Net Insurance S.p.A.
POLIZZA COLLETTIVA SULLE RESE Fra il CONSORZIO DI DIFESA DI SASSARI e
Net Insurance S.p.A.
PER LA COPERTURA DEI RISCHI AGEVOLATI PER LA CAMPAGNA INVERNALE 2019/20
Ai sensi della Legge concernente il Fondo di Solidarietà - D. Lgs. 102 del 2004 e s.m.i., del D.M. del 12 gennaio 2015
n.162 Semplificazione della gestione della PAC 2020 e s.m.i., degli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale nelle zone rurali 2014 – 2020 (2014C 204/01), del Reg.(UE) del 17 dicembre 2013 n. 1305, art. 36 e 37, del Reg (UE) 1308/2013 art. 49, del Regolamento (UE) n. 2393 del 13 dicembre 2017, del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014 – 2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. (C2015) 8312 del 20/11/2015, del Decreto Mipaaf Piano Gestione dei Rischi in agricoltura 2019 n. 642 del 21.01.2019 e s.m.i.
Polizza: N. 3/02004/19
Nome del Contraente: In nome dei propri Soci produttori agricoli, il Consorzio di
Difesa delle Produzioni Intensive della Provincia di:
SASSARI
Cod.Fisc/P.IVA: 92015030908
Rischio Assicurato: La presente Polizza Collettiva è stipulata per la copertura
della mancata o diminuita resa quantitativa o quanti/qualitativa della produzione a causa delle avversità previste dal vigente Piano Gestione dei Rischi in agricoltura e successive modifiche e integrazioni limitatamente a quanto previsto al paragrafo “Garanzie” della presente polizza, sulle produzioni a ciclo autunno/vernino. Tale copertura è prestata con l’applicazione della soglia di danno del 30% contrattuale per azienda, comune e specie come da DM 12.939 del 13/10/2008.
Periodo: Dalle ore 00:00 del 02/09/2019 alle ore 24:00 del 30/06/2020
Periti incaricati: TERA SRL
Termine pagamento premi: entro il 30/04/2020, salvo quanto previsto all’Art. 12) delle
CGA.
Termine pagamento sinistri: entro il 30/06/2020
Condizioni Generali Xxx.Xxx_3/02004-Ed. 09.2019_CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE pag. 1 di 22
Xxxxxxx Xxxxxxxx: 15/04/2020.
Termine raccolta coperture: In conformità a quanto previsto nel Piano Gestione dei Rischi
in agricoltura ed eventuali successive variazioni dello stesso.
Garanzie: Le garanzie, nelle diverse combinazioni previste dal PGR dell’anno in corso, sono le seguenti: Grandine, Gelo, Brina, Eccesso di Pioggia, Alluvione, Vento Forte, Vento caldo, Sbalzo Termico, Siccità, Colpo di Sole ed Eccesso di Neve.
Tassi lordi: I tassi lordi sono variabili in funzione dei comuni di ubicazione del rischio indicati nelle singole Richieste di Adesione e delle tabelle liquidative prescelte.
Franchigie: Per l’opzione polizze Rese Classica con l’applicazione della franchigia come di seguito riportata:
- Per i prodotti Agrumi e Altre Ortive: 30% fissa applicata all’intera resa assicurata della singola partita per tutte le avversità;
- Per il prodotto Carciofi per tutte le avversità, franchigia scalare applicata all’intera resa assicurata della singola partita come di seguito riportata, salvo quanto previsto nelle condizioni speciali dei testi di polizza:
% di Danno | % Franchigia |
Da 0 a 80% | 30 |
90 | 25 |
100 | 20 |
Per l’opzione polizza Rese GreenNova con l’applicazione della franchigia 30% fissa.
Per il prodotto carciofo, ai fini della valutazione del danno e dell’applicazione della franchigia, gli scaglioni di raccolta/capolini sono considerati partite a sé stanti.
Prodotti: Le produzioni a ciclo autunno/vernino previste dal vigente Piano Gestione dei Rischi in agricoltura, e dalla Regione Sardegna
Prezzi Massimi coltivazioni: I prezzi unitari delle produzioni assicurabili sono indicati
dall’Assicurato nei limiti massimi stabiliti per le medesime produzioni dall’annuale decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.
Territorio: Intero territorio della regione Sardegna
Le Parti si danno reciprocamente atto che tutte le clausole sono state oggetto di specifica trattativa tra le Parti stesse e sono il frutto di una intesa raggiunta con la reciproca collaborazione. Dichiara altresì di ritenere le garanzie previste adeguate alle esigenze assicurative dei propri soci.
IL CONTRAENTE
………………………………………………………
Il Contraente dichiara, ai sensi dell’art. 1341 e 1342 del Codice Civile, di approvare specificatamente i seguenti articoli delle condizioni contrattuali: Art. 7) Limite di indennizzo aggregato, Art. 9) Ispezione dei prodotti assicurati, Art. 16) Obblighi dell’Assicurato, Art. 17) Xxxxx verificatosi prima della decorrenza della garanzia (danno anterischio), Art. 22) Mandato dei Periti, Art. 23) Norme per l’esecuzione della perizia e la definizione del danno, Art. 24) Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta, Art. 25) Perizia d’Appello, Art. 26) Norme particolari della perizia d’appello, Art. 27) Modalità della perizia d’appello.
Il CONTRAENTE
………………………………………………………
Il Contraente dichiara di aver preso visione e di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR Reg. EU 2016/679.
IL CONTRAENTE
………………………………………………………
Il Contraente dà atto di aver ricevuto dalla Società, ai sensi della normativa vigente, il set informativo rappresentato dalla seguente documentazione:
• Documento Informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni);
• Documento Informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni);
• Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario;
• Richiesta di adesione;
• Questionario per la valutazione delle richieste ed esigenze dell’Assicurato ex art. 58 del Regolamento Ivass n. 40/2018.
Il Contraente si impegna a consegnare ai soci richiedenti, prima della adesione alla copertura assicurativa, copia della documentazione sopra indicata costituente il set informativo ai sensi dell’art. 27 del Regolamento Ivass n. 41/2018
IL CONTRAENTE
………………………………………………………
Formano parte integrante del presente contratto, che il contraente dichiara di conoscere e accettare:
- Accordo Quadro;
- Condizioni di assicurazione;
- Dip Base e Dip Aggiuntivo;
- Condizioni Speciali e relativi allegati;
- TARIFFE.
IL CONTRAENTE
………………………………………………………
RISCHI INVERNALI AGEVOLATI
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
GLOSSARIO
ACCORDO QUADRO: il documento sottoscritto tra le parti che regola e si applica a
tutte le polizze nel medesimo elencate.
ANTERISCHIO: il danno provocato al prodotto assicurato da eventi in garanzia
prima della decorrenza del rischio
APPEZZAMENTO: porzione di terreno, avente una superficie dichiarata con
confini fisici e dati catastali propri indicati nel Certificato di Assicurazione, senza soluzione di continuità, coltivato con il medesimo prodotto e il medesimo Gruppo Varietale all’interno dello stesso Comune. Sono da considerarsi come appezzamenti a sé stanti quelli dotati di difesa attiva (reti antigrandine).
ASSICURATO: il soggetto, imprenditore agricolo, il cui interesse è protetto
dall’assicurazione, socio del Contraente, che ha sottoscritto il
Certificato di Assicurazione.
ASSICURAZIONE: il Contratto di Assicurazione.
ATTECCHIMENTO: risultato positivo dell’operazione di trapianto sul terreno di una
coltura, che garantisce il corretto sviluppo dell’apparato radicale, necessaria premessa per il buon risultato produttivo della coltura stessa.
