Obblighi informativi relativi alle vendite ed agli acquisti di contratti a termine sull’energia elettrica negoziata nel mercato elettrico
Obblighi informativi relativi alle vendite ed agli acquisti di contratti a termine sull’energia elettrica negoziata nel mercato elettrico
Xxxxxxx Xxxxxx
Unità mercato all’ ingrosso e concorrenza Direzione Mercati
Autorità per l’energia elettrica e il gas
30 giugno 2009
Indice
• Oggetto degli obblighi informativi di cui all’art. 8, comma 8.4, del XXXX: cos’è un contratto a termine ai sensi del XXXX
• Soggetti gravati dagli obblighi informativi di cui all’art. 8, comma 8.4, del XXXX : chi è obbligato a comunicare i dati dei contratti a termine ai sensi del XXXX
Oggetto degli obblighi informativi di cui all’art. 8, comma 8.4
Definizione di “contratto a termine”: primo requisito
a) il contratto prevede:
i. il riconoscimento alla parte cedente di corrispettivi non rapportati o solo parzialmente rapportati alla valorizzazione dell’energia elettrica nel mercato elettrico, a fronte della consegna alla parte acquirente di energia elettrica e/o a fronte del riconoscimento alla parte acquirente di corrispettivi rapportati alla valorizzazione dell’energia elettrica nel mercato elettrico, o
ii. il riconoscimento alla parte cedente di corrispettivi rapportati, con una prefissata modalità, alla valorizzazione dell’energia elettrica nel mercato elettrico a fronte del riconoscimento alla parte acquirente di corrispettivi rapportati, con una modalità differente da quella prefissata per la parte cedente, alla valorizzazione dell’energia elettrica nel mercato elettrico;
Chi è il cedente? E chi l’acquirente?
• Con riferimento ai contratti che non prevedono consegna di energia elettrica bensì solo il riconoscimento ad una parte di un corrispettivo non rapportato alla valorizzazione dell’energia elettrica nel mercato elettrico a fronte del riconoscimento all’altra parte di un corrispettivo rapportato alla valorizzazione dell’energia elettrica nel mercato elettrico, la parte cedente è da intendersi quella cui è riconosciuto il corrispettivo non rapportato alla valorizzazione dell’energia elettrica nel mercato elettrico.
Mercato elettrico
• Per mercato elettrico si intende il mercato elettrico italiano che include il mercato del giorno prima (MGP), il mercato di aggiustamento (MA) e il mercato per il servizio di dispacciamento (MSD);
DA COMUNICARE
Esempio/1
A GME
• Swap OTC su PUN (“CFD a due vie”): il cedente riceve dall’acquirente un prezzo fisso (corrispettivo non rapportato alla valorizzazione dell’energia elettrica nel mercato elettrico) e, contestualmente, versa all’acquirente il PUN (corrispettivo rapportato alla valorizzazione dell’energia elettrica nel mercato elettrico); di fatto, le parti regolano le differenze fra gli opposti flussi di cassa.
DA COMUNICARE
Esempio/2
A GME
• Swap OTC su PUN (“CFD a due vie”): il cedente riceve dall’acquirente un prezzo indicizzato ad un paniere di prezzi di combustibili (corrispettivo non rapportato alla valorizzazione dell’energia elettrica nel mercato elettrico) e, contestualmente, versa all’acquirente il PUN (corrispettivo rapportato alla valorizzazione dell’energia elettrica nel mercato elettrico); di fatto, le parti regolano le differenze fra gli opposti flussi di cassa.
DA COMUNICARE
Esempio/3
A GME
• Forward OTC su PUN (“bilaterale fisico”): il cedente riceve dall’acquirente un prezzo indicizzato ad un paniere di prezzi di combustibili (corrispettivo non rapportato alla valorizzazione dell’energia elettrica nel mercato elettrico) e, contestualmente, registra i quantitativi contrattuali su PCE (consegna dell’energia elettrica all’hub nazionale).
DA NON
COMUNICARE
A GME
Esempio/4
• Swap OTC su PUN (“CFD a due vie”): il cedente riceve dall’acquirente PUN-X (corrispettivo rapportato alla valorizzazione dell’energia elettrica nel mercato elettrico) e, contestualmente, versa all’acquirente il PUN (corrispettivo rapportato alla valorizzazione dell’energia elettrica nel mercato elettrico); di fatto, le parti regolano X che non dipende dalla valorizzazione dell’energia elettrica nel mercato elettrico.
DA NON
COMUNICARE
Esempio/5
A GME
• Forward OTC su PUN (“bilaterale fisico”): il cedente riceve dall’acquirente PUN-X (corrispettivo rapportato alla valorizzazione dell’energia elettrica nel mercato elettrico) e, contestualmente, registra i quantitativi contrattuali su PCE (consegna dell’energia elettrica all’hub nazionale).
