COLLEGIO DI NAPOLI
COLLEGIO DI NAPOLI
composto dai signori:
(NA) MAIMERI Presidente
(NA) XXXXXXXXX DE XXXXXX Membro designato dalla Banca d'Italia (NA) GIUSTI Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SICA Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) XXXXXXXXXXXX Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti
Relatore XXXXXXXXX DE XXXXXX XXXXXX
Nella seduta del 20/06/2017 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
Il ricorrente riferisce di avere stipulato con l’intermediario resistente, nel dicembre 2011, un contratto di “prestito personale”, per un importo finanziato di euro 69.900,00 da restituire in
5 anni mediante il pagamento di n. 60 rate dell’importo di euro 1.351,04 cadauna, comprensive di interessi calcolati al tasso nominale del 5,99% annuo; tale contratto prevedeva ulteriori costi a carico del consumatore, segnatamente euro 300,00 per spese di istruttoria e complessivi euro 300,00 per spese di incasso rata (pari ad euro 5,00 per ogni singola rata).
Ciò posto, il ricorrente contesta l’erronea indicazione in contratto del TAEG, assumendo che l’indicatore di costo, riportato in contratto nella misura del 6,15%, sarebbe stato determinato senza considerare i costi relativi all’incasso delle rate, benché fosse già in sede precontrattuale chiaro tra le parti quale modalità di pagamento sarebbe stata utilizzata in corso di rapporto (addebito diretto in conto corrente) e quali le condizioni praticate in relazione a tale modalità (euro 5,00 per rata). Al proposito, l’istante richiama gli orientamenti secondo cui tutti i costi oggetto di accordo tra finanziatore e consumatore devono essere inclusi nel TAEG (e, con specifico riferimento alle spese di incasso rata, l’orientamento dell’AGCM, secondo il quale per escludere la rilevanza di tale titolo di costo
nella costruzione dell’indicatore è necessario che “le somme riversate dal consumatore siano diretta conseguenza della volontà di un soggetto diverso dal mutuante”: ciò che non è nel caso di specie, essendo stata la modalità di pagamento concordemente stabilita dalle parti, e certo non subita dall’intermediario).
L’istante, assunto che il TAEG correttamente rideterminato, sarebbe pari al 6,317% (e non già al 6,15%) e rilevato altresì che l’indicatore indicato in contratto risulterebbe comunque infedele perché erroneamente arrotondato (pure assumendo completi i dati utilizzati dall’intermediario, la prescritta formula restituisce il valore del 6,159%, che – secondo la regola di arrotondamento alla seconda cifra decimale, indicata nell’allegato tecnico al D.M. 8 luglio 1992 – andrebbe rappresentato in contratto come 6,16%, e non come 6,15%), deduce che l’errata indicazione del TAEG, secondo quanto previsto dall’art. 125 bis, comma 7, lett. a, del Testo Unico Bancario, comporta la nullità della relativa clausola contrattuale e l’applicazione al rapporto del tasso sostitutivo, pari al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali (nel caso di specie, pari al 1,845%).
Riscontrato negativamente il reclamo, il ricorrente ha adito l’Arbitro, al quale ha chiesto di:
1) accertare e dichiarare l’incongruità del TAEG “indicato in contratto” rispetto al costo effettivo del finanziamento, inclusivo di tutte le voci di costo e, per l’effetto, 2) dichiarare l’intermediario tenuto alla rielaborazione del piano di ammortamento, con applicazione – ferma la durata e la cadenza delle rate negozialmente previste – di un tasso di interessi equivalente al tasso nominale minimo dei Buoni del tesoro annuali; 3) disporre inoltre che l’intermediario restituisca gli interessi percepiti in eccedenza rispetto alla misura fissata ai sensi dell’art. 125-bis del TUB; 4) disporre a carico dell’intermediario la refusione delle spese per assistenza legale, nella misura fissata dal tariffario professionale (euro 1.130,22, cfr. allegato D).
