VERBALE DI ACCORDO
VERBALE DI ACCORDO
Addì, 26 aprile 2010, in Roma
t r a
l’ANCPL LEGACOOP, la FEDERLAVORO E SERVIZI CONFCOOPERATIVE, la PSL AGCI
e
la Fe.x.x.x.x.-U.I.L., la F.i.l.c.a.-C.I.S.L. e la F.i.l.l.e.a.-C.G.I.L.
si è convenuto quanto segue per il rinnovo del c.c.n.l. 24 giugno 2008 per i lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro dell0’edilizia e attività affini.
I ART. 52 – ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (Operai)
Allegato 1
II ART. 55 – FERIE (Operai)
Allegato 2
III ART. 6 – SECONDO LIVELLO DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
Allegato 3
IV ART. 81 – ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (Impiegati)
Allegato 4
V ART. 30 Bis – LAVORO A TEMPO PARZIALE
Allegato 5
VI ART. 27 – DIRITTO ALLO STUDIO
Allegato 6
VII ALLEGATO O – SALVAGUARDIA DELLA PROFESSIONALITA’ – BORSA DEL LAVORO DELL'INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI
Allegato 7
VIII PROTOCOLLO SULL'INTERVENTO DELLE PARTI SOCIALI NAZIONALI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEGLI ENTI PARITETICI NAZIONALI E TERRITORIALE
Allegato 8
IX PROTOCOLLO SULLE BANCHE DATI PER LA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA
Allegato 9
X Art. 15 QUADRI
Allegato 10
XI AVVISO COMUNE - CONTRIBUZIONE E INTEGRAZIONE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
Allegato 11
XII PROTOCOLLO SUL RLST AD INTEGRAZIONE DELL'ART. 29
Allegato 12
XIII PROTOCOLLO SULLA FORMAZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO
Allegato 13
XIV Art 36 Bis. PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Allegato 14
XV DICHIARAZIONE COMUNE SULL'EET
Allegato 15
XVI ART. 20 LAVORATORI STRANIERI
Allegato 16
XVII Art. 46 Bis, RIPOSI ANNUI (Operai)
Allegato 17
XVIII Art. 95 PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE (Impiegati) XIX Art. 41 DECORRENZA E DURATA
XX AUMENTI RETRIBUTIVI E MINIMI DI PAGA BASE E DI STIPENDIO
Letto, confermato e sottoscritto
ANCPL LEGACOOP FENEAL U.I.L.
FEDERLAVORO E SERVIZI F.I.L.C.A.-C.I.S.L. CONFCOOPERATIVE
PSL AGCI FILLEA – C.G.I.L.
Allegato 1
Art. 52
ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE
Le Organizzazioni territoriali, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, potranno concordare, con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2011 e per le circoscrizioni di propria competenza, l'elemento variabile della retribuzione fino alla misura massima del 6% dei minimi in vigore alla data del 1° gennaio 2010, secondo criteri e modalità di cui all’art. 6.
Pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2011, cessa l'elemento economico territoriale ed entra in vigore il nuovo istituto dell'elemento variabile della retribuzione.
L’elemento variabile della retribuzione sarà concordato in sede territoriale quale premio variabile che tiene conto dell’andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
NOTA A VERBALE
L’indennità territoriale di settore resta ferma nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Le Associazioni Cooperative e la Fe.x.x.x.x.-U.I.L., la F.i.l.c.a.-C.I.S.L. e la F.i.l.l.e.a.-C.G.I.L. si riservano di approfondire le iniziative e i meccanismi di premialità individuati dal presente contratto al fine di favorire e incrementare la produttività nel settore.
Allegato 2
Art. 55 - Ferie (Operai)
Dopo il 4° comma dell’art. 55 del C.C.N.L. 24 giugno 2008 è aggiunto il seguente comma:
“Di norma le ferie andranno usufruite nel corso dell’anno di maturazione. Tuttavia, in considerazione delle particolari caratteristiche dell’industria edilizia, le ferie che, per esigenze organizzative e/o produttive oppure per impedimento oggettivo del lavoratore (malattia, infortunio, ecc.) oppure per dare applicazione a quanto previsto nel 4° comma dell’art. art. 20, non potessero essere godute entro l’anno di maturazione, andranno fruite nei ventiquattro mesi successivi al termine di tale anno”.
Allegato 3
Art. 6 - Secondo livello di contrattazione collettiva.
A) Sede e competenze del contratto collettivo di secondo livello.
La contrattazione collettiva di secondo livello sarà svolta in sede territoriale.
Essa riguarda materie ed istituti stabiliti dal c.c.n.l., diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del contratto nazionale.
In conseguenza di quanto sopra previsto, alla contrattazione integrativa territoriale è demandato di provvedere sulle seguenti materie specificatamente individuate, con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2011 e con valenza triennale:
a) determinazione delle indennità relative ai lavori in alta montagna;
b) determinazione delle indennità per lavori in galleria a norma dell'art. 60;
c) determinazione, con decorrenza non anteriore al 1° Luglio 2011 dell'Elemento Variabile della Retribuzione territoriale (EVR) secondo i requisiti indicati nei successivi commi 4, 5 e seguenti del presente punto A);
d) attuazione di cui all'art. 58 per gli accantonamenti per xxxxx, gratifica natalizia e festività;
e) determinazione dell'indennità per gli operai addetti alla costruzione di linee elettriche e telefoniche, secondo i criteri fissati nell'art. 60;
f) aspetti applicativi della disciplina della trasferta, nell'ambito della regolamentazione di cui agli artt. 61 e 91 del c.c.n.l.;
g) determinazione del periodo di normale godimento delle ferie di cui all'art. 55;
h) modalità di attuazione dell'appalto e del subappalto di cui alla lett. a) dell'art. 5;
i) ripartizione dell'orario normale di lavoro, che salvo diverse valutazioni delle parti territoriali, può essere fissato in modo differenziato nel corso dell'anno, al fine di tener conto delle situazioni meteorologiche locali;
j) regolamentazione dei servizi di mensa e trasporto o di indennità sostitutive in relazione alle specifiche situazioni esistenti territorialmente;
k) disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandati alla contrattazione territoriale dal c.c.n.l., mediante specifiche clausole di rinvio;
l) alle eventuali determinazioni sulla base dei criteri di cui all'art. 29, lett. D).
m) regolamentazione, in funzione delle specifiche condizioni operative esistenti territorialmente, di una indennità giornaliera per i lavoratori comandati alla guida dei pulmini aziendali adibiti al trasporto delle maestranze da e per i cantieri, ferma restando la non computabilità del tempo di guida ai fini delle nozioni di lavoro effettivo e di orario di lavoro;
n) definizione del trattamento economico di reperibilità per i lavoratori ai quali il datore di lavoro richieda, per iscritto, di essere reperibili secondo quanto previsto dall’art. 47-bis (Reperibilità) del presente CCNL.
…..omissis……
L’elemento variabile della retribuzione (EVR) di cui alla lettera c) sarà concordato in sede territoriale quale premio variabile che tiene conto dell’andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio; esso non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
Per la sua determinazione saranno utilizzati i seguenti quattro indicatori:
1. numero lavoratori iscritti in Cassa Edile;
2. monte salari denunciato in Cassa Edile;
3. ore denunciate in Cassa Edile, per le quali la valutazione dell'incidenza delle ore di assenza dal lavoro e di cassa integrazione per mancanza di lavoro è demandata alle parti sociali territoriali;
4. valore aggiunto del settore delle costruzioni come individuato a livello provinciale dall'ISTAT. Sarà concordato in sede territoriale un solo ulteriore indicatore.
Le parti sociali territoriali, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, devono stabilire a livello locale, per le circoscrizioni di propria competenza ed entro la misura massima fissata dalle parti nazionali, la specifica percentuale di EVR in base a valutazioni concernenti il complessivo stato del settore nel territorio di competenza e nel rispetto delle decorrenze previste dal precedente terzo comma.
Le parti sociali territoriali provvederanno ad individuare per ciascuno dei cinque indicatori le relative incidenze ponderali in termini percentuali.
