ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Turismo 31 luglio 2007
ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Turismo 31 luglio 2007
1
Il giorno 31 del mese di luglio 2007
tra
ASSOTURISMO ASSHOTEL ASSOCAMPING ASSOVIAGGI FIBA
FIEPET
con la partecipazione di CONFESERCENTI
e
FILCAMS CGIL FISASCAT CISL UILTuCS UIL
Visto il protocollo interconfederale del 23 luglio 1993 e il CCNL Turismo del 22 luglio 2003
si è stipulata
la presente ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del settore Turismo
Indice
GOVERNANCE DEL SETTORE 3
integrale applicazione della contrattazione 3
stagionalità, mercato del lavoro e ammortizzatori sociali 3
documento unico di regolarità contributiva (durc) 4
enti bilaterali 4
semplificazione amministrativa 4
buoni vacanza 5
aziende ricettive – alloggio 5
ristorazione collettiva – appalti 5
attività in concessione 6
TITOLO I – VALIDITA’ E SFERA DI APPLICAZIONE 7
inscindibilità delle norme contrattuali 7
TITOLO II - RELAZIONI SINDACALI 8
pari opportunità 8
secondo livello di contrattazione 8
nuovo statuto tipo dell’ente bilaterale territoriale 9
modifiche allo statuto dell’ente bilaterale nazionale unitario del settore turismo 9
regolamenti per la disciplina del sostegno al reddito 9
armonizzazione e unificazione 10
finanziamento degli enti bilaterali del settore turismo 10
dirigenti sindacali 11
permessi sindacali 11
elezioni delle RSU 11
TITOLO III - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE 12
valorizzazione della professionalità 12
aziende alberghiere 12
sale bingo 12
TITOLO IV - MERCATO DEL LAVORO 13
apprendistato 13
lavoro a tempo parziale 16
terziarizzazioni 17
lavoratori stranieri 18
TITOLO V - RAPPORTO DI LAVORO 19
distribuzione dell’orario di lavoro 19
lavoro straordinario 19
modalità di godimento del riposo settimanale 19
rinvio alla contrattazione integrativa 19
ricongiungimento familiare 20
diritto allo studio 20
Quadri 20
paga base nazionale 21
retribuzione dei lavoratori extra e di surroga 22
carenza contrattuale 22
welfare contrattuale 23
TITOLO VII - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 25
tutele per i lavoratori affetti da gravi patologie oncologiche 25
part time post partum 25
TITOLO IX – VIGENZA CONTRATTUALE 26
decorrenza e durata 26
indennità di vacanza contrattuale – norma transitoria 26
TITOLO X – AZIENDE ALBERGHIERE 27
porti turistici 27
TITOLO XII - PUBBLICI ESERCIZI 28
protocollo appalti 28
concessioni 29
ENTI BILATERALI 31
statuto tipo ente bilaterale territoriale turismo 31
articolo 10 statuto ente bilaterale nazionale turismo 38
regolamento tipo ente bilaterale territoriale turismo 39
regolamento ente bilaterale nazionale turismo. 41
VITTO E ALLOGGIO 43
PROTOCOLLO SUL RINNOVO CONTRATTUALE 44
GOVERNANCE DEL SETTORE
Le parti ribadiscono la volontà di attuare una prassi di iniziative congiunte nei confronti delle istituzioni pubbliche fondate sulla ricerca di impegni indirizzati a riaffermare le politiche settoriali e di sistema e a consolidare il ruolo del turismo quale risorsa primaria del sistema produttivo nazionale, al quale destinare, in una visione globale di strategia economica e programmatoria, mezzi e risorse congrui rispetto all’incidenza del turismo nella formazione della ricchezza e dell’occupazione del Paese nonché nella tutela e valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e naturale.
Per favorire l’adozione di tali politiche, le parti chiedono di promuovere la costituzione di tavoli di concertazione ai vari livelli per il confronto, anche preventivo, delle iniziative istituzionali, anche legislative e regolamentari, concernenti le materie che attengono ai rapporti tra le imprese e i loro dipendenti, nonché le materie suscettibili di condizionare lo sviluppo del settore.
Iniziative significative sono oggi possibili solo con una attenzione e una capacità di “governance” al più alto livello, nel rispetto delle prerogative che la Costituzione attribuisce alle Regioni in materia di Turismo.
In particolare, le parti richiedono al Governo e alle altre istituzioni pubbliche competenti di dedicare prioritaria attenzione ai temi di seguito evidenziati.
integrale applicazione della contrattazione
Le parti stipulanti il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ritengono che l’accesso dei datori di lavoro ai benefici normativi e contributivi previsti dalle normative di diverso livello (regionali, nazionali, comunitarie) nonché l’accesso alla formazione continua erogata dai fondi interprofessionali debbano essere subordinati alla integrale applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli territoriali o aziendali stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative ed al rispetto della normativa prevista dalla legge n. 296 del 2006 in materia di trasparenza delle imprese.
Per tal via, le parti ritengono di affidare al CCNL di settore una funzione cogente non solo di regolazione dei rapporti di lavoro e di riferimento per tutte le imprese che operano nel settore evitando, per questa via, fenomeni di dumping, ma anche una unicità di riferimento per i lavoratori che operano nelle attività del settore e che dal contratto traggono diritti, strumenti di emancipazione e crescita professionale.
stagionalità, mercato del lavoro e ammortizzatori sociali
Le parti concordano nell’individuare nelle persone impiegate nel settore un elemento strategico per garantire la qualità dell’accoglienza e rispondere alle sfide che il nostro Paese dovrà affrontare nella competizione tra i diversi sistemi turistici nazionali.
L’incremento della capacità competitiva del sistema dovrà avere nel miglioramento della professionalità degli addetti un punto cardine. Tale obiettivo dovrà essere sorretto attraverso adeguate politiche volte a superare le limitazioni strutturali che accentuano la stagionalità dell’attività turistica, anche al fine di determinare un consolidamento del dato occupazionale.
A tal fine, le parti stipulanti il CCNL Turismo, considerate le caratteristiche strutturali del mercato turistico, connotato da consistenti oscillazioni della domanda frequentemente prive dei caratteri della programmabilità e della prevedibilità, al fine di tutelare i livelli di reddito dei lavoratori e di salvaguardarne l’occupabilità e incentivarne la permanenza nel settore, hanno sviluppato un insieme combinato di politiche attive che contemplano interventi sul versante della formazione continua, del sostegno al reddito, dell’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro.
In coerenza con tale impostazione, considerato che il lavoro stagionale costituisce una delle principali porte di ingresso dei giovani nel mercato del lavoro turistico, considerata altresì la necessità di favorire l'alternanza tra formazione e lavoro, con particolare riferimento alle attività lavorative svolte durante il periodo di interruzione dei corsi presso gli istituti tecnici e professionali per il turismo, tenuto conto del ruolo svolto dal sistema degli enti bilaterali del turismo e dal fondo per la formazione continua nel settore terziario, che accompagnano processi di formazione dei lavoratori stagionali durante il periodo di bassa stagione, richiedono congiuntamente al Ministero del Lavoro di confermare che ai sensi delle disposizioni vigenti è possibile svolgere l’apprendistato in cicli stagionali così come disciplinato dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria sul piano nazionale o regionale, anche con riferimento alle nuove tipologie di apprendistato introdotte dal decreto legislativo n. 276 del 2003.
Al fine di integrare tutti gli aspetti relativi all’impiego nel settore con un adeguato sistema di protezione sociale, le parti richiedono che la riforma degli ammortizzatori sociali rivolga attenta considerazione alle caratteristiche
ed alle esigenze del settore turismo, riconoscendo pari dignità ed adeguata tutela alle esigenze proprie delle diverse forme di impiego previste dalla contrattazione e dalla legislazione vigente.
In particolare, le parti richiedono che la riforma degli ammortizzatori sociali realizzi una copertura effettiva del rischio di disoccupazione relativa a tutte le forme di impiego e a tutti i casi di disoccupazione non derivante da dimissioni, collegando le forme di integrazione del reddito a politiche attive del lavoro e alla partecipazione a percorsi formativi.
In tale ambito, le parti richiedono che la sussistenza dello stato di disoccupazione non derivante da dimissioni sia riconosciuta ai fini del riconoscimento della indennità di disoccupazione anche nei casi in cui - in costanza di rapporto di lavoro – la prestazione lavorativa si svolga solo in alcuni periodi.
Le parti, muovendo dal dato della stagionalità strutturale del settore, hanno inteso affrontare tale problematica sviluppando le seguenti azioni:
- previsione di un diritto di precedenza nella riassunzione;
- affidamento al sistema degli Enti bilaterali del compito di implementare l’offerta formativa destinata ai lavoratori interessati al fenomeno della stagionalità;
- istituzione di una speciale commissione paritetica per lo studio dei problemi connessi alla stagionalità dell’attività turistica e l’individuazione di soluzioni specifiche da proporre alle parti stipulanti;
- individuazione di adeguate soluzioni in materia di lavoro a tempo parziale, anche con riferimento alla normativa previdenziale e di sostegno al reddito;
- individuazione di adeguate soluzioni ai problemi fiscali dei lavoratori stagionali e del sistema delle detrazioni.
Nel contesto di queste azioni, con l’obiettivo di promuovere la destagionalizzazione, le parti congiuntamente richiedono al Governo di estendere il beneficio della riduzione del cuneo fiscale e contributivo anche in caso di:
- assunzione di lavoratori ai quali la contrattazione attribuisce il diritto di precedenza nella riassunzione;
- trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, con applicazione del beneficio sin dalla data di prima assunzione;
- trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, anche nell’ambito di un contratto a tempo determinato;
- incremento pluriennale dell’occupazione realizzato mediante assunzioni a tempo determinato, anche a tempo parziale.
documento unico di regolarità contributiva (durc)
Ferma restando la possibilità di richiedere il DURC rivolgendosi direttamente agli organismi pubblici competenti, le parti ritengono opportuno che i provvedimenti attuativi della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per l’anno 2007) conferiscano al sistema della bilateralità la facoltà di concorrere all’attività di attestazione di regolarità contributiva, in regime di convenzione con gli enti pubblici preposti a tale funzione.
enti bilaterali
In considerazione della importanza che gli enti bilaterali rivestono per la strategia di creazione e di consolidamento dell’occupazione nel settore, le parti congiuntamente richiedono l’adozione di una norma di interpretazione autentica al fine di chiarire che ai versamenti effettuati dalle aziende e dai lavoratori in favore di tali organismi, quando costituiti tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, si applica un regime tributario agevolato che tenga conto della finalità sociale di tali versamenti.
Per le stesse considerazioni sopra esposte, le parti congiuntamente richiedono la modifica della vigente normativa nel senso di escludere dalla retribuzione imponibile ai fini fiscali e contributivi la contribuzione versata agli enti bilaterali dai lavoratori e dai datori di lavoro.
semplificazione amministrativa
Al fine di incentivare la trasparenza del mercato del lavoro e la normalizzazione delle condizioni di concorrenza tra le imprese, le parti richiedono congiuntamente al Ministero del Lavoro l’adozione di un provvedimento che consenta alle imprese del settore turismo di adempiere agli obblighi amministrativi concernenti i rapporti di lavoro in forma semplificata, con particolare riferimento ai fenomeni di stagionalità e di alta mobilità professionale degli addetti.
buoni vacanza
Le parti sociali del settore Turismo, premesso che l’articolo 8 del CCNL Turismo 22 luglio 2003 ha previsto la possibilità di definire forme di utilizzazione degli impianti nei periodi di bassa stagione, da incentivare mediante un regime di tariffe agevolate e che l’articolo 10 della legge 29 marzo 2001, n. 135 ha previsto l’istituzione di un sistema nazionale di buoni vacanza, condividendo l’obiettivo di facilitare l’accesso al Turismo per tutte le fasce sociali della popolazione, con particolare riferimento alle famiglie, ai giovani, agli anziani, ai disabili e di sostenere la domanda turistica, incentivando la destagionalizzazione ed accrescendo l’occupazione nel settore, concordano di sollecitare le istituzioni ai diversi livelli di competenza al fine di attivare una politica favorevole al turismo sociale, consapevole e sostenibile, congiuntamente richiedono che le somme erogate dal datore di lavoro in favore dei propri dipendenti, destinate al finanziamento di buoni vacanza non concorrano a formare il reddito del lavoratore dipendente, in analogia con quanto attualmente previsto per i buoni pasto. In tale ambito, le parti concordano che gli enti bilaterali possono sostenere i buoni vacanze destinando risorse ad integrazione delle somme a tal fine destinate da altri soggetti, pubblici e/ o privati.
aziende ricettive – alloggio
Al fine di sanare un contrasto interpretativo generato dalle disposizioni che regolano la determinazione della retribuzione imponibile a fini fiscali e contributivi, le parti congiuntamente richiedono che il servizio di alloggio fornito dalle aziende ricettive al relativo personale dipendente sia determinato in via convenzionale con appositi decreti del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria.
ristorazione collettiva – appalti
Le Parti, considerato
- il Protocollo di intesa nel CCNL sugli appalti;
- il lavoro svolto a livello europeo nel corso del dialogo sociale con la definizione da parte di EFFAT (Federazione europea dei sindacati dell’alimentare, dell’agricoltura, del turismo ed affini) e FERCO (Federazione Europea della Ristorazione Collettiva in Appalto) della “guida sull’offerta economicamente più vantaggiosa”, la cui presentazione ufficiale è avvenuta a Bruxelles, il 24 e 25 gennaio 2006;
- l’emanazione periodica , ai sensi della legge n. 327 del 2000, da parte del Ministero del Lavoro dei decreti sulla determinazione del costo della manodopera utile al committente ad interpretare l’incidenza del costo della manodopera sul servizio fornito,
nel ritenere necessario ed urgente approntare nuovi strumenti che, aggiungendosi a quelli esistenti, favoriscano la creazione di un mercato nel quale si affermino soggetti in grado di offrire un prodotto rispondente alle richieste, sia in termini di qualità che di capacità professionali e di rispetto delle norme contrattuali, chiedono alle Istituzioni ai vari livelli:
a) l’adozione di un provvedimento che disciplini le caratteristiche dei soggetti che operano nel campo della ristorazione collettiva al fine di verificare, da parte di enti appaltanti, anche attraverso la predisposizione di elenchi o registri di accreditamento, presso le organizzazioni nazionali di rappresentanza (ANCI, Regioni, etc.) la capacità operativa e finanziaria delle aziende che intendono partecipare alle gare;
b) che venga inserito nei bandi di gara il riferimento al CCNL applicato sottoscritto dalle associazioni imprenditoriali e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria a livello nazionale e territoriale;
c) l'emanazione di un apposito provvedimento che codifichi le norme per l’effettuazione del sistema della gara pubblica da indire solo con il criterio del rapporto qualità/prezzo;
d) il rilascio di una certificazione di ottemperanza attraverso il documento unico di regolarità contributiva;
e) prevedere, in caso di A.T.I. Consorzi d’imprese e/o cooperative, l’individuazione preventiva delle percentuali di prestazioni previste in contratto che saranno assunte dalle imprese facenti parte di detti soggetti giuridici;
f) l'emanazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri di un apposito DPCM che codifichi le norme per l’effettuazione del sistema della gara con offerta economicamente più vantaggiosa, con specifico riferimento agli obiettivi indicati nel presente protocollo,così come previsto dall'articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, con la determinazione degli elementi di valutazione e dei parametri di ponderazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con anche fissati i criteri di vincolo alla esclusione delle offerte anomale.
attività in concessione
Le parti condividono che anche il sistema delle concessioni debba trovare nelle normative precisi riferimenti che vincolino le procedure di assegnazione delle concessioni a norme ben precise, soprattutto laddove il concedente ha natura pubblica.
