Incontro informativo
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Come tutelarsi nei contratti commerciali: consigli ed esempi
Milano, 28 gennaio 2011
Come tutelarsi nei contratti commerciali: consigli ed esempi
Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx
Milano, 28 gennaio 2011
1. LA FORMA DEL
CONTRATTO.
1. LA FORMA DEL CONTRATTO.
Art. 1321
“ Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.”
Art. 1372
“ Il contratto ha forza di legge fra le parti”.
1. LA FORMA DEL CONTRATTO.
In base all’art. 1325 C.C., un contratto è concluso purché siano definiti i requisiti fondamentali (accordo delle parti; causa; oggetto) e purché sia rispettata la forma, se prescritta dalla legge a pena di nullità (es. forma scritta per i contratti di subfornitura).
L’accordo è concluso anche se alcuni aspetti non sono definiti. (Ad esempio il prezzo in un contratto di compravendita può non essere determinato, purché determinabile coi criteri dell’art. 1474 C.C.)
1. LA FORMA DEL CONTRATTO.
Costituisce quindi un contratto qualsiasi accordo concluso anche informalmente tramite semplici scambi di corrispondenza commerciale, purché sia chiaro l’accordo delle parti su una certa prestazione e relativa controprestazione.
1. LA FORMA DEL CONTRATTO.
• Un contratto è concluso quando le dichiarazioni di volontà delle parti coincidono.
• Per evitare rischi interpretativi, si consiglia - ove possibile – l’uso del contratto scritto “a firma contestuale” o, in alternativa, l’uso di una proposta contrattuale scritta, cui corrisponda un’accettazione di identico contenuto.
1. LA FORMA DEL CONTRATTO.
• Pro e contro per l’uso della carta intestata aziendale.
• Attenti agli errori:
– rileggete il contratto parola per parola;
– non lasciate righe bianche o margini troppo ampi;
– se il contratto è abbastanza lungo, inserite un indice.
• Oltre a firmare in fondo il contratto, siglate anche tutte le pagine.
• Per introdurre una modifica scrivete: “modifica approvata” e apponete sotto la firma di entrambe le parti.
2. GLI ERRORI DA EVITARE NELL’ADATTARE UNO
STANDARD CONTRATTUALE.
2. GLI ERRORI DA EVITARE NELL’ADATTARE UNO STANDARD
CONTRATTUALE.
L’utilità di disporre fin dall’inizio di uno strumento-base contrattuale, redatto da legali, garantisce:
– un vantaggio nelle trattative: chi effettua la prima proposta completa parte comunque da una posizione iniziale di superiorità, anche qualora il proprio standard (o le proprie “condizioni generali”) non venga accettato come tale e quindi divenga solo una base di successiva discussione contrattuale. È un po’ un modo di “giocare in casa”;
– una maggiore celerità delle trattative commerciali;
– l’eliminazione del rischio che accordi commerciali pre- contrattuali già raggiunti debbano poi essere modificati per motivi strettamente legali, non noti agli operatori non legali.
2. GLI ERRORI DA EVITARE NELL’ADATTARE UNO STANDARD
CONTRATTUALE.
• È importante che si tratti di standard studiati da
legali esperti e redatti espressamente per le necessità specifiche dell’azienda.
• Evitate di proporre ai partner standard contenenti clausole “capestro” o comunque nell’insieme troppo sbilanciati a vostro favore.
• Evitate ad ogni costo di mischiare due diversi standard contrattuali.
• Non copiate standard stranieri, redatti in base a diverse leggi.
2. GLI ERRORI DA EVITARE NELL’ADATTARE UNO STANDARD CONTRATTUALE: I FIRMATARI.
• Va effettuata una corretta identificazione delle due società firmatarie. Attenzione al fatto che si tratti degli effettivi partner giuridici e non di filiali o simili.
• Chiedete una visura alla Camera di commercio del luogo, in cui l’altro contraente ha la sede legale.
• Controllate preventivamente che la persona che firma il contratto sia a ciò autorizzata dalla società di appartenenza.
3. IL LINGUAGGIO CONTRATTUALE:
LE DEFINIZIONI E LE PREMESSE.
3. IL LINGUAGGIO CONTRATTUALE:
• La chiarezza innanzitutto.
