Contract
Convenzione avente ad oggetto il riconoscimento di condizioni agevolate di acquisto ai titolari della carta acquisti di cui all’articolo 81, comma 32, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008,
n. 133.
Tra
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, con sede in Roma, via XX Settembre n. 97, rappresentato da [•], e il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con sede in Roma, Xxx Xxxxxx x. 00, xxxxxxxxxxxxx xx [•] (xx seguito: “Ministeri”)
e
La [Associazione], con sede in [•], rappresentata da [•] (di seguito “Associazione”).
Premesso che
1) L’articolo 81, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, (di seguito indicato come d.l. n. 112) :
- al comma 29, istituisce un Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti;
- al comma 32, dispone la concessione, ai residenti di cittadinanza italiana che versano in condizione di maggior disagio economico, di una carta acquisti finalizzata all'acquisto di generi alimentari e al pagamento delle bollette energetiche e delle forniture di gas, con onere a carico dello Stato;
- al comma 33, demanda ad un decreto interdipartimentale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali la disciplina, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, di:
a) criteri e modalità di individuazione dei titolari del beneficio, tenendo conto dell'età dei cittadini, dei trattamenti pensionistici e di altre forme di sussidi e trasferimenti già ricevuti dallo Stato, della situazione economica del nucleo familiare, dei redditi conseguiti, nonché di eventuali ulteriori elementi atti ad escludere soggetti non in stato di effettivo bisogno;
b) ammontare del beneficio unitario;
c) modalità e limiti di utilizzo del Fondo e di fruizione del beneficio;
- al comma 33-bis, prevede che, al fine di favorire la diffusione della carta acquisti tra le fasce più deboli della popolazione, possano essere avviate idonee iniziative di comunicazione;
- al comma 37, prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con apposite
convenzioni, promuove il concorso del settore privato al supporto economico in favore dei titolari delle carte acquisiti.
2) In data 16 settembre 2008 è stato adottato il decreto interdipartimentale prot. n. 89030 di cui al citato articolo 81, comma 33 il quale, disciplinando le modalità di fruizione del beneficio da parte dei titolari, demanda alla Convenzione di gestione del servizio integrato relativo alla Carta Acquisti, l’individuazione delle categorie di esercizi, associabili alla vendita di generi alimentari o al pagamento di bollette energetiche o di forniture di gas, in cui è consentito l’utilizzo della Carta Acquisti, nonché la disciplina di eventuali ulteriori limitazioni all’uso, di carattere geografico o telematico, al fine di ridurre possibili abusi.
3) In attuazione del citato articolo 81, comma 35, lett. b), il Ministero dell’economia e delle finanze ha individuato il Gestore del servizio integrato relativo alla Carta Acquisti con il quale è stata stipulata apposita Convenzione.
4) Ai sensi della predetta Convenzione il Gestore del servizio integrato si è obbligato, tra l’altro, alla produzione, emissione e distribuzione di una carta di pagamento prepagata ricaricabile denominata Carta Acquisti con le caratteristiche tecniche indicate in allegato alla Convenzione stessa ed utilizzabile presso gli esercizi commerciali che rientrano nelle categorie specificate nel medesimo allegato. Le suddette caratteristiche tecniche e le categorie di esercizi presso i quali è consentito l’uso della Carta Acquisti sono indicate nell’Allegato 1 al presente atto.
5) Il Ministero dell’economia e delle finanze ha depositato all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, in data 11 novembre 2008, ai protocolli RM 2008 C6585- C6586- C6587, domanda di registrazione, rispettivamente, dei seguenti marchi figurativi:
- lettere “Carta Acquisti” di colore blu (“logo Carta Acquisti”);
- carrello di colore bianco su fondo blu con a fianco, sul lato sinistro, tre “spennellate” di colore verde, bianco e rosso (“Carrello”);
- otto linee ondeggianti di vari colori (bianco, azzurro, verde e rosso) su fondo azzurro e blu, con gradazione di colore da azzurro chiaro a blu da sinistra verso destra (“Onda”).
6) La [Associazione] rappresenta oltre [•] imprese nel settore della distribuzione alimentare, con una rete distributiva di oltre [•] punti vendita.
7) La [Associazione] intende favorire il conseguimento degli obiettivi di cui al citato articolo 81, comma 32.