Le medesime parti procederanno poi al raffronto dei cinque indicatori territoriali, su un arco temporale triennale. Xxxxxxx presi a raffronto due trienni: il primo dei quali composto dall’ultimo anno di cui si hanno a disposizione tutti i dati relativi ai cinque indicatori e dai due anni immediatamente precedenti; il secondo composto dal penultimo anno di cui si hanno i dati disponibili e dai due a quest’ultimo precedenti (Es: triennio 2010 2009 2008 vs. 2009 2008 2007; 2011 2010 2009 vs. 2010 2009 2008; 2012 2011 2010 vs. 2011 2010 2009)..
Nell'ambito del raffronto di cui ai commi precedenti e ai fini della sua determinazione, l'EVR sarà riconosciuto nella misura derivante dalla somma delle singole incidenze ponderali degli indicatori la cui variazione sia pari a zero o positiva, ciò sino al 100% della specifica percentuale massima fissata territorialmente.
Qualora la variazione di almeno due dei suddetti cinque parametri dovesse risultare pari a zero o positiva, nel caso in cui la somma dei suddetti due pesi ponderali risultasse inferiore al 30%, l'EVR sarà comunque riconosciuto nella misura del 30% della specifica percentuale massima dell'EVR fissata a livello territoriale.
Nell'ipotesi invece in cui la somma delle incidenze ponderali dei parametri, o anche l’incidenza di un solo parametro, risultasse superiore al 30%, l'EVR sarà riconosciuto nella misura derivante da tale somma.
Qualora il numero dei parametri, con variazione pari a zero o positiva, fosse superiore a due, l'EVR sarà riconosciuto nella misura derivante dalla somma delle singole incidenze ponderali, sino al 100% dell'EVR fissato territorialmente.
Le parti sociali territoriali si incontreranno ogni anno per il calcolo e la verifica degli indicatori.
Determinata la percentuale a livello provinciale, al livello aziendale poi, qualora la predetta percentuale sia pari o superiore al 30%, ogni impresa procederà al calcolo dei seguenti due parametri aziendali:
a. ore denunciate in Cassa Xxxxx, secondo le medesime modalità individuate a livello territoriale;
b. volume d'affari Iva, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali Iva dell’impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge.
E’ data facoltà alle rappresentanze territoriali di confermare o sostituire uno o entrambi i parametri sopra indicati con altrettanti, ritenuti più idonei e coerenti a misurare la situazione economica delle imprese cooperative del territorio.
Per le imprese con solo impiegati, il parametro a livello aziendale sostitutivo delle ore denunciate in Xxxxx Xxxxx sarà rappresentato dalle ore lavorate, così come registrate sul Libro Unico del Lavoro.
L’impresa confronterà l’andamento dei propri parametri nei due trienni, secondo le medesime modalità temporali sopra esposte per il calcolo territoriale.
Qualora le variazioni dei suddetti due parametri risultassero pari a zero o positive, l'azienda provvederà ad erogare l'EVR nella misura stabilita a livello provinciale.
Qualora solo uno dei suddetti parametri avesse una dinamica negativa, l'azienda dovrà erogare l'EVR esclusivamente nella misura del 30%..
Laddove a livello provinciale fosse stata individuata una percentuale di EVR superiore al 30% o risultasse erogabile l'EVR nella piena misura determinata a livello territoriale, l'impresa nelle condizioni di cui al comma precedente erogherà, oltre al 30% di cui al comma precedente, anche il 50% della somma eccedente la predetta misura del 30%; ciò attivando la seguente procedura:
• l'impresa renderà un'autodichiarazione sul non raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali all'associazione territoriale cooperativa di riferimento e alla Cassa Edile competente territorialmente, dandone contestuale comunicazione alle RSA o RSU, ove costituite;
• analoga procedura dovrà essere osservata dalle imprese cooperative non aderenti ad alcuna associazione cooperativa firmataria del contratto territoriale, fermo restando che, in questo caso, l’autodichiarazione andrà resa a tutte le associazioni cooperative firmatarie dell’integrativo;
• le suddette associazioni informeranno con sollecitudine le organizzazioni sindacali territoriali e, se richiesto, attiveranno un confronto con le stesse per la verifica dell'autodichiarazione, da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa cooperativa stessa. nonché della documentazione della Cassa Edile afferente le ore denunciate, ovvero dei due parametri aziendali eventualmente modificati dalle organizzazioni territoriali.
Le imprese cooperative di nuova costituzione dovranno erogare l'EVR nella misura fissata a livello territoriale. Ai fini della procedura di cui al comma precedente e fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, il confronto temporale sarà effettuato, prima anno su anno, poi biennio su biennio e infine triennio su triennio.
L'erogazione dell'EVR, determinato come sopra a consuntivo, potrà essere effettuata anche in quote mensili al personale in forza.
B) Tempi e procedure della contrattazione di secondo livello
Le richieste per la stipula del contratto integrativo devono essere presentate almeno due mesi prima della scadenza del contratto stesso.
Durante i tre mesi successivi alla data della presentazione della piattaforma e comunque sino alla data del termine del mese successivo alla scadenza dell’integrativo da rinnovare, le parti non assumeranno iniziative unilaterali e non procederanno ad azioni dirette.
Nel caso di controversia interpretativa sull'applicazione del presente articolo o insuperabile dissenso nel merito delle materie demandate alla negoziazione di secondo livello, ciascuna delle parti può chiedere l'intervento delle Associazioni nazionali contraenti, le quali si incontreranno, entro 15 giorni dalla richiesta, al fine di definire la controversia interpretativa.
Per la durata della procedura di conciliazione entrambe le parti si asterranno da azioni dirette e dall'adottare decisioni unilaterali sulla materia in esame.
Le clausole degli accordi territoriali difformi rispetto alla regolamentazione nazionale non hanno efficacia.
La titolarità della contrattazione di secondo livello, negli ambiti, per le materie e con le procedure e i criteri stabiliti nel presente articolo, spetta alle Organizzazioni territoriali aderenti rispettivamente alle Associazioni nazionali delle cooperative e alle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori stipulanti il presente contratto collettivo nazionale di lavoro
Visto quanto stabilito nell'accordo intercategoriale del 18 dicembre 2009, è confermata la proroga per l'anno 2010 dei contratti integrativi territoriali vigenti, ferma restando la naturale scadenza di eventuali istituti economici e normativi ivi contenuti aventi carattere temporaneo e pertanto con scadenza prefissata.
DICHIARAZIONE A VERBALE
L’indennità territoriale di settore resta ferma nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.
Qualora le materie sugli assetti contrattuali di 1° e 2° livello dovessero trovare generale regolamentazione legislativa o nuova regolamentazione interconfederale, la presente disciplina sarà coordinata dalle parti nazionali con un apposito accordo, da stipularsi tempestivamente e comunque non oltre tre mesi dall’avvenuta nuova regolamentazione legislativa o interconfederale.
Allegato 4
Art. 81
ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (Impiegati)
Le organizzazioni territoriali, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti potranno concordare, con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2011 e per la circoscrizione di propria competenza, l’elemento variabile della retribuzione fino alla misura massima del 6% dei minimi in vigore alla data del 1° gennaio 2010, secondo criteri e modalità di cui all’art. 6.
Pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2011, cessa l'elemento economico territoriale ed entra in vigore il nuovo istituto dell'elemento variabile della retribuzione.
L'elemento variabile della retribuzione sarà concordato in sede territoriale quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
NOTA A VERBALE
Il premio di produzione resta fermo nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Le Associazioni Cooperative e la Fe.x.x.x.x.-U.I.L., la F.i.l.c.a.-C.I.S.L. e la F.i.l.l.e.a.-C.G.I.L. si riservano di approfondire le iniziative e i meccanismi di premialità individuati dal presente contratto al fine di favorire e incrementare la produttività nel settore.
Allegato 5
Art. 30 bis - Disciplina dei contratti di lavoro a tempo parziale, a termine, di somministrazione, distacco, inserimento
A) Contratto di lavoro a tempo parziale
Il punto 3. del paragrafo A) dell’art. 30 bis del C.C.N.L. 24 giugno 2008 è sostituito dal seguente:
“3. Fermo restando quanto previsto dalla legge e nelle more dell'adozione dei criteri di congruità da parte delle Casse Edili, le parti stabiliscono che, nei confronti del personale operaio, non rientrante nelle casistiche di cui al seguente punto 4, i rapporti di lavoro a tempo parziale sono consentiti per una percentuale non superiore al 3% degli addetti in forza a tempo indeterminato.
Resta in ogni caso consentita alle imprese la possibilità di impiegare almeno uno (1) operaio a tempo parziale, laddove non ecceda il 30% degli operai a tempo pieno dipendenti dell'impresa.
