CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN HOUSE DI SERVIZI STRUMENTALI ALLO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI DELL’AUTOMOBILE CLUB ROMA
CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN HOUSE DI SERVIZI STRUMENTALI ALLO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI DELL’AUTOMOBILE CLUB ROMA
TRA
Automobile Club Roma, con sede in Xxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 000 (di seguito denominato anche “ACR” o “Ente”), C.F. 00460880586, in persona del Presidente pro tempore Dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxx, che sottoscrive il presente atto in virtù della delibera adottata dal Consiglio Direttivo in data 25 giugno 2021
E
Acinservice S.r.l. (di seguito indicata anche come “Società”) con sede in Xxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 000, C.F. e P.I. 04037441005, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott.ssa Xxxxxxx Xxx, che sottoscrive il presente atto in virtù della delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione del 28 giugno 2021
(di seguito anche definite congiuntamente “le Parti” o singolarmente “la Parte”)
PREMESSO CHE
l’Automobile Club Roma è ente pubblico non economico ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70 e D.P.R. 16 giugno 1977, n. 665, a base associativa, federato nell’ACI – Automobile Club d’Italia;
l’art. 4 e l’art. 36 dello Statuto, approvato con norma di livello legislativo, definiscono i compiti istituzionali dell’ACI e degli Automobile Club provinciali tra i quali rientrano: la promozione e lo sviluppo del turismo degli automobilisti interno ed internazionale, attuando tutte le iniziative di competenza all’uopo necessarie (art. 4, lett. d); la promozione, l’incoraggiamento e l’organizzazione delle attività sportive automobilistiche, esercitando i poteri sportivi nonché l’assistenza e associazione degli sportivi automobilistici, quale rappresentanza territoriale della Federazione per lo sport automobilistico in seno al CONI (art. 4, lett. e); la promozione dell’istruzione automobilistica e l’educazione dei conducenti di autoveicoli allo scopo di migliorare la sicurezza stradale (art. 4, lett. f); lo svolgimento delle forme di assistenza tecnica, stradale, economica, legale, tributaria, assicurativa, ecc., dirette a facilitare l’uso degli autoveicoli (art. 4, lett. g);
l’Automobile Club Roma possiede il 100 per cento del capitale sociale di Acinservice Srl, società sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dell’Ente;
Acinservice ha realizzato, nel triennio 2018-2020, un complesso processo di ristrutturazione e di efficientamento delle attività gestite direttamente e per il tramite della controllata Ge.Ser. Srl, che, cessata l’operatività, è stata posta in liquidazione volontaria, ai sensi del Provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni, approvato dal Consiglio Direttivo dell’Ente del 28 settembre 2017;
Acinservice Srl svolge attualmente, quale attività prevalente, la produzione e l’erogazione di servizi strettamente necessari e strumentali all’Ente o allo svolgimento delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 4, lett. d) del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (di seguito “TUSP”);
con delibere n. 2 del 17 febbraio 2021, n. 21 del 21 aprile 2021 e n. 22 del 25 giugno 2021 il Consiglio Direttivo dell’ACR, nell’ottica dello sviluppo delle proprie attività istituzionali e in coerenza con i principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, ha disposto di affidare l’autoproduzione dei servizi, di cui ai compiti previsti alle lettere d-e-f-g del richiamato art. 4 dello Statuto, in luogo della loro autoproduzione diretta, alla controllata Acinservice, che già dispone di una struttura specialistica consolidata, dotata delle abilitazioni previste dalla normativa, delle competenze e del know-how tecnico e professionale necessarie all’espletamento dei predetti servizi in linea con le esigenze dell’ente pubblico;
con le medesime delibere, il Consiglio Direttivo ha disposto che i predetti servizi fossero affidati alla Società secondo il modello organizzativo dell’in house providing, al fine di: formulare i necessari indirizzi alla controllata sulle finalità pubbliche e sulle modalità di conduzione e di sviluppo delle attività, monitorandone l’andamento; definire i requisiti qualitativi, quantitativi e le condizioni di erogazione, valutandone la rispondenza agli interessi dei soci, degli automobilisti e degli utenti in genere; sperimentare nuovi modelli operativi e testare progetti innovativi, di interesse dell’Ente e della Federazione ACI, fungendo anche da riferimento per il miglior svolgimento e lo sviluppo dei servizi istituzionali; esercitare sulle attività condotte da Acinservice le forme penetranti di controllo, ex ante, contestuale ed ex post, previste dalla normativa sulle società in house, così da mantenere una stretta vigilanza sulla Società, analoga a quella esercitata sugli uffici interni dell’Ente;
ai fini dell’adesione al regime giuridico di società in house, il Consiglio di Amministrazione di Acinservice ha integralmente revisionato e integrato lo Statuto sociale, approvato dal socio unico Automobile Club Roma con deliberazione assembleare del 22 aprile 2021, giusta delibera del Consiglio Direttivo dell’Ente del 21 aprile 2021;