AZIENDA AGRICOLA: unità tecno-economica costituita da poderi o appezzamenti,
anche non contigui, fabbricati, loro contenuto e bestiame, in cui si attua l’attività agraria, forestale, zootecnica ed agrituristica ad opera di persona fisica, società od ente in conformità a quanto disposto dall’art. 2135 c.c. e successive modifiche e integrazioni.
CERTIFICATO
DI ASSICURAZIONE: documento sottoscritto dall’Assicurato comprovante la volontà
dello stesso di aderire alla Polizza Collettiva, convalidato dal
Contraente e notificato dalla Società contenente:
- la dichiarazione delle produzioni che l’Assicurato intende garantire ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti, debitamente sottoscritte;
- l’indicazione della resa assicurata, della tariffa applicata, dell’importo del premio, della soglia di danno e della franchigia;
- gli appezzamenti delle singole colture individuati catastalmente e corrispondenti con il piano colturale del fascicolo aziendale , di cui all’art. 2, comma 1, del D.P.R.
n. 503/1999 e con il Piano Assicurativo Individuale;
- indicazione di eventuali coperture integrative non agevolate in applicazione a quanto disposto dal PGR del corrente anno art. 6 comma 1.
- tutte le dichiarazioni e indicazioni previste dalle normative correnti relative all’assicurazione agevolata, di cui al D.Lgs. 102/04 e successive modifiche, al relativo Piano Gestione dei Rischi in agricoltura nonché al D.M. MIPAAF 0001994 del 29/07/09. (L’indicazione presente nel certificato del “tasso Socio”, del “costo a carico del Socio” e della eventuale agevolazione sono inserite ad uso del Contraente e non hanno alcuna rilevanza rispetto alla Società).
CONTRAENTE: l’Organismo Associativo abilitato legalmente a stipulare la Polizza Collettiva con le Società di Assicurazione per conto dell’Assicurato socio.
CONVALIDA: attestazione, apportata sul Certificato di Assicurazione da parte del Contraente, del fatto che l’Assicurato sia socio del Contraente stesso ed approvazione del documento di Richiesta di Adesione.
EMERGENZA: lo spuntare delle piantine dalla superficie del terreno.
FRANCHIGIA: le centesime parti della produzione in garanzia escluse dal risarcimento.
FASCICOLO AZIENDALE: documentazione cartacea ed elettronica, costituita ai sensi
dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 01/12/1999 n. 503, obbligatoria per poter beneficiare di contributi e aiuti comunitari e/o nazionali, riepilogativa dei dati aziendali, finalizzata all’aggiornamento delle informazioni anagrafiche, di consistenza, di produzione ed altre previste dalle leggi di ciascuna azienda.
GRUPPO VARIETALE: insieme di piante produttive appartenenti alla medesima
specie, sottospecie, classe o linea e nettamente distinguibili per vari caratteri fra cui quello morfologico o per epoca di trapianto/semina, epoca di raccolta (precoci, medio/tardive).
INDENNIZZO: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro al netto di franchigia e limiti.
INTERMEDIARIO: soggetto addetto alla intermediazione assicurativa, ai
sensi delle leggi vigenti, regolarmente iscritto nel registro di cui all’Art. 109 del D.L.7/9/2005 n°209 - Codice delle assicurazioni private.
LIMITE DI INDENNIZZO: la percentuale della somma assicurata interessata dal
sinistro che indica l’importo massimo indennizzabile al netto della franchigia.
MATURAZIONE (di consumo): stadio di crescita per cui una pianta o parte di essa, i frutti
e/o i prodotti possiedono i prerequisiti per essere eduli o pronti al consumo.
MATURAZIONE COMMERCIALE: il raggiungimento dello stadio fenologico delle produzioni
antecedente la maturazione di consumo, corrispondente allo stadio in cui i frutti o i prodotti vengono raccolti ma non ancora pronti per risultare eduli o pronti al consumo.
NOTIFICA: la conferma di accettazione da parte della Società al Contraente dell’assunzione del rischio ed eventuali variazioni di questo, a cura dell’Intermediario autorizzato dalla stessa Società, avvenuta con trasmissione telematica.
ORGANISMO ASSOCIATIVO: il Consorzio di Difesa o la Cooperativa, ufficialmente
riconosciuti ai sensi del d.lgs. 102/2004.
PGR: il Piano di Gestione dei Rischi in agricoltura approvato con Decreto Ministeriale delle politiche Agricole, Alimentari e Forestali in base alle vigenti leggi.
PAI
(Piano Assicurativo Individuale): documento univocamente individuato, elaborato e
prodotto da Ismea nell’ambito del Sistema di Gestione dei Rischi, sulla base delle scelte effettuate dall’agricoltore nell’ambito delle opportunità proposte dal sistema di gestione dei rischi individuali istituito da Ismea ed il cui modello relativo alle produzioni vegetali è allegato alla Circolare di AGEA del 2 luglio 2015. Il PAI deve obbligatoriamente essere allegato al Certificato di Assicurazione.
PERIODO DI ELABORAZIONE
RICHIESTA: è pari alla differenza assoluta fra la data di richiesta di adesione e la data di notifica stampata sul certificato.
POLIZZA COLLETTIVA: il documento che prova l’assicurazione in forma collettiva
di più assicurati nel quale la Società ed il Contraente stabiliscono le norme contrattuali valide per gli stipulandi certificati di assicurazione a beneficio degli aderenti.
POLIZZA RIEPILOGATIVA: documento che prova l’assicurazione, emesso dalla
Società, sottoscritto dal Contraente e da quest’ultima in conformità alla Polizza Collettiva, contenente il calcolo del premio sulla base di certificati di assicurazione emessi e convalidati dal Contraente.
PREMIO: la somma dovuta dal Contraente alla Società a fronte dell’assunzione di uno o più rischi per i certificati di assicurazione emessi.
XXXXXX XXXXXXX (unitario): il prezzo medio dell’ultimo triennio, calcolato ai sensi
dell’art. 5 ter del D.lgs. 102/04 modificato dal D.lgs. 82/08, stabilito annualmente con apposito Decreto Ministeriale MIPAAF.
PRODOTTO
(Tipologia Colturale): le singole specie o sottospecie botaniche, come definite ai
sensi del Piano Gestione dei Rischi in agricoltura dell’anno vigente.
PRODUZIONE: Il risultato (resa) espresso in chilogrammi e/o quintali o in numero di pezzi o piante dell’intera azienda agricola, relativo al prodotto assicurato e coltivato in tutti gli
appezzamenti situati in un medesimo comune nel medesimo ciclo colturale.
RELAZIONE DI PERIZIA
(Bollettino di Campagna): il documento che riporta i risultati di perizia.
RESA ASSICURATA: il prodotto matematico della quantità media aziendale per
ettaro per la superficie dichiarata. La quantità media aziendale è la media della Produzione ottenuta, per unità di superficie coltivata di impianti in piena produzione, negli ultimi tre anni o, in alternativa, dei cinque anni precedenti escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata, moltiplicata per il prezzo medio dell’ultimo triennio, calcolato ai sensi dell’art. 5 ter del d.lgs. n. 102/04, modificato dal d.lgs. n. 82/08, o a quella effettivamente ottenibile nell’anno, se inferiore. La resa così determinata deve essere contenuta entro le produzioni unitarie medie annuali per prodotto/tipologia colturale individuate dalle Regioni e Province autonome ed ai sensi dell’art.7) comma 2 del PGR del corrente anno.
RICHIESTA DI ADESIONE: la comunicazione da parte del Contraente alla Società e/o
all’intermediario della volontà del proprio socio di aderire alla Polizza Collettiva, riportante i dati previsti dal Certificato di Assicurazione.
