IOV-E1-2022 FORNITURA DI TONER E MATERIALE DI CONSUMO ORIGINALI PER STAMPANTI DI VARI MARCHI E MODELLI PER L’ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO
Regione del Veneto Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
IOV-E1-2022 FORNITURA DI TONER E MATERIALE DI CONSUMO ORIGINALI PER STAMPANTI DI VARI MARCHI E MODELLI PER L’ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO
* * * * * * CAPITOLATO SPECIALE
Art. 1 Oggetto e durata della fornitura
Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura di toner e materiale di consumo originali per stampanti di vari marchi e modelli.
La gara prevede un unico lotto.
Le quantità dei prodotti da fornire è presunta sulla base dei consumi storici dell’Istituto.
Stante quanto indicato in tabella “Allegato A- DETTAGLIO PRODOTTI”, sarà facoltà dell’Istituto acquistare dalla ditta aggiudicataria del lotto ulteriori prodotti non specificati e/o sostituirli in base alle future necessità; in tal caso la ditta è tenuta ad applicare uno sconto percentuale sul prezzo di listino uguale per tutti i prodotti.
La Ditta aggiudicataria del lotto è tenuta comunque a somministrare tutta quella maggiore o minore quantità che potrà effettivamente occorrere, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa, anche nel caso di diminuzione dei quantitativi indicati in tabella durante l’arco di vigenza del contratto.
La fornitura di toner e materiale di consumo originali avrà durata di 24 mesi a decorrere dalla data indicata nel contratto, con eventuale proroga di 6 mesi fatta salva la facoltà insindacabile di questo Istituto di esercitare il diritto di recesso anticipato dal contratto senza che per questo il contraente appaltatore, nel corso del periodo contrattuale di riferimento, possa avanzare qualsiasi pretesa di natura risarcitoria in caso di stipula di nuovo contratto a seguito di gara regionale/nazionale.
Art. 2 Caratteristiche della fornitura
E’ in carico alla Ditta proponente la prova, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni proposte in offerta ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti nelle specifiche tecniche richieste dall’Ente appaltante. La ditta aggiudicataria dovrà certificare il possesso della Dichiarazioni Ambientali di Prodotto [Environmental Product Declaration (EPD)] posseduta da tutti i prodotti offerti.
In ottemperanza a quanto disposto dal Decreto Ministeriale n. 261 del 17 ottobre 2019 i prodotti proposti dovranno rispettare i Criteri Ambientali Minimi.
Per materiali originali si intendono quei prodotti realizzati dalla stessa azienda che ha prodotto le apparecchiature sulle quali gli stessi vengono istallati.
I prodotti dovranno essere garantiti per almeno due anni e dovranno possedere garanzie per eventuali danni prodotti alla stampante.
La necessità di acquistare originali è giustificata da sussistenza di precisi vincoli di natura contrattuale derivanti dalle condizioni applicabili alla fornitura delle stampanti che prevedono l’eventuale decadenza della garanzia nel caso di guasto o malfunzionamento causato dall’impiego di prodotti consumabili non originali.
Art. 3 Descrizione della fornitura
3.1 Modalità di espletamento
La cartuccia dovrà essere inserita in involucro plastico ermetico, onde preservarla da luce ed umidità. L’imballaggio dovrà essere costituito da un contenitore atto a prevenirne il danneggiamento durante le fasi di trasporto e stoccaggio in magazzino e personalizzato con etichetta tale da permettere di individuarne agevolmente il contenuto e il fornitore.
I prodotti dovranno riportare chiaramente la data di scadenza che al momento della fornitura nel luogo di consegna individuato non dovrà essere inferiore a due anni a decorrere dalla data di consegna stessa; in caso contrario, i prodotti verranno completamente restituiti con spese a carico della ditta aggiudicataria.