In tali norme vanno introdotte le clausole sociali utili a garantire i livelli occupazionali e le condizioni contrattuali dei lavoratori già operanti nella concessione.
TITOLO I – VALIDITA’ E SFERA DI APPLICAZIONE
inscindibilità delle norme contrattuali
Articolo …
(1) Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria per tutto il territorio della Repubblica italiana i rapporti di lavoro tra le aziende del settore turismo e il relativo personale dipendente.
(2) Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, sottoscritto dalle associazioni imprenditoriali e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria a livello nazionale e territoriale, è un complesso unitario e inscindibile e costituisce, in ogni sua norma e nel suo insieme un trattamento minimo e inderogabile per i lavoratori delle aziende di cui all’articolo 1 e costituisce condizione necessaria per il godimento dei benefici normativi e contributivi previsti dalle vigenti normative regionali, nazionali e comunitarie nonché per l’accesso alla formazione continua erogata dai fondi interprofessionali.
(3) In particolare, la corretta applicazione delle disposizioni di cui agli articoli …… (assistenza sanitaria integrativa, previdenza complementare, enti bilaterali, formazione continua) costituisce condizione necessaria per l’utilizzo di tutti gli strumenti che il presente CCNL ha istituito per rispondere alle esigenze delle imprese in materia di mercato del lavoro e di gestione del rapporto di lavoro.
(4) Il presente Contratto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Contratti Collettivi ed Accordi Speciali del settore turistico, nonché le norme e le consuetudini locali, in quanto da esso disciplinate, riferentisi alle medesime aziende elencate nel precedente articolo.
(5) Per quanto non previsto dal presente Contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.
(6) Restano salve le condizioni di miglior favore.
TITOLO II - RELAZIONI SINDACALI
pari opportunità
L’articolo 7 del CCNL Turismo 22 luglio 2003 è sostituito dal seguente:
Articolo …
(1) Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione delle disposizioni legislative europee e nazionali in tema di parità uomo donna, interventi che favoriscano parità di opportunità uomo donna nel lavoro anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive ai vari livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale) a favore delle lavoratrici.
(2) In seno all'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo è istituita la Commissione permanente per le pari opportunità, alla quale sono assegnati i seguenti compiti:
a) studiare l'evoluzione qualitativa e quantitativa dell'occupazione femminile nel settore, utilizzando dati disaggregati per sesso, livello di inquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro, ivi compresi quelli elaborati dall'Osservatorio sul mercato del lavoro;
b) seguire l'evoluzione della legislazione italiana, europea e internazionale in materia di pari opportunità nel lavoro;
c) promuovere interventi idonei per facilitare il reinserimento nel mercato del lavoro di donne o uomini che desiderino riprendere l'attività dopo un'interruzione dell'attività lavorativa, favorendo anche l'utilizzo dello strumento del contratto d'inserimento/reinserimento;
d) individuare iniziative di aggiornamento e formazione professionale, anche al fine di salvaguardare la professionalità di coloro che riprendono l'attività lavorativa a seguito dei casi di astensione, aspettativa e congedo, così come previsti dalla legge n. 53 dell'8 marzo 2000;
e) predisporre progetti di azioni positive finalizzati a favorire l'occupazione femminile e la crescita professionale, utilizzando anche le opportunità offerte dalla legge n. 125 del 10 aprile 1991 e dai Fondi comunitari preposti;
f) favorire interventi efficaci per prevenire atti comportamentali di “mobbing” nel sistema delle relazioni di lavoro;
g) analizzare i dati quantitativi e qualitativi che perverranno dagli Organismi paritetici relativi alle procedure e le soluzioni individuate in relazione a molestie sessuali;
h) raccogliere ed analizzare le iniziative ed i risultati conseguiti in materia di azioni positive favorendo le iniziative legate agli accordi di cui all'articolo 9 della legge n. 53 dell'8 marzo 2000 e diffondendo le buone pratiche;
i) individuare iniziative volte al superamento di ogni forma di discriminazione nel luogo di lavoro, con particolare riguardo a quella salariale e di accesso alla formazione professionale;
l) ricevere dalle rappresentanze sindacali aziendali copia del rapporto sulla situazione aziendale redatto ai sensi della legge n. 125 del 1991.
(3) L'eventuale adesione delle aziende agli schemi di progetto di formazione professionale concordemente definiti e recepiti dalle Organizzazioni stipulanti il contratto nazionale, di cui le parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per l'applicazione di benefici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
(4) La Commissione si potrà avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti, dei dati forniti dall'Osservatorio nazionale.
(5) La Commissione si riunisce di norma trimestralmente o su richiesta di una delle parti, presieduta a turno da un componente dei due gruppi, delibera all'unanimità per l'attuazione dei compiti sopraindicati. Annualmente presenterà un rapporto, completo di materiali raccolti ed elaborati: in questa sede riferirà sulla propria attività alle Organizzazioni stipulanti presentando tanto le proposte sulle quali sia stata raggiunta l'unanimità di pareri della Commissione, quanto le valutazioni che costituiscono le posizioni di una delle componenti.
secondo livello di contrattazione
Dopo il comma 7 dell’articolo 10 del CCNL Turismo 22 luglio 2003, è aggiunto il seguente:
(8) Le parti condividono l’obiettivo di dare piena attuazione alla contrattazione di secondo livello. A tale scopo, nelle realtà ove si riscontrino difficoltà nella sua realizzazione, trascorsi quarantacinque giorni dalla
presentazione della piattaforma senza che sia avvenuta l’attivazione del tavolo di trattativa o in presenza di difficoltà nel corso del negoziato, una delle parti potrà chiedere l’intervento delle organizzazioni stipulanti il presente contratto. Le organizzazioni stipulanti il presente contratto, a fronte della richiesta, provvederanno a convocare in apposito incontro da svolgersi nel territorio competente tutti i soggetti aventi titolo allo svolgimento della contrattazione di secondo livello.
nuovo statuto tipo dell’ente bilaterale territoriale
E’ allegato al presente accordo il nuovo statuto tipo dell’Ente Bilaterale Territoriale del settore Turismo.
Nel caso in cui dovessero insorgere controversie in ordine alla interpretazione di tale statuto, le parti si impegnano ad effettuare la relativa verifica al fine di favorirne l’adozione.
modifiche allo statuto dell’ente bilaterale nazionale unitario del settore turismo
E’ allegato al presente accordo il nuovo articolo 10 dello statuto dell’Ente Bilaterale Nazionale Unitario del settore Turismo.
sostegno al reddito
L’articolo 18 del CCNL Turismo 22 luglio 2003 è sostituito dal seguente:
SOSTEGNO AL REDDITO
Articolo …
(1) Salvo diversa determinazione dell'Assemblea, il 30% della quota contrattuale di servizio per il finanziamento dell'Ente Bilaterale Territoriale è destinato al sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale interessati da periodi di sospensione dell'attività, previo accordo tra l’associazione territoriale di categoria a cui l’azienda è iscritta o conferisce mandato e le Organizzazioni sindacali territoriali, nei limiti e con le modalità che verranno disciplinati dall'Ente Bilaterale Territoriale, con apposito regolamento, redatto sulla base del Regolamento Tipo allegato al presente contratto, che sarà sottoposto alla preventiva approvazione del Comitato di Vigilanza Nazionale.
(2) Per le aziende “multilocalizzate”, la quota del 30% del contributo contrattuale di competenza dell'Ente Bilaterale Territoriale, destinata al sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale interessati da periodi di sospensione dell'attività, è accantonata in un apposito fondo costituito presso l’Ente Bilaterale Nazionale del Turismo. Tali somme saranno erogate direttamente dall’EBN nei limiti e con le modalità di cui ai regolamenti allegati al presente CCNL. A tal fine, si considerano “multilocalizzate” le aziende che, essendo articolate in più unità produttive ubicate in regioni diverse e facendo capo a più di un ente bilaterale, abbiano accentrato in un'unica provincia il versamento di imposte e contributi, ivi compresi i contributi dovuti alla rete degli enti bilaterali del settore turismo.
(3) In espressa deroga alle disposizioni di cui al presente articolo, restano salve le regolamentazioni territoriali già in essere ed effettivamente funzionanti in coerenza con le previsioni della precedente normativa contrattuale alla data di stipula del presente contratto, che pertanto continueranno ad essere applicate con le modalità già definite da ciascun territorio. La sussistenza di tali condizioni verrà verificata dalle parti, a richiesta degli enti interessati, entro il mese di ottobre 2007.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti si incontreranno per esaminare la materia del sostegno al reddito dopo la riforma legislativa degli ammortizzatori sociali.
regolamenti per la disciplina del sostegno al reddito
Sono allegati al presente accordo e ne costituiscono parte integrante:
- il regolamento tipo per la disciplina del funzionamento del fondo per il sostegno al reddito di cui all’articolo 18, comma 1, del CCNL Turismo 22 luglio 2003 e successive modifiche ed integrazioni;
- il regolamento per la disciplina del funzionamento del fondo per il sostegno al reddito per i dipendenti da aziende multilocalizzate di cui all’articolo 18, comma 2, del CCNL Turismo 22 luglio 2003 e successive modifiche ed integrazioni.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Dopo la stipula del presente accordo, le parti si rivolgeranno al Ministero dell’Economia al fine di chiarire che alle erogazioni per sostegno al reddito previste dall’articolo 18 del CCNL Turismo 22 luglio 2003 e successive modifiche ed integrazioni, si applica la disciplina dei sussidi occasionali di cui all’articolo 51, comma 2, lettera b), del decreto presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
armonizzazione e unificazione
Dopo l’articolo 19 del CCNL Turismo 22 luglio 2003 è inserita la seguente dichiarazione: DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti, con riferimento a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, si impegnano a promuovere iniziative finalizzate all’armonizzazione ed unificazione degli enti bilaterali territoriali entro la vigenza del CCNL Turismo.
finanziamento degli enti bilaterali del settore turismo
L’articolo 21 del CCNL Turismo 22 luglio 2003 è sostituito dal seguente: FINANZIAMENTO
Articolo 21
(1) Al fine di assicurare operatività all'Ente Bilaterale Nazionale ed agli Enti Bilaterali Territoriali, costituiti con gli scopi e le modalità tassativamente previsti dal presente Contratto, la quota contrattuale di servizio per il relativo finanziamento è fissata nella misura globale dello 0,40 per cento di paga base e contingenza, per quattordici mensilità, di cui lo 0,20 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,20 per cento a carico del lavoratore.
(2) Le parti confermano che nelle valutazioni per la definizione del costo per il rinnovo contrattuale si è tenuto conto dell'incidenza della quota per il finanziamento degli Enti Bilaterali.
(3) Il regolamento degli enti bilaterali territoriali può stabilire che il versamento di quote di importo complessivamente inferiore a euro 51,65 possa essere effettuato con cadenza ultramensile entro un periodo massimo di dodici mesi.
(4) Le quote contrattuali di servizio dovute all’Ente Bilaterale Nazionale e agli Enti Bilaterali Territoriali del settore Turismo ai sensi del comma 1 sono riscosse mediante un sistema nazionale con riparto automatico.
(5) Ai sensi dell’accordo nazionale del 7 giugno 2002, il sistema si avvale della Convenzione stipulata il 1° luglio 2002 tra l’INPS e le parti stipulanti il presente CCNL e di un conto corrente bancario “cieco” istituito per ciascuna provincia.
(6) Il dieci per cento del gettito netto globale è destinato direttamente al finanziamento dell’Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo. La quota residua verrà ripartita – in ragione della provenienza del gettito – di norma tra gli Enti Bilaterali Regionali ed, in alternativa, tra gli Enti Bilaterali Territoriali di area omogenea eventualmente costituiti. Nelle more della generalizzazione del sistema nazionale di riscossione, sulle somme riscosse in via transitoria mediante strumenti diversi, l’aliquota di competenza dell’EBN continua ad essere applicata nella misura del quindici per cento. In relazione all’attivazione del sistema nazionale di riscossione, il Comitato Direttivo dell’EBN è autorizzato a definire specifiche soluzioni transitorie che dovranno comunque concludersi entro il 31 dicembre 2008. Sono altresì confermate le delibere sin qui assunte in materia dagli organi dall’EBN.
(7) Le risorse degli Enti Bilaterali saranno, di norma, destinate alla realizzazione delle iniziative di cui agli articoli 17 e 19, in ragione della provenienza del gettito.
(8) Le quote riscosse dall’Ente Bilaterale Nazionale e quelle attualmente accantonate, dedotto quanto di competenza dell’EBN, saranno trasferite agli enti bilaterali territoriali regolarmente costituiti e conformi a quanto stabilito dal CCNL Turismo.