I contratti a tempo parziale eccedenti le percentuali sopra riportate impediscono il rilascio del DURC all’impresa richiedente a decorrere dalla data della delibera attuativa della CNCE che obbliga l’adozione di tale criterio da parte di tutte le Casse Edili partecipanti al sistema della CNCE stessa.
Dal computo delle predette percentuali sono esclusi i rapporti a tempo parziale che sono stati stipulati a richiesta del lavoratore, per motivi personali o familiari prima della stipula del presente CCNL. La sussistenza di questi requisiti deve essere certificata per iscritto dalla R.S.U. alla Cassa Edile.
Allegato 6
Art. 27 - DIRITTO ALLO STUDIO
Il primo e il secondo comma dell'art. 27 del c.c.n.l. vigente sono sostituiti dai seguenti:
"Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori edili, le imprese concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai commi successivi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare esclusivamente corsi di studio attinenti al settore delle costruzioni e compresi nell'ordinamento scolastico e universitario, con riguardo alle facoltà di architettura, economia e commercio, giurisprudenza ed ingegneria o altre facoltà o istituti legalmente riconosciuti.”
"I corsi di cui al comma precedente non potranno comunque avere una durata inferiore a 150 ore di insegnamento effettivo".
Allegato 7
Allegato O
SALVAGUARDIA DELLA PROFESSIONALITA’ DELL’INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI BORSA LAVORO
Il protocollo di intesa sulla salvaguardia della professionalità edile siglato il 9 febbraio 2008 e allegato al presente contratto, unitamente alle misure adottate a seguito degli avvisi comuni: DURC, Congruità e del documento degli Stati Generali del 14 maggio 2009, è uno strumento individuato dalle parti per la valorizzazione piena dei lavoratori nel processo produttivo dell’edilizia, mirando soprattutto alla formazione e al reimpiego, nonché per contrastare il lavoro nero, il lavoro sommerso, il caporalato e l’intermediazione passiva della manodopera gestita dalla criminalità organizzata.
Le parti sociali, concordano di riconoscere al Formedil un ruolo fondamentale e attivo nella gestione e implementazione dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro, a fianco del complessivo sistema delle politiche attive del lavoro.
Le parti affidano al Formedil, nel quadro del suo progetto di riconversione, l’incarico a elaborare un progetto di un sistema efficace di Xxxxx Xxxxxx che tenga conto delle peculiarità del settore e che sia volto alla realizzazione di specifiche finalità quali:
1. progettare una efficiente rete informativa con le strutture regionali e le Scuole Edili territoriali che consenta di avere un quadro complessivo del numero dei lavoratori interessati dagli ammortizzatori sociali e inoccupati.
2. istituire un accurato monitoraggio sulle eventuali esigenze professionali che possano costituire opportunità lavorative e sui conseguenti bisogni formativi, anche relazionando tra loro le varie situazioni delle province della medesima Regione;
3. produrre, dopo aver analizzato e sintetizzato il quadro della domanda ed offerta di lavoro di cui ai punti precedenti, coerenti linee guida e/o moduli formativi da trasmettere al sistema periferico (regionale e provinciale) per l’istituzione mirata dei corsi da parte degli organismi paritetici;
4. sviluppare una funzione di orientamento e di incrocio tra la domanda e l’offerta di lavoro attraverso un accreditamento autorizzativo dell’intero sistema da parte della Pubblica Amministrazione.
Entro 6 mesi dalla stipula del presente CCNL, il Formedil presenterà alle parti sociali nazionali il progetto operativo per l'approvazione dello stesso.
L’entrata in vigore di tale sistema nelle costruzioni è prevista alla scadenza del primo anno di vigenza del presente contratto.
Per i contenuti operativi, si rimanda al relativo allegato, al presente Ccnl, lettera Q
ALLEGATO Q
SALVAGUARDIA DELLA PROFESSIONALITA’ NELL’INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI-BORSA LAVORO.
Aspetti tecnici e specifiche finalità:
⮚ ottimizzare la circolazione delle informazioni tra lavoratori disoccupati o inoccupati e imprese del settore, sulle opportunità lavorative e sulle offerte formative, con lo scopo di favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro, mediante l’istituzione della banca del lavoro informatizzata presso ciascuna Scuola, collegata alla Borsa lavoro, a cui affluiscono i curricula dei lavoratori e le offerte lavorative delle imprese edili;
⮚ fornire assistenza alle imprese in relazione ai bisogni formativi e occupazionali;
⮚ favorire l’orientamento della richiesta-offerta di lavoro dei suddetti lavoratori;
⮚ predisporre l’attivazione degli standard minimi e le misure atte a certificare i crediti formativi;
⮚ incentivare gli accordi ministeriali per l’ingresso dei lavoratori stranieri attraverso la formazione all’estero per l’inserimento e il collocamento nel settore.
Il Formedil in tutte le sue articolazioni dovrà inoltre prevedere un sistema che, fermo restando le autorizzazioni previste da parte della Pubblica Amministrazione e sulla base delle finalità sopra descritte, preveda:
⮚ l’assunzione, da parte delle Scuole Edili, di un ruolo attivo all’interno del progetto volto a favorire lo sviluppo dell’occupazione e l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro, attraverso il sistema di autorizzazione presso la competente P.A.;
⮚ la possibilità, per le imprese in regola con la contribuzione contrattuale alla Cassa Edile, di consultare direttamente i curricula dei lavoratori in cerca di occupazione e di pubblicare al contempo le proprie offerte di lavoro presso gli sportelli costituiti nelle Scuole Edili;
⮚ la possibilità per le persone in cerca di lavoro di consultare gratuitamente le offerte di lavoro delle imprese aderenti alla Cassa Xxxxx in modo da poter prospettare le proprie candidature.
L’entrata in vigore del Sistema Borsa Lavoro nelle costruzioni è prevista alla scadenza del primo anno di vigenza del presente contratto. A tale fine, entro 6 mesi dalla stipula del CCNL, il Formedil presenterà alle parti sociali nazionali il progetto operativo per l'approvazione dello stesso.
La sperimentazione della Xxxxx Xxxxxx sarà avviata dal Formedil, in accordo con le parti sociali, entro 6 mesi dalla presentazione del progetto, nei territori ove è prevista la maggiore dinamicità degli investimenti e del mercato del lavoro.
La sperimentazione sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri e modalità, ferma restando la necessità che sia definita a livello ministeriale una norma che preveda l’invio telematico della comunicazione obbligatoria da parte dei datori di lavoro entro i 5 giorni successivi al licenziamento anche alla Cassa edile territorialmente competente:
- la Scuola Edile territoriale nei casi di crisi aziendale, mancanza temporanea di commesse, fine fase lavoro, licenziamenti, riceve l’elenco dei lavoratori che saranno interessati dai provvedimenti;
- tali elenchi saranno visionati dalla Scuola edile territoriale al fine di valutare, sulla base delle professionalità esistenti, possibili percorsi di qualificazione e riqualificazione da attivare, anche in relazione agli accordi territoriali locali che prevedono ammortizzatori in deroga e le relative risorse; nonché ai programmi di formazione attivabili attraverso i fondi di formazione interprofessionali o europei;
- la Scuola Edile territoriale effettuerà una ricognizione individuale delle competenze possedute dai lavoratori e dei necessari piani formativi di qualificazione/ riqualificazione acquisendo la disponibilità del lavoratore alla partecipazione alla formazione;
- la Scuola Edile territoriale inserirà in una apposita banca dati ,condivisa con la Cassa edile territoriale ed un server nazionale, i nominativi di cui al punto precedente con relativa qualifica, mansione, anzianità di settore e dichiarazione di disponibilità dei lavoratori a frequentare i corsi di qualificazione e riqualificazione professionale;
- tale banca dati deve essere predisposta in modo da permettere il convenzionamento con il Centro dell’impiego competente al fine di dare una evidenza pubblica al profilo professionale ed alla condizione del lavoratore nel rispetto delle norme sulla privacy, ed in supporto alla sua attività di collocamento
Alla Scuola Edile è demandato il compito di monitorare i fabbisogni occupazionali delle imprese a livello locale, al fine di determinare le necessità di ordine formativo sul territorio.