Non è consentito al fornitore eliminare articoli (salvo i casi in cui il fornitore dimostri che l’articolo non è più in commercio) o sostituire articoli o ancora variare le caratteristiche (ad esempio il confezionamento o il codice prodotto), salvo che il fornitore dimostri che le modifiche siano state apportate in sede di produzione o che la sostituzione sia necessaria per cause non imputabili al fornitore stesso. Nei casi sopra evidenziati il fornitore dovrà dare tempestiva comunicazione all’Istituto dell’evento, proponendo l’eventuale prodotto alternativo, le sue caratteristiche tecniche ed il prezzo che non potrà essere superiore al prezzo offerto in sede di gara.
Tutti i prodotti dovranno rispettare le disposizioni del Decreto Ministeriale n. 261 del 17 ottobre 2019.
3.2 Garanzia dei prodotti
I prodotti originali dovranno essere dotati di garanzia, così come previsto dalla normativa vigente.
La garanzia è estesa anche alle apparecchiature, in caso di danni documentati derivanti da tali cartucce nonostante l’uso appropriato. Se, durante il periodo di garanzia, i prodotti della fornitura risultassero, in tutto o in parte, non conformi per l’uso né ai Criteri ambientali minimi, la fornitura deve essere prontamente sostituita con una conforme a detti requisiti.
Eventuali difetti saranno notificati dal DEC alla Ditta con indicazione delle problematiche verificatesi.
I prodotti dovranno essere garantiti per almeno due anni possedere garanzie per eventuali danni prodotti alle stampanti.
3.3 modalità e tempistiche di esecuzione della fornitura
Per tutta la durata contrattuale e in relazione alle specifiche esigenze degli utilizzatori, la consegna del materiale potrà essere richiesta in via frazionata, tramite più ordinativi di fornitura. Il materiale oggetto del presente contratto verrà consegnato, entro 7 giorni dalla ricezione di ogni ordinativo di fornitura, a cura e spese della Ditta Affidataria, presso il magazzino IOV sito in Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxx, 00-Xxxxxxxx (XX).
In caso di ritardo l’Istituto si riserva l’acquisto nel libero mercato con conseguente addebito del maggior costo. La merce dovrà essere accompagnata da una distinta con esplicito riferimento all'ordine ricevuto, con esatta indicazione dei tipi e delle quantità dei prodotti che verranno controllati da un incaricato.
In deroga all’articolo 1510, 2 comma del C.C. la consegna s’intende eseguita a rischio del fornitore e con assunzione delle spese a suo carico (in porto franco).
Il materiale consegnato dovrà essere esattamente conforme a quello in offerta, di cui alle schede tecniche.
Come previsto dal Regolamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 è richiesta la scheda di sicurezza per ogni tipologia di toner. La scheda di sicurezza deve essere presente in ogni imballo. La scheda di dati di sicurezza è datata e contiene le seguenti voci:
1) identificazione della sostanza/del preparato e della società/impresa;
2) identificazione dei pericoli;
3) composizione/informazioni sugli ingredienti;
4) misure di primo soccorso;
5) misure di lotta antincendio;
6) misure in caso di rilascio accidentale;
7) manipolazione e immagazzinamento;
8) controlli dell'esposizione/protezione individuale;
9) proprietà fisiche e chimiche;
10) stabilità e reattività;
11) informazioni tossicologiche;
12) informazioni ecologiche;
13) considerazioni sullo smaltimento;
14) informazioni sul trasporto;
15) informazioni sulla regolamentazione;
16) altre informazioni.
Il giudizio sull’accettabilità o meno del materiale è riservato al personale competente; la firma per ricevuta apposta sul documento di trasporto in occasione delle varie consegne non esonera la ditta da eventuali contestazioni che possano insorgere all’atto di utilizzazione del prodotto.
L’accettazione della merce non solleva il fornitore dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e/o occulti. I prodotti risultati a seguito di verifica, difettosi o viziati, saranno tenuti (anche se tolti dagli imballaggi originali) a disposizione del fornitore che provvederà al loro ritiro entro 5 giorni.
