CONDIZIONI GENERALI PER LE FUTURE OPERAZIONI DI FACTORING
Spettabile
Elea Finance SPA Xxx Xxxxxxx X. 0
00000 - Xxxxxxxxxx xx Xxxxxx (XX)
CONDIZIONI GENERALI PER LE FUTURE OPERAZIONI DI FACTORING
DEFINIZIONI
Le seguenti definizioni si intendono valide anche al plurale.
Factor: indica l’Elea Finance S.P.A. Xxx Xxxxxxx X. 0 Xxxxxxxxxx xx Xxxxxx iscritta all’Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB (Albo Unico) al numero 205. Indica inoltre il Factor nazionale od estero o la Società corrispondente di cui l’Elea Finance spa si avvarrà o avvale per l’espletamento dei suoi servizi;
Fornitore: indica il Cliente del Factor, controparte italiana od estera, del Contratto di factoring.
Debitore/i: indica la persona fisica o giuridica - italiana o straniera - tenuta ad effettuare al Fornitore il pagamento di uno o più crediti da quest’ultimo vantati;
Credito/i: indica:
a) i crediti pecuniari sorti (Credito Esistente o Presente) o che sorgeranno da contratti stipulati (Credito Futuro) o da stipulare dal Fornitore (Cliente) nell’esercizio dell’impresa e quindi riferibili alle somme che il Fornitore (Cliente) ha diritto di ricevere dal Debitore in pagamento di beni e/o servizi;
b) crediti pecuniari che il Fornitore (Cliente) ha diritto di ricevere in pagamento dal Debitore (Ceduto) a titolo diverso e privi dei requisiti posti all’art. 1 legge 21.02.1991 n°52;
Cessione indica il negozio giuridico, anche unilaterale, mediante il quale, il Fornitore (Xxxxxxx) trasferisce al Factor i propri crediti esistenti e/o futuri, come sopra definiti; alla cessione si applicano, ove applicabili, la Legge n. 52/91 nel caso dei crediti indicati sub a) e gli artt. 1260 e seguenti del Codice Civile negli altri casi e, in particolare, nel caso dei crediti sub b);
Conto Liquidazioni: indica il conto sul quale sono registrati gli importi dovuti dal Factor al Fornitore (Cliente) e viceversa, in riferimento al Contratto. Detto conto, denominato improprio, non si configura come conto corrente bancario, così come definito dall’art. 1823 del C.C.;
Conto Cessioni: indica il conto nel quale saranno annotate le cessioni al valore nominale ed i rispettivi incassi, anche parziali:
Corrispettivo della cessione: indica il valore nominale dei crediti ceduti, al netto delle eventuali somme di cui all’art. 4.
Compensi: indica quanto dovuto dal Fornitore al Factor per le prestazioni di cui agli artt. 1, 8, 9 e 10;
Contratto: indica le Condizioni Generali, le Condizioni Particolari con il relativo Documento di Sintesi e le eventuali Appendici Contrattuali con i relativi Documenti di Sintesi, i quali dovranno essere considerati ed intendersi, ad ogni effetto, parte integrante e sostanziale del Contratto;
Documento di Sintesi: indica le principali condizioni economiche applicate al Contratto;
Plafond: indica l’importo massimo entro il quale il Factor è disposto ad assumere il rischio di mancato pagamento di un determinato Debitore ceduto;
Cessione di Crediti in Massa/CIM indica la cessione dei crediti in massa presenti e futuri, vantati nei confronti di un singolo Debitore, per un periodo indicato nel documento stesso;
Reclamo indica ogni atto con cui il Fornitore (Cliente) chiaramente identificabile contesta in forma scritta (ad es. lettera
r.r. o PEC) al Factor un suo comportamento o un’omissione.
Art. 1- Oggetto - Con la presente vengono disciplinate le future cessioni al FACTOR dei crediti vantati dal FORNITORE (Cliente) nei confronti dei Debitori ceduti, nonché l’esecuzione da parte del Factor di una o più delle seguenti prestazioni:
a) il pagamento anticipato, in tutto o in parte, del corrispettivo dei crediti ceduti;
b) la gestione, i solleciti di pagamento e l’incasso dei crediti vantati dal FORNITORE nei confronti dei suoi Debitori ceduti al Factor, la registrazione sulle proprie evidenze dei crediti e dei fatti amministrativi e gestionali ad essi connessi, sino al loro incasso;
c) l’assunzione, in tutto o in parte, del rischio di mancato pagamento dovuto ad inadempimento dei Debitori qualora espressamente pattuita tra le parti ai sensi dell’art. 10 del presente Contratto.
Inoltre, a richiesta del Fornitore, il Factor potrà effettuare l’eventuale valutazione di potenziali Debitori italiani ed esteri, o fornire altre prestazioni di carattere amministrativo o legale, quali il recupero, anche giudiziale, di crediti impagati. Per l’effettuazione delle prestazioni indicate e per gli oneri e rischi relativi, il Fornitore dovrà corrispondere al Factor i compensi meglio specificati nel Documento di sintesi che costituisce frontespizio delle presenti condizioni generali facendone, quindi, parte integrante, nonché negli eventuali successivi Documenti di sintesi, per espresso accordo in tal senso tra il Factor ed il Fornitore (Cliente);
Sezione I - DISCIPLINA DELLA CESSIONE
Art. 2 - Termini e modalità di effettuazione delle cessioni di credito - Il Fornitore proporrà al Factor la cessione di tutti i propri crediti presenti e futuri che vanta e/o vanterà, nei confronti di ogni Debitore specificamente accettato dal Factor (cessione in massa) tramite la sottoscrizione della c.d. CIM. Il Fornitore potrà, altresì, concordare specificamente di cedere al Factor, di volta in volta, singoli crediti. L’accettazione da parte del Factor delle cessioni dei crediti ha luogo
mediante comunicazione trasmessa al Fornitore e mediante il pagamento anticipato, in tutto od in parte, del Corrispettivo. Salvo diversi accordi, ogni Cessione di Crediti in Massa e/o singoli dovrà essere comunicata al Debitore a spese del Fornitore, nelle forme indicate dal Factor. Per le CIM, cessione di crediti di massa, il Fornitore dovrà consegnare al Factor, entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione, copia della fattura relativa al credito ceduto, con dichiarazione di conformità all’originale inviato al Debitore. Le singole cessioni di credito dovranno essere sempre corredate da copie delle relative fatture con dichiarazione di conformità all’originale inviato al Debitore. Per i crediti che sorgeranno da contratti già stipulati o in corso di esecuzione, il Fornitore consegnerà al Factor copia del Contratto, ordine, conferma d’ordine e relativo piano di fatturazione, con dichiarazione scritta di conformità all’originale e di completezza della documentazione trasmessa. Inoltre il Fornitore è tenuto a consegnare al Factor copia della documentazione comprovante l’intervenuta comunicazione della cessione del credito al Debitore. Tutte le fatture di cui ai crediti ceduti dovranno recare la seguente clausola: “Il pagamento dell’importo di cui alla presente fattura, per essere valido e liberatorio, deve essere effettuato esclusivamente a favore della ELEA FINANCE S.P.A. Xxx Xxxxxxx X. 0 Xxxxxxxxxx xx Xxxxxx (Xx), cessionaria del relativo credito, alla quale dovrà anche essere data immediata notizia di eventuali reclami sulla fornitura” (o altra clausola che fosse comunicata dal Factor), salvo diversi accordi scritti con il Factor. I Crediti si intenderanno ceduti con i privilegi, le garanzie personali e reali e con gli altri accessori, ad eccezione di eventuali interessi moratori, fatte salve diverse disposizioni di legge. Eventuali effetti cambiari o altri titoli saranno consegnati al Factor, debitamente girati dal Fornitore, ove possibile. Per tali titoli si applicheranno, nei confronti del Fornitore e dei terzi, le norme bancarie vigenti in tema di incasso, sconto, accettazione di effetti, norme che il Fornitore dichiara di conoscere ed accettare.
