CONTRATTO DI AFFITTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 45 DELLA LEGGE 3 MAGGIO 1982 n. 203
CONTRATTO DI AFFITTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 45 DELLA LEGGE 3 MAGGIO 1982 n. 203
Oggi, 2018, sono convenuti presso l’ufficio di Carmagnola
i Signori: PR, nato il a e residente in , n. , C.F. , associato alla e qui assistito dal Funzionario Signor proprietari concedenti | , | rappresentante | dei | |
nonché il Signor AF, nato il a e residente in , associato alla e qui assistito dal Funzionario Signor affittuari conduttori. | n. , C.F. , | , | rappresentante | degli |
Il Signor PR, di qui in avanti denominato “parte proprietaria” ed il Signor AF, di qui in avanti denominato “parte affittuaria”, vengono edotti dei diritti che gli derivano dalla Legge 11 Febbraio 1971 n. 11, dalla Legge 3 Maggio 1982 n. 203 e dal Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n. 228 in ordine alla durata dei contratti di affitto, all'entità dei canoni dovuti, al regime delle migliorie ed al diritto di prelazione sui contratti di affitto.
Ciò premesso, in parziale deroga alla Legge stessa, la parte proprietaria e la parte affittuaria dichiarano di accettare le condizioni contrattuali di cui al presente
CONTRATTO DI AFFITTO
da far valere agli effetti del disposto di cui all’articolo 23 della Legge 11 Febbraio 1971 n. 11 e di cui all’articolo 45 della Legge 3 Maggio 1982 n. 203:
1) Danno atto le parti, su richiesta della parte proprietaria, che la parte affittuaria agisce anche a nome e per conto del proprio nucleo familiare ed aziendale e pertanto, ai sensi dell’articolo 48 della Legge 203/82, rappresenta e rappresenterà a tutti gli effetti, anche per la rappresentanza giudiziale, la propria famiglia e la propria azienda.
2) La parte proprietaria concede in affitto alla parte affittuaria i propri fondi, i cui confini le parti dichiarano di ben identificare, siti in Comune di e così distinti in Catasto:
F. mappale n. di mq.
F. mappale n. di mq.
il tutto per una superficie complessiva di mq. , pari a giornate piemontesi circa.
3) I fondi, i fabbricati e le strutture si intendono senza scorte, liberi da persone, da impegni contrattuali con terzi e da qualsiasi onere che ne limiti la disponibilità.
4) Il presente contratto ha decorrenza dal ed avrà termine
entro e non oltre il …………………… e sarà da tale data rinnovato tacitamente di altre () annate agrarie, e così di seguito, salvo disdetta da intimarsi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno spedita almeno un anno prima della scadenza del contratto o dell’intervenuto rinnovo. Pertanto, in caso di disdetta, il presente contratto si intenderà cessato a tutti i fini, in espressa deroga alle vigenti norme di Legge in materia di durata del contratto di affitto di fondi rustici ed in particolare in deroga ai disposti di cui alla Legge 11 Febbraio 1971 n. 11, di cui alla Legge 3 Maggio 1982 n. 203, nonché del Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n. 228.
oppure
4) Il presente affidamento ha decorrenza dal ed avrà termine
entro e non oltre il ………………… obbligo alcuno per la parte proprietaria di comunicare disdetta alla parte affittuaria che viene data oggi, ora per allora, e dalle parti accettata, in espressa deroga alle vigenti norme di Legge in materia di durata del contratto di affitto di fondi rustici ed in particolare in deroga ai disposti di cui alla Legge 11 Febbraio 1971 n. 11, della Legge 3 Maggio 1982 n. 203, nonché del
Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n. 228, art. 5.
5) E’ fatta in ogni caso salva alla parte affittuaria la facoltà di recedere dal contratto, nei modi e nei termini previsti dall’art. 5 della Legge 203/82.
6) Per l’intera durata del contratto sono a carico della parte proprietaria le imposte e le tasse relative alla proprietà fondiaria, mentre sono a carico della parte affittuaria le imposizioni relative al reddito agrario.
7) Al termine del presente contratto i fondi, i fabbricati e le strutture andranno restituiti liberi e sgombri da persone e cose.
8) Il canone di affitto viene dalle parti concordato nella misura annua di €
…………,00 (/00) e verrà versato presso il domicilio della parte proprietaria entro e non oltre il San Xxxxxxx (11 Novembre) di ogni annata agraria di riferimento.
9) La parte affittuaria dovrà servirsi degli immobili oggetto del presente contratto per l'uso determinato dalla natura degli stessi e, salvo la normale rotazione agraria, con il divieto di apporvi modifiche, sarà tenuta alla custodia dei beni con la diligenza del buon padre di famiglia, con l’obbligo di segnalare alla parte proprietaria ogni eventuale abuso di terzi.
10) E’ comunque vietato il sub-affitto totale o parziale e la sub-concessione a terzi del fondo. In caso di inadempienza della parte affittuaria, il presente contratto verrà risolto al più prossimo San Xxxxxxx.
11) Eventuali migliorie, addizioni o trasformazioni ai beni locati, dovranno essere preventivamente convenute tra le parti in espressa deroga agli artt. 16 e seguenti della Legge 203/82.
12) La parte affittuaria, in espressa deroga alle vigenti norme di Legge in materia di durata del contratto di affitto di fondi rustici ed in particolare in deroga ai disposti di cui alla Legge 11 Febbraio 1971 n. 11, di cui alla Legge 3 Maggio 1982 n. 203, nonché del Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n. 228, art. 5, dichiara esplicitamente di rinunciare ad ogni qualsivoglia diritto di proroga dei contratti agrari
a lei eventualmente spettante al termine del presente affidamento impegnandosi a rilasciare i fondi oggetto della presente scrittura nei termini precisati al precedente punto 4 (quattro).