Anche gli imballaggi che, a giudizio del personale di questo Istituto, presentassero difetti saranno rifiutati ed il fornitore dovrà provvedere, nei termini indicati nella richiesta, alla loro sostituzione.
Art. 4 Obblighi del fornitore
L’aggiudicatario si obbliga, oltre a quanto previsto in altre parti del capitolato a:
- effettuare la fornitura a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti;
- osservare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prestazioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate durante l’arco temporale di vigenza del contratto;
- manlevare e tenere indenne l’Istituto da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, restando in ogni caso espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla inosservanza delle norme e prescrizioni resteranno ad esclusivo carico del fornitore;
- avvalersi di personale adeguato in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.
Il fornitore si impegna inoltre ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
Il fornitore si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto, le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., in materia di tutela della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro e nei cantieri temporanei e mobili.
Tutti gli oneri necessari a garantire il rispetto delle norme sanitarie, di sicurezza ed antinfortunistica degli addetti ai lavori sono a carico della ditta che è tenuta a rispettare sotto la propria ed esclusiva responsabilità le citate norme ed è diretta ed unica responsabile dell’adozione di quegli accorgimenti richiesti dalla normativa vigente, nonché suggeriti dalla pratica, atti ad evitare danni o sinistri a chi lavora o a terzi.
Art. 5 Personale della ditta aggiudicataria
Per quanto concerne la fattispecie previste nel presente Capitolato la ditta aggiudicataria deve avvalersi di proprio personale qualificato e/o specializzato, parlante italiano. La ditta aggiudicataria deve dotare ogni proprio operatore di un tesserino di riconoscimento, corredato di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. La ditta aggiudicataria si impegna ad osservare e applicare integralmente per il suo personale e per quello degli eventuali subappaltatori autorizzati tutto quanto previsto dal presente Capitolato, dalle disposizioni interne vigenti presso l’Istituto, da tutte le norme legislative, regolamentari e contrattuali (contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese di settore e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e per le località in cui si svolge l’appalto anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali fino alla loro sostituzione) relative alla disciplina del rapporto di lavoro, in particolare per quanto riguarda le norme relative all’assunzione del personale, alle assicurazioni obbligatorie e alla sicurezza sul lavoro. I suddetti obblighi vincolano la ditta aggiudicataria anche nel caso che non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse.
La ditta aggiudicataria è altresì obbligata a rispettare tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi anti- infortunistici, assistenziali e previdenziali dei mezzi e delle persone messe a disposizione e ne è il solo responsabile.
La ditta aggiudicataria deve inoltre dotare il proprio personale di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per l’esecuzione delle attività connesse con l’espletamento del presente appalto, secondo le vigenti disposizioni di legge e quanto previsto nel presente Capitolato.
La ditta aggiudicataria è tenuta a segnalare subito al Direttore dell’Esecuzione del Contratto le anomalie che venissero rilevate durante lo svolgimento della propria attività nonché ad assicurare che il proprio personale mantenga il segreto per ogni fatto o circostanza conosciuti a causa dell’attività lavorativa, oltre ad attenersi a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.
La ditta aggiudicataria deve presentare, in sede di stipula del contratto, una dichiarazione circa l’assolvimento degli obblighi assicurativi (copertura assicurativa per Responsabilità Civile verso terzi e rischi personali) e di riservatezza in capo al proprio personale.
L’Istituto potrà chiedere la motivata sostituzione del personale qualora quest’ultimo non consenta il buon svolgimento delle attività.
Nel caso in cui il personale della ditta aggiudicataria o dei subappaltatori o subcontraenti ponga in essere comportamenti, atteggiamenti e attività tali da non consentire il buon svolgimento delle attività tanto da costituire grave inadempimento l’Istituto potrà risolvere di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art.1382 Codice Civile).