(9) L’Ente Bilaterale Nazionale potrà sospendere l’erogazione delle somme in questione qualora non venga posto in condizione di accertare e compensare i crediti vantati nei confronti degli enti bilaterali territoriali in relazione alle quote riscosse direttamente dagli stessi.
dirigenti sindacali
La lettera b) del comma 1 dell’articolo 38 del CCNL Turismo 22 luglio 2003 è sostituita dalle seguenti:
b) di Rappresentanze sindacali aziendali costituite ai sensi dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle imprese che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti, i quali risultino regolarmente eletti in base alle norme statutarie delle Organizzazioni stesse;
c) della Rappresentanza sindacale unitaria costituita in luogo delle R.S.A., ai sensi dell'accordo interconfederale 27 luglio 1994.
permessi sindacali
Dopo l’articolo 40 del CCNL Turismo 22 luglio 2003 è inserito il seguente:
CHIARIMENTO A VERBALE
I permessi previsti dagli articoli 39 e 40 sono cumulabili.
elezioni delle RSU
Dopo l’articolo 46 del CCNL Turismo 22 luglio 2003 è inserito il seguente:
CHIARIMENTO A VERBALE
Le parti si danno atto che, così come stabilito dall’articolo 2 dell’accordo interconfederale 8 giugno 1995, le elezioni delle RSU sono indette dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori aderenti alle organizzazioni stipulanti il presente CCNL.
TITOLO III - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
valorizzazione della professionalità
Le parti convengono di istituire una Commissione paritetica per approfondire i temi connessi alla classificazione del personale, con particolare riferimento all'esame comparativo con la situazione in atto nei sistemi turistici dell'Unione europea e dell'area del Mediterraneo ed alla necessità di adeguamento ai processi di trasformazione tecnologica ed organizzativa in atto ed ai processi di sviluppo orizzontale e verticale della professionalità. I risultati di tale approfondimento dovranno essere portati a conoscenza delle parti stipulanti il CCNL Turismo sei mesi prima della scadenza relativa alla parte normativa.
aziende alberghiere
(1) In attuazione degli impegni assunti con l’accordo per il rinnovo del CCNL Turismo 22 luglio 2003, considerati i risultati del progetto Dioniso, al quale hanno contribuito per il tramite dell’Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo, le parti concordano di integrare come segue la classificazione del personale:
- al terzo livello è inserito il punto “- primo sommelier, intendendosi per tale il lavoratore che abbia anche responsabilità di coordinamento tecnico funzionale di più chef ai vini (sommelier);
- al quarto livello, il punto “chef de rang, sala, piani, vini, trinciatore” è modificato come segue: “chef de rang, sala, piani, vini (sommelier), trinciatore”;
sale bingo
DICHIARAZIONE A VERBALE
In riferimento a quanto previsto nel Protocollo aggiuntivo per le Sale Bingo, che sarà allegato al CCNL Turismo, vista la classificazione ivi prevista ed in considerazione dell’evoluzione delle professionalità del settore, le parti condividono la necessità di attivare una Commissione paritetica entro il 30 settembre 2007. La Commissione, comunque, concluderà i propri lavori entro e non oltre il 31 marzo 2008.
TITOLO IV - MERCATO DEL LAVORO
apprendistato
Il capo I del titolo IV del CCNL Turismo 22 luglio 2003, è sostituito dal seguente: CAPO I – DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO
Premessa
Le parti, esaminata l’evoluzione della disciplina legale dell'apprendistato, riconoscono in tale istituto un importante strumento per l'acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento del lavoro ed un canale privilegiato per il collegamento tra la scuola ed il lavoro e per l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro. In tale contesto, le parti assegnano agli Enti bilaterali un ruolo strategico per il monitoraggio delle attività formative e lo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze.
TIPOLOGIE DI APPRENDISTATO
Articolo …
(1) Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione e di formazione, il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie:
a) contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
b) contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale;
c) contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione. DURATA
Articolo …
(1) La durata del rapporto di apprendistato è graduata in relazione alla qualifica da conseguire, con le seguenti modalità:
inquadramento finale durata (mesi) 2, 3, 4 48
5, 6s 36
6 24
(2) In rapporto alle specifiche realtà territoriali e in relazione alla regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato operata dalle Regioni, la contrattazione integrativa può prevedere durate diverse.
NUMERO DI APPRENDISTI
Articolo …
(1) Il numero di apprendisti nelle singole unità produttive non potrà superare la proporzione di un apprendista per ogni lavoratore qualificato.
(2) L'imprenditore che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o ne ha meno di tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.
(3) Il datore di lavoro non potrà assumere apprendisti qualora non abbia mantenuto in servizio almeno il settanta per cento dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia venuto a scadere nei ventiquattro mesi precedenti. A tal fine, non si computano gli apprendisti che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, quelli che al termine del contratto di apprendistato abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio, i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova, gli apprendisti stagionali che possono esercitare il diritto di precedenza. Resta comunque salva la possibilità di assumere un apprendista.
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Articolo …
(1) Il datore di lavoro ha l'obbligo:
a) di impartire o di fare impartire nella sua impresa, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità di diventare lavoratore qualificato;
b) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle a incentivo;
c) di accordare i permessi necessari per gli esami relativi al conseguimento dei titoli di studio;
d) di informare per iscritto l’apprendista sui risultati del percorso formativo, con periodicità non superiore a sei mesi, anche per il tramite del centro di formazione; qualora l’apprendista sia minorenne l’informativa sarà fornita alla famiglia dell’apprendista o a chi esercita legalmente la potestà dei genitori.
OBBLIGHI DELL’APPRENDISTA
Articolo …
(1) L'apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire con massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento complementare;
d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di impresa, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
(2) L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lettera c) del presente articolo, anche se in possesso del titolo di studio, ove la frequenza stessa sia ritenuta opportuna dal datore di lavoro.
RETRIBUZIONE
Articolo …
(1) La retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:
- primo anno | 80% |
- secondo anno | 85% |
- terzo anno | 90% |
- dal quarto anno | 95% |
(2) Eventuali trattamenti di miglior favore in atto alla data di stipula del presente accordo sono conservati ad personam.
(3) La retribuzione netta dell’apprendista non potrà superare – per effetto delle minori trattenute contributive – la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello.
FORMAZIONE
Articolo …
(1) L'impegno formativo dell'apprendista è determinato, per l'apprendistato professionalizzante in un monte ore di formazione interna o esterna all'azienda, di almeno 120 ore per anno.
(2) Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli istituti di formazione accreditati, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.
(3) E' in facoltà dell'azienda anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi. Le ore di formazione di cui al presente articolo sono comprese nell'orario normale di lavoro.
(4) La contrattazione di secondo livello può stabilire un differente impegno formativo e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna, in coerenza con le cadenze dei periodi lavorativi, anche tenendo conto delle esigenze determinate dalle fluttuazioni stagionali dell'attività.
Articolo …
(1) La disciplina del contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione e del contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione costituirà oggetto di intese con le regioni e le province autonome.
(2) In attesa della disciplina degli istituti di cui al comma precedente, possono essere applicate, in quanto compatibili, le disposizioni del presente contratto relative all’apprendistato professionalizzante, fermo restando che in relazione alle qualifiche per le quali è previsto l’inquadramento finale nei livelli A, B, 1, il contratto di
apprendistato potrà essere stipulato solo per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, con una durata non superiore a quella del corrispondente corso di studi.
Articolo …
(1) Ferma restando la facoltà di avvalersi delle strutture formative individuate dal datore di lavoro o proposte dall’ente pubblico o dall’ente bilaterale, di norma la formazione di base si svolgerà presso strutture esterne all’azienda mentre la formazione tecnico professionale si svolgerà all’interno dell’azienda.
(2) Qualora la formazione di base si svolga all’interno dell’azienda, il perseguimento degli obiettivi formativi relativi alle aree di contenuti “disciplina del rapporto di lavoro” e “sicurezza sul lavoro” avverrà utilizzando la strumentazione condivisa dalle parti stipulanti il presente CCNL nell’ambito del progetto “Verso il 2000” e del progetto “Giotto”.
(3) Con riferimento a quanto disposto dal comma 1, ai sensi dell’articolo 49, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, l’azienda autocertificherà la propria capacità formativa attestando la sussistenza dei seguenti requisiti:
- tutor con formazione e competenze adeguate;
- docente (titolare, lavoratore dipendente, collaboratore familiare o altro collaboratore) in possesso di pluriennale esperienza nella relativa area tecnico professionale;
- esplicitazione del percorso formativo, che potrà avvenire anche mediante rinvio ai profili delineati dal gruppo di esperti designati dal Ministero del Lavoro, dal Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, dalle Regioni e dalle Parti Sociali, con il supporto tecnico dell’Isfol;
- impegno alla compilazione del “libretto dell’apprendista”, conforme alle linee guida che saranno elaborate dall’EBNT o analoga certificazione prevista dalle normative pubbliche.
CONFORMITA’
Articolo …
(1) Al fine di prevenire l’alimentarsi del contenzioso, il datore di lavoro e l’apprendista, con l’assistenza delle organizzazioni di rappresentanza alle quali aderiscono o conferiscono mandato, possono richiedere all’ente bilaterale territoriale il parere di conformità sul contratto di apprendistato.
(2) Le organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle parti stipulanti il presente accordo, d’intesa con le competenti amministrazioni regionali, possono altresì concordare di affidare al sistema degli enti bilaterali la verifica della conformità dell’addestramento degli apprendisti al quadro formativo connesso alla qualifica da ottenere.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti stipulanti si impegnano ad intervenire congiuntamente presso le regioni e le province autonome al fine di garantire uniformità nel recepimento delle linee guida dettate dal presente accordo in materia di apprendistato.
APPRENDISTATO IN CICLI STAGIONALI
Articolo …
(1) In attesa della definizione a livello territoriale della disciplina dell’apprendistato in cicli stagionali, è comunque consentito articolare lo svolgimento dell’apprendistato in più stagioni, a condizione che lo svolgimento dei diversi rapporti di lavoro sia comunque compreso in un periodo complessivo di quarantotto mesi consecutivi di calendario.
(2) Sono utili ai fini del computo della durata dell'apprendistato stagionale anche le prestazioni di breve durata eventualmente rese nell'intervallo tra una stagione e l'altra.
(3) L’apprendista assunto a tempo determinato per la stagione può esercitare il diritto di precedenza nella assunzione presso la stessa azienda nella stagione successiva, con le medesime modalità che la legge e la contrattazione riconoscono ai lavoratori qualificati.
Articolo …
(1) Salvo diversa previsione contrattuale, si applicano all’apprendista i medesimi trattamenti normativi previsti per i lavoratori qualificati.
(2) L’obbligo di iscrivere tutti gli apprendisti ai fondi di assistenza sanitaria integrativa decorre dal 1° luglio 2009.
Articolo …
(1) Sono abrogati gli articoli 161, 196, 197, 251, 252, 296, 297, 393 e 415 del CCNL Turismo 22 luglio 2003. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Articolo …
(1) Sono fatti salvi i contenuti degli accordi integrativi che hanno disciplinato la materia in attuazione del decreto legislativo n. 276 del 2003.
NORMA TRANSITORIA
Articolo …
(1) Xxxx apprendisti assunti precedentemente alla data di entrata in vigore del presente contratto continueranno ad applicarsi le disposizioni di cui al CCNL Turismo 22 luglio 2003.
lavoro a tempo parziale
I commi 1, 2 e 5 dell’articolo 69 del CCNL Turismo 22 luglio 2003 sono sostituiti dai seguenti:
(1) L'instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto, nel quale siano indicati:
- il periodo di prova per i nuovi assunti;
- la durata della prestazione lavorativa ridotta e relative modalità;
- il trattamento economico e normativo secondo i criteri di proporzionalità all'entità della prestazione lavorativa;
- la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno;
- tutte le altre condizioni di impiego.
(2) La contrattazione integrativa stabilisce il limite minimo di ore della prestazione rispetto al normale orario settimanale, mensile, annuale. In attesa della determinazione effettuata ai sensi del comma precedente è consentito lo svolgimento della prestazione individuale in misura non inferiore ai seguenti limiti:
a) 15 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale;
b) 64 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile;
c) 600 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale.
(5) Sono fatte salve le condizioni derivanti dalla contrattazione collettiva di secondo livello, con esplicita esclusione di eventuali limiti orari massimi.
Dopo l’articolo 72 del CCNL Turismo 22 luglio 2003 sono inseriti i seguenti:
Articolo …
CLAUSOLE FLESSIBILI E CLAUSOLE ELASTICHE
(1) Nell’ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale, le parti stipulati il presente CCNL potranno concordare le modalità della prestazione del lavoro part time per quanto concerne l’apposizione delle clausole elastiche e flessibili previste nella legislazione vigente nel rispetto dei principi generali qui di seguito indicati.
(2) In attesa della regolamentazione delle clausole elastiche e/o flessibili ai sensi del comma precedente, ferme restando le condizioni di miglior favore già convenute nel secondo livello di contrattazione, nei territori e nelle aziende in cui non siano state raggiunte intese in materia di clausole flessibili e/o elastiche, si applicano le disposizioni di cui ai successivi articoli … …. e ….
Articolo …
(1) L’accordo del lavoratore alle clausole flessibili e/o elastiche deve risultare da atto scritto.
(2) Nell’accordo devono essere indicate le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo che autorizzano all’applicazione delle clausole flessibili od elastiche.
(3) Il termine di preavviso per l’esercizio delle clausole flessibili e/o elastiche è di almeno due giorni. Articolo …
CLAUSOLE FLESSIBILI
(1) Le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione.
(2) La collocazione temporale della prestazione lavorativa può essere modificata, rispetto a quella contrattualmente stabilita, nel caso di esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo.
(3) Le ore di lavoro ordinarie, richieste a seguito dell’applicazione di clausole flessibili verranno retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione dell’1,5% da calcolare sulla quota di retribuzione.
Articolo …
CLAUSOLE ELASTICHE
(1) Nei contratti di tipo verticale e misto, le parti del rapporto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione, entro il limite massimo del 30% della prestazione lavorativa annua concordata.