– impiegate la terminologia del codice civile e delle leggi in materia, ove possibile;
– se impiegate termini molto tecnici, datene una definizione (anche eventualmente tramite citazioni bibliografiche), in modo da chiarire sempre di cosa si sta parlando esattamente;
– evitate le sigle e le abbreviazioni, a meno di spiegarne tra parentesi l’esatto significato (per lo meno la prima volta che le usate nel contratto in questione);
– evitate formule troppo generiche;
– evitate contraddizioni nel testo contrattuale (rileggendo bene l’intero testo per individuarle);
– evitate la duplicazione di clausole di contenuto analogo, soprattutto se scritte in due modi diversi;
– usate sempre lo stesso termine per parlare della stessa cosa.
6. IL LINGUAGGIO CONTRATTUALE E LE DEFINIZIONI.
• La lingua contrattuale: cosa fare se il contratto non è tutto in lingua italiana.
• Le definizioni: è utile inserire le definizioni esatte dei termini principali, che compaiono ripetutamente nel contratto. Le parole definite vengono scritte in maiuscole o con iniziale maiuscola in tutto il testo contrattuale. Tale soluzione è molto pratica e permette di:
– chiarire bene l’esatto significato di ciascun termine;
– ricordarsi di usare sempre lo stesso termine;
– rendere più snello il testo contrattuale, poiché con un solo termine viene ogni volta richiamata una frase più lunga e complessa.
3. IL LINGUAGGIO CONTRATTUALE E LE PREMESSE.
• Cosa dire nelle premesse?
• È importante che nel testo contrattuale si dichiari che: “Le Premesse costituiscono parte integrante del presente Contratto” o altra formula analoga.
4. LE CLAUSOLE DA INSERIRE.
4. LE CLAUSOLE DA INSERIRE.
Norme derogabili e non derogabili
In base all’art. 1322, le parti godono di ampia autonomia contrattuale e quindi possono liberamente determinare i contenuti del contratto.
Fanno eccezione:
▪ le norme non derogabili;
▪ i limiti imposti dalla legge ai contratti fra le imprese ed alcune categorie di contraenti, considerati più deboli e quindi meritevoli di maggior tutela (es. contratti coi consumatori finali; contratti di lavoro; contratti di agenzia; contratti di subfornitura);
▪ i limiti imposti dalle norme in alcune situazioni particolari (es. imprese in situazione dominante; oligopoli; contratti di licenza o comunque relativi ai trasferimenti di tecnologia, che trovano diversi limiti nelle norme comunitarie a tutela della concorrenza).
4. LE CLAUSOLE DA INSERIRE.
• Da tale concetto di autonomia contrattuale deriva che un imprenditore è libero di scegliere la maggior parte delle clausole da inserire nel contratto.
• Ciò che quindi chiunque stipuli un contratto deve valutare è l’interesse, o meno, della sua azienda all’inserimento di una clausola con contenuti diversi da quelli di legge, in modo da inserire solo le clausole realmente necessarie alla tutela dell’azienda.
4. LE CLAUSOLE DA INSERIRE – I CONTRATTI TIPICI ED ATIPICI.
• Il criterio di verificare quali clausole derogabili siano previste dalle norme e di inserire nel contratto solo i punti che si desiderano modificare vale soprattutto per i contratti cosiddetti ”tipici”, e cioè quei contratti la cui tipologia è stabilita e regolamentata espressamente dal Codice Civile.
• Tuttavia, non è obbligatorio che un contratto sia “tipico”.
• Ai contratti atipici si applicano comunque le norme generali del Codice in materia di contratti.
• Per gli altri aspetti, sarà in questo caso opportuno che i contraenti stabiliscano in maggiore dettaglio le clausole contrattuali che desiderano.
5. GLI ASPETTI COMMERCIALI.
5. GLI ASPETTI COMMERCIALI.
Chiarite bene tutto. In particolare:
– nel caso di un contratto con ordini ripetuti, escludendo ogni dubbio sulla possibilità di applicazione di altre condizioni generali;
– precisando se sono previsti o meno dei minimi di acquisto o dei minimi di fornitura;
– in caso di compravendita o somministrazione di beni, precisando se i beni venduti devono essere perfettamente conformi al campione scelto, oppure se tale campione indica solo le caratteristiche essenziali del bene venduto e quindi ne sono ammesse parziali difformità;
– dettagliando le modalità e i termini di effettuazione del contratto (modalità di trasporto, termini di consegna ecc.).
5. GLI ASPETTI COMMERCIALI.
• Per i contratti di subfornitura è vietato l'abuso dello stato di dipendenza economica, grazie a cui si determina nei rapporti commerciali un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. Tale abuso può ad esempio consistere:
– nel rifiuto di vendere o di comprare;
– nell’imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie;
– nell’interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto.