Art. 6 Decorrenza e chiusura del contratto
Il contratto avrà durata di anni due a decorrere dalla data indicata in contratto, con opzione di proroga di sei mesi. A conclusione del contratto il Fornitore dovrà procedere alla consegna degli ordini aperti entro il termine della scadenza contrattuale, con tutte le attività correlate.
Art. 7 Esecuzione del contratto
Al momento della consegna dei prodotti, un addetto al ricevimento della merce provvede ad una prima verifica della stessa, ove la loro qualità e rispondenza alle specifiche della presente richiesta di preventivo possa essere accertata a vista.
L’accettazione con presa in carico dei beni non esonera, dunque, il fornitore dalla responsabilità per eventuali vizi e difetti non rilevati o non rilevabili al momento dell’accettazione e accertati successivamente al momento dell’effettivo utilizzo presso le Unità Operative.
Il RUP controlla l’esecuzione del presente contratto congiuntamente al DEC. Il contratto è soggetto a verifica di conformità, per certificare che l’oggetto dello stesso in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e pattuizioni contrattuali.
Art. 8 Garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto
Prima della stipula del contratto, il Fornitore dovrà inviare alla stazione appaltante la garanzia fideiussoria definitiva, costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”.
La fideiussione dovrà essere intestata a Istituto Oncologico Veneto, xxx Xxxxxxxxxxx, 00, 00000 Xxxxxx e dovrà contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
▪ in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
▪ documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
La cauzione dovrà prevedere espressamente:
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.
L’importo della cauzione definitiva potrà essere ridotto ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. come segue:
a) del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, della serie UNI XXX XX XXX/XXX 00000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
b) del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento CE n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
c) del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.
d) del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.
Per fruire dei benefici di cui al presente capoverso, l'operatore economico autocertifica, in sede di offerta, il possesso del requisito che verrà chiesto di comprovare in caso di aggiudicazione.
In caso di R.T.I. o in caso si consorzio ordinario la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese riunite o consorziate sono in possesso della suddetta certificazione.
Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
Art. 9 Inadempimenti e penali
L'Aggiudicatario è obbligato all'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e della integrale e perfetta erogazione dei livelli di prestazione stabiliti nel presente Capitolato.
L’Istituto potrà applicare nei confronti della Società Aggiudicataria le seguenti penalità da inadempimento e/o da ritardo:
- per mancata consegna entro 7 giorni dalla ricezione dell’ordinativo di fornitura è prevista penale dello 0,3‰ (per mille) dell’importo dell’ordine;
- per scadenza prodotto ravvicinata, ossia inferiore a 2/3della validità è prevista penale dello 0,3‰ (per mille) dell’importo dell’ordine;
-per consegna non conforme è prevista penale dell’0,3‰ (per mille) dell’importo dell’ordine;
Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte dell’Istituto, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
Si precisa, altresì, che per ogni eventuale ritardo nell’esecuzione del presente appalto, si procederà, ai sensi dell’art. 113-bis comma 4 del Codice, ad applicare penali commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni del contratto.
Le penali saranno calcolate in misura giornaliera compresa tra il 0,3% per mille e il 1 per mille dell’ammontare netto contrattuale.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra descritte verranno contestati in forma scritta al Fornitore, il quale sarà tenuto a comunicare le proprie deduzioni nel termine massimo di tre giorni dalla stessa contestazione.
Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio dell’Amministrazione, ovvero non sia data risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al fornitore le penali sopra indicate a decorrere dall’inadempimento. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Nel caso la fornitura non avvenga entro i termini previsti, l’Istituto potrà far eseguire da altre imprese i lavori necessari ad eliminare gli inconvenienti riscontrati, addebitandone l’importo incrementato del 10% nonché le penalità al Fornitore.
Ai sensi dell’art. 113-bis comma 4 del Codice, l’ammontare delle penali non potrà essere complessivamente superiore al 10% sull’ammontare netto contrattuale. In caso di applicazione di penali al di sopra di tale limite, il contratto verrà risolto di diritto, con incameramento del deposito cauzionale e diritto dell'Istituto medesima al risarcimento di ogni eventuale danno.