Nel caso in cui le modalità di pagamento dei crediti prevedano l’emissione di ricevute bancarie, sarà il Factor ad emettere le ricevute stesse e ad inviarle all’incasso.
Art. 3 - Garanzie prestate dal Fornitore in merito ai crediti ceduti – Senza necessità di ulteriori conferme, si intende che, al momento di ogni cessione Il Fornitore garantisce, rinunciando ora per allora ad ogni eccezione in proposito:
a) che i crediti ceduti sono o, in caso di cessione di crediti futuri, saranno certi, liquidi dalla data di fatturazione ed esigibili a scadenza;
b) che i crediti ceduti sono sorti, o in caso di crediti futuri, sorgeranno da contratti già stipulati al momento della cessione o che saranno stipulati entro ventiquattro mesi dalla cessione;
c) che l’importo dei crediti ceduti è o, in caso di cessione di crediti futuri, sarà incontestabilmente dovuto dal Debitore al Fornitore quale corrispettivo di merci o beni effettivamente forniti e di servizi effettivamente resi;
d) che ha adempiuto o adempirà esattamente e puntualmente a tutto quanto previsto nei contratti in base ai quali i crediti sono sorti o sorgeranno;
e) che è o, in caso di cessione di crediti futuri, sarà unico legittimo ed assoluto titolare dei crediti oggetto di cessione, i quali sono o saranno legittimamente trasferibili, in quanto non soggetti a sequestro, pignoramento, né ad altri vincoli a favore di xxxxx;
f) che, all’atto della cessione, sia dei crediti in massa presenti e futuri che di singoli crediti, i Xxxxxxxx non hanno crediti che possano essere imputati a compensazione, sia pure parziale, dei crediti ceduti, e che le merci, i beni o i servizi oggetto dei contratti stipulati fra il Fornitore ed il Debitore, nonché gli eventuali documenti relativi, non sono gravati da pegno, privilegi, né soggetti ad altri vincoli a favore di terzi;
g) che, all’atto della cessione, sia dei crediti in massa presenti e futuri che di singoli crediti, i Xxxxxxxx non sono in stato di liquidazione né hanno subito pignoramenti e/o sequestri ancora in essere né sono sottoposti a procedura dovuta ad insolvenza né istanza per tale procedura è pendente;
h) la solvenza del Debitore, salvo il caso previsto all’art. 10 del presente Contratto;
i) che i crediti futuri sono o, in caso di cessione di crediti futuri saranno, originati da contratti di fornitura regolati dalla legge italiana, salvo espressa deroga del Factor;
j) che i contratti di fornitura non contengano clausole lesive degli interessi del Factor;
k) che nel caso il Fornitore (Cliente) abbia stipulato una polizza di assicurazione contro il rischio di insolvenza dei Debitori, ed il relativo beneficio sia cedibile al Factor e comunque il Factor avrà diritto a percepire in via esclusiva il relativo indennizzo, il Fornitore (Cliente) autorizzerà la Compagnia di Assicurazione ad emettere vincolo a favore del Factor, pertanto il Factor potrà fare valere nei confronti della Compagnia di Assicurazione del credito, tutti i diritti spettanti al Fornitore (Cliente) stesso in forza della polizza, legittimandolo ad incassare il risarcimento dovuto dall’Assicurazione e più in generale ad attivare per conto del Fornitore (Cliente) le prestazioni dell’Assicuratore del credito contemplate nella polizza medesima. In relazione alla polizza il Fornitore (Cliente) assume nei confronti del Factor le seguenti obbligazioni:
1) garantisce l’efficacia e la validità della polizza;
2) è tenuto a comunicare senza ritardi al Factor tutte le circostanze o gli accadimenti che possano in qualche modo inficiare la validità e l’efficacia della polizza;
3) è responsabile verso il Factor della eventuale decadenza o prescrizione del diritto all’indennizzo o risoluzione del rapporto assicurativo.
Le somme percepite, in caso d’indennizzo, incassate dal Factor potranno formare oggetto di compensazione di cui al successivo art. 17.
Art. 4 - Corrispettivo delle cessioni di credito - Il Factor dovrà al Fornitore (Cliente) un corrispettivo pari al valore nominale dei crediti ceduti e, se futuri, venuti ad esistenza e fatturati, al netto delle somme a qualsiasi titolo trattenute dal Debitore in relazione ad eventuali note di credito emesse dal Fornitore, sconti, arrotondamenti, abbuoni di prezzo, deduzioni, compensazioni e quant’altro il Debitore, ancorché non autorizzato, e nell’ammontare, trattenga all’atto del pagamento. Tale Corrispettivo sarà dal Factor dovuto al Fornitore al momento dell’effettivo incasso di ciascun credito e
comunque nel termine di cui all’art. 15 nel caso di assunzione da parte del Factor del rischio di mancato pagamento. Le parti possono convenire, per iscritto, che il Factor ne anticipi, in tutto od in parte, la corresponsione.