RISCHIO: la probabilità che si verifichi un evento che, se assicurato, può generare un sinistro.
SEMINA: l’avvenuta messa a dimora del seme su terreno preparato per riceverlo.
SINISTRO: il verificarsi dell’evento per il quale è prestata la garanzia assicurativa, denunciato al fine di valutarne il diritto al risarcimento.
SOCIETÀ: l'impresa assicuratrice e le eventuali imprese coassicuratrici che presta/prestano la garanzia.
SOGLIA: limite di danno, risarcibile a termini di polizza, espresso in percentuale, superato il quale matura il diritto per poter accedere all’indennizzo. Tale limite è fissato come indicato nel Piano Gestione dei Rischi in agricoltura vigente e calcolato come indicato all’art.1 comma 3 del DM. del 13 Ottobre 2008.
TRAPIANTO: messa a dimora nel terreno di piantine a radice nuda o con zolla.
DEFINIZIONI DEGLI EVENTI ASSICURATI:
GRANDINE: acqua congelata in atmosfera che cade sotto forma di granelli di ghiaccio di dimensione variabile.
GELO: abbassamento termico inferiore a 0°C dovuto a presenza di masse d’aria fredda.
BRINA: congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno.
ECCESSO DI PIOGGIA: eccesso di disponibilità idrica che vada oltre la capacità di
assorbimento del terreno causato da precipitazioni prolungate, intendendo per tali le piogge che eccedono per oltre il 50% le medie del periodo di riferimento calcolate su un arco temporale di 10 giorni, o precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80mm di pioggia nelle 72 ore.
ALLUVIONE: calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta a eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d’acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido o incoerente.
VENTO FORTE: fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort, (velocità pari o maggiore a 50Km/h – 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall’abbattimento dell’impianto arboreo.
VENTO CALDO: Movimento più o meno regolare o violento di masse d’aria calda tra sud-est e sud-ovest abbinato ad una temperatura di almeno 30°. Nel rischio possono essere considerati anche i danni causati da vento composto da masse di aria satura di particelle di acqua marina (aerosol atmosferico).
SICCITA’: Straordinaria carenza di precipitazioni(con una durata di almeno 15 giorni consecutivi), pari almeno ad un terzo rispetto a quelle normali del periodo di riferimento calcolate sull’arco temporale intercorso fra l’ultimo evento piovoso e la data di denuncia che comporti l’abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidità e/o depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibili anche l’attuazione di interventi irrigui di soccorso.
SBALZO TERMICO: variazione brusca e repentina della temperatura (almeno
12°C) comunque superiore a 0°C che per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione. Tale fenomeno straordinario deve provocare, relativamente ad una fase termica giornaliera (notte, mattino, pomeriggio), un significativo abbassamento o innalzamento della temperatura per una durata di almeno 7 ore, rispetto alle temperature medie, per le medesime
fasi termiche giornaliere, dei quattro (4) giorni che precedono e dei quattro (4) che seguono l’evento e comunque rilevato dagli uffici meteorologici ufficiali.
COLPO DI SOLE: incidenza diretta dei raggi solari sotto l’azione di forti calori con temperature di almeno 40°C.
ECCESSO DI NEVE: precipitazione atmosferica da aghi o lamelle di ghiaccio
che per durata e/o intensità arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione.
Con esclusione dell’evento grandine, in caso di sinistro, sono da considerarsi compresi nella garanzia, e quindi liquidabili, esclusivamente i danni imputabili alle avversità, come precedentemente descritte, purché siano verificate entrambe le seguenti condizioni:
- gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tali avversità atmosferiche devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe e con effetti riscontrabili sullo stesso gruppo varietale su una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 Km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe;
- abbiano prodotto effetti determinanti sulla fisiologia e sulla vitalità delle piante oggetto di assicurazione e/o grave compromissione della produzione.
Per tutti gli eventi assicurati, per periodo di riferimento si deve intendere un periodo di tempo di almeno cinque anni.
RIFERIMENTI NORMATIVI del Codice Civile
ART. 1338: Conoscenza delle cause d'invalidità
La parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa d'invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all'altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto.
ART. 1382: Effetti della clausola penale
La clausola, con cui si conviene che, in caso d’inadempimento o di ritardo nell'adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione, ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore. La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno.
Art. 1892: Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
Art. 1893: Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Art. 2135: Imprenditore agricolo
E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 18.05.2001, n. 228, con decorrenza dal 01.07.2001. Si riporta di seguito il testo precedente alla modifica: “È' imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse. Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura."
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1) Oggetto dell’assicurazione
La Società al fine di garantire la resa relativa al prodotto assicurato si obbliga a risarcire la mancata o diminuita resa quali/quantitativa della produzione a causa delle avversità atmosferiche elencate all’articolo 3 comma 1 del Piano Gestione dei Rischi in agricoltura del corrente anno qui elencate: Grandine (solo sui capolini per i carciofi), Gelo, Brina, Vento Forte, Siccità, Eccesso di Pioggia, Alluvione, Colpo di Sole, Vento Caldo, Sbalzo Termico ed Eccesso di Neve, nelle combinazioni previste dal PGR secondo quanto riportato nei singoli certificati. L’assicurazione riguarda il prodotto mercantile immune di ogni malattia, tara o difetto, relativo ad un solo ciclo produttivo.
Art. 2) Esclusioni
Sono esclusi dal risarcimento i danni inferiori o uguali alla soglia e quelli provocati da qualsiasi altra causa, anche atmosferica non coperta dall’oggetto dell’assicurazione, che abbia preceduto, accompagnato o seguito l’evento assicurato, nonché l'aggravamento dei danni coperti dall’oggetto dell’assicurazione che possa conseguirne. Sono escluse dalla copertura tutte le piante reimpiantate per motivi colturali e/o meteorologici.
La Società non è altresì obbligata in alcun caso per:
1. danni verificatisi in occasione di terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento e smottamento del terreno, slavine, salvo che il Contraente o l’Assicurato dimostri che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;
2. danni dovuti ad innalzamento della falda;
3. danni dovuti ad abbassamento della falda idrica che provochi il fenomeno del cuneo salino;
4. i danni conseguenti ad errate pratiche agronomiche o colturali o loro non puntuale esecuzione, come ad esempio trattamenti antiparassitari;
5. xxxxx conseguenti a siccità su orticole non irrigue;
6. formazione di ruscelli da errata sistemazione del terreno;
7. i danni dovuti alla matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
8. xxxxx xxxxxx a cause fisiologiche e/o alla normale alternanza di produzione della coltura;
9. danni dovuti ad allettamento conseguente ad eccesso di nutrienti nel terreno;
10. danni dovuti ad impedimento o rinvio della raccolta del prodotto, giunto a maturazione di raccolta, che sia dovuto a causa di eventi atmosferici avversi non assicurati e/o di qualsiasi altra causa (es. situazioni di mercato, indisponibilità di macchine raccoglitrici in conto terzi, ecc.), fatto salvo quanto previsto nelle Condizioni Generali e Speciali di polizza per i singoli prodotti e avversità;
11. danni diretti e indiretti conseguenti e/o dovuti a fitopatie;
12. danni causati all’inadeguatezza, malfunzionamento o rottura dell’impianto di irrigazione;
13. danni alle colture, per la garanzia Eccesso di Pioggia e Alluvione coltivati su terreni di golena, intendendosi per questi ultimi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l’argine artificiale e cioè quella porzione del letto di un fiume che è invasa dall’acqua solo in tempo di piena.
14. incendio.