Art. 10 Risoluzione del contratto
La risoluzione del contratto durante il periodo di sua efficacia è disciplinata dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dal codice civile e dal protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17/09/2019. In particolare, in applicazione del citato protocollo di legalità, il contratto sarà risolto immediatamente e automaticamente:
- qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula dello stesso, informazioni interdittive di cui all’art. 84 del d.lgs. 159/2011. In tal caso, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno;
- nel caso di omessa comunicazione alla stazione appaltante e alle competenti autorità dei tentativi di pressione criminale;
- mancata comunicazione tempestiva da parte dell’imprenditore all’Istituto e alla prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualche modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d’impresa, qualora nei confronti di pubblici amministratori dell’istituto che abbiamo esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.
La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’appaltatore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis, c.p., 319-ter, c.p., 319 xxxxxx, c.p., 320, c.p., 322 c.p., 322-bis, c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..
L’Istituto, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 codice civile, nonché ai sensi dell’art. 1360 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all’Aggiudicatario con raccomandata a.r., il contratto nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187.
L’appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto avente ad oggetto attività imprenditoriali ritenute “sensibili”, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata e automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell’autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate alla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 84 del d.lgs. 159/2011.
In caso di risoluzione, l’appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi e forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Per tutto quanto non previsto nel presente articolo e nel d.lgs. 50/2016 e ss. M. e i., si applica il codice civile e il protocollo di legalità.
L’Istituto Oncologico Veneto in caso di inadempimento del fornitore anche di uno solo degli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante PEC, un termine non inferiore a 5 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 c.c. – diffida ad adempiere).
L’Istituto Oncologico Veneto, inoltre, potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al fornitore, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC, risolvere di diritto il contratto:
- qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, siano state applicate con le modalità di cui al precedente art.
10, cinque penali;
- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione negli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- in caso di perdita dei requisiti soggettivi di partecipazione alle gare pubbliche ai sensi dell’art.80 del D.Lgs.
50/2016;
- in caso di sospensione dell’attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione;
- in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all’Azienda subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva;
- in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell’art 3, comma 9 bis della Legge 136/2010;
- in caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara;
- in caso di accertata violazione degli obblighi derivanti dal D.P.R. 62/2013 e dal codice di comportamento dell’Istituto Oncologico Veneto;
- esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all’art. 84 del D. Lgs 159/11 rese dalle Prefetture ai sensi del Protocollo di Legalità della Regione Veneto di cui ratificato con DGR 1036 del 4 agosto 2015;
- nel caso in cui l’ammontare delle penali contestate superi il 10% del valore del contatto.
La risoluzione del contratto comporta l’incameramento della cauzione definitiva e/o la possibilità per l’Amministrazione di agire ai sensi dell’art. 1936 e ss. c.c., oltre all’eventuale richiesta di risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 1223 c.c. e delle maggiori spese sostenute per l’affidamento della fornitura ad altra ditta.
Con la risoluzione del contratto sorge in capo all’Istituto Oncologico Veneto il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all’Impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Istituto Oncologico Veneto rispetto a quelle previste dal contratto risolto.
L’affidamento a terzi, in caso di risoluzione del contratto, verrà comunicato alla ditta inadempiente. Nel caso di minor spesa sostenuta per l’affidamento a terzi, nulla competerà alla ditta inadempiente.
L’esecuzione in danno non esimerà la ditta inadempiente da ogni responsabilità in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della ditta aggiudicataria senza giustificato motivo o giusta causa.
Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l’incameramento del medesimo da parte dell’Istituto Oncologico Veneto e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’Impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti.
Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.
Art. 11 Recesso unilaterale della stazione appaltante
Nelle modalità e nei casi previsti dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. l’Istituto ha diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, mediante formale comunicazione da darsi all'appaltatore con un preavviso non inferiore a 20 giorni.