(2) Le ore di lavoro a seguito dell’applicazione delle clausole elastiche che determino un incremento duraturo della quantità della prestazione, verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione e la maggiorazione forfetariamente e convenzionalmente determinata almeno nella misura del 31,5% (30% + 1,5%) da calcolare sulla quota oraria della retribuzione.
Articolo …
(1) Le maggiorazioni previste dai precedenti articoli …. e …. non rientrano nella retribuzione ed escludono il computo del compenso per la prestazione del lavoro a seguito dell’applicazione di clausole flessibili od elastiche su ogni altro istituto.
(2) In alternativa alle maggiorazioni dell’1,5% previste dai precedenti commi del presente articolo, a fronte dell’applicazione di clausole flessibili e/o elastiche le parti interessate possono concordare un’indennità annuale in ogni caso pari ad almeno 120 euro non cumulabili, da corrispondere per quote mensili.
(3) L’eventuale rifiuto del lavoratore alla sottoscrizione di clausole flessibili od elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento, né l’adozione di provvedimenti disciplinari.
(4) L’atto scritto di ammissione alle clausole flessibili od elastiche, deve prevedere il diritto del lavoratore di denunciare il patto stesso, durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale, almeno nei seguenti casi:
- esigenze di tutela della salute certificate dal servizio sanitario pubblico;
- comprovata instaurazione di altra attività lavorativa;
- esigenze personali di cui all’articolo 124 del presente CCNL debitamente comprovate.
(5) La denuncia, in forma scritta, potrà essere effettuata quando siano decorsi sei mesi dalla stipulazione del patto, dovrà essere accompagnata da un preavviso di almeno un mese.
(6) A seguito della denuncia di cui al comma precedente, viene meno la facoltà del datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata, ovvero il suo incremento in applicazione delle clausole elastiche.
(7) Il datore di lavoro può, a sua volta, recedere dal patto con un preavviso di almeno un mese. Dopo l’articolo 72 del CCNL Turismo 22 luglio 2003 è inserito il seguente:
PART TIME WEEK-END
Articolo …
(1) Possono essere stipulati contratti di lavoro a tempo parziale della durata di almeno otto ore settimanali, per il fine settimana, con studenti. Diverse modalità relative alla collocazione della giornata di lavoro e durata della prestazione potranno essere definite previo accordo aziendale o territoriale. La prestazione lavorativa giornaliera di durata inferiore a quattro ore non potrà essere frazionata nell'arco della giornata.
terziarizzazioni
Dopo il capo IX è inserito il seguente: CAPO X – APPALTO DI SERVIZI
Articolo ………
(1) L’azienda quando intenda conferire in appalto a terzi la gestione di un servizio in precedenza gestito direttamente, convocherà le RSA o la RSU, al fine di informarle in merito ai seguenti punti:
- attività che vengono conferite in appalto;
- lavoratori che vengono coinvolti in tale processo;
- assunzione del rischio di impresa da parte dell’appaltatore e dei conseguenti obblighi inseriti nel contratto di appalto derivanti dalle norme di legge in tema di assicurazione generale obbligatoria, di igiene e sicurezza sul lavoro, di rispetto dei trattamenti economici e normativi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale;
- l’esercizio da parte dell’appaltatore del potere organizzativo e del potere direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto.
(2) Tale procedura si esaurirà entro 15 giorni dalla convocazione di cui al comma 1.
(3) Entro tale termine su richiesta delle RSA o della RSU, sarà attivato un confronto finalizzato a raggiungere intese in merito agli obiettivi sulla salvaguardia dei livelli occupazionali, il mantenimento dell’unicità contrattuale, nonché il trattamento da applicare ai dipendenti che già prestavano servizio presso l’azienda appaltante, con particolare riferimento agli eventuali servizi offerti ai lavoratori della stessa.
(4) Tale confronto dovrà concludersi entro 45 giorni dalla convocazione di cui al comma 1. Oltre tale periodo le parti riprenderanno la propria libertà d’azione.
lavoratori stranieri
Dopo il capo X è inserito il seguente:
CAPO XI - LAVORATORI STRANIERI
Articolo …
(1) Le parti, preso atto del crescente rilievo assunto nel settore dall’occupazione dei cittadini stranieri, concordano di promuovere iniziative finalizzate all’integrazione, alle pari opportunità, alla formazione di tale categoria di lavoratori, anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di interventi mirati ai diversi livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale).
(2) Le parti si impegnano altresì a promuovere l’accesso dei lavoratori stranieri a tutte le forme di impiego previste dal presente contratto, compatibilmente con le condizioni di soggiorno in Italia del cittadino straniero.
(2) Per il raggiungimento dei fini di cui ai precedenti commi, le parti si impegnano altresì a promuovere azioni concordate nei confronti della pubblica amministrazione e degli enti.
Articolo …
(1) L’esercizio, da parte del lavoratore straniero, del diritto di precedenza di cui all’articolo … del presente contratto costituisce titolo di priorità per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale, ai sensi dell’articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Articolo …
(1) Le parti possono stipulare apposite convenzioni con le commissioni regionali tripartite, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, dirette a favorire l'accesso dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale.
(2) Le convenzioni possono individuare il trattamento economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani e le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro della manodopera, nonché eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire l'attivazione dei flussi e dei deflussi e le misure complementari relative all'accoglienza.
(3) I risultati delle iniziative di cui ai commi precedenti saranno notificati all’osservatorio nazionale sul mercato del lavoro istituito presso l’ente bilaterale nazionale del settore turismo, per il tramite del competente ente bilaterale territoriale.
TITOLO V - RAPPORTO DI LAVORO
distribuzione dell’orario di lavoro
Dopo il comma 7 dell’articolo 104 del CCNL Turismo 22 luglio 2003 è inserito il seguente:
(8) In deroga a quanto previsto dai commi precedenti, in relazione alle peculiarità del settore turistico e alle conseguenti esigenze produttive e organizzative, l’orario di lavoro potrà essere calcolato come media in un periodo di due settimane, applicabile per una volta in ciascun trimestre. Ai lavoratori interessati sarà riconosciuta una riduzione dell’orario di lavoro pari ad un’ora per ciascun periodo bisettimanale di effettiva applicazione di tale meccanismo, ad incremento del monte ore di permessi di cui all’articolo 100 del CCNL Turismo 22 luglio 2003 e successive modifiche ed integrazioni.
lavoro straordinario
Il comma 2 dell'articolo 111 del CCNL Turismo 22 luglio 2003 è sostituito dal seguente:
(2) Il lavoro straordinario è consentito nel limite massimo di duecentosessanta ore annuali.
modalità di godimento del riposo settimanale
Dopo l'articolo 115 del CCNL Turismo 22 luglio 2003 è aggiunto il seguente:
RIPOSO SETTIMANALE - NORMA TRANSITORIA
Articolo ...
(1) Le parti, nell’ambito di quanto previsto dagli articoli 10 e 13 del CCNL Turismo 22 luglio 2003, convengono sulla possibilità di ricorrere a diverse modalità di godimento del riposo settimanale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, nelle seguenti eccezioni:
- al fine di favorire l'organizzazione dei turni e la rotazione del giorno di riposo, con particolare riferimento alle esigenze che si realizzano in seno alle aziende che non effettuano il giorno di chiusura settimanale;
- al fine di rispondere ad esigenze dei lavoratori di conciliazione della vita professionale con la vita privata e le esigenze familiari.
(2) Nelle ipotesi elencate al comma precedente, il riposo settimanale potrà essere fruito ad intervalli più lunghi di una settimana, purché la durata complessiva di esso ogni quattordici giorni o nel diverso periodo che sarà determinato dalla contrattazione integrativa, corrisponda a non meno di una giornata per ogni sei giornate effettivamente lavorate.
(3) Le parti convengono, in via transitoria, che in attesa della stipula degli accordi integrativi di cui al comma 1, il numero di riposi che, in ciascun anno, possono essere fruiti ad intervalli più lunghi di una settimana è pari a cinque o al più ampio numero stabilito dalla contrattazione integrativa.
(4) Le disposizioni di cui al comma (3) producono effetti fino alla scadenza del vigente CCNL.
(5) qualora non confermate dalla contrattazione di cui al comma (1) tale norma perderà efficacia e decadrà in assenza dei requisiti di ultravigenza.
rinvio alla contrattazione integrativa
Dopo l’articolo 122 del CCNL Turismo 22 luglio 2003 è aggiunto il seguente:
Articolo ...
(1) E' affidata alla contrattazione integrativa la disciplina delle ulteriori deroghe che la contrattazione collettiva ha la facoltà di regolamentare ai sensi della legislazione vigente.
ricongiungimento familiare
Dopo l'articolo 122 del CCNL Turismo 22 luglio 2003 è aggiunto il seguente:
Articolo ...
(1) Al fine di favorire il ricongiungimento familiare dei lavoratori che prestano servizio in località diverse da quella di residenza, le aziende considereranno con la massima attenzione, tenuto conto delle esigenze tecnico- organizzative e dei picchi di attività, le richieste, in tal senso motivate, dei singoli lavoratori, di usufruire di periodi continuativi di assenza dal lavoro attraverso l'utilizzo, oltre che delle ferie, anche degli altri istituti disponibili, ivi compresi i permessi retribuiti e la flessibilità dell'orario di lavoro.
diritto allo studio
Con decorrenza dalla data di stipula del presente accordo, i permessi retribuiti di cui all'articolo 126 del CCNL Turismo 22 luglio 2003 possono essere richiesti anche per frequentare corsi di studio finalizzati al conseguimento di un diploma di qualifica professionale riferito al settore turismo.
Dopo l'articolo 126 del CCNL Turismo 22 luglio 2003 è inserita la seguente: DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti condividono l'obiettivo di adeguare ulteriormente il contenuto del presente articolo, in collegamento con la progressiva elevazione dell'obbligo scolastico sino all'età di diciotto anni, sino a riferirlo anche all'acquisizione del diploma di scuola secondaria superiore.
Quadri
I commi 2 e 3 dell’articolo 136 del CCNL Turismo 22 luglio 2003 sono sostituiti dai seguenti:
(2) A decorrere dal 1° gennaio 2008, la relativa quota contributiva annua è fissata in euro 340,00 a carico dell’azienda e in euro 50,00 a carico del dipendente.
(3) A decorrere dal 1° gennaio 2008, la quota costitutiva una tantum è fissata in euro 340,00 a carico dell’azienda.
Quadrifor
1. I Quadri del settore turismo saranno iscritti allo istituto per lo sviluppo della formazione dei Quadri- Quadrifor.
2. Il contributo annuo a favore della formazione è pari a € 75,00, di cui € 50,00 a carico dell’azienda e di € 25,00 a carico del Quadro.
3. La decorrenza della contribuzione di cui al comma precedente sarà stabilita dalle parti, previa definizione di apposita convenzione e relativa armonizzazione statutaria.
INDENNITA’ DI FUNZIONE
1. A decorrere dal 1 gennaio 2008 l’indennità di funzione di cui all’Art. 137 del CCNL Turismo è determinata nelle seguenti misure:
Quadro A € 60.00 Quadro B € 55.00
2. A decorrere dal 1 gennaio 2009 l’indennità di cui al comma precedente è determinata nelle seguenti misure:
Quadro A € 75,00 Quadro B € 70,00
TITOLO VI - TRATTAMENTO ECONOMICO
paga base nazionale
La paga base di cui all’articolo 144 del CCNL Turismo 22 luglio 2003 è incrementata con le gradualità e le decorrenze di seguito indicate:
lug-07 gen-08 lug-08 lug-09 totale
a | 57,01 | 64,14 | 35,63 | 35,63 | 192,41 |
b | 52,78 | 59,38 | 32,99 | 32,99 | 178,14 |
1 | 49,18 | 55,32 | 30,74 | 30,74 | 165,97 |
2 | 44,95 | 50,57 | 28,09 | 28,09 | 151,70 |
3 | 42,39 | 47,69 | 26,49 | 26,49 | 143,07 |
4 | 40,00 | 45,00 | 25,00 | 25,00 | 135,00 |
5 | 37,51 | 42,20 | 23,45 | 23,45 | 126,61 |
6s | 36,07 | 40,58 | 22,54 | 22,54 | 121,74 |
6 | 35,56 | 40,00 | 22,22 | 22,22 | 120,01 |
7 | 33,32 | 37,49 | 20,83 | 20,83 | 112,46 |
L’articolo 144 del CCNL Turismo 22 luglio 2003 è sostituito dal seguente:
Articolo …
(1) Ai rispettivi livelli previsti dalla classificazione del personale corrisponde un valore di paga base nazionale conglobata mensile che si raggiunge entro il 1° luglio 2009, con le gradualità e le decorrenze di seguito indicate.
lug-07 gen-08 lug-08 lug-09
a | 1.242,74 | 1.306,88 | 1.342,51 | 1.378,14 |
b | 1.115,37 | 1.174,75 | 1.207,74 | 1.240,73 |
1 | 1.003,38 | 1.058,70 | 1.089,44 | 1.120,17 |
2 | 876,02 | 926,58 | 954,67 | 982,77 |
3 | 799,29 | 846,98 | 873,47 | 899,97 |
4 | 727,75 | 772,75 | 797,75 | 822,75 |
5 | 652,43 | 694,64 | 718,08 | 741,53 |
6s | 608,99 | 649,57 | 672,11 | 694,66 |
6 | 593,11 | 633,11 | 655,34 | 677,56 |
7 | 525,10 | 562,59 | 583,42 | 604,24 |
(2) Per il personale delle aziende minori degli alberghi, dei campeggi e delle agenzie di viaggio, nonché per quello dei pubblici esercizi e degli stabilimenti balneari di terza e quarta categoria, si fa rinvio ai valori previsti per ciascun comparto nella parte speciale del presente contratto.
(3) Per gli apprendisti si fa rinvio a quanto previsto dall’articolo … del presente contratto.