Sezione II- OBBLIGHI DEL FORNITORE
Art. 5 - Informazione - Il Fornitore dovrà preventivamente sottoporre al Factor l’elenco completo di tutta la sua clientela indicando per ciascun nominativo il volume d’affari in corso e, possibilmente, quello previsto negli esercizi successivi, indicando gli incassi degli ultimi 12 mesi attraverso la fornitura del partitario di ogni singolo Cliente, specificando altresì l’esistenza di altri rapporti di Factoring occasionali e/o continuativi. In corso di rapporto il Fornitore dovrà aggiornare tempestivamente il Factor circa l’acquisizione di eventuale nuova clientela e l’avvio di altri rapporti di Factoring. Il Fornitore (Cliente) si impegna a mettere a disposizione degli incaricati del Factor, tutta la documentazione e le informazioni riguardanti le caratteristiche qualitative dei crediti ceduti. Questo al fine di concordare i Xxxxxxxx che saranno ceduti dal Fornitore (Cliente) al Factor. Il Fornitore (Cliente) si impegna a comunicare al Factor il costo sostenuto per eventuale attività di mediazione svolta da un terzo iscritto all’Albo dei Mediatori Creditizi o Agenti in attività finanziaria. Albo istituito ai sensi di legge per le operazioni che il Fornitore (Cliente) effettuerà con il Factor. Il Fornitore (Cliente) autorizza sin d’ora il Factor a comunicare alle Autorità di Xxxxxxxxx ed a banche dati, anche senza fini di lucro, i dati concernenti il contenuto del rapporto di Factoring.
Il Fornitore si impegna a trasmettere con periodicità annuale, tutta la documentazione societaria e civilistica relativa all’approvazione dei propri bilanci, unitamente a tutti gli altri documenti che il Factor potrà richiedere. Il Fornitore (Cliente) si impegna ad informare il Factor, immediatamente di tutte le modifiche societarie intervenute, trasmettendo senza indugio, tutta la documentazione relativa.
Art. 6 - Rapporti con i Debitori - Il Fornitore dovrà far sì che tutti i contratti di fornitura, relativamente ai Debitori ceduti, siano regolati dalla legge italiana, salvo che il Factor consenta che sia applicabile una legge diversa, e che i medesimi vengano eseguiti nel rispetto delle norme fiscali, valutarie e doganali vigenti e non contengano clausole lesive degli interessi del Factor. In particolare per i crediti rientranti nella previsione di cui alla Legge n°136 del 2010 e successive modifiche ed integrazioni, le parti si impegnano espressamente, per quanto di propria competenza, ad adempiere alle obbligazioni introdotte dalla citata legge, al fine della tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’esecuzione dei lavori, dei servizi e delle forniture pubbliche derivanti dall’esecuzione dei contratti perfezionati con i debitori. Il Fornitore si impegna a far sì che i pagamenti dei crediti ceduti vengano effettuati dai Debitori esclusivamente al Factor, astenendosi da qualsiasi iniziativa tendente all’incasso dei crediti medesimi, salvo diverse specifiche intese scritte. Al verificarsi di pagamenti dei Debitori erroneamente effettuati al Fornitore, questi è obbligato a trasmettere immediatamente al Factor le somme, gli eventuali titoli debitamente girati ed i valori ricevuti; ove si tratti di titoli non trasferibili, il Fornitore si asterrà dal negoziarli e sarà comunque obbligato ad adoperarsi, d’intesa con il Factor, presso i Debitori, per consentirne l’incasso da parte del Factor, salvo sempre il diritto del Factor di richiedere al Debitore di pagare una seconda volta al Factor. Il Fornitore non potrà modificare, con i Debitori, le condizioni di vendita e/o di prestazione dei servizi, non potrà accordare abbuoni, riduzioni di prezzo, né accettare dilazioni di pagamento, restituzione di merce, né addivenire a transazioni con i Debitori, senza il consenso scritto del Factor. Il Fornitore dovrà tempestivamente informare il Factor dell’emissione di eventuali note di credito a favore dei Debitori, trasmettendole al Factor per la contabilizzazione.
Il Fornitore (Cliente) garantisce al Factor di non avere nessun interesse, diretto od indiretto, nell’attività dei Debitori ceduti al Factor e che tali Xxxxxxxx non hanno alcun interesse diretto od indiretto nell’attività del Fornitore.
Il Fornitore prende atto che non possono essere ceduti crediti verso Società collegate con il medesimo ai sensi dell’Art. 2359 del c.c., così come pure i crediti derivanti da vendite che non formano oggetto del commercio abituale dello stesso. Art. 7 - Collaborazione - Il Fornitore è tenuto a collaborare in ogni modo con il Factor, fornendo d’iniziativa ogni notizia di rilievo in suo possesso riguardante la solvibilità dei Debitori ceduti, ogni loro eccezione, pretesa, reclamo, domanda giudiziale o stragiudiziale anche non attinenti il rapporto commerciale. Dovrà inoltre comunicare l’esistenza di rapporti pregressi con i Xxxxxxxx offerti in cessione e le eventuali controversie allo stato esistenti. A semplice richiesta del Factor il Fornitore dovrà fornire a proprie spese, copie ed estratti autentici delle scritture contabili in qualsiasi modo attinenti al rapporto di Factoring, nonché sottoscrivere ogni documento, nella forma indicata dal Factor, che attesti la cessione dei crediti e delle eventuali garanzie che li assistano, utile per l’incasso dei crediti stessi e delle somme accessorie, anche in via giudiziale o stragiudiziale.
Sezione III – PRESTAZIONI DEL FACTOR
Art. 8 - Registrazione ed incasso dei crediti ceduti - Il Factor provvederà all’incasso dei crediti ceduti ed effettuerà solleciti ai Debitori che presentino ritardi o irregolarità nei pagamenti, con le procedure d’uso che il Fornitore dichiara di conoscere ed accettare. Il Factor provvederà a registrare i crediti ceduti su apposite evidenze dando periodica informazione al Fornitore delle attività di gestione.
