ACCORDO QUADRO
ACCORDO QUADRO
OGGETTO |
STAZIONE APPALTANTE | Città Metropolitana di Genova Stazione Unica Appaltante |
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | Xxxxxxxx Xxxxx |
AMMINISTRAZIONI ADERENTI | Lotto 1: Città Metropolitana di Genova, Arenzano, Cogoleto, Serra Riccò, Sant’Olcese, Busalla, Ronco Scrivia, Mignanego, Savignone, Mele, Montoggio, Valbrevenna, Vobbia, Unione dei Comuni dello Scrivia. Lotto2: Lavagna, Casarza Ligure, Bargagli, San Colombano Certenoli, Pieve Ligure, Davagna, Rezzoaglio, Neirone. |
DEFINIZIONI | |
Città Metropolitana................................................. | La Città Metropolitana di Genova, nella sua qualità di contraente dell’Accordo Quadro e di Committente del contratto derivato |
Concorrente ........................................................... | Il soggetto ammesso a partecipare alla gara |
Soggetto aggiudicatario, Aggiudicatario ............... | Il soggetto che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione e che è stato formalmente dichiarato aggiudicatario |
Conce ssionario, Appaltatore ................................. | Il soggetto aggiudicatario, in forma singola, associata o consorziata, che stipula il contratto per il servizio di tesoreria |
Comune, Committente ........................................... | La pubblica amministrazione che aderisce all’Accordo Quadro e attivano i contratti derivati |
Accordo Quadro .................................................... | Il contratto che disciplina i rapporti tra Stazione Appaltante, Committenti e Appaltatore, e l’attivazione dei contratti derivati |
Contratti derivati .................................................... | Il contratto stipulato dagli Enti Xxxxxxxx con l’Appaltatore sulla base delle condizioni risultanti dall’Accordo Quadro e dall’offerta aggiudicataria |
DEFINIZIONI | |
Disciplinare di gara................................................ | L’insieme delle disposizioni che regolano la partecipazione alla procedura di affidamento, contenute nel bando di gara e/o nella lettera d’invito, nelle norme di partecipazione e nei relativi allegati e nel progetto offerta |
Documentazione contrattuale ................................ | L’accordo quadro, le condizioni generali, il capitolato speciale d’oneri, l’offerta aggiudicataria |
Responsabile Unico del Procedimento, RUP ......... | Per la progettazione e l’affidamento dell’Accordo Quadro è individuato dalla Stazione Appaltante; per l’esecuzione del contratto derivato è individuato dal Committente |
Direttore dell’esecuzione ....................................... | I soggetti incaricati dal Committente a supporto del RUP |
Referente contrattuale ........................................... | Il soggetto indicato dal soggetto aggiudicatario quale referente unico nei riguardi della Stazione Appaltante e del Committente per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali |
Articolo 1 Oggetto
L’Accordo Quadro ha per oggetto il servizio di tesoreria, ovvero il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria degli Enti aderenti.
Aderiscono all’Accordo Quadro unitamente alla Città Metropolitana di Genova, i seguenti comuni del territorio metropolitano:
• Lotto 1:
Città Metropolitana, Arenzano, Cogoleto, Serra Riccò, Sant’Olcese, Busalla, Ronco Scrivia, Mignanego, Savignone, Mele, Montoggio, Valbrevenna, Vobbia, Unione dei Comuni dello Scrivia.
• Lotto 2:
Lavagna, Casarza Ligure, Bargagli, San Colombano Certenoli, Pieve Ligure, Davagna, Rezzoaglio, Neirone.
L’Accordo Quadro è stipulato dalla Stazione Appaltante esclusivamente con l’operatore economico, per ciascun lotto, risultato aggiudicatario della procedura di gara.
La sottoscrizione dell’Accordo Quadro non garantisce l’attivazione della commessa da parte degli Enti aderenti.
Il soggetto aggiudicatario, pertanto, nulla può pretendere dalla Città Metropolitana in caso di mancata attivazione delle commesse previste dall’Accordo Quadro.
Articolo 2 Disciplina di riferimento
L’Accordo Quadro e i Contratti Derivati sono disciplinati da:
(1) CONDIZIONI GENERALI;
(2) CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI e relativi allegati;
(3) l’offerta presentata dal soggetto aggiudicatario, nel rispetto di quanto previsto dal PROGETTO OFFERTA.
Articolo 3 Valore dell’accordo quadro
L’importo complessivo a base di gara, determinato con riferimento al totale dei contratti derivati che potranno essere attivati nel corso dell’intero periodo di validità dell’accordo: euro 474.000,00#, oneri fiscali esclusi, di cui oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali e costi della manodopera non previsti, secondo quanto riportato in tabella:
Importo annuale | Importo a base di gara (4 anni) | |
LOTTO 1 | 82.500 | € 330.000,00 |
LOTTO 2 | 36.000 | € 144.000,00 |
TOTALE | € 474.000,00 |
Il suddetto importo è stato calcolato applicando il valore del canone di servizio annuale posto a base di gara sul numero di operazioni ai soggetti aderenti suddivisi nelle diverse fasce di classificazione previste dal capitolato speciale d’oneri.
