Condizioni generali di acquisto Reinhausen Italia S.r.l.
Condizioni generali di acquisto Reinhausen Italia S.r.l.
1. Applicazione delle Condizioni di Acquisto
1.1. Le presenti Condizioni Generali di Acquisto si applicano a tutti gli acquisti di prodotti mobili del fornitore, indipendentemente dal fatto che i prodotti siano prodotti dal fornitore stesso o da un subappaltatore. Le Condizioni Generali, nella versione in vigore al momento del conferimento del rispettivo ordine o, a seconda dei casi, la versione più recente comunicata al fornitore in forma scritta (e-mail o fax), troverà applicazione quale accordo quadro o master anche in caso di ordini simili in futuro, anche se non espressamente menzionate in tali ordini. Essi si applicano in modo corrispondente all'acquisto di opere e servizi, con la precisazione che nel caso di acquisti di opere si sostituisca la "presa in consegna della merce" con la "presa in consegna dell'opera" e nel caso di servizi, invece della "presa in consegna della merce" si sostituisca la "presa in consegna del servizio".
1.2. Le condizioni generali di contratto del fornitore che siano in contrasto, integrino o si discostino dalle presenti Condizioni di Acquisto non diventeranno parte del contratto, a meno che noi non ne approviamo espressamente l'inclusione per iscritto. Le presenti Condizioni di Acquisto si applicano indipendentemente dall’accettazione, anche senza riserve, della consegna da parte del fornitore anche se a conoscenza di sue condizioni generali di contratto contrastanti o divergenti.
1.3. I singoli accordi (compresi gli accordi collaterali, le modifiche e i cambiamenti) prevalgono sulle presenti Condizioni di Acquisto. Il contenuto di tali accordi vale, salvo prova contraria, solo se concordato o confermato per iscritto.
1.4. Le comunicazioni del fornitore relative a qualsiasi ordine (ad es. anche modifiche, recesso) devono esserci presentate per iscritto (ad es. per posta, e-mail, fax). Eventuali requisiti formali di legge o altri requisiti rimarranno impregiudicati, in particolare in caso di dubbi sui poteri della parte che emette una tale comunicazione.
1.5. Restano impregiudicati dalle presenti Condizioni di Acquisto gli ulteriori diritti spettanti in base alle disposizioni di legge applicabile. In alcuni casi, le presenti Condizioni di Acquisto si limitano a concretizzare disposizioni o regolamenti già applicabili. Le rispettive disposizioni di legge si applicheranno anche in assenza di tale concretizzazione esplicita, a meno che non vengano espressamente modificate o derogate dalle presenti Condizioni Generali di Acquisto.
2. Conclusione del contratto
2.1. Tutte le offerte del fornitore e le stime dei costi sono fatte senza alcun costo per noi, salvo diversamente concordato per iscritto.
2.2. L'ordine di acquisto è posto a condizione che il fornitore rispetti pienamente il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) nonché le specificazioni della Direttiva 2011/65/UE dell'8 giugno 2011 sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS) e la legislazione nazionale sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche nonché il non utilizzo di minerali provenienti da zone di conflitto secondo il "Xxxx-Xxxxx Act". L'ordine di acquisto, le modifiche o le aggiunte all'ordine e altri accordi presi al momento della conclusione del contratto sono vincolanti dalla rispettiva data o dal momento della nostra conferma per iscritto. Un ordine che è stato fatto tramite l'uso di sistemi automatici e che non include né una firma né un nome è comunque considerato un ordine scritto. Inoltre, gli ordini possono essere fatti via e-mail o fax. Il silenzio da parte nostra a seguito di offerte, richieste o altre dichiarazioni del nostro fornitore viene considerato come consenso solo con il nostro esplicito consenso sul caso specifico ai sensi del sub-paragrafo 1.3. Nella misura in cui un ordine di acquisto contenga errori evidenti, errori di ortografia o di calcolo e/o l'ordine di acquisto, compresa qualsiasi tipo di documentazione, sia incompleto, il fornitore dovrà portarlo alla nostra attenzione; altrimenti tale ordine di acquisto non sarà vincolante per noi.