Art. 9 - Pagamento anticipato del corrispettivo - Su richiesta del Fornitore, il Factor, a proprio insindacabile giudizio, potrà pagare in tutto o in parte i corrispettivi dovuti per i crediti ceduti, anche prima dell’incasso effettivo degli stessi. In tal caso sulle somme anticipate decorreranno interessi, nella misura determinata nel documento di sintesi o in separati accordi da definirsi per iscritto, sino al momento dell’incasso dei crediti da parte del Factor od alla diversa data convenzionalmente stabilita. Resta inteso che, l’eventuale pagamento anticipato del Corrispettivo di uno o più crediti ceduti, non obbliga per alcun motivo il Factor ad anticipare il Corrispettivo anche di altri crediti ceduti. Salvo quanto previsto al successivo art. 10, il Fornitore garantisce la solvenza del Debitore. Di conseguenza, in caso di mancato incasso alla scadenza dei crediti ceduti e su richiesta del Factor, il Fornitore dovrà restituire al Factor, entro 10 giorni, quanto eventualmente ricevuto a titolo di pagamento anticipato del Corrispettivo, oltre gli interessi convenzionali sino alla data della restituzione e spese. Il Factor è in ogni caso esonerato dall’osservanza del disposto del II comma dell’art.
1267 del Codice Civile, in quanto applicabile. Ad avvenuto pagamento da parte del Fornitore di tutto quanto dovuto, la cessione si intenderà risolta ed il Fornitore potrà disporre del relativo credito, di cui il Factor restituirà i documenti, salvo che il Fornitore chieda al Factor di esperire, a spese di esso Fornitore, le azioni necessarie al recupero del credito. Fino a tale momento il Factor avrà facoltà di agire nei confronti sia del Fornitore sia del Debitore per il pagamento di tutto quanto dovutogli e potrà intraprendere ogni altra iniziativa a tal fine utile od opportuna. In particolare, in caso di mancata restituzione dei corrispettivi anticipati, il Factor potrà stipulare transazioni con il Debitore e tale eventuale riduzione, potrà incidere sul corrispettivo dovuto al Factor dal Fornitore, il quale dovrà accettare detta eventuale riduzione, senza opporre eccezioni. Ogni spesa sostenuta dal Factor sarà a carico del Fornitore. Il Factor avrà altresì la facoltà di recedere, anche parzialmente, dalle cessioni dei crediti, dandone comunicazione al Fornitore qualora vengano meno le garanzie prestate dal Fornitore ed indicate all’art. 3 o altrimenti date, o qualora si possa ragionevolmente presumere che il Debitore non possa o non voglia adempiere alle proprie obbligazioni; una volta presosi atto senza eccezioni da parte del Fornitore del recesso e restituito al Factor quanto eventualmente ricevuto a titolo di pagamento anticipato del corrispettivo, oltre gli interessi convenzionali sino alla data di restituzione e spese, il Fornitore potrà disporre del relativo credito, di cui il Factor restituirà i documenti; fino a tale momento il Factor avrà le facoltà tutte di cui al precedente comma.
Art. 10 - Rinuncia alla garanzia della solvenza da parte del Factor - Il Factor, esclusivamente previa espressa richiesta del Fornitore ed a proprio insindacabile giudizio, potrà rinunciare, in tutto od in parte, alla garanzia da questi prestata in merito alla solvenza del Debitore, e ciò assumendo il rischio del mancato pagamento da parte del Debitore, nel quadro delle disposizioni e modalità operative contenute nella sezione lV: “Disciplina dell’assunzione da parte del Factor del rischio di mancato pagamento”.
Sezione IV DISCIPLINA DELL’ASSUNZIONE DA PARTE DEL FACTOR DEL RISCHIO DI MANCATO PAGAMENTO
Art. 11 - Concessione, limiti ed effetti dell’assunzione da parte del Factor del rischio di mancato pagamento - Il Fornitore che intenda richiedere al Factor di assumere, in tutto od in parte, il rischio di mancato pagamento di un determinato Debitore, dovrà sottoporgli una richiesta (RAC - Xxxxxxxxx Approvazione Credito ) con le modalità indicate dal Factor, indicando l’importo ed i criteri di approvabilità per il quale viene richiesto al Factor l’assunzione del rischio di mancato pagamento del Debitore-Ceduto. Dovrà indicare modalità e termini di pagamento previsti ed ogni altra notizia richiesta dal Factor. Il Factor comunicherà al Fornitore per iscritto, raccomandata r.r., o per PEC, le sue determinazioni in merito, attraverso la RAC, indicando l’importo del singolo credito e la percentuale massima anticipabile, ed i criteri di approvabilità nonché le ulteriori condizioni. Nei limiti dell’importo così accettato del singolo credito o del Plafond accordato e nei limiti dei criteri di approvabilità, il Factor assumerà il rischio di mancato pagamento dell’ammontare in linea capitale, salvo quanto previsto dai successivi art.14 ed art. 15 restando espressamente esclusi:
• quant’altro dovuto dal Debitore a titolo di risarcimento, penale, interessi di ritardato pagamento;
• ogni arrotondamento, sconto, abbuono, deduzione ecc. che il Debitore in sede di pagamento effettui, ancorché non autorizzato, a decurtazione dell’importo esposto in fattura;
• i crediti privi dei requisiti di cui al successivo art. 12.
Si intendono inoltre espressamente esclusi dalla assunzione del rischio di mancato pagamento quei casi in cui l’insolvenza del Debitore sia dovuta al verificarsi di cause di forza maggiore, quali: stato di guerra dichiarata o non dichiarata, ostilità e loro conseguenze, rivoluzioni, tumulti, ribellioni totali o parziali, moratorie generali e particolari, eventi catastrofici di origine naturale nonché da esplosioni o contaminazioni radioattive. L’assunzione del rischio di mancato pagamento tramite la concessione di un Plafond in relazione a ciascun Debitore comporterà l’obbligo inderogabile del Fornitore di cedere indistintamente tutti i crediti che vanterà nei confronti dello stesso a decorrere dalla data di validità del Plafond concesso. I crediti che all’atto della cessione siano in tutto o in parte eccedenti l’ammontare del Plafond concesso si intenderanno accettati in cessione senza assunzione da parte del Factor del rischio di mancato pagamento, salvo quanto previsto al successivo art. 12 in merito alla rotatività del Plafond.
