari alle proprie (si intendono anche quelle di livello inferiore o superiore);
6. ogni area è definita da una specifica declaratoria, mentre al proprio interno i livelli di inquadramento sono definiti con una propria declaratoria;
7. all'interno di ciascuna area, il livello cui assegnare il singolo lavoratore viene individuato rapportando la professionalità espressa con quella indicata dalle declaratorie di area e di livello e, ove risulti esemplificato, riscontrando il corrispondente profilo professionale.
2. Criteri di classificazione
L'attribuzione del lavoratore all'area avviene attraverso l'analisi della mansione svolta, mediante l'identificazione della presenza e del grado di importanza dei seguenti fattori:
- ruolo svolto, ovvero insieme dei compiti e/o delle funzioni esercitate;
- modalità operative, ovvero grado di autonomia e ambito in cui essa è esercitata per il raggiungimento dei risultati della mansione;
- responsabilità e finalità della stessa;
- gestione delle informazioni, con particolare riferimento alla loro complessità e alle modalità di utilizzo;
- conoscenze teoriche e pratiche richieste nella mansione, profondità e ambito di applicazione, modalità di acquisizione.
L'identificazione di specifiche caratteristiche relative alla mansione consente l'attribuzione ai diversi livelli dell'area, anche attraverso il riscontro, ove risultino esemplificati, con i corrispondenti
profili professionali.
Per le attività svolte si fa riferimento alle seguenti definizioni:
Attività
Tecnica
- produzione: attività di trasformazione fisica o di trattamento di materiali ed energia
- distribuzione: attività di vettoriamento del prodotto dalla produzione all'utenza
- lavori e manutenzione: attività di manutenzione, ammodernamento e nuove installazioni di impianti
- progettazione: attività di progettazione e sviluppo tecnologico.
Amministrativo - gestionale
- amministrazione: attività di trattamento dati ed informazioni a fini contabili e gestionali
- personale: attività di gestione, relazioni e sviluppo del personale dipendente
- utenza: attività di gestione e sviluppo dell'utenza e di relazioni con l'esterno.
Ausiliaria
- logistica: attività di approvvigionamento e gestione materiali
- sistemi elaborazione dati: attività di elaborazione e trasmissione dati
- pianificazione: attività di elaborazione di piani budget e di controllo della loro attuazione.
Servizi
- servizi operativi di supporto alla linea: controllo accessi, fattorini, infermieri, autisti, protocollo.
3. Declaratorie e profili
Area quadri
Vi appartiene il personale che:
- svolge funzioni direttive, di coordinamento, controllo ed integrazione di uno o più settori aziendali diversificati e/o funzioni professionali altamente specialistiche e notevolmente complesse, strettamente connesse agli obiettivi dell'azienda;
- opera con specifica autonomia ed assunzione di responsabilità, contribuendo con soluzioni migliorative o innovative all'andamento dell'attività aziendale, in linea con gli obiettivi e gli indirizzi generali di impresa;
- ha responsabilità sul raggiungimento degli obiettivi assegnati e, in generale, sul contributo al conseguimento dei risultati globali di impresa; in particolare sui risultati di gestione, ottimizzazione ed integrazione delle risorse tecniche, economiche ed organizzative, su gestione e sviluppo delle risorse umane, ove affidate, e/o sui risultati professionali;
- gestisce informazioni complesse, anche da identificare, rilevanti per il proprio settore, integrandole ed elaborandole con modalità innovative in funzione degli obiettivi da raggiungere.
Si richiedono conoscenze teoriche e professionali di alto livello, corrispondenti di norma alla laurea e conoscenze pratiche dei processi e delle metodologie, acquisite con significativa esperienza in una o più attività che caratterizzano almeno una parte importante di un'intera funzione aziendale.
I quadri costituiscono una fascia intermedia avente un ruolo di raccordo tra la struttura dirigenziale sovrastante ed il restante personale.
L'area prevede due livelli di inquadramento, denominati Q e QS.
L'ulteriore livello QS potrà essere riconosciuto in presenza di caratteristiche quali:
- pluralità dei servizi gestiti;
- rilevante ampiezza del territorio servito e significativa presenza sullo stesso;
- complessità ed articolazione delle strutture tecnico organizzative gestite;
- ampiezza e complessità delle funzioni affidate e rilevante importanza delle stesse ai fini degli obiettivi aziendali.
Area A
Vi appartiene il personale che:
- svolge funzioni direttive, di coordinamento e controllo di unità organizzative tecniche e/o amministrative e/o funzioni professionali specialistiche e complesse;
- opera con autonomia di iniziativa sulle variabili e/o innovazioni da introdurre nel processo di lavoro, anche non in conformità a procedure e metodi standard, nel quadro di obiettivi definiti;
- ha responsabilità sui risultati tecnici, amministrativi e gestionali delle funzioni presidiate,
nonchè sulle risorse umane, ove affidate;
- gestisce informazioni complesse, anche da identificare, rilevanti per la propria unità organizzativa, interpretandole ed elaborandole in funzione degli obiettivi da raggiungere.
Si richiedono approfondite conoscenze teoriche, corrispondenti alla laurea o almeno al diploma e conoscenze pratiche acquisite con specifica formazione e notevole esperienza, relative a processi e sistemi di lavoro.
L'area prevede 3 livelli di inquadramento A1, A2 e A3, che sono specificamente caratterizzati dai seguenti elementi.
Livello A1
Vi appartiene il personale che svolge funzioni direttive di unità organizzative ampie o di notevole importanza, in relazione alla struttura e agli obiettivi di sviluppo aziendali o il personale che svolge funzioni professionali, con competenza su tutti i processi correlati alla specializzazione.
Esempi di profili
Responsabile di area gestionale-specialistica
Lavoratore che, operando in area gestionale o specialistica, coordina e sovraintende le attività svolte dal personale, di cui segue la formazione e lo sviluppo, nel proprio settore di appartenenza, garantendo il conseguimento degli obiettivi in linea con le direttive aziendali.
Assicura il rispetto di normative, contratti e regolamenti vigenti, la loro corretta interpretazione ed applicazione, nonchè l'adozione dei provvedimenti necessari, garantendone l'integrazione con le strutture aziendali interessate.
Responsabile di area tecnica
Lavoratore che coordina e sovraintende ad attività di esercizio e/o manutenzione e/o produzione, curando la formazione e lo sviluppo del personale addetto. Assicura l'ottimizzazione nella realizzazione dei programmi e il conseguimento degli obiettivi in linea con le direttive aziendali, nel rispetto delle normative vigenti, anche attraverso lo sviluppo di studi e soluzioni innovative.
Responsabile laboratorio chimico
Lavoratore responsabile della conduzione del laboratorio, di cui coordina i processi di analisi chimica, batteriologica e strumentale. Sovraintende alle attività svolte dal personale, di cui segue la formazione e lo sviluppo, alla scelta delle metodologie di analisi nonchè alla verifica dei risultati, garantendo il rispetto delle normative vigenti.
Responsabile di progettazione
Lavoratore che svolge attività inerenti all'elaborazione ed alla ottimizzazione di progetti tecnico-economici relativi ad ampliamenti, potenziamenti e manutenzione straordinaria di impianti e/o reti di distribuzione, predisponendo altresì i budgets degli investimenti annuali e poliennali e controllandone gli andamenti.
Responsabile sistema informatico
Lavoratore che coordina e sovraintende alle attività di analisi, sviluppo e manutenzione del software, nonchè di realizzazione dei relativi programmi, ed assicura il funzionamento ottimale del sistema informatico, in linea con gli obiettivi aziendali. Elabora proposte di investimento per nuovi servizi.
Responsabile area tecnica (es.: potabilizzazione/depurazione)
Lavoratore che coordina e sovrintende alle attività di conduzione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque destinate ad uso potabile ovvero depurazione acque reflue, curando la formazione e lo sviluppo del personale addetto. Assicura l'organizzazione e/o l'istituzione delle attività necessarie al mantenimento degli impianti al massimo della potenzialità quali-quantitativa ed il conseguimento degli obiettivi in linea con le direttive aziendali, nel rispetto delle norme vigenti in materia di potabilizzazione ovvero di depurazione delle acque.
Livello A2
Vi appartiene il personale che svolge funzioni direttive di unità organizzative di particolare importanza in relazione alla struttura aziendale e/o il personale che svolge funzioni professionali caratterizzate da significativo contenuto specialistico.
Esempi di profili
Responsabile di area amministrativa-finanziaria
Lavoratore che, operando in area amministrativo/finanziaria, coordina e sovraintende alle attività svolte dal personale, di cui cura formazione e sviluppo, nel proprio settore di appartenenza, garantendone l'ottimizzazione in rapporto agli obiettivi aziendali. Assicura il rispetto delle normative vigenti, l'adozione e la realizzazione dei conseguenti provvedimenti, garantendo l'integrazione con le strutture aziendali interessate.
Responsabile utenza
Lavoratore che coordina e sovraintende, curandone formazione e sviluppo, al personale addetto alle attività connesse al processo di fatturazione all'utenza, di rilevazione dei consumi, di stipula dei contratti, informazioni, reclami, verifica e riscontro degli incassi e conseguente recupero crediti. Cura reports periodici e predispone analisi e dati per studi tariffari e di mercato.
Responsabile comunicazione aziendale
Xxxxxxxxxx che definisce il piano della comunicazione aziendale verso l'esterno, ricercando e attivando gli strumenti, i mezzi e le modalità di comunicazione più adeguati e rispondenti alle necessità aziendali.
Responsabile studi di mercato e tariffari
Lavoratore che assicura l'elaborazione di informazioni e dati su situazioni e tendenze di mercato, necessari per la definizione del piano vendite e per l'elaborazione delle previsioni e dei piani commerciali, di cui analizza andamenti periodici e risultati globali.
Assicura altresì la preparazione dei dati per la definizione dei prezzi e delle tariffe dei servizi erogati.
Progettista di sistemi impiantistici
Lavoratore che svolge attività di studio e progettazione, nonchè di pianificazione e coordinamento, necessarie al conseguimento di soluzioni integrate per impianti anche di rilevante complessità, in collegamento con altre funzioni interne o esterne all'azienda.
Responsabile controllo di gestione
Lavoratore che coordina la redazione di programmi pluriennali e budgets annuali verificandone la coerenza con le direttive impartite dalla Direzione ed assicura l'analisi ed il controllo periodico dell'andamento gestionale, avvalendosi delle opportune tecniche contabili e metodologie di analisi.
Responsabile direzione lavori
Lavoratore che assicura il coordinamento e la guida delle attività relative ai controlli del rispetto delle norme di capitolato speciale, alla progettazione delle varianti in corso di opera, alla tenuta dei libri obbligatori di D.L., nonchè alla contabilità dei lavori, alla revisione dei prezzi e, in rapporto con le competenti funzioni amministrative aziendali, alle liquidazioni finali.
Responsabile sistema operativo e hardware
Lavoratore che assicura la corretta gestione delle attività di un centro elaborazione dati di rilevante complessità, nonchè dei relativi sistemi e sottosistemi operativi, verificandone la rispondenza alle esigenze aziendali e pianifica e coordina le attività necessarie per la manutenzione dell'hardware e la gestione degli impianti ausiliari del centro.
Livello A3
Vi appartiene il personale che svolge funzioni direttive di unità organizzative importanti in relazione alla struttura aziendale e/o il personale che svolge funzioni professionali, caratterizzate da contenuto specialistico.
Esempi di profili
Assistente direzione lavori
Lavoratore che segue i lavori di manutenzione straordinaria e/o di esercizio e/o di costruzione impianti, con la responsabilità della tenuta dei libri obbligatori di cantiere, dell'effettuazione dei lavori, assicurando la rispondenza alle esigenze aziendali ed il controllo dei lavori svolti da terzi, con particolare riferimento al rispetto del capitolato speciale e/o del progetto esecutivo. Partecipa (ad es. collaborando con l'Ufficio tecnico, con il Direttore dei lavori, ecc.) alla progettazione delle varianti, alla relativa revisione prezzi e, in rapporto con le competenti funzioni amministrative aziendali, alle liquidazioni finali.
Responsabile promozione
Lavoratore che definisce i piani di comunicazione di prodotto in coerenza con l'immagine aziendale e coordina le attività a carattere promozionale, fornendo strumenti per l'incentivazione delle vendite.
Analista E.D.P.
Lavoratore che svolge attività di analisi e progettazione per la realizzazione e/o il mantenimento di programmi applicativi, nonchè attività necessarie per la realizzazione di programmi e per le prove del sistema progettato o parte di esso.
Sistemista hardware
Lavoratore che sovraintende alle attività di installazione e mantenimento dei sistemi operativi e controlla la rispondenza dell'hardware alle esigenze aziendali, ricercandone l'ottimizzazione; propone la scelta di nuove tecnologie e cura la manutenzione di quelle esistenti.
Responsabile sicurezza e igiene del lavoro
Lavoratore che assicura le attività di studio e l'elaborazione di proposte in materia di sicurezza e igiene del lavoro; assistendo la Direzione nei rapporti con gli enti preposti, controlla il corretto svolgimento degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di antincendio, collaudi, visite periodiche, ecc.; promuove la formazione e l'informazione del personale nonchè la scelta e l'uso dei mezzi e/o attrezzature di prevenzione necessarie, in collaborazione con le altre unità aziendali.
Area B
Vi appartiene il personale che:
- svolge attività di elevato contenuto professionale tecniche e/o amministrative, specialistiche e/o di coordinamento;
- opera con autonomia nell'esecuzione delle attività assegnate e con discrezionalità definita nell'adattamento delle procedure e dei processi relativi alla propria attività;
- ha responsabilità sui risultati quali-quantitativi delle attività svolte o coordinate e in particolare sui risultati della discrezionalità esercitata;
- si avvale di informazioni differenziate e complesse, che gestisce nell'ambito della propria discrezionalità.
Si richiedono conoscenze teoriche derivanti da istruzione di grado superiore e/o conseguite con approfondita esperienza e formazione e conoscenze pratiche di elevata specializzazione professionale relative a tecniche, tecnologie e processi operativi.
L'area prevede tre livelli di inquadramento B1, B2 e B3, che sono specificamente caratterizzati dai seguenti elementi.
Livello B1
Vi appartiene il personale che svolge attività di elevato contenuto professionale, caratterizzata da guida, coordinamento e controllo di gruppi di lavoratori e/o attività di alto contenuto specialistico, che richiede l'ausilio di tecnologie avanzate ed innovative.
Esempi di profili
Assistente lavori
Lavoratore che segue i lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria e/o di esercizio, con la responsabilità della tenuta dei libri obbligatori di cantiere, dell'effettuazione del computo metrico, dell'effettuazione dei lavori, gestendo le risorse affidate ed il controllo dei lavori svolti da terzi, con particolare riferimento al rispetto del capitolato speciale. Segue operativamente la gestione delle varianti e la relativa contabilità.
Esperto analisi chimiche
Lavoratore che opera in strutture di laboratorio, provvedendo all'esecuzione di analisi chimiche e batteriologiche, con l'utilizzo di apparecchiature anche ad elevata tecnologia; individua le metodologie analitiche da utilizzare; effettua il controllo sulla preparazione delle analisi e ne verifica i risultati.
Esperto gestione e/o amministrazione del personale
Lavoratore che, operando in area gestionale e/o amministrativa del personale, cura le attività che garantiscono il rispetto delle procedure e delle normative di legge e contrattuali, gli
adempimenti contributivi e fiscali e la gestione e/o amministrazione del personale, anche coordinando l'attività di altri lavoratori.
Esperto controllo di gestione
Lavoratore che svolge attività di raccolta, elaborazione ed analisi dei dati e rilevazione degli scostamenti al fine di pervenire a situazioni consuntive sull'andamento dei fatti della gestione economica e finanziaria e di predisporre documenti quali il budget, il piano programma, ecc.
Esperto amministrativo e finanziario
Lavoratore che opera in area amministrativo/contabile/finanziaria, anche coordinando altri lavori. Cura le attività che garantiscono il soddisfacimento degli adempimenti di legge e contrattuali. Predispone la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati per la redazione di documenti quali bilanci, situazioni contabili e/o finanziarie, ecc.
Livello B2
Vi appartiene il personale che svolge attività specialistiche e di sovraintendenza e/o di coordinamento di gruppi di lavoratori, che sono di particolare complessità e importanza in relazione all'unità organizzativa o all'impianto.
Esempi di profili
Coordinatore di squadre operative polivalenti
Xxxxxxxxxx altamente specializzato su tutti i lavori sulla rete che, potendo anche operare in squadra, coordina e controlla più squadre polivalenti operanti su rete. Ha inoltre facoltà di disporre, entro le procedure stabilite, interventi di lavoratori e mezzi d'opera anche esterni, effettuandone il controllo anche in situazioni di emergenza e/o di rilevante importanza.
Coordinatore di squadre polivalenti di manutenzione
Lavoratore altamente specializzato su tutti i lavori di manutenzione impianti e/o in officina che, potendo anche operare in squadra, coordina e controlla più squadre polivalenti operanti sulla manutenzione (meccanica, saldature, macchine utensili, ecc.). Ha inoltre facoltà di disporre, entro le procedure stabilite, interventi di lavoratori e mezzi d'opera anche esterni, effettuandone il controllo anche in situazioni d'emergenza e/o di rilevante importanza.
Strumentista elettronico
Lavoratore che provvede alla realizzazione e al cablaggio di componenti elettronici, alla manutenzione e al montaggio della strumentazione, inclusi messa a punto, messa in opera, ecc.
Assistente tecnico impianti
Lavoratore che, nell'ambito della gestione e sviluppo di impianti e/o reti, ha la sovraintendenza ed il coordinamento del personale addetto alla conduzione e/o alla manutenzione, rilevando ed analizzando i parametri caratteristici di funzionamento e disponendo le manovre e gli interventi necessari al mantenimento o ripristino delle condizioni ottimali di regime. Fornisce altresì indicazioni circa le soluzioni tecniche da adottarsi per il miglioramento delle condizioni di esercizio.
Tecnico addetto sicurezza e igiene del lavoro
Lavoratore che svolge attività di raccolta dati e informazione per la sicurezza ed igiene del lavoro, segnalando i problemi esistenti; cura la programmazione delle attività in materia di antincendio e collaudi e provvede al soddisfacimento delle incombenze previste dalla normativa vigente ed all'adempimento degli obblighi aziendali.
Sportellista polivalente esperto
Lavoratore che, coordinando altri addetti di sportello, provvede alla gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza, effettuando attività di stipulazione di contratti di fornitura, disdetta, rimozione, cambio e spostamento di misuratori e modifica di impianto. Provvede alla rilevazione dei dati e fornisce informazioni concernenti consumi, tariffe, bollette e contratti.
Programmatore senior
Lavoratore che esegue la stesura e le prove di programmi applicativi relativi a tutte le procedure aziendali e predispone la relativa documentazione.
Esperto amministrativo
Lavoratore che, operando in area amministrativo-gestionale, provvede alla gestione dei fatti
inerenti all'unità di appartenenza, al soddisfacimento degli adempimenti normativi, nonchè alla raccolta ed elaborazione dei dati per la definizione delle situazioni aziendale e per la predisposizione della relativa documentazione, anche coordinando altri lavoratori.
Preventivista/Progettista
Lavoratore che svolge attività di progettazione/prevenzione, di massima e/o esecutiva, inclusa eventualmente la contabilità dei lavori, per opere di estendimento, potenziamento, risanamento e modifica di reti di distribuzione anche finalizzati ad interventi di allacciamento particolarmente complessi.
Responsabile sala macchine o capo operatore
Lavoratore che provvede al funzionamento del sistema operativo e alla gestione dei programmi applicativi, coordinando l'attività degli operatori. Sovraintende la gestione di materiali e attrezzature del centro elaborazione dati.
Livello B3
Vi appartiene il personale che svolge attività operative e/o specialistiche e di sovraintendenza e/o coordinamento di altri lavoratori.
Esempi di profili
Capo squadra operativa polivalente rete
Lavoratore specializzato su tutti i lavori sulla rete, che opera in squadra, con compiti di coordinamento e controllo della stessa o, limitatamente a particolari situazioni organizzative, di più squadre e che, entro le procedure stabilite e in situazioni di emergenza, ha facoltà di disporre interventi di lavoratori e mezzi d'opera.
Capo squadra polivalente di manutenzione
Lavoratore specializzato su tutti i lavori di manutenzione impianti e/o officina, che opera in squadra, con compiti di coordinamento e controllo della stessa o, limitatamente a particolari situazioni organizzative, di più squadre ed assicura l'esecuzione di lavori di meccanica, saldatura, macchine utensili, ecc.; entro le procedure stabilite e in situazioni di emergenza ha facoltà di disporre interventi di lavoratori e mezzi d'opera.
Specialista di officina o laboratorio tecnologico
Lavoratore che, su disegno o specifiche tecniche di massima, esegue e/o coordina lavorazioni altamente specializzate e complesse di carpenteria, assemblaggio o costruzione e/o riparazione di pezzi meccanici speciali e/o di componenti elettronici.
Sportellista polivalente
Lavoratore che svolge attività di stipulazione dei contratti di fornitura, disdetta, rimozione, cambio e spostamento di misuratori e modifica impianti, fornisce inoltre tutte le informazioni necessarie all'utenza relative ai consumi, contratti, tariffe e bollette, verificando i relativi reclami.
Approvvigionatore
Lavoratore che provvede a tenere i contatti operativi con i fornitori e, previa richiesta ed acquisizione dei competenti pareri tecnici, istruisce le pratiche attinenti alla selezione dei fornitori ed alle procedure per le gare di appalto.
Specialista amministrativo
Lavoratore che, operando in area amministrativo-gestionale, provvede al soddisfacimento degli adempimenti normativi per la gestione amministrativo-contabile e/o finanziaria.
Area C
Vi appartiene il personale che:
- svolge attività specialistiche, tecniche e/o amministrative oppure attività ausiliarie complesse o differenziate, anche con l'ausilio di altri lavoratori;
- opera con autonomia nell'esecuzione di procedure, con elementi di variabilità nella realizzazione;
- è responsabile dei risultati operativi delle attività svolte o coordinate;
- scambia informazioni differenziate e le utilizza per lo svolgimento della propria attività.
Si richiedono conoscenze teoriche specifiche o di mestiere e conoscenze pratiche inerenti tecniche, tecnologie e processi operativi, acquisite con esperienza, addestramento e formazione
specialistica.
L'area prevede tre livelli di inquadramento C1, C2 e C3, che sono specificamente caratterizzati dai seguenti elementi.
Livello C1
Vi appartiene il personale che svolge lavori specialistici che richiedono conoscenze e capacità acquisibili con addestramento professionale e consolidata esperienza, o - in fase di inserimento - con la scuola media superiore, anche coordinando altri lavoratori.
Esempi di profili
Operatore specialista di squadra/rete
Lavoratore che svolge operazioni e lavori specialistici sulla rete, operando singolarmente o in squadra e che svolge, anche in particolari situazioni organizzative, compiti di coordinamento del personale della squadra.
Operatore specialista di manutenzione
Lavoratore che svolge operazioni e lavori specialistici, operando singolarmente o in squadra di manutenzione impianti e/o in officina e che, anche in particolari situazioni organizzative, coordina il personale della stessa.
Tecnico specialista di laboratorio
Lavoratore che opera in strutture di laboratorio, predispone la preparazione e lo svolgimento delle analisi chimiche e batteriologiche ed esegue le stesse, anche utilizzando apparecchiature tecnicamente complesse.
Addetto amministrativo/commerciale
Lavoratore che, nell'unità di appartenenza, svolge nel rispetto della normativa vigente le attività concettuali e gli adempimenti per la gestione dei fatti amministrativi e/o commerciali, curando il controllo e la registrazione della relativa documentazione.
Tecnico specialista Cad/Cam
Lavoratore che provvede all'elaborazione grafica di elementi progettuali e/o cartografici sulla base delle indicazioni generali ricevute, anche avvalendosi di opportuni strumenti tecnici e/o informativi.
Operatore telecontrollo
Lavoratore che opera, anche in turno, in centri di telecontrollo, con compiti di sorveglianza e controllo del processo, segnalando le anomalie particolari ed effettuando dal centro gli interventi di regolazione necessari al mantenimento o ripristino delle corrette condizioni di esercizio di impianti e/o reti.
Operatore calore
Lavoratore che opera su centrali di produzione calore, curandone la conduzione e la manutenzione ordinaria, seguendo gli interventi di manutenzione straordinaria e sovraintendendo alle attività di rifornimento. È in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti normative.
Operatore CED
Lavoratore che provvede al funzionamento dell'elaboratore centrale, al controllo del sistema operativo e dei relativi output, effettuando anche le operazioni ausiliarie connesse.
Programmatore junior
Lavoratore che esegue la stesura e le prove di programmi applicativi relativi ad ambiti definiti e predispone la relativa documentazione.
Addetto tecnico - Amministrativo progetti e lavori
Lavoratore che effettua i rilievi per la definizione dei progetti esecutivi e per l'aggiornamento del sistema cartografico e/o esegue le pratiche amministrative per la realizzazione dei lavori; effettua altresì rilevazioni di dati per la tenuta dei libri obbligatori di cantiere, nonchè per le elaborazioni statistiche/contabili/ecc. sui lavori.
Livello C2
Vi appartiene il personale che svolge lavori esecutivi, tipici della propria specialità di
mestiere, con conoscenze e capacità acquisibili con significativa esperienza e addestramento professionale.
Esempi di profili
Operatore specializzato di squadra/rete
Lavoratore che opera singolarmente o nella squadra addetta ai lavori sulla rete, in grado di eseguire, in forma autonoma e con specialità di mestiere, le diverse operazioni connesse ad allacciamenti, posa di condotte stradali, saldature, opere meccaniche o murarie.
Operatore specializzato di manutenzione
Lavoratore che opera singolarmente o nella squadra addetta alla manutenzione di impianti e/o in officina, in grado di eseguire in forma autonoma e con specialità di mestiere, i lavori di meccanica e/o saldatura e/o macchine utensili e/o elettrici o elettronici.
Operatore cerca fughe
Lavoratore che esegue la ricerca di fughe ed il controllo sistematico della rete sulla base di procedure definite e con il supporto di apposite apparecchiature elettroniche, delle quali cura la preparazione.
Tecnico Cad/Cam
Lavoratore che esegue lavori di trasposizione grafica o modifiche di disegni sulla base di documenti già esistenti e di istruzioni, anche avvalendosi di adeguata strumentazione; provvede altresì all'archiviazione del materiale cartografico e all'integrazione con altre unità aziendali.
Addetto commerciale/utenze
Lavoratore che svolge attività di predisposizione, controllo e rettifica della documentazione aziendale relativa ai rapporti con l'utenza, quali bollette, statistiche consumi, tariffe e reclami.
Operatore specializzato di conduzione impianti
Lavoratore che opera su impianti ed effettua, sulla base di parametri di funzionamento definiti, la sorveglianza dell'impianto ed il controllo del processo, segnalando al superiore le anomalie riscontrate ed effettuando gli interventi standard di regolazione e manutenzione necessari al mantenimento o ripristino delle normali condizioni di esercizio.
Operatore specializzato di laboratorio
Lavoratore che opera in strutture di laboratorio, con compiti di verifica e controllo delle attrezzature e dei materiali di laboratorio, di preparazione e svolgimento delle analisi chimiche e batteriologiche standard.
Operatore di segreteria
Lavoratore addetto ad attività di supporto per le unità di appartenenza che organizza e svolge i vari compiti di segreteria, utilizzando allo scopo anche sistemi di trattamento testi ed informatici.
Operatore sicurezza
Lavoratore che, in base ai programmi stabiliti, effettua i controlli sullo stato di funzionamento dei dispositivi di sicurezza, delle attrezzature anti-incendio e di messa a terra, delle dotazioni antinfortunistiche.
Livello C3
Vi appartiene il personale che svolge lavori esecutivi nell'ambito di schemi predisposti, con conoscenze e capacità acquisibili con esperienza e addestramento professionale.
Esempi di profili
Operatore di squadra/rete
Lavoratore che opera nella squadra addetta ai lavori sulla rete, eseguendo le diverse operazioni ed i lavori relativi ad allacciamenti, posa di condotte, saldature, opere meccaniche o murarie.
Operatore di manutenzione
Lavoratore che esegue le diverse operazioni ed i lavori di manutenzione ordinaria e
interventi di modifica su parti o componenti di impianti e/o reti.
Operatore di magazzino
Lavoratore addetto alla movimentazione, alla sistemazione ed alla distribuzione dei materiali (incluse le relative registrazioni), anche con l'utilizzo di mezzi meccanici.
Addetto amministrativo/di segreteria
Lavoratore che svolge compiti relativi ad un segmento dell'attività dell'area di appartenenza, effettuando le operazioni necessarie ai fini della registrazione e del controllo dei documenti aziendali e/o attività di supporto e di segreteria (stenografia, trattamento testi, ricevimento, smistamento ed archiviazione di documentazione, rilevazione presenze, corrispondenza), utilizzando allo scopo anche sistemi informatici.
Addetto vigilanza
Lavoratore che effettua la sorveglianza sui beni dell'azienda, operando prevalentemente presso ingressi o portinerie per il controllo e la registrazione di materiali, automezzi e persone in entrata e in uscita; svolge inoltre servizio di vigilanza all'interno e all'esterno di fabbricati e insediamenti industriali; riceve e assiste visitatori o terzi.
Area D
Vi appartiene il personale che:
- svolge lavori esecutivi d'ordine o tecnico manuali, oppure attività ausiliarie semplici;
- applica istruzioni ricevute, nell'ambito di procedure e prassi definite;
- ha responsabilità sulla correttezza delle operazioni svolte e delle procedure applicate;
- scambia informazioni standardizzate di tipo operativo.
Si richiedono conoscenze teoriche di base e conoscenze pratiche relative a procedure standardizzate e prassi ricorrenti.
L'area prevede due livelli di inquadramento D1 e D2, che sono specificamente caratterizzati dai seguenti elementi.
Livello D1
Vi appartiene il personale che svolge lavori esecutivi d'ordine e/o di carattere tecnico manuale relativi al mestiere, che richiedono conoscenze e capacità acquisibili attraverso addestramento professionale e/o tirocinio.
Esempi di profili
Aiutante di squadra (1)
Lavoratore che, operando nella squadra addetta ai lavori sulla rete, esegue operazioni elementari ed interventi manuali complementari, coadiuvando nell'esecuzione di allacciamenti, posa in condotte stradali ecc. ed effettuando le operazioni accessorie.
Aiutante conduzione impianti
Lavoratore che esegue operazioni elementari ed interventi manuali complementari, coadiuvando l'operatore di conduzione impianti.
Aiutante di manutenzione
Lavoratore che esegue operazioni elementari ed interventi manuali complementari, coadiuvando l'operatore di manutenzione.
Addetto amministrativo d'ordine
Lavoratore che svolge nel settore di appartenenza lavori esecutivi d'ordine, quali trattamento testi, smistamento ed archiviazione di documentazione e corrispondenza, riproduzione di documenti, ecc.
Letturista
Lavoratore che svolge attività di rilievo dei consumi dei contatori e di segnalazione di eventuali anomalie (es.: fughe) riscontrate o evidenziate dall'utenza.
Aiutante di laboratorio
Lavoratore che opera in strutture di laboratorio coadiuvando gli altri addetti nella preparazione delle analisi chimiche e batteriologiche e provvedendo al prelievo di campioni ed alla
pulizia della strumentazione e delle vetrerie di laboratorio.
Fattorino/usciere
Lavoratore che provvede allo smistamento ed inoltro di corrispondenza, documenti e plichi in arrivo ed in partenza, al ricevimento dei visitatori.
Centralinista
Lavoratore che svolge i servizi di smistamento delle varie comunicazioni telefoniche, nonchè altri servizi quali registrazione chiamate e simili.
Livello D2
Vi appartiene il personale che svolge semplici operazioni o attività ausiliarie.
Aiutante generico (2)
Lavoratore che svolge attività complementari e/o ausiliarie (es. pulizia) e/o di fatica.
Nota a verbale
Le parti, nel ribadire la funzione esemplificativa dei profili professionali individuati nel presente articolo, si danno atto che tali profili - salvo casi esplicitamente previsti - debbono ritenersi riferiti a tutti i servizi tecnologici gestiti dalle aziende, secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente contratto.
Le parti dichiarano che le modifiche introdotte nel presente articolo non interferiscono con le modalità di organizzazione del lavoro in atto.
(1) Vedi nota sub livello D2, Aiutante generico.
(2) I lavoratori che operano in gruppi di lavoro, dopo nove mesi di permanenza nel livello D2, vengono inquadrati nel livello D1, pur continuando a svolgere anche mansioni proprie del livello D2. I lavoratori che operano in squadra all'atto dell'assunzione vengono inquadrati nel livello D2; l'inquadramento nel livello D1 avviene dopo sei mesi di permanenza nel livello D2.
Art. 16
(Norme per area quadri)
1. Orario di lavoro
In relazione alla loro collocazione nel contesto organizzativo aziendale ed al carattere delle funzioni direttive espletate, che non consentono una prefissione di parametri temporali per lo svolgimento delle prestazioni lavorative, visto anche il R.D.L. 15 marzo 1923 n. 692, convertito in legge 17 aprile 1925 n. 473, i quadri non sono soggetti all'applicazione di rigide normative sull'orario di lavoro ed alla conseguente disciplina sul lavoro straordinario prevista dal vigente c.c.n.l.
In presenza di maggiori prestazioni effettivamente svolte nel corso dell'anno o nel periodo di riferimento, di effettivo impegno lavorativo in giornate festive e/o in orari particolari le aziende riconoscono ai quadri, con provvedimento motivato, una somma che tiene conto dell'entità dell'eventuale maggior impegno temporale richiesto dall'assolvimento delle funzioni, il cui importo viene determinato annualmente nella misura massima del 16% della retribuzione individuale annua lorda dell'interessato.
La corresponsione dell'emolumento avviene a consuntivo, in unica soluzione annuale oppure in più soluzioni (ad esempio trimestrali).
L'emolumento in parola non è utile ai fini del t.f.r.
Detta somma assorbe ogni diverso trattamento eventualmente esistente allo stesso titolo a livello aziendale.
Il presente istituto decorre dal 1º gennaio 1996.
2. Informazione e formazione
I quadri, essendo la loro attività di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'azienda, vengono informati e coinvolti circa le variazioni che si intendono apportare alle strutture ed al rapporto funzionale tra di esse, anche per il tramite dei loro rappresentanti nell'ambito delle R.S.U.
L'azienda provvede ad interventi formativi a carattere sistematico e ricorrente, volti a promuovere ed incrementare l'aggiornamento professionale e culturale dei quadri, nonchè la loro sensibilizzazione verso i problemi gestionale e di relazioni sociali, valutate le eventuali proposte degli interessati.
3. Innovazioni ed invenzioni
Ai sensi dell'art. 4 della legge 190/1985, la valutazione tecnica delle innovazioni di rilevante importanza nei metodi o processi di fabbricazione ovvero nell'organizzazione del lavoro e/o delle invenzioni dei quadri (che non siano oggetto specifico della prestazione di lavoro dedotta in contratto) nonchè l'entità del corrispettivo economico da riconoscere ai medesimi per l'utilizzazione aziendale delle suddette innovazioni o invenzioni vengono determinate dall'azienda, su proposta di una apposita commissione mista aziendale, di cui fanno parte tecnici dell'azienda e rappresentanti dei quadri.
4. Responsabilità civile
Ai sensi dell'art. 5 della legge 190/1985, l'azienda provvede a garantire, attraverso apposita polizza assicurativa, i lavoratori quadri dal rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente allo svolgimento delle mansioni contrattuali, salvo i casi di dolo o colpa grave del lavoratore.
5. Aspetti retributivi
Le parti, nel darsi atto che la consultazione preventiva di cui all'art. 3 - livello aziendale - in materia di politiche retributive avviene con modalità tali da salvaguardare il diritto alla riservatezza dei singoli lavoratori, impegnano le aziende ad attuare sistemi di direzione per obiettivi in connessione con l'introduzione di adeguati sistemi di controllo economico dell'attività aziendale.
Ai lavoratori quadri compete con decorrenza 1º gennaio 1996 una indennità di funzione da corrispondersi per 14 mensilità nei valori di seguito riportati:
- QS: 60.000
- Q: 40.000
In via di prima applicazione nell'importo sopra indicato va assorbito fino a concorrenza quanto eventualmente già attribuito a titolo di ERI e conservato "ad personam" ai lavoratori quadri ai sensi della Norma transitoria di cui all'art. 36 del c.c.n.l.
Art. 17
(Mobilità e sviluppo professionale)
Le parti stipulanti convengono sulla necessità di valorizzare le capacità professionali del personale, promuovendone lo sviluppo, in linea con le esigenze organizzative di efficienza e produttività dell'azienda, di qualità del servizio nonchè con l'evoluzione delle tecnologie.
Le parti si danno atto a tale fine che il sistema di classificazione del personale di cui all'art. 15 del presente c.c.n.l. deve essere funzionale alla realizzazione dello sviluppo professionale dei lavoratori, attraverso un oggettivo arricchimento delle capacità professionali, da acquisirsi tramite elevato grado di esperienza di lavoro, partecipazione a corsi di formazione professionale, intercambiabilità delle mansioni, mobilità nell'ambito di diverse posizioni organizzative.
In tale ambito alla mobilità si riconosce valore preferenziale, a parità degli altri fattori, nello sviluppo delle carriere, in quanto consente di acquisire le conoscenze e le capacità indispensabili all'esercizio di una professionalità con caratteristiche diverse.
A tale proposito, fermo restando quanto previsto nel punto 5) dell'art. 15 del presente c.c.n.l., nell'ambito del proprio livello di inquadramento il lavoratore, in relazione alle esigenze organizzative, tecniche e produttive può essere adibito - in via temporanea o definitiva - a tutte le mansioni ascritte al medesimo livello compatibili con le proprie capacità e potenzialità professionali.
I passaggi ad area e/o livello superiore vengono effettuati - presa visione delle eventuali richieste dei lavoratori - in relazione alle esigenze aziendali sulla base di un giudizio professionale complessivo, formulato secondo i seguenti criteri: valutazione delle esperienze professionali effettuate anche a seguito di mobilità; valutazione della prestazione professionale; valutazione delle capacità ed attitudini professionali.
L'azienda provvede inoltre a fornire con periodicità di norma semestrale comunicazione alla
R.S.U. sulle variazioni di inquadramento e sui mutamenti non temporanei di mansione effettuati nell'ambito dello stesso livello di inquadramento, in applicazione dei programmi e delle linee di sviluppo oggetto della procedura richiamata nel comma precedente.
In caso di mutamento provvisorio di mansioni comportante lo svolgimento di mansioni specifiche di un livello d'inquadramento superiore, cui il lavoratore sia assegnato in forma esplicita e dietro preciso mandato, il dipendente ha diritto al trattamento spettantegli a norma del presente contratto in caso di passaggio a livello superiore.
Detto mandato deve essere affidato preventivamente con comunicazione scritta nella quale va indicato il livello e l'area di appartenenza del lavoratore e quello relativo alle mansioni affidate, il periodo dell'incarico e la causa che lo ha reso necessario.
In relazione a quanto previsto dall'art. 13 della legge n. 300/1970, il riconoscimento dell'inquadramento al livello superiore a seguito di temporanea assegnazione a mansioni afferenti ad un livello superiore, che non sia avvenuta per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, si ottiene:
- nell'area Q dopo 180 giorni continuativi di calendario;
- nelle aree A, B, C e D dopo 90 giorni continuativi di calendario oppure dopo un periodo non continuativo di 180 giorni, da computarsi nell'arco di 365 giorni dall'inizio della prestazione nel livello superiore.
Nei casi di sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto, il passaggio al livello superiore avviene solo dopo che il lavoratore ha compiuto 365 giorni di calendario continuativi di sostituzione.
Decorsi i periodi indicati, il personale interessato viene definitivamente assegnato al livello superiore.
Art. 18
(Mobilità tra settori aziendali regolati da diversi contratti)
La mobilità temporanea del personale a posizioni di lavoro appartenenti ad un settore della medesima azienda regolato da un c.c.n.l. diverso dal c.c.n.l. gas-acqua è oggetto di comunicazione preventiva alla R.S.U.; ove l'assegnazione alla posizione di lavoro nel settore regolato da altro contratto sia definitiva l'azienda attua la consultazione della R.S.U. in ordine alle motivazioni di carattere tecnico-organizzativo.
Il personale assegnato temporaneamente ad un'unità organizzativa i cui addetti sono regolati da un diverso c.c.n.l. conserva integralmente il proprio trattamento contrattuale; nel caso che il trattamento "ad personam" utile agli effetti del computo del t.f.r., pari alla differenza fra i due trattamenti globali, ragguagliata al trattamento economico di un lavoratore con equivalente qualifica ed analoghe mansioni.
La comparazione dei due trattamenti deve essere eseguita senza tener conto dell'importo degli aumenti periodici di anzianità e dei trattamenti retributivi di merito acquisiti dal lavoratore.
Il personale assegnato temporaneamente ad un'unità organizzativa i cui addetti sono regolati da un diverso c.c.n.l. ha diritto alla conservazione del proprio trattamento economico globale: nel caso in cui il trattamento economico connesso all'applicazione del nuovo c.c.n.l. sia globalmente inferiore a quello previsto dal c.c.n.l. gas-acqua, tale conservazione avviene attraverso il mantenimento "ad personam" delle eventuali differenze retributive.
Norma transitoria
La lettera b) dell'art. 18 del c.c.n.l. 2 agosto 1991 è soppressa a far data dalla stipulazione del presente c.c.n.l.; in conformità con le previsioni dell'art. 6 del c.c.n.l. stesso, ai lavoratori addetti ai servizi ed attività comuni in aziende pluriservizio cui risulti a tale data applicata la normativa di cui al punto b) dell'art. 18 del c.c.n.l. 2 agosto 1991, il trattamento "ad personam" in godimento alla data di rinnovo del c.c.n.l. sarà congelato ed assorbito con modalità che saranno oggetto di contrattazione a livello aziendale.
