Durata del contratto
Lotto 4
CAPITOLATO DI POLIZZA LIBRO MATRICOLA
Durata del contratto
Viale Xxxxxx Pretorio n. 118 – 00000 Xxxx – C.F.: 97158180584
Dalle ore 24.00 del : | …/…/2015 |
Alle ore 24.00 del : | …/…/2016 |
DEFINIZIONI | |
Accessori aggiuntivi – optionals | Equipaggiamenti non di serie, montati dalla casa costruttrice o da altre ditte specializzate, contestualmente o successivamente all’acquisto, a richiesta e a pagamento del cliente |
Accessori di serie | Equipaggiamenti normalmente montati sul veicolo dalla casa costruttrice e compresi nel prezzo base del listino |
Accessori fonoaudiovisivi | Radio, radiotelefoni, lettori compact disk, lettori dvd, navigatori satellitari, mangianastri, registratori, televisori ed altre apparecchiature del genere stabilmente fissate al veicolo, comprese le autoradio estraibili montate con sistema di blocco, elettrico o elettromagnetico o meccanico |
Assicurato | La persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto, o la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’assicurazione per le altre garanzie, se rese operanti |
Assicurazione | Il contratto di assicurazione come definito dall’art. 1882 c.c. e/o la garanzia data con il contratto |
Attestazione sullo stato del rischio | Il documento che viene rilasciato dall’Impresa ad ogni scadenza annua e che certifica l’esistenza o meno di sinistri denunciati nel periodo di osservazione precedente |
Xxxxxx | L’intermediario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione della polizza |
Contraente | ENAC |
Ebbrezza | Uno stato di ubriachezza in conseguenza dell’uso di bevande alco-liche |
Furto | È il reato, previsto dall’art. 624 del codice penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri |
Impresa | la Compagnia Assicuratrice |
Incendio | È la combustione del veicolo o di sue parti che può auto estendersi e propagarsi. Non sono considerati da incendio i danni causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma |
Indennizzo | A somma dovuta dall’Impresa all’Assicurato e/o Beneficiario in caso di sinistro |
Legge | D.Lgs. n. 209 del 9 settembre 2005 – Titolo X sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e successive modifiche ed integrazioni |
Polizza | Il documento che prova l’assicurazione |
Premio | La somma dovuta dal Contraente all’Impresa |
Primo rischio assoluto | La forma di garanzia prestata per ogni sinistro fino alla concorrenza del valore assicurato e non soggetto alla regola proporzionale (art. 1907 c.c.) |
Rapina | È il reato, previsto all’art. 628 del codice penale, commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto |
Regolamento | I Regolamenti di esecuzione della predetta Legge e successive modifiche ed integrazioni |
Risarcimento | La somma dovuta dall’Impresa al terzo danneggiato in caso di sinistro |
Rischio | La probabilità che si verifichi il sinistro |
Scoppio | Repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell’impianto di alimentazione del veicolo |
Sinistro | Evento causa del danno |
Sinistro senza seguito | Il sinistro denunciato per il quale l’Impresa ha previsto di non sostenere esborsi di alcun genere |
Valore Commerciale | Il valore del veicolo assicurato desumibile da riviste specializzate o dai rivenditori autorizzati o in mancanza il valore di mercato |
Veicolo/Natante | Ogni volta che nelle condizioni contrattuali, a qualunque garanzia si riferiscono, si nomina il “veicolo/natante”, si intende solo ed esclusivamente il veicolo/natante assicurato indicato in polizza o nell’elenco veicoli/natanti |
SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI
Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione
L’Impresa assicura, in conformità della legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli descritti in contratto.
L’assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private e per i danni alla persona causati ai trasportati qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.
Quando il veicolo assicurato è un rimorchio la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.
Quando il rimorchio è in circolazione agganciato al veicolo trainante, i danni causati ai terzi sono coperti dalla garanzia di responsabilità civile del veicolo trainante purché si stato pagato il relativo premio.
Art. 2 - Esclusioni e rivalsa
L'assicurazione non è operante:
a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
b) nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco
non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
c) nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo,
d) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
e) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione o del certificato. L’assicurazione tuttavia conserva la propria validità in conseguenza del soprannumero o sovraccarico di passeggeri che non impegni la colpa grave del conducente e/o Contraente;
f) se il conducente al momento del sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ovvero allo stesso sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 Codice della Strada.. L’assicurazione conserva tuttavia la propria
validità entro un limite di un tasso alcolemico non superiore a 0,5 grammi per litro per aria respirata;
g) per i danni causati a terzi dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, alle verifiche preliminari e finali previste nei regolamenti particolari di gara o nel corso di allenamenti.
Nei predetti casi di cui alle lettere a), e), f) l’Impresa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Contraente/Assicurato, dei suoi Amministratori e dipendenti, o collaboratori e/o prestatori d’opera anche occasionali, o persone o enti/società comunque autorizzati all’uso dei veicoli, e nei confronti dei proprietari o locatari dei veicoli.
Art. 3 - Dichiarazioni e comunicazioni del contraente
Il premio è calcolato con riferimento ai fattori di rischio dichiarati dal Contraente.
Nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese dal Contraente al momento della stipulazione, o di mancata comunicazione di ogni successivo mutamento che aggravi il rischio, si applicheranno rispettivamente gli artt. 1892/1893/1894 e 1898 del c.c.
Per la R.C.A., l’Impresa eserciterà il diritto di rivalsa verso il Contraente e/o verso l’Assicurato per quanto abbia pagato al terzo danneggiato nella stessa proporzione esistente tra il premio pagato ed il premio che l’Impresa avrebbe avuto il diritto di esigere se fossero stati noti i reali fattori di rischio.
Art. 4 - Imposte e tasse
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dall’Impresa.
Art. 5 - Estensione territoriale/limiti di navigazione
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dello Spazio Economico Europeo, nonché per il territorio della Croazia, del Principato di Monaco, della Svizzera e di Andorra.
L’assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del Sistema della Carta Verde, le cui sigle, non barrate, sono indicate sulla Carta Verde stessa che l’Impresa rilascia al Contraente.
L’assicurazione è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’assicurazione obbligatoria X.X.Xxxx, ferme le maggiori garanzie previste dal contratto.
La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l’art. 1901, 2° comma del
Codice Civile, l’Impresa risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio salvo eventuali modifiche di legge.
Qualora il contratto, in relazione al quale è rilasciata la Carta Verde, cessi di avere validità o sia sospeso nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è tenuto a restituire la Carta Verde all’Impresa considerato che anche la stessa cessa di avere validità o rimane sospesa.
Art. 6 - Formule tariffarie
L’assicurazione è stipulata in base a formule tariffarie che prevedono regole evolutive ovvero la partecipazione dell’Assicurato agli andamenti tecnici del rischio, così come di seguito precisato:
a) tariffa bonus malus che prevede la variazione in aumento o diminuzione del premio applicato all’atto della stipulazione o del rinnovo, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione sotto indicato;
b) tariffa con franchigia: che prevede, in caso di sinistro, un contributo dell’Assicurato/Contraente al risarcimento del danno;
c) tariffa fissa: senza applicazione di franchigie o di regole evolutive (tariffa non applicale ai ciclomotori, motocicli, autovetture ed altre categorie di veicoli individuati nel Regolamento).
Art. 7 - Periodi di osservazione della sinistrosità
Inizia dal giorno della decorrenza dell’assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio.
Art. 8 - Modalità per la denuncia dei sinistri
In caso di sinistro causato dalla circolazione del veicolo assicurato il conducente del veicolo o se persona diversa il proprietario sono tenuti a denunciare il sinistro alla Società entro 5 giorni dal suo verificarsi.
In caso di mancata presentazione della denuncia la Società avrà diritto di rivalersi ai sensi dell’art. 1915 x.x. xx xxxxxx xxxxxx (xxx. 000, 0x xxxxx xxx Xxxxxx) esclusivamente nei confronti dell’Assicurato che abbia omesso dolosamente l’avviso di sinistro.
Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
La denuncia del sinistro deve essere redatta, ai sensi dell’art. 143 del Codice sul modulo conforme al modello approvato dall’ISVAP “Modulo di constatazione amichevole di incidente”(cosiddetto “Modulo Blu”) e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso.
La denuncia deve essere completata dei dati anagrafici (Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Residenza) e del Codice Fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (Assicurato, Proprietario, Conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e della individuazione delle Autorità intervenute.
In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata:
a) alla Società, qualora in base alle indicazioni fornite all’Assicurato all’atto della denuncia, sia applicabile la procedura di indennizzo diretto di cui all’art. 149 del C.d.A.
b) alla Compagnia del civilmente responsabile nei casi in cui non trovi applicazione la procedura di indennizzo diretto.
Art. 8 bis) - Procedure di Risarcimento Diretto (art. 149 del Codice)
Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo a motore identificato, targato ed assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità (art. 139, comma 2° del Codice) al conducente, si applica la procedura di risarcimento diretto (art. 149 del Codice) che consente all'Assicurato di essere risarcito direttamente dalla Società.
Tale procedura si applica, con le suddette modalità, anche a sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano anche in caso di collisione con un veicolo immatricolato nei suddetti stati.
In tutti gli altri casi oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all'estero, si applica la procedura di risarcimento "ordinaria" prevista dall'art. 148 del Codice.
La Società qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 149 del Codice delle Assicurazioni, provvederà a risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all'Assicurato i danni subiti.
Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l'Assicurato e trasmettere la documentazione raccolta all'Assicuratore del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro (art.11 del D.P.R. n. 254 del 18/07/2006 Regolamento attuativo dell’art. 149 e 150 del Codice). In questo caso la richiesta del risarcimento dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall'Assicurato alla compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'allegato modulo di Richiesta di risarcimento danni, attivando così la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 del Codice.
Art. 8 tris) - Procedura ordinaria di risarcimento (art. 148 del Codice)
Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto prevista al precedente art. 8 bis, la richiesta del risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dall'Assicurato direttamente alla compagnia di assicurazione del responsabile e al proprietario del veicolo di controparte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'apposito modulo di richiesta di risarcimento danni.
Art. 8 quater) - Procedura di Risarcimento del Terzo trasportato (art. 141 del Codice)
Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Società e per conoscenza al proprietario del veicolo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. I danni saranno risarciti direttamente dalla Società, secondo quanto previsto dall’art 141 del Codice.
Art. 9 - Gestione delle vertenze
L'impresa assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere, per la difesa dell'Assicurato in sede penale sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.
L'Impresa non riconosce le spese incontrate dall' Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende ne delle spese di giustizia penale.
L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui la procedura o l'Impresa lo richiedano.
Art. 10 - Attestazione sullo stato del rischio
In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, l'Impresa deve rilasciare al Contraente una attestazione che contenga le informazioni previste dalla legislazione vigente (Regolamento Isvap n. 4 del 9 agosto 2006 e successive modifiche), quali a titolo esemplificativo:
- la denominazione dell'impresa;
- il nome;
- denominazione o ragione sociale o ditta del Contraente;
- il numero del contratto di assicurazione;
- la forma di tariffa in base alla quale é stato stipulato il contratto; la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata; nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva ovvero il numero di sinistri pagati o posti a riserva
nel corso del periodo di osservazione considerato; i dati della targa di riconoscimento o quando questa sia prescritta;
- i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- l’indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque esercizi, intendendosi per tali i sinistri denunciati con seguito e con distinta indicazione del numero dei sinistri che hanno dato luogo a pagamenti;
- la firma dell'assicuratore.
L’attestazione deve essere rilasciata alla scadenza del periodo contrattuale e comunque, a richiesta del Contraente, anche alla scadenza delle annualità intermedie secondo le disposizioni di Xxxxx.
Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla Delegataria.
In caso di deterioramento, smarrimento o mancato percepimento al Contraente dell’Attestazione dello stato di rischio, la Società ne rilascia un duplicato, su richiesta del Contraente, entro 15 giorni dalla richiesta stessa; ad analogo rilascio provvede nei confronti del proprietario del veicolo, se persona diversa, e nei confronti dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, nonché in caso di contratto di leasing o di noleggio a lungo termine, nei confronti dell’utilizzatore del veicolo.
Il Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione dello stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa impresa che l'ha rilasciata.
L’attestazione deve essere xxxxxxxxxx xxxxxx 00 (xxxxxx) giorni prima della scadenza annuale del contratto.
L’attestazione viene trasmessa qualunque sia la forma di tariffa secondo la quale il contratto è stato stipulato, ovvero l’esercizio della disdetta contrattuale da parte dell’Impresa.
Art. 10bis) - Duplicato attestazione dello stato del rischio
In caso di deterioramento, smarrimento o mancato pervenimento al Contraente, la Società rilascia un duplicato dell’attestazione dello stato del rischio su richiesta del Contraente entro 15 giorni dalla richiesta stessa. Analoga disposizione si applica nei confronti del proprietario se persona diversa dal Contraente, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria .
Art. 11 - Risoluzione del rapporto assicurativo per il furto totale del veicolo/natante.
Ai sensi dell’Art. 122 comma 3 della Legge 209/2005 , in caso di furto totale del veicolo/natante il rapporto assicurativo relativo al medesimo, è risolto a decorrere dalle ore 24.00 del giorno della denuncia di furto presentata alle Autorità Competenti. I danni causati dalla circolazione del veicolo da quel momento in poi sono risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, ai sensi dell’Art. 283 della legge 209/2005.
Il Contraente/Assicurato, ha diritto di essere rimborsato della relativa parte di premio netto pagato e non goduto, escluso quello corrisposto per il furto, previa tempestiva presentazione all’Impresa di copia della denuncia alle Autorità.
Art. 12 - Pagamento delle franchigie
La Società si impegna ad accertare l’entità dei danni ed a gestire e definire i sinistri denunciati anche per gli importi rientranti nei limiti della franchigia.
Le Parti convengono che i sinistri saranno liquidati agli assicurati al lordo della franchigia contrattuale, a carico del Contraente.
La Società, alla scadenza annuale richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli importi liquidati a terzi e rientranti nel limite della franchigia. Le franchigie dovranno essere rimborsate dal Contraente entro 60giorni dal ricevimento, da parte della Società, del relativo documento ritenuto corretto.
Art. 13 - Obbligo della società di fornire periodicamente i dati afferenti l’andamento del rischio
La Società si impegna a fornire al Contraente, entro trenta giorni dal termine dell’annualità assicurativa, i dati afferenti l’andamento del rischio; In particolare la Società fornirà il rapporto sinistri/premi riferito all’anno in questione, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d’asta ed alle Imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati.
La statistica sinistri dovrà essere così suddivisa:
a) numero dei sinistri
b) elenco dei sinistri denunciati;
c) elenco sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva).
d) elenco sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato).
La Società si impegna altresì a fornire alla Contraente i dati afferenti l’andamento del rischio in qualsiasi momento entro il temine di 30gg da quando la Contraente ne ha formalmente fatto richiesta.
L’obbligo a fornire i dati afferenti l’andamento del rischio permane in capo alla Società anche oltre la scadenza contrattuale e fino a quando tutti i sinistri denunciati sul contratto non sono stati definiti.
Art. 14 - Modifiche dell’assicurazione e forma delle comunicazioni
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto Tutte le comunicazioni a cui le parti sono tenute saranno considerate valide se fate dall’una all’altra parte con Posta Elettronica Certificata PEC, lettera raccomandata, telex, telefax od altro mezzo e anche se fatte tramite il Broker.
Art. 15 - Foro competente
Il contratto è regolato dalla legge italiana. Per le controversie nascenti dall'esecuzione della presente polizza è competente il Foro di Roma.
Art. 16 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è diversamente regolato nel presente contratto e successive appendici, valgono le norme di legge, se per l’Assicurato più favorevoli.
Art. 17 - Interpretazione del contratto
In caso di dubbio, le clausole contenute nel presente capitolato nonché le norme in esso richiamate e/o comunque applicabili saranno interpretati sempre in senso più favorevole al Contraente/Assicurato.
