Contract
Il Vademecum dello sciopero nella scuola
di Xxxxxx Xxxxxxx
Riferimenti normativi e contrattuali; d.P.R. 420/1974; Legge 146/90; accordo inte- grativo nazionale firmato dal Ministero P.I. e Sindacati della Scuola il giorno 8 otto- bre 1999 che recepisce un analogo atto negoziale del settore scuola, in attuazione della Legge 146/90 - ritenuto valido dalla Commissione di Garanzia (vedi Allegato) – allegato al CCNL del 26 maggio 1999; legge 83/00; CCNL 24 luglio 2003.
Il Consiglio di Stato sez II - come chiarito nell'Ad. 27.1.1982 trasmesso con nota Circolare n, 389 del 23.11.1982 - non ha ritenuto il servizio scolastico uno di quei servizi pubblici essenziali che possa essere pregiudicato con uno sciopero. L'Alto Consesso, infatti, premettendo che il di- ritto all'istruzione sancito dagli artt. 33 e 34 della Costituzione è essenziale per quanto attiene la continuità didattica rileva, tuttavia, che non è (...)"tale da non tollerare sospensioni relat i- vamente contenute nel tempo, come sono quelle che derivano, normalmente, dagli scioperi del personale della scuola le cui conseguenze negative ben possono essere assorbite nel corso di un anno scolastico (...)". L'importante è assicurarsi che vi sia stato un idoneo e tempestivo preavviso alle famiglie unitamente alla presenza di personale che - pur astenendosi dall'attività didattica - assicuri la mera vigilanza nei limiti dell'indispensabile. Tradotto dal burocratese ciò significa che il Dirigente Scolastico che dovesse trovarsi a fronteggiare una imprevista quantità di adesioni e/o si trovi a gestire una situazione nella quale i genitori sono stati indotti ad affida- re come di consueto i figli all'amministrazione scolastica può legittimamente impiegare il pe r- sonale ausiliario (non scioperante!!) in funzioni di sorveglianza ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 420/1974 o ricorrere ad insegnanti non scioperanti che si trovino a disposizione. In ogni caso dovrà consentire, agli alunni che non possano far ritorno a casa e che non possano essere ac- compagnati, di trattenersi nei locali della scuola per l'orario intero.
L’innovazione più importante nel campo del diritto di sciopero nei servizi pubblici – in questo contesto - è stata introdotta dalla legge n. 146/90 che ha considerato l’istruzione servizio pub- blico essenziale.
I serv izi minimi essenziali della scuola, secondo la legge 146, debbono essere concordati e in- seriti in un contratto di lavoro.
Il 25/7/91, in assenza di contratto, veniva firmato dalle componenti sindacali un protocollo d’intesa che indicava limiti ben più pesanti di quelli introdotti dalla legge 146, tra i quali la proibizione assoluta di ogni sciopero durante gli scrutini finali.
Nel Giugno del ’92 gli insegnanti aderenti alla GILDA e altri docenti scioperarono durante gli scrutini contravvenendo alla proibizione e alla, conseguente, precettazione disposta dal mini- stero. Per questo gli insegnanti “ribelli” furono puniti con la sanzione pecuniaria, prevista dal-
l'articolo 9, comma 10, della le gge 146/1990. Dopo una battaglia giudiziaria durata 6 anni la Corte di Cassazione ha dato ragione ai docenti GILDA di Milano che avevano proposto ricorso dinanzi al Pretore civile (sentenza depositata il 6/11/98 in riferimento all’Udienza del 30 giugno 98 Corte di Cassazione - Sezione prima Civile N. 11171/98 R.G.N. 4341/96). In caso di sciope- ro nei servizi pubblici essenziali (è la conclusione della Suprema Corte), il mancato esperime n- to del tentativo di conciliazione costituisce violazione di legge, tale da determinare un vizio de l- l'ordinanza di precettazione, accertabile dal giudice ordinario, in via incidentale, nel giudizio di impugnazione delle sanzioni individuali, conseguenti al mancato rispetto della precettazione. Il fatto che lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami sia considerato prestazione indispe n- sabile (articolo 1, comma 2, della legge 146/1990) non comporta che lo sciopero in tale ambito sia del tutto vietato, dovendo comunque accertarsi di volta in volta, anche il carattere indifferi- bile delle prestazioni stesse. Con queste motivazioni, la Corte di Cassazione ha respinto il ricor- so proposto dal ministero della Pubblica istruzione, avverso la sentenza del pretore (in funzione di giudice del lavoro) di Milano, che aveva annullato, considerandola illegittima, la sanzione amministrativa applicata nei confronti di una docente, la quale non aveva rispettato la precet- tazione, disposta con ordinanza dal Dipartimento della funzione pubblica, astenendosi dal ser- vizio durante gli scrutini.