La Società, nonostante qualsiasi patto contrario all’interno di questa polizza o di qualunque allegato, esclude qualunque perdita o spesa di qualunque natura che, direttamente o indirettamente, derivi da, sia attribuibile a, sia causata da, risulti da, o sia in connessione con ognuna delle seguenti cause, senza considerare ogni altra causa o evento che abbia contribuito simultaneamente o in qualunque altra sequenza a tale perdita o spesa:
1. Guerra, ostilità o operazioni bellicose (sia con che senza una dichiarazione di guerra).
2. Invasione.
3. Atto di un nemico straniero rispetto alla nazionalità della persona assicurata o rispetto al paese dove o su cui questo atto sia compiuto.
4. Guerra civile.
5. Sommossa.
6. Ribellione.
7. Insurrezione.
8. Rivoluzione.
9. Rovesciamento del governo legalmente costituito.
10. Rivolta civile che assuma le proporzioni di, o che arrivi ad essere un insurrezione.
11. Potere (di governo) militare o usurpato.
12. Esplosioni di arma da guerra.
13. Utilizzo di armi Nucleari, Chimiche o Biologiche per distruzioni di massa in qualunque modo possano essere utilizzate o combinate.
14. Assassinio o assalto successivamente provato al di là di ogni ragionevole dubbio, perpetrato da un agente di uno stato straniero rispetto alla nazionalità della persona assicurata sia con che senza una dichiarazione di guerra contro quello stato.
15. Attività terrorista.
Ai fini di questa esclusione:
i) Per “attività terrorista” si intende uno o più atti di qualunque persona o gruppo/i di persone che ambiscano per motivi politici, religiosi, ideologici o simili a influenzare qualunque governo e/o riducano la collettività, o parte di essa, in uno stato di paura.
ii) L’attività terrorista può comprendere, ma non si limita soltanto a, il ricorso alla forza o alla violenza e/o anche alla semplice minaccia di ricorrervi.
iii) Inoltre, colui che compie attività terrorista può anche agire da solo, o per conto di, o in connessione con qualunque organizzazione/i o governo/i.
iv) Per “utilizzo di armi nucleari per distruzioni di massa” si intende l’utilizzo di qualunque arma o dispositivo nucleare esplosivo o l’emissione, lo scarico, la dispersione, il rilascio o la fuoriuscita di materiale fissile che emetta un livello di radioattività in grado di causare invalidità o morte tra le persone o gli animali.
v) Per “utilizzo di armi chimiche per distruzioni di massa” si intende l’emissione, lo scarico, la dispersione, il rilascio o la fuoriuscita di qualunque composto chimico sia allo stato solido che liquido che gassoso che, quando distribuito appropriatamente, sia in grado di causare invalidità o morte tra le persone o gli animali.
vi) Per “utilizzo di armi biologiche per distruzioni di massa” si intende l’emissione, lo scarico, la dispersione, il rilascio o la fuoriuscita di qualsiasi micro-organismo/i patogeno (in grado di contaminare) e/o di tossina/e prodotta biologicamente (con inclusione di organismi geneticamente modificati e di tossine sintetizzate chimicamente) che siano in grado di causare invalidità o morte tra le persone o gli animali.
Inoltre resta esclusa qualunque perdita o spesa di qualunque natura che, direttamente o indirettamente, derivi da, sia attribuibile a, sia causata da, risulti da, o sia in connessione con qualsiasi azione intrapresa al fine di controllare, prevenire o sopprimere una o tutte delle cause dalla (1) alla (15) sopra elencate.
Nel caso in cui qualsiasi parte di questa esclusione venga riconosciuta non valida o non applicabile, la rimanente parte continua ad essere valida e ad esplicare i suoi effetti.
Sono altresì esclusi tutti i tipi di danno, perdita, costo o spesa – di qualsiasi natura – causati direttamente o indirettamente, risultanti da, derivanti da o connessi da reazioni nucleari, radiazioni nucleari, trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.), contaminazione radioattiva. Sono inoltre esclusi i danni, se causati da attacchi terroristici, conseguenti ad esplosione nucleare e da qualsiasi forma di contaminazione derivante da radioattività o radiazione ionizzante che possa essere determinata da materiale nucleare.
Art. 3) Prodotti assicurabili
I prodotti a ciclo autunno/vernino previsti dal Piano Gestione dei Rischi in agricoltura vigente per l’anno in corso e quelle riconosciute dalla Regione Sardegna.
Colture erbacee a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Aglio, Asparago, Broccolo, Carciofo, Carota, Cavolfiore, Cipolla, Fava, Finocchio, Insalate (tutti le varietà), Patata, Pisello, Prezzemolo, Sedano, Spinacio.
Colture arboree agrumicole: Aranci, Limoni, Mandaranci, Mandarini, Pompelmi.
Art. 4) Quantitativi Assicurabili
Con il presente contratto l’Assicurato ha l’obbligo di assicurare l’intera resa aziendale del singolo prodotto in garanzia, dell’impresa agricola insistente sul medesimo comune e si impegna:
• a dichiarare sul Certificato di Assicurazione le effettive rese per le singole varietà e la fonte di provenienza delle stesse, ai fini di dimostrare la congruità di queste;
• a fornire le mappe catastali relative alle particelle assicurate, nonché il fascicolo aziendale;
• a fornire la documentazione comprovante le quantità effettivamente prodotte nell’anno. Le produzioni soggette alla disciplina delle quote, in attuazione della politica agricola dell’Unione Europea, sono assicurabili al mercato agevolato nei limiti preassegnati a ciascun produttore e quelle soggette ai disciplinari di produzione sono assicurabili nei limiti produttivi stabiliti dai disciplinari stessi. Con la sottoscrizione del Certificato di Assicurazione l’Assicurato attesta responsabilmente che le produzioni garantite rientrano nelle limitazioni previste dalle discipline suddette. Con la sottoscrizione del Certificato di Assicurazione l’Assicurato attesta altresì che le produzioni garantite rientrano nelle limitazioni previste ai sensi dell’art 7) comma 2 del PGR del corrente anno. Qualora questi obblighi non venissero rispettati, l’eventuale indennizzo sarà proporzionalmente ridotto in relazione al mancato rispetto degli stessi.
Art. 5) Prezzi Unitari massimi delle produzioni assicurabili
Sono indicati dall’Assicurato nei limiti massimi stabiliti per i medesimi prodotti dall’annuale decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.
Art. 6) Comuni ammessi all'assicurazione agevolata
Quelli previsti dal Piano Gestione dei Rischi in agricoltura vigente per l’anno in xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx.
Art. 7) Limite di indennizzo aggregato
La presente assicurazione è soggetta al Limite di Indennizzo Aggregato, previsto nell’Accordo Quadro pattuito con il Contraente (si cita di seguito l’articolo dell’accordo quadro che regola il presente contratto: “[…]limite di indennizzo aggregato annuo pari al 150% dell’ammontare complessivo dei premi annui (con riferimento a tutte le coperture previste nelle polizze di cui all’ Art. 5) dell’accordo quadro che regola il presente contratto, commi a), b), c), d), e) ed f) delle province di Cagliari, Oristano e Sassari, sottoscritte dai soci assicurati dei Consorzi in argomento)[…]”, pertanto, nel caso detto limite sia superato, l’indennizzo sarà riconosciuto all’Assicurato con una detrazione proporzionale al superamento del limite stesso.