ai sensi di statuto, Acinservice è pertanto soggetta a tutte le limitazioni e obblighi applicabili ed è tenuta al rispetto dell’ordinamento amministrativo imposto alle società
«in house» dalla vigente normativa;
DATO ATTO CHE
ACR, in data 28 giugno 2021, ha presentato domanda di iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, allegando la documentazione prescritta dalla Linea guida n. 7 dell’ANAC;
è ancora pendente il termine per la conclusione del procedimento di verifica dei requisiti di cui all’art. 5 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito “Codice dei contratti pubblici”) e agli artt. 4 e 16 del TUSP, previsto dal paragrafo 5 della Linea Guida n. 7 dell’ANAC;
l’art. 5 del Codice dei contratti pubblici prevede che “Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un’amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell’ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
b) oltre l’80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice
controllante o da altre persone giuridiche controllate dall’amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;
c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata”;
il paragrafo 5.3 della Linea Guida prevede: “Resta fermo che la domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di effettuare sotto la propria responsabilità affidamenti diretti dei contratti all’organismo in house, così come prescritto dall’art. 5, comma 1, del Codice dei contratti pubblici”;
le condizioni previste dall’art. 5 del Codice dei contratti pubblici sono interamente soddisfatte, in quanto:
a) ACR esercita sulla Società affidataria un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
b) la totalità delle attività della Società è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’Ente e, comunque, per una quota superiore all’80% delle attività;
c) ACR possiede la totalità del capitale sociale di Acinservice né sono consentite per Statuto forme di partecipazione di soggetti privati;
Acinservice dispone di una struttura specialistica consolidata, dotata delle abilitazioni previste dalla normativa, delle competenze e del know-how tecnico e professionale necessari all’espletamento dei servizi di cui alla presente Convenzione, in linea con le esigenze dell’ACR.
Acinservice si impegna ad operare nell’interesse e secondo gli indirizzi e le direttive dell’ACR e nel rispetto delle condizioni, modalità, requisiti e livelli di qualità dei servizi riportati nella presente Convenzione e dettagliati nell’annesso “Disciplinare dei servizi”; dal canto suo, ACR si impegna ad assegnare alla Società le risorse necessarie a consentire la realizzazione in autoproduzione dei servizi di cui alla presente Convenzione;
preliminarmente all’affidamento in house dei servizi ad Acinservice l’Ente ha effettuato la valutazione di congruità ai sensi dell’art. 192, comma 2 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che prevede che “Ai fini dell’affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all’oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”.
dalla Relazione istruttoria redatta dal RUP in data 21 giugno 2021 risulta che l’Ente ha effettuato la valutazione: a) della presenza sul mercato dei medesimi servizi, riscontrandone la non disponibilità stante la tipicità dei compiti istituzionali dell’Ente o, laddove parzialmente disponibili, la non rispondenza con le condizioni, le modalità di erogazione, i requisiti e i livelli di qualità ritenuti idonei a realizzare le finalità pubbliche dell’Automobile Club Roma, trattandosi di servizi resi dal mercato in ottica privatistica, che non consente o limita le prerogative di indirizzo delle attività secondo criteri
pubblicistici e l’esercizio del controllo analogo sulla adeguatezza delle prestazioni e sulla economicità della spesa ad esse correlata, fermo restando il ricorso dell’Ente al mercato per le prestazioni rispondenti a requisiti standard; b) della congruità economica dei corrispettivi previsti per i servizi sia pure parzialmente disponibili sul mercato, riscontrandone la convenienza economica in quanto remunerati dall’Ente in misura pari ai diritti in uso sul mercato per prestazioni analoghe, senza tener conto delle componenti aggiuntive di servizio, dei più elevati livelli di qualità chiesti e dei requisiti pubblicistici delle attività svolte; c) della congruità economica delle prestazioni, in rapporto alla alternativa ipotesi del loro svolgimento diretto da parte degli Uffici interni dell’Ente, riscontrandone la convenienza in termini di numero e di costo delle risorse necessarie, di tempi di organizzazione e formazione del personale e di costi diretti e indiretti di gestione;
d) della efficienza, efficacia e qualità dei servizi, riscontrandone la rispondenza alle finalità istituzionali dell’Ente e agli obiettivi di interesse pubblico e di benessere sociale del territorio e, più in generale, della collettività di riferimento;
SI CONVIENE E SISTIPULA QUANTO SEGUE ART. 1 – PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale della presente Convenzione.