2.3. Ci aspettiamo di ricevere da parte del fornitore la conferma scritta del nostro ordine di acquisto -una tale conferma non deve contenere riserve e deve riportare il nostro numero d'ordine e di materiale- entro cinque giorni dalla data dell'ordine, a meno che non abbiamo rinunciato -espressamente e per iscritto- a ricevere una conferma d'ordine. L'accettazione tardiva dell'offerta da parte del fornitore sarà considerata come una nuova offerta che richiede la nostra conferma.
2.4. Prima della conclusione del contratto, il fornitore è tenuto a comunicarci per iscritto se la merce ordinata è soggetta ad un controllo delle esportazioni o ad altre limitazioni della commerciabilità secondo le norme vigenti in Italia. In caso contrario possiamo recedere dal contratto senza fissare un termine per l'adempimento di questo obbligo e a prescindere da un principio di colpa del fornitore. Rimangono impregiudicate ulteriori pretese da parte nostra.
3. Esecuzione del contratto
3.1. La data di consegna indicata nell'ordine di acquisto è vincolante ed essenziale. La consegna deve corrispondere all'ordine di acquisto in termini di esecuzione, ambito e programmazione e deve essere eseguita nei tempi previsti. I termini di consegna decorrono dalla data dell'ordine di acquisto. La merce deve pervenire all'indirizzo di consegna da noi indicato entro il termine di consegna o alla data di consegna concordata. Su nostra richiesta, il fornitore è tenuto a comunicarci senza ritardo la spedizione della merce.
3.2. Se il fornitore si rende conto di non poter rispettare la data di consegna concordata è tenuto a comunicarcelo senza ritardo per iscritto, indicando anche i motivi e la probabile durata del ritardo; tale comunicazione non pregiudica l'obbligo del fornitore di consegnare nei tempi previsti.
3.3. In caso di ritardo nell'adempimento da parte del fornitore possiamo far valere i nostri diritti in relazione ai danni subiti a causa del ritardo e, trascorso un congruo termine ulteriore da noi fissato per l'adempimento senza che l'adempimento avviene, recedere dal contratto e/o richiedere il risarcimento dei danni in luogo dell'adempimento.
3.4. Oltre a quanto previsto per legge, per la consegna o la prestazione in ritardo abbiamo diritto di richiedere al fornitore una liquidazione dei danni pari allo 0,5% del compenso netto o del valore netto dell'ordine (a seconda dei casi) per ogni settimana di calendario di ritardo o parte di essa -fino ad un massimo di 5%- dall'avversarsi del ritardo nella consegna o nella prestazione. I danni liquidati saranno detratti dal danno causato dal ritardo, che il fornitore è tenuto a risarcire. Ci riserviamo il diritto di richiedere i danni liquidati e possiamo far valere tale diritto fino al pagamento finale. Inoltre ci riserviamo il diritto di dimostrare che sono sorti danni maggiori. È responsabilità del fornitore provare che non si sono verificati danni o che si sono verificati in misura inferiore.
3.5. L'accettazione di una consegna tardiva non costituisce una rinuncia a richieste di risarcimento danni.
3.6. Il fornitore è tenuto a comunicarci tempestivamente qualsiasi modifica dei termini massimi di consegna (tempi di sostituzione) rispetto ai termini di consegna che il fornitore ha comunicato.
3.7. Le consegne anticipate o le prestazioni anticipate sono soggette alla nostra approvazione. Possiamo restituire la merce consegnata in anticipo a spese del fornitore o custodirle a spese del fornitore fino alla data di consegna concordata.
3.8. Non sono ammesse consegne parziali e consegne in eccesso o incomplete se non diversamente concordato. Ci riserviamo il diritto di accettare tali consegne caso per caso. Una tale accettazione non esplica effetti per altre consegne.