Nota a verbale al 1º comma
Per i casi di mobilità temporanea collettiva - riguardante cioè interi reparti o un consistente numero di lavoratori - e per i periodi temporali significativi, le aziende attuano su richiesta della
R.S.U. la procedura dell'informazione.
Art. 19
(Norma particolare per aziende multiservizio che applicano diversi contratti)
Nelle aziende che applicano diversi contratti, quando un lavoratore il cui rapporto di lavoro è normalmente regolato dal presente contratto è chiamato a svolgere mansioni tipiche di un settore regolato da un altro contratto di lavoro, l'individuazione della categoria di inquadramento cui fare riferimento per l'applicazione di istituti, previsti dal presente contratto, che comportino la corresponsione di particolari trattamenti economici (vedi art. 18 c.c.n.l.), avviene come segue:
1) nel caso di svolgimento di mansioni tipiche di un settore regolato da diverso contratto che non comportino sostituzione di altro lavoratore, va individuata la categoria o livello di inquadramento previsto nell'altro contratto in relazione alle mansioni effettivamente svolte;
2) nel caso di svolgimento di mansioni tipiche di un settore regolato da diverso contratto per sostituzione di altro lavoratore, si fa riferimento alla categoria o livello di effettivo inquadramento di quest'ultimo.
Art. 20 (Formazione professionale)
In considerazione della continua evoluzione tecnologica e della necessaria crescita delle
relative conoscenze, le aziende promuovono le necessarie attività di formazione per i lavoratori, al fine di favorire lo sviluppo e la riconversione delle singole professionalità aziendali.
Le iniziative di formazione, a seconda delle specifiche esigenze aziendali, possono privilegiare, in alcuni periodi, singole famiglie professionali o dare priorità a specifici contenuti tecnico-specialistici. Deve, invece, essere garantita, con continuità, l'attività di formazione per favorire l'inserimento dei neo assunti, la riconversione professionale in occasione di riorganizzazione che richiedono sostanziali cambiamenti di ruolo, l'addestramento per l'acquisizione di capacità e conoscenze su nuove tecnologie.
Le aziende, per realizzare le iniziative programmate, possono ricorrere a risorse interne specialistiche e/o risorse esterne qualificate, e/o ad accordi di cooperazione con altre aziende del settore.
Per quanto si riferisce alle metodologie didattiche, in coerenza con gli specifici obiettivi di apprendimento, possono essere realizzati corsi e percorsi formativi per famiglie professionali omogenee, affiancamenti mirati a personale esperto, o strumenti informatici e/o manuali per l'autoapprendimento.
La partecipazione a corsi specialistici non costituisce, di per sè, diritto al riconoscimento della relativa qualifica.
Le parti possono attivare apposite Commissioni miste per la preparazione delle specifiche per la progettazione ed il monitoraggio di particolari programmi formativi, ad esempio con riferimento ai temi della sicurezza.
Capitolo V NORME DISCIPLINARI
Art. 21 (Disciplina)
Il lavoratore deve ottemperare ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni affidategli ed attenersi ai regolamenti ed alle disposizioni aziendali; non deve inoltre valersi della propria condizione per svolgere a fine di lucro attività che siano in concorrenza od in contrasto con quelle dell'azienda e ricevere a tale effetto compensi o regole sotto qualsiasi forma.
Le mancanze dei lavoratori possono essere punite, a seconda della loro gravità, come segue:
1) rimprovero verbale;
2) rimprovero scritto;
3) multa non superiore a tre ore di retribuzione base;
4) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione globale per un periodo fino a 5 giorni;
5) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione globale per un periodo da oltre 5 fino a 10
giorni;
6) licenziamento.
La sospensione di cui al n. 5) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in
considerazione delle circostanze speciali che le hanno provocate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguate sanzioni in quelle di cui ai punti 1), 2), 3) e 4).
Il provvedimento previsto dal punto 6) si applica, senza preavviso nè corrispondente indennità sostitutiva, nei confronti del personale colpevole di mancanze relative a doveri, anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano di tale entità da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, come ad esempio: assenza senza giustificazione per tre giorni consecutivi (salvo casi di forza maggiore), insubordinazione seguita da vie di fatto, furto qualificato, condanne per reati infamanti.
Nel caso in cui l'entità della mancanza non possa essere immediatamente accertata l'azienda, a titolo di cautela, può disporre l'allontanamento del lavoratore dal servizio per un periodo di tempo non superiore a 30 giorni. Durante tale periodo al lavoratore viene corrisposta la retribuzione, salvo che non risulti accertata una sua colpa passibile di uno dei provvedimenti disciplinari previsti al n. 4) e seguenti di cui al 2º comma del presente articolo.
Il licenziamento non pregiudica le eventuali responsabilità nelle quali sia incorso il lavoratore.
L'importo delle eventuali multe è devoluto a beneficio di istituzioni previdenziali o assistenziali o aziendali.
Le mancanze comportanti provvedimenti superiori al rimprovero verbale debbono essere tempestivamente contestate per iscritto al lavoratore con indicazione dei motivi e degli addebiti.
Il lavoratore, entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della contestazione scritta, può presentare le proprie giustificazioni per iscritto ovvero richiedere di discutere la contestazione stessa con la Direzione, facendosi assistere dalla R.S.U. oppure dalle Organizzazioni sindacali cui aderisce o conferisce mandato; dell'eventuale incontro viene redatto apposito verbale sottoscritto
dalle parti.
La Direzione (Direttore o altro dirigente da questo delegato), completa l'istruttoria - la quale, salvo casi particolari, deve esaurirsi entro 30 giorni di calendario dal ricevimento da parte del lavoratore della contestazione scritta - comunica al lavoratore la punizione irrogata, la quale diviene efficace e produttiva di effetti alla scadenza dei termini previsti dal comma successivo.
Il lavoratore, entro 5 giorni di calendario dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, in presenza di elementi di giustificazione nuovi e documentati, può richiedere alla Direzione il riesame della propria situazione; tale eventuale riesame deve concludersi nei 15 giorni di calendario immediatamente successivi alla comunicazione richiesta.
Il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell'Organizzazione sindacale alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo componente scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'Ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del Collegio.
Qualora l'azienda non provveda, entro dieci giorni dall'invito rivoltole dall'Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se l'azienda adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.
Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.
Il presente articolo e il regolamento disciplinare aziendale debbono essere affissi permanentemente in luoghi dell'azienda accessibili a tutti i dipendenti.
Norma particolare
Per le aziende e/o enti ancora soggetti alle norme di cui al T.U. 15 ottobre 1925 ed al regolamento 4 ottobre 1986, n. 902 e per tutto il tempo della loro vigenza, la Direzione, nel caso che la mancanza sia passibile di sospensione o provvedimenti più gravi, una volta espletata la procedura di cui ai commi 9, 10 e 11, trasmette alla Commissione amministratrice la propria proposta di provvedimento, unitamente alle giustificazioni scritte eventualmente presentate dal lavoratore oppure al verbale della discussione orale intervenuta con il medesimo e ne da notizie al lavoratore interessato.
La Commissione amministratrice delibera l'adozione del provvedimento disciplinare entro trenta giorni di calendario dal ricevimento della proposta; il mancato pronunciamento nel suddetto termine equivale a conferma del provvedimento proposto dalla Direzione; la Commissione amministratrice, ove ritenga non doversi dar luogo all'applicazione del provvedimento proposto, fa rinvio alla Direzione.
La Direzione provvede a comunicare al lavoratore il provvedimento adottato nei suoi confronti dalla Commissione amministratrice ai sensi del comma precedente.
Capitolo VI
AMBIENTE DI LAVORO, IGIENE E SICUREZZA
Art. 22
(Salute e sicurezza sul lavoro)
Le aziende dichiarano che la sicurezza e l'igiene del lavoro, la salute dei lavoratori e la cura e il miglioramento continuo dell'ambiente di lavoro devono essere principi informatori delle politiche aziendali e dei comportamenti organizzativi e operativi di tutti i soggetti interessati (datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori) e che la funzione "sicurezza" si configura come qualificato mezzo dell'attività aziendale destinata a promuovere la sicurezza e l'igiene del lavoro.
Le parti riaffermano come diritto-dovere primario dei soggetti sopra indicati la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e individuano lo strumento per realizzare tale tutela nella prevenzione, intesa come complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell'attività lavorativa, per evitare o diminuire i rischi e per migliorare l'ambiente e le condizioni di lavoro, nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno.
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, con il quale sono state recepite nel nostro ordinamento le direttive europee in materia, le parti, in funzione del rinvio previsto dal suddetto decreto alla contrattazione collettiva per la disciplina di specifici argomenti, convengono quanto segue:
1) Rappresentante per la sicurezza
1.1. Numero
Il numero dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza viene come di seguito definito:
- aziende fino a 200 dipendenti: 1;
- aziende da 201 a 1000 dipendenti: 3;
- aziende oltre i 1.000 dipendenti: 6.
Nelle aziende che occupano oltre 15 dipendenti i Rappresentanti per la sicurezza fanno parte della R.S.U. e rientrano nel numero complessivo per essa stabilito dall'accordo nazionale interfederale FEDERGASACQUA/FNLE (CGIL)/FLERICA (CISL)/UILSP (UIL) 23 febbraio 1995 (1).
In parziale deroga a quanto previsto nel comma precedente, si conviene che:
1. nelle aziende che occupano da 71 a 200 dipendenti il Rappresentante per la sicurezza può essere individuato anche all'esterno dei componenti della R.S.U.;
2. nelle aziende che occupano da 201 a 800 dipendenti il Rappresentante per la sicurezza nell'ambito del numero complessivo previsto può essere individuato all'esterno della R.S.U.;
3. nelle aziende che occupano oltre 800 dipendenti possono essere individuati all'esterno dei componenti della R.S.U. fino a 2 Rappresentanti per la sicurezza nell'ambito del numero complessivo sopra individuato.
1.2. Modalità di designazione o elezione
a) Aziende fino a 15 dipendenti
Il Rappresentante per la sicurezza viene individuato tramite elezione diretta da parte dei lavoratori al loro interno oppure individuazione del Rappresentante per più aziende nell'ambito territoriale.
a1) Elezione diretta in azienda
L'elezione diretta avviene su iniziativa delle Strutture sindacali territorialmente competenti delle XX.XX. firmatarie del presente c.c.n.l. e si svolge a suffragio universale diretto ed a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori non in prova in forza all'azienda alla data delle elezioni e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato occupati nell'azienda; risulta eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi.
Il verbale dell'avvenuta elezione va trasmesso tempestivamente all'azienda. a2) Rappresentante per più aziende
L'individuazione del Rappresentante per più aziende nell'ambito territoriale avviene su iniziativa delle Strutture sindacali territorialmente competenti delle XX.XX. firmatarie del presente c.c.n.l., attraverso la designazione ovvero l'elezione diretta, da svolgersi secondo le modalità sopra indicate nel punto a1).
In via di prima applicazione, tale individuazione, su richiesta delle parti a livello locale, è oggetto di definizione a livello nazionale; in tale sede viene altresì stabilito il numero dei permessi retribuiti a disposizione del Rappresentante per la sicurezza per più aziende.
La durata dell'incarico del Rappresentante per la sicurezza come sopra individuato nei punti a1) e a2) è di 3 anni.
b) Aziende con più di 15 dipendenti
Il Rappresentante per la sicurezza si individua tra i componenti della R.S.U. con le seguenti modalità:
- elezione diretta o designazione da parte dei lavoratori al loro interno, nell'ambito e contestualmente dell'elezione della R.S.U., attraverso indicazione specifica tra i candidati proposti per la R.S.U. medesima; gli eventuali Rappresentanti esterni alla R.S.U. individuati ai sensi del precedente punto 1.1 vanno eletti contestualmente alla R.S.U. e con le medesime modalità;
- designazione, da parte della R.S.U. già eletta, del/dei componenti della stessa incaricati della funzione di Rappresentante della sicurezza; l'elezione degli eventuali Rappresentanti esterni alla R.S.U. ai sensi del precedente punto 1.1 avviene con apposite elezioni e con le modalità sopra individuate al punto a1).
Il Rappresentante per la sicurezza resta in carica per tutta la durata del mandato della
R.S.U. di cui è componente.
Nel caso di dimissioni della R.S.U., il Rappresentante per la sicurezza esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni; in tale ipotesi allo stesso competono le sole ore di permesso retribuito di cui al successivo paragrafo relative al periodo di esercizio della sua funzione (2).
In assenza della R.S.U. e fino a quando la stessa non sia costituita, il Rappresentante per la sicurezza viene individuato tramite elezione diretta da parte dei lavoratori al loro interno, su iniziativa delle Strutture sindacali territorialmente competenti delle XX.XX. firmatarie del presente c.c.n.l., con le modalità sopra individuate nel punto a1).
1.3. Permessi retribuiti
Ogni Rappresentante per la sicurezza ha a disposizione, per l'espletamento dei compiti
previsti dall'art. 19 del decreto legislativo 19 settembre 0000, x. 000, x. 00 ore di permesso retribuito annuo.
Per l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 19 citato, lettere b), c), d), g), i) ed l) non viene utilizzato il predetto monte ore.
1.4. Formazione dei Rappresentanti per la sicurezza
Il Rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista all'art. 19, comma 1, lett. g) del decreto legislativo n. 626/1994.
La formazione dei Rappresentanti per la sicurezza si svolge mediante permessi retribuiti aggiuntivi in ragione di 30 ore lavorative annue, riferite all'effettiva durata della formazione.
Il datore di lavoro, ogni qualvolta vengano introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, promuove una integrazione della formazione.
Il Rappresentante per la sicurezza è tenuto a fare un uso strettamente connesso alla sua funzione delle notizie e documentazioni ricevute, mantenendo sulle stesse la massima riservatezza.
1.5. Attribuzioni del Rappresentante per la sicurezza
Con riferimento alle attribuzioni del Rappresentante per la sicurezza, la cui disciplina legale è contenuta all'art. 19 del decreto legislativo n. 626/1994, le parti concordano sulle seguenti indicazioni:
a) Accesso ai luoghi di lavoro
Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro viene esercitato nel rispetto delle esigenze produttive con le limitazioni previste dalla legge.
Il Rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro.
Xxxx visite si svolgono di norma congiuntamente al responsabile del Servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato.
b) Modalità di consultazione
Laddove il D.Lgs. n. 626/1994 prevede a carico del datore di lavoro la consultazione del Rappresentante per la sicurezza, questa si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività; il datore di lavoro pertanto consulta il Rappresentante per la sicurezza su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
Il Rappresentante, in occasione della consultazione, ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge.
Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal Rappresentante per la sicurezza; il Rappresentante per la sicurezza conferma l'avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbale della stessa.
c) Informazioni e documentazione aziendale
Il Rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale di cui alle lettere e) ed f), del comma 1, dell'art. 19, del D.Lgs. n. 626/1994.
Lo stesso Rappresentante ha diritto di consultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui all'art. 4, comma 2 custodito presso l'azienda ai sensi dell'art. 4, comma 3 del decreto.
Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del Rappresentante, le informazioni e la documentazione richiesta secondo quanto previsto dalla legge.
Per informazioni inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro si intendono quelle riguardanti gli aspetti relativi all'igiene e sicurezza del lavoro.
Il Rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione.
d) Strumenti per l'espletamento delle funzioni
Per l'esercizio delle sue funzioni, il Rappresentante per la sicurezza fruisce del locale già posto a disposizione delle R.S.U. e degli eventuali supporti logistici connessi, secondo le prassi in atto.
2) Organismi paritetici
A livello territoriale, tra le Associazioni regionali CISPEL e le Strutture sindacali territorialmente competenti delle XX.XX. firmatarie del presente c.c.n.l. o delle Confederazioni cui le XX.XX. stesse aderiscono, sono costituiti Organismi paritetici con funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori. Tali Organismi sono inoltre prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dal D.Lgs. n. 626/1994.
La formazione dei lavoratori e quella dei Rappresentanti per la sicurezza avviene in collaborazione con i presenti Organismi paritetici.
3) Uso di attrezzature munite di video terminali
Il destinatario della normativa prevista dal Titolo VI (artt. 50-59) del D.Lgs. n. 626/1994 viene individuato nel lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di video-terminale per almeno quattro ore consecutive giornaliere per tutta la settimana lavorativa.
Tale lavoratore, nell'ambito delle prime quattro ore dell'attività come sopra specificata, deve essere adibito per la durata di 30 minuti ad altra attività e per le rimanenti ore deve fruire di 15 minuti di pausa retribuita ogni due ore di applicazione continuativa al video-terminale.
Le pause possono essere cumulate ma non possono essere godute nè all'inizio nè al termine dell'orario di lavoro.
(1) Vedi Allegato 2 al presente c.c.n.l.
(2) Dichiarazione a verbale delle XX.XX.
In riferimento al 2º e 3º comma del presente par. 1.2 sub b), le Segreterie nazionali FNLE, FLERICA e UISLP si riservano di predisporre un apposito regolamento che sarà oggetto di esame congiunto.
Capitolo VII
ORARIO DI LAVORO, RIPOSI E FESTIVITA'
Art. 23 (Orario di lavoro)
1. La durata dell'orario normale di lavoro è pari a 38 ore settimanali.
L'orario di 38 ore settimanali può essere realizzato attraverso calendari giornalieri, settimanali, plurisettimanali, mensili, plurimensili, annuali e può essere differenziato per settori ed unità.
2. L'orario settimanale suddetto è ripartito normalmente su 5 giorni, salvo diversi accordi o regolamentazioni locali esistenti. Diverse ripartizioni possono riguardare tanto la generalità dei dipendenti quanto singoli reparti o uffici aziendali e sono finalizzate ad esigenze di efficacia, sicurezza e qualità del servizio, quali il presidio del territorio, l'apertura degli sportelli al pubblico e altri servizi all'utenza, l'ottimale utilizzazione degli impianti, ecc.; tali ripartizioni possono essere attuate valutando e contemperando le esigenze suddette e quelle dei lavoratori, previa contrattazione con la R.S.U.
Agli effetti dell'applicazione di tutti gli istituti contrattuali, il sesto giorno feriale, anche ove non lavorato per effetto della suddivisione dell'orario settimanale su 5 giorni, è considerato lavorativo.
3. Le parti si danno atto che il regime dell'orario di lavoro deve essere funzionale all'obiettivo di realizzare condizioni per il miglioramento dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità del servizio reso all'utenza, attraverso l'adozione di articolazioni dell'orario che consentano il contenimento dello straordinario ed il migliore utilizzo della forza lavoro, con il grado di elasticità e flessibilità adeguata alle esigenze del servizio, anche in situazioni particolari caratterizzate da ristrutturazioni, riorganizzazioni e/o realizzazione di importanti programmi di sviluppo.
In relazione alle finalità evidenziate nonché allo scopo di far fronte a necessità connesse ad esempio a situazioni di punta o eccezionali dell'attività lavorativa a livello dell'intero complesso aziendale o di sue parti, ad esigenze stagionali o tecnico-aziendali, ad adempimenti amministrativi o di legge concentrati in particolari momenti dell'anno, l'orario normale di lavoro contrattuale può essere utilizzato anche come media su un arco di tempo superiore a quello settimanale, attraverso:
- articolazioni collettive di orario che prevedano periodi con prestazioni settimanali maggiori di quelle contrattuali e correlativi periodi di prestazioni ridotte;
- realizzazione di orari sfalsati settimanali o regimi di flessibilità collettiva;
- utilizzazione collettiva di permessi ex festività ex art. 28, ultimo comma c.c.n.l. in particolari periodi dell'anno per il personale non ritenuto necessario rispetto alle esigenze di servizio; ecc.
L'azienda perviene all'adozione delle suddette articolazioni d'orario valutando e contemplando le esigenze del servizio e quelle dei lavoratori, previa contrattazione con la R.S.U.
Le parti si danno atto che nei casi indicati la sola diversa distribuzione dell'orario normale non costituisce lavoro straordinario.
In tale contesto si tiene comunque conto della regolamentazione del lavoro a tempo parziale.
Le parti si impegnano a realizzare un regime annuale di prestazione lavorativa ed un regime di ferie annuali uguali per tutti i lavoratori del settore: a tal fine, nelle aziende nelle quali sussistano condizioni collettive di miglior favore relative alla durata settimanale dell'orario di lavoro o comunque condizioni (es. ferie, semifestività, permessi, ecc.) incidenti sulla quantità annua di ore lavorabili, le parti a livello locale sono impegnate a contrattare soluzioni che conducano all'omogeneizzazione delle prestazioni sia all'interno dell'azienda sia rispetto alle norme contrattuali, attraverso il superamento delle suddette condizioni collettive di miglior favore, fermo restando quanto previsto nell'ultimo comma dell'art. 7 del presente contratto.
Per specifiche posizioni organizzative, comportanti svolgimento di mansioni e/o funzioni che non consentano una prefissione di parametri temporali per l'esecuzione della prestazione lavorativa, può essere stabilito, previa contrattazione con le R.S.U., che i lavoratori assegnati alle suddette mansioni/funzioni non siano soggetti all'applicazione di rigide normative sull'orario di lavoro ed alla conseguente disciplina sul lavoro straordinario prevista dal vigente c.c.n.l. e che agli stessi sia riconosciuta, con le modalità ed effetti previsti dall'articolo 16 del presente contratto, una somma che tenga conto dell'entità dell'eventuale maggiore impegno temporale richiesto dall'assolvimento della prestazione.
4. L'orario giornaliero di lavoro aziendale, anche con riferimento alle differenziazioni per settori e/o unità, è stabilito dall'azienda con ordine di servizio, consulta (1) preventivamente la R.S.U.
Per i lavoratori comandati a prestare servizio fuori dell'abituale località o posto di lavoro, l'orario decorre dall'ora di presentazione al posto di ritrovo.
Tuttavia, quando il posto di ritrovo venga fissato in località per raggiungere la quale il lavoratore debba impiegare un tempo superiore in misura apprezzabile a quello che gli è necessario per raggiungere l'abituale posto di lavoro o comunque dette località siano situate oltre il capolinea periferico di qualsiasi servizio urbano di trasporto, la differenza fra i due tempi o il tempo occorrente per raggiungere dal capolinea il posto di lavoro e viceversa, va computato nell'orario di lavoro.
Nei turni avvicendati il personale non deve abbandonare il lavoro fino a quando non sia stato sostituito.
Norma particolare per lavoratori turnisti di tipo A
Considerato che l'orario di lavoro dei lavoratori che effettuano turni di tipo "A" è normalmente articolato su 40 ore settimanali (5 turni di 8 ore), agli stessi vanno attribuiti, in luogo della riduzione d'orario settimanale a 38 ore, n. 12 giornate di 8 ore di permesso retribuito, da fruirsi con le stesse modalità di cui all'art. 28, ultimo comma, punto 1.
In considerazione della particolarità della prestazione richiesta a questi lavoratori, gli stessi fruiscono altresì, con le modalità sopra specificate, di ulteriori 2 giornate di permesso retribuito, a titolo di ulteriore riduzione d'orario.
(1) In considerazione delle esigenze operative connesse alla materia, le parti a livello locale sono impegnate ad esaurire la procedura di consultazione nel termine massimo di 10 giorni.
Art. 24
(Servizio di pronto intervento - Servizio di reperibilità)
Tenuto conto delle particolari caratteristiche dei servizi idrico e gas, le aziende, avendo l'obbligo di garantire la sicurezza e la piena efficienza degli impianti in ogni momento e di salvaguardare la pubblica incolumità, nonché di garantire la regolarità dell'erogazione, sono impegnate ad organizzare un servizio di pronto intervento 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno.
Il servizio di pronto intervento può essere organizzato con squadre a turno 24 ore su 24 ovvero con la attuazione del servizio di reperibilità in aggiunta o in sostituzione del pronto intervento a turni, in rapporto alle caratteristiche dell'azienda e tenuto conto della sicurezza e dell'efficienza degli impianti e della rete, del numero e distribuzione degli utenti e di altri parametri collegati.
Nell'organizzare il servizio di pronto intervento e/o della reperibilità le aziende sono impegnate ad utilizzare ogni più moderna ed avanzata risorsa tecnica (attrezzature, strumentazioni, mezzi operativi, ecc.) per conseguire la massima sicurezza degli operatori, degli utenti e degli impianti.
Le modalità attuative della reperibilità vengono definite attraverso contrattazione tra l'azienda e la R.S.U., avendo riguardo al ruolo fondamentale della reperibilità rispetto all'obiettivo primario di garantire la sicurezza dell'utenza e degli impianti nonché la regolarità dell'esercizio.
Le parti, fermo restando quanto stabilito dal c.c.n.l. in materia di orario di lavoro, convengono quanto segue:
a) tenendo presente il principio dell'avvicendamento del maggior numero di lavoratori, il personale impiegato nel servizio di reperibilità deve possedere la necessaria qualificazione professionale; la direzione aziendale consulta la R.S.U. circa i criteri adottati per le eventuali esclusioni di lavoratori dal servizio di reperibilità;
b) l'impegno di reperibilità è limitato ad un massimo di 12 giorni al mese "pro-capite"; comunque la reperibilità non deve mai superare i 6 giorni continuativi.
Ove, in casi eccezionali, l'impegno di reperibilità superi i 12 giorni al mese i compensi di cui al successivo comma 7 vengono maggiorati del 15%;
c) il livello professionale del primo addetto al servizio di reperibilità non è normalmente inferiore al livello C3.
Il servizio di reperibilità può essere di due tipi:
A) lavoratori che ricevono direttamente presso la propria abitazione le chiamate degli utenti o del centralino aziendale ed effettuano la prima valutazione;
B) lavoratori che vengono chiamati in servizio dal presidio tecnico-aziendale o dal reperibile di tipo A).
Dal 1º gennaio 1992 il servizio di reperibilità viene compensato come segue:
Tipo A | Tipo B | |
Reperibilità superiore a 0 e fino a 10 ore | 2,5% | 1,5% |
Reperibilità superiore a 10 e fino a 18 ore | 3,5% | 2,5% |
Reperibilità superiore a 18 e fino a 24 ore | 4,5% | 3,5% |
Le percentuali sopra individuate vanno calcolate sulla retribuzione base contrattuale del livello B2.
I relativi valori si aggiornano con decorrenza 1º gennaio 1992, con riferimento alla retribuzione base del livello B2 in vigore a tale data e successive variazioni.
Le effettive prestazioni di lavoro effettuate su chiamata nel corso del servizio di reperibilità (compresi i tempi di andata e ritorno dal luogo di presentazione) sono comunque regolarmente retribuite secondo le norme sul lavoro straordinario contenute nel vigente c.c.n.l.
I compensi per il servizio di reperibilità sono corrisposti mensilmente in base ai giorni di turno di reperibilità effettivamente prestati: questi compensi, quale che sia la durata del servizio continuativo di reperibilità, non sono considerati come facenti parte della retribuzione a nessun effetto, esclusi quelli fiscali ed assicurativi di legge nonché per il trattamento di fine rapporto (legge 29 maggio 1982, n. 297).
Dal 1º gennaio 1983 i lavoratori immessi nel servizio di reperibilità che siano sprovvisti di telefono domiciliare, ricevono all'istallazione dello stesso il rimborso di 2/3 (due terzi) delle spese d'installazione, tasse escluse.
Nota a verbale
Le parti si danno atto che le innovazioni introdotte nel presente articolo non comportano automatica modifica degli assetti organizzativi del servizio di pronto intervento concordati a livello aziendale.
Art. 25
(Lavoro in turno - Lavoro notturno)
1) Turni
I lavori in turno presi in considerazione ai fini della disciplina prevista nel presente articolo sono i seguenti:
a) turni continui avvicendati per tutte le ore del giorno e delle notte e per tutti i giorni della settimana;
b) turni avvicendati per tutti i giorni della settimana, con esclusione del turno dalle ore 22 alle ore 6.
Resta ferma la possibilità per le parti di individuare e contrattare aziendalmente, in aggiunta ai tipi di turno sopra considerati, altri eventuali tipi di turno e/o articolazioni differenziate di orario ed il relativo trattamento economico, comunque in misura non superiore a quella prevista dal presente articolo per i turni di tipo b).
Sulla retribuzione individuale mensile del lavoratore normalmente assegnato ai turni di tipo
a) e b), si applicano le seguenti maggiorazioni:
- per i turni di tipo a), 11%, elevata a 11,5% dal 1º gennaio 1992;
- per i turni di tipo b), 8%, elevata a 8,5% dal 1º gennaio 1992.
Nei casi di sostituzione di lavoratori addetti ai turni avvicendati da parte di lavoratori non addetti a tali turni, l'aumento di cui sopra viene corrisposto sulla retribuzione individuale delle giornate lavorate.
In aggiunta alla maggiorazione di cui sopra, sempre in considerazione del disagio connesso alle prestazioni a turno, ed in particolare in relazione al disagio relativo a problemi di trasporto pasto ecc. in occasione dei turni notturni e festivi (inclusa la domenica) agli addetti ai turni di tipo
a) viene corrisposta, per ogni turno notturno o festivo di 8 ore, una indennità di lire 4.000, elevata a lire 5.000 dal 1º gennaio 1992.
Tale indennità assorbe fino a concorrenza altre indennità aventi finalità analoghe eventualmente in essere.
La stessa indennità è estesa ai lavoratori addetti ai turni di tipo b) per ogni turno di 8 ore prestato nelle giornate festive (inclusa la domenica), per compensare - unitamente alla maggiorazione di cui sopra - il particolare disagio relativo a problemi di trasporto, pasto ecc.
connesso alle prestazioni in turno.
Per coloro che all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro non seguano orari di turno avvicendato, ma li abbiano osservati in precedenza, la maggiorazione di cui al 3º comma è riferita alla retribuzione base valida all'atto della cessazione del rapporto propria del livello di appartenenza alla data di cessazione del servizio in turni. Detta maggiorazione è computata ai soli fini del calcolo dell'indennità di anzianità spettante fino al 31 maggio 1982, per tanti venticinquesimi quanti sono gli anni interi di servizio in turno. Tali aliquote non possono superare i 25 venticinquesimi.
a) Giorni di riposo
I lavoratori addetti a turni continui debbono, nell'arco dell'anno, usufruire dello stesso numero di giorni di riposo goduti dal lavoratore non turnista.
b) Utilizzazione in lavori non in turno
I lavoratori addetti a lavori in turno, che vengono utilizzati in attività non richiedenti i turni, conservano le indennità previste dal presente articolo nell'importo in cifra percepito al momento della cessazione del lavoro in turno, secondo i seguenti criteri:
a) il 100% quando il lavoratore abbia compiuto i 55 anni di età ed almeno 10 anni di lavoro in turno;
b) quando il lavoratore abbia compiuto i 55 anni di età e maturato meno di 10 anni di lavoro in turno, un decimo per ognuno dei detti anni;
c) quando il lavoratore abbia meno di 55 anni d'età ed almeno 15 anni di lavoro in turno, il 100%; qualora lo stesso lavoratore abbia meno di 15 anni di lavoro in turno, un quindicesimo per ognuno di detti anni.
In caso di passaggio di livello o nel caso di impiego dei lavoratori in attività comportanti la corresponsione di una indennità con origine o finalità analoghe a quella dei turni, quest'ultima viene assorbita fino a concorrenza.
Il lavoratore il quale, a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non possa più essere utilizzato in lavori in turno e venga utilizzato in attività giornaliere, conserva le indennità previste dal presente articolo, par. 1), secondo i criteri esposti nei commi precedenti.
c) Avvicendamenti
I lavoratori che abbiano compiuto 55 anni di età e almeno 10 anni di lavoro in turno, oppure
- a prescindere dall'età - abbiano compiuto 20 anni di lavoro in qualità di turnisti hanno diritto, a richiesta, di essere utilizzati in attività - equivalenti per quanto riguarda la qualifica - non richiedenti lavoro in turno, conservando le indennità previste dal par. 1) del presente articolo, nella misura del 100 per cento dell'importo in cifra percepito al momento della cessazione del lavoro in turno.
d) Turni di lavoro nei CED o SED
Qualora l'azienda ravvisi la necessità di istituire dei turni di lavoro per una migliore utilizzazione dei CED o SED, detti turni e la relativa disciplina economica vengono individuati e contrattati localmente fra azienda e R.S.U. come previsto dal presente articolo.
e) Copertura del turno per mancato cambio
Le parti convengono che, compatibilmente con l'organizzazione aziendale e le esigenze del servizio, la copertura del turno per mancato cambio avvenga di norma con il prolungamento del turno non oltre le quattro ore e con corrispondente entrata in turno anticipata del turnista subentrante.
2) Lavoro notturno
Lavoro notturno è quello prestato dal lavoratore tra le ore 20 e le ore 6. Il lavoro notturno prestato eccezionalmente dal lavoratore, nei limiti del normale orario giornaliero della sua prestazione di lavoro, viene compensato con una maggiorazione pari al 19% della retribuzione oraria individuale.
Per quanto concerne il riposo fisiologico dei lavoratori chiamati a prestare lavoro straordinario tra le ore 0 e le 6 a.m., si applicano i seguenti criteri: a) per interventi notturni inferiori a 4 ore, posticipazioni per una corrispondente durata dell'inizio del lavoro nel mattino dello stesso giorno; b) per interventi notturni da 4 a 6 ore, ripresa del lavoro nel pomeriggio dello stesso giorno, dopo l'intervallo per il pasto. Sono fatti salvi gli eventuali trattamenti di miglior favore in atto.
Tali riposi si considerano a tutti gli effetti retribuiti.
Art. 26
(Prestazioni oltre il normale orario di lavoro)
Le prestazioni oltre il normale orario di lavoro debbono avere carattere di eccezionalità e pertanto essere limitate ai casi di effettive esigenze di servizio; in particolare il ricorso al lavoro straordinario deve essere finalizzato ad assicurare la continuità del servizio in condizioni di sicurezza o connesso al verificarsi di circostanze impreviste o esigenze inderogabili.
Il lavoro straordinario deve essere richiesto e/o autorizzato preventivamente dal responsabile, fatte salve le esigenze di pronto intervento per la sicurezza del servizio e la pubblica incolumità; il lavoro straordinario non espressamente autorizzato non è riconosciuto nè compensato.
Il personale non può rifiutarsi di eseguire il lavoro straordinario senza giustificati motivi di impedimento.
La Direzione aziendale comunica trimestralmente alla R.S.U. i dati a consuntivo relativi alle eventuali prestazioni straordinarie per ufficio o reparto.
Nei casi in cui i suddetti dati consuntivi evidenziano - complessivamente o per cause ricorrenti - un ricorso significativo e sistematico alle prestazioni straordinarie, le parti a livello aziendale si incontreranno per le opportune congiunte valutazioni, al fine di adottare le misure atte ad eliminare le cause che hanno determinato lo straordinario medesimo ed in particolare per l'esame delle possibile incidenze di tali situazioni sui programmi di sviluppo occupazionale dell'azienda.
Ove sia programmata l'esecuzione di opere e/o attività non eseguibili nell'orario normale di lavoro ovvero ove si verifichino circostanze eccezionali che richiedono periodi prolungati di ricorso in via non occasionale al lavoro straordinario, le prestazioni di lavoro straordinario programmabili sono definite previa contrattazione con la R.S.U.
Le suddette ore di lavoro straordinario sono compensati con altrettanti periodi di riposo da godersi in aggiunta alle ferie annuali, fermo restando il diritto al riposo settimanale ed il pagamento delle sole maggiorazioni della retribuzione oraria di cui al presente articolo.
Lavoro straordinario diurno è quello compiuto dal lavoratore oltre la data dell'orario settimanale di lavoro previsto dal presente contratto.
Lavoro straordinario notturno è quello compiuto dal lavoratore oltre la durata giornaliera della sua prestazione, fra le ore 20 e le 6.
Ogni ora di lavoro straordinario viene compensata con la retribuzione individuale oraria maggiorata delle percentuali seguenti:
- lavoro straordinario feriale diurno:
- 27% per le prime due ore,
- 38% per le ore successive;
- lavoro straordinario notturno:
- 38% per le prime quattro ore,
- 58% per le ore successive.
In ogni caso in cui lavoro straordinario notturno sia prestato senza soluzione di continuità dopo un periodo di lavoro straordinario diurno, il lavoro straordinario notturno viene compensato nella misura immediatamente più favorevole al lavoratore.
La stessa regola si applica nel caso in cui il lavoro straordinario notturno preceda senza soluzione di continuità il lavoro straordinario diurno.
Le maggiorazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelle del precedente art. 25.
Dichiarazione a verbale
Le parti convengono di riesaminare il presente articolo alla luce di future modifiche della regolamentazione legale in materia di orario di lavoro e di lavoro straordinario.
Art. 27 (Lavoro festivo)
1. Lavoratori non addetti a turni avvicendati
Il lavoratore che viene chiamato a prestare servizio in un giorno festivo viene compensato con altra giornata di riposo e con la sola maggiorazione della retribuzione individuale oraria del 36% per le prime quattro ore e del 58% per le successive.
Qualora in casi eccezionali la giornata di lavoro festivo non possa essere compensata con altra giornata di riposo, il lavoratore ha diritto alla retribuzione individuale oraria maggiorata del 36% per le prime quattro ore e del 58% per le successive.
2. Lavoratori addetti a turni avvicendati
Il lavoratore addetto a turni avvicendati che viene chiamato a prestare servizio nel giorno stabilito di riposo od in un giorno festivo infrasettimanale anche se coincide con una domenica,
viene compensato come precisato al 2º comma del precedente par. 1.
L'eventuale spostamento del giorno prestabilito di riposo, quando non sia comunicato all'interessato almeno quattro giorni prima, deve essere compensato con la sola maggiorazione del 36% sulla retribuzione individuale oraria.
Qualora detto nuovo giorno di riposo venga a coincidere con una festività infrasettimanale, il lavoratore ha diritto ad una maggiorazione del 58% sulla retribuzione individuale, indipendentemente dalla maggiorazione del 36%.
Art. 28
(Giorni festivi e riposi settimanali)
I giorni festivi sono quelli stabiliti dalla legge (artt. 1 e 2, legge 27 maggio 1949, n. 260, modificati dall'art. 1 della legge 5 marzo 1977, n. 54 e dall'art. 1, legge 28 dicembre 1985, n. 792), ai quali si aggiunge quello del S. Patrono del luogo dove il dipendente lavora (1).
Sono inoltre riconosciuti un minimo di tre giorni semifestivi, la cui data viene fissata secondo gli usi locali già in atto. Nel caso che il giorno semifestivo abbia a coincidere con una delle festività di cui al comma precedente, deve essere fissata, mediante accordo locale, altra giornata semifestiva nello stesso anno.
Il lavoro compiuto in giorno semifestivo oltre l'orario normale del medesimo è considerato come lavoro festivo.
Il riposo settimanale dei lavoratori, come stabilito dalla legge, cade normalmente di domenica.
Per i lavoratori per i quali è ammesso a norma di legge il lavoro nel giorno di domenica, il riposo può essere fissato in un altro giorno della settimana, senza mai oltrepassare i sei giorni consecutivi di lavoro; in questo caso la domenica è considerata giorno lavorativo, mentre viene ad essere considerato giorno di riposo settimanale, a tutti gli effetti, il giorno fissato per il riposo stesso.
Per i lavoratori addetti ai turni avvicendati il giorno prestabilito di riposo può essere spostato, in caso di obiettiva necessità, con un preavviso di almeno 4 giorni. Nel preavviso deve essere indicato il nuovo giorno fissato per il riposo. Il giorno di riposo compensativo non deve cadere oltre la settimana successiva a quello prestabilito.
Nel caso che una delle festività non domenicali di cui al 1º comma del presente articolo coincida con la domenica, è dovuto a ciascun lavoratore il cui riposo settimanale cada normalmente di domenica, in aggiunta al normale trattamento economico, un importo pari ad una giornata di retribuzione globale.
Qualora una delle festività non domenicali di cui al 1º comma del presente articolo coincida con il giorno di riposo settimanale dei lavoratori di cui al 5º comma, questi ultimi hanno diritto allo stesso trattamento previsto per la coincidenza della domenica con una festa infrasettimanale.
Al trattamento previsto dai due commi precedenti si aggiunge inoltre, per coloro che lavorano nel giorno di riposo normale o prestabilito, il compenso stabilito per il lavoro festivo.
Per le festività soppresse dalla legge 5 marzo 1977, n. 54, come modificata dalla legge 28 dicembre 1985, n. 792, si applica il seguente trattamento:
1) a compensazione ed in luogo delle festività nazionali e religiose nonchè delle solennità civili soppresse o comunque differite dalla legge sopracitata, sono attribuite annualmente ai dipendenti regolati dal presente c.c.n.l. due giornate di ferie, da aggiungersi al periodo a tale titolo stabilito dal presente contratto collettivo nazionale ed ulteriori tre giornate di permesso retribuito.
Le due giornate supplementari di ferie non debbono coincidere con giornate di riposo (domeniche o giorni sostitutivi) o di sabato non lavorative;
2) al personale che, per effetto delle modalità di distribuzione dell'orario, fruisce annualmente di non più di 74 giornate di riposo e/o di non prestazione, è attribuita una ulteriore giornata di permesso retribuito;
3) i permessi previsti dai commi che precedono sono assegnati dall'azienda compatibilmente con le esigenze di servizio, sentite le R.S.U.;
4) ove i permessi di cui sopra non possano essere usufruiti per le citate esigenze di servizio entro l'anno cui si riferiscono, è corrisposta al lavoratore interessato, per ciascuno di quelli non potuti usufruire, una quota giornaliera di retribuzione contrattuale, senza alcuna maggiorazione, di importo pari a quella dovuta per le giornate di ferie.
Norme transitorie
Trattamento economico supplementare per la giornata di Pasqua ai lavoratori turnisti già regolati dal c.c.n.l. dip. A.P. gas ed in servizio al 31 dicembre 1979: vedasi Parte II, articolo 8.
Trattamento economico supplementare per la giornata di Pasqua ai lavoratori già regolati dal c.c.n.l. dip. X.X. xxxxxxxxxx ed in servizio al 31 dicembre 1979: vedasi Parte III, articolo 5.