8) E’ intenzione comune dei Ministeri e dell’Associazione determinare talune regole applicative nel rispetto delle quali le imprese possono offrire ai cittadini titolari della Carta Acquisti la possibilità di usufruire di condizioni agevolate di acquisto presso i propri punti vendita.
Quanto sopra premesso il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la [Associazione] convengono e stipulano quanto segue:
1 PREMESSE E ALLEGATI
1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante della presente Convenzione.
2 OGGETTO
2.1 Oggetto della presente Convenzione è disciplinare le modalità con cui le imprese possono:
a) concorrere al supporto economico in favore dei titolari delle Carte Xxxxxxxx, assicurando a questi ultimi uno sconto sui loro acquisti;
b) pubblicizzare la propria adesione all’iniziativa.
3 ADESIONE DELLE SINGOLE IMPRESE
3.1 Le imprese possono aderire alla presente Convenzione su base volontaria, per il tramite dell’Associazione, inviando a quest’ultima idonea comunicazione, secondo il facsimile in Allegato 2. Con la medesima modalità le imprese possono recedere dalla Convenzione.
3.2 Nella lettera di adesione di cui al comma precedente le imprese assumono tutti gli impegni di cui alla presente Convenzione e indicano:
- la/le metodologia/e di riconoscimento della Carta Acquisti di cui all’articolo
5.2 delle quali intendono avvalersi;
- la/le modalità di riconoscimento del beneficio di cui all’articolo 5.3 delle quali intendono avvalersi;
- i punti vendita nei quali è riconosciuto il beneficio.
3.3 L’Associazione provvede a trasmettere trimestralmente ai Ministeri, secondo un formato da questi stabilito, oppure a pubblicare nel medesimo termine in apposita sezione del proprio portale telematico, l’elenco aggiornato dei punti vendita aderenti alla Convenzione, organizzati per Regione, Provincia e Comune.
3.4 L’Associazione è tenuta comunque a comunicare, su richiesta dei Ministeri o anche di uno solo di essi, l’elenco dei punti vendita di cui al comma precedente, secondo un formato stabilito dagli stessi Ministeri.
4 BENEFICIO CONCESSO AI TITOLARI DELLA CARTA ACQUISTI
4.1 Le imprese che aderiscono alla presente Convenzione riconoscono, nei punti vendita di cui al paragrafo 3.2, un beneficio pari al 5 percento degli acquisti effettuati mediante la Carta Acquisti.
4.2 Il riconoscimento del beneficio è dovuto solo per gli acquisti il cui pagamento è effettuato mediante la Carta Acquisti. E’ fatta salva la possibilità dei titolari di separare in proprio i propri acquisti su due conti distinti.
4.3 Il beneficio si cumula con altre iniziative promozionali o sconti applicati in favore della generalità della clientela, nonché con quelle del medesimo genere garantite ai titolari di carte fedeltà rilasciate dalle imprese.
5 MODALITA’ DI APPLICAZIONE DEL BENEFICIO
5.1 Il beneficio di cui all’articolo 4 è praticato dietro presentazione e riconoscimento della Carta Acquisti prima dell’avvio della battitura del conto da parte dell’operatore di cassa.
5.2 Il riconoscimento della Carta Acquisti può avvenire, a scelta dell’impresa, tramite verifica visiva della corrispondenza delle carta al modello di cui all’allegato 1, oppure tramite riconoscimento elettronico del codice EAN 8033855000002 o del BIN-subrange 533870; tali modalità di riconoscimento non sono mutuamente esclusive.
5.3 Nel rispetto di quanto eventualmente disposto dalle linee guida di cui all’articolo 9, il beneficio può essere riconosciuto tramite deduzione immediata dal conto di spesa (“sconto”) o riconoscendo un titolo (“buono”) utilizzabile presso il medesimo esercente per effettuare acquisti. Il buono, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, può essere riconosciuto in forma elettronica accreditando un importo monetario su una carta fedeltà indicata dal medesimo titolare, fatta salva la possibilità di quest’ultimo di ottenere il riconoscimento del beneficio tramite un’altra delle modalità sopra citate.
5.4 L’utilizzo del buono o dell’accredito di cui al paragrafo precedente presso il medesimo esercente non può essere soggetto ad alcuna limitazione, ivi comprese tutte le previsioni che consentono l’utilizzo del buono o dell’accredito solo per spese superiori ad un dato importo.
