Contract
ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA L. 241/90, PER LA PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI SISTEMAZIONE DEL PARCHEGGIO PUBBLICO DI VIA DI XXXXXXXX XXXXXX VIA XXXXXX, E LA CONCESSIONE DELL’UTILIZZO PARZIALE DELLO STESSO DA PARTE DI STRUTTURA COMMERCIALE.
L’anno …………………., il giorno ……………… del mese di nella residenza municipale, con il
presente accordo valido ad ogni effetto di legge tra:
il COMUNE DI CAMPOGALLIANO, di seguito identificato come “il comune”, in persona del Dirigente del III° Settore DOTT. XXX. XXXXX XXXXX, domiciliato per la carica in Xxxxxxxxxxxxx (XX), X.xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx XXxx. 0, presso il Palazzo Municipale, il quale dichiara di agire in questo atto in nome e per conto dell’Amministrazione comunale, da una parte
e:
il sig. XXXXXXXXXX XXXXXXX, nato a Modena (MO) in data 29/07/1962 e residente al civico 1 di Via Respighi a Campogalliano che, come legale rappresentante, agisce nel presente atto esclusivamente in nome e per conto di XXXXXXXXXX XXXXXX S.r.l. con sede in Campogalliano (MO), al civico 1 di Via della Resistenza (Codice Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese di Reggio Emilia n. 02187750365), nella sua qualità di proprietaria delle aree poste in Xxx xxxxx Xxxxxxxxxx xx 0 x Xxxxxxxxxxxxx (XX), identificate catastalmente al Foglio 23 Particella 142, di seguito identificato come “la proprietà”;
PREMESSO:
- che la presente convenzione ha per oggetto la regolazione dei rapporti tra il comune e la proprietà per la realizzazione degli interventi nel parcheggio di Via G. Di Xxxxxxxx, posto nel quadrante territoriale a lato nord- est del locale centro abitato e costituito da parcheggio esistente su di un’area di circa mq. 2340 facente parte del mappale identificato al N.C.T. del Comune di Campogalliano al Foglio 23, particella 133. Tale area viene distinta sul fronte sud delle particelle 141-142, di proprietà del COMUNE DI CAMPOGALLIANO con sede in Campogalliano (MO), al civico 1 di Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX (x.x. x x. XXX 00000000000), come risulta dalle visura catastale allegata, atto pubblico del 29/11/1974, Voltura n° 2476 del 31/01/1977, Repertorio n° 1479, registrato a Modena n° 5108 del 19/11/1974. La presente convenzione regola inoltre l’utilizzo da parte della proprietà di una porzione del parcheggio stesso, come conseguenza della realizzazione degli interventi da parte della proprietà;
- che il RUE approvato in data 30/01/2015 individua la proprietà di Xxxxxxxxxx Xxxxxx S.r.l., distinta al N.C.T. del Comune di Campogalliano al Foglio 23, Particella 142, come Area elementare 2 in ambito ASP_C_C
33.41 Via Xxxxxx – Via Di Xxxxxxxx, ambito elementare specializzato per attività produttive di rilievo comunale, ammettendo per l’area elementare le destinazioni A10/C1/C2/C3/D1/D5/D6/D8/E7, stabilendo inoltre che l’insediamento di funzioni commerciali è consentito solo a seguito di un progetto di adeguamento della rete viaria di accesso alla struttura commerciale, predisposto dal soggetto economico che interviene e approvato da parte del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Campogalliano;
- che con richiesta di autorizzazione di massima volta all’adeguamento della rete viaria di accesso, pervenuta al Comune di Campogalliano al protocollo 8066 in data 27/10/2014, il Sig. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, quale legale rappresentante della succitata Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx S.r.l. ed in nome e per conto della società
xxxxxxxx, ha richiesto formale autorizzazione alla presentazione di progetto di adeguamento della rete viaria, come prescritto dallo strumento urbanistico allora adottato;
- che in data 22.10.2014 è stata presentata Segnalazione Certificata di Inizio Attività prot. 7965 per realizzazione di opere di adeguamento dell’area cortiliva interna al mappale 142 del foglio 23, per la realizzazione dei parcheggi di pertinenza richiesti dalla norma vigente, in funzione del futuro cambio di destinazione d’uso dell’immobile;
- che in data 30/01/2015 è stata presentata Segnalazione Certificata di Inizio Attività prot. 1020 per cambio di destinazione d’uso da artigianale a commerciale, relativo alla apertura di locale commerciale con superficie di vendita di mq. 389.10, la cui dotazione di parcheggio è interamente ricavata all’interno dell’area cortiliva di proprietà (n. 13 posti auto);
- che l’articolo. 120.30.10 del RUE “Le dotazioni di parcheggi riferite alle attività commerciali e per strutture di vendita alimentare”, stabilisce le seguenti dotazioni di parcheggio:
- Fino a 400 mq di superficie di vendita, n°1 posto auto ogni 30 mq di SV;
- Aventi superficie di vendita da 400 mq a 800 mq, n°1 posto auto ogni 18 mq di SV;
- che da incontri e colloqui intercorsi tra l’amministrazione e gli interessati è emerso l’interesse della parte privata ad elevare la superficie di vendita all’interno del fabbricato mappale 142 foglio 23 a mq. 500, e la disponibilità reciproca a trovare un accordo che consenta, attraverso la realizzazione a carico della proprietà di un intervento di ristrutturazione del parcheggio pubblico esistente sul mappale 133 del foglio 23, l’utilizzo di una porzione dei posti auto presenti nel parcheggio pubblico ai fini pertinenziali;
- che in data 04.03.2015, prot. n. 2219, è stato presentato progetto di massima sull’intervento di ristrutturazione del parcheggio, il quale ha ricevuto parere favorevole con condizioni espresso dal Responsabile del Settore III Xxx. Xxxxx Xxxxx in data 12/03/2015 n. 2535;
- che in data 21 marzo 2015 con protocollo 2813 la proprietà ha depositato modifiche secondo le prescrizioni del responsabile del Settore III di cui al punto precedente;
- che in data 8 aprile 2015 con protocollo 3408 la proprietà ha depositato progetto esecutivo delle opere secondo quanto concordato con il responsabile del Settore III;
- che la proprietà si assume il ruolo di soggetto attuatore dell’intervento, procederà alla redazione del progetto delle opere di sistemazione del parcheggio e alla materiale esecuzione delle opere stesse a propria cura e spese
DATO ATTO:
1) che la sistemazione e soprattutto la razionalizzazione dei diversi percorsi carrabile/ciclabile e pedonale all’interno del parcheggio, oltre alla sistemazione degli accessi allo stesso parcheggio, sia dalla rotatoria di Xxx Xx Xxxxxxxx/Xxx Xxxx/Xxx Xxxxxx che dalla sottostrada di Via Di Xxxxxxxx rientra tra le priorità di questa Amministrazione e riveste carattere di pubblico interesse;
2) che presupposto indispensabile per il raggiungimento di tale obiettivo è la definizione impegnativa per il proprietario e l’amministrazione comunale dei reciproci rapporti ed il riparto equo dei reciproci vantaggi e oneri;
3) che il contenuto essenziale di tale definizione consiste in particolare nella determinazione della modalità di realizzazione delle opere di ristrutturazione del parcheggio pubblico e dei relativi percorsi carrabili, pedonali e ciclabili, nella loro quantificazione economica che determini l’impegno economico del privato,
e la determinazione esatta della quantità di posti auto pubblici che la struttura commerciale avrà in uso pertinenziale negli orari di apertura dell’esercizio;
4) che con tale proposito il Comune di Campogalliano ha intenzione di promuovere l’intervento degli interessati nel procedimento, onde regolamentare i reciproci rapporti mediante un accordo ai sensi dell'art. 11 della L. 241/90.
TUTTO CIO’ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
i sunominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa di cui in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
ART 1 - ONERI A CARICO DELLA PROPRIETA’
Gli oneri ed obblighi che competono alla proprietà e suoi successivi aventi causa con la sottoscrizione del presente atto, per l’attuazione del piano in argomento, consistono:
1) nell’assunzione degli oneri ed obblighi relativi alla realizzazione a proprie cura e spese di tutte le relative opere di miglioramento e adeguamento della piazza/parcheggio e aree circostanti come da progetto avente prot 3408 del 8 aprile 2015 che è stato approvato dalla Giunta Comunale nei modi di legge, unitamente allo schema del presente accordo, con atto n. del ;
2) nell’assunzione a proprio carico del contributo di costruzione di cui al titolo III della Legge Regionale 30 luglio 2013 n. 15 per il titolo abilitativo inerente l’incremento di superficie di vendita, dato atto che il contributo per le opere di cui alle SCIA 1020/2015 è già stato versato;
3) Nella presentazione delle necessarie garanzie finanziarie, per gli importi e nei modi di cui al successivo art. 4
4) Nella progettazione di massima dell’intervento di sistemazione del parcheggio
5) Nella conseguente progettazione esecutiva, corredata del Piano di sicurezza
6) Nell’esecuzione delle opere secondo le specifiche e le modalità contenute nel progetto esecutivo come approvato dalla Giunta Comunale, consistenti in particolare:
a) Nell’esecuzione delle opere relative alle modifiche del sistema di mobilità interna (carrabile, ciclabile e pedonale) completo delle aree verdi di arredo stradale e delle opere di segnaletica orizzontale e verticale.