(1) Legge 27 maggio 1949, n. 260, come modificata dalla L. 5 marzo 1977, n. 54 e dalla L. 28 dicembre 1985, n. 792. "Art. 1 - Il giorno 2 giugno, data di fondazione della Repubblica, è dichiarato festa nazionale. Art. 2 - Sono considerati giorni
festivi, agli effetti dell'osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici, oltre al giorno della festa nazionale, i giorni seguenti: tutte le domeniche; il primo giorno dell'anno; il 6 gennaio: Epifania di N.S.; il
25 aprile: anniversario della Liberazione; il giorno di lunedì di Pasqua; il 1º maggio: festa del lavoro; il giorno dell'Assunzione della B.V. Xxxxx; il giorno di Ognissanti; il giorno della festa dell'Immacolata Concezione; il giorno di Natale; il giorno 26 dicembre.". N.B.: le festività del 2 giugno e del 4 novembre sono state differite rispettivamente alla 1ª domenica di giugno ed alla 1ª domenica di novembre. La festività dell'Epifania di N.S. è stata ripristinata dalla L. 28 dicembre 1985, n. 792, art. 1.
Art. 29 (Ferie)
Il lavoratore ha diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di riposo, con decorrenza della retribuzione globale, nella misura di 26 giorni lavorativi più le 2 giornate supplementari di cui al punto 1) dell'art. 28.
Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; esso dovrà essere assegnato dall'azienda, la quale ne fisserà l'epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e dei desideri dei lavoratori.
L'estinzione del rapporto di lavoro per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate.
In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi di servizio prestati; a tal fine le eventuali frazioni di mese non inferiori a 15 giorni sono computate come mese intero.
L'assegnazione delle ferie non può aver luogo durante il periodo di preavviso. Il lavoro di competenza del personale in ferie deve essere compiuto, per quanto possibile, dal personale in servizio durante l'orario normale, senza alcuna corresponsione di indennità, salvo quanto previsto dall'art. 17, comma 7.
Qualora, durante il periodo delle ferie, il lavoratore si ammali deve darne comunicazione alla Direzione con l'invio di certificato medico entro tre giorni; nel caso in cui il lavoratore dimori fuori comune la comunicazione deve essere data nel più breve tempo possibile.
La malattia interrompe il godimento delle ferie.
Ove la malattia impedisca il godimento parziale o totale delle ferie entro l'anno, le stesse sono godute, a guarigione avvenuta, anche nell'anno successivo.
Ai lavoratori assenti per malattia superiore a 15 giorni nel periodo immediatamente precedente alla richiesta di ferie, la concessione delle stesse è subordinata alla condizione che abbiano ripreso l'attività lavorativa e/o alla presentazione di certificato medico di intervenuta guarigione; casi eccezionali sono da verificare di volta in volta.
Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore o per disposizioni dell'azienda.
Nel caso di eccezionali e motivate esigenze, le ferie vengono assegnate e fatte godere al lavoratore entro e non oltre il primo trimestre dell'anno successivo.
In caso di morte del lavoratore agli aventi causa o diritto viene liquidata un'indennità pari alla retribuzione globale per il periodo di ferie maturate e non godute.
Capitolo VIII INTERRUZIONI E SOSPENSIONI
Art. 30
(Assenze - Permessi - Lavoratori studenti)
Durante l'orario di lavoro, il lavoratore non può abbandonare il proprio lavoro se non debitamente autorizzato dal proprio superiore; per gli addetti ai turni avvicendati si richiama quanto stabilito dal penultimo comma del punto 4), dell'art. 23.
Il lavoratore è tenuto, in caso di assenza dal lavoro, ad avvertire l'azienda nello stesso giorno in cui ha inizio l'assenza, entro quattro ore dall'inizio della propria prestazione ed a giustificarla al più tardi entro il mattino successivo; il tutto salvo il caso di comprovata forza maggiore.
In caso di malattia, la giustificazione dell'assenza, a partire dal primo giorno della stessa, avviene con certificato medico, secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge e INPS; tale certificato deve essere consegnato o fatto pervenire all'azienda entro e non oltre il terzo giorno dall'inizio dell'assenza.
In caso di denunciata malattia, l'azienda ha facoltà di farla controllare per mezzo dei servizi ispettivi degli enti competenti.
Al lavoratore che ne faccia domanda l'azienda può, a sua discrezione, accordare per giustificati motivi permessi o brevi congedi con facoltà di corrispondere o meno la retribuzione. Tali permessi o brevi congedi non sono computati in conto dell'annuale periodo di ferie salvo richiesta scritta del lavoratore.
Al lavoratore che contrae matrimonio viene concesso un permesso di:
a) 15 giorni di calendario con corresponsione della retribuzione e, a sua richiesta, altri 15 giorni non retribuiti, se effettivo;
b) 7 giorni di calendario retribuiti, se assunto a termine. A richiesta dell'interessato viene concesso un altro giorno di permesso non retribuito.
Nel caso di decesso del coniuge non legalmente separato o di un genitore o di un figlio sono concessi al lavoratore tre giorni di calendario di permesso con corresponsione della retribuzione.
Nel caso di decesso di un fratello o di una sorella il periodo predetto è ridotto a due giorni.
Dalla retribuzione globale mensile viene detratto l'importo relativo alle giornate ed ore lavorative non prestate senza giustificato motivo, salvo quanto previsto dal 5º comma del presente articolo.
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria, universitaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.
I predetti lavoratori studenti hanno diritto di usufruire di permessi retribuiti nella misura di 50 ore in ogni anno scolastico per frequentare i corsi di studio sopra specificati.
E' consentita l'utilizzazione della predetta competenza contrattuale anche in un solo anno scolastico fino ad un massimo di 150 ore.
I lavoratori studenti in occasione degli esami hanno diritto a permessi retribuiti nelle seguenti misure:
- 11 giorni lavorativi per gli esami di licenza di scuola media inferiore;
- 16 giorni lavorativi per gli esami di licenza di scuola media superiore;
- 3 giorni lavorativi per ogni esame universitario. Fra i giorni lavorativi è computato anche il sabato.
Nel caso che il lavoratore venga respinto, può fruire dei suddetti permessi solamente una seconda volta, purchè detti esami abbiano esito positivo.
L'azienda può richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui ai precedenti commi.
Si considerano ingiustificate le assenze non previste dal presente contratto.
Art. 31 (Aspettativa)
Per motivi di carattere privato da valutarsi dall'azienda questa, se lo ritenga compatibile con le esigenze del servizio, può concedere al lavoratore, che ne faccia richiesta, un periodo di aspettativa fino al massimo di un anno senza alcuna corresponsione di retribuzione e di contributi e senza decorrenza di anzianità.
Se durante il periodo di aspettativa, nel quale non vi è corresponsione di contributi e decorrenza di anzianità, il lavoratore subisce un sinistro, il periodo di aspettativa può essere considerato utile agli effetti della determinazione della pensione, qualora il lavoratore versi, a suo carico, i contributi afferenti al periodo di aspettativa fino al giorno del sinistro.
Ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive od a ricoprire cariche sindacali provinciali, regionali e nazionali vengono applicate le disposizioni di cui rispettivamente all'art. 2 della legge n. 816/1985 e all'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori).
I periodi di aspettativa sindacale non sono utili agli effetti del compimento del periodo di prova e del diritto alle ferie, ma sono validi ai fini della maturazione degli aumenti periodici di anzianità e dell'indennità di preavviso; ai fini previdenziali ed assistenziali si applicano le vigenti disposizioni di legge.
Art. 32
(Trattamento di malattia e convalescenza)
Nel caso di interruzione del servizio dovuta a malattia, compresa quella da infortunio extra- professionale, l'azienda conserva il posto al dipendente non in prova per 12 mesi, durante i quali viene corrisposta la retribuzione globale.
Detto periodo deve essere considerato come servizio prestato a tutti gli effetti.
La materia delle assenze per cure termali è disciplinata dalla legislazione vigente (1).
Si considera prosecuzione del periodo di malattia quello che intervenga non oltre trenta giorni dalla cessazione della malattia precedente.
Il diritto alla conservazione del posto viene comunque meno quando il lavoratore, anche per effetto di una pluralità di episodi morbosi, ed indipendentemente dalla durata dei singoli intervalli, raggiunga in complesso il limite previsto al 1º comma del presente articolo durante un arco
temporale massimo di 24 mesi consecutivi.
I casi di particolare gravità sono valutati congiuntamente tra le parti.
I periodi di degenza ospedaliera, debitamente certificati, non danno luogo al raggiungimento dei termini massimi di comporto sopraelencati.
Superati i limiti di tempo di cui al 1º e 5º comma, su richiesta del lavoratore impossibilitato a riprendere servizio, va concessa una aspettativa nella misura massima di un anno, ai sensi dell'art. 1.
Quando l'assenza sia dovuta ad incapacità temporanea conseguente a malattia professionale, anche se non coperta da assicurazione, l'azienda corrisponde la retribuzione globale sino alla guarigione clinica.
Nella retribuzione corrisposta durante l'assenza viene assorbito, fino a concorrenza, quanto il lavoratore abbia diritto a percepire a titolo di indennità sostitutiva della retribuzione per atti previdenziali, assistenziali, assicurativi in conseguenza di disposizioni di legge o di contratto.
Alla scadenza dei termini rispettivamente indicati nei commi precedenti del presente articolo e dell'eventuale periodo di aspettativa, l'azienda, ove proceda al licenziamento del lavoratore, gli corrisponde il trattamento di licenziamento e l'indennità sostitutiva del preavviso.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i limiti suddetti non consenta al lavoratore di riprendere servizio, il lavoratore stesso può recedere dal rapporto di lavoro con diritto al trattamento di fine lavoro e senza preavviso.
Trascorsi i termini suddetti, ove il rapporto non venga risolto da nessuna delle due parti, il rapporto stesso rimane sospeso a tutti gli effetti.
Il lavoratore che in relazione e durante il periodo della malattia debba trasferirsi in località diversa dalla sua abituale residenza deve darne preventiva comunicazione all'azienda per gli opportuni controlli.
L'incapacità al lavoro deve essere provata con certificato medico e, in ogni caso, è facoltà dell'azienda di far costatare in qualsiasi momento tale incapacità attraverso i servizi ispettivi degli enti competenti.
E' anche facoltà dell'azienda di far costatare l'idoneità fisica, da parte di enti pubblici ed Istituti specializzati di diritto pubblico, del dipendente all'atto in cui egli si presenta al lavoro dopo il periodo di infortunio o di malattia.
Qualsiasi divergenza sull'idoneità fisica del lavoratore va rimessa al giudizio di un Collegio composto di un medico delegato da uno degli enti od istituti di cui al 3º comma, dell'art. 5, della legge 20 maggio 1970, n. 300, di un medico di fiducia del lavoratore e di un terzo medico, che presiede il Collegio, designato d'accordo dai primi 2 medici.
Qualora detta designazione per un qualsiasi motivo non potesse aver luogo entro il termine di 5 giorni, essa è demandata al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei medici a cura della parte più diligente. Nelle more della decisione il lavoratore non può riprendere servizio ed il tempo necessario per la decisione stessa è computato agli effetti del 1º comma del presente articolo.
La stessa procedura di cui ai precedenti commi può essere seguita in caso di divergenza interessante l'infermità del lavoratore che, per tale motivo, abbia richiesto di essere adibito, anche provvisoriamente, ad altre mansioni.
Nel caso in cui, a seguito di malattia contratta a causa del servizio od infortunio sul lavoro, sia residuata al lavoratore una capacità lavorativa non inferiore al 50%, l'azienda mantiene in servizio il lavoratore stesso assegnandolo ad altre mansioni.
Norma particolare
Ai lavoratori non in prova con contratto a tempo determinato il trattamento di malattia ed infortunio, previsto dal presente articolo, viene applicato, in conformità delle vigenti disposizioni di legge, non oltre la scadenza del termine apposto al contratto medesimo.
(1) Attualmente legge 30 dicembre 1991, n. 412, D.M. 12 agosto 1992, D.M. 15 dicembre 1994.
Art. 33 (Assicurazione infortuni)
Ferma l'osservanza delle norme legislative sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, ai lavoratori non soggetti a tali norme che subiscano infortuni risarcibili ai sensi ed in conformità delle stesse, l'azienda corrisponde un trattamento equivalente a quello previsto dalla legge suddetta.
Sia nel caso di assicurazione obbligatoria e sia nel caso dello speciale trattamento di cui al comma precedente, l'azienda integra le prestazioni di legge e il trattamento equivalente fino a raggiungere un'indennità pari a cinque retribuzioni globali annue in caso di morte ed a sei retribuzioni globali annue in caso di invalidità permanente totale secondo la normativa INAIL.
L'eventuale importo della rendita annua liquidata dagli istituti assicuratori, capitalizzata al 5% viene detratto dall'importo di cui sopra e la differenza è liquidata in un'unica soluzione oltre al normale trattamento di liquidazione previsto in caso di risoluzione del rapporto per motivi non
disciplinari, compresa l'indennità di preavviso e il trattamento di previdenza.
Nel caso in cui il rapporto di lavoro venga risolto dalle aziende in conseguenza di invalidità permanente parziale o comunque qualora il grado di tale invalidità secondo le tabelle INAIL superi il 70%, l'azienda integra le prestazioni di legge fino a raggiungere la stessa percentuale del grado di invalidità sulle sei annualità globali di retribuzione salvo la retribuzione di cui al comma precedente.
Fino all'emanazione del decreto previsto dall'art. 15, 3º comma del decreto legislativo n. 626/1994, nelle aziende che abbiano almeno trecento dipendenti debbono, a loro cura e spese, essere istituiti posti di pronto soccorso. Le altre aziende adottano sistemi equivalenti.
L'azienda corrisponde al dipendente l'intera retribuzione fino alla guarigione clinica nei casi di assenza dovuta ad incapacità temporanea conseguente ad infortunio sul lavoro, trattenendo quanto il lavoratore abbia diritto a percepire a titolo di indennità sostitutiva della retribuzione da Enti di previdenza, assistenza ed assicurativi in conseguenza di disposizioni di legge o di contratto.
Qualora al lavoratore colpito da infortunio sia dovuta, nel corso degli ultimi 15 giorni di lavoro, il trattamento per mutamento di mansioni, tale trattamento gli viene corrisposto anche durante l'assenza temporanea conseguente all'infortunio.
Per "importo della rendita annua liquidata dagli Istituti assicuratori capitalizzata al 5%" deve intendersi il capitale di copertura della rendita da infortunio calcolato alla data di decorrenza della rendita stessa mediante le stesse basi tecniche adottate dall'INAIL, eccezion fatta per quanto riguarda il tasso tecnico che resta fissato nella misura del 5%.
Art. 34
(Tutela della maternità)
Alla lavoratrice che venga a trovarsi in stato di gravidanza e puerperio sono applicate le disposizioni di legge in materia.
Per il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro, viene corrisposta a chi di diritto la retribuzione globale mensile, con esclusione delle eventuali indennità e compensi collegati con la presenza in servizio.
Da tale trattamento sono dedotte tutte le concessioni accordate per legge allo stesso titolo da qualsiasi altro ente, escluse le concessioni aventi carattere di premio.
In caso di malattia sopravvenuta durante la gravidanza o il puerperio e che perduri oltre il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro, i termini stabiliti per il trattamento di malattia decorrono a partire dal suddetto termine.
Art. 35 (Servizio militare)
La chiamata alle armi per assolvere agli obblighi di leva non fa cessare il rapporto di lavoro, che resta in tal caso sospeso salvo la decorrenza dell'anzianità.
Al dipendente richiamato alle armi viene applicato il trattamento economico previsto dalle leggi in vigore.
Tuttavia, in caso di richiamo alle armi contenuto entro un massimo di tre mesi, l'azienda corrisponde al lavoratore la retribuzione globale per il periodo di assenza, con detrazione delle competenze militari da lui percepite.
Il dipendente chiamato o richiamato alle armi deve presentarsi all'azienda per riprendere servizio, salvo nel caso di forza maggiore, entro il termine di un mese dal collocamento in congedo o in licenza illimitata in attesa di congedo: in mancanza viene considerato dimissionario.
Capitolo IX TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 36 (Retribuzione e sue definizioni)
La retribuzione è corrisposta ai lavoratori mensilmente.
Con l'espressione "retribuzione base" si intendono i minimi determinati per i vari livelli di inquadramento dei lavoratori nelle tabelle allegate al presente contratto.
Con l'espressione "retribuzione individuale" s'intende la somma della retribuzione base con l'indennità di contingenza, maturata dal 1º febbraio 1977 in avanti, di cui al punto B) del successivo art. 38 e con gli importi degli aumenti di anzianità e di merito, nonchè degli eventuali assegni "ad personam", l'indennità di funzione dei lavoratori quadri di cui al precedente art. 16.
Con l'espressione "retribuzione globale" si intende la somma della retribuzione individuale e
delle indennità a carattere continuativo, nonchè degli eventuali elementi "ad personam" sostitutivi di indennità e/o voci retributive soppresse dal presente c.c.n.l.; sono comunque esclusi dalla retribuzione globale gli emolumenti corrisposti a titolo di rimborso spese anche se forfetizzato.
Norma transitoria
L'Istituto dell'E.R.I. (per i lavoratori quadri vedi art. 16, punto 2 del c.c.n.l. 2 agosto 1991 e per i lavoratori inquadrati nei livelli A1 e A2 vedi art. 44 del c.c.n.l. 2 agosto 1991) è abrogato con effetto dalla data di stipulazione del presente contratto; le somme a tale titolo attribuite ai lavoratori interessati vengono conservate come assegno "ad personam" nella cifra in godimento a tale data e confluiscono nella retribuzione individuale di cui al comma 3 del presente articolo; tali somme possono essere assorbite in caso di passaggio a livello superiore fino a concorrenza della nuova retribuzione base e, con riferimento all'area Q, anche dell'importo dell'indennità di funzione prevista per i quadri.
Norma particolare
Quota supplementare di caropane - Cfr. Parte I, Allegato 1.
Dichiarazione a verbale
La fase di sperimentazione e prima applicazione da parte delle aziende di politiche retributive individuali, attuate nel rispetto delle procedure previste in materia dall'art. 3 del presente c.c.n.l., sarà oggetto di verifica tra le parti nei tre mesi precedenti la data di scadenza della parte normativa del c.c.n.l. stesso.
Art. 37
(Calcolo della retribuzione giornaliera ed oraria)
La retribuzione oraria, nei suoi vari aspetti come definiti nell'articolo precedente, si ottiene dividendo la retribuzione mensile per il coefficiente 165 (centosessantacinque).
La retribuzione giornaliera si ottiene moltiplicando la retribuzione oraria per il numero delle ore settimanali di lavoro diviso per il numero dei giorni lavorativi della settimana.
Chiarimento a verbale
Il coefficiente 168, in vigore dal 1º gennaio 1980, ridotto a 165 dal 1º marzo 1990, sostituisce a tutti gli effetti i diversi coefficienti per il calcolo della retribuzione oraria previsti dai precedenti c.c.n.l. di categoria, inclusi quelli conservati "ad personam" dai medesimi c.c.n.l.
Art. 38
(Retribuzione base - Indennità di contingenza)
A) Le retribuzioni base mensili (comprendenti i valori di tutti i punti della scala mobile delle retribuzioni, detta anche indennità di contingenza, maturati fino al 31 gennaio 1977) e le relative decorrenze sono quelle determinate nelle tabelle A, B allegate al presente contratto.
B) Indennità di contingenza
L'indennità di contingenza (scala mobile delle retribuzioni) già regolata dalle norme e modalità stabilite in sede interconfederale (vedi accordo interconfederale 12 aprile 1957, integrato dall'accordo interconfederale 7 maggio 1975 e dall'adesione della CISPEL al punto 4.2 dell'accordo intercompartimentale sul pubblico impiego 18 dicembre 1985, poi generalizzato con la legge 26 febbraio 1986, n. 38 e successiva legge 13 luglio 1990 n. 191), per effetto della intervenuta cessazione del sistema di indicizzazione dei salari in forza del Protocollo Governo- parti sociali 31 luglio 1992, resta determinata nell'importo in vigore al 1º novembre 1991.
Art. 39
(Aumenti biennali di anzianità)
I lavoratori, al compimento di ogni biennio di anzianità di servizio rispetto alla data di assunzione, calcolata come previsto dal precedente art. 14, comma 2, hanno diritto a percepire un aumento nell'importo determinato per ciascun livello di inquadramento nella tabella allegata, fino ad un massimo di 12 aumenti complessivi; tale aumento viene corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di compimento del biennio di servizio.
Gli aumenti derivanti dalla legge n. 336/1970, artt. 1 e 2, si aggiungono all'importo massimo raggiunto a titolo di aumenti biennali di anzianità.
Il presente istituto decorre dal 1º gennaio 1995.
Norma di attuazione
I lavoratori in servizio alla data del 1º gennaio 1995 maturano il primo aumento biennale con decorrenza 1º gennaio 1997.
L'importo dell'aumento viene riferito al livello di inquadramento di appartenenza nel mese precedente l'erogazione.
Tabella
Livelli | Aumento biennale |
QS | 68.900 |
Q | 64.100 |
A1 | 60.200 |
A2 | 56.200 |
A3 | 52.400 |
B1 | 47.700 |
B2 | 44.500 |
B3 | 41.600 |
C1 | 38.700 |
C2 | 35.800 |
C3 | 32.900 |
D1 | 28.100 |
D2 | 20.800 |
Art. 40
(Contrattazione di 2º livello: premio di risultato)
1. Premessa
Conformemente a quanto previsto nel Protocollo del 23 luglio 1993 tra Governo e parti sociali, i cui contenuti si intendono integralmente richiamati nel presente articolo, allo scopo di migliorare il servizio e la competitività delle aziende, anche attraverso strumenti di partecipazione all'andamento aziendale, viene istituito un "premio di risultato", la cui negoziazione ha luogo, con le modalità di cui al presente articolo, con periodicità quadriennale.
Tale premio ha le finalità di:
a) coinvolgere e far partecipare tutti i lavoratori al miglioramento continuo dell'impresa attraverso la realizzazione di obiettivi e programmi di efficienza, produttività e qualità; tali obiettivi/programmi possono essere a carattere aziendale, di area, gruppo ed altre articolazioni organizzative;
b) far partecipare i lavoratori ai benefici ottenuti dall'impresa attraverso il miglioramento della redditività e dell'andamento economico/produttivo conseguito grazie alla realizzazione degli obiettivi e programmi suddetti.
Il premio di risultato viene definito con la contrattazione aziendale quadriennale di cui all'art. 1 del presente c.c.n.l. e, in quanto correlato ad obiettivi e programmi di miglioramento aziendale, viene erogato anno per anno, secondo i criteri di cui al successivo par. 3.
2. Determinazione di obiettivi e programmi
Nell'ambito della contrattazione quadriennale aziendale le parti, valutate le condizioni dell'impresa e del lavoro, le prospettive di sviluppo anche occupazionale e tenuto conto dell'andamento e delle condizioni di competitività, di redditività e di produttività, definiscono un sistema di programmi ed indicatori finalizzati ad obiettivi di miglioramento aziendale, che può essere rivisto e ritardato con periodicità annuale.
I programmi e gli obiettivi che le parti individuano a livello d'azienda debbono consistere anche in azioni di miglioramento dell'efficienza interna e dell'efficacia del servizio reso alla cittadinanza, attraverso più elevati standard di qualità, in sintonia con le azioni che le imprese realizzano per dare concreta attuazione alla "Carta dei servizi".
In ogni caso, nel suo insieme, il sistema di programmi e obiettivi definito con la contrattazione quadriennale aziendale deve essere funzionale al conseguimento di incrementi di produttività e di redditività.
Potendo la situazione dei diversi settori aziendali variare nei quattro anni, gli obiettivi
debbono essere flessibili, per orientare gli sforzi in coerenza con le strategie aziendali. Tali obiettivi, per essere coinvolgenti, possono avere carattere aziendale, ovvero di area,
gruppo, ecc.; devono essere pertinenti al lavoro direttamente esercitato dai singoli interessati e da questi influenzabili; non possono essere complessi nè numerosi, ma debbono risultare visibili, misurabili ed apprezzabili nel loro andamento.
Stabiliti il sistema e l'articolazione degli obiettivi, vengono definiti i relativi parametri di riferimento e misurazione, anche attribuendo fattori di ponderazione differenziati, ai cui risultati vanno collegate le eventuali erogazioni, da corrispondere a consuntivo dell'esercizio di riferimento.
3. Determinazione del valore del premio
Nel contratto quadriennale aziendale le parti determinano il valore economico degli incentivi da attribuire ai lavoratori di anno in anno.
Tale valore economico va definito con riguardo:
- alle previsioni relative all'andamento economico aziendale ed alla redditività complessiva dell'impresa;
- alle previsioni di incrementi di produttività conseguenti alla realizzazione dei programmi concordati tra le parti;
- alla dinamica del costo del lavoro nel settore;
- alle indicazioni delle autorità di regolazione di settore, con particolare riferimento ai recuperi di produttività e di qualità del servizio.
Le parti concordano che a livello aziendale sia assunta, come riscontro della redditività, la variazione del Margine operativo lordo (M.O.L.) o di altro indice successivo del bilancio riclassificato a scalare.
Qualora vi siano, nel corso della vigenza dell'accordo aziendale, acquisizioni e/o scorpori di attività appartenenti a settori merceologici differenti, che incidano diversamente sugli indici di cui al comma precedente, si procede alla ridefinizione dei valori di riferimento.
Gli indici riferiti alla redditività concorrono alla determinazione del premio di risultato per una quota pari al 50% del totale.
La massa salariale come sopra determinata viene divisa per il numero dei dipendenti: il valore "pro-capite" così ottenuto corrisponde al parametro medio aziendale e costituisce la base di calcolo dei valori relativi ai singoli livelli di inquadramento dei lavoratori.
Il premio è commisurato ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati (a livello di azienda, area, gruppo, ecc.) e corrisposto ai dipendenti in forza nell'anno di riferimento, in termini proporzionali alla effettiva presenza in servizio (1).
Tutti i dati economici utilizzati per la determinazione del premio di risultato debbono essere tratti dal bilancio consuntivo.
Il premio così determinato viene erogato sotto forma di "una tantum", utile ai soli effetti del trattamento di fine rapporto, con le competenze del mese successivo all'approvazione del bilancio consuntivo da parte degli Organi aziendali nei tempi previsti dalla legge.
Per realizzare gli impegni del Protocollo Governo-parti sociali del 23 luglio 1993, gli accordi aziendali debbono contenere clausole di adattamento alle norme di legge che dovessero essere emanate in attuazione del Protocollo medesimo, in particolare al fine di dare applicazione allo specifico trattamento contributivo-previdenziale del premio di cui al citato Protocollo.
4. Aziende fino a 60 dipendenti
Per le aziende di piccole dimensioni (fino a 60 dipendenti) le parti si riservano di individuare
- entro il 30 aprile 1996 - criteri, indirizzi e metodologie per lo svolgimento a livello territoriale e/o aziendale della contrattazione quadriennale di secondo livello di cui al presente articolo.
5. Norme transitorie
In fase di prima applicazione, la contrattazione sul premio di risultato di cui al presente articolo, riferita agli anni 1997-1998-1999, potrà essere avviata a partire dal mese di maggio 1996.
Per le imprese di nuova costituzione e per i consorzi "trasformati" "ex lege" 142/1990 (2) l'avvio della contrattazione quadriennale di cui al presente articolo si attua quando è stata completata la prima fase di ristrutturazione, cioè con riferimento al 2º esercizio di applicazione del presente c.c.n.l.
Fermo restando quanto specificato al comma precedente, i premi relativi agli anni 1995 e 1996 da corrispondersi rispettivamente con le competenze del mese di maggio 1996 e 1997, secondo le modalità ed entro i limiti economici previsti dall'art. 43 del c.c.n.l. 2 agosto 1991, vengono determinati dalle aziende applicando i dati 1995 e 1996 ai parametri ed agli indici presi a riferimento negli accordi di produttività validi per il 1994, salvi i casi in cui vi siano accordi validi per il 1995.
(1) Sono considerate quale effettiva presenza in servizio ai fini previsti dal presente articolo le assenze per infortuni sul lavoro, ferie, permessi sindacali, ricoveri ospedalieri, permessi per donazione sangue e astensione obbligatoria per gravidanza o puerperio.
(2) Per "imprese di nuova costituzione" non si intendono le aziende speciali o municipalizzate "trasformate" in S.p.a.; per "consorzi trasformati "ex lege" n. 142" si intendono i consorzi già costituiti ai sensi della legge comunale e provinciale (T.U. 3 marzo 1984, n. 383) che, prima della "trasformazione", applicavano ai propri dipendenti le leggi in materia di pubblico impiego (D.Lgs. n. 29/1993) ed il contratto di lavoro per i dipendenti degli enti locali.
Allegato all'art. 40
Accordo nazionale interfederale 6 giugno 1996
Contrattazione quadriennale sul premio di risultato per le aziende che occupano fino a 60 dipendenti (art. 40, punto 4, c.c.n.l. 17 novembre 1995)
In attuazione della riserva prevista dall'art. 40, punto 4 del c.c.n.l. 17 novembre 1995 ed al fine di semplificare le modalità della contrattazione quadriennale sul premio di risultato nelle aziende che occupano fino a 60 dipendenti, le parti stipulanti il c.c.n.l. medesimo convengono di definire in via sperimentale, con riguardo alla prima fase di applicazione dell'istituto, i seguenti criteri ed indirizzi per lo svolgimento della suddetta contrattazione.
Alla luce dei principi generali stabiliti dall'art. 40 del c.c.n.l., il sistema di obiettivi ed indicatori ai quali è correlata l'attribuzione del premio di risultato e la determinazione del suo valore economico devono essere stabiliti in funzione di prevedibili e riscontrabili miglioramenti dell'andamento aziendale; pertanto la negoziazione quadriennale relativa al premio di risultato deve rispondere ai seguenti criteri guida.
1) Va assunto quale riferimento per la determinazione del valore economico del premio di risultato l'andamento attuale dell'azienda e le sue previsioni di miglioramento, con riferimento particolare alla redditività aziendale, alla qualità del servizio, alle prospettive di sviluppo.
2) Sulla base del miglioramento prevedibile va convenuta la disponibilità di un premio medio "pro-capite" annuo, per la cui individuazione le parti assumono come riferimento una cifra dell'ordine di una mensilità di retribuzione base contrattuale ovvero una quota orientativa pari alla metà dell'accantonamento annuo per il t.f.r.
3) Il premio erogabile annualmente si compone di due quote: la prima (corrispondente al 50% della cifra totale disponibile) va riferita e misurata sulla base di obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità; la quota rimanente fa invece riferimento diretto alla redditività dell'azienda.
4) Gli indici di produttività e qualità sono determinati nel numero massimo di tre; le aziende fanno riferimento agli indici standard previsti nella Carta dei servizi aziendale, o, in sua mancanza, nel D.P.C.M. 18 settembre 1995 per il servizio gas e/o nell'analogo provvedimento in via di emanazione per i servizi idrici ovvero, sempre per questi ultimi, nel D.P.C.M. 4 marzo 1996 (All. 8) attuativo della legge n. 36/1994, in modo che sia presente almeno un indicatore direttamente riferibile alla qualità/efficacia del servizio reso.
Si indicano di seguito a titolo esemplificativo alcuni indicatori utilizzabili, con le modalità ed i criteri previsti dalla Carta dei servizi:
- continuità del servizio;
- accessibilità del servizio;
- grado di soddisfazione dell'utente;
- tempi di allacciamento;
- tempi di esecuzione dei lavori.
5) Per quanto attiene la verifica della condizione di redditività dell'azienda, le parti convengono di utilizzare come indicatore il Margine operativo lordo del bilancio aziendale.
6) La determinazione del premio concretamente erogabile avviene, per la prima quota, sulla base dei miglioramenti conseguiti, attraverso la misurazione degli indici di produttività e qualità; per la seconda quota, sulla base del risultato di redditività dell'azienda, evidenziato dal confronto tra il M.O.L. dell'anno di riferimento con quello dell'anno precedente.
Le parti convengono che la condizione di redditività si verifichi quando il rapporto suddetto, tenuto conto del tasso di inflazione programmata, sia superiore a 1.
7) La cifra da attribuire ai dipendenti, sulla base dei criteri di cui all'art. 40, n. 3, 7º comma c.c.n.l., va commisurata ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati come rilevati attraverso il riscontro degli indicatori di produttività/qualità prescelti nonchè al grado di variazione positiva dell'indice di redditività.
8) L'accordo definito va depositato presso l'UPLMO al fine di poter fruire della esclusione dalla retribuzione imponibile delle relative erogazioni come previsto dal decreto legge n. 166/1996.
9) Le aziende che operano nel medesimo territorio regionale possono - in presenza di motivati elementi di omogeneità di assetto territoriale, forma di gestione, tipo di servizio gestito - convenire di attuare la contrattazione quadriennale di cui al presente accordo anche congiuntamente, al fine della determinazione comune degli indici di produttività e qualità e della quantità di premio annualmente disponibile; resta ferma la misurazione e la corresponsione concreta del premio in relazione ai risultati conseguiti nella singola azienda.
10) Le parti si danno atto che ai fini fiscali il premio di risultato va considerato competenza dell'anno in cui avviene l'erogazione.
Art. 41 (Indennità varie)
a) Indennità per maneggio di denaro
Il lavoratore che normalmente maneggia denaro con rischio di oneri per errori, ha diritto ad un'indennità secondo i sistemi e le percentuali in atto al 30 giugno 1979 presso le singole aziende, con la garanzia che la detta indennità non sia inferiore al 7% della retribuzione individuale.
Tale indennità viene corrisposta anche a chi sostituisce temporaneamente il titolare del servizio di cassa a qualunque titolo.
L'azienda ha facoltà di richiedere al lavoratore di cui sopra il versamento di un'adeguata cauzione o analoga garanzia finanziaria; gli interessi derivanti dalla cauzione restano a beneficio del lavoratore medesimo.
b) Indennità mezzo di trasporto
Qualora l'azienda richieda che il lavoratore usi il proprio mezzo di trasporto per servizio è tenuta a corrispondergli una indennità da contrattarsi con le R.S.U.
Nello stabilire tale indennità si deve tener conto, proporzionalmente, anche del premio per l'assicurazione R.C. contro terzi del veicolo stesso.
c) Indennità di trasferta
Quando un lavoratore, per motivi di servizio, sia costretto a incontrare spese di viaggio, di vitto, di pernottamento, queste gli vengono rimborsate e compensate in base a modalità e limiti da contrattare in sede aziendale con le R.S.U.
Le ore di viaggio non coincidenti con l'orario di lavoro sono retribuite con quote orarie non maggiorate.
Per permanenze prolungate nelle località dove il lavoratore viene, sia pure transitoriamente, dislocato per ragioni di servizio, l'azienda provvede a contrattare l'entità dei rimborsi o compensi spettanti al lavoratore, in rapporto alla retribuzione del lavoratore stesso e tenuto conto del costo generale della vita.
d) Indennità zona malarica
Viene corrisposta una indennità da concordarsi con il lavoratore che presta la sua opera in località malarica.
Nella determinazione di tale indennità si tiene conto del numero dei familiari conviventi ed a carico del lavoratore; l'indennità non è più corrisposta quando il lavoratore sia trasferito in zona non malarica.
Ove però il lavoratore medesimo od i suoi familiari colpiti dalla malattia continuino ad esserne affetti, l'indennità continua ad essere corrisposta fino alla guarigione clinica.
e) Indennità di guida
Ai lavoratori non autisti i quali, nell'espletamento del proprio lavoro, siano normalmente tenuti a guidare veicoli motorizzati di proprietà dell'azienda, viene corrisposta ad effettiva prestazione un'indennità giornaliera di lire 1.300, assorbendo fino a concorrenza i trattamenti locali eventualmente già in atto.
In caso di incidenti stradali che si verifichino durante il lavoro e nei quali siano implicati dipendenti impegnati nella guida di mezzi aziendali o di mezzi propri, autorizzati però espressamente (e cioè per iscritto) dall'azienda all'uso per servizio, l'azienda stessa assicura - tranne il caso in cui l'incidente sia da collegarsi a comprovato dolo o stato di ebrezza da parte del dipendente - la copertura di ogni onere per l'assistenza legale per giudizi sia civili che penali, nonchè per ogni altro atto legato al riottenimento della patente di guida. Inoltre al dipendente in stato di detenzione in attesa di giudizio per i motivi anzidetti viene conservato il posto e corrisposta la retribuzione finchè permanga tale stato.
Norma transitoria
Per i lavoratori già regolati dal c.c.n.l. dip. A.M. acquedotti 5 gennaio 1978, rimangono in vigore le norme contenute nella lett. g) dell'art. 30 dello stesso contratto (Indennità di guida).
f) Indennità agli addetti alla clorazione
Ai lavoratori addetti con continuità alla clorazione dell'acqua viene corrisposta una indennità di lire 2.500 mensili, elevata a lire 3.500 mensili dal 1º gennaio 1983.
g) Indennità di galleria
Quando l'esercizio del servizio idrico richieda prestazioni particolarmente onerose da parte dei lavoratori a seguito di prolungata permanenza in galleria, l'azienda contratta una indennità con la R.S.U.
h) Indennità depurazione acque reflue (1)
A seguito delle possibilità di ampliamento di servizi gestionali, previsti anche dalla premessa politica, viene riconosciuta ai soli lavoratori che operano con continuità negli impianti di depurazione delle acque reflue una specifica indennità di lire 2.500 giornaliere lorde a decorrere dal 1º gennaio 1983.
Tale indennità, la quale assorbe fino a concorrenza le analoghe eventualmente già in atto, viene corrisposta per gli effettivi giorni di servizio prestati nella specifica attività.
i) Indennità per manipolazione e travaso odorizzante gas
Ai lavoratori che manipolano e travasano l'odorizzante del gas viene corrisposta un'indennità di lire 1.000 lorde per ogni giornata in cui svolgono le suddescritte operazioni. Le parti confermano l'impegno di ricercare, laddove necessario, le idonee soluzioni per tutelare la salute dei lavoratori addetti.
l) Assegno di studio e bilinguismo
Ai dipendenti delle aziende gas-acqua dell'Alto Adige che frequentano corsi di seconda lingua è riconosciuto un assegno speciale di studio e quanto altro previsto nella misura ed alle condizioni di cui alle leggi vigenti.
Le indennità di cui alle lett. e), f), h) ed i) del presente articolo sono definite a livello aziendale con stretto riferimento all'effettivo svolgimento delle relative attività ed alla diminuzione dell'impegno prestato.
Gli importi di cui alle lettere citate possono essere aggiornati, con decorrenza non anteriore al 1º gennaio 1991 entro il limite massimo del 20% (con arrotondamento alle 100 lire superiori) rispetto al valore in atto al 31 dicembre 1987; le parti si danno atto che tale limite è determinato in considerazione del fatto che i precedenti valori risalgono a date anteriori alla decorrenza del presente c.c.n.l.
I nuovi valori assorbono fino a concorrenza eventuali diversi trattamenti in atto.
(1) Vedi anche Xxxxxxx d'intesa 18 marzo 1992, Allegato n. 5 al presente c.c.n.l.
Art. 42 (Mense aziendali)
Le aziende, tenuto conto delle caratteristiche dell'organizzazione del lavoro, dell'estensione sul territorio e delle peculiarità dello stesso, della distribuzione dell'orario di lavoro, delle possibilità di razionalizzazione nell'utilizzo delle prestazioni di lavoro in relazione alle concrete esigenze di servizio, possono, previa contrattazione con la R.S.U., istituire un servizio mensa di norma attraverso l'adozione di buoni pasto o ticket-restaurant, con partecipazione aziendale ed eventualmente dei lavoratori ai costi.
Nelle aziende ove il servizio mensa, comunque effettuato (servizio diretto, convenzioni con terzi, buoni pasto o ticket-restaurant), non esista va corrisposta a ciascun lavoratore la correlativa indennità sostitutiva, pari dal 1º gennaio 1992 a lire 25.000 (venticinquemila) per 14 mensilità.
Il predetto importo assorbe fino a concorrenza la parte eventualmente eccedente dell'indennità sostitutiva della mensa, aziendale corrisposta.
Per la durata del presente c.c.n.l. i meccanismi di qualsiasi tipo di rivalutazione dell'indennità sostitutiva della mensa restano inoperanti.
L'indennità sostitutiva della mensa va computata nelle corresponsioni:
1) della 13ª e della 14ª mensilità;
2) delle festività retribuite;
3) delle ferie e dei permessi retribuiti;
4) del trattamento di malattia e d'infortunio (limitatamente ai periodi retribuiti);
5) dell'indennità sostitutiva del preavviso e del trattamento di fine lavoro.
Nota a verbale
Le modifiche introdotte al presente articolo decorrono dalla data di stipulazione del c.c.n.l.
Le parti si danno atto che la nuova regolamentazione dell'istituto non comporta caducazione degli assetti organizzativi del servizio mensa attualmente in atto nelle aziende in forza della precedente normativa.
Art. 43 (Mensilità aggiuntive)
L'azienda corrisponde ai propri dipendenti nel mese di dicembre, prima della vigilia di Natale, una tredicesima mensilità pari alla retribuzione globale dello stesso mese.
Inoltre, entro il mese di giugno, l'azienda corrisponde ai dipendenti una quattordicesima mensilità pari alla retribuzione globale dello stesso mese.
Nel caso d'inizio e di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi della tredicesima e della quattordicesima mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestati.
A tal fine le frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni vanno computate come mese intero.
Art. 44 (Trasferimenti)
Il lavoratore può essere trasferito per ragioni di servizio.
Il lavoratore trasferito conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse le indennità e competenze anche in natura inerenti alle condizioni locali ed alle prestazioni particolari che non ricorrano nella nuova destinazione.
Nei casi di trasferimento, ove non sia possibile al lavoratore trovare un alloggio e finchè l'azienda non vi possa provvedere direttamente, viene concordata tra le parti una adeguata indennità.