6 IMPEGNI DELLE IMPRESE
6.1 Le imprese che aderiscono alla presente Convenzione:
a) concedono ai titolari della Carta Acquisti il beneficio di cui all’articolo 4;
b) espongono in luoghi ben visibili al pubblico la vetrofania di cui all’Allegato 3 (“Vetrofania”), prodotta a proprio carico, anche per il tramite dell’Associazione, secondo lo schema indicato nel medesimo allegato;
c) mettono a disposizione del pubblico in luoghi ben visibili il materiale informativo sul programma Carta Acquisti eventualmente prodotto nell’ambito delle iniziative di cui al citato art. 81, comma 33-bis;
d) si attengono alle linee guida impartite dai Ministeri ai sensi dell’articolo 9.
7 UTILIZZO DEI MARCHI CARTA ACQUISTI
7.1 Le imprese, a decorrere dalla data della comunicazione di cui al paragrafo 3.1., possono pubblicizzare, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146 e attenendosi alle eventuali linee guida di cui all’articolo 9, la propria adesione alla presente Convenzione. In particolare, le imprese possono svolgere attività di promozione tramite propri mezzi di informazione, comunicazione e pubblicità, sia all'interno che all'esterno dei punti di vendita, nonché campagne di comunicazione esterna effettuate tramite organi di informazione dell'azienda o a mezzo stampa, anche utilizzando i marchi Carta Acquisti, comunque nel rispetto di quanto eventualmente disposto dalle linee guida di cui all’articolo 9.
7.2 L’Associazione, a decorrere dalla data di stipula, può pubblicizzare, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146 e attenendosi alle eventuali linee guida di cui all’articolo 9, la propria adesione alla presente Convenzione.
7.3 In ogni caso, l’utilizzo dei marchi Carta Acquisti per fini diversi da quelli di cui al precedente paragrafo 6.1, lett. b), 7.1, ovvero quelli eventualmente indicati nelle linee guida di cui all’articolo 9, dovrà essere specificamente autorizzato per iscritto dal Ministero dell’economia e delle finanze.
8 DURATA
8.1 La presente Convenzione ha termine in data 31 dicembre 2009.
8.2 Le Parti si impegnano, nel corso del mese di luglio 2009, a valutare possibili modifiche ed estensioni della presente Convenzione.
9 LINEE GUIDA
9.1 L’Associazione prende atto che è intenzione dei Ministeri stipulare una o più convenzioni, analoghe alla presente, con altre associazioni rappresentanti imprese operanti nel settore della distribuzione alimentare, nonché di consentire ad esercizi commerciali non associati ad alcuna associazione di aderire ad un’analoga convenzione.
9.2 I Ministeri possono, sentita l’Associazione oltre che le altre associazioni stipulanti di cui al comma precedente, emanare linee guida unitarie relative agli aspetti attuativi della presente Convenzione e delle altre convenzioni stipulate, in particolare per quanto riguarda le modalità tecniche di riconoscimento del beneficio e di pubblicizzazione dell’adesione all’iniziativa, al fine di assicurarne l’omogenea applicazione.
9.3 L’Associazione si impegna a diffondere tra i propri associati le linee guida di cui al comma precedente.
10 RECESSO E RISOLUZIONE
10.1 L’Associazione può recedere dalla presente Convenzione qualora il numero di Carte Acquisti attive sia superiore a 1.300.000; a tal fine, l’Associazione può chiedere al Ministero dell’economia e delle finanze aggiornamenti relativi al numero di Carte Acquisti attive. A seguito del recesso dell’Associazione, la presente Convenzione si intende automaticamente risolta nei confronti di tutte le imprese aderenti alla presente Convenzione per il tramite di questa.
10.2 Il Ministero dell’economia e delle finanze, informandone l’Associazione, può risolvere unilateralmente la Convenzione, anche limitatamente a singole imprese, nel caso di inadempimento degli obblighi previsti dalla presente Convenzione e dalle linee guida di cui all’articolo 9.
10.3 E’ fatto salvo ogni diritto del Ministero dell’Economia e delle Finanze derivante dall’inadempimento a quanto previsto dalla presente Convenzione e dalle linee guida di cui all’articolo 9, ivi compreso l’uso non autorizzato dei marchi Carta Acquisti.
11 ELEZIONE DI DOMICILIO
11.1 Ai fini della presente Convenzione e della relativa attuazione i domicilii delle parti sono individuati come nel preambolo.
