IN QUESTO NUMERO
n. 182
IN QUESTO NUMERO
Pag
12 Contrattazione collettiva: rinnovi contrattuali gennaio - febbraio 2013
17 Giurisprudenza
29 Scadenziario: principali scadenze aprile 2013
Novità normative
- Minimali e Massimali 2013 - 2
Contrattazione collettiva
- Rinnovi contrattuali gennaio - febbraio 2013 12
Giurisprudenza
- Aspetti processuali - nota - 17
- Aspetti penali - 18
- Reintegrazione nel posto di lavoro - 23
- Trattamento retributivo e aspetti fiscali - 23
- Infortunio sul lavoro - 26
Scadenziario
- Principali scadenze aprile 2013 - 29
MINIMALI E MASSIMALI INPS 2013
Circolare Inps n. 22 del 8.02.2013
L’Inps con la Circolare n. 22 del 8.02.2013 ha reso noti per il 2013, come di consueto, i valori relativi ai massimali ed ai minimali di retribuzione giornaliera, nonché l’aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale.
Contribuzione previdenziale e retribuzione minima imponibile
Come è noto, la contribuzione previdenziale per la generalità dei lavoratori non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla legge.
In particolare, la retribuzione da assumere ai fini contributivi deve essere determinata nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di retribuzione minima imponibile (minimo contrattuale) e di minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge.
L’articolo 1, comma 1, del D.L. 9.10.1989, n. 338, convertito nella Legge 7.12.1989, n. 389, sancisce che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo. Anche i datori di lavoro non aderenti, neppure di fatto, alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate organizzazioni sindacali, sono obbligati, in forza della norma predetta, agli effetti del versamento delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla citata disciplina collettiva.
Per trattamenti retributivi si intendono quelli derivanti dai vari istituti contrattuali, incidenti sulla misura della retribuzione.
In ipotesi di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base di calcolo per il calcolo del contributi previdenziali ed assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria, come stabilisce la norma interpretativa di cui all’articolo 2, comma 25, della Legge 28.12.1995, n. 549.
Il predetto minimo contrattuale non sopprime i preesistenti minimali di retribuzione giornaliera.
Pertanto, il reddito di lavoro dipendente da assoggettare a contribuzione, determinato ai sensi dell’articolo 6, del D.Lgs. 2.09.1997, n. 314 e con l’osservanza delle disposizioni in materia di retribuzione minima imponibile di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge n. 389/1989, deve essere adeguato, se inferiore, ai minimali di retribuzione giornaliera, di cui alla disciplina già vigente.
PARTE I - DATORI DI LAVORO TENUTI ALLA DENUNCIA CONTRIBUTIVA MENSILE UNIEMENS
Minimali di retribuzione per la generalità dei lavoratori
Il Legislatore ha previsto per i diversi settori i valori minimi di retribuzione giornaliera ai fini contributivi che devono essere rivalutati annualmente in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita (D.L. 29.07.1981, n. 402 convertito nella Legge 26.09.1981, n. 537).
L’Istat ha accertato che nell’anno 2013 la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni è stata pari al 3%; sulla base di tale valore la circolare dell’Istituto indica nelle tabelle allegate i limiti di retribuzione giornaliera, da valere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2013 a seguito dell’applicazione di tale aliquota.
L’Istituto rammenta, inoltre, che tali limiti debbono essere ragguagliati, qualora dovessero essere di importo inferiore, ad Euro 47,07 (9,5% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore all’1.01.2013, pari ad Euro 495,43 mensili).
ANNO 2013 | EURO |
Trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fpld | 495,43 |
Minimale di retribuzione giornaliera (9,5%) | 47,07 |
Inosservanza del minimale nelle ipotesi di corresponsione da parte del datore di lavoro dei trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche
La Circolare precisa che non sussiste l’obbligo per i datori di lavoro di osservare il minimale di retribuzione ai fini contributivi in ipotesi di erogazione, da parte dei medesimi, di trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche di importo inferiore al limite minimo.
Lavoratori di società ed organismi cooperativi di cui al D.P.R. 30.04.1970, n. 602
A decorrere dal 1° gennaio 2007 (come prevede la circolare Inps del 6.02.2007, n. 34), la retribuzione imponibile ai fini del versamento delle contribuzioni dei soci delle cooperative di cui al D.P.R. n. 602/1970, dovrà essere determinata secondo le norme previste per la generalità dei lavoratori (articolo 6 del D.Lgs.
n. 314/1997 e articolo 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989, convertito nella Legge n. 389/1989).
La circolare fa, dunque, rinvio alle disposizioni indicate per la generalità dei lavoratori sopra descritte.
Cooperative sociali
Come illustrato nella circolare Inps n. 56 del 9.03.2007, per tali organismi l’articolo 1, comma 787 della Legge 27.12.2006, n. 296 (Finanziaria per il 2007) ha previsto per il triennio 2007-2009 un sistema di graduale allineamento della retribuzione imponibile ai fini contributivi per la categoria dei lavoratori soci delle cooperative sociali e di altre cooperative per le quali sono stati adottati i decreti ministeriali ai sensi dell’articolo 35 del D.P.R. n. 797/1955 (TU sugli assegni familiari), finalizzato alla equiparazione della contribuzione previdenziale ed assistenziale dei predetti lavoratori a quella della generalità dei lavoratori dipendenti da impresa.
In particolare, la norma in esame prevede che la retribuzione giornaliera imponibile debba essere, a partire dall’anno 2007, aumentata nella misura percentuale stabilita per ciascun anno di riferimento. Pertanto, essendosi concluso il periodo di allineamento, a partire dal 1.01.2010 anche per tale categoria di lavoratori trovano applicazione, per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi, le norme previste per la generalità dei lavoratori.
La disposizione normativa si applica ai lavoratori soci delle seguenti tipologie di cooperative:
- lavoratori soci delle cooperative sociali di cui all’articolo 1, lettera a) della Legge n. 381/1991;
- lavoratori soci delle cooperative operanti nell’area dei servizi socio-assistenziali, sanitari e socio-educativi;
- lavoratori soci di altre cooperative in settori ed ambiti territoriali per le quali siano stati adottati ai sensi dell’articolo 35 del TUAF, i decreti ministeriali ai fini del versamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.
Per l’anno 2013 il minimale di retribuzione giornaliera è fissato pari ad Euro 47,07.
Anno 2013: Cooperative sociali | EURO |
Trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fpld | 495,43 |
Minimale di Retribuzione giornaliera (9,5%) | 47,07 |
L’importo sopra indicato costituisce il limite minimo di retribuzione giornaliera da assumere ai fini del versamento della contribuzione previdenziale (Ivs) ed assistenziale (assicurazioni minori).
Per quanto concerne gli elementi retributivi che incidono sulla determinazione della retribuzione imponibile, la circolare precisa che, oltre a quelli costituiti dalla paga base, indennità di contingenza ed elemento distinto della retribuzione (Edr), devono essere considerati tutti gli elementi previsti dalla contrattazione collettiva ed individuale, dovendosi ormai intendere superato il sistema di calcolo convenzionale previsto dall’articolo 1, comma 787 della Legge n. 296/2006.
Pertanto, come per la generalità dei lavoratori, anche per i soci delle cooperative sociali la retribuzione imponibile ai fini contributivi deve essere rapportata al numero di giornate di effettiva occupazione.
Minimale di retribuzione per il personale dipendente da aziende di navigazione aerea (Fondo volo) Quanto al minimale di retribuzione per il personale di volo, dipendente da aziende di navigazione aerea (Fondo volo), la circolare, nel rammentare che la retribuzione imponibile ai fini contributivi del personale iscritto è determinata, in assenza di contratti collettivi nazionali di lavoro, secondo le modalità indicate all’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. n. 164/1997 e all’articolo 12, della Legge n. 153/1969 e successive modifiche e integrazioni, ribadisce che la stessa non può essere inferiore al limite minimo di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori, che, per l’anno 2013, è pari ad Euro 47,07.
Infatti, in assenza di contratti collettivi nazionali di lavoro, i limiti minimi di retribuzione imponibile per ciascuna categoria professionale sono stabiliti con decreto del Ministero del Lavoro, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali che concorrono al Fondo. A tali limiti vanno adeguate le retribuzioni contrattuali che risultino inferiori agli stessi.
Retribuzioni convenzionali in genere
Ai fini dell’individuazione del limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni convenzionali, si deve tenere presente il disposto di cui all’articolo 1, del D.L. 29.07.1981, n. 402, convertito nella Legge 26.09.1981, n. 537, che stabilisce, per tutte le contribuzioni dovute in materia di assistenza sociale e di previdenza, compresa la misura giornaliera dei salari medi convenzionali, una retribuzione minima di Euro 5,16. La misura giornaliera dei salari medi convenzionali è rivalutabile Istat ai sensi dell’articolo 22 della Legge 3.06.1975, n. 160. Pertanto, il limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni convenzionali, è fissata per l’anno 2013 in Euro 26,15.
ANNO 2013 | EURO |
Retribuzioni Convenzionali in genere (art. 1, D.L. n. 402/1981) | 5,16 |
Retribuzione giornaliera minima | 26,15 |
Retribuzioni convenzionali per gli equipaggi delle navi della pesca (Legge n. 413/1984)
Per quanto attiene alle retribuzioni convenzionali degli equipaggi delle navi da pesca disciplinati dalla
Legge 26.07.1984, n. 413, la circolare fa rinvio alle istruzioni di cui alla Circolare n. 66 del 27.03.2007.
Retribuzioni convenzionali per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa (Legge n. 250/1958)
Per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa, di cui alla Legge 13.03.1958, n. 250, la Circolare n. 22/2013 stabilisce che la retribuzione convenzionale mensile è fissata, per l’anno 2013, in Euro 654,00 mensili (Euro 26,15 x 25 gg.).