A seguito di questa battaglia condotta dalla XXXXX nel contratto siglato il 26 maggio 1999 è stato modificato il contenuto riguardante lo sciopero durante gli scrutini finali ed è stato codif i- cato il sistema di regolamentazione degli scioperi nella scuola. La successiva legge 83 (del 2000) ha “armonizzato” il tutto.
Si riportano, ora, i limiti previsti dalle nuove disposizioni giuridiche e contrattuali contenute nella già citata legge n. 83/00 (che modifica ed integra la legge 146/90) e recepite nel contrat- to siglato il 24 luglio 2003.
Preavviso di indizione - Preavviso minimo previsto 15 giorni.
Proclamazione e revoca.
La proclamazione e la revoca degli scioperi relativi alle vertenze nazionali deve essere comun i- cata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e al Mini- stero della Pubblica Istruzione - Gabinetto del Ministro; la proclamazione e la revoca di scioperi relativi a vertenze di livello territoriale o di singolo istituto deve essere comunicata al Provvedi- torato agli studi di appartenenza.
Si ricorda ai colleghi che l’indizione dello sciopero non è una prerogativa delle sole organizza- zioni sindacali, ma è un diritto collettivo costituzionalmente garantito a tutti i lavoratori. Perciò
un gruppo di lavoratori, anche limitato nel numero, può indire uno sciopero purché rispetti i termini di preavviso e dia indicazioni sulle modalità e sulle motivazioni.
Conciliazione
Esperimento obbligatorio del tentativo di conciliazione da parte delle OOSS proponenti in ma n- canza del quale la Commissione di Garanzia può formulare un giudizio di illegittimità giuridica e ordinare la precettazione .
Limiti temporali agli scioperi
Non possono essere effettuati scioperi a tempo indeterminato.
Non più di 40 ore (equivalenti ad 8 giorni per anno scolastico) nelle scuole materne ed ele- mentari, non più di 60 (equivalenti a 12 giorni) negli altri ordini e gradi d’istruzioni, si com- prendono in tali limiti gli scioperi brevi e quelli gio rnalieri.
Non più di due giorni consecutivi e tra un’azione di lotta e la successiva deve intercorrere un intervallo di tempo non inferiore a dieci giorni.
Scioperi brevi
Sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per l’intera giornata - possono essere effettuati soltanto nella prima o nell’ultima ora di lezione o di attività educative.
In caso di organizzazione dell’attività su più turni, gli scioperi possono essere effettuati nella prima o nell’ultima ora di ciascun turno; se le attività si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi saranno effettuati nella prima ora del turno antimeridiano e nell’ultima del turno po- meridiano.
La programmazione dello sciopero breve deve essere puntuale. Deve essere precisato se lo sciopero riguarda la prima o l’ultima ora di lezione, non essendo consentita la formula alterna- tiva.
La durata degli scioperi brevi per le attività funzionali all’insegnamento (es. riunione di un Consiglio di classe) deve essere stabilita con riferimento all’orario predeterminato in sede di programmazione.
Scioperi in concomitanza di scrutini intermedi
Gli scioperi in occasione di scrutini intermedi non devono comunque comportare un differime n- to della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a 5 giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico.
Sciopero durante gli scrutini di fine anno
Riportiamo fedelmente il testo:
Gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l’effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell’attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli d’istruzione. Negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione.
Nel contratto del ’95 si diceva : “non sono possibili differimenti rispetto alle date fissate dall’autorità scolastica
Preavviso volontario di adesione
I Dirigenti scolastici, in occasione di ogni sciopero, possono chiedere ai docenti se intendono aderire.
La comunicazione di adesione ha carattere volontario, non c’è obbligo di dire sì o dire no. Il
docente che ha preventivamente dichiarato l’adesione nel caso decida successivamente di non scioperare potrebbe vedere rifiutata dal capo d’istituto la sua offerta tardiva di lavoro.
Contingentamenti
Sulla base delle previsione di sciopero i presidi possono contingentare il personale, dando co- municazione ai singoli interessati cinque giorni prima, per garantire la continuità delle presta- zioni indispensabili.