• Il Codice del consumo (= Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206) contiene particolari vincoli e divieti per i contratti conclusi coi consumatori finali.
5. SIGLE ED INCOTERMS DELLA C.C.I.
• Gli International Commercial Terms dettano regole
chiare circa vari aspetti contrattuali sulla ripartizione dei costi di trasporto, dei rischi e degli oneri relativi alla consegna dei prodotti nei rapporti commerciali internazionali.
• Sono termini entrati ormai nella normale nomenclatura commerciale e quindi usati spesso anche nei contratti italiani (es. CIF, FOB, ecc.).
• Il loro utilizzo ha spesso un notevole impatto sui reali costi economici della prestazione contrattuale (si pensi, ad esempio, non solo ai costi di trasporto, ma alla connessa definizione del passaggio dei rischi in caso di furti o danneggiamenti in fase di trasporto).
5. SIGLE ED INCOTERMS DELLA C.C.I.
• L’edizione degli Incoterms 2010 è entrata in vigore in vigore il 1 °gennaio 2011, sostituendo i precedenti Incoterms 2000.
• Per la loro validità contrattuale, occorre indicare espressamente nel testo che si tratta di termini INCOTERM, facendo possibilmente riferimento anche alla data della relativa edizione.
• Lo stesso dicasi per ogni altra sigla od abbreviazione.
5. PREZZI, TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO.
• È ovvia l’importanza di stabilire i prezzi di beni o di corrispettivi di servizi nel modo più chiaro possibile, precisando cosa comprendono esattamente, cosa è da considerarsi escluso e, in tal caso, quali saranno i prezzi applicabili (ad esempio, a possibili forniture integrative di ulteriori beni o servizi).
• Se non diversamente pattuito, è sempre opportuno indicare che il corrispettivo totale stabilito è “globale ed omnicomprensivo”.
• Va inoltre sempre ben precisato se è al lordo o al netto di IVA e di eventuali altre imposte applicabili. (Si suggerisce di stabilire i corrispettivi netti).
• Se il contratto non riguarda una singola fornitura/prestazione, sarà opportuno chiarire se i prezzi resteranno fissi per tutta la durata contrattuale o, in caso contrario, con che modalità verranno modificati.
• Se anche la prestazione avviene per fasi successive, è possibile ed anche opportuno collegare il pagamento di ogni tranche al raggiungimento di singole milestones.
5. PREZZI, TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO.
• Si consiglia di stabilire i termini di pagamento e l’ammontare del tasso di interessi di mora, se non si desidera l’applicazione automatica del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
• Tale Decreto ha stabilito infatti che in via generale, se il termine per il pagamento non è stabilito nel contratto, per le transazioni commerciali gli interessi decorrono automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dopo 30 giorni (fatta eccezione per i prodotti alimentari deteriorabili).
• È inoltre opportuno prevedere contrattualmente un tasso di interessi concordato. In mancanza, il sopra citato Decreto Legislativo stabilisce a favore del creditore il diritto ad un tasso di interesse particolarmente elevato.
5. PREZZI, TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO PER I CONTRATTI DI
SUBFORNITURA.
Ricordo infine che – qualora si stia stipulando un contratto di subfornitura – la legge n. 182 del 18/6/1998 “Disciplina della subfornitura delle attività produttive” 3 prevede alcuni vincoli non derogabili anche in materia di ordini, prezzi e pagamenti.
In particolare:
– non solo il contratto vero e proprio, ma anche i singoli ordini emanati in attuazione del contratto vanno sempre effettuati in forma scritta, anche per fax o per via telematica;
– devono essere specificati i requisiti specifici del bene o del servizio richiesti dal committente, mediante precise indicazioni che consentano l'individuazione delle caratteristiche costruttive e funzionali. In caso, si possono anche richiamare norme tecniche, allegandole in copia;
– devono essere specificati i termini e le modalità di consegna, di collaudo e di pagamento.
– il prezzo dei beni o servizi deve essere indicato in modo chiaro e preciso;
5. PREZZI, TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO PER I CONTRATTI DI
SUBFORNITURA.