ANNO 2013: soci delle cooperative della piccola pesca | EURO |
Retribuzione convenzionale mensile | 654,00 |
Lavoratori a domicilio
Il limite minimo di retribuzione giornaliera per la categoria dei lavoratori a domicilio è variabile in base all’andamento dell’indice medio del costo della vita, in applicazione dell’articolo 22, della Legge 3.06.1975, n. 160. Pertanto, considerato che l’indice in questione risulta fissato per l’anno 2013 al 3%, il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori a domicilio risulta per l’anno in corso pari ad Euro 26,15. Tale limite deve essere, tuttavia, ragguagliato ad Euro 47,07.
Anche per i lavoratori a domicilio trova applicazione l’articolo 1, comma 1 della Legge n. 389/1989 in materia di minimo contrattuale.
Rapporti di lavoro a tempo parziale
Per i rapporti di lavoro a tempo parziale, si applica l’articolo 1, comma 1, della Legge n. 389/1989, per il quale la retribuzione da prendere a base ai fini del calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo. Rimane ferma, in ogni caso, la nozione di “retribuzione imponibile” data dall’articolo 6, del D.Lgs. 2.09.1997, n. 314; la retribuzione così determinata, deve essere ragguagliata, se inferiore, a quella individuata dall’articolo 1, comma 4 della Legge n. 389/1989, confermato dall’articolo 9 del D.Lgs. 25.02.2000, n. 61.
La circolare rammenta, inoltre, che l’articolo 1, comma 4, del Decreto Legge n. 389/1989, come sopra confermato, fissa il limite minimo di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a tempo parziale, a decorrere dal 1° gennaio 1989.
In generale, nell’ipotesi di orario normale di 40 ore settimanali, il procedimento di calcolo è il seguente:
€ 47,07 x 6 / 40 = € 7,06
Quota di retribuzione soggetta nell’anno 2013 all’aliquota aggiuntiva di un punto percentuale
Per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 3-ter della Legge 14.11.1992, n. 438, a partire dal 1° gennaio 1993, è dovuta un’aliquota aggiuntiva nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, in favore di tutti i regimi pensionistici che prevedano aliquote contributive a carico dei lavoratori inferiori al 10%.
La prima fascia di retribuzione pensionabile è stata fissata per l’anno 2013 in Euro 45.530,00.
A decorrere dal 1° gennaio 2013, l’aliquota aggiuntiva dell’1% deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il limite annuo di Euro 45.530,00, che rapportato a dodici mesi è pari ad Euro 3.794,16, da arrotondare in Euro 3.794,00.
Ai fini del versamento del contributo aggiuntivo deve applicarsi il criterio della mensilizzazione.
ANNO 2013 | EURO |
Prima fascia retribuzione pensionabile annua | 45.530,00 |
Importo mensilizzato | 3.794,00 |
Aggiornamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile
Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, previsto dall’articolo 2, comma 18, della Legge
n. 335 del 8.08.1995, per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, rivalutato in base all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato nella misura del 3%, per l’anno 2013 è pari ad Euro 99.033,90, che arrotondato all’unità di Euro, è pari a Euro 99.034,00.
La circolare rammenta che a decorrere dal 1.01.2003 è stata disposta la soppressione del massimale contributivo previsto per i dirigenti di aziende industriali (articolo 3, comma 7, D.Lgs. 24.04.1997, n. 181).
ANNO 2013 | EURO |
Massimale annuo della base contributiva e pensionabile | 99.034,00 |
Limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi
Il limite di retribuzione per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione, in vigore al 1° gennaio dell’anno di riferimento.
Tale parametro, rapportato al trattamento minimo di pensione di Euro 495,43, per l’anno 2013 è corrispondente ad una retribuzione settimanale di Euro 198,17.
La circolare rammenta che, in base a quanto disposto dall’articolo 43, comma 3 della Legge 29.12.2001,
n. 448, le disposizioni in materia di minimale di retribuzione giornaliera non sono applicabili, a partire dal 1.01.1984, ai lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne soggetti alla Legge 13.03.1958, n. 250.
ANNO 2013 | EURO |
Trattamento minimo di pensione | 495,43 |
Limite settimanale per l’accredito contributi (40%) | 198,17 |
Limite annuale per l’accredito contributi arrotondato unità di Euro | 10.305,00 |
Importi che non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente
La Circolare illustra gli importi che per l’anno in corso non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente, precisando che si tratta dei medesimi importi fissati dal D.Lgs. n. 314/1997 e rinviando per la materia alla circolare n. 263 del 24.12.1997.
Per il valore delle prestazioni e delle indennità sostitutive di mensa rimanda alla Circolare n. 104 del 14.05.1998 e alla Circolare n. 1 del 3.01.2007, mentre per l’azionariato dei dipendenti alla Circolare n. 11 del 22.01.2001 e alla circolare n. 123 del 11.12.2009.
ANNO 2013 | EURO |
Valore prestazioni e indennità sostitutive di mensa | 5,29 |
Fringe benefit (tetto annuale) | 258,23 |
Indennità di trasferta intera Italia (giornaliero) | 46,48 |
Indennità di trasferta 2/3 Italia (giornaliero) | 30,99 |
Indennità di trasferta 1/3 Italia (giornaliero) | 15,49 |
Indennità di trasferta intera Estero (giornaliero) | 77,47 |
Indennità di trasferta 2/3 Estero (giornaliero) | 51,65 |
Indennità di trasferta 1/3 Estero (giornaliero) | 25,82 |
Indennità di trasferimento Italia (tetto annuale) | 1.549,37 |
Indennità di trasferimento Estero (tetto annuale) | 4.648,11 |
Azioni offerte ai dipendenti (tetto annuale) | 2.065,83 |
Massimale giornaliero per i contributi di malattia e di maternità per i lavoratori dello spettacolo
Il massimale giornaliero, di cui all’articolo 6, comma 15 del D.L. 30.12.1987, n. 536, convertito nella Legge 29.02.1988, n. 48, per i lavoratori dello spettacolo, assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, da tenere in considerazione ai fini del calcolo della contribuzione di malattia e maternità dei medesimi lavoratori, è confermato, anche per l’anno 2013, in Euro 67,14.
ANNO 2013 | EURO |
Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo a tempo determinato | 67,14 |
Rivalutazione dell’importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità
L’Inps comunica che l’importo dell’indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 78, del D.Lgs. 26.03.2001, n. 151, già stabilito per l’anno 2012 pari ad Euro 1999,45, è fissato per il 2013 in Euro 2.059,43.
L’importo dell’indennità di maternità fino al raggiungimento del predetto importo, a livello individuale, deve essere riportato nella denuncia Unimemens, nell’elemento “DenunciaIndividuale” di “DatiRetributivi”, “Maternità”, “MatACredito”, “IndMat1Fascia”; la parte eccedente l’importo in “IndMat2Fascia”.
ANNO 2013 | EURO |
Importo a carico del bilancio dello Stato | 2.059,43 |
Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2013
Le aziende che, per gli adempimenti contributivi relativi al mese di gennaio 2013, non hanno potuto tenere conto, per ovvie ragioni, delle disposizioni di cui alla circolare in esame, potranno regolarizzare la propria posizione mediante il Modello Uniemens fino al 16 maggio 2013.
Le regolarizzazioni debbono essere effettuate, infatti, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare in commento, ai sensi di quanto previsto nella delibera n. 5 del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto del 26.03.1993.
a) Regolarizzazione minimali contributivi
La circolare precisa che, ai fini della compilazione della denuncia Uniemens le aziende debbono seguire i seguenti accorgimenti:
- i datori di lavoro devono calcolare le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1.01.2013 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;
- le differenze così determinate debbono essere portate in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, da riportare nell’elemento “Imponibile” di “DatiRetributivi” di “DenunciaIndividuale”, calcolando i contributi dovuti sui totali così ottenuti.
b) Regolarizzazione quota di retribuzione soggetta all’aliquota aggiuntiva dell’1% nell’anno 2012 L’importo della differenza contributiva a credito dell’azienda, da restituire al lavoratore, deve essere riportato nella denuncia Uniemens, nell’elemento “DatiRetributivi”, “ContribuzioneAggiuntiva”, “Regolarizz1Per Cento”, “RecuperoAggRegolarizz”.
PARTE II - DATORI DI LAVORO TENUTI ALLA DENUNCIA MENSILE ANALITICA UNIEMENS LISTA POSPA (GESTIONE EX INPDAP)
Minimale contributivo ex art. 1 D.L. 9.10.1989, n. 338, convertito nella Legge 7.12.1989, n. 389
L’articolo 1 del D.L. 9.10.1989, n. 338, convertito nella Legge 7.12.1989, n. 389 ha disposto la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo. Poiché è stato accertato dall’Istat che per l’anno 2013 la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni ammonta nella misura del 3%, il minimale contributivo, arrotondato all’unità di Euro, è pari ad Euro 10.305,00.
Massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall’articolo 2, comma 18 della Legge 8.08.1995, n. 335 per i nuovi iscritti dal 1.01.1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per il sistema contributivo della pensione
Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall’articolo 2, comma 18 della Legge 8.08.1995, n. 335 per i nuovi iscritti dal 1.01.1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per il sistema contributivo, rivalutato in base all’indice dei prezzi al consumo per e famiglie, operai ed impiegati, nella misura del 3%, arrotondato all’unità di Euro, è pari per l’anno 2013, ad Euro 99.034,00.
Aliquota contributiva aggiuntiva dell’1% a carico dell’iscritto ai sensi dell’articolo 3-ter della Legge 14.11.1992, n. 438, di conversione del D.L. 19.09.1992, n. 384
A decorrere dal 1.01.1993 è stabilita a favore di tutti i regimi pensionistici dei dipendenti pubblici e privati, che prevedano aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%, un’aliquota aggiuntiva nella misura di 1% sulle quote di retribuzione eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile. Il tetto retributivo, oltre il quale è prevista l’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico dell’iscritto, rivalutato Istat del 3%, arrotondato all’unità di Euro, è pari ad Euro 45.530,00.