Art. 18 - Clausola Broker
L’assicurato dichiara di aver affidato la gestione dell’assicurazione alla società AON SPA (il “Broker”), sede di Roma, Via Xxxxxxxxxx Xxxxxxx n. 149 – 00147. Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell’assicurato dal Broker.
Pertanto, ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto dell’Assicurato alla Società si intenderà come fatta dall'Assicurato e parimenti ogni comunicazione fatta dalla Società al Broker si intenderà come fatta all’Assicurato, restando obbligo del Broker del pronto inoltro della comunicazione stessa.
Tutte le comunicazioni alle quali le parti sono tenute, devono essere fatte con lettera raccomandata, telex o FAX per il tramite del Broker.
Il pagamento dei premi di polizza verrà effettuato direttamente dall’Assicurato alla Società, ferma la liquidazione successiva da parte della Società al broker assicurativo incaricato della commissione prestabilita.
SEZIONE II – CONDIZIONI AGGIUNTIVE VALIDA PER L’ASSICURAZIONE DI RISCHI NON COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA (SEMPRE OPERANTI)
A) RESPONSABILITÀ CIVILE DEI TRASPORTATI
L’Impresa assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell’Assicurato e dei trasportati.
B) IMBRATTAMENTO DELLA TAPPEZZERIA
L’Impresa, rimborsa all’Assicurato, purché documentate, le spese sostenute per il ripristino della tappezzeria del veicolo assicurato, imbrattata o danneggiata a causa di trasporto necessitato per soccorso di vittime della strada comprovato con attestati di pubbliche autorità o di addetti di nosocomi e/o ospedali. La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha provocato il danno sia stato effettuato per soccorso di infortunati o infermi, per fatto non connesso alla circolazione.
C) RICORSO TERZI DA INCENDIO
L’Impresa in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato, che impegni la responsabilità dell’Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (alla persona, a cose o animali) con esclusione dei danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente e/o dell’Assicurato.
La presente garanzia deve intendersi prestata con un limite di Euro 1.000.000,00= per evento.
Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi:
a) tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall’assicurazione;
b) il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate alla lettera a) nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivono con queste o siano a loro carico in quanto l’Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
c) ove l’Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).
Il Contraente o l’Assicurato devono immediatamente informare l’Impresa delle procedure civili o penali promosse contro di loro, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. Fermo restando il disposto dell’art. 1917 c.c., III comma, l’Impresa ha la facoltà di assumere fino a quando ne ha interesse, ma comunque non oltre il momento dell’eventuale transazione del danno, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze a nome del Contraente o Assicurato in qualunque sede, civile o penale, nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.
L’Impresa non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
D) ROTTURA CRISTALLI
L’Impresa rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato per la sostituzione dei cristalli in conseguenza della rottura degli stessi dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi, quando l’evento non sia indennizzabile con altra garanzia già prestata in polizza o con altro contratto emesso separatamente con l’Impresa (incendio, furto, eventi socio-politici, eventi atmosferici e kasko).
Previa presentazione di regolare fattura la garanzia è prestata, per ogni evento, fino alla concorrenza di Euro 1.000,00= per ogni evento, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti, e comprende anche le spese di installazione dei nuovi cristalli. Sono esclusi dalla garanzia le rigature e/o le segnature, nonché i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli e comunque i danni allo specchio retrovisore esterno e alla fanaleria in genere.
E) PERDITA DELLE CHIAVI
L’Impresa rimborsa, previa presentazione di regolare fattura, le spese sostenute dall’Assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato e/o di sbloccaggio del sistema antifurto, per l’eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l’apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema antifurto.
F) SPESE DI IMMATRICOLAZIONE - SPESE DI ASSICURAZIONE RCA - TASSA DI PROPRIETÀ
La garanzia opera in tutti i casi in cui l’Assicurato perda la disponibilità del veicolo assicurato in conseguenza di furto o rapina totali o per distruzione a seguito di sinistro.
L’Impresa rimborsa all’Assicurato:
a) l'importo massimo di Euro 300,00 delle spese documentate che lo stesso abbia sostenuto per l'immatricolazione e/o per il passaggio di proprietà di altro veicolo dello stesso tipo;
b) l'importo pari a 1/360° del premio netto annuo previsto per la garanzia della responsabilità Civile auto, purché prestata dall'Impresa, per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e quella della scadenza indicata sul certificato di assicurazione non oltre, comunque la data di comunicazione dell'autorità circa l'eventuale ritrovamento del veicoli o quello della sospensione della garanzia RCA;
c) l'importo pari a 1/360° di quanto versato per tassa di proprietà per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e la scadenza di validità in atto.
Le garanzie non operano qualora l’Assicurato non esibisca idonea documentazione comprovante la perdita di possesso del veicolo o la radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico.
G) RIPRISTINO AIRBAG
Limitatamente alle autovetture, l’Impresa rimborsa all’Assicurato, purché documentate, le spese sostenute a seguito dell’attivazione dell’airbag dovuta per cause accidentali oppure per incidente da circolazione fino alla concorrenza di Euro 520,00=.
H) CARICO E SCARICO (limitatamente ai veicoli per trasporto cose)
L’assicurazione copre i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo o rimorchio e viceversa, purché non eseguite con mezzi e dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.
Trattandosi di rischio non compreso nell’assicurazione obbligatoria, si precisa che le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell’assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti per tale garanzia.
I) AGGIORNAMENTO DEI VALORI
Il contraente si impegna ad adeguare ad ogni nuova annualità assicurativa il valore dei mezzi assicurati in caso di rinnovo.
L ) DANNI CAGIONATI DA COLPA GRAVE
L’Impresa è obbligata anche per i sinistri cagionati da colpa grave del Contraente, dell’Assicurato e/o delle persone che detengono legittimamente il veicolo descritto in polizza.
M) RIMORCHI - RISCHIO STATICO
La Società risponde per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il veicolo.
SEZIONE III - CONDIZIONI SPECIALI FORMULA TARIFFARIA "BONUS/MALUS"
La presente formula di assicurazione è applicabile ai seguenti tipi di veicoli
- ciclomotori
- motoveicoli
- autovetture
L’Assicurazione è stipulata nella forma "Bonus/Malus", che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione" quali definiti dal precedente art. 7, e che si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti determinati in base ai Regolamenti Vigenti e per quanto dagli stessi non previsto secondo le tabelle approvate della Società ed allegate al contratto stesso.
E’ data facoltà al contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive, offrendo alla Società, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente il rinnovo stesso. Limitatamente ai sinistri per i quali risulta operante la procedura di Risarcimento Diretto ai sensi dell’art. 149 del Codice, il riscatto del sinistro potrà avvenire rimborsando al Gestore della Stanza di Compensazione l’importo del danno liquidato dall’Impresa Gestionaria ai sensi dell’art. 30 della Convenzione CARD.
FORMULA TARIFFARIA "FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA SENZA APPLICAZIONE DEL PEJUS"
La presente formula di assicurazione è applicabile ai seguenti tipi di veicoli
- ciclomotori
- motoveicoli
- autovetture
- motoveicoli adibiti al trasporto di cose
- autoveicoli adibiti al trasporto di cose
- autoveicoli adibiti al trasporto di persone
L’Assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell'ammontare di € 5.000,00=. Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l'importo della franchigia, o di quanto pagato nei limiti della stessa. La Società conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.
E' fatto divieto al Contraente di assicurare, o comunque di pattuire, sotto qualsiasi forma, il rimborso della franchigia indicata in polizza.
FORMULA TARIFFA “FISSA” CON MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITA’ (PEJUS)
La presente formula di assicurazione è applicabile ai seguenti tipi di veicoli
- motoveicoli adibiti al trasporto di cose
- autoveicoli adibiti al trasporto di cose
- autoveicoli adibiti ad uso speciale
L’Assicurazione è soggetta a maggiorazione del premio come di seguito precisato:
Qualora nel periodo di osservazione quale definito nel precedente art. 7 vengono pagati due sinistri il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15%.
Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati tre o più sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25%.
I predetti aumenti sono applicabili anche nel caso di denuncia o richiesta di risarcimento per sinistri con danni a persone per i quali la Società abbia provveduto all’apposizione di una riserva per il presumibile importo del danno.