In particolare inoltre :
– devono essere fissati i termini di pagamento della subfornitura, che non possono eccedere i sessanta giorni dal momento della consegna del bene o della comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione;
– devono essere precisati gli eventuali sconti in caso di pagamento anticipato rispetto alla consegna;
– gli interessi per ritardato pagamento non possono essere liberamente fissati dalle parti, ma sono quelli fissati dalla legge, cui il subappaltatore ha diritto senza bisogno di costituzione in mora. Tale tasso di interesse – già piuttosto elevato – con patto contrattuale può essere aumentato ma non diminuito. Il subappaltatore ha inoltre diritto al rimborso degli ulteriori danni, se provati.
– il subappaltatore ha infine diritto ad una penale pari al 5 % dell'importo non pagatogli, se il ritardo nel pagamento eccede di trenta giorni il termine convenuto.
6. GLI IMPEGNI DI SEGRETEZZA
6. GLI IMPEGNI DI SEGRETEZZA
• Le informazioni aziendali, tecnico-industriali e commerciali, per rientrare nel know-how, devono:
– essere segrete;
– avere valore economico in quanto segrete;
– essere sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.
• È quindi indispensabile stipulare un accordo o una clausola di segretezza.
6. GLI IMPEGNI DI SEGRETEZZA
Una clausola di segretezza deve sempre prevedere:
• la corretta identificazione delle informazioni soggette al vincolo di segretezza,
• la durata (ragionevole) della segretezza.
7. LA GARANZIA E I TERMINI PER LA DENUNCIA DEI VIZI.
7. GARANZIA: ESISTENZA, DURATA E LIMITI.
• In caso di compravendita, il codice civile contiene varie norme sulla garanzia da vizi del prodotto. Le norme in materia sono in gran parte derogabili e quindi i contraenti possono liberamente disciplinare la materia. Ove nulla dispongano le parti, si applica il codice civile.
• In caso di vendita al consumatore finale, il Codice del consumo prevede per legge una garanzia di 2 anni a favore del consumatore per i beni mobili da esso acquistati. Sono nulli i patti contrari a danno del consumatore. Xxxxxxx invece eventuali garanzie maggiori fornite dal produttore o dal venditore.
• Il consumatore deve sempre e comunque rivolgersi al venditore, poiché è l’unico soggetto con il quale ha instaurato un rapporto di compravendita.
• Il venditore – che in base alla garanzia legale abbia dovuto rimborsare il consumatore, oppure sostituirgli o riparargli il bene venduto – ha diritto di rivalersi verso i precedenti venditori o verso il produttore, solo se non è stato diversamente pattuito.
7. GARANZIA: ESISTENZA, DURATA E LIMITI.
• In caso di appalto, il servizio o l’opera vanno consegnati al committente privi di vizi e difformità rispetto al progetto. Qualora l’opera sia stata accettata dall’appaltante in sede di consegna, la garanzia è limitata ai soli vizi “occulti” (cioè non immediatamente riconoscibili) o dolosamente taciuti dall’appaltatore. Pertanto la garanzia opererà usualmente a partire dalla data di consegna per i vizi occulti. È quindi d’uso stabilire contrattualmente termini e modalità del collaudo.
• Le modalità di collaudo devono per legge essere specificate nel contratto di subfornitura.
• Qualora l’imprenditore fornisca un’opera o dei servizi non privi di vizi o difformi rispetto al progetto, il committente può scegliere tra:
– l'eliminazione dei vizi a cura e a spese dell'appaltatore; oppure
– la riduzione del prezzo pattuito; oppure
– la risoluzione del contratto, se il vizio o la difformità sono talmente gravi da rendere l’opera del tutto inadatta all'uso cui è destinata (secondo il contratto o secondo la sua intrinseca natura)
7. I TERMINI PER LA DENUNCIA DEI VIZI.
• In caso di compravendita i vizi o la mancanza di qualità devono essere denunciati entro otto giorni dalla scoperta. Se il venditore ha garantito per un tempo determinato il buon funzionamento della cosa venduta, la denuncia va effettuata entro trenta giorni dalla scoperta. Tali termini sono però modificabili tramite accordi tra le parti.
• In caso di appalto, i vizi devono essere denunciati entro sessanta giorni dalla scoperta e il rischio si protrae per due anni dalla consegna dell’opera, che è il termine di prescrizione dell’azione. Anche in questo caso, la norma parla di “scoperta” del vizio, ma non impone al compratore alcun obbligo di verifica: è peraltro d’uso ed opportuno prevedere contrattualmente tale verifica tramite collaudo. Anche tale termine di sessanta giorni è derogabile.