Massimale contributivo previsto dall’articolo 3, comma 7 del D.Lgs. 24.04.1997, n. 181 per i direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere di cui all’articolo 3-bis, comma 11 del D.Lgs. 19.06.1999 n. 229
Secondo quanto previsto dall’articolo 3-bis, comma 11 del D.Lgs. 19.06.1999 n. 229, la nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario determina per i lavoratori dipendenti il diritto al collocamento in aspettativa senza assegni con diritto al mantenimento del posto.
L’aspettativa è concessa entro 60 giorni dalla richiesta ed è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali comprensivi di quote a carico del dipendente, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l’incarico conferito nei limiti dei massimali di cui all’articolo 3, comma 7 del D.Lgs. 24.04.1997, n. 181 - non solo ai fini pensionistici, ma anche del Tfs - ed a richiedere il rimborso di
tutto l’onere da esse complessivamente sostenuto all’unità sanitaria locale o all’azienda ospedaliera interessata, la quale procede al recupero della quota a carico dell’interessato.
L’importo del massimale contributivo in questione, previsto dal citato articolo 3, comma 7, rivalutato secondo l’indice Istat del 3%, arrotondato all’unità di Euro, è pari ad Euro 180.523,00.
Retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001, n. 151
L’articolo 42, comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001, n. 151 riconosce il diritto a soggetti specificamente individuati, di fruire, entro 60 giorni dalla richiesta, del congedo di cui all’articolo 4, comma 2 della Legge 8.03.2000, n. 53, per assistenza a persone con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1 della Legge 5.02.1992, n. 104.
In particolare, l’articolo 5-ter prevede che “durante il periodo di congedo il richiedente ha diritto a percepire una indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l’indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di Euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dal 2011, sulla base della variazione calcolata dall’Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operi ed impiegati”.
A tale riguardo la circolare comunica che per tutti gli effetti della rivalutazione la retribuzione annua lorda concedibile riferita al congedo straordinario in questione non può eccedere per l’anno 2013 l’importo, arrotondato all’unità di Euro, pari ad Euro 46.836,00.
PARTE III - DATORI DI LAVORO TENUTI ALLA DENUNCIA MENSILE UNIFICATA EX ENPALS
Lavoratori dello spettacolo
Massimale annuo della base contributiva e pensionabile e massimale di retribuzione giornaliera imponibile
Per i lavoratori dello spettacolo iscritti all’Enpals successivamente alla data del 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali obbligatorie, il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, previsto dall’articolo 2, comma 18, della Legge 8.08.1995, n. 335, rivalutato in base all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT nella misura del 3%, è pari, per l’anno 2013, ad Euro 99.034,00. Per i lavoratori dello spettacolo già iscritti all’Enpals alla data del 31 dicembre 1995 e per quelli iscritti successivamente a tale data, ma con precedente anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali obbligatorie, il massimale di retribuzione giornaliera imponibile è pari ad Euro 721,96. Pertanto, le fasce di retribuzione giornaliera ed i relativi massimali di retribuzione giornaliera imponibile risultano così rivalutati:
ANNO 2013
Fasce di retribuzione giornaliera | Massimale di retribuz. giornaliera imponibile | Giorni di accredito | |||
Da euro | Ad euro | Euro | Contribuzione | ||
721,97 | 1.443,92 | 721,96 | 1 | ||
1.443,93 | 3.609,79 | 1.443,92 | 2 | ||
3.609,80 | 5.775,45 | 2.165,87 | 3 | ||
5.775,67 | 7.941,55 | 2.887,83 | 4 | ||
7.941,55 | 10.107,42 | 3.609,79 | 5 | ||
10.107,42 | 12.995,25 | 4.331,75 | 6 | ||
12.995,25 | 15.883,08 | 5.053,71 | 7 | ||
15.883,08 | In poi | 5.775,66 | 8 |
Contributo di solidarietà
Per i lavoratori dello spettacolo iscritti all’Enpals successivamente alla data del 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali obbligatorie, il contributo di solidarietà ai sensi dell’articoli 1, commi 8 e 14 del D.Lgs n. 182/1997, si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente l’importo del massimale retributivo e pensionabile pari, per l’anno 2013, ad Euro 99.034,00.
Per i lavoratori dello spettacolo già iscritti all’Enpals alla data del 31 dicembre 1995 e per quelli iscritti successivamente a tale data, ma con precedente anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali obbligatorie, il contributo di solidarietà si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente il massimale di retribuzione giornaliera imponibile, relativo a ciascuna delle fasce di retribuzione giornaliera. Si rammenta che, in entrambe le ipotesi, il contributo di solidarietà ai sensi dell’articolo 1, commi 8 e 14, del D.Lgs. 30.04.1997, n. 182, si applica nella misura del 5%, di cui 2,50% a carico del datore di lavoro e 2,50% a carico del lavoratore.
Aliquota aggiuntiva 1%
Per i lavoratori dello spettacolo iscritti all’Enpals successivamente alla data del 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali obbligatorie, l’aliquota aggiuntiva (1%) a carico del lavoratore, di cui all’articolo 3-ter, del D.L. 19.09.1992, n. 384, convertito nella Legge 14.11.1992, n. 438, si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente, per l’anno 2013, l’importo di Euro 45.530,00 e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile, pari a Euro 99.034,00.
Per i lavoratori dello spettacolo già iscritti all’Enpals alla data del 31 dicembre 1995 e per quelli iscritti successivamente a tale data, ma con precedente anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali obbligatorie, l’aliquota aggiuntiva (1%) si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente, per l’anno 2013, l’importo di Euro 145,93 e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle fasce di retribuzione giornaliera sopra illustrate.
Sportivi professionisti
Massimale annuo della base contributiva e pensionabile e massimale di retribuzione giornaliera imponibile
Per gli sportivi professionisti iscritti all’Enpals successivamente alla data del 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali obbligatorie, il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, previsto dall’articolo 2, comma 18, della Legge 8.08.1995, n. 335, rivalutato in base all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT nella misura del 3%, per l’anno 2013, è pari ad Euro 99.034,00.
Per gli sportivi professionisti già iscritti all’Enpals alla data del 31 dicembre 1995 e per quelli iscritti successivamente a tale data, ma con precedente anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali obbligatorie, il massimale di retribuzione giornaliera imponibile è pari ad Euro 317,42.
Contributo di solidarietà
Il contributo di solidarietà introdotto dall’articolo 1, commi 3 e 4, del D.Lgs. 30.04.1997, n. 166, è dovuto:
- sulla parte di retribuzione annua eccedente l’importo di Euro 99.034,00 e fino all’importo annuo di Euro 721.960,00 per gli sportivi professionisti iscritti all’Enpals successivamente alla data del 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali obbligatorie;
- sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente per l’anno 2013 l’importo di Euro 317,42 e fino all’importo giornaliero di Euro 2.313,97 per gli sportivi professionisti già iscritti all’Enpals alla data del 31 dicembre 1995 e per quelli iscritti successivamente a tale data, ma con precedente anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali obbligatorie.
Si rammenta che il contributo di solidarietà è dovuto nella misura dell’1,2%, di cui 0,60% a carico del datore di lavoro e 0,60% a carico del lavoratore.
Aliquota aggiuntiva 1%
Per gli sportivi professionisti iscritti all’Enpals successivamente alla data del 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali obbligatorie, l’aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore), di cui all’articolo 3-ter, D.L. n. 384/1992, si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente, per l’anno 2013, l’importo di Euro 45.530,00 e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile di Euro 99.034,00.
Per gli sportivi professionisti già iscritti all’Enpals alla data del 31 dicembre 1995 e per quelli iscritti successivamente a tale data, ma con precedente anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali obbligatorie, l’aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente, per l’anno 2013, l’importo di Euro 145,93 e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile pari a Euro 317,42.
Assunzioni agevolate
Per quanto riguarda la contribuzione Ivs, che deve essere versata dal datore di lavoro che abbia instaurato rapporti di lavoro agevolati, la cui normativa di riferimento prevede che i contributi da versare siano corrispondenti a quelli previsti per gli apprendisti, fermo restando quanto dovuto per la quota a carico del lavoratore, la circolare precisa che l’aliquota rimane fissata al 10%.
Aliquote contributive
Di seguito si riportano le aliquote contributive per l’anno 2013, già in vigore dal 1° gennaio 2007.
Sportivi professionisti - aliquote contributive per il 2013
Categoria lavoratori | Cod. Tab. | Cod. Caus. | Datore di lavoro | Lavoratore | Totale |
Lavoratori iscritti dopo il 31/12/95 a forme pensionistiche obbligatorie | T | 020 | 23,81 | 9,19 | 33,00 |
Lavoratori già iscritti al 31/12/95 a forme pensionistiche obbligatorie | Z | 020 | 23,81 | 9,19 | 33,00 |
Lavoratori dello spettacolo - aliquote contributive per il 2013
Categoria lavoratori | Cod. Tab. | Cod. Caus. | Datore di lavoro | Lavoratore | Totale |
Lavoratori iscritti dopo il 31/12/95 a forme pensionistiche obbligatorie | C3 | 020 | 23,81 | 9,19 | 33,00 |
Lavoratori già iscritti al 31/12/95 a forme pensionistiche obbligatorie | X0 | 000 | 23,81 | 9,19 | 33,00 |
Tersicorei e ballerini iscritti all’ex Enpals dopo il 31/12/95 privi di anzianità in altre gestioni pensionistiche obbligatorie | R3 | 020 | 25,81 | 9,89 | 35,70 |
Tersicorei e ballerini iscritti all’ex Enpals dopo il 31/12/95 ma con anzianità in altre gestioni pensionistiche obbligatorie | X3 | 020 | 25,81 | 9,89 | 35,70 |
Commenti a cura dell’avv. Xxxxxxxxx Xx Xxxxxxx
RINNOVI CONTRATTUALI GENNAIO - FEBBRAIO 2013
Energia e petrolio - Ipotesi di Accordo 22.01.2013
In data 22.01.2013, tra le Parti Confindustria Energia con Femca-Cisl e Uilcem-Uil è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per gli addetti all’industria di ricerca, di estrazione, di raffinazione, di cogenerazione, di lavorazione o alla distribuzione di prodotti petroliferi ed addetti del settore energia Eni.