ART. 2 - CONDIZIONI DI AFFIDAMENTO
La presente Convenzione è posta in essere tra le Parti nel presupposto che risultino soddisfatte e che siano mantenute nel corso del periodo di validità della stessa tutte le condizioni di cui all’art. 5 del Codice dei contratti pubblici, di seguito specificate:
a) ACR esercita su Acinservice un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi secondo le modalità previste nella presente Convenzione;
b) oltre 1’80 per cento delle attività di Acinservice è effettuato, a partire dalla data di decorrenza della presente Convenzione, nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice ACR;
c) nel capitale sociale di Acinservice non sussiste alcuna partecipazione diretta di capitali privati né è consentita, per specifica previsione statutaria, la sottoscrizione o l’alienazione di quote sociali da parte o a favore di soggetti privati.
L’affidamento in forma diretta dei servizi e delle attività di cui alla presente Convenzione è effettuato a norma degli artt. 5 e 192, comma 2, del Codice dei contratti pubblici. Gli atti connessi all’affidamento e eventuali aggiornamenti sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale di ACR, assolvendosi, in tal modo, agli obblighi in materia di trasparenza.
ART. 3 – OGGETTO
ACR, nel rispetto della normativa vigente in materia di “in house providing”, affida a Acinservice, che accetta, con propria organizzazione di mezzi, autonomia e responsabilità di gestione, lo svolgimento, per conto e nell’interesse di ACR, dei servizi strettamente
necessari e strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali, tutti ricompresi nell’oggetto sociale della Società (art. 4 dello Statuto), di seguito indicati:
a) servizi di promozione, sviluppo, gestione e fidelizzazione dei soci dell’ACR, assicurando assistenza e consulenza sui prodotti e servizi, anche al fine di ampliare la base associativa dell’Automobile Club Roma; realizzazione di eventi e manifestazioni rivolti ai soci e agli automobilisti e di iniziative volte allo sviluppo della “vita di club”;
b) servizi di promozione del Club “ACI Storico”, nell’ottica di assicurare lo sviluppo associativo e la valorizzazione del patrimonio storico automobilistico; realizzazione di eventi e manifestazioni in materia di automobilismo d’epoca;
c) servizi di promozione dell’attività sportiva automobilistica dell’Automobile Club d’Italia, assicurando la gestione dell’Ufficio Sportivo dell’ente e l’organizzazione dei corsi per il conseguimento delle licenze sportive;
d) servizi di assistenza diretta a facilitare l’uso degli autoveicoli a favore dei soci e dell’utenza in genere, compresa la consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (legge 8 agosto 1991, n. 264);
e) servizi di promozione dell’educazione e sicurezza stradale, anche mediante lo svolgimento di corsi di formazione presso istituti scolastici di ogni ordine e grado e corsi di formazione alla guida di veicoli a motore nel rispetto della normativa di settore e del Metodo ACI; realizzazione di eventi divulgativi in materia di sicurezza stradale e di mobilità sostenibile;
f) servizi strumentali alla promozione e sviluppo del turismo automobilistico nell’ambito delle linee di indirizzo e dei progetti dell’ACR;
g) servizi di promozione e sviluppo di iniziative nel sociale nell’ambito delle linee di indirizzo e dei progetti dell’ACR.