3.9. I documenti di spedizione devono contenere il numero d'ordine ed il numero del materiale per ogni articolo. Inoltre, devono contenere la denominazione esatta della merce, il peso (lordo/netto) e l'imballaggio della merce da consegnare. Se i documenti di spedizione non sono disponibili nel momento in cui la merce ci raggiunge, la merce sarà considerata come non consegnata. I costi aggiuntivi derivanti dal mancato rispetto da parte del fornitore di un'istruzione di spedizione o dall'utilizzo di un mezzo più rapido per garantire il rispetto della data di consegna concordata, sono a carico del fornitore.
3.10. Se viene consegnato del software, questo deve essere protetto dal fornitore dal punto di vista tecnico dell’IT secondo lo stato dell'arte per l'intero percorso di trasporto, in particolare il trasferimento deve essere criptato. Inoltre, deve essere possibile garantire e controllare l'integrità del software (ad esempio mediante valori hash o firma digitale).
4. Cessione, riserva di proprietà
4.1. Il fornitore può cedere i suoi crediti nei nostri confronti a terzi o farli incassare da terzi, ma solo con il nostro previo consenso scritto, a meno che i crediti in questione non siano stati stabiliti con sentenza definitiva o siano incontestati. Se, nonostante l'assenza di un consenso scritto, la cessione dovesse, per qualsiasi motivo, essere efficace nei confronti di un terzo, il cedente dovrà risarcirci tutti i costi aggiuntivi che potrebbero derivare dalla cessione.
4.2. Con la presente rifiutiamo qualsiasi clausola di riservato dominio che vada oltre la portata di una semplice riserva di proprietà. Tali clausole necessitano, di volta in volta, della nostra previa approvazione scritta per essere valide.
4.3. Se, nonostante la nostra obiezione, i subfornitori fanno valere nei nostri confronti diritti di proprietà, di comproprietà o di pegno o fanno eseguire misure di esecuzione forzata, il fornitore risponde dei danni che per legge ne derivano a nostro carico.
5. Passaggio del rischio, denuncia dei vizi
5.1. Il fornitore si assume il rischio di distruzione e deterioramento accidentale della merce fino a nostra accettazione della consegna della merce all'indirizzo di consegna indicato nell'ordine di acquisto. Se i compiti del fornitore comprendono la consegna con installazione o montaggio o qualsiasi altra prestazione di fare e di risultato, il rischio passa a noi solo con l'accettazione.
5.2. Noi comunicheremo al fornitore (a) eventuali vizi visibili all'esterno entro e non oltre otto giorni lavorativi dalla presa in consegna della merce o dalla messa in funzione della stessa; e (b) eventuali vizi occulti entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla loro scoperta.
5.3. Nel caso di spedizioni composte da un gran numero di merci simili possiamo limitare il nostro controllo dei vizi ad un congruo controllo a campione dei pezzi forniti. Se il controllo rende la merce esaminata impossibile da vendere, effettueremo un controllo a campione dello 0,5% dei pezzi forniti.
5.4. Se singoli controlli a campione di una fornitura sono viziati possiamo chiedere al fornitore di cernere i pezzi viziati o, a nostra scelta, presentare reclami per i vizi relativamente all'intera fornitura. Se i vizi della merce richiedono un controllo della merce che va oltre l'ambito usuale del controllo della merce in arrivo, il fornitore dovrà sostenere i costi di questo controllo.
5.5. Un accordo di garanzia della qualità tra il fornitore e noi prevale sul presente paragrafo 5.
6. Fatturazione, pagamento
6.1. Le fatture devono essere presentate separatamente per ogni ordine al momento della consegna completa, del completamento dei servizi e della messa in servizio o, se è richiesta una prestazione di fare e di risultato, dopo l'accettazione di questa prestazione. La fattura deve indicare il numero d'ordine, la data dell'ordine e il numero del fornitore. Le fatture che non includono il numero d'ordine, la data dell'ordine o il numero del fornitore saranno considerate come non ricevute perché non possono essere elaborate correttamente.