Presso ciascuna scuola edile territoriale sarà costituito uno specifico sportello con il compito di effettuare la ricognizione individuale del bilancio delle competenza, rilevare aspettative e fabbisogni al fine di sviluppare assieme al lavoratore un piano di sviluppo professionale sulla base delle linee guida che saranno elaborate dal Formedil nazionale.
Gli accordi di cui all'art. 38 del vigente CCNL potranno prevedere che alle imprese che assumano i lavoratori iscritti negli elenchi di cui al presente articolo, possano essere riconosciute agevolazioni contributive in Cassa Edile.
.
Di ciascuna azione formativa di cui al presente articolo sarà effettuata specifica registrazione sul libretto formativo approvato dalle parti sociali su proposta del Formedil nazionale.
Allegato 8
Intervento delle Parti Sociali Nazionali per la razionalizzazione della gestione degli Enti paritetici nazionali e territoriali
Le parti confermano la validità del sistema degli Enti paritetici (Casse Edili, Scuole Edili e CPT) che riveste funzione strategica nelle politiche del lavoro del settore e riconoscono, peraltro, la necessità di porre in essere interventi mirati alla razionalizzazione dell’operato degli stessi sul piano dei costi, del funzionamento del sistema e del rispetto delle regole contrattuali.
In relazione quindi
▪ alla esigenza di rendere sempre più omogeneo l’operato degli Enti paritetici territoriali, nella consapevolezza della grande importanza che questi rivestono per il settore edile;
▪ alla necessità di pervenire ad un accordo complessivo sul riconoscimento della reciprocità tra gli enti bilaterali promananti dai diversi -ma omogenei- sistemi contrattuali;
▪ alla opportunità che le assunzioni e le consulenze di ciascun Ente paritetico devono essere correlate alle effettive esigenze dell’Ente medesimo:
le parti concordano che:
1) per le Casse Edili la percentuale massima dei costi di gestione, comprensivi del costo del lavoro e delle consulenze, rispetto alle entrate finanziarie della singola Cassa Edile dovrà essere contenuto nel limite dell'……% della massa salariale dell'esercizio e non dovrà comunque superare un terzo delle entrate economiche e finanziarie dell'esercizio di competenza della gestione istituzionale della Cassa Edile.
Per le Scuole Edili e per i CPT, il costo massimo del personale e delle collaborazioni esterne non dovrà essere superiore al …% delle rispettive entrate.
Eventuali diverse esigenze degli Enti paritetici territoriali dovranno essere segnalate all'Ente paritetico nazionale di riferimento.
Analoghi obblighi valgono per gli Enti paritetici nazionali, con percentuali che verranno definite e rese note dalle parti sociali nazionali in relazione alle specifiche esigenze.
2) L'assunzione di tutto il personale degli Enti paritetici è effettuata esclusivamente sulla base dei criteri informati al principio della professionalità, secondo procedure che potranno essere stabilite dalle parti sociali nazionali.
3) Gli Enti paritetici sono obbligati ad adeguare il proprio Statuto alle clausole contenute nello Statuto tipo sottoscritto dalle parti sociali nazionali e ad inviarne copia alla Commissione nazionale paritetica di riferimento per la necessaria verifica di conformità.
Eventuali clausole aggiuntive potranno essere statuite a livello territoriale purché non siano in contrasto con quanto contenuto nello Statuto tipo.
Analogamente gli Enti paritetici sono obbligati ad adottare il bilancio tipo definito dalle parti nazionali.
4) Viene confermato l’obbligo che il bilancio certificato degli Enti paritetici territoriali venga trasmesso, in via telematica, alle parti sociali territoriali, alle parti nazionali e ai rispettivi Enti paritetici nazionali entro il di ciascun anno.
5) Viene confermato, altresì, l’obbligo di certificazione dei bilanci da parte di Società di certificazione individuate a livello nazionale.
6) Viene istituito, a decorrere dall’esercizio 2010 l'obbligo, a carico della Cassa Edile, di affidare alla Società di revisione dei tre Enti territoriali, l'incarico di redigere entro il 30 giugno di ogni anno, un bilancio consolidato che rappresenti le situazioni economiche, patrimoniali e finanziarie degli Enti nel loro insieme. Analogo obbligo è stabilito, a carico della Cnce, per gli Enti paritetici nazionali.
7) Viene affidato ad una Società di certificazione l’incarico di redigere una relazione nella quale evidenziare eventuali anomalie riscontrate nei bilanci stessi, da inviare agli Enti nazionali di riferimento, rispetto all'attività che le parti sociali hanno loro affidato.
8) Gli Enti paritetici nazionali sono obbligati a trasmettere alle parti sociali nazionali l'elenco degli Enti che non provvederanno ad inviare il bilancio entro i termini stabiliti.
9) Gli Enti paritetici nazionali sono obbligati a trasmettere alle Parti Sociali nazionali l’elenco degli enti che non provvederanno ad inviare il bilancio entro i termini stabiliti.
10) Qualora vengano riscontrati comportamenti difformi dagli obblighi stabiliti a livello nazionale, gli Enti paritetici nazionali, dovranno intimare all'Ente paritetico territoriale di dare giustificazioni al proprio operato entro 15 giorni. Se entro tale termine non arriverà risposta o se tale risposta non avrà contenuti in linea con il dettato contrattuale, l'Ente nazionale provvederà ad intimare all'Ente territoriale, previa delibera del Consiglio di Amministrazione (o del Comitato di Gestione) assunta a maggioranza dei due terzi, entro e non oltre 30 giorni, di provvedere a porre rimedio alle carenze riscontrate, indicandone le modalità. Trascorso tale periodo senza esito, sarà obbligo dell'Ente nazionale comunicare alle parti costituenti nazionali l'inadempienza. Le parti nazionali esamineranno la questione unitamente alle parti territoriali al fine di rimuovere i rilevati comportamenti difformi. Qualora il problema non trovi soluzione, le parti sociali nazionali, entro 30 giorni si riuniranno entro, tramite una Commissione paritetica, per determinare la risoluzione della controversia, con votazione a maggioranza qualificata di 2/3, anche attraverso il commissariamento dell'Ente.
Nelle more della nomina, da parte delle parti sociali territoriali del Presidente, del Vice Presidente e del Consiglio di Amministrazione (o Comitato di Gestione), le parti sociali nazionali nomineranno due Commissari, uno di parte datoriale ed uno di parte sindacale per la gestione dell'ordinaria e straordinaria amministrazione.
11) I casi per i quali sarà attivata la procedura di cui al punto precedente sono:
▪ mancato adeguamento dello Statuto o difformità delle clausole rispetto allo Statuto tipo nazionale;
▪ mancata attuazione degli accordi nazionali sottoscritti dalle parti sociali;
▪ impiego delle risorse per attività non rientranti negli scopi statutari;
▪ rilascio del DURC in difformità rispetto alle regole e alle procedure stabilite;
▪ mancata attivazione delle visite da parte del CPT.
12) Gli Enti paritetici nazionali devono periodicamente verificare e controllare e potranno effettuare comunque, in ogni momento, una ispezione a campione sull'operato dei propri Enti territoriali i cui esiti dovranno essere immediatamente comunicati alle parti territoriali e nazionali.
13) Gli Enti nazionali paritetici devono inviare copia del bilancio preventivo e consuntivo ai rispettivi Enti paritetici territoriali, con relativa relazione d’accompagno, sull’attività preventivata e svolta.
14) Le parti nazionali si impegnano a verificare gli assetti gestionali della Direzione degli Enti paritetici nazionali.
15) Le parti ritengono necessario che le clausole ivi contenute siano armonizzate nelle clausole degli altri contratti collettivi nazionali del settore.
16) Il presente accordo entra in vigore entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente CCNL.
Entro tale data le parti si impegnano a definire le percentuali di cui al precedente punto 1).
In allegato il Bilancio Tipo delle Casse Edili.