ART. 4 - OBBLIGHI DI ACINSERVICE
Acinservice assicura i servizi oggetto della presente Convenzione in coerenza con le finalità pubbliche dell’Ente e secondo le condizioni, le modalità, i requisiti e i livelli di qualità definiti nell’allegato “Disciplinare dei servizi”; nell’espletamento della propria attività, Acinservice garantisce all’ACR un’organizzazione adeguata al contenuto delle attività, tenendo a proprio integrale carico ogni relativo rischio ed esonerando espressamente l’ACR da ogni responsabilità verso il personale dipendente della Società, l’Amministrazione finanziaria e i terzi in genere.
Rimangono inoltre a carico di Acinservice tutti gli obblighi di carattere amministrativo, fiscale, contributivo e contrattuale inerenti alle attività affidate dall’ACR, attività che Acinservice effettua sotto la propria responsabilità e nell’interesse dell’Ente.
In particolare, nell’espletamento della propria attività, Acinservice si obbliga:
a) ad adeguarsi agli indirizzi e alle direttive espressi dall’ACR e a rispettare i regolamenti e le disposizioni da questi emanati;
b) ad assicurare una adeguata pianificazione e controllo delle attività, predisponendo il Piano annuale delle attività, il budget economico e il budget degli investimenti nonché la rendicontazione periodica secondo le modalità e i termini previsti nella presente Convenzione;
c) a consentire all’ACR di esercitare il controllo analogo sui servizi affidati nelle forme disciplinate dalla presente Convenzione, anche mediante verifiche e visite ispettive e
a mettere a disposizione ogni documento e atto ritenuto necessario o utile al predetto fine;
d) a espletare i servizi nel rispetto delle condizioni, delle modalità, dei requisiti e dei livelli di qualità previsti dal “Disciplinare dei servizi” nonché ad applicare ai soci e alla clientela i diritti stabiliti dall’ACR con appositi listini/tariffari;
e) a mantenere entro il limite del 20 per cento eventuali servizi per conto terzi, da espletare al solo fine che gli stessi permettano di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della Società, assicurando, in ogni caso, il rispetto dei principi di etica e immagine dell’ACR;
f) a non compiere le operazioni di natura straordinaria di cui all’art. 6, lett. c) dello Statuto societario e ogni altra operazione che dovesse essere ritenuta rilevante dall’ACR, fatta salva la preventiva approvazione da parte dell’Ente ai sensi di Statuto;
g) a mantenere la propria stabile organizzazione nei locali concessi o che saranno concessi in comodato gratuito dall’ACR e a custodirli con la diligenza del buon padre di famiglia. Si impegna altresì a sostenere tutte le spese generali di esercizio relative a tali locali (illuminazione, riscaldamento, telefonia, pulizia, guardiania, ecc.) e a stipulare specifica polizza assicurativa a garanzia dei rischi per incendio, furto e rapina e per responsabilità civile verso terzi;
h) a rispettare le disposizioni normative e regolamentari vigenti, ivi incluse le prescrizioni di cui al Codice dei contratti pubblici, al TUSP, alla Linea Guida n. 7 dell’ANAC, al Regolamento di governance delle società partecipate dall’Automobile Club Roma, che Acinservice dichiara di ben conoscere;
i) a rispettare le disposizioni relative al trattamento dei dati personali e alla tutela della privacy, di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, al D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e al Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR);
j) a rispettare le disposizioni normative vigenti in materia di tutela della proprietà intellettuale e a non diffondere dati, studi e altri documenti prodotti dalla Società o messi a disposizione dall’Automobile Club Roma, salvo preventiva autorizzazione da parte del medesimo.
ART. 5 - OBBLIGHI DI ACINSERVICE RELATIVI AI RAPPORTI DI LAVORO E AGLI AFFIDAMENTI ESTERNI
Nell’utilizzo di personale dipendente, di consulenti, di professionisti esterni e di fornitori per l’esercizio delle attività oggetto della presente Convenzione, la Società è obbligata al rispetto della normativa di riferimento, ivi comprese le disposizioni vigenti in materia previdenziale, assistenziale e fiscale.
La Società adotta criteri e modalità di selezione e reclutamento del personale nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all’art. 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
La Società è tenuta a ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari, amministrative in materia di lavoro, previdenza e assicurazioni sociali, igiene e sicurezza sul lavoro, contratti collettivi di lavoro.
