SCHEMA DI CONTRATTO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
SCHEMA DI CONTRATTO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
Tra
ASM Bressanone S.p.A.,
con sede in Xxxxxxxxxx (XX), Xxx Xxxxxx Xxxxx x. 00, codice fiscale e partita IVA n. 01717730210, iscritta al Registro delle Imprese di Bolzano e alla Camera di Commercio di Bolzano n. REA BZ-159851, qui rappresentata da Xxxxxx Xxxxxx nella sua qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica come sopra
(di seguito: “Fornitore”)
e
XXX
con sede in XXX, codice fiscale e partita IVA n. XXX, iscritta al Registro delle Imprese di XXXe alla Camera di Commercio di XXX n. REA XXX, qui rappresentata da XXX nella sua qualità di Amministratore Delegato, domiciliato per la carica come sopra
(di seguito: “Acquirente”) (di seguito denominati anche: singolarmente “Parte” e congiuntamente “Parti”)
PREMESSO CHE
a) L’Acquirente dichiara di possedere i requisiti per essere qualificato come Cliente Grossista ai sensi degli articoli 2, comma 4, e 14 del Decreto Legislativo 16 Marzo 1999, n. 79 e successive modifiche e/o integrazioni;
b) Nel definire le condizioni di compravendita di energia di cui al presente contratto, si sono considerate le regole per il dispacciamento ed il trasporto dell’energia elettrica - come allo stato regolate dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) (di seguito “Autorità”) - che le Parti dichiarano espressamente di conoscere e di ritenere essenziali ai fini della definizione delle pattuizioni contrattuali;
c) Il Fornitore possiede ed esercisce i seguenti impianti (di seguito collettivamente “Impianto”):
Nome dell'impianto | Codice identificativo SAPR | Indirizzo dell'impianto | Tipo di generazione | Potenza Impianto in MVA | Potenza Nominale in MW | Tensione |
Centro ovest 1 | S04CO1N | Xxx Xxxxx 00 00000 Xxxxxxxxxx | cog | 1,152 | 0,98 | BT |
Centro ovest 2 | S04CO2N | Xxx Xxxxx 00 00000 Xxxxxxxxxx | cog | 1,152 | 0,98 | BT |
Piscina coperta Gruppo 1 | S04PCSC | Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx 00 00000 Xxxxxxxxxx | cog | 0,605 | 0,484 | BT |
Piscina coperta gruppo 2 | S04PCG2 | Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx 00 00000 Xxxxxxxxxx | cog | 0,605 | 0,484 | BT |
Piscina coperta gruppo 3 | S04PCG3 | Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx 00 00000 Xxxxxxxxxx | cog | 0,605 | 0,484 | BT |
COGE- Mozart Gruppo1 | S04CMGG | Xxxxx Xxxxxx 00000 Xxxxxxxxxx | cog | 2,07 | 1,442 | BT |
COGE- Mozart Gruppo2 | S04CMGZ | Xxxxx Xxxxxx 00000 Xxxxxxxxxx | cog | 2,07 | 1,442 | BT |
COGE- Mozart Gruppo3 | S04CMGR | Xxxxx Xxxxxx 00000 Xxxxxxxxxx | cog | 2,07 | 1,442 | BT |
Gruppo elettrogeno | S04GERP | Xxx X. Xxxxx 00 00000 Xxxxxxxxxx | Altro | 0,33 | 0,28 | BT |
I dati caratteristici di ciascun Impianto sono riepilogati nell’Allegato A al presente contratto;
d) L’Acquirente dichiara di poter operare sul mercato elettrico ai sensi della normativa vigente.
e) L´Acquirente è consapevole che
1. PREMESSE ED ALLEGATI
Le premesse formano parte integrante e sostanziale dello Contratto. Formano inoltre parte integrante e sostanziale del presente Contratto i seguenti documenti non materialmente allegati allo stesso e conservati presso il Fornitore:
• l’avviso e disciplinare di gara
• l’anagrafica degli impianti di produzione;
• il profilo storico di immissione dell’energia elettrica;
• l’offerta economica presentata dall’Acquirente
• la dichiarazione di partecipazione dell’Acquirente
• i mandati di dispacciamento in immissione
2. OGGETTO DEL CONTRATTO
Il presente contratto ha per oggetto la fornitura di energia elettrica prodotta ed immessa in rete da ciascun Impianto a seguito di autoconsumi propri, secondo le condizioni e modalità indicate nei successivi articoli.
3. MODALITÀ DI FORNITURA
3.1 Punto di consegna
Il punto di consegna dell’energia coincide con il punto di immissione in corrispondenza del quale l’energia elettrica viene immessa in rete da parte dell’Impianto.
Tale punto soddisfa le regole tecniche di connessione alla rete di appartenenza e di funzionamento, secondo la normativa adottata dal Gestore di Rete localmente competente.
Nel seguito si utilizzerà indistintamente la dizione “punto di consegna” o “punto di immissione”.
3.2 Quantità di energia fornita
Nell’ambito del presente contratto il Fornitore cederà e fatturerà all’Acquirente l’energia elettrica netta generata da ciascun Impianto e immessa in Rete nel punto di consegna, al netto degli autoconsumi propri del Fornitore.
Per autoconsumi propri del Fornitore si intente l’energia elettrica prodotta e destinata ad alimentare i servizi ausiliari e accessori di generazione, ma anche l’energia elettrica prodotta e impiegata in Altri sistemi semplici di produzione e consumo (ASSPC) come definiti nel Testo integrato delle disposizioni dell´ARERA per la regolazione dei sistemi semplici di produzione e consumo (TISSPC).
Il dato previsionale non vincolante di energia ceduta dal Fornitore all’Acquirente ammonta complessivamente per tutti gli impianti di cui in premessa C) a circa 35.000 MWh/anno, distribuiti secondo la produzione mensile riportata nella tabella di cui all’Allegato 2 del presente contratto.
L’Acquirente dichiara espressamente di essere consapevole che gli impianti di cui in premessa C sono unità cogenerative abbinate alla rete di teleriscaldamento e che pertanto la quantità dell’energia elettrica prodotta dipende dal fabbisogno termico della rete di teleriscaldamento, con variazioni anche importanti rispetto alle previsioni fornite dal Fornitore.
3.3 Misura
Ai fini della determinazione e della misura dei valori di energia ceduta dal Fornitore all’Acquirente, le Parti convengono di fare riferimento ai dati ufficiali delle misure di immissione di Terna S.p.A., comunicati mensilmente dal distributore di riferimento mediante gli appositi canali telematici.
L’unità di misura dell’energia prodotta è il chilowattora (kWh).
3.4 Gestione del dispacciamento in immissione
Per la gestione dei servizi di dispacciamento si opererà nei confronti di Terna sulla base delle regole stabilite dalla normativa vigente.
Nell’ambito del presente contratto, il Fornitore darà mandato senza rappresentanza all’Acquirente per la stipula e gestione del contratto per il servizio di dispacciamento in immissione con Terna e per l’operatività nel Sistema di Offerte di Merito Economico (di seguito: “Borsa Elettrica” o semplicemente “Borsa”).
Sono a carico dell’Acquirente tutti gli oneri pertinenti il dispacciamento in immissione dell’Impianto. Per quanto concerne gli oneri di sbilanciamento, il Fornitore si impegna a effettuare una conduzione da “buon padre di famiglia” segnalando eventuali variazioni dovute a guasti imprevisti, manutenzioni o altri eventi. Il Fornitore non deve fornire alcun programma di immissione e il relativo rischio di sbilanciamento è totalmente a carico dell’Acquirente.
4. PREZZI
Il prezzo unitario orario per la fornitura dell’energia è pari a quanto di seguito indicato (prezzi espressi in
1^ trimestre 2021 x
x
x
2^ trimestre 2021 x
x
x
3^ trimestre 2021 x
x
x
4^ trimestre 2021 x
x
x
Euro/MWh):
Trimestre
F1
F2
F3
Il prezzo così ottenuto sarà maggiorato del coefficiente applicabile per le “perdite evitate” in tale periodo vigente, pari attualmente a +5,2% per l’immissione in bassa tensione (BT). Il prezzo è da intendersi al netto dell’IVA di legge.
Sono inclusi nel prezzo tutti i costi legati al presente contratto che altrimenti ricadrebbero sul Fornitore (produttore) come a titolo esemplificativo ma non esaustivo gli oneri amministrativi, gli oneri di dispacciamento, gli oneri di sbilanciamento e il corrispettivo CCT.
5. FATTURAZIONE E PAGAMENTI
5.1 Fatturazione
La fattura da parte del Fornitore verso l’Acquirente sarà inviata a consuntivo di ciascun mese di
fornitura.
5.2 Pagamenti
Il pagamento sarà effettuato a 30 giorni dalla data di emissione della fattura mediante bonifico bancario a favore del Fornitore, sulle coordinate bancarie indicate nella fattura.
Qualora una fattura emessa dal Fornitore sia soggetta a una controversia in buona fede a giudizio del Fornitore per difformità di misurazione, la porzione della stessa non soggetta a contestazione dovrà essere prontamente pagata alla scadenza e la parte che ha sollevato la contestazione dovrà notificare all’altra parte le ragioni della stessa. Dopo la risoluzione della controversia, ogni ammontare dovuto dovrà essere corrisposto in uno con la prima fattura in scadenza.
5.3 Ritardato pagamento
In caso di ritardato pagamento, sulla somma dovuta graveranno interessi di mora pari al tasso EURIBOR 365 con scadenza ad un mese riferito all’ultimo giorno feriale del mese precedente alla data di emissione fattura, maggiorato di 2 (due) punti percentuali.
Qualora l’Acquirente ritardi senza motivo il pagamento di una fattura per oltre 60 giorni di calendario rispetto alla scadenza naturale della medesima, e si configuri pertanto come moroso, il Fornitore ha facoltà di risolvere il presente contratto.
5.4 Garanzie
Entro il giorno 01 novembre 2021, a garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dalla stipula del presente Contratto, l’Acquirente si impegna a costituirà una garanzia autonoma bancaria di primario Istituto di credito a prima richiesta avente importo massimo garantito pari a XX Euro.
La fidejussione dovrà prevedere in forma esplicita la clausola della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta, da parte del produttore.
La mancata costituzione della garanzia entro il termine previsto comporta la risoluzione immediata del presente Contratto. In tale caso resta in ogni caso salvo il diritto del Fornitore all’integrale risarcimento del danno eventualmente subito.
La fideiussione avrà durata sino al giorno 30/04/2023 (di seguito “Garanzia”).
La suddetta garanzia potrà essere escussa dal Fornitore trascorsi 15 (quindici) giorni lavorativi dal mancato pagamento degli importi dovuti dall’Acquirente al Fornitore in relazione al presente Contratto.
L’acquirente è tenuto al reintegro della garanzia prestata tutte le volte che la medesima si riduca per intervenuta escussione, pena la risoluzione del contratto e salvo il risarcimento del maggior danno subito.
6. AGGIORNAMENTO DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI
Il presente contratto si intenderà modificato di diritto mediante l’inserimento di clausole negoziali e
regolamentazioni tecniche che la stessa Autorità eventualmente definirà.
Nel caso in cui le nuove condizioni tecnico-normative disposte dall’Autorità richiedano modifiche alle
clausole del presente contratto, le Parti concordano che:
- nel caso dette modifiche comportino oneri per una o entrambe le Parti tali da non alterare notevolmente il sinallagma contrattuale, il contratto sarà modificato per recepirle;
- nel caso dette modifiche comportino oneri per una o entrambe le Parti tali da alterare notevolmente il sinallagma contrattuale, le Parti stesse provvederanno a negoziare nuove condizioni sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi.
7. RISOLUZIONE E RECESSO
Ferme restando le clausole di risoluzione indicate esplicitamente nel presente contratto o dalla legge, il contratto potrà essere risolto anticipatamente da una delle Parti, mediante semplice comunicazione scritta
da inviarsi a mezzo di posta elettronica certificata (PEC)., ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1456 Codice Civile, al verificarsi dei seguenti casi:
- qualora l’altra Parte divenga insolvente, sia dichiarata fallita, o venga sottoposta ad amministrazione controllata o straordinaria o comunque ad altra procedura concorsuale;
- per il perdurare di cause di forza maggiore che comportino una sospensione della fornitura tale da compromettere gravemente il corretto espletamento dell'ordine;
- qualora in capo all’Acquirente viene meno il possesso di uno dei requisiti di partecipazione previsti nell’avviso di gara;
8. FORZA MAGGIORE
8.1 Definizione di forza maggiore
Per forza maggiore si intende ogni evento, atto, fatto o circostanza imprevedibile non imputabile alla Parte che la invoca (come, ad esempio, terremoti, inondazioni, sabotaggi, guerre) che non sia stato possibile impedire usando la dovuta diligenza, adottando tutte le ragionevoli misure di natura tecnica e commerciale, e tale da rendere impossibile, in tutto o in parte, in modo obiettivo e assoluto l’adempimento delle obbligazioni.
Le Parti concordano che, a seguito di detta forza maggiore, esse non saranno responsabili per eventuali danni conseguenti direttamente o indirettamente a detta forza maggiore, ivi comprese eventuali perdite di beneficio o altri danni di simile natura.
Mutamenti normativi o regolatori non costituiscono in alcun caso causa di forza maggiore.
8.2 Comunicazione del caso di forza maggiore
La Parte impossibilitata ad adempiere alle proprie obbligazioni per causa di forza maggiore deve comunicare formalmente e immediatamente l’evento all’altra Parte, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), evidenziandone, tra l’altro, la natura e le conseguenze, effettive e attese, e la prevedibile durata dello stato di indisponibilità all’adempimento degli obblighi contrattuali.
8.3 Provvedimenti in caso di forza maggiore
La Parte che invoca la forza maggiore deve provarla e deve adoperarsi per minimizzarne le
conseguenze negative sull’adempimento degli obblighi contrattuali.
9. IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA DI ESECUZIONE CONTRATTUALE
Qualora, per atto o fatto indipendente dalla volontà o dalla responsabilità delle Parti, venisse meno la possibilità per esse di assolvere gli obblighi di fornitura di cui al presente contratto, questo cesserà i suoi effetti, fatta salva la disponibilità di ambo le Parti ad operare per superare le condizioni ostative intervenute, restando esse tuttavia indenni da qualsiasi reciproco obbligo risarcitorio, eccedenti le reciproche obbligazioni contrattuali. In tal caso la Parte interessata ne darà comunicazione all’altra.
Se l’impossibilità sopravvenuta attiene all’intera prestazione il contratto si intenderà risolto a decorrere dalla data della comunicazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1463 del Codice Civile.
Se l’impossibilità sopravvenuta è parziale, il contratto continuerà ad avere esecuzione per la parte rimasta eseguibile, ma ciascuna Parte potrà recedere dal contratto qualora non abbia un apprezzabile interesse all’adempimento parziale.
10. CESSIONE DEL CONTRATTO
Ciascuna Parte, a meno di specifico accordo scritto con l’altra Parte, non potrà cedere il presente contratto
ad altri soggetti pur aventi titolo a operare sul mercato elettrico.
Qualsiasi eventuale cessione del contratto non comporterà la liberazione della Parte cedente dalle sue obbligazioni nei confronti della Parte ceduta ai sensi del medesimo contratto.
Nel caso di cessione dell’Azienda da parte dell’Acquirente o del Fornitore, resta ferma l’applicazione dell’art.
2558 del Codice Civile.
11. DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto ha decorrenza dall’1° gennaio 2022 e durata fino al 31 dicembre 2022.
12. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Il presente contratto e le obbligazioni ad esso inerenti saranno regolati dalla legge italiana.
Per qualsiasi controversia relativa al contratto in materia di interpretazione, esecuzione, validità, efficacia o risoluzione, ed in generale relativa alle obbligazioni in esso previste, sarà competente il Foro di Bolzano.
13. MODIFICHE E INTEGRAZIONI
Nessuna modifica al presente contratto potrà avere efficacia a meno che non sia stata precedentemente approvata in modo specifico, per iscritto, da entrambe le Parti. In nessun caso potranno essere vincolanti accordi verbali o comunque non conformi alla precedente disposizione.
Le Parti si danno reciprocamente atto che le clausole oggetto del presente contratto potranno essere modificate in funzione delle disposizioni che l’Autorità dovesse adottare ai sensi dell’articolo 6 del Decreto Legislativo 16 Marzo 1999, n. 79 e successive modifiche e/o integrazioni.
14. INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 REG. 2016/679 E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Il Titolare del trattamento dei dati personali è ASM Bressanone Spa, con sede legale in Bressanone, Xxx Xxxxxx Xxxxx x. 00, X. XXX XX00000000000, indirizzo email xxxx@xxxx.xx Il contatto del DPO è il xxxx. Xxxxxx Xxxxx (xxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx).
I dati personali sono raccolti, previo consenso dell’interessato, per l’indirizzamento di comunicazioni commerciali da parte del titolare del trattamento o di società appartenenti al suo gruppo imprenditoriale e saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al perseguimento di tale finalità e potranno essere comunicati ai responsabili del trattamento e ai loro eventuali subresponsabili, nonché alle società appartenenti al medesimo gruppo imprenditoriale del titolare.
L’interessato potrà esercitare, ai sensi degli artt. 15- 22 Reg. 2016/679, i seguenti diritti, con richiesta da inviare all’indirizzo email del titolare del trattamento: 1) chiedere l’accesso ai dati o la loro rettifica o cancellazione, 2) ottenere la limitazione del trattamento, 3) ottenere la portabilità dei dati, 4) opporsi al trattamento, 5) revocare il consenso, 6) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
15. COMUNICAZIONI
Salvo quanto diversamente stabilito in altri articoli del presente contratto, ogni comunicazione tra le Parti dovrà essere effettuata a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).
Nei casi in cui non venga espressamente richiesta la suddetta forma le comunicazioni avverranno a mezzo posta elettronica ai seguenti indirizzi:
Fornitore | Acquirente |
ASM Bressanone S.p.A. | XXX |
Via Xxxxxx Xxxxx, n. 24 | |
39042 – Bressanone (BZ) | |
Referente Contratto | Referente Contratto |
Xxx.xx: Sig. Xxxxxx Xxxxxx | Xxx.xx: XXX |
Tel.: 0000 000000 – cell. 0000000000 | Tel.: XXX |
Mail: xxxxxx.xxxxxx@xxxx.xx Pec Mail: xxxx@xxx.xxx-xxxx.xx Referente Tecnico Sig. Xxxxxxx Xxxxxxxx Mail: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxx.xx Tel: 0000 000000 Referente Amministrativo Sig. Xxxxxx Xxxxxx Mail: xxxxxx.xxxxxx@xxxx.xx Tel: 0000 000000 | Mail: XXX PEC Mail: XXX Referente Tecnico: XXX Mail: XXX Tel.: XXX Referente Amministrativo: XXX Mail: XXX Tel.: XXX |
Le comunicazioni si intenderanno ricevute alla data risultante dalla ricevuta di trasmissione della posta elettronica.
16. SPESE DI REGISTRAZIONE
Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso di uso ed a tassa fissa ai sensi degli art. 5 e 40 del
D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986. Il relativo onere è a carico della Parte che con il proprio comportamento renda necessaria la registrazione.
La firma del presente accordo costituisce piena ed esplicita accettazione di tutte le clausole contrattuali in
esso previste, ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile.
Bressanone, il XX/XX/2021 Letto, confermato e sottoscritto
Fornitore Acquirente
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
…………………………………….. ………………………………………..
(ASM Bressanone S.p.A.) (XXX)
La firma del presente accordo costituisce piena ed esplicita accettazione delle clausole previste agli artt. 3, 6, 7, 12 e 13 ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile.
Fornitore Acquirente
(firmato digitalmente)) (firmato digitalmente)
…………………………………….. ………………………………………..
(ASM Bressanone S.p.A) (XXX)