6.2. I prezzi concordati sono prezzi fissi. Se non diversamente concordato ai sensi del sub-paragrafo 1.3, il prezzo comprende le spese di imballaggio, i dispositivi di spedizione ed il trasporto all'indirizzo di consegna da noi indicato, nonché le spese doganali ed altri oneri. L'imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge è inclusa nel prezzo, a meno che il prezzo non sia stato espressamente indicato come prezzo netto. Se lo richiediamo, il fornitore deve ritirare l'imballaggio.
6.3. Se non diversamente accordato il prezzo concordato sarà dovuto entro 30 giorni netti dal ricevimento di una fattura debitamente emessa, però non prima che il contratto sia stato completamente eseguito senza difetti. Il pagamento sarà effettuato con riserva del diritto di controllare la fattura. Se una consegna/prestazione è viziata possiamo trattenere il pagamento fino a quando l'ordine è stato correttamente eseguito, senza perdere il nostro diritto a sconti, sconti per il pronto pagamento o simili riduzioni del prezzo. Il termine di pagamento decorre dopo che tutti i vizi sono stati completamente rimediati. Se la merce viene consegnata in anticipo, il termine di pagamento decorre solo dalla data di consegna concordata. Nella misura in cui il fornitore deve fornire documenti relativi alla verifica del materiale, verbali di verifica, documentazione relativa alla qualità o altri documenti, il ricevimento di questi documenti è un requisito per l'accettazione della fornitura delle relative merci.
6.4. Noi effettueremo i pagamenti solo al fornitore. Le contropretese del fornitore gli danno diritto alla compensazione solo se le contropretese sono state accertate con sentenza definitiva o da noi non contestate. Il fornitore può far valere un diritto di ritenzione solo se la contropretesa del fornitore si basa sul medesimo rapporto contrattuale.
6.5. Se paghiamo il fornitore senza far valere reclami o spiegazioni sul pagamento, il pagamento non può comunque essere considerato come un riconoscimento dell'obbligo.
7. Diritti in caso di vizi
7.1. Salvo diversamente concordato, i nostri diritti comprendono tutti i diritti legali in caso di (a) vizi relativi alla qualità e alla proprietà della merce e (b) qualsiasi altra violazione di obblighi. Il fornitore è tenuto, tra l'altro, a verificare che la merce e i servizi corrispondano allo stato più recente della scienza e della tecnologia, alle disposizioni di legge applicabili, alle norme e alle direttive emanate dalle autorità pubbliche, dalle associazioni di categoria e dalle associazioni professionali, nonché al rispetto delle disposizioni ambientali vigenti.
7.2. Se gli oggetti da consegnare sono macchine, dispositivi o attrezzature, essi devono soddisfare i requisiti previsti dalle norme speciali di sicurezza per macchine e attrezzature in vigore al momento dell'esecuzione del contratto e devono avere marcatura CE.
7.3. Il nostro consenso ai disegni, ai calcoli o ad altri documenti tecnici del fornitore non pregiudica la responsabilità del fornitore per vizi e difetti, né la sua responsabilità in base alle garanzie che ha dato.
7.4. Né l'accettazione di una consegna di merce, né l'elaborazione, il pagamento o l'emissione di ordini successivi per merci di cui non sono stati scoperti i difetti e i cui difetti pertanto non sono stati denunciati, costituiscono nostra approvazione della consegna o la nostra rinuncia ai diritti di garanzia per vizi e difetti.
7.5. Possiamo pretendere, a nostra scelta, l'adempimento successivo mediante riparazione, fornitura sostitutiva o nuova produzione in conformità alle leggi vigenti. Il fornitore ci risarcirà tutti i danni subiti e ci rimborserà i costi e le spese per ottenere un adempimento corretto, compresi, ma non solo, i costi per la risoluzione dei problemi, l'adattamento, il montaggio e lo smontaggio, il trasporto, il viaggio, il lavoro e i materiali. Avremo inoltre diritto a ricevere un indennizzo come previsto dalla legge per qualsiasi perdita o danno da noi subito. Se l'adempimento successivo non è stato ottenuto in un periodo di tempo ragionevole, se l'adempimento successivo è fallito o se il prolungamento del periodo di adempimento è dispensabile, possiamo recedere dal contratto o ridurre il prezzo di acquisto e richiedere il risarcimento dei danni in luogo dell'adempimento o il rimborso delle spese sostenute per cercare di ottenere un adempimento adeguato, il tutto in conformità alle leggi vigenti. Il fornitore dovrà sostenere il costo e il rischio della spedizione di ritorno derivante dalla sua inadempienza. Se i diritti di garanzia superano i diritti di garanzia legale per difetti, tali diritti rimangono inalterati.