La Società è obbligata altresì a rispettare, nell’esercizio della propria attività negoziale, i principi di trasparenza, imparzialità, pubblicità, parità di trattamento, proporzionalità e
non discriminazione nonché ad osservare le disposizioni in materia di contratti pubblici di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
La Società si impegna ad esibire, a richiesta dell’ACR, la documentazione probatoria utile ad accertare l’osservanza degli obblighi di cui ai commi precedenti.
ART. 6 - OBBLIGHI DI ACR
Ai fini dell’attuazione della presente Convenzione, l’ACR si impegna:
- a concedere ad Acinservice l’uso gratuito e non esclusivo del marchio ACI e del marchio Automobile Club Roma affinché ne vengano contraddistinti i servizi e i prodotti di cui alla presente Convenzione e nei limiti della stessa;
- a concedere in comodato gratuito alla Società i locali siti attualmente in Xxxx - xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 000 e xxxxxx Xxxx Xxxxxx, 00 e ogni altro locale che l’Ente ritenesse necessario o utile ai fini dello sviluppo delle attività di cui all’art. 3 della presente Convenzione;
- a comunicare alla Società gli indirizzi programmatici, strategici e/o operativi - ivi inclusi i diritti da applicarsi ai soci e alla clientela - sulla base dei quali la Società orienta la propria attività e a cooperare con la stessa al fine della corretta ed efficiente pianificazione ed esecuzione dei servizi oggetto della presente Convenzione;
- a favorire la partecipazione del personale dipendente di Acinservice a corsi di formazione su materie tipiche della pubblica amministrazione nonché a fornire supporto alla Società per iniziative volte all’aggiornamento e alla crescita professionale del personale analoghe a quelle sviluppate per il personale dipendente dell’ACR.
ART. 7 - MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL “CONTROLLO ANALOGO”
L’ACR esercita su Acinservice un “controllo analogo diretto” secondo le modalità di seguito riportate, in conformità al TUSP, alla Linea guida n. 7 emanata dall’ANAC in attuazione del Codice dei contratti pubblici e al Regolamento di governance delle società partecipate dall’ACR.
In tale ambito, l’ACR esercita su Acinservice controlli “ex ante” sulla coerenza del piano delle attività della Società rispetto agli indirizzi definiti; controlli “contestuali” per il monitoraggio dell’andamento economico finanziario della gestione e la verifica del rispetto del piano delle attività e dei requisiti previsti dalla Convenzione; controlli “ex post” sul raggiungimento degli obiettivi assegnati e sulla efficienza, efficacia ed economicità della gestione.
Per consentire l’esercizio del controllo “ex ante”, Acinservice si impegna a trasmettere all’ACR, per la preventiva approvazione:
- entro il giorno 15 del mese di ottobre di ogni anno, il piano delle attività, corredato di una relazione illustrativa nonché del budget economico, finanziario, degli investimenti e dei disinvestimenti e del piano occupazionale;
- almeno venti giorni prima delle adunanze assembleari, le proposte in ordine alle operazioni di natura straordinaria, intendendosi per tali le operazioni societarie
rilevanti e/o le operazioni che hanno un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale e finanziario; rientrano, in ogni caso, in tale definizione: 1) le fusioni, le scissioni e le liquidazioni; 2) le acquisizioni e le dismissioni di partecipazioni o di quote di partecipazione, di aziende e di rami di azienda; 3) le acquisizioni e le dismissioni di beni immobili e di beni mobili registrati e gli acquisti di importo unitario pari o superiore a euro 40.000,00 (quarantamila/00); 4) le operazioni sul capitale sociale e ogni altra operazione modificativa dello Statuto, inclusi il trasferimento della sede sociale e l’istituzione o la soppressione di sedi secondarie; 5) l’accensione di finanziamenti a medio-lungo termine e l’emissione di titoli di debito;
6) ogni altra operazione che dovesse essere ritenuta rilevante dall’ACR;
Acinservice si impegna, inoltre, preliminarmente alle adunanze consiliari, a trasmettere all’ACR copia dei relativi ordini del giorno.