Costituitosi ritualmente, l’intermediario ha chiesto all’Arbitro di rigettare integralmente il ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto. Parte resistente ha eccepito:
1) l’errata qualificazione in ricorso della forma tecnica del rapporto in contestazione come prestito personale, precisando che la richiamata forma presupporrebbe l’erogazione diretta al beneficiario, mentre nel caso di specie il finanziamento era finalizzato all’acquisto di un autoveicolo presso un concessionario cui è stata direttamente accreditata la somma;
2) che la riconduzione del rapporto nell’alveo del credito al consumo presuppone che sia accertata, e de relato provata dall’interessato, la causa di consumo e, quindi, la destinazione del bene oggetto dell’acquisto sovvenzionato a finalità estranee all’attività professionale svolta dal contraente;
3) che il ricorrente fosse pienamente consapevole che il TAEG è del 6,45%, importo correttamente determinato nel modulo a suo tempo sottoscritto dall’istante per inoltrare la richiesta di finanziamento, corredato della regolamentazione completa dell’operazione e di un quadro chiaro delle condizioni applicate alla medesima, tant’è che si è astenuto dal depositare in atti tale documentazione. La resistente ha però riconosciuto che l’indicazione del TAEG al 6,15%, contenuta nella lettera con la quale si comunicava l’accettazione della richiesta di finanziamento, è frutto di un errore materiale;
4) che, ad ogni modo, la falsa rappresentazione del costo del finanziamento non avrebbe, nel caso di specie, alcuna idoneità offensiva, essendosi realizzata con la lettera di accettazione, in una fase cioè in cui il cliente aveva già formato la sua volontà, accettando le condizioni riportate nel modulo per la richiesta;
5) che, a tutto voler concedere, non essendoci corrispondenza tra proposta e accettazione, quest’ultima varrebbe come nuova proposta non seguita da alcuna accettazione esplicita o implicita; dovrebbe quindi concludersi per l’integrale inesistenza dell’accordo, in guisa che – esclusa la possibilità di applicare al rapporto di credito il tasso
sostitutivo di cui all’art. 117 TUB - ne resterebbe implicata l’intera operazione, compreso il collegato contratto di fornitura;
6) che il ricorrente non chiarisce come abbia ottenuto il tasso del 6,317% (peraltro inferiore a quello pubblicizzato nel modulo di richiesta), non producendo le elaborazioni effettuate, limitandosi a svolgere alcune considerazioni sull’arrotondamento dell’indice e richiamando norme obsolete (vige sul punto non più il D.M. 8 luglio 1992, ma il d.lgs. 13 agosto 2010,
n. 241, emanato in attuazione della direttiva comunitaria 2008/48/CE).
DIRITTO
La controversia sottoposta all’esame del Collegio scaturisce dall’errata indicazione del TAEG nella lettera con la quale l’intermediario convenuto ha comunicato l’accettazione della richiesta di finanziamento.
Il Collegio ritiene anzitutto di rigettare l’eccezione dell’intermediario in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 125 bis, comma 7°, lett. a, Tub: per quanto, infatti, il ricorrente non abbia effettivamente dimostrato il proprio status di consumatore al momento della conclusione del contratto oggetto di controversia, dalla documentazione agli atti si rinviene però il dato significativo che l’istante non ha speso un nome commerciale, né ha osteso l’identificativo fiscale dell’impresa. In tale contesto fattuale ed a fronte dell’eccezione meramente formale dell’intermediario che si limita a contestare, senza fornire allegazioni a supporto di una diversa rappresentazione dei fatti, al Collegio non sembra dunque possibile negare al ricorrente la qualifica di consumatore. Tanto acquisito, il Collegio deve rilevare che le ampie considerazioni svolte dal ricorrente in materia di calcolo dell’indicatore di costo, allo scopo di giustificare l’inclusione delle spese di incasso, non colgano nel segno poiché i riferimenti normativi cui lo stesso si richiama sono obsoleti: il TAEG è oggi disciplinato, come rilevato dalla resistente, dalle “Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e servizi bancari e finanziari” (non più dal decreto ministeriale), le quali - in linea con la normativa comunitaria – estendono il novero degli elementi di costo rilevanti, includendovi senz’altro le spese di incasso delle rate.
Consapevole di ciò, l’intermediario non contesta la rilevanza dei costi ai fini della determinazione del tasso effettivo; sostiene però l’inconsistenza dell’errore nei dati riportati nella lettera di accettazione, a fronte dell’informazione completa e corretta resa al cliente nella fase precontrattuale, innanzitutto con il modulo di richiesta del finanziamento recante un quadro chiaro delle condizioni applicate e l’indicazione del TAEG nella misura del 6,45%.
Sennonché, le verifiche effettuate da questo Arbitro rivelano che, anche integrando i dati del finanziamento con le informazioni desumibili dal modulo di richiesta, il valore del TAEG al 6,45% non risulta congruente, attestandosi al 6,53% che diventa 6,37%, ove non si considerino i costi di incasso. Pertanto, in applicazione delle regole sull’arrotondamento, pure correttamente richiamate dall’intermediario nelle controdeduzioni, il valore da indicare in contratto – pure ritenendo corretti i calcoli effettuati dall’intermediario - avrebbe dovuto essere pari al 6,5%.