Nel caso che il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo già assicurato presso altra Società, al contratto stesso si applicherà la maggiorazione di cui sopra qualora l'attestazione di cui all' art. 10, rilasciata dal precedente assicuratore, essa risulti dovuta.
Qualora l'attestazione sia scaduta da oltre tre mesi il contratto verrà stipulato sulla base delle indicazioni in essa risultanti a condizione che il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C., di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In presenza di tale dichiarazione, qualora l'attestazione sia scaduta da oltre un anno, la maggiorazione (Pejus) che risulti dovuta non verrà applicata.
Nel caso che il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all'anno, la maggiorazione (Pejus) si applica se quest'ultimo contratto risulta essere stato in corso con il computo della predetta maggiorazione. Il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo; in mancanza, il contratto è stipulato ai premi di tariffa con la maggiorazione di cui al secondo comma.
In mancanza di consegna dell'attestazione, il contratto verrà stipulato ai premi di tariffa maggiorati del 25%. Detta maggiorazione è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata entro sei mesi dalla stipulazione del contratto. L'eventuale rimborso della maggiorazione sarà effettuato dalla Società entro la data di scadenza del contratto.
Le disposizioni di cui al quarto, quinto, sesto e settimo comma non si applicano se il contratto si riferisce a:
a) veicolo immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico per la prima volta;
b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico;
c) veicolo assicurato in precedenza con la forma "franchigia".
Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui ai precedenti punti a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione ed il relativo foglio complementare o il certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto; in difetto si applica la maggiorazione di cui al secondo comma.
La Società, infine, qualora un sinistro già posto a riserva e che abbia concorso alla determinazione del "Pejus", sia successivamente eliminato come senza seguito ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, provvederà al rimborso della maggiorazione all'atto del primo rinnovo utile.
Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito, ma che, se fosse stato appostato a riserva, avrebbe potuto concorrere alla determinazione del Pejus, venga riaperto, si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla maggiorazione precedentemente non applicata.
Nel caso che il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso una Società alla quale sia stata vietata l’assunzione di nuovi affari, o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, per l'applicazione o meno dei criteri di penalizzazione, il Contraente deve provare ad avere fatto richiesta dell'attestazione alla Società od al Commissario Liquidatore e dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C., gli elementi che sarebbero stati indicati nell'attestazione ove fosse stata rilasciata. La sostituzione del contratto, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione nella persona del proprietario assicurato.
E’ data facoltà al contraente di evitare le maggiorazioni di premio offrendo alla Società, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente il rinnovo stesso. Limitatamente ai sinistri per i quali risulta operante la procedura di Risarcimento Diretto ai sensi dell’art. 149 del Codice, il riscatto del sinistro potrà avvenire rimborsando al Gestore della Stanza di Compensazione l’importo del danno liquidato dall’Impresa Gestionaria ai sensi dell’art. 30 della Convenzione CARD.
SEZIONE IV - RISCHI ACCESSORI
(Garanzie valide solo se espressamente richiamate peri veicoli identificati)
Limitatamente ai veicoli indicati nell’allegato elenco e per quelli inseriti successivamente, la Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, inclusi gli impianti, dispositivi vari ed eventuale attrezzature inerenti l’uso del veicolo.
Art. 1 - Incendio
La Società garantisce i danni materiali e diretti subiti dai veicoli descritti in polizza, inclusi i pezzi di ricambio, gli optional e gli accessori stabilmente fissati sul veicolo a seguito di:
- incendio;
- azione del fulmine, esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore.
L’assicurazione è estesa:
- alle attrezzature inerenti l’uso cui il veicolo è destinato, purché ad esso permanentemente installate o validamente fissate;
- agli accessori di serie, compresi gli accessori fono audiovisivi;
- agli accessori aggiuntivi nei limiti delle somme convenute sul singolo veicolo;
Esclusioni
La garanzia incendio non comprende i danni avvenuti in conseguenza di:
- Eruzione vulcaniche, terremoti, sviluppo-comunque insorto-di energia nucleare o di radioattività;
- Trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, xxxxx xxxxxxxxxxx;
- Tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo, sabotaggio o comunque dolosi;
- Atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- I danni durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
Art. 2 - Furto e rapina
La Società risponde della perdita del veicolo o di sue parti in conseguenza di furto, rapina
o estorsione, nonché dei danni subiti dal veicolo stesso nell’esecuzione o nel tentativo di tali reati.
La copertura del rischio Furto/Rapina si intende estesa anche ai danni che il veicolo dovesse subire durante la circolazione dello stesso, successiva all’evento.
L’assicurazione è estesa ai danni da furto e rapina commessi in occasioni di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio, nonché per i danni materiali
e diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati.
Esclusioni
La garanzia furto non comprende i danni avvenuti in conseguenza di:
- Atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- Trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane e smottamenti;
- Eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo – comunque insorto - di energia nucleare o di radioattività. La Società risponde dei danni da scasso subiti dal veicolo assicurato per l’esecuzione o il tentativo di furto o rapina di oggetti ed accessori assicurati.
- La garanzia si estende ai danni alle parti interne del veicolo.
Art. 3 - Eventi atmosferici e socio-politici
La Società risponde dei danni subiti dal veicolo o della perdita del veicolo stesso avvenuti in occasioni di tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo ed atti dolosi in genere.
La Società risponde dei danni subiti dal veicolo o della perdita del veicolo stesso avvenuti in occasione di trombe d’aria, tempeste, bufere, uragani, grandine, bora e venti in genere, inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti e slavine, terremoto, neve, ghiaccio e pietre.
La Società risponde inoltre dei danni che la caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche se non pilotati, loro parti ed oggetti da essi trasportati, nonché meteoriti e relative scorie possono cagionare alle cose assicurate e alle partite tutte.
Art. 4 - Kasko
La Società risponde dei danni subiti dal veicolo o dalla perdita del veicolo stesso avvenuti in occasione di Collisione, urto, ribaltamento, uscita di strada, durante la circolazione sia su area pubblica che su area privata.
Inoltre copre i danni a causa di traino attivo o passivo nonché di manovra a spinta o a mano rese necessarie al ripristino della circolazione stradale a seguito di sinistro indennizzabile.
La presente garanzia è prestata previa detrazione di una franchigia pari a Euro 258,00= per sinistro.
Art. 5 - Caduta di aeromobili o di altri corpi volanti (sempre operante)
La Società risponde inoltre dei danni che la caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche se non pilotati, loro parti ed oggetti da essi trasportati, nonché meteoriti e relative scorie possono cagionare alle cose.
Art. 6 - Esclusioni
L’assicurazione non comprende i danni:
a) avvenuti in conseguenza diretta ed esclusiva di atti di guerra, insurrezioni, disordini, scioperi, atti di terrorismo e vandalismo, occupazioni militari, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, caduta di grandine, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività;
b) determinati o agevolati da dolo del Conducente, del Contraente e/o dell’Assicurato;
c) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ed allenamenti;
d) avvenuti quando il Conducente non sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore x xxxxx in stato di ebbrezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (Guida sotto l’influenza dell’alcool) o 187 (Guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti) del D.L.30/4/92 n. 285 (Codice della Strada), relativo Regolamento e successive modifiche;
e) verificatisi in occasione di attività illecita del Contraente e/o Assicurato e/o Conducente;
f) determinati da vizi di costruzione;
g) cagionati da operazioni di carico e/o scarico;
h) subiti a causa diretta di xxxxxxx a spinta o a mano o di traino che non riguardi roulotte o rimorchi agganciati a norma del Codice della Strada;
i) conseguenti e successivi a furto o rapina, consumati o tentati, del veicolo oppure derivanti da incendio, esplosione o scoppio, salvo che non si verifichino in conseguenza di uno degli eventi indicati “all’art. 2 della sezione IV Rischi Accessori”;
j) riportati dalle parti meccaniche e/o elettriche, dai teloni di copertura e dalle ruote (cerchioni, coperture e camere d’aria), se non avvenuti in conseguenza di collisione con altri veicoli, urto contro ostacoli, ribaltamento, uscita di strada durante la circolazione per la forma di garanzia “Kasko totale a valore intero”.