13) La parte affittuaria dichiara inoltre di rinunciare alla retribuzione dell'indennità di fine rapporto a lei eventualmente spettante al termine del presente contratto e pertanto nulla gli sarà dovuto, al momento del rilascio, a qualsivoglia titolo dalla parte proprietaria (durata, proroga, canone, equo-canone, migliorie, indennità ex articoli 43 e 50 Legge 203/82, prelazione sull’affitto, incremento legnoso, colonica, ecc., nulla escluso od eccettuato).
14) Resta inteso tra le parti che, allo scadere del presente affidamento, qualora fosse intenzione della parte proprietaria concedere nuovamente in affitto i fondi di cui alla presente scrittura, a parità di offerta verrà privilegiato l'attuale conduttore.
15) Le spese di registrazione del presente contratto le parti concordano che saranno sostenute nella misura del 50% ciascuno. Ai soli fini della registrazione, si dichiara che il valore del presente contratto, per l’intera sua durata di anni ( ), ammonta ad € ,00 (/00).
Si richiede espressamente l’esenzione dell’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 25 tab. All. B del D.P.R. 26-10-1972 N. 642 come introdotto dall’articolo 28 del D.P.R. 30-12-1982 N. 955.
16) Per tutto quanto non previsto nel presente accordo, le parti si rimettono alle vigenti disposizioni legislative nonché agli usi e consuetudini locali.
Letto, confermato e sottoscritto.
Carmagnola,
oppure
15) Le parti danno atto che il presente contratto non è soggetto all’obbligo di registrazione, in quanto, ai sensi dell’art. 15 della Legge 15/12/98 n. 441, modificato dal comma 4 art. 3 D.Lgs 29/03/2004 n. 99, la cui applicazione viene invocata nel presente contratto, il terreno oggetto della presente affittanza è concesso in affitto per usi agricoli ad un giovane agricoltore che non ha ancora compiuto i 40 anni.
16) Per tutto quanto non previsto nel presente accordo, le parti si rimettono alle vigenti disposizioni legislative nonché agli usi e consuetudini locali.
Letto, confermato e sottoscritto. Carmagnola,
Clausola per rilascio anticipato
12) La parte affittuaria, in deroga all’art. 50 della legge 203/82, si impegna fin da ora a riconsegnare liberi tutti o parte dei terreni oggetto del presente contratto, anche anticipatamente rispetto alla scadenza prevista, in caso di vendita dei terreni stessi per mutate destinazioni urbanistiche, con rinuncia fin da ora espressa alla prosecuzione del contratto limitatamente alla superficie rilasciata.
Il rilascio, limitatamente alla superficie venduta, avverrà entro due mesi/il più prossimo San Xxxxxxx (11 novembre) dalla comunicazione che dovrà essere notificata da parte proprietaria a mezzo lettera raccomandata A.R. Spetterà alla parte
affittuaria, nel caso in cui non sia possibile il raccolto della coltura in atto, il valore dei frutti pendenti, come indennizzo onnicomprensivo, rinunciando sin da ora ad ogni ulteriore indennità diversa da quelle sopraccitate.
Restano operanti tutti gli indennizzi previsti per il conduttore in caso di esproprio per pubblica utilità.
Clausola rinuncia all’assistenza
Che dichiara di rinunciare alla assistenza della propria associazione sindacale,
clausola canone
8) Il canone di affitto viene dalle parti concordato nella misura annua di € ,00 (/00) e verrà versato presso il domicilio della parte proprietaria entro e non oltre il San Xxxxxxx (11 Novembre) di ogni annata agraria di riferimento.
Ai fini del pagamento del canone la prima annata agraria è da considerarsi per intero.
Tale canone verrà annualmente indicizzato a partire dal secondo anno di locazione e prendendo come canone base quello pagato la precedente annata agraria, secondo i coefficienti stabiliti dalla Commissione Tecnica Provinciale di cui all’art. 10 della legge 3/5/82 n. 203.
Assistenza solo all’affittuario:
Si attesta che per la stipula del presente atto la Parte Affittuaria è stata assistita dal Signor Xxxxxxxx Xxxxx, in qualità di funzionario della Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Torino , il quale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 della Legge
11.02.71 n. 11, così come modificato ed integrato dall’art. 45 della legge 03.05.82 n. 203, ha, alla e per la parte assistita, rappresentato ed esposto la relativa posizione e situazione contrattuali.
I Signori e , nella loro qualità anzidetta di rappresentanti di categoria, dichiarano e si danno reciprocamente atto di essere intervenuti nel corso delle trattative e di poter sottoscrivere il presente accordo, avente per quanto occorre anche natura transattiva, in quanto sono stati contemplati, rappresentati e tutelati gli interessi delle categorie economiche dei Proprietari concedenti e degli Affittuari concessionari conduttori, in conformità alle funzioni rappresentative che le sopracitate Associazioni Provinciali di categoria assolvono statutariamente.
Appongono pertanto le proprie firme alla presente scrittura che, ai sensi dell’articolo 23 della Legge 11 Febbraio 1971 n. 11 e di cui all’articolo 45 della Legge 3 Maggio 1982 n. 203, produce effetti derogativi alle norme di Legge vigenti, avendo constatato che le rispettive categorie rappresentate hanno trovato nell’accordo, così come stipulato, un loro adeguato equilibrio economico.
Carmagnola,