Tanto premesso, il Collegio rileva tuttavia che, nel caso di specie, il vero vulnus nella rappresentazione del costo dell’operazione nel contratto sia conseguenza non tanto di questi marginali scostamenti, quanto dei costi assicurativi, che emergono da un esame completo della documentazione prodotta agli atti dal resistente. Invero, benché non richiamate nel singolo contratto di finanziamento oggetto di contestazione, il ricorrente ha sottoscritto e accettato, congiuntamente all’acquisto del veicolo, due coperture
assicurative, il pagamento delle quali è stato sua volta sovvenzionato dalla banca resistente. In particolare, l’operazione complessiva è stata così articolata: 1) acquisto dell’autoveicolo del valore di euro 63.600,00, finanziato con il prestito finalizzato oggetto di specifica contestazione; 2) acquisto di una polizza a copertura del rischio di incendio e furto dell’autoveicolo del valore di euro 3.026,00, integralmente finanziata con altro prestito per pari importo e regolato da un TAN del 13,45%; 3) acquisto di altra polizza a copertura del rischio di credito per il caso che eventi quali morte e invalidità permanente del debitore impediscano il regolare pagamento delle rate di tutti i finanziamenti, del valore di euro 2.999,08 integralmente finanziato con ulteriore prestito regolato da un TAN del 13,49%.
In particolare, quest’ultima polizza – anche a non voler considerare la copertura del rischio incendio e furto del veicolo – appare senz’altro collegata al finanziamento anche perché assistita da un appendice di vincolo a favore del finanziatore.
Ebbene, pure in assenza di informazioni complete, la ricostruzione unitaria dell’operazione (finanziamento + polizza assicurativa + ulteriore finanziamento) restituisce un costo effettivo di 8,66% annuo, effettivamente diverso e ben più elevato di quello rappresentato dall’intermediario convenuto.
Al riguardo, il Collegio deve rammentare che l’art. 121 Tub definisce il TAEG come “il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell’importo totale del credito. 2. Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte”. In caso di omessa inclusione delle polizze, viene in considerazione il disposto dell’art. 125-bis, comma 6° e 7° Tub, secondo cui “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell’articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall’articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali: a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell’economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese;
b) la durata del credito è di trentasei mesi”.
A livello regolamentare, le Disposizioni di trasparenza della Banca d’Italia del luglio 2009 (applicabili ratione temporis al caso di specie) prevedono che: 1) (SEZ. VII – 2 - “Definizioni”) per “servizio accessorio connesso con il contratto di credito”, debba intendersi “il servizio obbligatorio per la conclusione del contratto di credito o (sia esso obbligatorio o facoltativo) offerto dal finanziatore congiuntamente al contratto di credito (2). Il servizio si intende obbligatorio quando – anche sulla base di disposizioni di legge – il consumatore non può stipulare il contratto di credito senza stipulare il contratto avente a oggetto il servizio accessorio oppure non può stipulare il contratto di credito a determinate condizioni senza stipulare il contratto avente a oggetto il servizio accessorio. Il servizio si intende altresì obbligatorio quando il recesso dal contratto avente a oggetto il servizio accessorio determina l’applicazione di costi o qualsiasi altra modifica delle condizioni del contratto di credito (3)”; 2) (SEZ. VII - 2.4 “Tasso annuo effettivo globale”) il TAEG è comprensivo degli interessi e di tutti i costi, inclusi gli eventuali compensi di intermediari del credito, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza, escluse le spese notarili. Nel TAEG sono inclusi i costi, di cui il finanziatore è a conoscenza, relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito e obbligatori per ottenere il credito o
per ottenerlo alle condizioni offerte; 3) (SEZ. XI – 2-bis “Offerta contestuale di altri contratti insieme a un finanziamento”) la scelta di porre in essere politiche commerciali che prevedano l’offerta contestuale, accanto a un contratto di finanziamento, di altri contratti, anche attraverso soggetti terzi, deve essere accompagnata da una serie di cautele particolari, adottando procedure organizzative e di controllo interno che assicurino nel continuo, tra l’altro, la corretta inclusione nel TAEG dei costi dei servizi accessori connessi con il contratto di credito e che le procedure di commercializzazione siano improntate a canoni di trasparenza e correttezza e, in particolare, che il cliente sia avvertito in modo chiaro ed evidenziato dell’esistenza di