L’Istituto si riserva inoltre, la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto senza che per questo il contraente possa avanzare qualsiasi pretesa di natura risarcitoria, nel caso di stipulazione di un contratto a seguito di espletamento di una procedura di affidamento centralizzata a livello regionale/nazionale o di gara aziendale, ricorrendo in questo caso ipotesi di forza maggiore. In tal caso l’Istituto comunicherà alla Appaltatore la volontà di recedere dal contratto a mezzo posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima.
Art. 12 Fatturazione e pagamenti
Il pagamento verrà effettuato a 60 giorni dal ricevimento della fattura. Tale termine è giustificato dalla particolare natura del contratto, avente ad oggetto beni/lavori/servizi sanitari e dalla peculiarità dell’ente appaltante, istituto di ricovero e cura a carattere scientifico.
Le parti assumono gli obblighi derivanti dall’applicazione dell’art. 25 del D.L. 66/2014 conv. dalla L. 89/2014 in materia di fatturazione elettronica.
La fattura elettronica, conforme al formato di cui all’All. A “Formato della fattura elettronica” del DM. n.55 del 3/04/2013, dovrà essere intestata e indirizzata all'Istituto Oncologico Veneto – xxx Xxxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx Codice fiscale - P.IVA 04074560287 - CODICE IPA: iove_pd - CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFDKH9.
La fattura elettronica deve essere emessa nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 25 D.L. 6/2014 e dalle successive disposizioni attuative. In particolare, il concorrente che risulta affidatario si obbliga a riportare nella fattura elettronica il codice CIG ed il numero d’ordine; l’omessa indicazione dei predetti dati comporta l’impossibilità per l’Istituto di procedere al pagamento della fattura.
La stazione appaltante può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni
di natura amministrativa.
L’affidatario si impegna a dare immediata comunicazione all’istituto e alla prefettura- UTG della Provincia di Padova della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art. 13 Tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., l’Aggiudicatario s’impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
In sede di stipula del Contratto l’Aggiudicatario è tenuto a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all’Istituto.
L’Aggiudicatario comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
L’Aggiudicatario, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. A tal fine, l’Istituto verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo.
L’Aggiudicatario, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. è tenuto a darne immediata comunicazione all’Istituto e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Padova.
Art. 14 Responsabilità civile e assicurazioni
L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone e/o beni dell’Appaltatore stesso che dell’Istituto, nell’espletamento della fornitura, anche in relazione all’operato ed alla condotta dei propri collaboratori e/o di personale di altre Ditte a diverso titolo coinvolte, nonché in dipendenza di azioni od omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili anche eseguite da parte di terzi. L’Appaltatore sarà direttamente responsabile a livello civile di ogni danno che possa derivare all’Istituto ed a terzi nell’espletamento della fornitura, anche in relazione all’operato ed alla condotta dei propri collaboratori e/o di personale di altre Ditte a diverso titolo coinvolte.
L’Istituto è pertanto esonerato da ogni responsabilità per eventuali danni, infortuni o altro che dovessero derivare al personale dell’Appaltatore (o ad altro personale eventualmente presente a vario titolo) nell’esecuzione del contratto, convenendosi che ogni eventuale onere è già compensato e compreso nell’importo contrattuale. L’Appaltatore risponde pienamente per danni causati a persone o cose che potessero derivare dall’espletamento delle prestazioni contrattuali e imputabili al medesimo, al proprio personale a qualsiasi titolo impiegato o ai prodotti forniti e si impegna a manlevare e a tenere indenne l’Istituto dai danni e/o dalle azioni che fossero eventualmente intentate o richieste alla stessa per gli stessi fatti.