Le novità incidenti sul cedolino sono le seguenti.
- Minimi tabellari (gennaio 2013, gennaio 2014, gennaio 2015, ottobre 2015);
- Elemento aggiuntivo della retribuzione (ottobre 2015).
L’accordo, che stabilisce gli aumenti con decorrenza gennaio 2013, gennaio 2014, gennaio 2015 e ottobre 2015, introduce una differenziazione salariale per il settore downstream (il cui ambito viene definito prima della corresponsione della tranches del gennaio 2013 definito).
Gli importi minimi tabellari vigenti al 1° gennaio 2015, calcolati applicando gli aumenti ai minimi contrattuali, sono così determinati:
Categorie/Livelli | Petrolio | Gas | Downstream |
1/5 | 2.606,81 | 2.604,05 | 2.586,12 |
1/4 | 2.606,81 | 2.604,05 | 2.586,12 |
1/3 | 2.606,81 | 2.604,05 | 2.586,12 |
1/2 | 2.606,81 | 2.604,05 | 2.586,12 |
1/1 | 2.606,81 | 2.604,05 | 2.586,12 |
2/4 | 2.360,86 | 2.358,36 | 2.342,12 |
2/3 | 2.360,86 | 2.358,36 | 2.342,12 |
2/2 | 2.360,86 | 2.358,36 | 2.342,12 |
2/1 | 2.360,86 | 2.358,36 | 2.342,12 |
3/4 | 2.138,11 | 2.135,84 | 2.121,13 |
3/3 | 2.138,11 | 2.135,84 | 2.121,13 |
3/2 | 2.138,11 | 2.135,84 | 2.121,13 |
3/1 | 2.138,11 | 2.135,84 | 2.121,13 |
4/4 | 1.889,48 | 1.887,48 | 1.874,48 |
4/3 | 1.889,48 | 1.887,48 | 1.874,48 |
4/2 | 1.889,48 | 1.887,48 | 1.874,48 |
4/1 | 1.889,48 | 1.887,48 | 1.874,48 |
5/4 | 1.656,97 | 1.655,22 | 1.643,82 |
5/3 | 1.656,97 | 1.655,22 | 1.643,82 |
5/2 | 1.656,97 | 1.655,22 | 1.643,82 |
5/1 | 1.656,97 | 1.655,22 | 1.643,82 |
5/0 | 1.656,97 | 1.655,22 | 1.643,82 |
6/0 | 1.441,42 | 1.439,89 | 1.429,98 |
Per le tranches successive, dal momento che le Parti hanno stabilito che dal 1° gennaio 2014 il sistema salariale del nuovo contratto industria Energetica prevederà un riproporzionamento dei minimi e che una quota pari a Euro 20,00 dell’aumento di gennaio 2014 sarà destinata al C.r.e.a, sono stati fissati i seguenti importi degli aumenti:
Settore | Dal 1.01.2014 | Dal 1.01.2015 | Dal 1.10.2015 |
Petrolio | 55,00 | 52,00 | 18,00 |
Gas | 57,00 | 42,00 | 18,00 |
Downstream | 56,00 | 66,00 | 18,00 |
A decorrere dal 1.01.2016 è prevista l’abrogazione dell’istituto degli scatti. Gli importi maturati a detta data resteranno acquisti a titolo di “ex scatti non assorbibili”.
L’elemento aggiuntivo della retribuzione spettante ai lavoratori del settore del Gas in forza alla data del 23 marzo 2010 ed in servizio alla stessa data decorrerà dal 1° ottobre 2015.
Entro il 30 settembre 2013 verrà definita una nuova disciplina che entrerà in vigore con il nuovo Ccnl dal 1° gennaio 2014; le indennità di turno verranno sostituite da un equivalente incremento delle maggiorazioni per lavoro a turni.
L’indennità dell’11% viene elevata al 12,50% mentre le indennità dei tipi B e C saranno elevate proporzionalmente.
L’accordo prevede che una specifica Commissione definisca l’E.d.r. non assorbibile da riconoscere ai turnisti attualmente in servizio. La Parti aziendali potranno incrementare gli orari fino a 244 giorni l’anno, con un riproporzionamento del salario.
Turno | Feriale | Festivo | Feriale | Festivo |
A | 12% | 20% | 31% | 41% |
B | 12% | 20% | 31% | 41% |
C | 12% | 20% | - | - |
Le ferie debbono essere godute entro l’anno e comunque non oltre il 31 marzo dell’anno successivo.
La durata massima è stabilita in 3 anni per tutte le categorie. La percentuale di mantenimento in servizio è confermata nell’85%.
L’accordo disciplina anche la contribuzione a Fondoenergia, che viene elevata nella misura dello 0,25%, utile ai fini del computo del TFR.
Dirigenti - Xxxxxxx Xxxxxxxxx e aeree - Accordo 9.01.2013
In data 9.01.2013 tra le Parti Sociali Federagenti con Manageritalia, è stato sottoscritto l’accordo per i dirigenti delle agenzie marittime, agenzie aeree e mediatori marittimi.
L’accordo ha valore dal 1° gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2014.
La retribuzione mensile di fatto dei dirigenti assunti o nominati dopo il dal 9 gennaio 2013 non può essere inferiore ad Euro 3.200,00. Ai dirigenti compete un aumento sulla retribuzione mensile di fatto pari a :
- Euro 100,00 mensili a partire dal 1° gennaio 2012;
- Euro 135,00 mensili dal 1° gennaio 2013;
- Euro 155,00 mensili dal 1° gennaio 2014.
Ai dirigenti assunti o nominati al 9 gennaio 2013 e nel corso degli anni di vigenza dell’accordo competono soltanto gli aumenti decorrenti dall’anno successivo a quello di nomina o assunzione. Tali aumenti sono assorbiti fino a concorrenza da somme concesse alle aziende a titolo di acconto o di anticipazione su futuri aumenti economici contrattuali. Le competenze arretrate e gli eventuali conguagli spettanti ai
dirigenti con riferimento all’anno 2012 dovranno essere erogate pro quota, in ragione dei mesi interi prestati in servizio entro il mese di aprile 2013.
A partire dal 1.10.2011, il contributo di malattia a carico dell’azienda alla gestione dirigenti pensionati viene elevato al 2,41% in ragione di anno. A partire dallo stesso anno la contribuzione annua a carico dei dirigenti pensionati è elevata ad Euro 1.985,13.
Ferma restando la retribuzione convenzionale annua di riferimento pari ad Euro 59.224,54, le aliquote contributive sono incrementate nella seguente misura:
Contributo | Dal 1.01.2009 | Dal 1.01.2010 | Dal 1.01.2011 | Dal 1.01.2012 | Dal 1.01.2013 |
Azienda | 11,35 | 11,65 | 11,65 | 11,65 | 11,65 |
Dirigente | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Integrativo azienda | 1,78 | 1,80 | 1,84 | 1,87 | 1,91 |
Per i dirigenti di prima nomina, il contributo ordinario a carico dell’azienda è elevato nelle seguenti percentuali della retribuzione convenzionale annua:
- 3,60% dall’anno 2009;
- 3,90% dall’anno 2010.
Il contributo integrativo è elevato nelle stesse misure di cui sopra.
Viene meno il carattere sperimentale della contribuzione ridotta. Viene modificata la definizione di dirigenti di prima nomina: dirigenti assunti o nominati entro il compimento del 40esimo anno di età, quadri che avendo maturato un’anzianità di servizio nella qualifica pari o superiore a 3 anni, anche in aziende diverse, vengono nominati dirigenti entro il compimento del 48esimo anno di età, nonché i dirigenti disoccupati di età non inferiore a 50 anni compiuti.
La caratteristica di prima nomina con la conseguente applicazione della normativa generale, si perde decorsi 3 anni dalla nomina ovvero 1 anno dall’assunzione del dirigente di età non inferiore a 50 anni compiuti. I nuovi requisiti decorrono dal 1° gennaio 2013.
Qualora vengono instaurati contratti per figure di dirigente temporaneo (temporary manager), operanti anche all’interno di reti di imprese, le aziende possono optare per l’applicazione del trattamento agevolato previsto per i dirigenti di prima nomina, anche se non ricorrono i requisiti di età previsti, per un periodo corrispondente al 50% della durata del contratto, fino ad un massimo di un anno.
Fino al 31 dicembre 2014, sono affidate al Centro di formazione managment del terziario iniziative per la ricollocazione dei dirigenti.
Le attività verranno finanziate da un contributo una tantum di Euro 40,00 a carico dell’azienda e di Euro 40,00 a carico del dirigente in servizio al 9 gennaio 2012, da versare unitamente ai contributi del primo trimestre 2013.
Per favorire la maggior permanenza in servizio di dirigenti che abbiano compiuto 60 anni di età, i dirigenti a cui mancano alcuni anni del pensionamento pubblico possono stipulare accordi di trasformazione del rapporto, con cui si impegnano a svolgere attività di tutoring nei confronti di giovani o quadri.
Collaboratori familiari - Verbale di Accordo 7.02.2013
In data 7.02.2013 tra le Parti Fidaldo e Domina, da una parte, con Federcolf, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, dall’altra, è stato sottoscritto il verbale di accordo per il trattamento economico e normativo dei collaboratori familiari-prestatori di lavoro domestico.
A decorrere dal 1° gennaio 2013 gli importi dei minimi tabellari sono fissati nella seguente maniera:
Categoria | Conviventi | Conviventi fino a 30 ore settimanali | Non conviventi (valori orari) | Assistenza notturna | Presenza notturna |
DS | 1.158,42 | - | 7,83 | 1.332,20 | - |
D | 1.103,26 | - | 7,50 | - | - |
CS | 937,78 | - | 6,49 | 1.078,44 | - |
C | 882,62 | 639,88 | 6,18 | - | - |
BS | 827,44 | 579,21 | 5,85 | 951,66 | - |
B | 772,28 | 551,63 | 5,52 | - | - |
AS | 717,12 | - | 5,20 | - | - |
A | 606,79 | - | 4,41 | - | - |
Livello unico | - | - | - | - | 637,14 |
Dal 1° gennaio 2013 l’importo dell’indennità di funzione spettante ai lavoratori conviventi di livello DS e D è elevato ad Euro 163,14.
