REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI E DEGLI ACCORDI DI COLLABORAZIONE
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI E DEGLI ACCORDI DI COLLABORAZIONE
Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Interpretazione
Art. 3- Le figure dello sponsor e del collaboratore istituzionale Art. 4 - Sponsorizzazioni
Art. 5 - Accordi di collaborazione Art. 6 - Definizioni
Art. 7 - Funzionalizzazione della sponsorizzazione e degli accordi di collaborazione. Casistica Art. 8 - Iniziativa spontanea o per azione di terzi
Art. 9 - Sponsorizzazioni plurime
Art. 10 – Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione Art. 11 – Modalità di pubblicizzazione dello sponsor
Art. 12 - Scelta dello sponsor Art. 13 – Trattativa privata
Art. 14 - L’offerta di sostanziale mecenatismo Art. 15 - Contratto di sponsorizzazione
Art. 16 – Procedura per gli accordi di collaborazione Art.17 - La valutazione delle offerte
Art.18 - Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni
Art.22 - Trattamento dei dati personali Art.23 - Aspetti fiscali
Art.24 - Verifiche e controlli Art.25 - Riserva organizzativa
Art. 1 - Finalità
1. Il presente regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione e gli accordi di collaborazione in attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 43 della legge 449/1997 e dell’art. 119 del D.Lgs. 267/2000.
2. L’attività di sponsorizzazione e gli accordi di collaborazione sono diretti a:
a) recuperare maggiori risorse che consentano di ottenere un miglioramento della qualità dei servizi e delle attività del Comune;
b) migliorare gli standard di qualità o l’aggiunta di servizi da prestarsi attraverso la fornitura di consulenza specializzata, l’effettuazione di servizi e di lavori, la fornitura di beni e attrezzature al Comune;
c) sostenere progetti innovativi e processi informativi e formativi qualificati promossi dal Comune.
Art. 2 - Interpretazione
1. E’ criterio preminente di lettura e di interpretazione delle disposizioni regolamentari che seguono, quello della peculiare atipicità e novità degli istituti contrattuali considerati, pertanto le specifiche disposizioni inerenti le attività contrattuali degli Enti Pubblici richiamate vengono adottate, di volta in volta, in base alla specialità dei rapporti di seguito disciplinati
Art. 3 - Le figure dello sponsor e del collaboratore istituzionale
1. Possono assumere la veste di sponsor ovvero di collaboratore istituzionale i seguenti soggetti:
a) qualsiasi persona fisica, purché in possesso dei requisiti di legge per contrattare ordinariamente con la pubblica Amministrazione;
b) qualsiasi persona giuridica, avente o meno scopo o finalità commerciali, quali le società di persone e di capitali, le imprese individuali, quelle cooperative, le mutue di assicurazioni e i consorzi imprenditoriali;
c) le Associazioni senza fini di lucro;
le cui finalità statuarie non risultino in contrasto con i fini istituzionali di questo Comune.
Art. 4 – Sponsorizzazioni
1. I contratti di sponsorizzazione possono essere conclusi per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con finanziamento a carico del bilancio del Comune. Il risultato della sponsorizzazione si concretizza nella realizzazione di una economia di bilancio totale o parziale rispetto alla previsione di spesa, in relazione alla totale o parziale acquisizione, senza oneri per il Comune, del previsto risultato da parte dello sponsor.
Art. 5 - Accordi di collaborazione
1. Gli accordi di collaborazione determinano a fronte di investimenti privati di peculiare rilevanza a vantaggio del Comune di Poggio Rusco, oltre al ritorno pubblicitario, la possibilità economica di ricavare direttamente una redditività specifica dalla collaborazione con il Comune a favore del soggetto collaborante, consistente in forniture di servizi e di beni caratterizzati da potenzialità di redditività, talché il privato si ripromette a fronte dell’intervento anche la gestione del medesimo, idoneo a garantire un adeguato ritorno economico/finanziario delle somme erogate.
Art. 6 – Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per “contratto di sponsorizzazione”: un contratto mediante il quale il Comune (sponsee) offre, nell’ambito delle proprie iniziative, ad un terzo (sponsor), che si obbliga a fornire a titolo gratuito una predeterminata prestazione, la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale in appositi e predefiniti spazi pubblicitari;
b) per “sponsorizzazione”: ogni contributo in beni, servizi, prestazioni o interventi provenienti da terzi, a titolo gratuito, allo scopo di promuovere la propria ragione sociale;
c) per “sponsor”: il soggetto privato che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione;
d) per “spazio pubblicitario”: lo spazio fisico o il supporto di trasmissione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dal Comune per la pubblicità dello sponsor.