Allegato 9
LE BANCHE DATI PER LA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA
In relazione a quanto disposto
- dal Testo Unico per la sicurezza con particolare riferimento all'articolo 99 che prevede che il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, trasmette all’azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all’Allegato XII e che inoltre gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni […] possono richiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza e all'articolo 90 che prevede, sempre a carico del committente o del responsabile dei lavori l'inoltro di copia delle notifiche anche alle Amministrazioni concedenti;
- dall'Avviso comune del 17 maggio 2007, dalla legge 296/2006, dal Codice dei contratti pubblici, con particolare riferimento agli indici di congruità contributiva recepiti dal CCNL 24 giugno 2008 (che dovevano entrare in vigore dal 1 gennaio 2010 a condizione che tutte le Casse Edili partecipanti al sistema della Cnce avessero provveduto al recepimento della relativa disciplina);
le parti concordano sulla necessità di:
- attuare una politica per la effettiva sinergia tra gli enti bilaterali che permetta di porre in essere un meccanismo efficace e snello che comporti la massima ottimizzazione delle risorse a disposizione del sistema bilaterale per il raggiungimento dei fini sopraesposti;
- attuare una concreta interazione tra i diversi organi contrattuali e istituzionali affinché nella fase preliminare delle opere vengano tracciate le linee guida ispirate alla massima garanzia per i soggetti coinvolti nei lavori, prevedendo l'automatismo dell'informativa sulla notifica preliminare;
- attivare attraverso le Casse Edili (già riconosciute nel citato Avviso Comune del 2007 quali enti adibiti al rilascio del Durc munito della Congruità), la verifica dell'incidenza del costo del lavoro della manodopera sulla base delle tabelle sottoscritte dalle parti sociali nel citato Avviso Comune e inserite nel ccnl del 2008.
Sarà costituito un sistema informatico omogeneo sul territorio nazionale che permetta la creazione di una banca dati territoriale di settore con le seguenti caratteristiche:
1) Il sistema informatico deve ricevere tutti i dati contenuti nelle notifiche preliminari ed elencati di seguito:
1. data della comunicazione;
2. indirizzo del cantiere;
3. committente: nome, cognome, codice fiscale e xxxxxxxxx;
4. natura dell'opera;
5. responsabile dei lavori: nome, cognome, codice fiscale e xxxxxxxxx;
6. coordinatore per quanto riguarda la sicurezza e la salute durate la progettazione dell'opera: nome, cognome, codice fiscale e indirizzo;
7. coordinatore per quanto riguarda la sicurezza e la salute durate la realizzazione dell'opera: nome, cognome, codice fiscale e indirizzo;
8. data presunta d'inizio dei lavori in cantiere;
9. durata presunta dei lavori in cantiere;
10. numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere;
11. numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere;
12. identificazione: codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate;
13. ammontare complessivo presunto dei lavori:
14. attribuzione di una codifica per cantiere.
2) I suddetti dati dovranno essere integrati con:
a) tutte le informazioni relative ai singoli cantieri dell'impresa e all'intera filiera degli eventuali subappalti assegnati, indicando la provenienza e la situazione afferente tutti i lavoratori interessati;
b) l'importo presuntivo del valore del subappalto e delle singole prestazioni d'opera;
c) l’inserimento nella notifica preliminare, a cura del committente o del responsabile dei lavori, dei dati relativi alla parte di lavoro effettuato dai lavoratori autonomi e dalle imprese non edili;
d) i dati anagrafici dei lavoratori coinvolti nei singoli cantieri, affinché si abbia un quadro chiaro e completo del personale occupato tale da rendere più agevole il controllo sulla regolarità sia in ambito contributivo che retributivo, nonché in materia di salute e sicurezza nei lavori.
3) Il sistema informatico dovrà prevedere anche l'incrocio dei suddetti dati con quelli del MUT per le verifiche anche in sede di attestazione della regolarità contributiva (le imprese integreranno la banca dati, attraverso la denuncia mensile articolata per cantiere –denunciando le ore svolte dai propri lavoratori- in ogni singolo cantiere attivo nel mese) per mezzo, appunto del MUT, con indicazione del livello di inquadramento e della mansione del lavoratore.
***
La banca dati di settore dovrà permettere alla Cassa Edile di controllare direttamente, attraverso questi dati, la congruità complessiva del valore dell'opera totale, secondo le procedure di cui in allegato.
Al termine dell'opera, infatti, all'atto del saldo finale, nel caso di opera pubblica, e contestualmente alla dichiarazione di cui all’art. 25 comma 1 lettera b) del DPR 6 giugno 2001 n. 380 relativa alla richiesta del rilascio del certificato di agibilità del fabbricato, nel caso di lavori privati ai soli fini di controllo della regolarità attestata dalla Cassa Edile, dovrà essere richiesto un Durc finale comprensivo della verifica della congruità della manodopera, che permetta il controllo del rispetto della reale incidenza della stessa in termini di versamenti presso le Casse Edili, secondo gli indici di cui all'Avviso Comune del 17 maggio 2007.
***
Ai fini di cui sopra è affidato alla Cnce, anche per i necessari collegamenti con il software "MUT", il compito di realizzare il sistema informatico, tenendo conto delle esperienze e dei sistemi applicativi già in essere sul territorio.
Il sistema della verifica della congruità andrà in vigore, in via sperimentale nelle province … … … a decorrere dal
… e, sull'intero territorio nazionale, a decorrere dal …
Ogni Cassa Edile, terminata la singola opera ed effettuata la verifica della congruità, provvederà ad aggiornare la banca dati nazionale anagrafica, costituita presso la CNCE, con i seguenti elementi:
- lavoratori
- imprese
- numero Durc emessi per ciascuna impresa
***
Le parti sociali ritengono necessario che in ogni provincia, ferma restando l'autonoma attività di controllo dei soggetti interessati, nell'ambito di una apposita commissione provinciale di coordinamento, partecipata da rappresentanti della Cassa Edile e del Cpt, della Direzione provinciale del lavoro e delle Asl, dell'INPS e INAIL, sia prevista una seduta concertativa preventiva, nella quale definire in maniera puntuale un percorso di interventi, anche programmati, del personale tecnico degli enti preposti, compreso quello degli enti bilaterali, all'interno dei cantieri ove si svolgono i lavori sulla base dei dati omogenei forniti dalle Casse Edili.
L'adesione ai programmi di assistenza sul cantiere proposti dagli Enti bilaterali, da parte delle imprese e la sua concreta realizzazione saranno considerati elementi di riferimento per la programmazione dell'attività ispettiva.
***
Le parti si impegnano a proporre presso le sedi competenti, le necessarie modifiche legislative che permettano le indicate integrazioni nella notifica preliminare, il controllo della congruità (rilascio del durc) anche a fine lavori nell’ambito dei lavori privati e la costituzione della Commissione provinciale di coordinamento.
Allegato 10
Art. 15 - Quadri
Il punto 3 del’art. 15 del C.C.N.L. 24 giugno 2008 è sostituito dal seguente:
3) Con decorrenza dalla data di riconoscimento della categoria, verrà riconosciuta ai lavoratori interessati una indennità di funzione nella misura minima mensile di Euro 75,00.
A decorrere dal 1° giugno 2008 la misura minima mensile dell'indennità è elevata ad euro 150,00. Con medesima decorrenza saranno adeguate all'importo di euro 150,00 le indennità di funzione già in precedenza applicate in misura inferiore.
A decorrere dal 1° Luglio 2010 la misura minima mensile dell'indennità è elevata ad Euro 170,00. Con medesima decorrenza saranno adeguate all'importo di Euro 170,00 le indennità di funzione già in precedenza applicate in misura inferiore.
Tale indennità di funzione assorbe - sino a concorrenza - eventuali indennità, comunque denominate, espressamente corrisposte con accordo sindacale a titolo di riconoscimento della funzione e/o incarico svolto da lavoratori con funzioni direttive. Essa non potrà invece assorbire l'indennità prevista - ad un diverso titolo - dall'art. 82 c.c.n.l.
A livello aziendale le parti potranno convenire variazioni della misura relativa all'indennità di funzione in riferimento ad eventuali mutamenti del ruolo svolto dal lavoratore.
Detta indennità sarà corrisposta per tutte le mensilità previste dal c.c.n.l., nonchè ai fini del calcolo del T.F.R..
Allegato 11
AVVISO COMUNE
CONTRIBUZIONE E INTEGRAZIONE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI NEL SETTORE EDILE
La crisi economica sta avendo forti ripercussioni sugli assetti occupazionali: gli ammortizzatori sociali destinati al settore non riescono a sopperire nel tempo alla ormai costante mancanza di cantierizzazioni. E’ incontrovertibile che nell’edilizia il fattore uomo sia la risorsa principale e che, pertanto, risulti indispensabile il mantenimento nel circuito di settore di tali risorse.