(4) La paga base nazionale sopra riportata è comprensiva anche degli elementi retributivi elencati:
- all'articolo 65 del CCNL 14 luglio 1976 per i dipendenti da Alberghi e Pubblici Esercizi;
- all'articolo 40 del CCNL 9 febbraio 1978 per i dipendenti da Stabilimenti balneari;
- nella terza parte dell'Accordo di rinnovo del 14 luglio 1977 per i dipendenti da Imprese di viaggi e turismo;
- indennità di contingenza maturata fino al 31 gennaio 1977;
- elemento distinto o autonomo dalla retribuzione di cui agli articoli 81 e 87 del CCNL 10 aprile 1979.
retribuzione dei lavoratori extra e di surroga
La tabella di cui al terzo comma dell’articolo 148 del CCNL Turismo 22 luglio 2003 è modificata come segue:
lug-07 | gen-08 | lug-08 | lug-09 | |
4 | 11,47 | 11,88 | 12,11 | 12,34 |
5 | 10,93 | 11,32 | 11,54 | 11,76 |
6s | 10,45 | 10,83 | 11,04 | 11,25 |
6 | 10,33 | 10,70 | 10,91 | 11,11 |
7 | 9,67 | 10,02 | 10,21 | 10,40 |
carenza contrattuale
Dopo l'articolo 144 del CCNL Turismo 22 luglio 2003 è inserito il seguente:
Articolo …
(1) Al personale in forza alla data di stipula del presente contratto sarà riconosciuto, per il servizio prestato nell’ambito del rapporto di lavoro in essere alla predetta data nel corso del periodo 1 gennaio 2006 – 30 giugno 2007 (carenza contrattuale), il seguente importo una tantum:
livelli | ago 07 | feb 08 |
a - b | 213 | 253 |
1, 2, 3 | 181 | 215 |
4, 5 | 160 | 190 |
6s, 6, 7 | 128 | 152 |
(2) Per gli apprendisti e per il personale retribuito con la percentuale di servizio, l’ammontare dell’una tantum è determinato in euro 234, di cui 110 da erogarsi con il foglio paga del mese di agosto 2007 e 124 da erogarsi con il foglio paga del mese di febbraio 2008.
(3) Ai lavoratori che non abbiano prestato servizio per l’intero periodo di carenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno erogati pro quota, in ragione di un diciottesimo per ogni mese intero di servizio prestato. A tal fine non verranno considerate la frazioni di mese inferiori a 15 giorni, mentre quelle pari o superiori a 15 giorni verranno computate come mese intero.
(4) Analogamente si procederà per i casi in cui non sia dato luogo a retribuzione nello stesso periodo, a norma di legge e di contratto ( ivi compresa la malattia), con esclusione dei casi di maternità ed infortunio.
(5) Per il personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale, l’erogazione avverrà con criteri di proporzionalità.
(6) Gli importi una tantum di cui sopra non sono utili agli effetti del computo di alcun istituto di legge e contrattuale né del trattamento di fine rapporto.
(7) Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai dipendenti delle aziende di ristorazione collettiva.
CHIARIMENTO A VERBALE
In parziale deroga rispetto a quanto disposto dal terzo comma del presente articolo, le parti si danno atto che nessun riproporzionamento verrà effettuato per assenze complessivamente non superiori, nel periodo di carenza contrattuale, ai trenta giorni.
INDENNITA’ SPECIALE MENSE
Articolo …..
(1) Ai soli dipendenti della ristorazione collettiva in servizio alla data del 1° gennaio 2008 che abbiano prestato servizio continuato nel periodo dal 1° gennaio 2006 al 30 giugno 2007, verrà corrisposta, per 24 mesi consecutivi a partire dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2009 una “indennità speciale” pari ai seguenti importi mensili lordi, ai vari livelli:
livelli euro
a - b 19,42
1, 2, 3 16,50
4, 5 14,59
6s, 6, 7 11,66
(2) Ai fini di cui sopra si considera servizio continuato, sempre nel periodo dal 1° gennaio 2006 al 30 giugno 2007, anche il lavoro prestato presso le precedenti gestioni nell’esclusivo caso di riassunzione del personale in base alle norme di cui al capo … del titolo XII.
(3) Per i casi di anzianità minore, l’importo di cui sopra verrà erogato in diciottesimi pro quota. Analogamente si procederà per i casi in cui non sia stata corrisposta retribuzione a norma di legge o di contratto.
(4) Per il personale in servizio a tempo parziale l’erogazione avverrà con criteri di proporzionalità. L’indennità speciale, data la sua natura temporanea, non sarà utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale e di legge ivi compreso il trattamento di fine rapporto. L’erogazione dell’indennità speciale è a carico delle gestioni in atto alla data del 1° gennaio 2008.
(5) Nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro non conseguenti a cambi di gestione e nei casi di mancata assunzione nei cambi di gestione che si verificheranno dopo la firma del presente accordo, al lavoratore già in forza alla data del 1° luglio 2007 verrà corrisposto l’importo di competenza spettante.
(6) Nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro non conseguenti a cambi di gestione e nei casi di mancata assunzione nei cambi di gestione che si verificheranno nel corso del periodo di erogazione, al lavoratore interessato verrà corrisposta la parte residua; nel caso di cambio di gestione la parte residua verrà corrisposta dall’azienda subentrante.
CHIARIMENTO A VERBALE
In parziale deroga rispetto a quanto disposto dal terzo comma del presente articolo, le parti si danno atto che nessun riproporzionamento verrà effettuato per assenze complessivamente non superiori, nel periodo di carenza contrattuale, ai trenta giorni.
welfare contrattuale
Dopo l’articolo 156 del CCNL Turismo 22 luglio 2003 è aggiunto il seguente:
Articolo ….
(1) A decorrere dal 1° luglio 2008, il contributo dovuto ai fondi di assistenza sanitaria integrativa ai sensi del comma 5 dell'articolo 156 è pari a euro 10,00 mensili.
Dopo l’articolo 156 del CCNL Turismo 22 luglio 2003 è inserito il seguente: CHIARIMENTO A VERBALE
Le parti stipulanti concordano che gli obblighi previsti dal presente contratto, relativamente al Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti da aziende del settore turismo, sono da riferirsi ad ASTER.
Articolo ….
(1) Le Parti, ritenendo strategico ampliare la gamma degli istituti di welfare contrattuale, hanno concordato l’istituzione, a totale carico dei datori di lavoro, del fondo nazionale di cui all’articolo 156 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del settore Turismo del 22 luglio 2003, con l’obiettivo di garantire a tutti i lavoratori dipendenti prestazioni assistenziali integrative del servizio sanitario nazionale.
(2) Sulla base dello stesso articolo 156 i datori di lavoro sono tenuti al versamento delle quote e dei contributi ivi previsti.
(3) Le Parti si danno, pertanto, atto che nella determinazione della parte normativa / economica del CCNL Turismo si è tenuto conto dell’incidenza delle quote e dei contributi previsti dall’articolo 156 per il finanziamento del Fondo di assistenza sanitaria integrativa.
(4) L’aumento complessivo, derivante dall’applicazione dell’accordo 23 luglio 1993, risulta pertanto comprensivo di tali quote e contributi, che sono parte integrante del trattamento economico.
(5) Conseguentemente, i lavoratori individuati dall’articolo 156 del CCNL Turismo hanno diritto all’erogazione delle prestazioni sanitarie. Il diritto del lavoratore all’assistenza sanitaria integrativa è irrinunciabile.
(6) L’azienda che ometta il versamento delle quote e dei contributi suddetti è responsabile verso i lavoratori non iscritti al Fondo della perdita delle relative prestazioni sanitarie, fermo restando il diritto del lavoratore al risarcimento del maggior danno subito. La corresponsione di indennità sostitutive non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di garantire al lavoratore le prestazioni sanitarie.
TITOLO VII - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
tutele per i lavoratori affetti da gravi patologie oncologiche
Dopo l’articolo 165 del CCNL Turismo 22 luglio 2003 è inserito il seguente:
Articolo …
(1) Sarà conservato il posto di lavoro ai malati con gravi patologie oncologiche accertate da una commissione medica istituita presso l’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente.
part time post partum
Dopo l’articolo 173 del CCNL Turismo 22 luglio 2003 è inserito il seguente:
Articolo ....
(1) Al fine di consentire ai lavoratori assunti a tempo pieno indeterminato l’assistenza al bambino fino al compimento del terzo anno di età, le aziende accoglieranno, nell’ambito del tre per cento della forza occupata nell’unità produttiva, in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati, la richiesta avanzata dal genitore che desideri trasformare temporaneamente il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 5 dell’articolo 68 del CCNL Turismo 22 luglio 2003.
(2) Nelle unità produttive che occupano un numero di dipendenti occupati a tempo indeterminato compreso tra 16 e 33 non potrà fruire della riduzione dell’orario più di un lavoratore. Il datore di lavoro accoglierà le richieste in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati ed in base al criterio della priorità cronologica della presentazione delle domande.
(3) La richiesta di passaggio a part time dovrà essere presentata con un preavviso di 60 giorni e dovrà indicare il periodo per il quale viene ridotta la prestazione lavorativa.
decorrenza e durata
Dopo l'articolo 190 del CCNL Turismo 22 luglio 2003 è inserito il seguente:
Articolo …
(1) Le parti, nel riconfermare la propria adesione allo spirito del protocollo interconfederale del 23 luglio 1993, in considerazione dell’approssimarsi delle scadenze previste per la definizione dell’accordo relativo al secondo biennio, stabiliscono di concordare sin da ora i valori retributivi per l’intero quadriennio.
(2) Pertanto, il presente contratto, fatte salve le specifiche decorrenze espressamente previste per i singoli istituti, decorre dal 1° gennaio 2006 e sarà valido sino al 31 dicembre 2009, sia per la parte normativa che per la parte retributiva.
(3) Si intenderà tacitamente rinnovato quando non ne sia stata data disdetta da una delle parti stipulanti a mezzo lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza.
(4) Il presente contratto continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza di cui sopra, fino alla data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo.
(5) Le parti entro il 31 marzo 2008 procederanno alla verifica dell’andamento dell’inflazione reale registrato per l’anno 2007. In caso di scostamento superiore allo 0,25% rispetto ai tassi di inflazione presi a base per la stipula del presente CCNL, sarà convocato un apposito incontro al fine di individuare gli opportuni correttivi da apportare a quanto definito per il biennio 2006 – 2007.
(6) Con la presente formulazione i principi e le norme del Protocollo 23 luglio 1993 rimangono invariati, nella loro applicazione, alla scadenza del presente contratto.
indennità di vacanza contrattuale – norma transitoria
L'articolo 193 del CCNL Turismo 22 luglio 2003 è sostituito dal seguente:
Articolo …
(1) In applicazione del Protocollo 23 luglio 1993, le parti confermano che gli importi mensili dell'indennità di vacanza contrattuale erogati ai lavoratori dipendenti da aziende del settore Turismo nel periodo aprile 2006 – giugno 2007 sono i seguenti.
da aprile 2006 | da luglio 2006 | |
A | € 8,81 | € 14,69 |
B | € 8,16 | € 13,60 |
1 | € 7,60 | € 12,67 |
2 | € 6,95 | € 11,58 |
3 | € 6,55 | € 10,92 |
4 | € 6,18 | € 10,31 |
5 | € 5,80 | € 9,67 |
6s | € 5,58 | € 9,30 |
6 | € 5,50 | € 9,16 |
7 | € 5,15 | € 8,59 |
(2) Con | lo stesso metodo sono | stati determinati gli importi dell'indennità di vacanza contrattuale dovuti agli |
apprendisti ed ai lavoratori dipendenti delle aziende definite minori dalle parti speciali del CCNL.
(3) Resta inteso che, a decorrere dal mese di luglio 2007, l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata.
TITOLO X – AZIENDE ALBERGHIERE
porti turistici
PREMIO DI RISULTATO
Le parti convengono di incontrarsi per aggiornare la disciplina del premio di risultato di cui all’articolo 12 del CCNL Turismo 22 luglio 2003 e successive modifiche ed integrazioni, inserendo disposizioni specifiche per i porti turistici.
Dopo l’articolo 234 del CCNL Turismo 22 luglio 2003, è aggiunto il seguente: CHIARIMENTO A VERBALE
In relazione alle esigenze aziendali il lavoratore può essere temporaneamente assegnato a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria purché ciò non comporti alcun peggioramento economico né alcun mutamento sostanziale della sua posizione professionale e del suo inquadramento. La retribuzione deve essere quella corrispondente alle nuove mansioni, se sono di categoria superiore.
In particolare, data la peculiarità e ciclicità dell’attività svolta, per i dipendenti dei porti ed approdi turistici viene prevista la possibilità di cumulare le mansioni di ormeggiatore durante il periodo estivo e quelle di manutentore durante la stagione invernale.
Dopo l’articolo 234 del CCNL Turismo 22 luglio 2003, sono aggiunti i seguenti: LOCALI AZIENDALI
Articolo …
(1) In relazione a quanto previsto dalla lettera f) del comma 1 dell’articolo 127 del presente contratto, per i lavoratori dipendenti di porti ed approdi turistici, devono intendersi quali locali dell’impresa tutti gli spazi ricadenti all’interno dell’area in concessione, ivi comprese le imbarcazioni ormeggiate all’interno del porto o dell’approdo.
DIVIETO DI CONCORRENZA
Articolo …
(1) E' fatto divieto al lavoratore di recarsi a bordo delle imbarcazioni ormeggiate all'interno del porto o dell'approdo allo scopo di eseguire dei servizi e delle opere, di qualsiasi natura, in concorrenza con le attività economicamente rilevanti svolte, dal datore di lavoro o da terzi autorizzati, all’interno del porto e/o dell’approdo.
protocollo appalti
la FIePET e le Organizzazioni Sindacali Nazionali dei lavoratori, Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs UIL, considerato:
- il Protocollo di intesa inserito nel CCNL Turismo del 22 gennaio 1999;
- il lavoro svolto a livello europeo nel corso del dialogo sociale con la definizione da parte di EFFAT (Federazione europea dei sindacati dell’alimentare, dell’agricoltura, del turismo ed affini) e FERCO (Federazione Europea della Ristorazione Collettiva in Appalto) della “guida sull’offerta economicamente più vantaggiosa”, la cui presentazione ufficiale è avvenuta a Bruxelles, il 24 e 25 gennaio 2006,
- l’avviso comune sugli appalti nella ristorazione collettiva sottoscritto il 22 luglio 2003,
- l’emanazione periodica, ai sensi della legge n. 327 del 2000, da parte del Ministero del Lavoro dei decreti sulla determinazione del costo della manodopera utile al committente ad interpretare l’incidenza del costo della manodopera sul servizio fornito;
- che è, altresì, necessario garantire la qualità del servizio e l'assolvimento degli obblighi previsti dai contratti collettivi;
- che la legge Finanziaria del 2002 prevede l’obbligo di aggiudicare le gare di ristorazione ospedaliera e scolastica secondo il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, così come previsto dall’articolo 23, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157, dando la prevalenza all’elemento qualità riferito all’offerta di prodotti alimentari d.o.p., i.g.p. e biologici;
hanno inteso affrontare la materia avendo come obiettivi quelli di:
- favorire la normalizzazione delle condizioni concorrenziali per tutti gli operatori del settore;
- garantire trasparenza di procedure e puntuale osservanza delle regole in materia di lavoro, con particolare riferimento alla sicurezza, ai trattamenti retributivi e normativi definiti dal CCNL Turismo stipulato dalle associazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative e agli oneri previdenziali.