Art. 7 - Funzionalizzazione della sponsorizzazione e degli accordi di collaborazione. Casistica
1. La sponsorizzazione, come del resto gli accordi di collaborazione, rappresentano strumenti tramite i quali questo Comune acquisisce risorse finanziarie e/o strumentali (beni, forniture e servizi) da soggetti terzi, a titolo:
a) di corrispettivi in denaro e finanziamenti in toto o in quota parte, per la realizzazione di opere e lavori pubblici, la cui esecuzione rimane a carico di questo Comune;
b) di finanziamento o di diretta fornitura di beni, in toto o in quota parte, immediatamente utilizzabili per la realizzazione di attività o progettualità;
c) di finanziamento ovvero di fornitura di servizi, in toto o in quota parte, correlati all’effettiva concretizzazione dell’attività, del progetto o, più genericamente, dell’iniziativa da realizzarsi da parte di questo Comune;
d) di finanziamento comunque, in toto o in quota parte, di iniziative riconducibili ai fini propri di questo Comune.
2. Eccezionalmente la sponsorizzazione e gli accordi di collaborazione potranno anche consistere nella esecuzione di opere e lavori pubblici espletati direttamente o per suo diretto strumento dal soggetto sponsorizzante o collaborante. In questa evenienza si rende comunque azionabile la scelta del contraente per il tramite di procedure concorrenziali di evidenza pubblica, secondo quanto più dettagliatamente specificato di questo stesso Regolamento.
Art. 8 - Iniziativa spontanea o per azione di terzi
1. La sponsorizzazione e gli accordi di collaborazione possono avere origine per:
- iniziativa spontanea di questa Amministrazione comunale
- iniziativa di uno qualsiasi dei soggetti indicati nel precedente art. 3 di questo Regolamento.
2. Qualora l’iniziativa si correli alla proposta di soggetti terzi, essa – ferme restando le modalità di scelta del contraente di cui agli articoli seguenti – deve essere riconosciuta e valutata come utile agli interessi e confacente agli scopi istituzionali di questo Ente con riferimento alle sue componenti economiche, qualitative ed organizzative.
3. Il riconoscimento della utilità della proposta di cui al comma 2, che immediatamente precede, avviene mediante l’inserimento della stessa nel P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) o nell’assegnazione delle risorse ai responsabili.
Art.9 - Sponsorizzazioni plurime
1. Sono sempre ammesse le sponsorizzazioni plurime di una singola manifestazione o iniziativa.
Art. 10 – Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione
1. Le iniziative di sponsorizzazione sono prioritariamente individuate nell’ambito degli obiettivi del PEG o delle risorse assegnati al responsabile. In alternativa, nel corso dell’anno, la Giunta comunale può formulare indirizzi specifici alresponsabile per la attivazione di iniziative di sponsorizzazione in base al presente regolamento.
2. Il ricorso alle iniziative di sponsorizzazione può riguardare tutte le iniziative, i prodotti, i beni, i servizi e le prestazioni previsti a carico del bilancio dell’ente nei capitoli di spesa ordinaria, purché ciò non sia di nocumento al mantenimento della dignità propria di un ente pubblico rappresentativo della comunità locale.
Art. 11 – Modalità di pubblicizzazione dello sponsor
1. L’ attività di pubblicizzazione dello sponsor da parte del Comune è realizzata nei seguenti modi:
a) nel caso di manifestazioni e progetti di tipo culturale, sportivo e sociale, finanziati con risorse economiche derivanti dalla sponsorizzazione, il logo dello sponsor potrà essere inserito sia nel materiale pubblicitario relativo alle iniziative (volantini, inviti, manifesti, depliants, periodico del Comune, tabelloni luminosi, ecc.), sia nel sito WEB del Comune nella pagina dedicata
all’informazione sulle manifestazioni e sulle attività organizzate dal Comune a beneficio della cittadinanza;
b) nel caso di interventi mirati alla valorizzazione del territorio, del patrimonio comunale e dell’assetto urbano, il Comune realizzerà apposite forme di pubblicizzazione particolarmente visibili all’ esterno, quali, ad esempio, il posizionamento di cartelli o di targhe indicanti lo sponsor che finanzia l’ intervento o fornisce i beni.