7.6. Se, senza avere il diritto di rifiutare l’adempimento successivo, il fornitore non adempie al proprio obbligo entro un termine ragionevole da noi stabilito, siamo inoltre autorizzati ad eseguire noi stessi le misure necessarie o a farle eseguire da terzi, il tutto a spese e a rischio del fornitore. In situazioni di emergenza, quando è sostanzialmente impossibile comunicare al fornitore il vizio ed il danno imminente e fissare un termine per il rimedio a causa della particolare urgenza e/o perché la probabilità di danni materiali -rispetto all'obbligo di garanzia del fornitore- è prevedibile in assenza di un rimedio (ad es. per evitare un'interruzione della produzione), possiamo adottare le misure necessarie immediatamente e senza fissare nemmeno un breve termine per la riparazione e senza consultare preventivamente il fornitore.
7.7. In caso di riparazione o di fornitura sostitutiva, il termine di prescrizione per le parti o i componenti sostituiti o riparati decorre ex novo.
7.8. Il fornitore è obbligato a fornirci i pezzi di ricambio, gli accessori e gli strumenti necessari, se del caso, per un periodo di 10 anni da ciascuna consegna.
8. Violazione dei diritti di proprietà industriale
8.1. Il fornitore garantisce che nessun diritto di proprietà di terzi viene violato con la consegna da parte del fornitore e il nostro utilizzo della merce in conformità al contratto.
8.2. Se terzi ci ritengono responsabili di una violazione dei loro diritti di proprietà dovuta alla consegna ed all'utilizzo della merce come concordato ed il fornitore è responsabile di una tale violazione, il fornitore ci terrà indenni da tutte le pretese avanzate e ci rimborserà tutte le spese necessarie per affrontare il fatto di essere ritenuti responsabili e, a nostra scelta, all'acquisto delle necessarie licenze dai titolari dei diritti immateriali o al ritiro dei prodotti in infrazione.
8.3. Restano impregiudicate le ulteriori pretese relative ai vizi di proprietà e di diritto delle merci da noi ricevute.
9. Responsabilità da prodotto, assicurazione
9.1. Il fornitore è tenuto a tenerci indenni da tutte le pretese da parte di terzi ai sensi della legge italiana o straniera sulla responsabilità da prodotto, che si basano su un difetto del prodotto fornito dal fornitore per il quale il fornitore risponde del difetto e del danno subito secondo i principi della legge sulla responsabilità da prodotti difettosi.
9.2. Il fornitore ci rimborserà inoltre, alle stesse condizioni, tutte le spese che derivano da tutte le misure precauzionali o sono da noi sostenute in relazione a queste -in particolare, avvertenze sui prodotti, scambio di prodotti o richiami di prodotti- adottate da noi per essere ritenuti responsabili ai sensi della legge sulla responsabilità da prodotto. Se possibile e ragionevole, informeremo il fornitore della portata e del contenuto delle misure da adottare e gli daremo la possibilità di prendere posizione.
9.3. Il fornitore deve assicurarsi contro tutti i rischi derivanti dalla responsabilità da prodotto. Tale assicurazione dovrà prevedere una copertura per ogni caso di responsabilità non inferiore ad EUR 3.000.000 e dovrà essere comprovata, su nostra richiesta, da un certificato di assicurazione aggiornato.
9.4. Se non diversamente concordato, il fornitore dovrà etichettare in maniera permanente i suoi prodotti per indicare la sua qualità di produttore, se ciò può essere fatto a costi ragionevoli.