Art. 7 - Rinuncia al diritto di surrogazione
L’Impresa rinuncia al diritto di surrogazione che le compete ai sensi dell’art. 1916 c.c. nei confronti del Conducente del veicolo, salvo il caso in cui la circolazione sia avvenuta senza il consenso del Contraente o dell’Assicurato.
Art. 8 - Modalità di denuncia dei sinistri
Relativamente alla presente sezione, i sinistri devono essere denunciati per iscritto alla Società anche per il tramite del Broker entro 15 giorni dalla data di accadimento, o da quando ne sia venuto a conoscenza l’Ufficio competente del Contraente.
La denuncia, deve contenere, l’indicazione dell’entità almeno approssimativa del danno, della data, luogo e o data di accadimento del sinistro, ed il nominativo di eventuali testimoni.
Il Contraente deve altresì presentare i documenti complementari:
1) per le garanzie di cui all’Art. 1 e 4 – Incendio e kasko
In caso di danno totale la scheda di demolizione o l’estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico) nonché copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti. In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite.
2) Per le garanzie di cui all’Art. 2 – Furto, rapina, estorsione
In caso di perdita totale del veicolo, la scheda di perdita di possesso e l’estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico). In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite.
In ogni caso copia autentica della denuncia alle Autorità Competenti.
In caso di ritrovamento del veicolo rubato, copia conforme del verbale di constatazione dei danni redatto dalla Pubblica Autorità.
Art. 9 - Modalità di liquidazione del danno Per tutti i veicoli
a) In caso di danno totale, nella liquidazione del danno non verrà applicato nessun
degrado se il sinistro si verifica entro dodici mesi dalla data di prima immatricolazione. Se il sinistro si verifica dopo il compimento del dodicesimo mese, il valore è determinato in base a quello indicato sulla rivista "Eurotax Giallo" pubblicata nel mese in cui si è verificato l'evento. Qualora fosse impossibile determinare il valore in base alle valutazioni della rivista Eurotax, si farà riferimento al valore di mercato in base ad elementi raccolti presso i rivenditori di tali automezzi, e/o alla dinamica dei prezzi correnti.
Si considera perdita totale del veicolo assicurato anche il caso in cui l'entità del danno sia pari o superiore all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro; in tal caso la Società liquiderà il 100% del valore (con i criteri indicati in precedenza).
Qualora venga riconosciuta la perdita totale del veicolo, la Società subentra nella proprietà del residuo del sinistro.
In caso di sinistro indennizzabile per le garanzie di cui agli artt.1, 2, 3 e 4 del presente capo si conviene che, a parziale deroga dell'art. 1907 del Codice Civile, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale nei confronti dei veicoli la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%.
Qualora tale limite dovesse risultare superato, il disposto dell’art. 1907 del Codice Civile rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a tale percentuale fermo restando che, in ogni caso, l'indennizzo non potrà superare la somma indicata per il veicolo stesso.
b) In caso i danno parziale non verrà applicato alcun degrado sul costo dei pezzi di ricambio inerenti la carrozzeria, la strumentazione ed i cristalli qualora il sinistro si verifichi entro 4 anni dalla data di prima immatricolazione.
Relativamente alle parti meccaniche in caso di danno parziale fino ad 1 anno dalla data di prima immatricolazione non verrà applicato nessun deprezzamento sul valore delle parti sostituite, in seguito verrà applicato ogni anno un deprezzamento del 10% fino ad un massimo del 50%.
Art. 10 - Clausola arbitrale
In caso di disaccordo la liquidazione del danno può avere luogo, di comune accordo, mediante periti nominati rispettivamente dall’Impresa e dall’Assicurato.
I periti in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo la scelta, su istanza anche di una sola delle parti sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell’Assicurato.
I periti devono:
1) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
2) procedere alla stima e alla liquidazione del danno.
I risultati sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché violazione di patti contrattuali, e fatta salva in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del danno.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quello del terzo perito sono a carico dell’Impresa e dell’Assicurato in parti uguali.
I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 11 - Pagamento dell’indennizzo
L’Impresa, tenuto conto degli eventuali limiti all’indennizzo pattuiti sul singolo veicolo, effettua il pagamento del danno con la moneta avente corso legale in Italia al momento del pagamento.
L’Impresa procede al pagamento dell’indennizzo entro e non oltre 20 giorni dalla presentazione di tutta la documentazione richiesta qualora non sussistano motivi di non indennizzabilità.
Art. 12 - Riparazione - sostituzione “in natura” delle cose rubate o danneggiate
L’Impresa ha la facoltà di fare eseguire a regola d’arte in officina di sua fiducia le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato, oppure di sostituire con altro di uguale valore, nelle stesse condizioni e con le stesse caratteristiche tecniche, il veicolo o parte di esso, oppure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, pagando a titolo di indennizzo il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro.
Art. 13 - Recuperi
Limitatamente alla garanzia furto il Contraente e/o l’Assicurato sono tenuti, non appena abbiano notizia del recupero del veicolo rubato e/o rapinato o di parti di esso, ad informare subito l’Impresa. Il valore del recuperato realizzato prima dell’effettivo pagamento dell’indennizzo (nonostante l’eventuale già avvenuto rilascio di quietanza) sarà computato in detrazione dell’indennizzo stesso.
Quanto fosse recuperato dopo il pagamento diviene di proprietà dell’Impresa che subentra nei diritti dell’Assicurato fino alla concorrenza di quanto pagato. Se il valore di quanto recuperato, al netto delle spese necessarie per il recupero, è superiore all’indennizzo pagato, si procede alla restituzione dell’eccedenza all’Assicurato.
L’Assicurato, qualora l’Impresa eserciti la facoltà di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro (giusto quanto pattuito alla condizione F Riparazione - Sostituzione ‘in natura’ delle cose rubate o danneggiate”) si impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche necessarie perché questa ne ottenga la piena disponibilità. In caso contrario, può chiedere di riacquistare quanto venisse recuperato restituendo all’Impresa l’indennizzo ricevuto al netto dell’eventuale danno accertato sul veicolo.
Art. 14 - Franchigie e scoperti
Garanzie CVT | Scoperto % | Franchigia/Minimo |
Incendio | = | = |
Furto | 10 | € 150,00 |
Kasko | = | € 258,00 |
Eventi Socio Politici | 10 | € 200,00 |
Fenomeni Naturali | 10 | € 150,00 |
SEZIONE ASSISTENZA
Art. 1. – Rischio assicurato
(garanzia facoltativa, operante solo se richiamata nella scheda di polizza e corrisposto il relativo premio)
La Società si obbliga a mettere ad immediata disposizione dell’assicurato, nei limiti delle singole prestazioni, nonché alle condizioni che seguono, un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di uno degli eventi fortuiti previsti nelle prestazioni descritte nel successivo art. 2, sulla base della forma scelta nella scheda di polizza.
Art. 2. – Gestione dei sinistri ed erogazione delle prestazioni
La Società, per la gestione e liquidazione dei sinistri relativi alla presente Sezione, nonché per l’erogazione delle prestazioni di Assistenza, si avvale della società IMA Italia Assistance S.p.A. e della sua Centrale Operativa. La Società, alla scadenza di ogni annualità assicurativa, ha la facoltà di cambiare la società di Assistenza e/o la Centrale Operativa, dandone tempestivo avviso al contraente.
Art. 3. – Persone assicurate
L’assicurazione è operante per il contraente, il conducente e i trasportati a bordo del veicolo assicurato.
Art. 4. – Prestazioni
Forma estesa
Prestazioni per il veicolo
La Centrale Operativa provvede:
1. a fare effettuare, sul luogo del sinistro, piccoli interventi di riparazione, i cui tempi di esecuzione non siano superiori a 30 minuti e che consentano al veicolo di riprendere la marcia.
Sono compresi anche i casi di foratura, perdita o rottura delle chiavi, mancanza di carburante.