Al lavoratore che venga trasferito è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio o di trasporto, per sè, per le persone di famiglia conviventi e per gli effetti familiari (mobilio, bagagli, assicurazione rischi, ecc.), previ accordi con l'azienda. E' dovuta inoltre una diaria pari a giorni 15 di retribuzione globale. Al lavoratore con famiglia viene anche corrisposta una diaria aggiuntiva equivalente a tre giornate di retribuzione globale per ogni persona convivente a carico che con lui si trasferisce.
Qualora, per effetto del trasloco conseguente al trasferimento, il dipendente debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto regolarmente registrato precedentemente alla comunicazione di trasferimento, ha diritto al rimborso di tale indennizzo.
Il provvedimento di trasferimento deve essere comunicato per iscritto ed in tempo utile al lavoratore.
Al lavoratore trasferito a sua domanda non compete il trattamento di cui sopra.
Il lavoratore trasferito che, senza giustificato motivo, non accetti il trasferimento è passibile dei provvedimenti disciplinari previsti dall'art. 21.
In caso di morte del lavoratore trasferito, l'azienda provvede al rimborso delle spese che i familiari debbono sostenere per il rientro nella residenza precedente al trasferimento o in quella di assunzione, a scelta dei familiari stessi, e semprechè il rientro si verifichi nel termine di 18 mesi dalla morte del lavoratore.
Compatibilmente con le esigenze di servizio le aziende cercano di effettuare un equo avvicendamento del personale trasferito in luoghi disagiati e diversi da quelli di assunzione.
Il trasferimento dei dirigenti delle Rappresentanze sindacali aziendali e dei membri delle
R.S.U. può essere disposto solamente previo nulla-osta delle Organizzazioni sindacali di appartenenza.
L'azienda è tenuta a richiedere tale nulla-osta sino al termine dell'anno successivo a quello in cui è cessato l'incarico sindacale affidato al lavoratore da trasferire.
Capitolo X PRESTAZIONI PER FINI SOCIALI
Art. 45
(Prestazioni per fini sociali - Provvidenze varie)
a) Istruzioni ai figli dei dipendenti
Quando manchino le scuole nella località in cui il lavoratore risiede per ragioni di servizio, di modo che il dipendente sia costretto ad allontanare i figli dalla famiglia per l'istruzione obbligatoria elementare e media, le aziende concorrono alle spese per l'istruzione con un contributo, definito sulla base della situazione oggettiva, previa consultazione della R.S.U.
L'azienda, sempre che i corsi di studio siano seguiti con particolare profitto, corrisponde lo stesso contributo anche per l'istruzione superiore.
b) Alloggio
Quando l'alloggio venga concesso a discrezione dell'azienda in relazione alle esigenze del servizio, la concessione è gratuita.
Tale concessione e le eventuali concessioni di alloggio a prezzo ridotto hanno termine di diritto con la risoluzione per qualsiasi causa del rapporto di lavoro o quando cambi la natura o il luogo delle prestazioni per le quali l'azienda ha provveduto all'assegnazione dell'alloggio stesso.
Qualora nella località isolata ove il lavoratore svolge normalmente la sua attività non esistano alloggi nè mezzi pubblici di trasporto che colleghino tale località con centri abitati, l'azienda, ove non provveda direttamente al trasporto, corrisponde un indennizzo.
Le concessioni di cui sopra non possono essere computate ad alcun effetto salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 2121 del codice civile per i casi in cui l'alloggio sia dovuto al prestatore di lavoro.
c) Vestiario
Gli indumenti (impermeabili, soprascarpe, stivaloni di gomma, tute, vestiti da lavoro, ecc.) vengono forniti ai lavoratori secondo le normative aziendali in atto o che vengano definite dalle aziende, sentito il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
In ogni caso sono assicurate le seguenti forniture:
- impermeabili per tutti i lavoratori che svolgono la loro normale attività all'aperto e sono costretti a lavorare anche sotto la pioggia (dotazione di azienda): la dotazione è personale per gli impiegati che svolgono il lavoro in analoghe condizioni;
- soprascarpe o stivaloni di gomma per i lavoratori che debbono svolgere la loro attività in zone paludose o in presenza di acqua;
- tute o vestiti da lavoro a quei lavoratori le cui mansioni lo richiedano.
A coloro i quali sono permanentemente adibiti alla guida di mezzi motorizzati di proprietà dell'azienda viene distribuita gratuitamente ogni 5 anni una giubba di materiale idoneo.
Inoltre, qualora ne prescriva l'uso, l'azienda fornisce l'uniforme ai portieri, uscieri, fattorini e autisti di vetture, il grembiule al personale femminile ed il berretto agli operai.
Le concessioni di cui sopra non possono essere computate ad alcun effetto.
d) Xxxxxxxx spese per testimonianza
E' corrisposta la normale retribuzione al lavoratore chiamato quale teste in cause civili o penali in dipendenza del servizio.
In tal caso, qualora il lavoratore debba allontanarsi dalla zona normale di lavoro, ha diritto al rimborso di tutte le spese di vitto, alloggio e viaggio, detratta l'indennità percepita dallo Stato.
e) Tempo libero
Nelle aziende in cui sia stato costituito un "Fondo aziendale per il tempo libero", avente il fine statutario di stimolare ed agevolare lo sviluppo delle attività ricreative e culturali dei dipendenti durante il tempo libero, l'azienda eroga al fondo un contributo annuale, pari, per la vigenza del presente contratto, a lire 210.000 per dipendente a tempo indeterminato in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente; a tal fine i dipendenti a tempo parziale sono computati in proporzione alla quantità della prestazione.
Il predetto contributo assorbe, fino a concorrenza, le sovvenzioni già esistenti delle quali si accerti l'analogia.
f) Assistenza a malati irreversibili o di lunga durata
Nei confronti dei lavoratori che abbiano l'esigenza di assistere il coniuge o un parente di primo grado purchè convivente, colpito da una malattia irreversibile o di lunga durata, l'azienda si impegna a valutare la possibilità di concedere al lavoratore permessi non retribuiti nonchè l'effettuazione di orari flessibili individuali utili alla necessità di assistenza del congiunto.
g) Adozioni ed affidamenti
Nei confronti dei lavoratori che scelgono di adottare o avere in affidamento bambini ed abbiano bisogno di una fase di ambientamento con la persona adottata o in affido, sia in Italia sia all'estero, le aziende si impegnano, per i periodi e/o nei casi in cui i lavoratori non possano fruire di specifiche agevolazioni previste dalle legislazione vigente, a valutare la possibilità di riconoscere ai lavoratori interessati, dietro presentazione della documentazione del giudice dei minori competente, periodi di aspettativa non retribuita ai sensi dell'art. 31 del presente c.c.n.l.
Art. 46 (Tossicodipendenti)
Le parti, pur dandosi atto che il problema della tossicodipendenza rientra nelle competenze degli Organismi preposti a tale scopo dalla legge e non di quelle dell'azienda, ritengono tuttavia - al fine di assolvere, di fronte alla gravità del fenomeno in parola, una funzione sociale - di dover assumere atteggiamenti di solidarietà nei confronti di tale realtà presente nel mondo del lavoro.
In tale ottica, nonchè in attuazione di quanto previsto dalla legge 26 giugno 1990 n. 162, le parti esprimono il convincimento che vadano sostenute con particolare considerazione sia la scelta dei lavoratori tossicodipendenti che intendano sottoporsi a terapie riabilitative, sia la situazione dei dipendenti che abbiano l'esigenza di assistere uno stretto congiunto
tossicodipendente nella fase di riabilitazione.
Premesso tutto quanto sopra, le parti convengono sull'opportunità di adottare le misure qui di seguito esposte, senza peraltro apportare sostanziali modifiche di carattere normativo all'attuale disciplina del rapporto di lavoro.
Nei confronti dei dipendenti assunti a tempo indeterminato per i quali venga accertato lo stato di tossicodipendenza secondo le previsioni di legge, che intendano accedere ai programmi terapeutici e riabilitativi presso i servizi sanitari delle USL o di altre strutture terapeutico-riabilitative o socio- assistenziali, è previsto quanto segue:
1) concessione di aspettativa, senza corresponsione della retribuzione nè decorrenza di anzianità, per il tempo richiesto dalla struttura terapeutica presso la quale il dipendente sia inserito e comunque per un periodo non superiore a tre anni, con diritto alla conservazione del posto, secondo quanto previsto dall'art. 99, 1º comma della legge n. 162/1990;
2) concessione, in alternativa all'aspettativa di cui al precedente punto 1), di permessi non retribuiti per brevi periodi, la durata dei quali è determinata dalla struttura terapeutica, qualora quest'ultima riconosca il valore positivo del lavoro in quanto parte integrante della terapia e pertanto preveda il mantenimento dell'interessato nell'ambiente che lo circonda;
3) l'adozione di soluzioni lavorative che rendano più agevole l'effettuazione della terapia di recupero nell'ipotesi di cui al precedente punto 2);
4) ricerca, a favore del dipendente che abbia positivamente concluso la terapia, di idonea sistemazione lavorativa che faciliti il reinserimento del medesimo nell'azienda e nel tessuto sociale.
Con riferimento all'adozione delle misure sopra precisate sub 1, 2 e 3, il lavoratore deve avanzare la relativa richiesta almeno 15 giorni prima dell'inizio del programma terapeutico, corredata della documentazione relativa all'accertamento della sua condizione nonchè al programma cui intende partecipare, quest'ultima redatta a cura della struttura terapeutica indicata per la terapia; in relazione alla misura di cui al punto 4), è facoltà dell'azienda richiedere specifica attestazione alla suddetta struttura.
Relativamente, poi, alle misure di cui ai precedenti punti 3) e 4), le parti intendono riferirsi a provvedimenti - sempre dietro richiesta dell'interessato e compatibilmente con l'esigenza del servizio - quali: adozioni di orario individuale, attribuzione di mansioni diverse da quelle assegnate, spostamento in altra unità produttiva.
Nei confronti di dipendenti che abbiano l'esigenza di assistere uno stretto congiunto tossicodipendente nella fase di riabilitazione, l'azienda si impegna a valutare, con criteri di ampia disponibilità e sempre compatibilmente con le esigenze organizzative e tecnico-produttive, le richieste del lavoratore dirette ad ottenere la concessione dell'aspettativa di cui all'art. 99, 2º comma della legge n. 162/1990 (senza alcuna corresponsione nè decorrenza di anzianità) o di permessi non retribuiti e/o l'adozione di soluzioni lavorative che consentano una o più valida assistenza al congiunto, tra le quali la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, con preferenza rispetto alle altre priorità già evidenziate nel punto A) dell'art. 12 del presente contratto.
Gli interessati debbono avanzare la richiesta negli stessi termini previsti sopra al comma 5 con la relativa documentazione, ivi inclusa quella sulla necessità dell'assistenza al congiunto tossicodipendente, attestata nei modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali, l'azienda può accordare permessi retribuiti o con recupero di prestazioni non effettuate.
L'azienda si riserva la facoltà di richiedere ai lavoratori in aspettativa o comunque beneficiari dei permessi e delle altre agevolazioni previste dal presente articolo l'attestazione periodica sulla prosecuzione della partecipazione al programma riabilitativo.
Per la sostituzione del personale posto in aspettativa ai sensi del presente articolo è ammesso il ricorso all'assunzione a tempo determinato ai sensi della legge n. 260/1962.
Allegato
Lettera della FEDERGASACQUA alle XX.XX. in materia d'etilismo
Le aziende riconoscono la necessità di favorire il recupero dei lavoratori etilisti, i quali intendono sottoporsi a terapie di disintossicazione presso centri specializzati; pertanto, le aziende si impegnano a valutare, con criteri di disponibilità e fermo restando le esigenze di servizio, la possibilità di concedere ai lavoratori interessati, per i quali sia specificamente accertata la sottoposizione a terapia sanitaria specialistica, agevolazioni analoghe a quelle previste dal presente contratto per i lavoratori in accertato stato di tossicodipendenza.
Art. 47 (Handicappati)
Le aziende, nell'ambito delle normative di legge vigenti, pongono in essere gli interventi organizzativi e logistici ritenuti necessari per favorire l'inserimento nell'attività lavorativa di soggetti portatori di handicap, laddove questi lavoratori siano presenti, ivi inclusa, nella misura consentita dalle condizioni oggettive, la rimozione delle eventuali barriere architettoniche che fossero di ostacolo all'attività lavorativa di tali soggetti.
Nei confronti dei lavoratori che si trovino nelle condizioni descritte dalla legge 5 febbraio 1992 n. 104 trovano applicazione le agevolazioni previste dall'art. 33 della legge medesima, fatti salvi gli accertamenti ivi prescritti.
Art. 48 (AIDS)
Le parti prendono atto che, secondo quanto disposto dalla legge 5 giugno 1990 n. 135, l'accertata infezione da HIV non può costituire motivo di discriminazione per l'accesso o il mantenimento del posto di lavoro (art. 5, comma 5) e che è fatto divieto al datore di lavoro di svolgere indagini volte ad accertare nei dipendenti o nelle persone prese in considerazione per l'instaurazione di un rapporto di lavoro l'esistenza di uno stato di sieropositività (art. 6, comma 1).
Le parti ritengono inoltre, in considerazione del rilievo sociale assunto dal fenomeno della sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e pur ribadendo la competenza degli Organismi preposti dalla legge ad attuare gli interventi per la prevenzione e la lotta all'AIDS, di dover assumere un atteggiamento di solidarietà nei confronti dei lavoratori assunti a tempo indeterminato che abbiano l'esigenza di assistere il coniuge o un parente di 1º grado affetto da AIDS e che necessiti di apposite terapie domiciliari o presso strutture sanitarie pubbliche.
Nei confronti di tali dipendenti viene pertanto prevista:
1. la concessione di aspettativa, senza corresponsione della retribuzione nè decorrenza di anzianità, per la durata della terapia domiciliare o presso istituto pubblico, entro il limite di 3 anni complessivi;
2. la concessione, in alternativa all'aspettativa di cui al precedente punto 1, di permessi non retribuiti per brevi periodi, entro il limite di 6 mesi complessivi;
3. adozione di soluzioni lavorative che rendono più agevole l'effettuazione della terapia.
L'azienda concede le provvidenze sopra elencate dietro presentazione, da parte del dipendente, di documentazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica competente attestante la terapia e l'esigenza di assistenza del congiunto, fermo restando l'impegno del massimo riserbo.
Art. 49 (Volontariato)
Le parti, sensibili alle problematiche di carattere sociale e nel rispetto degli indirizzi legislativi, convengono sull'opportunità di considerare positivamente, nell'ambito del rapporto di lavoro, le necessità dei lavoratori impegnati volontariamente a svolgere una attività o funzione di particolare significato sociale ed umanitario.
In particolare:
1. Volontariato di solidarietà sociale
Le aziende, in relazione alle disposizioni legislative vigenti, consentono, compatibilmente con le esigenze di servizio, ai lavoratori che facciano parte di organizzazioni volontarie di solidarietà sociale iscritte nei registri di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, di fruire delle forme di flessibilità dell'orario di lavoro in atto aziendalmente a norma del presente contratto e/o di flessibilità di orario anche individuale, a norma di quanto previsto dall'art. 17 della legge sopra citata.
2. Volontariato di Protezione civile
Ferme restando le disposizioni del D.P.R. n. 613/1994, in considerazione della primaria importanza del servizio pubblico gestito dalle aziende e del loro dovere di collaborazione in caso di calamità, si precisa che:
a) allo scopo di assicurare l'efficienza indispensabile a far fronte alle situazioni di emergenza determinate da eventi calamitosi, il personale dipendente delle aree interessate, pur potendo aderire al volontariato, è tenuto prioritariamente a disposizione dell'azienda per gli eventi di carattere tecnico e per tutte le attività di supporto connesse con detti interventi;
b) nei confronti dei lavoratori che aderiscono al volontariato le aziende si impegnano a concedere - su presentazione di idonea documentazione e sempre che non ostino comprovate esigenze di servizio - permessi non retribuiti per il tempo speso nei servizi della Protezione civile.
3. Volontariato nell'ambito delle attività di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di
sviluppo
Le parti si richiamano a quanto previsto dalla legge 26 luglio 1987 n. 43, art. 33, comma 2, con riferimento alla possibilità di concedere ai lavoratori con la qualifica di volontario in servizio civile o cooperante ai sensi degli artt. 31 e 32 della legge citata periodi di aspettativa non retribuita come disciplinata dall'art. 31, 1º comma del presente contratto.
Art. 50 (Lavoratori stranieri)
Le aziende, in caso di assunzione di lavoratori stranieri, anche ai sensi della legge n. 39/1990, si impegnano ad attivarsi, nell'ambito del programma di formazione aziendale ed in collegamento con le regioni e/o con gli altri enti pubblici istituzionalmente preposti, perchè gli Organi competenti promuovano iniziative finalizzate all'apprendimento della lingua italiana da parte dei lavoratori occupati nell'azienda per i quali ciò risulti necessario.
Capitolo XI
ESTINZIONE E NOVAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 51
(Estinzione del rapporto di lavoro)
Il rapporto di lavoro può essere risolto per i seguenti motivi:
a) collocamento a riposo del dipendente per raggiunti limiti di età;
b) morte del dipendente;
c) dimissioni del dipendente;
d) superamento dei limiti di malattia ed eventuale aspettativa ai sensi dell'art. 34;
e) incapacità lavorativa del dipendente;
f) comprovato scarso rendimento del dipendente;
g) motivi disciplinari ai sensi dell'art. 21.
Il rapporto di lavoro si estingue quando il dipendente compie il 60º anno di età, o l'età superiore stabilita dalla legge per il pensionamento di vecchiaia, fatta salva per gli aventi diritto la facoltà di proseguire il rapporto di lavoro oltre l'età pensionabile a norma delle disposizioni legislative vigenti.
Il rapporto di lavoro si estingue altresì quando il dipendente raggiunge i 40 anni di anzianità contributiva utile ai fini pensionistici, sempre fatta salva l'applicazione di norme legislative vigenti che consentano la permanenza in servizio anche dopo il perfezionamento di tale requisito.
Art. 52
(Cessione, trasformazione o fusione dell'azienda)
La cessione, la trasformazione o la fusione dell'azienda non risolvono il contratto di lavoro. Il personale addetto all'azienda conserva i suoi diritti, anche individuali, nei confronti dell'azienda subentrante.
Art. 53
(Esonero agevolato per inidoneità)
Nell'obiettivo di realizzare una utilizzazione ottimale delle risorse umane, evitando in particolare l'inserimento di personale inidoneo in posizioni non adeguate alle residue capacità lavorative - sia per motivi di prevenzione infortuni che per agevolare l'organizzazione operativa del lavoro - le parti ritengono opportuno favorire l'esodo del personale divenuto inidoneo nel xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx restando l'impegno al mantenimento dei livelli occupazionali, con specifico riferimento alla copertura dei posti resisi disponibili attraverso assunzione di giovani.
A tal fine convengono che il lavoratore divenuto inidoneo in costanza del rapporto di lavoro
- semprechè abbia maturato l'anzianità minima utile (compreso l'eventuale riscatto) alla concessione del trattamento di pensione - possa accedere consensualmente alla risoluzione del rapporto di lavoro agevolata con riconoscimento di una somma "una tantum" fino a 18 mesi della retribuzione globale mensile in godimento nell'ultimo giorno di servizio.
Art. 54 (Preavviso)
In caso di cessazione del rapporto di lavoro per i motivi elencati dall'art. 51, escluso quello
legge.
di cui alla lettera g), ai lavoratori compete il preavviso nella seguente misura:
- mesi 1 fino a 2 anni di anzianità;
- mesi 2 da oltre 2 anni a 5 anni di anzianità;
- mesi 3 da oltre 5 a 15 anni di anzianità;
- mesi 4 oltre i 15 anni di anzianità.
Il lavoratore ha diritto all'eventuale maggiore termine di preavviso stabilito da disposizioni di
Durante il periodo di preavviso l'azienda concede al lavoratore permessi per ricerca di
nuova occupazione, salvo il caso di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età.
Il periodo di preavviso decorre dal primo giorno della quindicina successiva alla data di comunicazione del collocamento a riposo o del licenziamento.
I periodi di preavviso sopra indicati, ridotti a metà, debbono essere osservati a favore dell'azienda anche dai lavoratori in caso di dimissioni.
Il periodo di preavviso, anche se sostituito dall'indennità di cui all'articolo seguente, viene computato nell'azienda agli effetti del trattamento di fine lavoro.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni debbono essere comunicati per iscritto.
Art. 55
(Indennità sostitutiva del preavviso)
La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di preavviso di cui all'articolo precedente deve corrispondere all'altra una indennità calcolata come stabilito dall'articolo 2121 (computo dell'indennità di mancato preavviso) cod. civ., nel nuovo testo introdotto dalla legge 29 maggio 1982, n. 297.
E' in facoltà della parte che riceve la disdetta di troncare il rapporto di lavoro, sia all'inizio che nel corso del preavviso, senza che da ciò gliene derivi alcun obbligo d'indennizzo per il periodo non compiuto.
L'azienda ha il diritto di ritenere, su quanto sia da lei dovuto al lavoratore, un importo corrispondente alla retribuzione globale relativa al periodo di preavviso da questi eventualmente non dato.
In ogni caso l'azienda deve corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso qualora l'estinzione del rapporto di lavoro avvenga per i motivi di cui all'art. 54, lettere b), d), e), f).
L'indennità sostitutiva del preavviso, in caso di morte del lavoratore, viene corrisposta alle persone e con le modalità previste dall'art. 2122 cod. civ.
Art. 56 (Certificato di lavoro)
In caso di licenziamento o dimissioni per qualsiasi causa, l'azienda ha l'obbligo di mettere a disposizione del dipendente, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e nonostante qualsiasi contestazione sulla liquidazione per i diritti che ne derivano, un certificato contenente l'indicazione del tempo durante il quale il dipendente ha svolto la sua attività nell'azienda, delle mansioni nella stessa disimpegnate e del livello in cui era inquadrato.
Art. 57 (Previdenza e assistenza)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
1. Nuovo Fondo di previdenza complementare
Preso atto delle intese intervenute in data 8 maggio 1995 tra Governo e parti sociali in materia di previdenza complementare e delle norme conseguentemente previste dalla legge n. 335/1995, artt. 3-16, le parti confermano l'impegno a dotare la categoria di un Fondo di previdenza complementare, coerente con i principi contenuti nelle disposizioni citate; si impegnano ad effettuare e concludere entro il mese di luglio 1996 le valutazioni e le scelte necessarie per la concreta istituzione del nuovo Fondo, tra le quali assumono particolare rilevanza:
- definizione dei requisiti per l'ammissione, fermo restando il principio della volontarietà;
- definizione della contribuzione - anche differenziata per fasce di lavoratori - a carico delle aziende, tenendo conto delle regole del Protocollo Governo-parti sociali del 23 luglio 1993 e comunque nei limiti delle quote fiscalmente esenti e/o deducibili previste dalle leggi vigenti ed emanande;
- definizione delle modalità di partecipazione e contribuzione, anche differenziata, dei
lavoratori, incluso il ricorso al t.f.r. secondo le indicazioni contenute nelle disposizioni di legge vigenti ed emanande;
- scelta del sistema di gestione finanziaria ed amministrativa ed in particolare dei criteri per l'individuazione dei soggetti cui affidare tali gestioni, nell'ambito delle opzioni previste dalle disposizioni di legge vigenti ed emanande;
- definizione degli strumenti di indirizzo e di controllo della gestione;
- definizione delle linee di indirizzo relative alle prestazioni, valutando anche casi particolari quali premorienza, invalidità, reversibilità;
- possibilità di allargare la base degli iscritti ad altre categorie affini.
Fermo restando quanto sopra indicato circa gli oneri a carico delle aziende, le parti si impegnano ad attivare il nuovo Fondo entro il più breve termine possibile.
Al fine di dare attuazione a quanto sopra stabilito, le parti costituiscono un gruppo di lavoro composto di sei membri, tre in rappresentanza della FEDERGASACQUA e tre delle XX.XX. firmatarie del presente c.c.n.l., che ha il mandato di predisporre un testo di intesa costitutiva del nuovo Fondo e di relativo Statuto, da sottoporre alle parti per la sua ratifica.
Il Gruppo di lavoro può avvalersi di esperti esterni designati da ciascuna delle parti stipulanti ovvero individuati di comune accordo.
2. PREMUNGAS
Le parti convengono sulla prosecuzione dell'attività del gruppo di lavoro di cui all'accordo nazionale interfederale 24 marzo 1994, con i compiti di cui al punto 1.2 dell'accordo stesso. Il gruppo di lavoro è impegnato a tenere conto, nella stesura del nuovo Statuto del PREMUNGAS, delle modifiche introdotte dalla legislazione vigente in materia di previdenza complementare.
Fermo restando il principio della separazione tra il PREMUNGAS e il nuovo Fondo complementare e della esclusione di oneri a carico del nuovo Fondo per il soddisfacimento di diritti acquisiti dagli iscritti al PREMUNGAS, le parti confermano che il nuovo Statuto ed il regolamento ad esso allegato dovranno prevedere disposizioni che realizzino, con la gradualità necessaria, i seguenti obiettivi:
a) iscrizione al nuovo Fondo di previdenza complementare a capitalizzazione dei lavoratori ancora "attivi" iscritti al PREMUNGAS, con modalità da valutare secondo le compatibilità economiche, anche con criteri differenziati per fasce di lavoratori; contestuale cessazione della loro iscrizione al PREMUNGAS;
b) garanzia della corresponsione delle integrazioni ai pensionati aventi diritto;
c) previsione della possibilità, nell'ambito delle compatibilità economiche, di corrispondere ai pensionati beneficiari di integrazione un capitale in unica soluzione in luogo dell'integrazione stessa.
Considerato che dalle disposizioni di cui sopra conseguiranno l'esaurimento degli iscritti attivi ed il blocco del numero dei beneficiari di integrazioni e degli importi delle stesse, la struttura del PREMUNGAS dovrà essere dimensionata in relazione alle funzioni.
3. Assistenza sanitaria integrativa
Le parti si danno atto che l'assistenza sanitaria integrativa può rappresentare uno strumento idoneo a dare soluzione a problemi di notevole importanza per i lavoratori e le loro famiglie e convengono che una partecipazione delle aziende agli oneri derivanti da strumenti di questo tipo rientra negli obiettivi di politica del personale delle aziende.
A tal fine, le aziende si impegnano ad erogare ai dipendenti, che aderiscano ad iniziative assistenziali a carattere sanitario integrativo le cui caratteristiche saranno oggetto di definizione tra le parti entro 3 mesi dalla stipulazione del presente c.c.n.l. ed abbiano a tal fine contratto obbligazioni economiche, un contributo annuo non frazionabile di lire 110.000 per dipendente richiedente.
Il presente istituto decorre dal 1º marzo 1996.
Norma transitoria
Per i lavoratori già regolati dal c.c.n.l. dip. A.M. gas esclusi i nuovi assunti da o dopo il 1º marzo 1978 (pensione integrativa PREMUNGAS) Cfr. Parte II, art. 5 ed All. B.
N.d.R.: L'accordo 18 luglio 1997 prevede quanto segue:
6) Nuovo Fondo di previdenza complementare
In relazione all'accordo per la costituzione di un nuovo Fondo di previdenza complementare, sottoscritto dalle Parti in data odierna, si riportano di seguito gli impegni economici collegati al Fondo stesso:
* contributo a carico azienda:
- 1,2% della retribuzione annua utile ai fini del t.f.r.;
* contributo a carico lavoratore:
- 1,2% della retribuzione annua utile ai fini del t.f.r. Prelievo da t.f.r.:
* lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993:
- l'intero accantonamento annuo t.f.r.;
* dipendenti con meno di 18 anni di contribuzione alla data del 31 dicembre 1995:
- 2,1% della retribuzione annua utile ai fini del t.f.r.;
* dipendenti con più di 18 anni di contribuzione alla stessa data:
- 1,6% della retribuzione annua utile ai fini del t.f.r.
La decorrenza del presente punto è collegata alla data di entrata in vigore del Fondo.
Art. 58
(Trattamento di fine rapporto - t.f.r.)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Per il trattamento di fine rapporto si applicano le norme della legge n. 297 del 29 maggio
1982.
Punto I)
In virtù del 2º comma del nuovo art. 2120 del codice civile, introdotto dall'art. 1 della legge
n. 297 del 29 maggio 1982, la retribuzione annua da prendersi a base per la liquidazione del trattamento di fine rapporto (t.f.r.) comprende le seguenti voci:
1. retribuzioni base mensili;
2. ex indennità di contingenza (con riferimento ai punti maturati dal 1º agosto 1982 in avanti ed a quelli "congelati" da reinserire a scaglioni a decorrere dal 1º gennaio 1983, in base all'art. 5 della legge 29 maggio 1982, n. 297);
3. eventuali assegni ed aumenti "ad personam" continuativi;
4. aumenti periodici di anzianità effettiva, convenzionale e di merito (art. 39);
5. 13ª e 14ª mensilità (art. 43);
6. ex base nazionale del premio di produttività (art. 42 c.c.n.l. 2 agosto 1991);
7. premio di risultato (art. 40);
8. E.d.r. per gli assunti a partire dal 1º gennaio 1980;
9. E.d.r. livello D2;
10. Indennità di funzione quadri (art. 16, n. 5);
11. trattamento economico per mutamento di mansioni perdurato per 365 giorni continuativi di sostituzione (art. 17, comma 7);
12. maggiorazione per i turnisti di cui all'art. 25 del c.c.n.l.;
13. indennità turni notturni e festivi lavoratori turnisti di tipo A (art. 25, punto 1, comma 5);
14. indennità turni festivi lavoratori turnisti di tipo B (art. 25, punto 1, comma 7);
15. lavoro ordinario notturno (art. 25, punto 2, comma 1);
16. compensi per il servizio di reperibilità corrisposti mensilmente in base ai giorni di turno di reperibilità effettivamente prestati (art. 24, punto 2, comma 4);
17. indennità maneggio denaro (art. 41, lett. a);
18. indennità mezzo di trasporto (art. 41, lett. b);
19. indennità zona malarica (art. 41, lett. d);
20. indennità di guida (art. 41, lett. e);
21. indennità agli addetti alla clorazione (art. 41, lett. f);
22. indennità di galleria (art. 41, lett. g);
23. indennità addetti alla depurazione acque reflue (art. 41, lett. h);
24. indennità addetti alla manipolazione ed al travaso dell'odorizzante del gas (art. 41, lett.
i);
25. equivalente dell'alloggio gratuito od a prezzo ridotto nei casi in cui sia dovuto al
prestatore di lavoro (art. 45, lett. b);
26. indennità per mancanza di mezzi di trasporto pubblici aziendali (art. 45, lett. b);
27. indennità sostitutiva della mensa nella misura stabilita nel c.c.n.l. anche per mense in natura (art. 42);
28. indennità festiva (art. 28) e ferie non godute (art. 29);
29. compensi per lavoro straordinario limitatamente al 10% (dieci per cento) degli importi effettivamente corrisposti a tale titolo ai lavoratori durante l'anno di riferimento (art. 26);
30. lavoro festivo (art. 27);
31. indennità per mancato preavviso (art. 55);
32. quota residua indennità di caropane;
33. trattamento economico supplementare per la giornata di Pasqua ai lavoratori turnisti già regolati dal c.c.n.l. dip. X.X. xxx ed in servizio al 1º dicembre 1979 (art. 8, Parte II c.c.n.l.);
34. trattamento economico supplementare per la giornata di Pasqua per i lavoratori turnisti già regolati dal c.c.n.l. dip. X.X. xxxxxxxxxx ed in servizio al 31 dicembre 1979 (art. 5, Parte III c.c.n.l.);
35. altre somme corrisposte aziendalmente in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale e con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese.
Punto II)
Le somministrazioni in natura spettanti ai soli lavoratori in servizio al 1º gennaio 1980
regolati in precedenza dal c.c.n.l. dip. A.M. gas 12 novembre 1976, come stabilito dalla Norma transitoria contenuta nell'art. 7, par. A) della Parte II del presente c.c.n.l., agli effetti del computo del trattamento di fine rapporto vanno computate per il loro controvalore, il quale corrisponde all'importo annuale in atto della indennità sostitutiva della somministrazione di gas a prezzo ridotto e dell'importo compensativo dell'abolizione della somministrazione di coke, prevista dal 5º, 6º, 7º ed 8º comma della predetta Norma transitoria.
Punto III)
In caso di morte del lavoratore, il trattamento di fine rapporto viene corrisposto agli aventi diritto secondo le norme dell'art. 2122 codice civile.
Norma transitoria
Per i lavoratori già regolati dal c.c.n.l. dip. X.X. xxxxxxxxxx in servizio al 31 dicembre 1977 (Cfr. Parte III, art. 4).
N.d.R.: L'accordo 18 luglio 1997 prevede quanto segue:
7) Trattamento di fine rapporto (t.f.r.)
Il presente punto decorre dall'entrata in funzione del nuovo Fondo (n.d.r. di previdenza complementare), con l'avvio della raccolta delle contribuzioni.
A modifica del punto 5) dell'art. 58 del c.c.n.l. 17 novembre 1995 la tredicesima mensilità viene esclusa dalla base di calcolo del t.f.r.
Il compenso per lavoro straordinario è escluso dalla base di calcolo del t.f.r.; pertanto il punto 29 dell'art. 58 del c.c.n.l. 17 novembre 1995 è soppresso.
Capitolo XII ISTITUTI SINDACALI
Art. 59
(Prerogative e funzioni del sindacato)
Per quanto concerne le prerogative e le funzioni del sindacato, le aziende riconoscono la rappresentanza dei lavoratori esercitata dalle organizzazioni sindacali ai vari livelli nell'espletamento dei propri compiti.
1) Rappresentanze sindacale unitaria
Vedi Protocollo d'intesa FEDERGASACQUA-FNLE/FLERICA/UILSP 23 febbraio 1995 sulle
R.S.U. (Allegato 2 al presente c.c.n.l.)
2) Permessi sindacali
A) R.S.U.
Per l'espletamento dei propri compiti e funzioni in sede aziendale, la R.S.U. dispone di un monte ore annuo globale di permessi sindacali retribuiti pari a 2 ore e mezza per dipendente in forza presso l'azienda al 31 dicembre dell'anno precedente quello di fruizione.
Tali permessi assorbono quelli spettanti a norma dell'art. 23, della legge n. 300/1970.
La fruizione dei permessi da parte dei singoli componenti viene gestita collegialmente dalla R.S.U.
Il monte ore sopra individuato costituisce un limite annuo invalicabile e non è consentita la fruizione anticipata o posticipata di eventuali residui dell'anno di competenza.
Nel monte ore rientra tutta l'attività sindacale della R.S.U., compresa la partecipazione a riunioni, anche se convocate dall'azienda, e/o da Commissioni comunque denominate di cui la
R.S.U. faccia parte.
I singoli lavoratori componenti della R.S.U. hanno diritto a fruire dei permessi previsti dall'art. 24 della legge n. 300/1970 per la partecipazione a trattative, congressi e convegni sindacali.
B) Attività sindacale extra-aziendale
1. Monte ore aziendale
I lavoratori componenti gli Organismi direttivi delle Confederazioni sindacali e gli Organismi direttivi nazionali, regionali e territoriali delle XX.XX. stipulanti il c.c.n.l., hanno diritto a permessi retribuiti per la partecipazione alle riunioni degli Organismi suddetti e per ogni altra attività sindacale extra-aziendale inerenti al loro mandato sindacale, inclusa partecipazione a trattative, congressi, convegni, corsi di formazione sindacale, nei limiti del monte ore annuo aziendale di
seguito individuato.
Ai fini dell'applicazione della presente normativa gli Organismi direttivi sindacali sono individuati nei seguenti:
FNLE-CGIL nazionale
- Comitato direttivo nazionale
- Coordinamento nazionale del settore gas-acqua
- Coordinamento nazionale delle donne
- Coordinamento nazionale portatori di handicap
- Comitato nazionale dei sindaci
- Comitato nazionale di garanzia
FNLE-CGIL regionale
- Comitato direttivo regionale
- Consiglio generale regionale
- Coordinamento regionale del settore gas-acqua
- Coordinamento regionale femminile
- Collegio regionale dei sindaci
FNLE - CGIL comprensoriale
- Comitato direttivo comprensoriale
- Coordinamento comprensoriale del settore gas-acqua
- Coordinamento comitati degli iscritti
- Coordinamento comprensoriale femminile
- Collegio dei sindaci comprensoriale
FLERICA-CISL nazionale
- Consiglio generale
- Comitato esecutivo nazionale
- Direttivo nazionale di comparto
- Segreteria nazionale
- Segreteria generale
- Coordinamento nazionale lavoratori gas-acqua
- Coordinamento nazionale femminile
- Collegio nazionale dei sindaci revisori
- Collegio nazionale dei probiviri
- Coordinamento nazionale quadri
FLERICA-CISL regionale
- Direttivo regionale
- Esecutivo regionale
- Direttivo regionale di comparto
- Segreteria regionale
- Coordinamento regionale lavoratori gas-acqua
- Coordinamento regionale femminile
- Collegio regionale dei sindaci
FLERICA-CISL territoriale
- Consiglio territoriale
- Segreteria territoriale
- Esecutivo territoriale
- Coordinamento territoriale lavoratori gas-acqua
- Coordinamento direttivi SAF (Strutture aziendali FLERICA)
UILSP-UIL nazionale
- Assemblea nazionale
- Comitato centrale
- Segreteria nazionale
- Direzione nazionale
- Collegio nazionale dei sindaci revisori dei conti
- Collegio nazionale dei probiviri
UILSP-UIL regionale
- Comitato direttivo regionale
- Segreteria regionale
- Comitato esecutivo regionale
- Collegio regionale dei sindaci revisori dei conti
- Collegio regionale dei probiviri
UILSP-UIL territoriale
- Comitato direttivo dei responsabili gau
- Coordinamento gau
- Assemblea generale rappresentanti gau
Le XX.XX. si impegnano a fornire tempestiva comunicazione alla FEDERGASACQUA in ordine ad eventuali soppressioni e/o istituzioni di Organismi direttivi sindacali.
Il monte ore aziendale annuo disponibile per i lavoratori sopra indicati viene calcolato sulla base del personale in servizio al 30 settembre dell'anno precedente quello di fruizione.
Per la durata del presente c.c.n.l. tale monte ore viene individuato nelle seguenti misure:
- anno 1996: 4,5 ore per dipendente in forza presso l'azienda al 30 settembre 1995;
- anno 1997: 4 ore per dipendente in forza presso l'azienda al 30 settembre 1996;
- anno 1998: 3,5 ore per dipendente in forza presso l'azienda al 30 settembre 1997.
Il monte ore aziendale individuato per l'anno 1998 si intende confermato anche per gli anni successivi, sempre con riferimento al numero dei dipendenti in forza al 30 settembre dell'anno precedente e salvo modifica in sede di rinnovo contrattuale.
Ai fini del calcolo del numero dei dipendenti in forza al 30 settembre di ciascun anno, i lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale sono computati in proporzione all'orario svolto.
Il monte ore aziendale, salvo quanto in appresso specificato sub 2), costituisce un limite annuo invalicabile e non è consentita la fruizione anticipata o posticipata di eventuali residui dell'anno di competenza; lo stesso viene attribuito in attuazione di quanto previsto all'art. 30 della legge n. 300/1970 e viene ripartito tra le XX.XX. FNLE/FLERICA/UILSP nella misura e con le modalità che le medesime XX.XX. si impegnano a comunicare alle aziende e alla FEDERGASACQUA entro e non oltre il 30 novembre dell'anno precedente quello al quale la ripartizione si riferisce.
In via eccezionale, di tale monte ore sono inoltre ammessi a beneficiare anche i singoli lavoratori chiamati espressamente ad affiancare e/o a partecipare ad attività ed iniziative degli Organismi sopra citati nell'esercizio dei compiti ad essi affidati; tali permessi possono essere goduti solo se non pregiudicano le esigenze di servizio.
2. Monte ore nazionale
Per l'espletamento dell'attività sindacale svolta a livello extra-aziendale dai lavoratori individuati nel precedente punto 1) viene altresì stabilito un monte ore nazionale di permessi retribuiti, calcolato sul numero dei dipendenti in servizio presso tutte le aziende associate alla FEDERGASACQUA al 30 settembre dell'anno precedente quello di riferimento.
Tale monte ore è pari a:
- 1996: 6 ore per dipendente in servizio presso tutte le aziende associate alla FEDERGASACQUA al 30 settembre 1995;
- 1997: 5 ore per dipendente in servizio presso tutte le aziende associate alla FEDERGASACQUA al 30 settembre 1996;
- 1998: 4 ore per dipendente in servizio presso tutte le aziende associate alla FEDERGASACQUA al 30 settembre 1997.
Il monte ore stabilito per il 1998 si intende confermato anche per gli anni successivi, sempre con riferimento al numero dei dipendenti in forza al 30 settembre dell'anno precedente e salvo modifica in sede di rinnovo contrattuale.
Tale monte ore viene utilizzato, su indicazione delle Segreterie nazionali delle XX.XX. stipulanti il presente c.c.n.l., secondo la seguente ripartizione:
- permessi sindacali retribuiti da fruirsi in via continuativa dai lavoratori che ricoprono cariche di responsabilità all'interno degli Organismi sindacali direttivi di cui al precedente punto 1), che richiedono lo svolgimento dell'attività sindacale a tempo pieno, secondo le modalità definite sub 2.1;
- in aggiunta al monte ore nazionale aziendale individuato ai sensi del precedente punto 1), secondo le modalità di seguito definite sub 2.2.
Il presente monte ore nazionale costituisce un limite annuo invalicabile; non ne è ammessa la fruizione anticipata e non è consentita la fruizione in anno successivo degli eventuali residui dell'anno di competenza.
Ai fini del calcolo del numero dei dipendenti in forza al 30 settembre di ciascun anno, i lavoratori con contratto a tempo parziale sono computati in proporzione all'orario svolto.
2.1. Attività sindacale a tempo pieno
L'attività sindacale a tempo pieno può essere svolta dai dirigenti sindacali che rivestono cariche di responsabilità all'interno degli Organismi direttivi delle XX.XX. stipulanti attraverso la fruizione di permessi sindacali retribuiti in via continuativa per tutta la durata del mandato (riferito all'anno solare), computati nel monte ore nazionale di cui al precedente punto 2).