• Attenzione però al fatto che - se si tratta di un contratto di subfornitura - tale termine di sessanta giorni è derogabile solo in diminuzione, ma non può essere aumentato.
8. LE CLAUSOLE DI RESPONSABILITÀ.
8. LE CLAUSOLE DI RESPONSABILITÀ.
• Se nulla è precisato nel contratto, ognuna delle due parti è responsabile per la corretta esecuzione della prestazione, che deve contrattualmente effettuare.
• La mancata od erronea prestazione dà diritto al risarcimento del danno, previa costituzione in mora della parte inadempiente.
• La responsabilità di uno dei contraenti non può essere mai esclusa per:
– dolo;
– colpa grave;
– violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.
8. LE CLAUSOLE DI RESPONSABILITÀ.
• In via generale, le parti godono della massima libertà nel definire le reciproche responsabilità contrattuali, che con idonea clausola (per cui è necessaria la doppia firma) possono essere:
– escluse;
– limitate;
– estese.
• Alcuni limiti specifici a patti che escludano od estendano la responsabilità si applicano a tipologie specifiche di contratto, fra cui ad esempio la subfornitura.
• È spesso opportuno inserire una clausola che chiarisca:
– le rispettive responsabilità delle due parti;
– i limiti di responsabilità.
9. ALTRE CLAUSOLE UTILI
9. CEDIBILITÀ O MENO DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO.
• Cessione del contratto: un contratto può essere ceduto ad un terzo, ma solo previo consenso dell’altro contraente. Xxxxx che ha ceduto il contratto si libera di ogni obbligazione verso l’altro contraente, a meno che non sia stato diversamente pattuito. Non necessariamente il consenso dell’altro contraente deve essere dato per iscritto: per evitare futuri equivoci e problemi interpretativi è quindi sempre opportuno inserire una clausola ad hoc nel contratto.
• Cessione del credito: una delle parti può cedere anche il proprio credito, derivante dal contratto, a terzi, se non è diversamente pattuito. In tal caso il creditore non può opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente .
9. CEDIBILITÀ O MENO DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO.
• Un contratto può essere subappaltato ad un terzo, ma solo previo consenso dell’altro contraente. Anche in questo caso, però, non necessariamente il consenso dell’altro contraente deve essere dato per iscritto.
• Molto più complessa è la normativa in caso di subfornitura. Se il contratto nulla specifica, il subfornitore può a sua volta affidare a terzi in subfornitura fino al 50% in valore, senza obbligo di chiedere l’autorizzazione del committente. Il contratto può prevedere che il committente conceda al subfornitore una percentuale maggiore, ma non minore, né, tanto meno, può vietargli di dare incarico a subfornitori entro il 50%. Ciò può quindi avvenire anche all’insaputa del committente. Tuttavia, la norma è inderogabile per quanto concerne l’obbligo di chiedere l’autorizzazione del committente; ma non vieta di imporre un obbligo di informativa.
9. INDICAZIONE DEL DOMICILIO E INVIO DELLA CORRISPONDENZA RELATIVA AL
CONTRATTO.
• Corrispondenza: una comunicazione si presume conosciuta quando perviene all'indirizzo del destinatario. Ma le aziende spesso sono grandi: per evitare che una comunicazione si perda, è quindi opportuno precisare contrattualmente a quale persona o ufficio vadano indirizzate le comunicazioni attuative del contratto.
• È inoltre opportuno chiarire come la corrispondenza vada inviata (raccomandata A.R.; posta certificata; lettera; fax; e-mail).
• Domicilio: l’indicazione del domicilio delle parti serve anche in caso di contenzioso, adottando formula idonea.
9. CONSENSO IN BASE ALLA LEGGE SULLA PRIVACY.
• Non è necessario inserire tale clausola nel contratto: è sufficiente che il consenso venga manifestato anche con una lettera separata. Però, l’inserimento sistematico nei contratti evita ogni dimenticanza e riduce la produzione e l’archiviazione di documenti.
• Fra due partner contrattuali è sufficiente l’informativa e non è indispensabile il consenso. Tuttavia, il consenso è necessario se i dati personali verranno trasmessi a terzi: ipotesi abbastanza frequente, se si pensa che “terzi” sono anche i collaboratori non strutturati, lo studio di commercialisti esterno, ecc..
• Se per l’attuazione del contratto è necessario il trasferimento di una banca dati personali di terzi da un contraente all’altro, la clausola dovrà essere più articolata.