Il personale educativo ed Ata della scuola potrebbe essere contingentato per:
- vigilanza degli impianti e apparecchiature, ove si possono prevedere danni;
- attività riguardanti le scuole con annesse aziende agricole per la cura degli animali;
- raccolta e allontanamento di rifiuti tossici e nocivi;
- adempimenti rivolti ad assicurare il pagamento di stipendi e pensioni;
- servizi indispensabili negli educandati (cucina, mensa e vigilanza notturna sugli allievi).
Da una attenta lettura dell’art. 2 comma 1 (prestazioni indispensabili) non si evince che i capi d’istituto possano predisporre contingenti di docenti per la normale attività scolastica (sostitu- zione di docenti scioperanti), generica vigilanza alle classi, obbligo di presentarsi alla prima ora con modifiche di orari.
Il soggetto individuato ha diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla predetta comun i- cazione di contingentamento, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente so- stituzione, nel caso sia possibile. I servizi indispensabili sono previsti e regolamentati dal contratto nazionale. Pertanto non sono decisi unilateralmente dal dirigente scolastico. Sono servizi essenziali solo alcune attività che si svolgono a scuola in particolari momenti dell’anno (es. scrutini) o in particolari istituzioni scolastiche (es. l’allevamento del bestiame nell’azienda agraria di un istituto tecnico agrario). L’accordo integrativo nazionale dell’otto ottobre ‘99 (in Allegato) definisce i criteri generali per determinare il contingente da prevedere in caso di scio-
pero. La contrattazione integrativa di istituto definisce, poi, i criteri specifici del contingente di quella scuola, ma non può (deroga in pejus) allargare l’area dei servizi essenziali (vedi sche- da: servizi minimi essenziali).
Ritenute per sciopero
- giorno di sciopero: trattenuta di 1/30 della retribuzione, operata sulla retribuzione al netto di ritenute previdenziali e assistenziali (poiché i periodi di sciopero non interrompono il trat- xxxxxxx previdenziale e assistenziale: Circ. n. 312/89).
- sciopero di un’ora: trattenuta limitata alla sola ora di sciopero (pari alla misura di un’ora di straordinario senza maggiorazioni art. 595 T.U.).
Servizi minimi da garantire in caso di sciopero
Riferimenti normativi e contrattuali; Legge 146/90; accordo integrativo nazionale firmato dal Ministero P.I. e Sindacati della Scuola il giorno 8 ottobre 1999 (in allegato). Questo accordo re- cepisce un analogo atto negoziale del settore scuola, in attuazione della Legge 146/90 - rite- nuto valido dalla Commissione di Garanzia – allegato al CCNL del 26 maggio 1999; Legge n. 83/00; CCNL 24 luglio 2003.
I servizi minimi da garantire in caso di sciopero del settore scuola sono regolati dal già citato accordo integrativo che riguarda i criteri generali per individuare i contingenti di personale educativo ed A.T.A. (e, dunque, con esclusione del personale docente) necessari ad as- sicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero: il numero di personale deve essere determinato dal Capo di Istituto con le modalità previste dall’art. 6, comma 3, punto d) del CCNL 26.5.99. Le prestazioni indispensabili che la scuola deve garantire in caso di sciopero so- no tassativamente previste dal citato accordo nazionale all’art 2 e sono riferibili alle seguenti tipologie di attività per:
1. effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali;
2. effettuazione di esami finali (licenza elementare, licenza media, qualifica professionale, licenza d’arte, abilitazione all’insegnamento del grado preparatorio, esami di Stato);
3. garantire la vigilanza, durante il servizio di refezione scolastica, ove tale servizio sia ec- cezionalmente mantenuto;
4. garantire la vigilanza di apparecchiature ed impianti che non possono essere interrotti senza arrecare danni a persone o a cose;
5. la cura e l’allevamento del bestiame nelle aziende agrarie;
6. garantire la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi;
7. garantire il pagamento degli stipendi al personale con contratto a tempo determinato;
8. garantire agli alunni convittori e semi convittori i servizi indispensabili (vigilanza, cucina e mensa).
Con la piena attuazione dell'autonomia scolastica e con l'attribuzione della dirigenza ai capi d' i- stituto la materia diventa oggetto di contrattazione integrativa a livello di singola istituzione scolastica così come esplicitamente previsto dall'art. 6, comma 5 del già citato accordo integra- tivo nazionale.