Dal 1° gennaio 2013 il valore dell’indennità sostitutiva di vitto e alloggio è fissato in Euro 5,31 giornalieri di cui:
- Euro 1,85 per ciascun pasto;
- Euro 1,61 per il pernottamento.
Telecomunicazioni - Servizi di telefonia - Ipotesi di accordo 1.02.2013
In data 1.02.2013 tra le Parti Assotelecomunicazioni con Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale per il personale dipendente da aziende esercenti servizi di telefonia e di telecomunicazione in genere.
L’accordo ha decorrenza dal 1° febbraio 2013 al 31 dicembre 2014 per la sola parte economica. Le novità incidenti sul cedolino sono le seguenti.
- Minimi tabellari (aprile 2013, ottobre 2013, aprile 2014, ottobre 2014);
- Una tantum (aprile 2013).
L’accordo ha introdotto nuovi profili professionali di specialista gestione frodi, operatore addetto alle prestazioni obbligatorie e junior specialist di processo operatore tlc (di livello 5) e di specialist di processo di operatore tlc (nel livello 6).
Ai lavoratori in forza a febbraio 2013 è prevista la corresponsione con le competenze di aprile 2013 di una indennità una tantum, da riproporzionare per i lavoratori a tempo parziale, fissata nelle seguenti misure:
Livelli | Importi |
7Q | 551,55 |
7 | 551,55 |
6 | 491,93 |
5S | 418,86 |
5 | 400,00 |
4 | 360,25 |
3 | 330,43 |
2 | 293,17 |
1 | 248,45 |
La somma forfetaria è corrisposta a seconda dei mesi di servizio prestati con diritto alla retribuzione per il periodo 1° gennaio 2012 - 31 marzo 2013; la frazione di mese superiore a 15 giorni viene considerata come mese intero; l’indennità una tantum non è utile agli effetti del computo del TFR, ma è quantificata considerando in essa in riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, legali e contrattuali ed è quindi comprensiva degli stessi.
A seguito degli aumenti stabiliti dall’accordo con decorrenza aprile 2013, ottobre 2013, aprile 2014 e ottobre 2014, gli importi dei minimi tabellari sono i seguenti:
Livelli | Dal 1.04.2013 | Dal 1.10.2013 | Dal 1.04.2014 | Dal 1.10.2014 |
7Q | 1.541,34 | 1.575,81 | 1.617,18 | 1.665,44 |
7 | 1.541,34 | 1.575,81 | 1.617,18 | 1.665,44 |
6 | 1.372,13 | 1.402,88 | 1.439,77 | 1.482,81 |
5S | 1.169,44 | 1.195,61 | 1.227,00 | 1.263,64 |
5 | 1.117,32 | 1.142,32 | 1.172,32 | 1.207,32 |
4 | 1.007,46 | 1.029,97 | 1.057,00 | 1.088,52 |
3 | 922,23 | 942,89 | 967,66 | 996,57 |
2 | 818,15 | 836,47 | 858,46 | 884,11 |
1 | 693,82 | 709,35 | 727,98 | 749,72 |
La durata media dell’orario di lavoro non può superare le 48 ore, comprese le ore di straordinario, su un periodo di 12 mesi.
L’accordo regola l’istituto della riduzione dell’orario di lavoro, in base al quale, a fronte di esigenze aziendali economiche e produttive, l’azienda può richiedere ai lavoratori di non prestare attività lavorativa per un massimo di ore pari al 30% di quelle previste per la riduzione annua, nonché pari a quelle accantonate in banca ore.
Confluiscono nella banca ore salvo diverso accordo aziendale, tutte le ore di lavoro straordinario.
Il contratto disciplina l’apprendistato e l’apprendistato professionalizzante: il periodo di prova (pari a 6 mesi per il livello 7°, 6° e 5° di inquadramento finale e pari a 3 mesi negli altri casi), la retribuzione e il preavviso. Altri istituti disciplinati a livello contrattuale sono il lavoro a tempo parziale e il lavoro a termine.
A cura dell’Avv. Xxxxxxxxx Xx Xxxxxxx
Aspetti processuali
Diritto di difesa e riservatezza aziendale Cass. Sez. Lav., 16 novembre 2012, n. 20163
E’ illegittimo il licenziamento di un lavoratore che ha utilizzato documenti riservati aziendali per far valere in giudizio i propri diritti in presenza di una condotta datoriale non corretta.
Con la sentenza in commento, la Suprema Corte si è pronunciata sulla legittimità di un licenziamento comminato per abusivo impossessamento di documenti aziendali da parte di un lavoratore, ritenendolo non giustificato ed, anzi, illegittimo.
Nel caso di specie, il Tribunale competente accoglie il ricorso di un funzionario di banca dichiarando l’illegittimità del licenziamento intimato dal datore di lavoro sul presupposto della presunta sottrazione da parte del dipendente della documentazione e corrispondenza riservata bancaria e della utilizzazione della predetta documentazione per la presentazione di una denuncia penale nei confronti di alcuni colleghi di lavoro e del datore di lavoro medesimo.
La sentenza di primo grado viene confermata dalla Corte di Appello che respinge integralmente i motivi di appello del datore di lavoro, sulla base del fatto che: 1) non era stato provato in alcun modo l’abusivo impossessamento e trafugamento della documentazione aziendale da parte del dipendente; 2) all’interno dell’ambiente di lavoro erano state poste in essere continue vessazioni verso il lavoratore, in relazione alla sua attività di sindacalista, da parte del datore di lavoro e da parte di altri colleghi; 3) l’utilizzo della documentazione bancaria da parte del dipendente era risultata giustificata in quanto finalizzata a denunciare condotte rilevanti penalmente di xxxxxxxx e del datore di lavoro medesimo.
Il datore di lavoro ricorre, pertanto, in cassazione avverso la decisione della Corte di Xxxxxxx, denunciando la violazione di norme processuali, poiché il Giudice del gravame avrebbe utilizzato per la formulazione del suo giudizio risultanze penali non allegate al ricorso introduttivo del lavoratore e per non aver ritenuto ammissibili le prove dedotte sull’aliunde perceptum del lavoratore.
La Suprema Corte respinge tutti i motivi di impugnazione rigettando il ricorso. Con riferimento ai primi motivi di ricorso la Suprema Corte ritiene che la sentenza della Corte di Appello si sia articolata in maniera corretta e congrua, poiché ha accertato in modo specifico che la condotta del lavoratore era consistita nell’utilizzo di documentazione aziendale soltanto per la presentazione di una denuncia penale, sporta al fine di far valere i propri diritti, nonché al fine di far emergere condotte inadempienti da parte dell’azienda, financo antisindacali.
Valutazione, quella della Corte di Appello, che conduce a conclusioni del tutti conformi ai più recenti orientamenti della giurisprudenza, secondo la quale non integra violazione del dovere di fedeltà da parte del dipendente l’utilizzazione di documentazione aziendale finalizzata all’esercizio e alla tutela di un proprio diritto (così Cass. n. 3038/2011; Cass. n. 12528/2004; nonché Cass. n. 22923/2004).
Inoltre, secondo la Suprema Corte, le valutazioni del giudice del merito sono valide anche ai fini dell’accertamento delle risultanze penali, scaturito dalle denunce presentate dal dipendente, atteso che la possibilità per il giudice civile, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, di accertare autonomamente con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di far pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate all’esito del processo penale, non comporta alcuna preclusione per tale giudice nella possibilità di utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale già definito con sentenza e di fondare il proprio giudizio su elementi acquisiti in giudizio con le garanzie di legge in tale sede, procedendo a diretto esame del materiale probatorio raccolto ovvero ricavandolo dalla sentenza penale, o, se necessario, dagli atti del relativo processo, in modo da
individuare esattamente i fatti materiali accertati per poi sottoporli a proprio vaglio critico svincolato dalla interpretazione e dalla valutazione che ne abbia dato il giudice penale (Cass. n. 11483/2004).
Sulla scorta delle seguenti argomentazioni la Suprema Corte ha respinto anche il quarto motivo di impugnazione sull’aliunde perceptum, rigettando pertanto il ricorso del datore di lavoro e condannando quest’ultimo al pagamento delle spese di giudizio.
Aspetti penali
False dichiarazioni del datore di lavoro Cass. Sez. VI Pen., 20 giugno 2012, n. 24574
Commette il reato di cui all’articolo 483 c.p. il datore di lavoro che nell’ambito dell’inchiesta relativa all’infortunio subito da un lavoratore dipendente abbia reso false dichiarazioni ai funzionari ispettori dell’Inail circa la dinamica dell’infortunio.
Accesso abusivo ad un sistema informatico Cass. Sez. VI Pen., 26 ottobre 2012, n. 42021
Con la previsione dell’articolo 615-ter c.p., introdotto a seguito della Legge 23 dicembre 1993, n. 547, il Legislatore ha assicurato la protezione del “domicilio informatico” quale spazio ideale (ma anche fisico in cui sono contenuti i dati informatici) di pertinenza della persona, ad esso estendendo la tutela della riservatezza della sfera individuale, quale bene anche costituzionalmente protetto.
Tuttavia, l’articolo 615-ter c.p. non si limita a tutelare solamente i contenuti personalissimi dei dati raccolti nei sistemi informatici raccolti nei sistemi informatici protetti, ma offre una tutela più ampia che si concreta nello ius excludendi alios, quale che esso sia il contenuto dei dati racchiusi in esso, purché attinente alla sfera di pensiero o all’attività, lavorativa o non, dell’utente; con la conseguenza che la tutela della legge si estende anche agli aspetti economico-patrimoniali dei dati, sia che titolare dello ius excludendi sia persona fisica, sia che sia persona giuridica, sia privata, sia pubblica o altro ente.