10. Fornitura di beni e fabbricazione di utensili
10.1. Ci riserviamo la proprietà e/o tutti i diritti d'autore ed altri diritti di proprietà sui mezzi di produzione di qualsiasi tipo (come attrezzi forniti per l'uso, dispositivi, strumenti, grafiche, campioni, modelli, standard aziendali, progetti di costruzione, software ed altri articoli) che mettiamo a disposizione del fornitore per la fabbricazione della merce o per altri motivi.
10.2. Gli standard aziendali, i progetti di costruzione, il software ed altra documentazione saranno resi disponibili in lingua tedesca, italiana o inglese.
10.3. Se il fornitore produce i mezzi di produzione a nostre spese e per nostro conto, allora, al termine di tale produzione, ne acquisiamo automaticamente la proprietà -nella misura in cui la proprietà può essere acquisita- così come tutti i diritti di utilizzo e di sfruttamento per quanto riguarda il diritto di proprietà industriale o altri diritti sorti. I mezzi di produzione saranno etichettati come nostra proprietà. Metteremo a disposizione del fornitore questi mezzi di produzione gratuitamente per la produzione della merce ordinata.
10.4. Il fornitore utilizzerà questi mezzi di produzione esclusivamente per la produzione della merce da noi ordinata o secondo altre indicazioni che daremo. Questi mezzi di produzione non possono essere messi a disposizione di terzi. Il fornitore è tenuto a comunicarci, senza ritardo, eventuali richieste da parte di terzi. Il fornitore non può fare copie, imitazione o altre riproduzioni dei mezzi di produzione.
10.5. Il fornitore deve restituirci i mezzi di produzione a proprie spese, senza la nostra richiesta e senza indebito ritardo, se la fornitura di tali mezzi di produzione non è più necessaria per la fabbricazione della merce ordinata o se le trattative non portano alla conclusione di un contratto. Il fornitore non ha alcun diritto di ritenzione sui mezzi di produzione.
10.6. I beni ai sensi del sub-paragrafo 10.1 possono essere lavorati o modificati dal fornitore solo con la nostra approvazione scritta e secondo le nostre specificazioni. Qualsiasi lavorazione o modifica deve essere effettuata per conto nostro. Se tali beni vengono assemblati ad altri beni non di nostra proprietà, acquisiamo una quota di comproprietà sul nuovo bene pari al rapporto -al momento della lavorazione- tra il valore dei nostri beni e quello degli altri beni lavorati.
10.7. Il fornitore è tenuto a trattare i mezzi di produzione con la dovuta cura e a conservarli adeguatamente; il fornitore può disporre dei mezzi di produzione solo con la nostra approvazione scritta, anche se questi mezzi di produzione non sono stati utilizzati nelle forniture per un periodo di tempo consistente. Il fornitore deve assicurare i mezzi di produzione a proprie spese, per il valore di sostituzione, contro i danni da incendio, acqua e furto. Con la presente il fornitore ci cede tutti i diritti di risarcimento derivanti da questi contratti di assicurazione. Con la presente accettiamo la cessione.
10.8. Il fornitore è tenuto ad eseguire tempestivamente tutti i lavori di manutenzione ed ispezione che si rendessero necessari e tutti i lavori di manutenzione e riparazione dei mezzi di produzione messi a sua disposizione, di concerto con noi. Il fornitore è tenuto a comunicarci senza ritardo eventuali danni.
11. Riservatezza, pubblicità
11.1. Il fornitore deve garantire la riservatezza di tutte le informazioni ricevute tramite noi che sono da considerare confidenziali o che possono essere riconosciute come segreto commerciale o d'affari a seconda delle circostanze, per 3 anni dopo la fine del rapporto commerciale; il fornitore non può registrare né divulgare o sfruttare tali informazioni, a meno che tale registrazione, divulgazione o sfruttamento siano necessari per la consegna da effettuare a noi.