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – DIPARTIMENTO DEL TESORO
[•]
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
[•]
[ASSOCIAZIONE]
[•]
Allegato 1: Caratteristiche tecniche della Carta Acquisti e carta di prova
La Carta Acquisti è una carta prepagata a banda magnetica, ricaricabile esclusivamente da fondi pubblici messi a disposizione dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La carta è identificata dal BIN esclusivamente dedicato numero 533870 e reca, sul retro, il codice EAN 8033855000002 e un apposito marchio identificativo del programma (carrello con colori nazionali).
La carta è associata al titolare al momento della consegna; ha un periodo di validità di 60 mesi dalla data di produzione e di almeno 36 mesi dalla data di consegna al Titolare.
La carta può essere utilizzata:
- presso tutti gli esercizi commerciali convenzionati Mastercard in Italia e in tutta la Comunità Europea con MCC/Codici che rientrano nella tabella riportata di seguito, per l’acquisto di beni tramite apposizione della firma del Titolare sulla ricevuta;
- presso tutti gli sportelli automatici ATM Postamat per visualizzare saldo e lista movimenti, tramite digitazione del PIN;
- presso tutti gli Uffici Postali, per pagare le bollette energetiche e di fornitura gas per visualizzare saldo e lista movimenti, tramite digitazione del PIN
- sul sito xxx.xxxxxxxx.xx, per visualizzare saldo e lista movimenti, previa registrazione al sito
Il pagamento delle bollette energetiche e delle forniture di gas, in presenza di accordi con le società erogatrici dei servizi, potrà essere effettuato anche presso gli esercizi commerciali con MCC/Codici che rientrano nella tabella riportata di seguito.
In caso di smarrimento o di inutilizzabilità della carta, il titolare può richiedere la sostituzione presso gli Uffici Postali abilitati.
Commissioni:
La commissione che paga l’esercente alla Banca acquirer per i pagamenti effettuati con la carta sono frutto di accordi commerciali privati tra l’esercente e l’Acquirer.
Merchant category code/ Codici
MCC | Codice | Descrizione categoria |
Food and Drink | 5814 | Fast food restaurants |
5812 | Eating places, Restaurants | |
5462 | Bakeries | |
5451 | Dairy Products Shops | |
5411 | Grocery Shops and Supermarkets | |
5422 | Meat Markets and Retailers, Refrigerated Storage and Bulk Supply | |
5499 | Miscellaneous Food Shops - Convenience Stores and Specialty Markets |
La lista dei codici può essere modificata su indicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Carta di prova (consegnata alla stipula)
[carta di prova]
Allegato 2: fac-simile lettera di adesione
All’Associazione ………………………….
Oggetto: Adesione alla Convenzione Carta Acquisti
La [ragione sociale], [partita IVA], con sede legale in [indirizzo], [comune], [provincia], [CAP], [Telefono], [Posta elettronica (facoltativo)] in persona del legale rappresentante [•], [associata/affiliata/specificare relazione tra impresa e Associazione] a codesta Associazione, preso atto della Convenzione avente ad oggetto il riconoscimento di condizioni agevolate di acquisto ai titolari della carta acquisti di cui all’articolo 81, comma 32, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133 stipulata tra la codesta Associazione, il Ministero dell’economia e delle finanze ed il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data [•] (di seguito la Convenzione),
DICHIARA
a) di aderire alla Convenzione e di impegnarsi ad adempiere a tutti gli obblighi ivi previsti;
b) che il beneficio di cui all’articolo 4 della Convenzione è riconosciuto nei punti vendita indicati nell’elenco allegato, e che ad ognuno di essi è attribuito un MCC incluso nella tabella riportata nell’allegato 1 della Convenzione;
c) di avvalersi della/e seguente/i metodologia/e di riconoscimento della Carta Acquisti di cui all’articolo 5.2 della Convenzione:[………………………..], e [solo per il caso di indicazione di più metodologie] indicando nell’elenco allegato, la metodologia operativa in ciascun punto vendita;
d) di avvalersi della [delle] seguente[i] modalità di riconoscimento del beneficio di cui all’articolo 5.3: [ ] indicando nell’elenco allegato, la modalità
operativa primaria in ciascun punto vendita].
Data
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All. – Elenco punti vendita
Firma
Punto vendita | Indirizzo | Comune | Provincia | CAP | Modalità primaria di riconoscimento della Carta Acquisti | Modalità primaria di riconoscimento del beneficio |
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