Tali permessi non possono essere utilizzati per periodi inferiori all'intero anno solare, salvo la sola sostituzione del lavoratore interessato in caso di cessazione del rapporto di lavoro o di ogni carica sindacale; eventuali casi eccezionali di sostituzione potranno essere esaminati dalle parti stipulanti il c.c.n.l.
I lavoratori in permesso sindacale retribuito ai sensi della presente normativa sono stabiliti nel numero, complessivo per le XX.XX. FNLE-FLERICA-UILSP, corrispondente ad almeno due ore per dipendente in servizio presso le aziende associate alla FEDERGASACQUA alla data del 30 settembre dell'anno precedente quello di riferimento; tale numero viene ripartito in accordo tra le tre XX.XX. stipulanti.
Le XX.XX. suddette si impegnano a non assegnare all'attività a tempo pieno di cui al presente punto 2.1 più di un lavoratore complessivamente nelle aziende sotto i 200 dipendenti.
Durante l'attività sindacale a tempo pieno il dipendente mantiene, ai sensi di legge e di contratto, il diritto alla conservazione del posto; al termine dell'attività sindacale a tempo pieno l'azienda assegna all'interessato un posto di lavoro possibilmente con la stessa qualifica e comunque con il medesimo livello di inquadramento precedentemente attribuito, comportante l'espletamento di mansioni equivalenti a quelle svolte nel periodo precedente.
Per favorire il migliore reinserimento del lavoratore nell'attività produttiva, l'azienda, ove necessario, provvede ad avviarlo agli opportuni interventi formativi e/o di aggiornamento.
I lavoratori che siano assegnati ad un livello superiore non possono svolgere attività sindacale a tempo pieno prima di due anni di effettivo servizio per posizioni di lavoro classificate nell'area A e di un anno per tutte le altre posizioni; in relazione alla collocazione particolare dei quadri nel contesto organizzativo aziendale ed al carattere delle funzioni espletate, per i quadri deve trascorrere un periodo di almeno tre anni di effettivo servizio dal momento dell'inquadramento nella categoria.
Ai lavoratori in attività sindacale a tempo pieno sono applicate eventuali modifiche di inquadramento contrattuale previste per la generalità dei lavoratori aventi medesima qualifica, salvo che tali modifiche siano correlate allo svolgimento di determinate attività lavorative e/o alla maturazione di specifica esperienza nella mansione.
Il periodo di attività sindacale a tempo pieno di ogni singolo lavoratore viene convenzionalmente quantificato in 1.600 ore in ragione di anno.
2.2. Integrazione del monte ore aziendale
Le disponibilità orarie residue del monte ore nazionale, detratte le ore destinate ai lavoratori in attività sindacale a tempo pieno, vengono ripartite nella misura stabilita tra le XX.XX. firmatarie del presente c.c.n.l.; per l'anno 1996 la misura è riportata nella norma transitoria del presente accordo.
Le XX.XX. si impegnano a dare comunicazione alla FEDERGASACQUA di ogni eventuale variazione della suddetta ripartizione percentuale entro e non oltre il 30 novembre dell'anno precedente quello al quale la variazione si riferisce.
Ciascuna O.S. stipulante può assegnare alle singole aziende una quantità annua di permessi sindacali nell'ambito della quota di monte ore nazionale a lei spettante - come sopra calcolata - come integrazione della quantità a sua disposizione nell'ambito del monte ore aziendale di cui al precedente punto 1); tale quantità integrativa può essere fruita dai lavoratori aventi titolo ai permessi sindacali individuati nel 1º comma dello stesso punto 1), senza alcuna differenziazione rispetto alle ore calcolate a livello aziendale.
Nell'ambito del monte ore determinato ai sensi del comma precedente, per tutte le attività sindacali indicate nel presente paragrafo non può essere normalmente accordato allo stesso lavoratore, a titolo di permesso sindacale retribuito, più del 20% delle ore lavorabili nell'anno, quantificate queste ultime convenzionalmente in 1.600 ore/anno; è peraltro ammesso, per casi particolari, il godimento di permessi da parte di un singolo lavoratore fino ad un massimo del 50% delle ore lavorabili nell'anno - sempre entro i limiti della capienza del monte ore complessivo a livello aziendale: in tal caso i permessi debbono essere goduti in via continuativa, per periodi e nominativi segnalati all'azienda dalla O.S. avente diritto almeno un mese prima dell'inizio dell'utilizzo dei permessi, ovvero essere fruiti con modalità da programmare e concordare con la singola azienda, tenendo conto dei criteri contenuti nell'art. 12 del presente c.c.n.l. in materia di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale.
Raggiunti i limiti individuati nei commi precedenti, al singolo dirigente sindacale non può più essere consentita altra assenza per attività sindacale.
2.3. Trattamento lavoratori in permesso sindacale continuativo
Ai dirigenti sindacali in permesso sindacale retribuito continuativo (con riferimento ai
precedenti punti 2.1 e 2.2 penultimo comma) vengono corrisposte la retribuzione individuale di cui all'art. 38, 3º comma, l'indennità sostitutiva della mensa e, agli aventi diritto, la base nazionale del premio di produttività di cui all'ex art. 42 del c.c.n.l. 2 agosto 1991. Vengono inoltre corrisposte le sole indennità contrattualmente previste correlate alla professionalità espressa, con esclusione delle corresponsioni che compensano disagi o particolari modalità di prestazione e comunque delle indennità collegate alla effettiva presenza in servizio.
In deroga al principio sopra esposto, ai lavoratori in permesso sindacale continuativo addetti precedentemente a lavori in turno viene corrisposta "ad personam" l'indennità di cui all'art. 27 del c.c.n.l. nella misura e secondo i criteri di cui al citato art. 27, punto b).
Durante il periodo di permesso sindacale continuativo gli interessati continuano altresì a fruire di tutti i trattamenti non connessi con la presenza in servizio.
Nei periodi di permesso sindacale continuativo si considerano contestualmente fruite le ferie spettanti per il medesimo periodo ed il mancato godimento di permessi e festività non dà diritto a compenso alcuno.
C) Modalità di determinazione e fruizione dei permessi sindacali
1) I nominativi dei lavoratori componenti le R.S.U. vengono comunicati all'azienda per il tramite della FEDERGASACQUA secondo quanto previsto dal Protocollo d'intesa 23 febbraio 1995 sulle R.S.U.
2) Le XX.XX. stipulanti si impegnano a comunicare alle aziende entro il 30 novembre dell'anno precedente quello di riferimento l'elenco nominativo dei lavoratori che hanno diritto a fruire di permessi sindacali in quanto componenti degli Organismi direttivi di cui al precedente punto 1.
Eventuali sostituzioni debbono essere comunicate tempestivamente, evidenziando il nome del sostituto e del sostituito.
Le strutture delle XX.XX. stipulanti comunicano tempestivamente all'azienda il nominativo dei lavoratori eventualmente chiamati ad affiancare i suddetti Organismi direttivi nell'esercizio della loro attività e che hanno titolo a fruire dei permessi di cui al monte ore individuato sub B), n. 1.
3) Ai fini della determinazione del monte ore nazionale annuo, la FEDERGASACQUA si impegna a fornire alle Segreterie nazionali FNLE-FLERICA-UILSP entro il 31 ottobre dell'anno precedente quello di riferimento le seguenti informazioni:
- numero dei dipendenti in servizio presso tutte le aziende associate alla FEDERGASACQUA al 30 settembre dell'anno precedente quello di riferimento;
- elenco delle aziende e numero dei dipendenti di ciascuna di esse al 30 settembre dell'anno precedente quello di riferimento, comprensiva dell'indicazione del numero dei dipendenti iscritti a ciascuna delle XX.XX. FNLE/FLERICA/UILSP.
Le Segreterie nazionali FNLE-FLERICA-UILSP si impegnano a comunicare alla FEDERGASACQUA entro un mese dal ricevimento delle suddette informazioni e comunque entro la fine del mese di novembre dell'anno precedente quello di riferimento i nominativi dei lavoratori destinati a fruire dei permessi sindacali retribuiti continuativi per attività sindacale a tempo pieno, con indicazione dell'azienda di appartenenza nonchè, entro la fine del successivo mese di dicembre, la ripartizione tra le singole aziende associate delle quote del monte ore nazionale.
La successiva comunicazione da parte della FEDERGASACQUA alle aziende interessate dei nominativi dei dirigenti sindacali assegnati all'attività sindacale a tempo pieno nonchè delle eventuali quote orarie aggiuntive al monte ore aziendale della singola Organizzazione sindacale costituisce condizione imprescindibile per l'attribuzione del permesso da parte dell'azienda.
L'onere conseguente ai permessi sindacali retribuiti per attività sindacale a tempo pieno qui previsto è annualmente ripartito tra tutte le aziende che applicano il presente c.c.n.l., in proporzione al numero di dipendenti in servizio al 30 settembre di ogni anno presso ciascuna azienda; l'onere relativo a ciascun lavoratore viene a tal fine computato in misura pari al costo medio annuo contrattuale di settore.
D) Modalità di richiesta dei permessi sindacali
La richiesta di permesso sindacale va effettuata per iscritto dal lavoratore interessato, utilizzando l'allegato modulo, da consegnare al diretto superiore gerarchico per l'inoltro al Dirigente funzionalmente competente alla concessione del permesso. La Direzione di ciascuna azienda potrà indicare modalità diverse, nel rispetto dello spirito della presente regolamentazione.
La richiesta deve essere effettuata con un preavviso di 24 ore, secondo le modalità di seguito definite.
In casi eccezionali di assoluta urgenza ovvero di eccezionale protrazione dell'impegno oltre i tempi originariamente indicati, la richiesta di permesso può essere avanzata telefonicamente: il permesso viene concesso con riserva purchè il modulo di richiesta controfirmato e corredato della lettera di convocazione pervenga entro le 24 ore successive; in assenza di regolarizzazione nei termini indicati le ore e/o i giorni di mancata prestazione lavorativa danno luogo a relativa
trattenuta, ferme restando eventuali ulteriori conseguenze relative alla mancanza di giustificazione dell'assenza.
1. Partecipazione a riunione di Organismo direttivo sindacale
Il nominativo del dirigente sindacale deve risultare compreso nell'elenco fornito all'azienda ai sensi della lettera B), n. 1, 2º comma del presente articolo.
Il richiedente deve indicare il giorno e le ore di assenza dal servizio, ivi comprese le ore necessarie agli spostamenti, utilizzando l'allegato modulo (con il codice causale 1).
La richiesta deve essere controfirmata dal responsabile dell'Organismo di appartenenza del lavoratore e deve essere accompagnata dalla copia della lettera di convocazione dell'Organo medesimo, da cui risulti l'istanza convocata, il luogo, la data e l'orario della riunione.
2. Partecipazione a congressi in qualità di delegato
I nominativi dei lavoratori aventi titolo ai permessi ai sensi della presente normativa designati in qualità di delegati ai congressi nazionali, regionali, territoriali, zonali ecc. debbono essere preventivamente comunicati alla Direzione dell'azienda dalle Segreterie della rispettiva istanza sindacale; tali elenchi debbono contenere i dati relativi al congresso (livello, data, luogo); il nominativo del lavoratore delegato, con indicazione dell'Organismo sindacale del quale il lavoratore è componente e con specificazione della carica ricoperta; l'ufficio o il reparto di appartenenza del lavoratore.
Eventuali sostituzioni debbono essere comunicate tempestivamente, con indicazione del sostituito e del sostituto.
Il lavoratore interessato deve compilare l'allegato modulo (codice causale 2), indicando giorni e ore per i quali si richiede il permesso, comprensivi dei tempi necessari per gli spostamenti.
3. Trattative sindacali
Il nominativo del dirigente sindacale deve risultare compreso nell'elenco fornito all'azienda ai sensi della lettera B), n. 1, 2º comma del presente articolo ovvero nell'elenco dei componenti della R.S.U. e/o del Comitato esecutivo della medesima.
In caso di trattative esterne (incontri a livello nazionale o comunque con delegazioni FEDERGASACQUA ovvero incontri e/o trattative relativi ad altre istanze), la richiesta deve essere controfirmata dal responsabile dell'Organismo direttivo di appartenenza ed accompagnata dalla lettera di convocazione.
In caso di permessi richiesti per incontri e/o trattative con la Direzione dell'azienda, i Rappresentanti della Direzione presenti alla riunione prendono nota dei nominativi dei lavoratori intervenuti.
Il lavoratore interessato deve compilare l'allegato modulo (codice causale 3a per trattative con la Direzione dell'azienda; 3b per trattative esterne), indicando giorni e ore per i quali si richiede il permesso, comprensive dei tempi per gli eventuali spostamenti.
4. Espletamento del mandato
Il nominativo del dirigente sindacale deve risultare compreso nell'elenco fornito all'azienda ai sensi della lettera B), n. 1, 2º comma del presente articolo ovvero nell'elenco dei componenti della R.S.U. o del Comitato esecutivo della medesima.
Il lavoratore interessato deve utilizzare l'apposito modulo (codice causale 4), indicando giorni e ore per le quali richiede il permesso, comprensive dei tempi per gli eventuali spostamenti; la richiesta deve essere controfirmata dal responsabile dell'Organismo di appartenenza.
5. Partecipazione a corsi di formazione
I lavoratori interessati aventi titolo al permesso debbono compilare l'allegato modulo (codice causale 5), indicando giorni e ore per le quali si richiede il permesso, comprensive dei tempi per gli spostamenti; la richiesta deve essere controfirmata dal responsabile dell'Organismo direttivo di appartenenza e corredata della copia della lettera di indizione del corso.
E) Norma transitoria anno 1996
1) A valere per il solo anno 1996, la ripartizione tra le XX.XX. FNLE/FLERICA/UILSP del monte ore di permessi sindacali stabilito a livello aziendale ai sensi del punto b), n. 1 avviene secondo le percentuali indicate nella lettera allegata; tale misura è valida, per l'anno 1996, anche ai fini della ripartizione tra le XX.XX. FNLE-FLERICA-UILSP delle disponibilità orarie del monte ore nazionale di cui al presente punto B), n. 2.2.
2) Per il solo anno 1996, per il calcolo del monte ore di permessi sindacali a livello aziendale resta confermato il riferimento al numero dei dipendenti in forza presso l'azienda di appartenenza al 31 dicembre 1995, come previsto dall'accordo di rinnovo 17 novembre 1995.
3) Per l'anno 1996 fruiscono del permesso sindacale continuativo per attività sindacale a
tempo pieno (punto B, sub 2.1 del presente accordo) i lavoratori indicati in data odierna alla FEDERGASACQUA dalle Segreterie nazionali delle XX.XX. FNLE/FLERICA/UILSP.
4) Con riferimento alle disponibilità orarie residue del monte ore nazionale dell'anno 1996 (detratte le ore destinate ai lavoratori cui al precedente punto 3) le Segreterie nazionali FNLE/FLERICA/UILSP si impegnano a comunicare alla FEDERGASACQUA entro 30 giorni dalla data odierna la ripartizione tra le singole aziende associate delle quote di loro spettanza, ai fini della relativa comunicazione alle aziende interessate da parte della Federazione, ai sensi del punto C) del presente articolo.
Allegato n. 1
Lettera della FNLE (CGIL) - FLERICA (CISL) - UILSP (UIL) Spett.le FEDERGASACQUA
Con riferimento a quanto previsto dalla norma transitoria di cui al punto E dell'accordo 19 marzo 1996, vi comunichiamo che per l'anno 1996 la suddivisione del monte ore di permessi sindacali stabilito per il livello aziendale (punto B), n. 1) e per il livello nazionale (punto B), n. 2) è la seguente:
- FNLE (CGIL): 45%
- FLERICA (CISL): 30%
- UILSP (UIL): 25%
Distinti saluti
Le Segreterie nazionali FNLE (CGIL) FLERICA (CISL) UILSP (UIL)
Allegato n. 2
Schema di richiesta di permesso sindacale Richiesta di permesso sindacale
.......... ................ ............. .........
(ufficio/reparto di appartenenza)
Il/la sottoscritto/a ............... ................ ................ ..................... .............. ...................
matricola n. ..... ..., in servizio presso ............ ..................... .................. .................. ............
(ufficio/reparto)
in qualità di ............... ....................... ...................... ...................... .................. .....................
(carica sindacale rivestita)
richiede un permesso ne ..... giorn ..... dalle ore ..... alle ore ................ .................. ............
per la seguente causale: .............. ....................... ......................... ....................... ................
A tal fine allega .................... .............. .................... ..................... .................... ....................
Data .... ........
............... ........................ ..............
(firma dell'interessato)
.................... .................. ................ ...............
(firma responsabile dell'organo direttivo)
Legenda causali
1 = partecipazione a riunione di Organismo direttivo esterno 2 = partecipazione a congressi in qualità di delegato
3A = trattative sindacali interne 3B = trattative sindacali esterne 4 = espletamento del mandato
5 = partecipazione a corsi di formazione
3) Affissione comunicati - Diffusione stampa sindacale
Fermo restando quanto previsto dall'art. 25, della legge n. 300/1970, l'azienda predispone nei luoghi che saranno localmente concordati appositi albi per l'affissione di comunicati. In detti albi, le R.S.U. e le XX.XX. firmatarie del c.c.n.l., possono affiggere comunicati, afferenti le proprie attività, da trasmettere per conoscenza alla Direzione.
La responsabilità dei comunicati è assunta dagli Organi direttivi delle XX.XX. firmatarie del
c.c.n.l. e dalla R.S.U.
La stampa sindacale può essere distribuita, fuori dell'orario di lavoro, a cura delle organizzazioni sindacali, in prossimità dell'uscita di ogni singolo stabilimento.
4) Trattenute dei contributi sindacali
Allo scopo di facilitare ai lavoratori il versamento dei propri contributi alle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente c.c.n.l. alle quali sono iscritti, le aziende effettueranno le relative trattenute sulle retribuzioni mensili nella misura indicata dai Sindacati nazionali (1), inserendole nei ruoli paga, previo rilascio da parte degli interessati di apposita delega, nella quale devono essere specificati le generalità del lavoratore, il numero di matricola, il sindacato al quale deve essere devoluto il contributo, la periodicità e l'importo della trattenuta stessa.
La trattenuta viene effettuata e/o è sospesa a richiesta del lavoratore interessato con decorrenza dal mese successivo alla data della delega e/o di revoca della stessa.
Dopo effettuata la trattenuta l'azienda rimette ad ogni sindacato la somma di competenza.
Restano salve le modalità di trattenuta dei contributi sindacali già in atto presso le singole aziende.
(1) Per la vigenza del presente c.c.n.l. si fa riferimento a quanto indicato nella lettera inviata dalle XX.XX. FNLE/FLERICA/UILSP alla FEDERGASACQUA, riportata in allegato al presente c.c.n.l., (n. 4).
5) Assemblee sindacali del personale
I lavoratori hanno diritto di riunirsi, in azienda, fuori dell'orario di lavoro, nonchè durante l'orario di lavoro, nei limiti di dodici ore annue, per le quali viene corrisposta la normale retribuzione; in caso di assemblea in luogo diverso dalla sede ordinaria di lavoro, la durata dell'assenza dal lavoro comincia comunque a decorrere dal momento in cui il dipendente si allontana dal posto di lavoro per partecipare all'assemblea fino al suo rientro in servizio.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 20, della legge n. 300/1970, le riunioni possono essere indette dalla R.S.U. ovvero dalle Strutture sindacali delle XX.XX. stipulanti il presente
c.c.n.l. con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro; la convocazione dell'assemblea va comunicata alla Direzione aziendale secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni e comunque con un preavviso di almeno 48 ore.
Secondo quanto previsto dall'accordo interconfederale XXXXXX-XXXX-XXXX-XXX 00 settembre 1994, punto 4, ultimo comma, le XX.XX. stipulanti il presente c.c.n.l. hanno diritto ad indire singolarmente o congiuntamente assemblee dei lavoratori durante l'orario di lavoro per tre delle 12 ore annue retribuite.
Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi; in ogni caso lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà possibilmente aver luogo fuori degli orari di apertura degli uffici al pubblico e comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di informare la cittadinanza, di assicurare l'erogazione dei servizi indispensabili da garantirsi anche in caso di sciopero e comunque della necessità di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti, secondo le norme in atto in applicazione della legge n. 146/1990.
Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso di almeno 24 ore alla Direzione dell'azienda, dirigenti esterni delle XX.XX., rappresentate nella R.S.U. e/o delle XX.XX. firmatarie del c.c.n.l.
6) Locali per le R.S.U.
Fatto salvo quanto previsto nell'art. 27, della legge n. 300/1970, l'azienda, nei limiti del possibile, mette a disposizione della R.S.U. un locale per le proprie riunioni.
Art. 60
(Vertenze individuali)
Il lavoratore, ove ritenga violato un suo diritto soggettivo derivante dalle norme del presente contratto, prima di attivare le procedure di conciliazione previste dalla legge o di adire l'autorità giudiziaria, può promuovere una procedura di riesame della propria posizione avanti alla Direzione aziendale, attraverso richiesta scritta e motivata.
Entro 7 giorni dalla richiesta la Direzione (direttore o altro dirigente da questi delegato) effettua un incontro con il dipendente, assistito dalla R.S.U. aziendale ovvero dall'Organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, per l'esame della richiesta; in caso di mancata positiva definizione in tale sede, la Direzione comunica al dipendente le proprie determinazioni entro i 7 giorni successivi, a completa definizione della procedura.
"Una tantum" anno 1995
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Livello | Importo | Parametro |
QS | 1.723.800 | 350 |
Q | 1.600.600 | 325 |
A1 | 1.502.100 | 305 |
A2 | 1.398.700 | 284 |
A3 | 1.300.200 | 264 |
B1 | 1.182.000 | 240 |
B2 | 1.098.300 | 223 |
B3 | 1.024.400 | 208 |
C1 | 950.500 | 193 |
C2 | 876.700 | 178 |
C3 | 802.800 | 163 |
D1 | 679.700 | 138 |
D2 | 492.500 | 100 |
L'"una tantum" per l'anno 1995 di lire 1.000.000 parametrate va corrisposta ai lavoratori assunti nel corso dell'anno 1995 nonchè ai dipendenti il cui rapporto di lavoro è cessato nel corso del 1995 in ragione di 1/12 per ogni mese intero di servizio compiuto, intendendosi per tale anche la frazione di mese superiore di mese superiore a 15 gg.
Analogamente si procede per il personale assente senza diritto alla retribuzione (aspettative, servizio di leva, ecc.).
Tabella A
Tabella retribuzione base dal 1º dicembre 1995
Livello | Parametro | 1º dicembre 1995 |
QS | 350 | 2.357.300 |
Q | 325 | 2.188.900 |
A1 | 305 | 2.054.200 |
A2 | 284 | 1.912.700 |
A3 | 264 | 1.778.000 |
B1 | 240 | 1.616.400 |
B2 | 223 | 1.501.900 |
B3 | 208 | 1.400.900 |
C1 | 193 | 1.299.900 |
C2 | 178 | 1.198.800 |
C3 | 163 | 1.097.800 |
D1 | 138 | 929.400 |
D2 | 100 | 673.500 |
Tabella B
Tabella retribuzione base dal 1º luglio 1996
Livello | Parametro | 1º dicembre 1995 |
QS | 350 325 | 2.478.000 |
Q | 2.301.000 | |
A1 | 305 284 264 240 223 208 193 178 163 138 | 2.159.400 2.010.700 |
A2 | ||
A3 | 1.869.100 | |
B1 | 1.699.200 | |
B2 | 1.578.800 | |
B3 | 1.472.600 | |
C1 | 1.366.400 | |
C2 | 1.260.200 | |
C3 | 1.154.000 | |
D1 | 977.000 | |
D2 | 100 | 708.000 |
Elemento distinto della retribuzione (1) valido dal 1º gennaio 1987
Livello
D2
Lire
20.000
Elemento distinto della retribuzione (1) per gli assunti a partire dal 1º gennaio 1980 valido dal 1º gennaio 1989
Livelli
Tutti
Lire
10.000
(1) Va corrisposto per 14 mensilità.
N.d.R.: L'accordo 18 luglio 1997 prevede quanto segue:
1) Retribuzioni base
Le retribuzioni base vengono incrementate di lire mese 85.000, riferite al parametro medio 203, con decorrenza 1º luglio 1997, e di lire mese 80.000, sempre riferite al parametro 203, con decorrenza 1º marzo 1998.
Con il primo periodo di paga utile, sarà inoltre corrisposto l'importo medio "una tantum" di lire 250.000. Le nuove retribuzioni base sono riportate nelle tabelle che seguono:
Retribuzioni base
Livelli | Parametri | R.B. 1.7.1997 | R.B. 1.3.1998 |
QS | 350 | 2.624.600 | 2.762.500 |
Q | 325 | 2.437.100 | 2.565.200 |
A1 | 305 | 2.287.100 | 2.407.300 |
A2 | 284 | 2.129.600 | 2.241.600 |
A3 | 264 | 1.979.700 | 2.083.700 |
B1 | 240 | 1.799.700 | 1.894.300 |
B2 | 223 | 1.672.200 | 1.760.100 |
B3 | 208 | 1.559.700 | 1.641.700 |
C1 | 193 | 1.447.300 | 1.523.300 |
C2 | 178 | 1.334.800 | 1.404.900 |
C3 | 163 | 1.222.300 | 1.286.500 |
D1 | 138 | 1.034.800 | 1.089.200 |
D2 | 100 | 749.900 | 789.300 |
Gli aumenti retributivi di cui sopra ai fini del calcolo delle seguenti indennità:
- indennità di reperibilità (art. 24, 7º comma, c.c.n.l. 17 novembre 1995);
- indennità di turno (art. 25, n. 1, c.c.n.l. 17 novembre 1995);
- indennità per maneggio di denaro (art. 41, lett. a), c.c.n.l. 17 novembre 1995)
non hanno effetto fino alla realizzazione del nuovo assetto delle indennità conseguente agli impegni di cui al punto successivo.
Una tantum
Livelli | Parametri | Importi |
QS | 350 325 305 284 264 240 223 208 | 431.000 |
Q | 400.200 | |
A1 | 375.600 | |
A2 | 349.800 | |
A3 | 325.100 | |
B1 | 295.600 | |
B2 | 274.600 | |
B3 | 256.200 | |
C1 | 193 | 237.700 |
C2 | 178 | 219.200 |
C3 | 163 | 200.700 |
D1 | 138 | 170.000 |
D2 | 100 | 123.200 |
L'una tantum non è utile ai fini del t.f.r.
Ai dipendenti assunti dal 1º gennaio al 30 giugno 1997 nonchè a quelli il cui rapporto di lavoro è cessato nello stesso periodo l'una tantum viene corrisposta in ragione di 1/6 per ogni mese intero di servizio compiuto, intendendosi per tale anche la frazione di mese superiore a 15 giorni.
Analogamente si procede per il personale assente senza diritto alla retribuzione (aspettative, servizio di leva, ecc.).
Allegato 1
Protocollo sul riassetto della retribuzione e delle indennità e sulla revisione di istituti contrattuali
Premessa
Le parti hanno convenuto il presente Protocollo ed hanno sottoscritto altre clausole, nell'ambito del presente rinnovo contrattuale, tendenti al controllo del costo del lavoro ed al superamento degli automatismi e delle indicizzazioni, finalizzando una parte delle risorse disponibili al rafforzamento degli istituti di carattere sociale (in particolare previdenza ed assistenza sanitaria), per i motivi illustrati in particolare nei commi 3, 7 e 9 della Premessa politica e ribadendo la volontà di favorire lo sviluppo occupazionale.
Nella materia che costituisce più specifico oggetto del presente Protocollo, le parti ritengono opportuna la definizione di una struttura della retribuzione ispirata a criteri di maggiore aggregazione e semplificazione delle diverse voci retributive nonchè la revisione dei trattamenti indennitari e degli altri istituti economico-normativi, al fine sia del miglior controllo della dinamica del costo del lavoro, sia dell'adeguamento delle normative esistenti alle mutate condizioni nell'espletamento delle mansioni, con l'obiettivo di pervenire ad una razionalizzazione dell'attuale normativa contrattuale, senza voler determinare accentramenti del livello di trattativa su materie demandate alla contrattazione aziendale.
1. Le parti - in considerazione del prolungato impegno temporale che il riesame di cui sopra comporta - concordano di istituire una Commissione mista nazionale FEDERGASACQUA- FNLE/FLERICA/UILSP che deve iniziare i suoi lavori entro tre mesi dalla data di stipulazione del presente contratto e concluderli entro il settembre 1996, in modo che le modifiche da apportare ai diversi istituti contrattuali possano essere concordate dalle parti per renderle operative con decorrenza 1º gennaio 1997.
I compiti e gli indirizzi assegnati alla Commissione sono quelli di seguito elencati:
1) esame delle diverse voci in cui si articola la retribuzione contrattuale, al fine di una possibile aggregazione e/o semplificazione di voci ed istituti retributivi;
2) esame di tutte le indennità e trattamenti previsti dal c.c.n.l. gas-acqua e verifica dei presupposti di applicazione e della attuale funzione di compenso di reali disagi o rilevanti differenziazioni di prestazione, al fine di:
a) superare i trattamenti obsoleti o non più rispondenti a condizioni operative di reale disagio;
b) modificare ed aggiornare i presupposti e le modalità di applicazione delle indennità alla luce dell'evoluzione tecnologica ed organizzativa delle aziende;
c) omogeneizzare le modalità di erogazione dei trattamenti, con l'obiettivo di pervenire a compensi in cifra fissa e a prestazione effettiva, tali da evitare automatismi ed indicizzazioni;
3) esame di altri istituti normativi che diano luogo a dubbi interpretativi ovvero presentino aspetti di disomogeneità rispetto ad altri istituti contrattuali, anche modificati dal presente c.c.n.l. (vedi ad es. art. 62, c.c.n.l. 2 agosto 1991) o comunque risultino obsoleti (vedi ad es. artt. 60 e 61, 1º comma, c.c.n.l. 2 agosto 1991, Allegato III e Norme transitorie varie di cui alla Parte II e III del
c.c.n.l. stesso), ai fini della loro revisione, aggiornamento e chiarificazione e della generale armonizzazione del c.c.n.l.;
4) esame delle altre clausole contrattuali che sono state oggetto di discussione nel corso del negoziato per il rinnovo del c.c.n.l. 2 agosto 1991 al fine della loro possibile revisione ed aggiornamento.
Le parti convengono che le materie di competenza della Commissione nazionale sono contenute nell'elenco allegato e verranno trattate, per quanto possibile, nel rispetto delle priorità evidenziate nell'elenco medesimo.
La Commissione si avvarrà dei documenti di lavoro elaborati dalla FEDERGASACQUA e dalle Segreterie nazionali FNLE-FLERICA-UILSP.
2. Le parti, nel richiamare gli ambiti e le modalità della contrattazione aziendale previsti dall'art. 1 del presente c.c.n.l. e quanto disposto dall'art. 7 dello stesso, convengono di impegnare
rispettivamente le aziende e le R.S.U., nelle realtà ove esistano accordi aziendali su materie non regolamentate dal presente contratto o dallo stesso non delegate alla contrattazione aziendale, ovvero accordi aziendali che regolamentano gli istituti contrattuali in modo difforme dal c.c.n.l., alla rinegoziazione dei suddetti accordi ed alla definizione delle relative materie secondo i seguenti criteri vincolanti:
a) per le sole indennità e gli altri trattamenti economici aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal c.c.n.l., si procederà, secondo modalità da definire in azienda, al loro superamento con mantenimento in cifra fissa "ad personam" degli importi percepiti ovvero alla loro razionalizzazione e trasformazione in trattamenti in cifra fissa non rivalutabile, erogati a prestazione effettiva, senza che ciò determini costi aggiuntivi rispetto alla situazione in atto;
b) allineamento alle norme contrattuali dei trattamenti normativi non previsti dal presente
c.c.n.l. o da esso difformi.
Le parti aziendali sono impegnate a prorogare l'efficacia degli accordi aziendali oggetto di rinegoziazione sino al perfezionamento delle procedure sopra indicate e comunque non oltre il 30 giugno 1996.
Le parti a livello nazionale convengono di incontrarsi entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente per verificare e definire i casi di mancato accordo a livello aziendale.
Nota a verbale
L'allineamento, anche graduale, delle condizioni normative aziendali al c.c.n.l. potrà avvenire, per casi particolari e specifici in cui sia possibile, attraverso il congelamento delle condizioni stesse "ad personam" nei confronti degli attuali beneficiari ovvero attraverso forme di indennizzo.
Elenco istituti contrattuali di competenza della Commissione mista (1)
- Art. 10 Assunzioni a termine
- Art. 11, lett. b) - Contratti di formazione e lavoro
- Art. 21 Disciplina
- Art. 24 Servizio di pronto intervento - Servizio di reperibilità (parte economica)
- Art. 25 Lavoro in turno - Lavoro notturno (parte economica)
- Art. 26 Prestazioni oltre il normale orario di lavoro (parte economica)
- Art. 27 Lavoro festivo (parte economica)
- Art. 29 Ferie
- Art. 32 Trattamento di malattia e convalescenza
- Art. 41 Indennità varie
- Art. 58 Trattamento di fine rapporto
- Allegati e appendici
1. Benemerenze nazionali
2. S.I.N. pensionati
3. Norme transitorie varie
(1) Gli articoli citati seguono l'ordine e la numerazione del presente c.c.n.l.
Allegato 2
Protocollo d'intesa sulle Rappresentanze sindacali unitarie
Le parti, FEDERGASACQUA e FNLE-CGIL, FLERICA-CISL, UILSP-UIL, preso atto
dell'accordo interconfederale CISPEL-CGIL-CISL-UIL del 29 settembre 1994 sulla costituzione nelle imprese dei servizi pubblici degli enti locali delle Rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) dei lavoratori dalle stesse dipendenti, stipulato in attuazione degli impegni assunti col Protocollo Governo-parti sociali del 23 luglio 1993, nel confermare quanto convenuto nell'accordo sopra citato, convengono quanto di seguito riportato.
1. Ad iniziativa delle XX.XX. firmatarie del c.c.n.l. gas-acqua in ciascuna azienda con più di 15 dipendenti può essere costituita la Rappresentanza sindacale unitaria - R.S.U., di cui all'accordo interconfederale CISPEL-CGIL-CISL-UIL 29 settembre 1994, secondo le modalità di indizione ed elezione previste nell'accordo citato e nel regolamento ad esso allegato.
Hanno inoltre poteri di iniziativa le XX.XX. di cui al punto 1, comma 3 dell'accordo interconfederale 29 settembre 1994, a condizione che abbiano espresso formale adesione al presente accordo ed all'accordo interconfederale sopra citato nonchè all'accordo nazionale interfederale FEDERGASACQUA-FNLE-FLERICA-UILSP del 27 marzo 1991 sulle modalità di esercizio del diritto di sciopero.
L'iniziativa di cui ai commi che precedono deve essere assunta entro 6 mesi dalla stipula del presente c.c.n.l.; le operazioni connesse con le elezioni delle R.S.U. debbono svolgersi - come previsto dal punto 12 del regolamento allegato all'accordo interconfederale 29 settembre 1994 - previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da consentire a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze del servizio.
Per i successivi rinnovi la iniziativa può essere assunta dalla R.S.U. e deve essere esercitata almeno tre mesi prima della scadenza del mandato.
Le XX.XX. firmatarie del presente contratto o che comunque aderiscano alla disciplina in esso convenuta partecipando alla procedura di elezione della R.S.U. rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. ai sensi dell'art. 19 della legge n. 300/1970, le loro R.S.A. devono intendersi decadute con la nomina delle R.S.U.
2. Il numero massimo dei componenti della R.S.U. in ciascuna azienda è pari a:
- nelle aziende che occupano da 16 a 70 dipendenti: 3;
- nelle aziende che occupano da 71 a 140 dipendenti: 4;
- nelle aziende che occupano da 141 a 200 dipendenti: 5;
- nelle aziende che occupano da 201 a 300 dipendenti: 6;
- nelle aziende che occupano da 301 a 500 dipendenti: 7;
- nelle aziende che occupano da 501 a 700 dipendenti: 9;
- nelle aziende che occupano oltre 700 dipendenti: 1 componente ogni 100 o frazione di 100 dipendenti oltre i 700, in aggiunta al numero precedente.
In attuazione del punto 1, 2º comma dell'accordo interconfederale 29 asettembre 1994, ferma restando l'unicità della R.S.U. ed il rispetto dei numeri complessivi stabiliti nel precedente comma, nelle aziende di maggiori dimensioni ove siano presenti entità organizzative e operative autonome, la R.S.U. nella sua unicità può essere articolata in sezioni e/o aree tra le quali si ripartisce il numero complessivo dei componenti in misura proporzionale al numero degli addetti rispettivamente occupati nelle diverse entità autonome.
L'individuazione delle entità organizzative ed operative autonome di cui al punto precedente è oggetto di contrattazione tra l'azienda e le Strutture sindacali territoriale delle XX.XX. di cui al punto 1, 1º comma del presente accordo.
In tali casi ed in ogni altro caso ove la dimensione complessiva della R.S.U. lo richieda, viene istituito tra i componenti della R.S.U. un Organismo ristretto di coordinamento denominato Comitato esecutivo, composto di un numero di membri non superiore al 30% del numero complessivo della R.S.U. e comunque non inferiore a 3; tale Comitato esecutivo ha la funzione di coordinare le attività di competenza della R.S.U. e di rappresentare la medesima nella gestione dei rapporti sindacali e negoziali con la Direzione aziendale.
Singoli membri del Comitato esecutivo o della R.S.U. possono intervenire presso la Direzione aziendale per tutto quanto attiene al rispetto ed all'applicazione delle leggi, dei contratti e delle consuetudini, ma non hanno potere di trattativa se non a seguito di mandato espressamente loro conferito dalla R.S.U. o dal Comitato esecutivo della R.S.U.
Nelle aziende in cui si applica una pluralità di contratti collettivi di lavoro, le XX.XX. firmatarie del presente accordo si impegnano a realizzare la R.S.U. di cui all'accordo interconfederale 29 settembre 1994 articolata in sezioni corrispondenti ai settori regolati da diversi contratti; nella sezione regolata dal presente c.c.n.l. è eleggibile il numero massimo di componenti di seguito specificato:
- nelle aziende che occupano da 16 a 100 dipendenti: 3;
- nelle aziende che occupano da 101 a 200 dipendenti: 4;
- nelle aziende che occupano da 201 a 300 dipendenti: 6;
- nelle aziende che occupano da 301 a 500 dipendenti: 7;
- nelle aziende che occupano da 501 a 700 dipendenti: 9;
- nelle aziende che occupano oltre 700 dipendenti: 1 componente ogni 100 o frazione di 100 dipendenti oltre i 700, in aggiunta al numero precedente.
Le XX.XX. si impegnano altresì a nominare un Organismo ristretto di coordinamento e rappresentanza negoziale nei confronti dell'azienda per la gestione delle questioni di carattere generale e/o plurisettoriale.
3. Le XX.XX. firmatarie del c.c.n.l. e costituenti la R.S.U. ratificano congiuntamente e successivamente comunicano alla FEDERGASACQUA i nominativi dei componenti delle R.S.U. xxxxxx o designati nell'ambito delle proprie liste nelle aziende associate; la FEDERGASACQUA , riscontrata la corrispondenza alle norme, comunica alle aziende tali nominativi entro i 15 giorni successivi; il mandato della R.S.U. decorre dalla comunicazione di cui sopra.
Nei casi di decadenza della R.S.U. previsti dall'accordo interconfederale 29 settembre 1994 o comunque ove la R.S.U. non sia ancora stata eletta ovvero non sia validamente costituita, l'attività della medesima viene assunta dalle Strutture sindacali territoriali delle XX.XX. di cui al punto 1 del presente accordo per il tempo strettamente necessario alla sua costituzione.
4. La R.S.U., in quanto Organismo rappresentativo dei lavoratori e del Sindacato nei luoghi di lavoro, assolve a tutti i compiti già di competenza del Consiglio unitario d'azienda di cui all'art. 63, punto 1 del c.c.n.l.. 2 agosto 1991, con riferimento all'esercizio di diritti, permessi, agibilità
sindacali e compiti di tutela dei lavoratori previsti dal c.c.n.l.; i suoi componenti eletti o designati nell'ambito dei numeri complessivi di cui al precedente punto 2) subentrano alle R.S.A. ed ai dirigenti delle stesse nell'esercizio dei diritti e prerogative sindacali previste dalla legge n. 300/1970; nei confronti di ciascun componente della R.S.U. eletto o designato nell'ambito del numero complessivo suddetto si applicano le tutele previste dagli artt. 18 e 22 della legge n.
300/1970.
Restano salvi in favore delle XX.XX. firmatarie del c.c.n.l. gas-acqua i diritti previsti dall'accordo interconfederale CISPEL/CGIL-CISL-UIL 29 settembre 1994, punto 4, ultimo comma.
La R.S.U. gestisce i rapporti sindacali con la Direzione aziendale ed assolve funzione di agente contrattuale unico nelle materie che il presente c.c.n.l. attribuisce alla contrattazione a livello aziendale, salvo sia espressamente prevista la competenza congiunta delle Strutture sindacali territoriali delle XX.XX. firmatarie del c.c.n.l.; nelle aziende con meno di 15 dipendenti la competenza, inclusa quella negoziale, per le materie che il c.c.n.l. attribuisce a livello aziendale è esercitata dalle Strutture sindacali territoriali delle XX.XX. firmatarie del c.c.n.l.
5. Per l'espletamento dei propri compiti e funzioni in sede aziendale, i componenti della
R.S.U. possono disporre di un monte ore annuo globale di permessi sindacali retribuiti pari a 2 ore e mezza per dipendente in forza presso l'azienda al 31 dicembre dell'anno precedente quello di fruizione.
Tali permessi assorbono quelli spettanti a norma dell'art, 23 della legge n. 300/1970.
Il monte ore sopra individuato costituisce un limite annuo invalicabile e non è consentita la fruizione anticipata o posticipata di eventuali residui dell'anno di competenza.