2. Il Comune emette fattura allo sponsor di importo pari al contributo economico ricevuto. Qualora la sponsorizzazione venga effettuata con lavori, servizi e beni, lo sponsor provvederà a fatturare al Comune l’importo stimato, con il contratto di sponsorizzazione, del valore dei lavori, servizi o dei beni. A sua volta, il Comune provvederà ad emettere fattura per uguale importo, a titolo di sponsorizzazione. Allo sponsor compete altresì il pagamento della somma dovuta per imposta sulla pubblicità per insegne e/o cartelli
Art. 12 - Scelta dello sponsor
1. La scelta dello sponsor è effettuata, di norma, mediante procedura ad evidenza pubblica che comunque tenga conto e si adatti alla peculiare atipicità dei rapporti in questione,. effettuata secondo la disciplina contenuta nel regolamento dei contratti dell’ente, preceduta dalla pubblicazione di apposito avviso.
2. All’avviso di sponsorizzazione è data pubblicità mediante pubblicazione all’Albo Pretorio, inserimento nel sito internet del Comune, invio alle associazioni di categoria e/o in altre forme ritenute di volta in volta più convenienti per una maggiore conoscenza e partecipazione.
3. L’avviso contiene, in particolare, i seguenti dati:
a) l’oggetto della sponsorizzazione e i conseguenti obblighi dello sponsor, secondo i contenuti dello specifico capitolato ;
b) l’esatta determinazione dell’offerta per lo spazio pubblicitario;
c) le modalità e i termini di presentazione dell’offerta di sponsorizzazione.
4. L’offerta deve essere presentata in forma scritta e indica:
a) il bene, il servizio, l’attività o la prestazione che si intende sponsorizzare;
b) l’accettazione delle condizioni previste nel capitolato e/o nel progetto di sponsorizzazione .
5. L’offerta è accompagnata dalle seguenti autocertificazioni attestanti:
a) per le persone fisiche:
- l’inesistenza delle condizioni a contrattare con la pubblica amministrazione e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
- l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
- l’inesistenza a suo carico di provvedimenti limitativi della piena capacità di agire .
b) per le persone giuridiche:
- oltre alle autocertificazioni sopra elencate riferite ai soggetti muniti di potere di rappresentanza, deve essere attestato il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti;
- la mancanza del perseguimento di finalità di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa ;
- il non trovarsi in stato fallimentare, liquidazione coatta amministrativa , amministrazione controllata, concordato preventivo e non avere procedimenti fallimentari in corso.
6. L’offerta deve, inoltre, contenere l’impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario e alle relative autorizzazioni.
7. Le offerte di sponsorizzazione sono valutate dal responsabile del procedimento nel rispetto dei criteri definiti nel capitolato.
8. Il contratto di sponsorizzazione è sottoscritto dallo sponsor e dall’organo comunale competente. Con il contratto di sponsorizzazione è anche autorizzata l’utilizzazione dello “spazio pubblicitario” espressamente indicato nel capitolato.
9. Anche qualora l’iniziativa della sponsorizzazione o di accordi di collaborazione muova da
privati o da soggetti terzi, il Comune di Poggio Rusco - salve le ipotesi in cui siano da escludersi qualsiasi forma di concorrenza ovvero anche di trattativa privata plurima – garantisce adeguate forme di pubblicità e di concorrenza al fine di comparare l’offerta ricevuta con possibili ulteriori offerte migliorative.
Art. 13 – Trattativa privata
1. E’ sempre ammessa la trattativa privata, previa adeguata motivazione con specifico riferimento:
- alle ipotesi di iniziative che per le loro peculiarità e caratterizzazioni facciano fondatamente ritenere che ove anche si sperimentassero gli incanti o le licitazioni questi andrebbero verosimilmente deserti, o in ogni caso, risulterebbero di un improbabile buon esito;
- alle ipotesi in cui si tratti di forniture di beni e servizi che un solo soggetto sia in grado di offrire con quelle specifiche caratteristiche;
- alle ipotesi in cui l’urgenza dell’iniziativa non consenta l’indugio degli incanti o delle licitazioni;
- ad ogni altra situazione in cui ricorrano speciali ed eccezionali circostanze per le quali non appaia né utile né congruo il ricorso alle procedure degli incanti e delle licitazioni;
- alle ipotesi di modico valore economico dell’iniziativa, da indicarsi entro il limite di EURO 50.000,00.
Art. 14 - L’offerta di sostanziale mecenatismo
1. Le sponsorizzazioni offerte o proposte da privati o da enti e soggetti giuridici privi di finalità di lucro, specie ove il ritorno di natura pubblicitaria appaia del tutto tenue e prevalga l’aspetto di un sostanziale contratto a prestazioni economicamente unilaterali, con la prevalenza di profili c.d. di
«mero mecenatismo» da parte dello sponsor, sono formalizzate come procedure di trattativa privata diretta, qualunque sia il valore della prestazione resa.