Atti vessatori in luogo di lavoro
Cass. Sez. VI Pen., 22 maggio 2012, n. 19392
Le pratiche persecutorie realizzate ai danni del dipendente e finalizzate alla sua emarginazione (cosiddetto « mobbing ») possono integrare il delitto di maltrattamenti in famiglia esclusivamente qualora il rapporto tra datore di lavoro e il dipendente assuma natura para-familiare, in quanto caratterizzato da relazioni intense ed abituali, da consuetudini di vita tra i soggetti, dalla soggezione di una parte nei confronti dell’altra, dalla fiducia riposta dal soggetto più debole del rapporto in quello che ricopre la posizione di supremazia.
Molestie sessuali a collega di lavoro Xxxx. Sez. III Pen., 12 luglio 2012, n. 27706
Nell’ambito di un procedimento penale per molestie sessuali sul luogo di lavoro di un dipendente in danno di una collega, il datore di lavoro non risponde civilmente per fatto illecito commesso dal dipendente, qualora il comportamento del dipendente non sia riferibile, sia pure marginalmente o indirettamente, alle mansioni in concreto esercitate ed affidategli dal datore di lavoro, ma sia frutto di una iniziativa estemporanea e personale del tutto incoerente rispetto alle mansioni svolte (oltre che affidate), poiché manca in tal caso quel nesso di occasionalità necessaria che solo può giustificare una attribuzione di responsabilità in capo al datore di lavoro, né, ai fini della sussistenza di tale responsabilità è sufficiente il mero dato della coincidenza tempo-spaziale con una attività occasionale o favorita dallo svolgimento delle mansioni.
Prescrizione dell’organo di vigilanza
Cass. Sez. III Pen., 17 maggio 2012, n. 18914
In caso di violazione antinfortunistica, l’estinzione mediante pagamento della sanzione amministrativa di cui all’articolo 24 del D.Lgs. n. 758/1994, da parte dell’amministratore della società opera a favore della persona fisica dipendente che abbia contravvenuto.
Favoreggiamento della permanenza di stranieri Cass. Sez. I Pen., 13 luglio 2012, n. 27997
Nel reato di favoreggiamento della presenza nel territorio dello Stato di immigrati clandestini, previsto dall’articolo 12, comma 5, del D.Lgs. 25.07.1998, n. 286, il fine dell’ingiusto profitto sussiste nel caso in cui i lavoratori clandestini operino anche ad ora tarda, alloggino in ambienti precari e malsani, siano sprovvisti di tutela previdenziale e assistenziale, ed è ulteriormente reso evidente dalla segregazione totale in azienda dei lavoratori clandestini, dalla maggiore produttività degli stessi in tal modo garantita, e dalla esclusione dei medesimi dal consesso sociale, idonea a garantirne la soggezione e la propria impunità, senza che sia rilevante, ai fini della responsabilità penale, che altre persone non clandestine non lavorino e alloggino nello stesso luogo.
Datore di lavoro pubblico e sicurezza sul lavoro Cass. Sez. III Pen., 16 luglio 2012, n. 28410
In forza dell’articolo 2, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008, nelle pubbliche amministrazioni per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano poteri gestionali, decisionali e di spesa, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale e sia, altresì, dotato di poteri decisionali e di spesa.
Nel caso di specie, si è ritenuto correttamente individuato il datore di lavoro nel direttore generale di un consorzio intercomunale rifiuti, energia, servizi, in quanto a norma di statuto sia dotato di poteri gestionali, decisionali e di spesa.
Stranieri privi del permesso di soggiorno Cass. Sez. I Pen., 20 luglio 2012, n. 29729
Commette il reato di cui all’articolo 27, comma 1, lettera f), del D.Lgs. n. 286/1998 il datore di lavoro che occupi lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno in attività di formazione professionale.
Truffa in danno dell’Inps
Cass. Pen. Sez. Feriale, 2 agosto 2012, n. 31493
Commette il reato di truffa aggravata e non la violazione amministrativa prevista dell’articolo 116 del
R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, colui che, mediante false dichiarazioni, ottenga l’erogazione di prestazioni previdenziali non dovute.
Nella fattispecie, l’imputato aveva presentato, in accordo con il datore di lavoro, ai competenti uffici la denuncia relativa a fittizi rapporti di lavoro in agricoltura, al fine di indurre in errore l’Inps e conseguire l’ingiusto profitto relativo ad indebite prestazioni assistenziali e previdenziali.
Atti vessatori in danno di una invalida civile in luogo di lavoro Cass. Sez. VI Pen., 23 agosto 2012, n. 33149
Ai fini della sussistenza del delitto di maltrattamenti per atti vessatori in luogo di lavoro, occorre che il soggetto agente versi in una posizione di supremazia, che si traduca nell’esercizio di un potere direttivo e disciplinare, tale da rendere specularmente ipotizzabile una soggezione, anche di natura meramente psicologica, del soggetto passivo, riconducibile ad un rapporto di natura para-familiare.
Nella fattispecie, si è ritenuto insussistente il reato di maltrattamenti nel rapporto tra il coordinatore dei lavori addetti al servizio di pulizia gestito da una s.p.a. e una operaia dipendente, assunta tramite collocamento obbligatorio in quanto affetta da una grave malattia, addetta alla raccolta-spazzamento in area urbana.
Omessa fornitura di documenti richiesti dall’Ispettorato del lavoro Cass. Sez. III Pen., 5 dicembre 2012, n. 47105
Commette il reato di cui all’articolo 4, della Legge 22 luglio 1961, n. 628 il datore di lavoro che ometta di rispondere alla richiesta rivoltale dall’Ispettorato del lavoro di documentazione necessaria per verifica della sussistenza di irregolarità nelle assunzioni dei dipendenti.
Compiti e responsabilità del Rspp
Cass. Sez. IV Pen., 21 dicembre 2012, n. 49821
In caso di infortunio mortale occorso sul lavoro a dipendente, non risponde del delitto di omicidio colposo il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, qualora non risulti che abbia omesso la doverosa attività di segnalazione e stimolo ai fini della rimozione dello specifico rischio connesso all’infortunio accaduto o non abbia proposto soluzioni appropriate, e che, d’altra parte, non abbia direttamente svolto, alla stregua di formale investitura, o anche a seguito di assunzione spontanea, funzioni gestionali atte a fronteggiare efficacemente lo specifico rischio connesso all’infortunio occorso.
Assessore comunale sprovvisto di poteri decisionali Xxxx. Sez. IV Pen., 12 novembre 2012, n. 33149
In caso di infortuni sul lavoro subito da un dipendente comunale in conseguenza dell’omessa individuazione delle misure di prevenzione e di protezione nel documento di valutazione del rischio, non
risponde del delitto di lesione personale colposa l’assessore che, pur designato formalmente datore di lavoro, non abbia quella titolarità e autonomia di poteri in funzione della gestione degli affari inerenti al servizio, compresi i poteri decisionali e di spesa, atta a configurare nei suoi confronti una posizione di garanzia con connessi obblighi in materia antinfortunistica, tanto più ove tali poteri risultino far capo ad altro soggetto.
Sicurezza del lavoro
Cass. Sez. IV Pen., 27 settembre 2012, n. 37325
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nell’ipotesi di noleggio a caldo di macchinari, anche il noleggiatore risponde delle conseguenze dannose derivanti dall’inosservanza delle norme antinfortunistiche relative all’utilizzo del macchinario noleggiato.
Responsabile del Rspp per omessa eliminazione del rischio segnalato Cass. Sez. IV Pen., 27 settembre 2012, n. 37334
Risponde del delitto di lesione personale colposa in danno di lavoratore infortunatosi il Rspp che abbia previamente segnalato la necessità di eliminare di eliminare la situazione di rischio che ha determinato l’infortunio, ma non abbia poi verificato l’adeguatezza dei rimedi da altri adottati.
Omissioni contributive e pagamento di acconti sugli stipendi Xxxx. Sez. III Pen., 7 novembre 2012, n. 42919
Il delitto di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti di cui all’articolo 2, comma 1-bis, della Legge 11 novembre 1938, n. 638 sussiste, anche nel caso in cui il datore di lavoro abbia corrisposto degli acconti sulle retribuzioni spettanti ai dipendenti.
Omissioni contributive ed esiguità delle somme non versate Xxxx. Sez. III Pen., 15 giugno 2012, n. 23794
Il datore di lavoro commette il delitto di omesso versamento di ritenute assistenziali e previdenziali all’Inps, pur in caso di esiguità degli importo delle ritenute di cui abbia omesso il versamento.
Costituzione di parte civile dei conviventi dell’infortunato Cass. Sez. IV Pen., novembre 2012, n. 43434
Nell’ambito del procedimento penale per il delitto di omicidio colposo per infortunio sul lavoro, sono legittimati a costituirsi parte civile contro i responsabili dell’infortunio i componenti del consorzio familiare entro il quale l’infortunato era di fatto accolto, qualunque fosse il tipo di legame sul quale la convivenza si reggeva.
Responsabilità del coordinatore
Cass. Sez. IV Pen., 1° ottobre 2012, n. 37898
Risponde del delitto di omicidio colposo in danno di lavoratrice dipendente di un’impresa esecutrice in un cantiere edile il coordinatore che, resosi conto di non poter incidere sui rischi presenti nel cantiere, non abbandoni la funzione previa segnalazione al datore di lavoro.
Telecamera all’ingresso dello stabilimento Cass. Sez. V Pen., 22 novembre 2012, n. 45662
Non commette il delitto di cui all’articolo 615-bis c.p. colui che sulla tettoia della proprie fabbrica abbia installato una telecamera idonea a riprendere l’ingresso di uno stabilimento industriale di proprietà altrui, qualora non risulti che la telecamera fosse in grado di riprendere non solo l’accesso e l’uscita dei mezzi e le relative targhe, ma anche l’attività lavorativa svolta all’interno dello stabilimento industriale.