Art. 8) Garanzie prestate
Per i danni causati da:
• grandine, per i soli effetti prodotti dalla percossa della stessa sui capolini; nonché dai seguenti eventi, sempreché gli stessi siano riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche geomorfologiche e pedologiche analoghe:
• vento forte per gli effetti meccanici diretti, ancorché causati dallo scuotimento delle piante o del prodotto assicurato e/o dall’abbattimento dell’impianto arboreo;
• gelo e brina per gli effetti negativi diretti, come necrosi, allessature, morte di gemme, fiori, organi erbacei, formazione di cristalli di ghiaccio nei tessuti cellulari;
• eccesso di pioggia: per gli effetti negativi diretti, da ristagno idrico con conseguente moria di piante dovuta ad asfissia radicale. Come da Art. 2) Esclusioni punto 11 non saranno risarciti tutti i danni indiretti come ad esempio Marciume acido, Botrytis, o altre
xxxxxxxxx, né i danni da prolungata bagnatura dei frutti, tranne i casi già indicati nelle definizioni. La pianta deve manifestare le seguenti sintomatologie:
• appassimento diffuso dell’apparato fogliare;
• presenza di evidenti sofferenze all’apparato radicale;
• evidente alterazione nell’accrescimento del prodotto assicurato.
• alluvione: per gli effetti provocati dall’asfissia radicale e i danni diretti da accumulo di materiale solido e incoerente;
• colpo di sole: per effetti negativi dovuti all’incidenza diretta dei raggi solari tali da provocare scottature al prodotto assicurato;
• siccità: per gli effetti negativi diretti con conseguente moria di piante per quanto riguarda le produzioni erbacee, La pianta deve manifestare le seguenti sintomatologie:
• appassimento diffuso dell’apparato fogliare;
• presenza di evidenti sofferenze all’apparato radicale;
• evidente alterazione nell’accrescimento del prodotto assicurato.
• sbalzo termico per gli effetti negativi diretti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione;
• eccesso di neve: per i soli effetti meccanici determinanti sulla pianta;
• vento caldo per gli effetti negativi diretti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione.
Art. 9) Ispezione dei prodotti assicurati
La Società ha sempre diritto di ispezionare i prodotti assicurati, senza che ciò crei pregiudizio per eventuali riserve od eccezioni. L’Assicurato ha l’obbligo di fornire tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti, nonché le mappe catastali relative agli appezzamenti assicurati.
Art. 10) Decorrenza e Cessazione della copertura assicurativa
La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 12:00 del 3° (terzo) giorno successivo a quello di notifica e del periodo di elaborazione della singola Richiesta di Adesione per Grandine e Vento Forte e per tutte le altre garanzie, ad esclusione della Siccità che ha effetto dalle 12:00 del 30° giorno successivo, ha effetto dalle ore 12:00 del 12° giorno successivo sempre che si sia verificato quanto previsto dalle Condizioni Speciali e da eventuali appendici e comunque non prima del 2 settembre.
N.B. Le sole coperture notificate a partire dal 2 e fino al 30 settembre, avranno la carenza a partire dalle 12:00 del 6° giorno e non più del 12°; rimarranno invariate le carenze di Grandine, Vento Forte e Siccità.
Il termine inderogabile di accettazione delle Richieste di Adesione è fissato per le ore 24:00 del 31 ottobre 2019, così come previsto dal PGR 2019, salvo eventuali deroghe che dovessero essere previste dal Ministero Delle politiche agricole alimentari e forestali. Resta inteso che la copertura avrà efficacia soltanto nel caso in cui il Certificato di Assicurazione sia debitamente firmato dall’Assicurato, convalidato dal Contraente ed accettato dalla Società.
La garanzia cessa a maturazione commerciale dei prodotti agricoli e comunque non oltre le ore
24.00 del 15 aprile dell’anno successivo a quello della sottoscrizione del Certificato di Assicurazione, salvo quanto eventualmente previsto dalle Condizioni Speciali.
Art. 11) Notifica delle richieste di adesione
La Società, per il tramite dell’Intermediario, si riserva il diritto di valutare ed accettare le richieste di adesione inviando al Contraente una notifica di copertura entro 24 ore (con l’esclusione dei giorni sabato, domenica e festivi) dalla richiesta di adesione; trascorso tale termine, qualora il Contraente non abbia ricevuto alcuna comunicazione la richiesta è da considerarsi come notificata. Qualsiasi richiesta che perverrà successivamente alle ore 17:00 di ogni giorno lavorativo verrà elaborata nell’arco di 24 ore a partire dalle 09:00 del giorno lavorativo successivo.
Art. 12) Pagamento del premio
Il premio sarà calcolato in base alla resa assicurata, ai tassi, ai sovrappremi ed alle riduzioni secondo le garanzie prestate.
La Società prende atto dell’impegno del Contraente a versare con valuta fissa entro e non oltre il 30/04/2020, salvo pubblicazione di un bando ministeriale che modifichi la data di presentazione
delle Domande di aiuto e pagamento per le colture autunno vernine (tale variazione verrà regolata mediante apposita appendice), sul seguente c/c intestato a Net Insurance S.p.A. presso Unicredit S.p.A. codice IBAN: IT 94 P 02008 05351 000105380335 l’importo del premio da calcolarsi come sopra detto, previa presentazione delle polizze riepilogative da parte della Compagnia stessa.
Successivamente alla riscossione del premio da parte della Compagnia quest’ultima rilascerà relativa quietanza.
Il parziale o mancato pagamento del premio di ciascuna Polizza Riepilogativa nei termini concordati determinerà necessariamente la non risarcibilità di tutti i danni coperti da detta polizza collettiva.
Art. 13) Soglia
Sono ammessi a risarcimento i danni che superano la soglia del 30%.
Art. 14) Franchigie
L’assicurazione è prestata con l’applicazione della franchigia come da Accordo Quadro sottoscritto fra le Parti.
Art. 15) Dati agrometeorologici
In caso di sinistro, per la verifica dell’effettivo superamento nell’area geografica su cui insiste l’appezzamento danneggiato, dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia si farà riferimento ai dati ufficiali forniti da Istituti o Enti pubblici preposti istituzionalmente alla rilevazione di detti dati, e relativi all’area agricola su cui insiste l’appezzamento danneggiato, anche se ottenuti per interpolazione.
Per i soli Carciofi e per la sola opzione Classica, il superamento del valore di riferimento, così come previsto nelle definizioni, sarà considerato con una tolleranza per l’avversità Gelo pari a 1°C o 2°C sopra lo zero termico, a seconda dell’opzione acquistata al momento della stipula della polizza, con una maggiorazione del tasso rispettivamente di +0,98% o +1,96%. A tale superamento del parametro dovrà comunque corrispondere un danno percentualizzabile ed il superamento sarà messo in relazione alla fase fenologica ed alla specifica sensibilità delle colture, alle caratteristiche pedoclimatiche degli appezzamenti sinistrati nonché alle pratiche agronomiche complessivamente praticate.
Art. 16) Obblighi dell’Assicurato
L’Assicurato è obbligato ad assicurare l’intera resa aziendale con sottoscrizione della sotto riportata dichiarazione da inserire nelle singole richieste di adesione: “l’Assicurato dichiara che gli appezzamenti nella/e presente/i richiesta/e, unitamente a quelle eventualmente assicurate con la/e richiesta/e n del …/…/……, costituiscono il totale della propria resa assicurabile nel
Comune indicato, consapevole che in caso di mendace dichiarazione non si darà luogo ad alcuna liquidazione del danno ai sensi dell’art. 1892 del Codice Civile”, salvo nel caso previsto all’art. 3 punto 8 del PGR del corrente anno di coassicurazione palese e cioè con indicazione delle compagnie coassicuratrici sul modello del Certificato di Assicurazione.