11.2. Il fornitore deve garantire, mediante accordi contrattuali adeguati con i dipendenti e gli agenti che lavorano per conto suo, che anche queste persone si astengano, per un periodo di tempo illimitato, da qualsiasi sfruttamento, divulgazione o registrazione non autorizzata di tali segreti commerciali e d'affari per conto proprio.
11.3. Qualsiasi riferimento da parte del fornitore al suo rapporto commerciale con noi in illustrazioni, opuscoli e materiale pubblicitario sarà soggetto alla nostra previa approvazione scritta, approvazione che ci impegniamo a non rifiutare senza validi motivi.
12. Forza maggiore
12.1. Se per cause di forza maggiore ci viene impedito di adempiere ai nostri obblighi contrattuali, compresa, senza limitazione, la presa in consegna della merce, siamo esonerati dal nostro obbligo di adempimento per la durata dell'impedimento e per un periodo di avviamento ragionevole successivo, senza essere responsabili dei danni nei confronti del fornitore. Lo stesso vale se l'adempimento dei nostri obblighi diventa
irragionevolmente oneroso o temporaneamente impossibile per noi a causa di circostanze imprevedibili di cui non siamo responsabili, in particolare, senza limitazione, a causa di azioni sindacali, atti ufficiali, mancanza di energia o interruzioni significative dell'attività.
12.2. Possiamo recedere dal contratto in tutto o in parte se tale impedimento dura più di quattro mesi e l'esecuzione del contratto non è più di nostro interesse a causa di tale impedimento. Su richiesta del fornitore, al termine di un tale periodo di quattro mesi, dichiareremo se ci avvaliamo del nostro diritto di recesso dal contratto o se riteniamo di prendere in consegna la merce entro un termine ragionevole.
13. Responsabilità
Siamo responsabili per colpa lieve solo se vengono violati obblighi sostanziali, cioè obblighi il cui adempimento è un presupposto per la corretta esecuzione del contratto e sul cui rispetto il partner contrattuale generalmente fa e può fare affidamento. In caso di violazione di tali obblighi, la nostra responsabilità è limitata ai danni o alle perdite che nell'ambito del contratto sono in genere prevedibili. In tutti gli altri casi è esclusa la responsabilità per colpa lieve. Le limitazioni di responsabilità di cui sopra non si applicano a danni o perdite derivanti dalla violazione della garanzia o da morte, lesioni fisiche o danni alla salute; inoltre, non si applicano né in caso di dolo o colpa grave né in caso di responsabilità legale obbligatoria da prodotti difettosi.
14. Codice di condotta
Il fornitore si impegna a rispettare le leggi vigenti, a non tollerare la malversazione o qualsiasi altra forma di corruzione ed a rispettare i diritti fondamentali dei lavoratori, nonché il divieto di lavoro minorile e forzato. Il fornitore è inoltre responsabile della salute e della sicurezza dei suoi dipendenti sul luogo di lavoro, della loro corretta retribuzione e degli orari di lavoro, di rispettare le leggi ambientali e di richiedere e promuovere il rispetto di questi principi da parte dei suoi fornitori.
15. Disposizioni finali
15.1. I subappaltatori saranno considerati parti impiegate dal fornitore nell'esecuzione dei suoi obblighi. Su richiesta da parte nostra, il fornitore dovrà identificarli in maniera dettagliata.
15.2. Se il fornitore sospende il pagamento o se viene presentata un'istanza di apertura di una procedura di insolvenza nei confronti del fornitore, possiamo recedere, in tutto o in parte, dal contratto.
15.3. Il luogo di adempimento è l'indirizzo di consegna da noi indicato.
15.4. Il foro competente esclusivo per tutte le controversie derivanti dal rapporto commerciale tra noi ed il fornitore è Milano, Italia, se il fornitore è un imprenditore o una società, una persona giuridica di diritto pubblico o un fondo pubblico speciale. Tuttavia, possiamo convenire in giudizio il fornitore anche nel foro competente in cui ha la sua sede principale, così come in qualsiasi altro foro alternativo.
15.5. I rapporti giuridici tra il fornitore e noi sono regolati dalle leggi italiane, con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (CISG).