9. FORZA MAGGIORE.
E’ consigliabile redigere apposita clausola che:
– definisca i casi di forza maggiore (ad esempio, potrà comprendere o meno i casi di sciopero solo aziendale);
– imponga oneri di comunicazione precisi alla parte che intenda avvalersene;
– stabilisca la durata massima sopportabile per la parte adempiente;
– stabilisca gli effetti alla scadenza di tale durata massima.
9. TOLLERANZE.
• In base al Codice civile, in caso di contenzioso la volontà delle parti viene interpretata anche valutando il loro comportamento complessivo posteriore alla conclusione del contratto.
• Per evitare che la tolleranza di un comportamento dell’altro contraente, contrario ad un obbligo contrattuale, venga interpretata come rinuncia ai propri diritti, si inserisce una clausola apposita in materia di “tolleranze”.
9. OBBLIGO DI RISPETTARE NORME DI LEGGE.
• È opportuno inserire un articolo che imponga alle parti il rispetto delle norme vigenti: in tal modo, esso diventa non solo un obbligo di diritto pubblico, ma anche un obbligo contrattuale.
• È opportuno che tale clausola venga redatta con particolare cura nel caso di un contratto di appalto o di prestazione di servizi, soprattutto con riferimento al rispetto, da parte dell’appaltatore, delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, di retribuzione dei dipendenti e di contributi previdenziali e assicurativi, in quanto il committente risponde in solido con l'appaltatore. (Vedasi in particolare l’art. 26 del Decreto Leg. 9/4/2008, n. 81).
• Se si citano norme specifiche, si consiglia di richiamarle “a titolo esemplificativo e non esaustivo” e citare anche le “relative modifiche ed integrazioni.”
9. OBBLIGO DI RISPETTARE STANDARD DI QUALITÀ.
• Circa il rispetto di standard di qualità, in base al Codice civile chi esercita un’attività professionale deve usare una particolare diligenza. Tale livello di diligenza professionale è peraltro di solito stabilito dal giudice con riferimento alla diligenza media, a meno che contrattualmente non venga fatto riferimento ad un particolare livello di professionalità del contraente o comunque all’obbligo di far riferimento agli standard tecnici più elevati.
9. CLAUSOLA DI “INTERO ACCORDO”. FUTURE MODIFICHE E REGISTRAZIONE.
• È necessario precisare sempre che le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del contratto. Solo così essi hanno valore contrattuale.
• È inoltre sempre opportuno prevedere una clausola, in base a cui qualsiasi accordo precedente relativo allo stesso oggetto viene annullato o sostituito dal contratto firmato, con espressa esclusione degli accordi precedenti, di cui si vuol salvare la validità (es. segretezza).
• Convenire che qualsiasi modifica contrattuale debba avvenire per atto scritto, sottoscritto da entrambe le parti, evita molti problemi applicativi ed interpretativi nel corso del contratto, specie se quest’ultimo ha lunga durata.
• È d’uso precisare se il contratto va registrato ed a spese di chi.
9. DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO.
• L’apposizione della data nel contratto – che va apposta
prima delle firme - è fondamentale: essa, infatti, indica il momento in cui si è verificato l’accordo delle parti: se non diversamente stabilito, da tale data inizia il periodo di efficacia del contratto stesso.
• Circa la durata del contratto, va sempre prevista una clausola contrattuale, che preveda:
– per i contratti a tempo determinato, la durata e se alla data di scadenza è rinnovato automaticamente o no. La clausola di proroga tacita va sottoscritta espressamente.
– per i contratti a tempo indeterminato, le modalità di disdetta (prevedendo sempre un congruo preavviso, sia per ovvio interesse commerciale delle due parti sia per evitare che – per alcune tipologie di contratti, quali quelli di subfornitura – la clausola sia nulla).
10. LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO
E LE CLAUSOLE DI PENALE.
10. LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.
• Clausola generale di risoluzione del contratto:
In caso l’azienda venga venduta il contratto – se non ha carattere personale - viene ceduto insieme all’azienda. Però tale disposizione è derogabile.
• Clausola di risoluzione per inadempimento.
In caso di inadempimento, la parte adempiente può:
– insistere per l’adempimento, oppure:
– chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento.
Se si chiede la risoluzione del contratto, non si può pretendere successivamente l’adempimento. In entrambe le ipotesi, la parte adempiente ha diritto al risarcimento dei danni.
Tuttavia, mentre il corretto e completo adempimento può essere chiesto per qualsiasi violazione contrattuale, il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, tenuto conto dell’interesse dell’altra parte.