I costi della manodopera per effettuare i piccoli interventi di riparazione sono a carico della Società. Sono invece a carico dell’assicurato i costi dei pezzi di ricambio e dell’eventuale carburante.
Qualora, in conseguenza di incendio, guasto, furto tentato e/o parziale, rapina, incidente da circolazione, il veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l’utilizzo, oppure qualora l’intervento di riparazione sul luogo non sia stato risolutivo,
la Centrale Operativa organizza, a scelta dell’assicurato, il soccorso stradale del veicolo:
fino ad un punto di assistenza della Casa costruttrice o autorizzato dalla stessa, purché situato nel raggio di 50 km;
oppure, fino al punto di assistenza più vicino e attrezzato per la riparazione del veicolo.
Qualora il soccorso stradale sia effettuato durante la chiusura del punto di assistenza, il veicolo viene ricoverato presso un deposito provvisorio scelto dalla Centrale Operativa e la Società tiene a proprio carico anche i costi relativi al secondo traino per trasferirlo con tempestività da tale deposito al punto di assistenza disponibile scelto dall’assicurato. Il limite di 50 km stabilito per il punto di assistenza della Casa costruttrice o autorizzato dalla stessa e l’individuazione del punto di assistenza più vicino e attrezzato per la riparazione del veicolo hanno come riferimento il luogo del sinistro. La Società tiene a proprio carico i costi sostenuti per il soccorso stradale e per l’eventuale secondo traino fino alla concorrenza di € 600,00 complessivi per sinistro, restando a carico dell’assicurato la parte di spesa eccedente.
A seguito di incidente da circolazione, la Centrale Operativa provvede anche al recupero del veicolo fuoriuscito dalla sede stradale e la Società tiene a proprio carico la relativa spesa fino alla concorrenza di € 1.000,00.
Per il veicolo multi adattato, regolarmente omologato, la Centrale Operativa provvede anche al montaggio delle catene in caso di necessità;
2. a mettere a disposizione dell’ assicurato, presso un noleggio convenzionato e con spese a carico della Società, un’autovettura sostitutiva in Italia (1600 cc.), senza autista e con percorrenza illimitata, qualora il veicolo subisca un danno totale o parziale a seguito di furto, tentato furto, rapina, incendio, guasto, incidente da circolazione e, conseguentemente, non sia più disponibile o resti immobilizzato, richiedendo una riparazione di oltre 8 ore di manodopera certificate sulla base del tempario ufficiale della Casa costruttrice, alle condizioni e durante gli orari di apertura dello stesso, secondo i seguenti criteri:
fino ad un massimo di 30 giorni consecutivi, nel caso di furto totale o rapina del veicolo;
fino ad un massimo di 10 giorni consecutivi, nel caso di guasto, incidente, incendio, tentato furto o furto parziale, rottura delle chiavi, se è stata erogata la prestazione Soccorso stradale;
fino ad un massimo di 5 giorni consecutivi, nel caso di guasto, incidente, incendio, tentato furto, furto parziale, rottura delle chiavi, se non è stata erogata la prestazione Soccorso stradale.
L’autovettura in sostituzione è fornita all’assicurato con le garanzie responsabilità civile obbligatoria, incendio, furto, guasti accidentali.
Restano a carico dell’assicurato: la franchigia o il relativo scoperto per i sinistri che colpiscano le garanzie furto, guasti accidentali o dovuti ad atto doloso di terzi; il costo del carburante; le altre spese non espressamente comprese (ad esempio: pedaggi autostradali, traghetti, spese di prolungamento del noleggio). Al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto che l’assicurato rilasci un deposito cauzionale o costituisca la garanzia con carta di credito;
3. ad inviare all’estero, con il mezzo più rapido, i pezzi di ricambio necessari per la riparazione del veicolo, con spese a carico della Società, qualora non siano reperibili sul posto ma siano reperibili in Italia. Il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali saranno a carico dell’assicurato. In ogni caso, prima dell’invio dei pezzi di ricambio, l’assicurato deve dare garanzia del loro pagamento;
ad organizzare, su richiesta dell’assicurato, la demolizione del veicolo a seguito di un incidente da circolazione, guasto, incendio, furto.
La Centrale Operativa vi provvederà, in ottemperanza alle disposizioni di legge, presso un centro autorizzato posto in territorio italiano.
La Società tiene a proprio carico le relative spese di trasporto, demolizione e cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico;
al disbrigo delle pratiche di abbandono del veicolo all’estero, su richiesta dell’assicurato, se, dopo un sinistro, il valore commerciale del veicolo risultasse inferiore all’ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia. Le relative spese sono a carico della Società mentre restano a carico dell’assicurato i costi per la documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia a cura dell’assicurato stesso;
al recupero del veicolo dell’assicurato se, in conseguenza di guasto, incendio, incidente da circolazione, tentato furto o furto parziale, rapina tentata, il veicolo stesso risulti danneggiato in modo tale da non poter essere utilizzato, per oltre 36 ore se in Italia, o 5 giorni se all’estero, oppure, dopo un furto o una rapina, il veicolo venga ritrovato e, comunque, in tutti i casi in cui il veicolo sia in grado di circolare. In tal caso, la Centrale Operativa mette a disposizione dell’assicurato, con spese a carico della Società, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) per recuperare il veicolo ritrovato e/o riparato. È in facoltà dell’assicurato, in alternativa, richiedere che il recupero del veicolo ritrovato o riparato venga effettuato dalla Centrale Operativa, con spese a carico della Società, che provvederà
al suo trasporto dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l’assicurato, purché in Italia;
al rimpatrio del veicolo a mezzo pianale dall’estero organizzandone il trasporto dal luogo di giacenza preventivamente concordato con l’assicurato se, in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato per oltre 5 giorni, oppure, in caso di furto o rapina, il veicolo venga ritrovato in condizioni tali da non poter essere guidato.
Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell’assicurato.
Se il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risulta inferiore all’ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Società provvede la suo rimpatrio con spese a proprio carico fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro, rimanendo l’eventuale eccedenza a carico dell’ assicurato.
Prestazioni per la persona.
La Centrale Operativa provvede:
ad inviare un autista per trasferire il veicolo al domicilio dell’assicurato, con spese a carico della Società, se lo stesso riporti lesioni tali da non poterlo guidare o il conducente del veicolo stesso subisca il ritiro, lo smarrimento od il furto della patente di guida e gli eventuali passeggeri trasportati non siano in grado di guidare per oggettive ragioni;
a mettere gli assicurati in condizione di proseguire il viaggio fino al luogo di destinazione o di ritornare al luogo di residenza in Italia, a seguito di guasto, incidente, incendio, furto tentato o parziale, furto totale, rapina, che immobilizzi il veicolo per almeno 36 ore o che lo renda indisponibile, fornendo o un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe), oppure un veicolo a noleggio.
Per quest’ultimo, le spese di carburante e i pedaggi stradali sono a carico dell’assicurato.
La Società tiene a proprio carico le spese, fino ad un massimo complessivo di € 600,00 per i sinistri avvenuti in Italia e di € 1.000,00 per i sinistri avvenuti all’estero;
ad organizzare il pernottamento degli assicurati in albergo se, in conseguenza di guasto, incidente da circolazione, incendio, furto tentato e/o parziale, furto totale, rapina, il veicolo sia inutilizzabile e ciò esiga una sosta forzata degli assicurati per almeno una notte. La Società tiene a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione fino a un massimo di € 150,00 per camera e di complessivi € 500,00 per tutti gli assicurati e per sinistro;
al rimpatrio sanitario, effettuandolo con il mezzo ritenuto più idoneo dai propri medici, se l’assicurato è ricoverato a seguito di infortunio dovuto ad incidente da circolazione avvenuto all’estero, nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo, e le sue condizioni, accertate tra i medici della Centrale Operativa ed il medico curante sul posto, ne rendano necessario il trasporto sanitario dal luogo dell’incidente ad un Istituto di cura attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia. Il trasporto potrà essere effettuato con:
• autoambulanza senza limiti di percorso;
• treno 1a classe e, occorrendo, vagone letto;
• aereo di linea classe economica, eventualmente barellato;
• aereo sanitario (esclusivamente nei Paesi europei).