Per consentire il controllo “contestuale” Acinservice si impegna a trasmettere all’ACR:
- entro il termine del mese successivo a quello di chiusura di ciascun trimestre solare, il conto economico consuntivo e una relazione sull’andamento della gestione nel periodo precedente comprensiva del rendiconto delle eventuali “operazioni di natura straordinaria” approvate dall’Ente. Qualora dall’andamento della gestione risultassero scostamenti significativi rispetto al budget, l’ACR indicherà e concorderà con la Società le misure correttive da adottarsi. Resta comunque inteso che l’ACR può in qualsiasi momento fornire indirizzi vincolanti su specifiche attività, può svolgere controlli ispettivi e verificare il rispetto delle obbligazioni di cui alla presente Convenzione e al “Disciplinare dei servizi”, anche mediante richiesta di documenti e informazioni integrative rispetto a quelle contenute nelle relazioni periodiche.
Per consentire il controllo “ex post”, Acinservice si impegna a trasmettere all’ACR:
- nei termini previsti dalla normativa civilistica, il progetto di bilancio, corredato della relazione illustrativa sulla attività svolta, anche con riferimento agli obiettivi indicati dall’Ente e sui risultati economici e finanziari realizzati dalla Società nonché da un rapporto sulle forniture di beni e servizi di importo superiore a quarantamila euro acquisiti nell’esercizio, sulle procedure di assunzione del personale, sul conferimento e revoca degli incarichi di consulenza e prestazioni d’opera nonché sullo stato degli adempimenti in materia di trasparenza;
- una relazione sul governo societario, comprensiva delle analisi di rischio effettuate dalla Società e delle misure adottate per prevenirne o contenerne le conseguenze entro limiti ritenuti accettabili.
L’ACR ha diritto di accesso a tutti gli atti della Società e può verificare in qualsiasi momento la regolarità della gestione corrente; può valutare l’opportunità di integrare gli strumenti di governo societario con regolamenti interni volti a garantire la conformità dell’attività alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela del marchio e della proprietà intellettuale; può altresì integrare gli strumenti di governo societario con programmi di responsabilità sociale d’impresa; può prevedere l’istituzione di un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza, alla luce della dimensione e della complessità dell’impresa, che collabora con l’organo di controllo e trasmette periodicamente a quest’ultimo relazioni sulla regolarità e l’efficienza della gestione.
ART. 8 – CRITERI DI REMUNERAZIONE DEI SERVIZI
Nell’espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, Acinservice opererà secondo principi di economicità, efficacia ed efficienza.
La remunerazione spettante alla Società per i servizi affidati dall’Automobile Club Roma ai sensi della presente Convenzione è stabilita, con riferimento a ciascuna tipologia di servizio, come dettagliato nell’allegato “Disciplinare dei servizi”. La remunerazione è stabilita:
- con riguardo ai servizi non disponibili sul mercato (di cui ai punti a, b, c, e1, f e g del “Disciplinare”), sulla base dei relativi costi diretti e indiretti (criterio del “costo pieno”), della loro congruità e inerenza rispetto alle prestazioni affidate e della rilevanza di ciascuna di esse ai fini del raggiungimento dei fini istituzionali dell’Ente;
- con riguardo ai servizi parzialmente disponibili sul mercato (di cui ai punti d ed e2 del “Disciplinare”), sulla base dei diritti in uso, quali risultanti dai listini indicati dall’ACR, che la Società è tenuta ad applicare.
La remunerazione viene determinata su base annuale tenuto conto dei costi diretti e indiretti risultanti dal budget dell’esercizio successivo, debitamente approvato dall’Ente ai sensi dell’art. 7 della presente Convenzione.
ART. 9 – PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI
Il pagamento, da parte dell’ACR, dei corrispettivi annuali per i servizi resi da Acinservice ai sensi della presente Convenzione viene effettuato in quattro quote di pari importo. Il pagamento riferito a ciascun trimestre viene corrisposto in via posticipata, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, mediante bonifico bancario eseguito sul conto corrente intestato a Acinservice.
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2 del D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito nella L. 22 novembre 2002, n. 266, i pagamenti sono effettuati previa verifica della regolarità, da parte di Acinservice, nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi di natura obbligatoria ai sensi D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella L. 28 gennaio 2009, n. 2.