Art. 15 - Contratto di sponsorizzazione
1. La gestione della sponsorizzazione è regolata mediante sottoscrizione di un contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti:
a) il diritto dello sponsor alla utilizzazione dello spazio pubblicitario;
b) la durata del contratto di sponsorizzazione;
c) gli obblighi assunti a carico dello sponsor
d) le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze.
2. Le parti possono risolvere, per motivate ragioni, il contratto, con preavviso di 60 giorni,comunicato con lettera raccomandata.
3. Il contratto si intende risolto senza alcuna penalità per il Comune di Poggio Rusco:
a) qualora lo sponsor o lo sponsee risultino inadempienti in modo grave e/o continuato in relazione ai loro rispettivi obblighi;
b) qualora cause eccezionali e/o motivi di pubblico interesse non consentano al Comune la realizzazione dell’ iniziativa/dell’ attività/del progetto;
c) qualora la sponsorizzazione e gli strumenti attuativi della stessa contrasti con prescrizioni di leggi o di regolamenti o non sia diretta al perseguimento di interessi pubblici;
d) qualora si verifichino forme di conflitto di interessi tra l’attività pubblica e quella privata.
4. Le modalità di associazione del nome e del marchio dei soggetti terzi devono presentare caratteri tali da essere coerenti con la natura dell’iniziativa e comunque non lesivi della dignità istituzionale del Comune.
Art. 16 – Procedura per gli accordi di collaborazione
1. Gli accordi di collaborazione di cui al precedente art. 5, stante la loro natura di più spiccata valenza economica e di interesse imprenditoriale dell'altro contraente, sono più puntualmente sottoposti al rispetto delle regole dell'evidenza pubblica e previo regime di raffronto fra più possibili concorrenti.
Art.17 - La valutazione delle offerte
1. In tutti i casi in cui i rapporti di sponsorizzazione e gli accordi di collaborazione siano costituiti con procedure ad evidenza pubblica, le offerte verranno valutate da una apposita Commissione in base ai criteri indicati nell'avviso pubblico o nella lettera invito, da stabilirsi e disciplinarsi sulla base e in relazione alla tipologia dell'intervento.
Art.18 - Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni
1. Il Comune di Poggio Rusco, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:
a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata;
b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative o comunque un qualsiasi elemento che possa nuocere al mantenimento della dignità propria di un ente pubblico rappresentativo della comunità locale;
c) la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale.
2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, materiale pornografico o a sfondo sessuale, nonché produzione di armi;
c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.
Art. 19 - Utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni
Le somme previste nei capitoli interessati alla sponsorizzazione, che risultano non utilizzate a seguito della stipula del relativo contratto, sono considerate risparmi di spesa e sono utilizzate per l’incentivazione delle risorse umane e della produttività entro i limiti e secondo le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva.
Art. 20 - Clausola generale di xxxxxx
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si fa rinvio:
a) per gli elementi di disciplina contrattuale alle disposizioni regolamentari concernente i criteri per la stipulazione dei contratti con soggetti pubblici o privati, nonché alle disposizioni del Codice Civile ed alla normativa speciale in materia;
b) per l’utilizzo del marchio e dei segni distintivi al X.X. x. 000/0000 ed al D. Lgs. n. 480/1992 e successive modificazioni, nonché in genere alla normativa in materia.
Ogni spesa contrattuale inerente e conseguente la stipulazione del contratto di sponsorizzazione è a carico dello sponsor.
Art. 22 - Trattamento dei dati personali
1. I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.
2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dalla legge in materia di protezione dei dati personali.
3. Titolare del trattamento dei dati è il Poggio Rusco nel suo complesso. Il competente organo di governo può nominare uno o più responsabili del trattamento .
4. I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli uffici comunali tenuti alla applicazione del presente regolamento.
5. I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento.
1. Il valore della fatturazione per la “sponsorizzazione” corrisponde all’importo della somma stanziata in bilancio per la specifica iniziativa; la fatturazione può coincidere con l’intero stanziamento o con una quota dello stesso, in relazione alla totale o parziale copertura, mediante sponsorizzazione, dei risultati del capitolo interessato.
2. Il valore della fatturazione correlata alla promozione dell’immagine dello sponsor , cioè lo spazio pubblicitario, è pari all’importo specificato al comma 1.
Art.24 - Verifiche e controlli
1. Le sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte del Servizio comunale competente per materia, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per i contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi.
2. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor; la notifica e la eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione.
Art.25 - Riserva organizzativa
1. La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente dal Comune di Poggio Rusco secondo la disciplina del presente regolamento.
2. E’ tuttavia facoltà del Comune di Poggio Rusco, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, affidare in convenzione l’incarico per il reperimento delle sponsorizzazioni ad agenzie specializzate nel campo pubblicitario.