Le parti sociali del settore stanno operando contrattualmente a tale fine ma occorre individuare un quadro generale, nazionale e territoriale con cui delineare un vero e proprio intervento organico a sostegno dei lavoratori temporaneamente disoccupati o che fruiscano degli ammortizzatori sociali di Xxxx e Cigs.
Nel quadro di tale intervento generale, le parti ritengono necessario potenziare le politiche attive del lavoro e gli ammortizzatori sociali a disposizione del settore estendendone la durata, la copertura e l’accesso, così come richiesto con gli Stati Generali del 05 marzo 2009.
Il sistema bilaterale edile, interamente finanziato dalle imprese di costruzioni e dai loro lavoratori, potrebbe supportare i momenti di crisi occupazionale, attraverso un sostegno economico che favorisca la partecipazione dei lavoratori a processi di formazione e riconversione professionale degli operai, scoraggiando il lavoro irregolare ed incentivando l’occupazione.
Le parti sociali del settore sono interessate ad introdurre una indennità integrativa di disoccupazione per gli operai licenziati per riduzione di personale o per fine o mancanza di lavoro nel rispetto dei requisiti di cui all’art 29 della legge n. 341/95.
Tale ipotesi è vincolata ad un accordo tra le parti sociali , da stipularsi in sede ministeriale , con cui venga modificata l’attuale aliquota contributiva della Cigo attraverso un apposito decreto.
Attualmente le imprese edili versano per gli operai un'aliquota del 5,20%, comprensivo degli interventi meteorologici, a fronte dell'1,90% - 2,20% degli altri settori dell'industria, beneficiando di una durata della cassa integrazione guadagni ordinaria decisamente più breve .
In particolare, infatti, le proroghe della Cigo in edilizia sono ammesse solo con la riduzione di orario a differenza dell'industria per la quale le proroghe sono ammesse anche a 0 ore.
Ciò ha comportato, secondo gli ultimi dati, un accumulo delle risorse del relativo fondo presso l'Inps pari a circa 2 mila milioni di euro.
A fronte di questa riduzione, stimata nell’ordine di due punti in modo da poter equamente distribuire a favore delle imprese e dei lavoratori le risorse così derivanti, le parti costituiranno presso le Casse Edili territoriali un apposito Fondo finalizzato ad una ulteriore integrazione al reddito dei lavoratori disoccupati e in Cig, finanziato con il contributo della riduzione della aliquota.
I requisiti di accesso, la durata e l’ammontare dell’erogazione del Fondo saranno concordati tra le parti sulla base delle risorse reperite . Essi seguiranno i criteri della universalità, della premialità per i lavoratori che parteciperanno alla formazione, e della premialità per le aziende che , in regola con i versamenti contributivi, assumano i lavoratori formati o disoccupati.
Ciascuna Cassa Edile territoriale verserà mensilmente in un Fondo a carattere nazionale, gestito dalla CNCE, una percentuale, stabilita dalle parti nazionali, dei contributi pervenuti nei Fondi territoriali al fine di ovviare agli eventuali casi di gravi crisi occupazionali che si dovessero verificare nelle singole realtà.
Allegato 12
PROTOCOLLO RLST
ad integrazione art. 29
In tutte le aziende nelle quali, in un determinato ambito territoriale, non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui all’art. 47, comma 2, del D.Lgs. 81/2008, le medesime attribuzioni sono esercitate dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST).
I nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza eletti o designati in azienda devono essere comunicati al CTP territorialmente competente. Ciò consente di escludere queste aziende dall’ambito di operatività del RLST.
Il Rlst è designato congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali territoriali dei lavoratori. Tale designazione sarà ratificata in apposite riunioni dedicate esclusivamente alla funzione elettiva. Successivamente le XX.XX. territoriali invieranno il nominativo del lavoratore, tramite comunicazione scritta, alle Associazioni Imprenditoriali edili della provincia, al CTP e all’impresa dalla quale dovesse provenire il lavoratore.
Il Rlst esercita le attribuzioni, come di seguito rappresentate, esclusivamente nelle aziende di cui al 1° comma:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37 del D.Lgs n.81/08 e s.m.;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzioni relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti
, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo 37 del D.Lgs. n.81/08 e s.m.;
h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica del lavoratori;
i) formula osservazioni in occasioni di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti dalle quali è, di norma, sentito;
j) partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35 del D.Lgs. n.81/08 e s.m. e può chiederne la convocazione secondo quanto previsto nel medesimo articolo;
k) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
l) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
m) previo l’avvertimento di cui alla lettera precedente, può far ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
Prima di procedere ai sensi della lettera m), il Rlst informa il CTP per l’adozione delle necessarie misure.
Il Rlst, su sua richiesta e per l’espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all’art.17, co lett.
a) del T.U. anche su supporto informatico come previsto dall’art.53, co 5 del D.Lgs. n.81/08 e s.m., nonché, su richiesta, accede ai dati di cui all’art.18, co 1 lett. r) del T.U.. Entrambi i documenti possono essere consultati esclusivamente in azienda.
Per la durata dell’incarico, durante l’esercizio delle sue funzioni, il Rlst non può compiere attività di proselitismo, così come non può promuovere assemblee sindacali o proporre rivendicazioni di natura sindacale ed è incompatibile con le funzioni sindacali operative ex art.48, co.8 del Dlgs n.81/08 e s.m.. Il ruolo di Rlst è, altresì, incompatibile con le funzioni di gestione o tecniche svolte dai CTP.
Per l’esercizio delle proprie attribuzioni, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale:
a) preventivamente al primo accesso in cantiere il RLST è tenuto ad accreditarsi presso la direzione del cantiere e ad indicare l’azienda (o le aziende) nei confronti delle quali esercita le proprie attribuzioni;
b) segnala preventivamente al datore di lavoro e al Comitato Paritetico competente territorialmente la visita che ha programmato di effettuare. Il diritto di accesso ai cantieri sarà esercitato nel rispetto delle esigenze organizzative e/o produttive dell’azienda;
c) è munito di apposita tessera di riconoscimento da esibirsi prima dell’accesso al cantiere;
d) riceve, previa richiesta, copia della documentazione aziendale di cui al D.Lgs. n.81/08 e s.m. consultabile, anche su supporto informatico, esclusivamente in azienda, allo scopo di acquisire informazioni in merito a quanto attiene alla sicurezza ed all’ambiente di lavoro;
e) è tenuto alla massima riservatezza in merito a quanto acquisito in sede di visita che potrà essere utilizzato esclusivamente in relazione alle funzioni che la legge loro attribuisce, fermo restando il rispetto del segreto industriale.
L’impresa, nel rispetto delle modalità della lett. b) del precedente comma, si impegna a garantire l’accesso al cantiere e la presenza del proprio responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp) o di un addetto da questi incaricato.
Delle visite aziendali e degli altri interventi di consultazione viene redatto un resoconto, copia del quale viene contestualmente consegnata all’impresa. In tale documento vengono riportate le indicazioni e le raccomandazioni in tema di sicurezza avanzate dal Xxxx, il quale conferma l’avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sullo stesso.
Le visite del Rlst oltre che sulla base del programma di lavoro possono avvenire su richiesta aziendale, anche per il tramite e con l’assistenza dell’associazione imprenditoriale di settore e/o dei dipendenti. Devono in ogni caso essere osservate le modalità stabilite nelle lettere da a), b), c), e) del comma 6.
Degli esiti dell’esercizio delle proprie funzioni viene redatta una relazione trimestrale, da inoltrarsi ai competenti Comitati Paritetici territoriali del settore edile che svolgono le funzioni di cui all’art. 51 del D.Lgs. 81/2008, contenente gli elementi più significativi delle visite effettuate.
Ogni divergenza sorta tra il Rlst e l’impresa sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle normative vigenti, che non sia componibile tra le parti stesse è verbalizzata e, prima di qualsiasi ulteriore azione, deve essere sottoposta al Comitato Paritetico territoriale competente (CTP), come previsto dal comma 2 dell’art. 51 del Dlgs n.81/08 e s.m.
A livello territoriale si ricercheranno, con le altre Associazioni imprenditoriali firmatarie di contratti collettivi territoriali del settore edile, forme e modi per addivenire ad una disciplina unitaria in materia di RLST.
Salvo diversi accordi al livello territoriale, in ogni provincia è designato, dalle Organizzazioni Sindacali territoriali, un Rlst. Numero, modalità e costi per il finanziamento delle attività, anche con riferimento alla formazione del Rlst, saranno regolate dalle Parti Sociali territoriali.