10. LA CLAUSOLA DI PENALE.
• In caso di inadempimento, la parte adempiente ha sempre diritto al risarcimento del danno e – se ciò è contrattualmente previsto – può anche porre in compensazione il risarcimento del danno con quanto da essa dovuto all’altra parte.
• Però, in caso di mancato accordo fra le parti sull’entità dei danni da risarcire, occorre fare causa per ottenere dal giudice la determinazione del risarcimento.
• Una possibile soluzione – che consiglio, perché molto pratica – è la clausola di penale. Se contrattualmente è pattuita una penale, essa è automaticamente dovuta: basta dimostrare l’avvenuto inadempimento.
10. LA CLAUSOLA DI PENALE.
• Se nello stabilire la penale le parti non hanno espressamente previsto la risarcibilità del danno ulteriore, il creditore non può pretendere più di quanto stabilito dalla penale, nemmeno se il danno effettivamente subito risulti, in realtà, maggiore della penale.
• Se invece è stabilito “fatto salvo il risarcimento dei danni ulteriori” o simili, i danni subiti eccedenti la penale potranno essere risarciti, ma solo se provati in giudizio e confermati dal giudice.
• La penale non deve essere specificatamente approvata per scritto ex art. 1341 X.X.
00. XXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXX.
00. XXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXX.
• Una volta che il contratto è terminato, per qualsiasi causa, termina anche l’applicabilità di tutte le clausole in esso contenute, ed i rapporti fra i due contraenti vengono regolati solo dalle norme del Codice civile.
• Ma ci sono clausole, per cui è interesse di almeno una delle parti che restino valide. Si pensi ad esempio a:
– segretezza;
– impegni assunti per la tutela della proprietà intellettuale dell’altro contraente;
– privacy;
– elezione di domicilio, anche ai fini del contenzioso.
– foro competente o arbitrato.
• È quindi opportuno inserire in contratto una disposizione sulla “Sopravvivenza di clausole”.
12. LA LEGGE APPLICABILE ED IL FORO COMPETENTE:
DUE ASPETTI DA NON SOTTOVALUTARE.
12. LA LEGGE APPLICABILE.
• Se il contratto nulla dice in merito alla legge applicabile, in base all’art. 4 della Convenzione di Roma del 19/6/1980, il contratto è regolato dalla legge del paese col quale presenta il collegamento più stretto: ma non è sempre agevole stabilire qual è tale paese.
• È perciò opportuno inserire nel contratto una clausola sulla legge applicabile. Infatti, in base all’art. 3 della Convenzione di Roma, le parti sono libere di scegliere la legge applicabile al contratto.
• Ogni scelta è legalmente valida, purché – se la scelta è a favore della legge italiana - accettata dalle parti con doppia sottoscrizione.
• Nel caso di contratti misti, può anche essere opportuno precisare a quale tipologia principale di contratto le parti intendono riferirsi.
12. LA LEGGE APPLICABILE.
• La legge applicabile va scelta dai contraenti prima di stendere il contratto, le cui clausole andranno redatte in conformità alla legge scelta.
• Limiti alla libertà di scelta sono previsti per i contratti coi consumatori finali e per i contratti di lavoro.
• Un’avvertenza particolare per i contratti internazionali di compravendita di merci: ad essi si può applicare, ad integrazione della legge contrattualmente applicabile, anche la “Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di merci”.
12. FORO COMPETENTE O ARBITRATO.
• Le parti sono libere di scegliere il foro competente per qualsiasi controversia derivante dal contratto. È sempre opportuno inserire una clausola di deroga al foro, sia per scegliere in tal modo il foro più conveniente (ad esempio quello della città più vicina), sia per evitare che in caso di contenzioso sorgano dubbi sull’individuazione del foro competente per legge, con conseguenti perdite di tempo e costi legali.
• Vi sono tuttavia dei casi, in cui ciò è vietato dalle norme. Ad esempio:
– sono vietate le deroghe alle norme specifiche del Codice di procedura civile per le cause di lavoro e per quelle con agenti e rappresentanti di commercio;
– costituisce clausola vessatoria stabilire come sede del foro competente sulle controversie una località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore finale;
– la legge sulla subfornitura impone l’obbligo del tentativo di conciliazione e del successivo arbitrato.
12. FORO COMPETENTE O ARBITRATO.
• In alternativa al foro, le parti possono decidere di ricorrere alla clausola arbitrale, in conformità a quanto previsto dagli artt. 806 e 808 C.P.C.