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ALLEGATO Accordo integrativo nazionale concernente criteri generali per la determinazione dei contingenti del personale educativo ed Ata necessari ad assicurare le prestazioni in- dispensabili in caso di sciopero |
L'anno 1999, il giorno 8, il mese di ottobre, in Roma, presso il Ministero della Pubblica Istru- zione, in sede di contrattazione integrativa nazionale,
TRA
la delegazione di parte pubblica per la contrattazione integrativa nazionale, la delegazione sin- dacale, di cui all'allegato 1,
VIENE CONCORDATO
Art. 1
1. In attuazione dell'art. 2, comma 1, dell'Accordo nazionale nel settore della scuola per l'at- tuazione della legge n. 146/1990, valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia con deli- berazione 99/284-8.1 (seduta del 22/4/1999) e allegato al C.C.N.L. del 26 maggio 1999, le parti concordano i sotto indicati criteri generali per la determinazione del contingente di personale educativo ed Ata necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educat i- ve le prestazioni indispensabili in caso di sciopero.
2. Per garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività dirette e strume n- tali riguardanti l'effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali è indispensabile la pre- senza delle seguenti figure professionali: assistente amministrativo per le attività di natura amministrativa e collaboratore scolastico per le attività connesse all'uso dei locali interessa- ti per l'apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull'ingresso principale.
3. Per garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività amministrative e gestionali degli esami finali, con particolare riferimento a quelli conclusivi dei cicli d'istru- zione nei diversi ordini e gradi del sistema scolastico (esami di licenza elementare, di licen- za media, di qualifica professionale e di licenza d'arte, di abilitazione all'insegnamento nel
grado preparatorio, esami di Stato) è indispensabile la presenza delle seguenti figure pro- fessionali: assistente amministrativo, assistente tecnico in rapporto alle specifiche aree di competenza, collaboratore scolastico per le attività connesse all'uso dei locali interessati, per l'apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull'ingresso principale.
4. Per garantire la vigilanza sui minori durante il servizio di refezione scolastica, ove tale ser- vizio sia eccezionalmente mantenuto, è indispensabile la presenza di uno o più collaboratori scolastici.
5. Per garantire la vigilanza degli impianti e delle apparecchiature laddove l'interruzione del loro funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse è indispensa- bile la presenza delle seguenti figure professionali: assistenti tecnici appartenenti all'area interessata al servizio da garantire e collaboratori scolastici per le attività connesse.
6. Per garantire la cura e l'allevamento del bestiame nelle aziende agrarie annesse agli istituti tecnici e professionali è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: assi- stente tecnico, collaboratore scolastico tecnico addetto all'azienda agraria, collaboratore scolastico per le attività connesse. Nelle ipotesi di conduzione diretta da parte della scuola dell'impianto di riscaldamento va garantita la presenza del personale in possesso della spe- cifica abilitazione professionale.
7. Per garantire la raccolta, l'allontanamento e lo smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radio- attivi è indispensabile la presenza dell'assistente del reparto o del laboratorio o del collabo- ratore scolastico per consentire l'accesso ai locali interessati agli incaricati delle ditte che eventualmente gestiscono lo smaltimento dei rifiuti a norma di legge.
8. Per garantire il pagamento degli stipendi al personale con contratto di lavoro a tempo de- terminato nel caso in cui lo svolgimento di azioni di sciopero coincida con eventuali termini perentori il cui mancato rispetto comporti ritardi nella corresponsione degli emolumenti è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: responsabile amministrativo, assistente amministrativo, collaboratore scolastico per le attività connesse.
9. Per garantire agli alunni convittori e semi convittori i servizi indispensabili, nelle istituzioni educative, con particolare riguardo alla vigilanza anche nelle ore notturne alla cucina ed al- la mensa è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: educatore, cuoco, infermiere, collaboratore scolastico. Il servizio di mensa potrà essere erogato, ove possibi- le, anche attraverso la fornitura di pasti freddi o preconfezionati.
Art. 2
1. Il numero delle unità di personale, appartenenti a ciascuna delle figure professionali di cui al precedente art. 1 che, in caso di sciopero, è tenuto a garantire i servizi minimi, viene de- terminato dal capo d'istituto in base alle esigenze delle istituzioni scolastiche ed educative, con le modalità di cui all'art. 6 del C.C.N.L. del 26 maggio 1999.
Art. 3
1. A norma del comma 3 dell'art. 51 del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modific a- zioni e integrazioni, la sottoscrizione del presente contratto è sottoposta all'autorizzazione del Ministro della Pubblica Istruzione.