Al verificarsi di uno o più eventi assicurati l’Assicurato deve:
a) presentare denuncia con trasmissione telematica, posta elettronica entro 3 giorni, esclusi sabato e festivi, da quello in cui si è verificato l’evento o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempre che provi che questa gli sia stata impedita, al Contraente, che a sua volta dovrà comunicarlo all’Intermediario ed alla Società con l’eccezione per l’evento Siccità per il quale l’Assicurato è tenuto a notificare sempre alla Società, come denuncia “per memoria”, ogni circostanza di siccità che potrebbe danneggiare le produzioni assicurate; sempre per la Siccità la denuncia di danno deve essere invece notificata per tutti i prodotti, entro e non oltre 30 giorni prima della raccolta al fine di consentire ai periti di verificare il diritto al risarcimento.
b) dichiarare se intende richiedere la perizia o segnalare l’evento per semplice memoria qualora ritenga che il danno provocato non comporti indennizzo;
c) eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture;
d) non raccogliere il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dal successivo Art. 24) Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta:
e) mettere a disposizione dei periti la planimetria catastale relativa alle superfici degli appezzamenti sui quali insistono le produzioni assicurate, il fascicolo aziendale, nonché tutti i documenti atti a dimostrare il risultato della produzione.
L’inadempimento anche di uno solo degli obblighi, di cui ai commi a), c), d) ed e) del presente articolo, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo o del diritto alla riduzione del premio prevista dall’Art. 18) Riduzione della Resa Assicurata.
L’Assicurato ha la facoltà di trasformare la denuncia di sinistro per semplice memoria in denuncia con richiesta di xxxxxxx. La trasformazione è consentita entro trenta giorni dalla data della denuncia stessa e fino a venti giorni prima dell’epoca di maturazione commerciale del prodotto.
Art. 17) Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia (danno anterischio)
Danni anterischio dichiarati.
Non possono formare oggetto di assicurazione i prodotti che siano stati colpiti da eventi assicurati prima della notifica. Qualora l’evento si verifichi tra la data in cui è stata effettuata la notifica e quella di decorrenza della garanzia, l’assicurazione avrà corso ugualmente ma l'Assicurato dovrà denunciarlo alla Società secondo quanto disposto alla lettera a)dell’Art. 16) Obblighi dell’Assicurato, affinché la stessa possa promuovere una perizia che accerti il danno per escluderlo dal risarcimento nell’eventualità di un ulteriore sinistro. In questo caso la Società, su richiesta dell’Assicurato, potrà ridurre l’ammontare del premio complessivo.
Qualora l’evento si sia verificato prima della data di notifica la Società potrà autorizzare la copertura ma l'Assicurato dovrà denunciarlo alla Società secondo quanto disposto alla lettera a) dell’Art. 16) Obblighi dell’Assicurato, affinché la stessa possa promuovere una perizia che accerti il danno per escluderlo dal risarcimento nell’eventualità di un ulteriore sinistro.
La mancata o ritardata denuncia, ai sensi degli artt. 1338 C.C. e 1382 C.C., potrà determinare l’annullamento del Certificato di Assicurazione e la Società ha facoltà di trattenere il 50% del premio percepito, a ristoro dei danni derivanti dalla stipula di un contratto avvenuto nella consapevolezza della sua invalidità.
L’Assicurando, qualora intenda evitare tale effetto di inassicurabilità, dovrà sottoscrivere il Certificato di Assicurazione contenente la seguente clausola, da considerarsi, se sottoscritta, parte integrante delle Condizioni Generali.
“L’Assicurato dichiara che gli appezzamenti di cui ai fogli di mappa n.
e particelle catastali n. sono stati colpiti da evento del precedente alla decorrenza della garanzia, che ha provocato danni in misura pari all’ % del prodotto in relazione alla resa. Resta salva la facoltà per l’assicuratore di accertare che i danni anterischio siano di entità diversa da quella dichiarata dall’Assicurato e fermo il disposto dell’Art. 25) Perizia d’Appello Art. 26) Norme particolari della perizia d’appello e dall’.Art. 27) Modalità della perizia d’appello.
Resta inteso che l’indicazione dell’entità del danno al prodotto è condizione essenziale per l’operatività della presente estensione di garanzia.
L’Assicurato e la Società si danno reciprocamente atto che i danni anterischio dichiarati restano comunque esclusi dalla copertura nel caso in cui si verifichino avversità successive alla decorrenza della garanzia, ma il premio sarà ridotto in proporzione alla percentuale di prodotto escluso da indennizzo.
L’Assicurato prende atto che la Società si riserva di recedere dal contratto, entro 10 gg. dalla data di sottoscrizione del Certificato di Assicurazione, in presenza di danni anterischio di rilevante gravità o di peculiare natura. Nelle more il contratto è comunque operante; nel caso di recesso il premio sarà commisurato ai giorni di efficacia della garanzia.”.
Data
Firma
Danni anterischio non dichiarati.
Qualora il perito accerti l’esistenza di danni dovuti ad eventi assicurati, avvenuti prima della decorrenza della garanzia e non dichiarati, farà formale riserva a favore della Società indicando trattasi di danno anterischio non dichiarato. Nel caso fossero accertati anche danni dovuti ad eventi assicurati, avvenuti nel periodo di validità dell’assicurazione, il perito, oltre alla formale riserva a favore della Società come anzi detto, indicherà sul bollettino di campagna le percentuali di danno sia per il danno complessivo di tutti i sinistri relativi agli eventi assicurati, sia per quello di danni anterischio in deduzione. Per i danni anterischio non dichiarati il premio è dovuto per intero.
La mancata o ritardata denuncia, ai sensi degli artt. 1338 C.C. e 1382 C.C., potrà determinare l’annullamento del Certificato di Assicurazione e la Società ha facoltà di trattenere il 50% del premio percepito, a ristoro dei danni derivanti dalla stipula di un contratto avvenuto nella consapevolezza della sua invalidità.
Art. 18) Riduzione della Resa Assicurata
Quando si verifichi sopra un appezzamento assicurato la perdita di almeno un quinto del prodotto per qualsiasi evento diverso dai rischi coperti, l’Assicurato, sempre che la domanda sia fatta almeno 15 giorni prima dell’epoca di raccolta e sia validamente documentata, ha diritto alla riduzione della resa indicata nel Certificato di Assicurazione per detto appezzamento, con conseguente proporzionale riduzione del premio complessivo, a partire dalla data di invio per raccomandata e/o comunicazione telematica della richiesta alla Società fino alla data presumibile di maturazione commerciale del prodotto. La riduzione è accordata nel caso in cui il prodotto non sia stato colpito da sinistro; tuttavia può essere accordata anche in caso di sinistro, purché sia stata effettuata la perizia e siano rispettate le condizioni del precedente comma. Nel caso in cui la domanda di riduzione non sia accolta, la Società ne darà comunicazione all’Assicurato con lettera raccomandata e/o comunicazione telematica.
Art. 19) Modifiche dell’assicurazione
Le richieste di modifica dell’assicurazione devono essere comunicate alla Società che si riserva di accettarle.
Eventuali modifiche relative a dati quali prodotti (tipologie colturali), ubicazione, quintali, dimensioni appezzamenti, confini devono trovare corrispondenza nel fascicolo aziendale: nel caso in cui i prodotti, quantitativi, prezzi o appezzamenti siano stati colpiti da eventi assicurati prima della richiesta di modifica, l’assicurazione avrà corso ugualmente, ma l'Assicurato dovrà denunciarlo alla Società secondo quanto disposto alla lettera a) dell’Art. 16) Obblighi dell’Assicurato affinché la Società possa promuovere una perizia che accerti il danno per escluderlo dal risarcimento nell’eventualità di un ulteriore sinistro. Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 20) Esagerazione dolosa del danno
Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno la Società circa la valutazione del danno e che abbia per fine od effetto il conseguimento di un indebito lucro dall’assicurazione, produce la decadenza dal diritto di risarcimento. Eventuali colture lasciate in stato di abbandono totale o parziale a seguito del verificarsi di un evento dannoso, verranno risarcite solamente per il danno arrecato dal medesimo evento, escludendo ogni successivo evento assicurato ed ogni eventuale aggravamento, dovuto alla mancata applicazione delle corrette pratiche agronomiche.