Il trasporto include l’assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria. Le relative spese sono a carico della Società. Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici, possono essere curate sul posto o che non impediscono all’assicurato di proseguire il viaggio;
ad inviare un’autoambulanza in Italia con spese a carico della Società, se a seguito di infortunio da incidente da circolazione, l’assicurato necessiti, successivamente al ricovero di primo soccorso, del trasporto presso un’altra struttura ospedaliera o al suo domicilio;
ad inviare un fisioterapista al domicilio dell’assicurato per le cure necessarie, qualora lo stesso, a seguito di infortunio causato da incidente da circolazione, abbia riportato traumi o fratture semplici. La Società tiene a proprio carico le spese relative fino alla concorrenza di € 250,00 per sinistro e per anno assicurativo;
a mettere a disposizione di un familiare convivente, con spese a carico della Società, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno per consentire di raggiungere, prendersene cura e ricondurre i minori alla loro residenza, se l’assicurato, a seguito di infortunio causato da incidente da circolazione, si trovi nell’impossibilità di occuparsi dei minori di 15 anni in viaggio con lui.
La Società tiene a proprio carico anche le spese di albergo del familiare fino alla concorrenza di € 500,00 per sinistro e per anno assicurativo;
ad anticipare le spese mediche dell’assicurato, fino a € 3.000,00 se a seguito di infortunio causato da incidente da circolazione, lo stesso debba sostenere delle spese mediche, farmaceutiche o chirurgiche impreviste. L’assicurato deve dare garanzia di restituzione di quanto ricevuto e restituirlo entro 60 giorni. La prestazione non è operante nel caso in cui l’erogazione dell’anticipo contravvenga a norme valutarie;
a mettere gratuitamente a disposizione di un familiare residente in Italia un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe), andata e ritorno, per
raggiungere l’assicurato ricoverato presso l’istituto di cura all’estero, se a seguito di un infortunio causato da incidente da circolazione, l’assicurato sia ricoverato per più di 3 giorni.
La Società tiene a proprio carico anche le spese di albergo del familiare fino alla concorrenza di € 250,00;
a mettere a disposizione un interprete nel caso di fermo, arresto, minaccia di arresto dell’assicurato per incidente da circolazione, nel quale sia stato coinvolto il veicolo assicurato. La Società si fa carico del relativo onorario fino alla concorrenza di € 600,00;
al trasporto della salma, sino al luogo di inumazione in Italia, qualora l’assicurato sia deceduto a seguito di incidente da circolazione.
La Centrale Operativa provvede anche al disbrigo delle incombenze burocratiche sul luogo dell’incidente.
Le spese sono a carico della Società con esclusione delle spese di inumazione e funerarie;
alla costituzione della cauzione civile, fino alla concorrenza di € 5.000,00 e di quella penale, per la libertà provvisoria dell’assicurato, fino alla concorrenza di € 6.000,00 in caso di fermo, arresto o minaccia di arresto, a seguito di incidente da circolazione che coinvolga l’assicurato. Tali somme devono essere rimborsate dall’assicurato entro 60 giorni dal suo rientro in Italia;
all’anticipo per conto dell’assicurato, fino a € 2.000,00 per l’onorario di un legale, se l’assicurato stesso, in caso di fermo, arresto o minaccia di arresto a seguito di incidente da circolazione, necessiti di assistenza legale e non vi possa provvedere direttamente;
a fornire gratuitamente informazioni mediche, turistiche, automobilistiche, relativamente a:
reperimento di medici generici e specialisti, mezzi di soccorso, organizzazione di consulti medici, centri di cura pubblici e privati e relativa disponibilità di letti, Centri di pronto soccorso;
località di soggiorno con relative strutture e disponibilità, attività ricreative e culturali, agevolazioni riservate alla famiglia per viaggi, spettacoli ecc., turismo giovanile e soggiorni per studio, traghetti, formalità per viaggi all’estero;
itinerari e musei;
normative sulla responsabilità civile autoveicoli terrestri, imposta di proprietà, patente, carta di circolazione, Codice della Strada, tassa di possesso, consulenze per incidenti stradali, modalità burocratiche inerenti alle pratiche automobilistiche;
viabilità stradale, alberghi, motel, autogrill e ristoranti, officine autostradali e rifornimenti di carburante in autostrada. La Centrale Operativa provvederà a fornire le informazioni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali.
Qualora non fosse possibile prestare tali informazioni immediatamente, l’assicurato sarà richiamato entro le successive 8 ore lavorative.
La Centrale Operativa non si assume responsabilità alcuna derivante dalle azioni eventualmente intraprese dall’assicurato a seguito delle informazioni rilasciate, in quanto in nessun caso il servizio ha carattere della consulenza;
22. ad effettuare anticipi, purché con garanzia di restituzione entro 60 giorni:
fino a € 1.500,00 per le spese da sostenere per riparare il veicolo danneggiato a seguito di guasto, incidente da circolazione, ritrovamento dopo furto;
di € 250,00 se all’assicurato sono sottratti tutti i mezzi di pagamento (denaro, carta di credito, bancomat);
fino a € 500,00 per il pagamento di fatture se l’assicurato dovesse sostenere spese impreviste e si trovasse nell’impossibilità di provvedervi direttamente ed immediatamente;
23. a fornire i seguenti servizi aggiuntivi:
trasmettere messaggi urgenti ai familiari, qualora l’assicurato sia stato coinvolto in un incidente di circolazione;
inviare un bagaglio sostitutivo (xxxxxxx Xx. 20) di quello smarrito o rubato, ritirandolo dall’abitazione dell’assicurato.
Art. 5. – Xxxxxx esclusi dall’assicurazione
Le prestazioni sopra descritte non sono erogate per sinistri avvenuti durante e per effetto di:
partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove ufficiali, nonché verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
atti di guerra, occupazione militare, rivoluzione, saccheggi, invasione, insurrezione, scioperi, tumulti, sommosse, atti di terrorismo, vandalismo, atti dolosi, sviluppo (comunque insorto, controllato o meno) di energia nucleare o di radioattività;
eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine;
stato di ebbrezza del conducente o influenza di sostanze stupefacenti;
non abilitazione alla guida del conducente secondo le disposizioni in vigore, salvo il caso in cui al conducente che guida con patente scaduta questa sia rinnovata entro 3 mesi dal sinistro. Sono inoltre esclusi dalla garanzia:
i sinistri avvenuti nei Paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto;
indennizzi o prestazioni alternative, a titolo di compensazione, qualora l’ assicurato non usufruisca di una o più prestazioni relative alla garanzia;
i xxxxx conseguenti a mancato o ritardato intervento da parte della Centrale Operativa dovuti a circostanze fortuite o imprevedibili per i quali la Centrale Operativa non assume responsabilità.
Tutte le eccedenze di massimale, così come gli anticipi di denaro previste nelle singole prestazioni, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel Paese ove si trova momentaneamente l’assicurato ed a condizione che egli, anche mediante persona da lui indicata, possa fornire alla Centrale Operativa adeguate garanzie (ad esempio: fideiussione bancaria, assegni, ecc) per la restituzione di ogni somma anticipata.
Il rimborso dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data dell’anticipo.
Art. 6. – Modalità per la richiesta di assistenza
In caso di necessità, l’ assicurato deve contattare la Centrale Operativa fornendo le seguenti informazioni:
nome e cognome;
luogo in cui necessita di essere assistito; targa del veicolo assicurato.
La Centrale Operativa, per completare le operazioni di Assistenza, può chiedere all’assicurato ulteriore documentazione che dovrà essere spedita, in originale, a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Il diritto ad ottenere assistenza decade qualora l’assicurato non prenda contatto con la Centrale Operativa nel momento in cui si verifica il sinistro.
Tuttavia, la Società, nei limiti previsti dalle singole prestazioni, rimborserà all’assicurato le spese da questi sostenute nei casi in cui:
siano esplicitamente autorizzate dalla Centrale Operativa;
siano conseguenti ad interventi disposti dalle Pubbliche Autorità;
siano conseguenti ad interventi non direttamente richiesti dall’assicurato per cause di forza maggiore (ad esempio, per un suo infortunio).
