RG: 3 /2021
RG: 3 /2021
Tribunale di Bari Sez. FALLIMENTARE Bari
DECRETO DI OMOLOGAZIONE DI ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO EX ART. 12 L. 3/2012
IL GIUDICE
ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento camerale n. 3/2021 avente a oggetto proposta di accordo ai sensi
dell’art. 12 della L. n. 3/2012 presentato da XXXXX XXXX, rappresentato e difeso dall’avv. Xxxx Xxxx
massa dei creditori
nei confronti di
FATTO E DIRITTO
Ricorrente
In data 25.08.2021 XXXXX XXXX – premesso:
di non essere soggetto alle procedure concorsuali previste dal R.D. n. 267/1942; di non aver fatto ricorso, nei tre anni precedenti alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex L. n. 3/2012; di essersi trovato in situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il proprio patrimonio prontamente liquidabile, determinato dalla crisi della sua impresa individuale, non potendo più sostenere i costi fiscali e contributivi dall’attività, così gravando sul patrimonio personale del Laera, determinandone il sovraindebitamento: infatti, tra i debiti rientrano anche quelli di natura fiscale contratti dalla Società LA.VI.B. Confezioni di Xxxxx Xxxx & C. s.a.s., di cui era socio accomandatario;
tutto ciò premesso, all’esito della richiesta nomina un professionista, incaricato di svolgere le funzioni di OCC, xxx.xx Stafania Accogli, questi con relazione del 04.08.2021 concludeva positivamente la propria indagine riscontrando:
- la sussistenza, in capo al ricorrente, di tutti i presupposti di cui all’art. 7 della L. n. 3/2012;
- l’esaustività dell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento presentato, corredato di tutta la necessaria documentazione;
- la corrispondenza delle cause dell’indebitamento rappresentate dal deducente;
- l’esposizione debitoria complessiva in € 385.160,50, compresi i compensi per la presente procedura (pari a € 1.293,02 per compenso dell’OCC e € 1.028,56 per compenso del procuratore);
- la percezione da parte dell’istante dell’indennità mensile di disoccupazione erogata dall’INPS pari a € 600,00, al netto delle trattenute fiscali e previdenziali;
- l’assenza di beni immobili, vivendo in un’abitazione in forza di contratto di comodato d’uso gratuito;
- l’assenza di beni mobili di valore significativo;
- la richiesta di fissazione dell’udienza, con ogni conseguente adempimento, per l’omologazione dell’accordo.
Con Decreto del 14.09.2021 venivano richieste informazioni e l’integrazione documentale, adempiuta con deposito di parte del 22.09.2021.
Con Decreto del 09.10.2021 veniva fissata l’udienza per l’omologa dell’accordo.
All’udienza del 15.03.2022 l’OCC ha precisato in merito alle manifestazioni di voto pervenute; in particolare ha dato atto di aver ricevuto il voto sfavorevole dell’Agenzia delle Entrate Riscossione S.p.A. e dell’INAIL; all’esito, il procuratore di Laera ha chiesto, stante il raggiungimento della percentuale di voti favorevoli prevista dall’art. 11 c. 2 L. 3/2012, l’omologa dell’accordo.
Con Decreto del 30.03.2022 e poi del 25.4.2022, veniva disposto, a cura dell’OCC, la produzione in giudizio di copia delle comunicazioni inviate a Agenzia delle Entrate e Camera di Commercio, depositate nei termini.
Con nota dell’11.05.2022 l’OCC avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx ha rinunciato all’incarico.
All’udienza del 17.05.2022 il procuratore di Xxxxx ha concluso chiedendo l’omologazione della proposta di accordo di composizione della crisi.
Il procedimento è stato riservato per la decisione.
Per far fronte ai pagamenti, Xxxxx Xxxx espone i tempi e le modalità della proposta con il seguente prospetto, indicando tre classi di creditori:
1. Pagamento delle spese di procedura (rata 1 – 24):
Somme in prededuzione per il 100% del loro ammontare pari a € 2.321,58 a partire dal mese successivo all’omologazione della proposta di accordo mediante il versamento diretto
sul conto corrente della procedura di n. 23 rate pari a € 100,00 con cadenza mensile e con il versamento dell’ultima rata pari a € 21,58.