Nel monte ore rientra tutta l'attività sindacale della R.S.U., compresa la partecipazione a riunioni, anche se convocate dall'azienda, e/o Commissioni comunque denominate.
L'azienda comunica alla R.S.U. entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento il monte ore di permessi sindacali a disposizione; inoltre, con cadenza quadrimestrale, le aziende comunicano alla R.S.U. la quota di monte ore per i permessi sindacali ancora disponibile.
La richiesta dei permessi di cui sopra deve essere effettuata per iscritto dal lavoratore interessato, con preavviso di almeno 24 ore, fatte salve le procedure definite nel c.c.n.l. per la fruizione dei permessi sindacali.
6. Sono abrogati e sostituiti dal presente accordo i punti 1) e 2) dell'art. 63 del c.c.n.l. 2 agosto 1991.
Le parti si impegnano a ridefinire nell'ambito del rinnovo del c.c.n.l. gas-acqua quant'altro previsto in materia di permessi sindacali nel punto 3), dell'articolo 63 citato nonchè nell'accordo nazionale interfederale XXXXXXXXXXXXX- XXXX-XXXXXXX-XXXXX 0 giugno 1992.
Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si intendono richiamate le disposizioni di cui all'accordo interconfederale CISPEL-CGIL/CISL/UIL 29 settembre 1994.
Norma transitoria
In relazione a quanto convenuto con l'accordo nazionale interfederale 16 dicembre 1994, punto 4, le parti si danno atto reciprocamente che gli esiti delle elezioni che sono state effettuate nelle singole aziende sino alla data di definizione della presente regolamentazione si intendono confermati sino alla scadenza del mandato, come previsto dal regolamento elettorale applicato e comunque non oltre il compimento di un anno dalla data di stipulazione del presente Protocollo, alla scadenza del quale la R.S.U. deve essere rieletta.
Allegato 3
Protocollo d'intesa sulla trasformazione dei consorzi
Premessa
Le parti auspicano che il completamento del processo di trasformazione dei consorzi, previsto dagli artt. 60 e 25 della legge n. 142/1990, abbia una rapida conclusione: a tal fine ritengono opportuno anche nell'ambito degli orientamenti comunemente espressi nell'accordo nazionale interfederale 14 gennaio 1994, individuare soluzioni possibili a specifici problemi che costituiscono momenti di criticità dei processi di trasformazione dei consorzi e che investono aspetti di natura giuridica, economica e di interpretazione del c.c.n.l. gas-acqua.
Le su indicate soluzioni tengono conto, contemporaneamente, della tutela dei diritti dei lavoratori e delle necessità di consolidamento e sviluppo dei nuovi soggetti aziendali.
1) Cessazione della iscrizione e contribuzione ex INADEL
L'INPDAP, gestione autonoma ex INADEL, ha ritenuto che il consorzio disciplinato dall'art. 25, della legge n. 142/1990 conservi ancora la natura di ente locale ancorchè trasformato ai sensi dell'art. 60 della stessa legge, con conseguente permanenza dell'obbligo contributivo in carico ai consorzi ed ai dipendenti degli stessi.
Tale posizione, la cui non correttezza dal punto di vista giuridico qui si ribadisce, costituisce
obiettivo ostacolo ai processi di trasformazione e alla piena applicazione nei consorzi del
c.c.n.l. gas-acqua e dell'art. 2120 cod. civ., con riferimento all'obbligo di accantonamento annuo del t.f.r.
Fermo restando la prosecuzione delle iniziative eventualmente rispettivamente intraprese nelle diverse sedi istituzionali, le parti considerano opportuno pervenire ad una definizione normativa e/o interpretativa autorevole della cessazione dell'obbligo contributivo INADEL nel momento della trasformazione dei consorzi prevista dall'art. 60, della legge n. 142/1990; a tal fine convengono di operare un intervento coordinato presso gli attuali interlocutori istituzionali, in particolare nei confronti del Ministero del lavoro, perchè si attivi nei riguardi dell'INPDAP, anche ai fini del pagamento delle indennità di fin servizio INADEL nei confronti dei lavoratori.
2) Classificazione del personale
Le esperienze note delle avvenute trasformazioni testimoniano che gli inquadramenti del personale, dovuti al cambio di contratto, sono avvenuti in modo non uniforme anche in funzione della limitata conoscenza del sistema classificatori del c.c.n.l. gas-acqua che nuovi soggetti aziendali, chiamati ad applicarlo per la prima volta, possono aver avuto.
Con tale consapevolezza, si concorda di fornire agli attori aziendali il seguente schema di comparazione, che rappresenta le rispondenze più significative tra le declaratorie di livello del contratto EE.LL. e le declaratorie delle aree e dei livelli del c.c.n.l. gas-acqua, come indicazione di prima applicazione di quanto previsto dall'art. 15 del c.c.n.l. gas-acqua e dal comma 4 del punto 3 del presente accordo e fermo restando l'applicazione delle norme contrattuali in materia di formazione e sviluppo professionale, anche con riferimento ai processi di riorganizzazione.
Contratto C.c.n.l. gas-
EE.LL. acqua
Liv. 3 Liv. D1
Liv. 4 Liv. C3
Liv. 5 Liv. C2
Liv. 6 Liv. C1-B3
Liv. 7 Liv. B1
Liv. 8 Liv. A3
3) Scaglionamento dei benefici economici
Le parti convengono che al personale dei consorzi, disciplinati dall'art. 25, della legge n.
142/1990, che operano nei servizi tecnologici di distribuzione del gas ed energetici a rete (inclusi teleriscaldamento e cogenerazione), di distribuzione dell'acqua e di gestione integrale del ciclo delle acque (incluso depurazione e fognature), di gestione calore, si applica il c.c.n.l. gas-acqua sottoscritto dalle parti firmatarie del presente accordo.
Il maggiore trattamento retributivo, derivante dal passaggio del contratto di lavoro EE.LL. al presente c.c.n.l., può essere attribuito in modo scaglionato nel tempo.
La ripartizione, da attuarsi attraverso specifica contrattazione locale, deve comunque prevedere che la prima "tranche" di aumento decorra dal giorno di applicazione del c.c.n.l. gas- acqua.
La decorrenza delle altre "tranche" dovrà essere tale da garantire alle aziende un congruo periodo di tempo, articolato su più esercizi, entro il quale beneficiare dei migliori assetti organizzativi idonei al recupero di produttività e alla riduzione degli effetti dell'incremento del costo del lavoro sull'unità di prodotto ceduto.
4) Trattamenti di anzianità
Le parti convengono che al personale dipendente da consorzi trasformati già regolato dal contratto EE.LL. possa al massimo venire riconosciuto, a tale titolo di anzianità pregressa presso il consorzio stesso, il maturato in cifra raggiunto in forza del contratto EE.LL. e già in godimento.
Tale importo concorre a determinare l'importo massimo a tale titolo disposto dal c.c.n.l. gas- acqua.
5) T.f.r.
In considerazione degli impegni assunti nel precedente punto 1) e dell'esigenza di evitare oneri aggiunti che determinano impedimento ai processi di trasformazione, le parti convengono che l'art. 64, del c.c.n.l. 2 agosto 1991 non sia applicabile sino alla stipulazione del rinnovo del
c.c.n.l. stesso.
Restano salvi gli effetti dell'art. 64 la cui applicazione sia stata definita prima della data di sottoscrizione del presente accordo.
Allegato 4
Lettera delle XX.XX. alla FEDERGASACQUA Roma, 4 giugno 1996
Contributi sindacali FEDERGASACQUA
Le scriventi O.S.L. FNLE-CGIL, FLERICA-CISL, UILSP-UIL visto l'art. 63 del c.c.n.l.
FEDERGASACQUA 17 novembre 1995 ed in riferimento alla misura del contributo sindacale a mezzo delega alle rispettive scriventi O.S.L., comunicano che la misura del contributo sindacale è pari allo 0,60%, calcolato sul minimo tabellare, scatti di anzianità e contingenza, corrisposti ai lavoratori interessati per 14 mensilità nell'anno solare nonchè sul premio annuale di risultato.
Nelle aziende dove l'entità del contributo sindacale è inferiore al suddetto importo, si procederà come segue:
- 0,20% calcolato sul minimo, scatti di anzianità e contingenza per l'anno 1996, a decorrere dal 1º ottobre 1996;
- 0,40% calcolato sul minimo, scatti di anzianità, contingenza, premio annuale di risultato per l'anno 1997, a decorrere dal 1º gennaio 1997;
- 0,60% calcolato sul minimo, scatti di anzianità, contingenza, premio annuale di risultato per l'anno 1998, a decorrere dal 1º gennaio 1998.
Ove l'entità del contributo alle rispettive date sopra riportate risulti più elevato, il contributo stesso resta confermato nella maggiore misura già in vigore fino a concorrenza.
Nelle aziende dove l'entità del contributo è, invece, superiore allo 0,60% applicato ai suddetti elementi della retribuzione, il contributo sarà adeguato alla misura dello 0,60% indicato nella presente, a decorrere dal 1º gennaio 1998.
Nei casi in cui, nelle deleghe per la contribuzione sindacale rilasciate dai lavoratori, fossero espressamente indicate misure contributive inferiori allo 0,60% calcolato sui suddetti elementi della retribuzione, le scriventi Organizzazioni sindacali si attiveranno per provvedere agli adempimenti necessari.
Distinti saluti
le Segreterie nazionali FNLE (CGIL) FLERICA (CISL) UILSP (UIL)
Allegato 5
Verbale di intesa
Le parti convengono che l'indennità depurazione acque reflue (art. 41, lett. h), c.c.n.l.) venga corrisposta anche ai lavoratori addetti ad operazioni di spurgo dei xxxxx xxxx.
Roma, 18 marzo 1992
Allegato 6
Accordo nazionale FEDERGASACQUA
FNLE (CGIL) - FLERICA (CISL) - UILSP (UIL) 27 marzo 1991
Verbale di accordo
Il 27 marzo 1991 presso la sede della Commissione di garanzia in Xxxx, Xxx xxx Xxxxxxx x. 00, le parti, rispettivamente rappresentate da Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx per la FEDERGASACQUA; da Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx per la FNLE-CGIL; da Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx per la FLERICA-CISL; da Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx per la UILSP-UIL, con l'assistenza della Sottocommissione composta dai proff. Xxxxxxx X'Xxxxx ed Xxxxxxx Xxxxx, hanno concordato, in adempimento del disposto dell'art. 2, comma 2, legge n.
146/1990, di assicurare, nell'esercizio del diritto di sciopero, le prestazioni indispensabili, secondo le regole e le modalità previste nel testo allegato, che, sottoscritto dalle parti, costituisce parte integrante del presente verbale (Allegato 1).
Letto, confermato e sottoscritto.
Allegato 1
Applicazione legge n. 146/1990
In attuazione di quanto previsto dalla legge n. 146 del 12 giugno 1990 intitolata "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente garantiti. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge" e fermo restando quanto convenuto nel Protocollo CISPEL/CGIL- CISL-UIL del 20 luglio 1989 in materia di relazioni industriali e gestione dei conflitti di lavoro nei servizi pubblici locali (1) ed in considerazione delle prassi di autoregolamentazione autonomamente praticate da FNLE-FLERICA-UILSP, le parti, FEDERGASACQUA e FNLE- FLERICA-UILSP concordano quanto di seguito riportato.
1) Prestazioni indispensabili per il funzionamento del servizio
Allo scopo di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, con riferimento al comma 2. dell'art. 1. della legge n. 146 si conviene che per garantire il diritto alla sicurezza delle forniture energetiche indispensabili, durante le astensioni dal lavoro, sia mantenuta l'erogazione dei servizi a rete gestiti dalle aziende associate alla FEDERGASACQUA ed assicurata la tutela e la sicurezza degli impianti, dei lavoratori e degli utenti.
Conseguentemente l'erogazione dei servizi a rete e la sicurezza degli impianti va garantita, durante le astensioni dal lavoro, attraverso il mantenimento di tutte le prestazioni lavorative assicurate nei giorni festivi, nelle stesse misure quantitative e nelle stesse tipologie professionali.
In sede di prima applicazione i criteri, per l'individuazione del personale necessario al mantenimento delle prestazioni indispensabili per il funzionamento del servizio come sopra determinate, sono definiti a livello aziendale fra le parti entro 30 giorni dalla stipula del presente accordo.
In caso di mancato accordo in sede aziendale saranno garantite le prestazioni indispensabili come sopra stabilite, con le modalità vigenti nei giorni festivi, comprese reperibilità e/o pronto intervento.
Le prestazioni indispensabili come sopra individuate definite tra le parti sono attuate con provvedimento aziendale.
In occasione delle singole agitazioni, l'individuazione del personale comandato in applicazione dei suindicati criteri avviene con ordine di servizio del legale rappresentante dell'azienda (Direttore generale o suo sostituto).
2) Preavviso, durata, comunicazioni e preclusioni
In ottemperanza al comma 5, dell'art. 2, della legge n. 146/1990 la proclamazione di ciascuno sciopero, per le azioni di sciopero che abbiano riflessi sull'utenza, deve essere comunicata alle aziende con un preavviso non inferiore a 10 giorni, ad eccezione di astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale o di protesta per gravi eventi lesivi della incolumità e della sicurezza dei lavoratori.
Lo sciopero può essere indetto dai vari livelli delle Strutture sindacali FNLE-FLERICA- UILSP, singolarmente o unitariamente.
In ragione della rilevanza, anche ai fini dell'accertamento di eventuali responsabilità, che le manifestazioni hanno assunto con l'entrata in vigore della legge n. 146/1990, la proclamazione degli scioperi dovrà essere notificata ai competenti livelli aziendali mediante comunicazione che consenta l'individuazione dell'istanza dell'Organizzazione sindacale che ha proclamato lo sciopero; tale comunicazione, debitamente sottoscritta e datata, conterrà inoltre l'indicazione delle unità organizzative e del personale interessati nonchè le modalità di svolgimento, la data e la durata dello sciopero.
Nei casi di adesione a proclamazione di scioperi effettuati dalle Segreterie confederali, qualora la comunicazione di dette Segreterie non contenga tutte le indicazioni sopra specificate, le integrazioni saranno fornite dalle Federazioni di categoria, al livello corrispondente, sempre nel rispetto del termine minimo di preavviso di 10 giorni.
In caso di scioperi nazionali, la comunicazione può essere fatta pervenire alla FEDERGASACQUA, che provvede a trasmetterla alle aziende. Le XX.XX. FNLE-FLERICA- UILSP si impegnano in tal caso ad osservare un preavviso non inferiore a 11 giorni ed a fornire comunicazioni precise nella fissazione dell'inizio e del termine dell'agitazione.
La FEDERGASACQUA si impegna a trasmettere tali informazioni alle aziende nel medesimo testo in cui esse vengono comunicate dalle XX.XX.
Ogni proclamazione di sciopero deve contenere l'indicazione preventiva della durata delle astensioni dal lavoro.
La FEDERGASACQUA e le aziende si impegnano a provvedere all'adeguata pubblicizzazione dei termini delle vertenze ed a fornire adeguata informativa agli Organi pubblici
competenti sulle ragioni delle agitazioni e delle eventuali revoche.
Le aziende si impegnano a dare comunicazione agli utenti, nelle forme e nei termini previsti dalla legge, delle modalità di erogazione dei servizi gestiti durante l'astensione e dei tempi e modi di riattivazione della normale attività aziendale.
LA FEDERGASACQUA e le aziende si impegnano a non affidare all'esterno lavori sospesi per effetto della proclamazione dello sciopero.
Le Strutture sindacali FNLE-FLERICA-UILSP ai vari livelli si impegnano ad evitare la proclamazione di scioperi in concomitanza con:
- la settimana di Pasqua, dal martedì che precede al martedì che segue;
- il periodo che va dal 20 dicembre al 6 gennaio;
- la settimana coincidente con qualsiasi tipo di elezione nazionale, regionale e comunale, referendum nazionali, comprensiva dei giorni di votazione e scrutinio.
Xxxxxxxx dichiarati o in corso di effettuazione vengono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali, gravi disservizi, calamità naturali.
3) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx
In ottemperanza al comma 1 dell'art. 4 della legge n. 146 i lavoratori che si asterranno dalle prestazioni indispensabili in violazione di quanto previsto ai punti 1) e 2) del presente accordo, saranno soggetti a sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità dell'infrazione, con esclusione delle misure estintive del rapporto o di quelle che comportino mutamenti definitivi dello stesso, secondo le procedure previste dall'articolo 42 del c.c.n.l. 11 novembre 1988 (2).
4) Nelle aziende che erogano anche servizi diversi da quelli indicati nel presente accordo, per i quali si applichi il contratto gas-acqua, in ordine alle prestazioni indispensabili per il funzionamento dei servizi medesimi, valgono le normative al riguardo definite nei corrispondenti settori municipalizzati.
5) Disposizioni finali
Il presente accordo, attuativo della legge n. 146/1990, diventa in via sperimentale parte aggiuntiva del vigente c.c.n.l. ed a richiesta di una delle parti potrà essere riverificato a far data dal 1º aprile 1992.
Roma, 27 marzo 1991
(1) Vedi Appendice 3 al presente c.c.n.l.
(2) Oggi art. 21 c.c.n.l. 17 novembre 1995.
Allegato 2
Lettera delle XX.XX. FNLE, FLERICA e UILSP alla FEDERGASACQUA
Con la presente Vi diamo atto che l'attività di "gestione calore" esercitata direttamente dalle aziende associate alla FEDERGASACQUA si intende inclusa, per analogia con i servizi tecnologici a rete, tra i servizi di cui al 1º comma, del punto 1, dell'accordo di applicazione della legge n. 146/1990.
XXXX-XXXXXXX-XXXXX
Xxxx, 00 marzo 1991
Allegato 7
Accordo nazionale interfederale Addì, 30 giugno 1983, in Roma
- la Federazione italiana imprese pubbliche gas, acqua e varie (FEDERGASACQUA) rappresentata dalla delegazione costituita dai sigg. Xxxxxxxxx Xxxxxx, coordinatore, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Direttore del Servizio lavoro, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxx, con la partecipazione del rappresentante della CISPEL sig. Xxxxx Xxxxx;
- la FULGA (Federazione unitaria lavoratori gasisti e acquedottisti) (1) costituita dalla FNLE- CGIL, dalla FLERICA-CISL e dalla UILSP-UIL, rappresentata dai Segretari nazionali Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, assistiti dai membri della delegazione trattante è stato stipulato l'allegato regolamento per
la concessione delle anticipazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro di cui all'art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297.
Il predetto regolamento ha decorrenza dal 1º luglio 1983 e s'intende rinnovato tacitamente di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti stipulanti e fermo restando che la sua funzionalità potrà essere sottoposta a verifica in qualsiasi epoca, a richiesta di uno dei contraenti.
(1) Attualmente FNLE (CGIL) - FLERICA (CISL) - UILSP (UIL).
Regolamento per la concessione delle anticipazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro
di cui all'art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297
Art. 1
(Beneficiari)
Hanno titolo a richiedere l'anticipazione i lavoratori regolati da c.c.n.l. per i dipendenti delle aziende municipalizzate gas e acqua che abbiano maturato almeno otto anni di servizio presso la stessa azienda alla data di presentazione della domanda, quale risulta dal protocollo aziendale in arrivo.
Ai fini dell'accertamento dell'anzianità di servizio di cui sopra si fa riferimento all'anzianità contrattualmente utile per il trattamento di fine lavoro, con esclusione dell'anzianità convenzionale per benemerenze combattentistiche di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive.
Art. 2
(Limiti numerici)
Per identificare in ogni singola azienda il numero degli aventi titolo all'anticipazione entro i limiti previsti dalla legge, si fa riferimento alla situazione del personale in forza al 31 dicembre dell'anno precedente.
Le richieste di anticipazione vanno soddisfatte annualmente entro il limite del 10% degli aventi titolo e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti.
La cifra costituisce il limite annuale ed ha efficacia per l'anno successivo alla data di rilevazione.
La parte di aliquota eventualmente non esaurita in un anno non è trasferibile a quello successivo.
Nel caso che l'applicazione delle percentuali di legge (10% e/o 4%) dia luogo a frazioni, si procede all'arrotondamento per eccesso dell'unità del contingente degli aventi diritto.
Nelle aziende con meno di 25 dipendenti, sono ammessi all'anticipazione i dipendenti in possesso dei requisiti di legge in ragione di almeno 1 unità all'anno.
Art. 3
(Misura dell'anticipazione)
La misura dell'anticipazione è stabilita in ragione del 70% del trattamento di fine rapporto maturato al 31 dicembre dell'anno precedente, escludendo la parte del trattamento stesso già impegnata a garanzia di esposizioni debitorie del lavoratore interessato (cessione del quinto dello stipendio, prestiti aziendali, prestiti bancari, ecc.).
L'importo dell'anticipazione non può in nessun caso essere superiore a quello risultante dalla documentazione prodotta.
Art. 4
(Motivi che giustificano l'anticipazione e criteri di priorità)
La richiesta di anticipazione deve essere giustificata esclusivamente dalla necessità di:
1) spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
2) acquisto o acquisizione della prima casa di abitazione per sè o per i figli, documentato con atto notarile o atto sostitutivo legalmente valido.
Saranno osservati i seguenti criteri di priorità, in ordine d'importanza decrescente:
a) spese sanitarie;
b) spese per l'acquisto o l'acquisizione della prima casa di abitazione.
Art. 5
(Spese sanitarie)
Le spese sanitarie possono riguardare tanto il lavoratore quanto i componenti a carico del suo nucleo familiare, intendendosi per tali i familiari per i quali il lavoratore stesso percepisca gli assegni familiari o per i quali dichiari, con le modalità previste dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la convivenza e il fatto di provvedere al loro mantenimento.
La necessità di terapie e di interventi straordinari deve essere comprovata da apposita documentazione rilasciata dalle competenti strutture pubbliche.
Ai fini della determinazione e dell'erogazione dell'anticipazione la richiesta deve essere corredata da preventivi di spesa redatti dai presidi sanitari prescelti per la terapia o per l'intervento, nonchè delle spese complementari essenziali.
Ciascuna domanda viene definita con la massima urgenza e comunque non oltre 30 giorni dalla presentazione all'azienda. Le domande pervenute senza documentazione sono definite entro 30 giorni dalla data del ricevimento della documentazione stessa. Il 25% di tutte le anticipazioni concedibili nei limiti indicati all'art. 2 è riservato per soddisfare le richieste per spese sanitarie.
A terapia od intervento eseguiti, l'interessato è tenuto alla consegna, entro 3 mesi, delle fatture quietanzate o di documenti equivalenti, ivi compresa la dichiarazione personale delle spese complementari sostenute.
Ove, per qualsiasi motivo, tale consegna non abbia avuto luogo nel termine prescritto oppure, entro 6 mesi, la terapia o l'intervento non siano stati eseguiti, l'interessato deve prontamente restituire la somma anticipatagli, al lordo dell'imposta già versata dall'azienda.
In ogni caso le aziende adottano, nel rispetto delle norme di legge, le modalità più opportune atte ad evitare il doppio pagamento dell'imposta da parte del lavoratore.
Art. 6
(Acquisto o acquisizione della prima casa di abitazione)
In relazione alle finalità della legge di consentire al lavoratore dipendente di procurare per sè o per i figli la proprietà dell'abitazione primaria, si considera ricompreso nel concetto di "acquisto", oltre l'acquisto da terzi, l'assegnazione di alloggio in cooperativa, la costruzione in proprio e il riscatto.
In ogni caso, deve trattarsi della "prima casa di abitazione"; resta, pertanto, escluso dal beneficio dell'anticipazione il lavoratore (o figlio) già proprietario o comproprietario di altra adeguata casa di abitazione, ovunque ubicata.
Si ritiene che il dipendente possa diventare proprietario di detta prima casa nei seguenti
modi:
a) acquisto di casa di abitazione;
b) assegnazione di casa in cooperativa a proprietà divisa o indivisa;
c) riscatto di alloggio popolare;
d) costruzione in proprio di casa di abitazione.
I dipendenti che hanno diritto all'anticipazione per l'acquisto della prima casa di abitazione
per sè o per i figli, devono presentare domanda corredata dalla dichiarazione sostitutiva di atto notarile attestante comunque che il dipendente, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali e civili previste dalle vigenti norme di legge per coloro che rendano dichiarazioni false o compiano atti fraudolenti al fine di procurare indebiti benefici per sè o per altri, richiede l'anticipazione per l'acquisto della prima casa di abitazione e che lo stesso o il figlio non risultano essere proprietari o comproprietari di altra unità immobiliare, ovunque ubicata, utilizzabile come alloggio proprio e/o della propria famiglia.
Criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di anticipazione per l'acquisto della prima casa di abitazione per sè o per i figli sono:
- sfratto, non per morosità, convalidato dal Pretore;
- lavoratori trasferiti per ragioni di servizio;
- numero dei componenti del nucleo familiare, con precedenza per i nuclei con presenza di soggetti handicappati;
- acquisto dell'alloggio in cui il lavoratore abita;
- acquisto dell'alloggio per sè o per un figlio convivente nell'occasione del distacco dal nucleo familiare.
A parità di condizioni, si dà precedenza ai lavoratori con più basso reddito del nucleo familiare (diviso per il numero dei componenti) agli effetti IRPEF.
In questo caso, ai richiedenti viene richiesta la documentazione atta ad accertare il reddito complessivo dei componenti del nucleo familiare agli effetti IRPEF.
Ai fini delle anticipazioni per l'acquisto della prima casa di abitazione, restano esclusi i lavoratori proprietari o comproprietari di alloggio da essi utilizzabile come alloggio proprio e/o della propria famiglia.
Ai dipendenti che, in base alla graduatoria formulata con i criteri di cui sopra, rientrano nei
limiti numerici indicati all'art. 2, l'azienda corrisponde l'anticipazione alla presentazione dell'atto preliminare di compravendita per sè o per i figli, redatto mediante atto notarile o scrittura privata registrata o scrittura privata autenticata.
In caso di anticipazione richiesta per l'acquisizione di un alloggio in cooperativa edilizia, il dipendente deve presentare la dichiarazione del Presidente della cooperativa con firma autenticata a termini di legge, da cui risulti che egli stesso o il figlio sono prenotatari di alloggio, su terreno acquisito o concesso a fini edilizi, con l'indicazione dell'entità dell'importo richiesto per la costruzione dell'alloggio stesso.
Qualora la richiesta di anticipazione sia stata giustificata dall'atto preliminare di vendita ovvero dalla partecipazione a cooperativa edilizia l'azienda corrisponde l'anticipazione con riserva di ripetizione in caso di mancata esibizione da parte del dipendente - entro 12 mesi dall'erogazione dell'anticipazione - dell'atto notarile di acquisto o assegnazione definitiva dell'abitazione ovvero documentazione, autenticata a termini di legge, che giustifichi i motivi del mancato rispetto dei termini di cui sopra.
Tale documentazione deve essere ripresentata ogni 12 mesi.
Per la costruzione in proprio di alloggio deve essere prodotta la seguente documentazione:
- la copia dell'atto di acquisto, o atto equipollente, dell'area sulla quale verrà realizzato l'immobile;
- la copia della concessione edilizia e del certificato di inizio lavori rilasciati dal comune;
- il preventivo degli oneri da sostenere per la costruzione, firmato da un professionista iscritto all'Albo, o contratto di appalto.
In caso di riscatto, il richiedente deve presentare una dichiarazione richiesta dagli istituti preposti all'edilizia economica e popolare attestanti l'impegno assunto dal riscatto e l'importo da pagare.
In ogni caso di decadenza per mancata presentazione della documentazione di cui ai commi precedenti, l'azienda recupera l'importo lordo maggiorato della somma necessaria alla ricostituzione integrale del Fondo di accantonamento individuale previsto dalla legge.
In ogni caso le aziende adottano, nel rispetto delle norme di legge, le modalità più opportune atte ad evitare il doppio pagamento dell'imposta da parte del lavoratore.
Le domande di anticipazione per l'acquisto o l'acquisizione della prima casa vengono esaminate nei mesi di giugno e dicembre di ciascun anno per la formazione delle rispettive graduatorie entro il 30 giugno e il 31 dicembre.
Le domande stesse sono accolte nei limiti di cui all'art. 2, fatte salve le riserve di cui al precedente art. 5, e le conseguenti anticipazioni sono liquidate secondo l'ordine di priorità di cui all'art. 6.
Con la graduatoria di dicembre di ciascun anno si procede ad una istruttoria suppletiva per l'esame di ulteriori domande di anticipazione in sostituzione degli assegnatari decaduti ovvero per l'utilizzazione di disponibilità non impegnate sulla riserva del 25% per spese sanitarie di cui al precedente art. 5.
Art. 7
(Disposizioni imperative di legge e finali)
Non può tenersi conto delle spese sanitarie e delle spese per l'acquisto o l'acquisizione della prima casa di abitazione per sè o per i propri figli, sostenute in adempimento di obbligazioni o impegni assunti in data anteriore al 10 giugno 1982.
L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto, compreso quello spettante ai sensi dell'art. 2122, cod. civ.
Le domande di anticipazione non soddisfatte entro l'anno di presentazione rimangono valide ma i documenti presentati, se scaduti, vanno rinnovati; resta fermo che l'anzianità di servizio viene calcolata tenendo conto del tempo trascorso dalla prima presentazione.
Art. 8
(Causali aziendali di anticipazione)
Ferma restando la disciplina sopra contenuta in materia di anticipazioni e di relative precedenze, si conviene che a livello aziendale possano essere contrattate specifiche normative che prevedano la possibilità di concessione di anticipazioni anche al di fuori dello stretto ambito delle causali previste dalla legge n. 297/1982, con i seguenti indirizzi:
- priorità delle richieste per i motivi previsti dalla legge rispetto a quelle per motivi diversi;
- limitazioni a casi del tutto eccezionali dell'accoglimento di richieste per motivi diversi;
- valutazione nello spirito della legge n. 297/1982 delle motivazioni che danno luogo a richieste per motivi diversi;
- obbligo di documentare le richieste per motivi diversi con modalità analoghe a quelle in
vigore per i motivi previsti dalla legge.
Allegato 8
Benemerenze nazionali
1. Ai lavoratori che abbiano prestato servizio militare in reparti combattenti in zone di operazioni nelle guerre 1935-1936 e 1940-1945 (compresi in questi i partigiani combattenti e gli adibiti alla bonifica di campi minati), viene riconosciuta una anzianità convenzionale a tutti gli effetti previsti dal presente contratto nella seguente misura:
a) per coloro che hanno prestato servizio complessivamente per almeno 6 mesi in reparti combattenti in zona di operazioni in qualità di militari o assimilati o che sono stati adibiti alla bonifica di campi minati, il tempo trascorso nei reparti suddetti è computato in aumento all'anzianità. Le frazioni di anno inferiori a mesi 6 vengono calcolate per difetto, quelle pari o superiori a 6 mesi per eccesso;
b) il tempo trascorso lontano dai reparti combattenti o dai campi minati per ferite o malattie contratte a causa di servizio o per prigionia non dipendente da circostanze imputabili all'interessato, si considera come passato presso i reparti suddetti;
c) a favore dei mutilati e degli invalidi di guerra ascritti alle prime sei categorie, viene computato come servizio prestato nei reparti combattenti o nei campi minati, quello decorso dalla data della mutilazione o dell'invalidità che determinarono l'allontanamento dai reparti medesimi alla data dell'armistizio;
d) sono inoltre dovute:
I) una maggiore anzianità convenzionale di servizio di due anni per coloro che siano decorati al valore ovvero siano mutilati o invalidi ascritti alle prime sei categorie;
II) una maggiore anzianità convenzionale di un anno per coloro che abbiano ottenuto la croce al merito di guerra od abbiano riportato ferite ovvero siano mutilati od invalidi di guerra ascritti alle ultime due categorie.
Le anzianità di cui ai punti I) e II) della lettera a) non sono cumulabili fra loro; sono invece cumulabili fra loro le anzianità di cui alle lettere a), b), c) e d).
2. Ai mutilati ed invalidi del lavoro, ai mutilati ed invalidi di guerra ed a quelli per servizio militare vengono riconosciuti gli stessi benefici concessi ai mutilati di guerra.
Per il riconoscimento ai mutilati ed invalidi del lavoro degli stessi benefici previsti dal presente articolo in favore dei mutilati ed invalidi di guerra, ciascun mutilato ed invalido del lavoro che ne abbia diritto deve essere considerato facente parte della stessa categoria in cui sarebbe stato classificato un mutilato od invalido di guerra con pari lesioni o infermità, sulla base della Tabella A allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 313, aggiornata dal D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915.
Nei casi dubbi o di divergenza per l'assegnazione ad una delle categorie previste per i mutilati di guerra, l'assegnazione viene fatta dalla competente Commissione medica militare cui spetta stabilire la classificazione in categoria dei mutilati ed invalidi di guerra, su presentazione dell'accertamento medico fatto dall'INAIL; per i lavoratori non assicurati presso l'INAIL l'accertamento medico è eseguito da altro ente o istituto specializzato di diritto pubblico.
3. La richiesta per ottenere le suddette maggiorazioni di anzianità deve essere corredata:
a) dallo stato di servizio o dal foglio matricolare, annotato delle benemerenze di guerra, rilasciati dall'Autorità militare;
b) per i partigiani combattenti e per gli adibiti alla bonifica dei campi minati, da un documento rilasciato dalla competente Autorità;
c) per i reduci dalla prigionia, da una dichiarazione della competente Autorità militare, comprovante tale qualità, munita dell'annotazione che nulla risulta a loro carico nei riguardi del comportamento da essi tenuto all'atto della cattura e durante il periodo di prigionia;
d) per i reduci dalla deportazione, la qualità deve risultare da attestazione del Prefetto della provincia in cui l'interessato risiede;
e) per gli invalidi delle guerre 1935-1936 e 1940-1945, la qualifica di invalido e la relativa categoria devono risultare da un certificato del Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra;
f) comunque da tutti quei documenti rilasciati dalle competenti autorità che valgano a meglio dimostrare il passato militare del richiedente.
4. Sono esclusi dai benefici di cui al presente articolo, agli effetti del preavviso e dell'indennità di anzianità, coloro che già abbiano goduto di tali benefici presso altre aziende od enti e ciò fino al limite dei benefici effettivamente goduti.
5. Le anzianità convenzionali di cui sopra, agli effetti degli aumenti periodici di anzianità, operano come un'aggiunta, fittiziamente successiva nel tempo, all'anzianità di servizio; da aggiungersi alle altre maggiorazioni già dovute per le anzianità di servizio effettivamente compiuto.
6. Il lavoratore di nuova assunzione deve presentare alla azienda domanda scritta per ottenere i benefici per benemerenze nazionali, con eventuale riserva di presentare successivamente i documenti di cui al precedente par. 3. Se la domanda è presentata entro un mese dalla data di comunicazione di conferma in servizio, i benefici spettanti decorrono dalla data di assunzione del lavoratore; se invece è presentata dopo il predetto termine, i benefici decorrono dalla data di presentazione della domanda.
In caso di sopravvivenza di riconoscimento ufficiale di un titolo valido per ottenere dei benefici per benemerenze nazionali ad un lavoratore durante il servizio effettivo, la decorrenza dei benefici avviene dalla data di presentazione del titolo.
7. Per quanto non previsto nel presente articolo vengono richiamate le disposizioni di cui agli artt. 43 e 44 del X.X. 00 settembre 1922, n. 1290, all'art. 3, comma 2 del X.X. 00 settembre 1923, n. 1073, al R.D.L. 2 giugno 1936, n. 1172, al R.D.L. 8 luglio 1941, n. 868, al D.L.L. 4 agosto 1945, n. 467, al D.L. 4 marzo 1948, n. 137 e alle altre disposizioni legislative in materia.
Allegato 9
Accordo nazionale interfederale Addì, 17 novembre 1995 in Roma
tra
la Federazione italiana imprese pubbliche gas, acqua e varie (FEDERGASACQUA) e
la FNLE (CGIL), la FLERICA (CISL), la UILSP (UIL);
è stato stipulato il seguente accordo nazionale interfederale per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese di pubblici servizi del gas, dell'acqua e vari, stipulato il 2 agosto 1991 e scaduto il 31 dicembre 1994.
(Omissis)
Base nazionale premio di produttività (già art. 42, c.c.n.l. 2 agosto 1991)
L'art. 42 del c.c.n.l. 2 agosto 1991 viene soppresso a decorrere dalla data di stipulazione del presente contratto.
Gli importi corrisposti mensilmente a titolo di "base nazionale premio di produttività" continuano ad essere erogati ai soli dipendenti in servizio alla data di stipulazione del presente contratto, con le modalità e gli effetti di cui all'art. 42 del c.c.n.l. 2 agosto 1991.
Richiamato il contenuto del 4º comma della premessa del Protocollo sul riassetto della retribuzione e delle indennità e sulla revisione di istituti contrattuali, le risorse rese disponibili dalla soppressione dell'art. 42 del c.c.n.l. 2 agosto 1991 verranno destinate al rafforzamento degli istituti contrattuali di carattere sociale (in particolare previdenza e assistenza sanitaria).
(Omissis)
Art. 45
(Indennità varie)
La lettera f), dell'art. 45, del c.c.n.l. 2 agosto 1991 è soppressa a decorrere dalla data di stipulazione del presente contratto; ai lavoratori in servizio a tale data che fruiscono dell'indennità CED e/o MEF viene mantenuto "ad personam" 1/14esimo dell'importo in cifra di fatto percepito a tale titolo nei 12 mesi precedenti; tale importo confluisce nella retribuzione globale quale elemento "ad personam" sostitutivo di indennità soppresse di cui al comma 4 dell'art. 38 del c.c.n.l.
Richiamato il contenuto del 4º comma della premessa del Protocollo sul riassetto della retribuzione e delle indennità e sulla revisione di istituti contrattuali, le risorse rese disponibili dalla soppressione della lett. f) dell'art. 45 del c.c.n.l. 2 agosto 1991 verranno destinate al rafforzamento degli istituti contrattuali di carattere sociale (in particolare previdenza e assistenza sanitaria).
(Omissis)
Municipalizzazione di aziende private, servizi comunali o consorzi (già art. 64, c.c.n.l. 2 agosto 1991)
Richiamato quanto previsto dal Protocollo sulla trasformazione dei consorzi 23 febbraio
1995, punto 5, l'art. 64 del c.c.n.l. 2 agosto 1991 viene soppresso a far data dalla stipulazione del presente c.c.n.l.; restano salvi gli effetti dell'art. 64 la cui applicazione sia stata definita prima della suddetta data.
Le parti si impegnano ad attuare un intervento congiunto nei confronti dell'INPDAP, gestione ex CPDEL, affinchè, alla luce dell'art. 5, comma 11, della legge 27 ottobre 1995, n. 437, i comportamenti dell'istituto, con particolare riferimento alle competenze di fine rapporto, siano resi conformi alle vigenti disposizioni di legge in materia di consorzi per la gestione dei servizi pubblici locali.
(Omissis)
Verbale d'intesa su materie di carattere sindacale
In relazione ad alcune materie contrattuali che non hanno avuto definizione nell'ambito dell'accordo di rinnovo del c.c.n.l. 2 agosto 1991, la FEDERGASACQUA e le Segreterie nazionali FNLE, FLERICA e UILSP sono impegnate a definire, entro 30 giorni dalla data odierna, le seguenti materie:
a) trattenute dei contributi sindacali;
b) aspetti relativi alla gestione dei permessi sindacali non definiti nell'accordo di rinnovo del
c.c.n.l. 2 agosto 1991 avendo a riferimento, in linea generale ed in quanto compatibili, le previsioni contenute nell'accordo nazionale interfederale 9 giugno 1992;
c) assemblee del personale ed altri istituti sindacali;
d) regolamento di cui alla dichiarazione a verbale all'art. 1, comma 2, lett. b) dell'accordo nazionale interfederale 12 ottobre 1995 in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
Le intese sulle materie sopra indicate saranno incluse nella stesura definitiva del testo contrattuale, fermo restando - per le materie di cui ai punti a) e c) - il mantenimento in vigore fino alla data sopra indicata delle relative previsioni dell'art. 63 del c.c.n.l. 2 agosto 1991.
(Omissis)
Dichiarazione a verbale all'accordo nazionale interfederale 17 novembre 1995
Le parti si danno atto che il riferimento ai "lavoratori in servizio alla data di stipulazione del presente c.c.n.l.", utilizzato per alcuni istituti regolamentati dal presente accordo di rinnovo riguarda esclusivamente i dipendenti già occupati e regolati dal c.c.n.l. gas-acqua 2 agosto 1991 alla data suddetta.
(Omissis)
Dichiarazione a verbale all'accordo nazionale interfederale 17 novembre 1995
Le parti si danno atto che, fermo restando quanto previsto nel Protocollo sul riassetto della retribuzione e delle indennità e sulla revisione di istituti contrattuali, le clausole del c.c.n.l. 2 agosto 1991 non modificate dal presente accordo di rinnovo contrattuale continuano ad esplicare la loro efficacia per la durata dello stesso.
Allegato 10
Lettera della FEDERGASACQUA alle XX.XX. Roma, 22 gennaio 1997
In materia di inquadramento previdenziale delle aziende e con riferimento al testo dell'art.
57 del presente contratto (già art. 61, c.c.n.l. 2 agosto 1991), come convenuto in fase di collazione, precisiamo che, a norma delle disposizioni attualmente vigenti, i dipendenti delle aziende speciali e dei consorzi sono iscritti all'INPDAP (gestione ex-CPDEL); gli altri enti e società che applicano il presente contratto in forza dell'art. 6 del medesimo iscrivono il loro personale all'ente previdenziale individuato dalle norme e disposizioni di legge vigenti.
Appendice 1
Accordo interconfederale 2 dicembre 1954, art. 7 Indennità di caropane - Quote supplementari
Addì, 2 dicembre 1954, in Roma,
tra
la Confederazione della Municipalizzazione (COM) (1); la Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL); la Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL); la Unione italiana del lavoro (UIL),
nell'intento di tradurre in pratica attuazione quei principi di conglobamento delle voci retributive e di riassetto zonale, enunciati nell'accordo interconfederale 25 marzo 1954, è stato concordato quanto segue:
(Omissis)
(1) Attualmente Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali (CISPEL).
