Accordo sulla
Accordo sulla
Commissione paritetica di fiducia TARMED (CPF)
tra
gli assicuratori secondo la Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni, rappresentati dalla
Commissione delle tariffe mediche LAINF (CTM), l'Ufficio federale dell'assicurazione militare (UFAM),
l'Assicurazione invalidità (AI),
rappresentata
dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS)
detti in seguito assicuratori
e
H+ Gli Ospedali Svizzeri
detta in seguito H+
-2-
Conformemente all'articolo 2 capoverso 3 lettera h della Convenzione tariffaria TARMED del 1°ottobre 2003 viene stipulato quanto segue:
Art. 1 Introduzione
Giusta l'articolo 13 della Convenzione tariffaria TARMED del 1°ottobre 2003, quale organo di conciliazione contrattuale viene istituita una Commissione paritetica di fiducia permanente (CPF).
Art. 2 Compiti e competenze
1 La CPF funge da organo di conciliazione contrattuale per le controversie tra gli assicurato- ri e i fornitori di prestazioni in merito all'applicazione della convenzione tariffaria.
2 Le controversie concernenti l'applicazione della convenzione possono essere sottoposte alla CPF affinché elabori una proposta di conciliazione.
3 A richiesta di una parte contraente, la CPF può pronunciare delle sanzioni in caso di vio- lazione della convenzione da parte dei fornitori di prestazione o degli assicuratori.
Art. 3 Organizzazione
1 La CPF si compone di tre rappresentanti di H+ e di tre rappresentanti della CTM/AM/AI.
2 Le parti contraenti designano un sostituto per ciascuno dei loro membri.
3 La presidenza è assunta a turno da H+ e dalla CTM/AM/AI.
4 La segreteria della CPF è gestita da H+.
5 La CPF definisce in un regolamento lo svolgimento della procedura.
Art. 4 Procedura
1 Ogni domanda deve essere indirizzata alla Segreteria della CPF, corredata dei necessari documenti e motivazioni.
2 La CPF sottopone una proposta di conciliazione scritta alle parti entro quattro mesi dal ricevimento della documentazione completa. La Commissione è autorizzata a ricorrere a esperti o ad adottare altre misure per chiarire le controversie.
3 Se la CPF è nell'impossibilità di emettere una proposta di conciliazione entro quattro mesi dal ricevimento della documentazione completa o se una delle parti respinge la proposta di conciliazione, si può adire il tribunale arbitrale competente.
4 Con riserva del capoverso 3, la proposta di conciliazione presentata può essere impugna- ta entro 30 giorni davanti al tribunale arbitrale competente.
5 La CPF può pubblicare le sue proposte di conciliazione in forma strettamente anonima.
Art. 5 Finanziamento
1 Le parti contraenti indennizzano esse stesse i loro rappresentanti. Un indennizzo o un rimborso delle spese dei richiedenti è escluso.
2 Per la proposta di conciliazione la CPF riscuote emolumenti di un importo che va da 500 a 3 000 CHF. Si deve versare un acconto.