Fermo restando quanto pattuito a livello territoriale, i costi del Rlst non potranno essere addebitati alle imprese che hanno eletto o designato il Rls aziendale, fermo restando che l’attività dello stesso Xxxx potrà essere esercitata esclusivamente nelle realtà produttive aziendali in cui non vi sia stata elezione o designazione diretta del Rls in ambito aziendale.
Avuto l’incarico, il Rlst ha diritto ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalità e i contenuti specifici della formazione sono affidati agli Organismi Paritetici del settore edile, in collaborazione con l’Ente Scuola, secondo un percorso formativo di 120 ore iniziali in materia di sicurezza e salute sia di natura teorica che pratica, da effettuarsi entro 2 mesi dalla data di elezione o designazione, con verifica finale di apprendimento e 8 ore di aggiornamento annuale.
Il Rlst viene designato o eletto nell’ambito di soggetti che siano in possesso di adeguate e specifiche cognizioni tecnico/pratiche/operative in materia di sicurezza, prevenzione ed igiene del lavoro nel settore edile o che abbiano maturato una adeguata esperienza lavorativa nel settore edile.
Nelle opere nelle quali siano coinvolte più imprese, ad eccezione di quelle che sono indicate al comma successivo, il ruolo di coordinatore dei Rls compete al Rappresentante dei lavoratori della sicurezza dell’impresa affidataria o appaltatrice, in coerenza con quanto già stabilito dall’art. 29, paragrafo D) del CCNL.
Nelle grandi opere e/o nei contesti di cui all’art.49 del D.Lgs. n.81/08 e s.m. l’attività di coordinatore dei Rls aziendali presenti nei cantieri in cui siano coinvolte più imprese, è esercitata dal Rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza di sito produttivo che è individuato, su loro inziativa, tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende operanti nei cantieri del sito produttivo. Le attribuzioni sono quelle previste dall’art. 50 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m...
Allegato 13
Formazione Sicurezza sul Lavoro
Lo svolgimento di un’adeguata attività di formazione concorre sicuramente in modo rilevante alla diminuzione dei fattori di rischio lavorativo connessi alle peculiari caratteristiche dell’attività produttiva nell’industria delle costruzioni.
La formazione alla sicurezza, previo il riconoscimento degli interventi già effettuati in significative realtà territoriali, deve pertanto essere potenziata e uniformata nel contesto nazionale, anche attraverso la stretta collaborazione e il coordinamento tra gli Enti scuola e i Comitati Paritetici territoriali.
A tal fine è determinante il ruolo della Commissione Nazionale Paritetica per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro, per fornire gli opportuni ed adeguati indirizzi ai singoli Comitati paritetici per la prevenzione infortuni, dislocati sul territorio nazionale.
Il CPT è l’Ente paritetico deputato a svolgere funzione di supporto e consulenza alle imprese ed ai lavoratori, nell'interesse di entrambi, sulla sicurezza degli ambienti di lavoro ed esercita le seguenti attività:
1) effettua visite di consulenza e assistenza, tramite tecnici professionalmente qualificati, per favorire la corretta attuazione delle norme di sicurezza nei cantieri edili;
2) svolge le attività previste dai decreti legislativi nn. 81/08 e 106/09 nonché le attività di informazione e formazione degli addetti per specifiche responsabilità e specifici rischi secondo i rilievi assunti nelle visite tecniche in cantiere;
3) assiste le imprese e i lavoratori nel trasferimento di tecnologie e buone prassi nelle procedure organizzative in attuazione dei Dlgs. nn. 81/08 e 106/09;
4) informa e aggiorna i dirigenti e i preposti in amteria di sicurezza all’interno dei cantieri.
Per l’esercizio delle attività di cui al comma precedente, le imprese cooperative iscritte alle Casse Edili sono tenute a versare un contributo, stabilito dagli accordi stipulati in sede territoriale, che deve tenere conto del numero di imprese presenti sul territorio e del numero delle visite di assistenza e consulenza nei cantieri, annualmente programmabili nell’ambito territoriale.
Sono fatti salvi gli eventuali accordi territoriali già esistenti in materia.
Tale programmazione dovrà essere comunicata alla Commissione nazionale paritetica per le prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro.
Il contributo individuato a livello territoriale sarà ripartito per le finalità proprie del CTP e per le attività di consulenza e assistenza alle imprese all'interno dei cantieri; allo svolgimento di questa attività non potrà essere dedicata una percentuale inferiore alla misura che sarà definita dalle parti sociali nazionali entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.
Tale disposizione dovrà essere applicata anche nelle realtà nelle quali Scuola Edile e CTP siano unificati, ferma restando la rilevanza delle specifiche funzioni attribuite a ciascuno di tali enti.
Le attività di consulenza in materia di sicurezza nei cantieri sono esercitate dai tecnici del CTP su espressa richiesta delle imprese, secondo un programma cronologico di richiesta delle visite, nonché in via autonoma dall’Ente, seguendo criteri di territorialità o di tipologia produttiva.
Al fine di dare continuità alla suddetta attività nell'ambito del singolo cantiere, l'Ente provvederà, laddove compatibile con le esigenze tecnico-organizzative dello stesso, ad indirizzarvi il medesimo tecnico e/o la stessa squadra di tecnici intervenuti la prima volta.
Gli interventi formativi e informativi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori edili e quelli dei loro rappresentanti sono effettuati dall’impresa, in collaborazione con il CTP, laddove realizzati sul cantiere; oppure dall’impresa in collaborazione con l’Ente scuola, sentito il CTP, se svolti in aula.
Gli interventi formativi e informativi si terranno durante l’orario di lavoro e non potranno comportare oneri economici a carico dei lavoratori, ai sensi del comma 12, dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m..
I dirigenti e i preposti ricevono, a cura del datore di lavoro, anche presso l’Ente Scuola in collaborazione col CTP, contenuti di adeguata e specifica formazione, di informazione e di aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro all’interno del cantiere. I contenuti della formazione di cui al presente comma sono quelli richiamati dall’art. 37 co.7 del Dlgs. 81/08 e s.m..
E’ affidata al Formedil la redazione dei piani e dei progetti formativi per le figure professionali contrattuali con titoli abilitanti ai sensi dei Dlgs. nn. 81/08 e 106/09, il quale dovrà avvalersi della CNCPT per tutte le parti concernenti la sicurezza.
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale e/o territoriale ha diritto ad una formazione iniziale e continua particolare, da assolversi presso l’Ente Scuola. La formazione in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, è demandata al CTP.
La durata minima dei corsi di formazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendale è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento.
La durata dei corsi di aggiornamento periodico non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.
E’ affidata al sistema dei CTP la formazione specifica di cantiere connessa e correlata alle situazioni di rischio rilevate durante le visite in cantiere effettuate dai CTP stessi nella normale attività di assistenza alle imprese e ai lavoratori.
Il CTP e l’Ente Scuola, sono tenuti, in xxx xxxxxxxxxxx, ad utilizzare reciprocamente le risorse professionali interne esistenti, ai fini dell’erogazione della formazione in materia di sicurezza.
Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione in materia di sicurezza sono registrate nel libretto personale di formazione approvato dalle Parti Sociali nazionali su proposta del Formedil nazionale.
Al fine di omogeneizzare l'attività dei CTP territoriali in ambito regionale e per meglio coordinare attività e progetti comuni, con rotazione di norma annuale ogni CTP effettuerà senza alcun onere aggiuntivo e a seguito di un protocollo sindacale regionale sulle relative modalità operative, il coordinamento regionale dei CTP afferenti la regione di appartenenza. Tali coordinamenti, ferma restando l'autonomia dei singoli Enti paritetici e nel rispetto delle linee guida stabilite al livello nazionale, dovranno attivare un processo di armonizzazione dell'attività degli Enti territoriali stessi in ambito regionale.
Allegato 14
Art. 36 Bis - Previdenza complementare
A decorrere dal 1° luglio 2011 le aliquote contributive a carico dell’impresa e del lavoratore, previste dall’art. 36-bis del C.C.N.L. 24 giugno 2008, sono elevate all’1,10%
Art. 29 Bis Lavori Usuranti e Pesanti
A decorrere dal 1° ottobre 2010, entra in vigore il contributo pari allo 0,10 % della retribuzione degli operai fissato dall’art 29 Bis) del ccnl vigente per i lavori usuranti e pesanti, da versarsi in un apposito Fondo da costituire presso le Casse Edili.