I numeri da contattare sono i seguenti: Numero verde xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
per chiamate dall’Italia e dall’estero oppure telefax xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CONDIZIONI PARTICOLARI
Art. 1 - Massimali
Le garanzie di cui alla presente sezione di polizza sono prestate fino alla concorrenza dei sottoindicati massimali :
Euro 12.000.000,00= per sinistro con il limite di Euro 10.000.000,00= per danni a persone e di Euro 2.000.000,00= per danni a cose
Nel rispetto dell’Art.128 del Codice delle Assicurazioni Private, i massimali per i danni a persone e per i danni a cose sono quelli convenuti in polizza. Se in polizza è stato convenuto un massimale complessivo, qualora i massimali per i danni a persone e per i danni a cose non siano in tutto o in parte impegnati per la copertura dei danni a cui sono rispettivamente destinati, la somma assicurata residua sarà utilizzata dalla Società per fornire copertura del danno fino a concorrenza del massimale complessivo, che costituisce il massimo esborso a carico della società.
Art. 2 - Durata del contratto - pagamento del premio
La presente polizza decorre dalle ore 24 del …/.../2015 e scadrà alle ore 24 del …/…/2016 senza obbligo di disdetta alla scadenza di detto periodo.
Tuttavia, di comune accordo con l’Impresa di Assicurazione, ove in base alle proprie valutazioni tecniche economiche il Contraente lo ritenga conveniente e qualora ne ricorrano i presupposti di legge, è in facoltà di quest'ultimo richiedere il rinnovo del contratto di anno in anno, per un periodo ulteriore di massimo 24 mesi, a mezzo lettera raccomandata o pec da inoltrarsi con preavviso di almeno 60 giorni prima della scadenza contrattuale. La Compagnia si impegna a riscontrare la richiesta comunqe entro 45 giorni prima della scadenza annuale.
L'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato nel contratto di assicurazione sempre che il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all’art. 1901, 1° comma Cod. Civ., entro sessanta giorni dalla sopracitata data.
In caso di pagamento del premio successivamente al sessantesimo giorno, l’effetto dell’assicurazione decorrerà dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.
Ai fini dell’attivazione delle garanzie il Contraente si impegna a fornire alla Società la documentazione comprovante l’attivazione delle procedure di pagamento del premio, prima della decorrenza delle garanzie.
I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.
Art. 2.1 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa
a) La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e s.m.i.;
b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede il Contraente.
c) Il Contraente può verificare, in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte della stessa agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
d) Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, qualora, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dalla Società sia rilevato il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della clausola presente risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.
Art. 3 - Polizza libro matricola - regolazione del premio
L'assicurazione ha per base un Libro matricola nel quale verranno iscritti i veicoli da garantire inizialmente e successivamente, per i veicoli/natanti che venissero inclusi in garanzia nel corso della durata contrattuale, il premio è determinato in base alla tariffa ed alle condizioni in vigore alla data di stipulazione o rinnovo del contratto.
Sono ammesse sostituzioni dei veicoli purché:
- le esclusioni e le inclusioni avvengano nel corso dell’annualità assicurativa, anche se non in continuità, prevedendo l’utilizzo della classe di merito del veicolo precedentemente escluso;
- i veicoli oggetto dell’operazione appartengono allo stesso settore/tipo mezzo.
Il premio, per ciascun veicolo/natante, è calcolato in ragione di 1/360° per ogni giornata di garanzia.
Per le inclusioni in corso di contratto sarà computato il premio per il periodo intercorrente tra le date di richiesta di inclusione e di scadenza dell'annualità in corso.
Per le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita, distruzione o demolizione o esportazione definitiva di essi, sarà computato un rimborso di premio imponibile per il periodo intercorrente tra le date di comunicazione di esclusione e di scadenza dell'annualità in corso.
La garanzia cessa, per le sostituzioni e le esclusioni, dalle ore 24 della data del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata o telegramma, o telex, o telefax con cui è notificata all’Impresa la sostituzione o l’esclusione .
Le esclusioni di veicoli dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni e della Carta Verde .
Salvo quanto previsto dall’art. 11) “Risoluzione del rapporto assicurativo per il furto totale del veicolo/natante”, le esclusioni di veicoli/natanti, sono ammesse in qualsiasi momento e dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati di assicurazione e contrassegni.
La regolazione del premio relativa alle inclusioni, esclusioni, sostituzioni e/o altre variazioni contrattuali, deve essere effettuata dalle Parti per ogni annualità assicurativa entro 90 giorni dalla scadenza di ogni annualità o di ogni rata di premio qualora la regolazione debba essere effettuata in base al tipo di frazionamento.
Se la polizza è stipulata con premio frazionato, la regolazione del premio è calcolata in base ai premi comprensivi dell’eventuale aumento per frazionamento.
La differenza di premio risultante dalla regolazione dovrà essere versata entro il 90° giorno dalla data di presentazione da parte dell'Impresa della relativa appendice di regolazione del premio.
Nel caso in cui il Contraente non provveda al pagamento della regolazione del premio richiesta dall’Impresa, la stessa eserciterà, nei confronti del Contraente e limitatamente alla garanzia R.C.A., il diritto di rivalsa, per i sinistri pagati causati dai veicoli/natanti ai quali la regolazione del premio si riferisce.
Per i sinistri “Auto Rischi Diversi”, il mancato pagamento della regolazione del premio costituisce sospensione della garanzia ai sensi dell’art. 1901 del c.c. limitatamente ai sinistri causati dai veicoli/natanti ai quali la regolazione del premio si riferisce.
Art. 4 – Sostituzione del certificato e del contrassegno
Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato o del contrassegno, la Società vi provvederà previa restituzione di quelli da sostituire e previo pagamento della eventuale differenza di premio.
Se la perdita del certificato o del contrassegno sia dovuta a sottrazione od a smarrimento, l'Assicurato deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla Competente autorità.
Art. 5 - Trasferimento della proprietà del veicolo/natante
Il trasferimento della proprietà del veicolo/natante comporta anche il trasferimento del rapporto assicurativo relativo al veicolo/natante stesso.
Il Contraente deve darne immediata comunicazione all’Agenzia, che emetterà appendice di esclusione del veicolo/natante effettuando il rimborso del premio netto pagato e non goduto.
In caso di mancata comunicazione il Contraente rimarrà obbligato al pagamento del premio fino al momento in cui darà la comunicazione all’Agenzia.
Se il Contraente richiede che il rapporto assicurativo del veicolo/natante ceduto sia reso valido per altro veicolo/natante di sua proprietà, l’Impresa procederà all’emissione di un’appendice per sostituire il veicolo/natante ceduto effettuando il relativo conguaglio del premio.
Conto vendita
Se il veicolo viene consegnato in conto vendita, il Contraente, dietro presentazione di idonea documentazione probatoria, può chiedere che il relativo contratto sia reso valido su altro veicolo di sua proprietà.
Art. 6 - Tutela della Privacy
In relazione alle disposizioni a tutela dei dati personali, le parti dichiarano di trattare i dati personali propri e dei soggetti a cui si fa riferimento nel presente atto esclusivamente per finalità strettamente connesse a quest’ultimo, per assolvere ad ogni obbligo di legge e per ogni azione di interesse degli organi preposti alla vigilanza in materia di privacy.
La documentazione presentata per la procedura negoziale che ha dato luogo alla stipula sarà trattata da Organi ed Uffici interni preposti alla gestione e controllo degli atti e in tutti gli altri casi previsti dalla legge.
Ciascuna parte fornisce all’altra il consenso al trattamento dei suoi dati direttamente o indirettamente attraverso terzi, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, relativamente alle finalità necessarie alla gestione dell’atto.
Art. 7 - Coassicurazione e Delega
Qualora l'Assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.
Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidare la delega alla Società Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con la Delegataria.
In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.
Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione ordinaria e straordinaria compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l’incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società da parte del Broker.
La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nell'atto suddetto a firmarlo anche in loro nome e per loro conto.
Pertanto la firma apposta dalla Direzione della Società Delegataria sul Documento di Assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.
Il Contraente/Assicurato Compagnia