Art. 12 - Caratteristiche del Plafond - La validità del Plafond decorrerà dalla data della comunicazione contenente la risposta del Factor o dalla diversa data espressamente ivi indicata e sarà valida ed efficace per i crediti che rispondano ai seguenti requisiti e criteri di approvabilità:
• le relative fatture abbiano data di emissione pari o successiva alla data di decorrenza del Plafond e siano relative a forniture o prestazioni di servizi e vengano cedute al Factor entro i giorni indicati nella comunicazione di risposta del Factor di assunzione del rischio;
• le fatture relative abbiano data di emissione pari o successiva alla data di decorrenza del Plafond, i termini di pagamento indicati nelle fatture siano uguali o inferiori a quelli definiti nella comunicazione del Factor di assunzione del rischio di mancato pagamento, siano relative a prestazioni di servizio o forniture e vengano cedute al Factor entro i giorni indicati nella comunicazione di risposta del Factor di assunzione del rischio;
• l’ultima cessione di credito sia pervenuta entro il termine indicato nella comunicazione di risposta del Factor di assunzione del rischio, pena la decadenza della validità della comunicazione stessa:
• i termini massimi di pagamento evidenziati nelle fatture stesse siano uguali od inferiori a quelli definiti nella comunicazione del Factor di assunzione del rischio di mancato pagamento, fatto salvo eventuali giorni di tolleranza stabiliti nel RAC;
• le modalità di pagamento siano di rischio uguale o inferiore a quelle indicate nella comunicazione del Factor di assunzione del rischio, tenendo conto del seguente ordine decrescente di rischio: rimessa diretta, ricevuta bancaria, tratta semplice o autorizzata, cessione di portafoglio, tratta accettata o pagherò.
Il Plafond sul Debitore ha carattere di rotatività, cosicché, qualora lo stesso risulti esaurito, ogni pagamento da parte del Debitore relativo a crediti ceduti, in essere ed inclusi nel Plafond renderà disponibile per pari importo il Plafond medesimo.
Ne consegue che nei limiti di tale disponibilità i crediti approvabili, fino allora non inclusi nel Plafond, vi entreranno automaticamente, in successione di data emissione e numero della relativa fattura a partire dalla più vecchia. Resta inteso che qualora il Factor a suo insindacabile giudizio, accolga come approvati crediti, ciò non dovrà intendersi, in alcun modo, come variazione dei criteri di approvabilità comunicati nel RAC.
Art. 13 - Revoca e riduzione del Plafond - È facoltà del Factor revocare o ridurre in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione, il Plafond concesso dandone comunicazione per iscritto al Fornitore con il mezzo ritenuto più rapido ed idoneo; l’efficacia della revoca o della riduzione decorre dalla data di ricezione della comunicazione da parte di quest’ultimo. La revoca di Plafond fa cessare automaticamente la “rotatività” del Plafond. La revoca di Xxxxxxx non esaurito non impedirà, peraltro, l’accoglimento nel Plafond medesimo, di crediti per un ammontare complessivo pari all’importo residuo, alla data di efficacia del provvedimento stesso, sempreché tali crediti abbiano i requisiti specificati al precedente art. 12 e le relative fatture abbiano data di emissione antecedente a quella di efficacia del provvedimento stesso e si riferiscano a merci consegnate o a prestazioni rese alla data medesima. Ne consegue che, all’atto della revoca, i crediti in eccedenza al Plafond concesso o non aventi le caratteristiche per entrare nel Plafond, si considereranno accolti con la garanzia di solvenza da parte del Fornitore. In caso di revoca di Plafond, il Fornitore sarà obbligato a cedere al Factor i crediti derivanti dalle forniture effettuate al Debitore successivamente alla revoca ed a non modificarne a danno del Factor i termini e le modalità di pagamento rispetto a quelli comunicati al Factor sino a che il Debitore non abbia provveduto all’integrale pagamento dei crediti entrati nel Plafond alla data della revoca. In difetto, il Plafond di credito si intenderà come mai accordato ed i crediti saranno considerati come accolti con la garanzia di solvenza da parte del Fornitore. In caso di revoca di Plafond tutti i pagamenti effettuati dal Debitore o da terzi, unitamente alle eventuali note di credito emesse dal Fornitore ed alle eventuali note di debito emesse dal Debitore, verranno imputati prioritariamente ai crediti per i quali (o per la parte dei quali) il Factor abbia assunto il rischio del mancato pagamento, e ciò ai soli fini dei rapporti tra Fornitore e Factor. In caso di riduzione di Plafond esaurito, la sua rotatività, nei nuovi limiti stabiliti, è regolata come indicato al precedente art. 12 ultimo comma, subordinatamente al pagamento, per un ammontare complessivo superiore a quello della riduzione, di crediti di cui il Factor ha assunto il rischio di mancato pagamento.
Art. 14 - Condizioni dell’assunzione da parte del Factor del rischio di mancato pagamento e riassunzione in capo al Fornitore
L’assunzione del rischio di mancato pagamento da parte del Factor con rinuncia alla garanzia della solvenza da parte del Fornitore, sia in caso di singolo credito che in caso di Xxxxxxx, ritornerà in capo allo stesso Fornitore al verificarsi dei seguenti casi:
a) Il plafond di credito concesso su un determinato Xxxxxxxx si intenderà come mai concesso qualora il Fornitore non adempia all’obbligo di cedere tutti i crediti vantati nei confronti del Debitore medesimo o si renda inadempiente agli obblighi indicati nella sezione II- Obblighi del Fornitore, ovvero all’obbligo di pagare ogni somma, a qualsiasi titolo dovuta al Factor ai sensi del Contratto, entro 15 giorni dal termine previsto, intendendosi conseguentemente ritrasferita in capo al Fornitore la garanzia della solvenza del debitore relativamente a tutti i crediti in essere;
b) L’assunzione del rischio del mancato pagamento di ciascuno dei singoli crediti, si considererà invece cessata qualora vengano meno le garanzie prestate dal Fornitore ed indicate all’ art. 3 (Sez. Disciplina della cessione) ad eccezione della lettera “j“ del medesimo art. 3, nonché in caso di inadempimento degli obblighi posti a suo carico dal Contratto o al verificarsi di ogni altro fatto dal quale il presente Contratto faccia espressamente derivare tale conseguenza
c) il Debitore adduca a motivo del mancato pagamento:
• inadempienze contrattuali del Fornitore;
• contestazioni sulle forniture;
• compensazioni con crediti vantanti nei confronti del Fornitore o il Debitore ne eccepisca l’inopponibilità;
d) non ricorrano le condizioni tutte pattuite con il Fornitore (ad esempio: scadenza del pagamento non oltre un certo periodo dalla data delle fatture, modalità di pagamento ecc.) e l’accettazione della cessione dei crediti da parte del Xxxxxxxx ceduto pervenga al Factor oltre il termine di scadenza del pagamento delle singole fatture.
e) Qualora per qualsiasi motivo, anche in sede giudiziaria, il Factor non sia legittimato o riconosciuto come Cessionario e la cessione di credito sia inopponibile al Debitore. La garanzia relativamente ai crediti contestati si intenderà sospesa ed il Fornitore dovrà giungere ad una composizione amichevole della vertenza con il Debitore entro 60 giorni dalla data in cui avrà avuto conoscenza delle eccezioni del debitore; in mancanza di tale amichevole composizione, l’assunzione del rischio da parte del Factor, in merito ai crediti oggetto di contestazione, s’intenderà così decaduta sin dall’origine. Il Fornitore dovrà riacquistare il credito al fine di accertarne giudizialmente l’esistenza e l’ammontare, rimborsando al Factor l’importo dei pagamenti eventualmente ricevuti, oltre agli interessi convenzionali, sino alla data di effettivo pagamento oltre alle spese sostenute.