DA COMUNICARE
A GME
Esempio/6
• Swap OTC su PUN (“CFD a due vie”): il cedente riceve dall’acquirente PUN*(1-Y) (corrispettivo rapportato, con una prefissata modalità, alla valorizzazione dell’energia elettrica nel mercato elettrico) e, contestualmente, versa all’acquirente il PUN (corrispettivo rapportato, con una diversa modalità, alla valorizzazione dell’energia elettrica nel mercato elettrico); di fatto, le parti regolano le differenze fra gli opposti flussi
di cassa.
Definizione di “contratto a termine”: secondo requisito
b) il contratto è concluso dall’operatore di mercato direttamente o indirettamente, tramite, per esempio, un intermediario finanziario, una società
controllante o una società controllata
Esempi
• Contratto forward OTC su PUN sottoscritto
direttamente dall’operatore di mercato;
• Contratto swap OTC su PUN sottoscritto dalla “casa madre” che controlla l’operatore di mercato (la casa madre non è operatore di mercato);
• Contratto future su PUN sottoscritto in IDEX da un intermediario finanziario che agisce per conto dell’operatore di mercato;
Definizione di “contratto a termine”: terzo requisito
c) il contratto non prevede:
i. la cessione di energia elettrica da parte del produttore prima del punto di immissione o
ii. la somministrazione di energia elettrica al cliente finale sul punto di prelievo
Esempio/1
• Contratto di tolling: conferisce al toller il diritto a consegnare il combustibile a bocca di centrale e ritirare, prima del punto di immissione, un corrispondente quantitativo di energia elettrica secondo un prefissato coefficiente di trasformazione; il toller è operatore di mercato qualificato ad offrire sia su PCE che su IPEX l’energia elettrica producibile.
Esempio/2
• Contratto di somministrazione al cliente finale sul punto di prelievo: conferisce al cliente finale il diritto a prelevare energia elettrica sul punto di prelievo per le proprie necessità (full requirement) a fronte dell’obbligo del retailer di consegnare tale energia sul punto di prelievo; il retailer riceve mandato dal cliente finale a sottoscrivere un contratto di dispacciamento per il suo punto di prelievo ed acquisisce quindi la qualifica di operatore di mercato con riferimento al medesimo punto.
Soggetti gravati degli obblighi informativi di cui all’art. 8, comma 8.4
Definizione di “Operatore di mercato rilevante“/1
Finalità generali:
a) monitorare il comportamento di offerta solo di operatori dotati di potere di mercato unilaterale o le cui strategie potrebbero influire sugli esiti del mercato spot;
b) monitorare l’andamento dei mercati a termine e gli effetti sul mercato spot delle posizioni assunte sui mercati a termine da operatori che detengono capacità di produzione e immettono/prelevano volumi significativi di energia elettrica;
Definizione di “Operatore di mercato rilevante“/2
E’ un operatore di mercato:
a) cui, nell’anno solare antecedente, sono riferibili programmi di immissione o di prelievo post-MGP per quantitativi di energia elettrica non inferiori a 3 TWh; oppure
b) nell’anno solare in corso, anche solo in una zona, ha titolo a presentare offerte di vendita nel mercato del giorno prima su una capacità di immissione non inferiore a 400 MW;
Definizione di “Operatore di mercato rilevante“/3
➢ La soglia di energia di cui al punto a) è utile per includere operatori di mercato che erano già attivi nel mercato elettrico negli anni precedenti con immissioni o prelievi a programma in esito a MGP di significativa entità;
➢ La soglia di cui al punto b) è utile per includere operatori di mercato che dispongono di una capacità produttiva significativa;
Definizione di “Operatore di mercato rilevante“/4
➢ Comma 8.4, secondo periodo: “Qualora fra l’operatore di mercato rilevante e altri operatori di mercato non rilevanti sussistano rapporti di controllo ai sensi dei commi 8.1, 8.2 e 8.3, l’obbligo di cui al presente comma si estende anche a questi ultimi operatori.”
Definizione di “Operatore di mercato rilevante“/5
➢ Come si calcolano le soglie? Non sul singolo operatore di mercato ma su ogni singolo macrooperatore, ossia sugli aggregati di operatori di mercato che risultano appartenere ad un medesimo gruppo secondo le informazioni comunicate ad AEEG ai sensi dei commi da 8.1 a 8.3 del XXXX;
➢ GME su istruzioni di AEEG pubblicherà la lista dei macrooperatori (con elencazione degli operatori di mercato che formano ciascun macrooperatore).