b) nella realizzazione delle opere necessarie alla delimitazione degli ambiti di sosta e posteggio pubblici (parcheggi di U1 e relativi spazi di manovra) che, in ragione del progetto, si definiscono in n. 64 posti auto, tre dei quali riservati a soggetti diversamente abili.
c) Nelle opere di adeguamento degli impianti fognanti per lo smaltimento delle acque meteoriche (verranno modificate le caditoie poste sul piazzale) e di tutte le altre reti e impianti che risultino interessati dalle opere di sistemazione dell’area.
7) Nell’esecuzione delle opere secondo le specifiche e le modalità di cui al D.Lgs. 163 del 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, nelle modalità da questo previste per l’esecuzione di opere pubbliche da parte di privati.
ARTICOLO 2 – Oneri a carico della Pubblica Amministrazione
L’Amministrazione si impegna – a fronte della realizzazione delle opere di cui all’art. 1 - ad autorizzare la proprietà o i suoi aventi causa ad utilizzare a fini pertinenziali una parte dei posti auto presenti nel parcheggio, in particolare n. 15 posti auto. I suddetti posti auto concorreranno al conteggio dell’indice di parcheggio di pertinenza - che l’articolo. 120.30.10 del RUE “Le dotazioni di parcheggi riferite alle attività commerciali e per strutture di vendita alimentare”, stabilisce:
- Fino a 400 mq di superficie di vendita, n°1 posto auto ogni 30 mq di SV;
- Aventi superficie di vendita da 400 mq a 800 mq, n°1 posto auto ogni 18 mq di SV; Prima dell’esecuzione dei lavori di cui alla presente convenzione le dotazioni sono le seguenti: parcheggi su suolo pubblico n°60;
parcheggi su suolo privato n°13; dotazione complessiva di posti auto n. 73.
In conseguenza dell’autorizzazione di cui al presente atto, alla proprietà sarà consentito un aumento della superficie di vendita da 389.10 mq, per la quale è sufficiente la dotazione di parcheggio realizzata all’interno del lotto di pertinenza (389,10/30=13 posti auto) a mq. 500, per la quale la dotazione di parcheggio deve essere di 28 posti auto. L’Amministrazione riconosce che lo spostamento sull’area pubblica di tre dei 13 posti auto originariamente presenti all’interno dell’area privata è stato richiesto dall’Ufficio Tecnico per ragioni di razionalizzazione della sistemazione finale dell’area.
A seguito dell’esecuzione dei lavori di sistemazione le dotazioni saranno le seguenti: parcheggi su suolo pubblico n°64;
parcheggi su suolo privato n°10;
dotazione complessiva di posti auto n. 74, di cui 3 per portatori di disabilità.
L’Amministrazione concede l’uso dei posti auto a fronte della realizzazione delle opere di cui all’art. 1 della presente convenzione anche in considerazione della disciplina degli spazi di sosta introdotta dal RUE vigente e recentemente approvato, che all’articolo 110.40.20 recita:
“1. I parcheggi di dotazione obbligatoria consistono di posti auto destinati alla generalità del pubblico (uso collettivo) e di posti riservati a specifiche categorie di utenti (uso riservato). Comprendono sia parcheggi di pertinenza di cui all’articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 che parcheggi di urbanizzazione primaria e secondaria, rispettivamente classificati dagli articoli A-23 e A-24 della legge regionale 20/2000 fra le infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti e fra le attrezzature e spazi collettivi, in un assortimento ampiamente variabile secondo i diversi casi. In particolare i parcheggi di uso collettivo comprendono, in proporzioni non predeterminate:
a parcheggi di urbanizzazione, insistenti su suolo di proprietà pubblica; b parcheggi di uso pubblico, insistenti su suolo di pertinenza privata.
2. Unitamente alle autorimesse prescritte al precedente articolo, i parcheggi di dotazione obbligatoria concorrono cumulativamente a soddisfare le dotazioni minime complessivamente prescritte dalle suddette disposizioni nazionali e regionali.”