In ogni caso è facoltà del Factor chiedere la “retrocessione” del credito al Cedente, dietro pagamento del Corrispettivo eventualmente già versato oltre interessi e spese. In tal caso il Cedente non potrà in alcun modo chiedere la ripetizione o la riduzione dei Compensi dovuti al Factor per l’assunzione del rischio di mancato pagamento.
Art. 15 - Pagamento del corrispettivo e limitazione dell’assunzione del rischio- Il Corrispettivo dei crediti ceduti, come definito al precedente art. 4, sarà dal Factor dovuto al Fornitore al momento dell’effettivo incasso di ciascun credito o nel caso di mancato incasso, nei limiti delle condizioni pattuite e/o del Plafond concesso sul Debitore decorsi 210 (duecentodieci) giorni dalla scadenza dei crediti ceduti. L’ammontare complessivo del pagamento del Corrispettivo, relativamente ai crediti ceduti in pro soluto, nell’ipotesi di mancato pagamento da parte del Debitore Ceduto, non potrà eccedere trenta volte il valore della commissione di factoring pro soluto corrisposte al Factor dal Fornitore, nel precedente anno solare, in riferimento a quanto sottoscritto nel Documento di sintesi.
Nel calcolo dei 210 gg. di cui sopra non sarà compreso il periodo di durata di una eventuale procedura di Amministrazione Controllata del Debitore. Nel caso in cui il mancato incasso si verifichi per crediti ceduti nei primi sei mesi dalla data di assunzione del rischio di mancato pagamento, per quel determinato Debitore Ceduto, il Factor corrisponderà al Fornitore, decorsi 210 (duecentodieci) giorni dalla scadenza dei crediti ceduti, l’importo massimo pari al cinquanta percento del pagamento del corrispettivo dovuto dal Factor ai sensi del comma 1° del presente articolo.
Nel caso in cui il Factor abbia anticipato la corresponsione del corrispettivo di crediti ceduti pro soluto, ai sensi del precedente art. 4. Avrà facoltà, in caso di mancato pagamento, anche parziale, dei crediti stessi alle rispettive scadenze e negli altri casi previsti dall’art. 9 precedente, di richiedere al Fornitore la restituzione dei corrispettivi anticipati ed il pagamento degli interessi maturati, fermo restando l’obbligo del Factor di pagare nuovamente nel citato termine indicato di 210 giorni dalla scadenza dei crediti relativi.
Nel calcolo dei 210 giorni non sarà compreso il periodo di una eventuale procedura di Amministrazione Controllata del Debitore Ceduto. Il Factor potrà anticipare, in tutto o in parte, il versamento del corrispettivo pattuito, come previsto nella Sezione “Prestazioni del Factor”. Ogni versamento anticipato del corrispettivo deve intendersi riferito in primo luogo alla parte del credito singolo o dei crediti entrati nel Plafond per la il quale il Factor abbia assunto il rischio di mancato pagamento. Nel caso in cui il Factor abbia effettuato il pagamento, in favore del Fornitore, in garanzia del corrispettivo del credito insoluto e successivamente lo stesso non dovesse essere riconosciuto valido o comunque non risultasse ammesso al passivo, anche in parte, dagli organi della procedura concorsuale a carico del Debitore, oppure che il mancato pagamento sia dipeso dal una delle ipotesi di cui al precedente art. 14, il Fornitore (Cliente) dovrà restituire al Factor quanto corrisposto, in linea di capitale, oltre ad interessi legali, questo a semplice richiesta del Factor, per la totalità o frazione del credito invalidato. Resta inteso e si conviene che il Fornitore, ove subisse ai sensi dell’art. 6 della legge 52/91 la revocatoria di cui all’art. 67 Legge Fallimentare, relativamente al pagamento di uno o più crediti già assunti in garanzia dal Factor e da questo incassato, rinuncia irrevocabilmente sin d’ora a qualunque rivalsa nei confronti del Factor.
Sezione V - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 16 - Contabilizzazione - Tutte le partite che sorgeranno in dipendenza dal rapporto di Factoring saranno annotate dal Factor in uno o più conti, eventualmente articolati in sottoconti. Con riferimento a quanto previsto all’art. 4, all’atto dell’accettazione della cessione da parte del Factor, l’ammontare del corrispettivo verrà annotato a credito del Fornitore in apposito conto di evidenza denominato “conto cessioni”.
Ad avvenuto incasso dei crediti ceduti oppure, in caso di cessione con assunzione da parte del Factor del rischio di mancato pagamento, nei limiti ed entro il termine indicati nell’art. 15, gli importi dovuti dal Factor al Fornitore verranno registrati a credito sul conto denominato “conto liquidazioni”.
Su detto conto verranno altresì registrati gli eventuali pagamenti anticipati di quote di corrispettivi e - fermo restando la facoltà del Factor di richiederne l’immediato pagamento - gli interessi su detti eventuali pagamenti anticipati, così come qualsiasi somma dovuta dal Fornitore al Factor. Il Factor invierà periodicamente al Fornitore i relativi estratti conto che si intenderanno tacitamente approvati dal Fornitore che non sollevi contestazioni specifiche dandone comunicazione al Factor a mezzo lettera raccomandata a/r entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione; questa tacita approvazione avrà luogo anche per ogni ulteriore documento contabile che il Factor invii al Fornitore. Le scritture contabili del Factor, non contestate nei termini sopra indicati, faranno piena prova nei confronti del Fornitore.