A tal fine nel ritenere necessario ed urgente approntare nuovi strumenti che, aggiungendosi a quelli esistenti, favoriscano la creazione di un mercato nel quale si affermino soggetti in grado di offrire un prodotto rispondente alle richieste, sia in termini di qualità che di capacità professionali e di rispetto delle norme contrattuali, convengono di attivarsi nei confronti di tutti i soggetti istituzionali per richiedere:
- l’adozione di un provvedimento che disciplini le caratteristiche dei soggetti che operano nel campo della ristorazione collettiva al fine di verificare, da parte di enti appaltanti, anche attraverso la predisposizione di elenchi o registri di accreditamento, presso le organizzazioni nazionali di rappresentanza (ANCI, Regioni, etc.) la capacità operativa e finanziaria delle aziende che intendono partecipare alle gare;
- l'emanazione di un apposito provvedimento che codifichi le norme per l’ effettuazione del sistema della gara pubblica da indire solo con il criterio del rapporto qualità/prezzo;
- che venga inserito nei bandi di gara il riferimento al CCNL applicato sottoscritto dalle associazioni imprenditoriali e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria a livello nazionale e territoriale;
- l’adozione di un provvedimento che stabilisca controlli ufficiali da parte di INPS, INAIL, ASL e conseguente rilascio di certificazione di ottemperanza attraverso il documento unico di regolarità contributiva;
- prevedere, in caso di A.T.I. Consorzi d’imprese e/o cooperative, l’individuazione preventiva delle percentuali di prestazioni previste in contratto che saranno assunte dalle imprese facenti parte di detti soggetti giuridici;
Le parti si impegnano inoltre a richiedere:
- l'emanazione da parte della presidenza del consiglio dei ministri di un apposito DPCM che codifichi le norme per l’effettuazione del sistema della gara con offerta economicamente più vantaggiosa, con specifico riferimento agli obiettivi indicati nel presente protocollo,così come previsto dall'articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, con la determinazione degli elementi di valutazione e dei parametri di ponderazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con anche fissati i criteri di vincolo alla esclusione delle offerte anomale.
Le parti si impegnano, infine, ad individuare un sistema di analisi e studio del settore, esaminando anche la possibilità di avvalersi del sistema degli enti bilaterali, al fine di garantire la qualità e la trasparenza del settore..
ALLEGATI :
concessioni
La bozza di disciplina delle concessioni di seguito allegata sarà oggetto di puntuale definizione entro il 31 dicembre 2007.
Al titolo XII del CCNL Turismo 22 luglio 2003, il capo XV è sostituito dal seguente: CAPO ... - SUBENTRO IN RAPPORTI DI CONCESSIONE
Articolo ...
(1) Considerato che il mercato della ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande si svolge anche attraverso attività discendenti da concessioni pubbliche o private tramite la partecipazione a bandi di gara, e che questi debbono essere composti e regolamentati, dai soggetti competenti, sulla base di una serie di procedure finalizzate a garantire condizioni di trasparenza, un’adeguata qualità del servizio, la salvaguardia dei livelli occupazionali, il rispetto degli obblighi previsti dal CCNL e dalla contrattazione integrativa aziendale / territoriale stipulata dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria, nonché a favorire la puntuale osservanza delle regole in materia di lavoro, con riferimento alle norme sulla sicurezza, al rispetto dei trattamenti retributivi e normativi esistenti ed agli oneri previdenziali conseguenti, le parti, nell’obiettivo di favorire la creazione di un mercato delle concessioni nel quale possano affermarsi soggetti in grado di offrire un prodotto rispondente alle richieste, sia in termini di qualità che di capacità professionali e di rispetto delle norme contrattuali, tutelando nel contempo i lavoratori interessati, convengono di disciplinare le modalità di subentro di nuovo operatore ad altro, in successivi rapporti di concessione, secondo quanto segue.
Articolo ...
(1) L’impresa uscente, con la massima tempestività e comunque prima dell'evento, darà formale notizia della cessazione della concessione alle RSA/RSU e alle Organizzazioni Sindacali territoriali competenti e alla impresa subentrante, fornendo contestualmente tutte le informazioni utili alla applicazione delle norme contenute nel presente Capo.
(2) L’impresa subentrante - anch'essa con la massima tempestività e comunque prima del verificarsi dell'evento - darà a sua volta formale comunicazione alle RSA/RSU e alle Organizzazioni Sindacali territoriali competenti circa l'inizio della nuova attività.
Articolo ...
(1) Su richiesta di una delle parti (Organizzazioni Sindacali, impresa uscente, impresa subentrante) saranno effettuati incontri di verifica, preventivi all'evento considerato, circa le condizioni di applicazione delle norme contenute nel presente Capo.
(2) Ove per comprovate ed oggettive difficoltà non fosse possibile effettuare tali incontri preventivamente, gli stessi saranno comunque effettuati al più presto possibile.
(3) L'effettuazione di tali incontri non dovrà in ogni caso compromettere la prioritaria esigenza di garantire le condizioni necessarie per l'avvio del servizio presso la nuova unità produttiva.
Articolo ...
(1) L’impresa subentrante assumerà il personale addetto, in quanto regolarmente iscritto da almeno tre mesi sui libri paga-matricola dell’impresa uscente, riferiti all'unità produttiva interessata, e comunque, in caso di contratti a tempo determinato, fino alla scadenza del termine inizialmente fissato.
(2) I lavoratori con contratto di inserimento e di apprendistato, o comunque a causa mista, fatte salve le disposizioni di legge, verranno parimenti assunti con la stessa tipologia restando a carico dell’impresa subentrante l'effettuazione del periodo mancante rispetto al termine fissato dall'azienda cedente.
Articolo ...
(1) Gli incontri di cui all'articolo dovranno essere utilizzati anche per l'esame dei problemi e per la ricerca
delle relative soluzioni, nei casi connessi a particolari situazioni dell'utenza che diano adito a ripercussioni sul dato occupazionale dell'unità produttiva interessata, inteso nelle sue componenti quantitative e qualitative, quali a d esempio:
a) mutamenti nell'organizzazione e nelle modalità del servizio;
b) mutamenti nelle tecnologie produttive;
c) mutamenti nelle clausole contenute nei bandi di gara;
(2) Nella ricerca di soluzioni coinvolgenti il personale addetto all'unità produttiva interessata, oltre alla possibilità di assunzione in altre unità produttive dell'azienda subentrante non si esclude la possibilità di instaurare diverse condizioni contrattuali, nonché il ricorso - ove sussistano le specifiche condizioni di legge - alla CIGS, ai contratti di solidarietà, agli accordi in deroga, e/o agli altri strumenti di sostegno al reddito.
Articolo ...
(1) Le assunzioni saranno effettuate sempre che sussistano le specifiche condizioni previste dalle norme di legge vigenti ed i rapporti di lavoro così instaurati si intenderanno ex novo, senza l'effettuazione del periodo di prova, e l'azienda uscente è esonerata dall'obbligo del preavviso di cui agli articoli 176 e 177 del presente Contratto.
(2) Qualora tali condizioni non sussistessero, l’impresa subentrante ne darà tempestiva comunicazione agli interessati ed alle Organizzazioni sindacali ai fini delle possibili regolarizzazioni delle posizioni entro il termine di giorni.
Articolo ...
(1) Ai lavoratori neo assunti di cui sopra saranno corrisposte, come trattamento di miglior favore, condizioni retributive, eventualmente riproporzionate ai sensi dell'articolo , pari a quelle già percepite da ogni singolo
lavoratore, opportunamente e legalmente documentate derivanti solo ed unicamente dall'applicazione del CCNL, ivi compresi gli eventuali scatti di anzianità maturati e gli eventuali trattamenti integrativi salariali comunque denominati, pattuiti ed erogati in data anteriore di almeno tre mesi alla data di subentro in concessione in conformità di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro.
(2) Ove tali trattamenti fossero superiori a quelli dell’impresa subentrante per effetto di pattuizioni collettive aziendali la differenza verrà mantenuta come quota ad personam.
(3) Eventuali trattamenti retributivi a carattere individuale saranno mantenuti come quota ad personam, assorbibile in occasione di futuri aumenti salariali collettivi.
(4) Per quanto riguarda in particolare gli scatti di anzianità, fermo restando il principio della novazione del rapporto di lavoro sancito dall'articolo …., l’impresa subentrante dovrà considerare, ai soli fini del computo del triennio relativo al primo scatto o a quelli successivi ed in base all'età di decorrenza dell'anzianità utile per gli scatti così come fissata dal secondo comma dell'articolo 151 del presente Contratto l'intero periodo di servizio prestato senza interruzione presso l’impresa uscente.
(5) Al personale assunto con mansioni diverse da quelle svolte presso la precedente impresa sarà comunque garantito il trattamento economico previsto dal Contratto Nazionale di Lavoro di categoria e dalla relativa contrattazione integrativa salariale. Tale trattamento, se pur articolato sotto diverse voci, sarà globalmente pari a quello percepito per la qualifica ricoperta presso l’impresa uscente. In ogni caso tale trattamento non potrà, per la parte eccedente le voci contrattuali relative alla nuova qualifica, essere riassorbito se non in occasione di successivi passaggi di livello, o in virtù di specifici accordi fra le parti.
Articolo ...
(1) Le norme di cui al presente capo disciplinano ed esauriscono per tutto il territorio nazionale la materia dei subentri in concessione che rimane di esclusiva competenza delle Organizzazioni Nazionali stipulanti.
ENTI BILATERALI
statuto tipo ente bilaterale territoriale turismo
Le parti concordano di modificare come segue lo statuto tipo degli enti bilaterali territoriali del turismo.
Gli enti bilaterali già costituiti alla data di stipula del presente accordo adegueranno il proprio statuto entro la vigenza del presente CCNL.
Articolo 1 - Costituzione
(1) Conformemente a quanto previsto dall'articolo 19 del CCNL Turismo 22 luglio 2003 e successive modifiche ed integrazioni e dall’accordo territoriale del ………, è costituito l'Ente Bilaterale Territoriale Unitario del Settore Turismo , di seguito denominato E.B.T.
Articolo 2 - Natura
(1) L'E.B.T. ha natura giuridica di associazione non riconosciuta e non persegue finalità di lucro.
Articolo 3 - Durata
(1) La durata dell'E.B.T. è a tempo indeterminato.
Articolo 4 - Sede
(1) L'E.B.T. ha sede in ...
Articolo 5 – Soci e beneficiari
(1) Sono Soci dell'E.B.T. ASSHOTEL ASSOCAMPING ASSOVIAGGI
FIBA FIEPET
la FILCAMS-CGIL territoriale; la FISASCAT-CISL territoriale; la UILTuCS-UIL territoriale.
Nel caso di mancata presenza a livello territoriale di una o più delle predette organizzazioni, potrà subentrare – in via transitoria – la competente organizzazione nazionale.
(2) La decadenza dal rapporto organizzativo con le organizzazioni nazionali di cui al comma precedente comporta la perdita dello status di socio dell’EBT e il conseguente trasferimento dei relativi diritti in capo alla competente organizzazione nazionale.
(3) In nessun caso è consentito il trasferimento della quota o contributo associativo.
(4) La quota associativa non è in ogni caso rivalutabile e non dà nessun diritto in termini di partecipazione al patrimonio dell’associazione, né durante la vita dell’associazione stessa, né in caso di suo scioglimento.
(5) Le iniziative di cui all'articolo 6 del presente Statuto integrano i trattamenti minimi contrattuali inderogabili e sono destinate ai dipendenti ed alle aziende che corrispondono le quote di cui al successivo articolo 7.
(6) In coerenza con gli obiettivi di cui sopra, le quote di cui al successivo articolo 7 sono canalizzate con le modalità definite dall'articolo 21 del CCNL Turismo 22 luglio 2003 e successive modifiche ed integrazioni e sono destinate al finanziamento del livello territoriale (EBT) e nazionale (EBN).
Articolo 6 - Scopi
(1) L’E.B.T. costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dai soci in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionali.
