IPOTESI DI ACCORDO INTEGRATIVO SUI CRITERI DI VALUTAZIONE PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI (TRIENNIO 2021-2023)
IPOTESI DI ACCORDO INTEGRATIVO SUI CRITERI DI VALUTAZIONE PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI (TRIENNIO 2021-2023)
Il giorno 15 settembre 2021, con inizio alle ore 9.30, le Delegazioni trattanti di Parte Pubblica e di Parte Sindacale (di seguito anche definite “le Parti”) si riuniscono - in modalità telematica - ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del CCNL - Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto in data 19 aprile 2018, per la stipula dell’Ipotesi di Accordo sui Criteri di valutazione per le Progressioni Economiche Orizzontali (PEO).
PREMESSE
Le Parti, per la stesura del presente Accordo, fanno riferimento al quadro normativo e contrattuale derivante dai seguenti atti:
• Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
• Decreto Legislativo 00 xxxxxxx 0000, x. 000;
• Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Università, quadriennio normativo 2006/2009 - sottoscritto il 16 ottobre 2008 (in particolare, gli artt. 79, 81 e 82);
• Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca, triennio 2016/2018 sottoscritto il 19 aprile 2018 (in particolare, gli artt.63,64,65 e 66);
• Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (di seguito SMVP) dell’Università della Calabria; Tutto ciò premesso e considerato, le Parti concordano quanto segue:
ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente Accordo si applica al personale tecnico-amministrativo dell’Università della Calabria in servizio a tempo indeterminato e determinato.
ART. 2 DURATA DELL’ACCORDO
Il presente Accordo sarà utilizzato come base di riferimento per l’indizione delle procedure selettive per le prossime tornate di PEO per il triennio 2021- 2023.
Le Parti si riservano, comunque, di riaprire il confronto negoziale qualora intervengano nuovi indirizzi contrattuali o di legge relativi all’argomento trattato nel presente Accordo integrativo.
Il presente Accordo conserverà efficacia fino alla stipula di un nuovo Accordo in materia.
ART. 3 PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL’INTERNO DELLA CATEGORIA: REQUISITI PER L’ACCESSO.
I requisiti di accesso alle procedure selettive riservate, finalizzate alla predisposizione di apposite graduatorie di merito per l’inquadramento dei dipendenti di ogni categoria professionale, nella posizione economica successiva a quella da ciascuno rivestita, sono i seguenti:
a) essere in servizio presso l’Università della Calabria al 1° gennaio dell’anno di decorrenza delle PEO e alla data di emissione del provvedimento di inizio della procedura, che verrà avviata dall’Amministrazione all’esito del perfezionamento del contratto collettivo integrativo per l’anno di interesse;
b) aver maturato al 31 dicembre dell’anno precedente rispetto a quello di cui alla lett. a) almeno due anni di servizio effettivo nella categoria e posizione economica immediatamente inferiore, e non essere incorsi negli ultimi due anni in sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto.
Sono considerati periodi utili per il raggiungimento del biennio di anzianità i periodi di servizio a tempo determinato o indeterminato prestato presso l’Università della Calabria.
Il riconoscimento dei due anni di anzianità nella categoria e posizione economica immediatamente inferiore avviene solo nel caso si sia verificata continuità fra due o più rapporti di lavoro.
Le procedure si svolgono attraverso una valutazione di soli titoli.
ART. 4 PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL’INTERNO DELLA CATEGORIA: CRITERI DI VALUTAZIONE
L’architettura della progressione economica è legata alla rilevazione di una serie di elementi relativi alla carriera. A tal fine, è stata predisposta la scheda di rilevazione sotto riportata, nella quale sono contemplati i seguenti titoli oggetto di valutazione per le categorie B, C, D e EP:
Indicatori ponderati | Descrizione degli indicatori | Punteggio massimo attribuibile alle categorie B-C-D | Punteggio massimo attribuibile alla categoria EP |
Formazione certificata e pertinente (A) | Corsi di formazione organizzati oppure autorizzati dalla Direzione Risorse Umane nonché quelli obbligatori. Sarà valutata anche l’autoformazione, purchè pertinente al lavoro svolto. È valutata esclusivamente la formazione svolta nella categoria e posizione economica rivestita, dalla data di ultimo inquadramento fino al 31/12 dell’anno di riferimento. Il punteggio è così calcolato: CORSI CON SUPERAMENTO DI ESAME FINALE – PUNTEGGIO MASSIMO PARI A 5 PUNTI (B-C-D) E A 10 PUNTI (EP) • 1 punto per ogni corso di durata almeno pari a 6 ore; 2 punti per ogni corso di durata compresa tra 7 ore e 4 giornate di formazione; 3 punti per ogni corso di durata superiore a 4 giornate di formazione (max punti 3 per B-C-D) (max punti 8 per EP) • 0,5 punti per ogni corso obbligatorio di durata almeno pari a 6 ore (max punti 1 per B-C-D-EP) • 0,5 punti per ogni corso in autoformazione di durata almeno pari a 6 ore (max punti 1 per B- C-D-EP) CORSI SENZA SUPERAMENTO DI ESAME FINALE – PUNTEGGIO MASSIMO PARI A 5 PUNTI (B-C-D) E A 10 PUNTI (EP) • 0,5 punti per ogni corso di durata almeno pari a 6 ore; 1 punto per ogni corso di durata compresa tra 7 ore e 4 giornate di formazione; 2 punti per ogni corso di durata superiore a 4 giornate di formazione (max punti 3 per B-C-D) (max punti 8 per EP) • 0,25 punti per ogni corso obbligatorio di durata almeno pari a 6 ore (max punti 1 per B-C-D-EP) • 0,25 punti per ogni corso in autoformazione di durata almeno pari a 6 ore (max punti 1 per B- C-D-EP) | 10 | 20 |
Performance individuale (B) | Risultato della scheda di valutazione della performance individuale per l’anno interessato al netto di quella organizzativa (il punteggio della scheda, espresso in 70mi per le categorie B-C-D e in 50mi per la categoria EP, sarà rapportato al corrispondente punteggio attribuibile) | 50 | 60 |
Anzianità di servizio prestato senza essere incorsi negli ultimi due anni in sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto (C) | - servizio prestato nelle università dalla data di assunzione fino al 31/12 dell’anno di riferimento: 0,25 punti per ogni anno di servizio, con frazione di anno in 12mi (per B-C-D) e 0.50 punti per ogni anno di servizio, con frazione di anno in 12mi (per EP) - servizio prestato continuativamente presso una PA: 0,20 punti per ogni anno di servizio, con frazione di anno in 12mi; - servizio prestato presso Consorzi Universitari: 0,10 punti per ogni anno di servizio, con frazione di anno in 12mi. | 10 | 20 |
A partire dal 3° anno di servizio nella posizione economica rivestita al 31/12 dell’anno di riferimento: 6,00 punti per ogni anno di servizio, con frazione di anno in 12mi. | 30 | 0 | |
MAX PUNTI 100 | MAX PUNTI 100 |
I titoli valutabili di cui alla lettera A della tabella sono quelli conseguiti a decorrere dall’ultima progressione economica fino al 31 dicembre dell’anno di riferimento della procedura selettiva.