Non sono quantificati oneri per la sicurezza in quanto non sono configurabili rischi interferenziali.
Non sono quantificati costi della manodopera in quanto il servizio in oggetto è prevalentemente basato su una organizzazione diffusa e non dedicata, comprendendo prestazione ampiamente dematerializzate e come tale può essere assimilato alle prestazioni per le quali l’art. .95, comma 10 del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e successive modifiche, che esclude l’esposizione dei costi per la manodopera e degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro .
Articolo 4 Validità dell’accordo quadro
L’Accordo Quadro ha durata di quattro anni decorrenti dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2022.
In caso di aggiudicazione successiva al 1° gennaio 2019 la decorrenza è posticipata alla data di sottoscrizione del contratto.
A seguito del provvedimento di aggiudicazione dell’accordo quadro, l’attivazione dei contratti derivati può essere anticipata rispetto alla sottoscrizione dell’accordo quadro, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 32, comma 8, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei casi in cui la mancata esecuzione immediata delle prestazioni potrebbe determinare un grave danno all'interesse pubblico ovvero per motivi d'urgenza.
Qualora, per qualsiasi ragione, non si dovesse addivenire alla sottoscrizione dell’accordo quadro, i contratti derivati a cui è stata data provvisoria esecuzione, cesseranno di avere efficacia.
L’Accordo Quadro resta valido, efficace e vincolante per la regolamentazione dei Contratti derivati per tutto il tempo di vigenza e durata dei medesimi.
Qualora non sia esaurito l’importo massimo, eventualmente incrementato, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di prorogare l’Accordo Quadro per un massimo di 12 mesi, e comunque sempre nei limiti dell’importo massimo stabilito.
L’Appaltatore sarà tenuto ad assicurare il servizio durante la proroga alle medesime condizioni.
La validità dell’Accordo Quadro non costituisce motivo ostativo all’attivazione di nuove iniziative di acquisto analoghe da parte della Stazione appaltante.
Qualora alla scadenza dell’accordo quadro e/o dei contratti derivati, o in caso di cessazione dell’efficacia degli stessi, non dovessero essere state completate le formalità per un nuovo affidamento del servizio, l’Appaltatore deve garantire il regolare svolgimento di tutte le prestazioni previste per il periodo necessario all’espletamento delle procedure finalizzate al nuovo contratto e al subentro del nuovo soggetto aggiudicatario, ferme restando le condizioni contrattuali in essere.
Al termine del contratto e in tutti i casi di interruzione anticipata del rapporto espressamente previsti, è esclusa qualsiasi forma di indennizzo, a titolo di avviamento o per altra causa, a favore dell’Appaltatore.
Articolo 5 Contratti derivati
Nel periodo di validità dell’Accordo Quadro, i Soggetti aderenti possono attivare i Contratti derivati. A tal fine trasmettono all’Appaltatore e alla Stazione Appaltante una richiesta di attivazione contenente:
a) l’indicazione del RUP, responsabile verso la Stazione appaltante e l’Appaltatore, e dei relativi recapiti di telefonia fissa e mobile, fax, mail, pec;
b) i servizi richiesti sulla base di quanto previsto dal capitolato speciale d’oneri e conformemente all’offerta presentata;
c) la data di inizio del servizio e la durata del Contratto derivato;
d) l’importo contrattuale stimato dal Committente.
La richiesta di attivazione deve essere sottoscritta digitalmente e trasmessa a mezzo pec da soggetto autorizzato ad esercitare la potestà negoziale in nome e per conto del Committente, fornendo copia dell’atto abilitativo.
La richiesta di attivazione del contratto derivato deve essere comunicata all’Appaltatore con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi rispetto alla data prevista di inizio del servizio.
La Stazione Appaltante verifica sulla base dell’importo contrattuale stimato dal Committente la capienza dell’Accordo quadro e ne comunica l’esito entro 7 (sette) giorni, naturali e consecutivi, al Committente e all’Appaltatore. Entro lo stesso termine l’Appaltatore può comunicare eventuali osservazioni.
I termini di 30 (trenta) e 7 (sette) giorni possono essere ridotti rispetti vamente a 15 (quindici) e 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi, per motivi di urgenza.
In caso di esito positivo l’Appaltatore produce il documento comprovante la costituzione della garanzia definitiva prevista per l’importo del contratto derivato; il Committente adotta di conseguenza il provvedimento di autorizzazione a contrarre, che deve essere conforme ai contenuti della richiesta, contenere l’indicazione del codice identificativo di gara (CIG) derivato e assumere gli impegni di spesa.
In caso contrario la Stazione appaltante, il Committente e l’Appaltatore definiscono di concerto come la richiesta debba essere modificata prima dell’adozione del provvedimento di autorizzazione a contrarre.