Art. 21) Modalità per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è stabilito direttamente dalla Società o da un perito da essa incaricato, con l’Assicurato o con persona da lui autorizzata. I periti designati dovranno essere in possesso di Laurea in Scienze Agrarie, ovvero di diploma di Perito Agrario o di Geometra od altro titolo equipollente ed essere autorizzati all’esercizio della rispettiva professione ai sensi delle norme di legge vigenti.
Art. 22) Mandato dei Periti
I Periti di cui all’Art. 21) Modalità per la valutazione del danno e all’Art. 25) Perizia d’Appello devono:
a) accertare la data in cui l’evento si è verificato;
b) controllare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo ai confini degli appezzamenti ed alla quantità dei prodotti assicurati, avvalendosi delle planimetrie catastali relative alle produzioni assicurate e di tutti gli elementi, atti a dimostrare la produzione, che l’Assicurato stesso è tenuto a mettere a sua disposizione;
c) accertarsi del rispetto degli obblighi dell’Assicurato ai sensi dell’Art. 16);
d) accertare al momento dei\dell’evento\i, la effettiva produzione in garanzia;
e) accertare nel caso di eventi che lo prevedano nelle definizioni, l’effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati metereologici utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia;
f) accertare se altri beni o colture limitrofe o poste nelle vicinanze abbiano subito danni similari;
g) accertare la regolarità dei campioni lasciati dall’Assicurato in relazione al disposto dell’Art.
23) Norme per l’esecuzione della perizia e la definizione del danno e dall’Art. 24)
Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta;
h) accertare lo stadio di maturazione del prodotto al verificarsi degli eventi in garanzia;
j) procedere alla stima ed alla definizione del danno come previsto dall’Art. 23) Norme per l’esecuzione della perizia e la definizione del danno.
Art. 23) Norme per l’esecuzione della perizia e la definizione del danno
La quantificazione del danno deve essere eseguita per l’intera resa assicurata di ciascun prodotto denunciato ubicato nel medesimo Comune, in base ai quantitativi assicurati ed ai relativi prezzi unitari riportati nel Certificato di Assicurazione e in considerazione dei diversi danni da mancata o diminuita resa quali/quantitativa, come segue:
a) il valore della resa risarcibile si ottiene detraendo dalla resa assicurabile
• le quantità eccedenti quanto effettivamente dimostrabile con documentazione ufficiale atta a dimostrare il risultato della produzione rispetto alla quantità assicurata
• le quantità perse per i danni provocati dagli eventi non assicurati, come quantificati all’Art. 22)Mandato dei Periti punto i) e moltiplicando tale risultato per il prezzo riportato nel certificato;
b) al valore della resa risarcibile vengono applicate:
• le centesime parti di quantità di prodotto perse a seguito degli eventi assicurati, valutate per differenza fra il risultato della resa risarcibile e la resa effettivamente ottenibile stimata in sede di perizia in campo sul prodotto prossimo alla raccolta ai sensi dell’Art. 4) Quantitativi Assicurabili e attraverso documentazioni, qualora ritenute idonee, come quelle rilasciate dalle Cantine di conferimento (bolle di consegna, ecc.);
• le centesime parti del danno di qualità relativi alle avversità atmosferiche ottenute convenzionalmente mediante l’applicazione sul prodotto residuo delle tabelle previste dalle Condizioni speciali per i singoli prodotti.
• la somma delle percentuali di cui ai punti precedenti determina il danno complessivo al quale vanno detratti i danni dovuti agli eventi assicurati come detto all’Art. 17) Xxxxx verificatosi prima della decorrenza della garanzia (danno anterischio) e quelle relative all’Art. 14) Franchigie.
Le riserve espresse dai periti in fase di stesura dei bollettini potranno comportare perdita totale o parziale del diritto al risarcimento in funzione delle motivazioni espresse nel bollettino stesso.
La Società potrà eseguire una o più perizie preventive per valutare i danni relativi alle produzioni in raccolta, (nel caso di produzioni suddivise in più gruppi varietali), e gli eventuali danni verificabili a quel momento sul prodotto assicurato, anche per escluderli dalla totalità del danno stesso nel caso fossero dovuti ad eventi non compresi nella presente assicurazione. Su richiesta dell’Assicurato, e se strettamente necessario per la quantificazione definitiva dei danni, è possibile stabilire per appezzamento il danno ad esso relativo. La quantificazione complessiva del danno alla resa assicurata sarà comunque effettuata solamente in fase di perizia definitiva.
I risultati di ogni perizia, preventiva o definitiva, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dai Periti, sono riportati nel bollettino di campagna, che deve essere sottoscritto dal Perito e sottoposto alla firma dell’Assicurato. La firma dell’Assicurato equivale ad accettazione della perizia. In caso di mancata accettazione o di assenza dell’Assicurato, al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello, il predetto bollettino viene spedito al domicilio dell’Assicurato stesso, risultante dalla polizza, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata con avviso di ricevimento.
Trascorsi tre giorni dalla consegna, qualora le parti non si avvalessero dei disposti dell’Art. 25)
Perizia d’Appello – la perizia diviene definitiva e irrevocabile.
Art. 24) Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta
Qualora il prodotto sia giunto a maturazione e non abbia ancora avuto luogo la rilevazione definitiva del danno regolarmente denunciato, l’Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma è in obbligo di informare la Società ed il Contraente per posta elettronica e deve lasciare su ogni appezzamento denunciato i campioni per la stima del danno che dovranno essere costituiti da una striscia continua di prodotto passante per la zona centrale di ogni appezzamento denunciato, salvo non sia diversamente disposto dalle Condizioni Speciali. Tali campioni, lasciati nello stato in cui si trovavano al momento del sinistro, dovranno essere - a pena di decadenza dal diritto al risarcimento – pari almeno al 3% dell’appezzamento assicurato. Se entro i 5 giorni successivi alla comunicazione di cui sopra la Società ometta di far procedere a tale rilevazione, l’Assicurato è in diritto di far eseguire la perizia da un perito avente i requisiti di cui all'Art. 21)Modalità per la valutazione del danno e secondo le norme di cui all’Art. 23)Norme per l’esecuzione della perizia e la definizione del danno. Detto perito deve inviare copia della perizia alla Società mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata entro 3 giorni dalla data di effettuazione della perizia. Le spese di perizia sostenute dall'Assicurato saranno rimborsate dalla Società.
Art. 25) Perizia d’Appello
Entro tre giorni, esclusi il sabato ed i festivi, dalla data di consegna o di ricevimento del bollettino di campagna, l’Assicurato che non ne accetti le risultanze può richiedere una nuova perizia dandone comunicazione alla Società mediante telegramma, indicando nome e domicilio del proprio perito scelto tra le categorie professionali di cui all’Art. 22) Mandato dei Periti.
Entro tre giorni dalla data di ricevimento della richiesta di appello, esclusi il sabato ed i festivi, la Società deve, con le stesse modalità, designare il proprio perito dandone comunicazione all’Assicurato.
Entro tre giorni dalla nomina del perito da parte della Società i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia o, in caso di mancato accordo, per procedere alla nomina del terzo perito che dovrà essere scelto tra i nominativi indicati nell’Accordo Quadro alla presente Polizza. La revisione della perizia dovrà comunque eseguirsi non oltre il terzo giorno da quello di designazione del terzo perito.