A fronte degli obblighi di cui sopra, l’Appaltatore si impegna a produrre, preliminarmente alla firma del contratto, Polizza assicurativa RCT e RCO, con adeguata copertura assicurativa per sinistro, per persone o cose a garanzia di rivalse di qualsiasi Ente previdenziale o assicurativo e/o dei dipendenti e dei collaboratori dell’Appaltatore per infortuni e/o malattie professionali. Resta ferma l’intera responsabilità dell’Appaltatore anche per i danni coperti o non coperti e/o eccedenti il massimale di polizza. La quietanza di pagamento del premio dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa onde verificare il permanere della validità del contratto di assicurazione per tutta la durata della fornitura. La mancata stipulazione della polizza, la non conformità della stessa rispetto a quanto stabilito nel presente articolo o il mancato pagamento del premio costituiscono motivo di risoluzione del contratto, ex art. 1456 c.c. sulla clausola risolutiva espressa.
Art. 15 Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Il presente articolo è redatto ai sensi dell’articolo n. 26 – comma 2 e comma 3, del Decreto Legislativo n. 81/2008. Gli operatori economici si impegnano ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti occupati nelle lavorazioni oggetto delle singole lettere d’ordine in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazione sociale, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
L’aggiudicatario si obbliga ad attuare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria applicabile nella località.
Tutti gli oneri necessari a garantire il rispetto delle norme sanitarie, di sicurezza ed antinfortunistica degli addetti ai lavori sono a carico della ditta che è tenuta a rispettare sotto la propria ed esclusiva responsabilità le citate norme ed è diretta ed unica responsabile dell’adozione di quegli accorgimenti richiesti dalla normativa vigente, nonché suggeriti dalla pratica, atti ad evitare danni o sinistri a chi lavora o a terzi.
Art. 16 Cessione del contratto e cessione del credito
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1 lettera
d) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
L’appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità e con le forme espresse all’art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.
Ai sensi dell’articolo 1260, comma 2, del Codice Civile, le parti accettano esplicitamente di escludere la cedibilità del credito a soggetti diversi da quelli descritti dall’art.1 della L.52/1991.
Le comunicazioni di cessione del credito devono essere esclusivamente notificate ai seguenti indirizzi:
- sede legale: Istituto Oncologico Veneto - Ufficio Protocollo – via Gattamelata, 64 – 00000 Xxxxxx;
- posta certificata: xxxxxxxxxx.xxx@xxxxxxxxx.xx.
Art. 17 Modifica del contratto durante il periodo di efficacia
E’ applicata tutta la specifica disciplina in materia di modifica del contratto stesso, prevista dall’art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
In particolare ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si applicherà a partire dal secondo anno del contratto la revisione dei prezzi. La revisione sarà concessa a condizione che l'operatore economico dimostri l'intervenuto effettivo aumento dei prezzi ed entro i limiti di cui all'ISTAT FOI o i diversi limiti previsti dalle normative che durante l'esecuzione contrattuale disponessero prescrizioni differenti o, ancora, entro i limiti maggiori del FOI, ma dimostrati dall'operatore economico per tramite di documentazione comprovante. Sono escluse dalla compensazione di cui al presente articolo le prestazioni realizzate nell'anno solare di presentazione dell'offerta. Le variazioni di prezzo in aumento come sopra descritte sono comunque valutate per l'eccedenza rispetto al 10% del prezzo complessivo del contratto originario.
Art. 18 Protocollo di legalità
L’Aggiudicatario accetta incondizionatamente le clausole pattizie di cui al vigente Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17/09/2019, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Art. 19 Domicilio dell’aggiudicatario e comunicazioni
L’Aggiudicatario, all'atto della stipulazione del contratto, deve eleggere il proprio domicilio legale al quale verranno dirette tutte le notificazioni inerenti al contratto.
Le comunicazioni tra le parti sono effettuate mediante PEC (posta elettronica certificata) inviata all’indirizzo indicato dalle parti nel contratto.