Art. 7
(Quote supplementari di caropane)
Le quote di caropane che eccedono l'importo di lire 520 mensili (lire 20 giornaliere) e che vengono corrisposte a talune categorie di lavoratori, continueranno ad essere corrisposte secondo le norme di legge in vigore (1).
(Omissis)
(1) Nota esplicativa sulla indennità di caropane
Agli effetti dell'accordo interconfederale 2 dicembre 1954, dal 1º giugno 1954, l'indennità di caropane per i lavoratori normali (c.d. caropane "base" di lire 520 mensili) essendo stata conglobata nella retribuzione base, nelle aziende nostre associate non viene più corrisposta a parte, mentre continua ad esserlo la quota "residua", ovverosia eccedente quella "base": detta quota è di lire 260 mensili (= 780 - 520) per gli addetti ai lavori pesanti, e di lire 520 (= 1.040 - 520) per gli addetti ai lavori pesantissimi.
In base alla circolare n. 627 del 21 luglio 1947 dell'Alto commissariato per l'alimentazione (pubblicata sul Notiziario della Confindustria dell'ottobre 1948, pagine 1233-36) nel settore gas-elettricità-acquedotti hanno diritto alla qualifica di "operai addetti ai lavori pesanti" i seguenti lavoratori: "Fuochisti - macchinisti turnisti di macchine a vapore caricatori e scaricatori ai forni e alle caldaie - operai addetti agli apparecchi vari di depurazione del gas - muratori ai forni - xxxxxx - operai addetti alle squadre esterne per la manutenzione e la posa degli impianti di distribuzione dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua - operai addetti ai servizi elettrici e dell'acqua in montagna oltre i 1.000 metri - caricatori e scaricatori di carbone.
Dalla citata circolare si rileva che spetta la qualifica di "operai addetti ai lavori pesantissimi", agli spazzini e addetti alla raccolta della spazzatura e dei rifiuti alle dipendenze di enti locali e di imprese appaltatrici della nettezza urbana, nei comuni non oltre 30 mila abitanti; non risulta, invece, che vi siano lavoratori gasisti o acquedottisti da considerare addetti ai lavori pesantissimi.
Appendice 2
Trattenute in caso di sciopero Addì 13 luglio 1967, in Roma,
tra
la Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali (CISPEL); e
la Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL); la Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL); la Unione italiana del lavoro (UIL);
ai fini delle trattenute sui salari e sugli stipendi per le assenze dal lavoro, anche ad interpretazione delle vigenti regolamentazioni del rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende municipalizzate, si è concordato quanto segue:
Art. 1
Le trattenute per assenze dal lavoro di durata inferiore a quella della giornata lavorativa, sia a seguito di assenze per permessi non retribuiti, sia a seguito di assenze per sciopero, non possono superare l'ammontare delle retribuzioni corrispondenti alle ore di astensione dal lavoro.
Art. 2
Il computo degli importi delle retribuzioni orarie, ai fini delle trattenute di cui all'art. 1, sarà determinato in base alle norme contrattuali che prevedono le modalità con cui vengono calcolati gli importi delle retribuzioni orarie per il lavoro straordinario.
Appendice n. 3
L'anno 1989 il giorno 20 del mese di luglio, in Roma, tra
la CISPEL (Confederazione italiana servizi pubblici enti locali); e
la CGIL;
si è convenuto il seguente Protocollo di intesa su sistema di relazioni industriali e norme di comportamento delle parti e procedure per la gestione dei conflitti di lavoro.
Sistema di relazioni industriali
Premessa
La CISPEL, la CGIL, la CISL, la UIL, nell'intento di riconsiderare, alla luce dell'esperienza, il sistema di relazioni industriali nel settore delle imprese pubbliche degli enti locali per perseguire un rapporto tra le parti sempre più funzionale allo sviluppo della efficienza e della produttività delle gestioni ed al convergere delle iniziative, richiamati i protocolli sottoscritti il 13 luglio 1978, il 16 febbraio 1982 e il 17 luglio 1985, convengono sulla necessità di procedere al loro adeguamento avendo riguardo alle mutate condizioni della società ed all'evoluzione dei rapporti tra le parti sociali nell'ambito dei pubblici servizi.
CISPEL, CGIL, CISL, e UIL ritengono che, per il preminente ruolo che le aziende pubbliche locali sono chiamate a svolgere nella gestione di complessi e fondamentali servizi per la vita dei cittadini, sia necessario promuovere un processo di riassetto organizzativo delle aziende pubbliche locali, anche in sintonia con gli orientamenti dei provvedimenti, all'esame del Parlamento, di riordino delle autonomie locali e di riforma dell'ordinamento dei servizi pubblici locali.
A tal fine le parti convengono sulla opportunità di attivare un sistema di relazioni stabili sulle strategie di sviluppo dei servizi pubblici locali, sui loro effetti in ordine alla qualità della vita delle collettività, sui piani generali volti a introdurre innovazioni tecnologiche o organizzative con particolare riguardo ai riflessi qualitativi e quantitativi sull'occupazione.
Tale sistema di relazione costituisce il presupposto, da una parte, per rendere più efficace il sistema contrattuale e, dall'altra, per favorire il raggiungimento di un livello di prestazioni di servizi pubblici che elevi la qualità del tessuto socio-economico delle comunità locali, in particolare nelle aree più deficitarie di servizi, individuabili prevalentemente nel Mezzogiorno.
Riaffermata l'utilità, la centralità e la essenzialità dei servizi pubblici erogati dalle imprese pubbliche locali dell'energia, del gas, dell'acqua, dei trasporti, dei mercati, delle farmacie, del latte e dell'igiene ambientale, CISPEL, CGIL, CISL e UIL concordano e si impegnano sui seguenti obiettivi:
1) migliorare i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi resi alla collettività;
2) perseguire una linea di trasparenza nelle scelte e nelle iniziative che riguardino i pubblici servizi in modo da rendere effettiva l'informazione e la partecipazione dell'utenza nel processo di sviluppo quantitativo e qualitativo dei servizi stessi;
3) incrementare l'efficienza e l'efficacia di detti servizi e in tale quadro contenerne i costi di gestione (economicità);
4) proseguire nel processo di miglioramento organizzativo, gestionale e produttivo della impresa pubblica locale anche attraverso l'ottimale utilizzazione e valorizzazione del personale;
5) conferire priorità, anche sul piano della qualità, agli interventi di tutela ambientale;
6) valorizzare il ruolo dell'impresa pubblica locale di igiene ambientale nel suo ciclo globale quale soggetto rivolto a garantire gli interventi di gestione e salvaguardia ambientale;
7) perseguire una politica della mobilità che si basi su un sistema integrato dei trasporti con particolare riguardo alle aree metropolitane e che miri a rimuovere gli ostacoli di ordine finanziario e strutturale al conseguimento di una più efficiente ed economica gestione pubblica del trasporto;
8) promuovere una revisione del quadro normativo della gestione delle acque sulla base dei principi fondamentali degli ambiti territoriali ottimali e del ciclo integrale e unitario dell'acqua, incentivando forme di gestione consortili;
9) rafforzare il ruolo delle aziende energetiche degli enti locali per il raggiungimento degli obiettivi di politica energetica previsti dal PEN, avuto riguardo al contributo di tali aziende sul terreno del risparmio energetico e di una gestione integrata dei servizi tecnologici a rete;
10) promuovere politiche adeguate di organizzazione, produzione, gestione e commercializzazione delle imprese pubbliche locali del gas, del latte, del prodotto farmaceutico, annonarie in vista della scadenza del 1993 e del confronto che si porrà con le nuove realtà di mercato.
Per questi motivi, le prospettive strategiche di risanamento, di ristrutturazione e di sviluppo
delle imprese pubbliche locali, le iniziative generali in ordine agli investimenti ed al finanziamento delle imprese stesse, le politiche del lavoro, comprese quelle formative e gestionali del personale, costituiranno oggetto di consultazione e di valutazione tra le parti firmatarie il presente protocollo all'inizio di ogni anno.
CISPEL, CGIL, CISL e UIL individuano nell'impresa pubblica dell'ente locale una struttura portante del "sistema dei servizi pubblici" che può contribuire, procedendo sul terreno dell'innovazione, a far recuperare efficienza all'intero "sistema" e partecipare attivamente al processo di consolidamento e sviluppo dell'apparato produttivo del paese. A tal fine le parti si impegnano nelle sedi istituzionali nazionali e locali a favorire la scelta gestionale verso l'impresa pubblica locale laddove non sussistano ragioni particolari perchè i servizi pubblici siano gestiti da soggetti diversi.
La CISPEL si impegna per i settori in cui opera, avvalendosi delle conoscenze tecnologiche e delle esperienze acquisite dal sistema delle imprese aderenti, a promuovere in particolare nelle aziende del sud più avanzati modelli organizzativi di gestione dei servizi ed in particolare si impegna ad affrontare con vigore, in specie attraverso le aziende di igiene urbana, i problemi della difesa e salvaguardia dell'ambiente.
La CGIL, la CISL e la UIL si impegnano a loro volta a favorire l'ingresso di nuove tecnologie e processi organizzativi del lavoro attraverso le rispettive strutture a livello territoriale e d'azienda, concorrendo nel contempo a individuare e realizzare forme dirette al miglioramento della produttività aziendale e del lavoro; a tale fine le parti si incontreranno nel mese di giugno di ogni anno.
L'impresa pubblica locale deve dunque, nel complesso dei campi in cui opera, rispondere sempre più alle esigenze delle collettività locali, quale strumento realizzativo della pianificazione regionale, provinciale e comunale.
L'ottimizzazione dei servizi pubblici ed il raggiungimento di obiettivi di efficienza ed efficacia degli stessi sono, per CISPEL, CGIL, CISL e UIL, un passo decisivo per la qualificazione e il contenimento della spesa pubblica, nonchè l'unica risposta valida a chi ritiene che solo attraverso la privatizzazione possono conseguirsi tali risultati.
In tale contesto la CISPEL, per quanto di competenza, avrà cura di informare CGIL, CISL e UIL delle iniziative che siano assunte in materia di politica tariffaria e di consultare le suddette Confederazioni sulle strutture tariffarie.
Il sistema di relazioni industriali
Costituisce parte integrante del sistema di relazioni industriali tra le parti la contestuale intesa riguardante la disciplina delle vertenze ai vari livelli e la regolamentazione dei poteri autonomi di comportamento.
Il sistema di relazioni industriali è volto a realizzare la partecipazione del sindacato, senza interferire sull'autonomia delle parti che resta confermata ad ogni livello, alle scelte strategiche relative alle politiche di sviluppo e organizzazione dei servizi nonchè alle politiche occupazionali e formative del personale nel comparto delle aziende aderenti alla CISPEL.
Esso si articola su 4 livelli:
1) Livello confederale
E' costituita una struttura paritetica nazionale, composta da rappresentanti della CISPEL e delle Confederazioni CGIL, CISL e UIL.
La struttura si riunirà almeno all'inizio e a metà di ciascun anno con compiti di informazione e di consultazione sulle linee di politica dei servizi pubblici locali.
In particolare la struttura curerà:
a) l'acquisizione di elementi circa gli indirizzi generali delle parti nei diversi settori dei pubblici servizi;
b) la conoscenza e l'approfondimento di eventuali interventi sull'assetto istituzionale degli enti locali: decentramento, poteri, compiti, attribuzioni, autonomia finanziaria ed effetti sul rapporto ente locale-aziende pubbliche locali;
c) l'esame di programmi di sviluppo, ricerca, innovazione tecnologica e coordinamento tra le aziende di rilevanza strategica;
d) la valutazione dei temi della sicurezza dell'esercizio dei servizi e della continuità della loro erogazione;
e) la verifica del livello di applicazione dei contratti collettivi di lavoro nei vari settori e lo stato delle relazioni sindacali anche allo scopo di prevenire o risolvere situazioni conflittuali;
f) la valutazione del quadro socio-economico in cui operano le imprese pubbliche locali e quella delle relative prospettive generali e settoriali per i riflessi conseguenti sulle politiche del lavoro e per gli effetti che anche sul piano del costo del lavoro possono derivare alla capacità concorrenziale delle imprese suddette;
g) l'esame di proposte generali in materia di sicurezza del lavoro, di organizzazione del
lavoro, di produttività, di mercato del lavoro.
In considerazione della rilevanza di problematiche settoriali, la struttura paritetica può costituire Comitati specifici di settore con la partecipazione dei Rappresentanti delle federazioni interessate e con il compito di esaminare i programmi e le iniziative delle parti al riguardo.
L'informazione e la consultazione dovranno di norma precedere l'attuazione dei progetti e dei piani di intervento sui punti predetti.
La struttura in parola esprime pareri sulle questioni esaminate e può anche indicare orientamenti alternativi. Nel caso in cui non sia raggiunta una identità di vedute i diversi pareri potranno essere registrati a richiesta delle parti.
L'attività della struttura nazionale non altera l'autonomia delle parti e le competenze delle stesse, così come risultano articolate ai diversi livelli.
Alle Federazioni nazionali di categoria ed alle loro diverse articolazioni territoriali spetta la gestione di quanto previsto dai c.c.n.l. di settore.
2) A livello territoriale
Per i territori regionali e interregionali, e specificatamente per le aree metropolitane, sarà promossa dalla struttura di cui al punto 1) che precede la costituzione di Comitati territoriali paritetici per l'approfondimento delle ricadute, in tema di dotazione di servizi, delle scelte strategiche delle imprese pubbliche locali.
3) Livello di federazione di settore
Nel quadro di principi e indirizzi enunciati nel presente protocollo le relazioni industriali, a livello di federazione, sono regolate dalle norme dei protocolli previsti nei c.c.n.l.
4) Livello di azienda
Le relazioni industriali sono regolate dalle norme contenute nei Protocolli confederali, in quelli di settore e nei c.c.n.l.
Le aziende, ferme restando le procedure sulle relazioni industriali contemplate dalla disciplina collettiva di settore, attueranno annualmente una informativa alle XX.XX. territoriali sugli indirizzi e sugli obiettivi del piano programma, sui relativi aggiornamenti, sullo stato di attuazione del medesimo in ordine, in particolare allo sviluppo dei servizi, ai programmi di investimento, alle ricadute conseguenti sulla organizzazione del lavoro e sulla dimensione del personale, alle politiche formative del personale.
Norme di comportamento delle parti
e procedure per la gestione dei conflitti di lavoro
Premessa
1) Le parti con il presente protocollo si propongono di migliorare gli attuali assetti di relazioni industriali, definendo le procedure delle vertenze ai vari livelli, individuando autonome regole di comportamento datoriale e delle XX.XX. nel settore dei pubblici servizi locali.
Il protocollo, che si applica ai servizi facenti capo ai settori di attività in cui si articola la CISPEL, consta: di una premessa, di codici di comportamento delle parti e corrispondenti norme di garanzia, di norme pattizie, di norme sanzionatorie e di attuazione.
2) Le parti riconoscono che nei settori oggetto del protocollo, le prestazioni riguardano, in genere, servizi di prima e fondamentale necessità; servizi i quali, essendo rivolti al soddisfacimento di esigenze primarie della comunità e degli individui, hanno una incidenza diretta sulle attività economico-produttive e sul regolare svolgimento del vivere civile e sociale e a tal fine necessitano di livelli indispensabili di funzionamento.
3) Le parti convengono sulla necessità di una reciproca autoregolamentazione dei poteri autonomi di comportamento. Ciò pur nel reciproco impegno di escludere tassativamente, per quanto concerne la materia di cui al presente protocollo, l'attribuzione di diritti potestativi sulle rispettive sfere di competenza.
4) Le disposizioni del presente protocollo integrano i contratti, le pattuizioni, gli accordi preliminari e le autoregolamentazioni che le parti hanno adottato nei settori individuati e modificano le disposizioni che risultino difformi rispetto agli obiettivi del presente protocollo.
5) Il completamento delle normative di cui al presente protocollo - in relazione alla peculiarità dei settori ed alle modalità di erogazione dei servizi - è rimesso nel rispetto dei principi definiti nel protocollo medesimo, a regolamentazioni di settore e, per quanto specificamente indicato, ai regolamenti aziendali.
6) La proclamazione di ciascuno sciopero deve essere comunicata alle aziende con un congruo preavviso, definito per ogni singolo settore ma che non può comunque essere inferiore a 5 giorni per le azioni di sciopero che abbiano riflessi sull'utenza. La revoca o la sospensione dello sciopero devono, compatibilmente con lo stato delle trattative, essere comunicate alle aziende almeno 24 ore prima e di esse deve essere dato annuncio tramite tutti i possibili mezzi informativi.
7) La durata dello sciopero all'inizio di ogni vertenza e quella di ciascuna azione successiva relativa alla stessa vertenza saranno definite per ogni singolo settore con apposite intese a livello nazionale volte a ridurre al minimo possibile i disagi per l'utenza.
Comunque tra una azione di sciopero e la successiva deve essere assicurato un intervallo di almeno 7 giorni, avendo cura di procedere nel settore dell'igiene ambientale le forme di normalizzazione del servizio alla cessazione dello sciopero.
Gli scioperi di durata inferiore alla giornata dovranno svolgersi in un unico periodo continuativo riferito a ciascun turno.
8) Considerata la specifica peculiarità di taluni dei servizi espletati dalle aziende degli enti locali, resta convenuto che:
- lo sciopero si esercita con modalità che assicurino l'erogazione dei servizi tecnologici a rete (energia elettrica, acqua, gas);
- la tutela dei beni primari della salute e della sicurezza della persona esige inoltre la continuità delle prestazioni relative: al trattamento delle acque (depurazione e potabilizzazione); alla somministrazione del farmaco nei casi in cui il servizio dell'azienda pubblica per determinati ambiti territoriali non presenti alternative; e, nel settore dell'igiene ambientale - fermo restando l'impegno di operare per evitare concreti danni ambientali - allo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici e nocivi;
- la libertà di circolazione e il diritto al lavoro vanno garantiti con forme adeguate di servizio che riducano al minimo i disagi per l'utenza pendolare.
9) In attuazione dei principi che precedono dovranno essere definiti, con specifici accordi, per ogni singolo settore interessato al presente protocollo:
a) le prestazioni indispensabili per il funzionamento del servizio inteso nei suoi molteplici aspetti, anche integrative di quelle sopra definite;
b) le modalità per garantire la tutela degli impianti, la loro sicurezza e quella degli utenti;
c) le procedure per la individuazione del personale indispensabile per i fini che precedono e per assicurare i presidi di pronto intervento.
Gli accordi di settore attuativi dei principi anzidetti costituiranno parte integrante del presente protocollo.
Le parti confederali si riservano di intervenire per iniziative dirette nel caso in cui le prestazioni, le modalità ed i presidi di cui sopra non siano tempestivamente definiti a livello di settore, ferma restando la titolarità delle categorie interessate.
Codice di comportamento sindacale
Le XX.XX. assumono nell'esercizio del diritto di sciopero nel settore dei pubblici servizi locali e nelle attività ad essi connesse, il codice di comportamento di cui al presente protocollo. Il codice non si applica nei casi in cui fossero in gioco i valori fondamentali delle libertà costituzionali, della democrazia e della pace.
Gli obiettivi che le XX.XX. si pongono per la tutela degli interessi dei lavoratori e per un migliore modello di sviluppo della società, comportano l'adozione di comportamenti sindacali capaci di realizzare il più ampio consenso. A tal fine le XX.XX. ritengono che il consenso sia legato non solo alla soluzione dei problemi cui è rivolta l'azione sindacale, ma anche a comportamenti che attenuino il più possibile i disagi derivanti alla collettività da agitazioni e scioperi nel settore dei pubblici servizi.
Per queste considerazioni le XX.XX. si impegnano ad individuare forme di lotta che, pur avendo capacità di incidere sul negoziato, riducano al minimo le ripercussioni sull'utenza, per cui ritengono importante uno stretto collegamento tra le categorie e le XX.XX. territoriali per la ricerca di un giusto equilibrio delle modalità di lotta stesse.
Parimenti le XX.XX. si impegnano a non proclamare scioperi che rimettano in discussione i c.c.n.l., o loro parti che siano puntualmente applicate, per tutto il periodo di vigenza del c.c.n.l. medesimo.
Considerato che nell'attuazione dei principi che precedono, diverse possono risultare, in funzione del tipo di servizi, le modalità dell'esercizio dell'azione sindacale, tuttavia per la più efficace tutela delle esigenze primarie delle collettività servite, assumono le seguenti regole di comportamento:
1) le strutture nazionali, regionali e territoriali competenti, eviteranno scioperi in concomitanza con manifestazioni di rilevante importanza nazionale e internazionale nonchè in concomitanza con le consultazioni elettorali; gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati o in corso di effettuazione, saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti di particolare gravità o calamità naturale;
2) per i settori, ove abbia rilevanza il problema, saranno inoltre individuati i periodi in cui sono precluse manifestazioni di sciopero;
3) la titolarità a dichiarare, sospendere o revocare gli scioperi è riservata alle Strutture sindacali nazionali di categoria per quelli nazionali; alle strutture regionali di categoria per quelli regionali; alle strutture territoriali di categoria per quelli locali; alle Strutture sindacali aziendali d'intesa con quelle territoriali per gli scioperi aziendali e/o di unità produttiva. In ogni caso sarà
necessaria la previa intesa con le strutture delle organizzazioni orizzontali competenti a norma dei singoli statuti anche in relazione al territorio interessato dagli effetti dello sciopero;
4) in ogni caso di sciopero o di altra forma di lotta, dovranno essere assicurate le prestazioni definite a norma dei punti 8) e 9) della premessa.
Codice di comportamento di parte datoriale
Premessa
La CISPEL, le Federazioni di categoria e le aziende da esse rappresentate, si impegnano ad osservare il presente codice di comportamento avendo riguardo all'interesse generale per il regolare funzionamento dei servizi pubblici locali.
1) Le Associazioni datoriali s'impegnano ad intrattenere relazioni sindacali soltanto con le XX.XX., firmatarie di c.c.n.l. che adottino codici di autoregolamentazione e procedure negoziali conformi al presente protocollo.
Nel caso in cui Organizzazioni sindacali chiedano di sottoscrivere per adesione il c.c.n.l. nel rispetto dell'unità contrattuale, le Associazioni datoriali si impegnano a darne preventiva informazione alle Organizzazioni sindacali stipulanti.
2) Le Associazioni datoriali e le aziende ad esse associate interromperanno le relazioni negoziali in atto con le XX.XX. che attuino azioni di sciopero non conformi al codice di autoregolamentazione sindacale contemplato dal presente protocollo.
3) Le Associazioni datoriali e le aziende si impegnano, per quanto di competenza, a non attuare comportamenti che rimettano in discussione i contratti collettivi, o loro parti compiutamente applicate, per tutta la vigenza dei contratti medesimi.
4) Le Associazioni delle aziende si impegnano perchè le aziende loro associate diano tempestiva notizia all'utenza delle prevedibili anomalie che possono interessare il servizio pubblico a causa di scioperi comunicati dalle OO.SS.LL.; le Associazioni stesse e le aziende forniranno adeguata informativa agli Organi pubblici competenti sulle ragioni delle agitazioni.
5) Le Associazioni datoriali e le aziende adotteranno e favoriranno forme congrue di pubblicizzazione a cura delle parti, dei termini delle vertenze.
6) Le Associazioni datoriali e le aziende utilizzeranno correttamente le forme di raffreddamento e la vigenza dell'autoregolamentazione per favorire - nell'interesse dell'utenza - la tempestiva soluzione dei conflitti. Le aziende interessate, assumeranno uno specifico onere di diligenza e buona fede nel ripristinare il regolare servizio dopo gli scioperi, ovvero, dopo la revoca tempestiva degli stessi da parte delle XX.XX.
Norme di garanzia
I presenti codici di comportamento aziendale e sindacale, integrati da "norme specifiche di categoria o settore", vincolano le strutture delle parti a tutti i livelli, per cui ogni comportamento difforme da quanto previsto costituirà violazione degli impegni assunti.
Le parti si danno atto: che al fine di garantire l'interesse pubblico cui è rivolta tutta la presente regolamentazione e di assicurare un sostegno istituzionale alle procedure di contrattazione e composizione dei conflitti contemplate dal presente protocollo è necessario che si sviluppino, parallelamente all'iniziativa negoziale e senza sovrapporsi all'autonomia delle parti, forme di intervento pubblico che rimuovano ostacoli normativi esistenti, consentano di fronteggiare esigenze di primaria necessità, sanciscano poteri, diritti ed oneri coessenziali alla piena attuazione dei principi e delle regole definite dalla libera contrattazione delle parti.
La parti, comunque, a fronte di iniziative legislative sulla materia, si incontreranno per valutarne le congruenze con quanto sopra dichiarato, ferma restando la successiva rispettiva autonomia.
Norme pattizie Regolamentazione del negoziato contrattuale
Procedure di mediazione e raffreddamento dei conflitti collettivi
Le procedure di seguito indicate si presentano funzionali alla tempestiva conclusione delle vertenze e a pause di raffreddamento del conflitto.
1) Rinnovi contrattuali nazionali
Le XX.XX. si impegnano a presentare le piattaforme rivendicative per il rinnovo dei contratti 60 giorni prima della loro scadenza, indicando i soggetti cui spetta la conduzione delle trattative e la stipulazione del nuovo contratto.
Le Associazioni datoriali si impegnano ad iniziare le trattative entro 30 giorni dalla presentazione della piattaforma.
In occasione del primo incontro tra le delegazioni trattanti si definirà il percorso del negoziato e si procederà alla individuazione dell'onere della piattaforma rivendicativa.
Negli ulteriori 60 giorni, e comunque entro 90 giorni dalla presentazione della piattaforma, le parti perseguiranno la definizione della controversia, fermo restando che ove sia constatata l'esistenza di gravi difficoltà, si attuerà un resoconto alle sedi confederali competenti le quali svilupperanno fino all'esaurimento dei 60 giorni medesimi interventi atti a rimuovere le difficoltà.
Qualora tali interventi non abbiano effetto e le parti non concordino ulteriori iniziative per la definizione della vertenza, ricorrendo eventualmente ad Organismi esterni per la valutazione dei termini del contendere o a sedi istituzionali di mediazione - iniziative in pendenza delle quali resta ancora sospesa ogni azione sindacale - non sussiste impedimento ulteriore alle azioni di lotta nel rispetto delle norme del presente protocollo.
2) Vertenze aziendali per l'applicazione di accordi
Entro 10 giorni dalla contestazione scritta e adeguatamente motivata della violazione, con relativa rivendicazione e richiesta di apertura del confronto, dovrà avviarsi il negoziato.
In pendenza della procedura contemplata nel presente punto 2), le parti non faranno ricorso ad iniziative o azioni unilaterali.
Entro i 15 giorni successivi all'avvio del confronto si dovrà pervenire alla conclusione della vertenza tra le parti, rimettendola, in caso di mancato accordo, ai competenti livelli di trattazione superiori i quali procederanno entro i 10 giorni successivi ad una verifica dei termini del contendere formulando valutazioni e proposte di definizione della controversia.
3) Contrattazione aziendale su materie demandate dal c.c.n.l.
Entro 15 giorni dalla presentazione delle richieste sindacali le aziende si impegnano ad iniziare le trattative.
Nello stesso periodo, qualora sorgano dubbi sulla competenza della sede aziendale, a richiesta di una delle parti può essere verificato in sede nazionale il livello negoziale competente, senza che ciò comporti ritardo sull'inizio delle trattative.
Nei successivi 40 giorni la trattativa si svilupperà con le Strutture sindacali competenti.
Decorso inutilmente questo termine, le parti attueranno un resoconto alle sedi nazionali le quali entro i 5 giorni successivi, considerati di ulteriore raffreddamento, svilupperanno interventi atti a rimuovere le difficoltà. Qualora tali interventi o iniziative non abbiano effetto e le parti non concordino di rimettere ad Organismi esterni o a sedi istituzionali la mediazione della controversia, le parti medesime si riterranno libere di intraprendere le azioni più opportune nel rispetto delle norme del presente protocollo.
Xxxxx xxxxxxxxxxxxx
Le disposizioni del presente protocollo, integrando i contratti collettivi di settore, vincolano alla loro osservanza le aziende ed i lavoratori destinatari degli stessi c.c.n.l., oltre che le rispettive Strutture sindacali. La violazione delle disposizioni predette è suscettibile delle seguenti sanzioni, indipendentemente da quelle di legge connesse al comportamento adottato:
a) i lavoratori che si astengano dal lavoro senza rispettare le modalità di esercizio dell'azione sindacale definite a norma dei punti 6), 7), 8) e 9) della "Premessa" delle norme di comportamento delle parti del presente protocollo sono soggetti, secondo le procedure contrattuali e di legge, alle sanzioni previste per le mancanze disciplinari dal c.c.n.l. di settore applicato, con esclusione delle misure estintive del rapporto e di quelle che comportino mutamenti definitivi dello stesso;
b) nei confronti delle Organizzazioni dei lavoratori, e parimenti nei confronti delle aziende e/o rispettive federazioni di categoria, le quali non osservino le norme definite nel presente protocollo, ivi incluse le norme procedurali per il raffreddamento e la definizione delle controversie collettive, è applicata una sanzione pecuniaria, da devolversi per iniziative a favore dell'utenza concordate tra le parti stipulanti il presente protocollo.
L'accertamento della violazione nei casi in cui alla lettera b) che precede e l'irrogazione della sanzione conseguente è rimessa, fino a quando non sarà istituzionalizzato un Organismo pubblico preposto a questi fini a un Collegio di valutazione costituito da 7 membri di cui tre designati da ciascuna delle parti (CISPEL e CGIL, CISL, UIL) ed il settimo scelto di comune accordo.
Il Collegio può comminare come sanzione accessoria quella della pubblicazione su due giornali a tiratura nazionale della notizia della violazione, della parte inadempiente e della sanzione applicata. Le spese di pubblicazione sono a carico della parte inadempiente.
Le sanzioni previste dalla disposizione di cui alla lettera b) che precede saranno uniformate a quelle contemplate da provvedimenti di legge che dovessero intervenire a regolamentare l'esercizio dello sciopero nei servizi pubblici essenziali.
Norme di attuazione
Alle parti confederali firmatarie del presente protocollo è rimessa la verifica della sua effettiva applicazione; la parte che ravvisi nel comportamento dei soggetti destinatari delle norme del presente protocollo una violazione delle norme stesse è tenuta a darne notizia alla controparte per le iniziative di competenza e può denunciare il comportamento medesimo al Collegio di valutazione per le determinazioni conseguenti.
Verbale d'incontro
Il 19 luglio 1990 in Roma, presso la sede della CISPEL si sono riunite la Delegazione sindacale della CISPEL e una Delegazione delle Confederazioni CGIL, CISL, e UIL allo scopo di procedere ad un esame comparato degli impegni scaturenti dalla legge n. 146/1990, sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, a fronte delle intese definite in materia tra le parti con il protocollo del luglio 1989.
Le parti, dopo approfondita analisi, ribadiscono l'impegno che nel sistema di relazioni sindacali definito dal protocollo, l'autonomia delle parti si estrinsechi in comportamenti finalizzati ad assicurare il soddisfacimento dei bisogni essenziali della collettività in modo che anche nei momenti di conflittualità siano ridotte al minimo le ripercussioni sull'utenza.
A fronte della legge n. 146/1990 si danno atto che l'intervento del legislatore non altera i principi e le regole che le parti si sono autonomamente dati con il citato protocollo, il quale realizza nella generalità dei contenuti gli indirizzi di legge conservando perciò piena attualità e operatività nei confronti dei soggetti destinatari.
In particolare riconoscono che i servizi erogati dalle aziende delle autonomie locali sono identificabili nei servizi essenziali indicati dal legislatore il quale ne arricchisce in taluni casi la specificazione (come la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani), servizi ai quali vanno estese le regole e gli impegni del protocollo.
A parte l'adeguamento alla legge della durata del preavviso di sciopero, le parti riaffermano la piena effettività ai fini della determinazione delle prestazioni indispensabili di servizio dei principi sanciti nei punti 7) e 8) della parte seconda del protocollo, sicchè per tale aspetto la previsione di legge è soddisfatta e si completa con la procedura prevista dal punto 9) dello stesso protocollo, ferme restando le ulteriori specifiche previsioni di legge che gravano sui soggetti destinatari.
Le parti riaffermano inoltre il reciproco impegno di dare seguito e attuazione alle regole del protocollo in materia di comportamenti, procedure e gestione dei conflitti di lavoro.
Riconoscono che la parte sanzionatoria del protocollo deve intendersi adeguata a quella di legge per i comportamenti lesivi posti in essere dalle Organizzazioni dei lavoratori e dalle aziende, ma si danno nel contempo atto che resta fermo il sistema definito dal protocollo per le violazioni inerenti le norme procedurali per il raffreddamento e la definizione delle controversie collettive. A tal fine confermano la funzione del Collegio di valutazione previsto dal protocollo e le sanzioni relative.
Conclusivamente le parti mentre convengono di attivare tavoli settoriali di confronto nell'intento di individuare criteri omogenei di indirizzo per la definizione a livello locale di quanto a tale sede rinviato assumono come termine massimo per la definizione di tali impegni quello di 6 mesi stabilito dalla legge n. 146, all'art. 19.
In particolare per il settore trasporti, tenuto conto delle diverse discipline pattizie ricorrenti, le parti confederali assisteranno direttamente le Federazioni di categoria interessate titolari del negoziato.
Le parti si impegnano ad adoperarsi nelle diverse sedi negoziali a definire norme di attuazione della legge similari per comparti omogenei.
Precisazione
Le seguenti Parti II e III contengono le norme transitorie e particolari per i lavoratori già regolati dai precedenti c.c.n.l. per i dip. A.M. gas e per i dip. X.X. xxxxxxxxxx; i trattamenti stabiliti nei predetti c.c.n.l., eventualmente non contemplati, definiti e/o non sostituiti dal c.c.n.l. 9 gennaio 1980 e dai successivi c.c.n.l., sono conservati "ad personam" ai lavoratori del Settore gas in servizio al 31 dicembre 1978 e, rispettivamente, ai lavoratori del Settore acquedotti in servizio al 30 giugno 1979.
La presente precisazione costituisce parte integrante di questo c.c.n.l..
Lettera delle XX.XX. alla FEDERGASACQUA
La Segreteria della FULGA (1), in merito alla precisazione posta in premessa alle Parti II e
III, relative alle norme particolari e transitorie regolanti il rapporto di lavoro dei dipendenti delle A.M. acquedotti e delle A.M. gas in forza al 31 dicembre 1978 e 30 giugno 1979, dichiara che con la medesima si deve intendere, per quanto espressamente richiamato e per quanto eventualmente omesso nelle Parti II e III su richiamate, come mantenimento delle condizioni di miglior favore.
Resta fermo che tali condizioni di miglior favore non sono invocabili per norme modificate o sostituite con precisa ed espressa volontà delle parti contrattualmente formalizzate.
(1) Attualmente FNLE (CGIL) - FLERICA (CISL) - UILSP (UIL).
La Segreteria FULGA
Roma, 9 gennaio 1980
Parte II (2)
NORME TRANSITORIE
PER I LAVORATORI GIA' REGOLATI DAL C.C.N.L. DIP. A.M. GAS 4 APRILE 1974 RINNOVATO CON ACCORDO NAZIONALE INTERFEDERALE 12 NOVEMBRE 1976 E NORME PARTICOLARI
(2) La presente Parte II è costituita oltre che dei seguenti 7 articoli degli Allegati A e B.
1) Aumenti in cifra della retribuzione base
Norma transitoria (riferimento: Parte I, art. 38)
I lavoratori che alla data del 31 luglio 1976 godevano gli aumenti percentuali della retribuzione base previsti dalla lettera b), del par. 1), dell'art. 15, del c.c.n.l. 4 aprile 1974 e successivi accordi, conservano "ad personam" tali aumenti nella cifra raggiunta al 31 luglio 1976. Detti aumenti mantenuti in cifra non sono in alcun modo rivalutabili.
2) Ex aumento percentuale della retribuzione base per gli impiegati tecnici delle A.M. gas addetti a lavori sostanzialmente non d'ufficio
Norma particolare (riferimento: Parte I, art. 38)
A decorrere dal 2 novembre 1984 gli importi in cifra assoluta dell'aumento 3% di cui alla Norma transitoria n. 2), della Parte II, del c.c.n.l. 9 gennaio 1980, comunque percepiti al 1º novembre 1984 dai lavoratori aventi diritto, vengono aggiunti alle quote individuali di anzianità. Gli importi di cui sopra hanno, dal 2 novembre 1984, gli stessi effetti delle quote individuali di anzianità alle quali vengono aggiunti, pur non concorrendo al raggiungimento dei massimali delle percentuali di anzianità.
3) Somministrazione di latte e di bevande dissetanti
Norma particolare (riferimento: Parte I, art. 41)
Ad ogni lavoratore addetto a lavori nocivi alla salute va somministrato mezzo litro di latte al giorno.
Al personale addetto ai forni va somministrata, durante la stagione estiva, una bevanda dissetante.
4) Mutamento di mansioni di alcune categorie di lavoratori già regolati dal c.c.n.l. Dip. A.M.
gas
Norma particolare (riferimento: Parte I, art. 17)
I fuochisti, i loro aiutanti e il personale addetto in via continuativa al fuoco, al benzolo, alla depurazione, al solfato, possono, dopo venti anni di ininterrotto servizio e previo accertamento medico della minorata capacità lavorativa, chiedere di essere adibiti a lavori meno gravosi, conservando la retribuzione del gruppo cui appartenevano. L'accoglimento della richiesta è comunque subordinato alla possibilità di utilizzazione del lavoratore stesso in altro posto che sia disponibile.
Lo stesso trattamento, viene accordato al personale di qualunque servizio che abbia una anzianità anche inferiore ai venti anni ed abbia subito, per cause di servizio, gravi menomazioni fisiche. In questi casi gli aumenti periodici di anzianità vengono calcolati sulla retribuzione base del gruppo di provenienza.
Nelle aziende in cui, per particolari ragioni, alcuni lavori possano ritenersi nocivi, ai lavoratori ad essi adibiti sono concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio e di organizzazione aziendale, brevi avvicendamenti. Questi avvicendamenti non interrompono il servizio agli effetti previsti dal 5º comma, punto 3, dell'art. 17 della Parte I del presente contratto.
Nel periodo di avvicendamento il lavoratore conserva la retribuzione globale ad eccezione delle indennità speciali che gli spettavano, in base al presente contratto, in quanto addetto a determinati lavori.
5) Pensione per i lavoratori già regolati dal c.c.n.l. Dip. X.X. xxx, esclusi i nuovi assunti da o dopo il 1º marzo 1978
Norma transitoria (riferimento: Parte I, art. 57)
I lavoratori assunti in servizio da o dopo il 1º marzo 1978 da aziende già iscritte al PREMUNGAS hanno diritto solamente alla pensione di legge e per essi quindi non sussiste l'obbligo di iscrizione al PREMUNGAS nè del versamento dei relativi contributi.
Per la definizione dei nuovi assunti vedansi le lettere a), b) e c) del 4º comma della dichiarazione di volontà ed impegno comune delle parti contraenti premessa allo Statuto del PREMUNGAS (Allegato B, nonchè art. 13 dello stesso Allegato B).
La pensione cumulativa dei lavoratori aventi diritto in base ai due precedenti commi è distinta in pensione base e pensione integrativa.
Pensione base è quella spettante in forza di adempimento ad obblighi di legge.
La pensione integrativa è costituita da una integrazione alla pensione base i cui limiti e modalità di erogazione sono determinati nell'Allegato B.
I contributi per il trattamento di pensione base sono posti a carico dei lavoratori nella misura della propria retribuzione globale annua e con le modalità stabilite dalla CPDEL stessa e per il restante sono posti a carico delle aziende.
Dal 1º maggio 1973 il contributo totale annuo al PREMUNGAS va determinato secondo la seguente formula:
Ca = l x 100 / a / R + la x 100 / a / RM x Da
- Ca = contributo percentuale aziendale;
- I = monte integrazione nazionale;
- Ia = monte integrazione aziendale;
- Rm = retribuzione media unitaria nazionale;
- Da = numero dipendenti in servizio nell'azienda (quale risulta al 31 dicembre dell'esercizio precedente);
- R = monte retribuzioni nazionale.
Il denominatore delle frazioni 100/a, dal 1º maggio 1973 al 31 dicembre 1973, è costituito dalla cifra 2; per i periodi successivi, ove necessario, verrà di volta in volta determinato di comune accordo dalle Organizzazioni stipulanti, sentito il parere del PREMUNGAS. Il contributo complessivo a favore del PREMUNGAS, come sopra determinato, va ripartito in ragione di 2/3 a carico delle aziende e di 1/3 a carico dei lavoratori: l'aliquota a carico di ciascun lavoratore non può superare il 2,30% della retribuzione globale mensile soggetta a contribuzione PREMUNGAS (1).
l contributi dovuti al PREMUNGAS vanno calcolati sulla retribuzione individuale, sull'indennità di contingenza, sulla 13ª e 14ª mensilità, sul premio di produzione, sull'indennità sostitutiva della mensa, sulle indennità mensili a carattere continuativo ed erogate per 14 mensilità, con esclusione:
- di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese, anche se forfettizzato;
- delle somministrazioni in natura o delle indennità o assegni sostitutivi e/o compensativi in tutto o in parte di esse;
- dell'indennità per maneggio di denaro;
- delle indennità mezzo di trasporto e di guida;
- dell'indennità di trasferta;
- dell'indennità fuochisti;
- dell'indennità macchine elettriche fatturatrici;
- dei compensi per lavoro straordinario e per festività infra-settimanali;
- dell'indennità di reperibilità;
- di altre indennità aventi analoghe caratteristiche e finalità.
Detti contributi vanno corrisposti integralmente anche per i periodi di malattia del lavoratore retribuiti ai sensi dell'art. 32 della Parte I del presente c.c.n.l.
L'obbligo al versamento dei contributi, a parte la sospensione durante i periodi in cui il lavoratore trovasi in aspettativa, cessa solo con l'estinzione del rapporto di lavoro.