Omessa fornitura di documenti richiesti dall’Ispettorato del lavoro Cass. Sez. III Pen., 11 gennaio 2013, n. 1447
Il reato di rifiuto di fornire le notizie richieste dall’Ispettorato del Lavoro, di cui all’articolo 4, comma 7 della Legge n. 628/1961, si configura esclusivamente in caso di mancata fornitura delle informazioni e non anche della documentazione; in materia penale vige, infatti, il principio di tassatività e di divieto di applicazione analogica, che impone di attenersi al dato letterale della norma incriminatrice.
Controlli a distanza sui lavoratori
Cass. Sez. III Pen., 11 giugno 2012, n. 22611
Il reato già previsto dagli articoli 4, comma 2 e 38 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 ed ora dagli articoli 114 e 171 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (violazione del divieto di controlli a distanza sui lavoratori) non sussiste qualora sia stato acquisito l’assenso di tutti i dipendenti attraverso la sottoscrizione da parte loro di un documento esplicito.
Controlli a distanza sui lavoratori
Cass. Sez. III Pen., 22 novembre 2012, n. 45662
Non vi è abusiva capitolazione di condotte tenute in « località protetta » ai sensi dell’articolo 615-bis c.p. laddove dalle risultanze istruttorie risulti che la telecamera era stata collocata in modo da riprendere l’ingresso dello stabilimento industriale, di modo che le scene riprese erano pacificamente visibili anche ad occhio nudo da parte di chiunque si fosse collocato sulla tettoia di pertinenza della fabbrica.
In tema di violazione dell’articolo 615-bis c.p., l’esercizio del diritto di difesa deve essere contenuto nei limiti previsti dalla legge e, pertanto, in caso di esercizio di condotta che oltrepassi i limiti stabiliti dalla norma, nell’erronea convinzione di star esercitando il proprio diritto di difesa, non di mancata consapevolezza dell’antigiuridicità si tratta, ma al più di inescusabile ignorantia legis che, di per sé, non toglie la connotazione di coscienza e volontà alla condotta contra ius.
Il ricorso per cassazione, che si fonda su una diversa ricostruzione in fatto dell’accaduto e su di una non attenta lettura della sentenza di secondo grado, è inammissibile.
Reintegrazione nel posto di lavoro
Reintegrazione parziale del dirigente Cass. Sez. Lav., 18 giugno 2012, n. 9965
Il datore di lavoro che, a fronte della condanna al reintegro ex articolo 18 Legge n. 300/1970, si limita a riconoscere lo stipendio e l’esercizio delle funzioni sindacali ai lavoratori reintegrati, ma si rifiuta di fargli riprendere l’attività lavorativa, è soggetto a sanzione amministrativa dell’Inps ex articolo 18, comma 10 della Legge n. 300/1970.
Incoercibilità dell’ordine di reintegrazione Cass. Sez. Lav., 18 giugno 2012, n. 9965
L’ordine di reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato non è suscettibile di esecuzione forzata, in quanto l’esecuzione in forma specifica è possibile solamente per le obbligazioni di fare di natura infungibile, mentre la reintegrazione nel posto di lavoro comporta non soltanto la riammissione in azienda (e cioè un comportamento passivo riconducibile ad un semplice “pati”), ma anche un indispensabile ed insostituibile comportamento attivo del datore di lavoro, consistente, fra l’altro, nell’impartire al dipendente le opportune direttive, nel’ambito di una relazione di reciproca ed infungibile collaborazione. Tale incoercibilità non ha, peraltro, alcun collegamento con la sanzione prevista dall’articolo con sanzione prevista dall’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, che deve essere comunque applicata in caso di inottemperanza, anche parziale, all’ordine di reintegrazione.
Reintegrazione nel posto di lavoro Tribunale di Milano, 20 novembre 2012
L’effettiva soppressione del posto di lavoro vale a configurare il recesso per giustificato motivo oggettivo ed esclude quindi l’obbligo della reintegrazione. In tal caso, tuttavia, la violazione dell’obbligo di repechage rende illegittimo il recesso con conseguente diritto del lavoratore a percepire l’indennità sostitutiva della reintegrazione.
Trattamento retributivo e aspetti fiscali
Rimborsi chilometrici
Cass. Sez. Lav., 20 febbraio 2012, n. 2419
L’onere probatorio del datore di lavoro che invochi l’esclusione, dall’imponibile contributivo, delle erogazioni in favore dei lavoratori, è assolto documentando i rimborsi chilometrici con riferimento al mese di riferimento, ai chilometri percorsi nel mese, al tipo di automezzo usato dal dipendente, all’importo corrisposto al rimborso del costo chilometrico sulla base della tariffa ACI, senza che occorra, al riguardo, documentazione specifica e analitica recante, con esauriente scheda mensile per ciascun dipendente o documento similare, l’analitica indicazione dei viaggi giornalmente compiuti, delle località di partenza e di destinazione con specificazione dei clienti visitati e riepilogo giornaliero dei chilometri percorsi.
Permessi retribuiti
Cass. Sez. Lav., 23 luglio 2012, n. 12774
E’ illegittimo il licenziamento disciplinare inflitto al dipendente incolpato di non essersi recato presso l’istituto per le cure termali per due giorni su un totale di dieci coperti da permessi retribuiti, dovendosi osservare che il relativo contratto collettivo di categoria preveda la sanzione espulsiva a partire da tre giorni di assenza ingiustificata e che il recesso del datore di lavoro per giusta causa costituisce, pertanto, un provvedimento sproporzionato rispetto al parziale inadempimento degli obblighi lavorativi da parte del dipendente.
Risarcimento del danno per inadempimento da mancata retribuzione Cass. Sez. Lav., 6 aprile 2012, n. 5581
Il principio del giudicato implicito non trova applicazione in presenza di azioni diverse quanto ai presupposti di identificazione, ossia quando le domande siano dirette al conseguimento di un bene giuridico distinto o si fondino le stesse su autonomi fatti giustificativi, tali da implicare un diverso tema di indagine e dei decisione (nella specie, relativa alla promessa risarcitoria azionata da un lavoratore del settore marittimo, in merito a danni asseritamente subiti in costanza di rapporto di lavoro per inadempimento datoriale verso l’obbligazione contributiva, la Corte ha ritenuto che tale principio non potesse operare, atteso che la domanda di risarcimento del danno da mancata retribuzione riguardava la violazione dell’obbligazione retributiva connessa alla continuità giuridica del rapporto di lavoro, mentre quella da mancata contribuzione riguardava la violazione dell’obbligazione previdenziale conseguente all’esistenza del rapporto di lavoro.
Pertanto, anche ritenendo le domande formulate unificate da una comune istanza risarcitoria, le stesse restavano, comunque, del tutto differenziate quanto ai relativi fatti giustificativi ed imponevano, pertanto, distinti accertamenti fattuali e giuridici.
Reddito di impresa
Cass. Sez. Trib., 4 settembre 2012, n. 14798
I contributi in conto esercizio concessi alle imprese per le assunzioni a tempo indeterminato, di cui all’articolo 9 della Legge n. 27/1991 della Regione Sicilia, devono essere imputati per competenza nell’esercizio in cui sono oggettivamente certi e determinati. Vale a dire solo all’esito del procedimento amministrativo diretto a verificare l’esistenza dei requisiti previsti dalla legge.
Spetta all’amministrazione finanziaria la prova dei requisiti di certezza e determinabilità.
Liquidazione dei compensi professionali Cass. Sez. Lav., 5 novembre 2012, n. 18920
Per l’ipotesi di successione di tariffe professionali nel corso del giudizio anche nella successione tra il sistema tariffario e quello regolamentare oggi vigente, si deve ritenere applicabile il criterio secondo cui i compensi professionali degli avvocati vanno liquidati secondo il sistema in vigore al momento dell’esaurimento della prestazione professionale ovvero della cessazione dall’incarico, secondo una unitarietà da rapportarsi ai singoli gradi in cui si è svolto il giudizio, e, dunque, all’epoca della pronuncia che li definisce.
Permessi retribuiti per l’assistenza ai figli disabili Xxxx. Sez. Lav., 27 settembre 2012, n. 16460
I permessi retribuiti di cui all’articolo 33 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, spettano anche quando i genitori non siano entrambi lavoratori, rimanendo altrimenti lo scopo perseguito dalla legge frustrato qualora il genitore non lavoratore debba da solo provvedere all’incombenza di assistere convenientemente il figlio minore gravemente handicappato.
Un’adeguata tutela del figlio handicappato esige che all’assistenza continua da parte del genitore non lavoratore si aggiunga l’assistenza del genitore lavoratore per i tre giorni di permessi mensili previsti dalla legge.
E ciò non solo perché l’handicappato ha bisogno dell’affetto anche da parte del padre lavoratore, ma anche perché sussiste tipicamente un’ovvia esigenza di avvicendamento e affiancamento, almeno per quei tre giorni mensili, del genitore non lavoratore.
Crediti retributivi e prescrizione Tribunale di Trieste, 9 maggio 2012
La controversia giudiziaria in ordine al credito retributivo da cui scaturisce l’obbligo costituisce impedimento di fatto ininfluente sul decorso della prescrizione.
Se è vero che il diritto al risarcimento del danno non può sorgere prima del verificarsi di un pregiudizio, è altrettanto vero che il lavoratore può chiedere la tutela della sua aspettativa concernente le prestazioni assicurative ancor prima del verificarsi degli eventi pregiudizievoli, avvalendosi a tal fine, della domanda di condanna generica al risarcimento dei danni, salvo poi la facoltà di esperire, a partire dal momento del verificarsi dell’evento dannoso, l’azione risarcitoria ex articolo 2116 c.c. o quella diversa in forma specifica, ex articolo 13 della Legge 12 agosto 1962, n. 1338.