Art. 17 - Compensazione volontaria e divieto di cessione - In caso di inadempimento del Fornitore ad uno degli obblighi di pagamento nei confronti del Factor, questi potrà considerare liquidi ed esigibili i crediti, indipendentemente dalle rispettive scadenze. Il Factor avrà diritto di trattenere somme e compensare propri debiti a qualsiasi titolo nei confronti del Fornitore con propri crediti a qualsiasi titolo vantanti nei confronti del medesimo, ancorché non ancora liquidi ed esigibili. Tra i predetti crediti si intendono compresi i compensi dovuti al Factor, nonché i crediti verso il Fornitore non ancora scaduti ceduti al Factor da terzi, o i crediti comunque garantiti dal Factor a favore di terzi, d’ordine del Fornitore. Salva specifica autorizzazione del Factor, è espressamente fatto divieto al Fornitore di cedere a terzi eventuali crediti da lui vantati nei confronti del Factor derivanti dalle presenti condizioni generali.
Art. 18 - Diritto di incassare ed agire - Il Factor ha il diritto di girare per l’incasso le rimesse del Debitore a nome del Fornitore e di promuovere ogni azione per la riscossione del credito anche a nome del Fornitore, nonché di far valere tutte le ragioni di garanzia sulla merce, di fermo delle merci in transito ed in genere i diritti del venditore non pagato sulla merce.
Art. 19- Norme in materia di trasparenza del rapporto – Nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 118 del Decreto Legislativo 1.9.1993 n. 385 (Testo Unico Bancario – T.U.B.) e successive modifiche e integrazioni, il Factor, qualora sussista un giustificato motivo, potrà modificare unilateralmente le presenti condizioni contrattuali (tassi, compensi e altre condizioni contrattuali), dandone comunicazione scritta al Fornitore nei modi e nei termini previsti dalla legge e con preavviso minimo di due mesi. Le modifiche si intenderanno approvate ove il Fornitore non receda, senza spese, dal presente Contratto entro la data prevista per l’applicazione delle stesse modifiche. Qualora il Fornitore si avvalga della facoltà di recedere dal Contratto, le parti procederanno alla liquidazione del rapporto con l’applicazione delle precedenti condizioni. Le comunicazioni periodiche di cui all’art. 119 del T.U.B. verranno effettuate, nei tempi previsti dalla legge, al domicilio del Fornitore come indicato all’art. 25 del presento Contratto, mediante l’invio, fra l’altro, di apposito prospetto riepilogativo (Documento di sintesi) delle condizioni effettivamente praticate con l’evidenza, in caso di variazioni rispetto al precedente Documento di Sintesi, delle condizioni modificate. Le comunicazioni concernenti la modifica delle condizioni contrattuali ed ogni altra comunicazione prescritta ai fini dell’adempimento agli obblighi di trasparenza (artt. 118 e 119 T.U.B.) si intenderanno validamente operate anche mediante invio di lettera semplice o messaggi di posta elettronica agli indirizzi definiti dal Fornitore il quale prende atto e qui accetta, espressamente, che il Factor si sensi del
comma 2 dell’art. 3 del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 dicembre 2009, ai fini del rispetto del limite di cui all’art. 2 comma 4 Legge 7 marzo 1996, n°108, si attiene ai criteri di calcolo delle Istruzioni di Banca d’Italia per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura, anche in riferimento al punto c.4 trattamento degli oneri e delle spese di calcolo del TEG, così come anche indicato nel Foglio Informativo messo a disposizione del Factor e/o nell’Attestazione di avvenuta consegna di documenti firmati dal Fornitore in fase di offerta. Art. 20- Durata - Recesso - Il Contratto di Factoring ha durata indeterminata; è facoltà delle parti, purché adempienti, recedere, senza spese e penali, dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata A/R all’altra parte, senza obbligo di motivazione né di preavviso. Nel caso di esercizio del diritto di recesso, il rapporto di Factoring sarà chiuso nel termine massimo di 30 giorni a far data dal saldo integrale di quanto dovuto dal Fornitore (Cliente) al Factor ai sensi del Contratto, salvo quanto previsto da specifiche disposizioni contrattuali.
Art. 21 - Risoluzione - Il Contratto di Factoring potrà essere risolto sia dal Factor che dal Fornitore ai sensi dell’art. 1453 del Codice Civile. Il Factor potrà inoltre risolverlo ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile dandone comunicazione al Fornitore a mezzo lettera raccomandata o telefax, in caso di violazione di uno qualsiasi degli obblighi previsti dagli artt. 3 (ad eccezione del comma “j”, art. 3, del presente Contratto), 5, 6, 7, 9 delle presenti condizioni generali. Costituiscono altresì condizioni risolutive del Contratto di Factoring la messa in liquidazione volontaria o giudiziale, la dichiarazione di fallimento o comunque l’assoggettamento ad altre procedure concorsuali del Fornitore ivi compresa l’Amministrazione Controllata, Straordinaria od in Continuità, nonché il suo stato di insolvenza (protesti) e comunque, la diminuzione della garanzia ai sensi dell’art. 1186 c.c..
Art. 22 - Effetti dello scioglimento e chiusura definitiva del conto – Lo scioglimento del Contratto non pregiudicherà la validità e l’efficacia delle cessioni di credito già perfezionate, che continueranno ad essere regolate dalle clausole del presente Contratto e per le quali avranno valore tutte le obbligazioni e garanzie accessorie assunte dal Fornitore. Con la risoluzione e lo scioglimento del Contratto il Fornitore avrà l’obbligo, senza necessità di preventiva messa in mora, di restituire al Factor i corrispettivi anticipati ricevuti sui crediti ceduti e corrispondere gli interessi convenzionali sino alla data del pagamento e quant’altro dovuto. Per quanto concerne il computo degli interessi, il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto produce interessi nella misura pattuita, fermo restando che per tali interessi non è più consentita la capitalizzazione periodica. Per chiusura definitiva del conto deve intendersi la prima chiusura periodica infrannuale successiva al verificarsi di una delle cause di scioglimento contrattualmente previste. Ad avvenuto pagamento di tutto quanto dovuto il Fornitore potrà disporre dei crediti, a quella data non incassati, salvo quelli per i quali il Factor abbia rinunciato alla garanzia della solvenza, di cui il Factor restituirà i documenti. Fino a tale momento il Factor avrà le facoltà di cui al penultimo comma dell’art. 9.
Art. 23 - Registrazione - Le spese per l’eventuale registrazione della presente, delle successive cessioni di credito e di ogni atto comunque conseguente saranno ad esclusivo carico del Fornitore.