ART 3 – PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE
La realizzazione delle succitate opere viene assunta dal soggetto attuatore che si impegna, per se stesso e suoi aventi causa, ad eseguirle a proprie cure e spese, in conformità al progetto di cui al prot. 3408 del 8 aprile 2015, approvato da parte della Giunta Comunale unitamente allo schema del presente accordo.
Nel caso di attuazione per stralci dell’intero pacchetto delle opere sul parcheggio, dovrà essere comunque garantito il coordinamento delle diverse fasi esecutive e la funzionalità degli stralci di volta in volta posti in attuazione, in relazione alle soluzioni tecniche adottate per le diverse opere; dovrà in ogni caso essere garantito per tutta la durata dei lavori il raccordo carrabile e percorribile tra la rotatoria di Via Roma/Via Xxxxxx e Via della Resistenza. In caso di realizzazione per stralci, il coordinamento dei tempi dovrà avvenire come segue:
La presentazione della SCIA e il conseguente aumento di superficie di vendita, sarà comunque condizionata:
a) Alla sottoscrizione della presenta convenzione
b) Al pagamento del contributo di costruzione di cui al titolo III della Legge Regionale 30 luglio 2013 n. 15 per il titolo abilitativo inerente l’incremento di superficie di vendita, dato atto che il contributo per le opere di cui alle SCIA 1020/2015 è già stato versato
c) All’effettivo deposito presso l’Amministrazione delle garanzie finanziarie, per gli importi e nei modi di cui al successivo art. 4
L’apertura al pubblico dell’esercizio commerciale sarà comunque condizionata:
a) Alla effettiva realizzazione a regola d’arte, constatata anche per le vie brevi e in contradditorio dai tecnici del Servizio Lavori Pubblici del Comune, di tutte le opere di cui al precedente articolo 1 relativamente a tutte le aree oggetto di intervento, con la sola esclusione di quelle perimetrate come “fase lavorazioni 2” sull’elaborato “piano sicurezza e coordinamento – fase lavorazioni n. 1 e 2” del progetto di cui al protocollo 3408 del 8 aprile 2015;
b) Alla conseguente concessione temporanea – contestuale al sopralluogo di cui al punto precedente
- dell’uso dei parcheggi in proprietà pubblica per i quali siano già terminati i lavori.
Le caratteristiche tecniche delle opere di urbanizzazione primaria si configurano con quelle indicate puntualmente nel relativo progetto esecutivo, di cui al prot. 3408 del 8 aprile 2015.
La realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dovrà rispettare le regole del corretto costruire, nonché le vigenti discipline tecniche di ogni settore interessato dalle opere stesse.
Le opere di miglioramento e adeguamento della piazza/parcheggio dovranno essere ultimate nei seguenti termini:
• fine lavori entro 150 gg dalla data di inizio dei lavori;
• in caso di esecuzione per stralci, l’ultimazione dei lavori del secondo xxxxxxxx dovrà avvenire entro il termine massimo di 60 giorni dall’ultimazione di quelli del primo stralcio.
L’amministrazione comunale rilascerà gratuitamente autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico per tutta la durata del cantiere.
La riconsegna della piazza-parcheggi dovrà avvenire a seguito di collaudo da parte del Servizio Lavori Pubblici di tutte le opere eseguite, collaudo che avverrà a seguito della presentazione della dichiarazione di fine lavori e certificato di regolare esecuzione da parte del tecnico incaricato, fatta salva l’eventuale realizzazione per stralci e la conseguente concessione temporanea di cui al presente articolo.
Gli oneri di gestione inerenti la manutenzione straordinaria ed ordinaria delle aree di cui al progetto sopracitato, una volta che le stesse opere siano state ultimate e collaudate, rimangono assunti a totale carico della amministrazione comunale, con l’eccezione delle manutenzioni che derivino da scorretta esecuzione delle opere oggetto della presente convenzione e della manutenzione di tutte le aree a verde presenti sul piazzale, come identificate dalla planimetria apposita “Tav. 5 Verde di manutenzione” allegata al progetto prot. 3408 del 8 aprile 2008, che rimangono a carico della proprietà fino a che la destinazione d’uso dei locali preveda la necessità di computo dei parcheggi ad uso collettivo come parcheggi ad uso riservato (cfr art. 120.30.10 RUE)
I titolari delle autorizzazioni inerenti l’esecuzione delle opere di U1 del comparto in argomento, sono tenuti formalmente a comunicare agli uffici del Settore III° - Servizi al Territorio del COMUNE DI CAMPOGALLIANO, la data di inizio, nonché di eventuali sospensioni e riprese, dei lavori stessi; la vigilanza sui lavori in corso d’opera compete al personale tecnico del predetto Settore che, a sua volta, potrà disporre eventuali sospensioni a fronte di motivate ed accertate difformità nei confronti di quanto assentito
Il sopralluogo di verifica ed accertamento di conformità delle eseguite opere di urbanizzazione primaria nei confronti dei relativi progetti esecutivi, sarà eseguito da funzionari del settore Servizi al Territorio del COMUNE DI CAMPOGALLIANO nel termine massimo di giorni 15 dalla data di inoltro della richiesta presentata dal soggetto attuatore, in contraddittorio e previo accordo con lo stesso.