Con riferimento all’anzianità di servizio di cui al punto C della tabella, il candidato dovrà esclusivamente dichiarare il servizio prestato presso altro Ateneo, altre pubbliche amministrazioni o Consorzi Universitari. Il punteggio relativo al servizio prestato presso l’Università della Calabria sarà attribuito direttamente dalla Direzione Risorse Umane.
ART. 5 RIPARTIZIONE DELLE RISORSE
Le risorse destinate alle procedure finalizzate all’inquadramento nella posizione economica successiva rispetto a quella di appartenenza sono stabilite, per ciascun anno, dalla Contrattazione decentrata in sede di utilizzo del fondo ex artt. 63 (per le categorie B-C-D) e 65 (per la categoria EP), nel rispetto delle disposizioni contrattuali e normative.
A tal proposito, i candidati che concorreranno per l’inquadramento nella posizione economica superiore saranno distinti, in base alla propria Struttura di afferenza, nei seguenti due aggregati:
- Dipartimenti
- Amministrazione e Centri.
La ripartizione delle risorse, per ciascun aggregato, sarà effettuata in proporzione alla numerosità del personale tecnico-amministrativo inquadrato nelle categorie e, all’interno di queste, nelle singole posizioni economiche secondo il corrispondente costo da sostenere per il passaggio alla posizione economica superiore.
Sulla base del principio secondo il quale le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo ad una quota limitata di dipendenti che significa una percentuale di beneficiari inferiore al 50% degli aventi diritto, nell’ipotesi in cui – all’interno di una posizione economica della categoria – ci fosse la presenza di una sola unità di personale tecnico-amministrativo, la stessa concorrerà con la ‘classe’ di aventi diritto della posizione economica successiva.
Al termine della procedura selettiva, le eventuali risorse residue per ogni singola categoria potranno essere utilizzate per ulteriori inquadramenti nell’ambito della classe di “aventi diritto” della categoria che produce tali residui e, successivamente, delle classi di categorie che hanno minori necessità economiche per un ulteriore passaggio.
Le disposizioni sopra indicate non si applicano ai dipendenti di categoria EP: per questi, che saranno associati in un unico aggregato, la selezione sarà unica per tutti gli aventi diritto (non ci sarà alcuna distinzione in base alla posizione economica di inquadramento) tenendo conto delle risorse disponibili e, comunque, la percentuale dei beneficiari della posizione economica successiva sarà inferiore al 50% degli aventi diritto.
ART. 6 FORMULAZIONE E APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA
L’art. 79, comma 5, del CCNL del 16.10.2008 stabilisce che gli effetti giuridici ed economici della progressione orizzontale avranno decorrenza a far data dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.
Per “anno di riferimento deve intendersi quello nel quale risulta approvata la relativa graduatoria” e che, quindi, “non risulta possibile retrodatare la decorrenza delle progressioni anteriormente al 1° gennaio dell’anno nel quale risulta approvata la graduatoria delle stesse” (pareri ARAN, DFP e MEF-RGS).
A parità di punteggio, verrà data la precedenza nella graduatoria al dipendente che ha fatto meno progressioni economiche orizzontali nella categoria ed in caso di ulteriore parità al più anziano di età.
ART.7 NORME FINALI
Il presente Accordo integrativo sostituisce integralmente i precedenti Accordi intervenuti tra le Parti in materia.
Lo stesso diverrà definitivo a seguito della certificazione positiva resa dal Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell’art.40, comma 3 sexies, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Fatto, letto e sottoscritto.
Per la Delegazione di Parte Pubblica
X.xx Il Delegato del Rettore – Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx X.xx la Direttrice Generale – dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxx Per la Delegazione di Parte Sindacale
X.xx il Portavoce RSU – Xxxxxxx Xxxxx
I Rappresentanti delle XX.XX. d’Ateneo
X.xx FLC CGIL –Xxxxxx Xxxxx
X.xx CISL SCUOLA – Xxxxxxx Xxxxxxx
X.xx FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA – Xxxxx Xxxxxxxx X.xx SNALS CONFSAL – Xxxxx Xx Xxxxxx
FEDERAZIONE GILDA UNAMS - Xxxxxxxxx Xxxxxxxx