(2) A tal fine, l’E.B.T. promuove e gestisce, a livello locale:
a) iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, anche finalizzate all'avviamento dei lavoratori che vi abbiano proficuamente partecipato;
b) iniziative finalizzate al sostegno temporaneo del reddito dei lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la sospensione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ovvero a finanziare corsi di riqualificazione per il personale interessato da tali provvedimenti;
c) interventi per il sostegno del reddito dei lavoratori stagionali che partecipino ai corsi di formazione predisposti dall'Ente stesso, nonché altri interventi di carattere sociale in favore dei lavoratori;
d) funzioni di coordinamento, vigilanza e monitoraggio dell’attività dei Centri di Servizio;
e) funzioni di assistenza volte a favorire l’incontro tra domanda e l’offerta di lavoro e di monitoraggio del mercato del lavoro e delle forme di impiego, in collegamento con l’Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo, con la rete degli enti bilaterali territoriali e con il Sistema informativo lavoro;
f) le azioni più opportune affinché dagli Organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto;
g) i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
h) i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di segreteria tecnica degli organismi paritetici;
i) funzioni di promozione della conoscenza degli strumenti contrattuali concernenti la previdenza complementare e l’assistenza sanitaria integrativa, in attuazione di specifiche convenzioni stipulate tra l’Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo e i fondi competenti;
l) l’istituzione dell'Osservatorio del mercato del lavoro, che costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle Parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale, realizzando una fase di esame e di studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio ed a consentire la stima dei fabbisogni occupazionali;
a tal fine, l'Osservatorio:
- programma ed organizza, al proprio livello di competenza, le relazioni sulle materie oggetto di analisi dell'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo inviando a quest'ultimo i risultati, di norma a cadenza trimestrale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle Associazioni imprenditoriali;
- ricerca ed elabora, a fini statistici, i dati relativi agli accordi realizzati in materia di contratti di inserimento, di apprendistato nonché di contratti a termine, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo;
- promuove iniziative di studio, analisi e ricerche sul mercato del lavoro al fine di orientare e favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, anche rispetto ai lavoratori extracomunitari, nonché di verificare le esigenze di formazione e di qualificazione reclamate dalle diverse esigenze territoriali, settoriali e/o di comparto;
- cura la raccolta e l'invio degli accordi territoriali ed aziendali all'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo;
m) attività in materia di attestazione di regolarità contributiva, in regime di convenzione con gli enti pubblici preposti a tale funzione;
n) attività di sostegno dei buoni vacanza;
o) tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva e dalle norme di legge.
(4) Per il miglior raggiungimento dei propri scopi l’E.B.T. potrà avviare, partecipare, o contribuire ad ogni iniziativa che in modo diretto, mediato o strumentale permetta o faciliti il raggiungimento dei propri fini istituzionali, anche costituendo o partecipando ad istituti, società, consorzi, associazioni od enti, previa apposita delibera dell’Assemblea.
(5) L’istituzione di organismi interni e/o funzioni stabili preposti al perseguimento degli scopi sociali è deliberata dall’Assemblea, che ne regola il funzionamento con apposito regolamento.
Articolo 7 – Finanziamento
(1) L'E.B.T. è finanziato da quote di assistenza contrattuale versate da tutte le Aziende e dai loro dipendenti nella misura e con il sistema di riscossione previsti dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del settore Turismo.
(2) La quota a carico dei dipendenti sarà trattenuta dai datori di lavoro sulla retribuzione mensile e versata unitamente a quella a proprio carico.
Articolo 8 - Organi dell'E.B.T.
(1) Sono organi dell'E.B.T.:
- l'Assemblea
- il Presidente
- il Comitato Direttivo
- il Collegio dei Sindaci Articolo 9 - Assemblea
(1) L’Assemblea è composta da un rappresentante per ciascuno dei soci di cui all’articolo 5.
(2) Al fine di garantire il rispetto del principio della pariteticità, ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro spetta complessivamente un numero di voti eguale al numero di voti spettanti complessivamente ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, da ripartirsi con le seguenti modalità:
- … voti spettano alle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, di cui … alla ASSHOTEL, … alla FIEPET,
… alla ASSOCAMPING, … alla ASSOVIAGGI, alla FIBA;
- … voti spettano alle organizzazioni sindacali dei lavoratori, di cui … alla FILCAMS-CGIL, …. alla FISASCAT-CISL, …. alla UILTuCS-UIL.
Articolo 10 - Poteri dell'Assemblea
(1) Spetta all'Assemblea di:
- eleggere il Presidente ed il Vice Presidente;
- nominare i componenti il Comitato Direttivo;
- eleggere il presidente del collegio dei sindaci
- nominare due Sindaci effettivi e i relativi supplenti;
- approvare i regolamenti interni dell'E.B.T.;
- stabilire le linee guida per l'attuazione degli scopi di cui all'articolo 6 del presente Statuto;
- approvare i bilanci consuntivi e preventivi dell'E.B.T.;
- deliberare in ordine all'eventuale compenso per gli Amministratori ed i Sindaci;
- disciplinare con proprio regolamento l’attività dei Centri di Servizio;
- svolgere tutte le altre attività ad essa demandate dal presente Statuto;
- approvare i verbali delle proprie riunioni.
Articolo 11 - Riunioni dell'Assemblea
(1) L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.
(2) L’Assemblea si riunisce, altresì, ogni qualvolta sia richiesto da almeno un terzo dei componenti o dal Presidente dell’Ente o dal Presidente del Collegio dei Sindaci.
(3) La convocazione dell'Assemblea è effettuata mediante avviso scritto da recapitarsi almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.
(4) Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.
(5) Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'E.B.T. .
(6) L’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza di voti e con la presenza dei rappresentanti di almeno la metà più uno dei voti attribuiti ai suoi componenti ai sensi del comma 2 dell’articolo 0, x xxxx xxxxxx …. voti.
(7) Ogni rappresentante in Assemblea può delegare altro rappresentante a sostituirlo per una specifica riunione dell’Assemblea. Non è ammessa la delega di un rappresentante di un’organizzazione sindacale dei lavoratori ad un rappresentante di un’organizzazione sindacale dei datori di lavoro e viceversa. Nessuno può essere portatore di più di due deleghe. La delega deve pervenire alla Presidenza in forma scritta prima dell’inizio della riunione.
Articolo 12 - Il Presidente
(1) Il Presidente dell'E.B.T. viene eletto dall'Assemblea alternativamente, una volta su proposta delle organizzazioni sindacali dei lavoratori di cui all’articolo 5 e la volta successiva su proposta delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro di cui all’articolo 5. Il Presidente dura in carica per un quadriennio. Qualora, nel corso del quadriennio, il Presidente venga a mancare, il nuovo Presidente dura in carica fino alla scadenza del quadriennio.
(2) Spetta al Presidente dell'E.B.T. di:
- rappresentare l'E.B.T. di fronte ai terzi e stare in giudizio;
- promuovere le convocazioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea e del Comitato Direttivo e presiederne le adunanze;
- presiedere le riunioni del Comitato Direttivo;
- sovrintendere alla applicazione del presente Statuto;
- dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo;
- svolgere tutti gli altri compiti ad esso demandati dal presente Statuto o che gli vengano affidati dall'Assemblea o dal Comitato Direttivo.
(3) Il Presidente ha la firma sociale.
Articolo 13 - Il Vice Presidente
(1) Il Vice Presidente dell'E.B.T. viene eletto dall'Assemblea alternativamente, una volta su proposta delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro di cui all’articolo 5 e la volta successiva su proposta delle organizzazioni sindacali dei lavoratori di cui all’articolo 5, in modo che, nel periodo in cui il Presidente eletto sarà scelto su proposta delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, il Vice Presidente sia scelto su proposta delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e viceversa.
(2) Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue mansioni e lo sostituisce in caso di assenza. Relativamente alla durata della carica, valgono le stesse disposizioni stabilite per il Presidente.
Articolo 14 - Il Comitato Direttivo
Il Comitato Direttivo si compone di …. consiglieri, così ripartiti:
a) il Presidente dell'E.B.T.;
b) il Vicepresidente dell'E.B.T.;
c) ….. consiglieri nominati dall’Assemblea su proposta dei rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro di cui all’articolo 5;
d) ……. consiglieri nominati dall’Assemblea su proposta dei rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori di cui all’articolo 5.
(3) I componenti il Comitato Direttivo durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. E' però consentito all’Assemblea di provvedere alla sostituzione di uno o più consiglieri, in qualunque momento e per qualsiasi causa.
Articolo 15 - Poteri del Comitato Direttivo
(1) Spetta al Comitato Direttivo di:
- vigilare sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici che amministrativi;
- vigilare sull'attuazione delle iniziative promosse dall'E.B.T. e riferirne all’Assemblea;
- provvedere alla redazione dei bilanci consuntivi e preventivi dell'E.B.T.;
- assumere e licenziare il personale dell'E.B.T. e regolarne il trattamento economico;
- predisporre i regolamenti interni dell'E.B.T. e sottoporli all'approvazione dell'Assemblea;
- proporre all'Assemblea le iniziative per l'attuazione degli scopi di cui all'articolo 6 del presente Statuto;
- promuovere provvedimenti amministrativi e giudiziari nell'interesse dell'E.B.T.;
- stabilire la misura degli interessi di mora da corrispondersi in caso di ritardato pagamento delle quote di cui all’articolo …;
- riferire all'Assemblea in merito alle proprie delibere;
- approvare i verbali delle proprie riunioni.
Articolo 16 - Riunioni del Comitato Direttivo
(1) Il Comitato Direttivo si riunisce ordinariamente ogni due mesi e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto da almeno due membri effettivi del Comitato o dal Presidente.
(2) La convocazione del Comitato è effettuata con avviso scritto almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto e la convocazione stessa può avvenire anche telegraficamente o con qualsiasi altro mezzo.
(3) Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.
(4) Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'E.B.T..
(5) Per la validità delle adunanze e delle relative deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti, e cioè di almeno … componenti.
(6) Le delibere sono valide solo se ricevono il voto favorevole di almeno … componenti.
(7) Ciascun componente ha un voto.
(8) Alle riunioni del Comitato Direttivo possono assistere i sindaci e può partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni di cui all'articolo 5 che non abbia espresso un componente del Comitato medesimo.
(9) Ogni componente il Comitato Direttivo, ad eccezione del Presidente e del vice Presidente, può delegare altro componente a sostituirlo per una specifica riunione. Non è ammessa la delega di un componente eletto in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori ad un componente eletto in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e viceversa. La delega deve pervenire alla Presidenza in forma scritta prima dell’inizio della riunione.
Articolo 17 - Il Collegio dei Sindaci
(1) Il Collegio dei Sindaci è composto dal Presidente, da due Sindaci effettivi e da due Sindaci supplenti.
(2) I componenti il Collegio dei Sindaci devono essere persone estranee all’Assemblea. Il Presidente del Collegio deve essere iscritto all’albo dei revisori dei conti.
(3) Il presidente del Collegio è nominato dall’Assemblea, su proposta congiunta dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e organizzazioni sindacali dei datori di lavoro di cui all’articolo 5. Un Sindaco effettivo ed un Sindaco supplente sono nominati dall’Assemblea su proposta dei rappresentanti le organizzazioni sindacali dei lavoratori di cui all’articolo 5. Un Sindaco effettivo ed un Sindaco supplente sono nominati dall’Assemblea su proposta dei rappresentanti le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro di cui all’articolo 5.
(4) I componenti il Collegio dei Sindaci durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
(5) I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli articoli 2403, 2404 e 2407 C.C. in quanto applicabili. Essi devono riferire immediatamente all'Assemblea le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro funzioni.
(6) Il Collegio dei Sindaci esamina i bilanci consuntivi dell'E.B.T. per controllare la corrispondenza delle relative voci alle scritture dei registri contabili.
(7) Esso si riunisce ordinariamente una volta a trimestre ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio dei Sindaci lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta.
(8) La convocazione è effettuata dal Presidente del Collegio con avviso scritto almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto e la convocazione stessa può avvenire anche telegraficamente o con qualsiasi altro mezzo. Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.
(9) I Sindaci potranno essere invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea senza voto deliberativo. Articolo 18 - Il Patrimonio dell'E.B.T.
(1) Le disponibilità dell'E.B.T. sono costituite dall'ammontare dei contributi di cui al precedente articolo 7, dagli interessi attivi maturati sull'ammontare dei contributi stessi e dagli interessi di mora per ritardati versamenti.
(2) Costituiscono, inoltre, disponibilità dell'E.B.T. le somme ed i beni mobili ed immobili che per lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo previe, occorrendo, eventuali autorizzazioni di legge, entrano a far parte del
patrimonio dell'E.B.T. ed eventuali contributi provenienti dallo Stato o da altre strutture pubbliche internazionali o locali.
(3) In adesione allo spirito ed alle finalità del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del settore Turismo, il patrimonio dell'E.B.T. è utilizzato esclusivamente per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 6 o accantonato - se ritenuto necessario o opportuno - per il conseguimento delle medesime finalità in futuro.
(4) Il regime giuridico relativo ai beni e, più in generale, al patrimonio dell'E.B.T., è quello del "fondo comune" regolato per solidale irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione di beni.
(5) I singoli soci non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio dell'E.B.T. sia durante la vita dell'Ente che in caso di scioglimento dello stesso.
(6) E’ fatto espresso divieto durante la vita dell’ente di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
(7) In caso di scioglimento per qualsiasi causa dell’E.B.T. il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione aventi finalità analoghe a quelle perseguite dall’Ente, secondo le determinazioni dell’assemblea o per fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 19 - Gestione dell'E.B.T.
(1) Per le spese di impianto e di gestione, l'E.B.T. potrà avvalersi delle disponibilità di cui all'articolo 18.
(2) Le risorse dell’E.B.T. sono, di norma, destinate alla realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 6, in ragione della provenienza del gettito.
(3) Ogni pagamento di spese ed ogni erogazione per qualsiasi titolo, ordinario o straordinario, dovrà essere giustificato dalla relativa documentazione firmata dal Presidente e dal Vice Presidente.
Articolo 20 - Bilancio dell'E.B.T.
(1) Gli esercizi finanziari dell'E.B.T. hanno inizio il primo gennaio e termineranno il 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio il Comitato Direttivo provvede alla redazione del bilancio consuntivo riguardante la gestione dell'E.B.T. e del bilancio preventivo.
(2) Entrambi i bilanci, consuntivo e preventivo, devono essere approvati dall'Assemblea entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio e cioè entro il 31 marzo dell'anno successivo. Il Presidente del collegio dei Sindaci trasmette bilancio consuntivo, situazione patrimoniale e conto economico accompagnati dalla relazione del Comitato Direttivo e dei Sindaci, nonché il bilancio preventivo, entro dieci giorni dall'approvazione, al Comitato di Vigilanza Nazionale costituito in seno all’Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo ed alle Organizzazioni sindacali di cui all'articolo 5 del presente Statuto.
Articolo 21 - Liquidazione dell'E.B.T.
(1) La messa in liquidazione dell'E.B.T. è disposta, su conforme deliberazione delle Organizzazioni sindacali di cui all'articolo 5 nei seguenti casi:
a) qualora esso cessi da ogni attività per disposizioni di legge;
b) qualora esso venga a perdere per qualsiasi titolo o causa la propria autonomia finanziaria e funzionale;
c) qualora, per qualsiasi motivo, cessi l'efficacia generale per tutti gli appartenenti alla categoria delle disposizioni contenute nel Contratto Nazionale di Lavoro in ordine alla trattenuta ed al versamento dei contributi.