• Solo in alcuni casi il ricorso all’arbitrato non è ammesso dalle norme (es. cause di lavoro; contratti con P.A.).
• L’arbitrato può essere
– nazionale od internazionale;
– ad uno o a tre arbitri;
– rituale (= secondo diritto) od irrituale (secondo equità).
13. L'IMPORTANZA DELLA "DOPPIA FIRMA" PER ALCUNE
CLAUSOLE.
13. L'IMPORTANZA DELLA "DOPPIA FIRMA" PER ALCUNE CLAUSOLE.
• L’accettazione delle clausole vessatorie deve avvenire mediante approvazione specifica per iscritto: se non specificamente approvate, esse sono inefficaci nei confronti della parte a cui danno potrebbero operare .
FORMULA POSSIBILE:
• “Le PARTI, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341 del Codice Civile, sottoscrivendo il presente articolo e siglando tutte le pagine del Contratto e degli allegati, dichiarano di approvare espressamente e in modo specifico le clausole di cui all’art .....(......); all’art.... ( )
Ad esempio: articolo 20(Foro competente)
13. L'IMPORTANZA DELLA "DOPPIA FIRMA" PER ALCUNE CLAUSOLE.
• Sono clausole vessatorie quelle in materia di:
– responsabilità;
– facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione;
– decadenze sancite a carico dell'altro contraente (ad esempio: termini di denuncia dei vizi);
– restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi (ad esempio: patti di non concorrenza, prelazione, divieto di alienazione);
– tacita proroga o rinnovazione del contratto;
– clausole compromissorie ( arbitrato)
– deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria (ad esempio clausola del foro competente).
14. GLI ALLEGATI AL CONTRATTO.
14. GLI ALLEGATI AL CONTRATTO.
• Gli allegati sono molto utili per la redazione di un contratto, perché permettono di separare gli aspetti legali veri e propri – usualmente contenuti nel testo contrattuale – da aspetti più propriamente tecnici o commerciali, che richiedono descrizioni anche complesse.
• Gli allegati sono comodi anche perchè in genere contengono aspetti che - nei contratti di lunga durata – sono più spesso soggetti a modifiche. In tal caso, si può modificare l’allegato senza modificare il testo contrattuale vero e proprio.
14. GLI ALLEGATI AL CONTRATTO.
• Occorre però che sia dimostrabile che l’allegato era ben conosciuto ed accettato da entrambe le parti.
• In qualche caso, gli allegati consistono in documenti ponderosi che non si vuole allegare. In tal caso, consiglio di predisporre comunque un allegato di una pagina, in cui si dichiara che l’allegato consiste nel documento dal titolo ,
datato ...., emanato da ....., pubblicato da......, in modo che il documento in questione sia esattamente individuato.
14. GLI ALLEGATI AL CONTRATTO.
• È inoltre importante che gli allegati non contengano clausole in contrasto o comunque difformi da quelle del contratto vero e proprio, con conseguente incertezza sui contenuti dell’accordo.
• Una soluzione pratica è quella di inserire una clausola del seguente tenore: “In caso di contrasto fra una clausola del presente Contratto e una clausola contenuta in un allegato, prevarrà la clausola del presente Contratto”.
15. COME MODIFICARE UN CONTRATTO GIÀ STIPULATO.
15. COME MODIFICARE UN CONTRATTO GIÀ STIPULATO.
• In base alla clausola da me suggerita per le future modifiche, ogni modifica contrattuale deve avvenire per atto scritto, sottoscritto da entrambe le parti.
• È però importante che le modifiche siano chiare e quindi che:
– il contratto di modifica venga datato;
– sia ben chiaro quali punti del precedente contratto vengono sostituiti; quali modificati; quali integrati e quali restano invariati;
– da che data decorre la validità delle modifiche.
15. COME MODIFICARE UN CONTRATTO GIÀ STIPULATO.
• Non fate economia di parole, se ciò potrebbe andare a scapito della chiarezza.
• Perciò, invece di scrivere:
“all’articolo 3, la parola ..... alla terza riga è sostituita da....; il terzo comma è modificato come segue ..... e il quinto comma viene soppresso”;
sarà meglio riscrivere tutto l’art. 3, nella versione modificata, precisando:
“Il testo dell’articolo 3 viene integralmente cancellato e sostituito dal seguente ”
DOMANDE?