Art. 20 Trattamento dati personali
Le disposizioni della normativa sulla privacy – Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, di seguito “GDPR” – riguardano il trattamento dei dati personali, relativi cioè alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati per la conclusione e l’esecuzione del Contratto e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti e associazioni. Ai sensi dell’art. 13 del GDPR, i dati personali comunicati da ciascuna delle Parti per la conclusione ed esecuzione del Contratto saranno raccolti e trattati dall’altra, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente autorizzato e tramite collaboratori esterni designati quali responsabili del trattamento o autorizzati a svolgere singole operazioni dello stesso. Le Parti prendono atto che, relativamente ai dati personali trattati per la conclusione ed esecuzione del Contratto, la persona fisica cui si riferiscono i dati (“interessato”) gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (art. 15- 22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.
E’ onere di ciascuna Parte garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali suoi rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, che vengano comunicati all’altra Parte ai fini della conclusione ed esecuzione del Contratto e, in particolare, il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali per i fini suddetti nei termini sopra evidenziati.
Ai fini dello svolgimento della fornitura prevista dal presente Capitolato, l’Aggiudicatario dovrà acquisire ovvero dovranno essere di volta in volta comunicati dalla stazione appaltante alcuni dati di soggetti terzi, nei limiti necessari per il corretto svolgimento della fornitura affidata.
L’Aggiudicatario potrà trattare tali dati secondo quanto prescritto dal Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento Generale Xxxxx Protezione Dei Dati”, con particolare riferimento alla liceità, alla correttezza, alla riservatezza ed all’adozione di idonee misure di sicurezza, con riguardo anche a quanto previsto dagli artt. 32 e seguenti del citato Regolamento.
L’Aggiudicatario e, qualora questa intendesse avvalersi di personale a qualsiasi titolo, ciascuno dei suoi collaboratori, saranno designati autorizzati al trattamento, con lettera e istruzioni operative fornite dalla stazione appaltante.
Pertanto, l’Aggiudicatario e ciascun suo collaboratore potranno erogare il/le servizio/prestazioni previsto/e dal presente Capitolato solo dopo aver dato alla stazione appaltante idonea prova di aver ricevuto la lettera di autorizzazione e le suddette istruzioni.
L’Aggiudicatario prende infine atto che, ferma restando la responsabilità risarcitoria nei confronti della stazione appaltante, la violazione della presente clausola, da parte propria o del proprio personale, espone al rischio di assumere la qualità di Titolare del trattamento ai sensi della disciplina in materia di protezione dei dati personali, con conseguente assoggettamento alle corrispondenti responsabilità civile, penale e amministrativa.
Art. 21 Adempimenti preliminari alla stipula del contratto
L’aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, a:
- fornire tempestivamente alla stazione appaltante tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
- trasmettere alla stazione appaltante la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice, utilizzando gli schemi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50) ed altre eventuali garanzie/polizze richieste;
- trasmettere alla stazione appaltante copia della quietanza di pagamento per l’anno in corso di polizza assicurativa RCT/O, rilasciata da primaria compagnia di assicurazione, che copra ogni rischio di responsabilità civile per danni comunque arrecati a cose o persone nell’espletamento della fornitura.
Art. 22 Spese contrattuali
Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali quali imposte e tasse relative alla stipulazione del contratto, compresa in particolare l’imposta di bollo, il cui pagamento rimane pertanto a carico del Fornitore, in capo al quale grava la responsabilità dell’assolvimento di tale imposta.
Art. 23 Definizione delle controversie
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Padova, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
Art. 24 Norme e condizioni finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si applicano le disposizioni vigenti in materia di pubbliche forniture e servizi, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.
La fornitura offerta dovranno essere eseguiti in conformità e nel rispetto di quanto indicato da: Decreto Ministeriale n. 261 del 17 ottobre 2019;
D.LGS. 81/2008 e successive modifiche/integrazioni.
Eventuali interventi su sistemi di gestione dati sensibili devono soddisfare i requisiti sulla privacy di cui al Regolamento Europeo n. 2016/679/UE e successive modifiche/integrazioni.