2. Subito dopo la sottoscrizione, copia del presente contratto sarà inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, al Ministero del Tesoro ed a l- l'Aran.
3. Il presente contratto la cui validità è disciplinata dall'art. 2, comma 2 dell'allegato al
C.C.N.L. del 26 maggio 1999 del comparto Scuola sull'attuazione della legge n. 146/1990 diviene efficace e vincolante per le parti solo dopo che, a seguito dell'apposizione del visto, da parte della Ragioneria centrale, sul provvedimento di autorizzazione di cui al comma precedente, lo stesso venga sottoscritto dalle parti contraenti.
4. Con la piena attuazione dell'autonomia scolastica e con l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto la materia sarà oggetto di contrattazione integrativa così come esplicitamente previsto dall'art. 6, comma 5.
Scheda riassuntiva ( le procedure)
• PRIMA DELLO SCIOPERO
Il dirigente scolastico | Il docente |
chiede a docenti e ata con una circolare chi in- tende scioperare specificando che la comun i- | è libero di dichiarare o di non dichiarare co- sa intende fare. |
cazione è volontaria. Non può obbligare alcuno a rispondere | Chi non dichiara nulla non può essere co- stretto a farlo e non è sanzionabile. Chi dichiara di scioperare e poi cambia idea |
e si presenta a scuola il giorno di sciopero, potrebbe essere non utilizzato dal dirigente scolastico e sarebbe considerato in sciopero. | |
Quindi se intende cambiare idea deve co- municare per tempo (ad esempio prima del- la comunicazione alle famiglie). | |
valuta l’effetto previsto sul servizio; può disporre un servizio ridotto per una parte delle classi o per una parte dell’orario e lo co- |
munica ai docenti | |
comunica alle famiglie, 5 giorni prima dello sciopero, le modalità di funzionamento o la so- spensione del servizio previsto per il giorno di sciopero non può stabilire che ogni docente comunichi ai propri alunni se intende sciopera- re e no | non deve far nulla. Non è suo compito avvi- sare le famiglie. |
individua il contingente di personale (ata o e- ducativo, ma non docente) per assicurare le prestazioni indispensabili e lo comunica agli interessati in forma scritta 5 giorni prima dello sciopero. Per formare il contingente usa i criteri formu- lati nel contratto di scuola. Non può decidere unilateralmente i servizi es- senziali non previsti dal contratto e relativi contingenti. | Chi (personale educativo o ata) riceve la comunicazione di essere nel contingente può chiedere - entro le 24 ore successive - di es- sere sostituito perché intende scioperare. |
se sciopera, lo comunica al dirigente regionale e dà indicazioni su chi e come svolge le fun- zioni essenziali di direzione il giorno di sciope- ro. Ovvero il dirigente scolastico che sc iopero ha l’imperativo contrattuale (e giuridico) di farsi sostituire … dal docente vicario o da altro collaboratore designato per iscritto. | |
Salvaguardando il diritto soggettivo allo scio- pero il dirigente scolastico sostituisce, se pos- sibile, persone del contingente preposto a ga- rantire i servizi minimi con altre che non scio- perano e che hanno manifestato tale determi- nazione. |
• IL GIORNO DI SCIOPERO
Il dirigente scolastico | Il docente |
organizza con il personale docente che non sciopera il servizio che ha comunicato alle fa- miglie nei giorni precedenti o che è previsto | 1. che sciopera non deve far nulla. Non deve dichiarare di essere in sciopero |
dalla Carta dei Servizi della scuola. organizza con il contingente di personale ed u- | se ha il giorno libero non può essere obbli- gato a dichiarare qualcosa in via preventiva e non può comunque perdere la retribuzio- |
cativo ed ata i servizi indispensabili | ne, non può essere chiamato a scuola per sostituire docenti in sciopero. 2. che non sciopera |
deve assicurare la prestazione per le ore di lavoro previste; non può essere chiamato a lavorare per un numero di ore maggiore; | |
può però essere chiamato dal dirigente a cambiare orario, ma non il totale delle ore, a cambiare classe per assicurare la mera vigi- xxxxx ad alunni | |
può essere chiamato ad essere presente a scuola sin dalla prima ora, ma non può, poi, rimanere “a disposizione” per tutta la gio r- | |
nata ma solo per l’orario che gli è stato c o- municato preventivamente e pari a quello che avrebbe dovuto svolgere quel giorno |