Nel caso in cui la Società non provveda nel termine stabilito alla nomina del proprio perito, la revisione della perizia potrà essere effettuata dal perito nominato dall’Assicurato e da due periti scelti dall’Assicurato stesso tra quelli indicati nell’Accordo Quadro.
Se i due periti non si accordano sulla nomina del terzo, questo, a richiesta della parte più diligente, sarà nominato, come sopra, dal Presidente del Tribunale competente; le decisioni dei periti sono prese a maggioranza. A richiesta di una delle parti il terzo perito deve avere la sua residenza in un comune al di fuori della competenza territoriale di detto Tribunale. Se la parte appellante od il perito da essa designato non rispettano i termini o le modalità previste dal presente articolo, la richiesta si intende decaduta e la perizia appellata diviene definitiva ed irrevocabile.
La revisione della perizia dovrà comunque eseguirsi non oltre il terzo giorno da quello di designazione del terzo perito. Nel caso in cui la Società non provveda nel termine stabilito alla nomina del proprio perito, la revisione della perizia potrà essere effettuata dal perito nominato dall'Assicurato e da due periti scelti dall’Assicurato stesso fra quelli indicati nell’Accordo Quadro nei termini stabiliti nel comma precedente.
Art. 26) Norme particolari della perizia d’appello
L’Assicurato deve lasciare il prodotto dell’appezzamento per il quale è stata richiesta la perizia d’appello nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata; nel caso in cui il prodotto sia giunto a maturazione, è in obbligo di informare la Società ed il Contraente per posta elettronica, può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni appezzamento appellato i campioni previsti dall’Art. 24) Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta
– delle Condizioni Generali o dalle Condizioni Speciali. Qualora l’Assicurato abbia richiesto l’appello e non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la richiesta si intende decaduta. La perizia d’appello non può avere luogo se prima dell’effettuazione della stessa si verifichino altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura prevista dall’Art. 16) Obblighi dell’Assicurato.
Art. 27) Modalità della perizia d’appello
La perizia d’appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto. I Periti redigeranno collegialmente il verbale di perizia allegando il bollettino di campagna in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se il perito dissenziente si rifiutasse di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, rinunciando queste, fin d’ora a qualsiasi impugnativa; salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del terzo. I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 28) Determinazione dell’indennizzo
Solo qualora la quantificazione del danno risulti superiore alla soglia prevista dalla normativa vigente la Società provvederà a determinare l’indennizzo sulla base della quantificazione della mancata e/o diminuita resa quali/quantitativa effettuata su ciascun appezzamento colpito da sinistro. Nessun indennizzo sarà corrisposto qualora la quantificazione del danno non risultasse superiore alla soglia prevista.
Art. 29) Pagamento dell’indennizzo
Il pagamento dell’indennizzo deve essere effettuato all’Assicurato nei termini ed alle condizioni convenuti con il Contraente.
Entro il 15 maggio di ogni anno la Società deposita presso il Contraente l’elenco dei Soci aderenti aventi diritto al risarcimento. La Società provvederà al pagamento dell’indennizzo al Socio avente diritto per il tramite del Contraente entro il 30 giugno. Il pagamento degli indennizzi non avrà comunque corso se non dopo l’avvenuto incasso del premio, nella sua totalità, dovuto dal Contraente. Nel caso di ritardi o insolvenze, il pagamento degli indennizzi resterà sospeso fino al regolare introito del premio anzidetto.
Il Contraente ha facoltà di segnalare entro il 5 giugno eventuali insolvenze nel pagamento del contributo dei propri Soci: la Società effettuerà il pagamento dell’eventuale indennizzo previa presentazione, da parte dell’Assicurato, della quietanza dell’avvenuto pagamento dei contributi dovuti al Contraente. Nel caso in cui il quest’ultimo comunichi nei termini previsti, l’inadempienza dell’Assicurato per quanto riguarda il mancato versamento al Contraente del contributo assicurativo ed associativo a suo carico per la presente assicurazione, la Compagnia provvederà a versare direttamente al Contraente l’intero ammontare degli eventuali indennizzi maturati. Pertanto con la sottoscrizione della quietanza di indennizzo da parte del Contraente, attestante tale avvenuto pagamento, null’altro la Compagnia sarà tenuta a riconoscere all’Assicurato in forza alla presente assicurazione.
Art. 30) Insolvenza dei Soci
Il Contraente è tenuto a segnalare entro il 5 giugno 2020 eventuali insolvenze nel pagamento del contributo dei propri Soci.
La Società effettuerà il pagamento degli indennizzi agli spettanti diritto, ivi inclusi eventuali indennizzi dovuti a soci insolventi, previa presentazione di cessioni di credito e deleghe all’incasso dei singoli debitamente firmate da ciascun Assicurato ed accompagnate da fotocopia del documento identificativo del medesimo. Al fine di quanto sopra la Società accetta le Clausole di Morosità presentate dai Contraenti che reciteranno il seguente testo:
“A sensi dell’art. 1891 del Codice Civile 2° comma, con riferimento ai certificati di assicurazione agevolata e non, da me sottoscritti nella Campagna 2019-20 con il , in caso
di morosità nel pagamento di quanto da me dovuto al Condifesa medesimo a titolo di contributo associativo ed assicurativo per l’anno ………, espressamente autorizzo il a
comunicare detta morosità alla Società di Assicurazione e autorizzo la stessa Società a versare direttamente al …………………….. l’intero ammontare degli eventuali risarcimenti maturati, autorizzando il Condifesa a rilasciare quietanza liberatoria.”
A garanzia dell’autenticità della firma farà fede la firma dell’intermediario o in mancanza di questa l’autocertificazione dovrà essere corredata da fotocopia fronte/retro leggibile della carta d’identità valida del socio dichiarante.
La Società si riserva di valutare l’accettazione, previo controllo preventivo, di eventuali clausole di morosità contenute nelle Autocertificazioni sottoscritte dagli assicurati, riportanti formule differenti da quella sopra prevista, che devono comunque essere sempre accompagnate da fotocopia del documento identificativo dei medesimi.
In entrambi i casi il Contraente rilascerà quietanza liberatoria a favore della Società.
Art. 31) Intermediario
Per la stipula e gestione della polizza, il Contraente e la Società dichiarano di aver affidato l’incarico a Green Assicurazioni Srl.
Agli effetti dei termini e garanzie già previste dalle Norme che regolano l’assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Contraente all’Intermediario deve intendersi come fatta alla Società come pure ogni comunicazione fatta all’Intermediario nel nome e per conto del Contraente alla Società si intenderà come fatta dal Contraente stesso.
Le comunicazioni per essere ritenute valide, dovranno essere effettuate mediante lettera raccomandata, telegramma, o posta elettronica.
Art. 32) Dichiarazioni relative alla prestazione delle garanzie, modifiche e rettifiche della polizza
La Compagnia presta la garanzia e determina il premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dal Contraente che, con la firma della Polizza, si rende responsabile della loro esattezza ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Gli eventuali errori di conteggio sono rettificabili purché notificati entro un anno dalla sottoscrizione della Polizza, dalla data del bollettino di campagna o dalla redazione collegiale della perizia d’appello.
Art. 33) Foro competente
Foro competente è la residenza o sede dell’Assicurato.
Art. 34) Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
IL CONTRAENTE Net Insurance S.p.A
Delegataria in nome e per conto delle coassicuratrici
FAC – SIMILE RICHIESTA DI ADESIONE (Xxx.Xxx_3/02004-Ed. 09.2019_RICHIESTA DI ADESIONE)
Xxx.Xxx_3/02004-Ed. 09.2019_RICHIESTA DI ADESIONE