L’ACR non è tenuto, con riferimento ai pagamenti oggetto della presente Convenzione, alle verifiche di cui all’art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, così come chiarito nella circolare n.13 del 21 marzo 2018 della Ragioneria Generale dello Stato in quanto rientranti nei rapporti tra amministrazioni pubbliche, enti e società ricadenti nell’ambito soggettivo dell’articolo 48 bis citato.
In conformità a quanto stabilito nella Determinazione n. 10 del 22 dicembre 2010 dell’AVCP, successivamente aggiornata dalla determinazione n. 556 del 31.05.2017 dell’ANAC, i movimenti finanziari relativi alle prestazioni oggetto della presente Convenzione non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 31 agosto 2010, n. 136.
ART. 10 – INVESTIMENTI E RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art. 7 della presente Convenzione, Acinservice si impegna a trasmettere
all’ACR il piano annuale degli investimenti nonché, di volta in volta, al manifestarsi di specifiche esigenze o opportunità, le eventuali proposte relative a operazioni di acquisizione di beni immobili, di beni mobili registrati, di partecipazioni, di aziende o di rami di azienda, per la preventiva approvazione da parte dell’Ente.
Nel caso della loro autorizzazione, qualora dal piano o dai singoli progetti di investimento, inclusi quelli che fossero richiesti su iniziativa dell’Ente, emergessero fabbisogni finanziari non coperti dalle risorse interne di Acinservice, l’ACR si impegna a collaborare con la Società per l’ottenimento delle relative coperture finanziarie, ivi inclusa l’accensione di finanziamenti bancari e/o la concessione di finanziamenti e/o il versamento di mezzi propri da parte dell’Ente.
ART. 11 - CESSIONE DELLA CONVENZIONE
È esclusa la cessione a terzi della presente Convenzione e, pertanto, Acinservice si impegna ad espletare i predetti servizi attraverso la propria organizzazione.
In caso di inadempienza da parte della Società all’obbligo di cui al precedente comma, ferma restando l’inefficacia dell’avvenuta cessione del contratto per l’ACR ed il suo diritto al risarcimento di ogni danno, l’ACR ha la facoltà di dichiarare risolta la Convenzione.
È tuttavia consentito ad Acinservice di ricorrere, nel rispetto delle disposizioni in materia di contratti pubblici e comunque per oggetti circoscritti e di ammontare, per singola prestazione, non superiore a 40.000 euro, all’ausilio di terzi dotati della necessaria capacità tecnico-economica, ai quali potrà demandare in parte l’esecuzione dei servizi di cui al presente accordo, con facoltà della medesima Società di stipulare in proprio tutti i relativi accordi e di conferire i relativi incarichi, stabilirne le condizioni e disporne le modalità di esecuzione, ferma restando in ogni caso la piena ed esclusiva responsabilità di quest’ultima per l’eventuale non rispondenza dei servizi ai requisiti previsti dalla presente Convenzione e dal Disciplinare nonché per tutti i rischi e gli oneri connessi all’instaurazione dei predetti rapporti.
ART. 12 - DURATA DELLA CONVENZIONE - RECESSO ANTICIPATO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO
La presente Convenzione avrà la durata di cinque anni a partire dal 1° luglio 2021 e fino al 30 giugno 2026 ed è rinnovabile per espressa volontà delle parti.
La Convenzione è sottoposta a verifica annuale e può essere oggetto di revisione o integrazione, previo accordo tra le parti, al verificarsi di eventi quali modifiche normative o per specifiche esigenze che dovessero emergere nel corso della sua esecuzione.
Ai sensi dell’art. 1373 cod. civ., l’ACR ha diritto di recedere dalla presente Convenzione in qualsiasi momento con preavviso di almeno 3 (tre) mesi da comunicarsi ad Acinservice in forma scritta, salvo l’eventuale minor termine di legge, qualora sopravvengano disposizioni normative che limitino, condizionino o non consentano la prosecuzione delle attività oggetto della Convenzione medesima.
Qualunque sia la causa del recesso, ad Acinservice non spetteranno indennizzi né risarcimento dei danni fatto salvo il pagamento delle spese sostenute per le prestazioni
eseguite s/o in corso di esecuzione in ragione della presente Convenzione.