2. Pagamento dei creditori privilegiati ex artt. 2753, 2749 e 2778 n. 1 c.c. di INPS e INAIL (rata 25 – 72):
Soddisfazione dei suddetti crediti per il 23,99% del loro ammontare pari a € 4.800,00 a partire dal venticinquesimo mese successivo all’omologazione della proposta di accordo mediante il versamento diretto sul conto corrente della procedura di n. 48 rate pari a € 100,00 con cadenza mensile.
3. Pagamento dei crediti residui (rata 73):
Soddisfazione dei residui crediti privilegiati degradati a chirografo per incapienza e i crediti originariamente chirografari nella percentuale dello 0,26% mediante il versamento di una somma pari a € 1.000,00 derivante da finanza esterna fornita dal terzo assuntore, Xxxxx Xxxxxxxx.
La proposta prevede dunque il pagamento della somma complessiva di € 8.121,58.
L’OCC ha informato i creditori della proposta di composizione, ricevendo le manifestazioni di voto di Agenzia delle Entrate – Riscossione e di INAIL, entrambe sfavorevoli.
L’OCC ha osservato, con motivazione condivisibile, che, con riferimento alla dichiarazione di voto di Agenzia delle Entrate Riscossione, la rinuncia al credito tributario costituisce attività di amministrazione del tributo e non di riscossione dello stesso e che, pertanto, il credito a titolo di oneri di riscossione (aggio) si differenzia rispetto a quello a titolo di tributi, sanzioni e interessi; da ciò consegue che il relativo voto, di competenza degli enti impositori e nel caso di specie di Agenzia delle Entrate Territorio, non è stato validamente espresso e va ritenuto tacitamente favorevole. Di conseguenza la legittimazione al voto spetta ad Agenzia delle Entrate Riscossione S.p.A. per il solo credito avente a oggetto gli oneri di riscossione, che ammonta a € 30.492,39. Pertanto, la percentuale del 60% prevista dall’art. 11 c. 2 L. 3/2012 può dirsi raggiunta essendo formatisi voti pari al 91,80
% secondo il seguente schema:
I voti positivi, seppur con il meccanismo del silenzio-assenso, sono pari al 91,80% e i voti negativi sono pari all’8,20% e, di conseguenza, l’accordo può ritenersi raggiunto ai sensi dell’art.11, comma 2, L. 3/2012; la proposta deve intendersi accettata.
L’OCC, avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx, ha depositato la relazione contenente l’attestazione prevista dall’art. 9, comma 2, L. 3/2012, attestando la veridicità dei dati relativi all’attivo ed al passivo indicati, e la fattibilità dell’accordo proposto, confermandone la convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria.
Le valutazioni dell’OCC in merito alle condizioni di ammissibilità delle proposte, alla loro corrispondenza con le previsioni di legge ed alla convenienza per il ceto creditorio sono condivisibili, in considerazione della rispondenza della relazione ai requisiti di corretta motivazione, completezza e coerenza logica.
Il piano sotteso all’accordo, come attestato dall’OCC, appare attendibile, sostenibile e coerente a fronte della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del ricorrente.
L’accordo ha raggiunto le maggioranze richieste dalla legge, e non incorre in limiti ostativi ai sensi dell’art. 7 della L. n. 3/2012.
Sussistono pertanto tutte le condizioni per omologare l’accordo.
Deve altresì procedersi alla sostituzione dell’OCC che ha rinunciato all’incarico dovendo questi vigilare sulla attuazione dell’accordo e dei pagamenti da effettuarsi alle scadenze.
P.Q.M.
omologa l’accordo di cui alla proposta presentata in data 25.08.2021 da XXXXX XXXX
nomina
il xxxx. Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx quale nuovo OCC in sostituzione della dimissionaria avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx
dispone
a cura dell’OCC la pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, con esclusione dei dati sensibili e riservati, sui siti Ufficiali del Tribunale e della Corte d’Appello, avvalendosi della Società R.T.I. Progetto Edicom Bari.
Si comunichi Bari, 19.7.2022
Il Giudice designato Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxxx