Accordo comunale
Accordo comunale
per la somministrazione di farmaci nel contesto scolastico
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Premesso che
• la Costituzione della Repubblica Italiana garantisce all'art. 32 il diritto alla salute e all'art. 34 il diritto allo studio;
• la Dichiarazione dei diritti del bambino approvata dall'O.N.U. il 20 novembre 1995 afferma che va garantito ai bambini il diritto ai mezzi che consentono lo sviluppo in modo sano e normale sul piano fisico, morale, spirituale e sociale;
• la legge n° 328 dell'8 novembre 2000 ha definito i principi generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
• con la nota protocollo n° 2312 del 25 novembre 2005 il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca d'intesa con il Ministero della Salute ha emanato le linee guida per la definizione degli interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico;
• con la deliberazione di Giunta Regionale n° 166 del 20 febbraio 2012 la Regione Xxxxxx- Romagna ha emanato le “Linee di indirizzo per la definizione di intese provinciali inerenti la somministrazione di farmaci in contesti extra-familiari, educativi e scolastici”, affidando alle Province il coordinamento per la redazione di protocolli interistituzionali nei propri territori che attuino e declinino in maniera operativa le linee generali della delibera stessa, che richiamano in particolare Scuole, Servizi educativi, Enti Locali e Aziende sanitarie a garantire il pieno diritto alla salute e allo studio dei minori in ambito scolastico, dettando precise responsabilità in ordine ai diversi soggetti che concorrono a garantire tali diritti;
Richiamati
• il "Protocollo provinciale per la somministrazione di farmaci in contesti extra- familiari, educativi, scolastici o formativi" approvato dalla Provincia di Piacenza con provvedimento del Presidente n° 22 del 26 febbraio 2015 e successivamente sottoscritto, oltre che dalla stessa Provincia di Piacenza, dall'Ufficio XIV Ambito Territoriale per la Provincia di Piacenza - Ufficio Scolastico Regionale per l’Xxxxxx Xxxxxxx, dall'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza, dai Comuni del territorio piacentino, dalle Istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado, dagli Enti di Formazione accreditati del Sistema di Istruzione e Formazione Professionale, dalle Scuole materne private e paritarie e dai Gestori dei servizi per la prima infanzia privati convenzionati o
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accreditati;
• l'art. 3 del suddetto Protocollo, che definisce le competenze degli Enti Locali in materia e prevede la possibilità di adottare specifici accordi che tengano conto di particolari esigenze qualora sia necessario somministrare farmaci in condizioni di emergenza/urgenza ad alunno/a certificato/a ex L. n° 104/1992 con supporto educativo-assistenziale erogato da personale dell'ente locale;
• l'"Accodo di Programma provinciale per l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap ex art. 3 della legge n° 104/1992" frequentanti le scuole statali e paritarie cittadine per gli anni 2012 - 2017
tutto ciò premesso
il Comune di Piacenza e le Istituzioni Scolastiche Statali di Piacenza convengono quanto segue:
Art. 1 - FINALITA'
Il presente accordo è finalizzato ad individuare una procedura concordata per la somministrazione di farmaci ed il compimento di attività a supporto di alcune funzioni vitali a favore di bambini e ragazzi che abbiano tali necessità in orario ed ambito scolastico.
Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE
La somministrazione di farmaci in condizioni di emergenza-urgenza e le attività a supporto di alcune funzioni vitali non devono richiedere il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario nè l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte delle persone che intervengono in ordine all'individuazione degli eventi che rendono necessaria la somministrazione, ai tempi, alla posologia, alle modalità di somministrazione e di conservazione.
In ogni caso il soccorso per ogni caso concreto è supportato da una specifica informazione/formazione da parte dell'Azienda USL di Piacenza attraverso la Pediatria di Comunità.
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Art. 3 - DESTINATARI
I destinatari della presente intesa sono gli alunni delle Scuole primarie e delle Scuole secondarie di primo e secondo grado presenti sul territorio comunale che:
- siano in possesso della certificazione ex art. 3 L. n° 104/1992, contenente la diagnosi clinica, la classificazione della disabilità secondo la codifica ICD10 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e un inquadramento generale della situazione in senso funzionale ed evolutivo;
- abbiano il supporto educativo-assistenziale erogato dall'Ente Locale sia direttamente sia tramite servizio dato in appalto;
- necessitino di somministrazione di farmaci in condizioni di emergenza-urgenza, oppure di attività a supporto di alcune funzioni vitali in orario ed ambito scolastico.
Art. 4 - COMPETENZE DELL'ENTE LOCALE
Qualora sia necessario somministrare farmaci in condizioni di emergenza/urgenza ad alunno/a certificato/a ex L. n° 104/1992 con supporto educativo-assistenziale erogato da personale dell'Ente Locale la Scuola può richiedere la collaborazione del Servizio Servizi Educativi, Formazione e Giovani del Comune di Piacenza, il quale si impegna:
- a partecipare agli incontri informativi/formativi con il medico dell'Azienda USL di Piacenza - Pediatria di Comunità convocati dal Dirigente Scolastico;
- a promuovere la partecipazione ai suddetti incontri della Cooperativa alla quale è appaltato il servizio di integrazione scolastica;
- qualora richiesto dal Dirigente Scolastico a verificare, tramite la Cooperativa, la disponibilità alla somministrazione dei farmaci dell'operatore/operatrice assegnato/a all'alunno/a;
- a chiedere alla Cooperativa di provvedere alla sostituzione con personale adeguatamente informato/formato nei casi in cui l'operatore/operatrice assegnato/a all'alunno/a sia assente per un periodo superiore ad una settimana;
- a condividere la stesura della procedura di somministrazione dei farmaci per i singoli casi concreti, contenente le istruzioni cui le parti coinvolte devono attenersi (luogo di conservazione del farmaco, modalità di comportamento di docenti, assistenti e classe, modalità di somministrazione del farmaco sulla base di quanto spiegato nell'incontro di formazione specifico e di quanto documentato nel piano terapeutico personalizzato agli
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atti della scuola);
- a collaborare, qualora richiesto dal Dirigente Scolastico, nei casi in cui sia proprietario degli immobili in cui ha sede la scuola e per quanto di competenza, ad individuare e/o attrezzare in caso di necessità, in ciascun plesso scolastico, uno spazio adeguato per consentire la somministrazione dei farmaci o le attività a supporto di alcune funzioni vitali in modo riservato e per garantire la correttta conservazione dei farmaci stessi;
- a ricercare, d'intesa con le Istituzioni Scolastiche e gli Enti di formazione professionale, forme alternative di collaborazione esterna con il capitale sociale del territorio.
Art. 5 - COMPETENZE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
Il Dirigente Scolastico si impegna a:
- convocare il personale scolastico docente e ATA ed i rappresentanti dell'Ente Locale per un incontro informativo/formativo con il medico della Pediatria di Comunità;
- verificare e promuovere la disponibilità alla somministrazione dei farmaci degli operatori scolastici;
- chiedere, se necessario e secondo una logica di complementarietà, al Servizio Formazione del Comune la disponibilità alla somministrazione del personale educativo assistenziale;
- individuare, in caso di assenza dell’operatore educativo assistenziale, nell’ambito del personale scolastico disponibile idonea sostituzione;
- garantire la compresenza di due operatori nella fase di somministrazione;
- autorizzare il personale scolastico alla somministrazione e comunicare ai genitori i nominativi dei responsabili autorizzati alla somministrazione;
- garantire la corretta conservazione dei farmaci.
Art. 6 - PROCEDURA
Le parti si impegnano a seguire una procedura di comportamento cui attenersi nel singolo caso concreto, che di massima e fatte salve le specificità del singolo caso è definita nel seguente modo:
1. Il Dirigente Scolastico convoca il personale scolastico docente e ATA ed i rappresentanti dell'Ente Locale, che provvederà a sua volta a coinvolgere la Cooperativa
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cui è stato appaltato il servizio di integrazione scolastica, per un incontro informativo/formativo con il medico della Pediatria di Comunità.
2. Il Dirigente Scolastico, successivamente, verifica e promuove la disponibilità alla somministrazione dei farmaci degli operatori scolastici; se necessario e secondo una logica di complementarietà può chiedere al Servizio Formazione del Comune la disponibilità alla somministrazione del personale educativo assistenziale.
3. Contestualmente il Dirigente Scolastico condivide con l'Ente Locale la procedura di somministrazione per il caso concreto. La documentazione sanitaria di cui sopra viene conservata agli atti della scuola, con possibilità di prenderne visione da parte dei soggetti parte attiva nella presente procedura previa acquisizione del consenso dell'interessato o suo legale rappresentante nelle forme di legge.
4. La Cooperativa, su richiesta del Servizio Formazione, verifica la disponibilità dell’operatore/operatrice assegnato/a all’alunno/a e riferisce dell’esito alla scuola e al Servizio Formazione con comunicazione scritta dando formale autorizzazione. In ogni caso il personale educativo assistenziale potrà dare la propria disponibilità e quindi procedere alla somministrazione esclusivamente per il caso assegnato.
5. La scuola, in caso di assenza dell’operatore educativo assistenziale, dovrà provvedere ad individuare nell’ambito del personale scolastico disponibile idonea sostituzione. In caso di assenza prolungata e superiore ad una settimana la Cooperativa provvederà ad una sostituzione da parte di personale adeguatamente informato/formato.
6. Dovrà essere sempre garantita la compresenza di 2 operatori nella fase di somministrazione, ferme restando le ulteriori garanzie definite nella procedura operativa predisposta per il caso concreto.
7. Per tutto quanto non previsto nel presente accordo e nella procedura predisposta per il caso concreto si rimanda al Protocollo provinciale.
Art. 7 - VALIDITA'
Il presente accordo ha validità permanente. Piacenza,
Per l'Amministrazione Comunale di Piacenza
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I Dirigenti Scolastici Scuole Primarie
II Circolo III Circolo IV Circolo V Circolo VII Circolo VIII Circolo
Scuole secondarie di primo grado Faustini-Xxxxx-Xxxxxxxx
I. Xxxxxxx Xxxxx-Xxxxxxxx
Scuole secondarie di secondo grado Liceo Classico Gioia
Liceo Scientifico Respighi
Istituto Magistrale Colombini
Istituto Cassinari-Tramello
Istituto Romagnosi-Casali
Istituto Raineri-Marcora
Istituto ISII Marconi
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