(2) Nella ipotesi di messa in liquidazione, le Organizzazioni di cui all’articolo 5 provvederanno alla nomina di sei liquidatori, di cui tre nominati dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e tre nominati dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori; trascorso un mese dal giorno della messa in liquidazione, provvederà in difetto, ad istanza della parte diligente, il Presidente del Tribunale.
(3) Le anzidette Organizzazioni determinano all'atto della messa in liquidazione dell'E.B.T. i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato.
(4) Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione sarà devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe a quelle perseguite dall’Ente, secondo le determinazioni dell’assemblea o per fini di
pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 22 - Modifiche statutarie
(1) Qualunque modifica al presente statuto, nonché ai regolamenti, deve essere proposta dalle Organizzazioni di cui all'articolo 5, sentito il parere vincolante del Comitato di Vigilanza Nazionale costituito in seno all’Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo e deliberata dall'Assemblea dell'E.B.T., con votazione a maggioranza di due terzi dei componenti l'Assemblea stessa.
Articolo 23 - Controversie
(1) Qualsiasi controversia inerente all'interpretazione ed applicazione del presente statuto, nonché del regolamento, è deferita all'esame della Comitato di Vigilanza Nazionale costituito in seno all'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo.
Articolo 24 - Disposizioni finali
(1) Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme in cui al Regolamento ed, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.
articolo 10 statuto ente bilaterale nazionale turismo
Articolo 10 - Assemblea
(1) L’Assemblea è composta da un rappresentante per ciascuno dei soci di cui all’articolo 5.
(2) Al fine di garantire il rispetto del principio della pariteticità, ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro spetta complessivamente un numero di voti eguale al numero di voti spettanti complessivamente ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, da ripartirsi con le seguenti modalità:
- 15 voti spettano alle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, di cui 5 alla ASSHOTEL, 5 alla FIEPET, 2 alla ASSOCAMPING, 2 alla ASSOVIAGGI, 1 alla FIBA;
- - 15 voti spettano alle organizzazioni sindacali dei lavoratori, di cui 5 alla FILCAMS-CGIL, 5 alla FISASCAT-CISL, 5 alla UILTuCS-UIL.
regolamento tipo ente bilaterale territoriale turismo
DISCIPLINA DEL FUNZIONAMENTO DEL FONDO PER IL SOSTEGNO AL REDDITO DEI LAVORATORI
finalità del Fondo
(1) In applicazione dell’articolo 18, comma 1, del CCNL Turismo 22 luglio 2003 e successive modifiche ed integrazioni, il presente regolamento disciplina il funzionamento del Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti da aziende del settore turismo.
(2) Gli interventi del Fondo sono destinati al sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione e / o riorganizzazione aziendale interessati da periodi di sospensione di attività.
alimentazione del Fondo
(3) Il Fondo è alimentato dal 30% del contributo contrattuale dovuta per il finanziamento degli enti bilaterali, fermo restando quanto previsto dell’articolo 18, comma 2, del CCNL Turismo 22 luglio 2003 e successive modifiche ed integrazioni.
destinazione del Fondo
(4) In ciascun anno (1 gennaio - 31 dicembre), il complesso degli interventi non potrà impegnare più dell’80% della dotazione del Fondo al 31 dicembre dell’anno precedente.
(5) Gli interventi relativi ai dipendenti di una singola azienda non potranno impegnare risorse di ammontare superiore ai contributi versati al Fondo dalla stessa azienda nei dieci anni precedenti.
(6) In ogni caso gli interventi delle stesse aziende non potranno impegnare risorse di ammontare superiore al 25% del Fondo complessivamente disponibile nell’anno (1 gennaio - 31 dicembre).
(7) Eventuali variazioni alle percentuali di cui ai punti precedenti potranno essere deliberate entro il 31 marzo di ogni anno dal Comitato Direttivo dell’Ente Bilaterale, tenuto conto della consistenza del Fondo.
accesso al Fondo
(8) Possono beneficiare degli interventi del Fondo i lavoratori dipendenti da aziende che applichino il CCNL Turismo e siano in regola con i versamenti al sistema degli enti bilaterali. Il datore di lavoro deve dimostrare di aver versato la quota di finanziamento agli enti bilaterali da almeno due anni dalla richiesta di intervento ed i lavoratori devono aver superato il periodo di prova.
(9) Condizione per usufruire degli interventi del Fondo è la sottoscrizione di un apposito accordo tra l’associazione territoriale di categoria a cui l’azienda è iscritta o conferisce mandato e le Organizzazioni sindacali territoriali.
(10) La misura degli importi erogabili ai singoli lavoratori dipendenti sarà pari al % della retribuzione mensile
lorda (paga base e contingenza) per un massimo di tre mesi, salvo situazioni particolari specificamente motivate e approvate dal Comitato Direttivo dell’EBT. Tali importi potranno integrare quanto spettante ad altro titolo, in quanto compatibili ai sensi della normativa vigente.
(11) La domanda per usufruire degli interventi del Fondo è presentata con raccomandata dal singolo datore di lavoro corredata dall’accordo sindacale e dalla prova del versamento agli enti bilaterali, e deve contenere:
- l’illustrazione delle cause della richiesta di intervento con descrizione dei processi di ristrutturazione / riorganizzazione;
- l’elencazione dei nominativi dei soggetti beneficiari degli interventi del Fondo, con indicazione degli importi richiesti per ciascun soggetto;
- l’indicazione della durata richiesta dell’intervento.
(12) L’Ente Bilaterale comunica l’esito delle domande ai richiedenti entro novanta giorni dalla presentazione delle stesse, previo espletamento della relativa istruttoria, tenuto conto degli importi disponibili e dei limiti indicati ai precedenti punti 5 e 6. L’azienda potrà chiedere di procedere direttamente al versamento ai lavoratori,
compensando gli importi versati ai lavoratori stessi con i futuri versamenti al fondo. La delibera di cui al presente punto è di competenza del Comitato Direttivo, che può delegarne l’esercizio ad una apposita Commissione che riferirà del suo operato al Comitato Direttivo.
(13) L’EBT provvederà all’erogazione dell’indennità di sostegno al reddito ai datori di lavoro richiedenti, che provvederanno a versarlo ai dipendenti interessati, fornendo evidenza all’EBT dei versamenti effettuati.
(14) Non sono a carico dell’EBT eventuali oneri (contributi previdenziali e assistenziali, imposte, etc.) dovuti in conseguenza dell’erogazione dell’indennità al lavoratore. L’accordo sindacale di cui al precedente punto 9 può stabilire la lordizzazione delle risorse disponibili.
(15) Le somme stanziate e non utilizzate in tutto o in parte nell’anno di pertinenza vanno ad aumentare la dotazione del finanziamento dell’anno successivo.
regolamento ente bilaterale nazionale turismo
DISCIPLINA DEL FUNZIONAMENTO DEL FONDO PER IL SOSTEGNO AL REDDITO DEI LAVORATORI DIPENDENTI DA AZIENDE MULTILOCALIZZATE
finalità del Fondo
(1) In applicazione dell’articolo 18, comma 2, del CCNL Turismo 19 luglio 2003 e successive modifiche ed integrazioni, il presente regolamento disciplina il funzionamento del Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti da aziende multilocalizzate che, essendo articolate in più unità produttive ubicate in regioni diverse e facendo capo a più di un ente bilaterale, abbiano accentrato in un'unica provincia il versamento di imposte e contributi, ivi compresi i contributi dovuti alla rete degli enti bilaterali del settore turismo.
(2) Gli interventi del Fondo sono destinati al sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione e / o riorganizzazione aziendale interessati da periodi di sospensione di attività.
alimentazione del Fondo
(3) Il Fondo è alimentato dal 30% della quota di assistenza contrattuale dovuta per il finanziamento degli enti bilaterali.
(4) Nei casi previsti al punto che precede l’azienda verserà il contributo del 30% sull’apposito conto “Fondo sostegno al reddito aziende multilocalizzate” intestato all’Ente Bilaterale Nazionale del Turismo.
(5) In applicazione del comma 3 dell’articolo 18 del CCNL Turismo 19 luglio 2003 e successive modifiche ed integrazioni l’Ente Bilaterale Nazionale del Turismo provvederà periodicamente a rendere noto l’elenco degli Enti bilaterali territoriali in favore dei quali andrà versato il contributo del 30%, unitamente a quello dei territori per i quali il suddetto contributo sarà versato sul Fondo nazionale di cui al punto precedente.
destinazione del Fondo
(6) In ciascun anno (1 gennaio - 31 dicembre), il complesso degli interventi non potrà impegnare più dell’80% della dotazione del Fondo al 31 dicembre dell’anno precedente.
(7) Gli interventi relativi ai dipendenti di una singola azienda non potranno impegnare risorse di ammontare superiore ai contributi versati al Fondo dalla stessa azienda nei tre anni precedenti.
(8) In ogni caso gli interventi delle stesse aziende non potranno impegnare risorse di ammontare superiore al 60% del Fondo complessivamente disponibile nell’anno (1 gennaio - 31 dicembre).
(9) Eventuali variazioni alle percentuali di cui ai punti precedenti potranno essere deliberate entro il 31 marzo di ogni anno dal Comitato Direttivo dell’Ente Bilaterale Nazionale del Turismo, tenuto conto della consistenza del Fondo.
accesso al Fondo
(10) Possono beneficiare degli interventi del Fondo i lavoratori dipendenti da aziende che applichino il CCNL Turismo e siano in regola con i versamenti al sistema degli enti bilaterali. Il datore di lavoro deve dimostrare di aver versato la quota di finanziamento agli enti bilaterali da almeno due anni dalla richiesta di intervento ed i lavoratori devono aver superato il periodo di prova.
(11) Condizione per usufruire degli interventi del Fondo è la sottoscrizione di un apposito accordo tra l’azienda e le competenti strutture sindacali dei lavoratori.
(12) La misura degli importi erogabili ai singoli lavoratori dipendenti sarà pari al % della retribuzione mensile
lorda (paga base e contingenza) per un massimo di tre mesi, salvo situazioni particolari specificamente motivate e approvate dal Comitato Direttivo dell’EBNT. Tali importi potranno integrare quanto spettante ad altro titolo, in quanto compatibili ai sensi della normativa vigente.
(13) La domanda per usufruire degli interventi del Fondo è presentata con raccomandata dal singolo datore di lavoro corredata dall’accordo sindacale e dalla prova del versamento agli enti bilaterali, e deve contenere:
- l’illustrazione delle cause della richiesta di intervento con descrizione dei processi di ristrutturazione / riorganizzazione;
- l’elencazione dei nominativi dei soggetti beneficiari degli interventi del Fondo, con indicazione degli importi richiesti per ciascun soggetto;
- l’indicazione della durata richiesta dell’intervento.
(14) L’Ente Bilaterale Nazionale comunica l’esito delle domande ai richiedenti entro novanta giorni dalla presentazione delle stesse, previo espletamento della relativa istruttoria, tenuto conto degli importi disponibili e dei limiti indicati ai precedenti punti 7 e 8. L’azienda potrà chiedere di procedere direttamente al versamento ai lavoratori, compensando gli importi versati ai lavoratori stessi con i futuri versamenti al fondo. La delibera di cui al presente punto è di competenza del Comitato Direttivo, che può delegarne l’esercizio ad una apposita Commissione che riferirà del suo operato al Comitato Direttivo.
(15) L’EBNT provvederà all’erogazione dell’indennità di sostegno al reddito ai datori di lavoro richiedenti, che provvederanno a versarlo ai dipendenti interessati, fornendo evidenza all’EBNT dei versamenti effettuati.
(16) Non sono a carico dell’EBNT eventuali oneri (contributi previdenziali e assistenziali, imposte, etc.) dovuti in conseguenza dell’erogazione dell’indennità al lavoratore. L’accordo sindacale di cui al precedente punto 12 può stabilire la lordizzazione delle risorse disponibili.
(17) Le somme stanziate e non utilizzate in tutto o in parte nell’anno di pertinenza vanno ad aumentare la dotazione del finanziamento dell’anno successivo.
VITTO E ALLOGGIO
L’allegato D al CCNL Turismo 22 luglio 2003 è modificato come segue:
Al paragrafo D/1, dopo la lettera d 4) è aggiunta la seguente:
d 5) a decorrere dal 1° agosto 2007 il prezzo di cui sopra è determinato come segue: un pranzo € 0,70
una prima colazione € 0,12 un pernottamento € 0,75
Al termine della nota a verbale che segue il paragrafo D/1 è aggiunto il seguente periodo:
A decorrere dal 1° agosto 2007 eventuali valori del vitto e dell’alloggio provincialmente in atto superiori a quelli di cui al punto d 5) della presente convenzione verranno adeguati nella misura massima di € 0,20 per un pranzo, di € 0,02 per una prima colazione e di € 0,15 per un pernottamento.
Al termine della nota a verbale che segue il paragrafo D/2 è aggiunto il seguente periodo:
A decorrere dal 1° agosto 2007, il prezzo del vitto in atto nelle varie province è aumentato di € 0,20 a pasto.
ACCORDO DI ARMONIZZAZIONE
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA E COMPLEMENTARE NEL SETTORE TURISMO
Le parti convengono che qualora la contrattazione di II livello preveda discipline contrattuali concernenti l’assistenza sanitaria integrativa tali trattamenti avranno natura complementare rispetto ad ASTER.
Le parti convengono altresì che per le suddette situazioni e per quelle eventualmente esistenti vengono armonizzate le discipline contrattuali concernenti l’assistenza sanitaria integrativa ASTER e l’assistenza complementare.
PROTOCOLLO SUL RINNOVO CONTRATTUALE
Le parti convengono che, in occasione del prossimo rinnovo del CCNL, qualora l’inflazione reale per il quadriennio 2006 – 2009 risulti superiore o inferiore all’8,85%, sarà effettuato il relativo conguaglio, positivo o negativo, in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993.
La base di calcolo adottata è costituita dalla paga base nazionale, dall’indennità di contingenza, da due scatti di anzianità e da una quota ulteriore pari a euro 51,65.