Art. 24 – Legge Applicabile, Procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie e Foro Convenzionale – Le parti hanno stabilito e voluto che il presente Contratto fosse regolato esclusivamente secondo la Legge italiana che altrettanto esclusivamente vi si applica. In caso di controversia il Fornitore potrà inviare all’Ufficio Reclami del Factor “Elea Finance spa Via Fienile n. 1 Scala D int.3 - 80013 Casalnuovo di Napoli (Na)” tramite raccomandata A/R o a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo e-mail: xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx - Tel. 000 0000000 - Fax 000 0000000, le proprie lagnanze, cui il Factor è tenuto a dare risposta entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione. Qualora il Factor non accolga in tutto o in parte il Reclamo, o comunque il richiedente non sia soddisfatto della risposta e non intenda per il momento adire l’Autorità Giudiziaria, potrà ricorrere all’apposito Organo costituito presso Banca d’Italia per la soluzione stragiudiziale delle controversie in attuazione dell’art. 128 bis del T.U.B. (Arbitro Bancario Finanziario). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario il Fornitore può fare riferimento all’apposita guida messagli a disposizione in sede di informativa precontrattuale; fermo restando la facoltà del Fornitore di ricorrere alla giurisdizione ordinaria.
Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie e in relazione all’obbligo di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010
n. 28 di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all’Autorità Giudiziaria, il Fornitore e il Factor dovranno ricorrere ad un organismo iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.
L’obbligo di esperire il procedimento di mediazione, di cui sopra, si intende assolto dal Fornitore anche in caso di ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF).
Il Foro di Xxxxx xxxx competente in via esclusiva in relazione ad ogni controversia scaturente dal presente Contratto o correlata ad esso in ordine alla validità, alla interpretazione e alla implementazione del presente Contratto, e delle relative cessioni di credito”. Fermo restando che nel caso l’azione fosse promossa dal Factor, questi avrà l’insindacabile facoltà di adire anche il Foro di Napoli.
Art. 25 - Elezione di domicilio - A tutti gli effetti della presente Contratto il Fornitore elegge domicilio, anche per i proprio successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, all’indirizzo sotto indicato o, in mancanza, presso la propria sede legale.
INSERIRE INDIRIZZO DEL DOMICILIO ELETTO
Art. 26 – Informativa e consenso - Ai sensi del D. Lgs 30.06.2003 n.196 ed in riferimento anche al GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation), il Fornitore dichiara di essere informato che i dati comunicati al Factor concernenti il rapporto di factoring, ivi compresi quelli relativi ai Debitori ceduti, saranno dal Factor registrati e utilizzati, unitamente agli altri dati ed informazioni, autonomamente acquisiti, al fine degli adempimenti di legge compresi quelli previsti dal D.Lg. 21 novembre 2007, n° 231 e per l’esecuzione degli obblighi contrattuali nell’ambito generale delle attività funzionali
e strumentali all’attività di factoring, in particolare con riferimento alle valutazioni di merito creditizio e alle attività di marketing, nonché agli eventuali rapporti in cui il Fornitore dovesse trovarsi quale debitore ceduto e/o garante nei confronti del Factor. Il Fornitore presta il consenso affinché i dati e le informazioni di cui sopra potranno essere oggetto di comunicazione a terzi, in particolare autorità di Vigilanza e terzi di cui eventualmente il Factor potrà avvalersi nello svolgimento della propria attività, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale ed industriale. Il Fornitore dichiara inoltre di essere informato dei diritti di cui all’art. 7 della normativa riguardante la tutela delle pers one e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali e, in particolare, del diritto di ottenere conoscenza dell’esistenza dei dati personali, nonché della logica e delle finalità dei relativi trattamenti, nonché l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati nonché di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ed ottenere la cancellazione dei dati eventualmente trattati in violazione della legge, con le modalità e nei limiti di cui all’informativa rilasciata.
TIMBRO E FIRMA
Luogo data
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C. il Fornitore dichiara di approvare espressamente le seguenti clausole: Art. 3 - Garanzie prestate dal Fornitore in merito ai crediti ceduti, lett. A) , b) , c) d) , e) f) g) , h) , i) , j) , k); art. 4: corrispettivo delle cessioni di credito; art. 5: informazione; art. 6: rapporti con i Debitori; art. 7: collaborazione; art. 9: pagamento anticipato del corrispettivo; - deroga all’art. 1267 C.C.; art. 13: Revoca e riduzione del Plafond; art. 14: condizioni dell’assunzione da parte del Factor del rischio di mancato pagamento; art.15: pagamento del corrispettivo e limitazione all’assunzione del rischio; art. 17: compensazione volontaria e divieto di cessione; art.18: diritto ad agire ed incassare; art. 19: norme in materia di trasparenza del rapporto – Facoltà del Factor di modificare le condizioni contrattuali (tassi, compensi e altre condizioni contrattuali); art. 20: Durata – Recesso; art. 21: risoluzione; art. 22: effetti dello scioglimento; art. 23: registrazione; art. 24: legge applicabile, procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie e Foro convenzionale; art. 25: elezione di domicilio, art.26: informativa e consenso.
TIMBRO E FIRMA
Luogo data
Dichiariamo che il Factor ci ha fornito le informazioni pre contrattuali prescritte, mettendoci a disposizione il foglio informativo e la guida concernente l’accesso all’Arbitro Bancario Finanziario (informandoci altresì della possibilità di trasmissione in formato elettronico della Guida stessa) nonché il documento che riporta i tassi effettivi globali medi (TEGM) previsti dall’art. 2 della legge usura (L. 108/1996), rilevati ed applicabili per il trimestre in corso. Dichiariamo inoltre di aver richiesto ed ottenuto gratuitamente copia dello schema di Contratto e documento di sintesi prima della conclusione del Contratto stesso.
TIMBRO E FIRMA
data
OPPURE
Dichiariamo che il Factor ci ha fornito le informazioni pre contrattuali prescritte, mettendoci a disposizione il foglio informativo e la guida concernente l’accesso all’Arbitro Bancario Finanziario (informandoci altresì della possibilità di trasmissione in formato elettronico della Guida stessa) nonché il documento che riporta i tassi effettivi globali medi (TEGM) previsti dall’art. 2 della legge usura (L. 108/1996), rilevati ed applicabili per il trimestre in corso. Dichiariamo inoltre di NON aver richiesto copia dello schema di Contratto e documento di sintesi prima della conclusione del Contratto stesso.
TIMBRO E FIRMA
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Parte riservata all’ufficio:
Firma per autentica del soggetto abilitato