altri contratti offerti in via obbligatoria contestualmente al finanziamento, anche attraverso un’illustrazione della corrispondente voce della rilevante documentazione precontrattuale (foglio informativo, documento di sintesi, “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori”). L’informazione va resa sin dal primo contatto con l’intermediario o con il soggetto incaricato dell’offerta e, comunque, non appena emerga la necessità di stipulare il contratto avente ad oggetto il servizio accessorio connesso con il contratto di credito (es. in connessione con la valutazione del merito di credito del cliente); sia illustrato chiaramente e correttamente al cliente se la validità dell’offerta è condizionata alla conclusione congiunta di altri contratti; al cliente siano illustrati gli effetti complessivi, in termini di obblighi e vantaggi, derivanti dalla combinazione dei contratti offerti; in caso di servizi accessori connessi con il contratto di credito qualificati come facoltativi, al cliente va illustrato chiaramente e correttamente il costo complessivo da sostenere sia nel caso in cui sottoscriva il contratto relativo al servizio accessorio offerto sia in quello in cui non lo sottoscriva; che per ciascuno dei contratti offerti contestualmente sia fornita la specifica documentazione precontrattuale eventualmente prevista e le sottoscrizioni del cliente siano acquisite su documenti distinti; che, qualora il contratto offerto congiuntamente al finanziamento sia facoltativo, le forme di remunerazione e valutazione della rete vendita non siano tali da costituire un forte incentivo alla vendita del contratto facoltativo accanto al finanziamento rispetto alla vendita del solo finanziamento.
Pertanto, acquisito che dalla documentazione agli atti emerge la mancata inclusione, nel TAEG, della polizza assicurativa stipulata contestualmente al finanziamento e diretta a coprire una serie di rischi relativi alla vita e all’occupazione del soggetto finanziato tali da porre in pericolo il rimborso del credito, ed in considerazione dell’esistenza di uno stretto collegamento tra questo specifico prodotto assicurativo fornito al ricorrente e quello creditizio, già riconosciuto da questo Arbitro in occasione dell’esame di analoghe fattispecie (cfr., ad es., ABF Napoli, n. 4869/2014 e ABF Roma, n. 1410/2012, alle cui ulteriori motivazioni può rinviarsi), ne discende la dichiarazione della nullità della clausola del TAEG indicata nel contratto di finanziamento, con conseguenti effetti restitutori degli importi indebitamente percepiti. E, ai sensi del sopra ricordato art. 125 bis, comma 7, Tub, in caso di nullità delle clausole contrattuali, si procede alla sostituzione del TAEG originariamente pattuito, con quello equivalente al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell’economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto (così anche Coll. coord., n. 1430/2016; ABF Napoli, n. 3066/2016).
Discende da quanto precede che, in accoglimento della domanda di parte attrice – la
quale, giova ribadirlo, ha chiesto all’Arbitro di accertare e dichiarare l’incongruità del TAEG “indicato in contratto” rispetto al costo effettivo del finanziamento, “inclusivo di tutte le voci di costo”, fra le quali deve evidentemente ricomprendersi anche la polizza assicurativa obbligatoria stipulata dal ricorrente – il Collegio riconosce il diritto dell’istante al ricalcolo del tasso TAEG indicato nel contratto, includendovi tutti i costi sostenuti in relazione al finanziamento ed in particolare, fra quelli assicurativi, la sola polizza a copertura del rischio
di credito per eventi quali morte e invalidità permanente del debitore, con gli eventuali effetti restitutori per gli importi risultanti dalla differenza tra il TAEG così rideterminato e quello invece indicato in contratto.
In merito alla richiesta del ricorrente del rimborso delle spese legali, è orientamento di questo Collegio (cfr. ABF Napoli, 3498/2012) che, là dove sia dimostrato che la parte ricorrente si sia avvalsa, nell’intero snodo procedimentale che va dal reclamo al ricorso, dell’ausilio di un difensore sopportandone il relativo costo, quest’ultimo possa e debba prendersi in considerazione, in caso di accoglimento del ricorso che si concluda con l’accertamento di un diritto risarcitorio, non già quale autonoma voce di rimborso non prevista dal Reg. ABF, bensì quale componente del più ampio pregiudizio patito dalla parte ricorrente, che questo Collegio liquida equitativamente in euro 200,00.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto al ricalcolo del TAEG con gli effetti restitutori indicati in motivazione; dispone altresì il rimborso delle spese per assistenza difensiva nella misura equitativamente determinata di € 200,00.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1