Nelle more della predisposizione dello studio affidarsi alla relativa Commissione Paritetica di cui art. 29 Bis e finalizzato ad approfondire l'ipotesi di costituire un apposito Fondo mutualistico a copertura di eventuali vuoti contributivi, il 50% del predetto contributo sarà versato a Cooperlavoro, a favore dei lavoratori operai ivi iscritti.
Le parti stabiliscono che, a decorrere dal 1° ottobre 2010, la metà del predetto contributo, pari allo 0,05%, sarà versato quale contributo straordinario "Fondo di previdenza complementare Cooperlavoro", per un periodo di due anni.
Il contributo raccolto dalla singola Cassa Edile fino al mese di settembre 2011 sarà versato dalla stessa al Fondo Cooperlavoro nel mese di dicembre 2011 e quello raccolto dal 1° ottobre 2011 al 30 settembre 2012 sarà versato nel mese di dicembre 2012.
Le parti stabiliscono altresì che, sempre a decorrere dal 1° ottobre 2010, il rimanente 50% del contributo di cui al citato art. 29 Bis, pari anch’esso allo 0,05%, sarà versato dalle imprese in un apposito Fondo "lavori usuranti e pesanti" da costituirsi presso le Casse Edili.
Al 30 settembre 2012 cessa definitivamente l'obbligo di versare il contributo straordinario di cui al presente accordo e, pertanto, il contributo "lavori usuranti e pesanti" è ripristinato, dal 1° ottobre 2012, nella misura dello 0,10%.
Allegato 15
DICHIARAZIONE COMUNE SULL'EET
Le parti sociali nazionali concordano che gli importi in atto dell'elemento economico territoriale saranno conglobati a decorrere dal 1° Luglio 2011 nell'indennità territoriale di settore e nel premio di produzione.
Allegato 16
Art. 20 - Lavoratori migranti.
L’art. 20 del C.C.N.L. 24 giugno 2008 è sostituito dal seguente:
“Per favorire il pieno inserimento dei lavoratori migranti nel settore edile le parti concordano sulla realizzazione di corsi di formazione professionale attraverso gli Enti Scuola di cui all'art. 75 del c.c.n.l. in collegamento anche con le iniziative dei Ministeri competenti e degli enti locali.
Sarà cura degli Enti Scuola, nell’ambito della programmazione delle iniziative formative, verificare :
- l’organizzazione corsi di lingua italiana, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche e/o gli enti locali del territorio;
- la promozione di iniziative di informazione e/o formazione finalizzate – attraverso l’incremento delle possibilità di comprensione e comunicazione tra le diverse etnie e culture – a favorire l’integrazione dei lavoratori migranti e il miglioramento dei processi produttivi in cantiere.
A tal fine le imprese segnaleranno agli Enti scuola la presenza di lavoratori migranti.
A richiesta del lavoratore migranti, motivata dall'esigenza di rientro temporaneo nel Paese di origine, le aziende si impegnano a riconoscere, compatibilmente alle esigenze produttive e organizzative, la fruizione continuativa delle ferie e dei riposi annui di cui all'art. 46-bis, fermo restando, anche per lo stesso lavoratore migrante, l'osservanza dei periodi collettivi di fruizione delle ferie e delle riduzioni d'orario stabilite per le aziende o per i cantieri.
A richiesta del lavoratore straniero, sempre per la motivazione di cui sopra e sempre compatibilmente alle esigenze produttive e organizzative, sarà possibile accorpare le ferie e i riposi annui (compresi i residui dei due anni precedenti), disponibili individualmente, al periodo estivo o invernale di chiusura collettiva dell'azienda o del cantiere.
Nei casi di cui sopra e in deroga a quanto stabilito nell'art. 46-bis, 6° comma, i riposi annui necessari a tali gestioni non saranno corrisposti alla scadenza di ciascun periodo di paga, ma unitamente alla retribuzione del mese di loro effettiva fruizione. Nel caso in cui, per sopravvenuti problemi organizzativi o produttivi ovvero personali del lavoratore interessato, venga meno la possibilità di cui al 1° o al 2° comma, si farà luogo al pagamento cumulativo dei riposi annui accantonati, in occasione della prima scadenza di paga utile.”
Allegato 17
Art. 46 bis Riposi annui
Il 9° comma dell'art. 46-bis C.C.N.L. 24 giugno 2008 è sostituito dal seguente:
"I permessi saranno usufruiti a richiesta dell'operaio, da effettuarsi con un preavviso di norma di almeno tre giorni, tenendo conto delle esigenze di lavoro. Di norma i permessi andranno usufruiti nel corso dell’anno di maturazione. Tuttavia i permessi che, per esigenze organizzative e/o produttive, oppure per impedimento oggettivo del lavoratore (malattia, infortunio, ecc.), oppure per dare applicazione a quanto previsto nel 4° comma dell’art. art. 20, non potessero essere goduti entro l’anno di maturazione andranno fruiti nei ventiquattro mesi successivi al termine di tale anno".
Allegato 18
Art. 95 - Pagamento della retribuzione
Il 1° e il 2° comma dell’art. 95 del C.C.N.L. 24 giugno 2008 sono sostituiti dai seguenti:
“Il pagamento della retribuzione avviene alla fine di ogni mese. A fronte di esigenze contingenti l’impiegato può richiedere, nel corso del mese, un acconto non superiore al 90% circa della retribuzione netta maturata e dell'assegno per il nucleo familiare. All'atto del pagamento della retribuzione all'impiegato deve essere consegnata la busta paga o un prospetto equivalente con le indicazioni previste dalle norme di legge.
Nel caso che l'impresa ritardi di oltre quindici giorni il pagamento del saldo della retribuzione, matureranno a favore dell'impiegato, dalla scadenza del termine di cui al 1° comma, gli interessi di mora nella misura pari al tasso di sconto vigente maggiorato di due punti.”
Allegato 19
DECORRENZA E DURATA
Art. 41
Xxxxx le diverse decorrenze espressamente indicate, il presente contratto si applica dal 1° aprile 2010 al 31 dicembre 2012 ai rapporti di lavoro in corso alla data del 26 aprile 2010 o instaurati successivamente.
Qualora non sia disdetto da una delle parti, con lettera raccomandata A.R., almeno sei mesi prima della scadenza, s’intenderà rinnovato per tre anni e così di seguito.
Allegato20
AUMENTI RETRIBUTIVI
E MINIMI DI PAGA BASE E DI STIPENDIO
Per gli operai con qualifica del 1° livello è stabilito un incremento complessivo del trattamento retributivo pari a euro 91,00 di cui euro 30,00 a decorrere dal 1° aprile 2010, euro 30,00 a decorrere dal 1° gennaio 2011 ed euro
31,00 a decorrere dal 1° gennaio 2012.
Le tabelle dei valori mensili dei minimi di paga base degli operai e degli stipendi minimi mensili per gli impiegati sono quindi modificate come segue:
Livelli | AUMENTI | NUOVI MINIMI | Parametri | |||||
Complessivi | 01/04/2010 | 01/01/2011 | 01/01/2012 | 01/04/2010 | 01/01/2011 | 01/01/2012 | ||
8 | 227,50 | 75,00 | 75,00 | 77,50 | 1.892,99 | 1.967,99 | 2.045,49 | 250 |
7 | 191,10 | 63,00 | 63,00 | 65,10 | 1.590,10 | 1.653,10 | 1.718,20 | 210 |
6 | 163,80 | 54,00 | 54,00 | 55,80 | 1.362,94 | 1.416,94 | 1.472,74 | 180 |
5 | 139,23 | 45,90 | 45,90 | 47,43 | 1.158,52 | 1.204,42 | 1.251,85 | 153 |
4 | 124,22 | 40,95 | 40,95 | 42,32 | 1.036,36 | 1.077,31 | 1.119,63 | 136,5 |
3 | 115,57 | 38,10 | 38,10 | 39,37 | 964,05 | 1.002,15 | 1.041,52 | 127 |
2 | 103,74 | 34,20 | 34,20 | 35,34 | 865,60 | 899,80 | 935,14 | 114 |
1 | 91,00 | 30,00 | 30,00 | 31,00 | 757,21 | 787,21 | 818,21 | 100 |