Espletato in termini favorevoli il citato sopralluogo ed in assenza di comprovati ed estrinsecati motivi, verrà rilasciato al soggetto attuatore od agli aventi causa a qualsiasi titolo, il relativo e definitivo certificato di collaudo delle opere, entro e non oltre giorni 15 a far tempo dalla data del sopralluogo;
ART 4 - GARANZIE FINANZIARIE
A garanzia dell’adempimento, tanto degli obblighi, oneri e prescrizioni inerenti le opere di cui al ambito territoriale in argomento, quanto degli impegni assunti per la realizzazione delle opere della presente convenzione il soggetto attuatore, contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, deposita apposita cauzione a favore del Comune di Campogalliano a mezzo di garanzia fidejussoria di tipo bancario o assicurativo, escutibile a semplice richiesta entro giorni 15 dalla data di ricevimento della stessa con esclusione del beneficio della preventiva escussione a favore del debitore principale ai sensi dell’art.1944, comma II, del Codice Civile, il tutto per un importo cauzionale pari ad € 60020.07 (euro sessantamilaventi, 07), pari al 100% del costo documentato di realizzazione delle opere risultante dalla relazione tecnico economica allegata al progetto.
ART 5 - CESSAZIONE DELLE GARANZIE FINANZIARIE
Le garanzie finanziarie di cui al punto precedente cesseranno per intero al momento del rilascio del certificato di collaudo delle opere in oggetto, fermo restando che per detto svincolo dovrà essere emesso
formale assenso a firma dei servizi tecnici competenti della Pubblica Amministrazione. Non è ammesso lo svincolo parziale delle somme garantite a fronte dell’esecuzione di parte delle opere.
ART 6 – CONFORMITA’ EDILIZIA ED AGIBILITA’ DEI FABBRICATI.
Le certificazioni di conformità edilizia e agibilità, successive alla formale conclusione dei lavori di variazione di superficie di vendita sul edificio in oggetto, potranno essere rilasciate anche ad avvenuta constatazione della corretta ultimazione delle opere del primo stralcio secondo le modalità di cui all’art. 3.
ART 7 - RAPPORTO TRA SOGGETTI STIPULANTI ED I PROPRI SUCCESSORI OD AVENTI CAUSA
Nell’ipotesi di successione di terzi ai diversi soggetti stipulanti, a qualsiasi titolo, per decesso od atto fra vivi, ed in particolare per compravendita o permuta, di alcune o di tutte le particelle immobiliari di proprietà della Xxxxxxxxxx Xxxxxx XXX interessate dalla presente convenzione, gli aventi causa subentreranno in ogni obbligo ed onere assunti con la sottoscrizione del presente atto, quanto meno nelle parti residue alla data di stipula o non ancora oggetto di adempimento, esonerando in tal modo le ditte stipulanti dell’atto de quo da ogni adempimento e/o responsabilità in proposito, ogni eccezione fin d’ora rimossa, alla sola condizione che gli stessi soggetti abbiano integralmente trasferito, facendone espressa menzione nei relativi atti a favore dei propri aventi causa, tutti i patti e le clausole contenute nella presene convenzione e sempre chè i compratori medesimi si siano sostituiti, a favore del Comune di Campogalliano, nella prestazione delle garanzie fidejussorie totali di cui al precedente art. 4.
ART 8 - SPESE E COMPETENZE.
Le spese e competenze di ogni tipo e genere, relative alla presente convenzione ed al suo trasferimento in atto pubblico, sono a carico dei concessionari
ARTICOLO 9 – CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia inerente il o derivante dal presente Contratto o dalla sua esecuzione sarà esclusivamente competente il Foro di Modena.
Xxxxx, approvata e sottoscritta Campogalliano, lì
COMUNE DI CAMPOGALLIANO XXXXXXXXXX XXXXXX xxx
IL RESPONSABILE DEL III SETTORE IL LEGALE RAPPRESENTANTE