I contributi per la pensione integrativa hanno carattere mutualistico e non vanno rimborsati
nè all'azienda nè all'iscritto.
Nei casi di cessione, fusione e trasformazione di aziende, nonchè di costituzione di aziende speciali consorziali, di assunzione diretta dei servizi da parte dei comuni, ed in qualsiasi altro caso non previsto dal presente capitolo, a seguito dei quali si pervenga all'applicazione di un c.c.n.l. diverso da quello in vigore nel settore municipalizzato del gas, per tutti o parte dei dipendenti, le aziende interessate sono obbligate - in solido con le aziende o enti subentranti nella gestione del servizio - ad assumersi l'onere per la totale copertura delle integrazioni di pensione spettanti ai loro ex dipendenti o superstiti.
Tale obbligo permane nei confronti sia dei pensionati in essere alla data di applicazione del nuovo c.c.n.l., sia dei dipendenti che - restando regolati dal c.c.n.l. valido per i dipendenti dalle Aziende municipalizzate del gas - matureranno successivamente il diritto alla pensione integrativa del PREMUNGAS.
Il PREMUNGAS continuerà, pertanto, ad assicurare il servizio contabile-amministrativo di calcolo e di variazione delle pensioni integrative riguardante gli ex dipendenti in questione i quali conservano tutti i diritti previsti dalle norme dell'Allegato B al c.c.n.l. valido per i dipendenti delle Aziende municipalizzate del gas.
Conseguentemente le aziende di cui trattasi sono anche obbligate a rimborsare al PREMUNGAS una quota delle spese generali di amministrazione che il predetto Fondo determinerà annualmente sulla base delle risultanze di bilancio ed in rapporto alla incidenza del servizio espletato a favore di ogni singola azienda.
6) Integrazione mensile ai pensionati delle A.M. gas
Norma transitoria
Alle pensioni dei lavoratori il cui rapporto di lavoro è cessato prima del 1º maggio 1946 va corrisposta a partire dal 1º luglio 1962, da parte dell'azienda presso la quale prestavano servizio al momento del pensionamento l'integrazione necessaria a raggiungere le seguenti misure mensili:
- con anzianità di servizio fino a 15 anni, lire 20.000;
- con anzianità di servizio di 30 anni ed oltre, lire. 30.000;
- per ogni anno di servizio in più dei 15 e fino ai 29 inclusi, il massimale di lire 20.000 è elevato di lire 667.
7) Somministrazioni in natura
A) Norma transitoria per i lavoratori già regolati dal c.c.n.l. dip. A.M. gas
Fino alla data del 31 dicembre 1979 per i lavoratori gasisti in servizio e per i pensionati, restano in vigore le norme di cui all'art. 27 (Somministrazioni in natura) del c.c.n.l. dip. A.M. gas 12 novembre 1976, le quali, a decorrere dal 1º gennaio 1980, sono interamente sostituite dalle seguenti.
A decorrere dal 1º gennaio 1980 ai soli lavoratori in servizio i quali erano regolati dal c.c.n.l. dip. A.M. gas 12 novembre 1976, viene concessa l'erogazione di un quantitativo di gas per uso familiare (cucina, bagno e riscaldamento) fino ad un massimo di 2.000 metri cubi di gas metano tal quale all'anno a prezzo ridotto del 75% nonchè la corresponsione di lire 70.000 lorde annue a compensazione della abolizione della somministrazione del coke.
Nelle aziende in cui si eroga gas con potere calorifico diverso dal metano tal quale (convenzionalmente riferito a 9.100 calorie per metro cubo) il livello massimo di erogazione a tariffa ridotta viene determinato su base equivalente a 2.000 mc di metano tal quale.
Le tasse e le imposte sono a carico dei lavoratori.
A decorrere dal 1º gennaio 1980 ai soli lavoratori in servizio i quali erano regolati dal citato
c.c.n.l. dip. A.M. gas e che. non essendo la loro abitazione familiare allacciata alla rete aziendale, non sono in condizioni di poter fruire dell'erogazione di gas a prezzo ridotto di cui ai commi precedenti o che. comunque, non vogliano fruire di essa, va corrisposto un importo annuo di lire
240.000 lorde.
Gli importi corrisposti in sostituzione dell'erogazione di gas a tariffa ridotta sono rivalutati sulla base di lire 12.000 lorde annue per ogni 10 lire di aumento al metro cubo del prezzo del metano tal quale all'origine, a partire dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello in cui gli aumenti si sono verificati. Nel corso dell'anno le quote di rivalutazione vengono computate e corrisposte per dodicesimi.
Gli importi corrisposti in sostituzione della somministrazione di coke sono rivalutati con gli stessi criteri di cui al comma precedente, sulla base di lire 3.500 annue lorde.
Le variazioni di importo inferiore a lire 10/mc non danno luogo a nessun aggiornamento, ma vanno a sommarsi con le successive variazioni.
Dichiarazione ed impegno comune delle parti stipulanti
La FEDERGASACQUA e la FULGA (2) confermano espressamente che a seguito della stipulazione del precedente c.c.n.l. 9 gennaio 1980 sono cessati le condizioni ed i trattamenti. stabiliti con accordi aziendali, di miglior favore rispetto al trattamento sulle somministrazioni in natura previsto dalla surriportata norma transitoria.
B) Accordo nazionale sulle somministrazioni in natura ai pensionati
Addì, 19 gennaio 1982 tra
la FNAMGAV (Federazione nazionale aziende municipalizzate gas, acqua e varie) (3) e
la FULGA (Federazione unitaria lavoratori gas acqua); si è convenuto quanto segue:
Art. 1
A decorrere dal 1º gennaio 1982 i titolari di pensioni dirette. indirette e di riversibilità sia di legge che del PREMUNGAS, i quali alla data del 31 dicembre 1979 percepivano le somministrazioni in natura previste dal par. 2), dell'art. 27, del c.c.n.l. dip. A.M. gas 12 novembre 1976, nonchè i dipendenti delle aziende che dal 1º gennaio 1980 avevano diritto ai trattamenti previsti dalla Norma transitoria contenuta nell'art. 9, della Parte II, del c.c.n.l. dip. X.X. xxx e acquedotti 9 gennaio 1980 e che siano divenuti pensionati da o dopo tale data, a completa e definitiva sostituzione del trattamento goduto in base ai predetti c.c.n.l. percepiranno un importo annuo lordo pari:
- all'80% per i titolari di pensioni dirette;
- al 50% per i titolari di pensioni indirette e di reversibilità dell'importo sostitutivo annuo lordo goduto dal personale in servizio.
Quanto spettante ai pensionati sarà loro erogato alla stessa scadenza prevista per il personale in servizio.
Art. 2
Con la data del 31 dicembre 1981 cessano tutti i trattamenti e le condizioni di miglior favore eventualmente esistenti per i pensionati di legge e/o del PREMUNGAS rispetto al trattamento previsto dal precedente art. 1, derivanti da accordi sindacali locali. deliberazioni od usi aziendali. Conseguentemente, le eventuali eccedenze aziendalmente in atto rispetto all'importo sostitutivo spettante ai pensionati per l'anno 1982, saranno quantificate in cifra assoluta e conservate "ad personam" ai soli pensionati in atto al 31 dicembre 1981 sotto forma di erogazioni integrative base lorde, gradualmente riassorbibili fino a concorrenza nelle successive rivalutazioni.
Art. 3
La quantificazione delle predette eccedenze e l'identificazione degli aventi diritto alla conservazione "ad personam" come previsto dal precedente art. 2 verrà effettuata entro il 31 marzo 1982 mediante accordi locali decorrenti dal 1º gennaio 1982 da stipularsi tra le aziende interessate con le competenti Organizzazioni sindacali locali. Nel caso che una delle parti esprima la volontà di essere assistita dalla propria organizzazione nazionale, alla stipulazione degli accordi locali parteciperanno la FNAMGAV (4) e la FULGA (5).
Art. 4
Nel caso che il controvalore delle somministrazioni di gas a prezzo ridotto e l'indennità sostitutiva della somministrazione gratuita di coke e l'indennità sostitutiva di tutto il predetto trattamento misto vengano rese utili ai fini del computo dell'indennità di anzianità o della pensione di legge e/o di quella integrativa, il presente accordo dovrà essere sostituito entro 30 giorni da un nuovo accordo che tenga conto della nuova situazione venutasi a determinare in forza di contratto o di legge.
Si precisa che quanto sopra si applicherà automaticamente anche nei confronti degli accordi aziendali previsti dall'art. 3 del presente accordo.
8) Trattamento economico supplementare per la giornata di Pasqua ai lavoratori turnisti già regolati al c.c.n.l. dip. X.X. xxx ed in servizio al 31 dicembre 1979
Norma transitoria (riferimento: Parte I, art. 28)
Ai lavoratori addetti ai turni avvicendati, già regolati dal c.c.n.l. dip. X.X. xxx ed in servizio al 31 dicembre 1979, qualora lavorino nella giornata di Pasqua, viene corrisposto un importo pari ad una giornata di retribuzione globale, in aggiunta alla normale retribuzione.
(1) La determinazione della contribuzione a carico delle aziende è stata modificata con effetto dal 1º gennaio 1993 con accordo nazionale interfederale 30 luglio 1992, che di seguito si riporta: punto 3). "Al duplice scopo di superare le disarmonie dell'attuale sistema contributivo e di rendere concretamente disponibili le risorse finanziarie necessarie per soddisfare i diritti acquisiti dagli iscritti al PREMUNGAS e dai pensionati, a partire dal 1º gennaio 1993 la contribuzione viene modificata secondo i criteri che seguono.
In sede di bilancio preventivo annuale, il PREMUNGAS provvede a determinare il fabbisogno finanziario, con esclusione delle somme da corrispondere ai sensi del precedente punto 1 delle presenti intese.
La contribuzione a carico dei lavoratori continua ad essere calcolata secondo i criteri in atto (Parte II, n. 5 del c.c.n.l.). che restano in vigore a questo solo fine.
La contribuzione a carico delle aziende viene determinata dal PREMUNGAS detraendo dal fabbisogno finanziario annuale il contributo dei lavoratori, i proventi della gestione patrimoniale e le altre eventuali poste attive. Tale quota viene ricoperta in due fasi distinte:
a) ciascuna azienda versa un contributo pari ad una quota percentuale del totale delle integrazioni pagate ai propri ex- dipendenti nel corso dell'anno precedente;
b) la parte restante del fabbisogno viene ripartita tra le aziende in proporzione alle retribuzioni del totale dei dipendenti, iscritti e non al PREMUNGAS.
La percentuale di cui al precedente punto a) è stabilita dalla FEDERGASACQUA sentite le XX.XX. FNLE-CGIL, FLERICA- CISL e UILSP-UIL e comunicata al PREMUNGAS entro il 30 settembre di ciascun anno, unitamente ai seguenti elementi:
- retribuzione lorda annua media convenzionale;
- numero dei dipendenti;
cui l'amministrazione del Fondo farà riferimento per il calcolo della seconda quota di contribuzione aziendale.
(2) Attualmente FNLE (CGIL) - FLERICA (CISL) - UILSP (UIL).
(3) Attualmente FEDERGASACQUA.
(4) Attualmente FEDERGASACQUA.
(5) Attualmente FNLE (CGIL) - FLERICA (CISL) - UILSP (UIL).
Allegato A
Dichiarazione n. 1
La FEDERGASACQUA e la FULGA (1) concordemente ritengono che la gestione COMUGAS 1978 e anni precedenti non può e non potrà mai risultare onerosa per lo Stato per l'obbligo del ripiano dei bilanci che fa carico a detto Ente, e che lo stesso attivo di bilancio, iscritto quale partita creditoria delle aziende associate al COMUGAS, si identifica nel contesto generale delle norme contrattuali, nel suo ritorno a favore degli associati per la destinazione stabilita dalle norme istitutive degli enti posti in liquidazione (COMUGAS e Casse mutue aziendali) previa delega delle parti interessate e sulla base degli accordi che al riguardo saranno stipulati tra la FEDERGASACQUA e la FULGA.
La FEDERGASACQUA e la FULGA si impegnano a concordare ed assumere le opportune iniziative nei confronti degli Organi ministeriali a tutela di quanto sopra esposto.
Dichiarazione n. 2
La FEDERGASACQUA e la FULGA concordano nel ritenere che le risultanze attive della gestione CAMI non possano essere incamerate dal Ministero del tesoro, in quanto quest'ultimo non ha titolo al riguardo. A tale scopo s'impegnano a concordare ed assumere le opportune iniziative nei confronti degli Organi ministeriali a tutela di quanto sopra esposto.
Qualora i competenti Organi ministeriali confermino l'estraneità delle predette risultanze attive dall'asse liquidatorio del COMUGAS e delle Casse mutue aziendali, e quindi la loro piena disponibilità, esse verranno utilizzate per la destinazione che sarà stabilita dalle parti stipulanti del
c.c.n.l. di categoria, sulla base di apposito accordo sindacale tra la FEDERGASACQUA e la FULGA.
(1) Attualmente FNLE (CGIL) - FLERICA (CISL) - UILSP (UIL).
Allegato B
(Rif. Parte II, art. 5)
Fondo di integrazione ai trattamenti di previdenza
per i dipendenti delle aziende municipalizzate gas (PREMUNGAS)
Dichiarazione di volontà ed impegno comune delle parti contraenti
La FNAMGAV e la FULGA (1) esprimono la loro volontà di conformare il trattamento previdenziale dei dipendenti delle Aziende municipalizzate del gas a quello che sarà stabilito per tutti i lavoratori dalla riforma generale del sistema previdenziale italiano. Purtuttavia, fino alla sopracitata evenienza restano invariate le norme previste in materia dal c.c.n.l. 4 aprile 1974 (Allegato "B" e quant'altro già convenuto dalle parti) ciò inteso per quei servizi o aziende che in detto periodo passeranno a forme di municipalizzazione o di pubblica gestione con applicazione del presente c.c.n.l.
Qualora per legge entrassero in vigore riforme parziali, come ad esempio la creazione di un Fondo unico di previdenza e/o la regolamentazione della ricongiunzione dei periodi di contribuzione a diversi Istituti di previdenza da parte dei singoli lavoratori, la FNAMGAV e la FULGA procederanno ad una immediata verifica della situazione venutasi a determinare ed attueranno di comune accordo le innovazioni contrattuali che si rendessero necessarie od opportune.
A conferma della volontà di cui al 1º comma della presente dichiarazione la FNAMGAV e la FULGA convengono che per i lavoratori assunti dal 13 marzo 1978 in poi presso aziende già iscritte al PREMUNGAS non sussisterà l'obbligo di iscrizione al PREMUNGAS stesso e non sarà consentita nessuna forma di iscrizione facoltativa al suddetto Fondo contrattuale per il trattamento integrativo di pensione.
Per "nuovi assunti" dal 1º marzo 1978 (2) in poi si intendono quei lavoratori per i quali:
a) non sia applicabile quanto previsto all'art. 14, Allegato B del presente c.c.n.l. e quant'altro già convenuto dalle parti;
b) il precedente rapporto di lavoro non abbia comportato l'obbligo di iscrizione alla CPDEL;
c) l'assunzione sia avvenuta per pubblico concorso.
Le disposizioni della presente dichiarazione fanno parte integrante della normativa contrattuale e non potranno in nessun modo essere derogate o modificate in forza di accordi aziendali, locali, "ad personam" od extracontrattuali.
La presente dichiarazione e gli impegni comuni con essa assunti conserveranno la loro integrale validità ed efficacia fino all'entrata in vigore della riforma previdenziale generale, a prescindere dalle scadenze contrattuali che nel frattempo saranno intervenute.
(1) Attualmente FEDERGASACQUA e FNLE (CGIL) - FLERICA (CISL) - UILSP (UIL).
(2) Per i nuovi assunti a decorrere dal 1º gennaio 1980 in poi vedasi l'art. 13 del presente allegato.
Art. 1
(Compiti)
Il PREMUNGAS ha il compito di provvedere alla pratica attuazione delle norme relative alla pensione integrativa di cui all'art. 5 della Parte II del contratto e di cui al presente allegato.
Art. 2
(Finanziamenti)
Il PREMUNGAS provvede all'espletamento dei suoi compiti con i contributi corrisposti ai sensi dell'art. 5, della Parte II, del contratto, nonchè con gli utili degli investimenti dei fondi, con gli interessi di mora dovuti dalle aziende e con gli eventuali altri proventi.
Art. 3
(Sede)
Il PREMUNGAS ha sede in Roma.
Art. 4
(Consiglio di amministrazione)
Il Consiglio di amministrazione del PREMUNGAS è composto di nove membri che sono nominati:
a) cinque dalle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti il presente c.c.n.l.;
b) quattro dalla Federazione nazionale aziende municipalizzate gas, acqua e varie (1). Uno fra i membri designati dalle Organizzazioni dei lavoratori assumerà la funzione di
Presidente e uno fra quelli designati dalla Federazione delle aziende assumerà la funzione di Vicepresidente.
I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica due anni e possono essere riconfermati.
Nel caso in cui si rendesse vacante il posto di componente del Consiglio di
amministrazione, l'Associazione sindacale cui compete provvedere alla sostituzione nominerà altro membro che rimarrà in carica per il residuo tempo del biennio in corso.
I membri del Consiglio di amministrazione che per tre volte consecutive non intervengano alle sedute senza giustificato motivo, decadono dalla carica.
Art. 5
(Consiglieri delegati)
Il Consiglio di amministrazione, su designazione delle Organizzazioni interessate, nominerà due consiglieri delegati che dovranno essere tra i componenti del Consiglio stesso, uno tra i membri appartenenti alla Federazione delle aziende ed uno tra i membri appartenenti alle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti il presente contratto.
Art. 6
(Attribuzioni del Consiglio di amministrazione)
Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni oltre a quelle già indicate nei precedenti artt. 4 e 5:
a) deliberare sugli investimenti dei fondi;
b) approvare il conto consuntivo ed il bilancio preventivo;
c) deliberare sui reclami relativi alle liquidazioni delle pensioni, nonchè dirimere le eventuali controversie che potessero sorgere tra i due consiglieri delegati;
d) determinare l'organico, deliberare le assunzioni e i licenziamenti del personale e i provvedimenti disciplinari a carico del personale stesso;
e) deliberare su tutti gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al buon funzionamento dell'ente;
f) proporre alle Organizzazioni stipulanti, a seguito delle risultanze del conto consuntivo, le eventuali variazioni dei contributi.
Art. 7
(Attribuzioni del Presidente e del Vicepresidente)
Il Presidente convoca il Consiglio di amministrazione e ne presiede le riunioni. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza.
Il Presidente e il Vicepresidente firmano i verbali delle sedute del Consiglio di amministrazione.
Art. 8
(Attribuzioni dei consiglieri delegati)
I consiglieri delegati hanno congiuntamente la legale rappresentanza del PREMUNGAS di fronte a terzi.
In particolare, sempre congiuntamente:
a) provvedono all'organizzazione contabile e amministrativa del Fondo;
b) provvedono alla liquidazione di pensioni e al controllo dei versamenti dei contributi;
c) provvedono all'istruzione delle pratiche di mutuo;
d) provvedono all'attuazione degli investimenti deliberati dal Consiglio di amministrazione;
e) predispongono e presentano al Consiglio i progetti di conta consuntivo e di bilancio preventivo;
f) propongono al Consiglio i miglioramenti organizzativi allo scopo di rendere l'ente sempre più efficiente nel raggiungimento dei suoi fini;
g) sovraintendono al buon andamento degli uffici;
h) curano, in generale, l'esecuzione di tutte quelle operazioni amministrative che si rendono necessarie per il buon funzionamento dell'ente.
In caso di vacanza o impedimento di ambedue i consiglieri delegati la rappresentanza dell'ente spetterà al Presidente e al Vicepresidente congiuntamente.
In caso di assenza o di impedimento del consigliere delegato designato dalla Federazione delle aziende, egli sarà sostituito dal Vicepresidente: in caso di assenza o di impedimento del consigliere delegato designato dalle Organizzazioni dei lavoratori, egli sarà sostituito dal Presidente.
Art. 9
(Sedute del Consiglio di amministrazione)
Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta ogni trimestre in seduta ordinaria mediante avviso spedito a mezzo lettera raccomandata almeno dieci giorni prima.
Il Consiglio di amministrazione si riunisce in via straordinaria per iniziativa del Presidente o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno tre consiglieri o da un consigliere delegato.
In caso di urgenza la convocazione in via straordinaria potrà essere fatta senza l'osservanza del termine dei dieci giorni anche a mezzo telegramma.
L'avviso di convocazione, firmato dal Presidente, deve contenere sempre l'ordine del giorno.
Le sedute sono valide quando siano presenti almeno sei componenti.
In seconda convocazione le sedute saranno valide qualunque sia il numero dei presenti: la seconda convocazione dovrà aver luogo almeno 10 giorni dopo la prima.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
I consiglieri delegati hanno diritto a voto purchè non si tratti di deliberare sull'opera da essi svolta o sulle controversie tra essi insorte.
Di ogni seduta è redatto verbale che deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio al più tardi nella seduta successiva.
Il PREMUNGAS dovrà inviare nel termine di quindici giorni dall'approvazione copia del verbale di ogni seduta del Consiglio di amministrazione nonchè del conto consuntivo e del bilancio preventivo con le relative relazioni alle singole Federazioni delle aziende e dei lavoratori.
Art. 10
(Collegio dei sindaci)
Il Collegio dei sindaci è composto di tre membri effettivi e due supplenti.
Un membro effettivo e uno supplente saranno nominati dalla Federazione nazionale aziende municipalizzate gas acqua e varie (1), un altro membro effettivo ed un altro supplente saranno nominati dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente contratto.
Il terzo membro effettivo che assumerà la Presidenza del Collegio, sarà nominato d'accordo tra la Federazione delle aziende e le tre Federazioni dei lavoratori.
In caso di disaccordo la nomina verrà demandata al Presidente del Tribunale di Roma. I sindaci durano in carica due anni e possono essere riconfermati.
I sindaci hanno diritto di intervenire alle sedute del Consiglio di amministrazione.
(1) Attualmente FEDERGASACQUA.
Art. 11
(Attribuzioni dei sindaci)
Il Collegio dei sindaci deve accertare la regolare tenuta della contabilità, richiamare l'attenzione del Consiglio di amministrazione sull'eventuale non rispondenza dell'esercizio al bilancio di previsione ed accertare la corrispondenza delle risultanze contabili con il conto consuntivo secondo le norme di legge e statutarie.
Il Collegio deve altresì accertare almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà dell'ente e ricevuti in custodia.
I sindaci possono in qualsiasi momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo.
I sindaci dovranno redigere rapporto scritto di ogni loro visita e verifica ed avranno l'obbligo di riferire le eventuali irregolarità riscontrate al Consiglio di amministrazione.
Art. 12
(Gratuità delle cariche)
Tutte le cariche in seno all'ente saranno gratuite salvo il rimborso spese secondo le modalità e nelle misure stabilite dal Consiglio di amministrazione.
Art. 13
(Iscrizione)
L'iscrizione al PREMUNGAS è obbligatoria per tutti i lavoratori già regolati dal c.c.n.l. dip.
X.X. xxx ed in servizio alla data del 28 febbraio 1978.
Non è consentita l'iscrizione al PREMUNGAS di lavoratori nuovi assunti da parte di aziende già iscritte al PREMUNGAS stesso a decorrere dal 1º marzo 1978, fatta eccezione per i lavoratori ai quali si applica la normativa di cui al successivo art. 14 del presente Allegato B.
Art. 14
(Municipalizzazione di azienda)
Qualora un'azienda privata gas dovesse essere municipalizzata, il personale dipendente dall'azienda al momento del passaggio di gestione sarà iscritto al PREMUNGAS e gli verrà riconosciuto il diritto al trattamento pensionistico integrativo nonchè all'indennità di anzianità previsti dal presente contratto come se tutto il suo servizio effettivo si fosse svolto alle dipendenze di azienda municipalizzata.
Per la pratica attuazione di quanto enunciato il lavoratore per acquisire i diritti previsti dal presente articolo dovrà versare o rinunciare a favore della nuova azienda municipalizzata qualsiasi liquidazione, indennità "una tantum" ed altra corresponsione erogata dall'azienda privata ed Ente previdenziale in conseguenza dei cessati rapporti.
Qualora sopravvengano nuove norme legislative e regolamentari in materia, le parti s'incontreranno per adeguare ad esse le disposizioni del presente articolo.
Art. 15
(Erogazione della pensione integrativa)
L'erogazione della pensione integrativa agli aventi diritto sarà effettuata dalle aziende per conto del PREMUNGAS.
Art. 16
(Rapporti tra aziende e PREMUNGAS)
Le aziende dovranno trasmettere al PREMUNGAS quadrimestralmente, entro due mesi dalle scadenze del 30 aprile, 31 agosto, 31 dicembre, un elenco su modello predisposto dal PREMUNGAS contenente le seguenti indicazioni:
1) i contributi da corrispondersi per ciascun iscritto agli Enti previdenziali obbligatori per legge ed al PREMUNGAS;
2) le pensioni integrative corrisposte per conto del PREMUNGAS;
3) l'ammontare della differenza risultante a conguaglio attivo o passivo.
Dalle rispettive scadenze del 1º luglio, 1º novembre e 1º marzo inclusi decorreranno a carico delle aziende gli interessi passivi di mora nella misura del 7% e a carico del PREMUNGAS gli interessi passivi di mora nella misura del 5%.
I versamenti saranno effettuati dalle aziende in apposito conto corrente intestato al PREMUNGAS.
Art. 17
(Determinazione e pagamento della pensione integrativa)
Le aziende, un mese prima della cessazione del rapporto di lavoro di ogni singolo lavoratore, dovranno trasmettere al PREMUNGAS tutti gli elementi necessari per il calcolo della pensione base a cui ha diritto il lavoratore nei confronti dell'ente previdenziale al quale esso è iscritto.
Il PREMUNGAS, effettuati gli opportuni controlli, dà il benestare per il pagamento della quota integrativa a proprio carico.
L'integrazione deve essere corrisposta mensilmente in via posticipata e deve risultare da apposito ruolo che le aziende hanno l'obbligo di tenere.
La pensione integrativa decorre dal giorno successivo al termine del preavviso e, in caso di reversibilità, dal giorno successivo al decesso dell'iscritto.
Art. 18
(Controlli amministrativi)
Il PREMUNGAS ha diritto di effettuare e fare effettuare a mezzo di propri incaricati qualsiasi controllo presso le aziende relativamente alla materia previdenziale.
Art. 19
(Investimenti)
Le somme che andranno ad accumularsi a seguito delle entrate del PREMUNGAS dovranno essere investite nel modo seguente:
a) nella misura di almeno il 10% in titoli dello Stato o in conti correnti fruttiferi presso il
Tesoro dello Stato o in altri similari investimenti che siano facilmente e rapidamente esigibili o trasformabili in contanti;
b) il rimanente in altri investimenti di carattere prudenziale che siano compatibili con la particolare fisionomia dell'ente e che diano la massima garanzia congiunta al migliore rendimento, tra cui la concessione di mutui alle aziende municipalizzate aderenti alla FNAMGAV (1).
(1) Attualmente FEDERGASACQUA.
Art. 20
(Acquisizione del diritto e misura della pensione integrativa)
Per i lavoratori aventi diritto, le pensioni base saranno integrate da pensioni integrative fino al raggiungimento dei seguenti limiti:
a) il diritto alla pensione integrativa si acquista a 55 anni di età e 15 di anzianità di servizio effettivamente prestato, esclusa ogni anzianità convenzionale, ma salve restando, a decorrere dal 30 ottobre 1971, le riduzioni dei limiti di età e la validità delle anzianità convenzionali derivanti dall'applicazione delle leggi n. 336 del 24 maggio 1979, n. 824 del 9 ottobre 1971 e n. 355 del 14 agosto 1974;
b) con 35 anni di anzianità di servizio, il trattamento cumulativo mensile di pensione sarà pari al 90% della retribuzione globale media mensile dell'ultimo anno di servizio, calcolata ai sensi dell'art. 24 del presente Allegato B;
c) per le anzianità inferiori ai 35 anni la misura del trattamento cumulativo mensile di pensione sarà pari a 1/39 della retribuzione globale media mensile dell'ultimo anno di servizio;
d) in nessun caso la pensione cumulativa potrà superare il 90% dell'ultima retribuzione globale.
Qualsiasi pensione, rendita, liquidazione, indennità od altro (escluso quanto spettante al lavoratore per assicurazione individuale di natura privata), erogato da Enti di previdenza, Istituti assicuratori, casse aziendali e comunali, in corrispondenza di anzianità effettive o convenzionali riconosciute al PREMUNGAS dovrà essere computato per il calcolo della pensione integrativa. Qualora per effetto del cumulo di più pensioni, o del cumulo della pensione con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro dipendente, o per altre cause, le pensioni base e relative indennità collegate subissero una decurtazione parziale o la soppressione totale, il PREMUNGAS considererà in detrazione dal trattamento cumulativo l'importo delle pensioni base nella misura che spetterebbe ai pensionati interessati nell'ipotesi in cui non sussistessero le cause che hanno determinato la decurtazione;
e) i periodi di servizio trascorsi dall'iscritto presso la medesima azienda associata al PREMUNGAS anche se discontinui, sono cumulabili agli effetti dell'acquisizione del diritto e della misura della pensione integrativa;
f) i servizi prestati dall'iscritto presso diverse aziende municipalizzate associate al PREMUNGAS sono cumulabili agli effetti dell'acquisizione del diritto e della misura della pensione integrativa.
Condizione necessaria ed indispensabile per la realizzazione di quanto previsto nei precedenti punti e) ed f) è che l'iscritto comprovi documentalmente al PREMUNGAS la restituzione all'azienda o alle aziende competenti delle maggiori quote di indennità di anzianità che, secondo le norme contrattuali al tempo vigenti, egli percepisca per essere cessato dal servizio senza diritto a pensione integrativa.
L'anzianità utile per la determinazione della misura della pensione integrativa è costituita dall'anzianità effettiva di servizio aumentata dell'anzianità convenzionale, non arrotondata, riconosciuta ai sensi della normativa contrattuale sulle benemerenze nazionali (Allegato 8, Parte I).
(1) Attualmente FEDERGASACQUA.
Art. 21
(Inabilità permanente al lavoro e morte)
Nei casi di inabilità (invalidità) permanente al lavoro e nei casi di morte, il diritto alla pensione integrativa si consegue dopo almeno cinque anni di anzianità ed a qualunque età.
La pensione sarà di tanti trentanovesimi della retribuzione globale media dell'ultimo anno per quanti sono gli anni di anzianità con un minimo del 50% della retribuzione stessa.
Nei casi di inabilità (invalidità) permanente al lavoro e nei casi di morte causate da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, il diritto alla pensione matura con qualunque anzianità e con qualunque età, con un minimo del 50% della retribuzione globale media dell'ultimo anno.
Si considera invalido l'iscritto la cui capacità di lavoro sia ridotta in modo permanente per infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo.
Sussiste diritto a pensione anche nei casi in cui la riduzione della capacità lavorativa, oltre i limiti stabiliti dal comma precedente, preesista al rapporto di iscrizione, purchè vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità.
La pensione integrativa per inabilità (invalidità) al lavoro non dipendente da cause di servizio sarà corrisposta solo ed in quanto l'inabilità stessa sia stata riconosciuta dall'Organo sanitario cui l'Istituto previdenziale di competenza (CPDEL, INPS, Fondo previdenza addetti pubblici servizi di trasporto, ecc.) ne demanda l'accertamento e qualora abbia dato luogo al riconoscimento della pensione da parte di detti Enti.
La pensione integrativa per inabilità (invalidità) non può essere liquidata agli iscritti che presentino domanda dopo il compimento del sessantesimo anno.
La pensione integrativa di inabilità (invalidità) è incompatibile con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro dipendente, nonchè con l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi o in albi professionali.
Ove l'inabilità sia causata da infortunio sul lavoro o da malattia professionale da cui derivi il diritto alla relativa rendita, l'ammontare della rendita stessa sarà portato in detrazione dalla pensione integrativa di inabilità.
Art. 22
(Anzianità convenzionale)
Sono conteggiate dal PREMUNGAS le anzianità convenzionali riconosciute dell'azienda in base al disposto dell'Allegato 8, Parte I e dell'accordo nazionale interconfederale 4 ottobre 1972.
Art. 23
(Aspettativa)
I periodi di aspettativa riconosciuta dagli Enti previdenziali e per i quali vi sia stata corresponsione dei contributi sono considerati utili agli effetti della determinazione della pensione.
Art. 24
(Calcolo della retribuzione media globale)
La retribuzione globale utile per il calcolo della pensione è costituita dalla somma delle 14 mensilità corrisposte nell'ultimo anno di servizio ed imponibili ai fini del contributo PREMUNGAS ai sensi del 7º comma, dell'art. 5, della Parte II del c.c.n.l.
Per i lavoratori pensionati a seguito di malattia, il calcolo va eseguito sull'intera retribuzione globale spettante ai sensi dell'art. 32. 1º e 9º comma della Parte I.
Nel calcolo della retribuzione di cui al 1º comma non vanno considerati gli aumenti per passaggio di gruppo conseguito dal lavoratore nell'ultimo anno di servizio, salvo che tale passaggio di gruppo:
a) derivi da accordi collettivi aziendali o nazionali;
b) sia dovuto a conclusione di una vertenza iniziata in epoca anteriore all'ultimo anno di servizio.
Sono considerati anche validi gli aumenti per il passaggio di gruppo conseguiti a qualsiasi età quando il rapporto di lavoro sia estinto per invalidità o per morte del lavoratore.
Non sono egualmente considerati gli aumenti di merito e le indennità "ad personam", concessi al lavoratore negli ultimi cinque anni anteriori al pensionamento ammenochè il rapporto di lavoro non sia stato estinto per invalidità o per morte del lavoratore.
Art. 25
(Pensioni indirette e di riversibilità)
Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, semprechè per quest'ultimo ricorrano le condizioni di anzianità di servizio previste dal precedente art. 21, compete al coniuge e agli orfani superstiti una aliquota della pensione contrattuale, già spettante al pensionato defunto o che sarebbe spettata all'assicurato defunto, secondo le tabelle seguenti:
Tabella A
Tabella B
Vedova 60% 1 orfano 60%
Vedova con 1 orfano 80% 2 orfani 80%
Vedova con 2 orfani o più 100% 3 orfani o più 100%
Le suriportate aliquote sono comprensive delle pensioni base e dei trattamenti considerati
tali, spettanti in forza di obblighi di legge, di regolamenti o di contratti. Perdono il diritto alla pensione contrattuale:
1) gli orfani che vengono assunti in servizio presso le aziende iscritte al PREMUNGAS;
2) gli orfani al compimento del 15º anno di età, tranne che per i casi disciplinati diversamente dal presente articolo.
La pensione contrattuale spetta senza limite di età agli orfani inabili al lavoro e a carico del genitore al momento della sua morte.
Per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il limite di età per avere diritto alla pensione è elevato a 19 anni se frequentano la scuola media superiore e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26º anno di età, qualora frequentino l'università.
Per quanto non disposto dal presente articolo, relativamente alle condizioni per l'acquisto o la decadenza o la esclusione dal diritto alla pensione indiretta o di riversibilità si osservano per tutti i superstiti le norme dell'ordinamento della Cassa di previdenza dei dipendenti degli enti locali.
Qualora non vi siano nè coniuge nè figli superstiti o, anche esistendo non abbiano titolo alla pensione contrattuale indiretta o di riversibilità, questa spetta ai genitori, nel caso che abbiano una età superiore ad anni 60 (oppure siano inabili a lavoro proficuo), siano nullatenenti e a carico del deceduto.
In mancanza dei genitori, la pensione contrattuale spetta ai fratelli xxxxxx e alle sorelle nubili superstiti, semprechè alla morte del xxxxx causa risultino permanentemente inabili a qualsiasi proficuo lavoro, conviventi a carico del deceduto e nullatenenti.
Ai genitori e ai fratelli e sorelle aventi diritto compete un'aliquota della pensione contrattuale, spettante al pensionato defunto o che sarebbe spettata all'assicurato defunto, secondo i seguenti:
a) 25% per ciascun genitore vivente;
b) 25% per ciascun fratello e/o sorella, fino al massimo complessivo del 75%.
Art. 26
(Variabilità delle pensioni)
Con decorrenza 1º gennaio 1993, qualora entrino in vigore provvedimenti di legge che prevedono la rivalutazione dei trattamenti pensionistici di base (CPDEL, INPS, Fondo gas aziende private, Fondo trasporti), il PREMUNGAS provvederà a variare le pensioni contrattuali dei beneficiari delle rivalutazioni di cui sopra, diminuendo le integrazioni a carico del Fondo in relazione agli aumenti delle pensioni base.
Le parti, in relazione a tali rivalutazioni, si incontreranno su richiesta di una di esse, per valutare la situazione delle pensioni contrattuali, ferma restando l'applicazione da parte del PREMUNGAS delle disposizioni del precedente comma.
Gli incrementi delle pensioni base determinati dalle variazioni periodiche dell'indice ISTAT del costo della vita e dall'andamento della dinamica salariale, in quanto dovuti, si continuano ad applicare alle pensioni contrattuali PREMUNGAS.
Per i pensionati che hanno beneficiato di rivalutazioni delle pensioni base disposti dalla legge n. 59/1991 e dal decreto-legge n. 292/1992, le pensioni contrattuali vengono aumentate dello stesso importo dei benefici di legge, allo scopo di non ridurre il livello delle integrazioni oggi in atto.
Norma di attuazione
La variabilità delle pensioni integrative si fonda sui criteri stabiliti dalle norme della legge 3 giugno 1975, n. 160 e successive modificazioni.
Art. 27
(Computo delle frazioni di anno di età e di iscrizione)
Per la determinazione degli anni di età e di iscrizione, quando risulti una frazione di anno, il periodo inferiore a sei mesi è trascurato, quello eguale o superiore a sei mesi è calcolato come anno intero.
Art. 28
(Pensione integrativa in caso di indennità "una tantum" da parte della CPDEL)
Qualora il lavoratore maturi il diritto a pensione integrativa, mentre da parte della CPDEL alla quale è iscritto acquisisca una indennità "una tantum", il PREMUNGAS calcolerà la pensione integrativa sulla base dell'eventuale pensione dell'INPS e della rendita sull'eventuale residuo dell'indennità corrisposta dalla CPDEL.
Nel caso che il lavoratore percepisca la sola indennità "una tantum" della CPDEL la pensione integrativa si calcolerà tenendo presente la rendita dell'"una tantum" predetta.
Art. 29
(Pensione integrativa in caso di particolari posizioni previdenziali)
Il lavoratore, qualora cessi dal servizio con diritto alla pensione contrattuale ma senza aver maturato i requisiti per il conseguimento della pensione di legge, ha l'obbligo di proseguire, a proprie spese, l'assicurazione presso l'INPS, fino alla maturazione della pensione presso detto Ente, con le modalità previste per la prosecuzione volontaria.
Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma precedente soltanto i pensionati che rientrano nei casi contemplati dall'ultimo comma dell'art. 28.
Per avere diritto alle prestazioni il pensionato deve produrre la documentazione attestante la richiesta di prosecuzione volontaria nell'INPS, l'autorizzazione dell'ente predetto e i versamenti contributivi effettuati periodicamente.
Il PREMUNGAS corrisponderà la totale pensione contrattuale fino al raggiungimento del diritto alla pensione INPS: da tale momento in poi corrisponderà la sola integrazione.
Nel caso in cui il pensionato non provveda a dare tempestivo corso alla prosecuzione volontaria nei confronti dell'INPS a decorrere dalla data di cessazione dal servizio, oppure effettui versamenti di importo inferiore rispetto alla classe contributiva corrispondente agli obblighi di legge, il PREMUNGAS sospenderà l'erogazione delle prestazioni fino a quando l'interessato non avrà regolarizzato la propria posizione.
In caso di reimpiego con rapporto di lavoro a carattere continuativo, che determina il venir meno della contribuzione volontaria, il PREMUNGAS sospende l'erogazione delle prestazioni fino a quando non riprenderanno i versamenti dei contributi volontari.
Il pensionato interessato è tenuto a presentare tempestivamente domanda di pensione all'INPS al raggiungimento dei requisiti necessari per averne diritto (pensione di anzianità, di vecchiaia, ecc.).
In ogni caso di inadempienza che determini la mancata erogazione o la decurtazione o comunque un minore importo rispetto alla pensione spettante in base alle norme di legge, il PREMUNGAS porterà in detrazione della pensione integrativa contrattuale un importo di pensione INPS pari a quello che il soggetto interessato avrebbe maturato ove avesse integralmente ottemperato alle disposizioni di legge.
Art. 30
(Ricorsi)
Tutte le controversie relative all'applicazione delle norme del presente allegato dovranno essere sottoposte al giudizio del Consiglio di amministrazione, entro il termine di giorni 60 dalla data di notifica della decisione presa dai Consiglieri delegati.
Contro le decisioni prese dal Consiglio di amministrazione gli interessati potranno ricorrere entro tre mesi alle Federazioni delle aziende e dei lavoratori, le quali dovranno esprimere concorde giudizio pure entro tre mesi. Trascorso quest'ultimo termine senza detto giudizio il ricorso si intenderà rigettato.
Art. 31
(Statuto del PREMUNGAS)
Le norme di cui agli articoli da 1 a 19 del presente allegato costituiscono lo statuto del PREMUNGAS.
Parte III
Norme transitorie per i lavoratori già regolati dal c.c.n.l. Dip. A.M. Acquedotti 31 gennaio 1975 rinnovato con Accordo Nazionale Interfederale
5 gennaio 1978
1) Retribuzione in particolari festività
Norma transitoria - (Riferimento Parte I, art. 28)
Nelle aziende in cui sia in atto un particolare trattamento per la ricorrenza di determinate festività comprese tra quelle di cui al primo comma dell'art. 28, il pagamento della giornata di retribuzione spettante in aggiunta alla normale retribuzione mensile per la coincidenza di dette festività con la domenica, è assorbito fino a concorrenza da quello aziendalmente praticato.