L’Appaltatore ha l’obbligo di accettare ed eseguire i contratti derivati secondo quanto previsto dall’Accordo Quadro, dalle Condizioni Generali, dal Capitolato Speciale d’Oneri, e conformemente alla propria offerta.
Il Contratto derivato si perfeziona con la trasmissione all’Appaltatore del successivo provvedimento di autorizzazione di affidamento del servizio da parte del Committente. Il Committente s’impegna a comunicare, contestualmente o al massimo entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, i dati per consentire la corretta emissione delle fatture elettroniche, quali in particolare:
a) Dati di descrizione dell’ente utili per l’intestazione della fattura;
b) Codice Univoco del Committente, consultabile anche all’interno dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (xxx.xxxxxxxx.xxx.xx).
La procedura di attivazione dei contratti derivati può essere avviata anche nella fase di sottoscrizione dell’Accordo Quadro, nel caso sia necessario fare coincidere l’attivazione dei contratti derivati con la decorrenza dell’Accordo Quadro o anticipare l’esecuzione degli stessi rispetto alla sottoscrizione dell’Accordo Quadro.
Il Contratto derivato può avere durata massima di quattro anni. In ogni caso la durata dei contratti derivati non può eccedere i 24 mesi dalla scadenza dell’Accordo Quadro o dalla scadenza dell’eventuale proroga.
I Committenti si riservano di concordare le scadenze al fine di assicurare la uniformità dei rapporti negoziali.
I contratti derivati possono essere prorogati, al fine di evitare soluzione di continuità nell’erogazione delle prestazioni, qualora alla scadenza non siano attive iniziative di acquisto analoghe a cui il Committente possa aderire o non siano comunque completate le procedure per un nuovo affidamento.
Articolo 6 Luogo di esecuzione
I servizi, le attività e le prestazioni contrattuali tutte devono essere rese fruibili nel territorio dei singoli soggetti aderenti. Per la Città Metropolitana si deve intendere il territorio del Comune di Genova.
Articolo 7 Garanzia definitiva per l’accordo quadro
L’Appaltatore s’impegna a mantenere per tutta la durata dell’Accordo Quadro la garanzia definitiva, costituita
prima della stipula, a favore della Stazione Appaltante, in misura pari al 2% del valore dell’Accordo Quadro, nelle forme e con le modalità previste dalle Condizioni Generali per i contratti derivati.
La garanzia a favore della Stazione Appaltante garantisce l’esatto adempimento degli obblighi derivanti dall’Accordo Quadro.
La garanzia a favore della Stazione Appaltante non è soggetta allo svincolo progressivo a misura dell’avanzamento dell’esecuzione. Si applicano gli incrementi dell’importo garantito previsti dalla normativa vigente in ragione del ribasso d’asta. Non si applicano invece le riduzioni conseguenti alla dimostrazione dell’esistenza delle specifiche condizioni indicate nella normativa vigente.
La garanzia copre tutti gli obblighi specifici assunti dall’Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Stazione appaltante ha diritto di rivalersi direttamente sulla rispettiva garanzia per l’applicazione delle penali.
Qualora l’ammontare delle garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta della Stazione Appaltante.
In caso di proroga, l’Appaltatore s’impegna ad adeguare la durata e l’importo della garanzia in relazione alla nuova durata dell’Accordo Quadro.
La garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Stazione Appaltante e dei Committenti, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni derivanti dall’Accordo Quadro.
La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni dell’Appaltatore.
Articolo 8 Penali relative all’esecuzione dell’accordo quadro
In caso di ritardo nell’attivazione del contratto derivato e nell’inizio delle prestazioni rispetto ai termini previsti dall’accordo quadro, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 250,00 (duecentocinquanta euro) per ogni giorno naturale e consecutivo, fatta salva la risoluzione del contratto in caso di ritardo superiore a 15 (quindici) giorni.
In caso di ritardo nella consegna o mancata presentazione alla Stazione Appaltante della Relazione Finale sull’andamento dell’Accordo Quadro, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 250,00 (duecentocinquanta euro) per ogni giorno naturale e consecutivo.
Le modalità di applicazione della penale sono disciplinate dalle condizioni generali di contratto.
Articolo 9 Monitoraggio e controlli sull’accordo quadro
La supervisione e il controllo sul corretto adempimento degli obblighi e degli impegni previsti dal presente Accordo Quadro è svolto dalla Stazione Appaltante.
Durante tutta la durata dell’Accordo Quadro e dei singoli contratti derivati, la Stazione Appaltante si riserva di effettuare monitoraggi periodici sulla corretta esecuzione delle prestazioni da parte dell’Appaltatore.
I monitoraggi avvengono attraverso la raccolta dei dati derivanti dai rapporti inviati con cadenza quadrimestrale da parte dei Responsabili Unici del Procedimento dei Soggetti Aderenti.
Articolo 10 Relazione sull’andamento dell’accordo quadro
L’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro la fine del primo anno di validità dell’Accordo Quadro una relazione informativa concernente i seguenti profili:
1) criticità riscontrate;
2) proposte e soluzioni per il miglioramento dei servizi.