Qualora la Società contravvenga ad una qualsiasi delle obbligazioni a suo carico previste dalla presente Convenzione o si dimostri non tempestiva, negligente o inadempiente in ordine all’esecuzione delle prestazioni oggetto della stessa, l’ACR potrà procedere alla contestazione scritta degli addebiti alla Società fissando un congruo termine per l’adempimento, in relazione alla natura delle prestazioni non eseguite o degli obblighi non adempiuti.
Nell’ipotesi in cui la Società, scaduto il termine assegnatole, rimanga inadempiente, il contratto si intenderà risolto di diritto, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente subiti dall’ACR.
La Convenzione si risolve di diritto nel caso in cui vengano meno i presupposti normativi o regolamentari nonché le condizioni di cui all’art. 2 della presente Convenzione per l’affidamento dei servizi secondo il modello dell’in house providing.
ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), con la sottoscrizione del presente accordo entrambe le Parti si danno reciprocamente atto di aver ricevuto l’informativa prevista dall’art. 13 del Regolamento stesso in ordine al trattamento ed alla comunicazione dei dati forniti nel presente contratto e/o successivamente acquisiti nel corso del rapporto contrattuale. Le Parti attribuiscono quindi alla sottoscrizione del presente accordo il valore di consenso per il trattamento e le comunicazioni a terzi dei dati stessi per ottemperare agli obblighi normativi connessi con il presente contratto.
ART. 14 - CODICE DI COMPORTAMENTO, PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA
Acinservice dichiara di essere edotta in ordine alle disposizioni di cui al X.X.X. 00 xxxxxx 0000, x.00, (Xxxxxxxxxxx xxxxxxx codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e prende atto che l’ACR, nella conduzione delle proprie attività, si riferisce ai principi e disposizioni contenute nel proprio Codice di comportamento.
Acinservice si obbliga a rispettare il suddetto Codice, che dichiara di ben conoscere avendone ricevuto copia, a divulgarlo all’interno della propria organizzazione e a darne informativa ai propri appaltatori e/o consulenti, durante l’espletamento delle attività affidatele dall’ACR, e prende atto che la violazione dei principi ivi contenuti sarà considerata quale grave inadempimento degli obblighi scaturenti dalla Convenzione e determinerà la risoluzione della stessa ai sensi dell’art. 1456 cod. civ, nonché il risarcimento dei danni eventualmente subiti dall’ACR.
Acinservice dichiara di avere adottato un proprio Codice di comportamento e un Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza in coerenza con le finalità della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e le linee guida emanate dall’ANAC in attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.
Acinservice si impegna a rispettare la vigente normativa in materia di trasparenza in conformità con il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 così come modificato e integrato dal
D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97. A tal fine pubblica sul proprio sito istituzionale xxx.xxxxxxxxxxx.xx la documentazione espressamente stabilita dalla legge.
ART. 15 - IMPOSTE
Le somme reciprocamente pattuite con la presente Convenzione sono soggette ad I.V.A., trattandosi di prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese commerciali ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 633.
In caso di registrazione del presente atto, sarà dovuta l’imposta in misura fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.P.R. del 26 aprile 1986, n. 131 con oneri a carico della parte richiedente la registrazione.
ART. 16 – FORO COMPETENTE
La presente Convenzione è soggetta alla giurisdizione e alla legge italiana.
Le Parti si impegnano a risolvere bonariamente eventuali contestazioni relative alla validità, interpretazione od esecuzione della Convenzione, così come di ciascuno dei suoi atti esecutivi. Tutte le controversie che potessero insorgere tra le Parti circa l’interpretazione e l’esecuzione del presente accordo saranno di competenza del Foro territoriale di Roma.
ART. 17 - DISPOSIZIONI FINALI
Ogni eventuale modifica e/o integrazione della Convenzione dovrà essere concordata tra le Parti e formalizzata per iscritto.
L’invalidità e/o inefficacia di una o più clausole della Convenzione non comporta l’invalidità e/o inefficacia della Convenzione nel suo complesso. Verificandosi tale ipotesi, le Parti dovranno sostituire la disposizione nulla o invalida con altra valida e vincolante che rifletta, per quanto possibile, lo spirito ed il contenuto della prima.
Fatto a Roma il 30 giugno 2021
Acinservice S.r.l. Automobile Club Roma (Dott.ssa Xxxxxxx Xxx) (Dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxx)
Allegato A: Disciplinare dei servizi