Differenze retributive nell’appalto
Tribunale di Bassano del Grappa, 7 giugno 2012
Una volta dimostrate, con onere della prova a carico del ricorrente, le mansioni superiori, sono dovute le differenze retributive corrispondenti alle mansioni superiori maturate nel periodo temporale durante il quale sono state espletate.
La domanda di manleva di parte resistente non può essere accolta perché la clausola è riferibile alla qualità di committente e non di datrice di lavoro, qual è risultata essere di fatto la committente.
Diritto all’indennità onnicomprensiva
Xxxxx xx Xxxxxxx xx Xxxxxxx, 00 luglio 2012, n. 228
Ove la clausola appositiva del termine al contratto di lavoro sia nulla, il lavoratore ha diritto alla conversione del contratto a tempo indeterminato.
Sul piano economico, il lavoratore ha diritto alla indennità di cui all’articolo 32, comma 5, della Legge n. 183/2010 per il periodo che va dalla cessazione del rapporto al deposito del ricorso con cui viene chiesto l’accertamento della nullità della clausola appositiva del termine; mentre per il periodo successivo conserva il diritto al risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni maturate e non percepite sino all’effettivo ripristino del rapporto.
Indennità contrattuali e natura del rapporto Tribunale di Rieti, 17 febbraio 2012, n. 452
Il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione dell’indennità sostituiva per ferie non godute, ha l’onere di provare l’avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati.
Indennità supplementare di dirigente
Xxxxx xx Xxxxxxx xx Xxxxxx, 00 giugno 2012, n. 870
Affinché sorga il diritto all’indennità supplementare da parte del dirigente non è necessario che nella lettera di intimazione del recesso del datore di lavoro faccia espresso riferimento alla Legge n. 223/1991, essendo sufficiente che la motivazione addotta a giustificazione del recesso attenga ad una situazione di crisi aziendale o di riorganizzazione, ristrutturazione, ecc. e che in concreto tale situazione sussista e sia stata riconosciuta con decreto ministeriale.
Indennità supplementare di dirigente Xxxxx xx Xxxxxxx xx Xxxxxx, 00 ottobre 2012
La clausola contrattuale che stabilisce l’onnicomprensività della provvigione pattuita anche in ordine alle attività accessorie al rapporto di agenzia, si pone in contrasto con la disciplina dettata dagli Aec di settore in ordine al compenso spettante per l’attività continuativa di incasso e, risolvendosi in una inammissibile deroga in peius, deve ritenersi illegittima.
Infortunio sul lavoro
Infortunio in itinere
Cass. Sez. Lav., 22 febbraio 2012, n. 2462
In tema di infortunio in itinere, nel regime successivo alla riforma di cui all’articolo 12, del D.Lgs. n. 38 del 23 febbraio 2000, il rischio elettivo - cioè dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore infortunato, che interrompa ogni nesso tra lavoro, rischio ed evento - è configurato come l’unico limite alla copertura assicurativa di qualsiasi infortunato, in quanto ne esclude l’essenziale requisito della occasione di lavoro.
Infortunio sul lavoro e limiti della copertura assicurativa Xxxxx xx Xxxxxxx xx Xxxxxxx, 00 settembre 2012
Qualora il datore di lavoro abbia sottoscritto una polizza assicurativa volta a tenerlo indenne per le obbligazioni a lui facenti carico quale civilmente responsabile ai sensi degli articoli 10 e 11, del D.P.R. n. 1124/1965, deve escludersi - tenendo conto della disciplina vigente al momento dell’infortunio (nella specie quella ante D.Lgs. n. 38/2000) - che tale polizza assicuri i danni biologici e morali subiti dal lavoratore infortunatosi.
Infortunio in itinere e risarcimento del danno Cass. Sez. Lav., 29 febbraio 2012, n. 3117
Il giudice del lavoro non è tenuto ad esercitare i poteri istruttori in situazioni in cui il problema non è quello di completare un quadro probatorio insufficiente, ma di colmare una lacuna che concerne la mancata allegazione di circostanze di fatto decisive per la definizione della controversia (nella specie, relativa alla richiesta di riconoscimento di infortunio in itinere, l’attore non aveva adempiuto l’onere di allegazione della circostanza di fatto concernente gli orari dei trasporti pubblici, limitandosi a chiedere prova sulla inadeguatezza dei servizi pubblici di trasporto).
Assicurazione infortuni sul lavoro Cass. Sez. Lav., 5 giugno 2012, n. 9034
Ai fini della determinazione del premio relativo all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la mera modifica delle percentuali da versare all’Inail, determinata con decreto ministeriale, non comporta oneri di comunicazione.
Se la tariffa incrementata rappresenta un semplice aggiornamento della precedente, nulla va indicato ai “vecchi” assicurati, facenti parte di imprese le cui attività non trovano nuova considerazione.
Infortuni sul lavoro e responsabilità del datore Xxxx. Sez. Lav., 7 giugno 2012, n. 9199
Le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire l’insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non soltanto dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso; ne consegue che il datore di lavoro è sempre responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga affatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente per l’imprenditore che abbia provocato un infortunio sul lavoro per violazione delle relative prescrizioni all’eventuale concorso di colpa del lavoratore, atteso che la condotta del dipendente può comportare l’esonero totale del datore di lavoro da responsabilità solo quando essa presenti i caratteri dell’abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, come pure della atipicità ed eccezionalità, così da porsi come causa esclusiva dell’evento (in applicazione del suesposto principio, la Corte ha accolto la domanda di risarcimento del danno avanzata da un lavoratore rimasto vittima di infortunio mentre procedeva alla pulizia di macchinari che avrebbero dovuto non essere in funzione o bloccarsi automaticamente).
Indennizzabilità dell’infortunio in itinere
Cass. Sez. Lav., 10 luglio 2012, n. 11545
In tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è indennizzabile l’infortunio occorso al lavoratore in itinere ove sia derivato da eventi dannosi, anche imprevedibili ed atipici, indipendenti dalla condotta volontaria dell’assicurato, atteso che il rischio inerente il percorso fatto dal lavoratore per recarsi al lavoro è protetto in quanto ricollegabile, pur in modo indiretto, allo svolgimento dell’attività lavorativa, con il solo limite del rischio elettivo (cassata la sentenza del merito che aveva escluso l’indennizzo per l’infortunio sul lavoro occorso alla lavoratrice che aveva riportato lesioni in seguito ad un aggressione per xxxxxx subita mentre rincasa dal lavoro).
Infortuni sul lavoro e azione di regresso
Corte di Appello di Bologna, 12 settembre 2012
Se è vero che il datore di lavoro ha non solo l’obbligo di mettere a disposizione del lavoratore i dispositivi di protezione individuale, ma anche quello di vigilare sull’effettivo utilizzo degli stessi da parte dei propri dipendenti, è non di meno vero che quest’ultimo adempimento non può ritenersi inosservato per il solo fatto di accadimento di un infortunio, specie nel caso in cui difetti qualsivoglia prova ed allegazione in merito al mancato agli obblighi di vigilanza e specie nel caso in cui non risulti che il lavoratore infortunandosi era solito non utilizzare i dispositivi di sicurezza.
In conseguenza di ciò - nella contestualità della prova offerta del datore in merito alla effettiva e concreta disponibilità da parte dei lavoratori dei dispositivi di sicurezza - va rigettata la domanda di regresso proposta dall’istituto assicuratore pubblico.
Infortunio e responsabilità del datore di lavoro Cass. Sez. Lav., 10 gennaio 2012, n. 536
Le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire l’insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non soltanto dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso, con la conseguenza che il datore di lavoro è sempre responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente per l’imprenditore, all’eventuale concorso di colpa del lavoratore, la cui condotta può comportare, invece, l’esonero totale del medesimo imprenditore da ogni responsabilità solo quando presenti i caratteri dell’abnormità, inopinabilità, ed esorbitanza, necessariamente riferiti al procedimento lavorativo « tipico » e dalle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell’evento.
Il dovere di sicurezza a carico del datore di lavoro, a norma dell’articolo 2087 c.c, si atteggia in maniera particolarmente intensa nei confronti dei lavoratori di giovane età inesperti, esaltandosi in presenza di apprendisti nei cui confronti la legge pone precisi obblighi di formazione e addestramento, senza che in contrario possa assumere rilievo l’imprudenza dell’infortunato nell’assumere un’iniziativa di collaborazione nel cui ambito l’infortunio si sia verificato.
A cura dell’avv. Xxxxxxxxx Xx Xxxxxxx
PRINCIPALI SCADENZE APRILE 2013
Martedì 16 Aprile
- Versamento della rata relativa alle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno per importi complessivamente superiori a Euro 100,00 da parte dei Soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a Euro 18.000,00 annui
- Versamento 2° rata dell'IVA relativa all'anno d'imposta 2012 risultante dalla dichiarazione annuale con la maggiorazione dello 0,33% a titolo di interessi da parte dei Contribuenti IVA
Mercoledì 17 Aprile
- Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 18 marzo (ravvedimento), con la maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta al 3% da parte dei Contribuenti tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Lunedì 22 Aprile
- Trasmissione telematica della dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel trimestre precedente e contestuale versamento dell'Iva dovuta. L'obbligo di comunicazione sussiste anche in caso di mancanza di operazioni nel trimestre da parte dei Soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità Europea (c.d. operatori extracomunitari), identificati in Italia ai fini Iva, ai sensi del comma 1 dell'articolo 74-quinquies del D.P.R. n. 633/1972, che effettuano prestazioni di servizi tramite mezzi elettronici (c.d. servizi di e-commerce) nei confronti di committenti comunitari non soggetti passivi d'imposta
Martedì 30 Aprile
- Presentazione al datore di lavoro o ente pensionistico del modello 730/2013 e della busta contenente la scheda per la scelta della destinazione dell'8 e del 5 per mille (Modello 730-1) da parte dei Contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta
- Presentazione della richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale (Modello IVA TR) da parte dei Contribuenti Iva per i quali sussistono i presupposti di legge per chiedere i rimborsi infrannuali
TeamSystem Labour Review 182/2013 29